Titolo
SENT. 764/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI - CONTRIBUTI POSTI A CARICO DEI RICHIEDENTI - RISERVA MATEMATICA DETERMINATA, ANCHE PER I DIPENDENTI DEL PUBBLICO IMPIEGO, IN BASE ALLE TABELLE DI CUI ALL'ART. 13, U.C., DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1962, N. 1338, CHE COMPORTANO COEFFICIENTI DIFFERENZIATI TRA MASCHI E FEMMINE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Le norme impugnate, disponendo, ai fini della ricongiunzione, da parte dei dipendenti dell'impiego pubblico, di periodi assicurativi, che la riserva matematica - sulla quale va calcolata la entita' del contributo posto a carico del richiedente - da trasferire alla gestione assicurativa dello Stato o dell'ente in cui opera la ricongiunzione, sia determinata in base alle tabelle di cui all'art. 13, u.c., della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvate con decreto del Ministro del lavoro 27 gennaio 1964, si pongono in contrasto con i principi di uguaglianza e parita' tra uomo e donna enunziati negli artt. 3 e 37 Cost.. Invero, dette tabelle furono predisposte con coefficienti differenziati tra maschi e femmine alla stregua della differenza esistente tra gli uni e le altre nel settore privato in ordine all'eta' pensionabile - e, quindi, della maturazione della pensione della donna anticipata rispetto a quella dell'uomo e di una maggiore durata media della sua erogazione - differenza da cui deriva l'importo sensibilmente maggiore della riserva matematica per la donna rispetto all'uomo. L'estensione di tale sistema, proprio del settore privato, al pubblico impiego non trova alcuna razionale giustificazione, atteso che gli ordinamenti previdenziali del settore pubblico non prevedono differenze tra i due sessi quanto all'eta' pensionabile. Va, pertanto, dichiarata, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, comma terzo, della Legge 7 febbraio 1979, n. 29, e 4, comma primo, della Legge 7 luglio 1980, n. 153, nella parte in cui non prevedono che per le dipendenti pubbliche il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato secondo le tabelle predisposte per i dipendenti di sesso maschile.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 37
Riferimenti normativi
legge
07/02/1979
n. 29
art. 2
co. 3
legge
07/07/1980
n. 299
art. 4
co. 0
legge
12/08/1962
n. 1338
art. 13
co. 0
N. 764
SENTENZA 22 GIUGNO-7 LUGLIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
della legge 7 febbraio 1979, n.29 (Ricongiunzione dei periodi
assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e dell'art. 4
della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n.153, concernente norme per
l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno
1980), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1984 dalla Corte
dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia sul
ricorso proposto da Virzì Tommasi Anna, iscritta al n. 937 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 328 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto in fatto
1. - Decidendo sul ricorso proposto da Anna Virzì Tommasi
dipendente della Regione Sicilia, avverso il decreto con cui il
Direttore Regionale, nel disporre la ricongiunzione con il servizio
presso l'amministrazione regionale di quelli di precedente iscrizione
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, aveva posto a carico della richiedente il
previsto contributo, calcolato - secondo quanto stabilito dall'art. 2
della legge n. 29 del 1979 - in base ai criteri ed alle tabelle di
cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, la Corte dei
Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia - ha
sollevato, con ordinanza del 19 gennaio 1984, in riferimento agli
artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale del
predetto art. 2, comma terzo, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e,
per derivazione, dell'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299.
Sostiene il giudice a quo che tali norme, disponendo - ai fini
della ricongiunzione da parte di dipendenti dell'impiego pubblico di
periodi coperti dall'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - che la riserva
matematica da trasferire alla gestione assicurativa dello Stato o
dell'ente in cui opera la ricongiunzione sia determinata in base alle
tabelle di cui all'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto
1962, n. 1338, approvate con decreto del Ministro del Lavoro 27
gennaio 1964 - e, quindi, con i coefficienti in esse previsti -
realizzano delle situazioni che appaiono porsi in contrasto coi
principi di uguaglianza e di parità enunziati negli artt. 3 e 37
della Costituzione.
Infatti, dette tabelle, che risultano costruite "su una tavola di
attività specifica dell'Assicurazione generale obbligatoria" secondo
quanto asserito nella nota INPS 6 luglio 1983 acquisita agli atti -
sono state determinate per i soggetti attivi con coefficienti
differenziati tra maschi e femmine, essendosi tenuto conto sia della
diversa età di pensionamento tra uomini e donne, che della durata
media di vita dei pensionati che è superiore per le donne rispetto a
quella degli uomini. Allorquando le tabelle stesse vengono utilizzate
nel settore del pubblico impiego (con l'eccezione del personale
salariato per il quale vige un'età di pensionamento differenziata
tra uomini e donne) esse - ad avviso del giudice a quo - si connotano
d'incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost., dal
momento che l'ordinamento giuridico non pone distinzione tra i sessi
quanto al limite di età pensionabile e tanto meno istituisce un
criterio, nel calcolo del trattamento di quiescenza, fondato sulla
diversa durata media della pensione.
Né la possibilità del pensionamento anticipato consentita
nell'impiego pubblico, potrebbe avere - secondo la Sezione rimettente
- una funzione sostitutiva, giuridicamente rilevante, del più basso
limite dell'età di pensionamento previsto per le donne nel settore
del lavoro privato, nel quale si giustifica la differenziazione dei
coefficienti di calcolo per la determinazione della riserva
matematica.
Le disposizioni impugnate sarebbero perciò incostituzionali nella
parte in cui non prevedono che la riserva matematica ivi prevista per
i dipendenti dell'impiego pubblico di sesso femminile sia calcolata
in base alle tabelle di cui all'art. 13, ultimo comma, della legge n.
1338 del 1962 previste per i dipendenti pubblici di sesso maschile.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 28 novembre 1984.
Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale non si è
costituita nessuna delle parti del giudizio a quo. Ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Ad avviso dell'interveniente, le suddette tabelle possono
fondatamente applicarsi anche agli ordinamenti previdenziali
richiamati dall'art. 4 legge n. 299 del 1980, ai quali risultano
obbligatoriamente iscritti i dipendenti pubblici, benché essi, in
luogo di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale in
età diversa per gli uomini e per le donne, stabiliscano al riguardo
il necessario servizio utile ma prescindano dall'età. Pur
sussistendo in tale settore un limite di età pensionabile superiore,
coesiste, infatti, per larghe aliquote di dipendenti pubblici, la
possibilità del pensionamento anticipato, sicché, in tale
situazione, il limite di età fissato nella tariffa andrebbe
interpretato come media, anziché come massimo prefissato.
La diversificazione dei coefficienti di calcolo troverebbe inoltre
la sua razionale giustificazione anche nella diversa media di
sopravvivenza che, per le donne, sarebbe superiore a quella degli
uomini. Con la conseguenza che coefficienti unitariamente predisposti
per le due categorie, in luogo di garantire l'unità di trattamento,
sortirebbero l'effetto di una valutazione inferiore a quella
effettiva del maggior onere - agli effetti di che trattasi - relativo
ai soggetti di sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile.
Considerato in diritto
1. - La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione
Sicilia - ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e, per
derivazione, dell'art. 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n.
299, in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, Cost.
Nel dettare la disciplina della ricongiunzione dei periodi
assicurativi ai fini previdenziali, la legge n. 29 del 1979 prevede
che il lavoratore dipendente pubblico o privato che può far valere
più periodi assicurativi in regimi obbligatori diversi, sia del
settore dell'impiego pubblico che di quello del lavoro privato,
possa, ai fini del conseguimento di un'unica pensione, ottenere che
tali periodi vengano ricongiunti, in via alternativa, o presso
l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS (art. 1), o
presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della
presentazione della domanda, o presso altra gestione in cui possa far
valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di
effettiva attività lavorativa (art. 2).
In entrambi i casi, le gestioni interessate trasferiscono alla
gestione in cui opera la ricongiunzione l'importo dei contributi di
loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo
del 4,50%.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2, il terzo comma di tale
disposizione stabilisce che "La gestione assicurativa presso la quale
si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a
carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante
dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai
criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo
utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni
assicurative a norma del comma precedente".
Con specifico riguardo, poi, alla situazione dei dipendenti
pubblici che chiedano la ricongiunzione di cui all'art. 2 della legge
n. 29 del 1979 presso gli ordinamenti dello Stato, gli istituti di
previdenza presso il Ministero del Tesoro, gli altri fondi o casse
indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, la
successiva legge 7 luglio 1980, n. 299 dispone, all'art. 4, primo
comma, che, anche per essi, ai fini della determinazione del
contributo di cui al medesimo art. 2, si applicano, per stabilire
l'entità della riserva matematica, "i coefficienti contenuti nelle
tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338,
approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964".
Le predette tabelle, cui si richiamano entrambe le disposizioni
impugnate, vennero predisposte - come precisa la nota dell'INPS del 6
luglio 1983 citata dal giudice a quo - "su una tavola di attività
specifica dell'Assicurazione generale obbligatoria" fondata sulla
differenza esistente tra uomo e donna nel settore privato in ordine
all'età pensionabile - e quindi alla durata della pensione - in
quanto per la donna il diritto alla pensione previdenziale matura al
cinquantacinquesimo anno di età anziché al sessantesimo: differenza
alla quale consegue che la riserva matematica, risultante da dette
tabelle, è di importo sensibilmente maggiore per la donna rispetto
all'uomo.
L'estensione al settore del pubblico impiego, operata con le norme
impugnate, del sistema di determinazione della riserva matematica
proprio del settore privato è, ad avviso del giudice a quo, del
tutto ingiustificata, in quanto comporta che a carico della donna da
cui sia chiesta la ricongiunzione di diversi periodi assicurativi
vengano posti oneri maggiori di quelli previsti per l'uomo,
nonostante che in tale settore non esista il presupposto della
diversa età di maturazione del diritto a pensione per i dipendenti
dei due sessi.
2. - La questione è fondata.
È pacifico che il sistema di determinazione della riserva
matematica previsto dall'art. 13, ultimo comma, legge n. 1338 del
1962 e precisato nel D.M. 27 gennaio 1964 (poi sostituito dal D.M. 19
febbraio 1981) implica che essa per la donna risulti di importo
sensibilmente superiore rispetto all'uomo; e parimenti pacifico è
che, per effetto dell'estensione disposta dalle norme impugnate,
l'onere derivante dalla ricongiunzione posto a carico della
dipendente pubblica - pari al 50% della differenza tra la riserva
matematica ed il complessivo ammontare dei contributi ed interessi
versati dalla gestione cedente a quella subentrante - risulti
maggiore, ed in misura ragguardevole, di quello addossato al
dipendente pubblico in identica posizione.
Tale differenziazione si fonda, nel settore privato, sul
presupposto - considerato in sede di determinazione delle tabelle o
delle relative riserve matematiche, sulla base della legge in allora
vigente - di una maturazione della pensione della donna anticipata
rispetto alla pensione dell'uomo e sulla conseguente maggior durata
media dell'erogazione di essa. Nessuna incidenza ha invece al
riguardo - come la citata nota INPS riconosce - il dato statistico
della maggior durata media di vita della donna, che è elemento
rilevante ai fini delle assicurazioni private ma del tutto estraneo
al sistema previdenziale.
Ora, poiché ai sensi dell'art. 7, legge n. 29 del 1979 "Le norme
per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica
derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle
in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione
assicurativa", e poiché gli ordinamenti previdenziali del settore
pubblico non prevedono differenze tra i due sessi in ordine all'età
pensionabile, è evidente che il maggior onere previsto dalle citate
tabelle ai fini della ricongiunzione è privo per le dipendenti
pubbliche di ogni razionale giustificazione, in quanto disancorato
dal presupposto su cui esso si fonda nell'ordinamento previdenziale
privato. Né tale giustificazione può rinvenirsi - come pretende
l'Avvocatura - nella possibilità di pensionamento anticipato
prevista per i dipendenti pubblici. A parte che tale possibilità non
concerne il solo personale femminile, sarebbe invero palesemente
arbitrario sia l'equiparare, ai fini del calcolo della riserva
matematica, un dato variabile, in quanto legato a scelte soggettive
(facoltà di pensionamento anticipato) ad un dato costante
(pensionamento al cinquantacinquesimo anno), sia il far gravare i
maggiori oneri conseguenti a tali scelte sulle dipendenti che di
quella facoltà non si avvalgono.
Mancando perciò ogni ragione per differenziare in relazione al
sesso il calcolo della riserva matematica ai fini della
ricongiunzione dei periodi assicurativi, gli artt. 2, terzo comma,
della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 4, primo comma, della legge 7
luglio 1980, n.299, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi,
per contrasto con gli artt. 3 e 37, primo comma, Cost., nella parte
in cui non prevedono che per le dipendenti pubbliche tale calcolo sia
effettuato secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art.
13, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962, per i dipendenti di
sesso maschile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, terzo
comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi
assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e 4, primo comma,
della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per
l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno
1980), nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva
matematica ai fini della determinazione del contributo per la
ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i
dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle
predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge
12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI