Sentenza 250/2008 (ECLI:IT:COST:2008:250)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: BILE - Redattore: SAULLE
Udienza Pubblica del ;    Decisione  del 25/06/2008
Deposito del 04/07/2008;   Pubblicazione in G. U. 09/07/2008  n. 29
Norme impugnate: Artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 05/02/2007, n. 2.
Massime:  32664  32665 
Massime:  32664  32665 
Atti decisi: ric. 18/2007

Massima n. 32664 Massima successiva
Titolo
Intervento in giudizio - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità.

Testo

E' inammissibile l'intervento effettuato con atto depositato oltre i termini previsti dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.

Massima n. 32665 Massima precedente
Titolo
Caccia - Prelievo venatorio in deroga - Norme della Regione Lombardia - Previsione che l'esercizio delle deroghe avvenga attraverso una legge-provvedimento - Conseguente preclusione dell'esercizio del potere di annullamento governativo dei provvedimenti derogatori adottati in contrasto con la legislazione comunitaria e nazionale - Contrasto con la disciplina statale, riguardante l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, in relazione all'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, gli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2. Posto che il potere di disporre prelievi venatori in deroga è esercitabile dalla Regione in via eccezionale, le disposizioni impugnate, nello stabilire che l'esercizio delle deroghe avvenga attraverso una legge-provvedimento, precludono l'esercizio del potere di annullamento governativo, finalizzato a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale, dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni, ponendosi così in contrasto con la disciplina statale riguardante l'esercizio delle deroghe previste dalla normativa comunitaria.

- Sull'eccezionalità del potere delle Regioni di disporre il prelievo venatorio in deroga, v. la citata sentenza n. 168/1999.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia  05/02/2007  n. 2  art. 2
legge della Regione Lombardia  05/02/2007  n. 2  art. 3

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 1
Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte
legge  11/02/1992  n. false  art. 19  bis
legge  03/10/2002  n. false  art. 1


Pronuncia

SENTENZA N. 250 ANNO 2008


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia del 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 6 aprile 2007, depositato in cancelleria l'11 aprile 2007 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2007.

Visti l'atto di costituzione della Regione Lombardia nonché l'atto di intervento, fuori termine, della FACE (Federazione delle Associazioni Venatorie e per la Conservazione della Fauna Selvatica dell'UE) ed altra;

udito nell'udienza pubblica del 15 aprile 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Franco Ferrari per la Regione Lombardia.


Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato in data 6 aprile 2007 e depositato l'11 aprile successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga), per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Il ricorrente rileva che con la legge impugnata la Regione Lombardia ha provveduto a dettare norme per la disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici). In particolare, l'art. 2 prevede che il Consiglio regionale, sentito il parere dell'INFS, o di altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, approvi annualmente il piano elaborato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE. Il successivo art. 3 stabilisce che il Consiglio regionale, «al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole», sentito il parere dell'INFS, o di altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, approvi annualmente il piano elaborato dalla Giunta regionale, a norma dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva.

Il ricorrente, premesso che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, «i prelievi in deroga costituiscono una misura di carattere eccezionale, da attivarsi solo per far fronte ad esigenze contingenti e mutevoli, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti», ritiene che gli artt. 2 e 3 della cennata legge regionale, nello stabilire che il Consiglio approvi ogni anno con legge-provvedimento i prelievi in deroga, «indipendentemente dalla verificazione di un danno concreto», siano in contrasto con il «regime delle deroghe», introdotto dalla menzionata direttiva.

Ad avviso del ricorrente, «il carattere di un atto legislativo necessario e cadenzato è tale da configurare un regime di deroga “ordinario”, estraneo alla previsione di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE». Pertanto, la disciplina oggetto di censura, essendo in contrasto con la normativa comunitaria, violerebbe l'art. 117, primo comma, della Costituzione, nonché la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in particolare, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna, quale prevista all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

2. – Con atto depositato in data 26 aprile 2007 si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, improcedibile o comunque infondata.

3. – Con atto depositato il 3 luglio 2007 si è, altresì, costituita la FACE (Federazione delle Associazioni Venatorie per la Conservazione della Fauna Selvatica dell'UE) ed altra.

4. – In prossimità dell'udienza la Regione Lombardia ha depositato una memoria, con la quale insiste affinché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata. La resistente precisa, in particolare, che, contrariamente a quanto sostenuto dal Presidente del Consiglio dei ministri, l'adozione delle misure in deroga «presuppone» che la Giunta abbia dato «corso ad una attività di ricognizione delle circostanze di fatto», nel rispetto dell'art.9 della direttiva 79/409/CEE.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ad avviso della Regione Lombardia, il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe «erroneamente» ricondotto alla materia dell'ambiente la disciplina prevista dalle norme censurate.

In proposito, la difesa regionale precisa che l'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), attribuisce alle Regioni la «competenza legislativa in punto di disciplina di deroga» e che la Corte costituzionale ha affermato che la disciplina della caccia rientra nelle competenze residuali delle Regioni (sentenza n. 226 del 2003, sentenza n. 536 del 2002 e sentenza n. 210 del 2001), con il solo limite del rispetto degli «standards uniformi di tutela dettati dal legislatore statale nell'esercizio delle proprie prerogative in materia ambientale».


Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga), per contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Il ricorrente ritiene che le cennate disposizioni, nello stabilire che ogni anno il Consiglio regionale proceda all'approvazione con legge-provvedimento dei prelievi in deroga, senza verificare la sussistenza di un danno effettivo, introducono un sistema di deroga ordinario, in contrasto con la normativa comunitaria e con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna.

2. – In via preliminare va dichiarato inammissibile l'intervento della FACE (Federazione delle Associazioni Venatorie e per la Conservazione della Fauna Selvatica dell'UE), effettuato con atto depositato oltre i termini previsti dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.

3. – Nel merito, la questione è fondata.

4. – La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che il potere di deroga di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE è esercitabile dalla Regione in via eccezionale, «per consentire non tanto la caccia, quanto, piuttosto, più in generale, l'abbattimento o la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla direttiva medesima» (sentenza n. 168 del 1999).

5. – Il legislatore statale è intervenuto in materia con l'adozione della legge 3 ottobre 2002, n. 221, recante «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione della direttiva 79/409/CEE», con la quale è stato introdotto l'art. 19-bis. Quest'ultima disposizione prevede, al primo comma, che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla cennata direttiva «conformandosi alle prescrizioni dell'art. 9, ai princìpi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della stessa direttiva» e alle disposizioni della legge n. 157 del 1992. I commi successivi riprendono le condizioni espressamente individuate dalla direttiva 79/409/CEE, in base alle quali è consentito il regime delle deroghe. È previsto, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, possa annullare i provvedimenti di deroga adottati, previa delibera del Consiglio dei ministri e dopo aver diffidato la Regione interessata.

6. – Dal raffronto tra la norma statale e le norme regionali impugnate emerge che il legislatore regionale, nello stabilire che l'esercizio delle deroghe avvenga attraverso una legge-provvedimento, ha introdotto una disciplina in contrasto con quanto previsto dal legislatore statale al cennato art. 19-bis.

In particolare, l'autorizzazione del prelievo in deroga con legge preclude l'esercizio del potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni che risultino in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la legge n. 157 del 1992; potere di annullamento finalizzato a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, va accolto il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri e dichiarata l'illegittimità costituzionale della previsione legislativa regionale che consente di approvare mediante legge regionale i prelievi in deroga.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2008.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA