Titolo
SENT. 9/58 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI SICILIANE - TERMINE PER LA DECISIONE - NATURA ORDINATORIA.
Testo
Il termine di venti giorni, previsto dall'art. 29 comma primo dello Statuto siciliano per la decisione sulle impugnazioni delle leggi regionali, ha carattere meramente ordinatorio.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 29
co. 1
Titolo
SENT. 9/58 B. REGIONE SICILIA - TERMINE PER LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI - FACOLTA' NON OBBLIGO - NON INCIDENZA SUL PROCESSO COSTITUZIONALE.
Testo
Il termine di trenta giorni, oltre il quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 dello Statuto siciliano "le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione", crea non gia' un obbligo perentorio di promulgazione immediata, ma soltanto la facolta' per la Regione di procedere alla promulgazione e pubblicazione della legge anche in pendenza di un ricorso per illegittimita' costituzionale. Il fondamento e i limiti di questa facolta' sono tali da non incidere, allorche' sia stata esercitata, sullo svolgersi del processo costituzionale e sulla relativa decisione.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 29
co. 2
Titolo
SENT. 9/58 C. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGI REGIONALI ISTITUTIVE DI NUOVE SPESE - OBBLIGO DI INDICARE I MEZZI DI COPERTURA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 24 LUGLIO 1957: PROVVIDENZE A FAVORE DEI COMUNI DELLA REGIONE PER IMPIANTI ELETTRICI - OMESSA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA DELLA NUOVA SPESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione dell'art. 81 ultimo comma della Costituzione, secondo la quale ogni legge istitutiva di nuova spesa deve indicare i mezzi per farvi fronte, riguarda, oltre che lo Stato, anche le Regioni, non potendo queste sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui la predetta norma si ispira, in vista anche della stretta correlazione in cui l'attivita' e i mezzi finanziari dello Stato e delle Regioni vengono reciprocamente a trovarsi. La legge regionale siciliana approvata il 24 luglio 1954, promulgata il 20 settembre e pubblicata il 25 settembre 1957, recante "Provvidenze in favore dei Comuni della Regione per impianti elettrici", non indica i mezzi per far fronte alla nuova spesa e pertanto e' viziata da illegittimita' costituzionale in relazione all'art. 81 ultimo comma della Costituzione.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Riferimenti normativi
legge della Regione siciliana
20/09/1957
n. 0
art. 0
co. 0
N. 9
SENTENZA 25 FEBBRAIO 1958
Deposito in cancelleria: 11 marzo 1958
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 66
del 15 marzo 1958 e in "Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana" n. 16 del 20 marzo 1958.
Pres. AZZARITI - Rel. PETROCELLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente Avv.
GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof.
ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. MARIO BRACCI - Prof.
NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI -
Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 24 luglio 1957 riguardante
"Provvidenze in favore dei Comuni della Regione per impianti
elettrici", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 5 agosto 1957 ed iscritto al n. 15 del Registro
ricorsi 1957.
Visto l'atto di costituzione in giudizio, con deposito nella
cancelleria delle proprie deduzioni in data 21 agosto 1957, del
Presidente della Regione siciliana rappresentato e difeso dall'avv.
prof. Salvatore Orlando Cascio;
udita nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1958 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini
per il ricorrente e l'avv. Salvatore Orlando Cascio per la Regione
siciliana.
Ritenuto in fatto:
Con ricorso del 31 luglio 1957 il Commissario dello Stato per la
Regione siciliana impugnava, per violazione dell'art. 81 della
Costituzione, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana
nella seduta del 24 luglio 1957, riguardante "Provvidenze in favore dei
Comuni della Regione per impianti elettrici", legge poi promulgata col
n. 55 il 20 settembre 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione del 25 settembre 1957, n. 54.
Resisteva la Regione presentando controdeduzioni in data 21 agosto
1957.
L'Avvocatura generale dello Stato si costituiva in giudizio il 5
agosto 1957 in difesa del Commissario dello Stato per la Regione, e il
16 gennaio 1958 depositava memoria illustrativa.
Nel suo ricorso il Commissario dello Stato sosteneva che l'articolo
8 della legge impugnata costituisce violazione dell'art. 81 della
Costituzione, in quanto non fornisce nessuna indicazione dei mezzi con
i quali far fronte alla nuova spesa. Inoltre con l'ultimo comma dello
stesso articolo viene autorizzata l'iscrizione ai sensi della legge
regionale 14 dicembre 1950, n. 96, nella categoria III del bilancio, e
cioè nelle partite di giro, delle quote ricadenti sugli esercizi
successivi a quello del 1957 - 58 il che non può ritenersi regolare,
in quanto trattasi di contributi non recuperabili, e quindi di spese
effettive, il cui onere, gravante sulle partite di giro, è in evidente
contrasto con l'art. 81 della Costituzione.
La Regione ha eccepito in via preliminare che l'art. 81 della
Costituzione non è applicabile ai bilanci della Regione, così come
non è direttamente applicabile ai bilanci delle Provincie e dei
Comuni. L'art. 81 contiene un principio che si riscontra anche nelle
leggi sulla contabilità dello Stato e di quelle sugli enti locali.
Tuttavia esso è stato "costituzionalizzato" soltanto nei confronti del
bilancio dello Stato, perché è nei confronti di questo bilancio che
la eventuale violazione sarebbe stata priva di efficace sanzione, là
dove per gli enti minori provvedono i normali mezzi di controllo
dell'autorità.
Nel merito, la Regione dichiara che la legge impugnata non ha
violato l'art. 81 della Costituzione, in quanto la copertura della
quota di spesa ricadente nell'esercizio in corso è fornita dal cap. 23
del bilancio regionale per l'anno 1957 - 58, contenente il "fondo a
disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da
disposizioni legislative".
Circa poi le quote di spesa ricadenti sugli esercizi successivi a
quello in corso, la Regione deduce che il legislatore regionale, in
conformità della pacifica interpretazione dell'art. 81 e della
costante prassi del Parlamento nazionale, non aveva l'obbligo di in
dicare i mezzi di copertura. Tale obbligo non nasceva neppure
dall'autorizzazione concessa all'Assessore per il bilancio di iscrivere
quelle quote di spesa nella categoria III del bilancio, cioè, in
sostanza, ad anticiparne l'importo sulla disponibilità di cassa del
corrente esercizio.
Nella sua memoria l'Avvocatura dello Stato, riportandosi anche alle
decisioni dell'Alta Corte Siciliana, sostiene l'applicabilità
dell'art. 81 della Costituzione anche al bilancio delle Regioni,
trattandosi di un principio - limite la cui violazione si traduce in un
vizio di legittimità costituzionale. Quanto al merito, la stessa
Avvocatura ritiene non valido il riferimento a un generico fondo a
disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da
disposizioni legislative. A parte ogni rilievo circa la precostituzione
di tale fondo, lo stanziamento di cui al cap. 23 del bilancio della
Regione non vale a sanare l'inosservanza dell'art. 81, mancando nella
legge impugnata ogni indicazione che l'onere assunto per l'esercizio
1957 - 58 dovesse incidere sul fondo medesimo.
Anche l'autorizzazione a iscrivere le quote ricadenti sugli
esercizi successivi nella categoria III del bilancio regionale non può
considerarsi, ad avviso dell'Avvocatura, una forma di finanziamento
costituzionalmente legittima. Le così dette partite di giro
rappresentano spese puramente figurative, essendo lo Stato nello stesso
tempo debitore e creditore. Nella specie, invece, l'onere assunto dalla
Regione per gli esercizi futuri costituisce un contributo non
recuperabile, e quindi una spesa effettiva e non apparente, la quale
non poteva incidere sulla categoria III del bilancio.
La Regione depositava infine altre deduzioni in data 17 gennaio
1958, ed il 28 successivo produceva copia del bilancio approvato
dall'Assemblea regionale per l'esercizio 1957 - 58. In queste ultime
deduzioni è eccepita pregiudizialmente la improcedibilità del
giudizio a seguito dell'avvenuta pubblicazione della legge impugnata ai
sensi dell'art. 29 dello Statuto siciliano. La dedotta improcedibilità
non deriverebbe dalla qualità del termine (ordinatorio o perentorio)
di cui all'art. 29 citato, ma dalla diversa natura che il giudizio di
costituzionalità assumerebbe, per quanto attiene alle leggi siciliane,
prima e dopo la promulgazione delle leggi. Secondo la difesa della
Regione, prima della promulgazione della legge la Corte costituzionale
esplicherebbe, su sollecitazione del Commissario dello Stato, una
attività di collaborazione nel l'iter formativo della legge mentre
dopo l'avvenuta promulgazione e pubblicazione essa esplicherebbe una
ben diversa attività diretta a rimuovere dall'ordinamento giuridico
una legge già formalmente perfetta; e almeno per le leggi siciliane
questa seconda attività della Corte non potrebbe aver luogo
proseguendo la impugnativa in via principale, ma a seguito di eccezione
proposta dai singoli incidenter tantum dinanzi la magistratura
ordinaria.
Nel merito, la difesa della Regione afferma ancora che l'avvenuta
approvazione del bilancio - per l'anno 1957 - 58 impone una
rivalutazione dei motivi del ricorso proposto dal Commissario dello
Stato, dovendosi la legittimità costituzionale valutare al momento
della pronuncia da parte della Corte. Se la legge impugnata era da
ritenersi extra bilancio al momento del ricorso, in quanto era stata
approvata in sede di esercizio provvisorio e quindi risultava
posteriore al bilancio - posteriorità che costituiva il presupposto
della impugnativa -, allo stato, a seguito dell'approvazione del
bilancio non potrebbe considerarsi più tale, presentandosi invece
anteriore al bilancio stesso, nel quale le quote di spesa relative agli
esercizi futuri hanno trovato apposito stanziamento nell'art. 763 bis e
quindi risultano coperte dall'approvazione dell'Assemblea.
Nella discussione orale le parti ribadivano le dedotte
argomentazioni.
Considerato in diritto:
Si deve innanzi tutto respingere la eccezione pregiudiziale
proposta dalla difesa della Regione, con la quale si assume che
l'avvenuta promulgazione e pubblicazione della legge regionale, ai
sensi del secondo comma dell'art. 29 dello Statuto siciliano,
renderebbe improcedibile il giudizio di legittimità costituzionale
proposto dal Commissario dello Stato. Il principio, sul quale la
eccezione si vorrebbe fondare, vale a dire che il protrarsi oltre
trenta giorni della inattività della Corte debba considerarsi come
"accertamento di inesistenza dei denunziati vizi di illegittimità",
non trova alcuna base nel citato art. 29.
Come questa Corte ha ripetutamente statuito (sentenze nn. 38, 44,
111, 112 del 1957), il termine di venti giorni di cui al primo comma
dell'art. 29 ha carattere meramente ordinatorio, e ciò, del resto,
conformemente anche alla costante interpretazione dell'Alta Corte per
la Sicilia. L'attività della Corte, se può dirsi in un certo senso
sollecitata, non è per nulla vincolata da quel termine. Trascorso il
quale senza che la decisione sia stata emessa, il giudizio di
legittimità rimane regolarmente in corso, avviandosi, per tutti gli
effetti, alla sua decisione. Correlativamente, il termine di trenta
giorni, oltre il quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 29, "le
leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Regione", crea non già un obbligo perentorio di
promulgazione e pubblicazione immediata, ma soltanto la facoltà per la
Regione di procedere alla promulgazione e pubblicazione della legge
anche in pendenza di un ricorso per illegitimità costituzionale.
D'altra parte il fondamento e i limiti di questa facoltà sono tali da
non incidere, allorché sia stata esercitata, sullo svolgersi del
processo costituzionale e sulla relativa decisione. Con la
disposizione del secondo comma dell'art. 29 si vollero tener presenti
le speciali ragioni di necessità e di urgenza che, in taluni casi,
possono suggerire la promulgazione e pubblicazione della legge anche in
pendenza del ricorso; ma ciò sempre nell'ambito delle esigenze proprie
della Regione, le quali, in definitiva, per il loro carattere
particolare, non possono prevalere sul principio che regola in via
fondamentale la disciplina giuridica dello Stato, vale a dire la
corrispondenza di tutte le leggi ai dettati della Costituzione,
allorché il giudizio sia stato ritualmente instaurato. E ciò con la
conseguenza che mentre da un lato l'esercizio della facoltà di
promulgare e pubblicare la legge anche in pendenza del proposto
giudizio di legittimità rientra nell'apprezzamento e quindi nella
responsabilità degli organi della Regione, la successiva decisione
della Corte, che eventualmente dichiari la illegittimità
costituzionale della legge, opera giuridicamente nella pienezza dei
suoi effetti, del tutto identici a quelli che avrebbe, se la
promulgazione e pubblicazione non fossero avvenute.
E nemmeno può accogliersi l'altra eccezione secondo la quale la
disposizione dell'art. 81 della Costituzione non sarebbe applicabile
alle Regioni ma soltanto allo Stato. E da ritenere invece che debba
anche in questa materia aver pieno vigore il principio unitario,
espresso dall'art. 5 della Costituzione e ripetuto dall'art. 1 dello
Statuto siciliano, e in forza del quale la legislazione regionale si
svolge nella osservanza delle supreme direttive della disciplina
giuridica dello Stato. La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 81
deve necessariamente riguardare oltre che lo Stato anche le Regioni,
non potendo queste sottrarsi a quella fondamentale esigenza di
chiarezza e solidità del bilancio cui la predetta norma si ispira, in
vista anche della stretta correlazione in cui l'attività e i mezzi
finanziari dello Stato e delle Regioni vengono reciprocamente a
trovarsi. E ben noto, del resto, che in questo senso si è
costantemente pronunciata anche l'Alta Corte per la Sicilia.
Nel merito la indagine ha per oggetto l'osservanza della norma
dell'art. 81 della Costituzione, in relazione da un lato all'esercizio
finanziario in corso, dall'altro agli esercizi successivi fra i quali
la nuova spesa è stata ripartita. Per la parte che si riferisce
all'esercizio finanziario in corso, la difesa della Regione obbietta
che la legge impugnata si sarebbe fedelmente attenuta al precetto del
l'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione; e ciò perché la
copertura della relativa quota di spesa, come testualmente è detto
nelle deduzioni del 12 agosto 1957, "è ampiamente data dal cap. 23 del
bilancio regionale 1957 - 58, contenente Fondo a disposizione per far
fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni
legislative". Soggiunge la difesa stessa che analogo fondo è previsto
anche per il bilancio dello Stato. Risulta in effetti che un tal fondo
è previsto nel bilancio della Regione e che per l'anno finanziario
1957 - 58 esso ammonta a lire 4.954.600.000; e risulta anche che nel
bilancio dello Stato esiste un fondo analogo, contrassegnato dalla
diversa formula "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso", e che per l'esercizio 1957 - 58 è
fissato nella misura di lire 214.026.400.000.
Premesso che la Corte non è chiamata, nella presente causa, a
giudicare della legittimità o meno della istituzione di tali fondi, e
che non è di sua competenza il valutare i criteri di politica e
tecnica finanziaria che ne hanno ispirato la creazione, è certo che il
precetto dell'art. 81 della Costituzione non può dirsi osservato, come
sembra ritenere la difesa della Regione, col semplice fatto di
riferirsi, in una memoria difensiva, cioè in documento estraneo alla
legge impugnata, alla capacità del fondo a coprire la nuova spesa;
mentre l'ultimo comma dell'art. 81 chiaramente stabilisce l'obbligo che
la legge istitutiva della nuova spesa sia essa a dover indicare
positivamente i mezzi per farvi fronte. La legge impugnata non
ottempera a tale precetto, in quanto appunto non contiene, come sarebbe
stato necessario, quella esplicita indicazione che alla copertura della
spesa si sarebbe provveduto mediante il fondo di cui sopra. Senza tale
indicazione non si può avere la precisa e concreta conoscenza del
mezzo di copertura delle nuove spese, quale indubbiamente è richiesta,
secondo lo spirito dell'art. 81, sia in obbedienza ai generali criteri
cui deve ispirarsi la legislazione finanziaria sia anche Perché, in
rapporto a minori ma del pari non derogabili esigenze pratiche, non
sarebbe possibile, in una valutazione integrale di tutte le nuove e
maggiori spese, stabilire la effettiva capacità a farvi fronte da
parte del fondo speciale di cui trattasi.
La inosservanza della disposizione dell'ultimo comma dell'art. 81
in relazione al bilancio in corso è fondamento sufficiente per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge impugnata; e
quindi ogni altra questione, per quanto riguarda la iscrizione della
spesa come partita di giro, nonché gli eventuali effetti giuridici
dell'avvenuta approvazione del bilancio, resta assorbita.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali proposte dalla difesa della
Regione;
dichiara, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, la
illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana
approvata il 24 luglio 1957, promulgata il 20 settembre e pubblicata il
25 settembre 1957, recante "Provvidenze in favore dei Comuni della
Regione per impianti elettrici".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.