Introduzione

Il volume, realizzato in occasione del settantesimo anniversario dell'attività della Corte costituzionale, si inserisce in una più ampia collana di 15 pubblicazioni tematiche che raccolgono e illustrano le pronunce di accoglimento con cui la Corte ha inciso con efficacia erga omnes in altrettanti settori dell'ordinamento.

Ciascun volume (ovvero ognuno dei tomi in cui può articolarsi) consta di tre parti.

La prima contiene lo studio introduttivo di un Giudice costituzionale sulla complessiva giurisprudenza della Corte nella determinata branca ordinamentale esaminata.

La seconda individua le pertinenti sentenze di accoglimento, riportandone gli estratti che comprendono la motivazione in diritto (da cui sono stralciate le eccezioni meramente processuali, le questioni decise nel senso dell'inammissibilità o del rigetto e comunque quelle eterogenee eventualmente trattate) e il dispositivo (limitatamente ai capi di accoglimento).

L'ultima parte racchiude tre indici volti ad agevolare il reperimento delle sentenze: i primi due sono rispettivamente organizzati per norma dichiarata illegittima e per parametro violato mentre il terzo contiene in ordine cronologico ascendente tutte le pronunce di accoglimento esaminate.

Il presente volume è intitolato "Il lavoro, la previdenza e le prestazioni sociali"; il tomo I è dedicato al lavoro in tutte le sue forme e prende in particolare considerazione i due nuclei tradizionali della relativa disciplina, vale a dire il diritto del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di datori pubblici o privati e il diritto sindacale.

I. Studio del giudice costituzionale

Giovanni Amoroso

il lavoro, la previdenza e le prestazioni sociali

1. Introduzione

Il quinto volume della Raccolta delle sentenze contenenti dispositivi di illegittimità costituzionale nei settantanni di attività della Corte (1956-2025) – pubblicata in formato digitale e consultabile nel sito della Corte costituzionale all’indirizzo *** – è dedicato al lavoro in generale.

Si inserisce anch’esso, al pari degli altri volumi, nel progetto di operare un monitoraggio completo di come sia mutato l’ordinamento giuridico a seguito delle pronunce di illegittimità costituzionale, che sono quelle che nelle varie tipologie affermatesi nel corso degli anni – basti pensare alle pronunce additive – hanno cancellato disposizioni, ne hanno corretto altre integrandole, hanno introdotto “principi” o finanche “meccanismi” normativi.

Anche le pronunce di infondatezza o di inammissibilità sono importanti – e di molte di esse si è dato conto in note redazionali – ma solo quelle dichiarative di illegittimità costituzionale hanno una diretta e testuale incidenza sull’insieme di norme che costituiscono l’ordinamento giuridico.

Il volume è suddiviso in due tomi. Il primo concerne le tematiche lavoristiche in senso stretto e raccoglie 340 pronunce. Il secondo tomo riguarda la previdenza e le prestazioni sociali e passa in rassegna 391 pronunce.

Anche questo saggio introduttivo – che mira a tratteggiare per grandi linee le direttrici di fondo della giurisprudenza della Corte costituzionale (in seguito anche Corte tout court) – è suddiviso in due parti. Nella prima si farà riferimento alla materia del lavoro, comprendendo in essa il lavoro privato e pubblico, nonché il diritto sindacale. La seconda parte è dedicata ai temi dell’assistenza e della previdenza sociale.

Chiude una riflessione finale di carattere generale.

parte prima

il lavoro

2. Il principio lavorista

Un volume focalizzato sul lavoro nella Costituzione non può non partire dal principio lavorista, che è contenuto nel primo comma dell’art. 1, Cost., proprio in apertura del testo della Carta, tra i Principi fondamentali: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro».

Esso si proietta sul principio di solidarietà sociale (art. 2, Cost.) e su quello di eguaglianza sostanziale (art. 3, 2° co., Cost.) e tutti insieme convergono nel realizzare la connotazione tipica, originale e originaria, della Costituzione, poi fissata nella sintesi dell’art. 4, Cost.: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto».

In tale contesto complessivo il principio lavorista non può leggersi come limitato a riconoscere il lavoro, quale quello subordinato o autonomo, come valore fondamentale tutelato a livello costituzionale, perché si sovrapporrebbe al successivo art. 35, Cost., che prevede appunto che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Né si risolve nella missione dello Stato tesa alla realizzazione dell’eguaglianza sostanziale dei cittadini, perché a ciò provvede il successivo art. 3, 2° co., Cost., che definisce quale compito della Repubblica quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Il proclamato fondamento della Repubblica sul “lavoro” evoca, in realtà, una nozione più ampia e inclusiva, perché abbraccia ogni occupazione, ogni facere di partecipazione attiva del singolo al soddisfacimento dei bisogni suoi e della collettività e quindi comprende sia il lavoro in senso stretto (subordinato e autonomo), sia l’attività d’impresa, la cooperazione, le attività di tendenza (sociale, politica, sindacale, confessionale) e quelle del terzo settore. In questa larga accezione la tutela del lavoro si contrappone a ogni situazione di rendita di posizione, che, ove anche lecita secondo le norme dell’ordinamento stesso, non ha analogo valore fondante della Repubblica. I singoli partecipano alla Repubblica per ciò che fanno e non già per ciò che hanno.

Il principio lavorista si integra con la rete di protezione del lavoro che si rinviene anche in ulteriori norme della Costituzione. In questo contesto un’essenziale garanzia, che evoca le rivendicazioni salariali a partire dalla rivoluzione industriale dell’Ottocento, è costituita dal diritto del lavoratore alla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36, 1° co.).

Altre garanzie compongono il quadro complessivo di tutela del lavoro.

Alla donna lavoratrice sono garantite condizioni di parità di genere (art. 37, 1° co.). Lo Stato assicura prestazioni di previdenza sociale in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38, 2° co.) e provvidenze di assistenza sociale in favore del cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere (art. 38, 1° co.).

Fondamentale poi è il ruolo dei sindacati in un contesto plurale in ragione della garanzia, in generale, della libertà di organizzazione sindacale e dell’autonomia della contrattazione collettiva (art. 39); garanzia alla quale si affianca il riconoscimento del diritto di sciopero (art. 40).

Il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende (art. 46) segna il pieno coinvolgimento del lavoro nell’economia del Paese.

3. Il lavoro tra i diritti e doveri dei cittadini nei rapporti economici

Il nucleo essenziale della tutela del lavoro è nel Titolo III della seconda parte della Costituzione, recante diritti e doveri dei cittadini in riferimento ai rapporti economici, e si articola in plurime disposizioni.

La garanzia-chiave, che condiziona tutte le altre e che connota la vocazione lavorista della Costituzione, sta nel riconoscimento del pluralismo sindacale, della autonomia della contrattazione collettiva e del diritto di sciopero. È questa la principale traduzione del principio lavorista in garanzie specifiche. Il precedente sistema corporativo conteneva non di meno plurime norme di tutela del lavoro; basti pensare alla Carta del lavoro e alle sue enunciazioni di principio, che, isolate dal contesto ordinamentale in cui si collocavano, potevano apparire di notevole garanzia. Ma la dialettica delle relazioni tra lavoratori e datori di lavoro era forzatamente repressa proprio perché non c’era il pluralismo sindacale, era disconosciuta la libertà di autonomia collettiva, lo sciopero era vietato e sanzionato penalmente. È questo il nodo fondamentale che l’affermato principio lavorista dell’art. 1, Cost. scioglie negli artt. 39 e 40 della Costituzione.

Nella Costituzione il sistema del diritto sindacale trova il suo fondamento nell’art. 39 Cost., sull’organizzazione sindacale e sull’autonomia collettiva, e nell’art. 40, Cost., sul diritto di sciopero; norme che costituiscono un tutt’uno, come ha sottolineato la Corte1 fin dalle sue prime sentenze, affermando che «[s]ebbene enunciati in due distinte norme, il principio della libertà di sciopero e il principio della libertà sindacale non possono non considerarsi logicamente congiunti. […] L’art. 39 e l’art. 40 sono da considerare come espressione unitaria del nuovo sistema».

Altresì rilevano anche altre norme della Costituzione, la quale ha dato vita a un ordinamento che è innanzi tutto democratico (art. 1, 1° co., Cost.), ispirato al principio della maggioranza parlamentare nella forma rappresentativa, ma che è anche partecipativo di stampo sociale, in quanto fondato sul lavoro (così lo stesso art. 1, 1° co., Cost.): un ordinamento che dà spazio e rilievo ai corpi intermedi – le “formazioni sociali” dell’art. 2, Cost. – e coniuga il principio della maggioranza con il riconoscimento delle istanze delle componenti della società e segnatamente di quelle sociali costituite dalle organizzazioni dei lavoratori e da quelle datoriali.

Viene altresì in considerazione l’art. 3, 2° co., Cost., che prescrive che «[è] compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»; norma che si coniuga con l’art. 4, 1° co., Cost. nella parte in cui prescrive che è compito della Repubblica promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro.

In questa disposizione si ritrova l’ampia nozione di “lavoro”. Destinatari della preordinata rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla realizzazione dell’uguaglianza sostanziale sono proprio i “lavoratori” di cui programmaticamente deve essere realizzata l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese; lavoratori che sono appunto non solo quelli subordinati e autonomi, ma tutti quelli sul cui “lavoro”, inteso in senso lato, si fonda la Repubblica.

È questo il complessivo disegno che connota la Carta costituzionale: gli artt. 39 e 40, Cost. vanno inseriti in questo contesto più ampio che vede concorrere il principio solidaristico, specificamente enunciato nell’art. 2, Cost. e matrice di molte altre disposizioni costituzionali, e quello consacrato nell’art. 3, 2° co., Cost. che, promuovendo l’eguaglianza sostanziale, si riferisce anche alle organizzazioni sindacali perché si rendano, per la loro parte, strumenti di tale partecipazione, oltre che di tutela dei diretti interessi economici dei lavoratori.2

Il nostro ordinamento – partecipativo, di stampo sociale – si caratterizza non solo per essere la Repubblica fondata sul lavoro (art. 1) e per l’attribuzione di fondamentali tutele e diritti in favore dei lavoratori (artt. 4, 35-38, 46), ma anche per il riconoscimento della libertà sindacale nella triplice forma della libertà di organizzazione sindacale (art. 39, 1° co.), dell’autonomia collettiva (art. 39, 4 co.) e del diritto di sciopero (art. 40).

4. Il diritto sindacale nella Costituzione: le direttrici della giurisprudenza costituzionale in materia di autonomia collettiva e diritto di sciopero

Dalle norme costituzionali (artt. 39 e 40) emergono, in sintesi, tre direttrici dell’incidenza della giurisprudenza della Corte costituzionale sul diritto sindacale:

a) l’autonomia della contrattazione collettiva con il connesso problema dell’efficacia (erga omnes, a determinate condizioni) della contrattazione collettiva, nonché quello, in tempi di crisi economica, della limitazione e blocco della contrattazione collettiva;

b) la libertà dell’organizzazione sindacale, che pone il problema del pluralismo sindacale e della differenziazione possibile tra organizzazioni sindacali, nonché quello della eccezionale limitazione dell’associazionismo sindacale;

c) il diritto di sciopero, soprattutto con riferimento inizialmente ai profili penalistici e in seguito ai servizi pubblici essenziali.

5. L’autonomia e l’efficacia della contrattazione collettiva

I problemi di costituzionalità sono sorti allorché il legislatore è intervenuto nell’area della contrattazione collettiva, attribuendo, a certe condizioni, efficacia erga omes. Si tratta delle leggi n. 741 del 1959 e n. 1027 del 1960, recanti norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, connotati dal carattere provvisorio della legge.

Nel complesso la Corte 3 – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della l. n. 1027 del 1960 – ha ritenuto esservi una eccezionale limitazione dell’autonomia collettiva, compatibile con il disegno costituzionale, tanto più che per i lavoratori vi era il beneficio di un trattamento minimo.

La Corte, in particolare, ha escluso che l’art. 39, Cost. contenga una riserva, normativa o contrattuale, in favore dei sindacati, per il regolamento dei rapporti di lavoro. Però ha dato grande rilevanza a quella che ha chiamato “inadempienza costituzionale”. Ha aggiunto che l’art. 39, Cost. pone due principi, riferiti rispettivamente alla libertà sindacale e all’autonomia collettiva professionale. Con il primo si garantiscono la libertà dei cittadini di organizzarsi in sindacati e la libertà delle associazioni che ne derivano; con l’altro si riconosce alle associazioni sindacali la vocazione a regolare i conflitti di interessi che sorgono tra le contrapposte categorie mediante il contratto, al quale poi si attribuisce efficacia obbligatoria erga omnes, una volta che sia stipulato in conformità a una determinata procedura e da soggetti forniti di specifici requisiti.

La legge impugnata – precisa la Corte – assume il significato e compie la funzione di una legge transitoria, provvisoria ed eccezionale. Del che è conferma la norma che limita l’efficacia delle norme delegate fino al momento in cui non siano intervenuti accordi e contratti validi per tutti gli appartenenti alla categoria.

Ma sarebbe illegittima una legge che cercasse di conseguire il risultato della efficacia obbligatoria erga omnes per tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto collettivo si riferisce in maniera non riconducibile a quella stabilita dall’art. 39 della Costituzione. Tale è stata ritenuta dalla Corte, con la citata sentenza, la l. n. 1027 del 1960, che per un verso prorogava di 15 mesi l’originario termine annuale previsto dall’art. 6 della precedente l. n. 741 del 1959, per l’altro prevedeva che il Governo dovesse uniformarsi altresì a tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati entro i 10 mesi successivi alla data di entrata in vigore di quest’ultima.

La l. n. 1027 del 1960, infatti, estendeva il campo di applicazione della delega oltre la data prevista dalla delega stessa come limite temporale (3 ottobre 1960) e ne allargava l’efficacia agli accordi e ai contratti stipulati dopo questa data. Anche una sola reiterazione della delega (a tale riducendosi la proroga prevista dall’art. 1 della legge impugnata) toglieva alla legge i caratteri della transitorietà e dell’eccezionalità finendo per sostituire al canone costituzionale un altro sistema arbitrariamente costruito dal legislatore e pertanto illegittimo.

Rimane, quindi, che per effetto della perdurante mancata attuazione del 4° co. dell’art. 39, Cost. non vi è la fattispecie di contratto collettivo con efficacia erga omnes. Vi sono però normative particolari che hanno assegnato comunque un ruolo di regolamentazione alla contrattazione collettiva di diritto comune, facendo sorgere problemi di compatibilità con tale parametro.

In tema di contratti di lavoro a termine la Corte 4 ha riconosciuto la costituzionalità di interventi normativi volti a integrare o modificare i contratti collettivi su specifici aspetti della disciplina concordati dalle parti e ha in particolare affermato che, nell’ attuale situazione di perdurante mancata attuazione delle regole costituzionali relative alla stipulazione di contratti collettivi con efficacia erga omnes, non può ipotizzarsi un conflitto tra l’attività sindacale e l’attività legislativa, non essendovi alcuna riserva legislativa e contrattuale a favore dei sindacati.

Un importante intervento legislativo ha riguardato la derogabilità a mezzo della contrattazione collettiva territorialmente decentrata, cd. di prossimità, stipulata a livello aziendale, comunque, con il limite del rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalla normativa europea e internazionale sul lavoro, come ha sottolineato la Corte5.

Il decentramento della regolamentazione verso la contrattazione collettiva si rinviene anche nel cd. Jobs Act (l. n. 183 del 2014 e relativi decreti legislativi di attuazione) che riprende la tecnica della derogabilità, a opera della contrattazione collettiva, di specifiche norme di legge di volta in volta considerate. La contrattazione collettiva a ciò abilitata è, di norma, sia quella nazionale sia quella decentrata, stipulata da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, per i , dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

La contrattazione collettiva, richiamata in comparazione ma senza costituire tertium comparationis stante la diversità di natura, è servita comunque alla Corte 6 per evidenziare una lacuna della legge che non contemplava ‒ a differenza della contrattazione collettiva in un’area contigua ‒ un analogo regime di comporto della malattia quanto ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, conseguenti a gravi patologie.

Il tema dell’efficacia della contrattazione collettiva si ritrova anche nella giurisprudenza successiva, in particolare con riferimento a una questione che, all’epoca, era al centro delle relazioni sindacali, nonché dello stesso dibattito politico: quella della scala mobile.

Inizialmente la Corte7 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, d.l. n. 70 del 1984, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza, e dell’art. unico, ultimo comma, della l. n. 219 del 1984, sollevate in riferimento, in particolare, agli artt. 3, 36 e 39 della Costituzione. Era stata censurata la prescrizione in virtù della quale, per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale per i dipendenti pubblici, restavano determinati in numero di due dal 1° febbraio e non potevano essere determinati in misura maggiore dal 1° maggio 1984 (il cd. controverso taglio dei punti di scala mobile).

La Corte ha negato, in conformità alla sua giurisprudenza, che dall’art. 39, Cost. derivi «una riserva, normativa o contrattuale, in favore dei sindacati, per il regolamento dei rapporti di lavoro». È stato ritenuto decisivo che – nel prevedere il taglio di singoli punti di variazione dell’indennità di contingenza e dell’indennità integrativa speciale, senza sovrapporre una nuova e organica disciplina di questo trattamento retributivo – il legislatore avesse perseguito finalità di carattere pubblico, trascendenti l’ambito della libertà di organizzazione sindacale e della corrispondente autonomia negoziale.

Alla fine, però, il blocco della scala mobile non ha superato una successiva verifica di costituzionalità. La Corte8 ha dichiarato l’illegittimità, sopravvenuta dal 28 febbraio 1986, della medesima disposizione già scrutinata nel 1988 (art. 2, 1° co., d.l. n. 12 del 1977, cit.) nella parte in cui non consentiva la computabilità dell’indennità di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell’industria.

La Corte, partendo dal riconoscere alla contrattazione collettiva la funzione di fonte regolatrice dei modi di attuazione della garanzia costituzionale del salario sufficiente, sancisce il principio per cui la limitazione della libertà delle parti sociali può avere solo un carattere eccezionale e transitorio in vista del raggiungimento di generali obiettivi di politica economica, una volta conseguiti i quali la conservazione di tali vincoli confligge «non solo con l’art. 39, Cost., ma anche con l’art. 36 del quale la contrattazione collettiva, secondo un’interpretazione costituzionale consolidata, è lo strumento di attuazione». Di qui, la dichiarazione di illegittimità costituzionale «sopravvenuta» della disposizione impugnata.

6. La libertà dell’organizzazione sindacale e il pluralismo associativo

La libertà dell’organizzazione sindacale e il connesso pluralismo sindacale costituiscono la seconda direttrice della giurisprudenza costituzionale in rassegna.

Tutti i sindacati hanno cittadinanza e pari dignità perché l’art. 39, 1° co., Cost. garantisce che l’organizzazione sindacale è libera. Però l’art. 39, 2° e 3° co., Cost. distingue tra sindacati registrati, e non, al fine della stipulazione di contratti collettivi con efficacia erga omnes. Ma la norma non ha trovato attuazione nella normativa primaria. Un sindacato registrato è necessariamente sottoposto a un controllo per verificare se il suo ordinamento interno sia, o no, a base democratica, come richiesto dall’art. 39, 3° co., Cost., e ciò ha costituito una remora insuperabile, che ha reso questa tipologia di sindacato inattuata e anche ormai superata nella realtà delle relazioni sindacali.

Il problema dell’affiliazione sindacale si è posto in origine con riferimento alle società a prevalente partecipazione pubblica9.

Quanto all’associazionismo sindacale per particolari categorie, con un’iniziale pronuncia10 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di una norma della disciplina militare che non consentiva ai militari di organizzarsi in associazione sindacale, rilevando in particolare che una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe inevitabilmente aperto la via a organizzazioni, la cui attività sarebbe potuta risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralità dell’ordinamento militare.

Ma successivamente la Corte11 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale esclusione, per contrasto con l’art. 117, 1° co., Cost., in relazione sia all’art. 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sia all’art. 5, paragrafo unico, terzo periodo, della Carta sociale europea (CSE).

La libertà dell’organizzazione sindacale ha poi trovato riconoscimento espresso soprattutto nello Statuto dei lavoratori, che ha approntato una disciplina di sostegno in favore dei sindacati maggiormente rappresentativi.

Lo Statuto dei lavoratori, che nel Titolo terzo sull’attività sindacale costituisce la “legge sindacale” che fino ad allora (1970) non si era riusciti a varare, prevedeva nell’art. 19 un sindacato maggiormente rappresentativo. La possibilità di costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali era assicurata alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e alle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che fossero firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.

Inizialmente la Corte12 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19 St. lav., sollevate in riferimento agli , per avere attribuito il potere di costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e non ad ogni associazione sindacale ovvero alle maggioranze esistenti sul luogo di lavoro.

In seguito, la Corte13 ha dato continuità a tale principio ribadendo la razionalità di una scelta legislativa caratterizzata dal ricorso a tecniche incentivanti idonee a impedire un’eccessiva dispersione e frammentazione dell’azione sindacale e a favorire una sintesi degli interessi non circoscritta alle logiche particolaristiche di piccoli gruppi di lavoratori. Però la Corte ha concluso con un monito, segnalando che l’apprestamento di nuove regole – ispirate alla valorizzazione dell’effettivo consenso come metro di democrazia anche nell’ambito dei rapporti tra lavoratori e sindacato – era ormai necessario per garantire una più completa attuazione, in materia, dei principi costituzionali.

Si arriva così al referendum popolare del 1995, dichiarato ammissibile dalla Corte 14. Era ormai ineludibile l’esigenza di elaborare nuove regole che conducessero a un ampliamento del novero dei soggetti chiamati ad avere accesso al sostegno privilegiato offerto dal Titolo III dello Statuto dei lavoratori, anche al di là dei sindacati maggiormente rappresentativi.

L’esito affermativo del referendum portò all’abrogazione parziale dell’art. 19, nel senso che, per effetto dell’abrogazione referendaria, il potere di costituire rappresentanze aziendali è risultato essere attribuito alle sole associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, di qualunque livello essi fossero, dunque anche aziendale.

La Corte15 in seguito è nuovamente intervenuta sul tema della rappresentatività sindacale dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 St. lav. nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda. In particolare, la Corte ha censurato l’esclusione dal godimento dei diritti in azienda del sindacato non firmatario di alcun contratto collettivo, ma dotato dell’effettivo consenso da parte dei lavoratori. Infatti, nel momento in cui la norma censurata viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il criterio della sottoscrizione dell’accordo applicato in azienda viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione.

Il nuovo criterio identificativo del sindacato maggiormente rappresentativo (quello della stipulazione di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva) – ove inteso secondo il dato testuale della formulazione risultante dall’abrogazione referendaria – è risultato essere sbilanciato sia per eccesso, sotto un profilo, sia per difetto, sotto un altro. Infatti tale criterio ha da una parte il difetto di essere eccessivamente restrittivo, perché esclude che abbiano la legittimazione a costituire rappresentanze sindacali aziendali anche sindacati che possono risultare in concreto maggiormente rappresentativi; dall’altra il difetto di essere eccessivamente ampio perché è dubbio che sia pienamente giustificata una più favorevole disciplina differenziata di sostegno ove il sindacato, ancorché firmatario di un accordo collettivo, associ solo lavoratori di una particolare categoria o qualifica o con determinate mansioni.

Da ultimo la Corte16 è intervenuta nuovamente dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, St. lav., nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. È stato ravvisato un vulnus ai principi di ragionevolezza e pluralismo, sanciti dagli art. 3 e 39 Cost., perché in concreto poteva risultare esclusa dalle trattative contrattuali, e quindi dalle prerogative di agibilità sindacale, un’associazione dei lavoratori pur dotata di effettiva rappresentatività. La reductio ad legitimitatem è stata operata dalla Corte ricorrendo alla nozione di “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, punto di riferimento della legislazione degli ultimi anni in materia di relazioni sindacali.

7. Il diritto di sciopero

La terza direttrice della giurisprudenza costituzionale in materia sindacale attiene al diritto di sciopero.

Mentre la legge sindacale corporativa e con essa tutto l’assetto delle relazioni sindacali sono presto venuti meno, già con il d.lgs. n. 369 del 1944, il sistema penale che con essa faceva corpo ha invece resistito per vari anni, fino a quando la Corte costituzionale l’ha demolito con plurime pronunce di incostituzionalità.

Il Titolo VIII del libro II del codice penale del 1930, che contemplava i delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, al capo I prevedeva i delitti contro l’economia pubblica. Le norme che maggiormente recavano il segno dell’epoca corporativa erano, in generale, gli artt. 502 e 503 c.p., che sanzionavano la serrata e lo sciopero per fini contrattuali, e non, nonché, in particolare per il pubblico impiego, l’art. 330, 1° e 2° co., c.p., che reprimeva l’abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori.

Vi fu un iniziale atteggiamento prudente della Corte. Negli anni Cinquanta le pronunce sono tutte di non fondatezza; però la Corte in via interpretativa ha limitato la portata della norma incriminatrice.

Una prima pronuncia 17 (di non fondatezza) ha riguardato il sistema sanzionatorio penale che accompagnava l’abrogato ordinamento corporativo. Il giudice rimettente aveva posto la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell’art. 635, 2° co., n. 2, c.p., limitatamente alla ipotesi di danneggiamento commesso da lavoratori in occasione di sciopero; ciò che non solo aumentava la pena, ma rendeva il delitto perseguibile di ufficio.

Con una pronuncia di poco successiva 18 la Corte ha accolto un’interpretazione adeguatrice della disposizione censurata (l’art. 333 c.p.), che prevedeva come reato l’abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro. In particolare, ha affermato che tale disposizione non poteva trovare applicazione allorché l’abbandono dell’ufficio, servizio o lavoro costituiva semplice partecipazione a uno sciopero, se e in quanto questo potesse essere considerato legittimo.

Con una pronuncia 19 “gemella” la Corte ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 40 e 41, Cost., la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 504 e 506 c.p., sulla serrata di esercenti di piccole industrie o commerci, secondo il combinato disposto delle quali gli esercenti di aziende commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza in numero di tre o più, sospendevano collettivamente il lavoro “con lo scopo di costringere l’autorità a dare un provvedimento”, incorrevano nel delitto di serrata.

Lo smantellamento del sistema di repressione penale dell’ordinamento corporativo inizia con una pronuncia del 1960 20. La Corte dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 502, 1° co., c.p. in riferimento agli artt. 39 e 40, Cost., e in via consequenziale, anche del 2° comma. Si tratta della disposizione che sanzionava penalmente lo sciopero per fini contrattuali e la serrata. Afferma la Corte che l’art. 39, Cost. ha introdotto il generale principio della libertà sindacale, con il quale contrasta l’art. 502 c.p., mirato a presidiare un sistema che quella libertà negava.

Con una pronuncia di poco successiva 21 la Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 505 c.p., sullo sciopero a scopo di solidarietà o di protesta, ritenendo tuttavia – in chiave di interpretazione adeguatrice – che «la sospensione del lavoro la quale venga effettuata in appoggio a rivendicazioni di carattere economico cui si rivolge uno sciopero già in via di svolgimento, ad opera di lavoratori appartenenti alla stessa categoria dei primi scioperanti, non può non trovare giustificazione ove sia accertata l’affinità delle esigenze che motivano l’agitazione degli uni e degli altri, tale da fare fondatamente ritenere che senza l’associazione di tutti in uno sforzo comune esse rischiano di rimanere insoddisfatte».

In seguito la Corte 22 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 330, 1° e 2° co., c.p., che sanzionava l’abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori, limitatamente all’applicabilità allo sciopero economico tale da non compromettere funzioni o servizi pubblici essenziali, aventi caratteri di preminente interesse generale ai sensi della Costituzione. L’art. 330 c.p. aveva recepito l’art. 19, l. n. 563 del 1926, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, ed era perciò permeato dell’ideologia corporativa, della quale quella legge fu tipica espressione. Una tale previsione di reato non poteva permanere in un ordinamento democratico, come quello previsto dalla Costituzione.

Con altra coeva pronuncia 23 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 507 c.p., per la parte relativa all’ipotesi della propaganda, osservando che quest’ultima è espressione della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 Cost., pietra angolare dell’ordine democratico.

Il problema dell’occupazione delle aziende in occasione di scioperi ha trovato una eco nella pronuncia 24 con cui la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 508 c.p., precisando tuttavia, in via di interpretazione adeguatrice, che tale disposizione «punisce l’invasione o l’occupazione dell’altrui azienda se ed in quanto la condotta sia posta in atto “col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro”. Dal che discende che si è fuori dalle previsioni dell’art. 508, se al momento dell’occupazione, lo svolgimento del lavoro sia già sospeso per effetto di una causa antecedente e indipendente rispetto all’occupazione stessa, come, ad esempio, nel caso di serrata e finché questa perduri».

Le pronunce di illegittimità costituzionale proseguono anche negli anni Settanta.

La Corte 25 dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 635, 2° co., n. 2, c.p., nella parte in cui prevede, come circostanza aggravante, e come causa di procedibilità d’ufficio, del reato di danneggiamento, il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro con una serrata.

Particolarmente importante è la pronuncia 26 con cui è stato dichiarato parzialmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 40 Cost., l’art. 503 c.p., il quale puniva lo sciopero per fini non contrattuali. La Corte ha ritenuto che rientrasse nella previsione dell’art. 40 Cost. anche lo sciopero non avente finalità economiche, a meno che non fosse diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero a impedire o a ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità dello Stato.

Sulla scia di questa pronuncia la giurisprudenza di legittimità 27 ha affermato che anche lo sciopero per fini non contrattuali, consistenti nel contrasto e nell’opposizione all’invio di un contingente militare dello Stato italiano in territorio estero, è legittimo e lecito sul piano non solo penale, ma anche civile.

La Corte 28 ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 506 c.p. in relazione all’art. 505 c.p. «nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza».

Successivamente è stato dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 40 Cost., l’art. 504 c.p. nella parte in cui punisce lo sciopero che ha lo scopo di costringere l’autorità a dare o a omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero a impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare 29.

Invece la Corte 30 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 505 c.p., che incrimina la serrata a scopo di solidarietà o di protesta, in riferimento all’art. 3 Cost., in quanto non sono assimilabili, ai piccoli imprenditori senza dipendenti, quelli che abbiano uno o due lavoratori alle proprie dipendenze.

Nel 1990 viene infine approvata la l. n. 146 del 1990, recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Viene istituita la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge.

Un problema particolare, quanto ai limiti del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, si è posto con riferimento all’astensione degli avvocati. Le pronunce maggiormente significative sono due.

Con una prima sentenza 31 la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2, 1° e 5° co., l. n. 146 del 1990, nella parte in cui non prevede, nel caso dell’astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l’obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell’astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell’ipotesi di inosservanza.

Con una successiva pronuncia 32 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-bis della stessa l. n. 146 del 1990, nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati – adottato in data 4 aprile 2007 dall’Organismo unitario dell’avvocatura e da altre associazioni categoriali, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali – nel regolare, all’art. 4, 1° co., lett. b, l’astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell’imputato.

Quest’ultima sentenza ha trovato poi continuità in un’ulteriore pronuncia 33, sempre in tema di astensione degli avvocati.

Infine può ricordarsi che in un obiter la Corte 34 ha richiamato il divieto di esercizio del diritto di sciopero per gli appartenenti alle Forze armate; limitazione, questa, che è giustificata dalla necessità di garantire l’esercizio di altre libertà non meno fondamentali e la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.

8. Il diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente

Il diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente del lavoratore è iscritto nell’art. 36, 1° co., Cost.; disposizione questa di cui in passato ci si è chiesto se fosse una norma precettiva o solo programmatica. La questione oggi non si pone più essendo pacifico il carattere precettivo del parametro nella forma della cd. Drittwirkung, secondo cui i principi fondamentali contenuti in Costituzione possono trovare applicazione diretta anche nei rapporti fra privati, e tale è anche quello al quale fa riferimento l’art. 36, 1° comma.

In proposito la Corte ha affermato che la garanzia della giusta retribuzione del lavoratore «va riguardata nello stesso tempo sotto duplice aspetto: quello della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato e quello dell’idoneità della retribuzione al sostentamento del lavoratore e della sua famiglia»35.

In generale la Corte richiama la valutazione della globalità del trattamento retributivo: la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione devono essere verificate avendo riguardo al trattamento complessivo e non a una singola sua componente36.

Un tentativo di parametrare la retribuzione sufficiente a quella prevista dalla contrattazione collettiva si è avuto con la legge Vigorelli (l. n. 741 del 1959), di cui si è già fatto cenno. L’obiettivo era quello di porre norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; ossia di attuare proprio l’art. 36, 1° co. della Costituzione. Tale garanzia non soltanto consente, ma impone al legislatore di emanare norme che, direttamente o mediatamente, incidono nel campo dei rapporti di lavoro per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori.

Investita successivamente di altre questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione, la Corte37 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, 2° co. della legge n. 471 del 1959 per violazione dell’art. 36, Cost., «nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi economici al salario sufficiente conferisca al giudice ordinario i poteri che gli vengono dall’art. 36 della Costituzione». Negli stessi termini la pronuncia di illegittimità costituzionale ha investito anche l’articolo unico del d.P.R. n. 1326 del 1960, nella parte in cui escludeva che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nel contratto collettivo nazionale di lavoro 1° ottobre 1959, per i dipendenti delle industrie grafiche e affini, conferiva al giudice ordinario l’esercizio del potere derivante dall’art. 36 della Costituzione.

Poi in via conseguenziale la Corte ha adottato una pronuncia di incostituzionalità omnibus38, ossia avente un oggetto “aperto” agli articoli unici di tutti i decreti del Presidente della Repubblica con forza di legge, emanati in base alla delega di cui agli artt. 1 e 7 della l. n. 741 del 1959, limitatamente alla parte in cui escludevano che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei contratti collettivi, resi con essi validi per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie, conferisse al giudice ordinario l’esercizio del potere attribuito dall’art. 36, 1° co., Cost. di verificare la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione.

Sulla stessa tematica della retribuzione può ricordarsi che, in epoca più recente, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione che stabiliva che, fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, queste ultime applicano ai propri soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria39. La Corte ha aggiunto che è conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36, 1° co, Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati dalle associazioni comparativamente più rappresentative.

Il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36, co., Cost.) non si estende automaticamente ai trattamenti pensionistici. Ma, proprio con riferimento anche allart. 36 Cost., la Corte40 ha dichiarato lillegittimità costituzionale dellart. 1, 261° co. della l. n. 145 del 2018, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni».

L’adeguatezza della retribuzione, che deriva dall’art. 36, primo comma, Cost., è naturalmente commisurata con riferimento alle caratteristiche qualitative e quantitative della prestazione lavorativa e quindi essenzialmente alle mansioni svolte.

La Corte41, intervenendo in tema di retribuzione e mutamento di mansioni, ha ribadito che il principio di proporzionalità della retribuzione, di cui all’art. 36, 1° co., Cost., richiede che «il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza, ma non impone la piena corrispondenza al complessivo trattamento economico di chi sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato». In altri termini, lo svolgimento di mansioni superiori non implica l’automatica applicazione del corrispondente trattamento economico, ben potendo essere queste non pienamente omogenee alle prestazioni lavorative effettuate.

Secondo la Corte il lavoratore preposto a mansioni superiori ha diritto alla differenza di trattamento con la qualifica più elevata in virtù del principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, di cui all’art. 36, 1° co., Cost., applicabile anche al pubblico impiego42.

In particolare, la Corte43 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della l. n. 228 del 2012, che, di fatto, produceva l’azzeramento del compenso per le mansioni superiori.

Con riferimento ad altra fattispecie la Corte44 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-bis , d.l. n. 138 del 2011, convertito in l. n. 148 del 2011, nella parte in cui disponeva, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell’Amministrazione degli affari esteri, nel periodo di servizio all’estero, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, non includesse l’indennità di amministrazione. Invece per le fattispecie successive rimane il divieto di cumulo.

La retribuzione, coperta dalla garanzia dell’art. 36, 1°co., Cost., non è solo quella spettante periodicamente al lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, ma anche quella differita; tali sono il trattamento di fine rapporto (TFR) e, in precedenza, l’indennità di anzianità, nonché emolumenti analoghi spettanti al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.

La Corte ha scrutinato le disposizioni di legge che prevedono un pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio (TFS), comunque denominati, spettanti ai dipendenti pubblici (art. 3, 2° co., d.l. n. 79 del 1997, e art. 12, 7° co., d.l. n. 78 del 2010), quanto ai trattamenti di anzianità, ossia quelli diversi dai trattamenti di vecchiaia a seguito della cessazione dall’impiego per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni che hanno investito tali disposizioni nella parte in cui prevedono il pagamento rateale delle indennità spettanti a seguito di cessazione dall’impiego nelle ipotesi diverse dalla «cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione»45.

Successivamente la Corte – investita di nuovo della questione in riferimento esclusivamente all’art. 36, 1° co., Cost. – ha ribadito che la natura retributiva attira le prestazioni in esame nell’ambito applicativo dell’art. 36 Cost., essendo l’emolumento di cui si tratta volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una «particolare e più vulnerabile stagione dell’esistenza umana». Ha considerato il quadro macroeconomico in cui il sensibile incremento della pressione inflazionistica rende più pressante l’esigenza di salvaguardare il valore reale della retribuzione, anche differita, posto che il rapporto di proporzionalità, garantito dall’art. 36, 1° co., Cost., tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro, richiede di essere riferito «ai valori reali di entrambi i suoi termini». Pertanto, «non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati dalla presente pronuncia»46.

Secondo la Corte il termine dilatorio di dodici mesi, quale risultante dalla disciplina censurata, non rispetta più né il requisito della temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

In sostanza la Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sulla disparità di trattamento fra TFR e TFS in ragione del differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio, componente integrante della retribuzione, spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio. Violato è il principio della giusta retribuzione, che «si sostanzia non solamente nella congruità dellammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione». La Corte, però, riconosce di non potere «allo stato, porre rimedio, posto che il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore», aggiungendo poi che il legislatore dovrebbe formulare «una soluzione che, in ossequio ai richiamati principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità, si sviluppi muovendo dai trattamenti meno elevati per estendersi via via agli altri». Spetterà al legislatore individuare «i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nellambito della precedente programmazione economico-finanziaria».

La pronuncia è stata quindi di inammissibilità della questione; però contiene una valutazione di illegittimità costituzionale accertata, ma non dichiarata (sul modello della decisione di incompatibilità, la cosiddetta Unvereinbarkeitserklärung, del Tribunale costituzionale federale tedesco).

9. I meccanismi perequativi automatici della retribuzione e la sua rivalutazione

Il diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente ha anche una proiezione diacronica: è la tematica della dinamica retributiva (scala mobile) e dei meccanismi perequativi automatici.

Può ricordarsi, innanzi tutto, la pronuncia47 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità di disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita e sull’applicazione dell’indennità di contingenza.

Il tema della scala mobile, di cui si è già fatto cenno, è tornato all’esame della Corte48, che ha dichiarato non fondate varie questioni di legittimità costituzionale. In particolare, la Corte49 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che prescrivevano che gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione non potessero essere computati, a pena di nullità di ogni clausola contrattuale contrastante, in difformità della normativa prevalente posta dagli accordi interconfederali o dai contratti del settore dell’industria per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi.

Sul blocco della scala mobile c’è stata infine la pronuncia50 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, sopravvenuta dal 28 febbraio 1986, della medesima disposizione già scrutinata nel 1988 (art. 2, 1° co., d.l. n. 12 del 1977) nella parte in cui non consentiva la computabilità dell’indennità di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell’industria.

In seguito vi sono state ulteriori pronunce sul blocco della perequazione retributiva. Con riferimento a una disposizione che precludeva la possibilità di corrispondere aumenti automatici e consentiva che la retribuzione oraria dovuta per il lavoro straordinario fosse inferiore a quella per il lavoro ordinario, la Corte ha ritenuto che «norme simili [...] sarebbero in contrasto con lart. 36 della Costituzione se consentissero di retribuire unora di lavoro straordinario, notoriamente più gravosa, in misura inferiore rispetto a unora di quello ordinario»51.

Successivamente la Corte52 ha operato una più ampia interpretazione del parametro dell’art. 36, 1° co., Cost., affermando, in modo chiaro e categorico, la necessità di una valutazione complessiva della retribuzione, mentre in precedenza sembrava possibile una valutazione anche differenziata.

La proporzionalità e adeguatezza della retribuzione vanno riferite, dunque, non già alle sue singole componenti, ma alla sua globalità. Ha puntualizzato la Corte che «il silenzio dell’art. 36 Cost. sulla struttura della retribuzione e sull’articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale»53.

Quindi, la valutazione di conformità all’art. 36 Cost. non va limitata a singole e particolari voci retributive, ma deve essere condotta con riguardo all’ammontare complessivo della retribuzione percepita dal lavoratore.

Contigua alla tematica della retribuzione proporzionata e sufficiente è quella che concerne la speciale disciplina della rivalutazione dei crediti retributivi e degli interessi in caso di ritardato adempimento.

La Corte54 ha scrutinato la norma che prevedeva che, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale, per i quali non fosse maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, l’importo dovuto a titolo di interessi era portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito (art. 22, 36° co., l. n. 724 del 1994). La norma – ha ritenuto la Corte – è risultata in contrasto con l’art. 36 Cost. e pertanto è stata dichiarata incostituzionale, limitatamente alle parole “e privati”, venendo in tal modo ricondotta a legittimità la disciplina dei rapporti di lavoro di diritto privato.

In sostanza la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui estendeva all’ipotesi dell’inadempimento dei crediti retributivi dei lavoratori subordinati privati la regola della non cumulabilità degli interessi e della rivalutazione monetaria, già prevista per i crediti previdenziali.

Successivamente la Corte55 ha considerato che tale ratio decidendi non poteva essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. La Pubblica amministrazione, infatti, conserva pur sempre – anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato – una connotazione peculiare, sotto il profilo della conformazione della condotta, cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto, al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa.

10. La prescrizione dei crediti retributivi

Il diritto del lavoratore alla retribuzione proporzionata e sufficiente ha anche uno speciale regime di protezione quanto alla prescrizione.

Con una pronuncia storica56, che riconobbe al lavoro subordinato la fondamentale tutela della retribuzione “giusta”, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2, e 2956 n. 1, c.c., limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. Pur negando che il diritto alla retribuzione possa iscriversi tra quelli indisponibili, come tali non soggetti a prescrizione (art. 2934, 2° co., c.c.), e pur essendo esso non rinunciabile, la Corte – pronunciandosi prima dell’introduzione della legge sulla giusta causa e giustificato motivo di licenziamento e prima ancora dello Statuto dei lavoratori – ha osservato che, in un rapporto non dotato di quella resistenza, quale quello che caratterizza invece il rapporto d’impiego pubblico, il timore del licenziamento può indurre il lavoratore a non far valere il suo diritto in costanza di rapporto. La «situazione psicologica del lavoratore» (metus) è tale che egli può essere indotto a non esercitare il proprio diritto alla retribuzione. Cosicché «la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell’effetto che l’art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia». Quindi la prescrizione non può decorrere (nel senso che il suo decorso è sospeso ex lege) durante il rapporto di lavoro, il cui regime legale, all’epoca della pronuncia, era quello della libera recedibilità.

Successive pronunce della stessa Corte hanno escluso che analoga illegittimità costituzionale potesse dichiararsi con riferimento ai crediti retributivi nel rapporto di impiego con la Pubblica amministrazione57, nonché con le aziende pubbliche di trasporto58 o con enti pubblici economici59, perché esso era caratterizzato da stabilità, talché non c’era nei dipendenti pubblici una situazione psicologica di timore a far valere i propri crediti come nel lavoro privato. Si sottolineò la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego, data da una disciplina che normalmente assicura la stabilità del rapporto e dalle garanzie di rimedi giurisdizionali contro l’illegittima sua risoluzione, le quali escludono che il timore del licenziamento possa indurre il dipendente a rinunziare ai propri diritti.

Questa particolare tutela, costituita dalla sospensione del decorso della prescrizione ordinaria in costanza di rapporto di lavoro subordinato privato, concernente la retribuzione spettante al lavoratore60, è stata rivisitata dopo l’introduzione dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 1970).

È la stessa Corte61 a stabilire un collegamento tra sospensione della prescrizione e tutela nei confronti dei licenziamenti illegittimi.

La Corte muove dalla sua precedente pronuncia del 1966, ma considera la successiva modifica del quadro normativo: dapprima è intervenuta la l. n. 604 del 1966, che ha previsto che il licenziamento non possa avvenire se non per giusta causa, o per giustificato motivo, ponendo a carico del datore di lavoro l’onere di fornirne la prova; successivamente è stato approvato lo Statuto dei lavoratori, che ha introdotto il regime della tutela reale nei confronti del licenziamento illegittimo. E, pur dichiarando l’incostituzionalità della normativa denunciata (riguardante peraltro una speciale ipotesi di decadenza e non già di prescrizione del diritto alla retribuzione), la Corte isola, estraendolo dalla propria giurisprudenza62, il principio secondo cui la sospensione della prescrizione ordinaria non può trovare applicazione tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato da una particolare forza di resistenza, quale quella che deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione. Questa stabilità può ritenersi introdotta nel lavoro privato da tale nuova normativa di tutela nei confronti dei licenziamenti illegittimi – l. n. 604 del 1966 e art. 18 – di cui quest’ultimo «deve considerarsi necessaria integrazione della prima, dato che una vera stabilità non si assicura se all’annullamento dell’avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare». Quindi – afferma la Corte – la sospensione della prescrizione non opera «in tutti quei casi (come sono per esempio quelli risultanti dall’art. 11 della legge n. 604 del 1966) per i quali le disposizioni sulla giusta causa non trovano applicazione».

In sostanza la speciale protezione della retribuzione, che, a seguito della richiamata pronuncia del 1966, aveva una portata generale perché riguardava tutto il lavoro privato, ha visto un marcato ridimensionamento per opera della stessa giurisprudenza costituzionale alla sola fattispecie del rapporto non garantito nei confronti del licenziamento illegittimo e quindi non stabile.

La Corte ha poi chiarito che la stabilità del rapporto richiede che ricorra una duplice condizione, ossia l’applicabilità sia della legge n. 604 del 1966, sia dell’art. 18 Stat. lav.; sicché la sola tutela obbligatoria non è sufficiente ad escludere la sospensione del decorso del termine di prescrizione.

11. I licenziamenti individuali e collettivi

La Corte ebbe a occuparsi di licenziamento individuale e della sua giustificatezza già con una pronuncia degli anni Cinquanta63 nella quale ricordò che il principio secondo cui «il licenziamento del lavoratore deve essere giustificato e non arbitrario» si era affermato nella contrattazione collettiva dell’epoca (gli accordi interconfederali del 1950 sui licenziamenti sia individuali sia collettivi).

Ben nota è poi la decisione degli anni Sessanta64 che affermò che il diritto al lavoro, che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini promuovendo le condizioni che lo rendano effettivo – è un «fondamentale diritto di libertà della persona umana». Esso, pur non garantendo «il diritto alla conservazione del lavoro», tuttavia «esige che il legislatore […] adegui […] la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro, e circondi di doverose garanzie […] e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti».

A seguito di questo monito fu emanata la l. n. 604 del 1966 sui licenziamenti individuali che, superando il regime codicistico della libera recedibilità – non in generale, ma sul presupposto dimensionale che il datore di lavoro occupasse fino a 35 dipendenti – stabilì – con disposizione imperativa e quindi inderogabile (art. 1) – che il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo: la giusta causa è quella prevista dall’art. 2119 c.c. (una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto); il giustificato motivo soggettivo e oggettivo è definito dall’art. 3 della stessa legge (“notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro” ovvero “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”).

Il principio del recesso causale – secondo cui il licenziamento individuale è legittimo solo se ricorre una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo o oggettivo – da allora è rimasto operante ininterrottamente e lo è tuttora, anzi con ambito applicativo allargato una volta che nel 1990 è venuta meno la limitazione del requisito dimensionale. Esso costituisce uno stabile presupposto – un tratto conduttore uniforme – della tutela reintegratoria nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato.

Quest’ultima invece – che consiste nella ricostituzione de iure e de facto del rapporto di lavoro – compie nel tempo una parabola che vede una fase ascendente nei suoi primi vent’anni (fino al 1990), poi una fase di assestamento durante gli anni Novanta e nel primo decennio degli anni Duemila, e quindi una fase di regressione a partire dalla l. n. 92 del 2012 che ne ha limitato l’area di applicazione ampliando di converso la tutela indennitaria fino al cd. Jobs Act (d.lgs. n. 23 del 2015), che l’ha ridotta ulteriormente.

In questo contesto, profondamente mutato negli ultimi anni, c’è comunque una importante pronuncia di illegittimità costituzionale che segna un punto fermo65. Riguarda l’applicabilità della tutela reintegratoria nel caso di licenziamento intimato con violazione dell’art. 7 Stat. lav.: è il caso del licenziamento disciplinare illegittimo per violazione delle regole procedimentali di garanzia, soprattutto il principio del contraddittorio e della previa contestazione.

La Corte esalta il canone audiatur et altera pars («si ascolti anche l’altra parte»): i primi tre commi dell’art. 7 Stat. lav. devono essere estensibili alla sanzione disciplinare del licenziamento per una ragione di intrinseca coerenza, poiché le norme sarebbero altrimenti – secondo una metafora rimasta celebre (e unica) – un «gregge privo di pastore». Pertanto, sono stati dichiarati incostituzionali i primi tre commi dell’art. 7 Stat. lav. laddove interpretati nel senso di essere inapplicabili ai licenziamenti disciplinari se non espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro.

Dopo l’iniziativa referendaria del 1989, che aveva indotto il legislatore a introdurre la l. n. 108 del 1990, recante una prima modifica dell’art. 18, inizia la fase dell’assestamento che durerà fino alla l. n. 92 del 2012.

Il requisito dimensionale di applicabilità della tutela reale viene riscritto e viene eliminato quello di applicabilità della tutela obbligatoria; le conseguenze del licenziamento sono puntualizzate in termini di indennità risarcitoria senza più distinguere tra prima e dopo la reintegrazione; è introdotta l’indennità sostitutiva della reintegrazione.

La Corte66, chiamata a pronunciarsi sulla riforma, riconosce il diritto attribuito al lavoratore di optare tra la reintegrazione nel posto di lavoro e un’indennità sostitutiva ed esclude che possa trattarsi di dimissioni per giusta causa. Vi è un’obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore, il cui adempimento produce, insieme con l’estinzione dell’obbligazione di reintegrare il lavoratore nel posto, la cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuta mancanza dello scopo.

Ulteriori riforme sono state introdotte dalla l. n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015, che rappresentano la vigente disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.

La tutela reintegratoria subisce una duplice erosione. Da una parte si costruisce una fattispecie “attenuata” di reintegrazione; da un’altra, se ne riduce l’area di applicabilità prevedendosi invece una tutela indennitaria-compensativa in termini quantitativi maggiori o minori. È quella che è stata definita la frammentazione delle tutele: si passa da un unico regime di tutela reale connotata dalla reintegrazione nel posto di lavoro del prestatore illegittimamente licenziato a quattro regimi distinti: la tutela reintegratoria piena e attenuata; la tutela indennitaria maggiore o minore.

Inoltre si introduce il regime del doppio binario, nel senso che si distingue tra lavoratori “anziani”, perché assunti prima del 7 marzo 2015, e lavoratori “giovani”, perché assunti a partire da tale data.

12. (Segue) Gli interventi correttivi della Corte costituzionale

La Corte è stata ripetutamente chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della disciplina dei licenziamenti, sia quella della l. n. 92 del 2012, sia quella del d.legisl. n. 23 del 2015.

Quanto alla tutela reintegratoria – che rimane nella discrezionalità del legislatore giacché la protezione del lavoratore illegittimamente licenziato può essere anche solo indennitaria purché adeguata sì da risultare sufficientemente dissuasiva di atti arbitrari del datore di lavoro –, la Corte è intervenuta sull’art. 18 Stat. lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, con riferimento alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, rivelatosi insussistente.

Con una prima pronuncia67 la Corte, facendo ricorso a un dispositivo di tipo sostitutivo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, 7° co., Stat. lav., nella parte in cui prevedeva che il giudice, quando accertava la “manifesta” insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, potesse applicare – invece che applicava – la tutela reintegratoria “attenuata” di cui al medesimo art. 18, 4° co., Stat. lavoratori. È così venuto meno il carattere facoltativo della tutela reintegratoria in ragione della ritenuta disarmonia interna alla disciplina di settore. Il raffronto è stato fatto tra licenziamento disciplinare e licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In entrambe le ipotesi vi è un esercizio arbitrario del potere di recesso da parte del datore di lavoro, «sia quando adduce a pretesto un fatto disciplinare inesistente sia quando si appella a una ragione produttiva priva di ogni riscontro». Non è quindi giustificato che nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo la tutela reintegratoria, seppur “attenuata”, sia facoltativa e non già obbligatoria.

La Corte è poi ritornata sul medesimo regime reintegratorio dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, 7° co., II periodo, Stat. lav. limitatamente alla parola “manifesta”68; quindi è l’insussistenza – e non più la “manifesta” insussistenza – del fatto allegato dal datore di lavoro come giustificato motivo oggettivo di recesso a rendere operante la tutela reintegratoria.

L’effetto congiunto di tali due pronunce è stato quello dell’ampliamento dell’area della tutela reintegratoria, così realizzando un pieno parallelismo: ove il fatto posto dal datore di lavoro a fondamento del recesso risulti “insussistente”, la tutela sarà quella reintegratoria come conseguenza del licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo sia soggettivo, sia oggettivo.

Con riferimento poi alla tutela indennitaria di cui al d.lgs. n. 23 del 2015 – che aveva previsto un criterio fisso, quindi automatico, di calcolo dell’indennità compensativa del licenziamento ingiustificato, perché legato esclusivamente all’anzianità del lavoratore – rilevano le pronunce relative rispettivamente alla fattispecie del licenziamento, risultato essere privo di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo o oggettivo, e a quella del licenziamento disciplinare illegittimo per vizi formali; in entrambe le ipotesi si tratta del regime del licenziamento di lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 201569.

La Corte70, con riferimento alla fattispecie del lavoro a tutele crescenti e quindi ai rapporti di lavoro instaurati a partire dal 7 marzo 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, 1° co., d.lgs. n. 23 del 2015, sia nel testo originario, sia in quello modificato dall’art. 3, 1° co., d.l. n. 87 del 2018, come convertito, limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio». A seguito del ritaglio operato la disposizione, risultante dalla ricucitura delle altre parti (quella iniziale e quella finale), è mutata. Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono i presupposti del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice, nel dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura, comunque, non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità. In tal modo la tutela indennitaria del lavoratore illegittimamente licenziato a seguito di licenziamento individuale (per giusta causa o giustificato motivo) è stata sensibilmente incrementata.

Successivamente analoga pronuncia71 è stata resa anche con riferimento al licenziamento disciplinare illegittimo per motivi formali, sempre con riguardo solo ai lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015.

Nel 2024, poi, la Corte è nuovamente intervenuta nella disciplina dei licenziamenti, ampliando le tutele per i lavoratori assunti con il Jobs Act. Innanzitutto, si è pronunciata sul licenziamento nullo72; con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2, 1° co., d.lgs. n. 23 del 2015 per eccesso di delega, limitatamente alla parola “espressamente”, ha allargato il campo di applicazione della tutela reintegratoria piena.

Per effetto di questa pronuncia il regime del licenziamento nullo per gli assunti dopo il 7 marzo 2015 trova applicazione sia nel caso in cui nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa e testuale sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, ma sia possibile rinvenire comunque dall’ordinamento il carattere imperativo della prescrizione per la presenza di un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti.

Sul licenziamento ingiustificato la Corte si è invece espressa con due contestuali sentenze.

Con la prima73 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 3, 2° co., d.lgs. n. 23 del 2015, così stabilendo che, anche nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se il fatto materiale su cui si fonda non sussiste, il lavoratore ha diritto alla tutela reintegratoria attenuata, che prevede il reintegro nel posto di lavoro con un indennizzo limitato.

Con la seconda pronuncia74 relativa al licenziamento disciplinare la Corte ha ritenuto in via interpretativa che non possa escludersi la tutela reintegratoria in caso di licenziamenti basati su un fatto disciplinare che, secondo il contratto collettivo applicabile al rapporto, dovrebbe essere punito con una sanzione conservativa e non già espulsiva.

Con riferimento poi al licenziamento nelle piccole imprese, dopo un iniziale monito75, la Corte76 ha dichiarato l’incostituzionalità del tetto massimo di sei mensilità per l’indennizzo nei casi di licenziamento illegittimo. In tal modo è stata eliminata una limitazione rigida, permettendo ai giudici di stabilire un risarcimento più adeguato e personalizzato, in linea con la gravità del vizio.

Quanto alla disciplina dei licenziamenti collettivi la Corte77 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto la modifica introdotta dal Jobs Act ritenendo non illegittima la norma che, in caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, prevede per i dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015 una tutela indennitaria in luogo di quella reintegratoria, che rimane invece in vigore per i lavoratori assunti prima di tale data.

13. Il lavoro pubblico: la privatizzazione, la regola del concorso pubblico, la dirigenza

Il problema che innanzi tutto si è posto ha riguardato in radice la compatibilità con i parametri costituzionali – soprattutto con l’art. 97 Cost. che assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione – della privatizzazione (o contrattualizzazione) del pubblico impiego, che ha portato a una regolamentazione del rapporto di lavoro del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (dello Stato o di altri enti pubblici, anche territoriali), da una disciplina di diritto pubblico a una di natura privatistica. La privatizzazione ha poi inciso sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel precedente regime di diritto pubblico, sicché veniva anche in rilievo il riconoscimento in Costituzione di un giudice speciale (il giudice amministrativo) per le posizioni di interesse legittimo.

Il regime pubblicistico significava che l’agire della Pubblica amministrazione nella gestione del rapporto aveva natura provvedimentale, non già negoziale, e che, a fronte di esso, vi erano sia diritti soggettivi sia interessi legittimi. L’intreccio degli uni con gli altri era a fondamento della tradizionale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Privatizzare il rapporto di pubblico impiego significa soprattutto passare da una gestione con provvedimenti amministrativi a una con atti negoziali a fronte dei quali non ci sono interessi legittimi, ma diritti soggettivi e meri interessi di fatto.

Il processo di privatizzazione era stato già avviato negli anni Ottanta con la legge quadro sul pubblico impiego che demandava ad accordi collettivi la disciplina del rapporto. Ma la matrice ancora pubblicistica emergeva – innanzitutto ma non solo – dal previsto recepimento dell’accordo collettivo in un atto di normazione sub-primaria (un d.P.R.).

Dopo la riuscita privatizzazione di un settore del pubblico impiego – quello di Ferrovie dello Stato (con la l. n. 210 del 1985) – è negli anni Novanta che si ha la prima privatizzazione generalizzata del pubblico impiego (d.lgs. n. 29 del 1993), seguita di lì a poco dalla cd. seconda privatizzazione (d.lgs. n. 80 del 1998).

Varie sono le pronunce della Corte costituzionale che hanno avallato questa scelta di carattere generale entrando nel merito di questioni più specifiche78. Nello stesso tempo però è ricorrente l’affermazione secondo cui il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere in tutto e per tutto assimilati: permangono differenze, pur attenuate, anche in seguito all’estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni79.

Prendendo in considerazione la posizione dei dirigenti generali in quanto differenziata da quella degli altri dirigenti, la Corte ha affermato che il d.lgs. n. 29 del 1993, sia pure entro un quadro strutturale della Pubblica amministrazione rimasto sostanzialmente inalterato, ha attuato il disegno del legislatore delegante, abbandonando il tradizionale statuto del pubblico impiego in favore della regola – temperata da alcune eccezioni – del rapporto di lavoro subordinato privato, ritenuta più idonea alla realizzazione delle esigenze di flessibilità nella gestione del personale sottese alla riforma; flessibilità, vista come strumentale ad assicurare il buon andamento dell’amministrazione80.

È stato prospettato il dubbio che la trasformazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti risultasse lesiva dell’art. 97, Cost., per l’asserita incompatibilità tra il pubblico impiego, in quanto volto al perseguimento di finalità d’interesse generale, e il lavoro subordinato privato, improntato a logiche di mercato. Ma la Corte ha fugato tale dubbio affermando che attraverso un equilibrato dosaggio di fonti regolatrici si è abbandonato il tradizionale statuto integralmente pubblicistico del pubblico impiego, non imposto dall’art. 97 Cost., a favore del diverso modello che scaturisce dal nuovo assetto delle fonti. È stata quindi affermata la sostanziale conformità a Costituzione del mutamento operato nella natura giuridica del rapporto dei dipendenti pubblici, anche avuto riguardo alle finalità di decentramento, snellimento e semplificazione di apparati e procedure, espresse dalla più recente legislazione81.

La Corte poi confermerà il suo arresto sulla privatizzazione del pubblico impiego anche quando al suo esame verrà la riforma Biagi (d.lgs. n. 276 del 2003)82.

Successivamente la Corte83 ha affermato la legittimità della giurisdizione del giudice ordinario proprio con riferimento ai dirigenti generali sul presupposto dell’intervenuta privatizzazione del loro rapporto di impiego. Si precisa, in particolare, che l’esistenza di un atto amministrativo presupposto, nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non può costituire limitazione alla cognizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo questi conoscerlo in via incidentale, ai fini della disapplicazione, anche quando esso rientri nella sfera assegnata alla giurisdizione amministrativa.

Può ricordarsi anche la pronuncia84 che ha avuto a oggetto una prolungata sospensione delle procedure negoziali e dell’ordinaria dinamica retributiva per i lavoratori pubblici, di cui all’art. 2, 2° co., d.lgs. n. 165 del 2001; disciplina, questa, che era stata censurata perché in contrasto con i principi di eguaglianza, di tutela del lavoro, di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto, di libertà di contrattazione collettiva. Le limitazioni, imposte dal legislatore per il periodo 2010-2014, hanno introdotto una disciplina irragionevole e sproporzionata, discriminando, per un periodo tutt’altro che transitorio ed eccezionale, i lavoratori pubblici rispetto ai lavoratori del settore privato. La Corte ha ritenuto fondate le censure mosse a tale regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali in riferimento all’art. 39, 1° co., della Costituzione. Esse si incentrano sul protrarsi del “blocco” negoziale, così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale. In ragione di una vocazione che mira a rendere strutturale il regime del “blocco”, si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall’art. 39, 1° co., della Costituzione. Con il dispositivo la Corte modula nel tempo la dichiarazione di illegittimità costituzionale: «dichiara l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva».

La privatizzazione del lavoro pubblico ha avuto una diretta ricaduta sulla giurisdizione che è stata trasferita dal giudice amministrativo al giudice ordinario.

In proposito la Corte85 ha dichiarato non fondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 69, 7° co., d.lgs. n. 165 del 2001, con riferimento agli artt. 3, 24, 113 Cost. in quanto la previsione di un termine decadenziale per i soli lavoratori pubblici non è ingiustificata – con riferimento all’esigenza di evitare effetti pregiudizievoli del trasferimento di competenze tra giudice amministrativo e giudice ordinario – né è tale da rendere l’azione oltremodo difficoltosa.

Quanto al lavoro pubblico dopo la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, si segnala in particolare la pronuncia86 che ha introdotto una notevole novità nella giurisprudenza costituzionale in tema di riparto di competenze legislative tra Stato e regioni quanto all’incidenza e alla portata del principio di leale collaborazione in caso di legislazione delegata. Ha affermato, invero, che il principio di leale collaborazione non concerne il procedimento legislativo; ma, in caso di delega legislativa, ove il legislatore delegato si accinga a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all’intesa Stato-regioni.

La regola del concorso pubblico per l’accesso al pubblico impiego è stata più volte ribadita.

Nella giurisprudenza della Corte87 è costante, infatti, l’affermazione che il pubblico concorso costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento e imparzialità e che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe a tale regola con la previsione di un diverso meccanismo di selezione per il reclutamento del personale del pubblico impiego deve essere delimitata in modo rigoroso alla sola ipotesi in cui esse siano strettamente funzionali al buon andamento dell’amministrazione e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.

In particolare, la Corte ha ribadito il principio secondo cui la procedura selettiva aperta all’esterno è necessaria in caso di passaggio a una fascia funzionale superiore88.

Quanto alla dirigenza pubblica, la giurisprudenza costituzionale, a partire da una prima pronuncia89, si è occupata ripetutamente del meccanismo cosiddetto dello spoils system dei dirigenti pubblici, sia dello Stato sia delle regioni. Al riguardo la Corte ̶ in simmetria con precedenti sentenze relative rispettivamente alla dirigenza pubblica statale e a quella regionale90 ̶ è stata chiamata a pronunciarsi ancora in tema di dirigenza pubblica con altre rilevanti decisioni91, le quali, connotate dal singolare parallelismo di riguardare la dirigenza statale e quella regionale, hanno tracciato i limiti di questo meccanismo di cessazione degli incarichi dirigenziali, la cui denominazione impropria (spoils system) è evocativa di una condotta di appropriazione delle “spoglie” ̶ in tal caso, dell’apparato burocratico ̶ da parte del vincitore («to the victor go the spoils»).

C’è, nelle pronunce della Corte, una sorta di parallelismo: come è risultato incostituzionale lo spoils system una tantum dei dirigenti generali, parimenti illegittimo è stato ritenuto l’analogo meccanismo previsto per i dirigenti non apicali “esterni”, generali e non; tali sono quelli non inseriti nel ruolo dei dirigenti, istituito presso ciascuna amministrazione statale e articolato in due fasce (art. 23, d.lgs. n. 165 del 2001).

In particolare, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, 161° co., d.l. n. 262 del 2006, convertito con l. n. 286 del 2006, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23, d.lgs. n. 165 del 2001 «[…] prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»92.

È stata poi dichiarata l’illegittimità costituzionale di un’altra normativa (art. 1, 1° e 2° co., l. reg. Lazio n. 8 del 2007) che escludeva l’obbligatoria reintegrazione del dirigente che fosse automaticamente decaduto dall’incarico in base a una disposizione dichiarata illegittima. In tal modo, con la previsione della facoltà della giunta regionale di offrire al dirigente un indennizzo in luogo della reintegrazione e, soprattutto, nel disporre l’obbligo della giunta stessa di offrire l’indennizzo nel caso di interruzione di fatto del rapporto per un periodo superiore a sei mesi, indirettamente si era reintrodotta la possibilità di far luogo a quel meccanismo di spoils system che la Corte aveva già rilevato essere non conforme a Costituzione93.

Successivamente la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di altra disposizione (art. 133, 5° co., l. reg. Lazio n. 4 del 2006) che prevedeva che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, le amministrazioni competenti potessero confermare i componenti dei collegi sindacali in carica, oppure designare nuovi membri. Si trattava anche in tal caso di un meccanismo di decadenza automatica che non contemplava alcuna forma di contraddittorio a garanzia dei componenti in carica94.

Sempre in tema di spoil system più recentemente la Corte95 ha dichiarato costituzionalmente illegittimi degli artt. 6 e 14 della legge della Regione Sardegna n. 8 del 2025: l’art. 6 nella parte in cui fissa un termine di 60 giorni entro il quale il nuovo direttore generale «conferma o sostituisce» il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari; l’art. 14 nella parte in cui dispone il commissariamento, in via straordinaria, di tutte le aziende sociosanitarie, ospedaliere e ospedaliero-universitarie della Sardegna, ricollegando all’insediamento del commissario straordinario l’automatica risoluzione del rapporto con il direttore generale in carica.

parte seconda

la previdenza e le prestazioni sociali

14. Assistenza e previdenza sociale: distinzione e convergenza

La Costituzione, nel suo testo originario, prima della riforma del Titolo V della sua seconda parte, non conteneva il sintagma “Previdenza sociale”, ma nel 1° co. dell’art. 38 faceva riferimento all’“Assistenza sociale” e nell’art. 117 prevedeva la materia della “beneficenza pubblica”, attribuendo al legislatore statale una competenza concorrente con il legislatore regionale. Quest’ultima, peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte96, è cosa diversa dall’assistenza sociale, all’epoca di competenza esclusiva statale, tant’è che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di due leggi regionali che contemplavano provvidenze aggiuntive (di natura assistenziale) in favore di lavoratori agricoli inabili97.

Invece il codice civile del 1942, nel Titolo II, dedicato al «lavoro nell’impresa», alla sezione III recante la disciplina del rapporto di lavoro, conteneva la voce rubricata “Della previdenza e dell’assistenza”, composta da quattro articoli tuttora vigenti (dal 2114 al 2117 c.c.), che richiamavano «la legislazione speciale in materia di previdenza ed assistenza a favore dei prestatori di lavoro»; quest’ultima determinava (assieme alle leggi corporative dell’epoca) «i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative» (così la Relazione del Ministro guardasigilli al r.d. n. 262 del 1942).

Era poi vigente da oltre cinquant’anni la l. n. 6972 del 1890 sulle Opere pie (legge Crispi) che, superando un sistema assistenziale basato sulla carità privata e religiosa, pose le basi di un modello di assistenza pubblica controllata dallo Stato. Poi l’apertura al settore privato, già prevista in generale dall’art. 38, 5° co., Cost., è conseguita alla dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte98.

Ma l’“assistenza” del codice civile, affiancata piuttosto che contrapposta alla “previdenza”, era ed è ben diversa da quella dell’art. 38, 1° co., Cost.: la prima tutelava (solo) i prestatori di lavoro e si fondava su base assicurativa con contribuzioni obbligatorie (era quindi, nella sostanza, una forma di previdenza); l’altra ha una proiezione universalistica perché è assicurata a ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ed è alimentata dalla fiscalità generale.

La previdenza sociale, pur non denominata tale, era – ed è tuttora – ben presente nel 2° co. dell’art. 38 (il sintagma apparirà in seguito nel novellato art. 117, 2° co., per definire la relativa materia, di competenza esclusiva del legislatore statale): è il sistema di assicurazioni sociali già previsto da leggi speciali e dal codice civile, mirato a tutelare i lavoratori e fondato sulla contribuzione di datori di lavoro e lavoratori.

Invece l’“assistenza sociale” è divenuta competenza residuale del legislatore regionale, ma al legislatore statale spetta la competenza esclusiva a determinare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti sociali (oltre che civili) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nel rispetto del principio di sussidiarietà99. È il legislatore statale a essere chiamato a fissare i LEP di estrazione sociale e quindi a porre la disciplina di base, uniforme su tutto il territorio nazionale, dell’assistenza sociale.

La previdenza sociale (art. 38, 2° co.) fa corpo con l’assistenza sociale (art. 38, 1° co.) e insieme appartengono al più ampio sistema di sicurezza sociale, costituito anche da altre forme di protezione, a partire innanzitutto da quella che ha a oggetto la salute (art. 32, 1° co.) e che prende le forme del servizio sanitario nazionale.

Assistenza e previdenza formano l’asse portante, ma non esclusivo, del sistema di sicurezza sociale, il quale non solo è il complesso di norme di protezione del welfare, ma è il fondamento di quello che può definirsi come vera e propria forma di Stato, proiettato verso l’attuazione del principio di eguaglianza sostanziale dell’art. 3, 2. co., Costituzione.

Orbene, i lavori dell’Assemblea costituente si giovarono del contributo della Commissione Pesenti, che si confrontò con il rapporto Beveridge del 1942 e con il concetto di “welfare state” in esso sviluppato. L’idea di fondo era quella di una protezione universalista a carico della fiscalità generale. In realtà quest’idea non attecchì e si imboccò invece la strada di affiancare alla previdenza obbligatoria su base assicurativa e destinata ai lavoratori un sistema di assistenza sociale pubblica gravante sulla collettività e a carattere tendenzialmente universalista. Ma il perno della sicurezza sociale, nella visione dei Costituenti, era la previdenza piuttosto che l’assistenza.

La distinzione è abbastanza netta nei primi due commi dell’art. 38, i quali segnano la linea di demarcazione tra assistenza sociale (1° co.), che fa riferimento a “ogni cittadino” in generale (non solo quindi a chi ha la cittadinanza italiana), e previdenza sociale (2° co.), che si riferisce ai “lavoratori”. Ha affermato la Corte100 che l’art. 38 «nel riferirsi all’idea di “sicurezza sociale”, ipotizza soltanto due modelli tipici della medesima, l’uno fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma), l’altro suscettivo di essere realizzato, e storicamente realizzato anche nella fase successiva all’entrata in vigore della Carta costituzionale, mediante gli strumenti mutualistico-assicurativi (secondo comma)».

L’assistenza mira a offrire una protezione in caso di una situazione di “bisogno” nella misura in cui la prestazione assistenziale tende a eliminarla o ridurla. Essa ha una proiezione universalista nel senso che la platea dei beneficiari ha la finalità di abbracciare i soggetti che versano in una situazione di bisogno, in generale e tendenzialmente tutti.

L’onere dell’assistenza sociale è a carico della fiscalità generale. La situazione di “bisogno” alla quale pone rimedio l’assistenza sociale è quella dell’inabilità al lavoro quando ridonda in deprivazione dei “mezzi necessari per vivere”. Il contenuto della prestazione è innanzi tutto il “mantenimento” ossia l’approntamento dei mezzi necessari per vivere; ma a ciò si possono aggiungere anche altre prestazioni con un contenuto più ampio dei meri “mezzi necessari per vivere”. Esse, nel loro insieme, compongono “l’assistenza sociale”.

È l’assetto solidaristico della forma dello Stato sociale che ha la missione di garantire a tutti i cittadini (lavoratori e non) la libertà dal bisogno.

Invece la previdenza vuole offrire una protezione in caso di un “evento avverso” connesso a un “rischio”. Lo schema è quello delle assicurazioni sociali. I beneficiari sono i lavoratori. Gli “eventi avversi” sono elencati all’art. 38, 2° co.: l’infortunio, la malattia, l’invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria. Non costituiscono un numerus clausus essendo possibili altre forme assicurative per legge. Rimane però la tipicità del rapporto assicurativo definito dai presupposti di legge.

Il contenuto delle prestazioni per coloro che sono colpiti da un “evento avverso” ex art. 38, 2° co., è più “generoso” perché consiste almeno in «mezzi adeguati alle […] esigenze di vita» della persona e non soltanto in mezzi necessari, come per le prestazioni a contenuto assistenziale.

Il finanziamento delle prestazioni è fatto con la contribuzione previdenziale gravante su lavoratori e datori di lavoro.

Ogni situazione lavorativa genera un obbligo contributivo. La previsione di una gestione previdenziale residuale, quale è la gestione separata, svolge proprio questo ruolo di chiusura del complessivo sistema previdenziale101. Ma è proprio il contenuto della prestazione previdenziale che comporta la ibridazione di questa distinzione. Il 2° co. dell’art. 38 non si limita a prescrivere che debba esserci un sistema di assicurazioni sociali, bensì ne definisce anche un contenuto minimo. Ciò comporta che nella misura in cui un’assicurazione sociale non offre «mezzi adeguati alle esigenze di vita», ma qualcosa di meno, il differenziale finisce per gravare sulla fiscalità generale e quindi la prestazione previdenziale diventa, in parte, anche prestazione assistenziale.

Il riflesso di ciò è nel 4° co. dell’art. 38, che prescrive che alla realizzazione delle protezioni ivi previste, provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato, in quanto nel caso dell’assistenza sociale le prestazioni sono finanziate con la fiscalità generale e rispondono agli obiettivi di politica sociale del legislatore; mentre la realizzazione degli obiettivi di previdenza sociale è resa possibile con le risorse disponibili degli organi e istituti adibiti a tali compiti mediante la contribuzione obbligatoria.

15. L’approntamento di mezzi adeguati alle esigenze di vita (art. 38, 2° co., Cost.)

Il 2° co. dell’art. 38 (del primo si dirà infra) prevede che «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria».

L’elencazione degli eventi avversi, che richiedono una necessaria tutela del lavoratore, non copre tutta l’area della previdenza sociale essendo possibili anche ulteriori forme di garanzie assicurative, come quella in favore dei superstiti o quella che ha a oggetto gli assegni familiari. Ma solo la riferibilità agli eventi catalogati nel 2° co. dell’art. 38, Cost. fa scattare l’obbligo assicurativo e la soglia minima delle prestazioni, che devono assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore.

La nozione di “adeguatezza” attiene al grado di tutela che sul piano generale il lavoratore ottiene dal sistema della sicurezza sociale in presenza degli eventi ai quali l’art. 38, 2° co., ricollega la garanzia previdenziale per compensare la perdita totale o parziale di reddito. L’adeguatezza, quindi, è collegata al reddito lavorativo. Il rispetto di questo parametro è venuto in rilievo quanto alla composizione della retribuzione pensionabile102, che non necessariamente deve includere ogni prestazione retributiva in senso lato103. È anche possibile una modifica in termini meno favorevoli, ma nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità104.

Si è ritenuta la non illegittimità della disposizione che poneva solo l’80% della retribuzione a base del trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, escludendo che agli stessi potesse essere conferito un trattamento di quiescenza pari all’ultima retribuzione percepita105.

Nell’evocare il criterio di proporzionalità del trattamento pensionistico di vecchiaia, la Corte ha affermato che, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, il trattamento di quiescenza, che della retribuzione costituisce un prolungamento a fini previdenziali, deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per un’esistenza libera e dignitosa. Tuttavia – ha precisato la Corte – i principi di proporzionalità e di adeguatezza, i quali vanno costantemente assicurati in tutto il periodo di quiescenza, non comportano che sia garantita sempre l’integrale corrispondenza fra retribuzione e pensione, ma, pur presupponendo che tale corrispondenza costituisca l’obiettivo ottimale, esigono piuttosto una commisurazione del trattamento di quiescenza al reddito percepito in costanza del rapporto di lavoro secondo determinazioni discrezionali del legislatore, le quali devono essere basate sul ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti nell’attuazione graduale di quei principi, compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa106.

In passato la necessaria adeguatezza dei trattamenti pensionistici era presidiata dalla disciplina dell’integrazione al minimo che comportava l’attribuzione di un importo aggiuntivo rispetto a quello risultante dalla contribuzione accreditata al singolo lavoratore. Questo differenziale finiva per ibridare la struttura assicurativa conferendo alla prestazione una connotazione riconducibile all’assistenza sociale. Ma la giurisprudenza ha ritenuto che comunque non fosse snaturata la funzione previdenziale della prestazione107.

La Corte è intervenuta con numerose pronunce di illegittimità costituzionale allargando la possibilità di cumulo dell’integrazione al minimo di due trattamenti pensionistici in capo allo stesso titolare. Si segnala in particolare la sentenza che, dopo una catena di precedenti pronunce, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in via consequenziale di ogni altra combinazione di trattamenti pensionistici108.

Il legislatore è poi intervenuto per limitare l’integrazione al minimo a un solo trattamento pensionistico.

La Corte109 ha ritenuto che «l’art. 38 Cost. non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante […] ma richiede un bilanciamento, modificabile nel tempo a seconda delle circostanze, tra i valori personali inerenti alla tutela previdenziale e ‘i principi connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa». Però ha riconosciuto la cristallizzazione del più favorevole in godimento fino al riassorbimento dello stesso nei successivi miglioramenti. Ossia l’ultimo importo percepito a titolo di integrazione al minimo rimaneva invariato fino a quando gli adeguamenti automatici (perequazione) non avessero fatto sì che l’importo “a calcolo” superasse quello cristallizzato.

Una speciale forma di integrazione era prevista per l’assegno ordinario di invalidità. Infatti, quando risultava inferiore al trattamento minimo INPS, l’assegno era integrato nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale.

La riforma pensionistica del 1995, nell’introdurre il sistema contributivo facendo venir meno gradatamente quello retributivo, ha anche eliminato la possibilità dell’integrazione al minimo per tutte le pensioni liquidate a calcolo.

Recentemente però la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione della riforma del sistema pensionistico nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo, l’assegno ordinario d’invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo110.

16. (Segue) La perequazione dei trattamenti pensionistici

L’adeguatezza dei trattamenti di quiescenza si lega al tema della loro perequazione nel tempo, ossia all’aggiornamento del relativo importo.

La Corte111 ha più volte evidenziato che, nella prospettiva dell’art. 38, 2° co., Cost., la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici, dei quali salvaguarda il valore reale al cospetto della pressione inflazionistica112.

Essa è altresì funzionale all’attuazione dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, sanciti dall’art. 36, 1° co°, Cost.; ciò senza che possa tuttavia configurarsi un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all’art. 38 Cost. e quella di cui all’art. 36 Cost., tenuto conto che la prima è agganciata alla seconda «non in modo indefettibile e strettamente proporzionale».

Recentemente la Corte113 ha ritenuto non in contrasto con l’art. 38, 2° co., Cost., e quindi con il parametro dell’adeguatezza dei trattamenti pensionistici di quiescenza, il sistema di rivalutazione automatica che applica percentuali di adeguamento decrescenti all’aumentare dell’importo della pensione.

In precedenza aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa che prevedeva la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici nella misura del 100% esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS114; tale disciplina prevedeva il blocco per gli anni 2012-2013 della perequazione dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS. In questa pronuncia la Corte ha riconosciuto il diritto alla perequazione dei trattamenti pensionistici e, rinnovando il richiamo al principio della sufficienza della retribuzione dell’art. 36 Cost. (che va applicato anche «ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita»), ne ha correlato l’attuazione alla dimensione quantitativa della prestazione, e quindi al bisogno del titolare della prestazione.

Il blocco della perequazione operato sulle pensioni d’importo più rilevante (l’anno di riferimento era il 2008) non è stato considerato irragionevole perché realizzava «un trattamento differenziato di situazioni obiettivamente diverse rispetto a quelle […] dei titolari di pensioni più modeste»; pertanto «le esigenze di bilancio, affiancate al dovere di solidarietà, [avevano] fornito una giustificazione ragionevole alla soppressione della rivalutazione automatica annuale per i trattamenti di importo otto volte superiore al trattamento minimo INPS». Nel caso dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, invece, la Corte ha ritenuto travalicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, in ragione del pregiudizio per il potere di acquisto e della vanificazione delle aspettative reddituali nutrite dai lavoratori per il tempo successivo alla cessazione dell’attività lavorativa.

Essendo “inscindibile” il nesso tra l’art. 36, 1° co., e l’art. 38, 2° co., Cost. il legislatore, ogniqualvolta si profili l’esigenza di un risparmio di spesa, dunque, deve operare un corretto bilanciamento tra i due diversi interessi (la perequazione dei trattamenti pensionistici e l’equilibrio della spesa) nel rispetto di un ineludibile vincolo di scopo «al fine di evitare che esso possa pervenire a valori critici, tali che potrebbero rendere inevitabile l’intervento correttivo della Corte».

La normativa successiva ha previsto la rivalutazione automatica anche in favore dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte e pari o inferiori a sei volte quello minimo, secondo un meccanismo decrescente in relazione inversa rispetto alla misura delle pensioni, ma confermando il blocco totale della perequazione per i trattamenti di ammontare superiore senza perciò violare il criterio dell’adeguatezza.

Per dare seguito agli effetti di tale pronuncia di incostituzionalità la normativa della perequazione è mutata. La Corte, nuovamente investita della legittimità costituzionale della stessa, ha escluso che le norme impugnate – censurate in riferimento agli artt. 38, 2° co., e 36, 1° co., Cost. – violassero i principi di razionalità e proporzionalità, in quanto dal loro contesto emergono «con evidenza le esigenze finanziarie di cui il legislatore ha tenuto conto nell’esercizio della sua discrezionalità», e pertanto «nell’attuazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti pensionistici tali esigenze sono preservate attraverso un sacrificio parziale e temporaneo dell’interesse dei pensionati a tutelare il potere di acquisto dei propri trattamenti». Essa è considerata un coerente sviluppo della tematica del bilanciamento degli interessi previdenziali con quello dell’equilibrio della spesa pensionistica in un’ottica di dialogo tra le istituzioni (nella specie la Corte costituzionale e il Parlamento)115.

La puntualizzazione dei requisiti della proporzionalità e adeguatezza è stata cruciale nella giurisprudenza della Corte costituzionale per la tutela previdenziale e, più ampiamente, per il dibattito teorico-pratico «sulla c.d. condizionalità dei diritti sociali rispetto alla sostenibilità economica degli effetti delle decisioni impattanti sulla spesa pubblica».

Solo «la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema a evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità»116. Ma è possibile il raffreddamento della dinamica perequativa117.

17. Il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale (art. 38, 1° co., Cost.)

L’assistenza sociale, pur riferita dal 1° co. dell’art. 38 solo agli inabili al lavoro, ha una vocazione universalista e si presta a essere attuata in altre forme di contrasto di fragilità o esclusione sociale. L’inabilità lavorativa rimane però il terreno elettivo dell’assistenza sociale ed è stata oggetto di varie pronunce della Corte, relative in particolare al diritto al congedo straordinario per l’assistenza118.

Numerose sono anche le pronunce in tema di invalidità civile che hanno allargato l’area di erogabilità della prestazione119. Sono però possibili anche altre forme di assistenza sociale.

Per ampliare la protezione dell’art. 38 si è fatto riferimento ai doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale dell’art. 2 Cost., i quali aprono il sistema di sicurezza sociale alla tutela anche di “bisogni” ulteriori, non catalogati nell’art. 38, 1° e 2° comma.

Una tipica prestazione non legata all’inabilità al lavoro è l’assegno sociale che mira a contrastare le situazioni di indigenza degli anziani120.

Recentemente la Corte, nell’operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE concernente l’accesso dei cittadini extracomunitari con "permesso unico lavoro" all’assegno sociale121, ha sottolineato che «l’applicazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione […] impone […] che operi la tutela contro la disoccupazione involontaria, quando le dimissioni siano oggettivamente determinate dalla necessità del dipendente di tutelare la propria salute, a fronte di una condizione lavorativa con la stessa incompatibile, poiché in tal caso la scelta risolutoria del lavoratore non è "libera", ma necessitata dalla tutela di un diritto, quello alla salute, di rango costituzionale»122.

Con riferimento al sistema riformato nella Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), è stata dichiarata l’illegittimità della mancata limitazione dell’obbligo restitutorio della predetta prestazione nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata123.

Ci sono poi altre situazioni di “bisogno” o di “evento avverso” che sfuggono all’elencazione dell’art. 38, 1° e 2° co., e in particolare, la povertà e la inoccupazione involontaria.

Quanto all’inoccupazione involontaria (mancanza – non perdita – del lavoro e quindi mancanza di reddito) viene in rilievo il tema del reddito di cittadinanza. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, 1° co., lettera a, n. 2, d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché «per almeno 5 anni»124.

18. Le prestazioni assistenziali e previdenziali

La legislazione ordinaria ha dato attuazione al disegno costituzionale di assistenza e previdenza sociale.

L’art. 1 della l. n. 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), prevede che «la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione».

Ai “servizi sociali” fa riferimento la giurisprudenza della Corte, la quale ha precisato che «va ricondotto tra i ‘diritti sociali’ di cui deve farsi carico il legislatore nazionale il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno, in particolare alimentare», e che va affermato «il dovere dello Stato di stabilirne le caratteristiche qualitative e quantitative, nel caso in cui la mancanza di una tale previsione possa pregiudicarlo»125.

È compito del legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione e attuazione dei servizi sociali126.

Il diritto alla pensione e alle prestazioni sociali è presente in varie pronunce della Corte quanto alle condizioni e ai requisiti.

È stata ritenuta illegittima l’esclusione del diritto al trattamento di quiescenza prevista dall’art. 49, r.d. n. 2960 del 1923 nel caso di dimissioni degli impiegati civili dello Stato127.

Ulteriori pronunce hanno riguardato la decorrenza dei trattamenti previdenziali, l’incidenza di sanzioni penali o disciplinari, i termini di prescrizione e decadenza.

Quanto al trattamento giuridico ed economico della malattia si segnala la decisione128 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, 1° co. del D.L.C.P.S. (decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato) n. 207 del 1947, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato, limitatamente alla parte in cui, nei casi di assenza dal servizio per malattia, condiziona il mantenimento del rapporto d’impiego per tre mesi al compimento di un anno di servizio.

19. (Segue) L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le patologie derivanti da cause di servizio è risultata ampliata nella sua area di operatività a seguito di pronunce della Corte. L’obbligo assicurativo - attuativo della garanzia costituzionale prevista dall’art. 38, secondo comma, che prescrive che ai lavoratori siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio - è stato esteso quanto ai presupposti sia oggettivi che soggettivi.

Sotto il primo profilo di particolare importanza sono due storiche decisioni del 1988 che hanno superato la rigidità del sistema tabellare quanto al catalogo delle malattie professionali e ai tempi di insorgenza delle stesse; si è così transitati verso un sistema misto, tabellare e non.

La prima129 ha dichiarato l’incostituzionalità del sistema tabellare delle malattie professionali nella parte in cui non consentiva l’indagine sull’eziologia professionale della malattia. In particolare, si è posto in evidenza che il sistema tabellare allora in vigore si pone in contrasto con il precetto costituzionale consacrato nell’art. 38, 2° co., Cost. in quanto, in aggiunta alla previsione tabellare, non consente (nell’ambito delle attività protette industriali e agricole di cui rispettivamente agli artt. 1, 206, 207 e 208 del d.P.R. n. 1124 del 1965) l’indagine sull’eziologia professionale delle malattie indipendentemente dagli elenchi stabiliti e dai tempi della manifestazione morbosa richiesti dalla legge.

La stessa pronuncia ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento al medesimo parametro, anche dell’art. 134, 1° co., del detto d.P.R. n. 1124, nella parte in cui, per l’ipotesi di abbandono da parte dell’assicurato della lavorazione morbigena, stabiliva che le prestazioni previdenziali previste per le malattie professionali nell’industria fossero dovute sempreché le manifestazioni morbose si fossero verificate entro un termine.

La seconda sentenza ha riguardato il termine previsto dalla tabella 4 allegata al richiamato d.P.R. per ciascuna malattia professionale che la Corte ha ritenuto incompatibile con i principi di cui agli artt. 3 e 38 Cost.130: una denunzia tardiva della malattia professionale non può privare automaticamente dell’indennizzo il lavoratore, la cui malattia si sia verificata nei termini tabellari.

Ancora sotto l’aspetto oggettivo della garanzia costituzionale vi sono state nel 1991 due importanti pronunce di grande rilievo

La prima è quella che ha riguardato la indennizzabilità del danno biologico.131 La Corte ha affermato che la tutela risarcitoria del diritto alla salute, che il diritto vivente riconduce alla norma risultante dal combinato disposto degli artt. 32, 1° co., Cost. e 2043 c.c., riguarda prioritariamente e indefettibilmente il danno biologico in sé considerato, rappresentato dalla stessa menomazione psicofisica, a prescindere dalle conseguenze che da essa possano o meno derivare: ossia indipendentemente dalla eventuale perdita o riduzione di reddito che ne sia conseguenza immediata e diretta, così come dai danni morali soggettivi contemplati dall’art. 2059 c.c.. La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1916 c.c. nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.

Con la seconda pronuncia la Corte è tornata sul tema del danno biologico e della sua indennizzabilità. La considerazione della salute come bene e valore personale, in quanto tale garantito dalla Costituzione come diritto fondamentale dell’individuo, nella sua globalità e non solo quale produttore di reddito, impone invece di prendere in considerazione il danno biologico, ai fini del risarcimento, in relazione alla integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica sé stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte «le attività realizzatrici della persona umana»132.

Sotto il profilo soggettivo, poi, la protezione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata estesa a varie categorie: al personale addetto in rapporto diretto con il pubblico a servizi di cassa133, ai familiari che prestano opera manuale o sono esposti a rischio nell'ambito dell'impresa familiare134, agli artigiani operanti all'estero135, ai lavoratori addetti a pubblici spettacoli136, ai lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali137.

La Corte è intervenuta anche sui limiti temporali entro cui è possibile chiedere l'aggravamento o il riconoscimento di una malattia professionale, affermando in particolare che, se una denuncia di aggravamento di una malattia professionale avviene dopo la scadenza del termine quindicennale di revisione e si è verificata una continuazione dell'esposizione al rischio oltre la data di decorrenza della rendita già costituita, tale denuncia deve essere considerata come una nuova malattia professionale. Questo ha consentito al lavoratore di ottenere un nuovo indennizzo per il danno riconducibile al periodo successivo138.

Altre pronunce hanno riguardato la corretta liquidazione dell'indennizzo INAIL in presenza di menomazioni preesistenti. In particolare è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 38/2000, nella parte in cui non prevedeva che nella liquidazione dell'indennizzo INAIL per un nuovo infortunio o malattia professionale, l'Istituto dovesse tenere conto delle menomazioni preesistenti (sia di origine lavorativa che extra-lavorativa) per calcolare correttamente il grado di inabilità complessiva139.

20. (Segue) L’ambito soggettivo della protezione sociale

Quanto ai beneficiari delle prestazioni deve considerarsi che i primi due commi dell’art. 38 prevedono che «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale» (1° co.) e che «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» (2° co.).

Tra i “lavoratori” menzionati dalla norma quali destinatari delle tutele sono da ricomprendere anche i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, liberi professionisti, coloni e mezzadri, coltivatori diretti), nonché coloro che sono occupati secondo tipologie contrattuali che implicano un rapporto personale con la controparte datoriale diverso dalla subordinazione in senso stretto (lavoratori parasubordinati, o con rapporto prevalentemente personale e continuativo, organizzato dal committente).

In proposito ha affermato la Corte140 che il «legislatore può legittimamente circoscrivere la platea dei beneficiari delle stesse prestazioni sociali, purché le sue scelte rispettino rigorosamente il canone di ragionevolezza; trattandosi di provvidenze a tutela di soggetti fragili; infatti, le eventuali limitazioni all’accesso devono esprimere un’esigenza chiara e razionale, senza determinare discriminazioni»; anche se «la possibilità di modulare la disciplina delle misure assistenziali […] non può pregiudicare quelle prestazioni che si configurano come misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d’inabilità civile, diretta al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona […]».

Anche agli stranieri spettano le prestazioni sociali141. La giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che «entro i limiti consentiti dall’art. 11 della direttiva del 2003, n. 2003/109/CE (Direttiva del Consiglio relativa allo status di cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo), cui ha conferito attuazione il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 […], e comunque nel rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo assicurati dalla Costituzione e dalla normativa internazionale, il legislatore [può] riservare talune prestazioni assistenziali ai soli cittadini e alle persone ad essi equiparate soggiornanti in Italia, il cui status vale di per sé a generare un adeguato nesso tra la partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica, e l’erogazione della provvidenza»142. Ne segue che la Costituzione impone di preservare l’uguaglianza nell’accesso all’assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extracomunitari dall’altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di «un bisogno primario dell’individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale»143, riflettano il godimento dei diritti inviolabili della persona.

Per questa parte, infatti, la prestazione non è tanto una componente dell’assistenza sociale (che l’art. 38, 1° co., Cost. riserva al «cittadino»), quanto un necessario strumento di garanzia di un diritto inviolabile della persona (art. 2, Cost.).

Stante la limitatezza delle risorse disponibili, al di là del confine invalicabile appena indicato, rientra dunque nella discrezionalità del legislatore graduare con criteri restrittivi, o financo di esclusione, l’accesso dello straniero extracomunitario a provvidenze ulteriori. Per esse, laddove è la cittadinanza stessa, italiana o comunitaria, a presupporre e giustificare l’erogazione della prestazione ai membri della comunità, viceversa ben può il legislatore esigere in capo al cittadino extracomunitario ulteriori requisiti, non manifestamente irragionevoli, che ne comprovino un inserimento stabile e attivo.

In tal modo, le provvidenze divengono il corollario dello stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo.

A tale proposito, la titolarità del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, diversamente dalla mera residenza legale in Italia, è subordinata a requisiti (la produzione di un reddito; la disponibilità di un alloggio; la conoscenza della lingua italiana: art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998) che sono in sé indici non irragionevoli di una simile partecipazione. Essa perciò rappresenta l’attribuzione di un peculiare status che comporta diritti aggiuntivi rispetto al solo permesso di soggiorno; infatti, consente (art. 9, 12° co., del d.lgs. n. 286 del 1998) di entrare in Italia senza visto, di svolgervi qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata, di accedere ai servizi e alle prestazioni della Pubblica amministrazione in materia sanitaria, scolastica, sociale e previdenziale, e di partecipare alla vita pubblica locale.

Il permesso di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, che ha durata indeterminata, consente l’inclusione dello straniero nella comunità nazionale ben distinguendo il relativo status dalla provvisorietà in cui resta confinato il titolare di permesso di soggiorno di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Non è perciò né discriminatorio, né manifestamente irragionevole che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia il presupposto per godere di una provvidenza economica, quale l’assegno sociale, che si rivolge a chi abbia compiuto 65 anni di età. Tali persone ottengono infatti, alle soglie dell’uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, Cost.).

Rientra dunque nella discrezionalità del legislatore riconoscere una prestazione economica al solo straniero, indigente e privo di pensione, il cui stabile inserimento nella comunità lo ha reso meritevole dello stesso sussidio concesso al cittadino italiano. Pertanto, sotto nessun profilo può ritenersi violato l’art. 3, Cost. con riferimento a quegli stranieri che invece tale status non hanno.

Nel già citato rinvio pregiudiziale144 alla Corte di giustizia UE concernente l’accesso dei cittadini extracomunitari con “permesso unico lavoro” all’assegno sociale, la Corte dubita che un obbligo costituzionale di attribuire l’assegno sociale allo straniero privo della (ex) carta di soggiorno derivi comunque dall’art. 12 della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che, ai fini della equiparazione dei cittadini stranieri extracomunitari ai cittadini italiani, richiama il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che impone la parità di trattamento tra i lavoratori stranieri e i cittadini dello Stato europeo che li ospita per quanto riguarda il settore della sicurezza sociale, non venendo qui in considerazione la posizione di lavoratori.

Nella giurisprudenza costituzionale l’elemento di discrimine basato sulla cittadinanza è stato ritenuto in contrasto con l’art. 3, Cost. e con lo stesso divieto di discriminazione formulato dall’art. 14 CEDU, solo con riguardo a prestazioni destinate al soddisfacimento di bisogni primari e volte alla «garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto»145 o comunque destinate alla tutela della salute e al sostentamento connesso all’invalidità146, di volta in volta con specifico riguardo alla pensione di inabilità, all’assegno di invalidità, all’indennità per ciechi e per sordi e all’indennità di accompagnamento.

In breve, il legislatore può legittimamente prevedere specifiche condizioni per il godimento delle prestazioni assistenziali eccedenti i bisogni primari della persona, purché tali condizioni non siano manifestamente irragionevoli né intrinsecamente discriminatorie, com’è appunto la considerazione dell’inserimento socio-giuridico del cittadino extracomunitario nel contesto nazionale, come certificata dal permesso di soggiorno UE di lungo periodo, al quale l’ordinamento fa conseguire il riconoscimento di peculiari situazioni giuridiche che equiparano il cittadino extracomunitario – a determinati fini – ai cittadini italiani e comunitari.

21. La sostenibilità della spesa previdenziale e assistenziale

La discrezionalità del legislatore è condizionata dalla sostenibilità economica degli interventi, secondo il principio dell’equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio dello Stato desumibile dall’art. 81 della Costituzione.

Pronunziando in tema di integrazione al minimo, la Corte ha sostenuto che «l’art. 38 Cost. non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante … ma richiede un bilanciamento, modificabile nel tempo a seconda delle circostanze, tra i valori personali inerenti alla tutela previdenziale e ‘i principi connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa’»147.

Occorre sempre un bilanciamento tra i valori inerenti alla tutela previdenziale e i principi connessi alla disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa.

A tal fine rileva la modulazione nel tempo delle pronunce di incostituzionalità operata da alcune pronunce.

Recentemente la Corte148 ha affermato che la maggior spesa a carico dello Stato, che la decisione comporta, non si pone in contrasto – come in sostanza prospettava l’INPS – con l’art. 81 Cost., perché sarà compito del legislatore «provvedere tempestivamente alla copertura degli oneri derivanti dalla pronuncia, nel rispetto del vincolo costituzionale dell’equilibrio di bilancio in senso dinamico». La Corte, tuttavia, ha ritenuto necessario seguire il solco tracciato dalla pronuncia da ultimo citata e così, «nella prospettiva, appunto, del “contemperamento dei valori costituzionali” – che viene qui in rilievo non già nel contesto dello scrutinio di costituzionalità della norma denunciata ed al fine dell’esito dello stesso, bensì nella fase successiva relativa alla delimitazione diacronica degli effetti della decisione – [...] ritiene, in questo caso, di graduare gli effetti temporali del decisum, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale».

Anche in questo frangente, del resto, come nella vicenda scrutinata dal citato precedente, il riconoscimento solo pro futuro dell’integrazione al minimo dell’assegno ordinario d’invalidità non contrasta con la logica del giudizio incidentale, poiché l’accoglimento ex nunc «risponde comunque all’interesse della parte che ha attivato il processo principale ed è dunque rilevante al fine della decisione che dovrà adottare il giudice rimettente».

In tal senso si era già espressa la Corte con riguardo alla cd. Robin tax149 affermando che la maggior spesa a carico dello Stato, che la presente pronuncia comporta, non si risolve – come in tesi dell’INPS – in «violazione dell’art. 81 della Costituzione», poiché, nella specie, vengono in gioco diritti incomprimibili della persona.

La Corte ha avuto modo di chiarire che le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento, pur presentando natura altamente discrezionale entro il limite dell’equilibrio di bilancio, vedono naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie, inerenti all’erogazione di prestazioni sociali incomprimibili150.

Ciò comporta che il legislatore deve provvedere tempestivamente alla copertura degli oneri derivanti dalla pronuncia, nel rispetto del vincolo costituzionale dell’equilibrio di bilancio in senso dinamico. Però nella prospettiva, appunto, del “contemperamento dei valori costituzionali” – che viene in rilievo non già nel contesto dello scrutinio di costituzionalità della norma denunciata e al fine dell’esito dello stesso, bensì nella fase successiva relativa alla delimitazione diacronica degli effetti della decisione – la Corte ha ritenuto, in questo caso, di graduare gli effetti temporali del decisum, facendoli decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.

22. Il diritto all’educazione e all’avviamento professionale (art. 38, 3° co., Cost.)

La disposizione dell’art. 38, 3° co., Cost. al pari di quelle dei primi due commi è considerata in ogni caso una forma di tutela del lavoro in una condizione di sotto-protezione sociale del lavoratore.

La sua collocazione dopo i primi due commi dell’art. 38 consente di ritenerne il contenuto riferito sia ai cittadini inabili al lavoro sia ai cittadini lavoratori. Di modo che per gli appartenenti a entrambe le categorie, in caso di inabilità tout court o di minorazione fisica (secondo la cruda terminologia dell’epoca), scatta il diritto a prestazioni ulteriori (educazione e avviamento professionale) in aggiunta a quelle assistenziali e/o previdenziali attribuite sul piano generale.

È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, 3° co., l. n. 118 del 1971, – recante la conversione in legge del d.l. n. 5 del 1971, in tema di tutela dei mutilati e invalidi civili – nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevede che «sarà facilitata», anziché disporre che «è assicurata» la frequenza alle scuole medie superiori151.

Analoga pronuncia ha riguardato il diritto dei portatori di handicap di accedere alla scuola media superiore.152 La Corte ha configurato il diritto del disabile all’istruzione come “diritto fondamentale”153.

23. Gli enti preposti all’assolvimento dei compiti di previdenza e assistenza (art. 38, 4° e 5° co., Cost.)

L’assistenza e la previdenza sociale sono affidate a organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato ai sensi del 4° co. dell’art. 38 della Costituzione. Parimenti la l. n. 328 del 2000, art. 1, 3° co., prescrive che la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato, nonché a particolari soggetti di diritto privato, quali i patronati.

Il 5° co. dell’art. 38 poi prevede che «l’assistenza privata è libera». Quindi oltre alle tutele assistenziali e previdenziali pubbliche vi è “l’assistenza privata” che può assumere anche la forma di “previdenza” integrativa privata.

In passato la Corte154 si è pronunciata in materia di costituzionalità del trasferimento ai comuni delle funzioni, dei beni e del personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Nonostante la visione coordinata della “gestione pubblica e privata” di assistenza e previdenza, si è rilevato che il legame sistematico tra l’art. 38 e gli artt. 2 (principio di solidarietà) e 3, 2° co., (principio di uguaglianza sostanziale) esalta la solidarietà generale “organizzata dallo Stato”, al quale ultimo è demandata la liberazione dal bisogno dei cittadini, mentre l’azione dei privati si svolge in una sfera diversa da quella della previdenza pubblica obbligatoria. Dunque, il 5° co. dell’art. 38, che riconosce il principio della libertà dell’assistenza e previdenza privata, si pone in una sfera separata, diversa da quella in cui lo Stato svolge la sua azione monopolistica.

Queste considerazioni consentono di tracciare un netto confine concettuale tra l’assistenza/previdenza privata desumibile dall’art. 38, 5° co., e le figure giuridiche che prevedono la partecipazione di soggetti privati a forme di previdenza legislativamente regolate, quali la “sussidiarietà” e le forme volontarie di previdenza, “previdenza integrativa” e la “previdenza complementare”.

Le forme applicative della previdenza complementare consistono in appositi «fondi pensione» costituiti per determinazione di una vasta categoria di soggetti (datori di lavoro, sindacati, enti privati, regioni) mediante atti negoziali (contratti o accordi collettivi, regolamenti aziendali ecc.) e rispondono all’esigenza di erogare «trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio» (art. 1 del d.lgs. n. 252 del 2005).

In particolare, la Corte ha sottolineato che «alla stregua del […] quadro normativo non può essere posta in dubbio la scelta del legislatore, enunciata sin dalla legge del 1992, n. 421, e, via via, confermata nei successivi interventi, di istituire […] un collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare, collocando quest’ultima nel sistema dell’art. 38, 2° co., della Costituzione»155.

24. Riflessione finale

Le pronunce di illegittimità costituzionale che hanno riguardato il lavoro, la previdenza e le prestazioni sociali sono numerose, tutte raccolte sistematicamente nel presente volume. Di quelle più significative si è dato conto in questo saggio introduttivo al termine del quale – più che a sua conclusione – può svolgersi una riflessione finale.

La Costituzione ha assegnato al lavoro una posizione marcatamente preminente in ragione sia del principio lavorista posto all’esordio dei Principi fondamentali (art. 1) e delle specifiche numerose tutele in cui esso si articola (artt. 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 46 Cost.), sia della proiezione di programma sociale, riferito, piuttosto che alle persone in generale, proprio a «tutti i lavoratori», destinatari della missione dello Stato di realizzare l’eguaglianza sostanziale delle opportunità, ossia di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, 2° co., Cost.).

I Costituenti non hanno indicato come missione del legislatore la ridistribuzione della ricchezza; la proprietà privata, che pure si affianca ai beni comuni e segnatamente ai domini collettivi, ha piena tutela costituzionale nei limiti che ne assicurino, comunque, la funzione sociale.

E neppure i tributi hanno una funzione redistributiva essendo solo prescritto il carattere progressivo dell’imposizione fiscale sul presupposto della capacità contributiva.

Invece è al lavoro che i Costituenti hanno affidato la missione di liberare la persona dal bisogno: la «Freedom of want» del discorso sulle quattro libertà di Franklin Delano Roosevelt del 6 gennaio 1941.

Il lavoro è il fondamento dello Stato del welfare, inteso quest’ultimo come libertà dal bisogno e quindi come emancipazione dalle tante povertà – economica, sociale, sanitaria, educativa, e ora anche climatica – che possono affliggere la persona fino a compromettere la sua dignità.

Tutelando il lavoro si contrastano le fragilità e le marginalità, si rafforza la coesione sociale, si rinsalda la scelta democratica.

In questa visione “lavoro-centrica” non vi è una sovraesposizione del “lavoro” rispetto ad altri valori, anch’essi fondamentali per la piena realizzazione della persona umana. La tutela del lavoro comporta per un verso che la persona, che sia sprovvista di mezzi e abbia perso, in tutto o in parte, la capacità di lavorare, ha diritto all’assistenza sociale; per altro verso – e in generale – che chi ha e conserva tale capacità ha diritto di lavorare per uscire dalla situazione di bisogno.

La Costituzione non assicura a tutti un reddito per sentirsi persona nella comunità. Ma la Costituzione riconosce a tutti il diritto al lavoro, che è ciò che rende effettiva la partecipazione della persona alla comunità affinché essa, protetta nella sua dignità, non sia – e non si senta – “povera”, ossia afflitta dal bisogno. È il lavoro, non il reddito, a essere diritto di cittadinanza.

Spetta al legislatore nell’esercizio della discrezionalità delle scelte politiche realizzare questa missione di eguaglianza delle opportunità tramite il lavoro, che i nostri Costituenti, visionari aruspici del destino delle future generazioni, gli hanno assegnato.

È questa la direttrice di un cammino comune tracciata per la nostra comunità di persone sulla base del patto fondativo che, tuttora, è rappresentato dalla Costituzione.

Note

  1. C. cost., sent. n. 29 del 1960. In dottrina U. Prosperetti, Serrata, lotta sindacale e protezione dei lavoratori, in Giur. cost., 1960, p. 515. Più recentemente e in una prospettiva anche europea v. S. Sciarra, L’Europa e il lavoro. Solidarietà e conflitto in tempi di crisi, Bari, 2013.
  2. C. cost., sent. n. 334 del 1988; in precedenza cfr. anche C. cost., sent. n. 15 del 1975. In dottrina N. Bettini, Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative e principi costituzionali, in Dir. lav., 1989, 1, II, p. 35.
  3. C. cost., sent. n. 106 del 1962. In dottrina M. Conti, Legge e contratto collettivo nella disciplina delle condizioni di lavoro, in Giur. cost., 1962, p. 1434.
  4. C. cost., sent. n. 419 del 2000. In dottrina V. De Michele, Trattato di Lisbona e diritto del lavoro italiano: alla ricerca di un nuovo sistema costituzionale delle fonti e delle tutele, in Lavoro giur., 2010, 2, p. 113.
  5. C. cost., sent. n. 52 del 2023. In dottrina D. Comandè, Pluralismo e libertà sindacale: questioni di legittimità costituzionale del contratto di prossimità, in Riv. it. dir. lav., 2022, 4.
  6. C. cost., sent. n. 28 del 2021.
  7. C. cost, sent. n. 34 del 1985. In dottrina C. Brusco, Autonomia negoziale del sindacato e prassi concertative centralizzate davanti alla Corte costituzionale, in Foro it., 1985, 1, 1924.
  8. C. cost, sent. n. 124 del 1991, in Giur. cost., 1991, p. 1236. In dottrina A. Caiafa, Quattordicesima e contingenza: raggiunto il compromesso, in Dir. lav., 1991, 3-4, p. 200.
  9. C. cost., sent. n. 1 del 1960. In dottrina A. Amorth, Il distacco “sindacale” delle aziende a prevalente partecipazione statale nella decisione della Corte costituzionale, in Riv. dir. lav., 1960, 2, 3.
  10. C. cost, sent. n. 449 del 1999. In dottrina M. Nicolosi, Libertà sindacale separata e Polizia di Stato, in Lavoro giur., 2012, 11, p. 1051.
  11. C. cost, sent. n. 120 del 2018. In dottrina G. Calvellini, La nuova legge sulla libertà sindacale dei miliari: tra innovazione e conservazione, in Riv. giur. lav. prev. soc., 2023, 1.
  12. C. cost, sent. n. 54 del 1974. In dottrina M. Annunziata, In tema di rappresentanze sindacali aziendali, in Giust. civ., 1977, 1, 1942.
  13. C. cost, sent. n. 30 del 1990. In dottrina F. Liso, Statuto dei lavoratori e recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte costituzionale. alcuni spunti, in Riv. it. dir. lav., 1991, 1, p. 55.
  14. C. cost, sent. n. 1 del 1994. In dottrina G. Ghezzi, Dopo l’XI legislatura: la rappresentatività sindacale tra iniziativa legislativa e referendum, in Lav. dir., 1994, 3, p. 251.
  15. C. cost, sent. n. 231 del 2013. In dottrina Alaimo A., Rappresentanze aziendali, diritti di coinvolgimento e negoziazione collettiva nelle imprese “globali”, in Riv. giur. lav. prev. soc., 2014, 1, p. 53.
  16. C. cost., sent. n. 156 del 2025.
  17. C. cost., sent. n. 110 del 1957.
  18. C. cost, sent. n. 46 del 1958. In dottrina M. Severino, Lo sciopero come causa di non punibilità, in Riv. giur. lav. prev. soc., 1958, n. 2, p. 531.
  19. C. cost, sent. n. 47 del 1958.
  20. C. cost., sent. n. 29 del 1960. In dottrina V. Crisafulli, Abrogazione o illegittimità costituzionale della incriminazione penale della serrata., in Giur. cost., 1960, p. 500.
  21. C. cost., sent. n. 123 del 1962. In dottrina A. Baldassarre, Lo sciopero e i “limiti” dell’art. 41 della Costituzione, in Giur. cost., 1965, p. 1188.
  22. C. cost, sent. n. 31 del 1969. In dottrina G. Neppi Modona, Sciopero nei pubblici servizi, ordinamento corporativo e politica costituzionale, in Giur. cost., 1969, 1, p. 412.
  23. C. cost, sent. n. 84 del 1969. In dottrina A. Cerri, Libertà di manifestazione del pensiero, propaganda, istigazione ad agire, in Giur. cost., 1969, I, p. 1178.
  24. C. cost, sent. n. 220 del 1975. In dottrina R. De Liso, Sui limiti della legittimità costituzionale del reato di occupazione d’azienda, in Giur. cost., 1975, p. 3179.
  25. C. cost, sent. n. 119 del 1970. In dottrina M. Persiani, Diritto di sciopero e delitto di danneggiamento, in Giur. cost., 1970, p. 1501.
  26. C. cost., sent. n. 290 del 1974. In dottrina S. Basile, La Corte e lo sciopero politico., in Giur. cost., 1975, p. 2749.
  27. Cass., sent. n. 16515 del 2004, in Mass. giur. lav., 2004, p. 880.
  28. C. cost, sent. n. 222 del 1975. In dottrina E.A. Dini, La serrata dei piccoli esercenti industriali e commerciali, in Nuovo dir., 1977, p. 117.
  29. C. cost., sent. n. 165 del 1983. In dottrina F. Modugno, Una sentenza contraddittoria o ambigua: è legittimo lo sciopero “coattivo dell’autorità” o lo sciopero di protesta?, in Mass. giur. lav., 1983, p. 299.
  30. C. cost, sent. n. 53 del 1986. In dottrina R. Santucci, Sulla legittimità costituzionale del reato di serrata per fini extracontrattuali, in Foro it., 1986, 1, p. 2716.
  31. C. cost, sent. n. 171 del 1996. In dottrina C. Di Filippo, Sui rapporti tra l’astensione dalle udienze degli avvocati e il diritto di sciopero alla luce della sent. n. 171 del 1996 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1996, 3, p. 1586.
  32. C. cost, sent. n. 180 del 2018. In dottrina E. Gianfrancesco, Il codice di autoregolamentazione degli avvocati come fonte del diritto di natura secondaria, in Giur. cost., 2018, 4, p. 1918.
  33. C. cost., sent. n. 14 del 2019. In dottrina E. Gianfrancesco, La Corte costituzionale torna ad occuparsi di “sciopero” degli avvocati, in Giur. cost., 2019, 1, p. 157.
  34. C. cost, sent. n. 120 del 2018, cit.
  35. C. cost, sent. n. 30 del 1960. In dottrina A. Aranguren, A pari lavoro, impari retribuzione: considerazioni in tema di interpretazione dell’art. 36 della Costituzione, in Mass. giur. lav., 1960, p. 306.
  36. C. cost, sent. n. 213 del 2018; in senso conforme C. cost., sent. n. 96 del 2016 e successivamente C. cost., sent. n. 159 del 2019. In dottrina R. Casillo, Sulla legittimità del differimento e rateizzazione dei trattamenti di fine servizio, in Riv. giur. lav. prev. soc., 2020, 1, 2, p. 32.
  37. C. cost, sent. n. 156 del 1971.
  38. È questo un modello di pronuncia al quale la Corte, in seguito, farà ricorso molto raramente: ad es. sent. n. 314 del 1985, sull’integrazione al minimo della pensione di riversibilità.
  39. C. cost., sent. n. 51 del 2015. In dottrina S. Bellomo, Determinazione giudiziale della retribuzione e individuazione del contratto collettivo-parametro tra art. 36 Cost. e normativa speciale applicabile ai soci lavoratori di cooperative, in Riv. it. dir. lav., 2020, p. 28.
  40. C. cost, sent. n. 234 del 2020. In dottrina M. Cinelli, Prelievi di “solidarietà” sulle pensioni e principio di ragionevolezza, in Riv. it., dir. lav., 2020, 1, 1, p. 105.
  41. C. cost, sent. n. 115 del 2003, in Giur. cost., 2003, p. 901. In dottrina F. Ghera, Esercizio di mansioni superiori nel pubblico impiego e diritto al trattamento economico corrispondente ai sensi dell’art. 36 Cost. nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 2003, 4, p. 2381.
  42. C. cost., sent. n. 17 del 2014.
  43. C. cost., sent. n. 108 del 2016.
  44. C. cost, sent. n. 145 del 2022. In dottrina M. Casiello, Una norma di «falsa» interpretazione autentica per deflazionare il contenzioso, in Riv. giur. lav. prev. soc., 2022, 4, 2.
  45. C. cost, sent. n. 159 del 2019. In dottrina R. Casillo, Sulla legittimità del differimento e rateizzazione dei trattamenti di fine servizio, in Riv. giur. lav. prev. soc., 2020, 1, 2, p. 32.
  46. C. cost., sent. n. 130 del 2023. In dottrina F. Furlan, La Corte costituzionale accerta ma non dichiara l’incostituzionalità dei differimenti nella corresponsione dei trattamenti di fine servizio ai dipendenti pubblici, in Riv. giur. lav. prev. soc., 2024, n. 1, p. 89.
  47. C. cost., sent. n. 141 del 1980. In dottrina M. Dell’Olio, Emergenza e costituzionalità (le sentenze sulla scala mobile e il “dopo”), in Giorn. dir. lav., 1981, 1.
  48. C. cost, sent. n. 34 del 1985. In dottrina G. Pera, La Corte costituzionale sul blocco temporaneo della contingenza, in Giust. civ., 1985, 1, p. 624.
  49. C. cost, sent. n. 697 del 1988. In dottrina M. Dell’Olio, Ancora sulle scale mobili “anomale”, in Giur. cost., 1988, 6, 1, p. 3203.
  50. C. cost., sent. n. 124 del 1991.
  51. C. cost, sent. n. 242 del 1999.
  52. C. cost, sent. n. 470 del 2002. In dottrina M. Aimo, È conforme a Costituzione retribuire il lavoro straordinario in misura inferiore a quello ordinario?, in Riv. giur. lav. prev. soc., 2003, 1, 2, p. 249.
  53. C. cost., sent. n. 164 del 1994. In dottrina M. Mariani, La parola definitiva della Corte costituzionale sulla questione del servizio mensa, in Riv. it., dir. lav., 1995, 25.
  54. C. cost, sent. n. 459 del 2000.
  55. C. cost, sent. n. 82 del 2003. In dottrina E. Bochetich, Pubblici dipendenti: legittima la regola dell’assorbimento per gli accessori del credito retributivo?, in Mass. giur. lav., 2003, p. 461; cfr. anche C. cost., sent. n. 275 del 2001.
  56. C. cost., sent. n. 63 del 1966. In dottrina L. Bigliazzi Geri, Retribuzione e prescrizione, in Riv. giur. lav. prev. soc., 1966, 2, p. 372.
  57. C. cost, sent. n. 143 del 1969 e sent. n. 115 del 1975. In dottrina A. Maresca, Note in tema di prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro, in Riv. giur. lav. prev. soc., 1975, 1, p. 505.
  58. C. cost, sent. n. 39 del 1969. In dottrina R. De Luca Tamajo, Decadenza legale ed azione giudiziaria nel rapporto di lavoro subordinato, in Riv. giur. lav., 1971, p. 321.
  59. C. cost., sent. n. 86 del 1971. In dottrina L. Bigliazzi Geri, A proposito della legittimità costituzionale dell’art. 2946 cod.civ., con riferimento a diritti nascenti dal rapporto di lavoro subordinato, in Riv. giur. lav. prev. soc., 1971, II, 4.
  60. C. cost., sent. n. 12 del 1976.
  61. C. cost, sent. n. 174 del 1972. In dottrina G. Pera, Prescrizione e diritti dei lavoratori (posizione e delimitazione di una norma nella giurisprudenza costituzionale), in Mass. giur. lav., 1973, p. 312.
  62. Il riferimento è in particolare a C. cost., sent. n. 143 del 1969, cit.
  63. C. cost, sent. n. 7 del 1958.
  64. C. cost., sent. n. 45 del 1965. In dottrina V. Crisafulli, Diritto al lavoro e recesso ad nutum, in Giur. cost., 1965, p. 661.
  65. C. cost., sent. n. 204 del 1982. In dottrina G.P. Carchio, I licenziamenti disciplinari e la sentenza della Corte costituzionale n. 204/1982, in Lav. prev. oggi, 1983, p. 674.
  66. C. cost, sent. n. 81 del 1992. In dottrina M. D’Antona, Licenziamento illegittimo e indennità sostitutiva della reintegrazione: la Corte costituzionale gioca d’anticipo, in Foro it., 1992, 1, p. 2045.
  67. C. cost, sent. n. 59 del 2021. In dottrina G. Armone, Le tutele contro i licenziamenti illegittimi nella giurisprudenza costituzionale, in Riv. it., dir. lav., 2022, 3.
  68. C. cost, sent. n. 125 del 2022.
  69. C. cost., sent. n. 194 del 2018 e sent. n. 150 del 2020. In dottrina F. Amendola, La disciplina dei licenziamenti nel ‘Jobs Act’ dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2018, in Riv. it., dir. lav., 2019, 3, p. 313.
  70. C. cost, sent. n. 194 del 2018, cit. In dottrina R. De Luca Tamajo, La sentenza costituzionale 194 del 2018 sulla quantificazione dell’indennizzo per licenziamento illegittimo, in Diritti lavori mercati, 2018, p. 634.
  71. C. cost., sent. n. 150 del 2020, cit.
  72. C. cost., sent. n. 22 del 2024.
  73. C. cost., sent. n. 128 del 2024. In dottrina M. d’Oriano, L’intervento del Giudice delle leggi sul licenziamento per ragione d’impresa tra effetto diretto e nuove prospettive, in Lav. giur., 2025, 4.
  74. C. cost., sent. n. 129 del 2024. In dottrina A. Palma, Insussistenza del fatto materiale e simmetria delle tutele nei licenziamenti disciplinari e per giustificato motivo oggettivo, in Foro it., 2025, 4, I, p. 976.
  75. C. cost, sent. n. 183 del 2022.
  76. C. cost, sent. n. 118 del 2025.
  77. C. cost, sent. n. 7 del 2024.
  78. C. cost., sent. n. 359 del 1993; sent. n. 88 del 1996. In dottrina M.T. Carinci, Il contratto collettivo nel settore pubblico fra riserva di regime pubblicistico e riserva di legge, in Riv. it., dir. lav., 1994, p. 557.
  79. C. cost., sent. n. 178 del 2015.
  80. C. cost., sent. n. 313 del 1996. In dottrina A. Ales, La contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti nel pubblico impiego al vaglio della Corte costituzionale., in Dir. lav., 1996, 6, 2, p. 442.
  81. C. cost., sent. n. 309 del 1997. In dottrina F. Carinci, Contrattazione e contratto collettivo nell’impiego pubblico “privatizzato”, in Lav. pubbl. amm., 2013, 3-4, p. 493.
  82. C. cost., sent. n. 50 del 2005. In dottrina E.M. Barbieri, Il diritto del lavoro fra competenze statali e competenze regionali secondo la Corte costituzionale, in Mass. giur. lav., 2005, 4, p. 288.
  83. C. cost, sent. n. 275 del 2001. In dottrina P. Chirulli, Incarichi dirigenziali e giurisdizione: una decisione prudentemente “minimalista”, in Giur. cost., 2001, 4, p. 2315.
  84. C. cost., sent. n. 178 del 2015. In dottrina C. Berti, Ancora sugli effetti del blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, in Giur. it., 2023, 8-9.
  85. C. cost, sent. n. 213 del 2005. Cfr. anche C. cost., sent. n. 199 del 2003, e, successivamente nello stesso senso, C. cost., sent. n. 6 del 2018.
  86. C. cost., sent. n. 251 del 2016. In dottrina M. Gorlani, La Corte anticipa la tutela della sfera di competenza regionale: la leale collaborazione deve essere assicurata già in fase di emanazione dei decreti attuativi., in Giur. cost., 2016, 6, p. 2236.
  87. C. cost, sent. n. 40 del 2018 e n. 110 del 2017. In dottrina R. Medda, Il concorso pubblico tra eguaglianza di diritto e disuguaglianze di fatto, in Riv. trim. dir. pubbl., 2020, n. 3, p. 727.
  88. C. cost, sent. n. 1 del 1999. In dottrina G. Nicosia, L’accesso nelle amministrazioni e la "carriera" dei dipendenti pubblici nel prisma delle procedure selettive e concorsuali, in Lav. pubbl. amm., 2012, 1, 1, p. 109.
  89. C. cost., sent n. 233 del 2006. In dottrina S. Battini, Il principio di separazione fra politica e amministrazione in Italia: un bilancio, in Riv. trim. dir. pubbl., 2012, 1, p. 39.
  90. C. cost., sent. n. 103 e n. 104 del 2007. In dottrina D. Dalfino, Dirigenza regionale e locale di vertice: il metodo delle relazioni tra politica e amministrazione e il giusto procedimento, in Foro it., 2007, 1, p. 1633
  91. C. cost., sent. n. 161 e n. 351 del 2008. In dottrina G. Amoroso, Dirigenza pubblica e “spoils system” nella giurisprudenza costituzionale, in Foro it., 2009, 1, p. 1332.
  92. C. cost. sent. n. 161 del 2008, cit.
  93. C. cost, sent. n. 351 del 2008. In dottrina M. Midiri, Spoil system, interesse pubblico, risarcimento del danno, in Giur. cost., 2008, 5, p. 3874.
  94. C. cost., sent. n. 390 del 2008.
  95. C. cost., sent. n. 198 del 2025.
  96. C. cost, sent. n. 139 del 1972 e sent. n. 127 del 1976.
  97. C. cost, sent. n. 92 e n. 127 del 1976.
  98. C. cost, sent. n. 396 del 1988. In dottrina U. De Siervo, La tormentata fine delle IPAB, in Giur. cost., 1988, 3, 1, p. 1757.
  99. C. cost., sent. n. 192 del 2024. In dottrina E. Cheli, La forma dello Stato regionale in una storica sentenza della Corte costituzionale, in www.astrid-online.it, 2024, 18.
  100. C. cost, sent. n. 31 del 1986. In dottrina A. Andreoni, Assistenza, mutualità e “terza via”: il dilemma delle pensioni al minimo, in Giur. cost., 1986, 1, p. 725.
  101. C. cost., sent. n. 104 del 2022 e sent. n. 55 del 2024. In dottrina V. Ferrari, Sanzioni civili e tutela dell’affidamento nell’ottemperanza degli obblighi dei sistemi di previdenza sociale, in Foro it., 2024, 6, 1, p. 1697.
  102. C. cost., sent. n. 126 del 1981 e sent. n. 302 del 1983.
  103. C. cost., sent. n. 119 del 1991.
  104. C. cost., sent. n. 882 del 1988. In dottrina R. Pessi, Il principio di adeguatezza nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 2016, 2, p. 803.
  105. C. cost., sent. n. 26 del 1980. In dottrina G. Alibrandi, Profili costituzionali della pensione a pubblico dipendente quale prestazione previdenziale, in Riv. it. prev. soc., 1980, p. 848.
  106. C. cost., sent. n. 119 del 1991.
  107. C. cost., sent. n. 240 del 1994. In dottrina C. Smuraglia, Sulla intangibilità dei diritti sociali nel contesto costituzionale, in Riv. giur. lav. prev. soc., 1994, 3, 1, p. 349.
  108. C. cost, sent. n. 314 del 1985. In dottrina M. Miscione, La prescrizione della pensione (a proposito della sentenza n. 314 del 1985 della Corte costituzionale sul cumulo di integrazioni al minimo), in Riv. giur. lav. prev. soc., 1987, p. 3.
  109. C. cost, sent. n. 240 del 1994, cit.
  110. C. cost, sent. n. 94 del 2025.
  111. C. cost, sent. n.173 del 2016. In dottrina M. D’Onghia, Welfare e vincoli economici nella più recente giurisprudenza costituzionale, in Dir. lav., 2018, n. 1, 93.
  112. Cfr. anche C. cost., sent. n. 250 del 2017. In dottrina M. Faioli, Il costo dei diritti previdenziali tra sostenibilità finanziaria ed equilibrio intergenerazionale, in Diritti Lavori Mercati, 2018, 1, p. 137.
  113. C. cost, sent. n. 19 del 2025.
  114. C. cost., sent. n. 70 del 2015. In dottrina E. Balboni, A ciascuno il suo: Corte e Governo intervengono sul blocco della perequazione pensionistica, in Quad. cost., 2015, 3, p. 713.
  115. C. cost., sent. n. 250 del 2017. In dottrina G. Leone, artt. 36, 38 e 81 Cost. nella recente giurisprudenza della Consulta: un rapporto a geometria variabile, in Riv. it. dir. lav., 2018, 2, p. 362.
  116. C. cost., sent. n. 316 del 2010. In dottrina A. Pessi, Perequazione automatica delle pensioni medio-alte e discrezionalità del legislatore: il difficile tema del bilanciamento tra istanze di solidarietà ed esigenze di contenimento della spesa pubblica nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. it., 2011, 4, p. 877.
  117. C. cost., sent. n. 234 del 2020. In dottrina M. Cinelli, Prelievi di “solidarietà” sulle pensioni e principio di ragionevolezza, in Riv. it. dir. lav., 2020, n. 1, I, p. 105.
  118. Ex plurimis, sent. n. 158 del 2007. In dottrina R. Nunin, La Consulta estende al coniuge del disabile il diritto al concedo straordinario retribuito, in Famiglia dir., 2007, 10, 870.
  119. Ex plurimis, sent. n. 346 del 1989.
  120. C. cost., sent. n. 50 del 2019. In dottrina G. Bascherini, Obbligo o parità? Ancora in tema di prestazioni assistenziali a favore degli stranieri extracomunitari, ma per l’assegno sociale ci vuole il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, in Giur. cost., 2019, 2, p. 762.
  121. C. cost., ord. n. 29 del 2024. In precedenza si veda anche C. cost., ord. n. 182 del 2020; in dottrina S. D’Ascola, Sulle prestazioni di natalità discriminatorie la Consulta interroga la Corte di Giustizia, in Riv. giur. lav. prev. soc., 2020, 4, p. 545.
  122. Cfr. anche C. cost., sent. n. 269 del 2002. In dottrina I. Marimpietri, Dimissioni del lavoratore ed involontarietà dello stato di disoccupazione, in Giur. cost., 2003, 2, p. 1047.
  123. C. cost., sent. n. 90 del 2024. In dottrina R. Casillo, La NASpI per il sostegno all’autoimpiego e le sue nuove regole, in Riv. dir. sic. soc., 2024, 3, p. 507.
  124. C. cost., sent. n. 31 del 2025.
  125. C. cost, sent. n. 10 del 2010.
  126. C. cost., sent. n. 275 del 2016. In dottrina L. Busatta, Oltre i vincoli di bilancio: il nucleo essenziale del diritto alla salute del disabile, in Nuova giur. civ. com., 2020, 4, p. 879.
  127. C. cost., sent. n. 191 del 1974.
  128. C. cost., sent. n. 39 del 1972. In dottrina M. Salazar, In tema di congedo per malattia del personale statale non di ruolo, in Riv. giur. sc., 1973, p. 306.
  129. C. cost., sent. n. 179 del 1988. In dottrina G. Ciafrè, Malattie professionali: la Corte costituzionale adotta il “sistema misto”, in Riv. it. dir. lav., 1988, 2, p. 897.
  130. C. cost, sent. n. 206 del 1988. In dottrina G. Alibrandi, Malattie professionali: manifestazione e insorgenza clinica, dopo la sentenza n. 206/88 della Corte costituzionale., in Mass. giur. lav., 1988, 6, p. 794.
  131. C. cost, sent. n. 356 del 1991. In dottrina T. Esposito, Danno alla salute per infortunio sul lavoro, in Foro it., 1992, 9, 1, p. 2340.
  132. C. cost., sent. n. 485 del 1991.
  133. C. cost., sent. n. 55 del 1981.
  134. C. cost., sent. n. 476 del 1987. In dottrina Olivelli P. L’impresa familiare e la tutela previdenziale, in Dir. Lav., II, 87.
  135. C. cost., sent. n. 880 del 1988.
  136. C. cost., sent. n. 137 1989.
  137. C. cost., sent. n. 171 del 2002. In dottrina, Ferrari V., Centralità del rischio e dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in Foro it., 2004, I, 26.
  138. C. cost., sent. n. 46 del 2010.
  139. C. cost., sent. n. 63 del 2021. In dottrina, Cinelli F, e Vercellone P., Danno biologico INAIL e menomazioni preesistenti. La Corte costituzionale rimuove l’anomalia del cumulo, in Mass. giur. lav.,.2021.
  140. C. cost, sent. n. 137 del 2021. In dottrina L. Di Gioia, Illegittima la revoca dei trattamenti assistenziali dei condannati per mafia e terrorismo che scontino la pena fuori dal carcere, in Riv. pen., 2021, 7-8, p. 635.
  141. C. cost., sent. n. 50 del 2019. In dottrina R. Ciavarella, L’accesso al welfare degli stranieri nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. lav., 2022, 4.
  142. C. cost., sent. n. 222 del 2013. In dottrina L. Principato, L’integrazione sociale, fine o condicio sine qua non dei diritti costituzionali?, in Giur. cost., 2013, 4, p. 3291.
  143. C. cost., sent. n. 222 del 2013, cit.
  144. C. cost., ord. n. 29 del 2024.
  145. C. cost, sent. n. 187 del 2010. In dottrina W. Chiaramonte, Stranieri e prestazioni assistenziali destinate al sostentamento della persona: sono illegittime le differenziazioni fondate sulla durata del soggiorno in Italia, in Riv. it. dir. lav., 2010, n. 4, 2, p. 947.
  146. C. cost, sent. n. 230 del 2015. In dottrina A. Guariso, Assegno unico per i figli a carico e nuovo art. 41 TU immigrazione: fine di una inadempienza italiana, con qualche passo indietro, in www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it, 2022, 2.
  147. C. cost, sent. n. 240 del 1994. In dottrina P. Barcellona, Diritti sociali e Corte costituzionale, in Riv. giur. lav. prev. soc., 1994, p. 325.
  148. C. cost, sent. n. 94 del 2025.
  149. C. cost, sent. n. 152 del 2020. In dottrina M. D’Onghia, Un ulteriore importante tassello a garanzia dell’effettività della tutela per le persone disabili (C. cost. n. 152/2020), in Riv. dir. sic. soc., 2021, 1, p. 69.
  150. Così anche sent. n. 62 del 2020; sent. n. 275 e sent. n. 10 del 2016. In dottrina F.A. Cancilla, L’equilibrio di bilancio e i livelli essenziali dei diritti sociali tra principi fondamentali e regole contabili, in Giur. cost., 2020, 4, p. 1781.
  151. C. cost., sent. n. 215 del 1987. In dottrina M. Dogliotti, Diritti della persona ed emarginazione: minori, anziani, handicappati, in Giur. it., 1987, IV, p. 361.
  152. C. cost, sent. n. 215 del 1987, cit.
  153. C. cost, sent. n. 80 del 2010. In dottrina L. Busatta, Oltre i vincoli di bilancio: il nucleo essenziale del diritto alla salute del disabile, in Nuova giur. civ. com., 2020, 4, I, p. 879.
  154. C. cost, sent. n. 174 del 1981. In dottrina P. Acconcia, Il nuovo assetto dei servizi di assistenza sociale alla verifica della Corte costituzionale, in Dir. lav., 1982, II, p. 318.
  155. C. cost, sent. n. 393 del 2000. In dottrina I. Pedace, Fondi pensione e sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in Dir. pen. proc., 2021, 3, p. 358.

III.1. Indice delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime

Leggi statali

  • Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 - Art. 183, commi primo e terzo - Sentenza n. 3/1966
  • Legge 16 febbraio 1913, n. 89 - Art. 5, primo comma, n. 3 - Sentenza n. 433/2002
  • Decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558 - Sentenza n. 1/1962
  • Regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328 - Art. 16 - Sentenza n. 150/1967
  • Codice penale - Vari articoli
  • Codice civile - Vari articoli
  • Legge 15 luglio 1966, n. 604 - Art. 10 - Sentenze varie
  • Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Art. 18, settimo comma - Sentenze n. 59/2021, n. 125/2022

Leggi regionali e provinciali

Regione Abruzzo

  • Legge 12 agosto 2005, n. 27 - Art. 2, comma 1 - Sentenza n. 20/2016
  • Legge 8 giugno 2006, n. 16 - Art. 1, comma 22 - Sentenza n. 27/2008

Regione Puglia

  • Legge 22 novembre 2005, n. 13 - Artt. 2, comma 2, e 3, comma 7 - Sentenza n. 24/2007

III.2. Indice dei parametri violati

Costituzione

Art. 3 - Principio di eguaglianza

  • Sentenza n. 1/1962
  • Sentenza n. 3/1966
  • Sentenza n. 72/1966
  • Sentenza n. 22/1967
  • Sentenza n. 75/1968
  • Sentenza n. 112/1968
  • Sentenza n. 110/1975
  • Sentenza n. 25/1978

Art. 4 - Diritto al lavoro

  • Sentenza n. 137/1986
  • Sentenza n. 50/1990
  • Sentenza n. 194/2018
  • Sentenza n. 150/2020

Art. 36 - Retribuzione

  • Sentenza n. 3/1966
  • Sentenza n. 63/1966
  • Sentenza n. 75/1968
  • Sentenza n. 161/1970
  • Sentenza n. 243/1993

Art. 97 - Buon andamento dell'amministrazione

  • Sentenza n. 72/1966
  • Sentenza n. 123/1968
  • Sentenza n. 161/1982
  • Sentenza n. 233/1988

III.3. Indice delle sentenze di illegittimità costituzionale

Sentenze per anno

1960-1969

  • 1960 - Sentenza n. 29
  • 1962 - Sentenze n. 1, 76, 106
  • 1963 - Sentenze n. 8, 66, 106, 129
  • 1964 - Sentenze n. 31, 59, 78, 79, 97
  • 1965 - Sentenze n. 43, 56, 88, 100
  • 1966 - Sentenze n. 3, 8, 45, 48, 50, 63, 72
  • 1967 - Sentenze n. 9, 22, 26, 41, 73, 99, 107, 150
  • 1968 - Sentenze n. 75, 112, 123
  • 1969 - Sentenze n. 12, 16, 31, 33, 34, 68, 153, 161

1970-1979

  • 1970 - Sentenze n. 14, 19, 71, 119, 126, 127, 152, 161, 162
  • 1971 - Sentenze n. 7, 18, 42, 101, 140, 146, 156, 174, 203, 204
  • 1972 - Sentenze n. 8, 59, 85, 105, 174, 185, 206
  • 1973 - Sentenze n. 10, 11, 65, 72, 82, 156, 168, 169, 184, 188
  • 1974 - Sentenze n. 63, 85, 236, 258, 290
  • 1975 - Sentenze n. 110, 219, 222
  • 1976 - Sentenze n. 19, 116
  • 1977 - Sentenza n. 65
  • 1978 - Sentenze n. 21, 25, 45
  • 1979 - Sentenza n. 115

1980-1989

  • 1980 - Sentenze n. 106, 189
  • 1981 - Sentenze n. 50, 110, 126
  • 1982 - Sentenze n. 23, 125, 130, 161, 204
  • 1983 - Sentenze n. 83, 165
  • 1984 - Sentenze n. 136, 144, 255
  • 1985 - Sentenze n. 46, 116
  • 1986 - Sentenze n. 137, 176, 188, 208, 210, 300
  • 1987 - Sentenze n. 1, 31, 63, 72, 89, 96, 180, 190, 518, 559, 613, 614, 616
  • 1988 - Sentenze n. 233, 269, 330, 332, 365, 367, 498, 690, 691, 763, 821, 878, 972, 973, 975, 1042, 1060, 1106, 1127
  • 1989 - Sentenze n. 19, 21, 204, 248, 356, 427, 449, 471

2020-2025

  • 2020 - Sentenze n. 150, 200, 224, 281
  • 2021 - Sentenza n. 59
  • 2022 - Sentenze n. 125, 145, 152, 199
  • 2023 - Sentenze n. 26, 92, 98, 149, 211
  • 2024 - Sentenze n. 22, 51, 75, 128, 148, 181
  • 2025 - Sentenze n. 4, 70, 71, 111, 115, 118, 135

III.1. Indice delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime - Tomo 2

Codice civile

Art. 1916
Sentenza n. 356/1991

Art. 2751-bis, n. 1
Sentenza n. 326/1983

Codice di procedura civile

Art. 442
Sentenza n. 156/1991 1
Sentenza n. 196/1993

Codice penale militare di pace

Art. 28
Sentenza n. 78/1967

Codice penale

Art. 28, secondo comma n. 5
Sentenza n. 113/1968

Leggi statali

1890

Legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

Art. 1
Sentenza n. 396/1988

1895

Regio-decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari)

Artt. 54, nn. 4 e 6
Sentenza n. 78/1967

Art. 183, lett. b), c) e d)
Sentenza n. 78/1967

Art. 184, commi secondo e terzo
Sentenza n. 83/1979

Art. 186, primo comma
Sentenza n. 24/1975

Art. 187
Sentenza n. 112/1968

1901

Legge 7 luglio 1901, n. 306 (Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia)

Art. 2, lett. e)
Sentenza n. 190/2007

1909

Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 (Testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato)

Art. 2
Sentenza n. 25/1972

Art. 16, primo comma, lett. a)
Sentenza n. 203/1972

Artt. 16, primo comma, lett. b)
Sentenza n. 25/1972

1916

Decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497 (Liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra)

Art. 9, primo comma
Sentenza n. 149/1979

1919

Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986 (Stato giuridico ed economico dei sottufficiali del regio esercito), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 2

Art. 23
Sentenza n. 347/1989

1923

Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato), convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 1925, n. 473

Art. 3, terzo comma
Sentenza n. 179/1981

Art. 12
Sentenza n. 105/1977
Sentenza n. 155/1987
Sentenza n. 444/2005

Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 (Nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale dell’Amministrazione dello Stato)

Art. 1, secondo comma
Sentenza n. 48/1971

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 (Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell’Amministrazione dello Stato)

Art. 49
Sentenza n. 191/1974

1925

Regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605 (Norme relative alla costituzione di un istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione), convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562

Art. 3, secondo comma
Sentenza n. 169/1987

1930

Regio decreto 1° maggio 1930, n. 680 (Testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari) 3

Art. 18
Sentenza n. 176/1975

1931

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 (Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l’ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina)

Art. 45, primo comma
Sentenza n. 144/1971

1933

Legge 22 giugno 1933, n. 851 (Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria) 4

Art. 16, primo comma
Sentenza n. 226/1987

1934

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie)

Art. 329, primo comma
Sentenza n. 226/1987

1935

Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 (Disposizioni per l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali)

Art. 2, secondo comma, parte seconda
Sentenza n. 226/1987

Art. 28
Sentenza n. 85/1968

Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155

Art. 1
Sentenza n. 369/1985 5

Art. 40, n. 6 6
Sentenza n. 103/1968

Art. 128
Sentenza n. 1041/1988
Sentenza n. 468/2002
Sentenza n. 506/2002

Art. 128, secondo comma
Sentenza n. 22/1969

1938

Regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41

Art. 17, primo comma
Sentenza n. 108/1985

Art. 38, primo comma
Sentenza n. 346/1993

Art. 38, secondo comma
Sentenza n. 454/1993

Art. 61, quarto comma
Sentenza n. 288/1983

Art. 67
Sentenza n. 46/1986
Sentenza n. 11/2018

Art. 69
Sentenza n. 128/1981

Art. 69, primo comma
Sentenza n. 1016/1988
Sentenza n. 426/1990
Sentenza n. 133/1991
Sentenza n. 280/1991
Sentenza n. 178/1993
Sentenza n. 209/1993

Art. 73, terzo comma
Sentenza n. 24/1994

Decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1032 (Norme sulla perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito), convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 84

Art. 1
Sentenza n. 78/1967

1939

Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272

Art. 10, primo comma
Sentenza n. 160/1971
Sentenza n. 163/1983

Art. 13
Sentenza n. 6/1980

Legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari)

Art. 11
Sentenza n. 176/1975

Artt. 30 e 31
Sentenza n. 433/2005

1940

Regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 (Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie)

Art. 265
Sentenza n. 405/1988

Regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 (Modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell’agricoltura per le associazioni professionali, per l’assistenza malattia, per l’invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità per l’accertamento dei lavoratori dell’agricoltura)

Artt. 4 e 5
Sentenza n. 65/1962

1942

Legge 26 gennaio 1942, n. 37 (Iscrizione del personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette al Fondo di previdenza istituito a favore del personale dei ruoli provinciali addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione dal r.d.l. 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260) 7

Art. 1
Sentenza n. 308/1983

1943

Legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie – INAM)

Art. 4
Sentenza n. 103/1981

1945

Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia)

Art. 1
Sentenza n. 286/1987

Art. 2, secondo comma
Sentenza n. 164/1975

Art. 3, lett. a)
Sentenza n. 140/1979

Decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 848 (Trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione già licenziati per motivi politici)

Art. 6
Sentenza n. 69/1967

Decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali)

Art. 4, primo comma
Sentenza n. 181/1988

1946

Decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle vigenti disposizioni sull’assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura)

Art. 4, quarto comma
Sentenza n. 483/1995

1947

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato)

Art. 3, primo comma
Sentenza n. 39/1972

1948

Decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59 (Modificazioni alla procedura e ai termini per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati)

Art. 5
Sentenza n. 65/1962

1949

Legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati)

Art. 32, lett. b)
Sentenza n. 177/1975

1950

Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni)

Artt. 1 e 2, primo comma
Sentenza n. 506/2002

Legge 13 marzo 1950, n. 120 (Norme relative all’ordinamento dell’Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali)

Art. 11, commi primo e terzo
Sentenza n. 204/1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124, 190

Legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra)

Art. 55
Sentenza n. 311/2006

Art. 55, ultimo comma
Sentenza n. 5/1986

Art. 59, primo comma
Sentenza n. 184/1975

Art. 62, commi primo e terzo
Sentenza n. 135/1971

Art. 62, terzo comma
Sentenza n. 285/1986

Art. 63, primo comma
Sentenza n. 135/1971
Sentenza n. 37/1975

Art. 64, secondo comma
Sentenza n. 828/1988

Art. 65
Sentenza n. 135/1971

Art. 69
Sentenza n. 9/1980

Art. 71, primo comma, lett. e)
Sentenza n. 53/1969

Art. 74, secondo comma
Sentenza n. 53/1969

Art. 76, ultimo comma
Sentenza n. 221/1974

Art. 77
Sentenza n. 36/1975

Art. 77, primo comma
Sentenza n. 53/1969

Art. 91
Sentenza n. 113/1968

Art. 92
Sentenza n. 147/1971

1952

Legge 8 gennaio 1952, n. 6 (Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori)

Art. 45
Sentenza n. 201/1986

Legge 18 gennaio 1952, n. 35 (Estensione dell’assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari)

Art. 7
Sentenza n. 64/1975

Legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)

Art. 29, terzo comma
Sentenza n. 141/1989

Legge 24 maggio 1952, n. 610 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi)

Art. 27, secondo comma, ultimo alinea
Sentenza n. 454/1990

Legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani)

Art. 8 8
Sentenza n. 370/1985

1954

Legge 20 marzo 1954, n. 72 (Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità)

Art. 4, secondo comma
Sentenza n. 121/1975

Legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell’esercito, della marina e dell’aeronautica) 9

Artt. 28, 29, terzo comma, 33, quarto comma, 34, 35, secondo comma, e 60
Sentenza n. 557/1989

1955

Legge 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro)

Art. 40, secondo comma
Sentenza n. 135/1971

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari)

Artt. 3, primo comma, e 6
Sentenza n. 105/1980

Art. 8, lett. b)
Sentenza n. 291/1984

Legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e l’assistenza attuate dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “G. Amendola”)

Art. 1
Sentenza n. 209/1984
Sentenza n. 256/2006

1956

Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale)

Art. 10, commi secondo e terzo
Sentenza n. 117/1974

Legge 3 maggio 1956, n. 392 (Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi)

Articolo unico, primo comma
Sentenza n. 108/1977

Legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione)

Art. 22, primo comma, n. 1
Sentenza n. 450/1989

Art. 23, lett. a)
Sentenza n. 118/1997

1957

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti)

Art. 9
Sentenza n. 38/1962

Art. 10, secondo comma
Sentenza n. 2/1961

Art. 10, ultimo comma
Sentenza n. 125/1970

Art. 11, ultima parte
Sentenza n. 2/1961

Art. 12, primo comma
Sentenza n. 152/1967

Art. 12, secondo comma
Sentenza n. 4/1963

Art. 13, terzo comma
Sentenza n. 112/1963

Art. 15
Sentenza n. 75/1961

Art. 16
Sentenza n. 3/1963

Art. 16, primo comma
Sentenza n. 35/1960

Art. 17, primo comma
Sentenza n. 84/1963

Art. 20, secondo comma
Sentenza n. 124/1963

Art. 21, terzo comma, seconda parte
Sentenza n. 18/1964

Art. 25
Sentenza n. 65/1963

Art. 26
Sentenza n. 24/1959

Art. 27
Sentenza n. 28/1961

Art. 29
Sentenza n. 19/1964

Art. 32
Sentenza n. 34/1960

Art. 38
Sentenza n. 180/1999
Sentenza n. 88/2022

Legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell’assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

Art. 18
Sentenza n. 33/1975

1958

Legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato)

Art. 12, secondo comma
Sentenza n. 135/1971

Art. 12, terzo comma
Sentenza n. 133/1972

Art. 18
Sentenza n. 135/1971

Legge 20 febbraio 1958, n. 93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive)

Art. 2, secondo comma
Sentenza n. 246/1986

Legge 28 febbraio 1958, n. 55 (Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)

Art. 9, primo comma
Sentenza n. 575/1987

Legge 2 aprile 1958, n. 377 (Norme per il riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette)

Art. 27, terzo comma
Sentenza n. 574/1987

Legge 3 aprile 1958, n. 460 (Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza)

Art. 32, quarto comma
Sentenza n. 236/1985

1959

Legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari)

Art. 7, ultimo comma
Sentenza n. 417/1998

Legge 5 dicembre 1959, n. 1077 (Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro)

Art. 18, primo comma
Sentenza n. 302/1983

1961

Legge 5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli operai dello Stato)

Artt. 29, 30 e 34
Sentenza n. 247/1984

Legge 14 marzo 1961, n. 132 (Estensione delle norme sulla riversibilità delle pensioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all’Amministrazione austro-ungarica o all’ex Stato libero di Fiume) 10

Art. 1
Sentenza n. 76/1979
Sentenza n. 49/1986

Legge 26 luglio 1961, n. 709 (Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di P.S.)

Art. 58
Sentenza n. 154/1987

Legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei carabinieri)

Art. 20
Sentenza n. 255/1982

1962

Legge 27 luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455 ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati)

Art. 4
Sentenza n. 436/1992

Legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti)

Art. 2, secondo comma, lett. a)
Sentenza n. 230/1974
Sentenza n. 263/1976
Sentenza n. 34/1981
Sentenza n. 102/1982
Sentenza n. 314/1985

Art. 7, primo comma, n. 2
Sentenza n. 189/1991

Legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari)

Art. 1, secondo comma
Sentenza n. 34/1981
Sentenza n. 184/1988
Sentenza n. 81/1989

Legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV)

Art. 22, sesto comma
Sentenza n. 187/2000

Art. 23, quarto comma
Sentenza n. 286/1987

Legge 5 ottobre 1962, n. 1539 (Provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili)

Art. 5, commi primo e quinto
Sentenza n. 25/1966

Legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro)

Art. 6, secondo comma
Sentenza n. 139/1979
Sentenza n. 15/1980
Sentenza n. 502/1988
Sentenza n. 587/1988

Art. 6, terzo comma
Sentenza n. 439/1988

Art. 6, sesto comma
Sentenza n. 123/1990

Art. 7, primo comma
Sentenza n. 268/1988

Art. 7, secondo comma
Sentenza n. 346/1993

Art. 7, ultimo comma
Sentenza n. 397/1988

Art. 24
Sentenza n. 765/1988

Art. 34
Sentenza n. 163/1989

Art. 40
Sentenza n. 113/2001

1963

Legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e di riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri)

Art. 1, secondo comma
Sentenza n. 102/1982
Sentenza n. 184/1988
Sentenza n. 1144/1988
Sentenza n. 142/1989
Sentenza n. 373/1989
Sentenza n. 488/1989
Sentenza n. 69/1990
Sentenza n. 70/1990
Sentenza n. 547/1990
Sentenza n. 165/1992
Sentenza n. 438/1992
Sentenza n. 104/1996

Art. 15
Sentenza n. 417/1998

Legge 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della “Mutualità pensioni” a favore delle casalinghe)

Art. 9 11
Sentenza n. 78/1993

1965

Legge 7 maggio 1965 n. 459 (Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti)

Articolo unico
Sentenza n. 398/1988

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

Art. 1
Sentenza n. 55/1981
Sentenza n. 369/1985 12
Sentenza n. 880/1988

Art. 1, terzo comma, n. 27, in relazione all’art. 4, n. 1
Sentenza n. 137/1989

contributi versati a titolo di ‘Mutualità pensioni’ afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996,

che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo

4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565”. Nella relazione illustrativa al disegno

di legge n. 7328, presentato il 30 settembre 2000 alla Camera, si legge, in merito all’originario art.

49, poi divenuto art. 69 nel testo definitivo: “L’articolo 49 reca disposizioni relative al sistema

pensionistico elevando le percentuali di rivalutazioni ai prezzi delle pensioni, incrementando le

maggiorazioni sociali per le pensioni minime, disponendo la rivalutazione dei contributi versati

nell’assicurazione facoltativa, in attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 141/1989 e

n. 78/1993 e incrementando le risorse destinate al concorso degli oneri per assicurare la continuità

della copertura assicurativa in caso di lavori discontinui. (...) Il comma 5 dell’articolo 49, in

attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 141/1989 e n. 78/1993, dispone la

rivalutazione dei contributi versati nell’assicurazione facoltativa ed in quella della ‘Mutualità

pensioni’ a favore delle casalinghe. La norma garantisce la rivalutazione dei contributi versati dal

1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1999; si esclude comunque che i contributi versati dopo il 31

dicembre 1996 siano oggetto di rivalutazione, se computati nel calcolo della pensione con il

sistema contributivo” (https://leg13.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/pdf/7328.pdf).

Art. 2
Sentenza n. 226/1987

Art. 3, primo comma
Sentenza n. 179/1988

Art. 4
Sentenza n. 369/1985
Sentenza n. 880/1988
Sentenza n. 332/1992
Sentenza n. 171/2002

Art. 4, primo comma, n. 6
Sentenza n. 476/1987

Art. 9
Sentenza n. 171/2002

Art. 9, primo comma
Sentenza n. 98/1990

Art. 10, commi sesto e settimo
Sentenza n. 485/1991

Art. 11, commi primo e secondo
Sentenza n. 485/1991

Art. 74, secondo comma
Sentenza n. 93/1977

Art. 80, primo comma
Sentenza n. 318/1989

Art. 85
Sentenza n. 360/1985

Art. 85, primo comma, n. 2
Sentenza n. 86/2009

Art. 110
Sentenza n. 55/1973
Sentenza n. 572/1989

Art. 122
Sentenza n. 14/1994

Art. 134, primo comma
Sentenza n. 179/1988

Art. 135, secondo comma
Sentenza n. 206/1988

Art. 145, lett. a)
Sentenza n. 64/1981

Art. 150, quinto comma
Sentenza n. 178/1988

Art. 199, secondo comma
Sentenza n. 152/1969
Sentenza n. 134/1973

Art. 205, primo comma
Sentenza n. 262/1976

Art. 209
Sentenza n. 231/1986

Art. 211, primo comma
Sentenza n. 179/1988

Art. 215, primo comma
Sentenza n. 1129/1988

Art. 254
Sentenza n. 179/1988

Art. 293, primo comma
Sentenza n. 54/1981

Legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea)

Art. 31, primo comma, lett. a)
Sentenza n. 450/1989

Legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale)

Art. 21, terzo comma
Sentenza n. 128/1975

Art. 22 13
Sentenza n. 495/1993

Legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro)

Art. 27
Sentenza n. 46/1972

1966

Legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) 14

Art. 2, primo comma
Sentenza n. 170/1994

Art. 12, primo comma
Sentenza n. 417/1998

Art. 19, secondo comma
Sentenza n. 102/1982
Sentenza n. 184/1988
Sentenza n. 1086/1988
Sentenza n. 179/1989
Sentenza n. 250/1989
Sentenza n. 502/1989
Sentenza n. 504/1989
Sentenza n. 182/1990
Sentenza n. 114/1992
Sentenza n. 164/1992
Sentenza n. 257/1992
Sentenza n. 15/1994

Legge 6 dicembre 1966, n. 1077 (Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo)

Art. 1
Sentenza n. 40/1973

1967

Legge 14 luglio 1967, n. 585 (Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti)

Art. 1
Sentenza n. 116/1990

attuazione dell’articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510”.

Legge 27 luglio 1967, n. 658 (Riordinamento della previdenza marinara)

Art. 67, primo comma
Sentenza n. 213/1972

Legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell’Ente “Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto”)

Art. 10, settimo comma
Sentenza n. 587/1988
Sentenza n. 123/1990

Legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio)

Art. 2, secondo comma
Sentenza n. 72/1974

1968

Legge 12 marzo 1968, n. 334 (Norme per l’accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l’accertamento dei contributi agricoli unificati)

Art. 9
Sentenza n. 185/1976

Legge 18 marzo 1968, n. 238 (Nuovi termini per l’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima)

Art. 5, lett. a) e b)
Sentenza n. 155/1969

Legge 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento dell’Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali)

Art. 23
Sentenza n. 247/1984

Legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra)

Art. 42, commi secondo e terzo
Sentenza n. 5/1986

Art. 42, quarto comma
Sentenza n. 239/1998

Art. 44, ultimo comma
Sentenza n. 450/1991

Art. 47, primo comma
Sentenza n. 184/1975

Art. 50, commi primo, terzo e sesto
Sentenza n. 135/1971

Art. 50, terzo comma
Sentenza n. 285/1986

Art. 51, primo comma
Sentenza n. 135/1971
Sentenza n. 37/1975

Art. 55
Sentenza n. 135/1971

Art. 59
Sentenza n. 9/1980

Art. 59, primo comma
Sentenza n. 162/1994

Art. 64, primo comma, lett. c)
Sentenza n. 53/1969

Art. 75
Sentenza n. 36/1975

Art. 75, primo comma
Sentenza n. 53/1969

Art. 76, secondo comma
Sentenza n. 53/1969

Art. 102
Sentenza n. 113/1968

Legge 28 marzo 1968, n. 406 (Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall’Opera nazionale ciechi civili)

Art. 1
Sentenza n. 88/1993

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria)

Art. 1
Sentenza n. 101/1981

Art. 18
Sentenza n. 355/1989

Art. 20, lett. a) e b)
Sentenza n. 155/1969

Art. 20, primo comma, lett. c)
Sentenza n. 97/1976

Art. 21
Sentenza n. 221/1994

Art. 36, secondo comma
Sentenza n. 128/1975

Legge 25 ottobre 1968 n. 1089 (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato)

Art. 18
Sentenza n. 12/1987

1969

Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale)

Art. 8, ultimo comma
Sentenza n. 503/1988

Art. 9
Sentenza n. 37/1977
Sentenza n. 101/1981

Art. 14, terzo comma
Sentenza n. 432/1999

Art. 23
Sentenza n. 230/1974
Sentenza n. 263/1976
Sentenza n. 314/1985

Art. 26
Sentenza n. 88/1992

Art. 43, secondo comma
Sentenza n. 128/1975
Sentenza n. 8/1986

Art. 69
Sentenza n. 1041/1988

Legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti)

Art. 28, commi secondo, terzo e quarto
Sentenza n. 319/1989

1970

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1970, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari)

Art. 3, secondo comma, lett. a)
Sentenza n. 42/1990

1971

Legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all’articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4)

Art. 4
Sentenza n. 126/1981

Legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) 15

Art. 2, quarto comma
Sentenza n. 346/1989

Art. 28, terzo comma
Sentenza n. 215/1987

Legge 4 agosto 1971, n. 589 (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno)

Art. 1
Sentenza n. 12/1987

Legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto)

Art. 21, primo comma, n. 1
Sentenza n. 450/1989

Art. 21, primo comma, n. 2
Sentenza n. 110/1999

Legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro)

Art. 21, primo comma, lett. a)
Sentenza n. 450/1989

Art. 21, terzo comma
Sentenza n. 447/2001

Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi)

Art. 5, primo comma
Sentenza n. 243/1976

Artt. 9 e 14
Sentenza n. 37/1982

1972

Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 (Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali), convertito nella legge 11 agosto 1972, n. 485

Art. 6, primo comma
Sentenza n. 128/1975

1973

Legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio) 2, secondo periodo: “Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle L. 10 febbraio 1962, n. 66, L. 26 maggio 1970, n. 381, L. 27 maggio 1970, n. 382, L. 30 marzo 1971, n. 118, L. 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni”.

Art. 10
Sentenza n. 433/1999

Art. 20, primo comma, lett. a)
Sentenza n. 1009/1988

Art. 20, commi terzo e settimo, n. 3
Sentenza n. 145/1987
Sentenza n. 274/1993

Art. 20, quinto comma
Sentenza n. 1/1992

Art. 28, primo comma
Sentenza n. 183/2009

Art. 37
Sentenza n. 433/1999

Legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l’emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato)

Art. 15, terzo comma
Sentenza n. 207/1986
Sentenza n. 444/1990

Legge 27 ottobre 1973, n. 629 (Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell’adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia)

Art. 1
Sentenza n. 266/1987

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato)

Art. 4, primo comma
Sentenza n. 282/1991

Art. 13, primo comma
Sentenza n. 535/1990
Sentenza n. 257/1991
Sentenza n. 52/2000

Art. 14, primo comma, lett. h)
Sentenza n. 44/1988

Art. 69, primo comma
Sentenza n. 48/1977

Art. 81, terzo comma
Sentenza n. 139/1979
Sentenza n. 502/1988
Sentenza n. 587/1988
Sentenza n. 123/1990

Artt. 81, commi quarto e sesto, ultima proposizione
Sentenza n. 284/1997

Art. 81, sesto comma
Sentenza n. 214/1984

Art. 82, primo comma
Sentenza n. 366/1988

Art. 82, terzo comma
Sentenza n. 403/1988

Art. 97, primo comma
Sentenza n. 232/1992

Art. 99, secondo comma
Sentenza n. 494/1993

Art. 99, quinto comma
Sentenza n. 566/1989

Art. 99, ultimo comma
Sentenza n. 96/1991

Art. 112
Sentenza n. 275/1976

Art. 118, secondo comma
Sentenza n. 275/1976

Art. 124, quinto comma
Sentenza n. 113/2001

Art. 169
Sentenza n. 149/1979
Sentenza n. 323/2008

Art. 219, quarto comma
Sentenza n. 281/2005

1974

Decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali), convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114

Art. 2-novies 16
Sentenza n. 275/1993
Sentenza n. 208/1995

Art. 2-novies, primo comma
Sentenza n. 27/1992
Sentenza n. 20/1996

Art. 13
Sentenza n. 497/1988

Decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 (Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti e assimilati), convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 355

Art. 1
Sentenza n. 330/1992

1975

Legge 1° luglio 1975, n. 296 (Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo)

Art. 5, primo comma, n. 1
Sentenza n. 450/1989

Legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l’assistenza forense)

Artt. 4 e 9 in relazione alla tabella F allegata (nn. 2 e 3)
Sentenza n. 62/1977

1976

Legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell’assegno di incollocabilità di cui all’articolo 180 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

Art. 7, primo comma
Sentenza n. 284/2010

1977

Legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro)

Art. 11, primo comma
Sentenza n. 6/1980

Decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942 (Provvedimenti in materia previdenziale), convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41

Artt. 7 e 8
Sentenza n. 370/1985

1978

Legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria)

Art. 17
Sentenza n. 172/1991

Art. 17, primo comma
Sentenza n. 204/1992

Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra)

Art. 37, commi terzo e quarto 17
Sentenza n. 5/1986

Art. 37, quinto comma 18
Sentenza n. 239/1998

Art. 40, terzo comma
Sentenza n. 450/1991

Art. 42, primo comma
Sentenza n. 361/1993

Art. 51, primo comma
Sentenza n. 162/1994

Art. 60, commi primo e terzo
Sentenza n. 191/2015

1979

Decreto-legge 30 ottobre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sull’occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33

Art. 2 19
Sentenza n. 1143/1988

Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali)

Art. 31, primo comma
Sentenza n. 126/1981

Art. 53, primo comma
Sentenza n. 90/1992

Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33

Art. 15
Sentenza n. 204/1992

1980

Legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) 20

Art. 1, primo comma
Sentenza n. 346/1989

Legge 11 febbraio 1980, n. 19 (Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio)

Sentenza n. 875/1988

Legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense)

Art. 2, commi sesto e ottavo 21
Sentenza n. 1008/1988

Art. 3, secondo comma
Sentenza n. 73/1992

1981

Legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti)

Art. 2, commi quinto e settimo
Sentenza n. 99/1990

Art. 7, penultimo comma 22
Sentenza n. 169/1986

Legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica)

Art. 16
Sentenza n. 371/1989

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54

Art. 6, primo comma
Sentenza n. 226/1990

Art. 6, commi secondo e terzo, ultima proposizione
Sentenza n. 156/1988

1982

Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia)

Art. 44
Sentenza n. 531/1989

Legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica)

Art. 3, ottavo comma
Sentenza n. 822/1988
Sentenza n. 307/1989
Sentenza n. 428/1992
Sentenza n. 264/1994
Sentenza n. 388/1995
Sentenza n. 427/1997
Sentenza n. 82/2017
Sentenza n. 224/2022

Legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri)

Art. 2, quinto comma
Sentenza n. 243/1992

Art. 3, secondo comma
Sentenza n. 137/2006

Art. 4, secondo comma
Sentenza n. 243/1990

Art. 5, terzo comma
Sentenza n. 243/1990

Art. 16
Sentenza n. 307/1993

Art. 23, primo comma
Sentenza n. 368/1988

1983

Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638

Art. 5, quattordicesimo comma
Sentenza n. 78/1988

1984

Legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.)

Art. 1
Sentenza n. 371/1989

Legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile)

Art. 3
Sentenza n. 436/1988

Legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi)

Art. 24
Sentenza n. 224/2022

Art. 25, commi primo e quarto
Sentenza n. 427/1997

1985

Legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti)

Artt. 1, 3, primo comma, e 6
Sentenza n. 501/1988

1987

Decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni di dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468

Art. 3, primo comma
Sentenza n. 1/1991

Decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell’INPS), convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48

Art. 5, nono comma
Sentenza n. 336/1989

1988

Legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1988)

Art. 11
Sentenza n. 283/1989

Decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160

Art. 7, comma 4
Sentenza n. 288/1994

Legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell’esodo del personale inidoneo ed altre misure)

Art. 3, primo comma
Sentenza n. 60/1991

Legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti)

Art. 6
Sentenza n. 106/1992

Decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell’articolo 2, comma primo, della legge 26 luglio 1988, numero 291)

Art. 9, secondo comma
Sentenza n. 209/1995

1989

Decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181

Art. 2, secondo comma
Sentenza n. 503/1991

1990

Legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti)

Artt. 1 e 2
Sentenza n. 61/1999

Legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi)

Art. 5, comma 1
Sentenza n. 173/2018

Legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi)

Art. 1, comma 3
Sentenza n. 467/2002

1991

Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito nella legge 1º giugno 1991, n. 166

Art. 9-bis, comma 1, primo periodo 23
Sentenza n. 421/1995

Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell’occupazione), convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169

Art. 5, comma 2
Sentenza n. 110/1993

Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) 24

Art. 7, comma 1
Sentenza n. 423/1995

Art. 16, comma 1
Sentenza n. 423/1995

Legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi)

Art. 14, primo comma
Sentenza n. 43/2015

Legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica)

Art. 13, primo comma
Sentenza n. 39/1993

Legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali)

Art. 3, comma 2
Sentenza n. 437/2002

1992

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) retribuzione imponibile di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione”.

Art. 33, comma 3 25
Sentenza n. 213/2016

Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati)

Art. 1, comma 3
Sentenza n. 476/2002

Decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438

Art. 1, commi 1 e 2-quinquies
Sentenza n. 439/1994

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)

Art. 15-nonies, comma 1
Sentenza n. 33/2013

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)

Art. 1, comma 2, ultima proposizione
Sentenza n. 117/1997

Art. 16, comma 1, primo periodo
Sentenza n. 33/2013

1993

Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236

Art. 6, comma 7
Sentenza n. 218/1995
Sentenza n. 234/2011

Decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243

Art. 5, comma 1-bis
Sentenza n. 439/1994

Legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione)

Art. 1
Sentenza n. 218/1995
Sentenza n. 234/2011

Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica)

Art. 11, comma 22 26
Sentenza n. 240/1994

Art. 11, comma 23, primo periodo
Sentenza n. 288/1994

1994

Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)

Art. 13, comma 5, lett. b)
Sentenza n. 347/1997

1995

Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare)

Art. 1, comma 16
Sentenza n. 94/2025

Art. 1, comma 18
Sentenza n. 173/2018

Art. 1, comma 31, primo periodo
Sentenza n. 347/1997

Art. 1, comma 41, terzo e quarto periodo
Sentenza n. 162/2022

Tabella F
Sentenza n. 162/2022

1996

Decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608

Art. 2, comma 1, lett. a), n. 3
Sentenza n. 211/1997

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)

Art. 1, comma 189
Sentenza n. 416/1999

1997

Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici)

Art. 2
Sentenza n. 52/2000

un tasso annuo pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed

impiegati, accertata dall’ISTAT per l’anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli

interessi maturati sull’intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento.

183. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le

questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d’ufficio con

compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato

restano privi di effetto. 184. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti

variazioni di bilancio, anche in attuazione dell’articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996,

n. 608, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510”.

Legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari)

Art. 8, comma 3
Sentenza n. 220/2005

1998

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

Art. 9, comma 1
Sentenza n. 306/2008
Sentenza n. 11/2009

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo)

Art. 26, commi quarto e quinto
Sentenza n. 136/2001

2000

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144)

Art. 9, commi 5, 6 e 7
Sentenza n. 191/2005

Art. 13, comma 6, secondo periodo
Sentenza n. 63/2021

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001)

Art. 80, comma 19
Sentenza n. 187/2010
Sentenza n. 329/2011
Sentenza n. 40/2013
Sentenza n. 22/2015
Sentenza n. 230/2015

2001

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)

Art. 42, comma 5 27
Sentenza n. 233/2005
Sentenza n. 158/2007
Sentenza n. 19/2009
Sentenza n. 203/2013
Sentenza n. 232/2018
Sentenza n. 197/2025

Art. 74
Sentenza n. 54/2022

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002)

Art. 38, comma 4 28
Sentenza n. 152/2020

2005

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari)

Art. 23, comma 6
Sentenza n. 218/2019

convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un’unione civile di cui

all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui

all’articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di

patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di

fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso,

mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto

a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di

patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle

sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei

fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo

grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la

convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo”. Nella relazione

illustrativa all’atto del Governo n. 378, trasmesso alla Camera il 1° aprile 2022, si legge: “È stato,

inoltre, aggiunto un ultimo periodo all’articolo 42 in esame, per specificare che il diritto al

congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza con il soggetto da assistere sia stata instaurata

dal richiedente successivamente alla richiesta. La previsione risponde all’esigenza di conformarsi

al principio espressamente affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 232/2018, per lo

specifico caso del figlio nei confronti del genitore”.

2007

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008)

Art. 2, comma 434
Sentenza n. 236/2009

2008

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133

Art. 11, comma 13
Sentenza n. 166/2018

2010

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare)

Art. 1801
Sentenza n. 13/2024

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122

Art. 9, commi 1 e 21
Sentenza n. 207/2024

Art. 12, comma 12-septies
Sentenza n. 147/2017

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario)

Art. 25
Sentenza n. 83/2013

2011

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111

Art. 18, comma 5
Sentenza n. 174/2016

Art. 18, comma 10
Sentenza n. 12/2018

Art. 18, comma 12
Sentenza n. 104/2022
Sentenza n. 55/2024

Art. 18, comma 22-bis
Sentenza n. 116/2013

Art. 38, comma 4
Sentenza n. 69/2014

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214

Art. 24, comma 25 29
Sentenza n. 70/2015

2012

Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

Art. 2, commi 58 e 61
Sentenza n. 137/2021

2013

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98

Art. 32, comma 7-ter, secondo periodo
Sentenza n. 49/2019

2014

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015)

Art. 1, comma 125
Sentenza n. 54/2022

2015

Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)

Art. 8, comma 4
Sentenza n. 90/2024

Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132

Art. 23, comma 6
Sentenza n. 12/2019

2017

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)

Art. 1, comma 248
Sentenza n. 54/2022

2018

Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136

Art. 23-quater, comma 1
Sentenza n. 54/2022

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)

Art. 1, comma 261
Sentenza n. 234/2020

2019

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26

Art. 2, comma 1, lett. a), n. 2
Sentenza n. 31/2025

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)

Art. 1, comma 340
Sentenza n. 54/2022

2020

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023)

Art. 1, comma 362
Sentenza n. 54/2022

Leggi regionali

Abruzzo

Legge, riapprovata il 25 luglio 1974, recante “Indennità per inabilità temporanea assoluta a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per infortuni e malattie professionali”

Sentenza n. 92/1976

Legge 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio)

Art. 6, comma 2-bis
Sentenza n. 275/2016

Legge 31 ottobre 2019, n. 34 [Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative]

Artt. 2, comma 1, e 4, comma 1
Sentenza n. 9/2021

Legge 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo – Legge di stabilità regionale 2020)

Art. 42, comma 4
Sentenza n. 118/2021

Calabria

Legge 20 dicembre 2011, n. 44 (Norme per il sostegno di persone non autosufficienti – Fondo per la non autosufficienza)

Art. 2, comma 3
Sentenza n. 4/2013

Friuli-Venezia Giulia

Legge 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

Art. 4
Sentenza n. 40/2011

Legge 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale) 30

Artt. 2, 8, comma 2, e 9
Sentenza n. 222/2013

Legge 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)

Art. 29, comma 1-bis
Sentenza n. 15/2024

Legge 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)

Art. 9, comma 51, lett. b)
Sentenza n. 7/2021

Lazio

Legge 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio)

Art. 1, comma 69, lett. b) e c)
Sentenza n. 2/2010

Liguria

Legge 29 giugno 2004, n. 10 [Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)]

Art. 5, comma 1, lett. b)
Sentenza n. 77/2023

Legge 6 giugno 2017, n. 13 [Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)]

Art. 4, comma 1
Sentenza n. 106/2018

Lombardia

Legge 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Artt. 2, primo comma, lett. d), e 22, primo comma, lett. e)
Sentenza n. 176/2000

Legge 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale)

Art. 8, comma 2
Sentenza n. 432/2005

Legge 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)

Art. 22, comma 1, lett. b)
Sentenza n. 44/2020

Marche

Legge 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative)

Art. 20-quater, comma 1, lett. a-bis)
Sentenza n. 145/2023

Molise

Legge approvata il 5 marzo 1975 e riapprovata il 23 aprile 1975, recante “Concessione di un assegno ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il periodo di inabilità temporanea assoluta dovuta ad infortunio sul lavoro o derivante da malattia professionale e ai lavoratori autonomi per il periodo di ricovero ospedaliero, a titolo di contributo assistenziale per le loro famiglie”

Sentenza n. 127/1976

Piemonte

Legge approvata il 5 febbraio 1975 e riapprovata il 27 marzo 1975, recante “Intervento straordinario a favore dei titolari di pensioni sociali, in relazione al rincaro del costo della vita ed in particolare del riscaldamento”

Sentenza n. 126/1976

Legge 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)

Art. 3, comma 1, lett. b)
Sentenza n. 147/2024

Puglia

Legge 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti)

Sentenza n. 268/2007

Sardegna

Disegno di legge approvato l’8 luglio 1964 e la seconda volta il 29 ottobre 1964 dal Consiglio della Regione sarda (Concessione di un sussidio ai combattenti della guerra 1915-18, che versano in condizioni di bisogno)

Sentenza n. 27/1965

Siciliana

Legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 22 settembre 1965 concernente “Modalità per l’accertamento dei lavoratori agricoli”

Sentenza n. 59/1966

Legge 24 luglio 1978 n. 17 (Nuove norme per l’adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti dell’Amministrazione regionale)

Art. 4
Sentenza n. 376/1994

Legge 30 marzo 1981, n. 37 (Disposizioni per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna e per la regolamentazione dell’esercizio venatorio)

Art. 53, quinto comma
Sentenza n. 160/1990

Legge 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell’amministrazione regionale)

Tabella O, lett. b), terzo comma
Sentenza n. 516/2000

Toscana

Legge 2 settembre 1974, n. 55 (Norme transitorie per l’assunzione di mano d’opera ai fini dell’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica idraulico-forestali, idraulico-agrarie e di forestazione)

Articolo unico
Sentenza n. 41/1982

Legge 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019)

Art. 5, comma 4, lett. b)
Sentenza n. 42/2024

Trentino-Alto Adige

Legge 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale)

Art. 3, comma 1, secondo periodo
Sentenza n. 133/2013

Valle d’Aosta

Legge 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative)

Art. 19, comma 1, lett. b)
Sentenza n. 168/2014

Veneto

Legge 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”)

Art. 1, comma 1
Sentenza n. 107/2018

Legge 3 novembre 2017, n. 39 (Norme in materia di edilizia residenziale pubblica)

Art. 25, comma 2, lett. a)
Sentenza n. 67/2024

Provincia autonoma di Bolzano

Legge 31 agosto 1974, n. 7 (Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio)

Art. 3, comma 1, lett. e)
Sentenza n. 2/2013

Legge 13 marzo 1987, n. 5 (Incentivazione della conoscenza delle lingue)

Art. 2, comma 1
Sentenza n. 2/2013

Legge 30 novembre 2004, n. 9 (Diritto allo studio universitario)

Art. 2, comma 1, lett. e)
Sentenza n. 2/2013

Legge 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri)

Art. 1, comma 3, lett. g), secondo periodo
Sentenza n. 2/2013

Art. 10, commi 2 e 3
Sentenza n. 2/2013

Art. 14, commi 3 e 5
Sentenza n. 2/2013

Provincia autonoma di Trento

Legge 7 novembre 2005, n. 15 [Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)]

Artt. 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis
Sentenza n. 1/2025

Legge 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria)

Artt. 9, comma 1, e 9, comma 1, lett. a)
Sentenza n. 172/2013

Note

1 Il legislatore ha dato immediato seguito alla sentenza n. 156/1991 con il disposto dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, il cui testo – nella versione originale – prevedeva: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda. L’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”. Sulla disposizione è ulteriormente intervenuta la sentenza n. 196/1993.

2 L’intero provvedimento è stato abrogato dal n. 8011 dell’Allegato 1 di cui all’art. 2 del d.l. n. 200 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2009.

3 Il r.d. n. 680 del 1930 è stato abrogato dalla voce n. 51911 dell’all. 1 al d.lgs. n. 212 del 2010.

4 La legge n. 851 del 1933 è stata integralmente abrogata dal combinato disposto dell’art. 2, comma 1, e della voce n. 17648 dell’All. 1 al d.l. n. 200 del 2008.

5 In attuazione della sentenza n. 369/1985 è stato emanato il d.l. n. 317 del 1987 (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS), convertito dalla legge n. 398 del 1987. Nella relazione al disegno di legge di conversione, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri il 3 luglio 1987, si legge: “oltre l’ambito dei paesi aderenti alla Comunità economica europea, la rete delle convenzioni di sicurezza sociale e degli accordi di emigrazione vigenti non permette di garantire ovunque la piena tutela del lavoratore, sia perché non copre ancora tutte le aree geografiche, sia perché non comprende tutte le norme anche di previdenza disposte dalla legislazione nazionale. (...) A ciò aggiungasi che con sentenza n. 369 del 1985 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all’estero alle dipendenze di imprese italiane” (https://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/ stampati/pdf/13110001.pdf).

6 L’art. 40 del r.d.l. n. 1827 del 1935 è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’art. 2, comma 69, lett. c), della legge n. 92 del 2012.

7 La legge n. 37 del 1942 è stata integralmente abrogata dal combinato disposto dell’art. 2 e dell’all. 1 al d.l. n. 200 del 2008.

8 L’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 179 del 2009, alla voce n. 1266 dell’allegato 1, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore dell’art. 8 della legge n. 991 del 1952. In seguito, la sentenza n. 182/2018 (Pres. Lattanzi; Red. Modugno) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 76 Cost., dell’art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, nella parte in cui dichiarava, alla voce n. 1266 dell’allegato 1, l’indispensabile permanenza in vigore dell’art. 8 della legge n. 991 del 1952, quanto all’esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura.

9 La legge n. 599 del 1954 è stata abrogata, ad eccezione dell’art. 32, dall’art. 2268, comma 1, n. 400, del d.lgs. n. 66 del 2010 (codice dell’ordinamento militare), come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. p), n. 3, del d.lgs. n. 20 del 2012.

10 La legge n. 132 del 1961 è stata integralmente abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 482, del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare).

11 Il testo della norma è formalmente rimasto invariato. Tuttavia, l’art. 69, comma 5, della legge n. 388 del 2000 ha così disposto: “I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell’assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di ‘Mutualità pensioni’ di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l’anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dal 1° gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1° gennaio 2001 i contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di ‘Mutualità pensioni’ sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente comma. Non sono rivalutati i

12 In attuazione della pronuncia è stato emanato il d.l. n. 317 del 1987 (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS), convertito dalla legge n. 398 del 1987. Nella relazione al disegno di legge di conversione, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri il 3 luglio 1987, si afferma: “oltre l’ambito dei paesi aderenti alla Comunità economica europea, la rete delle convenzioni di sicurezza sociale e degli accordi di emigrazione vigenti non permette di garantire ovunque la piena tutela del lavoratore, sia perché non copre ancora tutte le aree geografiche, sia perché non comprende tutte le norme anche di previdenza disposte dalla legislazione nazionale. (...) A ciò aggiungasi che con sentenza n. 369 del 1985 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all’estero alle dipendenze di imprese italiane” (https://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stampati/pdf/ 13110001.pdf). L’art. 1 del d.l. ha previsto l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori subordinati italiani operanti all’estero alle dipendenze di datori italiani o stranieri.

13 Il testo della norma è formalmente rimasto invariato. Tuttavia, la legge n. 662 del 1996 ha disciplinato, all’art. 1, commi 181-184, le modalità di attuazione delle sentenze nn. 495/1993 e 240/1994. In particolare, essa ha così disposto: “181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell’applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell’importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; l’importo di ciascuna annualità sarà determinato in relazione all’ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli enti previdenziali. 182. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all’integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all’anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al 5 per cento dell’importo maturato a tale data. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT per l’anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull’intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento. 183. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d’ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto. 184. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in

14 L’art. 1, comma 206, della legge n. 662 del 1996 ha disposto che l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge n. 613 del 1966 è estesa ai parenti e affini entro il terzo grado che non siano compresi nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.

15 Con l’intento di riordinare la materia, la legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ha disposto, all’art. 30, comma

16 Successivamente alle pronunce di illegittimità che hanno investito l’art. 2-novies del d.l. n. 30 del 1974 è intervenuto l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 184 del 1997, il quale dispone: “Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341”.

17 L’art. 20, comma 1, della legge n. 656 del 1986 ha, tra l’altro, disposto la sostituzione del terzo comma dell’art. 37 del d.P.R. n. 915 del 1978 con il testo seguente: “Agli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio o della richiesta delle prescritte pubblicazioni di matrimonio”.

18 L’art. 38, comma 3, della legge n. 448 del 1998 ha così sostituito il quinto comma dell’art. 37 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra: “Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purché risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili alla volontà delle parti. Le medesime disposizioni sono altresì applicabili anche quando lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purché dall’unione sia nato un figlio riconosciuto dal militare deceduto o di cui sia stata accertata giudizialmente la paternità”. La relazione illustrativa al disegno di legge n. 5267, presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 30 settembre 1998, si è così soffermata sulla modifica in esame: “Il comma 3 può essere considerato una mera operazione di iniziativa legislativa di coordinamento e raccordo tra l’ordinamento giuridico positivamente vigente e la formale pronuncia di illegittimità costituzionale avvenuta con sentenza n. 239 del 1998 del giudice delle leggi. La Corte costituzionale, infatti, ha stabilito che possano sussistere anche dei casi, nonostante che la convivenza sia durata meno di un anno, meritevoli di conseguire il diritto a pensione. Tuttavia la Corte ha dettato soltanto un criterio di massima senza specificare le fattispecie concrete destinatarie di tale pronuncia. Al fine, pertanto, di riempire il vuoto legislativo creatosi e di determinare esattamente i casi meritevoli di tale riconoscimento, si propone il comma in esame” (https://leg13.camera.it/_dati/leg13/lavori/ stampati/pdf/5267.pdf).

19 L’art. 1, comma 149, della legge n. 311 del 2004 ha disposto la sostituzione dei primi due commi dell’art. 2 del d.l. n. 663 del 1979 con il testo seguente: “A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’INPS medesimo. Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto. Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’economia e delle finanze e per l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l’avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on line della certificazione di malattia all’INPS e di inoltro dell’attestazione di malattia dall’INPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo”. Pertanto, il lavoratore non è più tenuto a trasmettere all’INPS il certificato di diagnosi e l’attestazione sulla durata della malattia.

20 Con l’intento di riordinare la materia, la legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ha disposto, all’art. 30, comma 2, secondo periodo: “Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle L. 10 febbraio 1962, n. 66, L. 26 maggio 1970, n. 381, L. 27 maggio 1970, n. 382, L. 30 marzo 1971, n. 118, L. 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni”.

21 L’ottavo comma dell’art. 2 della legge n. 576 del 1980 è stato modificato dall’art. 1, comma 5, della legge n. 141 del 1992. Il testo attualmente in vigore recita: “Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all’albo dei procuratori o degli avvocati o all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma”.

22 L’art. 7 della legge n. 6 del 1981 è stato poi sostituito dall’art. 5 della legge n. 290 del 1990 che, in linea con la pronuncia di accoglimento, ha determinato il venir meno della correlazione tra pensione di reversibilità e iscrizione alla cassa previdenziale anteriormente al quarantesimo anno d’età del de cuius.

23 L’art. 1, comma 193, della legge n. 662 del 1996 ha così sostituito il testo del primo comma dell’art. 9-bis del d.l. n. 103 del 1991: “Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla

24 Gli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991 sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b) e d), della legge n. 92 del 2012.

25 Il terzo comma dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992, come successivamente modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2, del d.lgs. n. 105 del 2022 recita: “Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”. Nella relazione illustrativa all’atto del Governo n. 378, trasmesso alla Camera dei deputati il 1° aprile 2022, si legge: “si interviene sull’articolo 33, comma 3 (...), cui sono stati aggiunti, quali beneficiari dei tre giorni di permesso mensile per l’assistenza al familiare disabile grave, la parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 e il convivente di fatto, ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge”.

26 Il testo della norma è formalmente rimasto invariato. Tuttavia, la legge n. 662 del 1996 ha disciplinato, all’art. 1, commi 181-184, le modalità di attuazione delle sentenze nn. 495/1993 e 240/1994. In particolare, essa ha così disposto: “181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell’applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell’importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; l’importo di ciascuna annualità sarà determinato in relazione all’ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli enti previdenziali. 182. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all’integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all’anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al 5 per cento dell’importo maturato a tale data. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di

27 Il comma 5 dell’art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001, attualmente in vigore a seguito della novella operata dall’art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 105 del 2022, recita: “Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge

28 L’art. 15, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020 ha modificato il comma 4 dell’art. 38 della legge n. 448 del 2001 con effetto dal 20 luglio 2020. Il testo attualmente in vigore recita: “I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222”. L’art. 15 è stato emblematicamente rubricato “Seguito della sentenza 152/2020 della Corte costituzionale” e intende dare compiuta attuazione alla pronuncia, riconoscendo l’incremento dell’assegno mensile previsto dal suddetto art. 38 in favore degli invalidi civili totali a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (anziché 60). Al fine di dare seguito alla sentenza, la novella dell’art. 38 dispone che, al comma 4, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” siano sostituite dalle parole “di età superiore a diciotto anni” (https://www.senato.it/service/PDF/ PDFServer/BGT/01168648.pdf).

29 Il comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 è stato sostituito dall’art. 1, comma 1, n. 1, del d.l. n. 65 del 2015. La nuova disciplina della rivalutazione automatica delle pensioni per il biennio 2012-2013, adottata in attuazione della sentenza n. 70/2015, è stata giudicata immune da censure dalla successiva sentenza di rigetto n. 250/2017.

30 Le disposizioni della legge friulana n. 16 del 2011, censurate dalla sentenza n. 222/2013, sono state abrogate dal legislatore regionale con distinti interventi succedutisi nel tempo (leggi regionali nn. 22 del 2013, 15 del 2015 e 13 del 2018).

III.2. Indice dei parametri violati - Tomo 2

Costituzione

Art. 2
Sentenza n. 226/1987
Sentenza n. 497/1988
Sentenza n. 319/1989
Sentenza n. 346/1989
Sentenza n. 61/1999
Sentenza n. 467/2002
Sentenza n. 158/2007
Sentenza n. 306/2008
Sentenza n. 19/2009
Sentenza n. 329/2011
Sentenza n. 40/2013
Sentenza n. 203/2013
Sentenza n. 22/2015
Sentenza n. 230/2015
Sentenza n. 213/2016
Sentenza n. 232/2018
Sentenza n. 137/2021

Art. 3

– Principio di eguaglianza
Sentenza n. 65/1962
Sentenza n. 27/1965
Sentenza n. 69/1967
Sentenza n. 112/1968
Sentenza n. 113/1968
Sentenza n. 53/1969
Sentenza n. 152/1969
Sentenza n. 135/1971
Sentenza n. 144/1971
Sentenza n. 147/1971
Sentenza n. 160/1971
Sentenza n. 25/1972
Sentenza n. 39/1972
Sentenza n. 46/1972
Sentenza n. 133/1972
Sentenza n. 213/1972
Sentenza n. 40/1973
Sentenza n. 134/1973
Sentenza n. 72/1974
Sentenza n. 117/1974
Sentenza n. 221/1974
Sentenza n. 230/1974
Sentenza n. 33/1975
Sentenza n. 36/1975
Sentenza n. 37/1975
Sentenza n. 64/1975
Sentenza n. 121/1975
Sentenza n. 128/1975
Sentenza n. 164/1975
Sentenza n. 177/1975
Sentenza n. 184/1975
Sentenza n. 97/1976
Sentenza n. 185/1976
Sentenza n. 262/1976
Sentenza n. 263/1976
Sentenza n. 37/1977
Sentenza n. 48/1977
Sentenza n. 62/1977
Sentenza n. 93/1977
Sentenza n. 105/1977
Sentenza n. 108/1977
Sentenza n. 76/1979
Sentenza n. 139/1979
Sentenza n. 140/1979
Sentenza n. 149/1979
Sentenza n. 6/1980
Sentenza n. 9/1980
Sentenza n. 15/1980
Sentenza n. 105/1980
Sentenza n. 34/1981
Sentenza n. 54/1981
Sentenza n. 55/1981
Sentenza n. 64/1981
Sentenza n. 101/1981
Sentenza n. 128/1981
Sentenza n. 179/1981
Sentenza n. 37/1982
Sentenza n. 102/1982
Sentenza n. 255/1982
Sentenza n. 308/1983
Sentenza n. 326/1983
Sentenza n. 214/1984
Sentenza n. 247/1984
Sentenza n. 291/1984
Sentenza n. 236/1985
Sentenza n. 314/1985
Sentenza n. 360/1985
Sentenza n. 370/1985
Sentenza n. 5/1986
Sentenza n. 8/1986
Sentenza n. 46/1986
Sentenza n. 49/1986
Sentenza n. 169/1986
Sentenza n. 201/1986
Sentenza n. 207/1986
Sentenza n. 231/1986
Sentenza n. 246/1986
Sentenza n. 285/1986
Sentenza n. 12/1987
Sentenza n. 154/1987
Sentenza n. 155/1987
Sentenza n. 266/1987
Sentenza n. 286/1987
Sentenza n. 476/1987
Sentenza n. 574/1987
Sentenza n. 575/1987
Sentenza n. 44/1988
Sentenza n. 156/1988
Sentenza n. 181/1988
Sentenza n. 184/1988
Sentenza n. 206/1988
Sentenza n. 268/1988
Sentenza n. 366/1988
Sentenza n. 397/1988
Sentenza n. 398/1988
Sentenza n. 403/1988
Sentenza n. 405/1988
Sentenza n. 436/1988
Sentenza n. 439/1988
Sentenza n. 501/1988
Sentenza n. 502/1988
Sentenza n. 503/1988
Sentenza n. 765/1988
Sentenza n. 828/1988
Sentenza n. 875/1988
Sentenza n. 1008/1988
Sentenza n. 1009/1988
Sentenza n. 1016/1988
Sentenza n. 1041/1988
Sentenza n. 1086/1988
Sentenza n. 1129/1988
Sentenza n. 1144/1988
Sentenza n. 81/1989
Sentenza n. 137/1989
Sentenza n. 142/1989
Sentenza n. 179/1989
Sentenza n. 250/1989
Sentenza n. 283/1989
Sentenza n. 336/1989
Sentenza n. 346/1989
Sentenza n. 347/1989
Sentenza n. 355/1989
Sentenza n. 371/1989
Sentenza n. 373/1989
Sentenza n. 450/1989
Sentenza n. 488/1989
Sentenza n. 502/1989
Sentenza n. 504/1989
Sentenza n. 557/1989
Sentenza n. 572/1989
Sentenza n. 42/1990
Sentenza n. 69/1990
Sentenza n. 70/1990
Sentenza n. 98/1990
Sentenza n. 99/1990
Sentenza n. 116/1990
Sentenza n. 182/1990
Sentenza n. 226/1990
Sentenza n. 426/1990
Sentenza n. 535/1990
Sentenza n. 547/1990
Sentenza n. 1/1991
Sentenza n. 60/1991
Sentenza n. 96/1991
Sentenza n. 133/1991
Sentenza n. 156/1991
Sentenza n. 172/1991
Sentenza n. 189/1991
Sentenza n. 503/1991
Sentenza n. 27/1992
Sentenza n. 114/1992
Sentenza n. 164/1992
Sentenza n. 165/1992
Sentenza n. 257/1992
Sentenza n. 332/1992
Sentenza n. 436/1992
Sentenza n. 438/1992
Sentenza n. 88/1993
Sentenza n. 110/1993
Sentenza n. 275/1993
Sentenza n. 307/1993
Sentenza n. 24/1994
Sentenza n. 288/1994
Sentenza n. 376/1994
Sentenza n. 208/1995
Sentenza n. 209/1995
Sentenza n. 218/1995
Sentenza n. 388/1995
Sentenza n. 423/1995
Sentenza n. 20/1996
Sentenza n. 104/1996
Sentenza n. 117/1997
Sentenza n. 118/1997
Sentenza n. 417/1998
Sentenza n. 110/1999
Sentenza n. 52/2000
Sentenza n. 187/2000
Sentenza n. 447/2001
Sentenza n. 171/2002
Sentenza n. 437/2002
Sentenza n. 467/2002
Sentenza n. 468/2002
Sentenza n. 476/2002
Sentenza n. 233/2005
Sentenza n. 281/2005
Sentenza n. 433/2005
Sentenza n. 444/2005
Sentenza n. 256/2006
Sentenza n. 311/2006
Sentenza n. 158/2007
Sentenza n. 306/2008
Sentenza n. 323/2008
Sentenza n. 11/2009
Sentenza n. 19/2009
Sentenza n. 86/2009
Sentenza n. 183/2009
Sentenza n. 236/2009
Sentenza n. 284/2010
Sentenza n. 40/2011
Sentenza n. 234/2011
Sentenza n. 329/2011
Sentenza n. 2/2013
Sentenza n. 4/2013
Sentenza n. 40/2013
Sentenza n. 83/2013
Sentenza n. 116/2013
Sentenza n. 133/2013
Sentenza n. 172/2013
Sentenza n. 203/2013
Sentenza n. 222/2013
Sentenza n. 22/2015
Sentenza n. 43/2015
Sentenza n. 191/2015
Sentenza n. 230/2015
Sentenza n. 174/2016
Sentenza n. 11/2018
Sentenza n. 107/2018
Sentenza n. 166/2018
Sentenza n. 173/2018
Sentenza n. 12/2019
Sentenza n. 49/2019
Sentenza n. 218/2019
Sentenza n. 44/2020
Sentenza n. 152/2020
Sentenza n. 9/2021
Sentenza n. 63/2021
Sentenza n. 118/2021
Sentenza n. 137/2021
Sentenza n. 54/2022
Sentenza n. 88/2022
Sentenza n. 77/2023
Sentenza n. 145/2023
Sentenza n. 15/2024
Sentenza n. 67/2024
Sentenza n. 1/2025
Sentenza n. 31/2025
Sentenza n. 94/2025

– Principio di ragionevolezza
Sentenza n. 291/1984
Sentenza n. 169/1986
Sentenza n. 145/1987
Sentenza n. 78/1988
Sentenza n. 156/1988
Sentenza n. 587/1988
Sentenza n. 822/1988
Sentenza n. 1008/1988
Sentenza n. 141/1989
Sentenza n. 163/1989
Sentenza n. 307/1989
Sentenza n. 318/1989
Sentenza n. 531/1989
Sentenza n. 123/1990
Sentenza n. 243/1990
Sentenza n. 426/1990
Sentenza n. 535/1990
Sentenza n. 1/1991
Sentenza n. 60/1991
Sentenza n. 133/1991
Sentenza n. 172/1991
Sentenza n. 189/1991
Sentenza n. 257/1991
Sentenza n. 280/1991
Sentenza n. 450/1991
Sentenza n. 1/1992
Sentenza n. 73/1992
Sentenza n. 88/1992
Sentenza n. 232/1992
Sentenza n. 243/1992
Sentenza n. 330/1992
Sentenza n. 428/1992
Sentenza n. 436/1992
Sentenza n. 39/1993
Sentenza n. 78/1993
Sentenza n. 178/1993
Sentenza n. 196/1993
Sentenza n. 209/1993
Sentenza n. 274/1993
Sentenza n. 307/1993
Sentenza n. 346/1993
Sentenza n. 361/1993
Sentenza n. 454/1993
Sentenza n. 495/1993
Sentenza n. 14/1994
Sentenza n. 15/1994
Sentenza n. 24/1994
Sentenza n. 162/1994
Sentenza n. 170/1994
Sentenza n. 221/1994
Sentenza n. 240/1994
Sentenza n. 264/1994
Sentenza n. 439/1994
Sentenza n. 209/1995
Sentenza n. 388/1995
Sentenza n. 421/1995
Sentenza n. 483/1995
Sentenza n. 20/1996
Sentenza n. 117/1997
Sentenza n. 211/1997
Sentenza n. 284/1997
Sentenza n. 347/1997
Sentenza n. 427/1997
Sentenza n. 239/1998
Sentenza n. 61/1999
Sentenza n. 110/1999
Sentenza n. 180/1999
Sentenza n. 432/1999
Sentenza n. 52/2000
Sentenza n. 176/2000
Sentenza n. 516/2000
Sentenza n. 113/2001
Sentenza n. 136/2001
Sentenza n. 467/2002
Sentenza n. 506/2002
Sentenza n. 191/2005
Sentenza n. 220/2005
Sentenza n. 233/2005
Sentenza n. 432/2005
Sentenza n. 444/2005
Sentenza n. 306/2008
Sentenza n. 323/2008
Sentenza n. 11/2009
Sentenza n. 183/2009
Sentenza n. 236/2009
Sentenza n. 2/2010
Sentenza n. 40/2011
Sentenza n. 329/2011
Sentenza n. 2/2013
Sentenza n. 4/2013
Sentenza n. 40/2013
Sentenza n. 83/2013
Sentenza n. 116/2013
Sentenza n. 133/2013
Sentenza n. 172/2013
Sentenza n. 222/2013
Sentenza n. 22/2015
Sentenza n. 70/2015
Sentenza n. 230/2015
Sentenza n. 174/2016
Sentenza n. 213/2016
Sentenza n. 82/2017
Sentenza n. 147/2017
Sentenza n. 11/2018
Sentenza n. 107/2018
Sentenza n. 166/2018
Sentenza n. 173/2018
Sentenza n. 232/2018
Sentenza n. 49/2019
Sentenza n. 44/2020
Sentenza n. 152/2020
Sentenza n. 234/2020
Sentenza n. 7/2021
Sentenza n. 9/2021
Sentenza n. 63/2021
Sentenza n. 118/2021
Sentenza n. 137/2021
Sentenza n. 54/2022
Sentenza n. 88/2022
Sentenza n. 162/2022
Sentenza n. 224/2022
Sentenza n. 145/2023
Sentenza n. 13/2024
Sentenza n. 15/2024
Sentenza n. 42/2024
Sentenza n. 67/2024
Sentenza n. 90/2024
Sentenza n. 147/2024
Sentenza n. 207/2024
Sentenza n. 1/2025
Sentenza n. 31/2025
Sentenza n. 94/2025

– Principio di proporzionalità
Sentenza n. 234/2020
Sentenza n. 90/2024
Sentenza n. 31/2025

– Principio del legittimo affidamento
Sentenza n. 822/1988
Sentenza n. 211/1997
Sentenza n. 416/1999
Sentenza n. 69/2014
Sentenza n. 147/2017
Sentenza n. 104/2022
Sentenza n. 55/2024

– Principio di eguaglianza sostanziale
Sentenza n. 215/1987
Sentenza n. 88/1993
Sentenza n. 44/2020
Sentenza n. 145/2023
Sentenza n. 67/2024

Art. 4
Sentenza n. 203/2013

Primo comma
Sentenza n. 73/1992
Sentenza n. 437/2002
Sentenza n. 137/2006
Sentenza n. 90/2024

Art. 10
Sentenza n. 306/2008
Sentenza n. 230/2015

Art. 23
Sentenza n. 190/2007
Sentenza n. 234/2020

Art. 24
Sentenza n. 284/2010

Primo comma
Sentenza n. 85/1968
Sentenza n. 12/2018

Art. 25, secondo comma
Sentenza n. 78/1967

Art. 29
Sentenza n. 6/1980
Sentenza n. 105/1980
Sentenza n. 439/1988
Sentenza n. 572/1989
Sentenza n. 116/1990
Sentenza n. 450/1991
Sentenza n. 1/1992
Sentenza n. 162/1994
Sentenza n. 158/2007
Sentenza n. 40/2013
Sentenza n. 203/2013
Sentenza n. 232/2018

Primo comma
Sentenza n. 209/1984

Art. 30
Sentenza n. 215/1987
Sentenza n. 86/2009

Art. 31
Sentenza n. 215/1987
Sentenza n. 42/1990
Sentenza n. 450/1991
Sentenza n. 162/1994
Sentenza n. 54/2022

Secondo comma
Sentenza n. 107/2018

Art. 32
Sentenza n. 226/1987
Sentenza n. 319/1989
Sentenza n. 356/1991
Sentenza n. 485/1991
Sentenza n. 158/2007
Sentenza n. 306/2008
Sentenza n. 19/2009
Sentenza n. 329/2011
Sentenza n. 40/2013
Sentenza n. 203/2013
Sentenza n. 230/2015
Sentenza n. 213/2016

Art. 34
Sentenza n. 215/1987
Sentenza n. 274/1993
Sentenza n. 329/2011
Sentenza n. 2/2013

Art. 35
Sentenza n. 369/1985
Sentenza n. 880/1988
Sentenza n. 137/1989
Sentenza n. 280/1991
Sentenza n. 203/2013

Art. 36
Sentenza n. 78/1967
Sentenza n. 112/1968
Sentenza n. 155/1969
Sentenza n. 48/1971
Sentenza n. 25/1972
Sentenza n. 203/1972
Sentenza n. 204/1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124, 190
Sentenza n. 191/1974
Sentenza n. 275/1976
Sentenza n. 288/1983
Sentenza n. 169/1987
Sentenza n. 501/1988
Sentenza n. 454/1990
Sentenza n. 232/1992
Sentenza n. 494/1993
Sentenza n. 264/1994
Sentenza n. 376/1994
Sentenza n. 211/1997
Sentenza n. 427/1997
Sentenza n. 516/2000
Sentenza n. 70/2015
Sentenza n. 174/2016
Sentenza n. 234/2020
Sentenza n. 224/2022

Primo comma
Sentenza n. 24/1975
Sentenza n. 176/1975
Sentenza n. 83/1979
Sentenza n. 302/1983
Sentenza n. 108/1985
Sentenza n. 566/1989
Sentenza n. 204/1992
Sentenza n. 82/2017

Art. 37
Sentenza n. 371/1989
Sentenza n. 503/1991

Primo comma
Sentenza n. 423/1995

Art. 38
Sentenza n. 85/1968
Sentenza n. 103/1968
Sentenza n. 155/1969
Sentenza n. 160/1971
Sentenza n. 62/1977
Sentenza n. 93/1977
Sentenza n. 55/1981
Sentenza n. 103/1981
Sentenza n. 126/1981
Sentenza n. 169/1986
Sentenza n. 286/1987
Sentenza n. 78/1988
Sentenza n. 206/1988
Sentenza n. 497/1988
Sentenza n. 503/1988
Sentenza n. 880/1988
Sentenza n. 1009/1988
Sentenza n. 137/1989
Sentenza n. 283/1989
Sentenza n. 307/1989
Sentenza n. 450/1989
Sentenza n. 42/1990
Sentenza n. 98/1990
Sentenza n. 1/1992
Sentenza n. 243/1992
Sentenza n. 39/1993
Sentenza n. 346/1993
Sentenza n. 170/1994
Sentenza n. 221/1994
Sentenza n. 288/1994
Sentenza n. 218/1995
Sentenza n. 388/1995
Sentenza n. 421/1995
Sentenza n. 211/1997
Sentenza n. 284/1997
Sentenza n. 427/1997
Sentenza n. 61/1999
Sentenza n. 433/1999
Sentenza n. 467/2002
Sentenza n. 306/2008
Sentenza n. 329/2011
Sentenza n. 40/2013
Sentenza n. 70/2015
Sentenza n. 230/2015
Sentenza n. 174/2016
Sentenza n. 232/2018
Sentenza n. 152/2020
Sentenza n. 234/2020
Sentenza n. 63/2021
Sentenza n. 137/2021

Primo comma
Sentenza n. 230/1974
Sentenza n. 346/1989
Sentenza n. 428/1992

Secondo comma
Sentenza n. 22/1969
Sentenza n. 55/1973
Sentenza n. 64/1975
Sentenza n. 108/1977
Sentenza n. 179/1981
Sentenza n. 163/1983
Sentenza n. 231/1986
Sentenza n. 226/1987
Sentenza n. 476/1987
Sentenza n. 178/1988
Sentenza n. 179/1988
Sentenza n. 368/1988
Sentenza n. 436/1988
Sentenza n. 1129/1988
Sentenza n. 1143/1988
Sentenza n. 319/1989
Sentenza n. 160/1990
Sentenza n. 243/1990
Sentenza n. 444/1990
Sentenza n. 156/1991
Sentenza n. 282/1991
Sentenza n. 88/1992
Sentenza n. 90/1992
Sentenza n. 332/1992
Sentenza n. 428/1992
Sentenza n. 240/1994
Sentenza n. 264/1994
Sentenza n. 483/1995
Sentenza n. 323/2008
Sentenza n. 33/2013
Sentenza n. 43/2015
Sentenza n. 82/2017
Sentenza n. 224/2022

Terzo comma
Sentenza n. 106/1992
Sentenza n. 275/2016

Quarto comma
Sentenza n. 106/1992
Sentenza n. 275/2016

Art. 53
Sentenza n. 116/2013

Art. 70
Sentenza n. 24/1959

Art. 76
Sentenza n. 24/1959
Sentenza n. 34/1960
Sentenza n. 35/1960
Sentenza n. 2/1961
Sentenza n. 28/1961
Sentenza n. 75/1961
Sentenza n. 38/1962
Sentenza n. 65/1962
Sentenza n. 3/1963
Sentenza n. 4/1963
Sentenza n. 65/1963
Sentenza n. 112/1963
Sentenza n. 124/1963
Sentenza n. 152/1967
Sentenza n. 125/1970
Sentenza n. 243/1976

Art. 77
Sentenza n. 38/1962
Sentenza n. 112/1963
Sentenza n. 124/1963
Sentenza n. 18/1964
Sentenza n. 19/1964

Art. 97, primo comma (corrispondente al vigente secondo comma)

– Buon andamento dell'amministrazione
Sentenza n. 426/1990
Sentenza n. 133/1991
Sentenza n. 178/1993
Sentenza n. 209/1993
Sentenza n. 275/1993
Sentenza n. 52/2000
Sentenza n. 2/2010
Sentenza n. 83/2013

– Imparzialità dell'amministrazione
Sentenza n. 25/1966

Art. 102
Sentenza n. 12/2018

Art. 117, primo comma
Sentenza n. 187/2010
Sentenza n. 329/2011
Sentenza n. 40/2013
Sentenza n. 168/2014
Sentenza n. 22/2015
Sentenza n. 12/2018
Sentenza n. 106/2018
Sentenza n. 107/2018
Sentenza n. 9/2021
Sentenza n. 54/2022
Sentenza n. 15/2024
Sentenza n. 1/2025

Art. 117, terzo comma
Sentenza n. 268/2007

Art. 117 (in vigore fino alla riforma del Titolo V)
Sentenza n. 92/1976
Sentenza n. 126/1976
Sentenza n. 127/1976
Sentenza n. 41/1982

Art. 118, quarto comma
Sentenza n. 203/2013

Art. 120, primo comma
Sentenza n. 107/2018

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Art. 18
Sentenza n. 9/2021

Art. 21
Sentenza n. 107/2018

Art. 21 par. 1
Sentenza n. 168/2014

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Art. 34
Sentenza n. 54/2022

Direttiva 2003/109/CE

Artt. 4 e 11
Sentenza n. 106/2018

Art. 11, par. 1, lett. d)
Sentenza n. 15/2024
Sentenza n. 1/2025

Art. 11, par. 1, lett. f)
Sentenza n. 168/2014
Sentenza n. 1/2025

Direttiva 2004/38/CE

Art. 24
Sentenza n. 9/2021

Art. 21, par. 1
Sentenza n. 168/2014

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Art. 6
Sentenza n. 12/2018

Art. 14
Sentenza n. 187/2010
Sentenza n. 329/2011
Sentenza n. 40/2013
Sentenza n. 22/2015
Sentenza n. 9/2021

Primo Protocollo addizionale alla CEDU

Art. 1
Sentenza n. 187/2010
Sentenza n. 22/2015

Statuto speciale per la Regione Sardegna

Art. 4
Sentenza n. 27/1965

Art. 5
Sentenza n. 27/1965

Statuto speciale per la Regione Sicilia

Art. 17
Sentenza n. 59/1966

III.3. Indice delle sentenze di illegittimità costituzionale - Tomo 2

Sentenze per anno

1950-1959

  • 1959 - Sentenza n. 24

1960-1969

  • 1960 - Sentenze n. 34, 35
  • 1961 - Sentenze n. 2, 28, 75
  • 1962 - Sentenze n. 38, 65
  • 1963 - Sentenze n. 3, 4, 65, 84, 112, 124
  • 1964 - Sentenze n. 18, 19
  • 1965 - Sentenza n. 27
  • 1966 - Sentenze n. 25, 59
  • 1967 - Sentenze n. 69, 78, 152
  • 1968 - Sentenze n. 85, 103, 112, 113
  • 1969 - Sentenze n. 22, 53, 152, 155

1970-1979

  • 1970 - Sentenza n. 125
  • 1971 - Sentenze n. 48, 135, 144, 147, 160
  • 1972 - Sentenze n. 25, 39, 46, 133, 203, 204, 213
  • 1973 - Sentenze n. 40, 55, 134
  • 1974 - Sentenze n. 72, 117, 191, 221, 230
  • 1975 - Sentenze n. 24, 33, 36, 37, 64, 121, 128, 164, 176, 177, 184
  • 1976 - Sentenze n. 92, 97, 126, 127, 185, 243, 262, 263, 275
  • 1977 - Sentenze n. 37, 48, 62, 93, 105, 108
  • 1979 - Sentenze n. 76, 83, 139, 140, 149

1980-1989

  • 1980 - Sentenze n. 6, 9, 15, 105
  • 1981 - Sentenze n. 34, 54, 55, 64, 101, 103, 126, 128, 179
  • 1982 - Sentenze n. 37, 41, 102, 255
  • 1983 - Sentenze n. 163, 288, 302, 308, 326
  • 1984 - Sentenze n. 209, 214, 247, 291
  • 1985 - Sentenze n. 108, 236, 314, 360, 369, 370
  • 1986 - Sentenze n. 5, 8, 46, 49, 169, 201, 207, 231, 246, 285
  • 1987 - Sentenze n. 12, 145, 154, 155, 169, 215, 226, 266, 286, 476, 574, 575
  • 1988 - Sentenze n. 44, 78, 156, 178, 179, 181, 184, 206, 268, 366, 368, 397, 398, 403, 405, 436, 439, 497, 501, 502, 503, 587, 765, 822, 828, 875, 880, 1008, 1009, 1016, 1041, 1086, 1129, 1143, 1144
  • 1989 - Sentenze n. 81, 137, 141, 142, 163, 179, 250, 283, 307, 318, 319, 336, 346, 347, 355, 371, 373, 450, 488, 502, 504, 531, 557, 566, 572

1990-1999

  • 1990 - Sentenze n. 42, 69, 70, 98, 99, 116, 123, 160, 182, 226, 243, 426, 444, 454, 535, 547
  • 1991 - Sentenze n. 1, 60, 96, 133, 156, 172, 189, 257, 280, 282, 356, 450, 485, 503
  • 1992 - Sentenze n. 1, 27, 73, 88, 90, 106, 114, 164, 165, 204, 232, 243, 257, 330, 332, 428, 436, 438
  • 1993 - Sentenze n. 39, 78, 88, 110, 178, 196, 209, 274, 275, 307, 346, 361, 454, 494, 495
  • 1994 - Sentenze n. 14, 15, 24, 162, 170, 221, 240, 264, 288, 376, 439
  • 1995 - Sentenze n. 208, 209, 218, 388, 421, 423, 483
  • 1996 - Sentenze n. 20, 104
  • 1997 - Sentenze n. 117, 118, 211, 284, 347, 427
  • 1998 - Sentenze n. 239, 417
  • 1999 - Sentenze n. 61, 110, 180, 416, 432, 433

2000-2009

  • 2000 - Sentenze n. 52, 176, 187, 516
  • 2001 - Sentenze n. 113, 136, 447
  • 2002 - Sentenze n. 171, 437, 467, 468, 476, 506
  • 2005 - Sentenze n. 191, 220, 233, 281, 432, 433, 444
  • 2006 - Sentenze n. 137, 256, 311
  • 2007 - Sentenze n. 158, 190, 268
  • 2008 - Sentenze n. 306, 323
  • 2009 - Sentenze n. 11, 19, 86, 183, 236

2010-2019

  • 2010 - Sentenze n. 2, 187, 284
  • 2011 - Sentenze n. 40, 234, 329
  • 2013 - Sentenze n. 2, 4, 33, 40, 83, 116, 133, 172, 203, 222
  • 2014 - Sentenze n. 69, 168
  • 2015 - Sentenze n. 22, 43, 70, 191, 230
  • 2016 - Sentenze n. 174, 213, 275
  • 2017 - Sentenze n. 82, 147
  • 2018 - Sentenze n. 11, 12, 106, 107, 166, 173, 232
  • 2019 - Sentenze n. 12, 49, 218

2020-2025

  • 2020 - Sentenze n. 44, 152, 234
  • 2021 - Sentenze n. 7, 9, 28, 63, 118, 137
  • 2022 - Sentenze n. 54, 88, 104, 162, 224
  • 2023 - Sentenze n. 77, 145
  • 2024 - Sentenze n. 13, 15, 42, 55, 67, 90, 147, 207
  • 2025 - Sentenze n. 1, 31, 94