Sentenza 230/2011 (ECLI:IT:COST:2011:230)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: QUARANTA - Redattore: LATTANZI
Udienza Pubblica del ;    Decisione  del 19/07/2011
Deposito del 22/07/2011;   Pubblicazione in G. U. 27/07/2011  n. 32
Norme impugnate: Artt. 3, c. 1°, lett. m), 11, c. 5°, 6° e 7° e 17, c. 1°, lett. a) e b), della legge della Regione Calabria 22/11/2010, n. 28.
Massime:  35776 
Massime:  35776 
Atti decisi: ric. 5/2011

Massima n. 35776
Titolo
Professioni - Sport - Norme della Regione Calabria - Istituzione di albi regionali relativi alle figure professionali operanti in ambito sportivo, condizioni per l'iscrizione in essi e disciplina del loro aggiornamento - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di definire i profili professionali non disciplinati da legge statale, individuarne gli elementi costitutivi ed i percorsi formativi, nonché di costituire i relativi albi - Violazione del principio fondamentale in materia di "professioni", che riserva allo Stato l'individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 3, comma 1, lett. m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lett. a) e b), della legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Premesso che tali disposizioni - le quali disciplinano, rispettivamente, l'istituzione di albi delle professioni in ambito sportivo, individuano tali professioni e le condizioni richieste ai fini dell'iscrizione in detti albi, e riconoscono alla Giunta regionale il compito di definire i profili professionali nelle discipline sportive, laddove non disciplinate dalla legge statale, nonché di individuare caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi - vanno ascritte alla materia di legislazione concorrente delle professioni per la cui individuazione non rileva l'oggetto sul quale si esercita l'attività professionale, esse eccedono dai limiti della normativa di dettaglio. Non spetta, infatti, alla legge regionale né creare nuove professioni, né introdurre diversificazioni in seno all'unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato, né, infine, assegnare tali compiti all'amministrazione regionale, e in particolare alla Giunta, potendo solo esercitarsi sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale. Né l'intervento del legislatore regionale risulta determinato da peculiari esigenze della realtà territoriale regionale le quali soltanto giustificano l'intervento legislativo di dettaglio nella materia delle professioni.

- Sulla irrilevanza dell'oggetto su cui si esercita l'attività professionale ai fini della selezione della materia delle professioni sono citate le sentenze n. 138 del 2009, n. 222 del 2008, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005.

- Sul principio fondamentale, nella materia concorrente delle "professioni", secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata allo Stato, v. citate sentenze n. 300 del 2010, n. 328 del 2009, n. 93 del 2008, n. 57 del 2007, n. 153 del 2006, n. 424 del 2005 e n. 353 del 2003.

- Sul divieto, per le Regioni, di assegnare all'amministrazione regionale il compito di creare nuove figure professionali, sono citate le sentenze n. 93 del 2008, n. 449 del 2006.

- Sul divieto per il legislatore regionale di istituire albi professionali con capacità selettiva ed individuatrice delle professioni sono citate le sentenze n. 132 del 2010, n. 138 del 2009 e n. 93 del 2008.

- Specificamente, sul divieto di istituire un albo professionale con riguardo alle figure dei fisioterapisti e dei massaggiatori sportivi in quanto oggetto di normazione da parte della legge statale sono citate le sentenze n. 179 del 2008, n. 449 del 2006 e n. 319 del 2005.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria  22/11/2010  n. 28  art. 3  co. 1
legge della Regione Calabria  22/11/2010  n. 28  art. 11  co. 5
legge della Regione Calabria  22/11/2010  n. 28  art. 11  co. 6
legge della Regione Calabria  22/11/2010  n. 28  art. 11  co. 7
legge della Regione Calabria  22/11/2010  n. 28  art. 17  co. 1
legge della Regione Calabria  22/11/2010  n. 28  art. 17  co. 1

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 3


Pronuncia

SENTENZA N. 230

ANNO 2011


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 31 gennaio - 3 febbraio 2011, depositato in cancelleria il 4 febbraio 2011 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2011.

Udito nell’udienza pubblica del 5 luglio 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

udito l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto

1. − Con ricorso notificato il 31 gennaio 2011 e depositato il successivo 4 febbraio (reg. ric. n. 5 del 2011) il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La legge impugnata reca un’articolata disciplina dello sport e delle attività sportive sul territorio regionale, includendo in tale ambito un intervento relativo a figure professionali operanti in tale settore.

In particolare, l’art. 3, comma 1, lettera m), stabilisce che la Regione istituisce gli albi relativi alle figure professionali operanti in ambito sportivo.

L’art. 11, comma 5, individua nominativamente tali figure nelle seguenti: a) associazioni sportive dilettantistiche; b) dirigenti sportivi; c) esperti gestori di impianti sportivi; d) istruttori qualificati; e) tecnici federali; f) assistenti o operatori specializzati; g) atleti e praticanti; h) fisioterapisti e massaggiatori; i) altre figure tecnico-sportive. Sempre l’art. 11, comma 6, prevede che l’iscrizione agli albi necessiti di un titolo professionale rilasciato previo espletamento di uno specifico corso, mentre il comma 7 regola l’aggiornamento degli albi.

Infine, l’art. 17, comma 1, lettere a) e b), attribuisce alla Giunta regionale il potere sia di definire con regolamento i profili professionali, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuando caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi, sia di costituire i relativi albi.

Il ricorrente, basandosi su ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte, ritiene che tali disposizioni violino la competenza dello Stato a determinare i principi fondamentali della materia “professioni” (art. 117, terzo comma, Cost.), posto che tra di essi si deve includere la definizione delle figure professionali e l’istituzione dei relativi albi, senza spazio per la legislazione regionale che pretenda di «riempiere un vuoto normativo» avocando a sé la competenza dello Stato.

2. – La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.


Considerato in diritto

1. − Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria), in relazione all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Con la legge impugnata, il legislatore regionale ha inteso disciplinare organicamente le attività sportive e ricreative: in tale ambito, le disposizioni specificamente oggetto di censura si occupano della disciplina dei profili professionali rilevanti e della istituzione dei relativi albi.

In particolare, l’art. 11, comma 5, reca un elenco delle «professioni in ambito sportivo», mentre il comma 6 indica le condizioni richieste ai fini dell’iscrizione negli albi professionali, di cui il comma 7 regola l’aggiornamento.

L’istituzione di tali albi è disciplinata dall’art. 3, comma 1, lettera m), e dall’art. 17, comma 1, lettera b), che assegna alla Giunta il potere di costituirli, mentre la lettera a) le conferisce il compito di definire i profili professionali nelle discipline sportive, laddove non disciplinati dalla legge statale, e di individuare caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi.

Il ricorrente ritiene che tali disposizioni ledano la competenza dello Stato a dettare i principi fondamentali della materia a riparto concorrente “professioni”, nella quale rientra l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, come è stato affermato da questa Corte fin dalla sentenza n. 353 del 2003.

2. − La questione è fondata.

Le disposizioni impugnate vanno senza dubbio ascritte alla materia, di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), delle professioni, dato che ne è evidente la finalità, e l’effetto obiettivo, di incidere sulla individuazione dei profili professionali operanti nell’ambito sportivo: questa Corte ha già ritenuto che, ai fini della selezione della materia pertinente, non abbia «alcuna influenza» l’oggetto su cui si esercita l’attività professionale, venendo in rilievo la sola prioritaria attinenza dell’intervento legislativo al campo delle professioni (sentenze n. 424 del 2005, n. 138 del 2009, n. 222 del 2008, n. 40 del 2006).

Si tratta, perciò, di decidere se il legislatore regionale abbia ecceduto i limiti della normativa di dettaglio.

Sotto tale profilo, va posto in rilievo che le norme censurate operano su di un duplice livello: da un lato, esse consentono alla Giunta, ove la legge statale non abbia riconosciuto determinate figure professionali, di definirne gli elementi costitutivi e le modalità formative (art. 17, comma 1, lettera a); dall’altro lato, istituiscono direttamente (art. 3, comma 1, lettera m; art. 11, comma 5) o per atto della Giunta (art. 17, comma 1, lettera b), e comunque disciplinano (art. 11, commi 6 e 7) gli albi professionali.

Si è perciò in presenza di un articolato intervento, il cui nucleo si colloca nella fase genetica di individuazione normativa della professione: all’esito di essa una particolare attività lavorativa assume un tratto che la distingue da ogni altra e la rende oggetto di una posizione qualificata nell’ambito dell’ordinamento giuridico, di cui si rende espressione, con funzione costitutiva, l’albo.

Questa Corte ha costantemente ritenuto che una simile operazione abbia carattere di principio e competa pertanto al solo legislatore statale (ex plurimis, sentenze n. 300 del 2010, n. 328 del 2009, n. 93 del 2008, n. 57 del 2007, n. 153 del 2006, n. 424 del 2005 e n. 353 del 2003).

In particolare, non spetta alla legge regionale né creare nuove professioni, né introdurre diversificazioni in seno all’unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato (sentenza n. 328 del 2009), né, infine, assegnare tali compiti all’amministrazione regionale, e in particolare alla Giunta (sentenze n. 93 del 2008, n. 449 del 2006). Infatti, la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, recante norme in tema di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131).

Nel caso di specie, le disposizioni impugnate sono incorse in tutti questi profili di invasione della competenza statale: l’art. 11, comma 5, contiene un elenco di professioni sportive, anche ignote, in quanto tali, alla legge nazionale (cariche nelle associazioni sportive dilettantistiche; dirigenti sportivi; esperti gestori di impianti sportivi; istruttori qualificati; tecnici federali; assistenti o operatori specializzati; atleti e praticanti; altre figure tecnico-sportive): l’incompiutezza della descrizione normativa rende, poi, obbligato il ricorso ad un atto della Giunta, al fine di definirne in forma sufficientemente analitica gli elementi costitutivi.

Nel contempo, l’albo professionale non svolge una funzione meramente ricognitiva o di comunicazione e di aggiornamento di professioni già riconosciute dalla legge statale, come è invece consentito disporre da parte della legge regionale (sentenza n. 271 del 2009), ma, all’esito di un percorso formativo cui è subordinata l’iscrizione, assume una particolare capacità selettiva ed individuatrice delle professioni, che ne tradisce l’illegittimità costituzionale, «anche prescindendo dal fatto che la iscrizione nel suddetto registro si ponga come condizione necessaria ai fini dell’esercizio della attività da esso contemplata» (sentenze n. 93 del 2008, n. 132 del 2010, n. 138 del 2009).

L’introduzione dell’albo, inoltre, diviene indice sintomatico (sentenza n. 93 del 2008) dell’illegittimità dell’intervento normativo regionale, anche con riguardo alle figure dei fisioterapisti e dei massaggiatori, indicate dall’art. 11, comma 5, lettera h), ma oggetto di normazione da parte della stessa legge dello Stato.

Quanto ai fisioterapisti, non è consentito alla legge regionale, a fronte di un profilo compiutamente descritto dal decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741 (Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista), sulla base dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), conferire una particolare specificità al fisioterapista sportivo, giungendo a richiedere a tal fine il conseguimento di un titolo rilasciato da enti pubblici o istituzioni sportive abilitate, in potenziale contrasto con le competenze attribuite sul punto al Ministro dell’università e della ricerca scientifica (art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992).

Analogamente, la normativa statale si è limitata ad istituire l’albo dei massaggiatori privi della vista (art. 8 della legge 21 luglio 1961, n. 686, recante norme sul collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi), senza conferire invece ai massaggiatori sportivi alcuna posizione differenziata, rispetto a quanto previsto in via generale, e con riguardo anche al titolo di studio necessario, dalla legge 19 maggio 1971, n. 403 (Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi) (sentenze n. 179 del 2008, n. 449 del 2006, n. 319 del 2005).

Né emerge quale particolare collegamento vi possa essere tra le disposizioni censurate e le peculiari esigenze della realtà territoriale cui la legge regionale si rivolge, e in relazione alle quali soltanto si giustifica l’intervento legislativo di dettaglio nella materia delle professioni (sentenza n. 153 del 2006).

3. − In conclusione, tutte le disposizioni impugnate si pongono in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., e vanno conseguentemente dichiarate costituzionalmente illegittime.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI