Introduzione

Il volume relativo alla complessiva giurisprudenza della Corte costituzionale nella materia della finanza pubblica si articola in più parti.

La prima è dedicata alla finanza regionale con suddivisione per alcune tematiche specifiche, riguardanti: le imposte e tasse di competenza regionale; i Fondi vincolati; il coinvolgimento regionale e l'applicazione del "canone della leale collaborazione"; le problematiche inerenti alla Tesoreria; l'ordinamento finanziario regionale e il ruolo delle disposizioni statali nel determinare le modalità di "indebitamento" e "investimenti" per le regioni e gli enti locali.

Il secondo capitolo afferisce all'armonizzazione dei bilanci pubblici, che rappresenta un aspetto cruciale per il corretto funzionamento del sistema delle amministrazioni pubbliche, in particolare per garantire la trasparenza, la comparabilità e la coerenza dei dati economici e finanziari tra i vari enti locali, regionali e lo Stato. Una particolare attenzione è dedicata anche a come l'armonizzazione influisce sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali.

Il terzo capitolo è dedicato al tema dell'equilibrio del bilancio, concetto fondamentale per garantire la stabilità economica dello Stato, assicurando che le entrate siano sufficienti a coprire le spese, senza compromettere la sostenibilità finanziaria nel lungo periodo. Il tema viene trattato avendo riguardo al principio del tendenziale equilibrio di bilancio; alla riforma costituzionale del 2012; alle relazioni tra equilibrio di bilancio e unità economica della Repubblica; alla copertura delle spese pluriennali; all'individuazione dei mezzi di copertura non idonei a garantire l'equilibrio del bilancio; alle problematiche inerenti i bilanci deficitari, cui è collegata la responsabilità di mandato.

Il quarto capitolo riguarda il coordinamento della finanza pubblica, tema centrale nelle relazioni tra Stato e autonomie territoriali, in particolare alla luce della necessità di coniugare l'unità economica e la sostenibilità finanziaria con il rispetto delle autonomie costituzionali delle regioni e degli enti locali. Sono evidenziate le due modalità in cui il coordinamento si manifesta, statico e dinamico, a seconda della posizione assunta dallo Stato in tali relazioni. Inoltre, viene dedicata attenzione a come il coordinamento finanziario impatta sulle autonomie territoriali nel raggiungimento degli obiettivi comuni di finanza pubblica.

Il quinto capitolo è dedicato alle privatizzazioni, processo attraverso il quale talune attività e beni pubblici vengono trasferiti dal settore pubblico a quello privato.

Il sesto capitolo riguarda la Magistratura contabile, che svolge un ruolo fondamentale nella supervisione dell'amministrazione pubblica, con particolare riferimento alla gestione delle risorse finanziarie dello Stato, la cui attività non si limita a un semplice monitoraggio delle spese pubbliche, ma si estende a garantire l'osservanza delle disposizioni costituzionali e comunitarie riguardanti la gestione finanziaria delle amministrazioni.

L'ultimo capitolo riguarda la responsabilità amministrativo-contabile, una forma di responsabilità che può derivare dall'esercizio delle funzioni pubbliche, finalizzata a tutelare il patrimonio pubblico. In tale ambito viene affrontato il tema della responsabilità contabile alla quale sono sottoposti gli agenti contabili, sui cui incombono specifiche obbligazioni in ragione del maneggio che hanno di beni e valori di pubblica pertinenza.

I. Studio del giudice costituzionale

Angelo Buscema

La finanza pubblica

1. La finanza regionale

La giurisprudenza della Corte costituzionale (sentt. n. 320, n. 49 del 2004 e n. 370 del 2003) ha più volte avuto occasione di precisare i confini dell’autonomia tributaria delle Regioni, alla luce della disciplina recata dall’art. 119 Cost.

Il sistema finanziario e tributario degli enti locali, come delineato dall’art. 119 della Costituzione, considera, in linea di principio, sullo stesso piano Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabilendo che tutti tali enti «hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa» (1° co.); hanno «risorse autonome» e «stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri», sia pure «in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», e inoltre «dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio» (2° co.). Le risorse derivanti da tali fonti, e dal fondo perequativo istituito dalla legge dello Stato devono dunque consentire agli enti di «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (4° co.), salva la possibilità per lo Stato di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, per gli scopi di sviluppo e di garanzia enunciati dalla stessa norma o «per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio» delle funzioni degli enti autonomi (5° co.).

L’attuazione di questo disegno costituzionale richiede tuttavia, come necessaria premessa, l’intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica, è tenuto non solo a fissare i principi cui i legislatori regionali devono attenersi, ma anche a determinare le grandi linee dell’intero sistema tributario e a definire gli spazi e i limiti entro i quali può esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali.

Da ciò consegue che, poiché non è ammissibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potestà regionali autonome in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale, è preclusa alle Regioni (se non nei limiti a esse già espressamente riconosciuti dalla legge statale) la potestà di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi statali; e per converso spetta al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina dei tributi locali esistenti.

1.1. Imposte e tasse

L’autonomia tributaria regionale – quale espressione della più ampia autonomia finanziaria – è stata oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale che ne ha definito progressivamente le forme e i limiti. Con la sent. n. 271 del 1986, la Corte ha affermato che «non par dubbio che le Regioni a statuto ordinario siano titolari di siffatta potestà», giacché nel concetto stesso di autonomia rientra anche la potestà normativa. Tuttavia, ha chiarito che la delimitazione delle “forme” e dei “limiti” dell’autonomia tributaria, demandata alle leggi della Repubblica, presuppone un oggetto preesistente, del quale la Regione è titolare. In tal senso, l’art. 119 Cost. va letto come disposizione che attribuisce rilievo prioritario all’autonomia normativa finanziaria regionale, riservando al legislatore ordinario il compito ulteriore di coordinare la finanza regionale con quella statale, provinciale e comunale. Ne deriva che la legge statale rappresenta la fonte «necessaria ed obbligata» per delimitare gli spazi operativi della potestà regionale, secondo un equilibrio che garantisce, da un lato, l’autonomia regionale e, dall’altro, l’unità dell’ordinamento finanziario.

Con la sent. n. 272 del 1986, la Corte ha precisato che anche i tributi propri regionali – nel caso di specie le tasse sulle concessioni regionali – devono corrispondere ai tipi di tasse sulle concessioni governative, già di competenza dello Stato, a conferma della necessità di un raccordo strutturale tra i sistemi impositivi.

In materia di rapporti finanziari tra Stato e Regioni, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la procedura di determinazione delle somme spettanti alla Regione Sardegna, laddove essa si basava su un’indicazione unilaterale, da parte dello Stato, delle fonti tributarie e dell’ammontare complessivo da erogare, senza garantire la partecipazione della Regione (sent. n. 70 del 1987).

Più di recente, con la sent. n. 22 del 2012, è stata censurata la normativa statale che, imponendo alle Regioni di deliberare aumenti fiscali quale condizione per accedere al Fondo nazionale della protezione civile, finiva per ledere la loro autonomia di entrata, in quanto destinava risorse regionali a organismi statali in un contesto ancora marcatamente accentrato.

La giurisprudenza costituzionale ha inoltre avuto modo di affrontare il tema della spettanza delle entrate nelle Regioni a statuto speciale. Con la sent. n. 241 del 2012 è stata riconosciuta la titolarità della Regione Siciliana sulle somme derivanti da tributi riscossi nel territorio e non espressamente riservati allo Stato dalla normativa statutaria. Nello stesso solco, la sent. n. 271 del 2012 ha stabilito che anche i proventi derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative, nell’ambito delle competenze regionali, devono affluire al bilancio della Regione competente.

Successivamente, con la sent. n. 246 del 2015, la Corte ha ribadito la spettanza alla Regione Siciliana delle maggiori risorse provenienti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale, sempre con riferimento alle entrate non normativamente riservate allo Stato; orientamento confermato dalla sent. n. 66 del 2016, resa in accoglimento di un ricorso della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di autonomia tributaria regionale ha quindi seguito tre direttrici principali: riconoscimento dell’autonomia tributaria regionale, ma entro i limiti definiti dal legislatore statale per garantire coordinamento e unità del sistema; tutela della leale collaborazione, con la censura di interventi statali unilaterali che comprimono l’autonomia finanziaria regionale; valorizzazione delle prerogative delle Regioni a statuto speciale, con estensione del principio di spettanza delle entrate non espressamente riservate allo Stato, incluse quelle derivanti dal contrasto all’evasione (C. Cost., sent. n. 40 del 2022).

1.2. Fondi vincolati

Nel quadro delineato dall’art. 119 Cost., le risorse autonome di cui dispongono Regioni ed enti locali – costituite da tributi ed entrate proprie – devono essere tali da garantire l’effettivo esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite.

Al contempo, la Costituzione riconosce che, per finalità ulteriori rispetto al normale esercizio delle competenze delle autonomie territoriali – quali la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la rimozione degli squilibri economici e sociali e la garanzia dell’effettivo esercizio dei diritti della persona – lo Stato può disporre risorse aggiuntive per realizzare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali (art. 119, co. 5, Cost.; C. cost., sent. n. 423 del 2004).

Nondimeno, l’art. 119 Cost. pone limiti precisi al legislatore statale, escludendo la possibilità di introdurre finanziamenti a destinazione vincolata nelle materie e funzioni riservate alla competenza legislativa regionale, sia essa esclusiva o concorrente (per quest’ultima, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge statale). In caso contrario, il rischio – chiarito dalla Corte con la sent. n. 16 del 2004 – è che il ricorso a fondi vincolati si trasformi in uno strumento indiretto ma incisivo di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni regionali e locali, con conseguente sovrapposizione di politiche e indirizzi centralizzati a quelli legittimamente decisi dalle Regioni (si veda anche la sent. n. 370 del 2003).

In applicazione di tali principi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni istitutive di nuovi fondi vincolati successivi alla riforma del Titolo V del 2001. Tra essi: il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali e il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (C. cost., sent. n. 49 del 2004); il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni (C. cost., sent. n. 16 del 2004); il Fondo per gli asili nido (C. cost., sent. n. 370 del 2003) nonché, in prospettiva più ampia, altri fondi vincolati censurati dalla Corte (C. cost., sent. n. 118 del 2006).

Analogamente, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale – per violazione del riparto di competenze legislative ex art. 117 Cost. – delle disposizioni statali che prevedono e disciplinano il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano servizi di asilo nido o micro-nidi (C. cost., sent. n. 320 del 2004), così come del Fondo per la costituzione di garanzie sul rimborso di prestiti fiduciari a favore di studenti capaci e meritevoli (C. cost., sent. n. 308 del 2004).

La Corte ha altresì censurato disposizioni che prevedevano vincoli puntuali di destinazione di fondi in settori materiali di competenza concorrente, come la riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia oncologica (C. cost., sent. n. 45 del 2008).

La ripartizione delle materie fra Stato e regioni dettato dall’art. 117 Cost., difatti, non consente che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze.

Con la sent. n. 74 del 2018 la Corte ha giustificato la previsione con legge statale di fondi settoriali in materie regionali in applicazione del meccanismo della «chiamata in sussidiarietà», richiedendo tuttavia che la stessa legge preveda contestualmente il coinvolgimento degli enti territoriali nell’adozione dell’atto che regola l’utilizzo del fondo (C. cost., sentt. n. 71 del 2018, n. 79 del 2011, n. 168 del 2008, n. 222 del 2005).

Il principio è stato ribadito in successive pronunce: la previsione di nuovi finanziamenti vincolati in materie di competenza legislativa residuale o concorrente è vietata, anche se destinata a soggetti privati, in quanto suscettibile di divenire strumento indiretto di ingerenza statale nell’autonomia regionale. In tal senso si collocano le sentt. n. 168 del 2008, n. 50 del 2008, n. 201 del 2007 e n. 118 del 2006. Coerente con tale orientamento è anche la declaratoria di illegittimità del Fondo per lo sviluppo e la diffusione capillare della pratica sportiva (C. cost., sentt. n. 40 del 2022 e n. 254 del 2013).

Da ultimo, la sent. n. 130 del 2024 ha riaffermato con forza tale indirizzo, ribadendo il divieto per il legislatore statale di introdurre fondi vincolati in settori rientranti nella competenza legislativa regionale, proprio in quanto tali strumenti si risolvono in un mezzo surrettizio di centralizzazione delle politiche pubbliche.

In definitiva, la giurisprudenza costituzionale in materia di fondi vincolati ha rappresentato, nel tempo, una costante opera di presidio dell’autonomia finanziaria regionale, ponendo un argine alla tendenza centralistica dello Stato e riaffermando, in coerenza con l’art. 119 Cost., che il finanziamento delle funzioni delle autonomie non può tradursi in strumenti surrettizi di ingerenza, ma deve rispettare il principio di leale collaborazione e l’equilibrio del riparto costituzionale delle competenze legislative.

1.3. Il coinvolgimento regionale

Il tema del coinvolgimento degli enti territoriali, quale strumento volto a contemperare le esigenze che giustificano l’esercizio unitario delle competenze con la necessaria garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni, ha costituito oggetto di attenzione costante da parte della Corte costituzionale. In particolare, con la sent. n. 179 del 2012, la Corte ha sottolineato la necessità che i meccanismi di decisione statale non si traducano in una compressione unilaterale delle prerogative regionali, imponendo al legislatore statale di predisporre strumenti di effettivo coinvolgimento. In questo solco, la sent. n. 33 del 2011 ha ribadito che le «potenzialità precettive» del principio di leale collaborazione si manifestano compiutamente proprio nei contesti intersettoriali, ove l’intreccio tra interessi statali, regionali e locali dà luogo a una vera e propria «concorrenza di competenze». Di qui, la necessità che il legislatore statale non proceda unilateralmente, ma predisponga adeguati strumenti procedimentali di coinvolgimento delle Regioni, idonei a garantire la salvaguardia delle loro attribuzioni costituzionali.

La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente chiarito che, in presenza di ambiti materiali caratterizzati da sovrapposizioni di competenze e in assenza della possibilità di individuare un titolo prevalente, assume rilievo dirimente il principio di leale collaborazione. Con la sent. n. 330 del 2011, la Corte ha affermato che tale principio non si esaurisce in una clausola di stile, ma si configura come vero e proprio canone di legittimità costituzionale, destinato a operare ogniqualvolta emergano interessi ed esigenze di diversa matrice che richiedano composizione unitaria.

In tale prospettiva, la Corte ha più volte richiamato il legislatore all’osservanza della leale collaborazione affermando che il rispetto di questo canone si impone come criterio imprescindibile ogniqualvolta l’intreccio tra interessi plurimi renda impossibile una netta delimitazione delle competenze statali e regionali.

La giurisprudenza costituzionale ha così configurato la leale collaborazione come un principio cardine dell’ordinamento, volto a trasformare la dialettica tra Stato e Regioni in un processo di co-decisione istituzionale: essa costituisce il presidio necessario affinché l’esercizio unitario delle competenze non si traduca in una compressione delle attribuzioni regionali, ma in una sintesi equilibrata di interessi concorrenti, in coerenza con il pluralismo e la forma di Stato disegnata dalla Costituzione.

Con una recente pronuncia (sent. n. 114 del 2025) la Corte ha osservato che, come previsto nell’ultimo periodo del 3° co. dell’art. 117 Cost., nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. La Corte ha ritenuto, quindi, non coerente con tale principio costituzionale il controllo dello Stato su decisioni relative alla riallocazione delle risorse del bilancio regionale che attengono a profili organizzativi di competenza della Regione in materia di tutela della salute. Tale controllo, difatti, comprime l’autonomia organizzativa e finanziaria di cui agli artt. 5 e 119 Cost., dal momento che la scelta delle spese da ridurre per compensare i maggiori costi occorrenti per incrementare il personale sanitario costituisce il risultato di una ponderata valutazione delle possibili opzioni per la realizzazione delle finalità dell’ente.

1.4. Il servizio di tesoreria

La Corte costituzionale è intervenuta in più occasioni sul tema della tesoreria degli enti territoriali, affrontando questioni di rilevanza cruciale in materia di rapporti tra autonomia finanziaria regionale e poteri statali di coordinamento.

Un primo importante punto si rinviene nella sent. n. 162 del 1982, con la quale la Corte ha riconosciuto la competenza legislativa statale in ordine alla disciplina della materia del credito, ritenuta parte integrante del coordinamento finanziario ex art. 119, 1° co., Cost. Da ciò è derivato l’obbligo per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano di conformarsi alla normativa statale anche in relazione alla regolamentazione dei servizi di tesoreria e alla stipula delle convenzioni con le aziende di credito.

Con la sent. n. 307 del 1983, la Corte ha poi affrontato la questione dei vincoli introdotti dalla l. 30 marzo 1981 n. 119, in materia di disponibilità di tesoreria delle Regioni a statuto ordinario. Le disposizioni impugnate non si limitavano a disciplinare l’afflusso delle risorse verso le tesorerie regionali in funzione del fabbisogno effettivo di cassa per evitare dannosi ristagni di liquidità presso gli istituti di credito ed eccessivi oneri di interessi a carico dello Stato, ma introducevano un ulteriore vincolo, impedendo alle Regioni, una volta raggiunto il tetto annuale dei prelevamenti, di disporre delle somme necessarie per onorare spese regolarmente deliberate e impegnate entro i limiti del bilancio regionale di previsione, ancorché il relativo fabbisogno fosse stato già attestato dai preventivi trimestrali di cassa (art. 31, 2° co., della l. n. 468 del 1978; art. 40, 5° co., della l. n. 119 del 1981). La Corte ha dichiarato tali vincoli costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., sottolineando che si trattava di somme di spettanza regionale, ancorché depositate presso la tesoreria dello Stato.

Quanto alle Regioni a statuto speciale, un significativo precedente è rappresentato dalla sent. n. 95 del 1981, nella quale la Corte ha stabilito che la quota delle entrate tributarie spettante alla Regione Sardegna debba essere direttamente versata alla Regione dagli organi percettori nei medesimi termini previsti per il versamento allo Stato. Tale meccanismo, ha osservato la Corte, non può coesistere con le procedure proprie dello Stato, poiché, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 19 maggio 1949 n. 250, le norme sulla contabilità generale statale si estendono alla Regione sarda solo «in quanto applicabili».

In tempi più recenti, la Corte è tornata sulla questione con la sent. n. 334 del 2009, dichiarando l’illegittimità della normativa statale che aveva disposto una riorganizzazione della tesoreria unica in contrasto con lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige. La Corte ha ribadito che ogni modifica dell’assetto normativo in materia deve avvenire unicamente attraverso la revisione delle norme di attuazione statutaria, e non per il tramite di una legge ordinaria statale.

La giurisprudenza costituzionale in materia di tesoreria, in definitiva, ha progressivamente delineato un equilibrio tra le esigenze di coordinamento finanziario dello Stato e la tutela dell’autonomia regionale, affermando che, pur spettando allo Stato la disciplina unitaria del credito e della gestione della cassa pubblica, non è consentito allo stesso di comprimere le risorse proprie delle Regioni né introdurre vincoli che ne snaturino la disponibilità effettiva, dovendo ogni intervento rispettare gli statuti speciali e le attribuzioni garantite dall’art. 119 Cost.

1.5. Ordinamento finanziario regionale

La Corte, con riferimento a disposizioni statali che attribuivano al Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT, il potere di disporre con proprio decreto modifiche alle tipologie di «indebitamento» e di «investimenti» stabilite ai fini di cui all’art. 119, 6° co., Cost., ha affermato (sent. n. 425 del 2004) che deve essere assicurato il rispetto del principio di legalità sostanziale, in forza del quale l’esercizio di un potere politico-amministrativo incidente sull’autonomia regionale (nonché sull’autonomia locale) può essere ammesso solo sulla base di previsioni legislative che predeterminino in via generale il contenuto delle statuizioni dell’esecutivo, delimitandone la discrezionalità. In particolare, la Corte ha osservato che le disposizioni costituzionalmente illegittime conferivano al Ministro una potestà il cui esercizio poteva comportare una restrizione della facoltà per gli enti autonomi di ricorrere all’indebitamento per finanziare le proprie spese.

La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’autonomia finanziaria della Regione Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Trento, delle disposizioni statali che avevano loro imposto di riversare nel bilancio dello Stato le somme ricavate dalle economie sulla spesa farmaceutica (C. cost., sent. n. 133 del 2010).

In diverse pronunce la Corte ha precisato che lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria nell’ambito dei rispettivi territori, «neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario» (tra le tante, si veda la sent. n. 341 del 2009). Il caso scrutinato dalla Corte riguardava la Provincia autonoma di Trento, la quale aveva provveduto interamente al finanziamento del proprio servizio sanitario provinciale, «senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato» (art. 34, co. 3, della l. n. 724 del 1994). In tale diverso e peculiare contesto, dal momento che lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario provinciale, né quindi contribuisce a cofinanziare una eventuale abolizione o riduzione del ticket in favore degli utenti, esso neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta dalla Provincia autonoma di Trento.

Ha osservato la Corte che la specialità dell’autonomia finanziaria della Regione Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Trento sarebbero vanificate se fosse consentito di variare l’assetto dei rapporti finanziari con lo Stato con una semplice legge ordinaria, in assenza di un accordo bilaterale che la preceda. In tale ipotesi non vale, ad avviso della Corte, richiamare la potestà legislativa statale sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti sociali, di cui all’art. 117, 2° co., lett. m, Cost., giacché la finalità del fondo destinato a interventi relativi al settore sanitario alimentato dalle risorse ricavate dalle economie sulla spesa farmaceutica è indicata in modo generico («interventi relativi al settore sanitario») senza fissare alcun livello di singole prestazioni.

2. Armonizzazione contabile e autonomia regionale: profili costituzionali e scientifici

Il tema dell’armonizzazione contabile, soprattutto alla luce della l. cost. n. 1 del 2012, si colloca nell’ambito di un complesso di competenze statali e regionali strettamente correlate. Se, da un lato, l’armonizzazione appartiene pacificamente alla competenza esclusiva dello Stato, dall’altro, non può obliterare del tutto gli spazi riconducibili alla potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e alla potestà residuale delle regioni, oltre che all’autonomia finanziaria degli enti territoriali sancita dall’art. 119 Cost.

Il bilancio, infatti, non costituisce solo un documento tecnico, ma un vero e proprio bene pubblico, in quanto strumento indispensabile per dare certezza e sintesi alle scelte dell’ente territoriale, sia in relazione all’acquisizione delle entrate, sia rispetto all’individuazione delle spese destinate all’attuazione delle politiche pubbliche. Da ciò discende l’onere inderogabile, per chi amministra una comunità, di sottoporsi al giudizio democratico sulla corrispondenza tra il programmato e il realizzato. Tale funzione rende necessario riconoscere un margine di autonomia alla disciplina contabile degli enti, in quanto strettamente connessa alla responsabilità politico-istituzionale derivante dal mandato elettorale.

In altri termini, la specificazione delle procedure e dei progetti attraverso i quali prende corpo l’attuazione del programma politico, così come le modalità di rendicontazione dei risultati, costituiscono un ambito di competenza distinto rispetto all’armonizzazione dei bilanci. Quest’ultima opera come limite esterno, volto a tutelare interessi finanziari generali, ma non può annullare in radice le peculiarità espressive delle autonomie territoriali.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo hanno un carattere funzionale inscindibile, legato alla chiarezza, alla significatività e alla trasparenza delle scelte di spesa. L’ordinamento, non a caso, ricollega alla loro mancata approvazione la crisi della rappresentanza democratica locale. In questo quadro, i moduli standardizzati dell’armonizzazione – indispensabili ai fini del consolidamento e della confrontabilità dei conti – non sono di per sé idonei a rappresentare le peculiarità dei programmi, delle procedure attuative e dei risultati delle politiche pubbliche locali (C. cost., sent. n. 184 del 2016).

La Corte costituzionale ha sottolineato che l’armonizzazione, pur essendo finalizzata a garantire l’omogeneità dei bilanci pubblici, non può negare la funzione democratica del bilancio quale strumento di relazione tra amministrazione e cittadini. Le tecniche di standardizzazione, pur sofisticate e necessarie per i controlli sulla finanza pubblica allargata, rischiano infatti di risultare poco accessibili al cittadino medio; esse devono essere pertanto integrate da strumenti espositivi chiari e divulgativi, idonei a garantire il nesso tra mandato elettorale e gestione delle risorse collettive.

In questa prospettiva, la peculiarità del sistema contabile regionale conserva una propria ragion d’essere, in quanto funzionale a rappresentare le modalità con cui le risorse disponibili vengono correlate agli obiettivi programmati, delineando un quadro trasparente delle relazioni tra fattori economici e fattori socio-politici. Una tipizzazione della struttura del bilancio regionale compatibile con i limiti esterni derivanti dall’armonizzazione, dal coordinamento finanziario e dal rispetto dei vincoli europei e degli equilibri di bilancio, appare pertanto essenziale per la valorizzazione della democrazia rappresentativa, assicurando ai cittadini la piena cognizione delle modalità con cui vengono erogate le risorse pubbliche.

L’armonizzazione contabile, in questa luce, non costituisce solo un vincolo tecnico, ma anche uno strumento prezioso di controllo democratico: consente infatti di verificare la corrispondenza tra programmato e realizzato, rafforzando la responsabilità politica degli amministratori e il controllo diffuso dei cittadini. La Corte costituzionale ha più volte ribadito che, pur nel rispetto dell’autonomia delle Regioni, il bilancio regionale incontra un limite esterno nelle disposizioni statali volte a garantire interessi finanziari generali, a tutela della finanza pubblica allargata e degli equilibri economico-finanziari. Ne deriva che le esigenze di armonizzazione dei conti pubblici, di custodia della finanza pubblica allargata e di sana gestione finanziaria non precludono la possibilità di articolazioni peculiari dei bilanci regionali, purché funzionali alla programmazione e all’illustrazione dei progetti e interventi. Esse, tuttavia, non possono derogare agli obiettivi unitari imposti dalla Costituzione e dal diritto dell’Unione Europea.

La Corte costituzionale ha più volte ribadito come l’armonizzazione si collochi al crocevia di diverse esigenze di rango costituzionale: coordinamento della finanza pubblica, unità economica della Repubblica, rispetto degli obblighi derivanti dall’Unione Europea. Da ciò deriva che le norme statali in materia vincolano tutti gli enti territoriali, poiché funzionali non solo a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle pubbliche amministrazioni, ma anche a garantire l’unità economica nazionale, in coerenza con i vincoli eurounitari (C. cost., sent. n. 81 del 2023).

Il processo di armonizzazione si è sviluppato progressivamente, a partire dalla l. 5 maggio 2009 n. 42 sul federalismo fiscale e dalla già citata l. cost. n. 1/2012, trovando compiuta attuazione, per quanto concerne gli enti territoriali, nel d. legisl. n. 118 del 2011. La disciplina attuativa ha esteso l’armonizzazione a profili collocabili anche in altri titoli di competenza, in ragione dell’intrinseca interdipendenza tra questa materia e il coordinamento della finanza pubblica.

La Corte ha precisato che l’armonizzazione si colloca in una posizione al tempo stesso autonoma e strumentale rispetto al coordinamento poiché la finanza pubblica non può essere coordinata in assenza di una struttura contabile omogenea e di percorsi di programmazione e previsione temporalmente armonizzati con quelli dello Stato (C. cost., sent. n. 184 del 2016).

In definitiva, accanto agli obiettivi di consolidamento e stabilità dei conti, l’armonizzazione introduce nel sistema contabile pubblico un principio innovativo: quello dell’accountability, intesa come obbligo di rendere conto agli elettori e alla collettività dell’uso delle risorse pubbliche. In questa prospettiva, l’armonizzazione contabile si pone quale condizione necessaria per la realizzazione della responsabilità politica e amministrativa delle autonomie territoriali, e, più in generale, come strumento di rafforzamento della stessa democrazia costituzionale.

L’armonizzazione contabile si configura, dunque, come un principio sistemico dell’ordinamento finanziario capace di contemperare esigenze apparentemente contrapposte: da un lato, la salvaguardia dell’unità economica della Repubblica e l’osservanza dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea; dall’altro, la tutela dell’autonomia finanziaria e della responsabilità democratica degli enti territoriali. Essa si presenta non solo come vincolo tecnico-giuridico, ma anche come strumento di trasparenza, accountability e legittimazione democratica delle scelte pubbliche. In questa prospettiva, la giurisprudenza costituzionale ha tracciato un equilibrio dinamico, che conferma l’armonizzazione quale condizione imprescindibile per il corretto funzionamento della finanza pubblica multilivello e per la tenuta complessiva del patto costituzionale tra Stato e autonomie.

3. L’equilibrio di bilancio nel sistema costituzionale

Il principio dell’equilibrio di bilancio rappresenta uno degli architravi dell’ordinamento finanziario contemporaneo, espressione della necessità dello Stato di contemperare l’esigenza di garantire crescenti prestazioni di carattere sociale con l’obbligo di perseguire una politica di contenimento del disavanzo. Tale politica, lungi dall’essere una mera esigenza tecnica, si sostanzia in un giudizio di comparazione tra l’utilità delle spese pubbliche e le relative conseguenze finanziarie in termini di prelievo tributario sui cittadini e in relazione al rispetto degli obblighi internazionali e sovranazionali.

Il principio di equilibrio trova il suo fondamento normativo in una pluralità di disposizioni costituzionali. L’art. 81, 1° e 2° co., disciplina il rapporto tra entrate e spese del bilancio statale; l’art. 119 riconosce e vincola all’equilibrio le autonomie territoriali; l’art. 97, 1° co., attribuisce al complesso delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. L’adesione dell’Italia all’Unione Europea ha ulteriormente rafforzato la portata sostanziale di tali precetti, imponendo una gestione finanziaria responsabile e sostenibile in un’ottica temporale non meramente annuale, ma proiettata nel medio-lungo periodo.

Già con la storica sent. n. 1 del 1966, la Corte costituzionale ha chiarito che la vita finanziaria dello Stato non può essere artificiosamente ridotta a scansioni annuali, ma deve essere considerata nella sua continuità temporale. In particolare, la Corte ha sottolineato come, in un’epoca caratterizzata da una crescente penetrazione degli interventi statali nella vita economica e sociale, sia necessario coordinare mezzi ed energie disponibili in una prospettiva di sviluppo equilibrato, settoriale e territoriale.

In quella pronuncia è stato, inoltre, evidenziato che il precetto costituzionale non impone un rigido pareggio contabile, bensì il tendenziale conseguimento dell’equilibrio tra entrate e spese, quale limite sostanziale che il legislatore è tenuto a rispettare nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di spesa pubblica.

Il principio di annualità del bilancio ha mantenuto rilievo nella misura in cui il documento contabile annuale funge da momento autorizzatorio e da supporto alle decisioni parlamentari, ma la sua evoluzione lo ha progressivamente trasformato in uno strumento di programmazione pluriennale, con riflessi diretti sull’equilibrio pluriennale delle entrate e delle spese e con salvaguardia dell’unità del bilancio.

Prima della riforma costituzionale del 2012, l’applicazione del principio del “tendenziale equilibrio” era già stata affermata dalla giurisprudenza costituzionale. Nella citata sent. n. 1 del 1966, la Corte aveva affermato che la previsione di entrate future doveva risultare «sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare negli esercizi futuri e non in contraddizione con le previsioni del medesimo Governo».

L’evoluzione normativa ha confermato tale impostazione. L’introduzione del bilancio pluriennale con la l. n. 468 del 1978, e successivamente la sua estensione al triennio, nonché l’obbligo di quantificare la spesa per l’intera durata triennale (l. 23 n. 362 del 1988), sono stati ritenuti conformi all’art. 81, 4° co., Cost. In particolare, la sent. n. 384 del 1991 ha chiarito che tali innovazioni non incidono sulla sostanza del precetto costituzionale, ma ne rappresentano una parziale attuazione con riferimento alla durata dei documenti contabili disciplinati dal legislatore ordinario.

In epoca più recente, la Corte ha svolto un ruolo di progressivo affinamento del principio, anticipando i contenuti della riforma del 2012. Con la sent. n. 70 del 2012, la Corte ha distinto due regole costitutive l’equilibrio tendenziale: una statica, consistente nella parificazione tra previsioni di entrata e spesa; e una dinamica, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, che impedisce di superare in corso di esercizio gli stanziamenti approvati. La combinazione di tali regole garantisce l’equilibrio a condizione che le risorse correlate siano effettive e congruenti. Tale pronuncia è stata la prima con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni di una legge regionale di bilancio per violazione dell’art. 81, 4° co., nonché per contrasto con i principi del sistema contabile statale e del coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, 2° co., lett. e), e 3° co., Cost.

La giurisprudenza successiva ha ulteriormente consolidato tale impostazione. Con la sent. n. 115 del 2012, la Corte ha chiarito che la credibilità e la ragionevolezza delle stime di copertura preventiva, argomentate secondo le regole della prassi contabile, costituiscono garanzia contro le sopravvenienze passive derivanti dall’attivazione di nuove attività e servizi. Successivamente, con la sent. n. 250 del 2013, la Corte ha qualificato il principio dell’equilibrio tendenziale come «precetto dinamico della gestione finanziaria», consistente nella continua ricerca di un bilanciamento armonico tra risorse disponibili e spese necessarie. Tale principio, secondo la Corte, non si esaurisce nel momento dell’approvazione del bilancio, ma si estende a tutte le situazioni in cui l’equilibrio venga meno per eventi sopravvenuti o per vizi originari della legge di bilancio.

La Corte ha evidenziato che le minacce più sensibili all’equilibrio dei bilanci pubblici, e in particolare a quello dei bilanci degli enti territoriali, nascono spesso da problematiche giuridiche, estimatorie e organizzative afferenti ai crediti e ai debiti, nonché dalla sovrastima – in sede previsionale – dei flussi finanziari di entrata. Difatti, se i crediti vengono sovrastimati e le entrate non vengono puntualmente accertate e riscosse, si crea uno sbilanciamento dei flussi finanziari con conseguente necessario ricorso alle anticipazioni di cassa e con produzione – in prospettiva pluriennale – di rilevanti disavanzi di amministrazione.

La conseguenza pratica, nell’ipotesi di squilibrio, è rappresentata dall’obbligo per l’amministrazione di procedere ad adeguate variazioni di bilancio, ferma restando la sua discrezionalità sulle modalità di intervento, ma nel rispetto della priorità dell’impiego delle risorse disponibili per spese obbligatorie e obbligazioni perfezionate. In questo senso, il principio dell’equilibrio non ha natura meramente formale, non potendosi ridurre alla sola parificazione aritmetica tra entrate e spese, bensì sostanziale, esigendo una programmazione ordinata delle transazioni finanziarie che prevenga i rischi di squilibrio derivanti da inerzia o ritardi amministrativi (C. cost., sent. n. 250 del 2013).

La giurisprudenza costituzionale, attraverso un percorso che muove dalla storica sent. n. 1 del 1966 fino alle decisioni degli anni successivi alla crisi finanziaria internazionale, ha quindi delineato un concetto di equilibrio di bilancio non statico né formalistico, ma dinamico, sostanziale e pluriennale. In tale prospettiva, l’equilibrio di bilancio si configura come principio cardine della finanza pubblica, finalizzato non soltanto alla stabilità economica, ma anche alla salvaguardia dell’unità economica dell’ordinamento e, in definitiva, alla stessa portata democratica delle regole contabili, in quanto garanzia di equità intergenerazionale e di sostenibilità dell’azione pubblica.

3.1. L’equilibrio di bilancio e l’unità economica della Repubblica

Come già precisato, la giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche è inscindibilmente connesso all’esigenza di garantire l’unità economica della Repubblica come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea (C. cost., sent. n. 82 del 2015).

La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime leggi nelle quali l’individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria è stata effettuata dal legislatore regionale in modo generico e priva della chiarezza finanziaria minima che la giurisprudenza costituzionale ha individuato in riferimento all’art. 81 Cost. (C. cost., sent. n. 84 del 2023).

È stato precisato che «il principio della copertura consiste nell’assoluto equilibrio tra risorse e spese, sia in fase previsionale che durante l’intero arco di realizzazione degli interventi» (C. cost., sent. n. 101 del 2018). Ciò significa che l’equilibrio complessivo deve essere perseguito in coerenza con la programmazione e con la scansione pluriennale dei particolari obiettivi che compongono la politica della Regione, ma altresì rispettando le regole di convergenza e di stabilità di matrice nazionale ed eurounitaria finalizzate ad assicurare l’equilibrio dell’intero sistema economico-finanziario in una prospettiva di unità nazionale.

In tal senso si sono espresse anche le pronunce specificamente inerenti alle autonomie speciali, nelle quali è stato affermato che i principi recati dalla legislazione statale si applicano anche nei loro confronti poiché funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l’unità economica della Repubblica, dato che la finanza delle Regioni a Statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata.

3.2. La copertura delle spese pluriennali

La Corte ha più volte messo in luce la peculiarità del diritto del bilancio, il quale regola una materia dinamica, in continuo divenire, ancor più accentuata dalle rapide trasformazioni dell’economia globalizzata, e ha quindi adeguato il proprio sindacato sulle leggi finanziarie a tale incomprimibile scenario, in particolare elaborando il principio dell’equilibrio tendenziale o dinamico, inteso come indefessa prospettiva di adeguamento della “bilancia finanziaria” verso un punto di armonica simmetria tra entrate e spese.

La Corte ha affermato il principio secondo cui gli oneri conseguenti alle pronunzie di incostituzionalità relativamente all’obbligo di copertura delle spese possono essere traslati su esercizi successivi laddove quello in corso non consenta proficue rimodulazioni conformi all’art. 81 Cost. e agli altri precetti costituzionali di ordine finanziario. Ha tuttavia precisato che tali rimodulazioni non possono essere rinviate ad libitum, ma devono essere adottate tempestivamente e comunque entro la prima manovra di finanza pubblica utile, perché altrimenti gli interessi costituzionalmente tutelati rimarrebbero nella sostanza privi di garanzia (C. cost., sent. n. 6 del 2019).

Pronunce analoghe alla citata sent. n. 6 del 2019 ingenerano nei soggetti destinatari un obbligo a ottemperare che non contrasta con la discrezionalità in sede legislativa nel determinare le politiche finanziarie, ma la circoscrive parzialmente entro il limite della doverosa conformazione alle statuizioni del giudice costituzionale.

Così, ad esempio, in presenza di un difetto di copertura di spese obbligatorie accertato in sede di giudizio costituzionale, è stato statuito che la doverosità dell’adozione di appropriate misure da parte della Regione – pur rimanendo ferma la discrezionalità della stessa nell’adozione della propria programmazione economico-finanziaria – viene a costituire un limite nella determinazione delle politiche di bilancio di futuri esercizi, circoscrivendone la portata attraverso il «rispetto del principio di priorità dell’impiego delle risorse disponibili» (C. cost., sent. n. 266 del 2013) per coprire le spese derivanti dalle pronunce del giudice costituzionale.

È proprio il meccanismo della “priorità di intervento finanziario” a connotare il principio dell’equilibrio dinamico come giusto contemperamento tra i precetti dell’art. 81 Cost., la salvaguardia della discrezionalità legislativa e l’effettività dei vincoli costituzionali, tenendo conto dell’accentuata mutevolezza del “tempo finanziario” che determina continue sopravvenienze di natura fattuale e normativa.

In definitiva, è proprio il rispetto del principio dell’equilibrio dinamico ad assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalità costituzionale dei conti e l’esigenza di un graduale risanamento del deficit, coerente con l’esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l’intero periodo di risanamento (C. cost., sent. n. 4 del 2020).

È stato in proposito affermato che «[i]l principio dell’equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, nell’ambito della quale la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate» (C. cost., sent. n. 18 del 2019).

Ai fini del rispetto dei canoni di sana gestione finanziaria, di responsabilità di mandato e di equità intergenerazionale è fondamentale la credibilità, oltre che la sostenibilità e la progressività del rientro dal deficit; qualsiasi tecnicismo finanziario-contabile non rispondente a tali indefettibili requisiti risulta di per sé contrario ai precetti costituzionali.

3.3. Mezzi di copertura inidonei

Circa i mezzi di ripiano dei deficit ritenuti non idonei ad assicurare l’equilibrio del bilancio, la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’utilizzo del Fondo di anticipazione liquidità per una destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi, già inscritti in bilancio e conservati a residui passivi (C. cost., sent. n. 80 del 2021).

In proposito, la Corte ha chiarito, con riferimento alle anticipazioni di liquidità previste dal d.l. n. 35 del 2013, come convertito, e proprio in relazione della particolare natura di dette anticipazioni e delle circostanze eccezionali che a suo tempo ne avevano giustificato l’adozione, che deve essere assicurato che tali disponibilità siano effettivamente destinate all’esclusivo rimborso delle passività pregresse per le quali erano state ottenute, e parimenti deve essere evitato che la loro contabilizzazione in bilancio possa costituire un surrettizio strumento per ampliare la capacità di spesa dell’ente, con evidente loro distrazione per finalità non consentite (C. cost., sent. n. 80 del 2021).

In altri termini, l’anticipazione di liquidità non deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di nuove spese o futuri disavanzi, poiché serve a onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio e impegnati o comunque vincolati (C. cost., sent. n. 224 del 2023).

Circa i sistemi elusivi dell’obbligo di copertura ex art. 81, 4° co., Cost. va menzionata la sent. n. 6 del 2017 in cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge di bilancio della Regione Sardegna per aver utilizzato lo strumento del cd. disavanzo tecnico, affermando la necessità, ai fini della copertura, della contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle correlate previsioni di entrata e ritenendo lesivo del principio costituzionale il riferimento a crediti futuri non ancora venuti a scadenza.

L’istituto del disavanzo tecnico, ha chiarito la Corte, costituisce una tassativa eccezione alla regola del pareggio di bilancio che si collega alla pregressa diacronia, per lo più patologica, delle transazioni finanziarie in rapporto alla tempistica del pagamento dei debiti e della riscossione dei crediti. Infatti, generalmente, la fisiologia del rapporto tra transazioni attive e passive è nel senso di una compensazione delle relative diacronie nel corso dell’anno finanziario. Quando si manifesta uno sbilanciamento talmente grave da legittimare la chiusura in passivo del primo bilancio di previsione successivo al riaccertamento straordinario, tale risultato è quasi sempre collegato all’incapacità dell’ente territoriale di riscuotere le proprie entrate.

3.4. Bilanci deficitari e responsabilità di mandato

La Corte ha precisato che le deroghe eccezionali che il legislatore statale ha apportato al principio immanente alla sana gestione finanziaria, secondo cui il disavanzo deve essere coperto nell’esercizio successivo all’approvazione del rendiconto e comunque non oltre il termine della consiliatura, hanno tutte un perimetro applicativo condizionato dalla sostenibilità economica del rientro e dalla trasparenza dei meccanismi di risanamento in termini di responsabilità di mandato e di equilibrio intergenerazionale (C. cost., sent. n. 18 del 2019).

La Corte ha infatti sottolineato la problematicità di soluzioni normative che prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario (C. cost., sent. n. 6 del 2017), in quanto la tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento a discapito delle comunità amministrate e con effetti negativi anche in termini di equità intergenerazionale. Quest’ultima comporta la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future e di adottare decisioni politiche in grado di assicurare un equilibrato sviluppo per l’avvenire.

Sempre in tema di bilanci in disavanzo, la Corte ha evidenziato che se intercorre un lungo lasso temporale tra l’adozione delle politiche che hanno determinato il disavanzo e la determinazione delle misure necessarie per il suo ripiano, tale periodo finisce per oscurare la correlazione esistente tra le scelte del rappresentante politico e i risultati passivi di tali decisioni, i cui effetti sfavorevoli vengono accollati alle collettività amministrate in maniera tardiva.

Pertanto, quando una nuova amministrazione subentra alla guida dell’ente per il quale sia già avviata la procedura di dissesto deve esserle consentito (entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato) di predisporre il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel rispetto dei principi dell’equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria, di modo che essa possa progettare un programma di risanamento della situazione finanziaria ereditata dalle gestioni pregresse ed esercitare pienamente il mandato elettorale (C. cost., sent. n. 34 del 2021).

4. Il coordinamento della finanza pubblica

Tradizionalmente, nel settore pubblicistico per coordinamento si intende una figura organizzatoria in cui un disegno operativo viene imposto da un organo competente a istanze indipendenti.

Il coordinamento è una manifestazione tipica della società democratica e pluralista che consente di conseguire un orientamento armonico di individui, gruppi e istituzioni verso finalità predeterminate di interesse comune, senza tuttavia annullare la libertà o l’iniziativa di tali gruppi o istituzioni.

Nell’ambito del diritto pubblico il fulcro del coordinamento è rappresentato dal necessario bilanciamento tra subordinazione gerarchica e autonomia dell’ente pubblico e assume una valenza diversa a seconda che gli enti coinvolti si trovino in una posizione di sovraordinazione ovvero di equiordinazione. Nel primo caso, l’armonizzazione dell’attività per il perseguimento dell’unità di indirizzo si realizza con l’emanazione di direttive impartite dall’ente che si trova in posizione di preminenza agli enti subordinati, pur dotati di autonomia. Nel secondo caso, l’armonizzazione avviene sulla base di rapporti tra enti in posizione di pariteticità, e quindi con la necessaria convergenza delle autonome volontà dei soggetti coinvolti.

Con riguardo alla finanza pubblica, le politiche economiche e finanziarie interne si sviluppano in un quadro internazionale complesso segnato da tensioni geopolitiche, dalle conseguenti pressioni inflazionistiche e dai rischi di instabilità finanziaria globale. L’esigenza di assicurare che l’economia italiana sia in grado di superare l’incidenza di questi fenomeni e far sì che il tasso di sviluppo assuma stabilmente un andamento positivo, in modo da permettere di ridurre il peso del debito pubblico nel nuovo quadro di governance economica dell’Unione Europea, rivela in modo inequivocabile che spetti al Parlamento il potere-dovere di coordinare i vari settori della finanza pubblica per garantire il raggiungimento degli obiettivi di governo dei conti pubblici e assicurare la tenuta dell’intero sistema economico-finanziario, in ossequio al valore costituzionale dell’unità economica della Repubblica; occorre, tuttavia, stabilire se tale coordinamento debba avvenire in posizione di sovraordinazione ovvero di equiordinazione.

4.1. Coordinamento statico e dinamico

Premesso, dunque, che il coordinamento della finanza pubblica corrisponde all’affermazione di inderogabili istanze unitarie, non può non rilevarsi che il suo esercizio da parte del Parlamento in posizione di indiscussa sovraordinazione non si concilia perfettamente con i principi autonomistici cui si ispira la nostra Costituzione, in relazione al fatto che quest’ultima attribuisce la competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza pubblica in modo concorrente, chiamando lo Stato a individuare i principi fondamentali e le Regioni a fissare i dettagli, con leggi regionali. Ciò induce a distinguere il coordinamento in relazione alle finalità perseguite, nei suoi aspetti statico e dinamico.

Il primo tipo di coordinamento, quello statico, trova il suo fondamento nel potere-dovere del Parlamento di valutare globalmente le esigenze finanziarie dello Stato e degli enti territoriali in relazione alle funzioni a ciascun ente assegnate dall’ordinamento giuridico e può, dunque, essere svolto dal Parlamento in posizione di sovraordinazione entro i limiti posti dalle norme costituzionali a garanzia delle autonomie regionali.

Spetta sempre al Parlamento la determinazione legislativa delle funzioni che gli enti locali possono esercitare con autonomia, così come anche le regole generali del sistema tributario unitariamente considerato, in conformità ai principi costituzionali posti a garanzia dei cittadini, garantendo un’equa ripartizione dei tributi e del gettito tributario tra i vari enti sulla base di una complessiva valutazione del fabbisogno finanziario e del rispetto delle autonomie.

Il coordinamento dinamico, in via generale, non può, invece, essere attuato in posizione di assoluta sovraordinazione, non potendo la legislazione statale produrre effetti diretti sui bilanci regionali e comunali.

Non v’è dubbio che la finanza pubblica è per sua natura dinamica, così come lo è la produzione del reddito nazionale che la alimenta e, in tale prospettiva, vanno collocati gli interventi legislativi statali che definiscono l’apporto quantitativo e qualitativo delle autonomie territoriali per consentire il rispetto dei complessivi saldi di finanza pubblica determinati sulla base degli obiettivi parametrici concordati in sede europea.

Sono riconducibili al coordinamento dinamico le disposizioni sul processo di convergenza delle finanze pubbliche, avviato dalle l. n. 42 del 2009 e n. 196 del 2009 e, successivamente, dalla l. cost. n. 12 del 2012, dirette a garantire l’adeguamento del sistema finanziario e tributario agli obiettivi previsti in termini di governo dei conti pubblici. Rientrano, dunque, in tale tipologia di coordinamento tutte le disposizioni dirette a garantire l’armonico orientamento di determinate istituzioni verso finalità comuni, pur essendo finalizzate a mantenere l’autonomia dei soggetti interessati.

In tale quadro normativo va inquadrata la giurisprudenza della Corte che ha individuato nella legge generale di coordinamento della finanza pubblica la condizione per procedere all’attuazione del processo autonomistico, ponendo l’attenzione sull’esigenza di estendere i principi di coordinamento all’intero sistema delle autonomie territoriali.

4.2. Coordinamento finanziario e autonomie territoriali

Il coordinamento finanziario si inserisce nella complessa trama delle competenze di Stato e Regioni e rende ancora più difficile l’individuazione di una linea di demarcazione che consenta di distinguere gli interventi legittimi da quelli invasivi delle relative sfere di autonomia.

Infatti, soprattutto a partire dalla riforma del Titolo V della Costituzione, la Corte costituzionale è stata soventemente chiamata a dirimere i conflitti insorti tra Stato e Regioni, segno evidente di una scarsa chiarezza delle disposizioni normative e della complessità intrinseca del sistema.

Già nella sent. n. 370 del 2003 la Corte aveva evidenziato l’urgenza di attuare le disposizioni dell’art. 119 Cost. per evitare di contraddire il diverso riparto di competenze configurato dalle nuove disposizioni e rendere effettivo quanto previsto dal novellato Titolo V della Costituzione; in quella pronuncia la Corte aveva altresì evidenziato che la permanenza o l’istituzione di forme di finanziamento delle Regioni e degli enti locali in contrasto con l’art. 119 Cost. avrebbero esposto a rischi di cattiva funzionalità o addirittura di blocco interi ambiti settoriali.

Successivamente, la Corte ha osservato che l’attuazione del Titolo V della Costituzione, e in particolare dell’art. 119, richiede l’intervento di coordinamento del legislatore statale, il quale, proprio al fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica, oltre a definire i principi cui il legislatore regionale deve attenersi, deve determinare le grandi linee dell’intero sistema finanziario e tributario, delineando anche gli spazi e i limiti entro i quali può esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali.

Sulla natura delle disposizioni statali che recano principi di coordinamento della finanza pubblica la Corte ha affermato che lo Stato può intervenire sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, allo stesso tempo, dichiarare che le stesse sono efficaci nei confronti delle Regioni a condizione di permettere l’estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale (C. cost., sent. n. 182 del 2011).

Con riferimento al contenuto finalistico delle disposizioni che recano principi di coordinamento la Corte ha ritenuto legittime norme adottate dal legislatore statale per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario. Infatti, una volta assunto l’obiettivo di carattere generale della riduzione dei debiti dei vari enti in funzione del risanamento della finanza pubblica attraverso la dismissione di determinati beni, l’imposizione del vincolo di destinazione delle risorse è stato ritenuto un mezzo necessario al suo raggiungimento.

La Corte ha, infatti, osservato che limiti finanziari per le Regioni e gli enti locali volti al perseguimento degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa sono in linea con l’interpretazione della nozione di coordinamento della finanza pubblica fatta propria dalla giurisprudenza costituzionale, ormai costante nel ritenere che norme statali che fissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali sono espressione della finalità di coordinamento finanziario, per cui il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari (C. cost., sent. n. 326 del 2010).

Sono state pertanto dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni che stabiliscono precisi limiti alle singole voci di spesa perché non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma comportano una inammissibile ingerenza nell’autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa.

Nella successiva fase storica, che ha visto aggravarsi la crisi economica richiedendo l’adozione di misure legislative anticrisi, la potestà legislativa statale in materia di coordinamento finanziario eurounitario ha prevalso rispetto all’autonomia finanziaria regionale, in considerazione del fatto che tra i vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea è stato posto l’obbligo di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, secondo quanto precisato dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997, relativa al patto di stabilità e di crescita.

In coerenza con tale fase storica, la Corte ha ricordato che il coordinamento finanziario è finalizzato al rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici, regole provenienti sia dall’ordinamento eurounitario che da quello nazionale, e che gli obiettivi finanziari in questione vengono accertati attraverso il consolidamento delle risultanze dei conti pubblici nella prospettiva della “finanza pubblica allargata”.

In tale ottica, i risultati finanziari di ciascun ente costituiscono la componente analitica dell’aggregato finanziario complessivo preso come punto di riferimento per il rispetto degli obblighi eurounitari e nazionali, e da ciò consegue che le norme finanziarie contenute nei rendiconti delle Regioni e degli enti locali, che comportano la violazione dell’obbligo di rispettare i limiti derivanti dall’ordinamento eurounitario e dalla pertinente legislazione nazionale in materia, sono in contrasto con principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.

In questa prospettiva, la Corte con la sent. n. 219 del 2013, in materia di poteri sanzionatori relativi agli enti territoriali, ha affermato che gli ampi spazi di autonomia riconosciuti alle Regioni e agli enti locali sono comunque sottoposti all’azione trasversale di competenze assegnate allo Stato dall’art. 117, 2° co., Cost., e che anche l’autonomia finanziaria e organizzativa delle Regioni è recessiva rispetto alla competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, finalizzata all’adozione di misure necessariamente uniformi sull’intero territorio nazionale e costituenti principi fondamentali della materia.

La Corte ha inoltre affermato (sent. n. 79 del 2014) che gli interventi statali fondati sulla differenziazione tra Regioni volti a rimuovere gli squilibri economici e sociali devono seguire le modalità fissate dall’art. 119, 5° co., Cost., senza alterare i vincoli generali di contenimento della spesa pubblica, che non possono che essere uniformi, e ha anche affermato che, ove le risorse acquisite siano destinate a un apposito fondo perequativo, esse devono essere indirizzate ai territori con minore capacità fiscale per abitante, secondo quanto previsto dall’art. 119, 3° co., Cost.

Circa l’ambito di applicazione del coordinamento, la giurisprudenza costituzionale (ex multis, C. cost., sent. n. 231 del 2017) è costante nel ritenere che i principi di «coordinamento della finanza pubblica» recati dalla legislazione statale si applicano, di regola, anche ai soggetti ad autonomia speciale, poiché funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l’unità economica della Repubblica, dato che la finanza delle Regioni a statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata.

In definitiva, la competenza dello Stato a fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117, 3° co., Cost., rappresenta uno strumento necessario per assicurare l’unità economica e finanziaria della Repubblica, nonché il rispetto degli impegni assunti anche a livello sovranazionale, a tutela della sostenibilità attuale e prospettica degli equilibri di bilancio.

In quest’ottica, anche i vincoli alla spesa per il personale risultano strategici ai fini del conseguimento degli equilibri sostanziali del bilancio pubblico consolidato e sono pertanto inderogabili, salvo i casi in cui sia lo stesso legislatore nazionale a rimodularne gli ambiti ovvero ad abrogarne l’efficacia (C. cost., sent. n. 54 del 2014).

Tuttavia, la legge statale, nell’esercizio di una potestà legislativa concorrente, mentre può prescrivere criteri e obiettivi (ad esempio, il contenimento della spesa pubblica), non può imporre alle Regioni minutamente gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi, perché in tal modo l’intervento del legislatore statale si risolve in un’indebita invasione dell’area riservata dall’art. 119 Cost. alle autonomie regionali (si vedano, tra le molte, le sentt. n. 88 del 2006 e n. 449 del 2005).

Il coordinamento dello Stato è stato ammesso, non solo per principi, ma anche attraverso norme di dettaglio, purché esse prevedano un limite complessivo, anche se non generale, della spesa corrente che lasci alle regioni libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa e purché abbiano carattere di transitorietà.

La Corte ha altresì avvalorato un coordinamento “virtuoso” in grado di assicurare la sostenibilità del debito pubblico, senza per questo comprimere gli spazi di autonomia degli enti territoriali garantiti dalla Costituzione, riorientando gli obiettivi di contenimento della finanza pubblica verso una complessiva maggiore efficienza del sistema.

La Corte, in coerenza con l’orientamento giurisprudenziale sopra esposto, ha censurato una disposizione legislativa statale che non si limitava ad affermare il principio fondamentale dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e della compatibilità con la programmazione regionale in materia di assunzioni, ma introduceva una disposizione di dettaglio, di immediata applicazione nei confronti delle Regioni, subordinando l’incremento della spesa per il personale sanitario regionale a una verifica delle misure compensative adottate dalla Regione e a una autorizzazione ministeriale, risolvendosi, in tal modo, in un accentramento di funzioni contrario ai principi di autonomia sanciti dagli artt. 5 e 119 Cost. (C. cost., sent. n. 114 del 2025).

Ha quindi riaffermato che, per ragioni di coordinamento finanziario connesse a obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi eurounitari, il legislatore statale può imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio anche se questi si dovessero tradurre in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti territoriali, tuttavia, nell’imporre tali vincoli, affinché possa considerarsi rispettosa dell’autonomia delle Regioni, la legislazione statale può solo stabilire un limite complessivo della spesa, lasciando alle Regioni ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi (in tal senso, C. cost., sentt. n. 43 del 2016, n. 417 del 2005).

4.3. Il coordinamento della finanza pubblica e i piani di rientro dal disavanzo sanitario regionale

La giurisprudenza costituzionale ha posto una particolare attenzione ai profili riguardanti le Regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale (C. cost., sentt. n. 9 del 2024 e n. 172 del 2018), l’assoggettamento ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario impedisce alle Regioni di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e, quindi, per esborsi non obbligatori (ex plurimis, C. cost., sentt. n. 176 del 2023, n. 190 e n. 161 del 2022, n. 142 e n. 36 del 2021 e n. 166 del 2020).

Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, 2° co., della l. reg. Siciliana n. 1 del 2024, per violazione dell’art. 117, 3° co., Cost., in relazione al principio di coordinamento della finanza pubblica sancito dall’art. 2, 80° co., della l. 23 dicembre 2009 n. 191, stante l’assoggettamento della Regione Siciliana al piano di rientro dal disavanzo sanitario (C. cost., sent. n. 169 del 2024), la Corte ha ribadito che i vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (tra le tante, C. cost., sentt. n. 155 e 134 del 2023, n. 161 del 2022, n. 36 del 2021, n. 130 e n. 62 del 2020).

La Regione assoggettata a un piano di rientro ha, quindi, non solo il dovere di rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, ma anche (e soprattutto) quello di non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena realizzazione del piano (C. cost., sentt. n. 14 del 2017, n. 266 del 2016 e, tra le altre, con riferimento alla Regione Siciliana, sent. n. 155 del 2023).

Ne deriva che, in costanza del piano di rientro, la Regione non può introdurre, nell’esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste per il raggiungimento dei Livelli essenziali di assistenza (C. cost., sent. n. 9 del 2024) e non può disporre l’anticipazione di operatività delle tariffe delle prestazioni dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica a un momento in cui esse non erano ancora efficaci (C. cost., sent. n. 122 del 2025).

Ha affermato la Corte che una disciplina, tanto più quando si configura come principio fondamentale della materia, impone uno specifico procedimento per l’adozione del relativo atto, pertanto, anche gli interventi volti a incidere sul suo regime di efficacia o di applicabilità devono rispettare tale modello ed essere espressione del medesimo potere esercitato per l’adozione dell’atto sul quale si incide.

Questo effetto preclusivo delle disposizioni regionali incompatibili con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale è finalizzato a garantire contemporaneamente il processo di risanamento e i LEA, attraverso un rigoroso percorso di selezione dei servizi finanziabili (C. cost., sentt. n. 51 del 2013 e, quanto alla Regione Siciliana, n. 62 del 2020).

4.4. Coordinamento finanziario e leale collaborazione

A chiusura di questo excursus giurisprudenziale si collocano le sentenze cd. additive di procedura che prescrivono l’obbligo per lo Stato di coinvolgere gli enti territoriali, mediante l’acquisizione di pareri, accordi o intese, che sono diretta espressione del principio di leale collaborazione che, per costante giurisprudenza costituzionale, trova applicazione in via residuale.

L’obbligo di attivare la leale collaborazione interviene quando si è in presenza di un intreccio inestricabile di competenze, sia esclusive che concorrenti, nessuna delle quali assume carattere prevalente. In questi casi la Corte ha ritenuto necessario il coinvolgimento degli enti territoriali al fine di contemperare le ragioni dell’esercizio unitario delle competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni.

La sede privilegiata di questo coinvolgimento, nel sistema delle Conferenze (Conferenza Stato- Regioni, Conferenza Stato-Città, Conferenza unificata) è stata individuata nella Conferenza unificata in quanto maggiormente in grado di garantire a tutti gli enti territoriali la possibilità di collaborare alla fase decisionale; e lo strumento per attuare la collaborazione è stato indicato nell’intesa (C. cost., sent. n. 88 del 2014), che, peraltro, è stata prevista in relazione ad atti di programmazione o di ripartizione delle risorse o ad atti incidenti su rilevanti interessi regionali (C. cost., sent. n. 6 del 2023).

La Corte ha affermato, in coerenza con una costante giurisprudenza costituzionale, che lo Stato può attribuire al livello centrale una funzione amministrativa e allo stesso tempo regolarne l’esercizio con propria legge, anche in materie regionali, a condizione che sia assicurato il coinvolgimento del livello di governo territoriale interessato (singola Regione, Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città o Conferenza unificata) tramite un’intesa. Solo così, infatti, è garantito il rispetto del «principio di leale cooperazione quale sistema di composizione dialettica tra esigenze di interventi unitari ed esigenze di garanzia per l’autonomia e la responsabilità politica delle Regioni in una prospettiva di funzionalità istituzionale» (C. cost., sent. n. 61 del 2018).

Una particolare attenzione è stata riservata a previsioni legislative statali che riguardano la materia della tutela della salute, di competenza concorrente statale e regionale; in proposito, la Corte, anche richiamando precedenti pronunce, ha affermato che in questa materia solo attraverso una leale collaborazione orientata al bene comune il modello pluralistico riconosciuto dalla Costituzione può svilupparsi «in una prospettiva generativa» verso la migliore tutela del diritto alla salute (sent. n. 195 del 2024).

5. Le privatizzazioni

La privatizzazione consiste nell’applicazione delle regole di diritto privato, piuttosto che quelle di diritto pubblico, a determinati soggetti, a particolari attività e a specifici beni pubblici. Il fenomeno aveva trovato fondamento nelle teorie del liberalismo degli anni 1980 e nelle iniziative dirette a ridurre il peso dell’intervento dello Stato in economia nei maggiori Paesi industrializzati.

Al termine privatizzazione si affiancano comunemente i concetti di liberalizzazione – intesa come cessazione del monopolio pubblico in alcuni settori economici e conseguente apertura al mercato concorrenziale – e di deregolamentazione, cioè l’eliminazione di vincoli e limiti posti dallo Stato all’iniziativa economica privata, la dismissione e l’alienazione di beni in favore di soggetti privati.

La privatizzazione secondo un profilo soggettivo avviene con la trasformazione dell’ente pubblico in una persona giuridica di diritto privato, nelle varie forme che può assumere, in cui lo Stato detiene la maggioranza delle azioni, mantenendo così il controllo direttivo della società; tale tipo di operazione viene definita come privatizzazione formale.

Nel caso in cui si realizzi la cessione della titolarità della proprietà e del controllo dell’ente a soggetti privati, si parla di privatizzazione sostanziale (o materiale).

La trasformazione delle società per azioni da partecipazione pubblica a privata fino agli anni Novanta non ha comportato il cambiamento della loro natura giuridica, ma ha prodotto soltanto il mutamento del soggetto azionista.

Le privatizzazioni di quel periodo presentavano alcune peculiarità: la decisione di privatizzare risaliva prevalentemente all’ente holding o capogruppo, la procedura era definita dalla stessa holding che operava la vendita e il corrispettivo dell’operazione confluiva nel bilancio dell’ente pubblico capogruppo.

Dagli anni Novanta sono state adottate tre tipologie di provvedimenti: la soppressione di imprese pubbliche-organo e l’attribuzione delle relative attività a società per azioni; la trasformazione di imprese pubbliche in società per azioni; la trasformazione di imprese pubbliche-organo in imprese pubbliche-enti, con la previsione di successiva trasformazione in società per azioni a partecipazione statale.

I risultati di queste diverse tipologie di privatizzazione possono riassumersi in uno slittamento delle imprese pubbliche verso i privati, in una trasformazione della forma giuridica dell’impresa pubblica senza modificarne la sostanza economica e nella riscoperta della figura dello Stato azionista.

Un significativo passo per la privatizzazione degli enti pubblici economici è avvenuto con il d.l. n. 333 del 1992, convertito nella l. 8 agosto 1992 n. 359, che ha disposto l’immediata trasformazione in società per azioni dell’Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), dell’Ente nazionale idrocarburi (ENI), dell’Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), dell’Ente nazionale dell’energia elettrica (ENEL), con l’attribuzione delle azioni, scaturenti dalla trasformazione in capitale sociale del netto patrimoniale di ciascun ente, in proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze per la successiva attribuzione a due holdings componenti IMI e BNL, nonché l’attribuzione al CIPE della facoltà di deliberare la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici di qualsiasi settore.

Altre disposizioni legislative rilevanti sono rappresentate dal d.l. n. 118 del 1993, convertito nella l. 23 giugno 1993 n. 202, che ha disposto la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e ha dettato il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, Banca nazionale del lavoro e Istituto nazionale delle assicurazioni; il d.l. n. 198 del 1993, convertito nella l. 9 agosto 1993 n. 292, che ha stabilito il capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni; il d.l. n. 350 del 1993, convertito nella l. 8 novembre 1993 n. 442, che ha dettato disposizioni per l’accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di società per azioni; la l. 27 ottobre 1993 n. 432, che ha istituito un fondo di ammortamento dei titoli di Stato, nel quale affluiscono i proventi, i dividendi, gli utili, il gettito e le assegnazioni conseguenti alla vendita di beni del patrimonio immobiliare e alla alienazione di partecipazioni dello Stato.

Sotto la spinta di esigenze di risanamento finanziario sono intervenuti, dalla seconda metà degli anni Novanta, una serie di interventi legislativi che hanno previsto la dismissione dei beni pubblici attraverso specifiche operazioni: censimento, individuazione dei beni non più necessari ai fini di pubblico interesse, affidamento della gestione a società specializzate anche in previsione della vendita (d.l. n. 351 del 2001, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della l. n. 410 del 2001, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare).

Lo strumento societario era stato individuato quale modello privilegiato per valorizzare e alienare i beni pubblici avviando un processo di esternalizzazione delle attività inerenti alla vendita e alla valorizzazione dei beni immobili a soggetti terzi attraverso “società veicolo”.

Il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico era stato determinato – oltre che dall’esigenza di reperire entrate straordinarie per contribuire alla riduzione dello stock del debito pubblico – dalla scarsa redditività degli immobili, dagli eccessivi costi di manutenzione e dalla carenza di risorse a disposizione per evitarne il progressivo stato di degrado.

Gli interventi normativi, che si sono susseguiti in quegli anni, hanno riguardato diversi aspetti connessi alla gestione immobiliare, quali il sostegno alla formazione di un mercato immobiliare efficiente, la formazione e il coinvolgimento di operatori specializzati nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, lo sfruttamento economico del patrimonio storico e culturale dello Stato insieme alla sua conservazione e salvaguardia.

Anche i fondi immobiliari, di cui all’art. 4 e segg. del d.l. n. 351 del 2001, sono stati utilizzati dallo Stato per alcune operazioni finalizzate a dismettere immobili tramite conferimento e/o cessione e per iniziative di valorizzazione.

Nella prima ipotesi, che è alternativa a quella classica di vendita, l’utilizzo dello strumento “Fondo” è servito per attuare processi di valorizzazione e dismissione di asset immobiliari non più utilizzabili per finalità istituzionali. I proventi derivanti dai trasferimenti al Fondo, ovvero dalla cessione delle quote in caso di conferimento, sono stati essenzialmente diretti a ridurre il debito pubblico ovvero a ridurre la spesa corrente e/o di investimento.

Nella seconda ipotesi sono stati impiegati strumenti di finanza immobiliare, di norma istituiti da Società di gestione del risparmio (SGR), per il perseguimento di specifici obiettivi, quali la riduzione del debito; la riduzione delle spese che derivano dalla gestione dell’immobile non più strumentale per le finalità istituzionali; la riconversione degli immobili, con un incremento del valore o della redditività realizzata tramite il mutamento della destinazione d’uso, attraverso varianti agli strumenti urbanistici per consentire la realizzazione di attività private.

Il “Fondo” è stato quindi impiegato per strutturare, progettare, finanziare operazioni di valorizzazione immobiliare che potevano presentare profili di redditività tali da interessare una platea di investitori istituzionali o retail.

Con decreto del MEF del 30 novembre 2001 è stata costituita la Società cartolarizzazione immobili pubblici (SCIP), con il compito di collocare sul mercato i titoli dalla stessa emessi allo scopo di acquisire liquidità con la quale acquistare gli immobili individuati dall’Agenzia del demanio.

La finalità dell’operazione era quella di anticipare agli enti coinvolti i flussi di cassa attesi dalla successiva vendita delle proprie unità immobiliari, trasferendo al mercato il rischio dell’operazione e alla società i relativi guadagni. Nello stesso decreto era previsto che tutti gli immobili non collocati con le operazioni SCIP fossero, con una vendita all’asta, assegnati a Fintecna Immobiliare S.p.A.

Con l’art. 7 del d.l. n. 63 del 2002, convertito in l. 15 giugno 2002 n. 112, è stata costituita la Patrimonio dello Stato S.p.A., al fine di valorizzare, gestire, alienare il patrimonio dello Stato nel rispetto dei requisiti e delle finalità dei beni pubblici e degli indirizzi strategici stabiliti dal MEF e dalle direttive CIPE. A detta società è stato attribuito anche il compito di promuovere interventi di recupero e valorizzazione dei beni a essa trasferiti o affidati in gestione.

La stessa disposizione aveva previsto, nella prospettiva di un massiccio trasferimento di beni dallo Stato, che il conto consuntivo della predetta società fosse allegato al Conto generale del patrimonio nel Rendiconto generale dello Stato, nel quale dovevano essere riportati, in un quadro complessivo, elementi e dati del conto consolidato del bilancio statale da sottoporre al controllo della Corte dei conti nell’ambito delle procedure di esame della regolarità del rendiconto generale e, in particolare, i valori dei beni, il reddito prodotto, gli aumenti richiesti, le spese sostenute per la valorizzazione e le entrate da dismissioni.

Il trasferimento dei beni dello Stato alla già menzionata società ha trovato un’applicazione molto limitata e la stessa Corte dei conti nelle sue relazioni annuali sul Rendiconto generale dello Stato aveva suggerito una rimeditazione delle motivazioni che ne avevano giustificato l’esistenza ovvero la risoluzione delle cause che ne avevano, fin da subito, frenato l’utilizzo.

Gli interventi normativi sui quali si è fondato tale processo di razionalizzazione hanno riguardato sostanzialmente tre aspetti: la riduzione della spesa per gli usi governativi e la razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche, l’incremento delle entrate con il rafforzamento dell’attività di gestione ordinaria, l’introduzione di nuovi strumenti per la valorizzazione degli immobili, come la concessione di lungo periodo e i programmi unitari di valorizzazione; è stato, inoltre, previsto il rientro nella disponibilità dello Stato di alcuni beni in gestione del Ministero della difesa, non più utili ai fini militari, anch’essi potenzialmente oggetto di valorizzazione.

Il relativo percorso si è svolto in tre fasi: la ricognizione degli immobili, la predisposizione del piano di razionalizzazione e la pubblicizzazione del piano. Non sono, tuttavia, mancate difficoltà e ritardi nella comparazione e nel raccordo delle diverse fonti informative esistenti e nell’individuazione di una ripartizione dei cespiti in relazione ai soggetti utilizzatori; ritardi notevoli si sono verificati nelle procedure di aggiornamento dei valori degli inventari dei beni oggetto di censimento.

La Corte dei conti, nelle sue relazioni annuali sul Rendiconto generale dello Stato, ha evidenziato che l’obiettivo di tutto il processo era quello di assicurare una più razionale utilizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato che imprimesse all’attività gestionale i caratteri dell’economicità e dell’efficienza, agevolando l’alienazione dei beni ritenuti dall’Esecutivo non più rispondenti a usi di interesse pubblico e di attivare flussi finanziari utili per contenere il disavanzo del bilancio statale. Ha evidenziato altresì che tale obiettivo avrebbe dovuto essere accompagnato dalla sottoposizione delle scelte all’approvazione parlamentare in sede di legge finanziaria e dalla esclusiva destinazione dei flussi finanziari derivanti dalla vendita dei beni al ripiano del disavanzo, non al finanziamento delle spese di bilancio statale. L’obbligo di destinazione derivava anche da precise indicazioni del Consiglio delle Comunità Europee formulate in occasione della concessione di prestiti al nostro Paese.

I risultati complessivi di tutta l’operazione hanno risentito della carenza di elementi conoscitivi della reale consistenza del patrimonio immobiliare pubblico, settore caratterizzato per anni da ritardi, inefficienze e incompletezze nelle procedure di tenuta e di aggiornamento degli inventari e, dal punto di vista dei benefici economici attesi, i risultati hanno dato luogo a valutazioni e opinioni non sempre univoche e concordanti.

In tema di privatizzazioni la Corte costituzionale è intervenuta, anzitutto, con la sent. n. 466 del 1993, su un ricorso promosso dalla Corte dei conti la quale rivendicava, in sede di conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, la propria competenza a esercitare nei confronti dell’IRI, dell’ENI, dell’INA e dell’ENEL il controllo sulla gestione finanziaria previsto dalla l. n. 259 del 1958, anche dopo che tali enti sono stati trasformati – ai sensi dell’art. 15 del d.l. n. 333 del 1992, convertito con modificazioni nella l. n. 359 del 1992) – in società per azioni e fintanto che in tali società permanesse una partecipazione totalitaria o prevalente dello Stato.

In particolare, la Corte ha affermato che la sola trasformazione formale degli enti pubblici in società di capitali non comporta la cessazione del controllo della Corte dei conti «se e fino a quando la gestione delle stesse resti nella disponibilità dello Stato e sia suscettibile, di conseguenza, di incidere, sia pure indirettamente, sul bilancio statale».

In tal modo, la Corte ha creato la base giuridica per estendere il controllo della Corte dei conti a soggetti che, al di là dell’adozione di una formula organizzativa di stampo privatistico, presentino un’essenza di tipo pubblicistico. In particolare, tale controllo è stato ritenuto sussistente «fino a quando permanga inalterato nella sostanza l’apporto finanziario dello Stato alla struttura economica dei nuovi soggetti, cioè fino a quando lo Stato conservi nella propria disponibilità la gestione economica delle nuove società mediante una partecipazione esclusiva o prevalente al capitale azionario delle stesse».

In definitiva, la Corte con tale pronuncia ha effettuato un’interpretazione dell’art. 12 adeguata al dettato costituzionale, in relazione alla funzione propria del controllo di cui alla l. n. 259 del 1958 e alla evoluzione subita dalla stessa nozione di ente pubblico, optando per una qualificazione “sostanziale” di pubblica amministrazione, propria anche del diritto eurounitario e, per alcuni versi, anticipatrice di quella nozione “finanziaria” di “pubbliche amministrazioni” rilevante ai sensi dell’art. 97, 1° co., Cost., in quanto esse sono tenute al rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito introdotti dalla riforma costituzionale di cui alla l. cost. n. 1 del 2012. Tale nozione di pubblica amministrazione è stata individuata sulla base di parametri non formali ma di tipo sostanziale ed economico oggi previsti dalla disciplina eurounitaria di cui al cd. “sistema Sec 2010”.

Sempre in tema di privatizzazioni va richiamata la sent. della Corte n. 229 del 2013 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui ai 1°, 2°, 3° co., secondo periodo, 3-sexies, e 8° dell’art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, nella parte in cui si riferiscono anche alle Regioni ad autonomia ordinaria. Accogliendo i ricorsi promossi dalle Regioni Lazio, Veneto, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Puglia, la Corte ha affermato che le norme dichiarate costituzionalmente illegittime precludono alle Regioni, titolari di competenza legislativa residuale e primaria in materia di organizzazione – materia costituzionalmente e statutariamente riconosciuta e garantita – la scelta di una delle possibili modalità di svolgimento dei servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali. Ha quindi affermato che tale scelta costituisce un modo di esercizio dell’autonomia organizzativa delle Regioni, le quali si avvalgono di quelle società che, svolgendo esclusivamente «attività amministrativa in forma privatistica» nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sono in armonia sia con i vincoli «costitutivi» imposti dall’art. 3, 27° co., della l. n. 244 del 2007, sia con i limiti di attività delineati dall’art. 13 del d.l. n. 223 del 2006 e sono, peraltro, contraddistinte da un legame con le medesime amministrazioni basato sulla sussistenza delle condizioni prescritte dalla giurisprudenza comunitaria relative al «controllo analogo» e all’«attività prevalente», tale da configurarle quali «longa manus delle amministrazioni pubbliche, operanti per queste ultime e non per il pubblico», come da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa.

La Corte, nell’accogliere i ricorsi riguardanti le società regionali, ha osservato che le disposizioni di cui ai 1°, 2°, 3° co., secondo periodo, 3-sexies e 8° del d.l. n. 95 del 2012, delineano una disciplina puntuale e dettagliata che vincola totalmente anche le amministrazioni regionali, senza lasciare alcun margine di adeguamento, anche a Regioni e Province autonome, con conseguente lesione dell’autonomia organizzativa della Regione, nonché della competenza regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Sempre in materia di privatizzazioni la Corte, con riferimento al d.legisl. n. 175 del 2016 (Testo unico delle società partecipate - TUSP), ha affermato che lo stesso è stato concepito in seno a un ampio progetto di riforma della pubblica amministrazione ed è diretto a innovare un quadro legislativo piuttosto disorganico, frutto di ripetuti interventi del legislatore che avevano tentato di ridurre gli sprechi e di porre limiti al ricorso alle società a partecipazione pubblica. Il TUSP, infatti, punta a contrastare l’aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti (C. cost., sent. n. 86 del 2022).

Mentre l’art. 4, 1° co., TUSP, che regola le forme societarie per cui è ammessa la partecipazione pubblica, esclude sostanzialmente le società di persone – limitando a monte la scelta organizzativa degli enti – in ragione della natura pubblica delle risorse impiegate, l’art. 4, 2° co., TUSP, che disciplina l’oggetto e i fini societari, mira a circoscrivere a valle l’impiego di risorse pubbliche per la partecipazione in società che non siano strettamente necessarie al perseguimento degli scopi tassativi ivi elencati. Ha quindi osservato la Corte che le norme che disciplinano restrittivamente le società pubbliche strumentali sono, tra l’altro, «dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali» (C. cost., sent. n. 229 del 2013).

Tale delimitazione a quanto strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni è stata ribadita dalla Corte nel censurare una disposizione legislativa della Regione Siciliana che consentiva agli stessi enti locali di costituire società o acquisire partecipazioni nelle stesse, prescindendo del tutto dai vincoli posti dall’art. 4 TUSP e individuando in modo vago e indeterminato ventaglio di scopi e di attività (C. cost., sent. n. 201 del 2022).

6. La magistratura contabile

La Corte dei conti, prevista in Costituzione quale organo ausiliario del Governo, è istituzione deputata ad assicurare il rispetto del principio di legalità nell’amministrazione. La stessa Costituzione le affida altresì la tutela giurisdizionale di diritti soggettivi e interessi legittimi, configurandola, quindi, anche come organo di giurisdizione.

Ai sensi dell’art. 100 Cost., la Corte dei conti svolge il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, quello successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche e il controllo economico-finanziario volto a garantire la corretta gestione della spesa pubblica. L’art. 103 Cost. le attribuisce giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e pensionistica, nonché nei confronti di agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici per la gestione del pubblico denaro. Elemento caratterizzante è la assoluta indipendenza, tanto dell’Istituzione quanto dei singoli magistrati contabili, i quali, nell’esercizio delle funzioni, sono vincolati solo alla legge.

La Corte dei conti, composta da magistrati con le più ampie garanzie di indipendenza (art. 100, 2° co., Cost.), è annoverata, accanto alla magistratura ordinaria e al Consiglio di Stato, tra le «supreme magistrature» (art. 135 Cost.). Il suo statuto costituzionale, ribadito dall’art. 10 della l. n. 161 del 1953, che distingue i magistrati solo per funzioni, la pone quale unico organo di controllo costituzionalmente garantito.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nel sollevare dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 3, 4° co., della l. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), secondo il quale la Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni ed accertando, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, hanno riconosciuto la non sindacabilità degli atti di controllo della Corte dei conti, in quanto espressione di una funzione propria e diretta garanzia costituzionale. Nel respingere i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla Corte di cassazione, la Corte costituzionale ha chiarito che le competenze previste dall’art. 3, 4° co., della l. n. 20 del 1994 sono espressione di una scelta del legislatore ordinario, al quale non può reputarsi preclusa l’introduzione di forme di controllo diverse e ulteriori rispetto a quelle previste negli artt. 100, 2° co., 125, 1° co., e 130, purché per «esse sia rintracciabile in Costituzione un adeguato fondamento normativo o un sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati» (C. cost., sent. n. 470 del 1997).

La magistratura contabile si erge, pertanto, nel sistema costituzionale, quale garante imparziale della legalità, del buon andamento e dell’equilibrio finanziario complessivo della Repubblica. Attraverso la duplice funzione di controllo e giurisdizione, la Corte dei conti assicura che la gestione delle risorse pubbliche avvenga secondo diritto e nell’interesse generale, preservando l’unità della finanza pubblica e rendendo effettivi i principi fondamentali scolpiti negli artt. 81, 97, 100 e 103 della Costituzione, nel segno di una legalità sostanziale e di una responsabilità diffusa che rappresentano il nucleo della democrazia finanziaria.

La Corte costituzionale ha più volte chiarito la duplice veste della Corte dei conti, quale organo di controllo della legalità amministrativa e quale organo giurisdizionale contabile. Tale distinzione risulta dal r.d. n. 1214 del 1934, e trova conferma nella stessa Costituzione: art. 100, 2° co., Cost., in chiusura del Titolo III, Parte II, che colloca le funzioni di controllo accanto a quelle del Governo e della P.A.; art. 103, 2° co., Cost., inserito nel Titolo IV sull’ordinamento giurisdizionale, che attribuisce alla Corte dei conti funzioni giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica.

La funzione di controllo, pur non avendo natura processuale, è stata qualificata dalla Corte costituzionale come analoga a quella giurisdizionale ai limitati fini dell’art. 1 della l. cost. n. 1 del 1948 e dell’art. 23 della l. n. 87 del 1953, poiché consiste nel verificare la conformità degli atti alle norme di diritto oggettivo (C. cost., sent. n. 266 del 1976). Quello della Corte dei conti è dunque un controllo esterno, neutrale e imparziale, differente dai controlli amministrativi interni.

Il 2° co. dell’art. 103 Cost. ricomprende, nella nozione di contabilità pubblica, tanto i giudizi di conto quanto quelli di responsabilità. In questa prospettiva, la Corte costituzionale ha esteso ai dipendenti regionali l’applicazione delle norme sui giudizi di conto, riconducendone la ratio al rapporto interno di servizio tra agente e amministrazione. Ne deriva un punto di raccordo tra finanza pubblica, contabilità e responsabilità per danni erariali, diretti o indiretti, e tra giurisdizione contabile e giurisdizione sulle responsabilità di gestione. Tali giudizi perseguono l’interesse generale alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo il duplice principio di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito i rapporti tra la Corte dei conti e le autonomie speciali: la sent. n. 212 del 1984 ha dichiarato costituzionalmente illegittima l’istituzione di una sezione in Sardegna con d.P.R. n. 240 del 1982, per violazione dello Statuto speciale; la sent. n. 270 del 1988 ha invece ampliato le competenze della Sezione siciliana, estendendole alle materie pensionistiche; la sent. n. 40 del 2014 ha annullato una legge provinciale di Bolzano che attribuiva a organi propri funzioni di controllo riservate alla Corte, riaffermando che il sindacato contabile sulle finanze pubbliche deve essere unitario, imparziale e indipendente.

La Corte costituzionale ha quindi sottolineato che i controlli delle sezioni regionali rispondono all’esigenza di garantire l’equilibrio unitario della finanza pubblica allargata, funzionale anche agli obblighi UE (artt. 11 e 117, 1° co., Cost.). Non possono dunque essere assorbiti o sostituiti da controlli regionali o provinciali, anche in contesti di autonomia speciale.

Con il d.l. n. 174 del 2012 (convertito nella l. n. 213 del 2012) la parificazione dei bilanci è stata estesa dalle autonomie speciali alle Regioni ordinarie. Da allora la Corte dei conti, in sede di parifica, è legittimata a sollevare questioni di legittimità costituzionale su disposizioni di legge incidenti sugli equilibri di bilancio (C. cost., sentt. n. 213 del 2008, n. 181 del 2015, n. 89 del 2017).

La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che la parifica, pur non essendo giudizio in senso stretto, è funzione analoga a quella giurisdizionale: il procedimento si risolve in un raffronto tra norme e atti, con effetti vincolati al parametro legale, ed è caratterizzato da garanzie di contraddittorio. Il riconoscimento della legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale si fonda, oltre che sulla struttura del procedimento, sulla necessità di consentire il sindacato della Corte costituzionale su leggi che altrimenti resterebbero sottratte a controllo (interessi adespoti, C. cost., sent. n. 226 del 1976).

La funzione di controllo affidata alla Corte dei conti si configura, pertanto, come presidio esterno, neutrale e imparziale, volto a garantire la legalità dell’azione amministrativa e l’equilibrio complessivo della finanza pubblica. Non si tratta di un mero sindacato amministrativo, ma di un’attività che, pur non essendo giurisdizionale in senso tecnico, ne condivide la natura di giudizio di conformità al diritto oggettivo, ed è destinata ad assicurare il rispetto dei principi di coordinamento, trasparenza e responsabilità finanziaria presidiati dagli artt. 81 e 97 Cost.

La funzione giurisdizionale contabile, per parte sua, costituisce il momento essenziale attraverso il quale la Corte dei conti esercita la propria competenza esclusiva nelle materie di contabilità pubblica, assicurando la responsabilità di amministratori, funzionari e agenti contabili nella gestione del denaro e dei beni pubblici. Essa garantisce che il danno arrecato alla collettività non resti privo di rimedio, coniugando la tutela risarcitoria con la funzione deterrente, e rendendo effettivi i principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, in attuazione dell’art. 103 Cost. e del ruolo della Corte come “suprema magistratura” della Repubblica. Tale funzione rappresenta un presidio essenziale del principio di legalità nella gestione delle risorse pubbliche. Essa non si limita a un controllo tecnico-contabile, ma costituisce una vera e propria giurisdizione speciale, ispirata ai principi del giusto processo e del contraddittorio, come ripetutamente sottolineato dalla Corte costituzionale.

Con la sent. n. 29 del 1995, la Consulta, respingendo i ricorsi delle Regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, ha affermato che la giurisdizione contabile si configura come «giurisdizione piena», idonea a conoscere sia del fatto sia del diritto, con poteri di accertamento e di condanna che la distinguono da qualsiasi altra forma di controllo amministrativo. Sul piano oggettivo, la giurisdizione contabile ricomprende tanto i giudizi di conto quanto le azioni di responsabilità per danno erariale.

Inoltre, con la sent. n. 371 del 1998, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Liguria e Sezione prima centrale di appello, e ha chiarito che la responsabilità per danno all’erario ha natura patrimoniale sui generis, coniugando elementi restitutori e deterrenti. Successivamente, con la sent. n. 355 del 2010, nel ritenere non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, la Corte costituzionale ha ribadito la peculiarità della responsabilità amministrativa e contabile rispetto alle altre forme di responsabilità, in ragione dell’accentuazione del profilo sanzionatorio.

Sul piano soggettivo, è stato ampliato progressivamente l’ambito della giurisdizione, ritenendo che essa si estenda a tutti i soggetti – anche privati – che abbiano la disponibilità diretta o indiretta, di denaro o beni pubblici. Così, la citata sent. n. 371 del 1998 ha riconosciuto la giurisdizione contabile anche nei confronti di soggetti formalmente privati, ma investiti di compiti di gestione di risorse pubbliche.

Il giudizio contabile presenta peculiarità proprie: la necessarietà della resa del conto da parte degli agenti, l’iniziativa officiosa del pubblico ministero contabile, la possibilità per il giudice di esercitare il potere riduttivo della condanna (art. 83, r.d. n. 2440 del 1923).

La Corte costituzionale, con la sent. n. 340 del 2001, ha riconosciuto che il potere riduttivo è parte integrante del sistema, quale strumento per assicurare proporzionalità e ragionevolezza nell’applicazione della responsabilità erariale. Inoltre, con la sent. n. 89 del 2017, la Corte ha sottolineato come la funzione giurisdizionale contabile, anche in sede di parificazione dei bilanci regionali, presenti elementi sostanziali riconducibili al giudizio di legittimità, idonei a legittimare la rimessione di questioni di costituzionalità.

È stato più volte affrontato il problema del rapporto tra giurisdizione contabile e ordinaria. La Corte ha chiarito che la giurisdizione contabile si distingue nettamente da quella civile risarcitoria, avendo carattere pubblico e finalità proprie. Analogamente, con la sent. n. 203 del 2022, la Corte nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale, ha confermato la legittimità costituzionale del regime speciale della responsabilità amministrativa e contabile, ribadendo che essa può discostarsi dai principi generali del diritto civile, purché nel rispetto della ragionevolezza.

La più recente giurisprudenza ha aperto la strada a una riconsiderazione dell’assetto complessivo della giurisdizione contabile. La sent. n. 132 del 2024, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità sollevate sull’art. 21, d.l. n. 76 del 2020, ha messo in luce la necessità di un bilanciamento dinamico tra funzione deterrente e rischio di «burocrazia difensiva», invitando il legislatore a una riforma organica della materia.

In questa prospettiva, la Corte ha ribadito che la giurisdizione contabile deve mantenere la sua natura di presidio imparziale e indipendente e ha evidenziato l’esigenza di ricalibrare la disciplina sostanziale della responsabilità al fine di assicurare una più equa ripartizione del rischio tra amministrazione e agente pubblico.

In conclusione, la funzione giurisdizionale della Corte dei conti si presenta come una giurisdizione speciale, costituzionalmente garantita, che custodisce l’interesse generale alla corretta gestione delle risorse pubbliche nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento e responsabilità. Essa rappresenta, oggi più che mai, una giurisdizione chiamata a coniugare rigore e proporzionalità, certezza del diritto e adattamento ai mutamenti dell’amministrazione e della società.

7. La responsabilità amministrativo-contabile

La responsabilità amministrativa rappresenta una delle cinque principali forme di responsabilità in cui può incorrere il pubblico dipendente, accanto a quella civile verso i terzi, penale, disciplinare e, per i soli dirigenti, dirigenziale.

Essa trova il suo primo fondamento normativo nell’art. 82, 1° co., del r.d. n. 2440 del 1923, recante Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, che stabilisce come «l’impiegato che, per azione od omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo».

La relativa giurisdizione è attribuita alla Corte dei conti, davanti alla quale l’azione non è esercitata dall’amministrazione danneggiata, ma dal pubblico ministero contabile. La disciplina sostanziale è oggi contenuta principalmente nell’art. 1 della l. n. 20 del 1994, mentre gli aspetti processuali sono regolati dal d.l. n. 174 del 2016 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’art. 20 della l. n. 124 del 2015).

Già l’art. 52, 1° co., del r.d. n. 1214 del 1934, disponeva che «i funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell’ordine giudiziario e quelli retribuiti da Amministrazioni, Aziende e Gestioni statali a ordinamento autonomo, che nell’esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo Stato od altra Amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali».

Ulteriore rilievo assumono gli artt. 18, 19 e 22 del d.P.R. n. 3 del 1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). In particolare, l’art. 18 obbliga l’impiegato al risarcimento dei danni derivanti da violazioni degli obblighi di servizio; lo esonera da responsabilità se ha agito in esecuzione di un ordine che era tenuto a eseguire, salva la responsabilità del superiore, ma lo rende responsabile se ha agito in forza di delega; l’art. 19 affida alla giurisdizione della Corte dei conti la responsabilità di cui all’articolo precedente, attribuendo al giudice contabile il potere di porre a carico del dipendente tutto o parte del danno accertato, con prescrizione regolata dal Codice civile; l’art. 22 disciplina i danni indiretti, disponendo la rivalsa dell’amministrazione che abbia risarcito il terzo nei confronti del dipendente, salvo che si tratti di danni causati alla guida di veicoli o mezzi meccanici, per i quali l’azione di rivalsa è ammessa solo in caso di dolo o colpa grave.

La Corte costituzionale ha progressivamente definito i tratti della responsabilità amministrativa. Con la sent. n. 4 del 1965 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme (art. 16 del c.p.p. per i reati commessi in servizio di polizia) che subordinavano l’azione di responsabilità ex art. 28, 2° co., Cost., all’autorizzazione dell’autorità amministrativa (cd. garanzia amministrativa), escludendo che un giudizio giurisdizionale possa dipendere da un atto amministrativo. La sent. n. 112 del 1973 ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana che escludeva i dipendenti della Regione dalla giurisdizione della Corte dei conti, ribadendo l’unicità del regime di responsabilità per tutti i pubblici dipendenti. Analogo principio è stato ribadito dalla sent. n. 201 del 1976, che ha sottolineato l’impossibilità di distinguere la responsabilità degli impiegati regionali da quella degli altri pubblici dipendenti.

7.1. Caratteri fondamentali

Dalla stratificazione normativa e giurisprudenziale emergono alcuni tratti qualificanti di tale responsabilità: è personale e non trasmissibile agli eredi, salvo i casi di indebito arricchimento (art. 1, 1° co., l. n. 20 del 1994); l’elemento psicologico richiesto è il dolo o la colpa grave, con esclusione della colpa lieve (art. 1, 1° co., l. n. 20 del 1994); l’obbligazione è parziaria e non solidale (art. 1, 1° co.-quater, l. n. 20 del 1994); non si estende al merito delle scelte discrezionali (art. 1, 1° co., l. n. 20 del 1994); in caso di deliberazioni collegiali, si imputa solo a chi abbia espresso voto favorevole, mentre gli organi politici restano indenni se abbiano approvato in buona fede atti di competenza tecnica (art. 1, 1° co.-ter, l. n. 20 del 1994); opera il potere riduttivo del giudice (art. 83, r.d. n. 2440 del 1923); è soggetta a compensatio lucri cum damno (art. 1, 1° co.-bis, l. n. 20 del 1994); è soggetta a prescrizione quinquennale (art. 1, 2° co., l. n. 20 del 1994).

Questi tratti caratterizzano anche la responsabilità contabile, propria degli agenti contabili. La dottrina, infatti, parla unitariamente di responsabilità amministrativo-contabile, pur distinguendo due differenze: a) nella responsabilità contabile la colpevolezza si presume di fronte alla deficienza contabile, salvo prova contraria da parte dell’agente; b) essa può emergere anche con la resa del conto, indipendentemente dall’iniziativa del procuratore contabile. Dottrina e giurisprudenza hanno discusso a lungo circa la natura di questa responsabilità. Alcuni ne hanno sottolineato i profili punitivi o sanzionatori, altri quelli risarcitori.

La giurisprudenza della Corte dei conti ha prevalente orientamento per la natura risarcitoria, di derivazione extracontrattuale o mista, volta non a punire ma a risarcire il danno. Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso la natura penale della responsabilità contabile, negando l’applicabilità delle garanzie dell’art. 6, § 3, Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Diversamente, la Cassazione ha parlato di natura «prevalentemente sanzionatoria», a giustificazione del doppio binario rispetto alla responsabilità civile davanti al giudice ordinario (Cass., Sez. un., 5 agosto 2020, n. 16722, 2 settembre 2013, n. 20075 e 12 aprile 2012, n. 5756).

La dottrina prevalente la considera oggi responsabilità risarcitoria patrimoniale sui generis, con elementi di prevenzione, risarcimento e deterrenza, ma sempre ancorata al ristoro del danno.

La Corte costituzionale ha aderito a questa impostazione, pur riconoscendo la combinazione di elementi restitutori e deterrenti introdotta dalla l. n. 24 del 1990. Con la sent. n. 371 del 1998 è stata ritenuta legittima la limitazione al dolo o colpa grave, parlando di «nuova conformazione della responsabilità amministrativa e contabile», ispirata a un equilibrio tra restituzione e deterrenza; con la sent. n. 123 del 2023, con la quale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, la Corte costituzionale ha precisato che, a differenza di quanto accade per la responsabilità civile, quella amministrativa per danno erariale ha carattere strettamente personale; il relativo debito risarcitorio non è trasmissibile agli eredi salvo il caso dell’illecito arricchimento del dante causa e, conseguentemente, dell’indebito arricchimento anche degli stessi eredi. La Corte ha altresì sottolineato che la responsabilità di cui si tratta è connotata da una funzione non esclusivamente ripristinatoria del patrimonio dell’ente pubblico, «nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza» e che il risarcimento che ne consegue è assoggettato al potere riduttivo del giudice contabile e integrato, quanto all’elemento soggettivo, dal dolo o dalla colpa grave. La Corte ha inoltre chiarito che la concreta configurazione della responsabilità è rimessa alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza.

Il requisito minimo della colpa grave è stato ribadito dalla sent. n. 340 del 2001, che ha dichiarato incostituzionali norme provinciali che attenuavano, in via generale, i casi di responsabilità per colpa grave; in particolare, la Corte ha richiamato l’art. 1 della l. n. 20 del 1994 come parametro inderogabile.

Il potere riduttivo, previsto dall’art. 83 del r.d. n. 2440 del 1923, consente al giudice contabile di modulare la condanna, tenendo conto non solo del grado della colpa e del danno, ma anche delle condizioni economiche del responsabile (C. cost., sent. n. 340 del 2001).

7.2. La misura “a tempo” sulla responsabilità amministrativo-contabile: ratio, limiti e prospettive

Con la sent. n. 132 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 21, 2° co., del d.l. n. 76 del 2020, come convertito, sollevate – in riferimento agli artt. 3 e 97, Cost. – dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei conti. Nel farlo, la Corte ha sviluppato un percorso motivazionale che chiarisce natura, giustificazione e limiti temporali della misura che restringe, per un periodo determinato, l’ambito della responsabilità amministrativa alle condotte dolose per gli atti commissivi e alle condotte omissive gravemente colpose.

La disposizione trae origine dal d.l. n. 76 del 2020, espressamente giustificato – nel preambolo – dalla «straordinaria necessità e urgenza» di accelerare investimenti e infrastrutture mediante la semplificazione delle procedure (contratti pubblici ed edilizia), di sostenere e diffondere l’amministrazione digitale, e di introdurre misure di semplificazione anche in materia di responsabilità del personale al fine di fronteggiare gli impatti economici della pandemia da COVID-19.

Nel Capo IV del Titolo II, dedicato alle responsabilità dei dipendenti pubblici, il legislatore interviene: all’art. 21 sulla responsabilità amministrativa e all’art. 23 sul reato di abuso d’ufficio, in senso restrittivo.

Come già osservato dalla Corte nella sent. n. 8 del 2022 nel giudicare non fondate le questioni sull’art. 23, quel Capo prende in carico «le due principali fonti di “timore” per il pubblico amministratore», vale a dire responsabilità erariale e penale, così da contrastare gli «atteggiamenti difensivistici» che alimentano la cd. burocrazia difensiva.

La temporanea rimodulazione dell’elemento soggettivo viene giustificata con il peculiare contesto economico-sociale determinato dalla pandemia: prolungata chiusura delle attività produttive, ingenti danni al PIL, riflessi sulla coesione sociale e sull’effettività dei diritti. Per rimettere in moto il ‘motore’ dell’economia, il legislatore ha ritenuto indispensabile che l’amministrazione operasse senza remore, evitando che l’inerzia diventasse un fattore di ostacolo alla ripresa.

La scelta si correla alla tutela di interessi di rango costituzionale: eguaglianza (art. 3), diritto al lavoro (artt. 4 e 35), diritti sociali la cui effettività postula adeguate risorse (artt. 32, 33, 34, 38), libertà di iniziativa economica (art. 41).

In questa prospettiva, la limitazione alle sole condotte attive dolose – e, simmetricamente, il mantenimento della risposta per le omissioni gravemente colpose – è stata ritenuta coerente con la ratio dichiarata nella relazione illustrativa del d.l. n. 76 del 2020: «porre maggiori rischi di responsabilità sul non fare rispetto al fare», così attenuando il freno psicologico all’azione amministrativa.

Le proroghe della disciplina sono intervenute nella fase successiva all’emergenza sanitaria, per «semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR; dossier Servizio studi Senato n. 394/3, 26 luglio 2021, relativo al d.l. n. 77 del 2021), in attesa di una «complessiva revisione» della responsabilità amministrativo-contabile (art. 1, 12° co.-quinquies, lett. a, d.l. n. 44 del 2023, come convertito).

Secondo la Corte, compromettere l’attuazione del PNRR significherebbe ostacolare la ripresa sostenibile e il superamento di divari economici, sociali e di genere, incidendo su interessi costituzionalmente qualificati, quali: rispetto degli obblighi UE (artt. 11 e 117, 1° co.), tutela dell’ambiente (art. 9) e dell’economia sostenibile (art. 41), equilibrio di bilancio e sostenibilità del debito (art. 81), tutela delle future generazioni (art. 9), eguaglianza anche di genere (art. 3), coesione territoriale (artt. 5 e 119). In questo quadro, è stata ritenuta ragionevole – ancora in via provvisoria e limitatamente alle condotte attive – la scelta di circoscrivere l’elemento soggettivo al solo dolo.

La citata sent. n. 132 del 2024 collega la misura alla necessità, nell’amministrazione di risultato, di riequilibrare il rischio dell’azione pubblica evitando che il sistema di responsabilità diventi disincentivo. Come in altre aree dell’ordinamento, non esiste un assetto che elimini contemporaneamente i rischi di overdeterrence e underdeterrence: il legislatore è chiamato a scegliere quale pericolo contrastare prioritariamente.

Tuttavia, la Corte ha escluso che le trasformazioni richiamate possano tradursi, a regime, in un sistema che limiti la responsabilità al solo dolo. Una simile opzione scaricherebbe il rischio prevalentemente sulla collettività, non disincentiverebbe le negligenze macroscopiche e indebolirebbe la funzione deterrente che concorre al buon andamento (art. 97, Cost.). La disciplina provvisoria che limita al dolo – pur indebolendo la deterrenza – è stata ritenuta non irragionevole solo se ancorata a circostanze eccezionali, nelle quali la tempestività dell’azione amministrativa è essa stessa condizione per la tutela di interessi costituzionali primari.

Esaurita la stagione dell’eccezionalità, la Corte ha comunque sollecitato una riforma complessiva della responsabilità amministrativa, volta a riallinearne struttura e funzione ai mutamenti dell’amministrazione e del suo contesto operativo, «rendendo la responsabilità stimolo e non disincentivo all’azione». In particolare, la Corte ha indicato alcune direttrici (tra loro combinabili) che attengono non solo all’elemento psicologico, ma alla ripartizione del rischio tra apparato e agente.

La ricostruzione offerta dalla predetta sent. n. 132 del 2024 conferma che la disciplina speciale e provvisoria – limitativa al solo dolo per le condotte attive e alla colpa grave per le omissioni – è costituzionalmente ragionevole se e in quanto risponde a circostanze straordinarie (pandemia; successiva necessità di attuazione del PNRR); tutela plurimi interessi costituzionali (artt. 3, 4, 5, 9, 11, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 81, 117, 119, Cost.); è destinata a cessare, lasciando spazio a un assetto a regime coerente con la duplice funzione riparatoria-deterrente della responsabilità erariale.

Di qui l’invito al legislatore a non consolidare la soglia del solo dolo come regola ordinaria, bensì a intervenire per alleggerire la fatica dell’amministrare senza però svuotare la funzione di deterrenza propria della responsabilità amministrativa.

In conclusione, la responsabilità amministrativa si configura come una responsabilità patrimoniale speciale, che trova nell’equilibrio tra funzione risarcitoria e funzione deterrente la propria ragion d’essere: da un lato, strumento essenziale per ristorare l’ente pubblico dei danni subiti; dall’altro, presidio di legalità e di stimolo al buon andamento dell’azione amministrativa, nella misura in cui essa non si traduca in fattore di paralisi ma resti ancorata a criteri di ragionevolezza e proporzione, secondo la costante giurisprudenza costituzionale e contabile.

7.3. La responsabilità contabile: linee sistematiche e sviluppi alla luce della sent. n. 59 del 2024

Come già chiarito, sussistono tratti comuni tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile. Quest’ultima – propria degli agenti contabili, sui quali gravano specifiche obbligazioni per il maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza – si modella, quanto agli elementi costitutivi, sul medesimo paradigma della responsabilità amministrativa, pur conservando una fisionomia sua propria, connessa alla resa del conto e alla verifica giudiziale del maneggio.

La sent. n. 59 del 2024 dedica un’ampia riflessione alla figura dell’agente contabile, ripercorrendone l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, valorizzandone il ruolo e sollecitando un intervento legislativo statale organico. Il punto di avvio è la riaffermazione dell’agente contabile quale «figura chiave nella cosiddetta gestione contabile delle pubbliche amministrazioni», con specifico riferimento al «nuovo impulso» al giudizio di conto derivante dalla Parte III del Codice di giustizia contabile (d.legisl. n. 174 del 2016, artt. 137-150, All. 1), che ha rimodulato rito, resa del conto, opposizione al decreto e, soprattutto, compiti e adempimenti dell’agente nella fase amministrativa prodromica al deposito del conto giudiziale presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, con tre ordinanze, in relazione all’art. 8 della l. n. 22 del 2007 della Regione Calabria, che attribuiva la qualifica di agente contabile consegnatario delle azioni a partecipazione pubblica ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale delle società partecipate regionali, nominati dal Presidente della Regione o dai rappresentanti nelle assemblee sociali.

Secondo il rimettente, la disposizione: violava gli artt. 3 e 103, 2° co., Cost., poiché imponeva l’obbligo di resa del conto delle partecipazioni sociali agli amministratori e sindaci della società, mentre tale responsabilità dovrebbe gravare sugli uffici regionali che, in quanto titolari dei diritti del socio, sono in condizione di prevenire la perdita di valore del bene; invadeva la competenza statale, giacché l’attribuzione della qualifica di agente contabile non rientra nella potestà legislativa residuale regionale (art. 117, 4° co., Cost.), ma in quella statale (art. 117, 2° co., lett. l, Cost.: «giurisdizione e norme processuali»).

La Corte ha accolto la questione per il profilo assorbente della violazione dell’art. 117, 2° co., lettera l, Cost., dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l. n. 22 del 2007 della Regione Calabria in quanto il legislatore regionale non può autonomamente attribuire la qualifica di agente contabile, poiché tale previsione «esula dalla competenza regionale» e invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della giurisdizione e delle norme processuali.

La decisione ridefinisce i contorni della nozione generale di agente contabile, riaffermandone il ruolo nella gestione contabile quale fase esecutiva delle decisioni amministrative (raccolta delle entrate, pagamento delle spese, custodia dei beni); conferma il “nuovo impulso” al giudizio di conto, come ridisegnato dalle norme processuali del Codice di giustizia contabile; traccia il solco entro cui potrà collocarsi la futura opera legislativa, chiarendo che – fin dalla nascita dello Stato unitario e tuttora – l’agente contabile è elemento strutturale della catena di responsabilità a tutela delle risorse pubbliche ed esclude la competenza regionale nell’attribuzione della qualifica di agente contabile, che attiene alla giurisdizione e alle norme processuali ed è quindi riservata allo Stato (art. 117, 2° co., lettera l, Cost.).

Approfondendo la figura dei consegnatari di titoli azionari e partecipativi di proprietà pubblica, la Corte rileva che tali titoli sono beni mobili dello Stato ex art. 20, lett. c, del r.d. n. 827 del 1924, (Regolamento di contabilità generale). Da ciò discende che il giudizio sui conti avente a oggetto azioni e quote societarie si configura quale procedimento giudiziale necessario e ineludibile per la salvaguardia degli interessi generali connessi alla gestione di denaro o beni pubblici (C. cost., sent. n. 114 del 1975).

In punto di esercizio dei diritti dell’azionista nelle società pubbliche è richiamato l’art. 9, 2° co., d.legisl. n. 175 del 2016 (TUSP): per le partecipazioni regionali, spetta alla Presidenza della Regione (salvo diversa disposizione della medesima Regione); per quelle degli enti locali, spetta al sindaco o al presidente o a un loro delegato; negli altri casi, spetta all’organo amministrativo dell’ente.

La Corte ha rimarcato come il sistema positivo presenti una pluralità di fonti:

r.d. n. 2440 del 1923, art. 74 (contabilità generale dello Stato);

r.d. n. 827 del 1924, art. 178 (Regolamento di contabilità generale);

r.d. n. 1214 del 1934, art. 44 (t.u. della Corte dei conti);

d.lgs. n. 174 del 2016, Parte III, artt. 137-150 (giudizio sui conti).

In particolare, l’art. 137 del d. legisl. n. 174 del 2016 (Codice di giustizia contabile) individua l’ambito del giudizio di conto stabilendo che la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge. La norma presuppone la nozione di agente contabile e rinvia, dunque, al mosaico delle fonti sostanziali che la disciplinano. Proprio da qui muove l’esigenza, rimarcata dalla Corte, di una ricomposizione organica.

In chiusura, la sent. n. 59 del 2024 ha sollecitato il legislatore statale a intervenire con una disciplina organica che garantisca certezza normativa e coerenza sistematica in un settore cruciale per la tutela degli interessi generali e per la credibilità stessa della finanza pubblica:

perché il giudizio di conto appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

perché l’evoluzione della figura dell’agente contabile – segnatamente nella peculiare declinazione del consegnatario di azioni e quote – ha generato prassi e contenzioso che richiedono certezza e tipizzazione.

L’invito riguarda, in particolare, la definizione sostanziale del maneggio riferito ai titoli partecipativi, presupposto dell’identificazione dell’agente contabile consegnatario e, quindi, dell’obbligo di resa del conto giudiziale.

In conclusione, dalla giurisprudenza costituzionale emerge che la responsabilità contabile mantiene la sua peculiare fisionomia di presidio insopprimibile della corretta gestione dei beni e valori pubblici, espressione di una tradizione giuridica radicata sin dall’unità dello Stato e oggi rinnovata dal Codice di giustizia contabile.

Indice delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime - Tomo Unico

LEGGI STATALI

1895

  • Legge 8 agosto 1895, n. 486 (Legge sui provvedimenti di finanza e di tesoro) - Art. 11, sesto comma, dell'allegato T all'art. 39 - Sentenza n. 1/1984

1907

  • Legge 7 luglio 1907, n. 429 (Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private) - Art. 25, secondo comma - Sentenza n. 201/1976

1915

  • Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo unico della legge comunale e provinciale) - Art. 158 - Sentenza n. 4/1965

1933

  • Regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti) - Art. 56 - Sentenza n. 201/1976

1934

  • Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) - Art. 22 - Sentenza n. 4/1965
  • Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) - Art. 57 - Sentenza n. 201/1976

1939

  • Regio decreto 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti) - Art. 4 - Sentenza n. 201/1976

1948

  • Decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione Siciliana) - Artt. 2, secondo comma, e 6, primo comma, primo periodo - Sentenza n. 121/1966
  • Decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione Siciliana) - Art. 3, n. 3 - Sentenza n. 270/1988

1959

  • Legge 13 agosto 1959, n. 904 (Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza ed integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale) - Artt. 1 e 4 - Sentenza n. 1/1966

1970

  • Legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) - Art. 10, secondo comma - Sentenza n. 309/2012

1971

  • Legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati) - Art. 6 - Sentenza n. 92/1981

1972

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825) - Art. 8 - Sentenza n. 180/1976

1973

  • Legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato) - Art. 4, ultimo comma - Sentenza n. 226/1976

1975

  • Legge 19 maggio 1975, n. 167 (Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477) - Articolo unico, n. 3 - Sentenza n. 226/1976

1978

  • Legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) - Art. 31 - Sentenza n. 95/1981

1981

  • Legge 30 marzo 1981, n. 119 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) - Art. 40, comma 8 - Sentenza n. 162/1982
  • Legge 1° agosto 1981, n. 423 (Interventi per l'agricoltura) - Art. 17 - Sentenza n. 357/1985
  • Decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali), convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 11 - Art. 3 - Sentenza n. 70/1987
  • Decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali), convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 11 - Art. 6, terzo comma - Sentenza n. 87/1987
  • Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 - Artt. 26, commi secondo e terzo, e 31, primo comma, lett. a) - Sentenza n. 307/1983

1982

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240 (Istituzione di una Sezione giurisdizionale e delle Sezioni riunite della Corte dei conti in Sardegna) - Sentenza n. 212/1984

1983

  • Legge 26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) - Artt. 4, commi quinto e sesto, 9, quarto comma, e 20, terzo comma - Sentenza n. 307/1983
  • Legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1984) - Artt. 7, tredicesimo comma, 19, terzo comma, 29, secondo comma, n. 1, e 31, primo comma - Sentenza n. 245/1984

1984

  • Legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali) - Art. 2, quarto comma - Sentenza n. 243/1985

1989

  • Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 - Art. 8, commi secondo, terzo e quarto - Sentenza n. 314/1990
  • Decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché disposizioni varie), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 - Art. 17, terzo comma - Sentenza n. 382/1990

1991

  • Legge 7 febbraio 1991, n. 42 (Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali) - Artt. 2, commi 2 e 3, e 7, comma 2 - Sentenza n. 384/1991

1992

  • Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) - Art. 5, commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo - Sentenza n. 22/2012
  • Decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 - Art. 13, comma 2 - Sentenza n. 288/2001

1993

  • Decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243 - Art. 18, comma 7 - Sentenza n. 288/2001
  • Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) - Art. 12, comma 5 - Sentenza n. 355/1994
  • Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133 - Art. 16, comma 2 - Sentenza n. 288/2001

1994

  • Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - Artt. 34, comma 3, e 36 - Sentenza n. 125/2015

1995

  • Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85 - Art. 47, secondo periodo - Sentenza n. 288/2001
  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - Art. 3, comma 241, secondo periodo - Sentenza n. 288/2001

1996

  • Decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425 - Art. 12, secondo periodo - Sentenza n. 288/2001
  • Decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489 (Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996), convertito nella legge 5 novembre 1996, n. 578 - Art. 2, comma 1 - Sentenza n. 84/1998
  • Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - Art. 7, comma 1 - Sentenza n. 98/2000
  • Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 - Artt. 2, comma 154, e 3, comma 216 - Sentenza n. 98/2000

1997

  • Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 - Art. 14, comma 1 - Sentenza n. 347/2000
  • Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) - Artt. 17, comma 10, secondo periodo, e 48, comma 5 - Sentenza n. 507/2000
  • Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) - Art. 64, comma 1 - Sentenza n. 348/2000

1999

  • Legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) - Art. 1, comma 4 - Sentenza n. 314/2001

2000

  • Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - Art. 148, commi 2 e 3 - Sentenza n. 39/2014
  • Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - Art. 243-bis, comma 5 - Sentenza n. 34/2021

2001

  • Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) - Art. 25, comma 10 - Sentenza n. 16/2004
  • Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) - Artt. 54 e 55 - Sentenza n. 49/2004
  • Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) - Art. 70 - Sentenza n. 370/2003
  • Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) - Art. 70, commi 1, 3 e 8 - Sentenza n. 370/2003

2002

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003) - Art. 25 - Sentenza n. 30/2005
  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003) - Art. 26, comma 3 - Sentenza n. 31/2005
  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003) - Art. 46, comma 2 - Sentenza n. 423/2004
  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003) - Art. 91, commi 1, 2, 3, 4 e 5 - Sentenza n. 320/2004

2003

  • Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 - Art. 21, comma 6 - Sentenza n. 423/2004
  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2004) - Art. 3, comma 16 - Sentenza n. 188/2014
  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2004) - Art. 3, commi 17 e 20 - Sentenza n. 425/2004
  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2004) - Art. 3, comma 75 - Sentenza n. 449/2005
  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2004) - Art. 3, commi 101, 116 e 117 - Sentenza n. 423/2004
  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2004) - Art. 4, comma 1 - Sentenza n. 308/2004
  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2004) - Art. 4, comma 157 - Sentenza n. 222/2005
  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2004) - Art. 4, commi 209, 210 e 211 - Sentenza n. 77/2005
  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2004) - Art. 4, commi 215, 216 e 217 - Sentenza n. 107/2005

2004

  • Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191 - Art. 1, commi 9, 10 e 11 - Sentenza n. 417/2005
  • Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005) - Art. 1, comma 103 - Sentenza n. 88/2006
  • Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005) - Art. 1, commi 111 e 153 - Sentenza n. 118/2006

2005

  • Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) - Art. 1, comma 23 - Sentenza n. 89/2007
  • Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) - Art. 1, comma 54 - Sentenza n. 157/2007
  • Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) - Art. 1, comma 202 - Sentenza n. 169/2007
  • Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) - Art. 1, comma 216 - Sentenza n. 95/2007
  • Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) - Art. 1, comma 336 - Sentenza n. 137/2007
  • Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) - Art. 1, comma 359 - Sentenza n. 201/2007

2006

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) - Art. 1, commi 356, 362, 363, 364 e 1284 - Sentenza n. 168/2008
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) - Art. 1, commi 389, 635, 1250, 1251, 1252, 1261 e 1267 - Sentenza n. 50/2008
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) - Art. 1, comma 557 - Sentenza n. 27/2014
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) - Art. 1, commi 588, 589 e 590 - Sentenza n. 190/2008
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) - Art. 1, comma 734 - Sentenza n. 159/2008
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) - Art. 1, comma 796, lett. n), secondo periodo - Sentenza n. 45/2008

2007

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) - Art. 2, comma 5, primo periodo - Sentenza n. 74/2009
  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) - Art. 2, comma 600 - Sentenza n. 297/2009
  • Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 - Art. 47-ter, comma 1, primo periodo - Sentenza n. 74/2009

2008

  • Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - Art. 23-bis, comma 10, lett. a), prima parte - Sentenza n. 325/2010
  • Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - Art. 61, commi 1, 2, 5 e 17 - Sentenza n. 210/2022
  • Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - Art. 61, commi 14 e 17 - Sentenza n. 341/2009
  • Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - Art. 62, comma 8 - Sentenza n. 70/2012
  • Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - Art. 71, commi 5-bis e 5-ter - Sentenza n. 207/2010
  • Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - Art. 72, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 - Sentenza n. 212/2012
  • Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - Art. 76, comma 6-bis - Sentenza n. 27/2010
  • Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - Art. 77-quater, comma 7 - Sentenza n. 334/2009
  • Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 - Art. 41, comma 11, primo periodo - Sentenza n. 74/2009

2009

  • Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 - Art. 9, comma 1-bis - Sentenza n. 156/2010
  • Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 - Artt. 9-bis, comma 5, periodi secondo, terzo e quarto, e 22, commi 2 e 3, ultimo periodo - Sentenza n. 133/2010
  • Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 - Art. 17, comma 10 - Sentenza n. 3/2013
  • Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 - Art. 17, comma 23, lett. e) - Sentenza n. 207/2010
  • Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010) - Art. 2, comma 187 - Sentenza n. 326/2010

2010

  • Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73 - Artt. 1, comma 6, e 3, comma 3-bis - Sentenza n. 152/2011
  • Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73 - Art. 4, comma 6 - Sentenza n. 79/2011
  • Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 - Art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 - Sentenza n. 210/2022
  • Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 - Art. 9, comma 21 - Sentenza n. 3/2013
  • Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 - Art. 9, comma 21 - Sentenza n. 181/2014
  • Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 - Art. 9, comma 28 - Sentenza n. 212/2012
  • Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 - Art. 9, comma 28 - Sentenza n. 87/2014
  • Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 - Art. 9, comma 28 - Sentenza n. 194/2020
  • Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 - Art. 11, comma 6-bis - Sentenza n. 330/2011
  • Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 - Art. 14, comma 9 - Sentenza n. 28/2013
  • Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 - Art. 49, comma 3, lett. b) - Sentenza n. 179/2012
  • Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10 - Art. 2, comma 2-quater - Sentenza n. 22/2012

2011

  • Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 - Art. 20, commi 4 e 5 - Sentenza n. 193/2012
  • Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148 - Art. 2, commi 5-bis e 5-ter - Sentenza n. 241/2012
  • Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148 - Art. 5-bis - Sentenza n. 176/2012
  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Art. 5 - Sentenza n. 219/2013
  • Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006) - Art. 13, comma 3 - Sentenza n. 271/2012
  • Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Art. 26 - Sentenza n. 216/2015
  • Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Art. 48, comma 1, secondo periodo - Sentenza n. 82/2015

2012

  • Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 - Art. 35, commi 4 e 5 - Sentenza n. 65/2015
  • Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134 - Art. 64, commi 1 e 2 - Sentenza n. 254/2013
  • Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134 - Art. 69, comma 3-bis - Sentenza n. 263/2013
  • Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 - Art. 1, comma 13 - Sentenza n. 124/2015
  • Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 - Art. 4, commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies e 8 - Sentenza n. 229/2013
  • Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 - Art. 8, comma 3 - Sentenza n. 7/2017
  • Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 - Art. 8, comma 3 - Sentenza n. 210/2022
  • Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 - Art. 15, commi 13, lett. c), 22 e 132 - Sentenza n. 125/2015
  • Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 - Art. 16, commi 1 e 2, terzo, quarto e quinto periodo - Sentenza n. 79/2014
  • Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 - Art. 16, comma 6 - Sentenza n. 129/2016
  • Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 - Art. 1, commi 7, 10, primo periodo, 11, primo, terzo e quarto periodo, 12 e 16 - Sentenza n. 39/2014
  • Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) - Artt. 10, comma 5, e 12, comma 3 - Sentenza n. 88/2014

2013

  • Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90 - Art. 21, comma 3, alinea e lett. a) - Sentenza n. 207/2014
  • Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98 - Art. 56-bis, comma 11 - Sentenza n. 189/2015
  • Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98 - Art. 61, comma 1, alinea e lett. a) - Sentenza n. 131/2015
  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014) - Art. 1, comma 55 - Sentenza n. 28/2016
  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014) - Art. 1, commi 179, 431, 432, 433, 434 e 435 - Sentenza n. 246/2015

2014

  • Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2014, n. 80 - Art. 3, comma 1, lett. a) - Sentenza n. 38/2016
  • Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89 - Artt. 14, commi 1 e 2, e 15, comma 1 - Sentenza n. 43/2016
  • Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89 - Art. 24, comma 4, lett. b) - Sentenza n. 64/2016
  • Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89 - Art. 50, comma 3 - Sentenza n. 210/2022
  • Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164 - Art. 43, commi 1 e 2 - Sentenza n. 224/2023
  • Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio) - Art. 1, comma 7 - Sentenza n. 66/2016
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015) - Art. 1, comma 202 - Sentenza n. 61/2018

2015

  • Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125 - Art. 2, comma 6 - Sentenza n. 4/2020
  • Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125 - Art. 7, comma 9-sexies - Sentenza n. 13/2017
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016) - Art. 1, comma 574, lett. a) e b) - Sentenza n. 231/2017
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016) - Art. 1, comma 714 - Sentenza n. 18/2019

2016

  • Legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali) - Art. 2, comma 1, lett. c) - Sentenza n. 252/2017
  • Legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali) - Art. 3, comma 1, lett. a) - Sentenza n. 235/2017
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) - Art. 1, commi 85 e 627 - Sentenza n. 71/2018
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) - Art. 1, comma 140 - Sentenza n. 74/2018
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) - Art. 1, commi 466, 475, lett. a) e b), e 519 - Sentenza n. 101/2018
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) - Art. 1, comma 527 - Sentenza n. 103/2018

2017

  • Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96 - Art. 16, comma 1 - Sentenza n. 137/2018
  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) - Art. 1, comma 814 - Sentenza n. 4/2020
  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) - Art. 1, comma 851 - Sentenza n. 6/2019

2019

  • Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58 - Art. 38, comma 2-ter - Sentenza n. 115/2020
  • Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli) - Art. 7 - Sentenza n. 9/2024
  • Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli) - Art. 7 - Sentenza n. 120/2024
  • Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 - Art. 39-ter, commi 2 e 3 - Sentenza n. 80/2021

2020

  • Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Art. 53, comma 4 - Sentenza n. 224/2023
  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 - Art. 3, comma 2 - Sentenza n. 40/2022

2021

  • Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), convertito nella legge 9 novembre 2021, n. 156 - Art. 4, comma 1-septies, lett. a) - Sentenza n. 6/2023
  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) - Art. 1, comma 268, lett. b) - Sentenza n. 99/2023

2022

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) - Art. 1, commi da 790 a 801-bis - Sentenza n. 192/2024

2023

  • Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2023, n. 56 - Art. 8, comma 3 - Sentenza n. 139/2024
  • Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 (Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 novembre 2023, n. 155 - Artt. 1-bis, comma 1, 2, lett. a), 3 e 4, lett. b) - Sentenza n. 130/2024
  • Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) - Art. 1, commi 527, quinto periodo, e 557 - Sentenza n. 195/2024

2024

  • Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 (Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2024, n. 107 - Art. 5, comma 1, secondo periodo - Sentenza n. 114/2025
  • Legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione) - Artt. 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 4, comma 1, 8, comma 2, 9, comma 4, e 11, comma 2 - Sentenza n. 192/2024

LEGGI REGIONALI

Abruzzo

  • Legge della Regione Abruzzo approvata il 23 aprile 1980 e riapprovata il 15 aprile 1981 (Conti consuntivi degli organismi turistici. Applicazione dell'art. 2, comma secondo, della legge 27 febbraio 1978, n. 43) - Sentenza n. 400/1988
  • Legge della Regione Abruzzo (Interventi promozionali per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore dei cittadini portatori di handicaps) approvata dal Consiglio regionale il 25 luglio 1989 e riapprovata il 14 novembre 1989 - Sentenza n. 159/1990
  • Legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili) - Art. 1, comma 116 - Sentenza n. 70/2010
  • Legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13 (Funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo) - Artt. 3, comma 4, e 4, comma 2 - Sentenza n. 122/2011
  • Legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) - Art. 40, comma 5 - Sentenza n. 215/2021
  • Legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva) - Art. 3, comma 3 - Sentenza n. 272/2011
  • Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2011) - Art. 75, comma 3 - Sentenza n. 32/2012
  • Legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza – IPAB – e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona – ASP) - Artt. 5, comma 2, 6, commi 3, 4, 6 e 7, 15, comma 4, e 11, commi 8 e 9 - Sentenza n. 161/2012
  • Legge della Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) - Artt. 3, 11 e 31 - Sentenza n. 192/2012
  • Legge della Regione Abruzzo 9 novembre 2011, n. 39 (Disposizioni in materia di entrate) - Artt. 2 e 5 - Sentenza n. 212/2013
  • Legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44 (Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale) - Art. 3, comma 5 - Sentenza n. 212/2013
  • Legge della Regione Abruzzo 28 settembre 2012, n. 48 (Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato) - Art. 3, comma 2 - Sentenza n. 289/2013
  • Legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco) - Art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 - Sentenza n. 68/2014
  • Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2013) - Art. 7, commi 1, 2 e 3 - Sentenza n. 89/2017
  • Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2013) - Artt. 7, comma 4, 16, 19, 27 e 28 - Sentenza n. 241/2013
  • Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015) - Artt. 1, comma 1, 4, comma 1, 11 e 15, comma 3 - Sentenza n. 89/2017
  • Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015) - Artt. 1, 4, 11, 13, comma 1, e 14, comma 1 - Sentenza n. 250/2013
  • Legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 e alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 e ulteriori disposizioni normative) - Art. 16 - Sentenza n. 89/2017
  • Legge della Regione Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alla legge regionale n. 18/2001, alla legge regionale n. 40/2010 e alla legge regionale n. 68/2012) - Art. 32, comma 1 - Sentenza n. 215/2021
  • Legge della Regione Abruzzo 7 marzo 2017, n. 16 (Rendiconto generale per l'esercizio 2013. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare) - Artt. 1, commi 1 e 2, 8, 9, 10, 11 e 12 - Sentenza n. 49/2018
  • Legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020) - Art. 8, comma 1, lett. a) - Sentenza n. 235/2021
  • Legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28 (Abruzzo 2019 – Una legge per L'Aquila Capoluogo) - Sentenza n. 227/2019
  • Legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021) - Art. 8, comma 1, lett. a) e c) - Sentenza n. 235/2021
  • Legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo – legge di stabilità regionale 2020) - Art. 10, commi 3, lett. a), e 4 - Sentenza n. 106/2021
  • Legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022, n. 4 (Interventi a favore del mototurismo) - Art. 6 - Sentenza n. 82/2023
  • Legge della Regione Abruzzo 22 agosto 2022, n. 24 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024 ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) - Art. 26, comma 2 - Sentenza n. 176/2023

Basilicata

  • Legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata) - Artt. 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2 - Sentenza n. 112/2020
  • Legge della Regione Basilicata 1° luglio 2008, n. 12 (Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale) - Art. 6-bis - Sentenza n. 79/2012
  • Legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013) - Artt. 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1 - Sentenza n. 211/2012
  • Legge della Regione Basilicata 8 agosto 2012, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014) - Art. 20, comma 4 - Sentenza n. 73/2017
  • Legge della Regione Basilicata 11 luglio 2014, n. 17 (Misure urgenti concernenti il patto di stabilità interno) - Sentenza n. 130/2015
  • Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2015) - Artt. 12, comma 1, 27, 29 e 61 - Sentenza n. 183/2016
  • Legge della Regione Basilicata 4 marzo 2016, n. 5 (Collegato alla Legge di stabilità regionale 2016) - Art. 63, comma 1 - Sentenza n. 73/2017
  • Legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata) - Art. 5, comma 2 - Sentenza n. 247/2021
  • Legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018) - Artt. 45 e 84, comma 2 - Sentenza n. 233/2020
  • Legge della Regione Basilicata 22 novembre 2018, n. 38 (Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata) - Art. 47, comma 1 - Sentenza n. 5/2020
  • Legge della Regione Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40 (Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata) - Art. 4 e Allegato O2 - Sentenza n. 246/2021
  • Legge della Regione Basilicata 12 marzo 2021, n. 8 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata) - Art. 1 e Allegato 1.3 - Sentenza n. 246/2021
  • Legge della Regione Basilicata 6 maggio 2021, n. 20 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023) - Art. 1, comma 3, Allegato O e Allegato n. 8 alla Nota integrativa - Sentenza n. 168/2022
  • Legge della Regione Basilicata 2 dicembre 2021, n. 55 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023) - Art. 6 e Allegato O2 - Sentenza n. 168/2022

Calabria

  • Legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007) - Art. 5 - Sentenza n. 386/2008
  • Legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007) - Art. 8 - Sentenza n. 59/2024
  • Legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46 (Disposizioni in materia sanitaria) - Art. 1, comma 2 - Sentenza n. 149/2010
  • Legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11 (Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale) - Artt. 5 e 6 - Sentenza n. 267/2010
  • Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010) - Art. 15, comma 1 - Sentenza n. 108/2011
  • Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010) - Artt. 32 e 38, commi 1 e 2 - Sentenza n. 123/2011
  • Legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 (Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante) - Art. 1 - Sentenza n. 163/2011
  • Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011) - Art. 16, commi 1 e 5 - Sentenza n. 310/2011
  • Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue) - Artt. 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 - Sentenza n. 131/2012
  • Legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento della "Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori Tommaso Campanella" come ente di diritto pubblico) - Art. 5 - Sentenza n. 214/2012
  • Legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) - Artt. 26, 32 e 55, comma 1 - Sentenza n. 18/2013
  • Legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015) - Artt. 2 e 5, comma 4 - Sentenza n. 266/2016
  • Legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 16 (Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11) - Sentenza n. 163/2020
  • Legge della Regione Calabria 4 ottobre 2019, n. 34 (Provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale) - Sentenza n. 251/2020
  • Legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 – Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi) - Art. 1 - Sentenza n. 124/2022

Campania

  • Legge approvata il 4 ottobre 1973 e riapprovata il 6 marzo 1974 dal Consiglio regionale della Campania (Concessione di contributi in conto capitale per la costruzione di case a favore degli artigiani) - Sentenza n. 140/1976
  • Legge approvata il 17 ottobre 1973 e riapprovata il 6 marzo 1974 dal Consiglio regionale della Campania (Costituzione di fondo regionale di garanzia e concessione di contributi nelle operazioni di credito di esercizio effettuate dagli istituti di credito agli artigiani della Regione) - Sentenza n. 150/1976
  • Legge della Regione Campania approvata il 10 aprile del 1975 e riapprovata il 23 gennaio 1976 (Anticipazioni finanziarie relative a provvidenze statali e comunitarie in materia di agricoltura) - Sentenza n. 54/1983
  • Disegno di legge approvato dal Consiglio regionale della Campania il 17 dicembre 1975 (Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1975) - Sentenza n. 54/1983
  • Legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) - Art. 22, commi 1, lett. a), e 2 - Sentenza n. 174/2025
  • Legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001) - Art. 58, commi 2 e 4 - Sentenza n. 146/2019
  • Legge della Regione Campania 3 settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 maggio 2001, n. 7 e 11 agosto 2001 n. 10 – Disposizioni in materia di personale) - Art. 2 - Sentenza n. 146/2019
  • Legge della Regione Campania 12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 – Disposizioni in materia di personale) - Art. 1, comma 1 - Sentenza n. 146/2019
  • Legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria 2008) - Art. 81 - Sentenza n. 69/2011
  • Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) - Art. 1, commi da 55 a 63 - Sentenza n. 69/2011
  • Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011) - Art. 1, commi 34, 44, 123, da 135 a 138, da 142 a 154, da 164 a 166, da 176 a 191, e 203, 207, 215 e 263 - Sentenza n. 141/2014
  • Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013) - Artt. 1, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e 2 - Sentenza n. 70/2012
  • Legge della Regione Campania 6 dicembre 2011, n. 21 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale) - Art. 1, comma 1 - Sentenza n. 70/2012
  • Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012) - Artt. 11, comma 4, 22, 24, commi 2 e 3, 37 e 50 - Sentenza n. 28/2013
  • Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014) - Artt. 1, commi 5 e 6, e 5 - Sentenza n. 309/2012
  • Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2013) - Art. 1, comma 183 - Sentenza n. 124/2015
  • Legge della Regione Campania 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016) - Art. 15, comma 3 - Sentenza n. 117/2018
  • Legge della Regione Campania 22 maggio 2017, n. 13 (Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania) - Artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 - Sentenza n. 147/2018

Friuli-Venezia Giulia

  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione – Legge finanziaria 2011) - Artt. 12, commi 30 e 31, e 14, commi 43 e 44 - Sentenza n. 54/2014
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) - Artt. 4, 5, 10 e 15 - Sentenza n. 115/2012
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013) - Artt. 7, comma 51, 10, comma 25, e 12, commi 28 e 33 - Sentenza n. 217/2012
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – Legge finanziaria 2012) - Artt. 13, comma 52, 15, commi 4 e 10, 16, comma 1, e 18, commi 11 e 24 - Sentenza n. 3/2013
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014) - Art. 12, comma 31 - Sentenza n. 218/2013
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale) - Art. 8, comma 2 - Sentenza n. 4/2014
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali) - Artt. 7, commi 1, 2 e 3, e 10, comma 5 - Sentenza n. 181/2014

Lazio

  • Legge della Regione Lazio 28 settembre 1979, n. 79 (Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio) - Art. 4 - Sentenza n. 271/1986
  • Legge della Regione Lazio 2 maggio 1980, n. 30 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) - Art. 1 e n. 16, titolo II, dell'allegata tariffa - Sentenza n. 271/1986
  • Legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9 (Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani) - Artt. 1, 3, 4 e 5 - Sentenza n. 141/2010
  • Legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019) - Artt. 4, comma 25, e 9, comma 2 - Sentenza n. 217/2020

Liguria

  • Legge della Regione Liguria 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse) - Art. 2 - Sentenza n. 196/2018
  • Legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018) - Art. 6 - Sentenza n. 274/2017

Lombardia

  • Legge della Regione Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 (Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio) - Art. 44, n. 1, e allegata tab. A, lett. E - Sentenza n. 271/1986
  • Legge della Regione Lombardia 10 marzo 1980, n. 25 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) - Art. 1 e n. 16, titolo II, dell'allegata tariffa - Sentenza n. 271/1986
  • Legge della Regione Lombardia approvata il 25 novembre 1982 e riapprovata il 24 febbraio 1983 (Modifiche ed integrazioni alla tariffa annessa alla legge regionale 10 marzo 1980, n. 25 concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) - Sentenza n. 272/1986
  • Legge approvata il 27 marzo 1985 e riapprovata il 29 ottobre 1985 dal Consiglio Regionale della Lombardia (Rifinanziamento dell'art. 10 della legge regionale 3 marzo 1980, n. 22) - Sentenza n. 13/1987

Marche

  • Legge della Regione delle Marche approvata dal Consiglio regionale il 22 luglio 1971 e riapprovata il 24 novembre 1971 (Approvazione del conto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio 1970) - Sentenza n. 103/1972

Molise

  • Legge della Regione Molise 8 aprile 1997, n. 7 (Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) - Art. 29-bis - Sentenza n. 253/2022
  • Legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010) - Art. 19, commi 1, 2 e 7 - Sentenza n. 77/2011
  • Legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011) - Art. 1, comma 13, lett. c) - Sentenza n. 33/2012
  • Legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011) - Art. 1, comma 30 - Sentenza n. 287/2013
  • Legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle comunità montane) - Art. 11, comma 10 - Sentenza n. 51/2012
  • Legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 19 (Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma) - Art. 5 - Sentenza n. 181/2013
  • Legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011) - Art. 7 - Sentenza n. 138/2013
  • Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4 (Legge finanziaria regionale 2013) - Artt. 12, comma 1, e 34, comma 1 - Sentenza n. 27/2014
  • Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015) - Artt. 6, 11, 12 e 13 - Sentenza n. 266/2013
  • Legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza) - Sentenza n. 14/2017
  • Legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 6 (Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2016 – Bilancio pluriennale 2016-2018) - Art. 9 - Sentenza n. 279/2016
  • Legge della Regione Molise 30 dicembre 2020, n. 17 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2019) - Art. 12, comma 1, lett. dd), e Allegato 30 - Sentenza n. 268/2022
  • Legge della Regione Molise 4 maggio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023) - Sentenza n. 268/2022
  • Legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 6 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020) - Artt. 4, 6, 9 e 12 - Sentenza n. 39/2024
  • Legge della Regione Molise 29 dicembre 2021, n. 7 (Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche di leggi regionali) - Artt. 1, 3, 4 e 5 - Sentenza n. 39/2024
  • Legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 2 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) - Art. 2 - Sentenza n. 81/2023
  • Legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 4 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, lett. e), del d.lgs. 118/2011, relativi al rimborso ai Comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale 2011) - Art. 1 - Sentenza n. 51/2023
  • Legge della Regione Molise 24 maggio 2022, n. 8 (Legge di stabilità regionale anno 2022) - Artt. 4, 7, commi da 5 a 14, e 11 - Sentenza n. 110/2023
  • Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13 (Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234) - Art. 1 - Sentenza n. 99/2023
  • Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 14 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio – Ditte TPL ferroviario Trenitalia S.p.A. anno 2020) - Artt. 1 e 2 - Sentenza n. 114/2023
  • Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 15 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio – servizio fonia e connettività Fastweb S.P.A. anno 2020) - Artt. 1 e 2 - Sentenza n. 118/2023
  • Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 16 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio – fornitura di connettività e sicurezza Olivetti S.p.A. anni 2017 e 2019) - Artt. 1 e 2 - Sentenza n. 128/2023
  • Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 17 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio – Servizio Fonia Fissa TIM S.p.A. anno 2020) - Artt. 1 e 2 - Sentenza n. 128/2023
  • Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 18 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio – Ditte TPL extraurbano – altre fatture 2020) - Artt. 1 e 2 - Sentenza n. 122/2023
  • Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 19 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio – Ditte TPL extraurbano) - Artt. 1 e 2 - Sentenza n. 122/2023
  • Legge della Regione Molise 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021) - Sentenza n. 58/2024

Piemonte

  • Legge della Regione Piemonte 6 luglio 1971 (Approvazione del rendiconto finanziario 1970) - Sentenza n. 36/1972
  • Legge della Regione Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia) - Art. 57, secondo comma - Sentenza n. 271/1986
  • Legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) - Art. 14, comma 3 - Sentenza n. 130/2013
  • Legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015) - Sentenza n. 181/2015
  • Legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19 (Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015) - Artt. 1 e 2 - Sentenza n. 181/2015

Puglia

  • Legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante) - Artt. 2, comma 2, e 3, comma 7 - Sentenza n. 231/2008
  • Legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale – Assunzione e dotazioni organiche) - Art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 - Sentenza n. 333/2010
  • Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) - Artt. 2, 15, 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, e 26 - Sentenza n. 68/2011
  • Legge della Regione Puglia 2 agosto 2010, n. 10 (Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione) - Sentenza n. 155/2011
  • Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia) - Artt. 13, commi 1 e 2, e 51 - Sentenza n. 325/2011
  • Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia) - Artt. 9, comma 1, secondo periodo, 10, comma 1, secondo periodo, 11, comma 1, secondo periodo, e 13, comma 1, secondo periodo - Sentenza n. 262/2012
  • Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) - Art. 16, comma 2 - Sentenza n. 307/2013
  • Legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47 (Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale) - Art. 4 - Sentenza n. 37/2016
  • Legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48 (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) - Art. 1, comma 1, lett. c) - Sentenza n. 38/2016
  • Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2019) - Artt. 66 e 93 - Sentenza n. 166/2020
  • Legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 14 (Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza) - Art. 13 - Sentenza n. 177/2020
  • Legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021) - Art. 47 - Sentenza n. 36/2021
  • Legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 21 (Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie) - Art. 2, comma 3 - Sentenza n. 142/2021
  • Legge della Regione Puglia 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2021) - Art. 27 - Sentenza n. 17/2022
  • Legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 31 (Implementazione del Test prenatale non invasivo – NIPT) - Art. 3 - Sentenza n. 161/2022
  • Legge della Regione Puglia 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2022) - Art. 74 - Sentenza n. 53/2023
  • Legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 14 (Tumore al colon-retto. Misure per il potenziamento dello screening di popolazione e consulenza oncogenetica) - Art. 16 - Sentenza n. 134/2023
  • Legge della Regione Puglia 13 novembre 2024, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 e disposizioni diverse) - Art. 26 - Sentenza n. 122/2025

Sardegna

  • Legge approvata dal Consiglio regionale della Sardegna in data 17 maggio 1957 (Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale) - Sentenza n. 30/1959
  • Legge della Regione Sardegna 11 gennaio 1968 (Concessione di un assegno a favore degli artigiani con carico familiare) - Sentenza n. 135/1968
  • Legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda) - Art. 12-bis - Sentenza n. 212/2012
  • Legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2006, n. 21 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006) - Art. 2, comma 7 - Sentenza n. 213/2008
  • Legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2007) - Art. 2, comma 1, lett. a) e c) - Sentenza n. 213/2008
  • Legge della Regione Sardegna 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica) - Art. 34, comma 11-bis - Sentenza n. 212/2012
  • Legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16 (Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale) - Art. 6 - Sentenza n. 229/2011
  • Legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2011) - Artt. 3 e 7, commi 1, 2, 3 e 3-bis - Sentenza n. 30/2012
  • Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale) - Artt. 4, commi 10 e 11, 5, comma 1, 6, comma 8, 9, comma 3, e 10 - Sentenza n. 212/2012
  • Legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, in materia di fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale) - Artt. 4, comma 2, 7, comma 5, e 16, comma 2 - Sentenza n. 26/2013
  • Legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013 e disposizioni concernenti i cantieri comunali) - Art. 2 - Sentenza n. 87/2014
  • Legge della Regione Sardegna 2 agosto 2013, n. 21 (Sostegno alle povertà e interventi vari) - Art. 3 - Sentenza n. 87/2014
  • Legge della Regione Sardegna 11 aprile 2016, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 – legge di stabilità 2016) - Art. 8, comma 13 - Sentenza n. 103/2017
  • Legge della Regione Sardegna 11 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018) - Art. 3 - Sentenza n. 6/2017
  • Legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2016, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate – ASE) - Artt. 1, comma 5, e 9, comma 3, lett. a) - Sentenza n. 245/2017
  • Legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) - Art. 8, comma 18 - Sentenza n. 52/2021
  • Legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) - Art. 20, comma 1 - Sentenza n. 255/2022
  • Legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) - Art. 35, comma 5 - Sentenza n. 180/2024
  • Legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023, variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie) - Art. 3, commi 1 e 2 - Sentenza n. 198/2024

Sicilia

  • Decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento regionale degli enti locali nella Regione Siciliana), riapprovato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 - Art. 122, primo comma - Sentenza n. 1007/1988
  • Legge della Regione Siciliana approvata il 24 luglio 1957 (Provvidenze in favore dei Comuni della Regione per impianti elettrici) - Sentenza n. 9/1958
  • Legge della Regione Siciliana approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 19 giugno 1958 (Istituzione del Corpo regionale delle miniere) - Sentenza n. 66/1959
  • Legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 aprile 1959 (Agevolazioni per l'ammasso volontario di vini, mosti ed uve da mosto) - Sentenza n. 31/1961
  • Legge della Regione Siciliana 27 luglio 1960, n. 43 (Miglioramento dell'assistenza e concessione d'indennità integrativa in caso di malattia ai salariati e braccianti agricoli ed ai loro familiari) - Sentenza n. 34/1961
  • Legge della Regione Siciliana approvata il 27 luglio 1960 (Integrazione alla legge regionale 20 marzo 1959, n. 8) - Sentenza n. 36/1961
  • Legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 luglio 1960 (Provvidenze a favore delle aziende agricole per la difesa ed il sostegno contro le avversità atmosferiche e parassitarie) - Artt. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 - Sentenza n. 37/1961
  • Legge della Regione Siciliana 4 agosto 1960, n. 30 (Provvidenze in favore delle città della Regione con popolazione superiore ai 150.000 abitanti) - Art. 1 - Sentenza n. 16/1961
  • Legge della Regione Siciliana approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 dicembre 1965 (Istituzione e ordinamento dell'azienda speciale dell'autoparco regionale) - Artt. 4, 5, 6, 8 (salvo l'ultimo comma) e 10, secondo comma, nonché tabella B - Sentenza n. 96/1966
  • Legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 25 maggio 1966 (Nuovi provvedimenti a favore del grano duro) - Sentenza n. 49/1967
  • Legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 luglio 1966 (Norme relative al personale direttivo, di segreteria e di servizio della Scuola magistrale ortofrenica regionale di Catania) - Sentenza n. 47/1967
  • Legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 marzo 1967 (Istituzione del ruolo del personale salariato di IV categoria addetto alla pulizia) - Sentenza n. 17/1968
  • Legge della Regione Siciliana 11 luglio 1968 (Istituzione dei ruoli organici dell'Assessorato dello sviluppo economico) - Art. 6 - Sentenza n. 8/1969
  • Legge della Regione Siciliana 23 marzo 1971, n. 7 (Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale) - Art. 52, primo comma - Sentenza n. 112/1973
  • Legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali) - Art. 4, commi 2, 3 e 4 - Sentenza n. 141/1999
  • Legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche) - Art. 3 - Sentenza n. 141/1999
  • Legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001) - Art. 90, commi 2-ter e 2-quater - Sentenza n. 172/2018
  • Legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001) - Art. 90, comma 10 - Sentenza n. 1/2024
  • Legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2002, n. 23 (Norme finanziarie urgenti – Variazione al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 – Seconda misura salva deficit) - Art. 44 - Sentenza n. 359/2007
  • Delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483 (Promozione della ricerca sanitaria) approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012 - Sentenza n. 51/2013
  • Legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I) - Artt. 23, 26 e 54 - Sentenza n. 172/2018
  • Legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale) - Art. 31, commi 4 e 5 - Sentenza n. 62/2020
  • Legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale) - Artt. 34 e 35 - Sentenza n. 197/2019
  • Legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale) - Artt. 64, comma 1, e 75, commi 2 e 3 - Sentenza n. 194/2020
  • Legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I) - Art. 9, comma 6 - Sentenza n. 205/2019
  • Legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie) - Art. 2, comma 28 - Sentenza n. 130/2020
  • Legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale) - Art. 23 - Sentenza n. 194/2020
  • Legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 – Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale) - Artt. 5 e 6 - Sentenza n. 156/2021
  • Legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi) - Artt. 3, 7 e 11 - Sentenza n. 235/2020
  • Legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie) - Art. 8 - Sentenza n. 25/2021
  • Legge della Regione Siciliana 28 novembre 2019, n. 19 (Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi) - Art. 1, comma 12 - Sentenza n. 44/2021
  • Legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2019, n. 30 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021) - Art. 4, comma 2 - Sentenza n. 9/2024
  • Legge della Regione Siciliana 20 luglio 2020, n. 16 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie) - Art. 1, comma 10 - Sentenza n. 226/2021
  • Legge della Regione Siciliana 14 ottobre 2020, n. 23 (Modifiche di norme in materia finanziaria) - Art. 2 - Sentenza n. 156/2021
  • Legge della Regione Siciliana 3 dicembre 2020, n. 29 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana) - Artt. 1, comma 1, e 2, comma 1 - Sentenza n. 226/2021
  • Legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2020, n. 33 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario) - Sentenza n. 165/2023
  • Legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) - Artt. 14, 53, 54, 55 e 56 - Sentenza n. 190/2022
  • Legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) - Art. 36 - Sentenza n. 84/2023
  • Legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) - Art. 110, commi 3, 6 e 9 - Sentenza n. 9/2024
  • Legge della Regione Siciliana 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano) - Art. 3, comma 2 - Sentenza n. 201/2022
  • Legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie) - Art. 12 - Sentenza n. 155/2022
  • Legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana) - Artt. 1 e 3 - Sentenza n. 200/2022
  • Legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie) - Art. 4, comma 1 - Sentenza n. 84/2023
  • Legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie) - Art. 14 - Sentenza n. 190/2022
  • Legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 30 (Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023) - Art. 5 - Sentenza n. 120/2024
  • Legge della Regione Siciliana 27 dicembre 2021, n. 35 (Variazione al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023) - Artt. 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4 - Sentenza n. 84/2023
  • Legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022) - Art. 9, comma 1, lett. a) - Sentenza n. 200/2022
  • Legge della Regione Siciliana 13 aprile 2022, n. 8 (Istituzione della Giornata della Memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669) - Artt. 4 e 4-bis - Sentenza n. 64/2023
  • Legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024) - Art. 3, comma 1, primo e secondo periodo - Sentenza n. 80/2023
  • Legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024) - Art. 13, comma 22 - Sentenza n. 84/2023
  • Legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024) - Art. 13, commi 53, 55 e 91 - Sentenza n. 76/2023
  • Legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie) - Art. 12, comma 1, lett. a) e b) - Sentenza n. 80/2023
  • Legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie) - Art. 13, comma 92 - Sentenza n. 155/2023
  • Legge della Regione Siciliana 16 gennaio 2024, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2024-2026) - Art. 25, comma 2 - Sentenza n. 169/2024
  • Legge della Regione Siciliana 31 gennaio 2024, n. 3 (Disposizioni varie e finanziarie) - Art. 57, comma 6 - Sentenza n. 197/2024

Toscana

  • Legge della Regione Toscana riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 giugno 1974 (Trattamento economico del personale per missioni e per trasferimenti) - Sentenza n. 123/1975
  • Legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) - Art. 12, comma 2, lett. b) - Sentenza n. 182/2011
  • Legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili) - Art. 18, commi 1 e 23 - Sentenza n. 184/2016
  • Legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale) - Art. 9, comma 2 - Sentenza n. 1/2018
  • Legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato) - Art. 3 - Sentenza n. 212/2021

Trentino-Alto Adige

  • Legge della Regione Trentino-Alto Adige 1° giugno 1954, n. 11 (Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali) - Artt. 6 e 7 - Sentenza n. 114/1975
  • Legge della Regione Trentino-Alto Adige 13 novembre 1970, riapprovata l'11 maggio 1971 (Disposizioni in favore del personale della Regione e degli altri enti locali che presti servizio nei Paesi in via di sviluppo) - Sentenza n. 37/1972
  • Legge della Regione Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilità 2018) - Art. 4, commi 1, terzo periodo, e 3 - Sentenza n. 138/2019

Umbria

  • Legge della Regione Umbria 20 novembre 1975 (Contributi per l'anno 1975 alle spese di gestione e di investimento per il rinnovo, l'ammodernamento e il potenziamento del parco autobus delle imprese a prevalente partecipazione pubblica) - Sentenza n. 63/1979
  • Legge della Regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – A.R.P.A.) - Art. 16, comma 1 - Sentenza n. 155/2025
  • Legge della Regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025) - Art. 1 - Sentenza n. 155/2025

Valle d'Aosta

  • Legge della Regione Valle d'Aosta 28 gennaio 1977, riapprovata il 31 marzo 1977 (Apertura di credito su mandato a favore dell'ente ospedaliero regionale) - Sentenza n. 54/1983
  • Legge della Regione Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30 (Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica) - Art. 2, comma 10 - Sentenza n. 256/2013
  • Legge della Regione Valle d'Aosta 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali) - Art. 6, comma 6 - Sentenza n. 250/2020

Veneto

  • Legge della Regione Veneto 14 luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia) - Art. 57, quarto comma - Sentenza n. 271/1986
  • Legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17 (Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione) - Art. 2 - Sentenza n. 106/2011

Provincia autonoma di Bolzano

  • Legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata nella seduta del 3 febbraio 2000 (Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della provincia e degli enti provinciali) - Artt. 2, comma 3, 3, comma 3, e 4, comma 1 - Sentenza n. 340/2001
  • Legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. Legge finanziaria 2011) - Art. 13, comma 1, lett. a), b), c) e d) - Sentenza n. 221/2013
  • Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni) - Artt. 5, comma 9, e 12 - Sentenza n. 19/2014
  • Legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni) - Art. 10, commi 2 e 5 - Sentenza n. 188/2014
  • Legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 – Legge finanziaria 2013) - Art. 12 - Sentenza n. 40/2014
  • Legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico) - Art. 25 - Sentenza n. 224/2014
  • Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 settembre 2013, n. 12 (Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2012 e altre disposizioni) - Sentenza n. 190/2014
  • Legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015, n. 17 (Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali) - Artt. 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 7, comma 4, 8, comma 1, 14, comma 3, 15, commi 1 e 3, 17, comma 2, e 37 - Sentenza n. 80/2017
  • Legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2016, n. 25 (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano) - Artt. 1, commi 2 e 3, 3, 4, comma 1, e 8, comma 1 - Sentenza n. 80/2017
  • Legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2016, n. 25 (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano) - Artt. 7 e 32, comma 3 - Sentenza n. 228/2017
  • Legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell'indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale) - Artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2 - Sentenza n. 138/2019
  • Legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale) - Art. 1 - Sentenza n. 138/2019

Provincia autonoma di Trento

  • Legge della Provincia autonoma di Trento approvata dal Consiglio provinciale il 12 ottobre 1973 (Prestito sull'onore) - Sentenza n. 250/1974
  • Legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento – Legge finanziaria provinciale 2012) - Art. 16, comma 1 - Sentenza n. 269/2014
  • Legge della Provincia autonoma di Trento 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023) - Art. 34 - Sentenza n. 86/2022
  • Legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017) - Art. 10, comma 2, lett. d) - Sentenza n. 124/2018

Indice dei parametri violati - Tomo Unico

COSTITUZIONE

Art. 1

  • Sentenza n. 34/2021
  • Sentenza n. 192/2024

Art. 3

  • Sentenza n. 1/1984
  • Sentenza n. 270/1988
  • Sentenza n. 141/1999
  • Sentenza n. 95/2007
  • Sentenza n. 50/2008
  • Sentenza n. 3/2013
  • Sentenza n. 129/2016
  • Sentenza n. 34/2021
  • Sentenza n. 210/2022

Principio di eguaglianza

  • Sentenza n. 3/2013

Primo comma

  • Sentenza n. 112/1973
  • Sentenza n. 201/1976

Principio di ragionevolezza

  • Sentenza n. 340/2001
  • Sentenza n. 326/2010
  • Sentenza n. 216/2015
  • Sentenza n. 7/2017
  • Sentenza n. 13/2017
  • Sentenza n. 6/2019
  • Sentenza n. 52/2021
  • Sentenza n. 139/2024
  • Sentenza n. 192/2024
  • Sentenza n. 195/2024

Principio di proporzionalità

  • Sentenza n. 6/2019

Principio del legittimo affidamento

  • Sentenza n. 216/2015

Art. 5

  • Sentenza n. 201/1976
  • Sentenza n. 270/1988
  • Sentenza n. 193/2012
  • Sentenza n. 3/2013
  • Sentenza n. 88/2014
  • Sentenza n. 71/2018
  • Sentenza n. 74/2018
  • Sentenza n. 6/2019
  • Sentenza n. 192/2024
  • Sentenza n. 114/2025

Art. 11

  • Sentenza n. 228/2017

Art. 28

  • Sentenza n. 4/1965
  • Sentenza n. 192/2024

Art. 38

  • Sentenza n. 7/2017

Art. 76

  • Sentenza n. 192/2024

Art. 81

  • Sentenza n. 131/2012
  • Sentenza n. 184/2016
  • Sentenza n. 49/2018
  • Sentenza n. 101/2018
  • Sentenza n. 18/2019
  • Sentenza n. 138/2019
  • Sentenza n. 146/2019
  • Sentenza n. 4/2020
  • Sentenza n. 62/2020
  • Sentenza n. 112/2020
  • Sentenza n. 115/2020
  • Sentenza n. 34/2021
  • Sentenza n. 215/2021
  • Sentenza n. 235/2021
  • Sentenza n. 247/2021
  • Sentenza n. 155/2023
  • Sentenza n. 9/2024

Primo comma

  • Sentenza n. 213/2008
  • Sentenza n. 39/2024

Terzo comma

  • Sentenza n. 226/1976
  • Sentenza n. 183/2016
  • Sentenza n. 279/2016
  • Sentenza n. 6/2017
  • Sentenza n. 274/2017
  • Sentenza n. 147/2018
  • Sentenza n. 172/2018
  • Sentenza n. 197/2019
  • Sentenza n. 205/2019
  • Sentenza n. 227/2019
  • Sentenza n. 62/2020
  • Sentenza n. 163/2020
  • Sentenza n. 106/2021
  • Sentenza n. 156/2021
  • Sentenza n. 226/2021
  • Sentenza n. 17/2022
  • Sentenza n. 155/2022
  • Sentenza n. 190/2022
  • Sentenza n. 200/2022
  • Sentenza n. 253/2022
  • Sentenza n. 255/2022
  • Sentenza n. 53/2023
  • Sentenza n. 64/2023
  • Sentenza n. 80/2023
  • Sentenza n. 82/2023
  • Sentenza n. 84/2023
  • Sentenza n. 114/2023
  • Sentenza n. 122/2023
  • Sentenza n. 165/2023
  • Sentenza n. 224/2023
  • Sentenza n. 39/2024

Terzo comma, in relazione all'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

  • Sentenza n. 6/2017

Quarto comma

  • Sentenza n. 9/1958
  • Sentenza n. 30/1959
  • Sentenza n. 66/1959
  • Sentenza n. 16/1961
  • Sentenza n. 31/1961
  • Sentenza n. 34/1961
  • Sentenza n. 36/1961
  • Sentenza n. 37/1961
  • Sentenza n. 1/1966
  • Sentenza n. 96/1966
  • Sentenza n. 47/1967
  • Sentenza n. 49/1967
  • Sentenza n. 17/1968
  • Sentenza n. 135/1968
  • Sentenza n. 8/1969
  • Sentenza n. 37/1972
  • Sentenza n. 250/1974
  • Sentenza n. 123/1975
  • Sentenza n. 140/1976
  • Sentenza n. 150/1976
  • Sentenza n. 226/1976
  • Sentenza n. 63/1979
  • Sentenza n. 92/1981
  • Sentenza n. 54/1983
  • Sentenza n. 307/1983
  • Sentenza n. 245/1984
  • Sentenza n. 13/1987
  • Sentenza n. 314/1990
  • Sentenza n. 384/1991
  • Sentenza n. 359/2007
  • Sentenza n. 213/2008
  • Sentenza n. 70/2010
  • Sentenza n. 141/2010
  • Sentenza n. 68/2011
  • Sentenza n. 106/2011
  • Sentenza n. 272/2011
  • Sentenza n. 70/2012
  • Sentenza n. 115/2012
  • Sentenza n. 192/2012
  • Sentenza n. 212/2012
  • Sentenza n. 214/2012
  • Sentenza n. 309/2012
  • Sentenza n. 18/2013
  • Sentenza n. 26/2013
  • Sentenza n. 28/2013
  • Sentenza n. 51/2013
  • Sentenza n. 181/2013
  • Sentenza n. 212/2013
  • Sentenza n. 241/2013
  • Sentenza n. 250/2013
  • Sentenza n. 266/2013
  • Sentenza n. 307/2013
  • Sentenza n. 4/2014
  • Sentenza n. 40/2014
  • Sentenza n. 68/2014
  • Sentenza n. 141/2014
  • Sentenza n. 190/2014
  • Sentenza n. 224/2014
  • Sentenza n. 181/2015
  • Sentenza n. 279/2016
  • Sentenza n. 89/2017
  • Sentenza n. 117/2018
  • Sentenza n. 196/2018

Sesto comma

  • Sentenza n. 235/2017
  • Sentenza n. 224/2023

Equilibrio di bilancio

  • Sentenza n. 117/2018

Art. 97

  • Sentenza n. 270/1988
  • Sentenza n. 141/1999
  • Sentenza n. 95/2007
  • Sentenza n. 50/2008
  • Sentenza n. 3/2013
  • Sentenza n. 129/2016
  • Sentenza n. 184/2016
  • Sentenza n. 7/2017
  • Sentenza n. 74/2018
  • Sentenza n. 235/2021
  • Sentenza n. 210/2022
  • Sentenza n. 110/2023

Primo comma

  • Sentenza n. 3/2013
  • Sentenza n. 228/2017
  • Sentenza n. 101/2018
  • Sentenza n. 18/2019
  • Sentenza n. 146/2019
  • Sentenza n. 4/2020
  • Sentenza n. 112/2020
  • Sentenza n. 115/2020
  • Sentenza n. 34/2021
  • Sentenza n. 215/2021
  • Sentenza n. 247/2021
  • Sentenza n. 84/2023
  • Sentenza n. 224/2023
  • Sentenza n. 9/2024

Secondo comma

  • Sentenza n. 34/2021
  • Sentenza n. 76/2023
  • Sentenza n. 192/2024

Secondo comma (buon andamento dell'amministrazione)

  • Sentenza n. 86/2022

Art. 100

  • Sentenza n. 121/1966

Terzo comma

  • Sentenza n. 231/2008

Art. 103

Secondo comma

  • Sentenza n. 201/1976
  • Sentenza n. 1/1984
  • Sentenza n. 340/2001

Art. 108

Secondo comma

  • Sentenza n. 231/2008

Art. 114

  • Sentenza n. 95/2007
  • Sentenza n. 157/2007
  • Sentenza n. 192/2024

Art. 116

  • Sentenza n. 193/2012

Terzo comma

  • Sentenza n. 192/2024

Principio di leale collaborazione

  • Sentenza n. 6/2019

Art. 117

  • Sentenza n. 307/1983
  • Sentenza n. 245/1984
  • Sentenza n. 49/2004
  • Sentenza n. 77/2005
  • Sentenza n. 95/2007
  • Sentenza n. 157/2007
  • Sentenza n. 341/2009

Primo comma

  • Sentenza n. 228/2017

Secondo comma

  • Sentenza n. 49/2018

Secondo comma, lett. e)

  • Sentenza n. 184/2016
  • Sentenza n. 246/2021
  • Sentenza n. 190/2022
  • Sentenza n. 1/2024

Secondo comma, lett. e) (armonizzazione dei bilanci pubblici)

  • Sentenza n. 228/2017
  • Sentenza n. 235/2020
  • Sentenza n. 250/2020
  • Sentenza n. 168/2022
  • Sentenza n. 190/2022
  • Sentenza n. 268/2022
  • Sentenza n. 51/2023
  • Sentenza n. 81/2023
  • Sentenza n. 84/2023
  • Sentenza n. 118/2023
  • Sentenza n. 122/2023
  • Sentenza n. 128/2023
  • Sentenza n. 58/2024

Secondo comma, lett. e) (armonizzazione dei bilanci pubblici), in relazione al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

  • Sentenza n. 114/2023

Secondo comma, lett. e) (armonizzazione dei bilanci pubblici), in relazione agli artt. 42 e 43, comma 2, e all'allegato 4/2, paragrafo 9.2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

  • Sentenza n. 184/2016

Secondo comma, lett. e) (armonizzazione dei bilanci pubblici), in relazione all'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

  • Sentenza n. 155/2025
  • Sentenza n. 174/2025

Secondo comma, lett. e) (sistema tributario e contabile)

  • Sentenza n. 70/2012

Secondo comma, lett. e) (sistema contabile dello Stato)

  • Sentenza n. 309/2012

Secondo comma, lett. l)

  • Sentenza n. 194/2020
  • Sentenza n. 99/2023

Secondo comma, lett. l) (giurisdizione e norme processuali)

  • Sentenza n. 59/2024

Secondo comma, lett. l) (giustizia amministrativa)

  • Sentenza n. 19/2014

Secondo comma, lett. l) (ordinamento civile)

  • Sentenza n. 138/2019
  • Sentenza n. 146/2019
  • Sentenza n. 112/2020
  • Sentenza n. 86/2022
  • Sentenza n. 253/2022
  • Sentenza n. 197/2024

Secondo comma, lett. m)

  • Sentenza n. 423/2004
  • Sentenza n. 62/2020

Secondo comma, lett. m) (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti sociali)

  • Sentenza n. 133/2010

Secondo comma, lett. o) (previdenza sociale)

  • Sentenza n. 138/2019

Terzo comma

  • Sentenza n. 400/1988
  • Sentenza n. 107/2005
  • Sentenza n. 417/2005
  • Sentenza n. 449/2005
  • Sentenza n. 201/2007
  • Sentenza n. 179/2012
  • Sentenza n. 219/2013
  • Sentenza n. 39/2014
  • Sentenza n. 79/2014
  • Sentenza n. 184/2016
  • Sentenza n. 228/2017
  • Sentenza n. 49/2018
  • Sentenza n. 71/2018
  • Sentenza n. 74/2018
  • Sentenza n. 112/2020
  • Sentenza n. 194/2020
  • Sentenza n. 247/2021
  • Sentenza n. 190/2022
  • Sentenza n. 114/2025

Armonizzazione dei bilanci

  • Sentenza n. 386/2008

Coordinamento della finanza pubblica

  • Sentenza n. 89/2007
  • Sentenza n. 169/2007
  • Sentenza n. 386/2008
  • Sentenza n. 297/2009
  • Sentenza n. 149/2010
  • Sentenza n. 156/2010
  • Sentenza n. 267/2010
  • Sentenza n. 333/2010
  • Sentenza n. 68/2011
  • Sentenza n. 69/2011
  • Sentenza n. 77/2011
  • Sentenza n. 108/2011
  • Sentenza n. 122/2011
  • Sentenza n. 123/2011
  • Sentenza n. 155/2011
  • Sentenza n. 163/2011
  • Sentenza n. 182/2011
  • Sentenza n. 229/2011
  • Sentenza n. 310/2011
  • Sentenza n. 325/2011
  • Sentenza n. 30/2012
  • Sentenza n. 32/2012
  • Sentenza n. 33/2012
  • Sentenza n. 51/2012
  • Sentenza n. 79/2012
  • Sentenza n. 161/2012
  • Sentenza n. 211/2012
  • Sentenza n. 212/2012
  • Sentenza n. 217/2012
  • Sentenza n. 262/2012
  • Sentenza n. 3/2013
  • Sentenza n. 18/2013
  • Sentenza n. 26/2013
  • Sentenza n. 28/2013
  • Sentenza n. 130/2013
  • Sentenza n. 138/2013
  • Sentenza n. 218/2013
  • Sentenza n. 221/2013
  • Sentenza n. 229/2013
  • Sentenza n. 256/2013
  • Sentenza n. 287/2013
  • Sentenza n. 289/2013
  • Sentenza n. 19/2014
  • Sentenza n. 27/2014
  • Sentenza n. 40/2014
  • Sentenza n. 54/2014
  • Sentenza n. 87/2014
  • Sentenza n. 181/2014
  • Sentenza n. 269/2014
  • Sentenza n. 124/2015
  • Sentenza n. 125/2015
  • Sentenza n. 130/2015
  • Sentenza n. 189/2015
  • Sentenza n. 37/2016
  • Sentenza n. 38/2016
  • Sentenza n. 43/2016
  • Sentenza n. 64/2016
  • Sentenza n. 183/2016
  • Sentenza n. 266/2016
  • Sentenza n. 73/2017
  • Sentenza n. 103/2017
  • Sentenza n. 231/2017
  • Sentenza n. 245/2017
  • Sentenza n. 1/2018
  • Sentenza n. 101/2018
  • Sentenza n. 103/2018
  • Sentenza n. 124/2018
  • Sentenza n. 172/2018
  • Sentenza n. 205/2019
  • Sentenza n. 5/2020
  • Sentenza n. 130/2020
  • Sentenza n. 166/2020
  • Sentenza n. 177/2020
  • Sentenza n. 233/2020
  • Sentenza n. 251/2020
  • Sentenza n. 25/2021
  • Sentenza n. 44/2021
  • Sentenza n. 142/2021
  • Sentenza n. 156/2021
  • Sentenza n. 212/2021
  • Sentenza n. 215/2021
  • Sentenza n. 86/2022
  • Sentenza n. 201/2022
  • Sentenza n. 76/2023
  • Sentenza n. 99/2023
  • Sentenza n. 110/2023
  • Sentenza n. 134/2023
  • Sentenza n. 155/2023
  • Sentenza n. 176/2023
  • Sentenza n. 1/2024
  • Sentenza n. 169/2024
  • Sentenza n. 180/2024
  • Sentenza n. 198/2024

Organizzazione sanitaria

  • Sentenza n. 131/2012

Istruzione

  • Sentenza n. 308/2004

Istruzione e lavoro

  • Sentenza n. 320/2004

Tutela e sicurezza del lavoro; servizi sociali ed istruzione

  • Sentenza n. 423/2004

Tutela della salute

  • Sentenza n. 207/2010
  • Sentenza n. 62/2020

Tutela della salute, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, governo del territorio

  • Sentenza n. 117/2018

Tutela della salute e governo del territorio

  • Sentenza n. 45/2008

Tutela della salute, tutela dell'alimentazione e governo del territorio

  • Sentenza n. 168/2008

Porti e aeroporti civili

  • Sentenza n. 79/2011

Principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria

  • Sentenza n. 161/2022

Quarto comma

  • Sentenza n. 137/2007
  • Sentenza n. 219/2013
  • Sentenza n. 79/2014
  • Sentenza n. 74/2018
  • Sentenza n. 130/2024
  • Sentenza n. 114/2025

Industria e turismo

  • Sentenza n. 107/2005

Comunità montane

  • Sentenza n. 27/2010

Trasporto pubblico locale

  • Sentenza n. 222/2005

Servizi sociali

  • Sentenza n. 50/2008

Politiche sociali ed edilizia residenziale pubblica

  • Sentenza n. 118/2006

Sesto comma

  • Sentenza n. 16/2004
  • Sentenza n. 30/2005
  • Sentenza n. 118/2006
  • Sentenza n. 325/2010
  • Sentenza n. 254/2013
  • Sentenza n. 39/2014
  • Sentenza n. 88/2014

Principio di leale collaborazione

  • Sentenza n. 201/2007

Art. 118

  • Sentenza n. 307/1983
  • Sentenza n. 245/1984
  • Sentenza n. 423/2004
  • Sentenza n. 31/2005
  • Sentenza n. 77/2005
  • Sentenza n. 222/2005
  • Sentenza n. 95/2007
  • Sentenza n. 137/2007
  • Sentenza n. 157/2007
  • Sentenza n. 50/2008
  • Sentenza n. 168/2008
  • Sentenza n. 330/2011
  • Sentenza n. 179/2012
  • Sentenza n. 74/2018
  • Sentenza n. 40/2022

Quarto comma

  • Sentenza n. 52/2021

Principio di leale collaborazione

  • Sentenza n. 179/2012

Art. 119

  • Sentenza n. 307/1983
  • Sentenza n. 245/1984
  • Sentenza n. 357/1985
  • Sentenza n. 272/1986
  • Sentenza n. 507/2000
  • Sentenza n. 370/2003
  • Sentenza n. 320/2004
  • Sentenza n. 423/2004
  • Sentenza n. 77/2005
  • Sentenza n. 417/2005
  • Sentenza n. 449/2005
  • Sentenza n. 89/2007
  • Sentenza n. 137/2007
  • Sentenza n. 157/2007
  • Sentenza n. 169/2007
  • Sentenza n. 297/2009
  • Sentenza n. 341/2009
  • Sentenza n. 193/2012
  • Sentenza n. 219/2013
  • Sentenza n. 254/2013
  • Sentenza n. 87/2014
  • Sentenza n. 189/2015
  • Sentenza n. 43/2016
  • Sentenza n. 64/2016
  • Sentenza n. 71/2018
  • Sentenza n. 74/2018
  • Sentenza n. 101/2018
  • Sentenza n. 103/2018
  • Sentenza n. 137/2018
  • Sentenza n. 139/2024
  • Sentenza n. 192/2024
  • Sentenza n. 114/2025

Primo comma

  • Sentenza n. 36/1972
  • Sentenza n. 103/1972
  • Sentenza n. 162/1982
  • Sentenza n. 243/1985
  • Sentenza n. 207/2010
  • Sentenza n. 326/2010
  • Sentenza n. 22/2012
  • Sentenza n. 271/2012
  • Sentenza n. 39/2014
  • Sentenza n. 79/2014
  • Sentenza n. 129/2016
  • Sentenza n. 34/2021
  • Sentenza n. 224/2023
  • Sentenza n. 9/2024

Primo comma (autonomia finanziaria)

  • Sentenza n. 159/1990
  • Sentenza n. 382/1990
  • Sentenza n. 79/2014

Primo comma (sotto il profilo dell'equilibrio del bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea)

  • Sentenza n. 9/2024

Secondo comma

  • Sentenza n. 95/2007
  • Sentenza n. 3/2013

Terzo comma

  • Sentenza n. 45/2008
  • Sentenza n. 176/2012
  • Sentenza n. 129/2016

Quarto comma

  • Sentenza n. 370/2003
  • Sentenza n. 49/2004

Quinto comma

  • Sentenza n. 16/2004
  • Sentenza n. 22/2012
  • Sentenza n. 176/2012

Sesto comma

  • Sentenza n. 425/2004
  • Sentenza n. 188/2014
  • Sentenza n. 181/2015
  • Sentenza n. 89/2017
  • Sentenza n. 4/2020
  • Sentenza n. 115/2020

Settimo comma

  • Sentenza n. 224/2023

Autonomia finanziaria

  • Sentenza n. 87/1987
  • Sentenza n. 204/1987
  • Sentenza n. 314/1990

Principio di leale collaborazione

  • Sentenza n. 222/2005
  • Sentenza n. 50/2008
  • Sentenza n. 168/2008

Art. 120

  • Sentenza n. 118/2006
  • Sentenza n. 254/2013
  • Sentenza n. 74/2018

Principio di leale collaborazione

  • Sentenza n. 193/2012
  • Sentenza n. 3/2013
  • Sentenza n. 88/2014
  • Sentenza n. 71/2018
  • Sentenza n. 217/2020
  • Sentenza n. 6/2023
  • Sentenza n. 195/2024

Secondo comma

  • Sentenza n. 131/2012
  • Sentenza n. 266/2016
  • Sentenza n. 252/2017
  • Sentenza n. 117/2018

In connessione con gli artt. 117, terzo comma (ordinamento sportivo), 118 e 119

  • Sentenza n. 40/2022

Art. 125

  • Sentenza n. 36/1972
  • Sentenza n. 103/1972

Art. 134

  • Sentenza n. 39/2014

Art. 136

  • Sentenza n. 231/2017

STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 4, numero 1)

  • Sentenza n. 88/2006

Artt. 3, 4, numero 1-bis, 5 e 12

  • Sentenza n. 39/2014

Art. 5, numeri 6 e 18

  • Sentenza n. 118/2006

Artt. 48 e 49

  • Sentenza n. 193/2012

STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE SARDEGNA

Artt. 3, 4, 5, 7 e 11

  • Sentenza n. 425/2004

Artt. 7 e 8

  • Sentenza n. 6/2019

Artt. 7, 8 e 54

  • Sentenza n. 70/1987

Artt. 3, comma 1, lett. b), 15, 35 e 46

  • Sentenza n. 39/2014

Artt. 7 e 8 e Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna) artt. 32 a 36

  • Sentenza n. 95/1981

Art. 56, n. 3

  • Sentenza n. 212/1984

STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE SICILIANA

Art. 14, comma 1, lett. q)

  • Sentenza n. 84/2023

Artt. 14, lett. o) e p), e 36

  • Sentenza n. 425/2004

Artt. 17 e 20

  • Sentenza n. 245/1984

Artt. 21 e 36

  • Sentenza n. 347/2000

Art. 23, secondo comma

  • Sentenza n. 121/1966

Art. 36

  • Sentenza n. 34/1961
  • Sentenza n. 348/2000
  • Sentenza n. 288/2001
  • Sentenza n. 241/2012

Art. 36, e relative norme di attuazione in materia finanziaria (principi di certezza del diritto e di leale cooperazione)

  • Sentenza n. 98/2000

Artt. 36 e 37

  • Sentenza n. 152/2011
  • Sentenza n. 207/2014
  • Sentenza n. 131/2015

Artt. 36 e 43

  • Sentenza n. 65/2015

Artt. 36, 37 e 43

  • Sentenza n. 246/2015

STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

Artt. 8, 9 e 79, commi 3 e 4-octies

  • Sentenza n. 228/2017

Artt. 8 e 9

  • Sentenza n. 86/2022

Artt. 8, 9 e 79

  • Sentenza n. 40/2014

Artt. 8, n. 21), e 16

  • Sentenza n. 84/1998

Artt. 8, numeri 1, 5, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 28 e 29; 9, numeri 3, 4, 5 e 8; e 16

  • Sentenza n. 314/2001

Art. 10

  • Sentenza n. 425/2004

Artt. 23 e 39 (ora corrispondenti agli artt. 52 e 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

  • Sentenza n. 180/1976

Artt. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 85 e 86, 103, 104 e 107

  • Sentenza n. 314/2001

Artt. 69, 70, 71, 75 e 78

  • Sentenza n. 190/2008

Artt. 75 e 78 (come modificati dalla legge 30 novembre 1989, n. 386)

  • Sentenza n. 355/1994

Art. 79

  • Sentenza n. 28/2016

Art. 79, comma 3

  • Sentenza n. 124/2018

Art. 79, commi 3 e 4

  • Sentenza n. 263/2013

STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

Artt. 2, primo comma, lett. a) e b), 3, primo comma, lett. f), 12, 48-bis e 50

  • Sentenza n. 246/2015

Art. 3, lett. f)

  • Sentenza n. 95/2007

Art. 48-bis

  • Sentenza n. 341/2009
  • Sentenza n. 82/2015

Artt. 48-bis e 50, quinto comma

  • Sentenza n. 133/2010
  • Sentenza n. 125/2015

Art. 50, comma terzo, in relazione all'art. 5, quarto e quinto comma

  • Sentenza n. 95/1981

Artt. 48-bis e 50

  • Sentenza n. 66/2016

Indice delle sentenze di illegittimità costituzionale - Tomo Unico

1950–1959

  • 1958 — Sentenza n. 9 — p. 418
  • 1959 — Sentenza n. 30 — p. 418
  • 1959 — Sentenza n. 66 — p. 421

1960–1969

  • 1961 — Sentenza n. 16 — p. 422
  • 1961 — Sentenza n. 31 — p. 424
  • 1961 — Sentenza n. 34 — p. 426
  • 1961 — Sentenza n. 36 — p. 426
  • 1961 — Sentenza n. 37 — p. 428
  • 1965 — Sentenza n. 4 — p. 1031
  • 1966 — Sentenza n. 1 — p. 429
  • 1966 — Sentenza n. 96 — p. 432
  • 1966 — Sentenza n. 121 — p. 78
  • 1967 — Sentenza n. 47 — p. 433
  • 1967 — Sentenza n. 49 — p. 433
  • 1968 — Sentenza n. 17 — p. 435
  • 1968 — Sentenza n. 135 — p. 436
  • 1969 — Sentenza n. 8 — p. 437

1970–1979

  • 1972 — Sentenza n. 36 — p. 80
  • 1972 — Sentenza n. 37 — p. 437
  • 1972 — Sentenza n. 103 — p. 81
  • 1973 — Sentenza n. 112 — p. 1032
  • 1974 — Sentenza n. 250 — p. 438
  • 1975 — Sentenza n. 114 — p. 1033
  • 1975 — Sentenza n. 123 — p. 439
  • 1976 — Sentenza n. 140 — p. 440
  • 1976 — Sentenza n. 150 — p. 441
  • 1976 — Sentenza n. 180 — p. 82
  • 1976 — Sentenza n. 201 — p. 1035
  • 1976 — Sentenza n. 226 — pp. 442; 1006
  • 1979 — Sentenza n. 63 — p. 444

1980–1989

  • 1981 — Sentenza n. 92 — p. 445
  • 1981 — Sentenza n. 95 — p. 83
  • 1982 — Sentenza n. 162 — p. 85
  • 1983 — Sentenza n. 54 — p. 447
  • 1983 — Sentenza n. 307 — p. 86
  • 1984 — Sentenza n. 1 — p. 1010
  • 1984 — Sentenza n. 212 — p. 1013
  • 1984 — Sentenza n. 245 — pp. 93; 450
  • 1985 — Sentenza n. 243 — p. 101
  • 1985 — Sentenza n. 357 — p. 102
  • 1986 — Sentenza n. 271 — p. 104
  • 1986 — Sentenza n. 272 — p. 107
  • 1987 — Sentenza n. 13 — p. 455
  • 1987 — Sentenza n. 70 — p. 108
  • 1987 — Sentenza n. 87 — p. 111
  • 1988 — Sentenza n. 1007 — p. 113
  • 1988 — Sentenza n. 270 — p. 1016
  • 1988 — Sentenza n. 400 — p. 112

1990–1999

  • 1991 — Sentenza n. 384 — p. 456
  • 1994 — Sentenza n. 355 — p. 115
  • 1998 — Sentenza n. 84 — p. 116
  • 1999 — Sentenza n. 141 — p. 118

2000–2009

  • 2001 — Sentenza n. 288 — p. 119
  • 2001 — Sentenza n. 314 — p. 120
  • 2001 — Sentenza n. 340 — pp. 1017; 1036
  • 2003 — Sentenza n. 370 — pp. 122; 690
  • 2004 — Sentenza n. 16 — p. 123
  • 2004 — Sentenza n. 49 — p. 127
  • 2004 — Sentenza n. 308 — p. 129
  • 2004 — Sentenza n. 320 — p. 130
  • 2004 — Sentenza n. 423 — p. 133
  • 2004 — Sentenza n. 425 — p. 143
  • 2005 — Sentenza n. 30 — p. 691
  • 2005 — Sentenza n. 31 — p. 694
  • 2005 — Sentenza n. 77 — p. 145
  • 2005 — Sentenza n. 107 — p. 147
  • 2005 — Sentenza n. 222 — p. 148
  • 2005 — Sentenza n. 417 — p. 695
  • 2005 — Sentenza n. 449 — p. 696
  • 2006 — Sentenza n. 88 — p. 697
  • 2006 — Sentenza n. 118 — p. 150
  • 2007 — Sentenza n. 89 — p. 697
  • 2007 — Sentenza n. 95 — p. 153
  • 2007 — Sentenza n. 137 — p. 155
  • 2007 — Sentenza n. 157 — p. 156
  • 2007 — Sentenza n. 169 — p. 698
  • 2007 — Sentenza n. 201 — p. 157
  • 2007 — Sentenza n. 359 — p. 460
  • 2008 — Sentenza n. 45 — p. 159
  • 2008 — Sentenza n. 50 — p. 161
  • 2008 — Sentenza n. 159 — p. 699
  • 2008 — Sentenza n. 168 — p. 167
  • 2008 — Sentenza n. 190 — p. 700
  • 2008 — Sentenza n. 213 — p. 461
  • 2008 — Sentenza n. 231 — p. 1019
  • 2008 — Sentenza n. 386 — p. 702
  • 2009 — Sentenza n. 74 — p. 703
  • 2009 — Sentenza n. 279 — p. 704
  • 2009 — Sentenza n. 334 — p. 175
  • 2009 — Sentenza n. 341 — p. 176

2010–2019

  • 2010 — Sentenza n. 27 — p. 706
  • 2010 — Sentenza n. 70 — p. 327
  • 2010 — Sentenza n. 133 — p. 179
  • 2010 — Sentenza n. 141 — p. 462
  • 2010 — Sentenza n. 149 — p. 707
  • 2010 — Sentenza n. 156 — p. 709
  • 2010 — Sentenza n. 207 — p. 182
  • 2010 — Sentenza n. 267 — p. 710
  • 2010 — Sentenza n. 326 — p. 711
  • 2010 — Sentenza n. 333 — p. 715
  • 2011 — Sentenza n. 68 — pp. 463; 717
  • 2011 — Sentenza n. 69 — p. 718
  • 2011 — Sentenza n. 77 — p. 719
  • 2011 — Sentenza n. 79 — p. 184
  • 2011 — Sentenza n. 106 — p. 466
  • 2011 — Sentenza n. 108 — p. 721
  • 2011 — Sentenza n. 122 — p. 722
  • 2011 — Sentenza n. 123 — p. 724
  • 2011 — Sentenza n. 152 — p. 185
  • 2011 — Sentenza n. 155 — p. 726
  • 2011 — Sentenza n. 163 — p. 728
  • 2011 — Sentenza n. 182 — p. 729
  • 2011 — Sentenza n. 229 — p. 731
  • 2011 — Sentenza n. 272 — p. 467
  • 2011 — Sentenza n. 310 — p. 733
  • 2011 — Sentenza n. 325 — p. 735
  • 2011 — Sentenza n. 330 — p. 188
  • 2012 — Sentenza n. 22 — p. 190
  • 2012 — Sentenza n. 30 — p. 737
  • 2012 — Sentenza n. 32 — p. 739
  • 2012 — Sentenza n. 33 — p. 740
  • 2012 — Sentenza n. 51 — p. 742
  • 2012 — Sentenza n. 70 — p. 468
  • 2012 — Sentenza n. 115 — p. 473
  • 2012 — Sentenza n. 131 — p. 475
  • 2012 — Sentenza n. 161 — p. 743
  • 2012 — Sentenza n. 176 — p. 194
  • 2012 — Sentenza n. 179 — p. 197
  • 2012 — Sentenza n. 192 — p. 476
  • 2012 — Sentenza n. 193 — p. 201
  • 2012 — Sentenza n. 211 — p. 749
  • 2012 — Sentenza n. 212 — pp. 481; 751
  • 2012 — Sentenza n. 214 — p. 482
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  • 2017 — Sentenza n. 245 — p. 850
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  • 2018 — Sentenza n. 61 — p. 863
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  • 2018 — Sentenza n. 103 — p. 872
  • 2018 — Sentenza n. 117 — p. 268
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  • 2018 — Sentenza n. 172 — p. 280
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  • 2019 — Sentenza n. 6 — p. 551
  • 2019 — Sentenza n. 18 — p. 556
  • 2019 — Sentenza n. 138 — p. 561
  • 2019 — Sentenza n. 146 — p. 564
  • 2019 — Sentenza n. 197 — p. 567
  • 2019 — Sentenza n. 205 — p. 889
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2020–2025

  • 2020 — Sentenza n. 4 — p. 571
  • 2020 — Sentenza n. 5 — p. 892
  • 2020 — Sentenza n. 62 — pp. 282; 895
  • 2020 — Sentenza n. 112 — p. 577
  • 2020 — Sentenza n. 115 — p. 580
  • 2020 — Sentenza n. 130 — p. 903
  • 2020 — Sentenza n. 163 — p. 583
  • 2020 — Sentenza n. 166 — p. 906
  • 2020 — Sentenza n. 177 — p. 908
  • 2020 — Sentenza n. 194 — p. 909
  • 2020 — Sentenza n. 250 — p. 287
  • 2020 — Sentenza n. 251 — p. 915
  • 2021 — Sentenza n. 25 — p. 917
  • 2021 — Sentenza n. 34 — p. 585
  • 2021 — Sentenza n. 36 — p. 920
  • 2021 — Sentenza n. 44 — p. 923
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  • 2021 — Sentenza n. 80 — p. 586
  • 2021 — Sentenza n. 106 — p. 589
  • 2021 — Sentenza n. 142 — p. 926
  • 2021 — Sentenza n. 156 — pp. 590; 929
  • 2021 — Sentenza n. 212 — p. 931
  • 2021 — Sentenza n. 215 — p. 593
  • 2021 — Sentenza n. 226 — p. 595
  • 2021 — Sentenza n. 235 — p. 295
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  • 2023 — Sentenza n. 155 — p. 964
  • 2023 — Sentenza n. 165 — p. 630
  • 2023 — Sentenza n. 176 — p. 965
  • 2023 — Sentenza n. 224 — p. 633
  • 2024 — Sentenza n. 1 — p. 966
  • 2024 — Sentenza n. 9 — pp. 636; 968
  • 2024 — Sentenza n. 39 — p. 641
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  • 2024 — Sentenza n. 120 — p. 645
  • 2024 — Sentenza n. 130 — p. 305
  • 2024 — Sentenza n. 139 — p. 307
  • 2024 — Sentenza n. 169 — p. 971
  • 2024 — Sentenza n. 180 — p. 976
  • 2024 — Sentenza n. 192 — p. 309
  • 2024 — Sentenza n. 195 — p. 979
  • 2024 — Sentenza n. 197 — p. 999
  • 2024 — Sentenza n. 198 — p. 981
  • 2024 — Sentenza n. 58 — p. 380
  • 2025 — Sentenza n. 114 — pp. 317; 982
  • 2025 — Sentenza n. 122 — p. 984