Sentenza 446/1994 (ECLI:IT:COST:1994:446)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CASAVOLA - Redattore:
Udienza Pubblica del 22/11/1994;    Decisione  del 12/12/1994
Deposito del 23/12/1994;   Pubblicazione in G. U. 28/12/1994  n. 53
Norme impugnate:
Massime:  21289  21290  21291  21292  21293  21294  21295  21296  21297  21298  21299  21300  21301  21302  21303 
Massime:  21289  21290  21291  21292  21293  21294  21295  21296  21297  21298  21299  21300  21301  21302  21303 
Atti decisi:

Massima n. 21289 Massima successiva
Titolo
SENT. 446/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - INTERVENTO DI SOGGETTI DIVERSI DALLO STATO E DALLA REGIONE INTERESSATA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, non e' ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potesta' legislativa il cui atto e' oggetto di contestazione. (Nella specie, con ordinanza letta in udienza, la Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento dell'Italkali S.p.a. nel giudizio di costituzionalita' avente ad oggetto la legge regionale siciliana approvata il 26 maggio 1994). red.: L.I. rev.: S.P.
Altri parametri e norme interposte
legge  11/03/1953  n. false  art. 34  co. 2

Riferimenti normativi
legge della Regione siciliana  26/05/1994  n. 0  art. 0  co. 0

Titolo
SENT. 446/94 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO STATALE AVVERSO NORME LEGISLATIVE REGIONALI - INDICAZIONE DEI PARAMETRI COSTITUZIONALI E RIFERIMENTO ALLA PRETESA VIOLAZIONE DEI CANONI DI RAGIONEVOLEZZA E DI "CORRETTA AMMINISTRAZIONE - GENERICITA' DELLA CENSURA - ESCLUSIONE - RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DEDOTTA IN BASE AD ASSUNTO CONTRARIO - FATTISPECIE.

Testo
L'impugnazione statale di norme legislative regionali non e' generica, ma adeguatamente definita, se il ricorso - oltre a indicare i parametri costituzionali che si assumono violati - deduca, come nel caso di specie, la pretesa irragionevolezza delle norme impugnate e la violazione del principio di "corretta amministrazione", da intendersi nel senso di buon andamento della p.a.. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' dedotta - sotto il profilo della genericita' delle censure - dalla Regione siciliana in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge regionale approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). red.: L.I. rev.: S.P.
Riferimenti normativi
legge della Regione siciliana  26/05/1994  n. 0  art. 1  co. 0
legge della Regione siciliana  01/09/1993  n. 25  art. 28  co. 3
legge della Regione siciliana  01/09/1993  n. 25  art. 28  co. 3

Titolo
SENT. 446/94 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO STATALE AVVERSO LEGGI REGIONALI - CENSURE DI LEGITTIMITA' - DISTINZIONE DALLE CENSURE DI MERITO - CRITERIO - IN PARTICOLARE - RIFERIMENTO ALLE FINALITA' SOCIALI, ECONOMICHE E POLITICHE DELLA NORMA IMPUGNATA, FUNZIONALE AL TENTATIVO DI DIMOSTRARE LA VIOLAZIONE DI PARAMETRI COSTITUZIONALI - CENSURA DI LEGITTIMITA' - AMMISSIBILITA' DELLA RELATIVA QUESTIONE - REIEZIONE DI ECCEZIONE DEDOTTA IN BASE ALL'ASSUNTO CONTRARIO - FATTISPECIE.

Testo
Le censure di legittimita' non si distinguono da quelle di merito per la natura sostanziale delle valutazioni da operare, bensi' soltanto per il dato formale che nel primo caso, a differenza del secondo, le regole o gli interessi assunti come parametro del giudizio sono sanciti in norme della Costituzione ovvero di legge. Ne' il riferimento alle finalita' sociali, economiche ovvero di politica generale della norma denunciata comporta un giudizio di merito, quando sia funzionale al tentativo di dimostrare la pretesa violazione di parametri costituzionali e segnatamente del principio di buon andamento. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' formulata - sull'assunto che le censure toccherebbero il merito delle scelte legislative - dalla Regione siciliana in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge regionale approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). - v. S. nn. 991/1988, 266/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 127  co. 4

Riferimenti normativi
legge della Regione siciliana  26/05/1994  n. 0  art. 1  co. 0
legge della Regione siciliana  01/09/1993  n. 25  art. 28  co. 3
legge della Regione siciliana  01/09/1993  n. 25  art. 28  co. 3

Titolo
SENT. 446/94 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - POTERI DELLA CORTE - VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI CANONI DI RAGIONEVOLEZZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - CRITERI E LIMITI.

Testo
Il giudizio della Corte costituzionale sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e di buon andamento della p.a. non puo' che consistere in una valutazione esterna delle scelte legislative che riguardi la palese arbitrarieta' o la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata, e non puo' spingersi, invece, a valutazioni in ordine ai possibili altri modi con cui provvedere alle situazioni considerate dal legislatore, modi che attengono per l'appunto al merito delle scelte operate; ne', tanto meno, puo' implicare una revisione o riformulazione della ponderazione degli interessi compiuta dal legislatore. - v. S. n. 390/1989; per applicazione di tali criteri, v. la successiva massima E. red.: L.I. rev.: S.P.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 97

Titolo
SENT. 446/94 E. REGIONE SICILIA - INTERVENTI E MISURE NEL SETTORE DEI SALI ALCALINI - "PREPENSIONAMENTO" DEI DIPENDENTI DELLA ITALKALI S.P.A. - ESTENSIONE DEL RELATIVO BENEFICIO A TUTTI I LAVORATORI DEL SETTORE DEI SALI POTASSICI NON RIAMMESSI NELL'ATTIVITA' LAVORATIVA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRARIETA' AI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE (IN RELAZIONE AL DICHIARATO INTENTO DI RIPRENDERE IN TEMPI BREVI LA PRODUZIONE) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il legislatore siciliano, estendendo il beneficio del "prepensionamento" a tutti i dipendenti dell'Italkali non riammessi all'attivita' lavorativa (anziche' ai soli dipendenti in esubero a seguito di piani di ristrutturazione di singole unita' produttive), ha operato una scelta che e' giustificata dalla situazione di fermo produttivo totale verificatasi nel settore dei sali potassici, e che non puo' ritenersi in contrasto con i canoni di ragionevolezza e di buon andamento, atteso che il giudizio della Corte in ordine al rispetto di questi ultimi puo' consistere solo in una valutazione esterna delle scelte legislative, ma non puo' spingersi a valutazioni in ordine ai possibili altri modi con cui provvedere alle situazioni considerate. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3 bis all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). - v. massima precedente (e, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 97

Riferimenti normativi
legge della Regione siciliana  26/05/1994  n. 0  art. 1  co. 0
legge della Regione siciliana  01/09/1993  n. 25  art. 28  co. 3

Titolo
SENT. 446/94 F. REGIONE SICILIA - INTERVENTI E MISURE NEL SETTORE DEI SALI ALCALINI - "PREPENSIONAMENTO" DEI DIPENDENTI DELLA ITALKALI S.P.A. - RITENUTA APPLICABILITA' DELLA NUOVA DISCIPLINA AI LAVORATORI CHE NON SI ERANO PRECEDENTEMENTE AVVALSI DEL BENEFICIO IN OCCASIONE DEI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE (ESSENDO ERRONEO IL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO SU CUI E' BASATA LA CENSURA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La legge siciliana approvata il 26 maggio 1994 non estende il beneficio del prepensionamento ai dipendenti dell'Italkali che non lo avevano richiesto - pur avendone facolta' - in occasione dei piani di ristrutturazione originariamente contemplati dalla legge regionale n. 25 del 1993, onde non sussistono i vizi di incostituzionalita' ipotizzati in base all'assunto interpretativo contrario. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3 ter all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). red.: L.I. rev.: S.P.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 97

Riferimenti normativi
legge della Regione siciliana  26/05/1994  n. 0  art. 1  co. 0
legge della Regione siciliana  01/09/1993  n. 25  art. 28  co. 3

Titolo
SENT. 446/94 G. REGIONE SICILIA - INTERVENTI E MISURE NELŠ SETTORE DEI SALI ALCALINI - "PREPENSIONAMENTO" DEI DIPENDENTI DELLA ITALKALI S.P.A. - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO ANCHE AI LAVORATORI LICENZIATI PER GIUSTA CAUSA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIFICATEZZA DI TALE PREVISIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La scelta del legislatore siciliano di ammettere anche i dipendenti dell'Italkali licenziati per giusta causa al beneficio del prepensionamento (nei termini estensivi in cui esso e' disciplinato dalla legge regionale approvata il 26 maggio 1994), risulta plausibile e giustificata alla luce dei generali orientamenti, secondo cui i motivi della cessazione dal servizio non devono incidere sui trattamenti di fine rapporto, attesa l'intangibilita' di questi ultimi. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3 ter all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). red.: L.I. rev.: S.P.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 97

Riferimenti normativi
legge della Regione siciliana  26/05/1994  n. 0  art. 1  co. 0
legge della Regione siciliana  01/09/1993  n. 25  art. 28  co. 3

Titolo
SENT. 446/94 H. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO AVVERSO LEGGI REGIONALI - VIZI DENUNCIABILI - RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO AL FINE DI DENUNCIARE LA RETROATTIVA INCIDENZA DELLA NORMA IMPUGNATA SU BENEFICI GIA' ATTRIBUITI - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - REIEZIONE DI ECCEZIONE BASATA SU ASSUNTO CONTRARIO.

Testo
E' ammissibile la censura di incostituzionalita' per violazione del principio della certezza del diritto, se, invocando tale principio, il ricorso statale intenda, in realta', proporre il problema della legittimita' delle leggi che si riflettono retroattivamente su situazioni gia' definite. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' formulata dalla Regione siciliana sull'assunto che l'invocato principio non assurgerebbe a dignita' di parametro costituzionale). red.: L.I. rev.: S.P.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 97

Riferimenti normativi
legge della Regione siciliana  26/05/1994  n. 0  art. 1  co. 0
legge della Regione siciliana  01/09/1993  n. 25  art. 28  co. 3

Titolo
SENT. 446/94 I. REGIONE SICILIA - INTERVENTI E MISURE NEL SETTORE DEI SALI ALCALINI - PREPENSIONAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA ITALKALI S.P.A. - ESCLUSIONE DA TALE BENEFICIO DEI LAVORATORI DELLE UNITA' PRODUTTIVE PER LE QUALI SONO INTERVENUTI I PIANI DI RISTRUTTURAZIONE - DENUNCIATA REVOCA DI BENEFICI GIA' CONCESSI - ESCLUSIONE, ALLA STREGUA DI CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CENSURATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La legge siciliana approvata il 26 maggio 1994 - escludendo dai benefici del prepensionamento i dipendenti dell'Italkali che lavorano nelle unita' produttive per le quali sono intervenuti i piani di ristrutturazione contemplati dalla precedente legge regionale n. 25 del 1993 - non intende affatto revocare benefici gia' concessi da quest'ultima, ma solo limitare l'applicabilita' dei piu' estesi benefici previsti dalla nuova legge ai lavoratori del settore dei sali potassici, escludendone quelli del settore del salgemma: e cio' in ragione del fatto che nell'un settore, e non nell'altro, si e' verificata quella situazione di totale fermo produttivo (e di conseguente impossibilita' di formulare piani di ristrutturazione) che ha indotto il legislatore regionale ad ampliare la ristretta facolta' di prepensionamento originariamente prevista per entrambi i settori. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3-quater all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). red.: L.I. rev.: S.P.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 97

Riferimenti normativi
legge della Regione siciliana  26/05/1994  n. 0  art. 1  co. 0
legge della Regione siciliana  01/09/1993  n. 25  art. 28  co. 3

Titolo
SENT. 446/94 L. REGIONE SICILIA - INTERVENTI E MISURE NEL SETTORE DEI SALI ALCALINI - UTILIZZAZIONE IN SERVIZI SOCIALMENTE UTILI DEI DIPENDENTI DELLA ITALKALI S.P.A. CHE FRUISCONO DELLE PROVVIDENZE 'EX LEGE' N. 223 DEL 1991 - FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - DENUNCIATA INUTILITA' O INATTENDIBILITA' DI TALE PREVISIONE - ASSENZA DI ELEMENTI IDONEI A COGLIERE IL LIVELLO COSTITUZIONALE DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Come gia' altre volte affermato dalla Corte, sono inammissibili le questioni che "non contengono elementi idonei a cogliere il livello costituzionale delle censure" ovvero che non sono sorrette da adeguata motivazione che consenta, tra l'altro, di "determinare inequivocabilmente l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalita' e di verificare l'eventuale arbitrarieta', pretestuosita' o astrattezza dei dubbi di legittimita' prospettati". Nella specie, la questione di costituzionalita' della norma siciliana che autorizza l'amministrazione regionale ad utilizzare in servizi socialmente utili i dipendenti dell'Italkali che fruiscono delle provvidenze statali 'ex lege' n. 223 del 1991, va dichiarata inammissibile, in quanto la sua prospettazione sembrerebbe evidenziare un problema attinente all'utilita' in se' della disposizione denunciata, in relazione, tra l'altro, all'attendibilita' e verificabilita' delle situazioni in essa ipotizzate. (Questione concernente l'art. 1 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3 quinquies all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - v. S. nn. 342/1990, 85/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 97

Riferimenti normativi
legge della Regione siciliana  26/05/1994  n. 0  art. 1  co. 0
legge della Regione siciliana  01/09/1993  n. 25  art. 28  co. 3

Titolo
SENT. 446/94 M. REGIONE SICILIA - INTERVENTI E MISURE NEL SETTORE DEI SALI ALCALINI - "PREPENSIONAMENTO" DEI DIPENDENTI DELLA ITALKALI S.P.A. - QUANTIFICAZIONE E COPERTURA DELLA SPESA RELATIVA - PREVISIONE LIMITATA AL SOLO ESERCIZIO 1994 - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI INDICARE I MEZZI PER FAR FRONTE ALLE SPESE CONTINUATIVE E RICORRENTI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il principio che le regioni ordinarie - conformemente a quanto previsto dalla legge quadro n. 335 del 1976 - possono rinviare al momento della legge annuale di bilancio la quantificazione delle spese continuative e ricorrenti, nonche' l'individuazione dei relativi mezzi di copertura, senza con cio' violare l'art. 81, comma quarto, Cost., puo' valere anche nei confronti della Regione Siciliana, non essendo tale possibilita' preclusa dall'art. 7 della legge regionale n. 47 del 1977, che regola la materia del bilancio e della contabilita' siciliana. Pertanto, la legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, laddove si limita a indicare per il solo esercizio in corso la copertura degli oneri connessi al prepensionamento dei lavoratori dell'Italkali, non contrasta con l'art. 81, comma quarto, Cost.. (Non fondatezza, in riferimento a tale parametro, della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3 septies all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25). - v. S. nn. 26/1991, 331/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 81  co. 4

Riferimenti normativi
legge della Regione siciliana  26/05/1994  n. 0  art. 1  co. 0
legge della Regione siciliana  01/09/1993  n. 25  art. 28  co. 3

Titolo
SENT. 446/94 N. REGIONE SICILIA - INVERVENTI E MISURE NEL SETTORE DEI SALI ALCALINI - INGIUNZIONE ALLA ITALKALI S.P.A. DI UN TERMINE PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA E POSSIBILE ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI DI REVOCA O DECADENZA DALLA CONCESSIONE - DENUNCIATO CARATTERE PLEONASTICO E INCONGRUO, OVVERO INATTENDIBILE, DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (TRATTANDOSI DI CENSURE RISOLVENTISI IN CRITICHE NON APPREZZABILI SUL PIANO DELLA CONFORMITA' AI PARAMETRI COSTITUZIONALI INVOCATI).

Testo
Le questioni di costituzionalita' dell'art. 2 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994 - sollevate dal Commissario dello Stato denunciando come pleonastica ed incongrua la disposizione riguardante l'adozione di eventuali provvedimenti immediati di decadenza o revoca delle concessioni nei confronti della Italkali s.p.a., nonche' come inattendibile la prevista ingiunzione ad essa di un termine per la ripresa dell'attivita' estrattiva (a fronte della volonta' di abbandonarla, manifestata dalla stessa societa') - si risolvono in critiche che tutt'al piu' mettono in discussione la tecnica di redazione della disposizione stessa o la plausibilita' del suo contenuto, ma non assumono, nonostante l'invocazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 97 Cost., la consistenza di censure apprezzabili sul piano della conformita' o meno a Costituzione dell'articolo denunciato. (Inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). red.: L.I.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 97

Riferimenti normativi
legge della Regione siciliana  26/05/1994  n. 0  art. 2  co. 0

Titolo
SENT. 446/94 O. REGIONE SICILIA - INTERVENTI E MISURE NEL SETTORE DEI SALI ALCALINI - OBBLIGO, PER LA ITALKALI S.P.A., DI REINSERIRE PRIORITARIAMENTE NELL'AZIENDA I LAVORATORI CHE FRUISCONO DELLE PROVVIDENZE 'EX LEGE' N. 223 DEL 1991 - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA E DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - ERRONEITA' DELL'INTERPRETAZIONE SU CUI E' BASATA LA DOGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
L'art. 2 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui prevede l'obbligo della Italkali di reinserire prioritariamente nell'azienda i lavoratori messi in mobilita', che fruiscono delle provvidenze 'ex lege' n. 223 del 1991, va inteso rettamente nel senso che l'obbligo intanto insorge in quanto la societa' stessa decida di assumere nuovo personale, e in tali limiti non comporta un "imponibile di manodopera " ne' incide sul dimensionamento e sull'organizzazione interna dell'impresa, bensi' recepisce soltanto il principio secondo cui i lavoratori messi in mobilita' hanno la preferenza in caso di nuove assunzioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' del suddetto art. 2, in riferimento all'art. 41 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 41

Riferimenti normativi
legge della Regione siciliana  26/05/1994  n. 0  art. 2  co. 0

Titolo
SENT. 446/94 P. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IMPARZIALITA' - ACCEZIONE DEL TERMINE NELL'ART. 97 COST. - PRINCIPIO FONDAMENTALE SULL'ORGANIZZAZIONE DEI PUBBLICI UFFICI - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE L'IMPARZIALITA' QUALE PARAMETRO DI LEGITTIMITA' DI SCELTE LEGISLATIVE NON RIGUARDANTI TALE ORGANIZZAZIONE.

Testo
L'art. 97, comma primo, Cost., nel far riferimento all'imparzialita', intende aver riguardo alla pubblica amministrazione, enunciando un principio fondamentale cui deve uniformarsi in tutte le sua articolazioni l'organizzazione dei pubblici uffici, si' da ispirare anche l'opera del legislatore nell'emanazione di leggi aventi ad oggetto tale organizzazione. Pertanto, e' improprio e inidoneo il richiamo all'imparzialita' 'ex' art. 97 al fine di porre il diverso problema del modo in cui il legislatore si sarebbe rapportato, nella specie, agli interessi sottostanti alla legge dallo stesso emanata. - v. massima seguente. red.: L.I. rev.: S.P.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 97

Massima n. 21303 Massima precedente
Titolo
SENT. 446/94 Q. REGIONE SICILIA - INTERVENTI E MISURE NEL SETTORE DEI SALI ALCALINI - TRASFERIMENTO ALL'ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE DELLE QUOTE DI CAPITALE NELLA ITALKALI S.P.A. DETENUTE DALL'ENTE MINERARIO SICILIANO - DENUNCIATA INCIDENZA DI TALE PREVISIONE SU UN GIUDIZIO PENDENTE, IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (ESSENDO INDIMOSTRATO IL RILIEVO COSTITUZIONALE DELLA CENSURA ED IMPROPRIO IL RICHIAMO AL PARAMETRO INVOCATO).

Testo
La questione di costituzionalita' dell'art. 3 della legge siciliana approvata il 26 maggio 1994 - sollevata sotto il profilo della violazione del principio di imparzialita', in quanto il previsto trasferimento all'E.S.P.I. della quota di capitale detenuta dall'E.M.S. nell'Italkali sarebbe uno "strumento surrettizio" volto a influire su un giudizio civile in corso - va dichiarata inammissibile, sia perche' il ricorso statale non spiega se ed in qual modo la norma si traduca in una vera e propria interferenza sulla funzione del giudice (cosi' da assumere rilievo costituzionale), sia perche' e' improprio e inidoneo il richiamo, quale parametro, dell'art. 97 Cost.. - Sul significato e la portata dell'imparzialita' 'ex' art. 97, comma primo, Cost., v. la precedente massima. red.: L.I. rev.: S.P.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 97

Riferimenti normativi
legge della Regione siciliana  26/05/1994  n. 0  art. 3  co. 0


Pronuncia

N. 446

SENTENZA 12-23 DICEMBRE 1994


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-septies, 2 e 3 della legge regionale approvata il 26 maggio 1994, recante "Norme per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, ai dipendenti dell'Italkali, addetti al comparto dei sali alcalini", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 3 giugno 1994, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana e l'atto di intervento della S.p.A. Italkali;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e gli Avvocati Giovanni Pitruzzella e Laura Ingargiola per la Regione, nonché l'Avvocato Michele Giorgianni per la S.p.A. Italkali.


Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-septies, 2 e 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 26 maggio 1994 (Norme per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, ai dipendenti dell'Italkali, addetti al comparto dei sali alcalini), per contrasto con gli artt. 3, 41, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione.

2. - Viene denunciato, anzitutto, l'art. 1 della predetta legge che aggiunge al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sette ulteriori commi, censurando in particolare, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione:

a) il comma 3-bis, con il quale si dispone l'applicazione delle provvidenze di cui ai commi 2 e 3 del menzionato art. 28 della legge regionale n. 25 del 1993 (c.d. prepensionamento) a tutti i lavoratori non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alcalini, norma che sarebbe viziata da irragionevolezza e non corretta amministrazione della cosa pubblica, concretando un esodo di manodopera qualificata confliggente con la dichiarata volontà di riprendere l'attività estrattiva;

b) il comma 3-ter, che sarebbe illegittimo sia per i motivi testé esposti, sia perché non si evince la ragione per la quale i benefici in questione vengono estesi a coloro che, già in possesso dei requisiti per il prepensionamento, ai sensi del predetto art. 28 della legge regionale n. 25 del 1993, non abbiano ritenuto di avvalersene, ed altresì per l'ingiustificato dispendio di denaro pubblico dovuto al fatto che fra i destinatari della norma rientrano anche coloro il cui rapporto di lavoro sia cessato in virtù di licenziamento per giusta causa;

c) il comma 3-quater, che risulterebbe irragionevole e contrastante con il principio della certezza del diritto, perché esclude dai benefici menzionati i lavoratori delle unità produttive per le quali sono intervenuti i piani di ristrutturazione, revocando così un beneficio già concesso o concedibile. Ove, invece, a tale norma si dovesse dare efficacia per il futuro, essa creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nelle medesime condizioni;

d) il comma 3-quinquies, con cui si autorizza l'amministrazione regionale ad utilizzare, in servizi socialmente utili, i dipendenti della Italkali ammessi alle provvidenze statali ex lege 23 luglio 1991, n. 223. Questo perché non è dato neanche conoscere se, per gli anni decorsi, le provvidenze previste dalla citata legge siano state concesse dai competenti organi statali, né è dato sapere quale soggetto dovrà, per l'avvenire, attivare le procedure per l'applicazione della normativa statale in questione.

Il ricorso investe altresì l'art. 2, che prevede, senza pregiudizio di eventuali provvedimenti di decadenza o revoca delle concessioni, l'assegnazione di un termine, alla società concessionaria Italkali, per la ripresa dell'attività. Secondo il Commissario dello Stato, la disposizione sarebbe "incongrua e pleonastica", giacché, se sussistono i presupposti per la decadenza o la revoca, i relativi provvedimenti possono essere adottati dalle competenti autorità in base alle norme vigenti; al tempo stesso, non sarebbe comprensibile la previsione di una ingiunzione, alla società, di riavviare l'attività produttiva, entro un certo termine, quando la società medesima ha manifestato la volontà di abbandonare l'attività. Secondo il ricorso, sarebbe, altresì, in contrasto con l'art. 41 della Costituzione l'obbligo, previsto, a carico dell'Italkali, dalla ultima parte dell'art. 2, di reinserire prioritariamente nell'azienda i lavoratori di cui al comma 3-quinquies e cioè quelli che fruiscono delle provvidenze della legge n. 223 del 1991.

Costituisce oggetto di impugnazione anche l'art. 3 della legge, che autorizza il trasferimento della quota di capitale della Italkali gestita dall'Ente minerario siciliano (E.M.S.) all'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.). La disposizione contrasterebbe, infatti, con il principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, essendo la norma rivolta ad influire sull'esito di un giudizio civile in corso.

Una ultima questione ha per oggetto l'art. 1, là dove aggiunge al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 25 del 1993 il comma 3-septies, che dispone la copertura dell'onere finanziario derivante dai precedenti commi 3- bis e 3- ter per il solo esercizio in corso, violando così l'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

3. - Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, eccependo, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso. Rilevato che la gran parte delle censure riguarderebbe scelte insindacabili del legislatore, la resistente deduce, in particolare, circa i commi 3- bis e 3-ter, aggiunti all'art. 28 della legge n. 25 del 1993, la prospettazione ad opera del ricorso di un nuovo tipo vizio, la "non corretta amministrazione della cosa pubblica". Riguardo al comma 3-quinquies, osserva che la censura investe la tecnica di redazione della disposizione, ma non coinvolge problemi di costituzionalità, mentre ulteriore motivo di inammissibilità sarebbe la configurazione, come parametro, del principio della certezza del diritto, che non risulta costituzionalizzato.

Ancora inammissibile sarebbe la censura avverso il primo periodo dell'art. 2, nel senso del carattere pleonastico della disposizione.

Del pari inammissibili sarebbero le questioni sollevate sull'art. 3 che, oltre ad investire il merito delle scelte del legislatore, invocano l'art. 97 della Costituzione, inidoneo a fungere da parametro di costituzionalità, alla stregua delle censure mosse (dovendosi se mai, fare riferimento agli artt. 104 e 41 della Costituzione).

Nel merito, le questioni sarebbero comunque manifestamente infondate.

Quanto all'art. 1 si deduce in particolare che:

a) in conseguenza del fermo produttivo delle attività della Italkali nel settore dei sali potassici, non sarebbe possibile formulare i piani di ristrutturazione previsti dall'art. 28 della legge regionale n. 25 del 1993, onde non sarebbe irragionevole la estensione, disposta dai commi 3- bis e 3-ter, del prepensionamento a soggetti, non riammessi in servizio, in possesso dei requisiti minimi di età e contribuzione già previsti dalla precedente normativa (legge regionale n. 27 del 1984), ivi compresi coloro il cui rapporto di lavoro sia cessato per cause diverse dalle dimissioni;

b) la esclusione dai benefici delle unità produttive per le quali sono intervenuti i piani di ristrutturazione, disposta dal comma 3-quater, sarebbe collegata ad una oggettiva diversità delle situazioni disciplinate: nel settore del salgemma, infatti, a differenza di quello dei sali alcalini, non sussistono ostacoli per la ripresa della produzione;

c) le perplessità relative alla mancata indicazione del soggetto che dovrà attivare, giusta il comma 3-quinquies, le procedure per l'applicazione della disciplina prevista dalla legge statale (legge n. 223 del 1991) non sono fondate; anzi, in pendenza di un giudizio civile in materia, bene ha fatto il legislatore siciliano a non indicarlo espressamente, evitando così di interferire con le decisioni dell'autorità giudiziaria.

Altrettanto infondate sarebbero le censure relative all'art. 2, giacché la Regione, individuando un termine per la ripresa delle attività, a pena di decadenza dalle concessioni, ha inteso evitare che la Italkali frapponga nuovi ostacoli, a fini speculativi. D'altro canto, prevedendo, nel caso che la società decida di utilizzare nuove unità di personale, il prioritario reinserimento dei lavoratori già dipendenti dall'impresa, la legge si è rifatta ad un principio generale applicabile ai lavoratori in mobilità.

Manifestamente infondate, oltre che inammissibili, sarebbero anche le doglianze relative all'art. 3, norma che si sarebbe resa necessaria per tre motivi: 1) la eliminazione di una situazione nella quale il socio di minoranza - che per statuto ha i poteri di gestione - può bloccare le deliberazioni dell'assemblea, adducendo a motivo il contrasto di interessi con l'E.M.S.; 2) il processo di scioglimento degli enti pubblici economici in corso in Sicilia, che investe anche l'E.M.S.; 3) il vincolo di indisponibilità gravante sulle azioni, che il legislatore ha dovuto rimuovere per consentire il trasferimento all'E.S.P.I. della quota azionaria.

Sarebbe, infine, infondata, quanto al comma 3-septies, aggiunto dall'art. 1 della legge impugnata, la censura di violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, non richiedendo detto articolo, per le spese continuative, che la legge precisi, anche per gli anni a venire, l'onere e la relativa copertura.

4. - In prossimità dell'udienza, il Commissario dello Stato ha depositato una memoria intesa a sollecitare un intervento della Corte che precisi i limiti che il legislatore siciliano incontra in materia di leggi provvedimento, trattandosi di un delicato problema che dimostra l'infondatezza dell'assunto secondo il quale il ricorso costituirebbe un'invasione nella discrezionalità del legislatore. Nello sviluppare gli argomenti già addotti nel ricorso, si osserva, riguardo all'art. 1: che il riferimento alla "non corretta amministrazione della cosa pubblica" sarebbe da intendere come violazione del principio di buon andamento; che le censure sollevate avverso i commi 3- bis e 3- ter non possono definirsi "generiche", attenendo alla ragionevolezza delle disposizioni denunciate; che la censura avverso il comma 3-quater non può essere superata dall'apodittica affermazione della non costituzionalizzazione del principio di certezza del diritto; che il comma 3-quinquies ebbe a suscitare, per la sua ambigua formulazione, notevoli perplessità circa la sua applicabilità da parte di numerosi deputati. Sull'art. 2, si ribadisce che sarebbe "privo di valore normativo" e, comunque, incongruo rispetto ai fini perseguiti. Se, poi, all'ultima parte dell'articolo, e cioè quella che obbliga la società ad assumere prioritariamente i lavoratori di cui al comma 3-quinquies, si dovesse attribuire "valore normativo", esso sarebbe incostituzionale non solo per contrasto con l'art. 41 della Costituzione, ma anche perché disciplina materie di diritto privato sottratte alla competenza regionale.

Quanto all'art. 3, si ribadisce che non può essere reputato imparziale il legislatore che si sostituisce alla amministrazione nella adozione di provvedimenti che incidono su di una controversia in corso.

Sulla dedotta violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, da parte dell'art. 1, comma 3-septies, la memoria lamenta la mancanza di una complessiva quantificazione della spesa pluriennale. A seguire una diversa interpretazione, occorrerebbe riconsiderare la costituzionalità della legge 19 maggio 1976, n. 335, e della analoga legge siciliana in materia di contabilità, nella parte in cui ammettono il rinvio ai bilanci successivi a quello in corso, per la determinazione delle quote della spesa globale destinate a gravare sui relativi esercizi.

5. - Anche la Regione siciliana ha presentato una memoria con la quale, nel riconfermare la richiesta di declaratoria di inammissibilità ovvero di infondatezza del ricorso, si eccepisce la inammissibilità dell'atto di intervento della Italkali S.p.A..

6. - Con ordinanza letta in udienza, la Corte, premesso che l'Italkali S.p.A. ha depositato, in data 25 luglio 1994, atto di intervento in giudizio, ha dichiarato - sulla scorta della costante giurisprudenza secondo la quale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione - l'inammissibilità dell'intervento medesimo.


Considerato in diritto

1. - Il presente giudizio di costituzionalità, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ha per oggetto la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 26 maggio 1994, recante "Norme per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, ai dipendenti dell'Italkali addetti al comparto dei sali alcalini". La legge denunciata, nel quadro delle misure volte a provvedere allo stato di fermo produttivo verificatosi nel predetto settore, modifica l'art. 28 della legge 1 settembre 1993, n. 25 (avente ad oggetto: "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia"), al quale vengono aggiunti, dopo il comma 3, sette nuovi commi, che estendono ai lavoratori interessati dal fermo talune provvidenze (c.d. prepensionamento) che erano già state previste per i dipendenti dell'Italkali risultati in esubero, a seguito dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive. Al tempo stesso, la legge detta disposizioni per l'impiego, in servizi socialmente utili, dei lavoratori che, non avendo i requisiti dell'età o della contribuzione previdenziale previsti dal precedente comma 3, fruiscono della disciplina di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (contenente "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro"). La legge denunciata prevede, per questi ultimi, anche l'eventualità del reimpiego, in caso di ripresa dell'attività dell'Italkali nel settore dei sali potassici, senza pregiudizio, peraltro, di provvedimenti di revoca o decadenza delle concessioni (art. 2). Contempla, infine (art. 3), nell'ambito di una complessa situazione concernente i rapporti, in parte litigiosi, fra l' Ente minerario siciliano e la stessa Italkali S.p.A., il trasferimento delle quote di capitale, detenute dal primo nella seconda, all' Ente siciliano per la promozione industriale.

2. - Le questioni sollevate investono, anzitutto, taluni dei commi aggiunti dall'art. 1 all'art. 28 della precedente legge regionale n. 25 del 1993, chiamando, in particolare, la Corte a stabilire:

a) se il comma 3-bis, nel prevedere che i benefici di cui ai commi 2 e 3 del predetto art. 28 "si applicano anche ai dipendenti non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alcalini", contrasti con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, "sotto il profilo della irragionevolezza e della non corretta amministrazione della cosa pubblica, poiché il massiccio esodo di manodopera altamente qualificata confligge con la dichiarata volontà di riprendere nel più breve tempo possibile l'attività estrattiva";

b) se il comma 3-ter, nell'ammettere ai benefici di cui sopra anche i lavoratori che, "a far data dal 31 dicembre 1992 non si siano dimessi volontariamente", contrasti, del pari, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, sia per le ragioni esposte a proposito del precedente comma 3-bis, sia perché dalla sua ambigua e generica formulazione, non si evince la ragione per cui i benefici in questione vengono estesi a coloro che, già in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 25 del 1993, non hanno ritenuto di avvalersene, ed altresì perché l'inclusione fra i beneficiari di coloro il cui rapporto di lavoro sia cessato per cause diverse dalle dimissioni, quali per ipotesi i licenziati per giusta causa, dà luogo ad una "cospicua elargizione di denaro pubblico che non trova alcuna plausibile giustificazione";

c) se il comma 3-quater, nell'escludere dai benefici come sopra previsti i lavoratori delle unità produttive per le quali sono intervenuti piani di ristrutturazione, sia illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, revocando, irragionevolmente, un beneficio già concesso nel momento stesso in cui viene esteso ad altri lavoratori, e ledendo, altresì, il principio della certezza del diritto. Ove, poi si dovesse dare alla norma efficacia per l'avvenire, essa creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nelle medesime condizioni;

d) se il comma 3-quinquies, nell'autorizzare l'amministrazione regionale ad utilizzare in servizi socialmente utili i dipendenti della Italkali che, non possedendo i requisiti dell'età o della contribuzione previdenziale, fruiscono delle provvidenze statali previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, contrasti con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, non essendo neanche dato conoscere se, per gli anni decorsi, le provvidenze previste dalla legge n. 223 del 1991 siano state concesse dai competenti organi statali, né "quale soggetto dovrà per l'avvenire attivare le procedure per l'applicazione della normativa statale in questione", avendo la società Italkali manifestato l'intento di abbandonare la concessione e messo in dubbio la propria qualità di datore di lavoro;

e) se il comma 3-septies, il quale limita la copertura dell'onere finanziario di cui ai commi 3- bis e 3- ter al solo esercizio in corso, contrasti con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

3. - Va disattesa, anzitutto, quanto ai commi 3- bis e 3-ter, aggiunti dall'art. 1 della legge all'art. 28 della precedente legge regionale n. 25 del 1993, l'eccezione sollevata dalla Regione siciliana, secondo la quale le questioni sarebbero inammissibili in ragione sia della loro genericità, sia per il fatto di toccare il merito delle scelte operate dal legislatore.

Infatti, l'oggetto delle questioni sottoposte al giudizio della Corte risulta adeguatamente definito nel ricorso, oltre che con l'indicazione dei parametri costituzionali incisi, con il riferimento, da un canto, alla pretesa irragionevolezza delle norme impugnate e, dall'altro, alla violazione del principio di "corretta amministrazione", da intendersi, più esattamente, come il ricorrente ha avuto modo di precisare, nel senso di buon andamento. Non può, perciò, convenirsi con quanto affermato dalla Regione resistente, vale a dire che le censure sarebbero generiche e che le stesse toccherebbero il merito della legge.

Sotto questo secondo aspetto, è sufficiente, infatti, rammentare il ripetuto orientamento di questa Corte, secondo il quale le censure di legittimità non si distinguono da quelle di merito per la natura sostanziale delle valutazioni da operare, bensì soltanto per il dato formale che, nel primo caso, a differenza del secondo, le regole o gli interessi assunti come parametro del giudizio sono sanciti in norme della Costituzione ovvero di legge (sentenza n. 991 del 1988).

Aggiungasi che, sempre secondo la ricordata giurisprudenza, nemmeno il riferimento alle finalità sociali, economiche ovvero di politica generale della norma denunciata comporta un giudizio di merito, quando sia funzionale al tentativo di dimostrare la pretesa violazione di parametri costituzionali e segnatamente del principio di buon andamento (sentenza n. 266 del 1993).

4. - Le questioni sollevate ancorché ammissibili sono, tuttavia, infondate.

Le ragioni del contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione del comma 3- bis e, correlativamente, del comma 3- ter discenderebbero, secondo il Commissario dello Stato, dalla contraddittorietà del provvedimento in questione, in quanto volto ad ipotizzare, da una parte, un considerevole esodo di manodopera e, dall'altro, una ripresa dell'attività produttiva da realizzare in tempi brevi. Obietta, a questo riguardo, la Regione resistente che, al di là del problema sul futuro dell'attività mineraria dell'Italkali, la disciplina apprestata si spiega e si giustifica con la situazione di fermo produttivo totale verificatosi nel settore dei sali potassici, tale da rendere, al momento, prevedibile l'esecuzione delle sole manutenzioni attinenti alla sicurezza degli impianti, con limitato impiego di unità lavorative, rispetto al contingente prima utilizzato. Tutto ciò chiarisce anche perché, contrariamente alle situazioni originariamente ipotizzate dall'art. 28 della legge 1 settembre 1993, n. 25, questa volta non si assuma più, a presupposto del prepensionamento, la presenza di piani di ristrutturazione che, nelle condizioni esistenti, non potrebbero essere formulati.

La ratio ispiratrice del provvedimento, così come sopra evidenziata, sulla scorta, tra l'altro, di quanto è dato desumere dagli atti del dibattito assembleare svoltosi nella fase di approvazione della legge, induce ad escludere l'esistenza dei vizi denunciati dal Commissario dello Stato. Va, d'altro canto, tenuto conto che il giudizio affidato alla Corte, sotto il profilo della ragionevolezza e dell'osservanza del canone di buon andamento, non può che consistere in una valutazione esterna delle scelte legislative che riguardi la palese arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata, e non può spingersi, invece, a valutazioni in ordine ai possibili altri modi con cui provvedere alle situazioni considerate dal legislatore, modi che attengono per l'appunto al merito delle scelte operate; né, tanto meno, può implicare una revisione o riformulazione della ponderazione degli interessi compiuta dal legislatore (sentenza n. 390 del 1989).

5. - Del pari infondata è l'altra questione sollevata nei confronti del comma 3-ter, norma che, nel disporre che "sono ammessi ai benefici di cui ai commi 2 e 3 i lavoratori che a far data dal 31 dicembre 1992 non si siano dimessi volontariamente", si presterebbe ad essere censurata sotto il duplice profilo della ingiustificata concessione dei benefici oggetto della legge anche a coloro che, pur potendo fruire del prepensionamento ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 25 del 1993, non abbiano ritenuto, a suo tempo, di avvalersene ed altresì a coloro che siano cessati dal rapporto per cause diverse dalle dimissioni, tra cui, eventualmente, la giusta causa.

Quanto ai primi, la coerente ricostruzione in termini sistematici della disciplina apprestata porta ad escludere la fondatezza dell'ipotesi formulata nel ricorso. Di ciò è riprova la successiva disposizione del comma 3-quater, anch'esso oggetto di impugnativa, ma che, se rettamente inteso, nell'escludere dai benefici di cui trattasi "i lavoratori delle unità produttive per le quali sono intervenuti i piani di ristrutturazione di cui al comma 2" tende ad evitare, come più ampiamente si vedrà, proprio l'eventualità paventata nel ricorso.

Quanto, poi, a coloro che siano cessati per cause diverse dalle dimissioni e, segnatamente, in quanto licenziati per giusta causa, la scelta del legislatore regionale, di non discriminarli ai fini del prepensionamento, appare plausibile e giustificata alla luce dei generali orientamenti, talora recepiti anche dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali sui trattamenti di fine rapporto non devono in generale incidere i motivi della cessazione, attesa l'intangibilità dei trattamenti stessi.

6. - Venendo, dopo di ciò, alla questione di legittimità costituzionale del comma 3-quater, questione connessa, come accennato, con quella di cui al comma 3-ter, va esaminata, anzitutto, l'eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione resistente, in quanto l'invocato principio della certezza del diritto non assurgerebbe a dignità di parametro costituzionale. L'eccezione va disattesa, giacché, come è dato evincere da tutto il contesto del ricorso, il ricorrente, nel richiamare il principio della certezza del diritto, ha inteso, in realtà, riproporre il problema, più volte affrontato da questa Corte, della legittimità delle leggi che si riflettano retroattivamente su situazioni già definite.

Inquadrata in questi più esatti termini, la questione, ancorché ammissibile, è da reputare, tuttavia, infondata, giacché la disposizione denunciata, lungi dal revocare benefici già concessi, ha semplicemente lo scopo di circoscrivere l'ambito di applicazione della nuova disciplina. Come chiarisce la Regione resistente e come si evince dagli atti del dibattito svoltosi all'Assemblea regionale nella fase di approvazione della legge, la norma dell'art. 28 della legge n. 25 del 1993, nell'originaria sua formulazione, concerneva anche i lavoratori del settore del salgemma, nel quale non sussistono gli ostacoli alla ripresa della produzione che esistono, invece, nel settore dei sali potassici, tanto da poter definire i piani di ristrutturazione con l'ammissione al prepensionamento dei soggetti in esubero aventi i requisiti di età e di contribuzione.

La norma dell'art. 1, comma 3-quater, tende, sia pure con una formulazione non del tutto chiara e felice, a far sì che i nuovi benefici restino limitati solo ai lavoratori del settore dei sali potassici, e non vengano, invece, estesi anche a quelli del salgemma già a suo tempo considerati dall'art. 28 della più volte ricordata legge regionale n. 25 del 1993.

7. - Va accolta, invece, l'eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione, in ordine alla questione di legittimità del comma 3-quinquies, che autorizza l'amministrazione regionale ad utilizzare in servizi socialmente utili i dipendenti dell'Italkali che fruiscono delle provvidenze statali della legge 23 luglio 1991, n. 223. Invero, il ricorso, nel lamentare la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, adduce, a motivazione della questione sollevata, il fatto che non sarebbe dato conoscere se le provvidenze previste dalla legge n. 223 del 1991 siano state concesse dai competenti organi statali, né "quale soggetto dovrà per l'avvenire attivare le procedure per l'applicazione della normativa statale in questione", avendo l'Italkali messo in dubbio la propria qualità di datore di lavoro. Come già altre volte affermato da questa Corte, sono inammissibili le questioni che "non contengono elementi idonei a cogliere il livello costituzionale delle censure" (sentenza n. 342 del 1990) ovvero che non sono sorrette da adeguata motivazione che consenta, tra l'altro, di "determinare inequivocabilmente l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalità e di verificare l'eventuale arbitrarietà, pretestuosità o astrattezza dei dubbi di legittimità prospettati" (sentenza n. 85 del 1990).

Orbene, nella specie, non è dato scorgere la reale portata, in termini di giudizio di costituzionalità, di una prospettazione che sembrerebbe, invero, evidenziare un problema attinente all'utilità in sé della disposizione denunciata, in relazione, tra l'altro, all'attendibilità e verificabilità delle situazioni in essa ipotizzate.

8. - Non fondata è la questione sollevata nei confronti del comma 3-septies, che ad avviso del ricorrente violerebbe l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto limita la copertura della spesa prevista al solo esercizio in corso. La norma denunciata, per far fronte agli oneri comportati dai precedenti commi 3- bis e 3-ter, dispone l'incremento, per l'esercizio 1994, del fondo di cui all'art. 13, lettera a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, costituito in occasione di precedenti analoghi interventi in favore dei lavoratori dello zolfo.

Per quanto concerne l'asserita violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto compatibile con tale norma costituzionale il fatto che una Regione ordinaria rinvii la quantificazione delle spese continuative e ricorrenti, nonché l'individuazione dei relativi mezzi di copertura, al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale: e questo in relazione a quanto previsto nella legge-quadro in materia di bilancio e contabilità regionale (legge 19 maggio 1976, n. 335), dove si prevede espressamente la possibilità di rinviare alla legge di bilancio la determinazione dell'entità delle spese relative ad attività o interventi continuativi e ricorrenti (art. 2), imponendosi contestualmente l'obbligo dell'equilibrio dei bilanci regionali (art. 4) (v. sentenza n. 331 del 1988).

Tale principio, come la Corte ha già avuto occasione di affermare (v. sentenza n. 26 del 1991), può valere anche nei confronti della Regione siciliana, nel cui ambito la materia del bilancio e della contabilità risulta regolata dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, il cui art. 7 stabilisce, infatti, che le leggi regionali che autorizzano spese pluriennali determinano "di norma" l'ammontare complessivo della spesa per tutto il periodo della loro efficacia, nonché la quota del primo anno, lasciando pertanto aperta la possibilità di adottare, se del caso, anche la diversa soluzione prevista dalla legge-quadro statale, consistente nel rinvio della quantificazione della spesa e della copertura degli oneri alla legge annuale di bilancio.

9. - Il Commissario dello Stato sottopone, poi, al giudizio della Corte le seguenti ulteriori questioni:

a) se l'art. 2 della legge, nella parte in cui contempla l'"adozione di provvedimenti immediati di decadenza o di revoca delle concessioni minerarie", contrasti con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto pleonastico ed incongruo, atteso che, già in base alla normativa vigente, la Regione potrebbe adottare provvedimenti immediati di revoca o decadenza;

b) se la medesima disposizione, nella parte in cui prevede che l'Assessore regionale per l'industria, preso atto dell'avvenuta consegna delle opere infrastrutturali di cui all'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 8 (relative agli impianti idrici, fognari e di smaltimento dei rifiuti), ingiunge alla società Italkali il termine entro il quale essa è tenuta a riavviare l'attività produttiva delle miniere, contrasti con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, trattandosi di uno strumento che non potrebbe essere utilizzato, poiché la società ha manifestato la volontà di abbandonare l'attività;

c) se la stessa disposizione, nella parte in cui prevede l'obbligo della Italkali di reinserire prioritariamente nell'azienda i lavoratori di cui al comma 3-quinquies, contrasti con l'art. 41 della Costituzione, non essendo consentito al legislatore siciliano imporre ad imprese private l'obbligo di assumere determinate categorie di soggetti.

10. - Va dichiarata l'inammissibilità delle prime due questioni, come sopra sollevate, in quanto il rilevato carattere incongruo o pleonastico della disposizione, ovvero l'inattendibilità della previsione formulata circa la volontà o meno della società Italkali di riavviare l'attività, appaiono critiche che tutt'al più mettono in discussione la tecnica di redazione della disposizione stessa o la plausibilità del suo contenuto, ma non assumono, certamente, nonostante l'invocazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la consistenza di censure apprezzabili sul piano della conformità o meno a Costituzione dell'articolo denunciato.

11. - Non fondata è, invece, l'ulteriore questione, sollevata con riferimento all'art. 41 della Costituzione, in base all'assunto che l'art. 2 della legge impugnata disponga l'obbligo a carico dell'Italkali di reinserire nell'attività i lavoratori di cui al comma 3-quinquies, e cioè quelli che fruiscono delle provvidenze della legge n. 223 del 1991. A tal fine, il ricorso richiama quella giurisprudenza che ritiene illegittimo il c.d. imponibile di manodopera, per violazione della libertà di iniziativa economica privata e per ingiustificata compressione di un elemento caratterizzante dell'impresa, quale quello relativo al suo dimensionamento e al conseguente profilo di organizzazione interna. Quel che risulta, tuttavia, erronea è la premessa interpretativa dalla quale muove il ricorso, giacché la stessa formulazione della disposizione, la quale prevede che i lavoratori vengano reinseriti "prioritariamente" nell'azienda, porta ad intenderla rettamente nel senso che l'obbligo intanto insorgerà in quanto la società stessa deciderà di assumere nuovo personale. In questi limiti, la disposizione non incide sul dimensionamento e sull'organizzazione interna dell'impresa, limitandosi a recepire il principio secondo il quale i lavoratori messi in mobilità hanno la preferenza in caso di nuove assunzioni.

12. - Il Commissario dello Stato censura, infine, l'art. 3 della legge, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di imparzialità, in quanto l'autorizzazione concessa all'E.M.S. a trasferire all'E.S.P.I. la quota di capitale detenuta nell'Italkali sarebbe uno "strumento surrettizio" volto ad influire sull'esito di un giudizio civile in corso, sorto a seguito dell'impugnativa da parte di alcuni azionisti di una delibera assembleare per conflitto di interessi relativo all'E.M.S. (che sarebbe in tal modo sostituito con l'E.S.P.I., estraneo alle questioni di causa). La censura è inammissibile, sia perché il ricorso, pur dilungandosi ad illustrare in punto di fatto i rapporti litigiosi pendenti fra E.M.S. e Italkali, non spiega se ed in qual modo la pretesa influenza su un giudizio in corso, da parte della norma denunciata, si traduca in una vera e propria interferenza sulla funzione del giudice, assumendo così rilievo costituzionale, sia perché, a sostegno della questione, viene richiamato un parametro improprio ed inidoneo, quale l'art. 97 della Costituzione.

Quest'ultimo, infatti, nel far riferimento all'imparzialità, intende aver riguardo alla pubblica amministrazione, enunciando un principio fondamentale cui deve uniformarsi in tutte le sue articolazioni l'organizzazione dei pubblici uffici, sì da ispirare anche l'opera del legislatore nell'emanazione di leggi aventi ad oggetto tale organizzazione. Ma si tratta, come è evidente, di un'accezione con la quale non ha nulla a che vedere l'imparzialità nel senso in cui la intende il ricorso, che vuole porre in realtà un diverso problema, e cioè quello del modo in cui il legislatore si sarebbe rapportato, nella specie, agli interessi sottostanti alla legge dallo stesso emanata.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 26 maggio 1994 (Norme per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, ai dipendenti dell'Italkali, addetti al comparto dei sali alcalini) nella parte in cui aggiunge il comma 3-quinquies all'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), nonché dell'art. 2 della medesima legge approvata il 26 maggio 1994, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale approvata il 26 maggio 1994, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge i commi 3-bis, 3- ter e 3-quater all'art. 28 della predetta legge n. 25 del 1993, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

4) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale approvata il 26 maggio 1994, nella parte in cui aggiunge il comma 3-septies all'art. 28 della citata legge n. 25 del 1993, sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

5) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della medesima legge regionale approvata il 26 maggio 1994, sollevata, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA