Sentenza 764/1988 (ECLI:IT:COST:1988:764)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:
Camera di Consiglio del 13/01/1988;    Decisione  del 22/06/1988
Deposito del 07/07/1988;   Pubblicazione in G. U. 13/07/1988  n. 28
Norme impugnate:
Massime:  12077 
Massime:  12077 
Atti decisi:

Massima n. 12077
Titolo
SENT. 764/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI - CONTRIBUTI POSTI A CARICO DEI RICHIEDENTI - RISERVA MATEMATICA DETERMINATA, ANCHE PER I DIPENDENTI DEL PUBBLICO IMPIEGO, IN BASE ALLE TABELLE DI CUI ALL'ART. 13, U.C., DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1962, N. 1338, CHE COMPORTANO COEFFICIENTI DIFFERENZIATI TRA MASCHI E FEMMINE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Le norme impugnate, disponendo, ai fini della ricongiunzione, da parte dei dipendenti dell'impiego pubblico, di periodi assicurativi, che la riserva matematica - sulla quale va calcolata la entita' del contributo posto a carico del richiedente - da trasferire alla gestione assicurativa dello Stato o dell'ente in cui opera la ricongiunzione, sia determinata in base alle tabelle di cui all'art. 13, u.c., della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvate con decreto del Ministro del lavoro 27 gennaio 1964, si pongono in contrasto con i principi di uguaglianza e parita' tra uomo e donna enunziati negli artt. 3 e 37 Cost.. Invero, dette tabelle furono predisposte con coefficienti differenziati tra maschi e femmine alla stregua della differenza esistente tra gli uni e le altre nel settore privato in ordine all'eta' pensionabile - e, quindi, della maturazione della pensione della donna anticipata rispetto a quella dell'uomo e di una maggiore durata media della sua erogazione - differenza da cui deriva l'importo sensibilmente maggiore della riserva matematica per la donna rispetto all'uomo. L'estensione di tale sistema, proprio del settore privato, al pubblico impiego non trova alcuna razionale giustificazione, atteso che gli ordinamenti previdenziali del settore pubblico non prevedono differenze tra i due sessi quanto all'eta' pensionabile. Va, pertanto, dichiarata, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, comma terzo, della Legge 7 febbraio 1979, n. 29, e 4, comma primo, della Legge 7 luglio 1980, n. 153, nella parte in cui non prevedono che per le dipendenti pubbliche il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato secondo le tabelle predisposte per i dipendenti di sesso maschile.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 37

Riferimenti normativi
legge  07/02/1979  n. 29  art. 2  co. 3
legge  07/07/1980  n. 299  art. 4  co. 0
legge  12/08/1962  n. 1338  art. 13  co. 0


Pronuncia

N. 764

SENTENZA 22 GIUGNO-7 LUGLIO 1988


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n.29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e dell'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n.153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1984 dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia sul ricorso proposto da Virzì Tommasi Anna, iscritta al n. 937 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 328 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.


Ritenuto in fatto

1. - Decidendo sul ricorso proposto da Anna Virzì Tommasi dipendente della Regione Sicilia, avverso il decreto con cui il Direttore Regionale, nel disporre la ricongiunzione con il servizio presso l'amministrazione regionale di quelli di precedente iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, aveva posto a carico della richiedente il previsto contributo, calcolato - secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge n. 29 del 1979 - in base ai criteri ed alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia - ha sollevato, con ordinanza del 19 gennaio 1984, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale del predetto art. 2, comma terzo, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e, per derivazione, dell'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299.

Sostiene il giudice a quo che tali norme, disponendo - ai fini della ricongiunzione da parte di dipendenti dell'impiego pubblico di periodi coperti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - che la riserva matematica da trasferire alla gestione assicurativa dello Stato o dell'ente in cui opera la ricongiunzione sia determinata in base alle tabelle di cui all'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvate con decreto del Ministro del Lavoro 27 gennaio 1964 - e, quindi, con i coefficienti in esse previsti - realizzano delle situazioni che appaiono porsi in contrasto coi principi di uguaglianza e di parità enunziati negli artt. 3 e 37 della Costituzione.

Infatti, dette tabelle, che risultano costruite "su una tavola di attività specifica dell'Assicurazione generale obbligatoria" secondo quanto asserito nella nota INPS 6 luglio 1983 acquisita agli atti - sono state determinate per i soggetti attivi con coefficienti differenziati tra maschi e femmine, essendosi tenuto conto sia della diversa età di pensionamento tra uomini e donne, che della durata media di vita dei pensionati che è superiore per le donne rispetto a quella degli uomini. Allorquando le tabelle stesse vengono utilizzate nel settore del pubblico impiego (con l'eccezione del personale salariato per il quale vige un'età di pensionamento differenziata tra uomini e donne) esse - ad avviso del giudice a quo - si connotano d'incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost., dal momento che l'ordinamento giuridico non pone distinzione tra i sessi quanto al limite di età pensionabile e tanto meno istituisce un criterio, nel calcolo del trattamento di quiescenza, fondato sulla diversa durata media della pensione.

Né la possibilità del pensionamento anticipato consentita nell'impiego pubblico, potrebbe avere - secondo la Sezione rimettente - una funzione sostitutiva, giuridicamente rilevante, del più basso limite dell'età di pensionamento previsto per le donne nel settore del lavoro privato, nel quale si giustifica la differenziazione dei coefficienti di calcolo per la determinazione della riserva matematica.

Le disposizioni impugnate sarebbero perciò incostituzionali nella parte in cui non prevedono che la riserva matematica ivi prevista per i dipendenti dell'impiego pubblico di sesso femminile sia calcolata in base alle tabelle di cui all'art. 13, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962 previste per i dipendenti pubblici di sesso maschile.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 28 novembre 1984.

Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale non si è costituita nessuna delle parti del giudizio a quo. Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Ad avviso dell'interveniente, le suddette tabelle possono fondatamente applicarsi anche agli ordinamenti previdenziali richiamati dall'art. 4 legge n. 299 del 1980, ai quali risultano obbligatoriamente iscritti i dipendenti pubblici, benché essi, in luogo di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale in età diversa per gli uomini e per le donne, stabiliscano al riguardo il necessario servizio utile ma prescindano dall'età. Pur sussistendo in tale settore un limite di età pensionabile superiore, coesiste, infatti, per larghe aliquote di dipendenti pubblici, la possibilità del pensionamento anticipato, sicché, in tale situazione, il limite di età fissato nella tariffa andrebbe interpretato come media, anziché come massimo prefissato.

La diversificazione dei coefficienti di calcolo troverebbe inoltre la sua razionale giustificazione anche nella diversa media di sopravvivenza che, per le donne, sarebbe superiore a quella degli uomini. Con la conseguenza che coefficienti unitariamente predisposti per le due categorie, in luogo di garantire l'unità di trattamento, sortirebbero l'effetto di una valutazione inferiore a quella effettiva del maggior onere - agli effetti di che trattasi - relativo ai soggetti di sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile.


Considerato in diritto

1. - La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e, per derivazione, dell'art. 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, Cost.

Nel dettare la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, la legge n. 29 del 1979 prevede che il lavoratore dipendente pubblico o privato che può far valere più periodi assicurativi in regimi obbligatori diversi, sia del settore dell'impiego pubblico che di quello del lavoro privato, possa, ai fini del conseguimento di un'unica pensione, ottenere che tali periodi vengano ricongiunti, in via alternativa, o presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS (art. 1), o presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della presentazione della domanda, o presso altra gestione in cui possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa (art. 2).

In entrambi i casi, le gestioni interessate trasferiscono alla gestione in cui opera la ricongiunzione l'importo dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50%.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2, il terzo comma di tale disposizione stabilisce che "La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente".

Con specifico riguardo, poi, alla situazione dei dipendenti pubblici che chiedano la ricongiunzione di cui all'art. 2 della legge n. 29 del 1979 presso gli ordinamenti dello Stato, gli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, gli altri fondi o casse indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, la successiva legge 7 luglio 1980, n. 299 dispone, all'art. 4, primo comma, che, anche per essi, ai fini della determinazione del contributo di cui al medesimo art. 2, si applicano, per stabilire l'entità della riserva matematica, "i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338, approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964".

Le predette tabelle, cui si richiamano entrambe le disposizioni impugnate, vennero predisposte - come precisa la nota dell'INPS del 6 luglio 1983 citata dal giudice a quo - "su una tavola di attività specifica dell'Assicurazione generale obbligatoria" fondata sulla differenza esistente tra uomo e donna nel settore privato in ordine all'età pensionabile - e quindi alla durata della pensione - in quanto per la donna il diritto alla pensione previdenziale matura al cinquantacinquesimo anno di età anziché al sessantesimo: differenza alla quale consegue che la riserva matematica, risultante da dette tabelle, è di importo sensibilmente maggiore per la donna rispetto all'uomo.

L'estensione al settore del pubblico impiego, operata con le norme impugnate, del sistema di determinazione della riserva matematica proprio del settore privato è, ad avviso del giudice a quo, del tutto ingiustificata, in quanto comporta che a carico della donna da cui sia chiesta la ricongiunzione di diversi periodi assicurativi vengano posti oneri maggiori di quelli previsti per l'uomo, nonostante che in tale settore non esista il presupposto della diversa età di maturazione del diritto a pensione per i dipendenti dei due sessi.

2. - La questione è fondata.

È pacifico che il sistema di determinazione della riserva matematica previsto dall'art. 13, ultimo comma, legge n. 1338 del 1962 e precisato nel D.M. 27 gennaio 1964 (poi sostituito dal D.M. 19 febbraio 1981) implica che essa per la donna risulti di importo sensibilmente superiore rispetto all'uomo; e parimenti pacifico è che, per effetto dell'estensione disposta dalle norme impugnate, l'onere derivante dalla ricongiunzione posto a carico della dipendente pubblica - pari al 50% della differenza tra la riserva matematica ed il complessivo ammontare dei contributi ed interessi versati dalla gestione cedente a quella subentrante - risulti maggiore, ed in misura ragguardevole, di quello addossato al dipendente pubblico in identica posizione.

Tale differenziazione si fonda, nel settore privato, sul presupposto - considerato in sede di determinazione delle tabelle o delle relative riserve matematiche, sulla base della legge in allora vigente - di una maturazione della pensione della donna anticipata rispetto alla pensione dell'uomo e sulla conseguente maggior durata media dell'erogazione di essa. Nessuna incidenza ha invece al riguardo - come la citata nota INPS riconosce - il dato statistico della maggior durata media di vita della donna, che è elemento rilevante ai fini delle assicurazioni private ma del tutto estraneo al sistema previdenziale.

Ora, poiché ai sensi dell'art. 7, legge n. 29 del 1979 "Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa", e poiché gli ordinamenti previdenziali del settore pubblico non prevedono differenze tra i due sessi in ordine all'età pensionabile, è evidente che il maggior onere previsto dalle citate tabelle ai fini della ricongiunzione è privo per le dipendenti pubbliche di ogni razionale giustificazione, in quanto disancorato dal presupposto su cui esso si fonda nell'ordinamento previdenziale privato. Né tale giustificazione può rinvenirsi - come pretende l'Avvocatura - nella possibilità di pensionamento anticipato prevista per i dipendenti pubblici. A parte che tale possibilità non concerne il solo personale femminile, sarebbe invero palesemente arbitrario sia l'equiparare, ai fini del calcolo della riserva matematica, un dato variabile, in quanto legato a scelte soggettive (facoltà di pensionamento anticipato) ad un dato costante (pensionamento al cinquantacinquesimo anno), sia il far gravare i maggiori oneri conseguenti a tali scelte sulle dipendenti che di quella facoltà non si avvalgono.

Mancando perciò ogni ragione per differenziare in relazione al sesso il calcolo della riserva matematica ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi, gli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n.299, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 37, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che per le dipendenti pubbliche tale calcolo sia effettuato secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962, per i dipendenti di sesso maschile.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI