ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, quarto
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle
agevolazioni tributarie"), promosso con l'ordinanza emessa il 4
novembre 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Agrigento sul ricorso proposto da Pantalena Giuseppe ed altro,
iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale,
dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Pantalena Giuseppe nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - La Commissione tributaria di 2° grado di Agrigento, con
ordinanza del 4 novembre 1986, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., dell'art.
40, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, portante una
nuova disciplina delle agevolazioni tributarie, nella parte in cui
conserva l'esenzione decennale dai tributi diretti sul reddito
prevista dall'art. 56 d.l. 27 febbraio 1968 n. 79, convertito nella
l. 18 marzo 1968 n. 248 ("Ulteriori interventi e provvidenze per la
ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia
colpiti dai terremoti del gennaio 1968"), solo per l'Ilor e l'Irpeg,
restando così privati del beneficio gli imprenditori individuali per
quanto riguarda l'Irpef.
Sebbene nel corso del giudizio principale il contribuente avesse
presentato domanda di definizione agevolata delle sue pendenze
tributarie ai sensi del d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella
legge 7 agosto 1982 n. 516, il giudice remittente ha ritenuto
rilevante la suddetta questione di costituzionalità in quanto, a suo
avviso, "la domanda di condono non costituisce rinuncia alla
precedente richiesta di esenzione fiscale", essendo d'altronde
pacifico che l'impresa ricorrente ha operato in territorio dichiarato
terremotato.
La disposizione denunziata violerebbe sia il principio di
eguaglianza, sia il principio della libertà di iniziativa economica
privata, sia infine il principio della capacità contributiva, in
quanto introdurrebbe una disparità di trattamento tra imprenditori
individuali non razionalmente fondata né dal punto di vista della
natura dell'imposta sul reddito cui sono assoggettati, l'Irpeg e
l'Irpef avendo entrambe l'indole di imposte personali, né dal punto
di vista della ratio della norma in essa richiamata. Poiché l'art.
56 del d.l. n. 79 del 1968, là dove concede l'esenzione decennale da
ogni tributo diretto sul reddito alle imprese che riattivino o
installino nuovi impianti nei territori terremotati della Sicilia,
mira a incentivare la ricostruzione del tessuto produttivo nei detti
territori, al giudice a quo sembra priva di giustificazione la
discriminazione operata dal legislatore della riforma tributaria, che
ha tolto agli imprenditori-persone fisiche l'esenzione dall'Irpef,
mentre ha conservato agli imprenditori-persone giuridiche l'esenzione
dall'Irpeg.
2. - Si è costituito in giudizio il ricorrente Pantalena
Giuseppe. Nell'atto di costituzione del 27 giugno 1987 viene
riproposta anzitutto la tesi, già respinta dalla Commissione
tributaria di appello, secondo cui la mancata previsione dell'Irpef
nella norma in questione dovrebbe "ritenersi un errore legislativo
che richiede un intervento integrativo in sede applicativa",
riparabile, cioè, in via di interpretazione estensiva. Peraltro
questa tesi non trova riscontro nelle conclusioni, dove è formulata
esclusivamente una domanda di dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 40, comma 4° del D.P.R. n. 610 del 1973, sul
presupposto dunque che esso debba essere interpretato alla lettera
come norma che abolisce l'esenzione limitatamente all'Irpef.
A sostegno di questa domanda il contribuente ribadisce anzitutto
le argomentazioni del giudice a quo nel senso dell'irrazionalità del
diverso trattamento riservato agli imprenditori individuali rispetto
a quelli collettivi; in secondo luogo deduce ulteriori argomenti per
spiegare meglio perché la norma impugnata, oltre che l'art. 3 Cost.,
offenderebbe anche gli artt. 41, comma primo, e 53. Quanto all'art.
41, la discriminazione lamentata comporta, si dice, che nelle zone
terremotate "di fatto l'iniziativa economica, per potersi svolgere
secondo criteri di economicità, dovrebbe esercitarsi in forma
societaria, escludendosi dal mercato, a parità di condizioni
sostanziali, l'impresa individuale, tenuta a una maggiore
contribuzione fiscale e quindi a un maggior costo aziendale". Quanto
all'art. 53, si sostiene che la discriminazione, operata dalla legge
sulla base della forma giuridica dell'impresa, "a parità di
capacità contributiva oggettivamente manifestata, risulta in
contrasto con la regola costituzionale che condiziona l'imposizione
tributaria a una attitudine contributiva di carattere sostanziale,
non subordinata cioè a requisiti di carattere formale".
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Nell'atto di intervento l'Avvocatura deduce l'irrilevanza della
questione incidentale di costituzionalità ai fini della definizione
del giudizio principale, e quindi l'inammissibilità della medesima,
per due motivi: 1) perché, secondo la giurisprudenza costante della
Corte di cassazione, la domanda di condono, presentata dal
contribuente nel corso del giudizio principale, preclude la
possibilità di far valere, per il periodo cui si riferisce, il
diritto all'esenzione; 2) perché la norma impugnata della legge
delegata n. 601 del 1973 è vincolata, nel riferimento alle sole Ilor
e Irpeg, dall'art. 15, comma secondo, della legge di delegazione per
la riforma tributaria 9 ottobre 1971 n. 825: la mancata impugnativa
della norma delegante comporta, ad avviso dell'Avvocatura, che
"l'eventuale dichiarazione di illegittimità della (sola) norma
delegata non consentirebbe una diversa decisione della controversia
principale". Un terzo motivo parziale di inammissibilità è
prospettato in relazione all'art. 41, comma primo, Cost., essendo
l'ordinanza di rimessione sfornita di motivazione con riguardo a
questo parametro.
Subordinatamente, nel merito, l'Avvocatura sostiene l'infondatezza
della questione, sul riflesso che la limitazione dell'ambito
dell'esenzione fiscale, introdotta dalla norma impugnata, "appare
razionalmente conformata alla diversa attitudine dei soggetti passivi
d'imposta.. a rendersi specifici strumenti di rinascita economica
delle zone colpite dagli eventi sismici". Inoltre, e soprattutto, non
va trascurato il rilievo che "il reddito dichiarato esente in capo
alla persona giuridica finisce con l'essere recuperato
all'imposizione nel successivo momento della sua distribuzione sotto
forma di utili dell'impresa societaria, così realizzandosi in capo
agli effettivi e finali percettori un omogeneo e razionale prelievo
tributario".
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 40, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601
("Nuova disciplina delle agevolazioni tributarie"), in riferimento
agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione
Tributaria di secondo grado di Agrigento con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI