Introduzione

Il volume, realizzato in occasione del settantesimo anniversario dell'attività della Corte costituzionale, si inserisce in una più ampia collana di 15 pubblicazioni tematiche che raccolgono e illustrano le pronunce di accoglimento con cui la Corte ha inciso con efficacia erga omnes in altrettanti settori dell'ordinamento.

Ciascun volume (ovvero ognuno dei tomi in cui può articolarsi) consta di tre parti.

La prima contiene lo studio introduttivo di un Giudice costituzionale sulla complessiva giurisprudenza della Corte nella determinata branca ordinamentale esaminata.

La seconda individua le pertinenti sentenze di accoglimento, riportandone gli estratti che comprendono la motivazione in diritto (da cui sono stralciate le eccezioni meramente processuali, le questioni decise nel senso dell'inammissibilità o del rigetto e comunque quelle eterogenee eventualmente trattate) e il dispositivo (limitatamente ai capi di accoglimento).

L'ultima parte racchiude tre indici volti ad agevolare il reperimento delle sentenze: i primi due sono rispettivamente organizzati per norma dichiarata illegittima e per parametro violato mentre il terzo contiene in ordine cronologico ascendente tutte le pronunce di accoglimento esaminate.

Il presente volume è intitolato "La tutela dell'ambiente".

I. Studio del giudice costituzionale

Marco D’Alberti

la tutela dell’ambiente

1. Introduzione. Il problema della tutela ambientale

La giurisprudenza della Corte costituzionale italiana in materia di tutela dell’ambiente va analizzata nell’ambito di un contesto più generale, che deve tener conto, anzitutto, dell’evoluzione storica del problema della protezione degli assetti naturali e ambientali; e, in secondo luogo, della crescente complessità delle norme internazionali, europee e nazionali che regolano la materia.

Le preoccupazioni per le sorti della natura si sono fatte pressanti soprattutto con l’avvento e con lo sviluppo dell’industrializzazione, prima in Inghilterra poi altrove. Le imprese, le industrie, devastavano l’ambiente, specialmente nei contesti urbani.

A metà dell’Ottocento Charles Dickens, nel suo Hard Times, mette in scena Coketown, l’immaginaria città del carbone che ben rappresenta la realtà di tante città industriali inglesi del tempo. «Era una città di mattoni rossi, o meglio di mattoni che sarebbero stati rossi se il fumo e la cenere lo avessero consentito […] una città piena di macchinari e di alte ciminiere dalle quali uscivano senza tregua interminabili serpenti di fumo, che si snodavano nell’aria senza mai sciogliere le loro spire […] gli stantuffi delle macchine a vapore si alzavano e si abbassavano monotoni come teste di elefanti in preda a una malinconica follia».

L’ambiente fu, dunque, una delle “vittime del progresso”: quella foresta di ciminiere provocò una vera “discesa all’inferno”.

Vi furono cambiamenti nelle fonti di energia: come si era passati dal legno al carbone tra la fine del Settecento e la metà dell’Ottocento, così si passò in parte dal carbone al petrolio dagli anni Sessanta del diciannovesimo secolo agli anni Trenta del Novecento. Ma si trattò solo di aggiunte alle vecchie fonti delle nuove, anch’esse altamente inquinanti, e non di sostituzioni radicali.

Un secolo dopo le parole di Dickens – a metà del Novecento – fisici, chimici, biologi e urbanisti misero in luce i gravissimi pericoli per l’assetto ambientale e paesaggistico derivanti dall’azione dell’uomo, da una crescente e incontrollata industrializzazione, dall’aumento esponenziale della popolazione a livello mondiale. Ma politici e amministratori pubblici di diversi Stati presero gli avvertimenti della scienza come esagerazioni e considerarono preminenti sulla tutela ambientale altri interessi, industriali, turistici, edilizi.

Progressivamente è cresciuta la consapevolezza che gli ammonimenti scientifici fossero fondati e che le crisi ambientali, e i connessi cambiamenti climatici, costituissero una minaccia per la tenuta del pianeta. Oggi il World Economic Forum ha stimato i rischi maggiori per il mondo a breve e medio periodo. Ebbene, nell’arco dei prossimi dieci anni i primi quattro rischi globali riguardano l’ambiente: extreme weather events; biodiversity loss and ecosystem collapse; critical change to earth systems; natural resources shortages.

È necessario trovare un giusto equilibrio tra crescita economica e protezione ambientale, entrambe irrinunciabili. È quel che hanno cercato di fare – tra l’altro – le norme di questi ultimi anni, sul piano internazionale, europeo e nazionale. Ed è questo l’altro profilo di contesto che occorre considerare prima di passare all’analisi della giurisprudenza costituzionale.

2. Il contesto giuridico internazionale. L’Accordo di Parigi

Le fonti di diritto internazionale dell’ambiente si sono moltiplicate soprattutto a partire dagli anni Settanta del Novecento. Di particolare rilievo – tra le altre – la Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano del 1972 e la Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo del 1992 per la definizione di principi ambientali; la Convenzione di Aarhus del 1998 per il sostegno alla partecipazione pubblica nell’adozione delle regole a protezione dell’ambiente; e le fonti per il contrasto ai cambiamenti climatici, tra le quali il Protocollo di Kyoto del 1997 e l’Accordo di Parigi del 2015.

Quest’ultimo Accordo assume una particolare importanza. Esso «mira a rafforzare la risposta mondiale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici». Le misure messe in campo a tal fine riguardano sia la “mitigazione” della temperatura che l’“adattamento” ai cambiamenti climatici.

La mitigazione tende a contenere il riscaldamento globale. L’obiettivo dell’Accordo di Parigi consiste nel «mantene[re] l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali […] proseguendo l’azione volta a limitare tale aumento a 1,5°C […], riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici».

Lo strumento principale per ottenere il contenimento della temperatura è la riduzione delle emissioni nell’atmosfera di gas a effetto serra, come l’anidride carbonica, il metano, l’ossido di azoto. Tale riduzione richiede misure pubbliche di regolazione di varia natura. In alcuni casi, si impongono limiti di emissioni alle imprese operanti in diversi settori economici; in altri, si riconoscono incentivi alle imprese per favorire la riduzione. Si tratta, dunque, di misure che vanno dal command and control – restrizioni imperative della libertà d’impresa – fino al nudging, ossia a interventi non cogenti e di aiuto alle attività economiche propense alla riduzione delle emissioni.

C’è poi l’“adattamento”, che riguarda essenzialmente gli interventi necessari e opportuni per prevenire o ridurre al minimo i danni che possono essere provocati da crisi climatiche e ambientali. Qui l’attenzione è rivolta sia al lungo periodo sia, soprattutto, a esigenze urgenti e immediate in caso di eventi critici che possono verificarsi d’improvviso, come alluvioni o terremoti, eventi dai quali sono colpiti specialmente i Paesi in via di sviluppo. Occorre potenziare, ad esempio, l’osservazione continua del sistema climatico, i meccanismi di allerta precoce, la preparazione alle emergenze, la valutazione e la gestione dei rischi. Per realizzare tutto ciò si rendono necessarie politiche e piani a livello nazionale e la valutazione periodica della loro attuazione. L’Accordo insiste sull’importanza dei piani nazionali di adattamento e sulle loro diverse fasi, dalla formulazione, all’individuazione delle azioni prioritarie, ai controlli sull’effettiva implementazione. Mitigazione e adattamento devono essere complementari.

L’Accordo sottolinea a più riprese l’importanza della scienza come fondamento indispensabile di ogni azione di contrasto alle crisi e ai cambiamenti climatici. Sia la mitigazione che l’adattamento devono basarsi sulle «migliori conoscenze scientifiche disponibili», così menzionate fin dal Preambolo dell’Accordo. E contano massimamente anche le tecnologie, per accelerare e favorire l’innovazione.

Un ultimo cenno va riservato ai soggetti che dovranno contribuire alla realizzazione degli obiettivi di mitigazione e di adattamento. Sono soggetti pubblici e privati: i primi, con un ruolo cruciale nei finanziamenti necessari; tra i privati, naturalmente, anche le imprese, con gli obblighi e le opportunità di cui si è detto. Ma va sottolineata, soprattutto, l’importanza che l’Accordo attribuisce alla partecipazione del pubblico, perché senza il contributo di ogni cittadino non basteranno mai le misure di regolazione, siano esse imperative o incentivanti.

3. Il contesto giuridico europeo. Lo “European Climate Law”

L’Unione europea, anche al fine di dare attuazione all’Accordo di Parigi, ha varato negli ultimi anni numerose normative sul clima e sull’ambiente. Particolare rilievo assume lo “European Climate Law” (ECL- Regolamento UE 2021/1119), il quale rappresenta uno dei pilastri fondamentali della più ampia strategia dello “European Green Deal”, che è stata avviata dalla Commissione europea nel 2019 .

La recente normativa europea sul clima esordisce sottolineando la «minaccia esistenziale posta dai cambiamenti climatici» e la conseguente necessità di «una maggiore ambizione e un’intensificazione dell’azione per il clima da parte dell’Unione e degli Stati membri». A tal fine, stabilisce «l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, in vista dell’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all’art. 2, paragrafo 1, lett. a) dell’Accordo di Parigi». Fissa anche traguardi temporali intermedi, al 2030 e al 2040. L’ECL, dunque, prevede scadenze precise, che non compaiono nell’Accordo di Parigi.

L’ECL, inoltre, ribadisce l’importanza cruciale della scienza come base e fondamento delle azioni di mitigazione e di adattamento e menziona più volte i Reports dell’International Panel on Climate Change (IPCC), composto da esperti della materia.

Quanto ai nessi tra ambiente ed economia, l’ECL evidenzia che le azioni per il clima dovrebbero rappresentare «un’opportunità per tutti i settori dell’economia nell’Unione» e che «è possibile dissociare la crescita economica dalle emissioni di gas a effetto serra». E prosegue: «tutti i settori dell’economia – compresi l’energia, l’industria, i trasporti, il riscaldamento e il raffreddamento, come pure l’edilizia, l’agricoltura, i rifiuti e l’uso del suolo […] – dovrebbero contribuire al conseguimento della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050». Si pensi agli investimenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili, come impianti eolici o solari, o agli interventi di efficientamento energetico degli edifici, o al potenziamento dei mezzi di trasporto elettrici.

Ne emerge un’impostazione che mette in primo piano le opportunità per alcune attività economiche e il loro contributo partecipativo nel delineare le tappe del percorso verso la neutralità climatica: quasi una co-pianificazione della transizione ecologica. D’altra parte, le norme dell’Unione avevano anche prima previsto un approccio regolatorio di mercato per la riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera, tra l’altro con il meccanismo del cosiddetto “emission trading” (istituito con la direttiva 2003/87/CE). Tutto ciò non escludeva e non esclude, però, la necessità di alcune misure imperative nei confronti delle imprese, volte a mitigare le emissioni di gas serra.

Alla tutela dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera possono contribuire anche “soluzioni basate sulla natura” (nature-based solutions). È il caso del ripristino degli ecosistemi degradati, della preservazione delle risorse naturali, della promozione della biodiversità, o dell’assorbimento del carbonio in alcuni ambiti, come le torbiere, le zone umide o le foreste. La “cattura” del carbonio a terra ne riduce la presenza nell’atmosfera e, dunque, attenua l’effetto serra. Le soluzioni basate sulla natura sono più rispettose del paesaggio rispetto alla realizzazione di infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili. Le due azioni vanno coordinate (si tornerà in seguito sul punto).

La Commissione europea è chiamata valutare periodicamente i risultati ottenuti in termini di mitigazione e di adattamento e a formulare raccomandazioni ove ravvisi l’inadeguatezza delle misure adottate dall’Unione e dagli Stati membri.

Rimangono essenziali, in conformità all’Accordo di Parigi, i comportamenti del pubblico. L’ECL precisa: «I cittadini e le comunità svolgono un ruolo decisivo nel portare avanti la transizione verso la neutralità climatica, pertanto è opportuno incoraggiare e agevolare un impegno pubblico e sociale forte a favore del clima a tutti i livelli, anche nazionale, regionale e locale in un processo inclusivo e accessibile».

Dunque, si promuove una partecipazione estesa, al livello sia europeo sia dei singoli Stati membri, che coinvolge autorità statali, regionali, locali, organizzazioni della società civile come quelle del “terzo settore”, imprese e cittadini. Ciò conferma che la via prescelta non è il centralismo, ma il più ampio coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

4. Segue. Il regolamento europeo sul “ripristino della natura”

Sempre nell’ambito delle iniziative messe in campo nell’ambito dello European Green Deal assume rilievo significativo il recente Regolamento UE per il “ripristino della natura” (Regolamento UE 2024/1991).

L’intervento normativo è destinato a contribuire «al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati», intendendosi per ecosistemi complessi di piante, animali, microrganismi e del loro ambiente non vivente. Il recupero della biodiversità e il ripristino degli ecosistemi si perseguono tramite le cosiddette “soluzioni basate sulla natura”.

Queste sono disciplinate da regole che pongono scadenze e obbligazioni vincolanti per gli Stati membri, poiché le precedenti previsioni fondate su azioni volontarie hanno mostrato tutta la loro insufficienza. È riconosciuta comunque agli Stati una certa flessibilità nella realizzazione delle misure di ripristino, a condizione che essi forniscano adeguata giustificazione.

Gli obblighi di ripristino riguardano gli ecosistemi terrestri, costieri, marini, urbani, fluviali, agricoli, forestali.

Tra le soluzioni naturali finalizzate al ripristino assume particolare importanza lo stoccaggio di carbonio organico nei terreni coltivati: la “cattura” a terra del diossido di carbonio ne impedisce il propagarsi nell’atmosfera che crea l’effetto serra e provoca il riscaldamento.

Vi è, poi, la riumidificazione di torbiere, poiché le zone umide facilitano le coltivazioni, trattengono enormi quantità di carbonio e, se degradate, rilasciano emissioni nocive.

Ancora, va considerato il recupero degli habitat forestali, che è idoneo a garantire una buona conservazione dell’avifauna e, di nuovo, uno stoccaggio a terra di carbonio.

Per il ripristino degli ecosistemi urbani, sono rilevanti la conservazione e l’aumento degli spazi verdi e delle coperture arboree nelle grandi e piccole città e nei sobborghi.

Quanto ai sistemi fluviali, va ripristinata la cosiddetta “connettività dei fiumi”, che possa assicurare uno scorrimento continuo delle acque: il che richiede la rimozione di barriere che lo interrompono, al fine di ridurre il rischio di inondazioni, il peggioramento della qualità dell’acqua e gli ostacoli alle migrazioni dei pesci.

Sono tutte misure in sintonia con la tutela del paesaggio e, come si è detto, sono complementari e vanno coordinate con gli interventi di mitigazione e di adattamento che richiedono realizzazioni di impianti per la produzione di energie rinnovabili, i quali impattano maggiormente sugli equilibri paesaggistici.

Le nuove regole ribadiscono l’importanza delle evidenze scientifiche, sottolineano la rilevanza della pianificazione e disciplinano compiutamente la preparazione e i contenuti dei “piani nazionali di ripristino”. La protezione dell’ambiente esige la pianificazione poiché si rendono necessari disegni ordinati di azioni complesse che si protraggono per archi temporali estesi.

In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino della natura, gli Stati membri «mirano a ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi, nonché il loro contributo allo sviluppo sostenibile delle regioni e comunità interessate». È chiara l’attenzione per i profili legati alle attività economiche e all’obiettivo dello sviluppo sostenibile. Gli attori economici, e il “pubblico” in generale, sono ammessi alla più ampia partecipazione nell’elaborazione dei piani. A conferma che le misure regolatorie incluse nella pianificazione non sono imposte, ma sono il frutto della consultazione dei loro destinatari.

Infine, vengono previsti meccanismi per un rigoroso controllo della Commissione europea sull’attuazione dei piani nazionali.

5. La Costituzione italiana. L’art. 9 Cost

La Costituzione italiana, nel suo testo originario del 1948, non parlava di ambiente. L’art. 9 affidava alla Repubblica il compito di tutelare i beni culturali e il paesaggio. E prevaleva ancora una concezione estetizzante del paesaggio, plasmata sull’idea di “bellezze naturali”, fatta propria dalla legge del 1922 voluta da Benedetto Croce; concezione seguita anche dalla legge Bottai del 1939. Concetto Marchesi, nella Commissione per la Costituzione (prima Sottocommissione), aveva proposto che venissero protetti, accanto a quelli storici e artistici, i “monumenti naturali”, a sottolineare – con grande forza – l’importanza di quel che poi la Costituzione avrebbe chiamato paesaggio.

La Corte costituzionale, come si dirà più estesamente in seguito, a partire dagli anni Ottanta ha riconosciuto l’importanza della tutela dell’ambiente, pur non scritta nella Carta, accanto alla protezione del paesaggio, dando una lettura più ampia all’art. 9 e collegandolo all’art. 32 sulla tutela della salute. Si è così giunti ad affermare che «l’ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l’esigenza di un habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini [] per cui esso assurge a valore primario ed assoluto».

L’ambiente è poi entrato espressamente nel testo della Costituzione nel 2001, con la legge costituzionale n. 3, in una norma sui rapporti tra Stato e Regioni che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».

Solo nel 2022 – grazie alla legge costituzionale n. 1, che ha modificato l’art. 9 – la Costituzione ha stabilito che la Repubblica «tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni», con una norma che amplia i doveri di protezione della Repubblica (in tutte le sue articolazioni), al di là della tutela del paesaggio e dei beni culturali.

In tal modo, la tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni, è stata inclusa espressamente tra i “principi fondamentali” della nostra Costituzione. Si sono aperti così spazi più ampi per la sua protezione e valorizzazione.

Oggi, dunque, l’art. 9 della Costituzione prevede la tutela sia del paesaggio e dei beni culturali, da un lato, sia dell’ambiente, dall’altro.

Si pone ora il problema dei rapporti tra i due beni tutelati. È il caso della realizzazione di infrastrutture per la produzione di energie “verdi”, come impianti fotovoltaici o eolici. Tali infrastrutture certamente vanno nel senso di un miglioramento ambientale poiché favoriscono le energie rinnovabili rispetto a quelle, più inquinanti, basate sull’uso del carbone o di altri combustibili fossili. In questa prospettiva, esse sono una componente irrinunciabile di quella transizione energetica che nel contesto europeo è un tassello fondamentale del percorso per il raggiungimento della neutralità climatica nel 2050.

Al tempo stesso, a livello nazionale, le infrastrutture “verdi” hanno sovente un forte impatto sul paesaggio. Questo tema, comune a più Stati, ha una rilevanza particolare in Italia per la storica importanza della tutela paesaggistica nel nostro Paese.

Emerge quindi un potenziale conflitto, tutto interno allo stesso articolo 9, che richiede un’attenta opera di bilanciamento, la quale non può non tenere conto dei vincoli internazionali ed europei. Ad esempio, la Commissione europea ha affermato che «la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il loro collegamento alla rete e la rete stessa» devono essere considerati «d’interesse pubblico prevalente». Il che indica una tendenziale preminenza della tutela ambientale rispetto a quella paesaggistica. Il menzionato Regolamento europeo del 2024 sul “ripristino della natura” ha confermato il favor per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ma ne ha anche segnato un limite. Vi è una presunzione di interesse pubblico prevalente della pianificazione, costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ma gli Stati membri, in circostanze specifiche e debitamente giustificate, possono limitare la presunzione a determinate parti del loro territorio, o a determinati tipi di tecnologie, o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali per l’energia e il clima.

Ovviamente, il bilanciamento tra sviluppo delle energie verdi in nome della tutela ambientale, da un lato, e protezione del paesaggio, dall’altro, spetta al legislatore. Non si può immaginare, né pretendere, oggi un paesaggio come quello dipinto dai pittori “vedutisti” del Settecento, fatto di greggi, pastori, natura intatta. Da tempo si sono aggiunti i piloni e i cavi per la trasmissione dell’energia elettrica, le linee ferrate, le grandi infrastrutture stradali; e negli ultimi anni le pale eoliche e i pannelli solari. Ma ciò non significa certo che quel che si è aggiunto ai quadri dei vedutisti possa moltiplicarsi a dismisura. Alle presenti e alle future generazioni stanno a cuore sia il potenziamento delle energie pulite, sia la conservazione delle coste, delle colline, delle campagne e dei centri storici italiani. La Corte è chiamata a valutare la ragionevolezza e la proporzionalità delle scelte legislative.

6. Segue. L’art. 41 Cost

La Costituzione italiana, all’art. 41, riconosce la libertà dell’iniziativa economica privata. Al tempo stesso, pone alcuni limiti. Originariamente la norma prevedeva che la libertà dell’impresa privata non potesse svolgersi «in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Ora, con la stessa riforma già menzionata del 2022, si è aggiunto che l’impresa privata non può recare danno “alla salute” e “all’ambiente”. Vi è poi la previsione secondo la quale originariamente si disponeva che «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». Ora, sempre con la riforma del 2022, ai fini sociali si sono aggiunti quelli “ambientali”.

Già prima della riforma del 2022 il limite alla libertà d’impresa derivante dal rispetto dell’ambiente poteva ricavarsi dal divieto di contrasto con l’utilità sociale. Ora, il limite ambientale all’esercizio dell’attività economica è divenuto esplicito e, dunque, più pregnante: sempre a condizione che le restrizioni alla libertà d’impresa siano ragionevoli e proporzionate.

La norma sui “programmi e controlli” opportuni per indirizzare l’attività economica, pubblica e privata, a fini sociali e ambientali apre la possibilità di una programmazione che non limiti soltanto le attività economiche, ma trovi strumenti per metterle in armonia con la tutela dell’ambiente. Soluzione valorizzata, come si è visto, anche dalle norme sovranazionali e internazionali.

7. La giurisprudenza costituzionale

Si ripercorreranno ora i principali orientamenti della giurisprudenza della Corte costituzionale, distinguendo nei successivi paragrafi le pronunce sul concetto di ambiente; sul riparto di competenze tra Stato e regioni; sulle interferenze tra tutela ambientale, governo del territorio, edilizia e urbanistica; sulla riserva di amministrazione per quel che riguarda alcuni strumenti procedurali di tutela, come le valutazioni di impatto ambientale; sul delicato bilanciamento fra tutela ambientale riconducibile, da un lato, alla realizzazione di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e, dall’altro, a “soluzioni basate sulla natura”. Si esamineranno, infine, sentenze concernenti alcuni settori rilevanti, come acque, gestione dei rifiuti e pesca.

Il concetto di ambiente

Ancor prima dell’espressa previsione della “tutela dell’ambiente” nel testo della Costituzione – inserita inizialmente nell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., per affidarla alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e poi nell’art. 9 Cost., tra i principi generali – la Corte costituzionale ha riconosciuto l’importanza di tale tutela accanto alla protezione del paesaggio, dando, come si è detto, una lettura più ampia all’art. 9 e collegandolo all’art. 32 sulla tutela della salute.

Ne è emerso un concetto di ambiente che va oltre la sua originaria considerazione estetizzante. Si è così giunti ad affermare che l’ambiente è un «habitat naturale necessario alla collettività». Dunque, l’ambiente viene riconosciuto come spazio complessivo e la sua protezione risulta indispensabile per la vita degli esseri umani.

Per di più, ancor prima della modifica dell’art. 9 Cost. e fin dagli anni Ottanta del Novecento, la Corte ha fatto riferimento all’interesse delle future generazioni in materia ambientale.

È stato importante il contesto culturale in cui si è sviluppata questa giurisprudenza. La letteratura politologica, economica, sociologica e giuridica aveva già evidenziato e continuava a sottolineare in quegli anni, soprattutto nel Nord America, la necessità di proteggere i commons, i beni comuni. Beni senza padroni, né pubblici né privati, che appartengono all’intero genere umano e vanno tutelati nell’interesse di tutti, delle generazioni presenti e future. Tra questi, i beni ambientali sono stati grandi protagonisti: dalle acque, ai ghiacciai, alle foreste, alle energie verdi.

Tale contesto culturale ha influito sulla giurisprudenza della Corte che, con uno sguardo rivolto anche al futuro, ha valorizzato la protezione della flora e della fauna selvatica, delle acque, della proprietà collettiva e delle energie rinnovabili. In particolare, la Corte ha richiamato la Convenzione del 1979 sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, menzionando la previsione secondo cui «flora e fauna selvatica costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico e intrinseco che va preservato e trasmesso alle generazioni future».

Diverse pronunce della Corte hanno riguardato la disciplina delle acque, nella quale il legislatore ordinario – sin dal 1994 – aveva espressamente fatto riferimento all’esigenza che «qualsiasi uso delle acque» dovesse salvaguardare «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale». Proprio alla luce di tale norma, la Corte ha ritenuto che tutte le acque superficiali vadano protette a garanzia di «uno dei valori fondamentali dell’uomo (e delle generazioni future) all’integrità del patrimonio ambientale».

La Corte è poi tornata sulla materia delle acque, richiamando il Codice dell’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), ove è contenuto il riferimento a «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale».

Inoltre, il richiamo ai diritti delle generazioni future si è affermato nella giurisprudenza concernente la disciplina in materia di energie rinnovabili, delle quali questa Corte ha evidenziato la caratteristica di essere risorse non esauribili «il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni future».

La Corte – dopo la riforma dell’art. 9 Cost. intervenuta nel 2022 – ha valorizzato gli interessi delle generazioni future anche in relazione alla disciplina dei “domini collettivi”, beni di proprietà di associazioni o di comunità costituiti da compendi silvo-pastorali, per i quali il legislatore statale ha fatto riferimento alla «comproprietà inter-generazionale». Secondo la Corte, tale norma «mostra una chiara proiezione diacronica affinché l’ambiente e il paesaggio siano garantiti anche alle future generazioni». E di recente si è sottolineata, sempre in relazione alla disciplina di beni collettivi, l’esigenza di «preservare profili dell’ambiente e del paesaggio, a beneficio di interessi generali che si protendono anche verso le generazioni future».

In definitiva, il richiamo agli interessi delle future generazioni è già presente nella giurisprudenza costituzionale in materia di ambiente da più di trent’anni.

Il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni

Gran parte delle sentenze della Corte in materia di ambiente ha riguardato il riparto di competenze tra Stato e regioni. In questo paragrafo si dà conto dei criteri generali di riparto, cioè dei profili strettamente “competenziali”. Il problema dei rapporti tra Stato e regioni tornerà anche nei paragrafi successivi, nei quali si metteranno in luce soprattutto profili sostanziali, come i nessi tra urbanistica e ambiente, la rilevanza dei procedimenti amministrativi, il bilanciamento tra realizzazione di impianti per energie rinnovabili e strumenti di preservazione di habitat naturali, le diverse materie ricondotte alla tutela dell’ambiente e le materie con essa interferenti.

Già all’indomani della riforma del titolo V, la potestà esclusiva dello Stato è stata configurata dalla Corte come competenza trasversale che presenta possibili interferenze con leggi regionali concernenti materie concorrenti o residuali: ad esempio, il governo del territorio o la pesca (sentenza n. 536 del 2002).

Le leggi regionali, in materie riconducibili alle loro competenze, possono incrementare la tutela dell’ambiente rispetto a quanto previsto da leggi statali, senza poter però compromettere il “punto d’equilibrio” tra esigenze contrapposte espressamente individuato dal legislatore statale (tra le altre, sentenze n. 225 del 2009, n. 300 del 2013, n. 88 del 2020).

Così, non vi è spazio per leggi regionali, anche se migliorative della protezione ambientale, se la legge statale ha bilanciato la tutela dell’ambiente con interessi rispetto ai quali non si possono prevedere soluzioni disarticolate sul piano territoriale e i punti d’equilibrio statali rispondano a una ratio più complessa e articolata. Ad esempio, se vi è disciplina statale di principio sulla collocazione di linee elettriche (sentenza n. 331 del 2003), o individuazione delle soglie di emissione elettromagnetica da parte della legge dello Stato (sentenza n. 307 del 2003).

O anche: non vi è spazio per le leggi regionali ove la legge statale esprima un unico disegno inscindibile, ad esempio dettando una unitaria disciplina procedimentale sulla valutazione di impatto ambientale (sentenza n. 93 del 2013), o una unitaria procedura di tutela paesaggistica (sentenza n. 235 del 2011).

Le regioni possono, invece, adottare leggi migliorative della protezione ambientale in materie di loro competenza che interferiscono con la tutela dell’ambiente se la legge statale si limiti a prevedere uno standard minimo di tutela. Il limite posto alle leggi regionali in questi casi è quello di non abbassare lo standard minimo. Ma questo può essere elevato dalla normativa delle regioni, ad esempio in materia di caccia (sentenza n. 7 del 2019, sulle specie cacciabili).

È così anche in materia di pesca. Lo Stato pone uno standard minimo per il fermo pesca, fissando un determinato arco temporale. Con legge regionale si può aumentare anche sensibilmente il periodo del fermo pesca per alcune specie ittiche in ragione della specificità del loro ciclo di vita e purché si tratti di una disciplina una tantum e limitata alle aree marine prospicienti le coste della regione. Ciò al fine di tutelare specifiche risorse ittiche, in quei limiti predetti (sentenza n. 16 del 2024, sul fermo pesca per i ricci di mare nelle coste della Regione Puglia).

I piani casa e l’incidenza sull’ambiente

Una serie di casi ha avuto a oggetto questioni di legittimità costituzionale che, nate in materia di edilizia e di urbanistica, hanno finito per riguardare la tutela dell’ambiente.

È stato così per i cosiddetti “piani casa”, interventi legislativi statali e regionali finalizzati a una enunciata riqualificazione urbana. Il primo piano casa è stato introdotto con legge statale nel 2008 (d.l. n. 112), con la finalità di rilanciare l’edilizia. Erano previsti in via eccezionale – tra l’altro – ampliamenti di edifici esistenti con aumenti volumetrici. In seguito, varie regioni hanno approvato leggi contenenti piani casa. Vi si prevedevano interventi qualificati come straordinari, consistenti in razionalizzazioni del patrimonio edilizio esistente, riqualificazione di aree urbane degradate, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni di edifici, il tutto al fine di rilanciare l’economia mediante il sostegno all’attività edilizia. Si è verificato in alcune regioni che gli interventi da straordinari siano divenuti sostanzialmente stabili a seguito di proroghe ripetute delle norme che consentivano interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica del territorio.

La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime leggi regionali che consentivano reiterate proroghe dei menzionati interventi edilizi derogatori rispetto alla pianificazione urbanistica poiché esse «finiscono per danneggiare il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale, in violazione dell’art. 9 Cost.» (sentenza n. 219 del 2021). In altri termini, le reiterate proroghe «possono compromettere l’imprescindibile visione di sintesi, necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lett, s), Cost.)» (sentenza n. 229 del 2022).

In definitiva, risultano violati gli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. Tale violazione può sussistere indipendentemente dal fatto che sia stato adottato un piano paesaggistico co-deciso tra Stato e regione, ma si manifesta con maggiore evidenza con riguardo a regioni che ne siano sprovviste (sentenza n. 19 del 2023). La dimensione paesaggistico-ambientale assume rilievo primario.

L’importanza dei procedimenti amministrativi: pianificazioni, autorizzazioni, valutazioni di impatto ambientale

Numerose le sentenze della Corte costituzionale secondo le quali la piena ed effettiva tutela dell’ambiente richiede che certe decisioni siano prese con procedimenti e provvedimenti amministrativi. In alcuni casi, si tratta di una sorta di riserva di amministrazione.

Vi sono state, ad esempio, dichiarazioni di illegittimità costituzionale di leggi regionali che avevano approvato piani faunistici-venatori anziché prevedere che tale approvazione avvenisse con provvedimento amministrativo. È violato l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia ambientale. Le regioni hanno competenza residuale in materia di caccia, ma sono nondimeno tenute a rispettare i criteri fissati dalla legge statale a salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema. Si tratta della legge n. 157 del 1992, che ha stabilito il “punto di equilibrio” tra il primario obiettivo dell’adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l’interesse all’esercizio dell’attività venatoria, disponendo che il piano faunistico-venatorio sia approvato con provvedimento amministrativo (sentenza n. 4 del 2000). Conseguentemente, i livelli di tutela fissati dalla norma statale non sono derogabili in peius dalla legislazione regionale (sentenze n. 139 e n. 74 del 2017).

L’approvazione del piano faunistico-venatorio con legge regionale e non con provvedimento amministrativo, come previsto dalla legge statale, comporta un abbassamento della tutela ambientale, nella specie della protezione delle specie cacciabili. Ciò perché l’approvazione del piano con provvedimento amministrativo assicura uno standard elevato di tutela per diversi profili. Innanzitutto, garantisce una «istruttoria approfondita e trasparente», cioè un’adeguata partecipazione e un giusto equilibrio di tutti gli interessi in gioco e anche un penetrante controllo giurisdizionale dinanzi al giudice comune. In secondo luogo, l’approvazione del piano con provvedimento amministrativo garantisce una maggiore flessibilità rispetto all’approvazione con legge, flessibilità necessaria in casi di repentino e imprevedibile mutamento delle circostanze di fatto in base alle quali il piano è stato approvato. Infine, l’approvazione del piano con provvedimento amministrativo garantisce interlocuzioni tecniche, anche mediante l’acquisizione di pareri di amministrazioni dotate di expertise specifica, in maniera più consistente rispetto a quel che può assicurare il procedimento legislativo (sentenza n. 148 del 2023).

Altre sentenze hanno valorizzato la pianificazione comunale per la definizione di interventi di riqualificazione urbana. La legge regionale può prevedere deroghe alla pianificazione amministrativa comunale solo se l’intervento legislativo sia ragionevole e proporzionato. Così, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge regionale che aveva consentito – ancorché in via transitoria, fino alla modifica del piano urbanistico – l’esecuzione diretta di interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d’uso contrastanti con le previsioni dello strumento urbanistico, in assenza di permesso di costruire in deroga rilasciato dal Consiglio comunale (sentenza n. 51 del 2025).

L’illegittimità della legge regionale si è fondata sulla violazione del principio dell’autonomia comunale garantita dagli artt. 5, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lett. p), e sesto comma, e 118 Cost. Quella legge – ha precisato la Corte – ha inciso in modo sproporzionato sulla potestà pianificatoria dei consigli comunali.

In primo luogo, li ha esautorati, sia pure in via temporanea, da qualsiasi valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione degli interventi edilizi richiesti, con il rischio di un aumento incontrollato del carico urbanistico e degli insediamenti abitativi.

In secondo luogo, la legge regionale si è posta in contrasto con le sue stesse finalità generali consistenti nella realizzazione di una rigenerazione urbana intesa in senso ampio, ricomprendente non solo aspetti edilizi e urbanistici, ma anche profili economici e sociali, con l’obiettivo di incrementare le aree pubbliche e di promuovere lo sviluppo del “verde urbano”. La normativa regionale, dunque, si è rivelata suscettibile di vanificare la valenza sociale che essa stessa aveva enunciato come suo scopo. Il che era particolarmente evidente nel caso di specie, in cui si trattava di realizzare, senza l’intervento del Consiglio comunale, due ville adibite a uso residenziale in un’area destinata dal piano regolatore generale a “verde e servizi pubblici locali”.

Pur non essendo evocate tra i parametri costituzionali le norme in materia di tutela ambientale, la rilevanza di quest’ultima emerge con evidenza. La legge regionale dichiarata illegittima dalla Corte era idonea a recare pregiudizio allo sviluppo del verde urbano. Non è da dimenticare che la normativa europea, in particolare il menzionato regolamento UE 2024/1991 sul “ripristino della natura”, considera essenziale per la salvaguardia degli ecosistemi urbani lo sviluppo di spazi verdi nelle città.

La Corte, inoltre, ha sempre considerato indispensabili per la tutela dell’ambiente i procedimenti amministrativi di valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e ha chiarito che la disciplina sulla VIA rientra a pieno titolo nella competenza statale esclusiva prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Sono state, dunque, dichiarate costituzionalmente illegittime disposizioni regionali che, in contrasto con le norme interposte contenute nel codice dell’ambiente, escludevano dalle procedure di VIA progetti relativi a interventi di ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti fotovoltaici ed eolici di una determinata potenza nominale complessiva (tra le altre, sentenza n. 258 del 2020).

La Corte ha anche dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge regionale che escludeva dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica le aree di parcheggio a uso pubblico e temporaneo (sentenza n. 82 del 2024). La disposizione censurata si riferiva al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del codice dei beni culturali, procedimento che è preordinato, tra l’altro, alla verifica della compatibilità dell’intervento progettato con l’interesse paesaggistico tutelato e alla verifica della sua conformità alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico. L’esclusione dalle procedure di valutazione paesaggistica equivale, dunque, a un’esenzione dal procedimento autorizzatorio, in deroga alle citate disposizioni del codice dei beni culturali e paesaggistici, norme statali interposte rispetto all’art. 117, secondo comma, lett. s), che risulta violato.

Con specifico riferimento al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la Corte ha costantemente affermato che la legislazione regionale non può prevedere una procedura diversa da quella dettata dalla legge statale, perché alle regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, fra i quali rientra tale autorizzazione (sentenze n. 160 e n. 74 del 2021, n. 189 del 2016, n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008).

La competenza legislativa esclusiva statale risponde, infatti, a ineludibili esigenze di tutela ed è vanificata dall’intervento di una normativa regionale che sancisca in via indiscriminata l’irrilevanza paesaggistica di determinate opere, così sostituendosi all’apprezzamento che compete alla legislazione statale (sentenze n. 74 del 2021 e n. 246 del 2017). Lo Stato può riconoscere alle regioni e alle province autonome spazi di intervento soltanto in ambiti specifici e precisati dallo stesso codice dell’ambiente (sentenze n. 93 del 2019, n. 246 e n. 198 del 2018).

La centralità della tutela amministrativa e procedimentale dell’ambiente ha infine assunto rilievo decisivo anche nella regolazione dei rapporti tra i diversi poteri dello Stato in materia di ambiente e, in particolare, tra legislatore, giudice e amministrazione. Così, nel caso “Ilva 1” (sentenza n. 85 del 2013), la Corte costituzionale – nell’ambito di una più ampia riflessione sul bilanciamento tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro e sull’assenza di diritti “tiranni” – ha ritenuto legittima la normativa statale che, in un periodo di crisi economica, aveva cercato di salvaguardare l’occupazione attraverso la prosecuzione dell’attività dello stabilimento industriale, proprio valorizzando la tutela ambientale e sanitaria comunque assicurata dalle prescrizioni imposte dallo specifico procedimento autorizzatorio (AIA).

La centralità della dimensione amministrativa-procedurale della tutela dell’ambiente è stata altresì ribadita nel successivo caso “Ilva 2” (sentenza n. 58 del 2018), ove la Corte ha dichiarato irragionevole e sproporzionato il bilanciamento effettuato dal legislatore tra la tutela della salute e della vita, da un lato, (artt. 2, 4, 32 e 35 Cost.) e la libera iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), dall’altro, posto che – diversamente da quanto previsto nel caso Ilva 1 – la prosecuzione dell’attività era subordinata alla semplice redazione da parte dell’impresa di un “piano”, senza la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Infine, anche nel più recente caso “Priolo” (sentenza n. 105 del 2024), la Corte ha valorizzato l’importanza della tutela amministrativa dell’ambiente, dando altresì rilievo alle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 1 del 2022 all’art. 41 Cost. In tal senso, si è ritenuta illegittima la mancata previsione nel decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, riguardante gli impianti di interesse strategico nazionale, di un termine massimo di 36 mesi per l’operatività delle misure che il Governo può adottare, a fronte del sequestro giudiziario di tali impianti, al fine di assicurarne la continuità produttiva e di salvaguardare gli interessi economici nazionali e l’occupazione.

Impianti per la produzione di energie rinnovabili esoluzioni basate sulla natura

È fondamentale il bilanciamento tra diversi fattori di tutela ambientale: da un lato, la realizzazione di infrastrutture di produzione di energie rinnovabili, come impianti eolici o fotovoltaici; d’altro lato, gli strumenti di protezione della natura, come preservazione di riserve naturali, di zone umide, di parchi nazionali o regionali.

La Corte ha da tempo rilevato che la normativa internazionale (in particolare, il Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l’11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e quella comunitaria (direttive 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, e direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) manifestano un deciso favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili. Vi sarebbe, dunque, un principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile volto a meglio salvaguardare l’ambiente (sentenza n. 85 del 2012).

Ora, la Corte ha iniziato a tener conto delle norme europee sul “ripristino della natura”, in particolare il regolamento UE 2024/1991. Lo ha richiamato espressamente giudicando di leggi aventi la finalità di protezione ambientale e paesaggistica mediante “soluzioni basate sulla natura”, come la salvaguardia di riserve nazionali o regionali. La Corte ha ritenuto meritevole tale finalità, in armonia con la disciplina sovranazionale, ma vi sono state due dichiarazioni di incostituzionalità di leggi regionali in contrasto con disposizioni statali, da rispettare in quanto principi fondamentali o norme di grande riforma economico-sociale in materia di energia.

Una legge regionale è stata censurata perché aveva disposto una moratoria delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti verdi in aree meritevoli di essere preservate (come le zone umide), moratoria che invece è stata espressamente vietata dalla legge statale (sentenza n. 28 del 2025).

L’altra legge regionale è stata dichiarata incostituzionale perché aveva imposto un divieto di realizzazione di impianti a biomasse con potenza superiore a una determinata soglia in parchi nazionali o regionali, divieto non consentito al legislatore regionale dalla normativa dello Stato, in base alla quale le leggi regionali possono solo stabilire che certe aree sono “non idonee” all’installazione di impianti verdi, essendo poi necessario un apposito procedimento amministrativo per giungere alla decisione finale sulla concreta installazione (sentenza n. 134 del 2025).

In entrambi i casi, tuttavia, la Corte ha sottolineato l’importanza delle finalità di tutela di habitat naturali richiamando il menzionato regolamento europeo sul ripristino della natura e l’art. 9 Cost. nella sua nuova formulazione dopo la riforma del 2022.

In particolare, la seconda sentenza citata ha sottolineato che i parchi sono aree destinate precipuamente a difendere l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, cioè i beni cui fa espresso riferimento il novellato art. 9 Cost. Ha ricordato, inoltre, la Comunicazione della Commissione europea del 20 maggio 2020 recante “Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030”, che esplicita gli obiettivi dell’Unione consistenti nella protezione e nel ripristino della natura e, facendo riferimento agli ecosistemi e alla biodiversità da proteggere, precisa che «le riserve naturali scompaiono sotto i nostri occhi e il numero di specie a rischio di estinzione non è mai stato così alto nella storia dell’umanità» (punto 1).

Collegato a tale strategia dell’Unione europea è il più volte menzionato regolamento UE 2024/1991 sul ripristino della natura, il quale prevede forme di preservazione e miglioramento di diversi habitat naturali e – ha ricordato la Corte – stabilisce che la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione da energie rinnovabili sono «presunti di interesse pubblico prevalente»; tuttavia, secondo tale Regolamento, gli Stati membri possono limitare l’applicazione della presunzione a determinate parti del loro territorio, nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani integrati per l’energia e il clima (art. 6). Il favor per la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili può, dunque, trovare attenuazioni.

Per di più, la stessa sentenza n. 134 del 2025 ha precisato che, se la parola finale sulla costruzione e localizzazione di infrastrutture “verdi” è pronunciata all’esito di un apposito procedimento amministrativo partecipato, tutte le amministrazioni procedenti dovranno nondimeno tenere in attenta considerazione il mandato costituzionale di tutela dell’ambiente consacrato dall’art. 9 Cost., mandato che «vincola […] esplicitamente tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista della sua efficace difesa» (così anche sentenze n. 105 del 2024 e n. 125 del 2025).

Materie incluse e interferenti

Numerose sono le materie che la giurisprudenza della Corte ha considerato nelle sue pronunce sulla tutela dell’ambiente. Esse ricomprendono, tra l’altro: le acque; le attività estrattive; l’energia e le fonti rinnovabili; la gestione dei rifiuti; i domini collettivi; la caccia; la pesca. Alcune sono state incluse nella materia più generale dell’ambiente: è così, ad esempio, per le acque o per la gestione dei rifiuti; altre costituiscono materie diverse ma interferenti con l’ambiente: è così, ad esempio, per l’energia, la caccia o la pesca. Il che è testimonianza della vastità del tema e delle sue implicazioni.

Le acque compaiono già nel 1956, il primo anno di attività della Corte, sia pure con particolare riferimento alle competenze regionali in materia (sentenza n. 22 del 1956). La problematica delle acque accompagna poi costantemente la giurisprudenza della Corte. Di particolare rilievo la già menzionata sentenza che ha sottolineato come la tutela delle acque riguardi anche le future generazioni, anticipando la formula che è stata introdotta nell’art. 9 Cost. con la riforma del 2022. Tale pronuncia ha chiarito che le risorse idriche, beni divenuti limitati, devono essere inserite nel “patrimonio ambientale” (sentenza n. 419 del 1996).

Miniere, cave e torbiere sono state oggetto più volte di pronunce della Corte per la loro interferenza con la materia della tutela dell’ambiente. Ad esempio, la Corte ha precisato che la competenza legislativa residuale delle regioni – sia ordinarie che speciali – in materia di cave trova comunque un limite nella competenza affidata in via esclusiva allo Stato, ex art. 117, secondo comma, lett. s), consistente nel disciplinare l’ambiente nella sua interezza, in quanto entità organica che inerisce a un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto. Alle regioni è consentito soltanto di incrementare i livelli della tutela ambientale garantiti dalla legislazione statale. È stata, dunque, dichiarata incostituzionale una legge regionale che aveva modificato una precedente normativa regionale sostituendo il previgente obbligo di coerenza del Piano regionale delle attività estrattive rispetto al Piano territoriale di coordinamento paesaggistico con un vincolo di mero raccordo tra i due piani, così alterando il principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico sancito dall’art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, norma interposta in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (sentenza n. 210 del 2016).

Per quel che riguarda l’energia e le fonti rinnovabili, materia interferente con la tutela ambientale e oggetto di attenzione della Corte dagli anni Novanta del Novecento, si ribadisce quanto detto nel precedente paragrafo sull’importanza del delicato bilanciamento tra due fattori di protezione ambientale: la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e l’impiego di “soluzioni basate sulla natura”, come la preservazione di zone umide o di parchi nazionali o regionali.

Quanto alla gestione dei rifiuti, la Corte ha sottolineato che essa va ascritta alla materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, nella quale spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (sentenze n. 50 del 2023, n. 222 del 2022, n. 86 del 2021 e n. 227 del 2020).

Solo il legislatore statale è competente, tra l’altro, a definire l’organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l’allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni, ai quali esse devono ritenersi generalmente attribuite ai sensi dell’art. 118 Cost., tutte le volte in cui l’esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda il relativo ambito territoriale di governo (sentenza n. 189 del 2021).

Il codice dell’ambiente assegna alle regioni le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, per quel che riguarda sia l’approvazione dei progetti per la costruzione di nuovi impianti sia il rilascio dell’autorizzazione unica, che racchiude in sé tutti gli atti concernenti la realizzazione e l’entrata in funzione di tali impianti (art. 196, comma 1, lett. d) ed e), e art. 208). Ne consegue l’illegittimità costituzionale di una legge regionale che aveva delegato alle province determinate funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti derogando all’ordine delle competenze stabilito dalla legge statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (sentenza n. 2 del 2024).

La disciplina dei domini collettivi è stata oggetto di diversi interventi della Corte costituzionale. Significativa la connessione stretta tra tale disciplina e la protezione dell’ambiente, contenuta nella legislazione statale (la legge n. 168 del 2017) e sottolineata ampiamente dalla Corte (sentenze n. 236 del 2022 e n. 228 del 2021).

La legge del 2017 ha espressamente correlato il regime della proprietà collettiva su tali beni con la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio e ha stabilito che il vincolo paesaggistico è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici (artt. 2 e 3). La stessa legge ha disposto che il regime dei beni resta quello della inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione, estendendo tale regime anche alla proprietà privata sui medesimi beni (art. 3, comma 3).

La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità di tale disposizione per contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost. Infatti, l’esigenza – fatta propria dalla disciplina dei domini collettivi – di preservare l’ambiente e il paesaggio a beneficio di interessi generali che si protendono anche verso le generazioni future, senz’altro giustifica che la proprietà privata sia resa coerente con la funzione sociale (sentenze n. 213 e n. 46 del 2021, n. 276, n. 71 del 2015, n. 167 del 2009, n. 482 del 2000). Tale esigenza non giustifica, tuttavia, che l’inalienabilità riguardi anche le proprietà private su beni gravati da usi civici. In altri termini, la salvaguardia ambientale non è minimamente intaccata dalla circolazione della proprietà privata su tali beni.

Il vincolo paesaggistico assicura che il proprietario non possa introdurre né possa essere autorizzato ad apportare «modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione» (art. 146, comma 1, cod. beni culturali). Chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo degli usi civici.

L’inalienabilità della proprietà privata gravata da usi civici non ancora liquidati non presenta, dunque, alcuna ragionevole connessione logica con la conservazione degli stessi e, per il loro tramite, con la tutela dell’interesse paesistico-ambientale (sentenza n. 119 del 2023).

Un simile orientamento giurisprudenziale conferma una realtà da tempo propria del nostro ordinamento giuridico. L’esigenza di tutela dei beni culturali e paesaggistici può ben comportare l’incidenza del pubblico potere su alcune delle facoltà del proprietario privato, ma non può giustificare un’eccessiva sottrazione di tali facoltà, come avverrebbe se si impedisse la circolazione dei beni.

In materia di caccia e di pesca, sia consentito ribadire quanto già osservato. La caccia rientra nelle competenze regionali residuali, ma il legislatore regionale non è legittimato ad approvare con legge i piani faunistico-venatori e altre misure che individuano le specie cacciabili. È necessario un provvedimento amministrativo di approvazione dei piani e delle altre misure che giunga ad esito di un procedimento partecipato da tutti i soggetti interessati (sentenza n. 148 del 2023).

Anche la pesca è materia di competenza regionale residuale. Le leggi delle regioni possono migliorare in tale materia lo standard minimo di tutela ambientale previsto dalle leggi dello Stato, purché la disciplina regionale intervenga in via temporanea e con precisi limiti territoriali (sentenza n. 16 del 2024, cit.).

8. Riepilogo e conclusioni

Dalle norme e dalla giurisprudenza che si sono esaminate emerge, anzitutto, l’importanza di politiche e di regolazioni pubbliche per fronteggiare le sfide ambientali. Ciò risulta chiaramente dall’Accordo di Parigi e da varie norme dell’Unione europea.

L’intervento dei poteri pubblici deve dar luogo a una regolazione che non sia invasiva nei confronti delle attività economiche. Le restrizioni della libertà d’impresa, come la definizione di standard e di limiti alle emissioni nocive degli stabilimenti industriali, sono necessarie purché ragionevoli e proporzionate, ma non bastano. Occorrono anche forme di incentivazione, ad esempio per la realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili. Le normative internazionali e dell’Unione europea – come si è visto – prevedono una combinazione di misure pubbliche restrittive della libertà delle imprese e di incentivazione delle loro iniziative.

Si rivela centrale l’attenzione al cambiamento climatico, da contrastare sia con misure volte allo sviluppo delle energie rinnovabili sia con soluzioni di ripristino degli ecosistemi e della biodiversità, uno degli elementi essenziali del Green Deal europeo.

Il ripristino si fonda principalmente su “nature-based solutions”, quali la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la preservazione delle foreste, la connettività fluviale, che hanno minore impatto sul paesaggio rispetto alla realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, come pannelli solari o pale eoliche. Mitigazione delle temperature, adattamento ai cambiamenti climatici e ripristino degli ecosistemi e della biodiversità sono interventi che vanno coordinati.

Sono tutti altamente costosi. Lo è certamente la realizzazione di impianti eolici o fotovoltaici. Ma lo sono anche gli interventi finalizzati al ripristino degli ecosistemi e della biodiversità, come la messa in opera delle tecnologie per la cattura e lo stoccaggio di combustibili fossili, o la rimozione delle barriere che ostruiscono il libero scorrere delle acque dei fiumi.

Occorrono risorse pubbliche e private. Nell’Unione europea esiste un forte coinvolgimento del bilancio dell’Unione e anche di altri fondi. Gli Stati membri devono fare la loro parte. I privati devono contribuire: già diverse imprese si fanno carico dei costi delle tecnologie di cattura e stoccaggio collocate nei loro stabilimenti; e stanziano risorse per la realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, anche tramite contratti di concessione o forme di project financing.

Assume un rilievo fondamentale la programmazione. Riemergono e si moltiplicano, soprattutto grazie alle normative dell’Unione, piani generali e settoriali che riguardano, in modi diversi, la tutela ambientale. I Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) – piani generali di investimenti e di riforme istituzionali – destinano la maggior parte dei finanziamenti europei alla transizione ecologica. Diversi piani settoriali nazionali – con norme europee che ne definiscono modi di preparazione, contenuti e controlli della Commissione sulla loro attuazione – provvedono alla salvaguardia dell’ambiente: è così per i piani nazionali per l’energia e il clima (PNIEC), o per i piani per il ripristino della natura.

Sono piani basati sulla consultazione delle imprese, sulla partecipazione del pubblico, sul coinvolgimento degli enti locali e della società civile. La partecipazione si rafforza ancora di più. Ne consegue che le attività economiche non subiscono le decisioni pubbliche: prendono parte alla loro adozione.

È cruciale il ruolo della scienza, sottolineato più volte, come si è visto, dalle regole internazionali e sovranazionali. I principi e le regole sull’ambiente devono avere una sicura matrice scientifica: è fondamentale la virtù epistemica della scienza, pur con le inevitabili incertezze della ricerca e dei suoi risultati. Deve trattarsi di evidenze scientifiche risultanti da ricerche svolte da studiosi indipendenti dai governi e dalle imprese e validate a livello internazionale.

Ciò si collega a un altro aspetto essenziale. Le regole che impongono la riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera e altre misure a salvaguardia dell’ambiente hanno bisogno di un’osservanza generalizzata. Occorre il comportamento virtuoso di tutti i consociati nel rispettare le misure e i provvedimenti delle autorità pubbliche nei confronti delle imprese e dei cittadini. L’osservanza generalizzata può avere maggiori possibilità di successo quanto più i cittadini e le imprese siano consapevoli che è la ricerca scientifica indipendente ad aver individuato tempi e modi dell’adozione e dell’applicazione delle misure.

Le Corti costituzionali sono chiamate a verificare la ragionevolezza e la proporzionalità delle previsioni legislative che si basano sui risultati scientifici. Sul punto è importante l’ordinanza del Tribunale costituzionale federale tedesco del 2021, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge sulle emissioni del 2019 per difetto di proporzionalità quanto alla loro riduzione dopo il 2030.

Per quel che riguarda i rapporti tra Stato, regioni ed enti locali, il ruolo dello Stato legislatore è decisivo per tutelare l’ambiente, garantendo un livello di protezione omogeneo in tutto il territorio nazionale. Ma più volte le norme sovranazionali sottolineano l’importanza di interventi di tutela anche ai livelli regionali e locali.

Un profilo essenziale è quello amministrativo. È indispensabile che i legislatori attribuiscano, per interventi che incidono sull’ambiente, spazi adeguati a procedure amministrative partecipate e basate sulla consultazione. Procedure che trovano la loro più efficace espressione e collocazione a livello di comunità locali, che meglio di ogni altra istituzione conoscono l’ambiente e il territorio. Non si può dimenticare che la protezione dei commons, dei beni comuni, tra i quali l’ambiente riveste un ruolo fondamentale, ha avuto maggior successo quando le collettività interessate hanno suggerito le soluzioni più adeguate ai decisori politici centrali.

Conta anche la concorrenza. Ad esempio, le direttive europee sui contratti pubblici prevedono che tra i criteri di scelta del contraente rientri quello della qualità dell’offerta sul piano della salvaguardia ambientale. Le imprese, dunque, competono tra loro non solo sul prezzo e sulla qualità tecnica dei prodotti o dei sevizi, ma anche sulla sostenibilità ambientale delle loro offerte.

In definitiva, i poteri pubblici rafforzano il loro ruolo e tendono ad allontanarsi da alcuni loro vizi del passato. Vizi consistenti nell’eccessiva presenza di imprese pubbliche, ora ampiamente sostituita dalla regolazione pubblica di attività economiche private; nella pretesa di una programmazione centralistica e poco partecipata, ora superata da piani fondati su ampie consultazioni; nella lontananza assoluta dalla concorrenza, che ora emerge sempre più come strumento utile non solo al mercato ma anche al perseguimento di fini sociali e ambientali.

Il quadro delle regole è, dunque, complesso e ben strutturato. L’Unione europea, in particolare, si pone oggi come indiscusso leader sul piano della compiutezza del quadro regolatorio per il contrasto alle crisi ambientali. Le norme europee, come si è visto, sono molto puntuali e articolate.

Quanto al nostro sistema giuridico, la Costituzione si rivela in sintonia con il contesto giuridico internazionale ed europeo, per quel che riguarda, tra l’altro, l’attenzione alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità e agli interessi delle future generazioni.

La Corte costituzionale è impegnata ad assicurare il rispetto e l’attuazione, da parte del potere legislativo, dei principi della Costituzione in materia di ambiente, alla luce delle norme dettate dal diritto internazionale e dall’Unione europea.

Come si è visto, il concetto di ambiente utilizzato dalla Corte è molto ampio: non è più legato soltanto, come in passato, agli aspetti estetici e alla protezione delle bellezze naturali, ma riguarda il complessivo habitat naturale in cui gli esseri umani vivono e agiscono. La sua tutela riguarda, dunque, una dimensione ampia degli assetti ambientali ed è finalizzata a tutelare gli interessi della presente e delle future generazioni, in conformità con il diritto sovranazionale. Si sono evidenziate le diverse materie e i numerosi settori che la Corte ha ricondotto alla tutela dell’ambiente, dalle acque alla gestione dei rifiuti ai domini collettivi.

Anche il favor per la realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, soprattutto al fine di mitigare il riscaldamento climatico, è stato sottolineato più volte dalla Corte, in linea con le norme dell’Unione: con la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi che ostacolavano quel favor. Al tempo stesso, la Corte – lo si è visto – ha iniziato a mettere in luce che quello stesso favor può conoscere attenuazioni o deroghe se gli impianti sono programmati per insistere su aree meritevoli di particolare protezione, come le zone umide o i parchi nazionali o regionali, da preservare con soluzioni basate sulla natura, oggetto di particolare attenzione nel diritto dell’Unione europea.

La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.). La Corte ha sempre applicato tale norma, precisando tuttavia che le regioni possono, nelle materie di competenza concorrente o residuale, adottare leggi volte a migliorare la protezione ambientale rispetto agli standard minimi di tutela previsti dal legislatore statale. Vi è, dunque, una sorta di “centralismo temperato”. Anche sotto tale profilo, la giurisprudenza della Corte costituzionale si pone in linea con le normative internazionali e sovranazionali, che, come si è visto, sottolineano la necessità che gli Stati, le regioni e gli enti locali, contribuiscano tutti a proteggere l’ambiente, rafforzando così la sua tutela.

Infine, vi è da parte della Corte una forte attenzione per l’importanza dei piani amministrativi in materia di tutela dell’ambiente. La Corte ha sottolineato più volte che i piani approvati con provvedimenti amministrativi garantiscono un’accurata istruttoria e consentono un’ampia consultazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati alle misure di protezione ambientale. È un ulteriore aspetto che assicura l’osservanza delle regole internazionali e sovranazionali che più volte – come si è visto – hanno disposto che la protezione dell’ambiente sia basata sulla partecipazione attiva di tutti coloro che sono coinvolti nel perseguimento di questo obiettivo irrinunciabile e vitale.

Ma la salvaguardia dell’ambiente è problema globale, che trascende le dimensioni nazionali. Le crisi climatiche, il degrado ambientale, il deterioramento degli ecosistemi, hanno impatti in tutti i Paesi del mondo. Occorrono, dunque, rimedi quanto più possibile comuni.

Vi sono stati progressi nell’attuazione dell’Accordo di Parigi, ma permangono implementation gaps”, come più volte sottolineato dalle “COP Clima”, le Conferenze delle parti della Convenzione quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici.

La Corte di giustizia internazionale, con il suo parere del 23 luglio 2025 richiesto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha certamente dato un segnale importante nel sottolineare che i trattati internazionali sul cambiamento climatico stabiliscono obbligazioni vincolanti per gli Stati che sono tenuti a proteggere il sistema climatico e altri aspetti dell’ambiente dalle emissioni di gas serra provocate dall’azione umana e che tali obbligazioni derivano anche dal diritto internazionale consuetudinario.

È chiaro, tuttavia, che non ovunque gli Stati e le istituzioni sovranazionali operano allo stesso modo. Vi sono esigenze e situazioni assai diverse in tante aree del pianeta e in molte realtà industriali. I Paesi poveri, soprattutto nel continente africano, hanno ancora bisogno di energia a basso costo basata su combustibili fossili, soprattutto carbone o gas naturale. Ma anche Paesi economicamente sviluppati, come Cina e India e alcuni Stati europei, necessitano ancora di coal energy per supportare la loro crescita. Gli Stati Uniti hanno annunciato il loro ritiro dall’Accordo di Parigi.

Quanto agli operatori economici, le imprese carbon intensive subiscono più di altre le misure pubbliche restrittive, come le tassazioni sul carbone e le limitazioni delle emissioni. Le industrie automobilistiche devono affrontare i costi e le difficoltà di una radicale trasformazione strutturale che va verso la crescita dei veicoli ibridi ed elettrici. Le imprese che producono materiali per impianti eolici o solari possono avere vantaggi, purché adeguatamente incentivate.

Gli equilibri sul piano internazionale, dunque, non sono facili da raggiungere.

C’è un ultimo aspetto da considerare. Il diritto internazionale dell’ambiente è certo parte del diritto internazionale. Ne ripete, dunque, le caratteristiche essenziali. Ha, tuttavia, sue peculiarità poiché deve rispondere agli interessi della comunità internazionale nel suo complesso, composta da Stati ma anche da una miriade di attori non statali.

Nel diritto internazionale dell’ambiente contano in modo assai rilevante, assieme agli Stati, organizzazioni non governative, enti del “terzo settore”, popolazioni indigene, imprese. Tutti questi attori contribuiscono nel costruire regole e standard. Basti pensare all’importanza delle antiche conoscenze ed esperienze delle comunità indigene (note come traditional ecological knowledge) nell’individuare misure di protezione dell’ambiente e delle risorse naturali.

Gli attori non-statali possono giocare un ruolo determinante non solo per l’adozione, ma anche per l’attuazione delle regole. Ad esempio, si vanno moltiplicando iniziative per il rispetto delle regole di protezione ambientale promosse da gruppi imprenditoriali e da fondazioni o associazioni non-profit.

Più in generale, il diritto dell’ambiente richiede un’osservanza generalizzata da parte dell’intera società. Tutti devono essere consapevoli che le deforestazioni in Amazzonia, o l’aumento delle desertificazioni in Africa, o la scomparsa di zone umide in India o in Cina, o la distruzione delle mangrovie indonesiane, hanno un impatto sull’intero pianeta in termini di cambiamento climatico e di rischi ambientali, con effetti sulla salute e sulla vita.

Questa inestricabile connessione tra continenti, e la conseguente “minaccia esistenziale” per tutti, deve contribuire a promuovere la cooperazione e l’indispensabile osservanza generalizzata delle regole.

I destini del diritto globale dell’ambiente dipendono ampiamente dall’impegno della società civile.

15 ottobre 2025

Indice delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime - Tomo Unico

LEGGI STATALI

1933

  • Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici — Art. 123, comma secondo, nella parte in cui statuisce l’aggiunta del “soprappiù del quinto” alla indennità per servitù di elettrodotto — Sentenza n. 46/1973

1939

  • Regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia) — Art. 55, commi primo, ultima parte, e terzo — Sentenza n. 33/1965
  • Regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia) — Art. 67, primo comma — Sentenza n. 71/1967
  • Regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia) — Art. 32, ultimo comma, come modificato dall’art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799 — Sentenza n. 176/1976
  • Regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia) — Art. 71 — Sentenza n. 217/1974
  • Regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia), modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799 — Art. 8, penultimo comma — Sentenza n. 218/1974

1950

  • Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, contenente norme d’attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna — Art. 13 — Sentenza n. 22/1956

1974

  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste) — Art. 3, comma 3 — Sentenza n. 271/1997

1977

  • Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) — Art. 91, n. 6 — Sentenza n. 260/1991

1982

  • D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e della legge 23 ottobre 1987, n. 441) — Art. 18, primo comma — Sentenza n. 213/1991

1988

  • Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183) — Artt. 24, comma 1 e 25, comma 50 — Sentenza n. 234/1997

1991

  • Legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l’attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) — Artt. 3, commi primo e terzo, 5, primo comma, 6, primo comma, e 9 — Sentenza n. 482/1991
  • Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) — Artt. 5, commi primo, secondo e quarto; 9; 13, secondo comma, e 38 — Sentenza n. 483/1991

1992

  • Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) — Art. 25, comma 1 — Sentenza n. 470/2000
  • D.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norma di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) — Art. 2 — Sentenza n. 380/1997

1993

  • Decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione ambientale), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61 — Artt. 3, primo comma, ultimo periodo, e 7 — Sentenza n. 356/1994

1994

  • Legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale dell’arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali) — Art. 4 — Sentenza n. 302/1994
  • Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) — Art. 14, comma 1, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale) — Sentenza n. 335/2008
  • Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) dell’art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e dell’art. 30, comma 1, lett. b) e c), della stessa legge — Sentenza n. 412/1994
  • Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) — Art. 12, comma 2 e comma 3 — Sentenza n. 156/1995
  • Decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377 (Disposizioni urgenti per fronteggiare gl’incendi boschivi sul territorio nazionale), convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497 — Artt. 1, comma 2, lett. c) e 2, — Sentenza n. 157/1995

1996

  • Decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462, (Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti”) — Art. 6, comma 4, non convertito — Sentenza n. 360/1996
  • Legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) — Artt. da 1 a 9 — Sentenza n. 380/1997

1998

  • Decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244 (Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento idrico delle isole minori, a norma dell’art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) — Sentenza n. 377/2000

2000

  • Legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000”) — Art. 2, comma 2 — Sentenza n. 524/2002

2003

  • Decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003, n. 368 — Art. 1, comma 4-bis e 2, comma 1, lett. f) — Sentenza n. 62/2005

2005

  • Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) — Art. 1, commi 483, 485, 486, 487, 488 e 492 — Sentenza n. 1/2008

2006

  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) — Artt. 57, comma 1, lett. b); 58, comma 3, lett. a) e d) — Sentenza n. 232/2009
  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) — Art. 148, comma 3 — Sentenza n. 246/2009
  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) — Art. 155, comma 1, primo periodo — Sentenza n. 335/2008
  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) — Art. 183, comma 1, lett. n), nel testo antecedente alle modiche introdotte dall’art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) — Sentenza n. 28/2010
  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) — Art. 287, commi 1, 4 e 5 — Sentenza n. 250/2009
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) — Art. 1, comma 1226 — Sentenza n. 104/2008

2008

  • Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 — Artt. 8, comma 3, e 10 — Sentenza n. 339/2009

2009

  • Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141 — Art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 — Sentenza n. 215/2010
  • Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla protezione civile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26 — Art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo — Sentenza n. 109/2011

2010

  • Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) — Art. 1, comma 6 — Sentenza n. 112/2011
  • Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99) — Sentenza n. 33/2011
  • Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 — Art. 15, comma 6-ter, lett. b), d) e quater — Sentenza n. 205/2011
  • Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 — Art. 15, comma 6-quinquies — Sentenza n. 256/2020

2011

  • Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) — Art. 42, comma 4-sexies — Sentenza n. 237/2020
  • Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 — Art. 43, comma 8 — Sentenza n. 169/2014

2014

  • Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164 — Art. 7, comma 1, lett. b), numero 2) — Sentenza n. 51/2016
  • Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizza- zione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164 — Art. 38, comma 7 — Sentenza n. 170/2017

2015

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) — Art. 49 — Sentenza n. 75/2017

2016

  • Legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), art. 7, commi 1, 5 e 7; art. 8, comma 1; art. 14, commi 1 e 3; art. 16, commi 2 e 4, secondo periodo. — Sentenza n. 212/2017

2017

  • Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114) — Art. 23, commi 1 e 4 — Sentenza n. 198/2018

2018

  • Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha inserito i commi 1-quinquies ed 1-septies nell’art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) — Art. 11-quater — Sentenza n. 155/2020

LEGGI REGIONALI

Abruzzo

  • Legge della regione Abruzzo 27 aprile 1996, n. 23 (Impianti pubblici o di pubblico interesse) — Sentenza n. 345/1997
  • Legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente) — Art. 43, commi 6, 6-bis e 6-ter — Sentenza n. 142/2013
  • Legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente) — Art. 44, comma 2, quinto periodo, e comma 6, lett. c) — Sentenza n. 217/2018
  • Legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011) — Art. 1 e 2 — Sentenza n. 20/2012
  • Legge della Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60, recante «Modifica all’art. 2 della L.R. 18 maggio 2000, n. 96 – Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana” e Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri» — Art. 1 — Sentenza n. 14/2012
  • Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2011) — Artt. 11; 16; 75, comma 3; 76, comma 1 — Sentenza n. 32/2012
  • Legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) — Art. 1, commi 11, primo periodo, 15, 16, secondo periodo, nel testo vigente prima della sua abrogazione — Sentenza n. 50/2013
  • Legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28 (Modifiche alla L. R. 3 marzo 2010, n. 7 «Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità» ed integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale») — Art. 3 — Sentenza n. 182/2013
  • Legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 (Interpretazione autentica dell’art. 11, comma 1, lett. c, della legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 «Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina» e modifiche alla legge regionale n. 2/2008 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale» e alla legge regionale n. 41/2011 «Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere») — Art. 2 — Sentenza n. 119/2014
  • Legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative), ad eccezione dell’art. 12 — Sentenza n. 55/2015
  • Legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l’anno d’imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014), ad eccezione dell’art. 11 — Sentenza n. 55/2015
  • Legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2014, n. 40 (Modifiche ed integrazioni all’art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all’art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica) — Art. 4 — Sentenza n. 131/2016
  • Legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 13, recante «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)» — Art. 1 — Sentenza n. 249/2016
  • Legge della Regione Abruzzo 14 ottobre 2015, n. 29 (Provvedimenti urgenti per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema della costa abruzzese) — Sentenza n. 39/2017
  • Legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell’art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla L.R. n. 5/2015) — Art. 1, comma 2, lett. b) — Sentenza n. 59/2017
  • Legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n. 38 recante «Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge- quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa)» — Artt. 1, commi 1, 2 e 3; 2, commi 1, 2, 3 e 4; 3, comma 1; 6; 7 e 9; 4; 5; 8; 11 e 12 — Sentenza n. 36/2017
  • Legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)» — Art. 11, comma 6, lett. b) — Sentenza n. 59/2017
  • Legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011) — Art. 1, comma 1, lett. a), b) c) e d) — Sentenza n. 59/2017
  • Legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011) — Art. 4 — Sentenza n. 74/2017
  • 14, comma 2, lett. a), b) ed e). — Sentenza n. 180/2019
  • Legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti) — Art. 1, comma 17, lett. a) — Sentenza n. 180/2019
  • 2007, n. 45, recante «Norme per la gestione integrata dei rifiuti» — Sentenza n. 28/2019
  • Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/ CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)» — Sentenza n. 28/2019
  • Legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) — Art. 9, comma 1, lett. c) — Sentenza n. 228/2021
  • Legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2020, n. 45 (Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti) — Art. 1, comma 4 — Sentenza n. 191/2022
  • Legge della Regione Abruzzo 18 maggio 2021, n. 10 «Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell’ambito dei “Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)” ed ulteriori disposizioni » — Art. 5 — Sentenza n. 106/2022
  • Legge della Regione Abruzzo 23 aprile 2021, n. 8 (Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni) — Art. 4 — Sentenza n. 77/2022
  • Legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2021, n. 14 (Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini. Modifiche alla l.r. 42/2011) — Artt. 2, commi 1 e 2, e 8 — Sentenza n. 235/2022
  • Legge della Regione Abruzzo 11 gennaio 2022, n. 1 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti) — Artt. 16 e 19 — Sentenza n. 27/2023
  • Legge della Regione Abruzzo 17 maggio 2022, n. 8 (Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022) — Art. 9, comma 1, lett. b) — Sentenza n. 48/2023

Basilicata

  • Legge della Regione Basilicata 4 settembre 1986, n. 22 (Norme integrative di attuazione della normativa statale in materia di smaltimento di rifiuti) — Sentenza n. 14/1991
  • Legge della Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59 (Normativa sullo smaltimento dei rifiuti), come modificata dall’art. 46 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 (Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano) — Art. 1 — Sentenza n. 161/2005
  • Legge della Regione Basilicata 21 novembre 2003, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1995, n. 59) — Sentenza n. 62/2005
  • Legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia) — Art. 6 — Sentenza n. 166/2009
  • Legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010) — Art. 54, commi 1 e 2 — Sentenza n. 67/2011
  • Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla legge della Regione Basilicata n. 1 del 2010 — Sentenza n. 67/2011
  • Legge della Regione Basilicata n. 1 del 2010 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - L.R. n. 9/2007) — Art. 7, comma 1, lett. c) — Sentenza n. 67/2011
  • Legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 giugno 1994, n. 28, individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree protette in Basilicata) — Sentenza n. 70/2011
  • Legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 10 (Modifiche all’art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42) — Art. 1 — Sentenza n. 67/2011
  • Legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale) — Art. 3, comma 1, paragrafo i) e paragrafo iii) — Sentenza n. 107/2011
  • Legge della Regione Basilicata 8 agosto 2012, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014) — Art. 37 — Sentenza n. 117/2013
  • Legge della Regione Basilicata n. 18 del 2013 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata) — Art. 30 — Sentenza n. 189/2014
  • Legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016) — Art. 42, commi 4 e 5 — Sentenza n. 180/2015
  • Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2015) — Art. 47, comma 4 — Sentenza n. 154/2016
  • Legge della Regione Basilicata 24 luglio 2017, n. 19 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) — Artt. 3, 4, 5, 8, 12, 13 e 20 — Sentenza n. 86/2019
  • Legge della Regione Basilicata 11 settembre 2017, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 «Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale – D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – legge regionale n. 9/2007»; 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili» e 30 dicembre 2015, n. 54 «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010») — Artt. 5 e 7 — Sentenza n. 86/2019
  • Legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018) — Art. 49 — Sentenza n. 86/2019
  • Legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018) — Art. 38 — Sentenza n. 233/2020
  • Legge della Regione Basilicata 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e di siti inquinanti – Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) — Art. 17, comma 7 — Sentenza n. 231/2019
  • Legge della Regione Basilicata 22 novembre 2018, n. 38 (Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata) — Artt. 32 e 43 — Sentenza n. 286/2019
  • Legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2019) — Art. 7 — Sentenza n. 117/2020
  • Legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della Regione Basilicata) — Artt. 9, 10, 12 e 13, comma 3 — Sentenza n. 106/2020
  • Legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della Regione Basilicata) — Artt. 2, comma 7, e 5 — Sentenza n. 88/2020
  • Legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della Regione Basilicata) — Art. 2, comma 7 — Sentenza n. 88/2020
  • Legge reg. Basilicata n. 4 del 2019 art. 5 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della Regione Basilicata) — Sentenza n. 88/2020
  • Legge della Regione Basilicata 26 luglio 2021, n. 30 (Modifiche alla L.R. 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale – D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R. n. 9/2007 e ss.mm.ii.” e alla L.R. n. 8/2012 “Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili”) — Artt. 1, comma 1, lett. a) e b), e 2, commi 1, 2 e 3 — Sentenza n. 121/2022

Calabria

  • Legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali A.T.O. per la gestione del servizio idrico integrato) — Art. 56, commi 1, 2 e 3 — Sentenza n. 310/2006
  • Legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 26 (Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall’inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale della salute dei cittadini) — Sentenza n. 62/2005
  • Legge Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2005 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) — Artt. 14, comma 5, e 33, comma 2 — Sentenza n. 284/2006
  • Legge della Regione Calabria 28 dicembre 2007, n. 27 (Integrazione piano regionale dei rifiuti) — Sentenza n. 277/2008
  • Legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38 (Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15) — Art. 1 — Sentenza n. 124/2010
  • Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili) — Artt. 2, 3, comma 1, dell’Allegato sub 1, punti 2.3 e 4.2, lett. f), i), l) ed o) — Sentenza n. 124/2010
  • Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2011. articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002) — Artt. 14, comma 1, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46 e 50 — Sentenza n. 310/2011
  • Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2011), art. 53. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2000» — Sentenza n. 71/2020
  • 18 — Sentenza n. 236/2022
  • Legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative) — Art. 14, commi 1 e 2 — Sentenza n. 134/2025

Campania

  • Legge della Regione Campania 1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania) — Art. 6 — Sentenza n. 282/2000
  • Legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l’anno 2002) — Art. 49, comma 1, lett. f) — Sentenza n. 311/2003
  • Legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2005), limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria» — Art. 17, comma 2 — Sentenza n. 57/2024
  • Legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”) — Art. 1, comma 1, lett. e) e m) — Sentenza n. 314/2009
  • Legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) — Art. 44, comma 8 — Sentenza n. 1/2010
  • Legge della Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14 (Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive) — Sentenza n. 67/2010
  • Legge della Regione Campania n. 2 del 2010 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) — Art. 1, comma 2 — Sentenza n. 331/2010
  • Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) — Art. 1, comma 12, ultima parte, comma 16 e comma 25, primo periodo — Sentenza n. 44/2011
  • Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) — Art. 1, comma 12, ultima parte, comma 16 — Sentenza n. 44/2011
  • Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) — Art. 1, commi da 55 a 63, 69 e da 84 a 91 — Sentenza n. 69/2011
  • Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania − Legge finanziaria regionale 2011) — Art. 1, commi [omissis] 124, [omissis] — Sentenza n. 141/2014
  • Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011) — Art. 1, comma 250 — Sentenza n. 209/2014
  • Legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici) — Sentenza n. 13/2014
  • Legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale) — Art. 1, comma 19, lett. a) — Sentenza n. 209/2014
  • Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria 2012) — Artt. 11, comma 4, 22, 24, commi 2 e 3, 27, comma 1, lett. b), 32, comma 2, 37, 45, commi 1 e 3, e 50 — Sentenza n. 28/2013
  • Legge della Regione Campania 21 maggio 2012, n. 13, recante «Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012)» — Art. 5, comma 2 — Sentenza n. 70/2013
  • Regione Campania 6 settembre 2013, n. 12 recante «Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania) » — Art. 36, comma 2, della medesima legge regionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge regionale Campania n. 12 del 2013 — Sentenza n. 303/2013
  • Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)», relativamente all’art. 1, comma 140 — Sentenza n. 124/2015
  • Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo – collegato alla legge di stabilità regionale 2014) — Art. 1, commi 49, lett. a), e), f), g), i), 88, 89, 93, lett. b), 104, lett. a), 105 e 108, lett. a) — Sentenza n. 117/2015
  • Legge della Regione Campania 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016) — Art. 15, comma 3 — Sentenza n. 177/2018
  • 5; 13; 14, comma 3; 16, comma 2, lett. a), b), c), d), f) e g). — Sentenza n. 121/2018

Emilia-Romagna

  • Legge della Regione Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n. 6 (Intervento della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Delega di funzioni amministrative alle province ed al comitato circondariale di Rimini), come modificato dall’art. 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 26 luglio 1988, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, recante norme sullo smaltimento dei rifiuti in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e della legge 23 ottobre 1987, n. 441) — Art. 18, primo comma — Sentenza n. 213/1991
  • Legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università) — Art. 49, comma 1, lett. b) — Sentenza n. 152/2024
  • Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) — Art. 16, comma 7 — Sentenza n. 246/2006
  • Legge della Regione Emilia-Romagna 1° giugno 2006, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale) — Sentenza n. 204/2008
  • Legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) — Art. 28, commi 2 e 7 — Sentenza n. 29/2010

Friuli-Venezia Giulia

  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17 (Esercizio dell’uccellagione nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia) — Artt. 1, 2 e 10 — Sentenza n. 124/1990
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) — Art. 15, quinto comma — Sentenza n. 370/1989
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) — Artt. 5, primo comma, lett. e), n. 2, e 30, come sostituiti, rispettivamente dagli artt. 5 e 29 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi) — Sentenza n. 96/1994
  • legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi) — Art. 16, comma 4 — Sentenza n. 335/2001
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30, e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei rifiuti) — Art. 6, secondo comma — Sentenza n. 117/1991
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei rifiuti), come modificato dall’art. 2 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53 — Sentenza n. 504/1991
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41 (Interventi connessi alle varie fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi ed ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 28 agosto 1989, n. 23) — Artt. 3, secondo, terzo e quarto comma, e 4, quarto comma — Sentenza n. 306/1992
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’aucupio) — Art. 3 — Sentenza n. 210/2001
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive) — Art. 2 — Sentenza n. 173/1998
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive) — Art. 29 — Sentenza n. 335/2001
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell’attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), così come integrato dall’art. 2, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 20 (Modifiche alla legge regionale n. 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 24/1996 e alla legge regionale n. 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria) — Art. 7, comma 3 — Sentenza n. 392/2005
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 4 ottobre 1999, recante “Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici” — Art. 1, commi 5, terzo periodo, e 6 — Sentenza n. 344/2001
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria) — Artt. 2, commi 1 e 3, 19, 23, commi 8 e 9, e 44 — Sentenza n. 165/2009
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2011 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21/2007) — Art. 4, comma 25 — Sentenza n. 234/2010
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell’art. 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Rego- lamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell’ambiente naturale, di innovazione – Legge comunitaria 2008) — Art. 36, comma 2, art. 37, comma 1, art. 48, comma 6 — Sentenza n. 233/2010
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009 n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio) — Artt. 9 e 15 — Sentenza n. 254/2010
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2010) — Artt. 113 e 115 — Sentenza n. 227/2011
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria ‒ Legge comunitaria 2010) — Art. 18, comma 1, lett. d) — Sentenza n. 2/2015
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti) — Artt. 5, commi 8 e 9,art. 12, comma 8,art. 13, comma 6, art. 14, commi 7 e 9, art. 17, con riferimento alle sole infrastrutture energetiche, art. 18, commi 2 e 4, art. 35, comma 7 — Sentenza n. 298/2013
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012) — Artt. 171, 175 e 199 — Sentenza n. 300/2013
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all’estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali) — Art. 3, comma 28 — Sentenza n. 181/2014
  • Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) — Art. 18, comma 3 — Sentenza n. 148/2019
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) — Art. 72, comma 1 — Sentenza n. 98/2017
  • Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità) — Art. 14 — Sentenza n. 119/2019
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali) — Art. 7, comma 1 — Sentenza n. 153/2019
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali) — Art. 4, commi 17 e 18, lett. a), d) e f) — Sentenza n. 216/2022

Lazio

  • 6, recante «Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche ed alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche » — Sentenza n. 113/2018
  • Legge della Regione Lazio, approvata il 2 marzo 1994 e riapprovata il 4 maggio 1994, recante “Istituzione della riserva natura parziale Selva del Lamone” — Art. 9, primo comma, lett. a) — Sentenza n. 35/1995
  • Legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), [a far data dal 29 aprile 2006,] — Art. 6, comma 2, lett. b) e c) — Sentenza n. 189/2021
  • Legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) — Art. 5, comma 2, come implicitamente convalidato dalla legge della Regione Lazio 5 dicembre 2006, n. 23 — Sentenza n. 2/2024
  • 25-bis, comma 8, secondo periodo, inserito dall’art. 2 della legge della Regione Lazio n. 14 del 2011 — Sentenza n. 171/2012
  • Legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie) — Art. 17, commi 50, lett. i), n. 5), e 97 — Sentenza n. 10/2019
  • Legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) — Art. 5, comma 1, lettera i), numero 5), che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 31 della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) — Sentenza n. 290/2019
  • Legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) — Art. 5, comma 1, lettera i), numero 7.2), che ha introdotto il secondo periodo del comma 2-bis dell’art. 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997 — Sentenza n. 290/2019
  • Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) — Sentenza n. 290/2019
  • Legge della Regione Lazio 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali) — Art. 75, comma 1, lett. b), n. 5) e 81 — Sentenza n. 221/2022
  • Legge della Regione Lazio 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022) — Art. 6 — Sentenza n. 221/2022

Liguria

  • Legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento) — Art. 18, primo comma — Sentenza n. 307/1992
  • Legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento) — Art. 21, comma 4 — Sentenza n. 234/1995
  • Delibera legislativa recante «Ulteriori modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)», riapprovata, a seguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale della Liguria il 26 gennaio 1999 — Sentenza n. 135/2001
  • Legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) — Art. 25, comma 18 — Sentenza n. 315/2010
  • (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia) — Sentenza n. 106/2012
  • Legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) — Art. 47, comma 7-ter, introdotto dall’art. 35, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017 — Sentenza n. 44/2019
  • Legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) — Art. 34, comma 7-bis, ultimo periodo — Sentenza n. 40/2020
  • Legge della Regione Liguria 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) — Art. 47, comma 8 — Sentenza n. 20/2000
  • Delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale della Liguria il 12 marzo 1997 e riapprovata il 22 aprile 1997 — Art. 1, comma 47, n. 8, modificata con legge regionale 21 aprile 1995, n. 12 — Sentenza n. 20/2000
  • Legge della Regione Liguria, del 30 settembre 1997, n. 29 — Sentenza n. 168/1999
  • Legge Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) — Art. 10, commi 1-bis, primo periodo, inserito dall’art. 18, comma 2, della legge regionale n. 32 del 2012 e 5, nel testo sostituito dall’art. 18, comma 4, della legge regionale n. 32 — Sentenza n. 178/2013
  • Legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), come aggiunto dall’art. 1 della legge della Regione Liguria 7 ottobre 2008, n. 35, recante «Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)» — Art. 46, comma 5, primo periodo — Sentenza n. 144/2022
  • 2008, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34. Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri), 8, commi 1, lett. c), e 2, lett. b) — Sentenza n. 272/2009
  • Legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione della Autorità d’Ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale) — Art. 4, commi 1, 4 — Sentenza n. 325/2010
  • Legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30 (Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale) — Artt. 5, commi 2 e 3; 6; 8 e 9, commi 1, 2 e 3 — Sentenza n. 186/2010
  • Legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, recante «Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12: Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni» — Art. 1, comma unico — Sentenza n. 191/2011
  • Legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali) — Art. 1, commi 1 e 2 — Sentenza n. 263/2011
  • Legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 – Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio – e successive modificazioni ed integrazioni) — Art. 1, comma 1, lett. A) e B), C), D), n. 1), E), F), G), H), I),L), M), 2 e 3 — Sentenza n. 105/2012
  • Legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni», che aggiunge all’art. 85 della legge della Regione Liguria 21 giugno 1999, n. 18, il comma 3-bis — Sentenza n. 133/2012
  • (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)», allegato A, n. 4, 5, 6 e 7 — Sentenza n. 178/2013
  • Legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) — Art. 10, comma 1 — Sentenza n. 32/2015
  • Legge della Regione Liguria 11 marzo 2014, n. 4 (Norme per il rilancio dell’agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della terra) 2017 — Art. 2, comma 3-bis, introdotto dall’art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del — Sentenza n. 44/2019
  • Legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 – Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) — Art. 5 — Sentenza n. 149/2015
  • 2 e 3; 23, commi 1 e 2; e 24, commi 1 e 2 — Sentenza n. 210/2016
  • Legge della Regione Liguria 23 settembre 2015, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)» — Artt. 1, commi 1 e 2, e 2 — Sentenza n. 173/2017
  • 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio); 89, comma 1, che ha inserito il comma 1-bis nell’art. 18 della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994; 92 e 93 — Sentenza n. 139/2017
  • Legge della Regione Liguria 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018) — Art. 15, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 — Sentenza n. 44/2019
  • Legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019) — Artt. 35, commi 1 e 2, e 36 — Sentenza n. 178/2020
  • Legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)» — Artt. 7, 8, 10 e 31 — Sentenza n. 134/2020
  • Legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2020) — Art. 3, comma 3 — Sentenza n. 178/2020
  • Legge della Regione Liguria 19 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale) — Artt. 2, comma 1 e 9 — Sentenza n. 138/2021
  • Legge della Regione Liguria 29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2021) — Art. 29, comma 3 — Sentenza n. 69/2022

Lombardia

  • Legge della Regione Lombardia 9 settembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche alla L.R. 28 giugno 1988, n. 37 “Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e norme in materia di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti urbani”) — Art. 3, commi 8 e 9 — Sentenza n. 79/1996
  • Legge della Regione Lombardia 25 novembre 1991, n. 28 (Norme per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi presso il luogo di produzione) — Artt. 1 e 2 — Sentenza n. 437/1992
  • Legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) — Art. 43, comma 3 — Sentenza n. 254/2022
  • Legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) — Art. 26, comma 5 — Sentenza n. 441/2006
  • Regione Lombardia 18 agosto 2006, n. 18 (Conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”) — Sentenza n. 307/2009
  • Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, recante «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191» — Sentenza n. 320/2011
  • 2015» — Sentenza n. 101/2016
  • Legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – collegato 2007)» — Art. 5 — Sentenza n. 160/2023
  • Legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga) — Artt. 2 e 3. — Sentenza n. 250/2008
  • Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007 «Approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge-quadro sul prelievo in deroga)» n. 20 — Sentenza n. 405/2008
  • Legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche») — Artt. 4, comma 1, lett. b), 5 e 8 — Sentenza n. 142/2010
  • Legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale), artt. 3, comma 1, lett. p), q) e r), e 15, comma 9 — Sentenza n. 142/2010
  • Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi) » — Sentenza n. 266/2010
  • Legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)» — Sentenza n. 190/2011
  • Legge della Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 “Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi”) — Sentenza n. 160/2012
  • Legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria» concernenti il periodo di allenamento e addestramento cani) — Art. 1, comma 1, lett. b) — Sentenza n. 193/2013
  • 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)» — Sentenza n. 179/2019
  • Legge della Regione Lombardia 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistica-venatoria del cinghiale e recupero degli ungolati feriti) — Art. 3, comma 1 — Sentenza n. 206/2018
  • Legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018) — Art. 15, comma 1, lett. j) — Sentenza n. 291/2019
  • Legge della Regione Lombardia 21 maggio 2020, n. 11 (Legge di semplificazione 2020) — Art. 20 — Sentenza n. 233/2021
  • Legge della Regione Lombardia 25 maggio 2021, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021) — Art. 5 (riferito alla polizia locale e quindi eliminato anche come massima), artt. 17, comma 1, lett. b), e 25, comma 1, lett. a) — Sentenza n. 126/2022
  • Legge della Regione Lombardia 20 maggio 2022, n. 9 (Legge di semplificazione 2022) — Art. 12, comma 1, lett. a), sostitutivo del secondo periodo del comma 12 dell’art. 21 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 — Sentenza n. 50/2023

Marche

  • Legge della Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedura ed attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti) — Art. 34, secondo comma — Sentenza n. 213/1991
  • Legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione – Legge Finanziaria 2010) — Artt. 11, comma 5, e 57, commi 1, 2 e 3 — Sentenza n. 332/2010
  • Legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010) — Artt. 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9 — Sentenza n. 187/2011
  • Legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)» — Art. 22, comma 1, che inserisce nell’articolo 27 della legge della Regione Marche n. 7 del 1995 i commi 5-bis e 5-ter e art. 26, comma 1 — Sentenza n. 116/2012
  • Legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione – Legge finanziaria 2012) — Art. 22 — Sentenza n. 288/2012
  • B1 e B2 nel loro complesso — Sentenza n. 93/2013
  • Legge della Regione Marche 9 marzo 2015, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 «Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”») — Art. 1 — Sentenza n. 70/2018
  • Legge della Regione Marche 28 giugno 2018, n. 22 (Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 «Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati») — Artt. 1, 2 e 3 — Sentenza n. 142/2019
  • Legge della Regione Marche 12 dicembre 2018, n. 46 (Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’ e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”) — Artt. 1, comma 1, e 2, comma 1 — Sentenza n. 258/2019
  • Legge della Regione Marche 18 settembre 2019, n. 29 (Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS) — Artt. 1, 2, 3, 4 e 5 — Sentenza n. 272/2020

Molise

  • Legge Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) — Art. 19, comma 1, lett. a) e b) — Sentenza n. 268/2010
  • Legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi) — Sentenza n. 247/2006
  • Legge della Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15 (Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise) — Artt. 2, comma 1, lett. e), g), h), i), j), k), l), m) e n), 3, 4 e 5 — Sentenza n. 282/2009
  • Legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise) — Art. 3, comma 1 — Sentenza n. 194/2010
  • Legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)» — Art. 1, comma 1, lett. a) e b) — Sentenza n. 308/2011
  • Legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia) — Art. 1, comma 3 — Sentenza n. 54/2012
  • Legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica) — Art. 4, comma 3 — Sentenza n. 201/2012
  • Legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012) — Art. 79 — Sentenza n. 228/2013
  • Legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016-2018 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali) — Art. 16 — Sentenza n. 132/2017
  • Legge della Regione Molise 10 maggio 2019, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2019) — Artt. 15, comma 2, lettere f), h) e g), e 16, comma 1, lettere b), f) e g); comma 3, lettera i) e 32 — Sentenza n. 227/2020
  • Legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 17, recante «Modifiche della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale)» — Art. 3 — Sentenza n. 53/2021
  • Regione Molise 10 agosto 1993, — Sentenza n. 113/2021

Piemonte

  • Legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915) — Art. 15, terzo comma — Sentenza n. 309/1990
  • Legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)) — Art. 1, comma 5 — Sentenza n. 235/1995
  • Legge della Regione Piemonte riapprovata il 6 luglio 1993, recante “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee — Art. 13, secondo comma — Sentenza n. 61/1994
  • Legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti) — Art. 18, comma 1 — Sentenza n. 281/2000
  • Legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) — Art. 16, comma 4 — Sentenza n. 58/2015
  • Legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) — Artt. 5, comma 1, lett. c); 8, comma 4 — Sentenza n. 193/2010
  • Legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie) — Art. 27 — Sentenza n. 192/2011
  • Legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011) — Art. 26, comma 2 — Sentenza n. 158/2012
  • Legge della Regione Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia» — Art. 3 — Sentenza n. 197/2014
  • Legge della Regione Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)» — Art. 33 — Sentenza n. 197/2014
  • Legge della Regione Piemonte 25 giugno 2013, n. 11 (Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19) — Art. 2, comma 3 — Sentenza n. 136/2014

Puglia

  • Legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004) — Art. 38, comma 2 — Sentenza n. 226/2003
  • Legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15, recante «Modifica della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria)» — Sentenza n. 391/2005
  • Legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9 (Moratoria per le procedure di valutazione d’impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica) — Art. 1, comma 1 — Sentenza n. 364/2006
  • Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007) — Art. 22, comma 2 — Sentenza n. 67/2014
  • Legge della Regione Puglia 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale) — Art. 2, comma 1, lett. h), n. 3) — Sentenza n. 267/2016
  • Legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 (Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia) — Art. 3, comma 1 e le restanti disposizioni della medesima legge regionale — Sentenza n. 10/2009
  • Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) — Art. 3, comma 16 — Sentenza n. 344/2010
  • Legge Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 – Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008) — Art. 27, comma 1, lett. b) — Sentenza n. 366/2010
  • Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt) — Art. 4, comma 4 — Sentenza n. 120/2010
  • Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale) — Artt. 2, commi 1, 2 e 3, e 3, commi 1 e 2 — Sentenza n. 119/2010
  • Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale) — Art. 2, commi 4 e 5 — Sentenza n. 166/2014
  • Legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare) — Art. 1, comma 2 — Sentenza n. 331/2010
  • Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) — Artt. 3, comma 1, lett. f), secondo periodo, e 6, comma 4 — Sentenza n. 373/2010
  • Legge della Regione Puglia n. 19 del 2010 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia) — Art. 37 — Sentenza n. 325/2011
  • Legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell’Azienda pubblica regionale “Acquedotto pugliese – AQP”) — Artt. 2, comma 1, 5 e 9, comma 1 — Sentenza n. 62/2012
  • Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) — Artt. 7, comma 5; 16, comma 2; 18, comma 2, ultimo periodo — Sentenza n. 307/2013
  • Legge della Regione Puglia 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa) come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Puglia 11 aprile 2016, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa)» — Art. 1, comma 3 — Sentenza n. 105/2017
  • Legge della Regione Puglia 2 ottobre 2015, n. 28 (Autorizzazione al prelievo in deroga dello sturnus vulgaris) — Art. 1, commi 1, 2 e 3 — Sentenza n. 260/2017
  • Legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 (Disciplina in materia di emissioni odorigene) — Art. 1, comma 2, lett. a) e b) — Sentenza n. 178/2019
  • Legge della Regione Puglia 23 luglio 2019, n. 34 (Norme in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia) — Artt. 10 e 12 — Sentenza n. 258/2020
  • Legge della Regione Puglia 21 settembre 2020, n. 30 (Istituzione dei parchi naturali regionali «Costa Ripagnola» e «Mar Piccolo») — Art. 8, comma 6; art. 9, comma 1, lett. f) e g); art. 9, comma 1, lett. h) — Sentenza n. 251/2021
  • Legge della Regione Puglia 18 aprile 2023, n. 6 (Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare) — Artt. 1 e 2, commi 1 e 2 — Sentenza n. 16/2024
  • Legge della Regione Puglia 4 luglio 2023, n. 19, recante «XI legislatura – 16° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse» — Art. 4 — Sentenza n. 82/2024

Sardegna

  • Legge della Regione Sardegna (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna) 16 dicembre 1996 — Art. 49, comma 1, lett. b) — Sentenza n. 323/1998
  • Legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2001) — Art. 6, comma 19 — Sentenza n. 12/2007
  • Legge della Regione Sardegna 7 febbraio 2002, n. 5, recante «Modifica dell’art. 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), concernente il periodo di caccia» — Sentenza n. 536/2002
  • Legge della Regione Sardegna 3 luglio 2003, n. 8 (Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato) — Sentenza n. 62/2005
  • Legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2007) — Art. 18, come sostituito dall’art. 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) — Sentenza n. 224/2012
  • Legge della Regione della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) — Art. 5, comma 23 — Sentenza n. 188/2013
  • Legge della Regione Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d’intervento) — Art. 17, comma 9 — Sentenza n. 99/2012
  • Legge della Regione Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi) — Artt. 8, comma 2, e 18 — Sentenza n. 199/2014
  • Legge della Regione Sardegna 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici) — Art. 1 — Sentenza n. 210/2014
  • Legge della Regione Sardegna 11 aprile 2016, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016 – 2018 (legge di stabilità 2016)» — Art. 4, commi 24, 25, 26 e 27 — Sentenza n. 103/2017
  • Legge della Regione Sardegna 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994) — Artt. 13, comma 1, 29, comma — Sentenza n. 178/2018
  • Legge della Regione Sardegna 11 dicembre 2017, n. 25, recante «Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)» — Art. 8, comma 2 — Sentenza n. 65/2019
  • Legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata) — Art. 1, commi 1, 4, 5 e 8 — Sentenza n. 86/2021
  • Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna) — Sentenza n. 116/2021
  • Legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie) — Artt. 80, comma 1, lett. b), e 87, comma 1 — Sentenza n. 124/2024
  • Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie», che modifica l’art. 39, comma 15, della legge della Regione Sardegna 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio) — Sentenza n. 151/2024
  • Legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali) — Art. 3 — Sentenza n. 28/2025
  • Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l’individua- zione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», limitatamente alle parole «, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi» — Artt. 1, commi 2, primo periodo, 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 8 e 9; 3, comma 6 — Sentenza n. 184/2025

Sicilia

  • Legge della Regione siciliana 6 maggio 1981, n. 98 (Norme per l’istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali) — Artt. 6, comma 1, e 28, commi 1 e 2 — Sentenza n. 212/2014
  • Legge della Regione siciliana 1° settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale) — Artt. 17, comma 6, 18, comma 1, 22, commi 2, 5, lett. a), e 7 — Sentenza n. 4/2000
  • Delibera legislativa della Regione siciliana approvata il 25 novembre 2008 (Norme sulla proroga delle autorizzazioni all’esercizio di cava e sull’aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio) — Artt. 1 e 3, comma 2 — Sentenza n. 67/2010
  • 3, e 11 — Sentenza n. 93/2017
  • Legge della Regione siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) — Art. 3, comma 2, lett. f) — Sentenza n. 232/2017
  • Legge della Regione siciliana 29 settembre 2016, n. 20 (Disposizioni per favorire l’economia. Disposizioni varie) — Art. 19 — Sentenza n. 229/2017
  • Legge della Regione siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I) — Art. 4, commi 1 e 2 — Sentenza n. 231/2020
  • Legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8, (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale) — Art. 69, comma 2, lett. a) — Sentenza n. 16/2020
  • Legge della Regione siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale) — Art. 33 — Sentenza n. 144/2020

Toscana

  • Legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)» — Art. 34 — Sentenza n. 190/2011
  • Regione Toscana 20 marzo 2015, n. 32, recante «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")», previo trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulle nuove disposizioni — Sentenza n. 124/2016
  • Legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) — Art. 37, comma 4-ter — Sentenza n. 21/2021
  • Toscana 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) e dall’art. 2 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015) — Sentenza n. 129/2019
  • (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012) e 6-bis — Sentenza n. 90/2013
  • Legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53, recante «Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2009 ai sensi dell’ Articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) — Art. 2 — Sentenza n. 266/2010
  • Legge della Regione Toscana 23 novembre 2009 n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 – Disposizioni in materia di energia) — Artt. 10, comma 2, e 11, comma 4 — Sentenza n. 313/2010
  • Legge della Regione Toscana 6 ottobre 2010, n. 50, recante «Disciplina dell’attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l’anno 2010 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) — Art. 2 — Sentenza n. 190/2011
  • Legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 41, recante «Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)» — Art. 2 — Sentenza n. 159/2012
  • Legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell’ordinamento regionale 2012) — Artt. 17 e 37 — Sentenza n. 11/2014
  • Regione Toscana 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011) — Sentenza n. 129/2019
  • Legge della Regione Toscana 7 giugno 2020, n. 82 (Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011) — Art. 2, commi 1, 2 e 3 — Sentenza n. 177/2021

Trentino-Alto Adige

  • Legge approvata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 24 novembre 1959, e nuovamente approvata il 14 luglio 1960, concernente l’esercizio da parte della Regione delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche — Sentenza n. 20/1961

Umbria

  • Legge della Regione Umbria 17 novembre 1997, n. 37 — Sentenza n. 168/1999
  • Legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), come sostituito dall’art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 (Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) — Art. 5, commi 2, 3 e 5 — Sentenza n. 108/2005
  • Legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate) — Artt. 7, comma 1, lett. c), 44 e 46 — Sentenza n. 127/2010
  • Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate) — Art. 264, comma 16 — Sentenza n. 68/2018

Valle d’Aosta

  • Legge della Regione Valle d’Aosta, riapprovata il 17 ottobre 1980, dal titolo “Application des compétences législatives primaires de la Région Autonome Vallée d’Aoste, sur la partie de son territoire incluse dans le Parc National du Grand Paradis” — Sentenza n. 1029/1988
  • Legge della Regione Valle d’Aosta 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta) — Art. 12-bis, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), inserito dall’art. 3 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 29 marzo 2018, n. 5 (Disposizioni in materia urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazione di leggi regionali), e Art. 16, comma 1, come sostituito dall’Art. 9 della legge reg. Valle d’Aosta n. 5 del 2018 — Sentenza n. 118/2019
  • Legge della Regione Valle d’Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) — Art. 14, commi 1, 2, 3 e 6 — Sentenza n. 61/2009
  • Legge della Regione Valle d’Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali) — Art. 64 — Sentenza n. 61/2009
  • Legge della Regione Valle d’Aosta 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta) — Artt. 2 e 6 — Sentenza n. 168/2010
  • Legge della Regione Valle d’Aosta 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 – Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) — Art. unico — Sentenza n. 285/2013
  • Legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)» — Artt. 10, 12, 13, 16, comma 1 e Allegati A e B alla medesima legge regionale, e allegati ivi contenuti — Sentenza n. 147/2019
  • Legge della Regione Valle d’Aosta 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), che ha aggiunto il comma 2-bis all’art. 9 della legge della regione autonoma Valle d’Aosta 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario) — Art. 12, comma 2, lett. b) — Sentenza n. 187/2020
  • Legge della Regione Valle d’Aosta 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni) — Art. 21, comma 2 — Sentenza n. 76/2021
  • Legge della Regione Valle d’Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19) — Art. 81, comma 3 — Sentenza n. 21/2022

Veneto

  • Legge regionale del Veneto del 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell’ambiente) — Art. 61, ultimo comma — Sentenza n. 43/1990
  • Legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell’ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”) — Art. 3, terzo comma — Sentenza n. 194/1993
  • Legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio) 2016 — Art. 20, comma 3-bis, inserito dall’art. 69, comma 2, della legge regionale n. 18 del — Sentenza n. 174/2017
  • Legge della Regione Veneto 5 marzo 1998, n. 10 (Disposizioni per l’uso e l’esposizione della bandiera della Regione del Veneto) — Sentenza n. 168/1999
  • Legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale) — Art. 7 comma 2, dichiarato illegittimo a far tempo dal 31 luglio 2007 — Sentenza n. 218/2017
  • Legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti) — Art. 33, comma 2 — Sentenza n. 244/2011
  • Legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti) — Art. 33, commi 3 e 4 — Sentenza n. 505/2002
  • Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture) — Art. 18, comma 1 e 2 — Sentenza n. 316/2009
  • Legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011) — Artt. 4, comma 1, e 15, commi 1 e 2 — Sentenza n. 85/2012
  • Legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17 (Disposizioni in materia di risorse idriche) — Artt. 4, comma 2, lett. e); 7, commi 4 e 5; 11, comma 1 — Sentenza n. 67/2013
  • Legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31 (Disciplina della attività di movimento dei giovani cani) — Art. 2, commi 2 e 3 — Sentenza n. 193/2013
  • Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50 (Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto) — Art. 22 — Sentenza n. 251/2013
  • Legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6 (Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria) — Art. 2, comma 3 — Sentenza n. 107/2014
  • Legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014) — Art. 65 — Sentenza n. 38/2015
  • Legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni) — Art. 2 — Sentenza n. 99/2015
  • Legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30 (Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”) — Art. 1, comma 1 — Sentenza n. 215/2015
  • Legge della Regione Veneto 27 giugno 2016, n. 18 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport) — Art. 55, comma 1; art. 65; art. 66, commi 1 e 2; art. 71 — Sentenza n. 174/2017
  • Legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) — Artt. 63, comma 7; 68, comma 1; 95, comma 4; 95, comma 5 — Sentenza n. 66/2018
  • Legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) — Art. 111, commi 2 e 5 — Sentenza n. 69/2018
  • Veneto 20 gennaio 2000, n. 2 (Addestramento e allenamento dei falchi per l’esercizio venatorio) — Sentenza n. 63/2020
  • Legge della Regione Veneto 23 giugno 2020, n. 23 (Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale) — Artt. 1, comma 1, 2 e 11 — Sentenza n. 201/2021
  • Legge della Regione Veneto 28 gennaio 2022, n. 2, recante «Piano faunisticovenatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”» — Art. 1 — Sentenza n. 148/2023

Provincia autonoma di Bolzano

  • Legge della Provincia di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2, recante norme sul “riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie, ecc.) per l’esercizio dei diritti sulle terre comuni — Art. 20 — Sentenza n. 87/1963
  • Legge della Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 (Norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia) — Art. 4, secondo comma — Sentenza n. 577/1990
  • Legge della Provincia di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 (Norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia) — Art. 19-ter, commi 1 e 2, introdotto dall’art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007 — Sentenza n. 387/2008
  • Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14, art. 4, comma 1 — Sentenza n. 278/2012
  • Legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 maggio 1996 (Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale) — Artt. 1, comma 1; 2, comma 3 — Sentenza n. 271/1997
  • Legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo) — Artt. 7, comma 1, lett. b), 19, comma 3, lett. b), 20, comma 2, e 24, commi 1 e 2 — Sentenza n. 62/2008
  • Legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 10 (Modifiche delle leggi provinciali in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché di raccolta dei funghi) — Artt. 3, comma 3, 21, comma 1, e 22 — Sentenza n. 387/2008
  • Legge della Provincia di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni) — Art. 15, commi 3 e 6, e art. 16, commi 1, 4, 6 e 7 — Sentenza n. 315/2009
  • Legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni) — Artt. 4, 8, comma 4, 11, commi 1 e 2, 22, comma 6, 33, comma 3 — Sentenza n. 151/2011
  • Legge della Provincia di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica) — Artt. 2, comma 10, 3, commi 1 e 3, 5, comma 1, 9, comma 4, alinea 6 e 7 — Sentenza n. 114/2012
  • Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14 — Sentenza n. 278/2012
  • Legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 – Legge finanziaria 2012) — Artt. 24, comma 2, e 26, comma 3 — Sentenza n. 114/2012

Provincia autonoma di Trento

  • Legge della Provincia di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia) — Art. 29, commi 2, 4, 7 e 9, come sostituito dall’art. 32 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 (Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l’anno 1998) — Sentenza n. 227/2003
  • Legge della Provincia di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell’ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendi, lavori pubblici e caccia) — Artt. 8, comma 14 e 9, commi 2, 3 e 11 — Sentenza n. 378/2007
  • Legge della Provincia di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento – Legge finanziaria provinciale 2012) — Art. 57, comma 4 e 5 — Sentenza n. 269/2014
  • Legge della Provincia di Trento 27 marzo 2013, n. 4 (Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013) — Art. 19, che ha inserito l’art. 85-ter, rubricato «Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni», nel d.P.G.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti), limitatamente alle lett. d) ed e) del suo comma 2 — Sentenza n. 70/2014
  • Legge della Provincia di Trento 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018) — Art. 28, comma 5 — Sentenza n. 93/2019
  • Legge della Provincia di Trento 21 ottobre 2020, n. 9, recante «Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell’azienda speciale provinciale per l’energia, disciplina dell’utilizzo dell’energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell’art. 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull’energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale sull’agricoltura 2003» — Art. 8, comma 14 e art. 16, comma 1, della legge prov. Trento n. 9 del 2020 — Sentenza n. 117/2022

Indice dei parametri violati - Tomo Unico

COSTITUZIONE

Art. 3

  • Sentenza n. 28/2013

Principio di eguaglianza

  • Sentenza n. 33/1965
  • Sentenza n. 71/1967
  • Sentenza n. 46/1973
  • Sentenza n. 176/1976
  • Sentenza n. 14/1991
  • Sentenza n. 117/1991
  • Sentenza n. 194/1993
  • Sentenza n. 67/2011
  • Sentenza n. 237/2020

Principio di ragionevolezza

  • Sentenza n. 218/1974
  • Sentenza n. 504/1991
  • Sentenza n. 194/1993
  • Sentenza n. 156/1995
  • Sentenza n. 345/1997
  • Sentenza n. 20/2000
  • Sentenza n. 310/2006
  • Sentenza n. 335/2008
  • Sentenza n. 405/2008
  • Sentenza n. 165/2009
  • Sentenza n. 233/2010
  • Sentenza n. 67/2011
  • Sentenza n. 170/2017
  • Sentenza n. 212/2017
  • Sentenza n. 113/2018
  • Sentenza n. 106/2020
  • Sentenza n. 144/2020
  • Sentenza n. 237/2020
  • Sentenza n. 134/2025

Art. 5

  • Sentenza n. 61/1994
  • Sentenza n. 117/2013

Art. 9

  • Sentenza n. 156/1995
  • Sentenza n. 272/2009
  • Sentenza n. 210/2014
  • Sentenza n. 113/2018
  • Sentenza n. 71/2020

Art. 10

  • Sentenza n. 405/2008
  • Sentenza n. 120/2010

Art. 11

  • Sentenza n. 28/2010
  • Sentenza n. 120/2010

Art. 18

  • Sentenza n. 32/2012

Art. 23

  • Sentenza n. 483/1991
  • Sentenza n. 344/2001
  • Sentenza n. 32/2012
  • Sentenza n. 307/2013
  • Sentenza n. 174/2017

Art. 24

  • Sentenza n. 217/1974

Art. 25

  • Sentenza n. 370/1989
  • Sentenza n. 43/1990
  • Sentenza n. 309/1990
  • Sentenza n. 14/1991
  • Sentenza n. 213/1991
  • Sentenza n. 235/1995
  • Sentenza n. 121/2018

Secondo comma

  • Sentenza n. 117/1991
  • Sentenza n. 504/1991
  • Sentenza n. 4/2000

Art. 32

  • Sentenza n. 14/1991
  • Sentenza n. 156/1995

Art. 41

  • Sentenza n. 124/2010
  • Sentenza n. 67/2011
  • Sentenza n. 244/2011
  • Sentenza n. 310/2011
  • Sentenza n. 267/2016
  • Sentenza n. 177/2018
  • Sentenza n. 134/2025

Art. 42

  • Sentenza n. 86/2019

Art. 76

  • Sentenza n. 260/1991
  • Sentenza n. 234/1997
  • Sentenza n. 232/2009
  • Sentenza n. 250/2009

Art. 77

  • Sentenza n. 360/1996

Art. 81

  • Sentenza n. 307/2013

Quarto comma

  • Sentenza n. 28/2013

Art. 91

Primo comma

  • Sentenza n. 131/2016

Art. 97

  • Sentenza n. 156/1995
  • Sentenza n. 28/2013
  • Sentenza n. 70/2013
  • Sentenza n. 298/2013
  • Sentenza n. 177/2018
  • Sentenza n. 106/2020

Secondo comma

  • Sentenza n. 212/2017
  • Sentenza n. 66/2018

Terzo comma

  • Sentenza n. 62/2012

Art. 113

  • Sentenza n. 405/2008

Art. 114

  • Sentenza n. 307/2009

Art. 115

  • Sentenza n. 156/1995

Art. 116

  • Sentenza n. 370/1989
  • Sentenza n. 117/1991
  • Sentenza n. 504/1991
  • Sentenza n. 306/1992
  • Sentenza n. 173/1998

Primo comma

  • Sentenza n. 392/2005

Art. 117

  • Sentenza n. 43/1990
  • Sentenza n. 309/1990
  • Sentenza n. 213/1991
  • Sentenza n. 307/1992
  • Sentenza n. 437/1992
  • Sentenza n. 194/1993
  • Sentenza n. 35/1995
  • Sentenza n. 156/1995
  • Sentenza n. 157/1995
  • Sentenza n. 235/1995
  • Sentenza n. 79/1996
  • Sentenza n. 168/1999
  • Sentenza n. 20/2000
  • Sentenza n. 281/2000
  • Sentenza n. 282/2000
  • Sentenza n. 135/2001
  • Sentenza n. 524/2002
  • Sentenza n. 33/2011

Primo comma

  • Sentenza n. 62/2005
  • Sentenza n. 250/2008
  • Sentenza n. 314/2009
  • Sentenza n. 28/2010
  • Sentenza n. 120/2010
  • Sentenza n. 124/2010
  • Sentenza n. 127/2010
  • Sentenza n. 266/2010
  • Sentenza n. 44/2011
  • Sentenza n. 67/2011
  • Sentenza n. 151/2011
  • Sentenza n. 187/2011
  • Sentenza n. 190/2011
  • Sentenza n. 308/2011
  • Sentenza n. 310/2011
  • Sentenza n. 85/2012
  • Sentenza n. 114/2012
  • Sentenza n. 93/2013
  • Sentenza n. 11/2014
  • Sentenza n. 141/2014
  • Sentenza n. 117/2015
  • Sentenza n. 75/2017
  • Sentenza n. 233/2020
  • Sentenza n. 27/2023

Secondo comma

  • Sentenza n. 483/1991
  • Sentenza n. 344/2001

Secondo comma, lett. a)

  • Sentenza n. 124/2024

Secondo comma, lett. a) (rapporti dello Stato con l’Unione europea)

  • Sentenza n. 120/2010

Secondo comma, lett. a) (politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea)

  • Sentenza n. 308/2011
  • Sentenza n. 16/2024

Secondo comma, lett. e) (tutela della concorrenza)

  • Sentenza n. 314/2009
  • Sentenza n. 325/2010
  • Sentenza n. 29/2010
  • Sentenza n. 142/2010
  • Sentenza n. 186/2010
  • Sentenza n. 187/2011
  • Sentenza n. 308/2011
  • Sentenza n. 32/2012
  • Sentenza n. 62/2012
  • Sentenza n. 114/2012
  • Sentenza n. 28/2013
  • Sentenza n. 67/2013
  • Sentenza n. 228/2013
  • Sentenza n. 298/2013
  • Sentenza n. 32/2015
  • Sentenza n. 117/2015
  • Sentenza n. 59/2017
  • Sentenza n. 173/2017
  • Sentenza n. 68/2018
  • Sentenza n. 16/2020
  • Sentenza n. 231/2020
  • Sentenza n. 233/2020
  • Sentenza n. 117/2022

Secondo comma, lett. g)

  • Sentenza n. 159/2012

Secondo comma, lett. g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali)

  • Sentenza n. 32/2012
  • Sentenza n. 88/2020

Secondo comma, lett. h) (ordine pubblico e sicurezza)

  • Sentenza n. 119/2019
  • Sentenza n. 124/2024

Secondo comma, lett. l) (ordinamento civile)

  • Sentenza n. 387/2008
  • Sentenza n. 165/2009
  • Sentenza n. 186/2010
  • Sentenza n. 320/2011
  • Sentenza n. 114/2012
  • Sentenza n. 113/2018
  • Sentenza n. 71/2020
  • Sentenza n. 187/2020
  • Sentenza n. 228/2021
  • Sentenza n. 235/2022
  • Sentenza n. 236/2022
  • Sentenza n. 124/2024
  • Sentenza n. 152/2024

Secondo comma, lett. m) (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale)

  • Sentenza n. 298/2013

Secondo comma, lett. p)

  • Sentenza n. 307/2009

Secondo comma, lett. p) (legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane)

  • Sentenza n. 179/2019

Secondo comma, lett. s) (tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali)

  • Sentenza n. 536/2002
  • Sentenza n. 62/2005
  • Sentenza n. 161/2005
  • Sentenza n. 247/2006
  • Sentenza n. 378/2007
  • Sentenza n. 250/2008
  • Sentenza n. 387/2008
  • Sentenza n. 405/2008
  • Sentenza n. 10/2009
  • Sentenza n. 165/2009
  • Sentenza n. 272/2009
  • Sentenza n. 314/2009
  • Sentenza n. 29/2010
  • Sentenza n. 120/2010
  • Sentenza n. 127/2010
  • Sentenza n. 142/2010
  • Sentenza n. 186/2010
  • Sentenza n. 233/2010
  • Sentenza n. 268/2010
  • Sentenza n. 325/2010
  • Sentenza n. 331/2010
  • Sentenza n. 344/2010
  • Sentenza n. 44/2011
  • Sentenza n. 67/2011
  • Sentenza n. 151/2011
  • Sentenza n. 187/2011
  • Sentenza n. 244/2011
  • Sentenza n. 310/2011
  • Sentenza n. 62/2012
  • Sentenza n. 114/2012
  • Sentenza n. 159/2012
  • Sentenza n. 28/2013
  • Sentenza n. 67/2013
  • Sentenza n. 93/2013
  • Sentenza n. 142/2013
  • Sentenza n. 228/2013
  • Sentenza n. 298/2013
  • Sentenza n. 300/2013
  • Sentenza n. 141/2014
  • Sentenza n. 199/2014
  • Sentenza n. 210/2014
  • Sentenza n. 32/2015
  • Sentenza n. 117/2015
  • Sentenza n. 101/2016
  • Sentenza n. 267/2016
  • Sentenza n. 103/2017
  • Sentenza n. 173/2017
  • Sentenza n. 174/2017
  • Sentenza n. 229/2017
  • Sentenza n. 232/2017
  • Sentenza n. 66/2018
  • Sentenza n. 113/2018
  • Sentenza n. 121/2018
  • Sentenza n. 217/2018
  • Sentenza n. 10/2019
  • Sentenza n. 86/2019
  • Sentenza n. 178/2019
  • Sentenza n. 286/2019
  • Sentenza n. 290/2019
  • Sentenza n. 88/2020
  • Sentenza n. 106/2020
  • Sentenza n. 144/2020
  • Sentenza n. 258/2020
  • Sentenza n. 76/2021
  • Sentenza n. 221/2022
  • Sentenza n. 235/2022
  • Sentenza n. 236/2022
  • Sentenza n. 124/2024
  • Sentenza n. 151/2024

Terzo comma

  • Sentenza n. 378/2007
  • Sentenza n. 44/2011
  • Sentenza n. 151/2011
  • Sentenza n. 85/2012
  • Sentenza n. 117/2015

Terzo comma (governo del territorio)

  • Sentenza n. 68/2018
  • Sentenza n. 86/2019
  • Sentenza n. 290/2019

Terzo comma (produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia)

  • Sentenza n. 124/2010
  • Sentenza n. 215/2010
  • Sentenza n. 331/2010
  • Sentenza n. 344/2010
  • Sentenza n. 44/2011
  • Sentenza n. 67/2011
  • Sentenza n. 308/2011
  • Sentenza n. 310/2011
  • Sentenza n. 182/2013
  • Sentenza n. 307/2013
  • Sentenza n. 298/2013
  • Sentenza n. 11/2014
  • Sentenza n. 199/2014
  • Sentenza n. 131/2016
  • Sentenza n. 39/2017
  • Sentenza n. 59/2017
  • Sentenza n. 75/2017
  • Sentenza n. 170/2017
  • Sentenza n. 177/2018
  • Sentenza n. 86/2019
  • Sentenza n. 148/2019
  • Sentenza n. 286/2019
  • Sentenza n. 106/2020
  • Sentenza n. 155/2020
  • Sentenza n. 258/2020
  • Sentenza n. 221/2022
  • Sentenza n. 27/2023
  • Sentenza n. 48/2023
  • Sentenza n. 134/2025

Terzo comma (protezione civile)

  • Sentenza n. 284/2006
  • Sentenza n. 32/2012
  • Sentenza n. 201/2012
  • Sentenza n. 300/2013

Quarto comma

  • Sentenza n. 250/2009

Quinto comma

  • Sentenza n. 378/2007
  • Sentenza n. 151/2011

Quinto comma (attribuzione allo Stato della competenza a disciplinare i rapporti delle Regioni e delle Province autonome con l’Unione europea e a definire le procedure di partecipazione delle stesse, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari)

  • Sentenza n. 151/2011

Sesto comma

  • Sentenza n. 246/2006
  • Sentenza n. 248/2006

Principio di leale collaborazione

  • Sentenza n. 182/2013

Art. 118

  • Sentenza n. 156/1995
  • Sentenza n. 157/1995
  • Sentenza n. 62/2005
  • Sentenza n. 250/2009
  • Sentenza n. 39/2017
  • Sentenza n. 170/2017
  • Sentenza n. 179/2019
  • Sentenza n. 155/2020

Primo comma

  • Sentenza n. 215/2010
  • Sentenza n. 131/2016
  • Sentenza n. 75/2017

Secondo comma

  • Sentenza n. 215/2010

Terzo comma

  • Sentenza n. 272/2009

Principio di leale collaborazione

  • Sentenza n. 232/2009
  • Sentenza n. 33/2011
  • Sentenza n. 103/2017

Art. 119

Primo comma

  • Sentenza n. 155/2020

Secondo comma

  • Sentenza n. 28/2013
  • Sentenza n. 155/2020

Quarto comma

  • Sentenza n. 155/2020

Art. 120

  • Sentenza n. 173/1998
  • Sentenza n. 505/2002
  • Sentenza n. 62/2005
  • Sentenza n. 161/2005
  • Sentenza n. 247/2006
  • Sentenza n. 10/2009
  • Sentenza n. 117/2013
  • Sentenza n. 101/2016

Primo comma

  • Sentenza n. 76/2021

Secondo comma

  • Sentenza n. 28/2013

Art. 123

  • Sentenza n. 178/2019

Art. 128

  • Sentenza n. 61/1994

Art. 136

  • Sentenza n. 256/2020
  • Sentenza n. 151/2024

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 10

Art. 3

  • Sentenza n. 62/2005
  • Sentenza n. 93/2017

STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 4

  • Sentenza n. 306/1992
  • Sentenza n. 233/2010
  • Sentenza n. 227/2011
  • Sentenza n. 298/2013

Art. 4, n. 3

  • Sentenza n. 2/2015

Artt. 4, primo comma

  • Sentenza n. 165/2009

Art. 5

  • Sentenza n. 227/2011
  • Sentenza n. 298/2013
  • Sentenza n. 300/2013

Art. 5, primo comma, n. 22

  • Sentenza n. 254/2010

Art. 6

  • Sentenza n. 227/2011

Art. 6, n. 3

  • Sentenza n. 344/2001

Art. 6 n. 3

  • Sentenza n. 392/2005

Art. 6, primo comma, punto 3

  • Sentenza n. 165/2009

STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE SARDEGNA

Art. 4, primo comma, lett. e)

  • Sentenza n. 99/2012

Art. 3

  • Sentenza n. 323/1998
  • Sentenza n. 62/2005
  • Sentenza n. 12/2007
  • Sentenza n. 28/2025
  • Sentenza n. 184/2025

Art. 3, primo comma

  • Sentenza n. 536/2002

Art. 3, primo comma, lett. n)

  • Sentenza n. 210/2014

Art. 4

  • Sentenza n. 62/2005
  • Sentenza n. 28/2025

Art. 4, lett. e)

  • Sentenza n. 184/2025

Art. 4, lett. i)

  • Sentenza n. 12/2007

Art. 6

  • Sentenza n. 22/1956

Art. 56

  • Sentenza n. 377/2000

STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE SICILIANA

Art. 14

  • Sentenza n. 4/2000

Art. 14, lett.i)

  • Sentenza n. 229/2017

Art. 14, primo comma

  • Sentenza n. 232/2017

Art. 17, lett. h) e i)

  • Sentenza n. 93/2017

Art. 43

  • Sentenza n. 377/2000

STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

  • Sentenza n. 356/1994

Art. 4

  • Sentenza n. 87/1963
  • Sentenza n. 227/2003
  • Sentenza n. 387/2008
  • Sentenza n. 198/2018

Art. 5

  • Sentenza n. 198/2018

Art. 8

  • Sentenza n. 227/2003
  • Sentenza n. 151/2011

Art. 8, n. 1 e n. 16

  • Sentenza n. 387/2008

Artt. 8, n. 5, 6, 16 e 21, 16 e 107

  • Sentenza n. 302/1994

Art. 8, n. 15 e 16

  • Sentenza n. 577/1990

Artt. 8, nn. 5, 10, 24; 9, n. 9; e 14 (leale collaborazione)

  • Sentenza n. 483/1991

Artt. 8, n. 1), 5), 17), 19) e 24), 9, n. 9) e 10), 14, 80 e 81

  • Sentenza n. 51/2016

Artt. 8 e 9

  • Sentenza n. 315/2009

Art. 8, primo comma

  • Sentenza n. 151/2011

Artt. 8, primo comma, n. 13), 9, primo comma, n. 9), e 14

  • Sentenza n. 169/2014

Artt. 8, primo comma, n. 13, 9, primo comma, n. 9, 14, terzo comma, 16, primo comma

  • Sentenza n. 70/2011
  • Sentenza n. 109/2011

Art. 9, n. 10

  • Sentenza n. 62/2008

Artt. 11, n. 8

  • Sentenza n. 87/1963

Art. 14

  • Sentenza n. 412/1994

Art. 68

  • Sentenza n. 112/2011

Art. 95

  • Sentenza n. 20/1961

Art. 97

  • Sentenza n. 380/1997

STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA

Art. 2

  • Sentenza n. 1029/1988

Art. 2, lett. d), g) ed l)

  • Sentenza n. 302/1994

Art. 2, lett. q)

  • Sentenza n. 482/1991

Art. 8, nn. 6, 14, 16, 17, art. 11

  • Sentenza n. 482/1991

Indice delle sentenze di illegittimità costituzionale - Tomo Unico

1950–1959

  • 1956 — Sentenza n. 22 — p. 846

1960–1969

  • 1961 — Sentenza n. 20 — p. 847
  • 1963 — Sentenza n. 87 — p. 982
  • 1965 — Sentenza n. 33 — p. 1073
  • 1967 — Sentenza n. 71 — p. 1073

1970–1979

  • 1973 — Sentenza n. 46 — p. 848
  • 1974 — Sentenza n. 217 — p. 1074
  • 1974 — Sentenza n. 218 — p. 1075
  • 1976 — Sentenza n. 176 — p. 1076

1980–1989

  • 1988 — Sentenza n. 1029 — p. 1077
  • 1989 — Sentenza n. 370 — p. 693

1990–1999

  • 1990 — Sentenza n. 43 — p. 694
  • 1990 — Sentenza n. 124 — p. 1086
  • 1990 — Sentenza n. 309 — p. 695
  • 1990 — Sentenza n. 577 — p. 1242
  • 1991 — Sentenza n. 14 — p. 696
  • 1991 — Sentenza n. 117 — p. 697
  • 1991 — Sentenza n. 213 — p. 698
  • 1991 — Sentenza n. 260 — p. 851
  • 1991 — Sentenza n. 482 — p. 389
  • 1991 — Sentenza n. 483 — p. 393
  • 1991 — Sentenza n. 504 — p. 699
  • 1992 — Sentenza n. 306 — p. 801
  • 1992 — Sentenza n. 307 — p. 701
  • 1992 — Sentenza n. 437 — p. 702
  • 1993 — Sentenza n. 194 — p. 703
  • 1994 — Sentenza n. 61 — p. 853
  • 1994 — Sentenza n. 96 — p. 804
  • 1994 — Sentenza n. 302 — p. 20
  • 1994 — Sentenza n. 356 — p. 21
  • 1994 — Sentenza n. 412 — p. 855
  • 1995 — Sentenza n. 35 — p. 1087
  • 1995 — Sentenza n. 156 — p. 983
  • 1995 — Sentenza n. 157 — p. 367
  • 1995 — Sentenza n. 234 — p. 24
  • 1995 — Sentenza n. 235 — p. 25
  • 1996 — Sentenza n. 79 — p. 704
  • 1996 — Sentenza n. 360 — p. 706
  • 1997 — Sentenza n. 271 — p. 26
  • 1997 — Sentenza n. 345 — p. 984
  • 1997 — Sentenza n. 380 — p. 28
  • 1998 — Sentenza n. 173 — p. 709
  • 1998 — Sentenza n. 323 — p. 1244
  • 1999 — Sentenza n. 168 — p. 1246

2000–2009

  • 2000 — Sentenza n. 4 — p. 1187
  • 2000 — Sentenza n. 20 — p. 30
  • 2000 — Sentenza n. 281 — p. 805
  • 2000 — Sentenza n. 282 — p. 31
  • 2000 — Sentenza n. 377 — p. 858
  • 2000 — Sentenza n. 470 — p. 1088
  • 2001 — Sentenza n. 135 — p. 1249
  • 2001 — Sentenza n. 210 — p. 1089
  • 2001 — Sentenza n. 335 — p. 808
  • 2001 — Sentenza n. 344 — p. 398
  • 2002 — Sentenza n. 505 — p. 810
  • 2002 — Sentenza n. 524 — p. 963
  • 2002 — Sentenza n. 536 — p. 1191
  • 2003 — Sentenza n. 226 — p. 1251
  • 2003 — Sentenza n. 227 — p. 1194
  • 2003 — Sentenza n. 311 — p. 1252
  • 2005 — Sentenza n. 62 — p. 51
  • 2005 — Sentenza n. 108 — p. 59
  • 2005 — Sentenza n. 161 — p. 711
  • 2005 — Sentenza n. 391 — p. 1253
  • 2005 — Sentenza n. 392 — p. 1091
  • 2006 — Sentenza n. 246 — p. 61
  • 2006 — Sentenza n. 247 — p. 62
  • 2006 — Sentenza n. 248 — p. 400
  • 2006 — Sentenza n. 284 — p. 713
  • 2006 — Sentenza n. 310 — p. 987
  • 2006 — Sentenza n. 364 — p. 580
  • 2006 — Sentenza n. 441 — p. 1093
  • 2007 — Sentenza n. 12 — p. 812
  • 2007 — Sentenza n. 378 — p. 716
  • 2008 — Sentenza n. 1 — p. 549
  • 2008 — Sentenza n. 62 — p. 814
  • 2008 — Sentenza n. 104 — p. 64
  • 2008 — Sentenza n. 204 — p. 65
  • 2008 — Sentenza n. 250 — p. 1094
  • 2008 — Sentenza n. 277 — p. 68
  • 2008 — Sentenza n. 335 — p. 860
  • 2008 — Sentenza n. 387 — p. 1096
  • 2008 — Sentenza n. 405 — p. 1100
  • 2009 — Sentenza n. 10 — p. 819
  • 2009 — Sentenza n. 61 — p. 722
  • 2009 — Sentenza n. 165 — p. 1254
  • 2009 — Sentenza n. 166 — p. 581
  • 2009 — Sentenza n. 232 — p. 70
  • 2009 — Sentenza n. 246 — p. 866
  • 2009 — Sentenza n. 250 — p. 72
  • 2009 — Sentenza n. 272 — pp. 74; 1101
  • 2009 — Sentenza n. 282 — p. 583
  • 2009 — Sentenza n. 307 — p. 870
  • 2009 — Sentenza n. 314 — p. 725
  • 2009 — Sentenza n. 315 — pp. 79; 83; 728
  • 2009 — Sentenza n. 339 — p. 401

2010–2019

  • 2010 — Sentenza n. 1 — p. 247
  • 2010 — Sentenza n. 28 — p. 733
  • 2010 — Sentenza n. 29 — p. 873
  • 2010 — Sentenza n. 33 — p. 649
  • 2010 — Sentenza n. 67 — p. 250
  • 2010 — Sentenza n. 119 — p. 404
  • 2010 — Sentenza n. 120 — p. 256
  • 2010 — Sentenza n. 124 — p. 587
  • 2010 — Sentenza n. 127 — pp. 259; 737
  • 2010 — Sentenza n. 142 — p. 876
  • 2010 — Sentenza n. 168 — p. 644
  • 2010 — Sentenza n. 186 — p. 260
  • 2010 — Sentenza n. 193 — p. 1105
  • 2010 — Sentenza n. 194 — p. 406
  • 2010 — Sentenza n. 215 — p. 407
  • 2010 — Sentenza n. 233 — p. 1256
  • 2010 — Sentenza n. 234 — p. 86
  • 2010 — Sentenza n. 254 — p. 88
  • 2010 — Sentenza n. 266 — p. 1107
  • 2010 — Sentenza n. 268 — p. 1109
  • 2010 — Sentenza n. 313 — p. 409
  • 2010 — Sentenza n. 315 — p. 1110
  • 2010 — Sentenza n. 325 — p. 91
  • 2010 — Sentenza n. 331 — p. 647
  • 2010 — Sentenza n. 332 — p. 412
  • 2010 — Sentenza n. 344 — p. 594
  • 2010 — Sentenza n. 366 — p. 596
  • 2010 — Sentenza n. 373 — p. 821
  • 2011 — Sentenza n. 44 — pp. 98; 414
  • 2011 — Sentenza n. 67 — p. 597
  • 2011 — Sentenza n. 69 — p. 742
  • 2011 — Sentenza n. 70 — p. 102
  • 2011 — Sentenza n. 107 — p. 604
  • 2011 — Sentenza n. 109 — p. 965
  • 2011 — Sentenza n. 112 — p. 357
  • 2011 — Sentenza n. 151 — pp. 103; 1112
  • 2011 — Sentenza n. 187 — pp. 744; 881
  • 2011 — Sentenza n. 190 — p. 1259
  • 2011 — Sentenza n. 191 — p. 1196
  • 2011 — Sentenza n. 192 — p. 419
  • 2011 — Sentenza n. 205 — p. 555
  • 2011 — Sentenza n. 227 — p. 263
  • 2011 — Sentenza n. 244 — p. 823
  • 2011 — Sentenza n. 263 — pp. 107; 1115
  • 2011 — Sentenza n. 308 — p. 420
  • 2011 — Sentenza n. 310 — pp. 423; 1197
  • 2011 — Sentenza n. 320 — p. 885
  • 2011 — Sentenza n. 325 — p. 109
  • 2012 — Sentenza n. 14 — p. 112
  • 2012 — Sentenza n. 20 — p. 1198
  • 2012 — Sentenza n. 32 — p. 1042
  • 2012 — Sentenza n. 54 — p. 424
  • 2012 — Sentenza n. 62 — p. 889
  • 2012 — Sentenza n. 85 — pp. 427; 1049
  • 2012 — Sentenza n. 99 — p. 431
  • 2012 — Sentenza n. 105 — p. 1203
  • 2012 — Sentenza n. 106 — p. 1117
  • 2012 — Sentenza n. 114 — pp. 265; 894
  • 2012 — Sentenza n. 116 — p. 1204
  • 2012 — Sentenza n. 133 — p. 267
  • 2012 — Sentenza n. 158 — p. 113
  • 2012 — Sentenza n. 159 — p. 898
  • 2012 — Sentenza n. 160 — p. 1119
  • 2012 — Sentenza n. 171 — p. 114
  • 2012 — Sentenza n. 201 — p. 1052
  • 2012 — Sentenza n. 224 — p. 656
  • 2012 — Sentenza n. 278 — p. 1206
  • 2012 — Sentenza n. 288 — p. 120
  • 2013 — Sentenza n. 28 — p. 269
  • 2013 — Sentenza n. 50 — p. 901
  • 2013 — Sentenza n. 67 — p. 905
  • 2013 — Sentenza n. 70 — p. 432
  • 2013 — Sentenza n. 90 — p. 1211
  • 2013 — Sentenza n. 93 — p. 270
  • 2013 — Sentenza n. 117 — p. 433
  • 2013 — Sentenza n. 142 — p. 1121
  • 2013 — Sentenza n. 178 — p. 275
  • 2013 — Sentenza n. 182 — p. 659
  • 2013 — Sentenza n. 188 — p. 279
  • 2013 — Sentenza n. 193 — p. 1122
  • 2013 — Sentenza n. 228 — p. 909
  • 2013 — Sentenza n. 251 — p. 281
  • 2013 — Sentenza n. 285 — p. 744
  • 2013 — Sentenza n. 298 — p. 434
  • 2013 — Sentenza n. 300 — pp. 121; 1053
  • 2013 — Sentenza n. 303 — pp. 370; 1127
  • 2013 — Sentenza n. 307 — p. 445
  • 2014 — Sentenza n. 11 — pp. 448; 911
  • 2014 — Sentenza n. 13 — p. 605
  • 2014 — Sentenza n. 67 — p. 746
  • 2014 — Sentenza n. 70 — p. 748
  • 2014 — Sentenza n. 86 — p. 557
  • 2014 — Sentenza n. 107 — p. 1132
  • 2014 — Sentenza n. 119 — p. 662
  • 2014 — Sentenza n. 136 — p. 1133
  • 2014 — Sentenza n. 141 — p. 282
  • 2014 — Sentenza n. 166 — p. 454
  • 2014 — Sentenza n. 169 — p. 970
  • 2014 — Sentenza n. 181 — p. 750
  • 2014 — Sentenza n. 189 — p. 456
  • 2014 — Sentenza n. 197 — pp. 125; 284
  • 2014 — Sentenza n. 199 — pp. 360; 609; 665
  • 2014 — Sentenza n. 209 — pp. 913; 1214
  • 2014 — Sentenza n. 210 — p. 990
  • 2014 — Sentenza n. 212 — p. 128
  • 2014 — Sentenza n. 269 — p. 752
  • 2015 — Sentenza n. 2 — p. 1134
  • 2015 — Sentenza n. 32 — p. 916
  • 2015 — Sentenza n. 38 — p. 287
  • 2015 — Sentenza n. 55 — p. 130
  • 2015 — Sentenza n. 58 — p. 754
  • 2015 — Sentenza n. 99 — p. 131
  • 2015 — Sentenza n. 117 — p. 288
  • 2015 — Sentenza n. 124 — p. 134
  • 2015 — Sentenza n. 149 — p. 758
  • 2015 — Sentenza n. 180 — p. 759
  • 2015 — Sentenza n. 215 — p. 292
  • 2016 — Sentenza n. 51 — p. 921
  • 2016 — Sentenza n. 101 — p. 825
  • 2016 — Sentenza n. 124 — p. 1136
  • 2016 — Sentenza n. 131 — p. 457
  • 2016 — Sentenza n. 154 — p. 460
  • 2016 — Sentenza n. 210 — pp. 363; 761
  • 2016 — Sentenza n. 249 — p. 461
  • 2016 — Sentenza n. 267 — p. 294
  • 2017 — Sentenza n. 36 — p. 135
  • 2017 — Sentenza n. 39 — p. 463
  • 2017 — Sentenza n. 59 — p. 465
  • 2017 — Sentenza n. 74 — p. 138
  • 2017 — Sentenza n. 75 — p. 141
  • 2017 — Sentenza n. 93 — p. 923
  • 2017 — Sentenza n. 98 — p. 1137
  • 2017 — Sentenza n. 103 — p. 144
  • 2017 — Sentenza n. 105 — p. 470
  • 2017 — Sentenza n. 132 — p. 150
  • 2017 — Sentenza n. 139 — p. 1140
  • 2017 — Sentenza n. 170 — p. 474
  • 2017 — Sentenza n. 173 — p. 153
  • 2017 — Sentenza n. 174 — p. 1142
  • 2017 — Sentenza n. 212 — p. 154
  • 2017 — Sentenza n. 218 — p. 298
  • 2017 — Sentenza n. 229 — p. 933
  • 2017 — Sentenza n. 232 — p. 300
  • 2017 — Sentenza n. 260 — p. 1261
  • 2018 — Sentenza n. 66 — p. 936
  • 2018 — Sentenza n. 68 — p. 476
  • 2018 — Sentenza n. 69 — p. 478
  • 2018 — Sentenza n. 70 — p. 1147
  • 2018 — Sentenza n. 113 — p. 993
  • 2018 — Sentenza n. 121 — p. 162
  • 2018 — Sentenza n. 177 — p. 616
  • 2018 — Sentenza n. 178 — p. 171
  • 2018 — Sentenza n. 198 — p. 303
  • 2018 — Sentenza n. 206 — p. 1148
  • 2018 — Sentenza n. 217 — p. 1149
  • 2019 — Sentenza n. 10 — p. 1151
  • 2019 — Sentenza n. 28 — p. 309
  • 2019 — Sentenza n. 44 — pp. 176; 1153
  • 2019 — Sentenza n. 65 — p. 944
  • 2019 — Sentenza n. 86 — pp. 480; 669
  • 2019 — Sentenza n. 93 — p. 311
  • 2019 — Sentenza n. 118 — p. 316
  • 2019 — Sentenza n. 119 — p. 497
  • 2019 — Sentenza n. 142 — p. 763
  • 2019 — Sentenza n. 147 — p. 319
  • 2019 — Sentenza n. 148 — p. 972
  • 2019 — Sentenza n. 153 — p. 949
  • 2019 — Sentenza n. 178 — p. 326
  • 2019 — Sentenza n. 179 — p. 185
  • 2019 — Sentenza n. 180 — p. 191
  • 2019 — Sentenza n. 231 — p. 769
  • 2019 — Sentenza n. 258 — p. 1217
  • 2019 — Sentenza n. 286 — p. 619
  • 2019 — Sentenza n. 290 — p. 198
  • 2019 — Sentenza n. 291 — p. 1162

2020–2025

  • 2020 — Sentenza n. 16 — p. 501
  • 2020 — Sentenza n. 40 — p. 1220
  • 2020 — Sentenza n. 63 — p. 1263
  • 2020 — Sentenza n. 71 — p. 1002
  • 2020 — Sentenza n. 88 — pp. 203; 1164
  • 2020 — Sentenza n. 106 — p. 504
  • 2020 — Sentenza n. 117 — p. 952
  • 2020 — Sentenza n. 134 — p. 207
  • 2020 — Sentenza n. 144 — p. 211
  • 2020 — Sentenza n. 155 — p. 559
  • 2020 — Sentenza n. 178 — p. 1222
  • 2020 — Sentenza n. 187 — p. 1010
  • 2020 — Sentenza n. 227 — p. 827
  • 2020 — Sentenza n. 231 — p. 955
  • 2020 — Sentenza n. 233 — p. 957
  • 2020 — Sentenza n. 237 — pp. 510; 624
  • 2020 — Sentenza n. 256 — p. 565
  • 2020 — Sentenza n. 258 — p. 335
  • 2020 — Sentenza n. 272 — p. 772
  • 2021 — Sentenza n. 21 — p. 1166
  • 2021 — Sentenza n. 53 — p. 340
  • 2021 — Sentenza n. 76 — p. 828
  • 2021 — Sentenza n. 86 — p. 774
  • 2021 — Sentenza n. 113 — p. 1224
  • 2021 — Sentenza n. 116 — p. 1170
  • 2021 — Sentenza n. 138 — p. 1227
  • 2021 — Sentenza n. 177 — p. 520
  • 2021 — Sentenza n. 189 — p. 782
  • 2021 — Sentenza n. 201 — p. 959
  • 2021 — Sentenza n. 228 — p. 1012
  • 2021 — Sentenza n. 233 — p. 343
  • 2021 — Sentenza n. 251 — p. 213
  • 2022 — Sentenza n. 21 — p. 831
  • 2022 — Sentenza n. 69 — p. 1266
  • 2022 — Sentenza n. 77 — p. 524
  • 2022 — Sentenza n. 106 — p. 347
  • 2022 — Sentenza n. 117 — p. 567
  • 2022 — Sentenza n. 121 — p. 634
  • 2022 — Sentenza n. 126 — p. 1172
  • 2022 — Sentenza n. 144 — p. 371
  • 2022 — Sentenza n. 191 — p. 787
  • 2022 — Sentenza n. 216 — p. 674
  • 2022 — Sentenza n. 221 — pp. 218; 528
  • 2022 — Sentenza n. 235 — p. 221
  • 2022 — Sentenza n. 236 — p. 1020
  • 2022 — Sentenza n. 254 — p. 1180
  • 2023 — Sentenza n. 27 — p. 528
  • 2023 — Sentenza n. 48 — p. 533
  • 2023 — Sentenza n. 50 — p. 790
  • 2023 — Sentenza n. 119 — p. 1025
  • 2023 — Sentenza n. 148 — p. 1230
  • 2023 — Sentenza n. 160 — p. 226
  • 2024 — Sentenza n. 2 — p. 794
  • 2024 — Sentenza n. 16 — p. 229
  • 2024 — Sentenza n. 82 — p. 349
  • 2024 — Sentenza n. 124 — p. 1234
  • 2024 — Sentenza n. 151 — p. 232
  • 2024 — Sentenza n. 152 — p. 1032
  • 2025 — Sentenza n. 28 — p. 536
  • 2025 — Sentenza n. 134 — p. 540