Titolo
SENT. 176/75 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - STRUTTURA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE - ONERE DELLE CONTRIBUZIONI ASSICURATIVE CHE FANNO CAPO AD ENTI PUBBLICI - POSSIBILITA' PER IL LEGISLATORE DI REGOLARLO ANCHE IN DEROGA AI CRITERI GENERALMENTE SEGUITI - LIMITE - SALVEZZA DEI DIRITTI GARANTITI AI PRESTATORI D'OPERA IN TEMA DI RETRIBUZIONE (COSTITUZIONE, ART. 36). PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - R.D.L. 1 MAGGIO 1930, N. 680, ART. 18, E LEGGE 6 LUGLIO 1939, N. 1035, ART. 11 - SANITARI ISCRITTI ALLA "CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI" PER UNA DATA PRESTAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE CONTINUATIVO - SERVIZI PRESTATI SIMULTANEAMENTE PRESSO UN ISTITUTO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ESONERATO DALL'ISCRIZIONE DEL SANITARIO ALLA CASSA - ESCLUSIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO RELATIVO A TALI SERVIZI - CONTRASTO CON L'ART. 36, COMMA PRIMO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Se ben puo' rientrare nei compiti del legislatore regolare, in casi particolari socialmente apprezzabili, con aspetti e forme derogatrici dei criteri generalmente seguiti, l'onere delle contribuzioni assicurative facenti capo ad enti pubblici, tuttavia cio' egli puo' farlo solo nei limiti in cui restino salvi i diritti che la Costituzione garantisce ai prestatori d'opera in tema di retribuzione, qualunque siano gli aspetti che questa assume. Sono percio' costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 36, primo comma, Cost., gli artt. 18 del r.d.l. 1 maggio 1930, n. 680, e 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nella parte in cui escludono, per il sanitario gia' iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari per una data prestazione professionale, il trattamento pensionistico relativo al simultaneo servizio prestato presso un istituto di assistenza e beneficenza, che e' esonerato dall'iscrizione del sanitario alla Cassa predetta. Tali disposizioni ledono infatti il diritto del sanitario ad ottenere una prestazione proporzionata alla quantita' ed alla qualita' del suo lavoro, comportando un'ingiustificata limitazione di quella parte di retribuzione nella quale si sostanzia il trattamento di quiescenza (retribuzione differita), rispetto all'ammontare che gli sarebbe dovuto se fossero versati i contributi connessi col lavoro prestato. Ne' vale obiettare che il secondo comma dell'art. 11 della legge n. 1035 del 1939 offre la possibilita' al sanitario di potersi iscrivere facoltativamente alla Cassa di previdenza corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente, giacche' anche per questa via si avrebbe una non ragionevole riduzione del trattamento economico del prestatore d'opera, che non puo' essergli imposta.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 1
Riferimenti normativi
regio decreto legge
01/05/1930
n. 680
art. 18
co. 0
legge
06/07/1939
n. 1035
art. 11
co. 0
Titolo
SENT. 176/75 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - RETRIBUZIONE - GARANZIA EX ART. 36, PRIMO COMMA, COST. - PENSIONE - NATURA DI RETRIBUZIONE DIFFERITA - ESTENSIONE AD ESSA DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione di cui all'art. 36, primo comma, Cost. - che garantisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantita' e alla qualita' del suo lavoro - si applica anche alla pensione, una volta riconosciuto che questa deve essere considerata una forma di retribuzione differita, direttamente legata alla natura e agli aspetti del rapporto di lavoro prestato. Cfr.: sent. n. 3 del 1966.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 1
N. 176
SENTENZA 18 GIUGNO 1975
Deposito in cancelleria: 3 luglio 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 181 del 9 luglio 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. AMADEI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente -
Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE
MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof.
PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof.
EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO,
Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18 del r.d.
1 maggio 1930, n. 680, e 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035
(trattamento di quiescenza dei sanitari), promosso con ordinanza emessa
l'11 marzo 1972 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili -
sul ricorso di Gualteroni Mario contro l'Istituto di previdenza presso
il Ministero del tesoro, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1973
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1
agosto 1973.
Visto l'atto di costituzione di Gualteroni Mario;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
udito l'avv. Enrico Schiavone, per il Gualteroni.
Ritenuto in fatto:
1. - Con decreto del 31 gennaio 1970 la direzione generale degli
Istituti di previdenza concedeva al dottor Mario Gualteroni, con
decorrenza dal 1 gennaio 1969, la pensione normale diretta di L.
1.000.O72 annue. Dal computo del servizio utile per il trattamento di
quiescenza l'amministrazione concedente escludeva il periodo dal 1
novembre 1936 al 31 gennaio 1969 durante il quale il Gualteroni aveva
prestato servizio, come medico condotto, presso l'opera pia Azzanelli
Cedrelli di Bergamo simultaneamente a quello prestato nelle locali
carceri giudiziarie.
Contro il provvedimento di liquidazione l'interessato proponeva
ricorso alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento, ai fini
pensionistici, anche del periodo suindicato ancorché per esso l'opera
pia Azzanelli Cedrelli non avesse provveduto ad apposita iscrizione
alla Cassa per le pensioni ai sanitari, essendo già in atto
l'iscrizione alla predetta Cassa per l'attività sanitaria svolta nello
stesso periodo presso le carceri giudiziarie.
La terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti, preso atto
che, in forza dell'art. 18 del testo unico approvato con r.d. 1 maggio
1930, n. 680, il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto
nell'art. 11 del nuovo ordinamento di previdenza per le pensioni ai
sanitari (legge 6 luglio 1939, n. 1035), le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza sarebbero esonerate da ogni contributo per i
medici in servizio appartenenti a categorie per le quali leggi e
regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o
facoltativo, ha sollevato, con ordinanza dell'11 marzo 1972, la
questione di legittimità costituzionale dei precitati articoli di
legge, in riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione.
Nella motivazione dell'ordinanza si rileva che la mancata iscrizione
alla Cassa per le pensioni dei sanitari in base alle norme impugnate
comporterebbe per il sanitario la non utilizzazione, ai fini
pensionistici, del servizio prestato presso un Istituto di assistenza e
beneficenza, qualora tale prestazione sia stata simultanea ad altro
servizio che tale iscrizione comporti. Per la Corte dei conti una
siffatta situazione realizzerebbe senza altro una ipotesi di contrasto
con l'art. 36, primo comma, della Costituzione che garantirebbe ai
lavoratori una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
lavoro svolto in quanto, in base all'insegnamento della Corte
costituzionale (sentenze n. 3 del 1966; n. 78 del 1967 e n. 112 del
1968), la pensione avrebbe carattere di retribuzione differita.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è regolarmente costituito
il dottor Gualteroni, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo
Suardi ed Enrico Schiavone.
La difesa, riprendendo e sviluppando le motivazioni dell'ordinanza,
si riporta anch'essa alla interpretazione che dell'art. 36, primo
comma, della Costituzione avrebbe dato la Corte costituzionale e in
forza della quale sarebbero da ravvisarsi nella norma costituzionale
due principi, quello della retribuzione proporzionata, che
comporterebbe un trattamento retributivo adeguato al lavoro prestato,
in modo da impedire uno sfruttamento antisociale del lavoratore, e
quello della retribuzione sufficiente. Conseguirebbe da ciò che nella
valutazione quantitativa e qualitativa della retribuzione differita - e
tale sarebbe la pensione - si dovrebbe tener conto dei principi
costituzionali senza distinzione alcuna o limiti particolari, quali che
siano state le modalità delle prestazioni lavorative purché risultino
continuative e riconducibili sul piano giuridico ad un rapporto di
lavoro o di impiego. Contro tali principi sarebbe in palese contrasto
la disposizione dell'art. 18 del testo unico riprodotto sostanzialmente
nell'art. 11 della legge n. 1035 del 1939.
In effetti tali norme, indubbiamente disposte a favore delle opere
pie al fine di sgravarle dall'onere del pagamento delle contribuzioni
sociali, non potrebbero essere rivolte in danno del prestatore d'opera
contenendone e limitandone i diritti in quanto ciò si risolverebbe nel
riversare su di lui l'onere di elargizioni le quali, in casi del
genere, dovrebbero gravare su chi le dispone, ossia sullo Stato.
Considerato in diritto:
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe viene sollevata, in
riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 1 maggio 1930,
n. 680, e dell'art. 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, i quali
consentono che il sanitario, già iscritto alla "cassa per le pensioni
ai sanitari" per una data prestazione professionale a carattere
continuativo, venga privato della parte differita della
retribuzione-pensione relativa al simultaneo servizio prestato presso
un Istituto di assistenza e beneficenza, esonerato dall'iscrizione del
sanitario stesso alla Cassa.
2. - La questione è fondata nei limiti in prosieguo precisati.
L'art. 18 del r.d. 1 maggio 1930, n. 680 (approvazione del testo
unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei
sanitari), stabilisce che le istituzioni di beneficenza sono esonerate
da ogni contributo quando si valgano di medici già iscritti alla
Cassa. Tale disposizione di legge è stata ripresa dall'art. 11 della
legge 6 luglio 1939, n. 1035 (approvazione dell'ordinamento della Cassa
di previdenza per le pensioni dei sanitari), il quale, a sua volta,
esonera le istituzioni di assistenza e beneficenza da ogni contributo
per i medici in servizio già provvisti di pensione, che non sia di
guerra né privilegiata ordinaria, o che appartengono a quelle
categorie per le quali leggi e regolamenti prevedono un trattamento di
quiescenza obbligatorio o facoltativo.
Questa Corte con la sentenza n. 3 del 1966 ha affermato il
principio, ribadito in successive sentenze, che "in riferimento
all'art. 36 della Costituzione la retribuzione dei lavoratori, tanto
quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella
differita, a fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e
corrisposta sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescenza,
a seconda dei casi, allo stesso lavoratore o ai suoi aventi causa,
rappresenta nel vigente ordinamento costituzionale (che, tra l'altro,
l'art. 1 della Costituzione definisce fondato su lavoro) una entità
fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di
particolare protezione".
È da rilevare che tale principio, conforme al dettato del
precitato art. 36 della Costituzione che garantisce il diritto per il
lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro, trova piena applicazione anche nel caso di specie, una
volta riconosciuto che la pensione deve essere considerata una forma di
retribuzione differita, direttamente legata alla natura e agli aspetti
del rapporto di lavoro prestato.
Sussiste, pertanto, una incompatibilità con l'art. 36 della
Costituzione, nelle limitazioni che le norme impugnate pongono al
diritto al trattamento economico che dovrebbe competere al sanitario
alla cessazione del rapporto di prestazione d'opera, per il semplice
fatto della coesistenza con altro rapporto intercorso con un ente di
beneficenza o di assistenza.
Il trattamento preferenziale che il legislatore ha inteso riservare
agli Istituti di assistenza e beneficenza, esonerandoli, in
considerazione delle finalità sociali da essi perseguiti, dal
pagamento dei contributi assicurativi per i sanitari che si trovino
nelle particolari condizioni previste dalla legge, non può
ragionevolmente riversare i propri effetti a danno dei sanitari stessi.
La posizione retributiva di questi deve essere commisurata, a tutti gli
effetti e, quindi, anche a quelli conseguenti al collocamento a riposo
o, comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro, al trattamento
economico goduto in attività di servizio considerato nel suo
complesso.
Né varrebbe obiettare che il secondo comma dell'art. 11 della
legge n. 1035 del 1939 offre la possibilità al sanitario di potersi
iscrivere facoltativamente alla Cassa di previdenza corrispondendo,
oltre al proprio, anche il contributo dell'ente, per cui egli verrebbe
garantito in ordine al conseguimento di un trattamento di quiescenza
superiore a quello che gli spetterebbe se non si avvalesse della
riconosciuta facoltà.
Il porre a carico del prestatore d'opera la corresponsione anche
dei tributi propri del datore di lavoro contrasta con quella che è la
struttura del sistema previdenziale e rappresenta una imposizione che
costituisce, all'atto pratico, una riduzione non ragionevole del
trattamento economico. Se, pertanto, ben può rientrare nei compiti del
legislatore regolare, in casi particolari socialmente apprezzabili, con
aspetti e forme derogatrici dei criteri generalmente seguiti, l'onere
delle contribuzioni assicurative che fanno capo ad enti pubblici,
tuttavia ciò egli potrà farlo solo nei limiti in cui restino salvi i
diritti che la Costituzione garantisce ai prestatori d'opera in tema di
retribuzione, qualunque siano gli aspetti che questa assume.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 18 del r.d.l.
lo maggio 1930, n. 680, e 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035,
limitatamente alle parti in cui escludono per il sanitario, già
iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari per una data
prestazione professionale, il trattamento pensionistico relativo al
simultaneo servizio prestato presso un Istituto di assistenza e
beneficenza esonerato dalla iscrizione del sanitario alla Cassa
predetta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRTSAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere