PRONUNCE INDIVIDUATE : 1

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    Sent. 22/2012 - Pres. QUARANTA, Red. SILVESTRI

    illegittimità costituzionale parziale

    Bilancio e contabilità pubblica - Calamità pubbliche e protezione civile - Finanza regionale - Sistema di protezione civile - Regime finanziario delle spese relative agli eventi di maggiore gravità che debbono essere affrontati "con mezzi e poteri straordinari" - Previsione che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione possa deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla Regione, nonché elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita - Prevista attivazione del Fondo nazionale di protezione civile solo nell'ipotesi di insufficienza delle risorse regionali come sopra incrementate, ovvero per effetto della discrezionale valutazione del Governo sulla "rilevanza nazionale". Ritenuta introduzione di un meccanismo di "federalismo fiscale alla rovescia" - Lamentata adozione della disciplina con decretazione d'urgenza, lamentata imposizione alla Regione colpita dall'evento di oneri finanziari per attività di competenza statale, lamentata discriminazione dei contribuenti su base territoriale, lamentata interferenza nell'organizzazione dei poteri regionali, in subordine omessa partecipazione delle Regioni alla valutazione della "rilevanza nazionale" dell'evento. Lamentata indeterminatezza dei criteri che dovrebbero consentire di qualificare come di "rilevanza nazionale" l'evento calamitoso, mancato esercizio unitario della funzione di protezione civile, costrizione a promuovere l'aumento del gettito tributario regionale. Lamentata imposizione alle Regioni dell'onere di finanziare funzioni amministrative di pertinenza dello Stato o di altri enti - lamentata abdicazione dello Stato dai propri doveri a garanzia di valori imprescindibili dell'ordinamento, lamentata imposizione dell'obbligo di esercitare la potestà tributaria regionale e vincolo di destinazione delle relative entrate, compressione dell'autonomia finanziaria, in subordine lamentato accesso al Fondo nazionale meramente possibile anziché obbligatorio e automatico o almeno concertato - lamentata imposizione dell'obbligo di esercitare la potestà tributaria regionale con vincolo di destinazione delle relative entrate, imposizione di vincoli puntuali all'utilizzo di risorse finanziarie regionali, lamentata unilateralità del potere governativo di qualificare l'evento come di rilevanza nazionale, lamentata abdicazione dello Stato dai propri doveri a garanzia di valori imprescindibili dell'ordinamento, in subordine lamentato accesso al Fondo nazionale meramente possibile anziché obbligatorio e automatico o almeno concertato - lamentata compressione dell'autonomia finanziaria, imposizione dell'obbligo di esercitare la potestà tributaria regionale con vincolo di destinazione delle relative entrate, imposizione di vincoli puntuali all'utilizzo di risorse finanziarie regionali, lamentata carenza di concertazione nella procedura che consente l'accesso al Fondo nazionale di protezione civile.