Introduzione
Il volume, realizzato in occasione del settantesimo anniversario dell’attività della Corte costituzionale, si inserisce in una più ampia collana di quindici pubblicazioni tematiche che raccolgono e illustrano le pronunce di accoglimento con cui la Corte ha inciso con efficacia erga omnes in altrettanti settori dell’ordinamento.
Ciascun volume si articola in tre parti.
La prima contiene lo studio introduttivo di un Giudice costituzionale sulla complessiva giurisprudenza della Corte nella determinata branca ordinamentale esaminata.
La seconda individua le pertinenti sentenze di accoglimento, riportandone gli estratti che comprendono la motivazione in diritto (da cui sono stralciate le eccezioni meramente processuali, le questioni decise nel senso dell’inammissibilità o del rigetto, e comunque quelle eterogenee eventualmente trattate) e il dispositivo (limitatamente ai capi di accoglimento). Le pronunce sono organizzate sistematicamente all’interno di voci classificatorie e collocate, all’interno di ciascuna di esse, in ordine cronologico ascendente. Ad ogni voce corrisponde una sezione dedicata, le cui pagine iniziali riepilogano le pronunce prese in considerazione per le quali sono riportati i principali elementi identificativi: numero e anno, presidente del collegio e giudice redattore o relatore, gli istituti cui si riferiscono le questioni accolte, le norme giudicate illegittime e i parametri violati. Le pronunce sono di regola collocate sotto un’unica voce ritenuta prevalente, a meno che non abbiano deciso questioni riconducibili a più voci.
L’ultima parte racchiude tre indici volti ad agevolare il reperimento delle sentenze: i primi due sono rispettivamente organizzati per norma dichiarata illegittima e per parametro violato, mentre il terzo contiene in ordine cronologico ascendente tutte le pronunce di accoglimento esaminate.
Per i parametri che, come l’art. 3, l’art. 97 o l’art. 117 Cost., si connotano per il contenuto precettivo complesso, si è proceduto ad un’analisi distinta in base allo specifico profilo valutato dalla Corte.
Al fine di offrire un quadro più ampio del contesto giurisprudenziale e normativo di riferimento sono presenti, all’interno degli estratti delle pronunce, note redazionali nelle quali sono citate ulteriori decisioni di interesse, benché recanti un dispositivo di segno diverso dall’illegittimità costituzionale.
Il presente volume, dedicato alla pubblica amministrazione, si articola in più sezioni, organizzate seguendo un ordine tendenzialmente sistematico, in base agli istituti di volta in volta incisi dalle pronunce di illegittimità costituzionale.
Nella sezione n. 1 sono riportate le numerose sentenze di accoglimento riguardanti il reclutamento del personale e il principio del concorso pubblico, anche in considerazione della loro rilevanza dal punto di vista quantitativo (quasi la metà del numero totale di pronunce esaminate). In conformità al piano dell’opera, le sentenze relative alla disciplina del rapporto di pubblico impiego sono collocate nel volume n. 5 (Il lavoro, la previdenza e le prestazioni sociali). Nelle sezioni successive si trovano le pronunce afferenti a diversi profili dell’attività amministrativa: il procedimento e il provvedimento amministrativo, i controlli, i ricorsi amministrativi, i contratti e i servizi pubblici. Sono state infine inserite, in sezioni dedicate, le pronunce concernenti il demanio, le sanzioni amministrative e la circolazione stradale.
Tali pronunce, tuttavia, non esauriscono il panorama delle norme dichiarate illegittime riferibili agli argomenti sopra menzionati. In base al piano dell’opera e secondo un criterio di prevalenza, le pronunce che riguardano discipline specifiche o trasversali, come l’ambiente, l’edilizia, l’urbanistica, la tutela della concorrenza, nonché il contenzioso con le autonomie sono incluse nei pertinenti volumi della collana.
Le pronunce in materia di processo amministrativo sono oggetto di apposita sezione del volume n. 15 (Le garanzie giurisdizionali).
Nel dettaglio, la sezione n. 1, dedicata al concorso pubblico, costituisce la parte più consistente del presente volume: da ciò, indirettamente, se ne deduce che i tentativi di eludere la regola costituzionale sono stati costanti, numerosissimi e diversamente congegnati.
Al riguardo è stata quindi necessaria una sistematizzazione, così articolata:
I requisiti di accesso, i titoli valutabili e le cause di esclusione
Per quanto riguarda i requisiti, si segnalano in particolare le sentenze che hanno affrontato questioni relative al genere (nn. 33/1960 e 188/1994); al possesso delle qualità morali e di condotta (nn. 108/1994 e 391/2000); a particolari condizioni familiari o di stato (n. 332/2000, assenza di prole; n. 445/2002, celibato); all’età (nn. 401/1988 e 262/2022).
Tra le cause di esclusione si evidenziano le questioni relative ad una precedente condanna, anche in caso di intervenuta riabilitazione (sentenza n. 408/1993); alla decadenza a seguito dell’accertamento del conseguimento dell’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile (sentenza n. 329/2007); alla condanna per guida in stato di ebbrezza (sentenza n. 40/2024).
1.2. Le procedure concorsuali e le commissioni giudicatrici
Sono affrontate questioni relative alla composizione delle commissioni giudicatrici, con particolare riguardo alla designazione di figure politiche, anziché tecniche (sentenze nn. 453/1990, 333/1993, 416/1993, 99/1998), alle modalità di espletamento della procedura concorsuale (sentenza n. 141/1999) nonché alle modalità di pubblicazione dei bandi (sentenza n. 140/2023).
1.3. Le riserve di posti, i reinquadramenti e i concorsi interni
Il tema interseca quello delle progressioni verticali e delle stabilizzazioni, affrontati nei paragrafi successivi. A causa della varietà e complessità della casistica, non sempre è stato agevole tracciare una distinzione netta tra le diverse fattispecie. Ad ogni modo, qui sono riportate le pronunce relative alle selezioni (variamente predisposte o, talora, anche del tutto mancanti) in cui l’accesso è stato limitato a specifiche categorie di persone, definite da particolari requisiti o condizioni, le quali - tendenzialmente, ma non sempre - erano precedentemente legate all’amministrazione che ha bandito il concorso, ma non necessariamente anche precarie, aspetto quest’ultimo invece costante nel fenomeno della stabilizzazione propriamente intesa. Al riguardo, si segnalano in particolare le sentenze nn. 726/1988, 1/1996, 34/2004, 159/2005, 213/2010 e 90/2012.
1.4. Le progressioni verticali
Il paragrafo esamina le pronunce relative alle procedure selettive che permettono ai dipendenti pubblici di passare da una categoria o area contrattuale inferiore a una superiore, senza dover partecipare a un concorso pubblico esterno. Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale ha definito alcuni criteri in grado di assicurare un punto di equilibrio tra l’esigenza di valorizzazione del personale interno e il rispetto del principio costituzionale. In questo senso, è illegittimo ogni automatismo nella progressione di carriera, in assenza di qualsivoglia criterio selettivo: anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore, comportando l’accesso ad un nuovo posto di lavoro, corrispondente a funzioni più elevate, è una forma di reclutamento soggetta alla regola del pubblico concorso (sentenze nn. 487/1991, 313 e 314 del 1994, 478/1995, 320/1997, 1/1999, 218/2002 e 373/2002).
1.5. Le stabilizzazioni
Il paragrafo analizza le pronunce che hanno giudicato illegittime previsioni legislative con cui, con le modalità più disparate, si è cercato di disporre il passaggio in ruolo di personale con rapporto di lavoro precario. La stabilizzazione è stata prevista ope legis o a semplice domanda dell’interessato, mediante il ricorso distorto all’istituto della mobilità, oppure con selezioni, sovente dal carattere non autenticamente concorsuale, in tutto o in parte riservate al personale interessato (sentenze nn. 59/1997, 293/2009, 150/2010, 225/2010, 42/2011, 123/2011, 217/2012 e 133/2020).
1.6. L’utilizzo delle graduatorie concorsuali
È stato individuato un numero ristretto di pronunce sul tema, la cui declaratoria è incentrata prevalentemente sulla violazione del principio del pubblico concorso, e non su parametri competenziali o sul profilo della copertura finanziaria. Tra esse, si segnala quella secondo cui costituisce un principio del pubblico impiego il divieto di utilizzare la graduatoria di idonei di un precedente concorso in relazione a posti istituiti o trasformati successivamente all’approvazione della graduatoria medesima (sentenza n. 266/1993).
1.7. Il transito di personale da soggetti privati ad enti pubblici
Il paragrafo tratta delle ipotesi di transito del personale di una persona giuridica di diritto privato nell’organico di un soggetto pubblico. Secondo la giurisprudenza costituzionale il passaggio, anche nel caso in cui l’ente privato sia a partecipazione pubblica, non può essere generale ed automatico, bensì deve necessariamente prevedere l’espletamento di una procedura selettiva, pena la palese deroga al principio del concorso pubblico (sentenze nn. 62/2012, 167/2013, 227/2013, 7/2015, 5/2020 e 227/2021).
1.8. La dirigenza
Sono qui affrontati i soli profili relativi ai presupposti per il conferimento degli incarichi dirigenziali, sia a soggetti estranei all’amministrazione (sentenza n. 9/2010), sia in via temporanea e provvisoria a dipendenti privi della qualifica dirigenziale (sentenze nn. 189/2011 e 37/2015). Gli altri profili, come i requisiti di ammissione, le riserve di posti e le procedure di stabilizzazione, pur riferiti alla dirigenza, sono trattati negli appositi paragrafi.
2. Il procedimento amministrativo
In questa sezione sono riportate le pronunce di illegittimità che hanno preso in considerazione principi generali sul procedimento, ovvero istituti di carattere generale ad esso inerenti. Le sentenze concernenti specifiche tipologie di procedimenti sono state invece riportate, a seconda della materia, nei pertinenti volumi della collana.
Le pronunce nn. 13/1962, 271/2008 e 148/2023, che hanno dichiarato l’illegittimità di talune leggi-provvedimento per violazione di garanzie procedimentali, si sono soffermate sui principi generali. La copiosa giurisprudenza costituzionale sulle leggi-provvedimento ovviamente non si esaurisce nelle tre pronunce riportate, ma è stata riportata in altri volumi, in base alla materia (si veda la nota alla sentenza n. 13/1962).
Su singoli aspetti del procedimento amministrativo si segnalano le sentenze nn. 393/1992, 408/1995, 26/1996, 246/2018 sulla formazione del silenzio-assenso, la sentenza n. 119/2010 in materia di DIA, le sentenze nn. 206/2001, 179/2012, 246/2018, 9/2019, 247/2020, 233/2021 sulla conferenza dei servizi. Molte delle pronunce richiamate hanno ad oggetto norme regionali che hanno disciplinato taluni procedimenti o segmenti procedimentali in maniera difforme dalla disciplina statale adottata nell’esercizio di competenze esclusive statali, tra cui, in particolare, quelle previste dall’art. 117, secondo comma, lettere e) (tutela della concorrenza), m) (livelli essenziali delle prestazioni), s) (tutela dell’ambiente e dei beni culturali). Si segnala infine, sul termine per la conclusione del procedimento, la sentenza n. 104/2006, relativa al procedimento per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
La sentenza n. 20/2019, relativa alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi dirigenziali e dei loro stretti congiunti, risulta di particolare interesse per quanto riguarda gli aspetti trattati in relazione alla trasparenza dell’attività amministrativa.
3. Il provvedimento amministrativo
Sul provvedimento amministrativo, appare di particolare interesse la sentenza n. 115/2011, che ha affrontato il tema del rapporto tra potere dell’amministrazione e riserva relativa di legge ex art. 23 Cost., con specifico riguardo all’attribuzione al Sindaco, quale ufficiale di Governo, del potere di adottare provvedimenti dal contenuto non predeterminato per tutelare la sicurezza pubblica, anche fuori dei casi di contingibilità e urgenza. Altre pronunce riguardano norme del T.U. di pubblica sicurezza (sentenze nn. 26/1961 e 440/1993), ritenute incompatibili con le sopravvenute norme costituzionali (in particolare, con gli artt. 3, 23 e 97 Cost.).
4. I controlli
Entrambe le pronunce sui controlli amministrativi sono precedenti alla riforma del Titolo V della Costituzione. La sentenza n. 229/1989 concerne il potere governativo di annullamento straordinario degli atti delle Regioni e delle Province autonome, mentre la sentenza n. 372/1996 ha ad oggetto norme della Regione siciliana sulla composizione e sulle incompatibilità dei componenti delle sezioni centrali e provinciali del comitato regionale di controllo.
5. I ricorsi amministrativi
Per quanto riguarda i ricorsi amministrativi, le sentenze riportate si occupano in prevalenza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (e al Presidente della Regione siciliana). In particolare, le sentenze nn. 1/1964 e 148/1982 riguardano la facoltà dei controinteressati e degli enti pubblici diversi dallo Stato di opporsi alla trattazione del ricorso in sede straordinaria, con conseguente onere del ricorrente di riassumerlo in sede giurisdizionale. La sentenza n. 63/2023 attiene alla natura vincolante del parere del Consiglio di Stato (e del CGARS) reso sul ricorso straordinario e analizza le caratteristiche salienti dell’istituto, a seguito delle ultime innovazioni legislative.
6. I contratti pubblici
Una parte molto significativa delle pronunce in materia di contratti pubblici affronta il tema del riparto di competenze legislative ex art. 117 Cost. In proposito, si rinviene l’affermazione costante secondo cui l’attività contrattuale della pubblica amministrazione non integra una vera e propria materia, ma si qualifica a seconda dell’oggetto al quale afferisce e, pertanto, può essere ricondotta, a seconda dei casi, a potestà legislative statali o regionali (sentenze nn. 401/2007, 320/2008, 322/2008, 411/2008, 160/2009, 45/2010, 186/2010, 221/2010, 43/2011, 33/2015).
In particolare, le sentenze nn. 401/2007, 431/2007, 322/2008, 160/2009, 411/2009, 186/2010, 7/2011, 43/2011, 184/2011, 52/2012, 28/2013, 124/2015, 263/2016, 166/2019, 39/2020, 98/2020, 16/2021, 23/2022, 80/2025 hanno chiarito che le norme che disciplinano la fase pubblicistica della scelta del contraente attengono alla competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Le norme attinenti alla fase dell’esecuzione del contratto sono state ascritte dalle sentenze nn. 431/2007, 322/2008, 160/2009, 411/2009, 186/2010, 43/2011, 53/2011, 74/2012, 137/2013, 166/2019, 132/2023 alla materia dell’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.), anch’essa di competenza esclusiva statale. Più di rado (sentenze nn. 401/2007, 186/2010, 314/2010, 293/2012, 124/2015) sono state riscontrate violazioni di altre norme costituzionali sul riparto di competenze legislative, come quelle in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), coordinamento della finanza pubblica, porti e aeroporti civili (art. 117, terzo comma) e di organizzazione regionale (art. 117, quarto comma).
Con riferimento al riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome in tema di contratti pubblici, si segnalano le sentenze nn. 447/2006, 411/2008, 439/2008, 45/2010, 221/2010, 114/2011, 184/2011, 328/2011, 74/2012, 36/2013, 187/2013, 274/2013, 263/2016, 166/2019, 16/2021, 23/2022, 79/2023, 174/2024, 80/2025.
La violazione dei parametri europei è stata rilevata, più sporadicamente, dalle sentenze nn. 129/2006, 269/2007, 439/2008 (concernente l’affidamento in house), 292/2013 e 23/2021.
7. I servizi pubblici
Le pronunce sui servizi pubblici riguardano prevalentemente varie ipotesi di esonero di responsabilità dei gestori dei servizi postali e telefonici, per le quali è stata riscontrata la lesione del principio di eguaglianza (sentenze nn. 303/1988, 1104/1988, 456/1994).
8. Il demanio
Il principale filo conduttore delle sentenze in materia di demanio è rappresentato da dichiarazioni di illegittimità di norme regionali volte a prorogare o a disciplinare indebitamente concessioni con finalità turistico-ricreative (sentenze nn. 213/2011, 171/2013, 40/2017, 157/2017, 109/2018, 118/2018, 221/2018, 1/2019, 222/2020, 109/2024, 89/2025). In particolare, le sentenze nn. 109/2018, 118/2018, 22/2020, 89/2025 hanno dichiarato illegittime norme che prevedevano indennizzi a favore dei concessionari uscenti, mentre le sentenze nn. 213/2011, 171/2013, 1/2019 hanno riscontrato l’illegittimità costituzionale di proroghe automatiche delle concessioni in essere. Nella maggior parte dei casi è stata riscontrata la violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e). In taluni casi, la violazione della normativa eurounitaria ha determinato (sentenza n. 213/2011) o ha concorso a determinare, unitamente a quella dell’art. 117, l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate (sentenze nn. 171/2013, 40/2017, 109/2024).
9. Le sanzioni amministrative
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, si segnalano le numerose sentenze che hanno ad oggetto sanzioni di carattere afflittivo-punitivo (in particolare sanzioni CONSOB, sentenze nn. 223/2018, 63/2019, 112/2019). Sono stati ritenuti applicabili alle sanzioni che presentano caratteri di afflittività numerosi principi costituzionali concernenti le sanzioni penali, fra cui quello di irretroattività delle norme incriminatrici e quello di retroattività della lex mitior. In particolare, la sentenza n. 104/2014 ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi sull’interpretazione degli artt. 6 e 7 CEDU, da cui si ricava il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto. Detto principio è desumibile anche dall’art. 25, secondo comma, Cost., il quale, data l’ampiezza della sua formulazione, può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile – in senso stretto – a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato. Le sentenze nn. 223/2018, 63/2019, 112/2019 hanno affermato che il principio di retroattività della lex mitior si applica anche alle sanzioni amministrative di carattere punitivo. La citata sentenza n. 112/2019 ha altresì osservato che il principio di proporzionalità della sanzione amministrativa rispetto alla gravità dell’illecito trae la propria base normativa dall’art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione. Tale principio, già invocato anche in relazione a misure non punitive a fondamento di dichiarazioni di illegittimità di automatismi sanzionatori, in ragione della necessaria adeguatezza della sanzione al caso concreto, possiede potenzialità applicative che eccedono detto orizzonte, come dimostra proprio la giurisprudenza relativa alla materia penale, i cui principali approdi sono estensibili anche alla materia delle sanzioni amministrative. La sentenza n. 68/2021 ha dichiarato illegittimo l’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 – il quale stabilisce la cessazione dell’esecuzione e di tutti gli effetti penali della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale – in quanto interpretato nel senso che esso non si applica alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile ex art. 222, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi di sanzione con connotazioni sostanzialmente punitive.
10. La circolazione stradale
In riferimento alla circolazione stradale, si segnalano le numerose sentenze di illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedevano, in relazione a varie ipotesi, la revoca automatica della patente di guida (sentenze nn. 354/1998, 427/2000, 251/2001, 239/2003, 22/2018, 88/2019, 24/2020, 99/2020, 246/2022, 52/2024). Le sentenze nn. 371/1994 e 163/2022 hanno riscontrato l’illegittimità, rispettivamente, della confisca automatica del veicolo privo di carta di circolazione e dell’omessa previsione della riduzione del periodo di sospensione della patente in caso di esito positivo della messa alla prova (sanzione accessoria del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool).
I. Studio del giudice costituzionale
la pubblica amministrazione: accesso e organizzazione
1. Lo Statuto costituzionale dell’amministrazione: una necessaria premessa
È noto che la sezione della Costituzione dedicata alla pubblica amministrazione è composta di soli due articoli (artt. 97 e 98 Cost.) i quali – sebbene contengano i principi tra i più salienti sulla organizzazione e sull’attività amministrativa – non esauriscono lo statuto costituzionale della pubblica amministrazione: questo si delinea sulla base di plurime disposizioni costituzionali disseminate nella Carta. Alcune di queste sono direttamente rivolte all’amministrazione, altre lo sono indirettamente perché individuano i compiti che la Costituzione vuole siano imprescindibilmente attuati dall’apparato amministrativo.
La scarna disciplina espressamente dedicata all’amministrazione (artt. 97 e 98 Cost.) trova la sua spiegazione nel dato storico: il Costituente del 1948 muoveva da un’idea di amministrazione propria dello Stato di diritto liberale (cui erano affidati essenzialmente i compiti di ordine pubblico e che trovava nella legge limiti di azione a garanzia della sfera privata e dei rapporti economici dei cittadini) e aveva di fronte un’organizzazione amministrativa di origini assolutistiche e autoritarie, oltre che marcatamente centralistica.
Tuttavia, già l’introduzione della sezione La pubblica amministrazione costituisce un elemento di novità e discontinuità rispetto al silenzio dello Statuto albertino che non dedicava disposizione alcuna alla pubblica amministrazione.
Ma la vera novità della collocazione costituzionale dell’amministrazione discende dalla scelta istituzionale per il modello dello Stato sociale, conseguente al principio personalistico intorno al quale ruota la Carta: tale scelta influisce, infatti, direttamente sul ruolo dell’amministrazione e sull’ampiezza dei suoi compiti nonché, conseguentemente, sulla natura stessa del potere amministrativo, che ha subito una significativa evoluzione nel suo modo di essere concepito, di essere disciplinato e di essere giudicato. E ciò anche grazie al contributo, oltre che della dottrina, della giurisprudenza costituzionale e amministrativa.
Con l’avvento della Costituzione repubblicana, infatti, si è posto il tema dell’ancoraggio del potere amministrativo (e del diritto che lo regola) alla stessa, individuandosi nella Carta la “matrice obbligatoria” di tale potere – che non si rinviene più soltanto nella legge – nel contesto di un nuovo modello di relazione tra persona e poteri pubblici in generale.
Il processo si è in origine realizzato facendo assumere valore costituzionale ad alcuni princìpi sulle amministrazioni pubbliche elaborati dalla dottrina e dal Consiglio di Stato, secondo un modello che segna il passaggio dal bloc de legalité al bloc de constitutionnalité. Vengono così a delinearsi sia lo “Statuto costituzionale dell’amministrazione e della funzione amministrativa”, che designa i princìpi fondanti dell’azione amministrativa e della sua organizzazione, sia la posizione costituzionale dell’amministrazione rispetto alle altre funzioni di governo; e sotto tale secondo profilo viene in rilievo il se e in che misura sia possibile operare una distinzione tra funzione amministrativa e funzione di governo e, più in particolare, tra amministrazione e politica.
L’orientamento volto ad ancorare il diritto amministrativo ai “valori” della Carta, individuando nei princìpi e negli stessi enunciati costituzionali le “finalità” di tale attribuzione di poteri, impone l’individuazione della “funzione” amministrativa nella cornice costituzionale; ed è a tale ancoraggio che occorre guardare per comprendere legittimazione e contenuti del potere.
Ciò costituisce un elemento di discontinuità rispetto alla visione tradizionale che, in nome della “concretezza” del diritto amministrativo, quale necessaria cura dei bisogni della società (“il diritto costituzionale passa, il diritto amministrativo resta”), ne affermava una sorta di autosufficienza, in assenza di un dialogo diretto con gli enunciati costituzionali.
Lo sforzo della dottrina in quegli anni di scoperta della ricaduta della Costituzione sul diritto amministrativo è di particolare importanza: se alla Costituzione (e alle leggi “politiche”, cioè espressione di indirizzo politico) compete fissare i princìpi portanti della comunità sui quali fondare l’attribuzione e l’allocazione dei poteri pubblici, alle amministrazioni spetta la “funzione” di tradurre in concreto la realizzazione (o meglio: la “storicizzazione”, direbbe Giuseppe Palma) delle libertà e dei diritti posti dal Costituente, in un contesto storico e sociale determinato.
2. Il mutamento della fisionomia del potere amministrativo nella cornice della Costituzione
La scienza amministrativistica, nell’epoca dell’avvento della Costituzione, non mette in discussione alcuni elementi fondamentali della dogmatica, quali la “forza” del potere pubblico e il centralismo.
È stata la Corte costituzionale, fin dal primo decennio del suo lavoro, a porre in evidenza aspetti che, negli sviluppi successivi, acquisteranno rilievo nel delineare la nuova configurazione del potere pubblico, e segnatamente amministrativo, nel contesto dell’ordinamento costituzionale.
La Corte, infatti, in primo luogo si pone il problema dell’inquadramento dei poteri riconosciuti nella vigenza dello Statuto albertino nel mutato quadro ordinamentale, affermando che le norme attributive di tali poteri amministrativi, emanate prima del 1948, vanno lette (e sindacate) alla luce dei nuovi principi.
E così, chiamata a giudicare dell’art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che attribuisce al prefetto la potestà di adottare, nel caso di emergenza o per grave necessità pubblica, i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico, la Corte, in un primo momento (sent. n. 8 del 1956), pur dichiarando non fondata la questione, precisa che «la disposizione deve essere interpretata non nel sistema nel quale ebbe nascimento, bensì nell’attuale sistema nel quale vive», auspicando poi che «nell’opera di revisione che è in corso presso gli organi legislativi, il testo dell’art. 2 trovi una formulazione che lo ponga, nella misura massima possibile, al riparo da ogni interpretazione contraria allo spirito della Costituzione». In seguito, la sent. n. 62 del 1961 dichiara l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 2 nella parte in cui possa consentire l’emanazione di provvedimenti prefettizi in contrasto con i princìpi dell’ordinamento giuridico, e in particolare «con quei precetti della Costituzione che, rappresentando gli elementi cardinali dell’ordinamento, non consentono alcuna possibilità di deroga nemmeno ad opera della legge ordinaria».
Per quanto concerne l’attività amministrativa, la Corte, fin dal 1962 (sent. n. 13 del 1962) coglie l’importanza del procedimento (secondo una lettura idonea, come vedremo, a incidere sulla portata dello stesso principio di legalità) nell’assicurare la legalità (oltre che la legittimità) dell’esercizio del potere, affermando testualmente: «[È] principio generale dell’ordinamento giuridico dello Stato [l’] esigenza del giusto procedimento. Quando il legislatore dispone che si apportino limitazioni ai diritti dei cittadini, la regola che il legislatore normalmente segue è quella di enunciare delle ipotesi astratte, predisponendo un procedimento amministrativo attraverso il quale gli organi competenti provvedano ad imporre concretamente tali limiti, dopo avere fatto gli opportuni accertamenti, con la collaborazione, ove occorra, di altri organi pubblici, e dopo avere messo i privati interessati in condizioni di esporre le proprie ragioni sia a tutela del proprio interesse, sia a titolo di collaborazione nell’interesse pubblico».
Negli sviluppi successivi, la giurisprudenza della Corte, pur rivolta alle specifiche e concrete questioni di costituzionalità che le sono poste, mostrerà attenzione alla cornice costituzionale del potere amministrativo e alla sua evoluzione, facendo derivare, nei relativi settori di applicazione, significative conseguenze dall’ancoraggio costituzionale di tale potere.
Se, infatti, il diritto amministrativo è un diritto che esprime «il modo di concepire il rapporto fra l’amministrazione e i cittadini», da un lato, diventa centrale la configurazione di tale rapporto quale delineato dalla Costituzione; dall’altro, occorre avere la consapevolezza che ogni mutamento significativo di questo rapporto si riflette inevitabilmente sul potere amministrativo che da quel diritto è regolato.
In altri termini, la Costituzione fonda un nuovo diritto amministrativo modificandone “il punto logico di partenza”: non più le istituzioni ma il cittadino.
La Carta avvia un processo di ricostruzione del diritto pubblico «partendo dalla persona». Si è parlato al riguardo di una concezione “inclusiva” del diritto amministrativo, che attribuisce una nuova dimensione al potere delle pubbliche amministrazioni. Ma essa è il semplice riflesso dell’evoluzione, che storicamente ha contrassegnato la nascita del cd. Stato sociale di diritto, dalle (semplici) libertà delle persone, che lo Stato di diritto si impegna a tutelare nei confronti dei poteri pubblici (e storicamente nei confronti del sovrano assoluto) all’affermazione dei diritti (sociali), quali diritti della persona “situata” in una comunità, verso cui essa (la Carta?) ha correlati doveri di prestazione, propria dello Stato sociale di diritto (o, meglio, dello Stato costituzionale di diritto).
È quindi evidente che l’ancoraggio dei poteri pubblici alla Costituzione – di cui si è detto – costituisce un vero e proprio mutamento di paradigma, perché muta la fisionomia del potere.
Nella relazione potere/cittadino, rispetto alla dialettica autorità/libertà – in cui le stesse garanzie procedimentali e soprattutto giurisdizionali erano viste come tutela di una sfera di libertà individuale a fronte del potere pubblico, e quindi come limiti al potere – si ragiona di una dialettica che potremmo definire autorità/eguaglianza, in cui il potere si pone nella logica “di servizio”, come strumento per la realizzazione della persona e come mezzo per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale di cui parla l’art. 3 della Costituzione. La centralità dell’intermediazione pubblica, che non può disconoscersi nello Stato contemporaneo, “serve” sia per l’ordinato assetto della società (cui sono preordinate le funzioni “d’ordine”), sia – e qui sta il novum – per la realizzazione in concreto dei diritti sociali, la quale richiede prestazioni amministrative e a cui corrispondono, nei sensi di legge, interessi di natura pretensiva. Riguardato in questi termini, in una visione diacronica il potere è espressione non tanto di una posizione di supremazia, quanto piuttosto di una posizione di preminenza funzionale, funzionale cioè (e nella misura in cui lo sia) ad assicurare una prestazione “doverosa”, perché volta a tutelare interessi a soddisfazione necessaria, delineati in Costituzione e nelle leggi che la attuano.
È in questa prospettiva, che origina dal dettato costituzionale, che vanno inquadrati dunque i poteri amministrativi. Il che ne determina il tasso di trasformazione, svincolati come sono dalla originaria logica di supremazia da circondare di limiti e tutele, e proiettati in una logica proattiva in cui la posizione di preminenza non può andare disgiunta dalla doverosità dell’esercizio delle funzioni, ogniqualvolta l’esercizio della funzione serva a quelle finalità, di derivazione costituzionale, che sono causa e fondamento dell’attribuzione del potere, e che quindi ne costituiscono la legittimazione.
Sul piano del diritto amministrativo, la pretesa che sorregge i diritti sociali si muove all’interno del relativo rapporto, quindi secondo modelli prevalentemente autoritativi, attraverso la figura del provvedimento amministrativo o quella del servizio pubblico, ma sempre nella cornice dell’amministrazione di prestazione. La norma attributiva del potere qualifica l’interesse pubblico in senso funzionale all’interesse (diritto o interesse legittimo che sia) del privato destinatario finale della prestazione: in tal senso il potere amministrativo è conformato al suo interno, proprio perché l’interesse del privato (qualificato alla stregua di diritto sociale) diventa la causa attributiva del potere, che va esercitato per soddisfare quell’interesse. Si ha qui una sorta di rovesciamento della relazione interesse pubblico-interesse privato, quasi un contrappasso: quello del privato è tutelato in via diretta, perché costituisce la causa attributiva del potere, quello pubblico è quindi garantito in via riflessa o indiretta dal soddisfacimento dell’interesse del privato.
Sul versante costituzionale, il senso di questo mutamento di paradigma è ben colto dalla Corte, pur in una decisione attinente alla specifica questione della composizione delle commissioni di concorso pubblico (sent. n. 453 del 1990), quando afferma: «l’azione dell’“amministrazione”, [...] nell’attuazione dell’indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obbiettivate dall’ordinamento. Si spiega, dunque, come in questa prospettiva, [essa sia] collegata allo stesso impianto costituzionale del potere amministrativo nel quadro di una democrazia pluralista». Si rinviene l’eco degli studi di Massimo Severo Giannini e delle sue considerazioni circa il riflesso sul potere amministrativo dell’avvento del cd. Stato pluriclasse.
Ed è proprio nella giurisprudenza costituzionale (e amministrativa) sui diritti sociali che si coglie in maniera concreta il senso pratico di questa trasformazione del potere pubblico. In tali campi, la salvaguardia del diritto è assicurata in senso negativo, cioè rispetto a leggi che ledano il diritto stesso, ma la Corte è intervenuta anche nei casi, decisamente più problematici, in cui sono l’inerzia o le omissioni del legislatore a porre il tema della salvaguardia dell’effettività di un diritto costituzionalmente protetto, per assicurare quella che potremmo definire la necessità costituzionale della garanzia.
Non è questa la sede per condurre una descrizione analitica della giurisprudenza costituzionale in quei settori (soprattutto: salute, istruzione, previdenza), e tuttavia mi sembra possa dirsi, in via generale, che, al pari dei diritti, i quali ben possono essere conformati (cioè determinati nel contenuto sulla base di princìpi costituzionali o di legge), anche il potere amministrativo vada “conformandosi”, in relazione alla causa attributiva di quel potere, cioè in relazione agli interessi che ne giustificano l’attribuzione e al contempo segnano la finalità del suo esercizio.
Di recente la Corte ha dato conto della significativa evoluzione del potere amministrativo (sent. n. 88 del 2025): «Il potere amministrativo, originariamente concepito come espressione di assoluta “supremazia” […] nel suo ancoraggio costituzionale è, piuttosto, una situazione soggettiva conferita al servizio degli interessi della collettività nazionale (art. 98 Cost.).[…] Dal descritto passaggio dalla logica della preminenza a quella del servizio deriva che la norma che attribuisce il potere per la realizzazione di uno specifico interesse pubblico fa di questo non solo il fine, ma la causa stessa del potere: proprio in quanto il potere è strumentale, esso va esercitato nella misura in cui serve al soddisfacimento dell’interesse pubblico ed è proporzionatamente occorrente a tal fine, quindi con il minimo sacrificio dell’interesse del privato, ma anche degli altri interessi pubblici. La sede delle relazioni tra gli interessi è il procedimento amministrativo: in questa sede, l’interesse pubblico primario, che giustifica il potere, si confronta con gli altri interessi pubblici coinvolti e con gli interessi dei privati, i quali non solo possono avere consistenza oppositiva rispetto al potere che ne invade la sfera soggettiva, ma spesse volte hanno consistenza di pretesa al suo esercizio, volto ad ampliare la sfera soggettiva, pretesa che in molti casi ha fondamento nelle previsioni costituzionali. Il corretto confronto di questi interessi, secondo la conformazione datane dalla legge, è garanzia di legittimità della decisione amministrativa, così formatasi, con la quale si esaurisce quel potere».
3. I principi costituzionali dell’amministrazione e il principio democratico
I princìpi costituzionali che riguardano l’amministrazione vanno letti alla luce del rapporto di fondo, peraltro non espresso, tra amministrazione e istituzioni democratiche. Come rilevato in dottrina, «la Costituzione italiana, pur occupandosi in diversi articoli di democrazia e di istituzioni
democratiche, e di pubblica amministrazione, non mette mai in relazione diretta le due entità. La democrazia è una nota essenziale dell’ordinamento (art. 1), che si esprime in alcuni istituti (come il voto popolare, art. 48) e istituzioni (il Parlamento, i Consigli regionali etc., artt. 55 ss., 122): ma non viene riferita mai alla pubblica amministrazione […però è ovviamente] impensabile che il principio democratico, laddove è riconosciuto come principio fondamentale della Costituzione, si arresti alle soglie della pubblica amministrazione».
Ciò anzitutto in termini “logici”, per essere l’amministrazione affidataria dell’attuazione in concreto della volontà collettiva: «se la democrazia è […] esercizio della sovranità da parte del popolo, in vista di fini sociali che sono in servizio della persona e della comunità insieme […], e se l’amministrazione è, tra le funzioni statali, quella eminentemente realizzativa, sembra che per la sua definizione la proiezione verso i fini sociali, percepiti come doverosi, sia fondamentale». [frase già evidenziata dai caporali. si propone di eliminare sottolineature]
Ma ancora di più in termini “ordinamentali”, in quanto l’amministrazione è tenuta al rispetto delle prescrizioni dettate in via generale dagli organi dotati di legittimazione popolare (secondo il principio di legalità, nella sua lettura anche sostanziale, su cui ci si soffermerà) nonché, più specificatamente, all’attuazione degli indirizzi degli organi politici scelti dal popolo, direttamente o indirettamente.
Più in generale, e sul piano positivo, il principio di legalità, che pure riguarda il legislatore, è alla base del rapporto tra legge e attività amministrativa; il buon andamento (nelle sue varie e moderne declinazioni) e l’imparzialità sono centrali (ed espressi) nella visione costituzionale dell’organizzazione e dell’attività amministrativa.
Anzi, come si vedrà, a tali princìpi espressi si raccordano altri princìpi anch’essi espliciti (sussidiarietà nell’allocazione delle funzioni) o da essi si fanno derivare corollari quali l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa.
Ed è, altresì, significativo che, nella giurisprudenza costituzionale, si sia sottolineato il valore della partecipazione ai procedimenti amministrativi come espressione di “democrazia partecipativa” (cioè come conseguenza dell’applicazione del principio democratico nell’amministrazione).
Nella sent. n. 235 del 2018 si legge infatti, a proposito del dibattito pubblico, che esso costituisce «uno strumento essenziale di coinvolgimento delle collettività locali nelle scelte di localizzazione e realizzazione di grandi opere aventi rilevante impatto ambientale, economico e sociale sul territorio coinvolto». Esso – prosegue la Corte – configura, analogamente all’inchiesta pubblica prevista dalla normativa in materia ambientale (art. 24-bis del d.lgs. n. 152 del 2006), una fondamentale tappa nel cammino della cultura della partecipazione, rappresentata da un modello di procedimento amministrativo che abbia, tra i suoi passaggi ineliminabili, il confronto tra la pubblica amministrazione proponente l’opera e i soggetti, pubblici e privati, a essa interessati e coinvolti dai suoi effetti, alimentandosi così un dialogo che, da un lato, faccia emergere eventuali più soddisfacenti soluzioni progettuali, e, dall'altro, disinneschi il conflitto potenzialmente implicito in qualsiasi intervento che abbia impatto significativo sul territorio. Ma proprio perché si è in presenza di un prezioso strumento della democrazia partecipativa, se ne devono evitare abusi e arbitrarie ripetizioni, in particolare con riferimento ai diversi piani (statale e regionale) su cui lo stesso deve svolgersi, pena un ingiustificato appesantimento dell’intera procedura.
4. Il principio di legalità: il suo significato per il legislatore e per l’amministrazione nella dinamica dell’esercizio del potere
Il principio di legalità regola il rapporto tra poteri pubblici conferiti all’amministrazione e legge, che nell’ordinamento costituzionale è espressione di sovranità politica e, in particolare espressione di democrazia, in quanto frutto della decisione (quanto meno) della maggioranza. Tale rapporto è fortemente influenzato dal tipo di ordinamento in cui si iscrive. Infatti, nello Stato autoritario la legge segna i confini nell’ambito dei quali il potere amministrativo (attribuito nell’interesse della stessa amministrazione) resta libero, e dunque individua ciò che l’amministrazione non può fare; nello Stato liberale la legge determina le limitate funzioni attribuite alla sfera pubblica, sicché l’amministrazione ha il ristretto compito di attuare la legge; nello Stato costituzionale, la legge prescrive all’amministrazione cosa deve fare: la legge acquista dunque “contenuto precettivo sostanzioso” e una dimensione sostanziale.
La dimensione sostanziale del principio di legalità è stata sottolineata dalla giurisprudenza costituzionale, che, da ultimo, nella sent. n. 209 del 2023 ha rilevato che il principio di legalità «“caratterizza, qualifica e limita tutti i poteri amministrativi” (sentenza n. 45 del 2019) e va letto non solo in senso formale, come attribuzione legislativa del potere, ma anche in senso sostanziale, “come determinazione del suo ambito, e cioè dei fini, del contenuto e delle modalità del suo esercizio” (sentenza n. 45 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 195 del 2019). Esso trova fondamento, come si è detto, nell’art. 97 Cost. […]».
La Corte ha ben chiaro che il principio di legalità si rivolge anche allo stesso legislatore. Ne conseguono tre corollari.
Il primo è che va sanzionata sul piano costituzionale la genericità di una legge, in quanto il principio in parola non consente «l’assoluta indeterminatezza del potere conferito dalla legge ad un’autorità amministrativa, che produce l’effetto di attribuire, in pratica, una totale libertà al soggetto o organo investito della funzione». E così (sent. n. 195 del 2019) «la possibilità per il prefetto, in presenza di situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da compromettere il buon andamento e l’imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, di indicare i prioritari interventi di risanamento, assegnando un termine per la loro adozione, scaduto il quale all’amministrazione inadempiente subentra un commissario ad acta […] viola il principio di legalità dell’azione amministrativa, poiché il presupposto positivo del potere sostitutivo prefettizio è disegnato in termini vaghi, ampiamente discrezionali e assai meno definiti di quelli del potere governativo di scioglimento di cui all’art. 141 t.u. enti locali […]. L’insufficiente determinazione del presupposto del potere sostitutivo extra ordinem risulta inoltre aggravata dalla latitudine del suo contenuto atipico e indifferenziato, costituito dalla diretta individuazione, ampiamente discrezionale, di “prioritari interventi di risanamento”, mentre invece ogni potere amministrativo deve essere determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa».
In secondo luogo, la Corte ha sanzionato l’oscurità della legge, sottolineando che, nell’ambito delle norme che regolano i rapporti tra cittadini e amministrazioni, sussiste in ciascun consociato «l’aspettativa a che la legge definisca ex ante, e in maniera ragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi diritti e i suoi interessi legittimi potranno trovare tutela» e che, di conseguenza, «una norma radicalmente oscura, d’altra parte, vincola in maniera soltanto apparente il potere amministrativo e giudiziario, in violazione del principio di legalità».
Infine, al legislatore che ha stabilito regole di esercizio del potere è precluso «vanifica[re quelle regole] nell[e] [loro] fondamental[i] finalità», e ciò in particolare tramite norme successive che ne esautorino la portata con interventi che ne legittimino l’intervenuta violazione a mo’ di «sanatoria in bianco».
Come può notarsi, in tutti e tre i casi appena descritti il principio di legalità si rivolge al legislatore, ma pur sempre per delimitare l’area dei poteri attribuiti all’amministrazione.
4.1 - Il principio di legalità va adattato alla logica del servizio cui il potere amministrativo è conformato dalla Costituzione. Se il potere è servizio, paradossalmente (ma non tanto) il principio di legalità è attenuato, almeno nei suoi termini tradizionali. È infatti semplice per la norma delimitare un potere che comprima una libertà: qui la tipicità è assoluta, quanto ad attribuzione del potere, contenuto e limiti. Il principio di legalità già assume contorni più elastici quando si tratta di attuare un bilanciamento tra diritti o di determinare un diritto cui si accompagni la previsione di un “interesse” o di un vero e proprio dovere. Quando, poi, si tratta di un diritto sociale il potere è conformato, indirizzato e deve tener conto degli interessi concreti. Quindi esso “si fa” nella dinamica degli interessi coinvolti.
Più in generale, non tutto ciò che attiene all’esercizio del potere è predeterminabile a priori. Il percorso lineare “interesse pubblico - norma di attribuzione del potere - provvedimento”, alla base del principio di legalità del secolo scorso, si è da tempo irreversibilmente modificato.
L’interesse pubblico non è più “singolare” e predeterminato dalla legge, ma è ormai il frutto del complesso contemperamento tra interessi pubblici “plurali”, spesso contrapposti, e a loro volta “bilanciati” con gli interessi dei privati.
Il “luogo del confronto”, in cui i diversi interessi pubblici in gioco si compongono, anche con quelli dei privati, è sempre più il procedimento, in cui l’interesse pubblico in concreto perseguito “si fa”, nella dinamica del confronto.
Di conseguenza, anche il potere pubblico non è più puntualmente prefigurato; e quindi, quanto meno nei casi più complessi, lo stesso provvedimento non è necessariamente predeterminato e può avere contenuto mutevole e articolato, poiché deve riassumere istruttorie procedimentali a elevata complessità.
Da questa impostazione del procedimento, che verrà seguita e sviluppata dalla dottrina amministrativistica negli anni a seguire, sembra potersi trarre l’idea secondo cui una concezione necessariamente dinamica del potere, ancorata alla cornice costituzionale nelle caratteristiche di una società complessa, richieda una considerazione realistica del principio di legalità che consenta, da un lato, di adattare il contenuto del potere alla vicenda concreta in cui esso si inserisce, dall’altro di assicurare il collegamento tra legge e potere, in modo che il suo esercizio possa avere riguardo a quello che l’antica giurisprudenza del Consiglio di Stato definiva lo “spirito della legge”, nella cui violazione prendeva forma il vizio dell’eccesso di potere.
In questo approccio realistico, il principio di legalità viene a valorizzarsi nel procedimento e nella dimensione procedurale, che “punta” sulla correttezza e sul rispetto delle regole per la formazione delle decisioni (politiche o amministrative che siano) e quindi sull’apertura del relativo procedimento ai centri di decisione interessati.
Tale approccio trova riscontro nella giurisprudenza della Corte.
Quanto alla valorizzazione del procedimento, nella sent. n. 69 del 2018 la Corte rileva che «La struttura del procedimento amministrativo rende possibile l’emersione degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela – a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità –, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei princìpi di cui all’art. 1 della legge n. 241 del 1990, e del principio del buon andamento dell’amministrazione, garantendo il rispetto del principio di legalità – di cui all’art. 97 Cost. − quest’ultimo in senso non solo formale, come attribuzione normativa del potere, ma anche sostanziale, come esercizio del potere in modo coerente con la fonte normativa di attribuzione, con la possibilità di sottoporre le scelte compiute e le relative modalità di adozione al vaglio giurisdizionale».
Tale impostazione risalta anche in tema di sindacato sulle leggi-provvedimento, in cui la Corte rileva che «[i]l portato delle numerose pronunce in materia è stato di recente puntualizzato nel senso che il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi, in quanto «[è] nella sede procedimentale [...] che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei princìpi costituzionali la loro previsione e tutela».
Tuttavia – chiarisce la Corte – il principio di legalità sostanziale può ritenersi violato solamente qualora sia assente, o eccessivamente generica, la determinazione del presupposto di esercizio e del contenuto del potere conferito, in modo da dover escludere qualsiasi, «pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa» (sent. n. 195 del 2019).
E già dalla sent. n. 13 del 1962 – che vale la pena riportare di nuovo nel suo passaggio essenziale – la Corte cala con precisione il principio di legalità nella dinamica del potere quale si delinea nel corso (e all’esito) del procedimento: «[È] principio generale dell’ordinamento giuridico dello Stato [l’]esigenza del giusto procedimento. Quando il legislatore dispone che si apportino limitazioni ai diritti dei cittadini, la regola che il legislatore normalmente segue è quella di enunciare delle ipotesi astratte, predisponendo un procedimento amministrativo attraverso il quale gli organi competenti provvedano ad imporre concretamente tali limiti, dopo avere fatto gli opportuni accertamenti, con la collaborazione, ove occorra, di altri organi pubblici, e dopo avere messo i privati interessati in condizioni di esporre le proprie ragioni sia a tutela del proprio interesse, sia a titolo di collaborazione nell’interesse pubblico».
E ancora, con riferimento alla dimensione della legalità procedurale, la Corte ha avuto modo di chiarire, che «l'eventuale indeterminatezza dei contenuti sostanziali della legge può ritenersi in certa misura compensata dalla previsione di talune forme procedurali» e che «la possibilità di valorizzare le forme di legalità procedurale previste dalla legge, ai fini della valutazione del rispetto dell’art. 23 Cost., vale, in particolare, nei settori affidati ai poteri regolatori delle autorità amministrative indipendenti, quando vengano in rilievo profili caratterizzati da un elevato grado di complessità tecnica».
Naturalmente – precisa la Corte – l’elasticità e l’indeterminatezza della norma, in particolar modo in materie assistite dalla riserva (pur relativa) di legge, non possono essere tali da lasciare le situazioni soggettive dei privati in balìa dell’amministrazione.
4.2 - Titolo? [si prega di aggiungere titolo a questo sottoparagrafo e agli altri segnalati più avanti conformemente a quanto fatto per il paragrafo 4.1, e dagli autori degli altri contributi del volume.] Un aspetto significativo, e ricorrente nella giurisprudenza della Corte, del rapporto tra legalità sostanziale e adattamento alla concreta vicenda procedimentale (e al caso oggetto del provvedimento amministrativo) può rinvenirsi nelle pronunce di illegittimità costituzionale relative alle sanzioni amministrative (punitive e non).
La Corte in molteplici occasioni ha affermato la necessità di far soggiacere il potere amministrativo al principio di proporzionalità per adeguare “la misura” al caso concreto. Di conseguenza, diverse pronunce hanno giudicato illegittime conseguenze negative fisse o automatiche, purché diverse dai provvedimenti di decadenza per perdita di un requisito soggettivo. E ciò con riferimento al potere sanzionatorio assegnato alla pubblica amministrazione di tipo sia punitivo che non punitivo.
Quanto al potere sanzionatorio punitivo si possono richiamare la sent. n. 112 del 2019 che ha giudicato illegittima la obbligatorietà della confisca della Consob in risposta agli abusi di mercato; la sent. n. 185 del 2021 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che prevedeva una sanzione fissa per taluni inadempimenti nella gestione delle sale da gioco o, similmente, la sent. n. 40 del 2023 che ha dichiarato illegittima la norma che prevedeva una sanzione fissa per inadempienze delle strutture di controllo delle produzioni DOP o IGP. Quanto al potere sanzionatorio non punitivo, la Corte ha ritenuto irragionevole l’automatismo della revoca della patente prevista in caso di sopravvenuta condanna del suo titolare, per reati in materia di stupefacenti (si veda per tutte sent. n. 22 del 2018) in quanto la sottostante varietà di fattispecie richiede che l’autorità amministrativa debba poter valutare nei diversi casi la portata della condanna sulla permanenza o meno dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida.
La giurisprudenza della Corte è, in particolare, copiosa in materia di circolazione stradale, venendo in rilievo la libertà di circolare dei cittadini. In proposito vanno richiamate le numerose pronunce di illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedevano, in relazione a varie ipotesi, la revoca automatica della patente di guida, nonché quelle (si vedano sentt. n. 371 del 1994 e n. 163 del 2022) che hanno riscontrato l’illegittimità, rispettivamente, della confisca automatica del veicolo privo di carta di circolazione e dell’omessa previsione della riduzione del periodo di sospensione della patente in caso di esito positivo della messa alla prova (sanzione accessoria del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool).
Nella descritta giurisprudenza della Corte può facilmente scorgersi l’esigenza di evitare, nell’esercizio del potere, rigidi automatismi che, pur rispettosi formalmente del principio di legalità sostanziale, rischiano di tradursi in sproporzionate e irragionevoli conseguenze nella concreta vicenda procedimentale. L’equilibrio tra legalità e discrezionalità dell’amministrazione – o, meglio, il consentire all’amministrazione margini di adattamento e di discrezionalità – non stride con il principio di legalità ma consente che lo stesso venga adattato al caso concreto, senza che ne risultino provvedimenti irragionevoli e non proporzionati.
In particolare, nella sent. n. 112 del 2019 la Corte ha affermato che il principio di proporzionalità della sanzione amministrativa rispetto alla gravità dell’illecito si applica alla generalità delle sanzioni amministrative, punitive e non, sicché il principio in parola non trae la propria base normativa dal combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost., bensì dall’art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione. Tale principio, in ragione della necessaria adeguatezza della sanzione al caso concreto, possiede potenzialità applicative che eccedono «l’orizzonte degli automatismi legislativi, come dimostra proprio la giurisprudenza relativa alla materia penale, i cui principali approdi sono estensibili anche alla materia delle sanzioni amministrative».
La peculiarità delle sanzioni amministrative di tipo punitivo ha, inoltre, portato la giurisprudenza costituzionale a dichiarare applicabili, in virtù del loro carattere di afflittività, numerosi principi costituzionali concernenti le sanzioni penali, fra cui quello di irretroattività delle norme incriminatrici e quello di retroattività della lex mitior. In particolare, la sent. n. 104 del 2014 ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi sull’interpretazione degli artt. 6 e 7 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), da cui si ricava il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto.
Detto principio è desumibile anche dall’art. 25, 2° co., Cost., il quale, data l’ampiezza della sua formulazione, può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile – in senso stretto – a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede sia già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato. Le sentt. n. 223 del 2018, n. 63 del 2019 e n. 112 del 2019 hanno, in particolare, affermato che il principio di retroattività della lex mitior si applica anche alle sanzioni amministrative di carattere punitivo.
5. I principi dell’art. 97 Cost. sull’organizzazione e l’attività dell’amministrazione nell’ottica del principio di sussidiarietà
Buon andamento e imparzialità sono i due princìpi che la Costituzione riferisce esplicitamente all’amministrazione. A lungo ritenuti privi di valenza giuridica, progressivamente i due canoni in questione, riferibili sia all’organizzazione che all’attività amministrativa, sono divenuti due parametri utilizzati dalla Corte per il sindacato di costituzionalità in svariati settori. Va tuttavia avvertito sin d’ora che, spesso, il sindacato sul buon andamento rimane un po’ in ombra, o perché “risucchiato” nel giudizio di ragionevolezza delle leggi, o perché strettamente collegato al principio di imparzialità («unito quasi in endiadi», sent. n. 333 del 1993). Spesso e volentieri, infatti, uno stesso istituto è espressione di entrambi i canoni costituzionali.
Un punto di svolta nel percorso di “giurificazione” dei princìpi in parola sul piano della legislazione ordinaria è costituito, all’inizio degli anni Novanta, dalla l. n. 241 che nel suo incipit sottopone espressamente al buon andamento (o meglio ai corollari costituiti dall’economicità ed efficacia) nonché all’imparzialità (e ai suoi corollari della pubblicità e trasparenza) l’attività dell’amministrazione e, di seguito, nella sua disciplina, declina nei diversi istituti ora l’uno (si pensi al divieto di aggravamento), ora l’altro (si pensi al diritto di accesso), ora entrambi i principi (si pensi al responsabile del procedimento o alla partecipazione).
5.1 -[Titolo o eliminare sottoparagrafazione] L’analisi dei principi di buon andamento e imparzialità deve essere, tuttavia, preceduta dalla considerazione del principio di sussidiarietà, introdotto nel 2001 con la riforma del Titolo V e che oggi arricchisce lo Statuto costituzionale dell’amministrazione.
Il principio di sussidiarietà, nelle sue declinazioni “verticale” e “orizzontale”, precede logicamente i principi dettati dall’art. 97 Cost. perché, da un lato, indica i criteri di distribuzione delle funzioni amministrative e, dall’altro, traccia i confini della sfera pubblica.
La distanza dalle previsioni della Carta del 1948 è notevole e si spiega: quella interveniva su una amministrazione centralizzata e, in ordine alle funzioni amministrative, si limitava ad affermare il principio del decentramento per quelle statali, il principio del parallelismo per le funzioni di competenza delle neo costituite Regioni (artt. 117 e 118 previgenti), la spettanza agli enti locali delle funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale o di quelle delegate (art. 118 Cost. previgente).
Oggi l’art. 118 Cost. prevede che le funzioni amministrative vadano allocate in capo all’ente che riesca ad assicurarne lo svolgimento ottimale (sussidiarietà verticale) e che nelle attività di interesse generale vada favorita l’iniziativa dei privati, con la conseguenza che la gestione pubblica di tale attività sia suppletiva rispetto a quella privata.
Quanto alla portata della sussidiarietà verticale, è stata fondamentale l’opera interpretativa della giurisprudenza costituzionale. Questa, infatti, ha in primo luogo, chiarito che l’art. 118 Cost. non procede direttamente all’allocazione delle competenze amministrative, ma fornisce al legislatore – munito della relativa potestà, secondo il riparto per materie stabilito dall’art. 117 Cost. – il criterio per allocarle. Il legislatore, pertanto, è tenuto ad attribuire e disciplinare quello specifico potere.
In secondo luogo, la Corte ha evidenziato il carattere flessibile del criterio di sussidiarietà che, in uno con i criteri di differenziazione ed adeguatezza, richiede di volta in volta di individuare l’amministrazione chiamata a esercitare uno specifico potere in quella che è maggiormente in grado di soddisfare l’interesse del cittadino a cui esso è preordinato.
L’abbandono di una ripartizione rigida delle competenze garantisce una ponderazione ad hoc nella distribuzione delle funzioni amministrative preordinata alla migliore soddisfazione dei relativi obiettivi.
In proposito, da ultimo, la sent. n. 192 del 2024 ha affermato: «Il principio di sussidiarietà esclude un modello astratto di attribuzione delle funzioni, ma richiede invece che sia scelto, per ogni specifica funzione, il livello territoriale più adeguato, in relazione alla natura della funzione, al contesto locale e anche a quello più generale in cui avviene la sua allocazione. La preferenza va al livello più prossimo ai cittadini e alle loro formazioni sociali, ma il principio può spingere anche verso il livello più alto di governo. Ai fini dell’attribuzione della funzione, contano le sue caratteristiche e il contesto in cui la stessa si svolge. La sussidiarietà può così portare ad allocare la funzione, a seconda delle specifiche circostanze, ora verso il basso ora verso l’alto. L’adeguatezza dell’attribuzione della funzione a un determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo a tre criteri: l’efficacia e l’efficienza nell’allocazione delle funzioni e delle relative risorse, l’equità che la loro distribuzione deve assicurare e la responsabilità dell’autorità pubblica nei confronti delle popolazioni interessate all’esercizio della funzione».
Significativa è anche la giurisprudenza in tema di sussidiarietà orizzontale. Il principio di sussidiarietà orizzontale, che sta a indicare il processo di ritrazione della sfera pubblica con restituzione ai privati di certi settori di attività, mira a far sì che l’intervento pubblico sia circoscritto a ciò che richieda garanzie ulteriori rispetto all’autodeterminazione dei privati.
Se ne ha una particolare applicazione nel campo dei servizi pubblici, ove si limita l’intervento pubblico ai casi in cui il servizio possa essere prestato dai privati e lo si impone, viceversa, quando i privati non siano in grado di svolgerlo (d.lgs. n. 201 del 2002 sul riordino dei servizi pubblici locali ed è enunciato dallo stesso art. 10, 3° co.: «Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni»).
Nella giurisprudenza costituzionale, un’importante declinazione del principio di sussidiarietà orizzontale si rinviene nella sent. n. 79 del 2019, la quale, nel dichiarare la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della trasformazione della Croce Rossa da ente di diritto pubblico a base associativa ad associazione di volontariato in regime di diritto privato, rileva che «Tale scelta trova, anzi, una diretta copertura costituzionale nell’art. 118, quarto comma, Cost., che in una ottica di sussidiarietà orizzontale impegna la Repubblica a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale».
6. Il principio di buon andamento
Il principio di sussidiarietà introduce al primo dei principi enunciati dalla Costituzione sull’amministrazione: il buon andamento.
La giusta e appropriata allocazione delle funzioni legislativa e soprattutto amministrativa, secondo il menzionato principio di sussidiarietà verticale, favorisce il buon andamento dell’amministrazione, nei termini sopra richiamati di efficacia, efficienza ed economicità della stessa, e risponde alla logica generale di un’amministrazione di prestazione a servizio dei cittadini.
Di ciò dà espressamente conto la sentenza, più volte richiamata, n. 192 del 2024 (sull’autonomia differenziata) secondo cui «Il principio di sussidiarietà esclude un modello astratto di attribuzione delle funzioni, ma richiede invece che sia scelto, per ogni specifica funzione, il livello territoriale più adeguato, in relazione alla natura della funzione, al contesto locale e anche a quello più generale in cui avviene la sua allocazione. La preferenza va al livello più prossimo ai cittadini e alle loro formazioni sociali, ma il principio può spingere anche verso il livello più alto di governo.[…] L’adeguatezza dell’attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo a tre criteri: l’efficacia e l’efficienza nell’allocazione delle funzioni e delle relative risorse, l’equità che la loro distribuzione deve assicurare e la responsabilità dell’autorità pubblica nei confronti delle popolazioni interessate all’esercizio della funzione».
Quanto alla sussidiarietà orizzontale, come si è visto, la ritrazione della sfera pubblica a favore dell’attività dei privati facilita, ma ancor prima impone una maggiore efficienza nella gestione delle funzioni rimaste all’amministrazione.
6.1 -[Titolo o eliminare sottoparagrafazione] Del principio di buon andamento va, anzitutto, detto che esso assume diversi significati a seconda del contesto, essendo stato identificato con l’efficacia dell’azione amministrativa, intesa come grado di corrispondenza tra obiettivi e risultati; con la sua efficienza, intesa come rapporto tra i risultati e le risorse impiegate; con la sua economicità, intesa come minimo impiego possibile di risorse.
Per effetto del menzionato art. 1 della l. n. 241 del 1990, i corollari del buon andamento sono divenuti parametri di legittimità dei provvedimenti amministrativi. Inoltre, nella legislazione dell’avvio di questo secolo, poi, sono immediatamente riconducibili al buon andamento il sistema di valutazione della performance, la class action pubblica, e, da ultimo, il principio del risultato, esplicitamente inserito nel codice dei contratti pubblici del 2023, di cui la giurisprudenza amministrativa sta facendo concreta applicazione nella valutazione di legittimità degli atti di gara.
Nella cornice costituzionale, in cui assume rilievo il modello funzionale dell’amministrazione di prestazione, si rinviene l’emersione del principio del risultato, che inserisce nel sistema un (soltanto apparente) dilemma, probabilmente sopravvalutato, tra garanzie e risultato, termini che vanno concepiti in senso armonico, mentre, se ritenuti contrapposti, esulano da una concezione moderna della pubblica amministrazione. Dell’evoluzione del sistema ha dato di recente conto la sent. n. 132 del 2024 della Corte, che ha sottolineato nelle più recenti scelte legislative il passaggio all’«amministrazione “di risultato”, cioè un’amministrazione che deve raggiungere determinati obiettivi di policy e che risponde dei risultati economici e sociali conseguiti attraverso la sua complessiva attività». Inoltre, è stato in dottrina efficacemente osservato che «se è vero che la pubblica amministrazione è chiamata a perseguire i fini predisposti dalla legge, nel pieno rispetto del principio di legalità, ciò non può che comportare il conseguimento sollecito dello stesso risultato in qualche modo prefigurato e imposto di volta in volta dalle discipline normative di riferimento. In siffatta affermazione è dato cogliere la maturazione della consapevolezza che il risultato amministrativo non costituisce qualcosa che si colloca al di fuori della norma e dunque del principio di legalità, ma piuttosto attribuisce a questo un significato più precipuo, maggiormente coerente con l’esigenza di effettività della tutela degli interessi in vista della quale trovano legittimazione i diversi centri di potere pubblico».
Da ultimo, la Corte ha anche svolto riflessioni sull’incidenza del principio di buon andamento in riferimento alle dinamiche della decisione amministrativa, ritenendo non fondata la questione di legittimità costituzionale del limite temporale di un anno al potere di autotutela. La Corte ha osservato, infatti, in relazione alla censura di violazione dell’art. 97, 2° co., Cost., che «deve escludersi che [tale limite] leda, come lamentato dal rimettente, il principio di buon andamento, potendone piuttosto costituire attuazione […] il termine estintivo del potere di annullamento influisce sulla qualità dello stesso processo decisionale di primo grado: la limitazione della potestà di autotutela incentiva gli organi competenti alla attenta valutazione e ponderazione degli interessi già in primo grado; valutazione che potrebbe essere meno meditata nella consapevolezza di avere una seconda chance di intervento, tramite un contrarius actus, rispetto a quello originariamente assunto in via illegittima, senza limiti temporali predeterminati».
7. Il principio di imparzialità
L’imparzialità è stata originariamente concepita come principio della sola attività amministrativa, per essere poi estesa anche ai profili organizzativi dell’amministrazione, che devono essere improntati al rispetto di tale principio.
In virtù di questo principio, l’amministrazione – che è parte coinvolta nell’azione che pone in essere poiché portatrice dell’interesse pubblico primario – deve essere imparziale nel suo agire nel senso di considerare tutti gli interessi coinvolti nel procedimento (pubblici e privati), senza favoritismi o discriminazioni. Nei siffatti termini, l’imparzialità si ricollega ai principi di uguaglianza (art. 3) e democratico [democrazia?] (art. 1).
La posizione di parte della pubblica amministrazione distingue le caratteristiche dell’imparzialità amministrativa da quella del giudice terzo; essa si distingue altresì dall’indipendenza in virtù del fatto che l’amministrazione deve assolvere i compiti di attuazione degli interessi pubblici rispondendo all’indirizzo politico- amministrativo del Governo ed essendo sottoposta al suo controllo (ex art. 95 Cost.), in applicazione del principio democratico.
Il principio di imparzialità è stato declinato dalla Corte costituzionale sia sul piano dell’organizzazione amministrativa, sia su quello dell’attività; anche se non sempre è agevole tenere distinti i due piani.
7.1 [Titolo??] - Sul piano dell’organizzazione, il principio di imparzialità informa, in primo luogo, la distinzione tra politica e amministrazione sia nella giurisprudenza della Corte sia nel pensiero della dottrina.
Il tema ha animato la dottrina e il dibattito politico negli anni Novanta; e non è questa la sede per ricostruirne i contenuti. Ma è stato presente anche nella giurisprudenza costituzionale.
Per limitarci ai punti salienti, la Corte – nella sent. n. 453 del 1990, poi ripresa anche dalla successiva n. 333 del 1993 – ha osservato che «[n]ell’imparzialità, […] viene a esprimersi la distinzione più profonda tra politica e amministrazione, tra l’azione del “governo” – che, nelle democrazie parlamentari, è normalmente legata agli interessi di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza – e l’azione dell’“amministrazione” – che, nell’attuazione dell’indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obbiettivate dall’ordinamento –». E ancora, nella sent. n. 103 del 2007, si ribadisce che «l’imparzialità è alla base della stessa distinzione funzionale dei compiti tra organi politici e burocratici e cioè tra l’azione di governo – che è normalmente legata alle impostazioni di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza – e l’azione dell’amministrazione, la quale, nell’attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata, invece, ad agire senza distinzioni di parti politiche e dunque al «servizio esclusivo della Nazione» (art. 98 Cost.), al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall'ordinamento».
La distinzione tra politica e amministrazione si rinviene anche nella giurisprudenza relativa al cd. sistema delle spoglie (Spoils system).
Nelle molte sentenze sul tema, la Corte ha ritenuto legittima la decadenza automatica solo per gli incarichi di diretta collaborazione con l’organo politico e per alcuni incarichi dirigenziali di livello generale a livello apicale, in quanto caratterizzati dal conferimento diretto da parte degli organi politici a soggetti prescelti intuitu personae, giustificandosi tale decadenza con la “coesione tra organo politico e organo di vertice burocratico”. Si è posta così una netta distinzione tra gli incarichi cd. fiduciari e le posizioni legate a una carriera interna all’amministrazione.
7.2[si può eliminare questa sottoparagrafazione? Stesso tema dell’organizzazione come sopra ) In ultimo, alla imparzialità nell’organizzazione va ricondotta la giurisprudenza in tema di disciplina sul conflitto di interesse, la quale, nelle parole della Corte, «mira al raggiungimento dell’obiettivo, di rilievo costituzionale, di assicurare l’imparzialità dell’agire amministrativo, declinata in chiave spiccatamente preventiva, come esigenza, cioè, di garantire anche la mera apparenza di imparzialità del funzionario pubblico».
7.2 [Titolo??] - Sul versante dell’attività amministrativa, il richiamo al principio di imparzialità, oltre che nelle esaminate pronunce sulla valenza del procedimento amministrativo per la corretta valutazione degli interessi in gioco, si rinviene in quei princìpi che potremmo riguardare come corollari dell’imparzialità, e in particolare nel principio di trasparenza dei processi decisionali e dei provvedimenti amministrativi, attraverso la disciplina della pubblicità degli atti e dell’accesso a essi.
All’attuazione del principio di imparzialità, in uno a quello democratico, si deve, infatti, il ribaltamento della regola sancita dall’art. 15 t.u. n. 3 del 1957 della segretezza degli atti della pubblica amministrazione (salvo espresse eccezioni) in quella dell’accessibilità ai suoi atti.
Sul piano legislativo, il diritto all’informazione ha avuto una progressiva concretizzazione: dall’accesso della l. n. 241 del 1990, agli obblighi di pubblicazione del decreto n. 33 del 2013 fino alla l. n. 124 del 2015 (cd. legge Madia) e all’accesso civico generalizzato, su cui non è possibile indugiare in questa sede.
Sebbene il riferimento alla trasparenza non sia presente in Costituzione, nella sent. n. 348 del 1990 la Corte sottolinea che «l’informazione nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto di essere informati esprime [è] una condizione preliminare (o se vogliamo un presupposto insopprimibile) per l’attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico».
Ancora, la Corte ha agganciato alla pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, quali corollari del principio di imparzialità, l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, in quanto strumento volto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall’autorità amministrativa (sent. n. 310 del 2010).
Nell’epoca dell’intelligenza artificiale, costituisce applicazione del principio di trasparenza, l’esigenza di conoscibilità e comprensibilità delle decisioni algoritmiche. Significativa al riguardo è la disposizione dell’art. 30 del codice dei contratti pubblici, secondo cui «le decisioni assunte mediante automazione rispettano [tra gli altri] i[l] principi[o..] di conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata». La disposizione riprende un principio già applicato da decisioni giudiziarie originariamente svolte in sede di graduatoria degli insegnanti.
Nella giurisprudenza costituzionale la trasparenza risulta collegata anche agli artt. 24 e 113 Cost. in quanto essa consente al destinatario del provvedimento, che ne abbia avuto conoscenza e ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione (sentt. n. 104 del 2006 e n. 310 del 2010).
La Corte costituzionale ha anche affermato che la trasparenza dei dati detenuti dalla pubblica amministrazione non è senza limiti, ma deve essere ragionevolmente ed effettivamente connessa all’esercizio di un controllo dei cittadini, sia sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali, sia sul corretto impiego delle risorse pubbliche. Inoltre, la ostensione deve essere garantita con la misura meno restrittiva dei diritti fondamentali in potenziale tensione, quale la riservatezza delle persone.
8. Buon andamento e imparzialità nei concorsi pubblici e nell’attività contrattuale
I princìpi di buon andamento e imparzialità sono spesso stati declinati in maniera congiunta, se non indistinta, soprattutto con riferimento a due settori interessati da una copiosa giurisprudenza della Corte in termini di fondatezza delle relative questioni: i concorsi pubblici e l’attività contrattuale, settori in cui il piano organizzativo e il profilo dell’attività spesso tendono a sovrapporsi; sicché di essi sembra opportuna una considerazione unitaria.
8.1 Concorsi pubblici [ok ? o proporre altro titolo]- La Corte ha, anzitutto, delineato la natura di questo istituto: il concorso è meccanismo di selezione tecnica e neutrale (sentt. n. 1 del 1999, n. 194 del 2002, n. 218 del 2002), aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti predeterminati per la verifica della loro idoneità e capacità attitudinale (sentt. n. 514 del 1995 e n. 50 del 1997), funzionale a garantire la scelta delle persone più meritevoli e idonee all’esercizio della funzione pubblica (ancora, sentt. n. 453 del 1990 e n. 333 del 1993) e, dunque, a garanzia del miglior rendimento della pubblica amministrazione (sentt. n. 1 del 1996, n. 218 del 2002 e n. 293 del 2009).
In alcuni casi le pronunce non hanno mancato di correlare il carattere aperto delle procedure concorsuali ad altre previsioni costituzionali: perché l’accesso al pubblico impiego consente l’attuazione del diritto al lavoro ex art. 4 (sent. n. 108 del 1994) o è occasione per il reinserimento del condannato nel mondo del lavoro ex art. 27 (sent. n. 408 del 1993).
I tentativi legislativi di eludere la regola costituzionale sono stati costanti, numerosi e diversamente congegnati, tanto da impegnare significativamente la Corte. A fronte di queste plurime deviazioni legislative dalle regole del concorso, la giurisprudenza costituzionale 1) ha puntualizzato l’estensione d’ambito della regola del concorso, affermando che essa è non solo forma ordinaria di reclutamento nelle amministrazioni, volta ad assicurare parità di accesso, trasparenza e imparzialità, ma anche criterio di selezione per le progressioni verticali interne alle amministrazioni, in quanto queste comportano l’accesso a un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate; 2) ha individuato le specifiche ricadute della imparzialità su diversi aspetti delle procedure concorsuali, avuto riguardo alla composizione delle commissioni, alla pubblicità e trasparenza della selezione, alla individuazione dei requisiti di accesso, ai limiti alla proroga della validità temporale della graduatoria.
Ne è derivata una esigenza di sistematizzazione, articolata nei termini che seguono. Dalla giurisprudenza emerge anzitutto il collegamento del principio di imparzialità, nelle sue applicazioni concrete, con altri princìpi di carattere generale e in particolare con il principio di ragionevolezza.
Per quanto riguarda i requisiti di accesso, si segnalano in particolare le sentenze che hanno giudicato illegittimi perché irragionevoli i requisiti concorsuali legati al genere (sentt. n. 33 del 1960 e n. 188 del 1994); al possesso delle qualità morali e di condotta (sentt. n. 108 del 1994, n. 408 del 1993 e n. 391 del 2000); a particolari condizioni familiari o di stato (sentt. n. 332 del 2000, assenza di prole; n. 445 del 2002, celibato); all’età (sentt. n. 401 del 1988 e n. 262 del 2022).
Similmente sono state dichiarate incostituzionali talune previsioni di cause di esclusione dalle procedure perché automatiche, anziché rimesse alla valutazione dell’amministrazione: in particolare, ciò è avvenuto in relazione a norme che escludevano i candidati: a) con una precedente condanna, pur essendo intervenuta la riabilitazione (sent. n. 408 del 1993); b) decaduti dall’impiego a seguito dell’accertamento del suo conseguimento mediante la produzione di documenti falsi in relazione al concorso ad altro impiego nell’amministrazione dello Stato (sent. n. 329 del 2007); c) con una condanna per guida in stato di ebbrezza (sent. n. 40 del 2024).
Per quanto concerne l’espletamento delle procedure concorsuali, più volte sono state sanzionate scelte legislative relative alla composizione delle commissioni giudicatrici: la Corte in proposito ha preservato il principio del carattere esclusivamente tecnico del giudizio dei commissari dalla deviazione verso interessi di parte o comunque diversi dall’obiettivo di selezionare i migliori, affermando la necessità che le commissioni di concorso siano composte – se non esclusivamente – quanto meno in prevalenza da membri “tecnici”.
Ma ancora, in ordine alle modalità di espletamento della procedura concorsuale, la Corte ha avuto modo di dichiarare illegittime previsioni con cui si affidava a una società di servizi ogni adempimento relativo all’espletamento del concorso, con deresponsabilizzazione dell’ente pubblico dal suo espletamento (sent. n. 141 del 1999) o che prevedevano inadeguate forme di pubblicazione del bando, in contraddizione con la natura aperta del concorso, perché solo un’ampia conoscibilità della sua indizione può permettere la partecipazione alla selezione di chiunque abbia i requisiti richiesti (sent. n. 140 del 2023).
Nell’estendere – come si è detto – alle progressioni verticali, la giurisprudenza costituzionale ha definito alcuni criteri volti ad assicurare un punto di equilibrio tra l’esigenza di valorizzazione del personale interno e il rispetto del principio costituzionale del pubblico concorso. In questo senso, è stato ritenuto illegittimo ogni automatismo nella progressione di carriera, in assenza di qualsivoglia criterio selettivo: anche il passaggio a una fascia funzionale superiore, comportando l’accesso a un nuovo posto di lavoro, corrispondente a funzioni più elevate, è una forma di reclutamento soggetta alla regola del pubblico concorso.
Del pari, sono state ritenute illegittime quelle previsioni normative grazie alle quali, con le modalità più disparate, si è disposto il passaggio in ruolo di personale con rapporto di lavoro precario tanto che la stabilizzazione sia stata prevista ope legis o a semplice domanda dell’interessato, mediante il ricorso distorto all’istituto della mobilità, tanto che siano state contemplate selezioni, peraltro sovente dal carattere non autenticamente concorsuale, in tutto o in parte riservate al personale interessato. Così come sono state colpite da dichiarazione di incostituzionalità le previsioni legislative che consentivano il transito di personale da soggetti privati a enti pubblici: anche in questo caso il passaggio, pur nell’ipotesi in cui l’ente privato sia a partecipazione pubblica, non può essere generale e automatico, bensì deve necessariamente prevedere l’espletamento di una procedura selettiva per non violare la regola del concorso pubblico.
Infine, anche per evitare una indiretta elusione del concorso pubblico mediante la sistematica e ripetuta utilizzazione di esistenti graduatorie concorsuali, si è ritenuto costituire un principio del pubblico impiego, il divieto di utilizzare la graduatoria di idonei di un precedente concorso in relazione a posti istituiti o trasformati successivamente all’approvazione della graduatoria medesima. E ancora, è stato ritenuto illegittimo, perché in contrasto con il principio del pubblico concorso, lo scorrimento di graduatorie obsolete sia perché non rispondenti alle esigenze di verifiche attitudinali attuali, sia perché preclusive dell’accesso all’impiego in favore di coloro che medio tempore avevano maturato i requisiti (sentt. n. 514 del 1995 e n. 108 del 2011).
8.2 Attività contrattuale [ok ? o proporre altro titolo]- Quanto al settore dell’attività contrattuale e, più esattamente, della procedura pubblicistica che precede la stipula del contratto pubblico, all’originaria finalità di buon andamento, si è venuto progressivamente affiancando nella giurisprudenza della Corte il principio di imparzialità.
Tale aggancio è, come noto, non risalente. Infatti, in origine la disciplina della procedura di scelta del contraente era dettata nel solo interesse dell’amministrazione-contraente per finalità di contabilità pubblica e di trasparenza nella gestione delle spese: la sequenza pubblicistica antecedente la stipula del contratto era concepita per assicurare la corretta formazione della volontà negoziale della pubblica amministrazione e per far sì che fosse scelto il miglior contraente, portatore di una offerta contrattuale affidabile, conveniente e di qualità, così da assicurare la bontà della spesa pubblica.
In tale contesto funzionale dell’evidenza pubblica, non stupisce che l’unica pronuncia (sent. n. 525 del 1987) della Corte che si occupa dell’evidenza pubblica ne valorizzi esclusivamente la preordinazione alla «individuazione del contraente che offra le maggiori garanzie al fine di soddisfare l’interesse dedotto nel negozio nel modo più conveniente, più efficace e più razionale», senza alcuna valorizzazione della prospettiva delle imprese che ambiscono a contrarre. Coerentemente a quella lettura della disciplina pubblicistica, la Corte dichiarò non fondata la questione sollevata con riguardo a una norma regionale che prevedeva che il rifornimento dei medicinali e di altro materiale sanitario da parte delle USL e dei relativi presidi avvenisse da aziende farmaceutiche municipali, consorziali o a prevalente partecipazione degli enti locali territoriali appositamente convenzionati (in esito ad apposita indagine di mercato sulla convenienza dell’acquisto rispetto a quello da altri operatori del settore), negando l’esistenza di un principio legislativo statale che precludesse la possibilità di circoscrivere preventivamente la sfera dei possibili soggetti cui rivolgersi per la stipula di contratti o convenzioni.
Nel tempo, la finalità della procedura di evidenza pubblica si è arricchita, accostando alle finalità di efficacia e di efficienza dell’attività dell’amministrazione, presidiate dal buon andamento, il fine di garantire la parità di trattamento e non discriminazione tra le imprese che aspirano a contrarre, in quanto espressione del principio di imparzialità.
Tale diversa funzionalizzazione – già tangibile nell’evoluzione della giurisprudenza amministrativa che riconosceva, con l’annullamento dell’aggiudicazione, tutela all’aspirante contraente pretermesso a causa della violazione della procedura di gara – è stata, poi, definitivamente sancita con il recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti, orientate a garantire la corretta competizione tra le imprese.
In questo mutato contesto si inseriscono le sentenze della Corte sul tema, tutte successive al 2006.
La ragione del recente formarsi di questa giurisprudenza è presto detta: la Corte si è occupata delle norme sulla contrattualistica pubblica per lo più con riguardo al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, per effetto della quale alla potestà legislativa esclusiva statale è stata affidata la «tutela della concorrenza» (art. 117, 2° co., lettera e, Cost.). La competenza de qua è stata dalla giurisprudenza costituzionale rafforzata attraverso la sua qualificazione in termini di competenza trasversale.
La disciplina statale sull’evidenza pubblica vincola, dunque, la potestà legislativa delle Regioni a statuto ordinario che – esercitata nelle materie di competenza concorrente e residuale trasversalmente interessate dalla concorrenza – può solo produrre «effetti proconcorrenziali». La disciplina statale vincola anche la potestà legislativa primaria delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, ora perché ritenuta espressione di norme di grande riforma economico-sociale (si veda ad es. sent. n. 328 del 2011), ora perché qualificata come attuazione della disciplina comunitaria o come principio dell’ordinamento (si veda ad esempio sent. n. 263 del 2016).
Nel descritto rinnovato contesto dell’evidenza pubblica, le procedure di “gara” sono agevolmente ricondotte dalla giurisprudenza costituzionale alla cosiddetta “concorrenza per il mercato”, in quanto procedure di «scelta del contraente, idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza». I procedimenti in parola sono, in particolare, espressamente ritenuti dalla Corte attuazione dei princìpi europei della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché, al contempo, di applicazione delle regole costituzionali della imparzialità e del buon andamento.
In questo quadro la giurisprudenza costituzionale ha, tra l’altro, giudicato illegittime norme regionali che, in distonia o in contrasto con le previsioni statali: a) consentivano alla stazione appaltante di restringere il numero dei concorrenti o che restringevano esse stesse il numero di concorrenti; b) in via automatica escludevano le imprese che avevano presentato offerte anomale (sentt. n. 114 del 2011, n. 23 del 2022); c) escludevano le imprese secondo propri criteri (sent. n. 263 del 2016); d) prevedevano propri sistemi di qualificazione dei partecipanti alle gare (sentt. n. 328 del 2011, n. 36 del 2013); e) traducevano un criterio statale di selezione delle offerte in un criterio di ammissione; f) davano preferenza a imprese regionali (sentt. n. 440 del 2006, n. 28 del 2013, n. 98 del 2020, anche se soltanto se ne premiava l’utilizzo come subappaltatori, n. 23 del 2022).
Secondo la giurisprudenza della Corte al solo legislatore statale spetta, inoltre, bilanciare la concorrenza con altri interessi costituzionali come quelli della semplificazione e dello snellimento delle procedure di gara, con la conseguenza che sono state dichiarate incostituzionali diverse norme regionali che prevedevano l’inversione procedimentale dell’esame delle offerte economiche rispetto all’esame della documentazione amministrativa (sentt. n. 39 del 2020; n. 23 del 2022; n. 80 del 2025).
Tanto evidenzia che la concorrenza, come si è detto per la trasparenza, non è un valore senza limite, ma deve contemperarsi con altri valori costituzionali.
In proposito, una indicazione importante proviene dal legislatore nel codice dei contratti (d.lgs. n. 36 del 2023), il quale ha voluto dar risposta all’applicazione estremamente formalistica da parte delle amministrazioni della disciplina della procedura di evidenza pubblica, trasformata, per tale ragione, da mezzo idoneo ad agevolare la stipulazione dei contratti pubblici, a fine stesso della regolazione delle commesse pubbliche. Tale lettura della gara come “bene in sé” ha generato, da un lato, una notevole crescita del contenzioso amministrativo, per così dire, “sulle regole” e, dall’altro, ha finito per andare a detrimento dell’interesse finale alla conclusione ed esecuzione dei contratti e, dunque, dell’interesse pubblico finale della (alla?) realizzazione dell’opera o della (alla?) fornitura pubblica o del (al?) servizio pubblico.
Piuttosto, il nuovo codice dei contratti pubblici rimarca nella materia anzitutto il principio di buon andamento.
In particolare, tra i princìpi fondamentali si rinviene, al primo posto, il principio del risultato (art. 1, che richiede all’amministrazione appaltante di perseguire «il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza»), accanto al principio di accesso al mercato (art. 3, che esprime il dovere delle amministrazioni committenti di favorire «secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità»).
Ancor più chiaramente, il 2° co. dell’art. 1 restituisce alla concorrenza la sua originaria valenza di mezzo rispetto al fine pubblico: «La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti».
Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione contraente e per l’individuazione della regola del caso concreto.
Anche in questo caso esso deve rispettare anzitutto il principio di legalità (in particolare, la cd. legalità di risultato): in un certo senso, può dirsi che è un principio conformante l’attività amministrativa e l’interpretazione delle norme ed è a sua volta conformato dai principi di ordine costituzionale.
9. Conclusioni
All’inizio delle riflessioni sin qui svolte ci si è posti nell’ottica di comprendere le trasformazioni del potere amministrativo in conseguenza del suo collegamento con i princìpi costituzionali. Richiamerò schematicamente alcune considerazioni.
L’avvento della Costituzione ha determinato progressivamente una vera e propria trasformazione del diritto amministrativo. Una trasformazione inevitabile, perché il diritto segue inesorabilmente la trasformazione della società se vuole servire a qualcosa e non soltanto ai giuristi.
Un progetto di società quale delineato dalla nostra Costituzione non può fare a meno dell’intermediazione pubblica, che del resto è spesso richiamata, anche dai liberisti convinti, quanto meno in ogni momento di crisi. E intermediazione pubblica comporta autorità amministrative e poteri pubblici, sia pure, com’è nella logica dei poteri pubblici, conformati dalla finalità per cui essi sono attribuiti.
Ora, il dibattito sui poteri pubblici, e in particolare sui poteri amministrativi, non può andare disgiunto dal dibattito politico e costituzionale: perché il potere pubblico è espressione della politica e delle politiche, interprete dei bisogni della comunità; perché la Costituzione esprime i valori, o se si preferisce le finalità, alla cui realizzazione tende il potere pubblico, e quello amministrativo in particolare.
Se il potere amministrativo è inquadrato nella cornice della nostra Costituzione – al cui centro ci sono i diritti (e i doveri) della persona, tra loro legati dal vincolo della solidarietà e dalla salvaguardia della dignità umana – lo snodo della trasformazione del potere, a livello costituzionale, e più in generale ordinamentale, è costituito dalla transizione dai limiti posti (o meglio, da porre) al potere in nome e a tutela delle libertà (conquista dello Stato di diritto nella sua transizione dallo Stato assoluto) all’affermazione, in positivo, dei diritti della persona nello Stato sociale per mezzo dei poteri amministrativi, della mediazione amministrativa.
Tale trasformazione emerge con evidenza riguardo alla tematica dei diritti sociali, che caratterizzano questa lettura della Costituzione e segnano la sua evoluzione rispetto al costituzionalismo classico e che si configurano come diritti a prestazioni amministrative. Ciò dà vita a un’amministrazione di prestazione, o di servizio, che conserva tuttavia, sotto il profilo strutturale, il suo carattere “autoritativo” (a prescindere dall’uso, più o meno esteso, di moduli “consensuali”) nei rapporti con gli individui; però, la legittimazione del potere ha natura funzionale, nel senso che consiste nell’essere strumento per la realizzazione dei valori di promozione sociale e benessere che è, nella nostra Costituzione, la causa attributiva del potere medesimo.
Se questa è la legittimazione dei poteri amministrativi, credo se ne possano trarre due conseguenze.
La prima. Il potere amministrativo è un potere “conformato”, nel senso che i suoi “limiti” hanno la loro radice all’interno del potere stesso: la causa ne segna il perimetro, perché il potere esiste così com’è delineato in legge, con quella struttura e con quella funzione.
La seconda. Il principio di legalità, che è alla base dell’attribuzione del potere, subisce anch’esso una trasformazione, soprattutto sotto il profilo della tipicità: esso trova la sua massima espansione quando si tratti di delimitare un potere che incide sulle libertà; va invece in qualche modo adattato, e reso coerente con la sua “causa”, quando si tratti di garantire un diritto sociale. L’azione amministrativa in questi casi difficilmente può essere predeterminata per legge in tutti i suoi contenuti, in quanto l’interesse alla prestazione amministrativa da parte dell’individuo varia a seconda degli aventi titolo, delle circostanze concrete, della disponibilità delle risorse e via dicendo.
Nel delineato contesto, va rilevata un’ambivalenza nell’assetto delle relazioni tra politica e amministrazione per come tratteggiato nella Carta costituzionale (artt. 95, 97 e 98 Cost.), con una inevitabile ripercussione sulla sua attuazione nel corso degli anni: l’art. 95 sembra prediligere un’amministrazione al servizio della politica del governo; l’art. 97 (con l’art. 98) sembra delineare un’amministrazione, se non indipendente, autonoma, per preservarne l’imparzialità e l’oggettività dell’azione. E così, i modelli di amministrazione delineati dalla legislazione ordinaria, nelle sue varie fasi di riforma, sembrano oscillare tra due poli, per lo più percepiti come contrapposti tra loro.
La cd. privatizzazione – realizzatasi a partire degli anni Novanta, in una fase di profonda crisi di credibilità istituzionale e del sistema partitico – si orienta verso un modello di pubblica amministrazione più aderente all’apparato imparziale di cui all’art. 97 Cost. che non alla responsabilità ministeriale di cui all’art. 95 Cost., attraverso l’introduzione di un sistema di governance incentrato sulla distinzione tra “direzione politica”, cui corrisponde la funzione di indirizzo, e la “direzione amministrativa”, cui compete la funzione di gestione dei cui risultati i dirigenti sono responsabili in via esclusiva (art. 4 del d. lgs. n. 165 del 2001).
Le principali direttrici di riforma intendevano abbattere il preesistente impianto gerarchico ed accentrato, in cui le scelte erano assunte dal vertice politico, per sostituirlo con un modello di “direzione contrattuale” presupponente ambiti di competenze diverse e coordinate, incentrato sulla previa definizione delle missioni impartite e dei mezzi a disposizione, nonché sull’adozione di sistemi di verifica dei risultati della gestione. Si trattò di una scelta chiaramente ispirata alla cultura organizzativa di origine anglosassone (new public management) che propugnava, al fine di modernizzare la pubblica amministrazione, una gestione di quest’ultima di tipo aziendalistico. La tenuta del “circuito democratico” era affidata al perdurante potere di direttiva (espressione della funzione di direzione politica) degli organi politici sui dirigenti; al potere di nomina e revoca degli stessi nonché al rafforzamento della responsabilità dirigenziale.
Il modello di governance così sommariamente descritto doveva contemperare snellezza operativa e garanzie pubblicistiche.
Senonché, la riforma ‒ anche dopo l’importante novella del 2009, con la quale si è voluto sperimentare l’innesto sul tronco dell’organizzazione pubblica dei più collaudati modelli gestionali dell’azienda privata articolati nella sequenza: valutazione, trasparenza, merito, premialità, carriera, sanzioni ‒ non ha determinato alcun arresto della crisi di capacità produttiva e qualitativa della pubblica amministrazione.
Cosa non ha funzionato? Probabilmente sono rimaste irrisolte alcune criticità, peraltro di non facile soluzione.
Il modello prefigurato dalla prima stagione della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico aveva cercato di salvaguardare il carattere imparziale del dirigente. Successivamente, in massimo grado a partire dal 2002, la separazione fra politica e amministrazione è stata progressivamente relegata alla sola dimensione funzionale nel mentre, sul piano strutturale, sono stati introdotti molteplici correttivi che hanno puntato a incrementare l’elemento fiduciario nei rapporti tra politica e dirigenza, probabilmente anche come effetto del passaggio a un sistema istituzionale tendenzialmente bipolare. Al contempo, gli organi politici non hanno avuto alcun incentivo a – o forse la capacità di – svolgere quel ruolo di impulso e controllo rivestito, nel settore privato, dalla “proprietà” azionaria.
Sostanzialmente, è rimasto irrisolto il nodo del rapporto, fiduciario o no e se sì in che termini, tra dirigenza e politica, anche se la giurisprudenza della Corte costituzionale ha arginato gli effetti perniciosi dello spoils system, facendo perno sulla distinzione fra le funzioni di diretta collaborazione alla formazione dell’indirizzo politico e le funzioni più propriamente amministrative.
Il passaggio dal bloc de légalité al bloc de constitutionallité dell’amministrazione – acutamente descritto da Vincenzo Cerulli Irelli – impone una riflessione coerente e sistematica sugli aspetti e le conseguenze della “costituzionalizzazione dell’amministrazione” anche sotto il profilo dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Se questo passaggio ha consentito di enucleare, all’interno dell’amministrazione, una funzione di governo distinta da quella strettamente amministrativa, resta irrisolto il nodo tra i due momenti, quello politico e quello amministrativo, cioè il tema generale della separazione tra politica e amministrazione, che non può essere declinato in termini netti in favore dell’una o dell’altra componente. Anzi, oggi il tema dei rapporti tra politica e amministrazione sembra assumere le sembianze del diverso, ma collegato, tema del rapporto tra politica e tecnica. Un tema che, svolto sul piano non della riflessione scientifica ma del dibattito pubblico, sembra costringerci a scegliere tra le strette maglie di una politica incompetente o di un’amministrazione prevaricatrice sulla politica.
In queste strette maglie, la giurisprudenza costituzionale relativa alla pubblica amministrazione e, più in generale, al potere pubblico nelle sue relazioni con le persone “amministrate”, ha cercato di muoversi in una logica di contemperamento dei vari interessi e delle varie posizioni in gioco. E così – come si è cercato di mostrare –, nel dare concretezza ai canoni costituzionali dell’azione amministrativa (soprattutto, sussidiarietà, buon andamento e imparzialità, nella cornice del principio di legalità), essa ha dato prevalenza al carattere “strumentale”, o meglio “funzionale” dei poteri pubblici amministrativi, in modo da rendere coerente l’esercizio del potere con le finalità per le quali lo stesso è attribuito ed esiste.
Ciò non può non valere, oltre che per l’attività, anche per l’organizzazione (sia nell’aspetto della istituzione degli apparati, sia nella ripartizione delle competenze tra personale, dirigenza e rapporto con la politica) che è premessa per rendere effettivo il perseguimento di uno specifico interesse dei cittadini e per soddisfarlo in termini qualitativamente accettabili.
Non a caso, organizzazione e attività amministrativa sono state progressivamente ritenute assoggettate agli stessi princìpi, cui è stata presto attribuita valenza giuridica in senso stretto pur nella loro inevitabile configurazione alla stregua di clausole generali: la sussidiarietà guida l’allocazione delle funzioni, buon andamento e imparzialità la loro organizzazione e il loro esercizio. Il tutto nel rispetto di un principio di legalità che non può non tenere conto di (e in qualche misura concorrere a determinare) un potere pubblico trasformato perché ruota non più intorno a sé stesso, bensì ai servizi e alle prestazioni che è chiamato a rendere alla comunità. Lo stesso farsi dell’azione amministrativa – in un recupero dei caratteri sostanziali del procedimento amministrativo, non estranea invero alla stessa idea sandulliana di “contenitore formale” – trova la sua allocazione ideale proprio in quella sede, che consente l’emersione e la ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, in una cornice di trasparenza, a garanzia, al tempo stesso, della correttezza delle decisioni amministrative e della salvaguardia delle situazioni giuridiche dei soggetti coinvolti.
La garanzia del procedimento – che, pur in assenza di una riserva dell’amministrazione nella nostra Carta, ispira il sindacato “stretto” di costituzionalità sulle leggi-provvedimento – aleggia, a ben guardare, sulla giurisprudenza della Corte nei vari settori di attività dell’amministrazione, proprio perché tale garanzia, nella sua valenza formale, può operare nelle procedure di reclutamento come in quelle di evidenza pubblica, nell’erogazione delle prestazioni per assicurarne qualità e rispetto del principio di uguaglianza tra i destinatari, nel delimitare reciprocamente direzione politica e gestione amministrativa.
In definitiva, le garanzie legate al procedimento nell’attività amministrativa e un attento sindacato sulle leggi di organizzazione delle pubbliche amministrazioni sembrano essere, e possono costituire, in prospettiva, le linee lungo le quali attuare i princìpi costituzionali dell’amministrazione, nel quadro più generale di un rinnovato rapporto tra Costituzione e Amministrazione, che traccia e segue le linee di trasformazione del potere pubblico imposte dalle esigenze di una società complessa e pluriclasse.
II. Sentenze di illegittimità costituzionale (1956-2025)
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III.1. Indice delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime
CODICE CIVILE
- Codice civile — Art. 2054, secondo comma — Sentenza n. 205/1972
CODICE PENALE
- Codice penale — Art. 726 — Sentenza n. 95/2022
CODICE DI PROCEDURA PENALE (1930)
- Codice di procedura penale (1930) — Art. 108, primo comma — Sentenza n. 14/1976
LEGGI STATALI
1919
- Legge 17 luglio 1919, n. 1176 (Norme circa la capacità giuridica della donna) — Art. 7 — Sentenza n. 33/1960
1923
- Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281 (Provvedimenti per la regia Guardia di finanza) — Art. 9, secondo comma, lett. b) — Sentenza n. 332/2000
1924
- Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) — Art. 34, secondo e terzo comma — Sentenza n. 1/1964
1931
- Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridicoeconomico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), Regolamento allegato A — Art. 9, terzo comma, lett. e) — Sentenza n. 188/1986
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Art. 2 — Sentenza n. 26/1961
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Artt. 11, secondo comma, ultima parte, e 43, secondo comma — Sentenza n. 440/1993
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Art. 17-quinquies — Sentenza n. 115/1995
1941
- Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) — Art. 124, terzo comma — Sentenza n. 108/1994
- Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) — Art. 124, settimo comma — Sentenza n. 391/2000
1942
- Legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza) — Art. 7, n. 3 — Sentenza n. 332/2000
- Legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza) — Art. 7, n. 3 — Sentenza n. 445/2002
1953
- Legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) — Art. 30, quarto comma — Sentenza n. 68/2021
1957
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) — Art. 128, secondo comma — Sentenza n. 329/2007
1960
- Legge 10 luglio 1960, n. 735 (Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all’estero) — Art. 1 — Sentenza n. 283/1985
1964
- Legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate) — Artt. 11, primo comma, lett. b) e 35, primo comma — Sentenza n. 445/2002
- Legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate) — Art. 35, primo comma — Sentenza n. 332/2000
1967
- Legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza) — Art. 4, primo comma, lett. a) — Sentenza n. 332/2000
1969
- Legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) — Art. 24 — Sentenza n. 198/1975
1971
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) — Art. 10, commi primo e ultimo — Sentenza n. 148/1982
1973
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) — Art. 6 — Sentenza n. 1104/1988
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) — Art. 6 — Sentenza n. 456/1994
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) — Art. 6 — Sentenza n. 463/1997
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) — Art. 6 — Sentenza n. 254/2002
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) — Art. 6 — Sentenza n. 46/2011
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) — Artt. 6, 28, 48 e 93 — Sentenza n. 303/1988
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) — Artt. 6, 28, 48 e 93 — Sentenza n. 74/1992
1979
- Legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia) — Artt. 22, ultimo comma e 41, primo comma — Sentenza n. 104/2006
1980
- Legge 23 dicembre 1980, n. 930 (Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) — Art. 6 — Sentenza n. 401/1988
1981
- Legge 10 dicembre 1981, n. 741 (Ulteriori norme per l’accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche) — Art. 16 — Sentenza n. 152/1996
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) — Art. 21, terzo comma — Sentenza n. 371/1994
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) — Art. 23, quinto comma — Sentenza n. 534/1990
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) — Art. 23, quinto comma — Sentenza n. 507/1995
1982
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno) — Art. 12 — Sentenza n. 408/1993
- Legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) — Art. 31 — Sentenza n. 399/1988
1983
- Legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di finanza) — Art. 5, primo comma, n. 4) — Sentenza n. 332/2000
1987
- Decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371 (Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno di attività culturali) — Art. 1, lett. a) — Sentenza n. 921/1988
1988
- Legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) — Art. 2, terzo comma, lett. p) — Sentenza n. 229/1989
1989
- Legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull’avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato) — Art. 26 — Sentenza n. 108/1994
- Legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull’avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato) — Art. 26 — Sentenza n. 391/2000
1991
- Decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza) — Art. 12, primo comma, lett. c) — Sentenza n. 188/1994
1992
- Legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) — Art. 16, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo — Sentenza n. 393/1992
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Art. 23, comma 12 — Sentenza n. 113/2019
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Art. 45, comma 6 — Sentenza n. 113/2015
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Art. 116, comma 13 — Sentenza n. 3/1997
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Art. 120, comma 2 — Sentenza n. 22/2018
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Art. 120, comma 2 — Sentenza n. 24/2020
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Art. 120, comma 2 — Sentenza n. 99/2020
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Art. 120, commi 1 e 2 — Sentenza n. 281/2013
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b) — Sentenza n. 354/1998
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b) — Sentenza n. 427/2000
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b) — Sentenza n. 251/2001
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b) — Sentenza n. 239/2003
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Art. 126-bis, comma 2 — Sentenza n. 27/2005
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Art. 134, secondo comma — Sentenza n. 110/1996
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Art. 180, comma 4 — Sentenza n. 280/2010
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Art. 186, comma 2, lett. c) — Sentenza n. 196/2010
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Art. 201, primo comma — Sentenza n. 198/1996
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Art. 213, comma 8 — Sentenza n. 246/2022
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Art. 214, comma 8 — Sentenza n. 52/2024
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Art. 222, comma 2, quarto periodo — Sentenza n. 88/2019
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Art. 224, comma 3 — Sentenza n. 163/2022
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — Art. 224-ter, comma 6 — Sentenza n. 75/2020
1993
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) — Art. 3, comma 6-bis — Sentenza n. 1/1996
1994
- Legge 5 gennaio 1994, n. 24 (Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi) — Art. 3, secondo comma — Sentenza n. 248/1996
1995
- Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate) — Art. 11, comma 2, lett. a), n. 3 — Sentenza n. 332/2000
- Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate) — Art. 11, comma 2, lett. a), n. 3 — Sentenza n. 445/2002
- Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri) — Art. 5, comma 1, lett. e), nonché art. 15, comma 2, lett. b), n. 4 — Sentenza n. 445/2002
- Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza) — Art. 6, comma 1, lett. c), nonché art. 36, comma 1, lett. b), n. 3 — Sentenza n. 445/2002
- Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza) — Art. 6, comma 1, lett. c) e art. 36, comma 1, lett. b), n. 3 — Sentenza n. 332/2000
- Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza) — Art. 6, comma 1, lett. i) — Sentenza n. 40/2024
- Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) — Art. 3, commi 205, 206 e 207 — Sentenza n. 1/1999
- Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) — Art. 3, commi 205, 206 e 207 — Sentenza n. 194/2002
1998
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) — Art. 187-sexies — Sentenza n. 112/2019
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) — Art. 25, comma 2, lett. g) — Sentenza n. 206/2001
1999
- Legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attività produttive) — Art. 12, comma 1 — Sentenza n. 218/2002
- Legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) — Art. 22, comma 2 — Sentenza n. 194/2002
2000
- Decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380) — Art. 2, comma 2 — Sentenza n. 332/2000
- Decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380) — Art. 2, comma 2 — Sentenza n. 445/2002
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) — Art. 54, comma 4 — Sentenza n. 115/2011
- Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78) — Art. 31, comma 1 — Sentenza n. 262/2022
2002
- Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore») — Art. 12, comma 3, secondo periodo — Sentenza n. 116/2025
2003
- Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada) — Art. 6-ter — Sentenza n. 274/2016
- Decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato) — Art. 9, comma 5 — Sentenza n. 63/2023
2004
- Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) — Art. 17, comma 3 — Sentenza n. 119/2013
- Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari) — Art. 4, comma 1, primo periodo — Sentenza n. 40/2023
2005
- Legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’apparte- nenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004) — Art. 9, comma 6 — Sentenza n. 223/2018
- Legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico) — Art. 2, comma 45 — Sentenza n. 245/2007
- Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) — Art. 11-quinquies, comma 7 — Sentenza n. 267/2007
2006
- Decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 (Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado, a norma dell’articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150) — Artt. 2 e 3 — Sentenza n. 245/2007
- Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150) — Art. 2, comma 1, lett. f) — Sentenza n. 296/2010
- Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) — Art. 5, comma 2 — Sentenza n. 401/2007
2008
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro) — Art. 14, comma 1 — Sentenza n. 310/2010
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) — Art. 2, comma 14 — Sentenza n. 20/2010
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) — Art. 58, comma 2 — Sentenza n. 340/2009
2010
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) — Art. 43 — Sentenza n. 232/2011
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) — Art. 49, comma 3, lett. b) — Sentenza n. 179/2012
2011
- Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2012) — Art. 14, commi da 1 a 6 — Sentenza n. 144/2014
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) — Art. 44-bis, comma 4 — Sentenza n. 293/2012
2012
- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) — Art. 66, comma 9, secondo periodo — Sentenza n. 63/2013
- Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) — Art. 8, comma 24 — Sentenza n. 37/2015
- Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) — Art. 16, comma 10-bis — Sentenza n. 274/2013
- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) — Art. 7, comma 3-quater — Sentenza n. 104/2025
- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) — Art. 7, comma 6, secondo periodo — Sentenza n. 185/2021
2013
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) — Art. 14, comma 1-bis — Sentenza n. 20/2019
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)») — Art. 1, commi 732 e 733 — Sentenza n. 73/2018
- Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) — Art. 1, comma 14 — Sentenza n. 37/2015
2014
- Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) — Art. 1, comma 8 — Sentenza n. 37/2015
2015
- Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) — Art. 6, comma 2 — Sentenza n. 63/2019
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) — Art. 1, comma 110, ultimo periodo — Sentenza n. 251/2017
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) — Art. 1, comma 923, primo periodo — Sentenza n. 104/2025
2016
- Legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) — Art. 1, comma 1, lett. iii) — Sentenza n. 218/2021
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) — Art. 177, commi 1, 2 e 3 — Sentenza n. 218/2021
2017
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della pro- fessione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lett. b), della legge 13 luglio 2015, n. 107) — Art. 17, terzo comma, ultimo periodo — Sentenza n. 251/2017
2019
- Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) — Art. 13, comma 3 — Sentenza n. 147/2025
2020
- Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 («Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea») — Art. 13, comma 5 — Sentenza n. 147/2025
2021
- Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) — Art. 2, comma 1 — Sentenza n. 147/2025
2022
- Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico) — Art. 24, comma 10-bis — Sentenza n. 147/2025
- Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) — Art. 10, comma 4 — Sentenza n. 147/2025
LEGGI REGIONALI
Abruzzo
- Legge della Regione Abruzzo 28 luglio 1983, n. 83 (Disciplina transitoria per la sistemazione del personale laureato della settima qualifica) — Sentenza n. 1/1989
- Legge della Regione Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria) — Art. 6, secondo comma — Sentenza n. 152/1995
- Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 1989, n. 13 (Integrazione alla legge regionale 9 settembre 1986, n. 47, recante modifiche alla legge regionale 14 agosto 1981, n. 33: “Organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari nelle unità sanitarie locali socio-sanitarie”) — Art. 1 — Sentenza n. 514/1995
- Legge della Regione Abruzzo (Disposizioni conseguenti l’adeguamento giurisprudenziale in materia di accesso alla qualifica dirigenziale unica), approvata dal Consiglio regionale, in seconda deliberazione, il 23 settembre 1997 — Sentenza n. 364/1999
- Legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2002) — Art. 16, comma 13 — Sentenza n. 177/2012
- Legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 – legge finanziaria regionale 2005) — Artt. 35 e 39 — Sentenza n. 81/2006
- Legge della Regione Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari) — Art. 3, comma 3 — Sentenza n. 118/2018
- Legge della Regione Abruzzo 4 settembre 2017, n. 51 (Impresa Abruzzo competitività – sviluppo – territorio) — Art. 6, commi 1, 2 e 6 — Sentenza n. 246/2018
Basilicata
- Legge della Regione Basilicata riapprovata il 13 febbraio 1990 (Norma transitoria per l’accesso alla seconda qualifica dirigenziale) — Sentenza n. 295/1990
- Legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010) — Art. 11, comma 1 — Sentenza n. 67/2011
- Legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 10 (Modifiche all’art. 11 della legge regional 30 dicembre 2009, n. 42) — Art. 1 — Sentenza n. 67/2011
- Legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.) — Art. 2, comma 10 — Sentenza n. 189/2011
- Legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2010, n. 33 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2011) — Art. 36 — Sentenza n. 189/2011
- Legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013) — Art. 39, comma 1 — Sentenza n. 211/2012
- Legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2012) — Art. 27, comma 2, ultimo periodo — Sentenza n. 134/2014
- Legge della Regione Basilicata 22 novembre 2018, n. 38 (Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata) — Art. 24 — Sentenza n. 5/2020
Calabria
- Legge della Regione Calabria 5 maggio 1990, n. 55 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 34/1984 e n. 11/1987) — Art. 5 — Sentenza n. 416/1993
- Legge della Regione Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria) — Art. 10, comma 2 — Sentenza n. 248/2016
- Legge della Regione Calabria 8 gennaio 2002, n. 4 (Definizione del rapporto precario del personale operante presso il Centro «Ricerca applicata in Oncologia e Farmacia Tossicologica dell’Azienda Ospedaliera “Ciaccio Pugliese” di Catanzaro») — Art. 2 — Sentenza n. 34/2004
- Legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 28 (Inquadramento degli ispettori fitosanitari) — Sentenza n. 159/2005
- Legge della Regione Calabria 20 giugno 2007, n. 12 (Modifica alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario) — Art. 2 — Sentenza n. 320/2008
- Legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38 (Proroga del termine di cui al comma 3, Art. 53, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15) — Art. 1 — Sentenza n. 124/2010
- Legge della Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 (Ulteriori disposizioni in materia sanitaria) — Artt. 7, 8 e 9 — Sentenza n. 149/2010
- Legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11 (Ripiano del disavanzo di esercizio per l’anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale) — Art. 5 — Sentenza n. 267/2010
- Legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19, [Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8] — Art. 54, comma 2 — Sentenza n. 179/2010
- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002) — Artt. 1, comma 3, 13, 15, comma 5, 16, comma 2, e 19 — Sentenza n. 108/2011
- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002) — Artt. 15, comma 3 e 16, comma 1 — Sentenza n. 108/2011
- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002) — Art. 17, comma 4 — Sentenza n. 108/2011
- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002) — Art. 38, commi 1 e 2 — Sentenza n. 123/2011
- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2011, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002) — Art. 14, comma 1 — Sentenza n. 310/2011
- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2011, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002) — Art. 18 — Sentenza n. 310/2011
- Legge della Regione Calabria 27 dicembre 2016, n. 43, recante «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2017)» — Art. 33 — Sentenza n. 36/2020
- Legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 14, recante «Interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005)» — Art. 1 — Sentenza n. 133/2020
- Legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative) — Art. 14, comma 1 — Sentenza n. 134/2025
Campania
- Legge della Regione Campania, riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992 n. 179) — Art. 9, comma 1 — Sentenza n. 408/1995
- e 58 — Sentenza n. 431/2007
- Legge della Regione Campania 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) — Art. 20, comma 2 — Sentenza n. 160/2009
- Legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5 (Modifiche all’articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale) — Art. 1, commi 1 e 4 — Sentenza n. 215/2009
- Legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo) — Art. 7 — Sentenza n. 100/2010
- Legge della Regione Campania 30 gennaio 2008 n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2008) — Art. 27, comma 1, lett. l) — Sentenza n. 160/2009
- Legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 10 (Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità “autovelox” sulle strade di proprietà regionale) — Sentenza n. 223/2010
- Legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) — Art. 1, comma 1 — Sentenza n. 235/2011
- Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria 2012) — Art. 24, comma 2 — Sentenza n. 28/2013
- Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria 2012) — Art. 27, comma 1, lett. b) — Sentenza n. 28/2013
- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)») — Art. 1, comma 127, lett. b) e c) — Sentenza n. 124/2015
- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)») — Art. 1, comma 140 — Sentenza n. 124/2015
- Legge della Regione Campania 20 gennaio 2017, n. 2 (Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore) — Art. 14, comma 3 — Sentenza n. 121/2018
Friuli-Venezia Giulia
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni e integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale) — Art. 24, quinto comma — Sentenza n. 333/1993
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) — Art. 1, comma 5, lett. a) — Sentenza n. 221/2010
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) — Art. 1-bis, commi 3, 4 e 5 — Sentenza n. 114/2011
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007) — Art. 12, comma 26 — Sentenza n. 217/2012
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la forma- zione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2012) — Art. 15, comma 4 — Sentenza n. 3/2013
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) — Art. 54 — Sentenza n. 227/2013
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio marittimo stradale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006) — Artt. 9, comma 3, e 49 — Sentenza n. 109/2018
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023) — Art. 11, commi 1, 2 e 3 — Sentenza n. 112/2022
Lazio
- Legge della Regione Lazio riapprovata dal Consiglio regionale il 27 luglio 1988 (Modifica ed integrazione alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, concernente: ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio) — Sentenza n. 21/1989
- Legge della Regione Lazio, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 ottobre 1992 e riapprovata il 23 settembre 1993 (Definizione delle situazioni determinate dalla legge regionale 1° giugno 1982, n. 24, riguardante l’inquadramento del personale dell’ERSAL) — Art. 1, punto due — Sentenza n. 313/1994
- Legge della Regione Lazio, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 ottobre 1992 e riapprovata il 23 settembre 1993 (Definizione delle situazioni determinate dalla legge regionale 1° giugno 1982, n. 24, riguardante l’inquadramento del personale dell’ERSAL) — Art. 1, punto tre — Sentenza n. 313/1994
- Legge della Regione Lazio, approvata il 23 ottobre 1992 e riapprovata il 10 novembre 1993 (Individuazione delle strutture organizzative degli Istituti per il diritto allo studio universitario – II.DI.S.U. – del Lazio e determinazione dell’organico del ruolo del personale degli Istituti) — Artt. 8, ottavo comma, e 9, primo comma — Sentenza n. 314/1994
- Legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 (articolo 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) — Art. 133, comma 5 — Sentenza n. 390/2008
- Legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento al bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) — Art. 1, comma 52 — Sentenza n. 225/2010
- Legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14 (Disposizioni in materia di personale) — Sentenza n. 195/2010
Liguria
- Legge della Regione Liguria, approvata il 16 settembre 1981 (Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della Regione Liguria) — Art. 4, quinto comma — Sentenza n. 728/1988
- Legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) — Art. 4 — Sentenza n. 375/1993
- Legge della regione Liguria, approvata in seconda deliberazione il 28 maggio 1996, (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) — Sentenza n. 348/1997
- Legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2007) — Art. 13 — Sentenza n. 271/2008
- Legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)» — Art. 2 — Sentenza n. 169/2010
- Legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010) — Art. 1, comma 6 — Sentenza n. 7/2011
- Legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010) — Art. 5 — Sentenza n. 7/2011
- Legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010) — Art. 6 — Sentenza n. 7/2011
- Legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30 (Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale) — Art. 7 — Sentenza n. 186/2010
- Legge della Regione Liguria 30 luglio 2012, n. 24, recante «Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate» — Art. 1 — Sentenza n. 171/2013
- Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale) — Art. 6, commi 3, 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino — Sentenza n. 231/2016
- Legge della Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 25 (Qualificazione e tutela dell’impresa balneare) — Artt. 1, comma 2, 3, 4, commi 1, lett. b), e 2, e 6 — Sentenza n. 221/2018
- Legge della Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 26 (Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative) — Artt. 2, commi 1, 2 e 3, e 4, comma 1 — Sentenza n. 1/2019
Lombardia
- Legge della Regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale) — Art. 36, quarto comma, lett. a) — Sentenza n. 331/1988
- Legge della Regione Lombardia 27 marzo 1985 n. 22 (Interpretazione autentica dell’art. 36 della l.r. 29 novembre 1984 n. 60) — Art. 1, comma terzo, lett. b) — Sentenza n. 879/1988
- Legge della Regione Lombardia approvata nella seduta dell’8 febbraio 1995 e riapprovata nello stesso testo l’8 marzo 1995 (Norme transitorie di mobilità verticale) — Sentenza n. 478/1995
- Legge della Regione Lombardia riapprovata l’8 marzo 1995 (Norme transitorie concernenti il personale assunto a norma dell’art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 59 per l’attuazione di progetti finalizzati) — Sentenza n. 479/1995
- Legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) — Artt. 9, comma 12, e 11, comma 3 — Sentenza n. 129/2006
- Legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010) — Art. 8, comma 1, lett. r) — Sentenza n. 53/2011
- Legge della Regione Lombardia 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) — Art. 12, comma 4 — Sentenza n. 167/2013
- Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione) — Art. 2, comma 1, lett. b) — Sentenza n. 9/2019
- Legge della Regione Lombardia 21 maggio 2020, n. 11 (Legge di semplificazione 2020) — Art. 20, comma 1 — Sentenza n. 233/2021
Marche
- Legge della Regione Marche, riapprovata il 24 gennaio 1995 (Inquadramento del personale degli IACP delle Marche) — Sentenza n. 528/1995
- Legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 10 (Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull’organizzazione e sul personale della Regione e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) — Art. 4, commi 2 e 3 — Sentenza n. 465/2005
- Legge della Regione Marche 24 febbraio 2004, n. 4 (Disposizioni eccezionali e straordinarie in attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006 relative al personale delle strutture sanitarie titolari di accordi contrattuali con il servizio sanitario regionale) — Artt. 1, 2 e 3 — Sentenza n. 190/2005
- Legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo) — Art. 4, comma 1 — Sentenza n. 213/2011
- Legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (legge finanziaria 2011)» — Art. 16, comma 2 — Sentenza n. 299/2011
- Legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale) — Art. 2, commi 4 e 5 — Sentenza n. 52/2012
Molise
- Legge della Regione Molise riapprovata il 7 maggio 1996 (Disposizioni integrative della legge regionale 9 novembre 1977 n. 40) — Art. 1, comma 2 — Sentenza n. 320/1997
- Legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull’organizzazione dell’esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle comunità montane) — Art. 11, comma 1 — Sentenza n. 51/2012
- Legge della Regione Molise 30 gennaio 2018, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2018) — Art. 6, comma 1, lett. a), n. 2) — Sentenza n. 94/2019
- Legge della Regione Molise 13 novembre 2019, n. 12 («Modifica dell’art. 2 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 7 (Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM)») — Art. 1 — Sentenza n. 23/2021
- Legge della Regione Molise 24 maggio 2022, n. 8 (Legge di stabilità regionale anno 2022) — Art. 11 — Sentenza n. 110/2023
Piemonte
- Legge della Regione Piemonte 8 settembre 1986, n. 42 (Norme sull’organizzazione degli uffici della Regione Piemonte) — Art. 29, comma 9 — Sentenza n. 99/1998
- Legge della Regione Piemonte riapprovata in data 8 marzo 1995 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell’art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179) — Art. 6, comma 2, ultimo periodo — Sentenza n. 26/1996
- Legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) — Art. 24, comma 2 — Sentenza n. 9/2010
- Legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012) — Artt. 46, commi 2, 3 e 4 — Sentenza n. 137/2013
- Legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012) — Art. 47, commi da 1 a 9 — Sentenza n. 137/2013
Puglia
- Legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-1984. Accordo nazionale del 29 aprile 1983) — Art. 39 — Sentenza n. 373/2002
- Legge della Regione Puglia 16 maggio 1985 n. 27 (Testo modificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici) — Art. 61 — Sentenza n. 33/1995
- Legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale) — Art. 32, comma 1 — Sentenza n. 373/2002
- Legge della Regione Puglia 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici — Art. 23, comma 2 — Sentenza n. 132/2023
- Legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004) — Art. 59, comma 3 — Sentenza n. 354/2010
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) — Art. 3, comma 40 — Sentenza n. 42/2011
- Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt) — Art. 4, comma 4 — Sentenza n. 120/2010
- Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale) — Art. 2, commi 1, 2 e 3 — Sentenza n. 119/2010
- Legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria) — Artt. 1, comma 1, 4 e 18 — Sentenza n. 150/2010
- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) — Artt. 2, 13, 15, 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 30, — Sentenza n. 68/2011
- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse) — Art. 23 — Sentenza n. 127/2011
- Legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato — Sentenza n. 62/2012
- Legge della Regione Puglia 2 novembre 2011, n. 28 (Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell’amministrazione regionale) — Art. 1 — Sentenza n. 245/2012
- Legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11 (Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale) — Art. 1, comma 2 — Sentenza n. 73/2013
- Legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43 (Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità) — Artt. 3, comma 1, lett. c), e 4, comma 5 — Sentenza n. 292/2013
- Legge della Regione Puglia 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa) — Art. 14, comma 8, secondo periodo — Sentenza n. 40/2017
- Legge della Regione Puglia 15 febbraio 2016, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)» — Art. 53, commi 4, 5 e 6 — Sentenza n. 110/2017
- Legge della Regione Puglia 13 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione) — Art. 7, commi 2 e 5 — Sentenza n. 235/2018
- Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67, recante«Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)» — Art. 72 — Sentenza n. 166/2020
- Legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria) — Art. 10, comma 1 — Sentenza n. 195/2021
- Legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 21, recante«Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM)» — Art. 4, comma 2 — Sentenza n. 57/2025
Sardegna
- Legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda) — Art. 22-bis, comma 3, lett. b) — Sentenza n. 212/2012
- Legge della Regione Sardegna, approvata il 4 febbraio 1986 e riapprovata il 15 maggio 1986 (Assunzione straordinaria nel ruolo unico regionale dei congiunti delle vittime del dovere in applicazione della legge 13 agosto 1980, n. 466) — Sentenza n. 726/1988
- Legge della Regione Sardegna riapprovata dal Consiglio regionale il 6 dicembre 1989 (Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in servizio presso i Comitati di controllo sugli atti degli enti locali) — Artt. 1, 2, 3, 4 e 6 — Sentenza n. 161/1990
- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali) — Art. 1, comma 8, lett. d) — Sentenza n. 36/2013
- Legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11 (Norme varie in materia di personale regionale e modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31) — Art. 4, lett. b), d) ed e) — Sentenza n. 274/2003
- Legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale) — Artt. 1 e 2 — Sentenza n. 328/2011
- Legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)» — Art. 6, comma 8 — Sentenza n. 40/2018
- 12, 20, comma 5, 21, comma 1, 22, commi 2, 14, 17 e 18, 24, 26, comma 2, 30, comma 3, 34, comma 1, 35, comma 2, 36, 38, comma 1, 39, commi 1 e 3, 40, 41, 46, commi 4 e 7, 51, commi 1 e 3, 54, commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11, 57, 58, 59 e 60, e allegato I (punti 45.23, 45.24, 45.25) — Sentenza n. 411/2008
- 12, 20, comma 5, 21, comma 1, 22, commi 2, 14, 17 e 18, 24, 26, comma 2, 30, comma 3, 34, comma 1, 35, comma 2, 36, 38, comma 1, 39, commi 1 e 3, 40, 41, 46, commi 4 e 7, 51, commi 1 e 3, 54, commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11, 57, 58, 59 e 60, e allegato I (punti 45.23, 45.24, 45.25) — Art. 20, commi 8 e 9 — Sentenza n. 184/2011
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) — Art. 2, comma 40 — Sentenza n. 227/2021
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) — Art. 3, commi 2, 3 e 12 — Sentenza n. 235/2010
- Legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2011) — Art. 7, comma 1 — Sentenza n. 30/2012
- Legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2011) — Art. 7, comma 2 — Sentenza n. 30/2012
- Legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2011) — Art. 7, commi 3 e 3-bis — Sentenza n. 30/2012
- Legge della Regione Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d’intervento) — Art. 21 — Sentenza n. 99/2012
- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale) — Artt. 6, comma 2, e 10 — Sentenza n. 212/2012
- Legge della Regione Sardegna 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2012) — Art. 4, comma 48 — Sentenza n. 36/2013
- Legge della Regione Sardegna 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2012) — Artt. 3, comma 7, e 4, comma 48 — Sentenza n. 36/2013
- Legge della Regione Sardegna 26 giugno 2012, n. 13 (Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine) — Art. 2 — Sentenza n. 277/2013
- Legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, recante «Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie» — Art. 2, comma 2 — Sentenza n. 277/2013
- Legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la bonifica e l’esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione − ARBAM) — Art. 13, comma 3 — Sentenza n. 7/2015
- Legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) — Art. 37, commi 1, 2, 3, 4 e 8 — Sentenza n. 166/2019
- Legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2018, n. 47 (Attuazione dell’articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese) — Art. 1, comma 2 — Sentenza n. 227/2021
- Legge della Regione Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1 (Legge di semplificazione 2018) — Art. 59 — Sentenza n. 43/2020
- Legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 9 (Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009) — Art. 3 — Sentenza n. 60/2023
- Legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17 («Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie») — Art. 7, comma 16 — Sentenza n. 174/2024
Sicilia
- Legge della Regione Siciliana 4 gennaio 1980, n. 1 (Provvedimenti per la razionalizzazione della pesca in Sicilia) — Art. 13, ultimo comma — Sentenza n. 991/1988
- Legge della Regione Siciliana 2 dicembre 1980 n. 125 (Provvedimenti per l’inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali) — Art. 28, commi primo e terzo — Sentenza n. 453/1990
- Legge della Regione siciliana 12 febbraio 1988 n. 2 (Norme per l’accelerazione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale) — Art. 7, commi primo e terzo — Sentenza n. 453/1990
- Legge della Regione Siciliana 15 giugno 1988 n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione regionale per il biennio 1985-87 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale) — Art. 4 — Sentenza n. 19/1989
- Legge della Regione siciliana 9 agosto 1988 n. 21 (Norme finanziarie e di integrazione per l’attuazione della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, relativa all’accelerazione delle procedure dei concorsi per l’assunzione del personale) — Art. 7, primo comma, nn. 1 e 3 — Sentenza n. 453/1990
- Legge della Regione siciliana 15 maggio 1991, n. 27 (Interventi a favore dell’occupazione) — Art. 7, comma 1 — Sentenza n. 106/2013
- Legge della Regione Siciliana, approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1992 (Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle Unità sanitarie locali e norme in materia di personale dell’Istituto materno infantile del Policlinico dell’Università di Palermo) — Artt. 2 e 3, secondo comma — Sentenza n. 266/1993
- Legge della Regione Siciliana 11 maggio 1993, n. 15 (Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l’acceleramento della spesa) — Art. 67 — Sentenza n. 356/1993
- Legge approvata dall’Assembla regionale siciliana il 4 marzo 1994 (Proroga del termine per l’efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione ed abrogazione di norme. Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 25. Disposizioni in materia di personale) — Art. 7 — Sentenza n. 437/1994
- Legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali. Processi di mobilità degli operatori della formazione professionale. Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi bonifica e dell’ESA. Alloggi delle forze dell’ordine. Rinvio elezioni consigli circoscrizionali. Disciplina transitoria della caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago) — Art. 1, commi 1, 7 e 8 — Sentenza n. 127/1996
- Legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali. Processi di mobilità degli operatori della formazione professionale. Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi bonifica e dell’ESA. Alloggi delle forze dell’ordine. Rinvio elezioni consigli circoscrizionali. Disciplina transitoria della caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago) — Art. 1, commi 2 e 3 — Sentenza n. 127/1996
- Legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali. Processi di mobilità degli operatori della formazione professionale. Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi bonifica e dell’ESA. Alloggi delle forze dell’ordine. Rinvio elezioni consigli circoscrizionali. Disciplina transitoria della caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago) — Art. 3 — Sentenza n. 127/1996
- Legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 19 ottobre 1995 (Norme per il personale dell’E.S.A.) — Sentenza n. 205/1996
- Legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Disposizioni in materia di personale tecnico di cui all’art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni. Norme concernenti l’affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali. Reiscrizione di somme) — Art. 1 — Sentenza n. 191/1997
- Legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Provvedimenti per il personale della catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la custodia e fruizione dei beni culturali ed ambientali) — Artt. 1, 2 e 3 — Sentenza n. 59/1997
- Legge regionale approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il comitato regionale di controllo, il personale dell’amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme) — Art. 11, secondo comma — Sentenza n. 372/1996
- Legge della Regione Siciliana approvata il 24 marzo 1996 (Iniziative a sostegno e valorizzazione della produzione agrumicola siciliana. Provvedimenti per i divulgatori agricoli) — Art. 6 — Sentenza n. 50/1997
- Legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali) — Art. 4, commi 2, 3 e 4 — Sentenza n. 141/1999
- Legge della Regione Siciliana 20 novembre 2008, n. 15 (Misure di contrasto alla criminalità organizzata) — Art. 2, commi 1, 2 e 3 — Sentenza n. 33/2015
- Legge della Regione Siciliana 12 luglio 2011, n. 12 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali) — Art. 19, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater. — Sentenza n. 263/2016
- Legge della Regione siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie) — Art. 31 — Sentenza n. 113/2017
- Legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale) — Art. 14 — Sentenza n. 199/2020
- Legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’) — Art. 4, commi 1 e 2 — Sentenza n. 16/2021
- Legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale’) — Art. 13 — Sentenza n. 16/2021
- Legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 17 (Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime) — Art. 3 — Sentenza n. 108/2022
- Legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 21 (Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime) — Artt. 3, commi 1 e 2, e 6, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 — Sentenza n. 160/2022
- Legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 21 (Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime) — Art. 18 — Sentenza n. 160/2022
- Legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025) — Art. 36 — Sentenza n. 109/2024
Toscana
- Legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, recante «Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale» — Artt. 1, 9 e 10 — Sentenza n. 314/2010
- Legge della Regione Toscana 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica” come ente di diritto pubblico) — Art. 6, comma 2 — Sentenza n. 52/2011
- Legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015) — Art. 2, comma 1, lett. c) e d) — Sentenza n. 157/2017
- Legge della Regione Toscana 6 agosto 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla L.R. 38/2007) — Art. 1 — Sentenza n. 39/2020
- Legge della Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2018) — Art. 2 — Sentenza n. 39/2020
- Legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l. r. 40/2009) — Art. 1, comma 1 — Sentenza n. 141/2020
- Legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007) — Art. 10, comma 4 — Sentenza n. 98/2020
- Legge della Regione Toscana 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016) — Artt. 1, 2, commi 3 e 4, 3 e 4 — Sentenza n. 89/2025
Trentino-Alto Adige
- Disegno di legge regionale Trentino-Alto Adige 6 novembre 1962 (Norma transitoria per i concorsi a posti di sanitario condotto) — Sentenza n. 86/1963
- Legge della Regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale) — Art. 24, commi 4 e 6 — Sentenza n. 213/2010
- Legge della Regione Trentino-Alto Adige 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale) — Art. 5, comma 5-ter — Sentenza n. 90/2012
- Legge della Regione Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) — Artt. 148-bis, commi 5 e 6, e 163, comma 1, ultimo periodo — Sentenza n. 95/2021
- Legge della Regione Trentino-Alto Adige 16 dicembre 2019, n. 8 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020) — Art. 3, comma 1, lett. g) — Sentenza n. 95/2021
Umbria
- Legge della Regione Umbria 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) — Art. 19, commi 1 e 2, lett. b) — Sentenza n. 205/2006
- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici) — Artt. 13, comma 3, e 20, comma 3 — Sentenza n. 43/2011
- Legge della Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese − Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) — Art. 22, comma 2 — Sentenza n. 164/2023
Valle d’Aosta
- Legge della Regione Valle d’Aosta 28 aprile 1960, n. 3 (Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d’Aosta) — Artt. 1 e 18, secondo comma — Sentenza n. 13/1962
- Legge della Regione Valle d’Aosta 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) — Art. 26, comma 2, lett. c) — Sentenza n. 440/2006
- Legge della Regione Valle d’Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell’Amministrazione regionale) — Artt. 1 e 2 — Sentenza n. 205/2004
- Legge della Regione Valle d’Aosta 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta) — Artt. 2 e 6, comma 3 — Sentenza n. 168/2010
- Legge della Regione Valle d’Aosta 25 febbraio 2013, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 recante “Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale”) — Art. 18 — Sentenza n. 104/2014
- Legge della Regione Valle d’Aosta 27 maggio 2022, n. 6 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/ 2024. Modificazioni di leggi regionali) — Art. 4, comma 3 — Sentenza n. 100/2023
- Legge della Regione Valle d’Aosta 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) — Art. 3, comma 2, terzo periodo — Sentenza n. 140/2023
Veneto
- Legge della Regione Veneto, riapprovata dal Consiglio regionale il 23 maggio 1991 (Norme di accesso per profili professionali specifici) — Sentenza n. 487/1991
- Legge della Regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) — Art. 83, comma 4-sexies — Sentenza n. 246/2020
- Legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) — Art. 54, commi 2, 3, 4 e 5 — Sentenza n. 222/2020
- Legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche») — Artt. 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32, 43, comma 1 — Sentenza n. 322/2008
- Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3 (Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali», dell’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 «Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008» e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modificazioni) — Artt. 1 e 4, commi 1, 2 e 4 — Sentenza n. 293/2009
- Legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) — Art. 111, commi 2 e 5 — Sentenza n. 69/2018
- Legge della Regione Veneto 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme regionali in materia di disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”) — Sentenza n. 148/2018
- Legge della Regione Veneto 5 settembre 2017, n. 28 (Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto, modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 “Gonfalone e stemma della Regione”) — Art. 3, comma 1 — Sentenza n. 183/2018
- Legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25 (Norme per introdurre l’istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell’ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative) — Artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2, 3, 5 e 6 — Sentenza n. 5/2021
- Legge della Regione Veneto 25 luglio 2019, n. 29 (Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia) — Art. 20 — Sentenza n. 247/2020
- Legge della Regione Veneto 28 gennaio 2022, n. 2 (Piano faunistico-venatorio regionale (2022- 2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”) — Art. 1 — Sentenza n. 148/2023
Provincia autonoma di Bolzano
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9 (Norme di procedura per l’applicazione delle sanzioni amministrative) — Art. 6, ultimo comma — Sentenza n. 187/1996
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 gennaio 1987, n. 2 (Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano) — Art. 20-ter, comma 4 — Sentenza n. 283/2016
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1998, n. 12 (Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante) — Art. 19 — Sentenza n. 533/2002
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni) — Art. 1, comma 3 — Sentenza n. 363/2006
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni) — Art. 1, comma 3 — Sentenza n. 447/2006
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12 (Servizi pubblici locali) — Art. 3, comma 3 — Sentenza n. 439/2008
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)» — Art. 34 — Sentenza n. 77/2013
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2021, n. 5 (Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficenza, edilizia abitativa) — Art. 26 — Sentenza n. 79/2023
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2 (Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, cooperazione allo sviluppo, istruzione, cultura, pubblico spettacolo, sicurezza, protezione antincendio e civile, caccia e pesca, tutela dell’ambiente e del paesaggio, energia, tutela delle acque e utilizzazione delle acque pubbliche, igiene dei prodotti alimentari, patrimonio e finanze, attività economiche, lavori pubblici, alpinismo, turismo, espropriazioni per pubblica utilità, commercio, edilizia abitativa agevolata, igiene e sanità, assistenza e beneficenza, trasporti, apprendistato) — Art. 22, comma 13 — Sentenza n. 80/2025
Provincia autonoma di Trento
- Legge della Provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) — Art. 18-quater, comma 5 — Sentenza n. 269/2007
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica) — Artt. 1, 4, 34, 35, 37, 56, e 86 — Sentenza n. 45/2010
- Legge della Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7 (Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sulla ricerca e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino) — Art. 17, comma 1 — Sentenza n. 74/2012
- Legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2012, n. 18, recante «Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), dell’articolo 14 (Costituzione della società “Patrimonio del Trentino s.p.a.”) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), e della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)» — Art. 11, commi 1, lett. c), e 3 — Sentenza n. 187/2013
- Legge della Provincia autonoma di Trento 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni) — Artt. 2, commi 1, 3, 4, 7 e 8, 3, commi 1, 2 e 4, 4, commi 1 e 2, e 6, comma 2 — Sentenza n. 23/2022
- Legge della Provincia autonoma di Trento 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022) — Artt. 13, comma 1, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 52, commi 2, 4, lett. c), 6 e 8 — Sentenza n. 23/2022
III.2. Indice dei parametri violati
COSTITUZIONE
Art. 2
- Sentenza n. 332/2000
- Sentenza n. 445/2002
Art. 3
- Sentenza n. 86/1963
- Sentenza n. 437/1994
- Sentenza n. 205/1996
- Sentenza n. 332/2000
- Sentenza n. 267/2010
- Sentenza n. 354/2010
- Sentenza n. 52/2011
- Sentenza n. 68/2011
- Sentenza n. 123/2011
- Sentenza n. 310/2011
- Sentenza n. 99/2012
- Sentenza n. 212/2012
- Sentenza n. 245/2012
- Sentenza n. 227/2021
Primo comma
- Sentenza n. 215/2009
- Sentenza n. 100/2010
Principio di eguaglianza
- Sentenza n. 205/1972
- Sentenza n. 198/1975
- Sentenza n. 14/1976
- Sentenza n. 148/1982
- Sentenza n. 303/1988
- Sentenza n. 1104/1988
- Sentenza n. 534/1990
- Sentenza n. 188/1994
- Sentenza n. 456/1994
- Sentenza n. 33/1995
- Sentenza n. 3/1997
- Sentenza n. 194/2002
- Sentenza n. 254/2002
- Sentenza n. 205/2004
- Sentenza n. 440/2006
- Sentenza n. 245/2007
- Sentenza n. 329/2007
- Sentenza n. 20/2010
- Sentenza n. 46/2011
- Sentenza n. 108/2011
- Sentenza n. 28/2013
- Sentenza n. 36/2013
- Sentenza n. 106/2013
- Sentenza n. 119/2013
- Sentenza n. 137/2013
- Sentenza n. 167/2013
- Sentenza n. 227/2013
- Sentenza n. 277/2013
- Sentenza n. 134/2014
- Sentenza n. 37/2015
- Sentenza n. 274/2016
- Sentenza n. 22/2018
- Sentenza n. 40/2018
- Sentenza n. 73/2018
- Sentenza n. 20/2019
- Sentenza n. 88/2019
- Sentenza n. 24/2020
- Sentenza n. 99/2020
- Sentenza n. 68/2021
- Sentenza n. 95/2021
- Sentenza n. 185/2021
- Sentenza n. 95/2022
- Sentenza n. 60/2023
- Sentenza n. 63/2023
- Sentenza n. 140/2023
- Sentenza n. 40/2024
- Sentenza n. 147/2025
Primo comma
- Sentenza n. 283/1985
- Sentenza n. 188/1986
- Sentenza n. 331/1988
- Sentenza n. 399/1988
- Sentenza n. 401/1988
- Sentenza n. 108/1994
- Sentenza n. 127/1996
- Sentenza n. 248/1996
- Sentenza n. 364/1999
- Sentenza n. 115/2011
Principio di ragionevolezza
- Sentenza n. 879/1988
- Sentenza n. 74/1992
- Sentenza n. 393/1992
- Sentenza n. 375/1993
- Sentenza n. 408/1993
- Sentenza n. 440/1993
- Sentenza n. 188/1994
- Sentenza n. 371/1994
- Sentenza n. 1/1996
- Sentenza n. 348/1997
- Sentenza n. 463/1997
- Sentenza n. 1/1999
- Sentenza n. 141/1999
- Sentenza n. 391/2000
- Sentenza n. 194/2002
- Sentenza n. 254/2002
- Sentenza n. 27/2005
- Sentenza n. 190/2005
- Sentenza n. 104/2006
- Sentenza n. 205/2006
- Sentenza n. 245/2007
- Sentenza n. 267/2007
- Sentenza n. 390/2008
- Sentenza n. 20/2010
- Sentenza n. 280/2010
- Sentenza n. 296/2010
- Sentenza n. 46/2011
- Sentenza n. 90/2012
- Sentenza n. 106/2013
- Sentenza n. 119/2013
- Sentenza n. 113/2015
- Sentenza n. 251/2017
- Sentenza n. 22/2018
- Sentenza n. 20/2019
- Sentenza n. 63/2019
- Sentenza n. 88/2019
- Sentenza n. 113/2019
- Sentenza n. 24/2020
- Sentenza n. 75/2020
- Sentenza n. 99/2020
- Sentenza n. 95/2021
- Sentenza n. 185/2021
- Sentenza n. 95/2022
- Sentenza n. 108/2022
- Sentenza n. 163/2022
- Sentenza n. 262/2022
- Sentenza n. 104/2025
- Sentenza n. 134/2025
- Sentenza n. 147/2025
Primo comma
- Sentenza n. 283/1985
- Sentenza n. 331/1988
- Sentenza n. 108/1994
- Sentenza n. 507/1995
- Sentenza n. 110/1996
- Sentenza n. 248/1996
- Sentenza n. 50/1997
- Sentenza n. 465/2005
- Sentenza n. 133/2020
- Sentenza n. 218/2021
Principio di proporzionalità
- Sentenza n. 22/2018
- Sentenza n. 390/2008
- Sentenza n. 88/2019
- Sentenza n. 112/2019
- Sentenza n. 113/2019
- Sentenza n. 24/2020
- Sentenza n. 99/2020
- Sentenza n. 95/2022
- Sentenza n. 246/2022
- Sentenza n. 40/2023
- Sentenza n. 52/2024
- Sentenza n. 104/2025
- Sentenza n. 116/2025
Primo comma
- Sentenza n. 218/2021
Art. 5
- Sentenza n. 183/2018
Art. 9
- Sentenza n. 108/2022
Art. 10
- Sentenza n. 120/2010
Art. 11
- Sentenza n. 269/2007
- Sentenza n. 120/2010
- Sentenza n. 112/2019
Art. 23
- Sentenza n. 26/1961
- Sentenza n. 115/2011
- Sentenza n. 5/2021
Art. 24
- Sentenza n. 198/1975
- Sentenza n. 14/1976
- Sentenza n. 148/1982
- Sentenza n. 534/1990
- Sentenza n. 507/1995
- Sentenza n. 152/1996
- Sentenza n. 198/1996
- Sentenza n. 310/2010
- Sentenza n. 354/2010
- Sentenza n. 281/2013
- Sentenza n. 63/2023
Art. 25
Secondo comma
- Sentenza n. 104/2014
- Sentenza n. 121/2018
- Sentenza n. 223/2018
Art. 27
Terzo comma
- Sentenza n. 408/1993
Art. 28
- Sentenza n. 74/1992
- Sentenza n. 463/1997
Art. 29
- Sentenza n. 445/2002
Art. 30
- Sentenza n. 332/2000
Art. 31
- Sentenza n. 332/2000
Art. 41
- Sentenza n. 124/2010
- Sentenza n. 104/2025
- Sentenza n. 134/2025
- Sentenza n. 147/2025
Primo comma
- Sentenza n. 356/1993
- Sentenza n. 218/2021
Art. 42
- Sentenza n. 13/1962
- Sentenza n. 112/2019
- Sentenza n. 185/2021
- Sentenza n. 40/2023
- Sentenza n. 104/2025
Art. 45
Primo comma
- Sentenza n. 116/2025
Art. 51
- Sentenza n. 86/1963
- Sentenza n. 188/1994
- Sentenza n. 437/1994
- Sentenza n. 127/1996
- Sentenza n. 205/1996
- Sentenza n. 141/1999
- Sentenza n. 391/2000
- Sentenza n. 194/2002
- Sentenza n. 205/2004
- Sentenza n. 190/2005
- Sentenza n. 81/2006
- Sentenza n. 104/2006
- Sentenza n. 205/2006
- Sentenza n. 100/2010
- Sentenza n. 213/2010
- Sentenza n. 225/2010
- Sentenza n. 235/2010
- Sentenza n. 267/2010
- Sentenza n. 7/2011
- Sentenza n. 68/2011
- Sentenza n. 177/2012
- Sentenza n. 212/2012
- Sentenza n. 277/2013
- Sentenza n. 37/2015
- Sentenza n. 251/2017
- Sentenza n. 40/2018
- Sentenza n. 5/2020
- Sentenza n. 60/2023
Primo comma
- Sentenza n. 33/1960
- Sentenza n. 726/1988
- Sentenza n. 108/1994
- Sentenza n. 34/2004
- Sentenza n. 95/2021
Terzo comma
- Sentenza n. 445/2002
Art. 76
- Sentenza n. 354/1998
- Sentenza n. 427/2000
- Sentenza n. 251/2001
- Sentenza n. 239/2003
Art. 81
- Sentenza n. 68/2011
Terzo comma
- Sentenza n. 110/2023
Quarto comma
- Sentenza n. 100/2010
Art. 97
- Sentenza n. 331/1988
- Sentenza n. 313/1994
- Sentenza n. 437/1994
- Sentenza n. 478/1995
- Sentenza n. 127/1996
- Sentenza n. 190/2005
- Sentenza n. 81/2006
- Sentenza n. 68/2011
- Sentenza n. 30/2012
- Sentenza n. 177/2012
- Sentenza n. 212/2012
- Sentenza n. 245/2012
- Sentenza n. 251/2017
- Sentenza n. 195/2021
- Sentenza n. 60/2023
Primo comma
- Sentenza n. 274/2003
- Sentenza n. 34/2004
- Sentenza n. 159/2005
- Sentenza n. 100/2010
Terzo comma
- Sentenza n. 726/1988
- Sentenza n. 479/1995
- Sentenza n. 274/2003
- Sentenza n. 34/2004
- Sentenza n. 159/2005
- Sentenza n. 205/2006
- Sentenza n. 100/2010
- Sentenza n. 213/2010
- Sentenza n. 310/2011
Quarto comma
- Sentenza n. 110/2017
- Sentenza n. 113/2017
- Sentenza n. 43/2020
- Sentenza n. 133/2020
- Sentenza n. 199/2020
- Sentenza n. 110/2023
Buon andamento dell’amministrazione
- Sentenza n. 1/1989
- Sentenza n. 19/1989
- Sentenza n. 21/1989
- Sentenza n. 295/1990
- Sentenza n. 393/1992
- Sentenza n. 1/1996
- Sentenza n. 127/1996
- Sentenza n. 205/1996
- Sentenza n. 50/1997
- Sentenza n. 59/1997
- Sentenza n. 191/1997
- Sentenza n. 320/1997
- Sentenza n. 99/1998
- Sentenza n. 141/1999
- Sentenza n. 364/1999
- Sentenza n. 194/2002
- Sentenza n. 205/2004
- Sentenza n. 104/2006
- Sentenza n. 440/2006
- Sentenza n. 9/2010
- Sentenza n. 179/2010
- Sentenza n. 354/2010
- Sentenza n. 108/2011
- Sentenza n. 123/2011
- Sentenza n. 189/2011
- Sentenza n. 90/2012
- Sentenza n. 28/2013
- Sentenza n. 137/2013
- Sentenza n. 167/2013
- Sentenza n. 227/2013
- Sentenza n. 95/2021
- Sentenza n. 227/2021
- Sentenza n. 140/2023
- Sentenza n. 164/2023
- Sentenza n. 147/2025
Primo comma
- Sentenza n. 440/1993
- Sentenza n. 1/1999
- Sentenza n. 205/2006
- Sentenza n. 169/2010
- Sentenza n. 310/2010
- Sentenza n. 211/2012
- Sentenza n. 235/2018
Imparzialità dell’amministrazione
- Sentenza n. 333/1993
- Sentenza n. 416/1993
- Sentenza n. 1/1996
- Sentenza n. 248/1996
- Sentenza n. 372/1996
- Sentenza n. 50/1997
- Sentenza n. 320/1997
- Sentenza n. 99/1998
- Sentenza n. 141/1999
- Sentenza n. 364/1999
- Sentenza n. 194/2002
- Sentenza n. 104/2006
- Sentenza n. 440/2006
- Sentenza n. 390/2008
- Sentenza n. 354/2010
- Sentenza n. 115/2011
- Sentenza n. 167/2013
- Sentenza n. 227/2013
- Sentenza n. 95/2021
- Sentenza n. 100/2023
- Sentenza n. 164/2023
Primo comma
- Sentenza n. 453/1990
- Sentenza n. 440/1993
- Sentenza n. 205/2006
- Sentenza n. 169/2010
- Sentenza n. 310/2010
Legalità dell’amministrazione
- Sentenza n. 728/1988
- Sentenza n. 115/2011
Pubblico concorso
- Sentenza n. 487/1991
- Sentenza n. 313/1994
- Sentenza n. 314/1994
- Sentenza n. 320/1997
- Sentenza n. 194/2002
- Sentenza n. 218/2002
- Sentenza n. 373/2002
- Sentenza n. 465/2005
- Sentenza n. 363/2006
- Sentenza n. 9/2010
- Sentenza n. 149/2010
- Sentenza n. 150/2010
- Sentenza n. 195/2010
- Sentenza n. 225/2010
- Sentenza n. 235/2010
- Sentenza n. 267/2010
- Sentenza n. 7/2011
- Sentenza n. 52/2011
- Sentenza n. 67/2011
- Sentenza n. 108/2011
- Sentenza n. 127/2011
- Sentenza n. 299/2011
- Sentenza n. 30/2012
- Sentenza n. 51/2012
- Sentenza n. 62/2012
- Sentenza n. 99/2012
- Sentenza n. 217/2012
- Sentenza n. 3/2013
- Sentenza n. 28/2013
- Sentenza n. 73/2013
- Sentenza n. 137/2013
- Sentenza n. 167/2013
- Sentenza n. 227/2013
- Sentenza n. 277/2013
- Sentenza n. 134/2014
- Sentenza n. 37/2015
- Sentenza n. 40/2018
- Sentenza n. 5/2020
- Sentenza n. 166/2020
- Sentenza n. 227/2021
Primo comma
- Sentenza n. 215/2009
Terzo comma
- Sentenza n. 161/1990
- Sentenza n. 1/1999
- Sentenza n. 215/2009
- Sentenza n. 293/2009
- Sentenza n. 169/2010
- Sentenza n. 42/2011
- Sentenza n. 310/2011
- Sentenza n. 211/2012
- Sentenza n. 7/2015
Quarto comma
- Sentenza n. 248/2016
- Sentenza n. 36/2020
- Sentenza n. 57/2025
Principio del giusto procedimento
- Sentenza n. 390/2008
Ragionevolezza ed efficienza
- Sentenza n. 189/2011
Art. 102
- Sentenza n. 152/1996
Art. 113
- Sentenza n. 1/1964
- Sentenza n. 148/1982
- Sentenza n. 310/2010
- Sentenza n. 354/2010
Secondo comma
- Sentenza n. 119/2013
Art. 115
- Sentenza n. 393/1992
Art. 117 (prima della riforma del Titolo V)
- Sentenza n. 331/1988
- Sentenza n. 728/1988
- Sentenza n. 921/1988
- Sentenza n. 1/1989
- Sentenza n. 393/1992
- Sentenza n. 375/1993
- Sentenza n. 115/1995
- Sentenza n. 152/1995
- Sentenza n. 408/1995
- Sentenza n. 26/1996
- Sentenza n. 348/1997
Art. 117
Primo comma
- Sentenza n. 129/2006
- Sentenza n. 269/2007
- Sentenza n. 439/2008
- Sentenza n. 120/2010
- Sentenza n. 196/2010
- Sentenza n. 213/2011
- Sentenza n. 179/2012
- Sentenza n. 171/2013
- Sentenza n. 292/2013
- Sentenza n. 40/2017
- Sentenza n. 223/2018
- Sentenza n. 63/2019
- Sentenza n. 112/2019
- Sentenza n. 23/2021
- Sentenza n. 185/2021
- Sentenza n. 160/2022
- Sentenza n. 40/2023
- Sentenza n. 109/2024
- Sentenza n. 104/2025
Primo comma (rapporti internazionali e con l’Unione europea)
- Sentenza n. 124/2010
Secondo comma, lett. a) (rapporti con l’Unione europea)
- Sentenza n. 120/2010
Secondo comma, lett. e)
- Sentenza n. 119/2010
Secondo comma, lett. e) (tutela della concorrenza)
- Sentenza n. 401/2007
- Sentenza n. 431/2007
- Sentenza n. 320/2008
- Sentenza n. 322/2008
- Sentenza n. 160/2009
- Sentenza n. 186/2010
- Sentenza n. 221/2010
- Sentenza n. 7/2011
- Sentenza n. 43/2011
- Sentenza n. 114/2011
- Sentenza n. 184/2011
- Sentenza n. 235/2011
- Sentenza n. 52/2012
- Sentenza n. 28/2013
- Sentenza n. 36/2013
- Sentenza n. 171/2013
- Sentenza n. 187/2013
- Sentenza n. 40/2017
- Sentenza n. 157/2017
- Sentenza n. 109/2018
- Sentenza n. 118/2018
- Sentenza n. 221/2018
- Sentenza n. 1/2019
- Sentenza n. 166/2019
- Sentenza n. 39/2020
- Sentenza n. 98/2020
- Sentenza n. 141/2020
- Sentenza n. 222/2020
- Sentenza n. 247/2020
- Sentenza n. 16/2021
- Sentenza n. 89/2025
Secondo comma, lett. g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali)
- Sentenza n. 183/2018
Secondo comma, lett. h) (ordine pubblico e sicurezza)
- Sentenza n. 33/2015
- Sentenza n. 148/2018
Secondo comma, lett. h) (sicurezza)
- Sentenza n. 223/2010
- Sentenza n. 77/2013
Secondo comma, lett. l) (giurisdizione e norme processuali)
- Sentenza n. 223/2010
- Sentenza n. 160/2022
Secondo comma, lett. l) (ordinamento civile)
- Sentenza n. 431/2007
- Sentenza n. 322/2008
- Sentenza n. 160/2009
- Sentenza n. 186/2010
- Sentenza n. 221/2010
- Sentenza n. 43/2011
- Sentenza n. 53/2011
- Sentenza n. 68/2011
- Sentenza n. 114/2011
- Sentenza n. 235/2011
- Sentenza n. 51/2012
- Sentenza n. 74/2012
- Sentenza n. 137/2013
- Sentenza n. 124/2015
- Sentenza n. 231/2016
- Sentenza n. 283/2016
- Sentenza n. 94/2019
- Sentenza n. 195/2021
- Sentenza n. 112/2022
- Sentenza n. 132/2023
Secondo comma, lett. m) (livelli essenziali delle prestazioni)
- Sentenza n. 271/2008
- Sentenza n. 246/2018
- Sentenza n. 9/2019
- Sentenza n. 247/2020
Secondo comma, lett. s) (ambiente)
- Sentenza n. 77/2013
Secondo comma, lett. s) (beni culturali)
- Sentenza n. 246/2018
Secondo comma, lett. s) (tutela dell’ambiente)
- Sentenza n. 120/2010
- Sentenza n. 186/2010
- Sentenza n. 124/2015
- Sentenza n. 246/2018
- Sentenza n. 233/2021
- Sentenza n. 148/2023
Secondo comma, lett. s) (tutela del paesaggio)
- Sentenza n. 235/2011
Terzo comma
- Sentenza n. 123/2011
Terzo comma (coordinamento della finanza pubblica)
- Sentenza n. 68/2011
- Sentenza n. 30/2012
- Sentenza n. 211/2012
- Sentenza n. 212/2012
- Sentenza n. 3/2013
- Sentenza n. 28/2013
- Sentenza n. 63/2013
- Sentenza n. 144/2014
- Sentenza n. 124/2015
Terzo comma (governo del territorio)
- Sentenza n. 206/2001
- Sentenza n. 401/2007
- Sentenza n. 340/2009
- Sentenza n. 231/2016
- Sentenza n. 164/2023
Terzo comma (istruzione)
- Sentenza n. 533/2002
Terzo comma (ordinamento della comunicazione)
- Sentenza n. 246/2020
Terzo comma (porti e aeroporti civili)
- Sentenza n. 314/2010
Terzo comma (produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia)
- Sentenza n. 119/2010
- Sentenza n. 120/2010
- Sentenza n. 124/2010
- Sentenza n. 168/2010
- Sentenza n. 69/2018
- Sentenza n. 134/2025
Terzo comma (protezione civile)
- Sentenza n. 164/2023
Terzo comma (tutela della salute)
- Sentenza n. 150/2010
- Sentenza n. 68/2011
Quarto comma
- Sentenza n. 144/2014
Quarto comma (organizzazione regionale)
- Sentenza n. 293/2012
Sesto comma
- Sentenza n. 401/2007
Ultimo comma (attuazione regionale della legislazione statale)
- Sentenza n. 514/1995
Principi fondamentali della legislazione statale in materia di pubblico impiego
- Sentenza n. 479/1995
- Sentenza n. 528/1995
Art. 118 (prima della riforma del Titolo V)
- Sentenza n. 921/1988
- Sentenza n. 393/1992
- Sentenza n. 115/1995
Art. 118
- Sentenza n. 206/2001
- Sentenza n. 179/2012
- Sentenza n. 144/2014
Primo comma
- Sentenza n. 232/2011
- Sentenza n. 235/2018
Art. 119
- Sentenza n. 63/2013
Art. 120
- Sentenza n. 86/1963
- Sentenza n. 440/2006
- Sentenza n. 144/2014
Principio di leale collaborazione
- Sentenza n. 179/2012
- Sentenza n. 274/2013
Art. 125 (prima della riforma del Titolo V)
- Sentenza n. 229/1989
Art. 136
- Sentenza n. 245/2012
- Sentenza n. 73/2013
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Art. 10
- Sentenza n. 401/2007
- Sentenza n. 144/2014
Legge 1° giugno 2002, n. 120 (ratifica del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 1997)
- Sentenza n. 124/2010
STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE SARDEGNA
Art. 3, lett. b)
- Sentenza n. 60/2023
Art. 3, lett. e)
- Sentenza n. 411/2008
- Sentenza n. 184/2011
- Sentenza n. 328/2011
- Sentenza n. 36/2013
Art. 3, primo comma, lett. e)
- Sentenza n. 174/2024
STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE SICILIANA
Art. 14, lett. g)
- Sentenza n. 263/2016
Art. 17
- Sentenza n. 266/1993
Art. 17, lett. b)
- Sentenza n. 356/1993
Art. 23
- Sentenza n. 991/1988
STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
Art. 4
- Sentenza n. 45/2010
- Sentenza n. 74/2012
- Sentenza n. 187/2013
- Sentenza n. 95/2021
- Sentenza n. 80/2025
Art. 5
- Sentenza n. 187/1996
Art. 8
- Sentenza n. 447/2006
- Sentenza n. 74/2012
- Sentenza n. 187/2013
- Sentenza n. 79/2023
Art. 8, primo comma
- Sentenza n. 439/2008
- Sentenza n. 45/2010
- Sentenza n. 23/2022
Art. 8, primo comma, n. 17
- Sentenza n. 80/2025
Art. 9
- Sentenza n. 187/1996
Art. 11
- Sentenza n. 401/2007
STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA
Art. 2
- Sentenza n. 13/1962
- Sentenza n. 440/2006
Art. 2, lett. b)
- Sentenza n. 100/2023
Artt. 2, primo comma, lett. a), p), q), t)
- Sentenza n. 144/2014
Art. 3, primo comma, lett. a) ed e)
- Sentenza n. 144/2014
Art. 4
- Sentenza n. 144/2014
Direttive 92/50/CE, 93/36/CE, 93/37/CE e 93/38/CE
- Sentenza n. 129/2006
- Sentenza n. 269/2007
Direttive 2001/77/CE, 2006/32/CE
- Sentenza n. 124/2010
Direttiva 2001/18/CE
Art. 26-ter, paragrafo 8
- Sentenza n. 23/2021
Direttiva 2006/123/CE
Art. 12
- Sentenza n. 109/2024
Art. 12, secondo comma
- Sentenza n. 171/2013
- Sentenza n. 40/2017
Regolamento UE n. 528/2012
Artt. 81 e 88
- Sentenza n. 160/2022
Regolamento UE n. 2018/848
Art. 24
- Sentenza n. 160/2022
TRATTATO CE
Artt. 12, 43, 49 e 86
- Sentenza n. 439/2008
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (TFUE)
Art. 3
- Sentenza n. 40/2017
Art. 34
- Sentenza n. 292/2013
- Sentenza n. 160/2022
Art. 35
- Sentenza n. 292/2013
Art. 36
- Sentenza n. 292/2013
- Sentenza n. 23/2021
Art. 43
- Sentenza n. 213/2011
Art. 49
- Sentenza n. 40/2017
Art. 81
- Sentenza n. 213/2011
Art. 101
- Sentenza n. 40/2017
Art. 102
- Sentenza n. 40/2017
Art. 106
- Sentenza n. 40/2017
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
Art. 9
- Sentenza n. 445/2002
Art. 16
- Sentenza n. 104/2025
Art. 17
- Sentenza n. 112/2019
- Sentenza n. 104/2025
Art. 49, paragrafo 3
- Sentenza n. 112/2019
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO
Art. 16
- Sentenza n. 445/2002
CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
Art. 7
- Sentenza n. 196/2010
- Sentenza n. 223/2018
- Sentenza n. 63/2019
Art. 12
- Sentenza n. 445/2002
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
Art. 1
- Sentenza n. 112/2019
- Sentenza n. 185/2021
- Sentenza n. 40/2023
- Sentenza n. 104/2025
III.3. Indice delle sentenze di illegittimità costituzionale
1960–1969
- 1960 — Sentenza n. 33 — p. 16
- 1961 — Sentenza n. 26 — p. 546
- 1962 — Sentenza n. 13 — p. 412
- 1963 — Sentenza n. 86 — p. 18
- 1964 — Sentenza n. 1 — p. 570
1970–1979
- 1972 — Sentenza n. 205 — p. 1042
- 1975 — Sentenza n. 198 — p. 1044
- 1976 — Sentenza n. 14 — p. 1046
1980–1989
- 1982 — Sentenza n. 148 — p. 572
- 1985 — Sentenza n. 283 — p. 19
- 1986 — Sentenza n. 188 — p. 21
- 1988 — Sentenza n. 303 — p. 824
- 1988 — Sentenza n. 331 — p. 23
- 1988 — Sentenza n. 399 — p. 110
- 1988 — Sentenza n. 401 — p. 24
- 1988 — Sentenza n. 726 — p. 111
- 1988 — Sentenza n. 728 — p. 416
- 1988 — Sentenza n. 879 — p. 25
- 1988 — Sentenza n. 921 — p. 848
- 1988 — Sentenza n. 991 — p. 418
- 1988 — Sentenza n. 1104 — p. 826
- 1989 — Sentenza n. 1 — p. 167
- 1989 — Sentenza n. 19 — p. 168
- 1989 — Sentenza n. 21 — p. 170
- 1989 — Sentenza n. 229 — p. 563
1990–1999
- 1990 — Sentenza n. 161 — p. 172
- 1990 — Sentenza n. 295 — p. 26
- 1990 — Sentenza n. 453 — p. 88
- 1990 — Sentenza n. 534 — p. 937
- 1991 — Sentenza n. 487 — p. 174
- 1992 — Sentenza n. 74 — p. 828
- 1992 — Sentenza n. 393 — p. 420
- 1993 — Sentenza n. 266 — p. 345
- 1993 — Sentenza n. 333 — p. 91
- 1993 — Sentenza n. 356 — p. 606
- 1993 — Sentenza n. 375 — p. 939
- 1993 — Sentenza n. 408 — p. 28
- 1993 — Sentenza n. 416 — p. 95
- 1993 — Sentenza n. 440 — p. 548
- 1994 — Sentenza n. 108 — p. 30
- 1994 — Sentenza n. 188 — p. 33
- 1994 — Sentenza n. 313 — pp. 113; 177
- 1994 — Sentenza n. 314 — p. 179
- 1994 — Sentenza n. 371 — p. 1048
- 1994 — Sentenza n. 437 — p. 115
- 1994 — Sentenza n. 456 — p. 830
- 1995 — Sentenza n. 33 — p. 609
- 1995 — Sentenza n. 115 — p. 940
- 1995 — Sentenza n. 152 — p. 944
- 1995 — Sentenza n. 408 — p. 424
- 1995 — Sentenza n. 478 — p. 182
- 1995 — Sentenza n. 479 — p. 225
- 1995 — Sentenza n. 507 — p. 946
- 1995 — Sentenza n. 514 — p. 347
- 1995 — Sentenza n. 528 — p. 117
- 1996 — Sentenza n. 1 — p. 120
- 1996 — Sentenza n. 26 — p. 426
- 1996 — Sentenza n. 110 — p. 1049
- 1996 — Sentenza n. 127 — pp. 123; 184; 227
- 1996 — Sentenza n. 152 — p. 611
- 1996 — Sentenza n. 187 — p. 948
- 1996 — Sentenza n. 198 — p. 1051
- 1996 — Sentenza n. 205 — p. 125
- 1996 — Sentenza n. 248 — p. 36
- 1996 — Sentenza n. 372 — p. 566
- 1997 — Sentenza n. 3 — p. 1054
- 1997 — Sentenza n. 50 — p. 127
- 1997 — Sentenza n. 59 — p. 230
- 1997 — Sentenza n. 191 — p. 236
- 1997 — Sentenza n. 320 — p. 186
- 1997 — Sentenza n. 348 — p. 950
- 1997 — Sentenza n. 463 — p. 832
- 1998 — Sentenza n. 99 — p. 97
- 1998 — Sentenza n. 354 — p. 1056
- 1999 — Sentenza n. 1 — p. 188
- 1999 — Sentenza n. 141 — p. 98
- 1999 — Sentenza n. 364 — p. 129
2000–2009
- 2000 — Sentenza n. 332 — p. 38
- 2000 — Sentenza n. 391 — p. 42
- 2000 — Sentenza n. 427 — p. 1059
- 2001 — Sentenza n. 206 — p. 428
- 2001 — Sentenza n. 251 — p. 1061
- 2002 — Sentenza n. 194 — p. 191
- 2002 — Sentenza n. 218 — p. 194
- 2002 — Sentenza n. 254 — p. 834
- 2002 — Sentenza n. 373 — p. 196
- 2002 — Sentenza n. 445 — p. 45
- 2002 — Sentenza n. 533 — p. 131
- 2003 — Sentenza n. 239 — p. 1064
- 2003 — Sentenza n. 274 — p. 133
- 2004 — Sentenza n. 34 — p. 135
- 2004 — Sentenza n. 205 — p. 239
- 2005 — Sentenza n. 27 — p. 1067
- 2005 — Sentenza n. 159 — p. 137
- 2005 — Sentenza n. 190 — p. 139
- 2005 — Sentenza n. 465 — p. 199
- 2006 — Sentenza n. 81 — p. 141
- 2006 — Sentenza n. 104 — p. 430
- 2006 — Sentenza n. 129 — p. 614
- 2006 — Sentenza n. 205 — p. 143
- 2006 — Sentenza n. 363 — p. 241
- 2006 — Sentenza n. 440 — p. 617
- 2006 — Sentenza n. 447 — p. 619
- 2007 — Sentenza n. 245 — p. 49
- 2007 — Sentenza n. 267 — p. 850
- 2007 — Sentenza n. 269 — p. 622
- 2007 — Sentenza n. 329 — p. 52
- 2007 — Sentenza n. 401 — p. 625
- 2007 — Sentenza n. 431 — p. 633
- 2008 — Sentenza n. 271 — p. 433
- 2008 — Sentenza n. 320 — p. 637
- 2008 — Sentenza n. 322 — p. 639
- 2008 — Sentenza n. 390 — p. 436
- 2008 — Sentenza n. 411 — p. 642
- 2008 — Sentenza n. 439 — p. 646
- 2009 — Sentenza n. 160 — p. 651
- 2009 — Sentenza n. 215 — p. 244
- 2009 — Sentenza n. 293 — p. 247
- 2009 — Sentenza n. 340 — p. 853
2010–2019
- 2010 — Sentenza n. 9 — p. 390
- 2010 — Sentenza n. 20 — p. 856
- 2010 — Sentenza n. 45 — p. 657
- 2010 — Sentenza n. 100 — p. 145
- 2010 — Sentenza n. 119 — p. 440
- 2010 — Sentenza n. 120 — p. 443
- 2010 — Sentenza n. 124 — p. 446
- 2010 — Sentenza n. 149 — p. 252
- 2010 — Sentenza n. 150 — p. 254
- 2010 — Sentenza n. 168 — p. 453
- 2010 — Sentenza n. 169 — p. 147
- 2010 — Sentenza n. 179 — p. 258
- 2010 — Sentenza n. 186 — p. 665
- 2010 — Sentenza n. 195 — p. 201
- 2010 — Sentenza n. 196 — p. 952
- 2010 — Sentenza n. 213 — p. 148
- 2010 — Sentenza n. 221 — p. 669
- 2010 — Sentenza n. 223 — p. 1072
- 2010 — Sentenza n. 225 — p. 260
- 2010 — Sentenza n. 235 — p. 262
- 2010 — Sentenza n. 267 — p. 355
- 2010 — Sentenza n. 280 — p. 1074
- 2010 — Sentenza n. 296 — p. 55
- 2010 — Sentenza n. 310 — p. 554
- 2010 — Sentenza n. 314 — p. 672
- 2010 — Sentenza n. 354 — p. 203
- 2011 — Sentenza n. 7 — pp. 204; 264; 675
- 2011 — Sentenza n. 42 — p. 266
- 2011 — Sentenza n. 43 — p. 678
- 2011 — Sentenza n. 46 — p. 836
- 2011 — Sentenza n. 52 — p. 357
- 2011 — Sentenza n. 53 — p. 682
- 2011 — Sentenza n. 67 — p. 268
- 2011 — Sentenza n. 68 — p. 271
- 2011 — Sentenza n. 108 — pp. 206; 280; 350
- 2011 — Sentenza n. 114 — p. 685
- 2011 — Sentenza n. 115 — p. 557
- 2011 — Sentenza n. 123 — p. 283
- 2011 — Sentenza n. 127 — p. 285
- 2011 — Sentenza n. 184 — p. 690
- 2011 — Sentenza n. 189 — p. 392
- 2011 — Sentenza n. 213 — p. 859
- 2011 — Sentenza n. 232 — p. 456
- 2011 — Sentenza n. 235 — p. 864
- 2011 — Sentenza n. 299 — p. 287
- 2011 — Sentenza n. 310 — pp. 151; 290
- 2011 — Sentenza n. 328 — p. 694
- 2012 — Sentenza n. 30 — pp. 152; 208; 292
- 2012 — Sentenza n. 51 — p. 295
- 2012 — Sentenza n. 52 — p. 697
- 2012 — Sentenza n. 62 — p. 360
- 2012 — Sentenza n. 74 — p. 699
- 2012 — Sentenza n. 90 — p. 154
- 2012 — Sentenza n. 99 — p. 297
- 2012 — Sentenza n. 177 — p. 157
- 2012 — Sentenza n. 179 — p. 460
- 2012 — Sentenza n. 211 — p. 299
- 2012 — Sentenza n. 212 — p. 301
- 2012 — Sentenza n. 217 — p. 306
- 2012 — Sentenza n. 245 — p. 210
- 2012 — Sentenza n. 293 — p. 701
- 2013 — Sentenza n. 3 — p. 308
- 2013 — Sentenza n. 28 — pp. 310; 703
- 2013 — Sentenza n. 36 — pp. 705; 866
- 2013 — Sentenza n. 63 — p. 868
- 2013 — Sentenza n. 73 — p. 312
- 2013 — Sentenza n. 77 — p. 1076
- 2013 — Sentenza n. 106 — p. 158
- 2013 — Sentenza n. 119 — p. 576
- 2013 — Sentenza n. 137 — pp. 314; 707
- 2013 — Sentenza n. 167 — p. 362
- 2013 — Sentenza n. 171 — p. 870
- 2013 — Sentenza n. 187 — p. 709
- 2013 — Sentenza n. 227 — p. 365
- 2013 — Sentenza n. 274 — p. 717
- 2013 — Sentenza n. 277 — p. 316
- 2013 — Sentenza n. 281 — p. 1078
- 2013 — Sentenza n. 292 — p. 719
- 2014 — Sentenza n. 104 — p. 957
- 2014 — Sentenza n. 134 — p. 369
- 2014 — Sentenza n. 144 — p. 464
- 2015 — Sentenza n. 7 — p. 371
- 2015 — Sentenza n. 33 — p. 722
- 2015 — Sentenza n. 37 — p. 395
- 2015 — Sentenza n. 113 — p. 1080
- 2015 — Sentenza n. 124 — pp. 725; 872
- 2016 — Sentenza n. 231 — p. 467
- 2016 — Sentenza n. 248 — p. 373
- 2016 — Sentenza n. 263 — p. 727
- 2016 — Sentenza n. 274 — p. 1083
- 2016 — Sentenza n. 283 — p. 873
- 2017 — Sentenza n. 40 — p. 876
- 2017 — Sentenza n. 110 — p. 320
- 2017 — Sentenza n. 113 — p. 324
- 2017 — Sentenza n. 157 — p. 881
- 2017 — Sentenza n. 251 — p. 58
- 2018 — Sentenza n. 22 — p. 1085
- 2018 — Sentenza n. 40 — p. 375
- 2018 — Sentenza n. 69 — p. 476
- 2018 — Sentenza n. 73 — p. 884
- 2018 — Sentenza n. 109 — p. 887
- 2018 — Sentenza n. 118 — p. 892
- 2018 — Sentenza n. 121 — p. 959
- 2018 — Sentenza n. 148 — p. 961
- 2018 — Sentenza n. 183 — p. 963
- 2018 — Sentenza n. 221 — p. 894
- 2018 — Sentenza n. 223 — p. 970
- 2018 — Sentenza n. 235 — p. 479
- 2018 — Sentenza n. 246 — p. 483
- 2019 — Sentenza n. 1 — p. 897
- 2019 — Sentenza n. 9 — p. 497
- 2019 — Sentenza n. 20 — p. 503
- 2019 — Sentenza n. 63 — p. 976
- 2019 — Sentenza n. 88 — p. 1088
- 2019 — Sentenza n. 94 — p. 901
- 2019 — Sentenza n. 112 — p. 985
- 2019 — Sentenza n. 113 — p. 1092
- 2019 — Sentenza n. 166 — p. 730
2020–2025
- 2020 — Sentenza n. 5 — p. 377
- 2020 — Sentenza n. 24 — p. 1094
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- 2024 — Sentenza n. 40 — p. 80
- 2024 — Sentenza n. 52 — p. 1116
- 2024 — Sentenza n. 109 — p. 921
- 2024 — Sentenza n. 174 — p. 804
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- 2025 — Sentenza n. 80 — p. 807
- 2025 — Sentenza n. 89 — p. 926
- 2025 — Sentenza n. 104 — p. 1025
- 2025 — Sentenza n. 116 — p. 1029
- 2025 — Sentenza n. 134 — p. 538
- 2025 — Sentenza n. 147 — p. 813
