Introduzione

Il volume, realizzato in occasione del settantesimo anniversario dell'attività della Corte costituzionale, si inserisce in una più ampia collana di 15 pubblicazioni tematiche che raccolgono e illustrano le pronunce di accoglimento con cui la Corte ha inciso con efficacia erga omnes in altrettanti settori dell'ordinamento.

Ciascun volume (ovvero ognuno dei tomi in cui può articolarsi) consta di tre parti.

La prima contiene lo studio introduttivo di un Giudice costituzionale sulla complessiva giurisprudenza della Corte nella determinata branca ordinamentale esaminata.

La seconda individua le pertinenti sentenze di accoglimento, riportandone gli estratti che comprendono la motivazione in diritto (da cui sono stralciate le eccezioni meramente processuali, le questioni decise nel senso dell'inammissibilità o del rigetto e comunque quelle eterogenee eventualmente trattate) e il dispositivo (limitatamente ai capi di accoglimento).

L'ultima parte racchiude tre indici volti ad agevolare il reperimento delle sentenze: i primi due sono rispettivamente organizzati per norma dichiarata illegittima e per parametro violato mentre il terzo contiene in ordine cronologico ascendente tutte le pronunce di accoglimento esaminate.

Il presente volume è intitolato Il Contenzioso Regionale.

I. Studio del giudice costituzionale

Francesco Saverio Marini

la giurisprudenza costituzionale sulle regioni

1. L’introduzione del regionalismo italiano

Per individuare e comprendere le linee evolutive della giurisprudenza costituzionale in materia regionale occorre muovere da alcune considerazioni sull’ispirazione di fondo del regionalismo italiano, sia nella sua versione originaria, elaborata dall’Assemblea costituente, sia nella versione vigente, che ha subito una forte torsione in senso autonomista a seguito della riforma costituzionale n. 3 del 2001. Solo in questa prospettiva si possono, infatti, apprezzare gli aspetti di debolezza e di complessità delle norme parametro con le quali la Corte si è dovuta confrontare per risolvere le questioni di costituzionalità in via principale e i conflitti intersoggettivi, nonché intuire le motivazioni che hanno spinto il giudice delle leggi a puntualizzare, se non talvolta a reindirizzare, il sistema territoriale delineato dalle norme costituzionali.

L’introduzione del regionalismo rappresenta uno degli aspetti di maggiore novità della Costituzione repubblicana, la quale piuttosto che ispirarsi ai modelli maggiormente sperimentati e diffusi della forma di Stato federale, ha fatto tesoro dell’esperienza, solitaria e temporanea, del regionalismo previsto dalla Costituzione spagnola del 1931. Si è trattato di una scelta, da un lato, coraggiosa in quanto sostanzialmente pionieristica, dall’altro, che rifletteva una timidezza o, meglio, un’incertezza di fondo sull’assetto territoriale dello Stato. Incertezza che emerge sin dall’art. 5 della Costituzione, nel quale si provano a coniugare due opposti principi: quello dell’unità della Repubblica con quello autonomistico e con le esigenze del decentramento.

La Corte ha avuto, sul punto, modo di ricordare che «il sistema costituzionale garantisce sia l’unità e l’indivisibilità della Repubblica, sia l’autonomia politica regionale e la possibilità della differenziazione tra le stesse Regioni». E nella stessa prospettiva la Corte ha altresì precisato che «la nostra democrazia costituzionale si basa sulla compresenza e sulla dialettica di pluralismo e unità, che può essere mantenuta solamente se le molteplici formazioni politiche e sociali e le singole persone, in cui si articola il “popolo come molteplicità”, convergono su un nucleo di valori condivisi che fanno dell’Italia una comunità politica con una sua identità collettiva».

La debolezza dell’assetto territoriale italiano ha, tuttavia, origini più profonde, che hanno una matrice sociologica e politologica: la scelta di calare “dall’alto” le Regioni che, con alcune significative eccezioni, non erano radicate a livello sociale ha sfavorito lo sviluppo di un sistema politico regionale e di un assetto partitico di tipo territoriale. Una visione “miope” che ha rappresentato forse il principale fattore non solo del notevole ritardo nella fase di implementazione del regionalismo ordinario, che prende corpo solo con i decreti di trasferimento degli inizi degli anni Settanta, ma più in generale del sostanziale svuotamento dell’idea di fondo del processo di regionalizzazione del Paese. All’idea di decentramento politico-istituzionale e amministrativo promosso dal Costituente non hanno fatto seguito, infatti, un’effettiva riqualificazione dell’attività legislativa del Parlamento nazionale, né una radicale trasformazione degli apparati amministrativi in senso regionalistico nelle materie di competenza concorrente. Tendenza che solo in parte è stata efficacemente contrastata dalla riforma costituzionale del 2001. La novella del Titolo V, infatti, senza modificare l’assetto organizzativo centrale con la previsione di una Camera federale, si è limitata a innestare elementi tipicamente federali (tra tutti, il rovesciamento della clausola enumerativa) in un assetto territoriale che è rimasto di tipo regionalistico. La scelta da subito non si è rivelata felice anche per la presenza di alcune aporie che – come vedremo – hanno nuovamente sollecitato interventi di chiarificazione e precisazione, talvolta invasivi, talvolta innovativi, da parte della Corte costituzionale.

2. Il modello garantistico e il ruolo tutorio dello Stato nella giurisprudenza della Corte costituzionale

L’aspetto che maggiormente caratterizza la fisionomia costituzionale dell’ente regionale è rappresentato dall’approccio garantistico che ha ispirato il Costituente nel delineare l’assetto competenziale. Diversamente dagli enti locali, infatti, rispetto ai quali la Carta si è limitata a garantirne l’esistenza, per le Regioni si è scelto non solo di attribuire a tali enti la potestà normativa di rango primario, ma di costituzionalizzare anche il riparto di competenze e dunque il quomodo dell’autonomia, in modo da sottrarlo alle decisioni politiche del legislatore ordinario statale. E tale connotazione garantistica ha trovato sin dall’originario testo costituzionale il suo completamento nella giustiziabilità delle eventuali violazioni del riparto di competenze, attraverso la previsione, che si ispirava alla Costituzione austriaca del 1920, di un’apposita via diretta di accesso alla Corte costituzionale nelle questioni di legittimità.

L’approccio garantistico, caratterizzante sia le Regioni a statuto ordinario sia quelle a statuto speciale, aveva peraltro un campo d’azione molto più esteso rispetto alla vigente disciplina costituzionale, in quanto trovava applicazione anche in relazione alla ripartizione di competenze amministrative. Attraverso, infatti, la regola del parallelismo delle funzioni, codificata nell’art. 118 Cost., le Regioni, salve le deroghe a favore degli enti locali, godevano di competenza amministrativa esclusiva nelle stesse materie dell’art. 117 Cost., cioè nelle materie che attribuivano alle Regioni la competenza legislativa concorrente. Previsione che aveva il suo completamento nell’introduzione di uno strumento processuale apposito, a garanzia dell’osservanza delle norme costituzionali sulle competenze amministrative, rappresentato dal conflitto intersoggettivo davanti alla Corte costituzionale.

Il sistema di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, così delineato, non soltanto per le Regioni ordinarie è stato oggetto di un’attuazione molto tardiva (ossia, solo a distanza di vent’anni dall’entrata in vigore della Costituzione), ma si è caratterizzato per un assetto reale molto distante, e per alcuni versi apertamente dissonante, dall’approccio garantistico che era a esso sotteso.

La prassi e la giurisprudenza costituzionale hanno finito, infatti, per riconoscere allo Stato un complessivo ruolo tutorio degli interessi unitari del Paese, il cui fondamento era ravvisabile solo in alcuni specifici istituti, come il controllo preventivo sulle leggi regionali. Tale ruolo non aveva, dunque, un carattere generale e, comunque, non avrebbe dovuto consentire una rielaborazione delle garanzie costituzionali o l’attribuzione di poteri costituzionalmente impliciti.

2.1 - La funzione di indirizzo e coordinamento. Una tra le prassi che maggiormente ha contribuito alla crisi del sistema regionale è individuabile nella funzione di indirizzo e coordinamento, introdotta dalla legge finanziaria del 1970 e confermata nella successiva legislazione statale. È bene rilevare che la giurisprudenza costituzionale ne ha espressamente riconosciuto un «sicuro fondamento in Costituzione»: consistente «nella necessità di tutelare, in relazione all’assetto delle competenze regionali, esigenze di carattere unitario, e di comporre in equilibrio le esigenze stesse con le istanze dell’autonomia». Coerentemente con tale affermazione la Corte ha esteso l’ambito di operatività di tale funzione anche alle Regioni speciali.

La descritta prassi legislativa, avallata dalla giurisprudenza costituzionale, trovava, dunque, il proprio fondamento nella espressa costituzionalizzazione dell’interesse nazionale e nella connessa equazione, elaborata in via interpretativa, tra interesse nazionale e competenza statale.

Pur muovendo da questo approccio interpretativo, la Corte ha, tuttavia, provato a recuperare le garanzie costituzionali relative all’autonomia. Con questo obiettivo nella giurisprudenza costituzionale – e in controtendenza rispetto al fondamento costituzionale della funzione – si è escluso che nel potere di indirizzo e coordinamento potesse riconoscersi «una funzione propria dell’amministrazione statale volta a volta competente per materia (ché, anzi, va ad incidere per definizione in ambiti di azione amministrativa che spettano alle Regioni)».

Per la Corte, infatti, la sottesa finalità di assicurare la salvaguardia di interessi unitari non frazionabili non può sacrificare totalmente l’assetto garantistico che sovrintende ai rapporti tra enti territoriali. Aspetto che può essere preservato solo attraverso il rispetto di precisi requisiti procedimentali (ex multis, sentt. n. 338 del 1989, n. 453 del 1991, n. 124 del 1994 e n. 18 del 1997). Ed è in questa prospettiva che il giudice costituzionale ha sempre preteso, da un lato, che fosse la legge a individuare l’interesse nazionale, a dichiarare l’esigenza di una disciplina unitaria e ad autorizzare il Governo ad adottare un atto di indirizzo e coordinamento; dall’altro, ha fissato un limite procedimentale consistente nella deliberazione necessaria del Consiglio dei ministri. Solo in tal modo, infatti, si riusciva ad assicurare «l’assunzione di responsabilità da parte dell’organo chiamato a delineare la politica generale del Governo». Oltre al limite procedimentale, infine, la Corte ne ha elaborato uno di natura sostanziale, secondo cui la legittimità degli atti di indirizzo e coordinamento è esclusa ogni qual volta la disciplina da essi dettata finisce per svuotare di contenuto la competenza legislativa regionale, comprimendone eccessivamente la discrezionalità.

Pur con questi limiti, l’effetto che hanno prodotto gli atti di indirizzo e coordinamento statali, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, è stato quello di una sostanziale erosione sia delle competenze amministrative regionali, che sono degradate da “esclusive” a “concorrenti”, sia di quelle legislative. È evidente, infatti, che gli atti di indirizzo e coordinamento hanno finito per imporsi, pena la loro inutilità funzionale e in ragione del principio di legalità, al legislatore regionale, in sostanziale elusione della riserva di legge che connotava i rapporti tra la legislazione concorrente statale e quella di dettaglio regionale.

Rispetto, dunque, a un assetto costituzionale che appariva di tipo rigido, garantistico e duale, la prassi legislativa statale e la giurisprudenza costituzionale hanno fatto, anzitutto, leva sull’interesse nazionale per introdurre fattori di flessibilità nella ripartizione delle competenze, a salvaguardia di istanze unitarie a livello nazionale che sono affidate, per definizione, all’autorità centrale.

2.2 - La codificazione dell’interesse nazionale. È bene rilevare che il Costituente non aveva ignorato le esigenze di flessibilità e la tutela degli interessi unitari, ma aveva ritenuto idonea a tal fine la previsione del controllo di merito sulle leggi regionali. Ci si riferisce, ovviamente, alla disciplina posta dall’art. 127 Cost., ossia al controllo della legge, preventivo alla sua entrata in vigore, affidato in prima istanza ai CoReCo (Comitati regionali di controllo) e, in ultima istanza, successivamente all’eventuale impugnazione del Governo, alle Camere. A queste ultime, in sede di impugnazione nel merito delle singole leggi regionali, era attribuito dalla Costituzione il sindacato sul rispetto dell’interesse nazionale da parte degli organi legislativi regionali.

Diversamente, dunque, da un modello costituzionale che si incentrava su una valutazione caso per caso affidata alle Camere, a valle di un procedimento precontenzioso, sulle singole leggi regionali, la prassi si è invece mossa nel senso di una codificazione preventiva dell’interesse nazionale, principalmente da parte del legislatore statale e, talvolta, anche del Governo nell’esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento in forma non legislativa.

In questa prospettiva, l’interesse nazionale si è trasformato da limite di merito in limite di legittimità e ha finito per condizionare gli altri limiti di legittimità della legislazione regionale, costituzionalmente previsti, e le stesse garanzie a tutela delle competenze degli enti territoriali. Ciò è accaduto sia per il riparto orizzontale (cioè, per la ripartizione delle competenze legislative e amministrative sulla base dei titoli competenziali elencati dalla Costituzione), sia per quello verticale (che fa invece leva sulla distinzione tra disciplina di principio e normativa di dettaglio).

Nel primo caso, si è assistito a un “ritaglio” delle materie da parte del legislatore nazionale, principalmente attraverso i decreti di trasferimento delle funzioni. Con tali atti – nel 1972, nel 1976 e nel 1998 – si è operata, da un lato, una ridefinizione delle voci contenute nella Costituzione, dall’altro, una perimetrazione degli ambiti materiali, escludendo dal trasferimento funzioni e compiti che il legislatore statale ha discrezionalmente ritenuto corrispondere alla tutela di interessi unitari e non decentrabili.

Anche tale prassi è stata avallata dalla Corte costituzionale, per la quale non è esclusa la possibilità, pur nell’ambito di una stessa espressione linguistica (ossia, la singola “voce” contenuta nell’elenco costituzionale), «di identificare materie sostanzialmente diverse secondo la diversità degli interessi, regionali o sovraregionali, desumibile dall’esperienza sociale o giuridica». E ancora una volta il fondamento giuridico di un siffatto orientamento è stato ravvisato nella cura dell’interesse nazionale, sul presupposto esplicito che l’ordinamento costituzionale esige, «nel quadro di una razionale individuazione delle due sfere di competenza, che allo Stato faccia capo la cura di interessi unitari, tali in quanto non suscettibili di frazionamento territoriale».

Un’analoga dinamica ha caratterizzato, come accennato, il riparto verticale. Sebbene, infatti, l’idea originaria del Costituente fosse quella di una riqualificazione della legislazione statale in termini di legislazione di principio, con l’attribuzione di una competenza riservata alle Regioni relativamente alla normativa di dettaglio, lo Stato, tuttavia, non si è limitato a dettare i principi della materia, ma spesso è intervenuto a occupare l’intera materia, con norme di minuto dettaglio. Talvolta ciò è accaduto disponendo che la normativa introdotta avesse carattere derogabile e, quindi, preservando il potere regionale di occupare la disciplina di dettaglio con la propria legislazione; talaltra il legislatore ha espressamente previsto l’inderogabilità anche di norme puntuali e non ulteriormente specificabili, sempre sul presupposto dell’esistenza di interessi unitari che non avrebbero consentito un qualsivoglia frazionamento della disciplina su base territoriale.

2.3 - Il potere sostitutivo. Un ultimo aspetto sempre relativo a questa sorta di “trasfigurazione” dell’interesse nazionale, sul quale si è dovuta confrontare la Corte costituzionale, è stato quello relativo all’esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato. Il controllo sostitutivo non era previsto e disciplinato dalla Costituzione prima della riforma del Titolo V e corrispondeva a un istituto, di carattere eccezionale, presente in vari settori del diritto pubblico, in virtù del quale un organo gerarchicamente sovraordinato o, comunque, investito di funzioni di indirizzo e vigilanza, provvede a compiere atti rientranti nelle competenze degli organi subordinati o vigilati, in caso di persistente inattività di questi ultimi.

Nei rapporti tra Stato e Regioni esso viene introdotto in via legislativa e assume, come rilevato dalla Corte costituzionale, «connotazioni particolari, legate al fatto che, nel caso, tale potere ha di fronte a sé un’autonomia politica e amministrativa costituzionalmente definita e garantita». Per la Corte, infatti, «si tratta di un potere collegato a posizioni di controllo o di vigilanza, ovviamente esulanti da relazioni di tipo gerarchico, che può esser esercitato dallo Stato soltanto in relazione ad attività regionali sostanzialmente prive di discrezionalità nell’an (anche se non necessariamente nel quid o nel quomodo), ora perché sottoposte per legge (o norme equiparate) a termini perentori, ora per la natura degli atti da compiere, nel senso che la loro omissione risulterebbe tale da mettere in serio pericolo l’esercizio di funzioni fondamentali ovvero il perseguimento di interessi essenziali che sono affidati alla responsabilità finale dello Stato».

Ancora una volta, dunque, la Corte giustifica un meccanismo di flessibilità del sistema di ripartizione delle competenze, introdotto dalla legislazione statale, richiamando le esigenze di carattere unitario – e quindi e in ultima analisi “l’interesse nazionale” – e riconoscendo allo Stato il potere e la responsabilità di curarne la realizzazione. Ma anche in questo caso il giudice costituzionale cerca di bilanciare la flessibilità e, dunque, la deroga alle garanzie costituzionali con una puntuale perimetrazione, sia di carattere sostanziale che procedurale, dell’esercizio della funzione statale.

In particolare, per il primo profilo, la Corte evidenzia come il controllo sostitutivo nei confronti di attività proprie delle Regioni possa essere legislativamente previsto a favore dello Stato «soltanto come potere strumentale rispetto all’esecuzione o all’adempimento di obblighi ovvero rispetto all’attuazione di indirizzi o di criteri operativi, i quali siano basati su interessi tutelati costituzionalmente come limiti all’autonomia regionale». Solo in tali ipotesi, infatti, «possono riscontrarsi interessi in grado di permettere allo Stato, quando ricorrano le necessarie condizioni di forma e di sostanza per un intervento sostitutivo, di superare eccezionalmente la separazione di competenza tra lo Stato stesso e le Regioni stabilita dalla Costituzione (o dagli Statuti speciali) nelle materie attribuite all’autonomia regionale (o provinciale)».

Inoltre, sempre per il profilo sostanziale, la Corte impone l’ulteriore garanzia del rispetto di una regola di proporzionalità tra i presupposti che legittimano l’intervento sostitutivo e il contenuto e l’estensione del relativo potere, «in mancanza della quale quest’ultimo potrebbe ridondare in un’ingiustificata compressione dell’autonomia regionale».

Quanto, infine, all’aspetto procedurale, la Corte applica i limiti già elaborati in relazione alla funzione di indirizzo e coordinamento, stabilendo che il potere sostitutivo possa essere esercitato nei confronti delle Regioni soltanto da parte del Consiglio dei ministri.

3. La crisi del modello regionale

L’evoluzione o, più correttamente, “l’involuzione” del regionalismo italiano, sostanzialmente avallata dalla giurisprudenza costituzionale, è riconducibile a una scarsa consapevolezza a livello sociale e territoriale delle esigenze e delle logiche del decentramento. La tradizione fortemente centralistica dello Stato fascista non aveva favorito la formazione di ambiti territoriali sovraprovinciali e, salvo poche eccezioni, le Regioni ad autonomia ordinaria non avevano un’identità e una tradizione storica. Non può sorprendere, dunque, che l’Assemblea costituente scelse di introdurre il regionalismo, almeno quello ad autonomia ordinaria, come una mera soluzione di organizzazione delle funzioni pubbliche e non sulla base di forti istanze autonomistiche provenienti dai territori. In altri termini, il regionalismo risponde più a esigenze nazionali di ripartizione delle funzioni pubbliche che non a rivendicazioni identitarie provenienti dalle collettività interessate.

Del resto, non può dimenticarsi che uno tra i principali fattori di differenziazione tra regionalismo e federalismo è ravvisabile proprio nella mancanza della statualità degli enti regionali ai quali si collega una diversa dinamica delle tecniche di attribuzione delle competenze. Mentre, infatti, gli Stati federali si formano generalmente attraverso forme di graduale accentramento di poteri pubblici, in relazione ad atti di cessione della sovranità da parte di Stati originariamente indipendenti, nel regionalismo si riscontra un processo inverso, in base al quale lo Stato centrale crea l’ente territoriale e attribuisce a esso, attraverso un progressivo decentramento, funzioni pubbliche, anche di rango legislativo.

Se, tuttavia, il processo di formazione del regionalismo è centrifugo e non implica la preesistenza di enti territoriali, discutibile appare comunque la scelta del Costituente di non coinvolgere le popolazioni attraverso processi di autoidentificazione, ma di elencare le Regioni ordinarie utilizzando mere ripartizioni di decentramento statistico. L’effetto è stato quello di istituire enti privi di una solida tradizione giuridica o di significativi fattori identitari.

In questa prospettiva le Regioni hanno finito per rappresentare, secondo una notissima espressione di Livio Paladin, una “variabile istituzionale” che lo Stato ha maneggiato a propria discrezione, mediante l’esercizio di un’autoattribuita competenza della competenza. Nella scelta per l’assetto territoriale realizzato proprio dalla Costituente hanno prevalso fattori ideologici, riconducibili alla tradizione culturale autonomista delle forze cattoliche e all’esigenza di introdurre alcuni argini democratici, attraverso forme di frammentazione del potere pubblico e una maggiore diffusione della cultura democratica.

Come del resto ha rilevato anche recentemente la Corte costituzionale, «la responsabilità politica e la partecipazione democratica sono principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale. L’attribuzione delle funzioni ai livelli territoriali più vicini alla popolazione interessata può migliorare l’effettività della responsabilità politica, perché la vicinanza, da un lato, favorisce il controllo e la partecipazione democratica, dall’altro stimola l’autorità pubblica a essere più “responsiva” nei confronti delle preferenze prevalenti nella comunità governata. Tale aspetto si ricollega a una delle iniziali ispirazioni della scelta costituzionale a favore del regionalismo, e cioè quella di educare i cittadini all’autogoverno, rafforzando così la democrazia» (sent. n. 192 del 2024).

Il regionalismo italiano, almeno nella sua genesi, ha dunque risposto a logiche politiche di gestione del potere a livello nazionale e non a una radicata e matura concezione delle esigenze del decentramento e delle istanze provenienti da consolidate comunità locali. L’esito nella Costituente è stato quello di una soluzione timida e di compromesso, che si è rilevata, già da un punto di vista tecnico, non del tutto soddisfacente. È nota al riguardo la metafora utilizzata da Giuliano Amato, che definì le Regioni come “enti senza volto”, evidenziando come esse tendessero a burocratizzarsi e a diventare entità amministrative anziché politiche, inidonee a soddisfare le aspettative democratiche e rappresentative dei cittadini regionali. Insufficienze e carenze che hanno contributo a quel notevole ritardo – al quale si è accennato – nell’attuazione del regionalismo, che per circa vent’anni è rimasto, almeno per le Regioni ordinarie, una riforma solo sulla carta. Inoltre, anche successivamente il regionalismo ha scontato limiti di carattere politico-istituzionale, atteso che l’assenza di partiti territoriali ha prodotto un sostanziale deficit democratico a livello locale. Sono stati, infatti, i partiti di massa a livello nazionale a gestire anche la politica in ambito regionale, e ciò è stato uno dei fattori determinanti per impedire la formazione di una forte legittimazione istituzionale e democratica delle Regioni.

La debolezza e la successiva crisi del regionalismo italiano hanno trovato riflesso nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che negli anni ha dimostrato, anche esplicitamente, piena consapevolezza delle motivazioni che erano alla base della debolezza istituzionale delle Regioni.

3.1 - La riforma del Titolo V. La revisione costituzionale del Titolo V del 2001, pur introducendo un significativo cambio di prospettiva e modifiche dei principi ispiratori dell’assetto degli enti territoriali nel nostro ordinamento costituzionale, sembra presentare difetti genetici analoghi a quelli del testo originario. La l. cost. n. 3 del 2001 nasce da logiche congiunturali, legate o quantomeno condizionate da scadenze elettorali, senza corrispondere a una matura visione di sistema o a una precisa missione istituzionale delle Regioni e degli altri enti territoriali.

La novellata Costituzione non solo finisce per caratterizzarsi anch’essa dalla presenza di alcuni difetti tecnici, ma si rileverà inidonea a realizzare un sistema istituzionale veramente innovativo sia a livello locale sia a livello centrale. Nel rovesciamento della clausola enumerativa e nei nuovi elenchi costituzionali continua a rimanere difficile cogliere il “volto” delle Regioni o individuare con nettezza l’assetto dei rapporti ordinamentali tra lo Stato e gli enti territoriali. Soprattutto rimane sullo sfondo una tra le cause principali della debolezza istituzionale delle Regioni: salvo rare eccezioni, non trova risposta il problema della sostanziale inesistenza dei partiti regionali, al quale si aggiunge un’involuzione del radicamento territoriale dei partiti nazionali. Al pari dell’originario Titolo V, anche la riforma costituzionale del 2001 non nasce da forti rivendicazioni territoriali, non si caratterizza per un adeguato coinvolgimento delle collettività interessate e sembra confidare eccessivamente nell’effetto terapeutico delle modifiche normative. Ancora una volta sembra essere sottovalutato il fatto che gli aspetti problematici dei rapporti tra lo Stato e le Regioni trovano origine principalmente in dinamiche di carattere politico, che si riflettono sulla legittimazione istituzionale degli organi rappresentativi.

Nelle intenzioni del legislatore costituzionale emerge con nettezza l’esigenza di un rafforzamento del principio autonomistico. E ciò si concretizza principalmente nel rovesciamento dell’enumerazione delle competenze legislative e nell’attribuzione della competenza generale o residuale alle Regioni. Nello stesso senso può leggersi il forte ridimensionamento del principio della concorrenza nella ripartizione delle competenze, che vale ormai solo per una delle attribuzioni legislative regionali, e il superamento dei controlli statali, sia quelli di preventivi di legittimità sia quelli di merito, sugli atti delle Regioni.

La spinta autonomistica della riforma viene, tuttavia, bilanciata dalla ricerca di un nuovo equilibrio, che garantisca al contempo la tutela degli interessi unitari. Ed è a tale fine che la riforma del 2001 introduce competenze statali di tipo finalistico, costituzionalizza il potere sostitutivo dello Stato rispetto al complesso delle attribuzioni regionali e degli enti locali e dedica ampio spazio al principio di sussidiarietà verticale, riconoscendo a esso anche la dinamica di avocazione al livello centrale delle funzioni pubbliche caratterizzate dalla sussistenza di un interesse unitario.

Come accennato, tuttavia, queste innovazioni normative non sono state supportate da una nuova e forte legittimazione democratico-istituzionale delle Regioni, che potesse consentire a queste ultime un serio e costruttivo confronto con lo Stato. Inoltre, l’abrogazione di disposizioni, come quelle che contenevano l’espresso riferimento all’interesse nazionale, ha comportato un superamento di alcune prassi, pure di dubbia legittimità costituzionale, che però, unitamente alla giurisprudenza della Corte, avevano – prima della riforma – assicurato stabilità alle dinamiche di funzionamento delle norme sulla ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni.

4. I limiti della ripartizione rigida delle competenze costituzionalmente garantite

Un ultimo, e altrettanto significativo, fattore di complessità della riforma del 2001 è rappresentato dalla conservazione nel novellato Titolo V – e pur in mancanza di un complessivo ripensamento degli organi dello Stato persona e, soprattutto, dell’introduzione di una seconda Camera federale – dell’approccio rigido e garantistico del modello di ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni. Si è trattato di una scelta consapevole e necessitata: l’insufficienza, infatti, delle sedi di mediazione politica tra gli enti territoriali rendeva difficile l’introduzione di un assetto flessibile e la previsione di clausole generali che legittimassero meccanismi dinamici di slittamento delle competenze.

Pur, dunque, con il rovesciamento della clausola enumerativa, non si è abbandonato il sistema di netta separazione delle competenze, nell’illusione di riuscire a fissare in astratto la più opportuna dimensione territoriale degli interessi sottesi alle funzioni pubbliche. L’effetto immediato è stato quello di determinare un assetto, fonte di confusione, con un incremento del contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni e una connessa deresponsabilizzazione dei centri di decisione politica.

La giurisprudenza costituzionale ha, pertanto, cercato di porre rimedio ai difetti e alle inefficienze della riforma costituzionale del 2001, attraverso forme e modalità a tratti decisamente creative.

Il principale strumento di flessibilità, espressamente previsto dalla Costituzione, è rappresentato, infatti, dal potere sostitutivo, che ha però avuto applicazioni sporadiche e non ha mai funzionato come congegno dinamico per trasferire le competenze, consentendone solo l’esercizio in via transitoria e in situazioni eccezionali e patologiche. Eppure, si tratta di uno strumento che, attraverso la sostituzione organica, dovrebbe assicurare, nelle intenzioni del legislatore costituzionale, proprio l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento ed è assistito da un procedimento garantistico, rispettoso dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Il Governo, le Camere e la Corte costituzionale hanno, invece, optato per soluzioni più radicali, che non si riducessero a un intervento uno actu o a raccordi che operassero solo sul piano dell’organizzazione, preferendo introdurre meccanismi che potessero produrre in via diretta elementi di flessibilità sul sistema delle fonti e sulla ripartizione delle competenze. La diversità di effetto è evidente: il potere sostitutivo, infatti, presuppone una sostituzione eccezionale e non modifica l’assetto costituzionale delle competenze, né sottrae in via definitiva all’organo titolare il potere di modificare o intervenire sull’atto approvato nell’esercizio del potere sostitutivo; la prassi e la giurisprudenza tendono, invece, a spostare in via stabile la titolarità della competenza, sicché la fonte “sostituita” diventa definitivamente incompetente.

Per realizzare questo effetto si è fatto leva prevalentemente su due fattori: la flessibilità della ripartizione delle competenze amministrative e la genericità di alcune “voci” contenute nell’elenco delle materie di legislazione esclusiva dello Stato. Il primo fattore ha dato luogo alla giurisprudenza costituzionale sulla cd. “chiamata in sussidiarietà”; il secondo a quella sulle cd. “materie trasversali”.

Filoni giurisprudenziali che muovono dalla comune premessa che sia solo lo Stato, e non gli altri enti territoriali, a poter rappresentare nell’ordinamento complessivo l’interesse alla legalità costituzionale.

Nonostante, infatti, l’art. 114 Cost. sembri mettere su una posizione paritaria gli enti territoriali, per la Corte anche nel nuovo assetto costituzionale lo Stato ha conservato «una posizione peculiare desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui all’art. 5 Cost., ma anche dalla ripetuta evocazione di un’istanza unitaria, manifestata dal richiamo al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento eurounitario e dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte le potestà legislative (art. 117, 1° co., Cost.) e dal riconoscimento dell’esigenza di tutelare l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento stesso (art. 120, 2° co., Cost.). E tale istanza postula necessariamente che nel sistema esista un soggetto, lo Stato appunto, «avente il compito di assicurarne il pieno soddisfacimento».

4.1 - La chiamata in sussidiarietà. La “chiamata in sussidiarietà” sta a indicare un istituto, largamente diffuso – sebbene con diversa nomenclatura – nel diritto comparato, attraverso il quale lo Stato può derogare, in senso centralistico e a tutela di interessi unitari, alla distribuzione costituzionale delle competenze. Esso non ha un espresso fondamento costituzionale ed è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Corte costituzionale, la quale, in modo particolarmente creativo e attraverso un’interpretazione per principi, ne ha fissato modalità di funzionamento, presupposti e limiti.

Si tratta di un orientamento che è stato inaugurato dall’innovativa e fondamentale sent. n. 303 del 2003, nella quale si è escluso esplicitamente che l’attività unificante dello Stato possa limitarsi «alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente». Per la Corte, si circonderebbero in tal modo le competenze legislative regionali di garanzie ferree, finendo per «svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze», come la Konkurrierende Gesetzgebung dell’ordinamento tedesco, la Supremacy Clause dell’ordinamento statunitense o gli implied powers dell’ordinamento dell’Unione Europea.

Muovendo da tali premesse (di diritto comparato), nella menzionata sentenza del 2003 si è così ravvisato un elemento di flessibilità del sistema nel principio di sussidiarietà, previsto dall’art. 118 della Costituzione. Quest’ultimo si riferisce esplicitamente alle funzioni amministrative, ma, per la Corte, introduce «un meccanismo dinamico che finisce col rendere meno rigida [...] la stessa distribuzione delle competenze legislative». E ciò in quanto il principio di legalità, imponendo che anche le funzioni amministrative assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, condurrebbe «logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa attendere a un compito siffatto».

Sulla base di questa giurisprudenza la disciplina relativa all’art. 117 Cost. è, dunque, da considerare derogabile sulla base del combinato disposto degli artt. 97 e 118 Cost. Secondo quest’ultimo articolo sarebbe consentito, in attuazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, il conferimento di funzioni amministrative in qualsivoglia materia allo Stato; mentre l’art. 97 Cost., esprimendo il principio di legalità, farebbe conseguire a tale conferimento un parallelo spostamento verso l’alto della potestà normativa.

La deroga all’assetto delle competenze normative fissato dall’art. 117 Cost. è, tuttavia, assistita da alcuni limiti che recuperano, almeno in parte, le garanzie costituzionali del riparto e i margini del controllo da parte della Corte sull’esercizio in concreto del potere derogatorio. Nella sent. n. 303 del 2003 si specifica, infatti, che l’intervento statale deve risultare «proporzionato», «non affetto da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità» e «oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata».

La Corte, dunque, pur introducendo una clausola di flessibilità generale, si è riservata un vaglio sia sul contenuto dell’intervento statale, che non deve essere sproporzionato o irragionevole, sia sul procedimento, che deve essere frutto di un accordo. Per il primo profilo i parametri utilizzati risultano vaghi, e, senza una previa elaborazione di elementi sintomatici della loro lesione, lasciano, almeno in linea teorica, un amplissimo margine di apprezzamento ai legislatori statali e regionali in contraddittorio. L’unico limite sostanziale sindacabile dalla Corte sembra, infatti, riscontrabile nella coerenza rispetto alle finalità perseguite, sindacabile con una valutazione di ragionevolezza e attraverso un non agevole test di proporzionalità, e nel divieto di trasferire per intero una materia di competenza residuale regionale.

Vero è che nella giurisprudenza costituzionale si rinvengono precedenti in cui la Corte ha riscontrato che non sussistesse l’esigenza di esercizio unitario o ha ritenuto violati i canoni di pertinenza e proporzionalità o, addirittura, ha contestato che il legislatore statale non avesse esplicitato l’esistenza dei presupposti sostanziali per la “chiamata in sussidiarietà”. Ma non si tratta di casi molto frequenti se si considera l’abbondante giurisprudenza sull’attrazione in sussidiarietà.

Il controllo di costituzionalità si è spostato allora prevalentemente sul limite procedimentale: la deroga alle competenze costituzionali richiede, infatti, un’intesa – da prevedersi non già rispetto alla fase di adozione della legge statale, ma rispetto al concreto esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla legge medesima – con le Regioni interessate, che di regola va qualificata come «un’intesa forte», nel senso che il mancato raggiungimento dell’accordo tra gli enti non è superabile, sic et simpliciter, dallo Stato. Principio che è stato affermato dalla Corte costituzionale, ad esempio, nella sent. n. 39 del 2013, nella quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione della competenza legislativa regionale e del principio di leale collaborazione, di una norma legislativa che consentiva allo Stato di deliberare unilateralmente l’atto anche in mancanza dell’intesa con la Regione interessata, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione, in presenza di gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell’ambiente o dei beni culturali o per evitare un grave danno all’Erario.

In proposito, la Corte, ribadendo la natura «forte» dell’intesa, ha osservato che «il rilievo nazionale degli interessi menzionati nella norma censurata non è da solo sufficiente a rendere legittimo il superamento dei limiti alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni fissati dal riparto costituzionale delle competenze». Sempre ad avviso della Corte, infatti, l’accentramento delle funzioni amministrative e normative può realizzarsi solo in presenza di un «iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese». In particolare, la Corte ha escluso la legittimità di una disciplina che ai fini del perfezionamento dell’intesa contenga la «drastica previsione della decisività della volontà di una parte», ammettendo però in caso di dissenso la possibilità di superare le divergenze attraverso idonee procedure per consentire lo svolgimento di «reiterate trattative».

La regola presenta, comunque, diverse eccezioni in relazione alla rilevanza della funzione che viene avocata allo Stato. Inoltre, qualora l’interesse unitario sia effettivamente riscontrabile e il rifiuto della Regione sia immotivato, lo Stato potrà sollevare un conflitto di attribuzione per menomazione e ottenere dalla Corte l’accertamento della doverosità dell’atto di assenso regionale.

Da un punto di vista sistematico, l’effetto dell’introduzione di tale congegno dinamico induce a un ripensamento del principio di indisponibilità da parte degli enti territoriali del riparto delle proprie competenze: in altri termini, le modalità attuative della “chiamata in sussidiarietà” introducono un principio di negoziabilità delle competenze costituzionali. In ragione, infatti, della vaghezza dei presupposti sostanziali (sussidiarietà, proporzionalità e ragionevolezza), l’unico limite cogente rischia di essere quello procedurale, con la conseguenza che l’intesa tra lo Stato e le Regioni finisce per rappresentare una condizione necessaria e sufficiente al trasferimento delle funzioni. Si tratta, tuttavia – e fatte salve le più recenti evoluzioni giurisprudenziali – di una negoziabilità tendenzialmente unidirezionale, nel senso che l’intesa produce di regola solo un effetto ascendente, con lo spostamento della competenza nella titolarità dello Stato, sebbene per la sola parte relativa alla tutela dell’interesse unitario.

In senso discendente, invece, la Costituzione ammette una deroga al riparto attraverso la delega alle Regioni delle funzioni regolamentari di competenza esclusiva dello Stato, ma, diversamente dall’attrazione in sussidiarietà, l’istituto non solo è espressamente previsto, ma non richiede alcun previo atto concertativo e, soprattutto, non riguarda le funzioni legislative.

La “chiamata in sussidiarietà”, anche in ragione della sua origine pretoria e quindi per la mancanza di una disposizione sottostante, ha sollecitato – e ancor oggi sollecita – molteplici interrogativi relativamente agli aspetti fondamentali del suo funzionamento.

Una prima questione riguarda il momento in cui dovrebbe intervenire l’intesa: se essa debba anticipare il procedimento legislativo che trasferisce le funzioni, inserirsi in esso o essere richiesta a valle; cioè, nella fase di integrazione dell’efficacia dell’atto o in quella attuativa o esecutiva.

Nella giurisprudenza costituzionale, sebbene implicitamente, si è affermata, ben presto, la tesi che l’intesa debba essere prevista dalla legge e intervenire prima dell’adozione dell’atto amministrativo esecutivo. È quest’ultimo, del resto, che viene attratto in sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 Cost. e che «si porta dietro», attraverso il principio di legalità, anche la competenza legislativa. A ritenere diversamente, poi, si dovrebbe postulare sul piano delle fonti una deroga implicita all’art. 70 Cost. e la previsione di una nuova forma di legge rafforzata statale. Ipotesi che non soltanto non trova riscontro in alcuna norma costituzionale, ma sembra essere esclusa dalla stessa Corte costituzionale, per la quale il raggiungimento di un’intesa a monte del procedimento legislativo comporta solo un vincolo politico e non un vincolo giuridico per il legislatore.

La legge statale, per attrarre in sussidiarietà la competenza regionale, deve, dunque, necessariamente limitarsi a disciplinare un atto amministrativo e condizionarne l’adozione a una previa intesa con le Regioni interessate. Con l’effetto che, se non si pongono in essere le procedure concertative previste, l’atto amministrativo statale non potrà essere legittimamente adottato.

Strettamente collegata a tali problematiche è quella che concerne gli effetti nel tempo della deroga. In altri termini, la giurisprudenza costituzionale non chiarisce se la “chiamata in sussidiarietà” abbia carattere permanente o temporaneo. Trattandosi di un istituto che consente alla legge statale di incidere sull’assetto costituzionale delle competenze, si potrebbe ritenere che essa debba avere necessariamente carattere temporaneo, consentendo alle Regioni di riespandere automaticamente il proprio ambito di competenza al mutare della dimensione unitaria dell’interesse che ha legittimato l’intervento statale. Tuttavia, tale ultima valutazione sembra presupporre un apprezzamento sulla permanenza dell’unitarietà dell’interesse pubblico, il quale, per definizione, non può che essere rimesso al legislatore statale.

Un’ultima questione – forse quella di maggiore complessità – è rappresentata dall’individuazione della legge statale che attiva il meccanismo di trasferimento della competenza. Non vi è, infatti, un onere per il legislatore di “auto-qualificare” il proprio intervento in termini di “attrazione in sussidiarietà”, e tale valutazione finisce, dunque, per essere rimessa all’interprete; in primo luogo alla Corte costituzionale.

Ciò si riflette negativamente sull’assetto garantistico delineato dal legislatore costituzionale, perché l’istituto piuttosto che rappresentare un mezzo eccezionale per evitare la compromissione di interessi unitari, può trasformarsi a causa dell’incertezza qualificatoria in una mera clausola di salvaguardia, azionabile in sede di contenzioso costituzionale per “salvare” leggi statali lesive delle competenze regionali. In altri termini, in mancanza di un’espressa qualificazione, la “chiamata in sussidiarietà” invece di rappresentare una scelta consapevole del legislatore statale, concordata con quello regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà e per soddisfare interessi nazionali, rischia di trasformarsi in un mero strumento processuale di cui si può avvalere lo Stato nelle ipotesi in cui non riesca a individuare nei pur nutriti elenchi dell’art. 117 Cost. un titolo di competenza che legittimi il suo intervento.

In questa prospettiva può leggersi la sent. n. 232 del 2011 della Corte costituzionale, nella quale, per la prima volta, si censura non tanto la mancanza dei presupposti per l’attrazione in sussidiarietà, bensì l’assenza «nel contesto dispositivo di una qualsiasi esplicitazione» degli stessi. La Corte, cioè, ha considerato il difetto di autoqualificazione e di motivazione della legge come autonomi vizi di costituzionalità, introducendo sostanzialmente per il legislatore statale un onere sconosciuto al nostro ordinamento.

4.2 - L’interpretazione delle materie e le materie trasversali. All’opposto dell’originario testo costituzionale, gli elenchi di materie contenuti nel 2° e nel 3° co. del novellato art. 117 presentano una notevole disomogeneità, in quanto, accanto a “voci” che si identificano in un oggetto – il quale può alternativamente essere rappresentato da una res (come le «armi»), da un ente (come gli «enti pubblici nazionali») o da un istituto (come i «referendum statali») –, si riscontrano “voci” in cui è preminente il fattore finalistico e le cui fattispecie si determinano in relazione al raggiungimento di uno scopo (come la tutela della concorrenza o dell’ambiente), nonché “voci” in cui rileva il tipo di norma che si intende introdurre (è il caso delle norme processuali, civili o penali).

Queste ultime due categorie di materie hanno una natura “trasversale”, nel senso che, non connotandosi in relazione alla disciplina di uno specifico oggetto, non hanno un contenuto predeterminabile e incidono potenzialmente su qualsiasi ambito oggettivo, che possa considerarsi strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo fissato dallo stesso legislatore o che comunque si ritiene opportuno disciplinare con una certa tipologia di norme (ad esempio, con norme penali). In questa prospettiva, è stato efficacemente osservato che la definizione della materia trasversale non è fissata direttamente dalla Costituzione, ma è rimessa allo stesso legislatore statale, il quale determina l’oggetto della competenza nel momento stesso in cui la esercita. Si tratta, cioè, di una competenza chiamata, quasi paradossalmente, a definire sé stessa.

Sulla base di siffatte considerazioni, la Corte ha coerentemente affermato che le cd. “materie trasversali” «non possono configurarsi come “materie” in senso stretto», non presentando «i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di una funzione esercitabile sui più diversi oggetti».

In tali ambiti, dunque, coesistono, di regola, una pluralità di competenze normative, riconducibili a interessi che presentano una differente dimensione territoriale. Il carattere trasversale della normativa che rientra nell’ambito di una materia finalistica, infatti, «comporta la prevalenza della legislazione statale su quella delle Regioni o delle Province autonome, nelle materie di propria competenza trasversalmente intercettate». Si deve considerare, del resto, che molte di queste materie – come la tutela dell’ambiente, la tutela della concorrenza, la tutela dei beni culturali o la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – ineriscono a interessi pubblici di valore costituzionale primario e assoluto e – utilizzando le parole del giudice costituzionale – devono, quindi, «garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore, rendendo la competenza derivante da altre materie attribuite alla Regione necessariamente recessiva».

Sul punto si tratta, tuttavia, di stabilire quali limiti incontri il legislatore statale nell’esercizio di queste competenze e, in particolare, se esso possa dettare anche una disciplina dettagliata o tale da erodere per intero un ambito materiale di competenza concorrente o residuale delle Regioni.

Sotto il primo profilo nella giurisprudenza costituzionale si è ritenuto che l’intervento statale nell’esercizio di competenze trasversali «può avere anche un contenuto analitico» e consistere in «una disposizione particolare e specifica» soprattutto in materie come la tutela della concorrenza o la tutela dell’ambiente, «contrassegnate più che da una omogeneità degli oggetti delle diverse discipline, dalla forza unificante della loro funzionalizzazione finalistica».

Gli unici limiti che incontra lo Stato nell’esercizio di siffatte competenze sono quelli della proporzionalità e dell’adeguatezza, i quali – come ha rilevato sempre la Corte costituzionale – non si misurano avendo riguardo esclusivamente al livello di dettaglio che connota quella specifica normativa. Altrimenti si verificherebbe un’erronea identificazione tra materie concorrenti e materie trasversali di competenza esclusiva dello Stato, che invece ricevono dalla Costituzione una differente disciplina. Ciò che rileva, ai fini della verifica dell’adeguatezza e della proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito, è, dunque, il contenuto precettivo dell’intervento e non l’intensità regolativa dello stesso.

In alcuni casi, tuttavia, è la stessa “voce” a introdurre alcuni limiti interni alla materia, i quali possono comportare un vaglio più stretto dei presupposti dell’intervento statale o tradursi in un divieto per il legislatore statale di occupare per intero la materia. Si pensi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni o all’individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane: l’atto normativo statale non soltanto dovrà essere adeguato e proporzionato rispetto alla finalità perseguita, ma non potrà comunque disciplinare tutte le funzioni degli enti locali o determinare per intero le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, dovendo limitarsi ai livelli essenziali.

Si deve considerare, inoltre, che le materie trasversali possono essere contenute oltre che nell’elenco delle competenze legislative esclusive dello Stato, anche in quello delle concorrenti, nonché tra le materie di competenza residuale. Si pensi, nel primo caso, alla tutela della salute o al coordinamento della finanza pubblica e, nel secondo, all’edilizia residenziale pubblica. Laddove si intreccino più materie finalistiche, senza che si possa stabilire una finalità prevalente, la Corte ha fatto ricorso alla “concorrenza” tra legislazione statale e regionale e alla “leale collaborazione”. Si è, cioè, affermato che lo Stato, allorché nell’ambito delle proprie competenze esclusive detti norme che incidano su materie trasversali concorrenti o residuali, non possa introdurre una disciplina «marcatamente dettagliata», esautorando la legislazione regionale. Sulla base di questo orientamento, la materia finalistica consentirebbe, dunque, allo Stato di intervenire sulle competenze regionali, ma nei limiti della mera disciplina di principio o quantomeno con il rispetto del criterio di leale collaborazione.

Un altro spazio di intervento delle Regioni nelle materie attratte alla competenza statale attraverso le competenze trasversali è rappresentato dalla derogabilità in melius degli standard di tutela. In altri termini, le Regioni, nell’esercizio delle proprie competenze concorrenti o residuali, potrebbero perseguire le stesse finalità – di tutela della concorrenza, di tutela ambientale, di sicurezza, ecc. – che hanno legittimato l’intervento trasversale statale, cooperando alla realizzazione dell’interesse pubblico o incrementando il livello della tutela.

In proposito la giurisprudenza costituzionale ha, tuttavia, ammesso tale eventualità entro limiti molto circoscritti. Ad esempio, in materia di tutela della concorrenza, ha ritenuto che le Regioni, nei propri ambiti di spettanza, potrebbero dettare una disciplina con effetti «pro-concorrenziali», purché tali effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza. Similmente, in materia di tutela ambientale, la Corte ha ritenuto che la riserva allo Stato non escluda il concorso di normative delle Regioni, fondate sulle rispettive competenze, al conseguimento di analoghe finalità, purché siano rispettate le regole uniformi, anche di dettaglio, stabilite dalla legge statale. Anche in tal caso, l’introduzione di livelli più elevati di tutela ambientale è ammessa solo indirettamente e laddove la legge statale non debba considerarsi inderogabile, essendo frutto di un bilanciamento tra più interessi potenzialmente in contrasto tra loro.

Una modalità innovativa, recentemente prevista dal legislatore statale, per provare a conciliare le competenze trasversali con quelle regionali consiste nella tecnica “premiale”. L’osservanza di norme statali a tutela della concorrenza o finalizzate al contenimento della spesa pubblica è stata, cioè, ritenuta dalla legge statale un elemento di valutazione della virtuosità degli enti territoriali in relazione alla sottoposizione di questi ultimi a vincoli finanziari meno pesanti. La soluzione ha trovato il plauso della Corte costituzionale, che ne ha riconosciuto «il pregio di non privare le Regioni e gli altri enti territoriali delle loro competenze e di limitarsi a valutare il loro esercizio ai fini dell’attribuzione del “premio”, ovvero della coerenza o meno alle indicazioni del legislatore statale che ha agito nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di concorrenza». Ad avviso della Corte, dunque, «grazie alla tecnica normativa prescelta [...] le Regioni non risultano menomate nelle, né tantomeno private delle, competenze legislative e amministrative loro spettanti, ma sono orientate ad esercitarle in base ai principi indicati dal legislatore statale».

Per il profilo degli effetti, la trasversalità della materia rappresenta, quindi, il meccanismo di maggiore flessibilità del sistema costituzionale di ripartizione delle competenze, con margini di apprezzamento molto ampi per il legislatore statale, il quale, a seconda delle circostanze e delle materie, può limitarsi a dettare una disciplina di principio, introdurre misure premiali, coinvolgere con diverse tecniche procedimentali le Regioni oppure dettare una disciplina dettagliata e inderogabile. Approccio che ha trovato una sponda decisiva nella giurisprudenza costituzionale, la quale, non soltanto ha, di regola, assecondato le “interferenze” del legislatore statale nelle materie regionali, ma ha fatto un uso sempre più frequente categoria.

La trasversalità è stata, infatti, riconosciuta con riguardo a una molteplicità di materie: la tutela della concorrenza, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, la tutela dei beni culturali, la ricerca scientifica, l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, l’ordinamento civile, l’ordinamento penale, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, il governo del territorio, l’edilizia residenziale pubblica, la tutela della salute o lo sviluppo della cultura, il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale.

Inoltre, tali titoli competenziali sono stati interpretati, di regola, in senso estensivo. È il caso, ad esempio, della tutela della concorrenza, che è stata intesa non solo nella sua accezione statica e conservativa, ma anche in quella dinamica e promozionale, finendo per riconoscere allo Stato il potere di adottare qualsivoglia intervento di rilevanza macroeconomica. In essa è stata, infatti, riconosciuta «una delle leve della politica economica statale», idonea a giustificare «misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali». Analogamente, nell’ordinamento civile è stato individuato un generale divieto di «alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati», riconducendo a tale voce ambiti trasversali e disomogenei come la protezione dei dati personali o la disciplina dei rapporti di lavoro.

Sebbene ai fini dell’individuazione della materia non sia, ovviamente, sufficiente l’autoqualificazione, ma sia necessario fare riferimento all’oggetto e alla ratio della legge in modo da identificare correttamente e compiutamente l’interesse in concreto tutelato, non si può non riscontrare un tendenziale incremento nella legislazione statale e nella giurisprudenza costituzionale dell’uso delle materie trasversali. Diversamente, infatti, dall’attrazione in sussidiarietà, che appare assistita da maggiori garanzie, sostanziali e procedurali, la trasversalità consente più ampi margini di discrezionalità al legislatore statale e non lo vincola all’adozione di atti di concertazione con le Regioni.

4.3 - Il problema dell’intreccio delle materie e il principio della leale collaborazione. Un altro fattore di incertezza e di complessità del nuovo assetto competenziale fissato dalla Costituzione è imputabile al fatto che alcune norme o alcuni atti normativi sono riconducibili a una molteplicità di “voci” statali o regionali. Eventualità che ovviamente diventa più frequente e problematica nel caso delle Regioni ad autonomia speciale, rispetto alle quali opera spesso un intreccio di materie statutarie e costituzionali, anche in ragione della clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001.

La sovrapposizione di ambiti competenziali, tutt’altro che episodica nella prassi normativa e non circoscritta all’ipotesi della sovrapposizione di materie trasversali, ha rappresentato un indubbio e ulteriore fattore di flessibilizzazione della rigida ripartizione delle competenze legislative. Anche rispetto a tale eventualità, tuttavia, la Corte costituzionale ha provato a elaborare categorie per evitare una sorta di decostituzionalizzazione degli elenchi e per rendere prevedibile il proprio sindacato.

A tal fine la Corte ha riconosciuto che, pur in presenza di un intreccio di ambiti competenziali, può in alcune circostanze ricondursi la norma legislativa in via prevalente a una determinata materia. Individuando, cioè, il “nucleo essenziale” della norma oggetto del giudizio di costituzionalità, in termini di interessi o scopi perseguiti, la Corte ha così elaborato e fatto applicazione di un criterio della “prevalenza” per ravvisarvi un singolo titolo competenziale a carattere assorbente (sul punto, ex multis, sentt. n. 50 del 2005, n. 234 del 2005 e n. 181 del 2006). A questo scopo occorre guardare alla «ratio dell’intervento legislativo nel suo complesso e nei suoi aspetti fondamentali», nonché al «suo contenuto precettivo» e «all’oggetto specifico della regolamentazione adottata» e non anche ad «aspetti marginali o effetti dell’applicazione della norma». In presenza, dunque, di un interesse dominante o di una materia prevalente, rimane fermo il carattere tendenzialmente rigido della ripartizione delle competenze legislative.

Talvolta, tuttavia, è ravvisabile un intreccio di interessi e di materie che non consente di applicare il criterio della prevalenza, o quantomeno non consente di applicarlo in via esclusiva. Vi possono essere, cioè, situazioni di oggettiva “concorrenza” di materie, allorché una legge regoli oggetti a imputazione multipla, sui quali si registra un’interferenza tra più interessi, senza che sia possibile determinare la competenza prevalente (su tutte, ad esempio, la questione relativa agli asili nido, di cui alla sent. n. 370 del 2021). In tali casi la dinamica della ripartizione delle competenze legislative assume caratteri di maggiore incertezza e flessibilità. Ciò, tuttavia, non comporta una prevalenza dell’interesse unitario, ma la ricerca di un equilibrio che la Corte persegue attraverso il riferimento al principio di leale collaborazione, intesa come un reciproco coinvolgimento istituzionale in sede di formazione dell’atto normativo e come un necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale nella fase dell’esecuzione amministrativa. Per la Corte, cioè, in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze e qualora risulti impossibile comporre il concorso di competenze statali e regionali tramite un criterio di prevalenza, «non è costituzionalmente illegittimo l’intervento del legislatore statale, purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione che deve in ogni caso permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie, […] che può ritenersi congruamente attuato mediante la previsione dell’intesa».

In mancanza, dunque, di titoli prevalenti, la Corte impone il coinvolgimento delle Regioni da parte dello Stato con l’intervento di un momento cooperativo o concertativo, che può consistere, a seconda dei casi, non solo nell’intesa, debole o forte, ma anche solo in un parere regionale.

Il principio di collaborazione, pur espressamente previsto in relazione all’esercizio del potere sostitutivo, ha finito così per rappresentare, anche in ragione della sua versatilità, una sorta di passe-partout per limitare un’esondazione del principio unitario, in tutte le ipotesi in cui i meccanismi di flessibilizzazione del disegno costituzionale potevano prestarsi a un’estensione pressoché illimitata delle competenze statali o a un eccessivo sacrificio delle garanzie a tutela della legislazione regionale.

5. I principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Introdotti gli istituti di flessibilità del modello di ripartizione delle competenze a tutela dell’interesse unitario, lo sforzo della giurisprudenza costituzionale è stato quello di evitare una larvata decostituzionalizzazione delle garanzie degli enti territoriali. A tal fine la Corte ha dapprima circoscritto l’operatività di siffatti istituti con una serie di limiti procedurali e sostanziali, poi ha rafforzato la prescrittività di questi ultimi, facendoli assurgere al rango di principi costituzionali.

Oltre che al principio di collaborazione (sul quale ci si è soffermati nel paragrafo precedente), ci si riferisce ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Il primo, inteso in senso verticale, non è stato declinato solo ai fini della “chiamata in sussidiarietà” nella dinamica ascensionale, ma ha trovato piena valorizzazione anche come architrave del principio di promozione delle autonomie locali di cui all’art. 5 della Costituzione. La sussidiarietà esprime, infatti, una preferenza, anche in un’ottica di rafforzamento del livello di democrazia del nostro ordinamento, per i livelli territoriali di governo più vicini ai cittadini e di minori dimensioni.

Nella stessa prospettiva la sussidiarietà rappresenta una forma di attuazione dei principi di autonomia e di responsabilità, rappresentando un’essenziale espressione del pluralismo istituzionale, che si traduce in una garanzia delle maggioranze politiche democraticamente espresse dalle comunità minori nei confronti delle maggioranze politiche chiamate a governare gli enti di maggiori dimensioni. Tutto ciò ha anche un riflesso in termini di efficienza e di buon andamento dell’amministrazione, in quanto l’allocazione a un livello di esercizio più prossimo agli interessati incoraggia a una più attenta gestione delle risorse pubbliche e a una maggiore efficacia nel rispondere ai bisogni della popolazione.

È stato, infatti, autorevolmente evidenziato che nel principio di sussidiarietà convivono due versanti: «un versante negativo (che trova espressione nel dovere di astensione dei livelli più lontani dagli interessati, ove quelli più vicini siano in condizione di operare soddisfacentemente) e un versante positivo (che si manifesta nella doverosità dell’intervento del livello superiore nel caso di inadeguatezza di quello inferiore)».

Per verificare, poi, se la fase ascendente delle competenze e, dunque, la loro allocazione a un ente di maggiori dimensioni avvenga correttamente e solo per l’inidoneità dell’ente locale più prossimo ai cittadini, si fa ricorso al principio di proporzionalità. Quest’ultimo impone che il contenuto e la forma dell’azione del livello territoriale più lontano siano limitati a quanto strettamente necessario al conseguimento dello scopo perseguito e in questa prospettiva la proporzionalità, come ha avuto modo di rilevare anche la Corte costituzionale, costituisce un complemento essenziale del principio di sussidiarietà (sul punto, sent. n. 272 del 2004).

Occorre, dunque, effettuare un test di proporzionalità per verificare che le misure adottate siano non solo necessarie, ma anche non eccessive. Ciò rende giustiziabile il trasferimento della competenza tanto per il profilo dell’idoneità in astratto della misura al raggiungimento dell’obiettivo perseguito, ma anche della continenza, nel senso dell’indispensabilità dell’intervento e dell’inesistenza di mezzi alternativi meno restrittivi e altrettanto efficaci. In altri termini, il test impone di valutare non solo l’an del trasferimento delle competenze, ma anche il quomodo della misura adottata.

Una dinamica analoga ha riguardato – come accennato – le materie trasversali. Anche rispetto al potere riconosciuto al legislatore statale di incidere su ambiti materiali regionali in base a titoli competenziali finalistici la Corte si è preoccupata di evitare abusi o eccessive esondazioni, avvalendosi dell’elaborazione giurisprudenziale che si è stratificata sull’eccesso di potere delle pubbliche amministrazioni. E in questa prospettiva la Corte costituzionale si è avvalsa anche del test di proporzionalità. Nella sent. n. 56 del 2020 la Corte ha chiaramente affermato che «il principio di proporzionalità tanto più deve trovare rigorosa applicazione nel contesto delle relazioni fra Stato e Regioni, quanto più la previsione statale comporti una significativa compressione dell’autonomia regionale; […] il test di proporzionalità richiede pertanto di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilita, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescrive quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi».

6. L’autonomia finanziaria

Assieme alla legittimazione istituzionale degli enti territoriali e alla ripartizione delle loro competenze, un aspetto centrale per determinarne il grado di autonomia e l’equilibrio tra unità e decentramento, predicato dall’art. 5 Cost., è quello dell’autonomia finanziaria. Si tratta di temi strettamente connessi: è evidente, infatti, che l’autonomia finanziaria presuppone la rappresentanza democratica e quest’ultima, a sua volta, pretende, per realizzarsi, pienamente capacità di entrata e di spesa, secondo le note formule, alla base delle rivoluzioni liberali e delle rivendicazioni parlamentari, «no taxation without representation» e «no representation without taxation».

Altrettanto intuitivo è che le entrate dell’ente territoriale devono essere commisurate alle funzioni pubbliche che sono a esso riservate: solo, infatti, a queste condizioni può adeguatamente operare il meccanismo della responsabilità politica che è a fondamento della dinamica elettorale.

Proprio in ragione di questo stretto legame non può sorprendere che anche l’autonomia finanziaria abbia manifestato, sin dal testo originario della Costituzione, alcune carenze, che ne hanno impedito o rallentato un’effettiva e piena realizzazione. Troppi erano, infatti, i fattori di incertezza o di ambiguità della disciplina dell’autonomia finanziaria delle Regioni nel testo approvato dall’Assemblea costituente: non vi era una chiara qualificazione dei tributi propri; mancava una specificazione sul rapporto tra le diverse forme di finanziamento previste (tributi propri, quote di tributi erariali e contributi speciali); non trovava adeguata specificazione il titolo competenziale statale sul coordinamento della finanza pubblica; soprattutto, e prima ancora, era dubbio se le Regioni godessero di un’effettiva autonomia sul piano delle entrate o se invece il loro ambito di intervento in materia finanziaria fosse circoscritto soltanto a quello delle spese.

In questa prospettiva, la giurisprudenza costituzionale ha seguito una linea di tendenza coerente con quella sulla ripartizione delle competenze, cioè tendenzialmente orientata alla tutela degli interessi nazionali e unitari. Ciò è accaduto, in particolare, tanto in relazione ai contributi speciali, sui quali non è stato riconosciuto alcun limite alla legislazione statale, quanto in relazione ai tributi propri, sui quali, nella prima fase del regionalismo italiano, la sfera di discrezionalità dell’ente territoriale è stata circoscritta al mero potere di determinare le aliquote e, peraltro, entro stretti limiti. Anche, dunque, sui tributi propri, che già non rappresentavano la percentuale prevalente delle entrate correnti, era la legge statale a determinare l’esistenza del tributo, i presupposti dell’imposta e anche i limiti, minimi e massimi, dell’aliquota.

Per entrambi i profili, la l. cost. n. 3 del 2001 ha rappresentato una forte innovazione, anzitutto precisando, nell’art. 119 Cost., che i tributi propri dovessero essere “stabiliti” e “applicati” dalle Regioni. E coerentemente con la nuova norma, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, ai fini della qualificazione in termini di proprietà del tributo, non rileva la destinazione dello stesso, ma l’atto istitutivo, escludendo da tale ambito i tributi introdotti dalla legislazione statale (sul punto, ex plurimis, sentt. n. 296 e 297 del 2003, n. 335 del 2005, e n. 451 del 2007). Altrettanto significativa è stata la scelta di circoscrivere le finalità che devono perseguire i contributi speciali (quali la promozione della coesione e della solidarietà sociale, la rimozione degli squilibri economici e sociali, l’effettività dei diritti della persona o, più genericamente, la realizzazione di scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni), in modo da limitare la discrezionalità del legislatore statale e rendere giustiziabile la relativa normativa da parte della Corte costituzionale.

In questa prospettiva la Corte ha più volte affermato che nelle ipotesi in cui lo Stato preveda un finanziamento, con vincolo di destinazione, che incida su materie di competenza legislative regionale, residuale o concorrente, «è necessario applicare il principio di leale collaborazione» e che vi sia necessità del parere o dell’intesa «nei casi in cui la disciplina del finanziamento trovi giustificazione nella cosiddetta attrazione in sussidiarietà, ai sensi dell’art. 118, primo comma, della Costituzione».

Anche, tuttavia, nel novellato assetto costituzionale, le descritte innovazioni sono state bilanciate da norme e prassi che hanno preservato, pure per il profilo finanziario, la realizzazione del principio unitario e la possibilità per gli organi centrali di determinare la politica economica a livello nazionale.

Ciò è accaduto anzitutto attraverso la determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che devono essere assicurati a livello regionale. Essi finiscono, infatti, per determinare su base territoriale la spesa sanitaria, che rappresenta la gran parte del bilancio di spesa delle Regioni (corrispondente a circa 80% degli impegni di spesa degli enti).

In altra parte e più direttamente, lo Stato riesce a incidere sull’autonomia finanziaria delle Regioni attraverso il riconoscimento alla competenza concorrente della materia del “coordinamento della finanza pubblica”. Vero è, infatti, che non si tratta di una materia di legislazione esclusiva dello Stato e nella quale, dunque, la competenza del legislatore nazionale deve limitarsi alle sole disposizioni di principio, «senza imporre nel dettaglio» – come ha avuto modo di rilevare la Corte costituzionale – «gli strumenti concreti per raggiungere quegli obiettivi» (sent. n. 417 del 2005). Tuttavia, la stessa Corte costituzionale ha valorizzato situazioni congiunturali per estendere l’ambito di intervento della legislazione statale, consentendole di esondare dalla legislazione di principio in relazione all’esigenza di contrastare situazioni di grave crisi finanziaria. Per il giudice costituzionale, in particolare, «la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tener conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l’accertamento va compiuto e della peculiarità della materia» (sentt. n. 153 del 2015, n. 23 del 2014, n. 151 del 2012, n.16 del 2010).

Per evitare, tuttavia, che il coordinamento della finanza pubblica venisse sostanzialmente a coincidere con una materia riservato allo Stato (e non, come è, concorrente) e peraltro a carattere trasversale e finalistico, la stessa Corte, a tutela delle esigenze del decentramento, ha fissato alcuni paletti. Più specificamente, trattandosi di misure di contrasto a eventi di crisi di tipo congiunturale, l’intervento statale anche di dettaglio, per essere costituzionalmente conforme, deve essere a carattere provvisorio e non a regime. Inoltre, anche in tali casi l’intervento deve individuare la misura meno impattante sull’autonomia finanziaria delle Regioni e comunque esso va in tal modo interpretato. Ad esempio, la Corte ha considerato derogabili le normative che prevedevano tagli sugli incarichi di consulenza, a condizione che la Regione, attraverso misure compensative, garantisse il rispetto del saldo complessivo del bilancio (sul punto, sentt. n. 262 del 2012 e n. 221 del 2013).

Dinamiche analoghe si sono verificate con riferimento a tutta la normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19 oppure in relazione alla partecipazione delle Regioni ad autonomia speciale al risanamento del debito pubblico. Sotto quest’ultimo aspetto sono stati, infatti, conclusi accordi bilaterali tra lo Stato e ciascuna autonomia per determinare le misure e le modalità del concorso di ciascuna Regione agli obiettivi di finanza pubblica, attraverso gli accantonamenti effettuati dallo Stato a valere sulle risorse spettanti alla Regione speciale come quote di compartecipazione ai tributi erariali, le assunzioni da parte regionale di oneri relativi a funzioni trasferite e, soprattutto, l’applicazione, prima, del patto di stabilità interno e, poi, del pareggio di bilancio.

Come accaduto, dunque, per la ripartizione delle competenze, la giurisprudenza costituzionale ha cercato, anche nel novellato Titolo V, un assetto che assicurasse un punto di equilibrio tra le esigenze del decentramento e il principio unitario, sacrificando, seppur nei limiti della stretta necessità, le garanzie dell’autonomia in presenza di preponderanti interessi di carattere nazionale. E ciò si è verificato non sempre secondo gli istituti o le dinamiche prefigurate dal testo costituzionale (come, ad esempio, attraverso l’esercizio del potere sostitutivo o la contribuzione speciale), ma rendendo flessibili, soprattutto in presenza di eventi eccezionali, categorie delineate dal legislatore costituzionale in modo rigido.

7. La diminuzione del contenzioso in via principale e il tentativo di rivitalizzare il regionalismo: le aperture della giurisprudenza costituzionale

L’introduzione, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, di meccanismi di flessibilizzazione del sistema di riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, anche sotto l’aspetto finanziario, nonché il consolidamento e il rafforzamento di quegli orientamenti in occasione delle situazioni emergenziali e di crisi, economica prima e pandemica poi, sono uno tra i principali fattori della netta diminuzione del contenzioso costituzionale in via principale che ha caratterizzato gli ultimi anni di attività della Corte costituzionale. Basti considerare, a tale proposito, che i ricorsi promossi in via principale dinanzi alla Corte costituzionale nel 2024 sono stati solamente quaranta rispetto ai centodiciassette registrati nel 2019.

A fondamento della diminuzione del contenzioso può tuttavia ravvisarsi, accanto a comportamenti virtuosi, connessi a un’intensificazione delle istanze di collaborazione e di concertazione tra gli enti territoriali e gli organi dello Stato (spesso sollecitato dalla stessa Corte costituzionale), anche la percezione di una sostanziale riduzione delle garanzie costituzionali a tutela delle Regioni. Si è, cioè, diffusa l’idea di una tendenziale prevalenza dell’interesse unitario e delle decisioni assunte a livello statale, talvolta condizionata da una malintesa tutela dell’uguaglianza dei cittadini sull’intero territorio nazionale, e di un corrispondente indebolimento della posizione costituzionale delle Regioni, nonché del principio del decentramento delle funzioni.

Negli ultimi anni – come già evidenziato – si assiste, però, a qualche fenomeno che si muove in controtendenza e a un tentativo, sia da parte del legislatore sia da parte della Corte costituzionale, di rivitalizzare il regionalismo italiano. A livello normativo ciò emerge, specialmente, dalle proposte di attuazione dell’art. 116 Cost., sfociate nella l. n. 86 del 2024 per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni ordinarie. Con essa si riscontrano tentativi volti a superare alcune delle debolezze del regionalismo italiano, caratterizzato da un approccio indifferenziato e da inefficienze spesso legate a logiche locali. Inefficienze che hanno, tra l’altro, spesso condotto – come visto – a un intervento suppletivo dello Stato nelle forme del potere sostitutivo e del commissariamento relativo ad alcune eccedenze sulla spesa sanitaria.

E in questa prospettiva la transizione a un regionalismo differenziato e competitivo potrebbe rappresentare, anche per le modalità concertative della sua realizzazione, un’ulteriore forma di flessibilizzazione del modello costituzionale e un diverso punto di equilibrio tra i principi di unità e di decentramento.

Nella stessa lunghezza d’onda si è mossa la giurisprudenza costituzionale più recente. Ci si riferisce, anzitutto, alla nota sent. n. 192 del 2024, con la quale la Corte ha preservato l’impianto della legge sull’autonomia differenziata, pur rilevando alcune criticità e pur fissando significativi limiti procedurali e sostanziali. Tuttavia, il discorso ha una connotazione più generale e riguarda un diverso approccio che è emerso in una pluralità di decisioni degli ultimi anni sulla ripartizione delle competenze e sul principio di sussidiarietà. Sul primo profilo possono riscontrarsi – secondo quanto si è in parte già rilevato – almeno tre rilevanti aperture della giurisprudenza costituzionale.

Anzitutto, sul piano della legislazione concorrente si è andato affermando un sindacato più rigoroso del giudice delle leggi, sia in relazione alla possibilità di intervenire con una normativa di dettaglio, anche se derogabile, sia sulla riserva di legge dell’art. 117, 3° co., Cost. che esclude la normativa di principio di natura regolamentare.

In secondo luogo, la trasversalità delle materie statali ha subito un qualche ridimensionamento non solo per l’applicazione di un sindacato via via più penetrante sul rispetto del principio della proporzionalità, ma anche in ragione della possibilità riconosciuta alle Regioni di intervenire nella materia “occupata” trasversalmente, qualora la normativa regionale assicuri un livello più elevato di tutela o una migliore realizzazione della finalità perseguita con la “materia scopo” e sempre che la logica di fondo della disciplina statale non fissi precisi punti di equilibrio che rispondano a una ratio più complessa e articolata. È il caso, ad esempio, della tutela ambientale o dei livelli essenziali delle prestazioni (sent. n. 91 del 2020). E nella stessa prospettiva può leggersi altresì la giurisprudenza che ha avallato la “cedevolezza invertita”, consentendo alle Regioni di intervenire in assenza di una normativa (espressa o implicita) di principio dello Stato con una normativa cedevole e in ragione di un’inerzia dello Stato. Una giurisprudenza che pure ha circoscritto questa eventualità alle sole materie di competenza concorrente e laddove i principi siano desumibili da una direttiva dell’Unione Europea rimasta inattuata, cioè da un atto normativo sovranazionale che comunque produce effetti nell’ordinamento nazionale.

Un’analoga sorte – come premesso – è stata riservata al principio di sussidiarietà: anch’esso, infatti, ha avuto nella giurisprudenza costituzionale una forte valorizzazione in una prospettiva ascendente, volta a consentire, soprattutto attraverso la “chiamata in sussidiarietà”, un’attrazione a favore dello Stato delle competenze regionali in presenza di interessi nazionali. Negli ultimi anni, tuttavia, la Corte ha evidenziato come il principio di sussidiarietà abbia una doppia valenza, non solo per giustificare uno spostamento “verso l’alto” delle funzioni, ma anche per garantire un’allocazione a un livello più vicino ai cittadini. In particolare, la Corte ha così teorizzato che il «principio di sussidiarietà esclude un modello astratto di attribuzione delle funzioni richiedendo, invece, che, per ogni specifica funzione sia scelto il livello territoriale più adeguato, in relazione alla natura della funzione, al contesto locale e a quello più generale in cui avviene la sua allocazione. Se la preferenza va, in generale, al livello più prossimo ai cittadini e alle loro formazioni sociali, il principio può spingere anche verso il livello più alto di governo, funzionando come un “ascensore”, perché può portare ad allocare la funzione ora verso il basso ora verso l’alto».

Al di là, tuttavia, delle sempre possibili correzioni di rotta del legislatore statale, di quello regionale, così come del giudice costituzionale, nella complessa e delicata ricerca di un virtuoso punto di equilibrio tra le esigenze unitarie e quelle del decentramento, a distanza di settant’anni dalle prime sentenze della Corte costituzionale sulla ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni (in particolare quelle ad autonomia speciale) e di oltre mezzo secolo dalle norme di attuazione delle Regioni ad autonomia ordinaria, non si può non rimarcare come rimangano immutati i difetti strutturali del nostro regionalismo. Essi, in breve, continuano a essere ravvisabili sia nella mancanza di un organo costituzionale di concertazione degli enti territoriali sia nei limiti politico-istituzionali delle Regioni. Limiti che hanno impedito, in larga parte del territorio nazionale, una vera e propria forma di autogoverno regionale e una scarsa consapevolezza a livello sociale delle logiche e delle esigenze del decentramento.

III.1. Indice delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime

Leggi e atti aventi forza di legge dello Stato

  • 1915: Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo unico della legge comunale e provinciale), art. 225, richiamato in vigore con l'art. 23 della legge 9 giugno 1947, n. 530 (Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni) — Sentenza n. 103/1975 — p. 218
  • 1949: Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna), artt. 1, primo comma; 11, lettere a), c) e d); 19; 20 e 44 — Sentenza n. 20/1956 — p. 206
  • 1950: Legge della Regione Sardegna approvata dal Consiglio regionale sardo il 24 febbraio 1950, col n. 9, riapprovata il 15 novembre 1950, col n. 59 (Disposizioni in materia di affitti di fondi rustici), art. 1 — Sentenza n. 7/1956 — p. 206
  • 1953: Legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali), artt. 58, secondo comma, e 67, prima parte — Sentenza n. 40/1972 — p. 217
  • 1959: Decreto legislativo 26 gennaio 1959, n. 28 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di case popolari), art. 6, commi primo e terzo, ultima parte — Sentenza n. 2/1960 — p. 210
  • 1960: Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), art. 9-bis — Sentenza n. 160/1997 — p. 45
  • 1960: Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell'attività di polizia giudiziaria e tributaria), art. 13 — Sentenza n. 1/1961 — p. 211
  • 1968: Legge 17 febbraio 1968, n. 108, (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), art. 5, numero 7) — Sentenza n. 166/1972 — p. 44
  • 1970: Decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, artt. 3, numeri 1) e 7), e 10 — Sentenza n. 192/1970 — p. 216
  • 1971: Legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici), compreso l'art. 13 — Sentenza n. 35/1972 — p. 217
  • 1974: Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (Scioglimento di enti operanti nel settore edilizio e trasferimento di personale alla Regione Lazio), art. 18, quinto comma — Sentenza n. 243/1974 — p. 464
  • 1975: Legge 18 novembre 1975, n. 764 (Soppressione dell'ente "Gioventù italiana"), art. 2, commi primo e secondo, e 3, commi primo e secondo — Sentenza n. 180/1980 — p. 503
  • 1975: Legge 8 luglio 1975, n. 306 (Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione), artt. 2, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 5, primo comma; 6, 7, primo e secondo comma — Sentenza n. 248/1976 — p. 219
  • 1976: Legge 2 maggio 1976, n. 183 (Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980), art. 6, commi quinto, ottavo e nono — Sentenza n. 237/1983 — p. 220
  • 1976: Legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), art. 3, settimo comma — Sentenza n. 167/1987 — p. 222
  • 1977: Legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, e delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani) — Sentenza n. 340/1983 — p. 220
  • 1977: Legge 8 agosto 1977, n. 584 (Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea), art. 1, terzo comma — Sentenza n. 86/1979 — p. 220
  • 1981: Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, art. 26, commi secondo e terzo — Sentenza n. 307/1983 — p. 168
  • 1981: Legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), art. 2, terzo comma — Sentenza n. 388/1991 — p. 44
  • 1982: Decreto-legge. 30 dicembre 1982, n. 952 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), decaduto per mancanza di conversione, art. 45, primo comma, lettera a) — Sentenza n. 307/1983 — p. 168
  • 1982: Legge 26 aprile 1982, n. 181 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1982), art. 13, quinto comma, aggiunto dall'art. 11, decimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 — Sentenza n. 177/1986 — p. 105
  • 1983: Decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568 (Proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché' delle tesorerie comunali e provinciali.), convertito in legge 9 dicembre 1983, n. 681, art. 1, numero 1) — Sentenza n. 114/1985 — p. 221
  • 1983: Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 31, primo comma — Sentenza n. 307/1983 — p. 168
  • 1983: Legge 26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1983), art. 4, commi quinto e sesto; 9, quarto comma; 20, terzo comma — Sentenza n. 307/1983 — p. 168
  • 1983: Legge 26 aprile 1983, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), articolo unico, ultimo comma — p. 168
  • 1983: Legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)», art. 19, terzo comma — Sentenza n. 245/1984 — p. 169
  • 1983: Legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), artt. 8, 9 e 10, terzo comma — Sentenza n. 219/1984 — p. 221
  • 1984: Legge 21 dicembre 1984, n. 867 (Misure urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette), art. 2, primo comma — Sentenza n. 1/1988 — p. 224
  • 1984: Legge 22 dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34), art. 5 — Sentenza n. 177/1988 — p. 544
  • 1985: Legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), artt. 1-14, 17, 20 e 23 — Sentenza n. 165/1986 — p. 221
  • 1987: Legge 6 marzo 1987 n. 65 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico), artt. 1, commi quarto e quinto, 2, commi primo, lettera b), primo-ter e secondo — Sentenza n. 517/1987 — p. 223
  • 1988: Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), art. 2, terzo comma, lettera p) — Sentenza n. 229/1989 — p. 484
  • 1989: Legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), art. 15, quarto comma, art. e, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 (17 gennaio 1990), 20, quarto comma — Sentenza n. 85/1990 — p. 544
  • 1989: Legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), artt. 7, commi secondo, terzo, sesto e settimo; 9, commi primo e secondo; 22, commi quinto e settimo — Sentenza n. 372/1989 — p. 169
  • 1990: Legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), artt. 2, comma 2, 3, comma 4 e 9, comma 1 — Sentenza n. 37/1991 — p. 545
  • 1990: Legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), art. 3, comma quattordicesimo — Sentenza n. 21/1991 — p. 503
  • 1990: Legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), art. 3, diciannovesimo comma — Sentenza n. 21/1991 — p. 544
  • 1990: Legge 9 aprile 1990, n. 87 (Interventi urgenti per la zootecnia), artt. 3, secondo comma; 4, commi primo e terzo; 5, secondo comma; 8, primo comma, lettera a) — Sentenza n. 116/1991 — p. 105
  • 1991: Decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, art. 5, quinto comma — Sentenza n. 476/1991 — p. 500
  • 1991: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), art. 1, secondo comma — Sentenza n. 349/1991 — p. 169
  • 1991: Legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose), art. 2, sesto comma, e 6 — Sentenza n. 36/1992 — p. 504
  • 1991: Legge 30 dicembre 1991, n. 411 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni), art. 3 — Sentenza n. 353/1992 — p. 485
  • 1991: Legge 4 giugno 1991, n. 186 (Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto – CIPET), art. 2, primo comma, lettere e), h), e m), quarta e quinta proposizione — Sentenza n. 38/1992 — p. 504
  • 1991: Legge 5 ottobre 1991 n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), art. 21, comma 5 — Sentenza n. 427/1992 — p. 545
  • 1991: Legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), art. 4, commi da 3 a 8 — Sentenza n. 352/1992 — p. 545
  • 1991: Legge 9 gennaio 1991 n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), art. 5, comma 4 — Sentenza n. 483/1991 — p. 545
  • 1991: Legge 9 gennaio 1991 n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), artt. 9 e 38 — Sentenza n. 483/1991 — p. 464
  • 1991: Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), art. 13, secondo comma — Sentenza n. 483/1991 — p. 225
  • 1991: Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), art. 5, commi 1 e 2 — Sentenza n. 483/1991 — p. 503
  • 1991: Legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe), art. 6 — p. 10
  • 1991: Legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali), artt. 3, commi primo e terzo, 5, primo comma, 6, primo comma, e 9 — Sentenza n. 482/1991 — p. 503
  • 1992: Legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), art. 2, primo comma, lettera d) — Sentenza n. 308/1993 — p. 170
  • 1992: Legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), art. 6, secondo comma — Sentenza n. 109/1993 — p. 504
  • 1992: Legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa), art. 1, comma 2 — Sentenza n. 462/1992 — p. 545
  • 1992: Legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), art. 5, comma 2 — Sentenza n. 461/1992 — p. 170
  • 1992: Legge della Regione Liguria approvata il 18 dicembre 1991 e riapprovata il 26 febbraio 1992 (Trattamento assenze per malattie figli inferiori a tre anni di età e per adozioni), art. 4 — Sentenza n. 332/1992 — p. 123
  • 1993: Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), art. 35, quarto comma — Sentenza n. 359/1993 — p. 505
  • 1993: Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano), art. 2. — Sentenza n. 95/1994 — p. 10
  • 1993: Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), art. 3, comma 5 — Sentenza n. 406/1995 — p. 227
  • 1994: Decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377 (Disposizioni urgenti per fronteggiare gl'incendi boschivi sul territorio nazionale), convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497, art. 1, comma 2, lettera c) — Sentenza n. 157/1995 — p. 505
  • 1994: Decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377 (Disposizioni urgenti per fronteggiare gl'incendi boschivi sul territorio nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1994, n. 497, artt. 1, comma 2, lettera c), e 2, comma 2 — Sentenza n. 157/1995 — p. 465
  • 1994: Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), art. 1, comma 2 — Sentenza n. 482/1995 — p. 171
  • 1995: Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico) — Sentenza n. 126/1996 — p. 227
  • 1995: Legge 24 febbraio 1995, n. 46 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria), art. 2, comma 1 — Sentenza n. 520/1995 — p. 505
  • 1996: Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 642, art. 3, commi 4, 5 e 5-bis, primo e secondo periodo — Sentenza n. 398/1998 — p. 506
  • 1996: Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), art. 2, commi 168 e 173 — Sentenza n. 398/1998 — p. 506
  • 1997: Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro), art. 4, comma 1, lettere b), c) e d) — Sentenza n. 74/2001 — p. 465
  • 1997: Decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), art. 01, comma 2, aggiunto dalla legge di conversione 28 marzo 1997, n. 81 — Sentenza n. 272/2005 — p. 867
  • 1997: Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione), art. 8, comma 5, lettera c). — Sentenza n. 408/1998 — p. 105
  • 1997: Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", artt. 8, comma 5, lettera c) — Sentenza n. 408/1988 — p. 10
  • 1998: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), art. 25, comma 2, lettera g) — Sentenza n. 206/2001 — p. 506
  • 1998: Decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 (Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, art. 1, commi 1, 3 e 4 — Sentenza n. 272/2001 — p. 229
  • 1998: Legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura), artt. 1, comma 1; 3, comma 5; 14, comma 6 — Sentenza n. 170/2001 — p. 229
  • 1999: Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali), artt. 3, comma 1, lettera a) e 40, comma 1, lettera f) — Sentenza n. 206/2001 — p. 506
  • 1999: Decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59) — Sentenza n. 110/2001 — p. 546
  • 1999: Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), art. 20 — Sentenza n. 84/2001 — p. 228
  • 2001: Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), art. 1, commi 3, ultimo periodo, e 3-bis — Sentenza n. 303/2003 — p. 759
  • 2001: Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002), art. 52, comma 17 — Sentenza n. 1/2004 — p. 1578
  • 2001: Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002), art. 64 — Sentenza n. 12/2004 — p. 1563
  • 2001: Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), art. 70, commi 2 e 5 — Sentenza n. 370/2003 — p. 1473
  • 2002: Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), artt. 15, commi 1, 2, 3 e 4; 19, comma 2 — Sentenza n. 303/2003 — p. 759
  • 2002: Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), art. 34, comma 11 — Sentenza n. 390/2004 — p. 1513
  • 2002: Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), art. 47, comma 1, e 48 — Sentenza n. 51/2005 — p. 1541
  • 2002: Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), art. 53 — Sentenza n. 380/2004 — p. 1513
  • 2003: Legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità), artt. 1, comma 7, lettere g), h) e i); comma 8, lettere a), punti 3 e 7, e b), punto 3; comma 24, lettera a); comma 26 — Sentenza n. 383/2005 — p. 762
  • 2003: Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), artt. 1, comma 2; 3, commi 2 e 3; 4, comma 3; 13, comma 1; 16, commi 1 e 2 — Sentenza n. 270/2005 — p. 1447
  • 2003: Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, art. 1-ter, comma 2 — Sentenza n. 383/2005 — p. 762
  • 2003: Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), art. 42, comma 1, lettere b) e p) — Sentenza n. 270/2005 — p. 1447
  • 2003: Legge 224 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), art. 3, comma 60 — Sentenza n. 390/2004 — p. 1513
  • 2003: Legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», art. 2, comma 38 — Sentenza n. 160/2005 — p. 1500
  • 2003: Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», art. 3, commi 76 e 82 — Sentenza n. 219/2005 — p. 575
  • 2003: Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», art. 4, comma 110 — Sentenza n. 242/2005 — p. 759
  • 2003: Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», art. 4, comma 157 — Sentenza n. 222/2005 — p. 668
  • 2003: Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», art. 4, comma 204 — Sentenza n. 424/2004 — p. 1469
  • 2003: Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», art. 4, comma 83 — Sentenza n. 162/2005 — p. 575
  • 2003: Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», art. 4, commi 113 e 114 — Sentenza n. 231/2005 — p. 668
  • 2003: Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», artt. 4, commi 29 e 30 — Sentenza n. 213/2006 — p. 1549
  • 2003: Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), art. 10, comma 6 — Sentenza n. 236/2004 — p. 1596
  • 2004: Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), artt. 12, comma 1, ultimo periodo; 13, comma 1, secondo periodo, 15, comma 1, secondo periodo — Sentenza n. 279/2005 — p. 576
  • 2004: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), artt. 3, comma 2; 4, commi 3 e 5; 8, commi 3 e 4; 9, comma 3; 10, comma 4; 12, commi 4 e 5; 13, comma 9; 17, comma 4; 19, commi 2, 3 e 5; 22, comma 5 — Sentenza n. 285/2005 — p. 761
  • 2004: Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), artt. 3, comma 2, 4, comma 3, 8, comma 3 e 10, comma 1, ultimo periodo — Sentenza n. 384/2005 — p. 576
  • 2004: Decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279 (Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, artt. 3, 4, 5, commi 3 e 4, 6, commi 1 e 2, 7 e 8 — Sentenza n. 116/2006 — p. 1563
  • 2004: Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), art. 6 — Sentenza n. 378/2005 — p. 740
  • 2004: Legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione delle deleghe legislative ed altre disposizioni connesse), art. 1, comma 2 — Sentenza n. 378/2005 — p. 740
  • 2004: Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», art. 1, comma 169 — Sentenza n. 134/2006 — p. 576
  • 2004: Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», art. 1, comma 248 — Sentenza n. 133/2006 — p. 668
  • 2004: Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), art. 7, comma 2, e 10 — Sentenza n. 145/2005 — p. 1597
  • 2005: Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, artt. 5, comma 5, e 12, comma 1 — Sentenza n. 214/2006 — p. 577; 762
  • 2005: Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), art. 4-quinquiesdecies — Sentenza n. 387/2007 — p. 1513
  • 2005: Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, artt. 11-nonies e 11-undecies — Sentenza n. 51/2008 — p. 577
  • 2005: Legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), art. 1, comma 586 — Sentenza n. 88/2007 — p. 763
  • 2005: Legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), art. 1, commi 597, 598, 599 e 600 — Sentenza n. 94/2007 — p. 1557
  • 2005: Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», art. 1, comma 359 — Sentenza n. 201/2007 — p. 668
  • 2005: Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», art. 1, commi 366 e 368, lettere b), numeri 1) e 2), e d), numero 4) — Sentenza n. 165/2007 — p. 763
  • 2006: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), art. 199, comma 9, art. 204, comma 3 e art. 205, comma 6 — Sentenza n. 249/2009 — p. 918
  • 2006: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), artt. 241 e 265, comma 3 — Sentenza n. 247/2009 — p. 578
  • 2006: Legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), art. 13, comma 2 — Sentenza n. 339/2007 — p. 577
  • 2006: Legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), artt. 4, commi 3 e 4, lettere a), b), c), e) ed f); 5, commi 4 e 5; 6, commi 2 e 3; 8 e 14, comma 2 — Sentenza n. 339/2007 — p. 1530
  • 2006: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), art. 1, commi 362, 363 e 364 — Sentenza n. 168/2008 — p. 1584
  • 2006: Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 832, terzo periodo — Sentenza n. 145/2008 — p. 1593
  • 2006: Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 853 — Sentenza n. 63/2008 — p. 764
  • 2006: Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», art. 1, commi 1122 e 1123 — Sentenza n. 142/2008 — p. 669
  • 2006: Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», art. 1, commi 1227 e 1228 — Sentenza n. 94/2008 — p. 669
  • 2006: Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», art. 1, commi 356, 362, 364, 1284, anche nel testo sostituito dall'art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) — Sentenza n. 161/2008 — p. 578
  • 2006: Legge 7 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), art. 1, comma 560 — Sentenza n. 95/2008 — p. 1598
  • 2007: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», art. 2, comma 194 — Sentenza n. 76/2009 — p. 764
  • 2007: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», art. 2, comma 474 — Sentenza n. 124/2009 — p. 669
  • 2007: Legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), art. 1, comma 7 — Sentenza n. 371/2008 — p. 867
  • 2008: Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, artt. 8, comma 3, e 10 — Sentenza n. 339/2009 — p. 669
  • 2008: Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 113, art. 76, comma 6-bis — Sentenza n. 27/2010 — p. 670
  • 2010: Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), art.4, comma 6 — Sentenza n. 79/2011 — p. 670; 764
  • 2010: Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, art. 2, comma 2-quater — Sentenza n. 22/2012 — p. 1363
  • 2010: Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 43 — Sentenza n. 232/2011 — p. 764
  • 2010: Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 49, comma 3, lettera b) — Sentenza n. 179/2012 — p. 579
  • 2011: Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), art. 1, comma 1 — Sentenza n. 80/2012 — p. 1531
  • 2011: Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 21, art. 5, unico comma, primo e secondo periodo — Sentenza n. 297/2012 — p. 579
  • 2011: Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 30, commi 1 e 3 — Sentenza n. 163/2012 — p. 765
  • 2011: Decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia), convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129, art. 1, comma 1 — Sentenza n. 165/2011 — p. 867
  • 2012: Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 6, comma 19, secondo periodo — Sentenza n. 230/2013 — p. 740
  • 2012: Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 202, n. 35, art. 29, comma 2 — Sentenza n. 62/2013 — p. 868
  • 2012: Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione), convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 202, n. 35, art. 29, comma 2 — Sentenza n. 62/2013 — p. 1563
  • 2013: Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2013, n. 112, artt. 2-bis e 4-bis — Sentenza n. 140/2015 — p. 580
  • 2013: Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 61, comma 3 — Sentenza n. 39/2013 — p. 579
  • 2013: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di Stabilità 2014), art. 1, comma 388 — Sentenza n. 245/2015 — p. 11
  • 2014: Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 32, comma 1, sia nel testo successivamente modificato dall'art. 1, comma 237, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante — p. 580; 740; 765; 766
  • 2014: Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 41, comma 2 — Sentenza n. 272/2015 — p. 1514
  • 2014: Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, art. 30-ter, comma 1, lettera b) — Sentenza n. 171/2015 — p. 868
  • 2014: Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, art. 4, comma 1 — Sentenza n. 140/2015 — p. 580
  • 2014: Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», art. 1, comma 202 — Sentenza n. 61/2018 — p. 670
  • 2014: Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», art. 1, comma 224 — Sentenza n. 211/2016 — p. 670
  • 2015: Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art. 1, comma 153 — Sentenza n. 284/2016 — p. 580; 766
  • 2015: Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art. 1, comma 181, lettera e), numero 1.3 — Sentenza n. 284/2016 — p. 1473
  • 2015: Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», art. 1, comma 219 — Sentenza n. 191/2017 — p. 1514
  • 2015: Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), artt. 11, commi 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e 2; 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t); 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7); 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u) — Sentenza n. 251/2016 — p. 657
  • 2015: Legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), art. 32, comma 2 — Sentenza n. 228/2016 — p. 941
  • 2016: Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), art. 3, comma 4 — Sentenza n. 261/2017 — p. 581
  • 2016: Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), art. 1, comma 140 — Sentenza n. 74/2018 — p. 766
  • 2016: Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), art. 1, comma 615 — Sentenza 78/2018 — p. 671
  • 2016: Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017–2019), art. 1, commi 85 e 627 — Sentenza n. 71/2018 — p. 671
  • 2016: Legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), art. 2, comma 1, lettera c) — Sentenza n. 252/2017 — p. 868
  • 2017: Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo l, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), art. 72, comma 3, nel testo antecedente alle modifiche di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105 — Sentenza n. 185/2018 — p. 859
  • 2017: Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), art. 1, comma 1080 — Sentenza n. 56/2019 — p. 671
  • 2017: Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), art. 1, comma 499, che sostituisce l'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) — Sentenza n. 72/2019 — p. 581
  • 2017: Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), art. 1, comma 71 — Sentenza n. 74/2019 — p. 672
  • 2018: Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130, art. 37, comma 1, lettere a), numero 1-bis) e lettera b-ter) — Sentenza n. 246/2019 — p. 1364
  • 2018: Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, art. 28, comma 1 — Sentenza n. 195/2019 — p. 909
  • 2018: Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, art. 21-bis, comma 2 — Sentenza n. 195/2019 — p. 1578
  • 2020: Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 19-octies, comma 2 — Sentenza n. 40/2022 — p. 672
  • 2020: Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 3, comma 2 — Sentenza n. 40/2022 — p. 767
  • 2020: Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), art. 1, comma 202 — Sentenza n. 179/2022 — p. 767
  • 2020: Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), art. 1, comma 649 — Sentenza n. 179/2022 — p. 672
  • 2020: Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), art. 1, commi 480, 500 e 501 — Sentenza n. 114/2022 — p. 672
  • 2021: Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2021, n. 156, art. 4, comma 1-septies, lettera a) — Sentenza n. 6/2023 — p. 768
  • 2021: Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), art. 1, comma 537 — Sentenza n. 70/2023 — p. 768
  • 2022: Legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo), art. 5, comma 6 — Sentenza n. 193/2023 — p. 768
  • 2022: Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, comma 558, terzo periodo — Sentenza n. 223/2023 — p. 673
  • 2022: Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), art. 1, commi 562 e 606 — Sentenza n. 123/2022 — p. 767
  • 2023: Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 (Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 novembre 2023, n. 155, art. 1-bis, comma 1 — Sentenza n. 130/2024 — p. 673
  • 2023: Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 162, art. 2, comma 4 — Sentenza n. 175/2024 — p. 741
  • 2023: Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, nella legge 21 aprile 2023, n. 41, art. 33, comma 5-ter, lettera b) — Sentenza n. 31/2024 — p. 741
  • 2023: Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), art. 1, comma 721, lettera a) — Sentenza n. 70/2023 — p. 1541
  • 2023: Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), art. 1, comma 557. — p. 673
  • 2024: Legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, comma 3; 4, comma 1, primo periodo — Sentenza n. 192/2024 — p. 1636

Regolamenti e altre fonti dello Stato

  • 1950: Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Sardegna), artt. 15; 17, commi primo, prima parte, e quarto; 19 — Sentenza n. 15/1957 — p. 207
  • 1950: Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna), art. 4, secondo comma — Sentenza n. 371/1985 — p. 9
  • 1952: Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 354 (Sul turismo e le industrie alberghiere), artt. 5 e 15 — Sentenza n. 15/1956 — p. 206
  • 1957: Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), art. 7, primo comma, lettera a) — Sentenza n. 344/1993 — p. 44
  • 1970: Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), artt. 33 e 34 — Sentenza n. 96/1972 — p. 218
  • 1982: Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernenti istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti), artt. L; 2, primo comma, lettere c) e d); 11 — Sentenza n. 212/1984 — p. 9

Leggi delle Regioni e delle Province autonome e altri atti regionali

  • 1947: Decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 86, ratificato con legge della Regione siciliana 6 dicembre 1948, n. 47 (Istituzione del Comitato regionale dei prezzi) — Sentenza n. 246/1976 — p. 219
  • 1951: Legge della Regione Valle d'Aosta 28 settembre 1951, n. 2, (Sull'ordinamento delle guide, dei portatori alpini, dei maestri di sci, degli aiuti maestri di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta), artt. 2, commi quarto e quinto; 3; 4, commi primo e secondo; 8; 9, secondo comma; 10, lettere b), e) e g); 11, terzo comma; 12; 14 — Sentenza n. 13/1961 — p. 212
  • 1952: Legge della Provincia di Bolzano approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano il 29 luglio 1952 e riapprovata il 30 ottobre 1952 (Disciplina dell'artigianato e della professione artigiana), artt. 1, 3, quarto comma, 5, 19 e 21 — Sentenza n. 6/1956 — p. 206
  • 1952: Legge della Regione siciliana 5 aprile 1952, n. 11 (Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della regione siciliana), art. 22, nella parte riprodotta dall'art. 18, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con Decreto del Presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1 (Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana) — Sentenza n. 154/1995 — p. 227
  • 1953: Legge della Regione siciliana 14 dicembre 1953, n. 67 (Aggiunte e modifiche al testo della legge approvata il 19 novembre 1953 relativa alla legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana), art. 1 — Sentenza n. 73/1960 — p. 211
  • 1953: Legge della Regione siciliana 7 dicembre 1953, n. 62 (Modificazioni ed aggiunte alla legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia comunale e provinciale), artt. 20 e 27 — Sentenza n. 73/1960 — p. 211
  • 1954: Decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 9 giugno 1954, n. 9 (Approvazione del testo unico della legislazione in materia Comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione Siciliana), artt. 6 e 427, commi terzo e quarto — Sentenza n. 73/1960 — p. 211
  • 1954: Legge della Regione Trentino-Alto Adige 1° giugno 1954, n. 11 (Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali), artt. 6 e 7 — Sentenza n. 114/1975 — p. 219
  • 1955: Decreto Legislativo del Presidente della Regione siciliana 26 ottobre 1955, n. 6, recepito nella legge della Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana), art. 255 — Sentenza n. 103/1975 — p. 218
  • 1955: Decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana del 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), art. 125 — Sentenza n. 90/1962 — p. 120
  • 1955: Legge della Regione siciliana 6 maggio 1955, n. 40 (Istituzione di un ruolo di maestri in soprannumero) — Sentenza n. 44/1959 — p. 210
  • 1955: Legge provinciale approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano il 12 luglio 1955 (Ordinamento delle scuole materne nella Provincia di Bolzano), art. 1 — Sentenza n. 25/1957 — p. 464
  • 1956: Legge approvata dal Consiglio della Regione autonoma della Sardegna il 7 novembre 1956 e riapprovata il 6 marzo 1958 (Disposizioni per l'ordinamento dei servizi nella Regione relativamente al credito) — Sentenza n. 58/1958 — p. 209
  • 1956: Legge della Regione Sardegna approvata dal Consiglio regionale sardo il 2 marzo 1956, recante norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna, art. 3, commi secondo e terzo — Sentenza n. 49/1958 — p. 209
  • 1956: Legge della Regione Sardegna approvata dal Consiglio regionale sardo il 7 marzo 1956 e riapprovata il 16 luglio 1956 (Disposizioni relative all'esercizio di funzioni amministrative in materia di pesca), art. 2, numeri 3), parte seconda, 4), parte seconda, e 5) — Sentenza n. 23/1957 — p. 207
  • 1956: Legge della Regione Sardegna, approvata dal Consiglio regionale sardo il 31 gennaio 1956 e riapprovata il 5 luglio 1956 (Controlli sui comuni e sulle provincie), artt. 6, 15, 17, 19, 20, 21 e 22 — Sentenza n. 24/1957 — p. 207
  • 1956: Legge della Regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 ottobre 1956 (Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1953, n. 44), art. 2 — Sentenza n. 44/1957 — p. 208
  • 2009: Legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), artt. 45 e 52 — Sentenza n. 109/2010 — p. 932
  • 2009: Legge della Regione Valle d'Aosta 2 febbraio 2009, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale), artt. 2, commi 1, 2 e 3, e 3 — Sentenza n. 151/2010 — p. 932
  • 2010: Legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010), art. 5, comma 4. — Sentenza n. 170/2011 — p. 934
  • 2010: Legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17 , (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 — p. 934
  • 2010: Legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo), art. 5. — Sentenza n. 170/2011 — p. 934
  • 2010: Legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo), art. 6, comma 2 — Sentenza n. 289/2012 — p. 936
  • 2010: Legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.), art. 5. — Sentenza n. 189/2011 — p. 1325
  • 2010: Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), art. 15 — Sentenza n. 310/2011 — p. 935
  • 2010: Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), art. 46 — Sentenza n. 310/2011 — p. 47
  • 2010: Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010), art. 1, commi da 55 a 63, e da 84 a 91 — Sentenza n. 69/2011 — p. 934
  • 2010: Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, artt. 10, commi 68 e 69, lettera a) — Sentenza n. 54/2014 — p. 1359
  • 2010: Legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 – Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – Collegato 2011), art. 3, comma 2, terzo periodo — Sentenza n. 339/2011 — p. 935
  • 2010: Legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010), art. 18, comma 4 — Sentenza n. 77/2011 — p. 934
  • 2010: Legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010), art. 19, comma 5 — Sentenza n. 77/2011 — p. 1390
  • 2010: Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), artt. 13 e 21, commi 5 e 6. — Sentenza n. 68/2011 — p. 933
  • 2010: Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), l'art. 21, comma 7 — Sentenza n. 121/2017 — p. 942
  • 2010: Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), art. 46 — Sentenza n. 325/2011 — p. 1212
  • 2011: Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2024. Legge finanziaria 2012), art. 9, comma 1, 32, comma 1, e 34 — Sentenza n. 77/2013 — p. 1212
  • 2011: Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), artt. 5, comma 1, e 9, comma 4, alinea 6 e 7 — Sentenza n. 114/2012 — p. 935
  • 2011: Legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria provinciale 2012), artt. 27, comma 4, e 51, comma 12 — Sentenza n. 269/2014 — p. 940
  • 2011: Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), artt. 11 e 76, comma 1 — Sentenza n. 32/2012 — p. 1363
  • 2011: Legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2012), art. 32 — Sentenza n. 72/2013 — p. 1344
  • 2011: Legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), artt. 16, comma 3, 26 e 52, comma 4 — Sentenza n. 18/2013 — p. 937
  • 2011: Legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla regione Calabria) — Sentenza n. 35/2012 — p. 1212
  • 2011: Legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria) — Sentenza n. 34/2012 — p. 1212
  • 2011: Legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2012), art. 11, comma 4 — Sentenza n. 19/2013 — p. 937
  • 2011: Legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012), art. 18, comma 1 — Sentenza n. 286/2013 — p. 939
  • 2011: Legge della Regione Liguria 28 giugno 2011, n. 15 (Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale), art. 8 — Sentenza n. 286/2013 — p. 939
  • 2011: Legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari), art. 1 — Sentenza n. 213/2012 — p. 936
  • 2011: Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 8 — Sentenza n. 290/2012 — p. 936
  • 2011: Legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 41, recante «Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)», art. 2 — Sentenza n. 159/2012 — p. 1285
  • 2012: Legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale - IPA), art. 2, commi 5, 6 e 7 — Sentenza n. 17/2014 — p. 939
  • 2012: Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-214 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), art. 12, commi 15 e 19, lettera b) — Sentenza n. 218/2013 — p. 938
  • 2012: Legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9, recante «Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)», art. 1, comma 3 — Sentenza n. 162/2013 — p. 938
  • 2012: Legge della Regione Marche, 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del bilancio 2011), art. 27 — Sentenza n. 256/2012 — p. 936
  • 2012: Legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012), artt. 3, commi 1 e 2, 6, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lettera a), e 69 — Sentenza n. 228/2013 — p. 902
  • 2012: Legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale), art. 18, commi 1 e 2 — Sentenza n. 228/2013 — p. 939
  • 2013: Legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), art. 2, comma 1, nel testo originario — Sentenza n. 228/2015 — p. 11
  • 2013: Legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009), art. 29, commi 1 e 2 — Sentenza n. 91/2013. — p. 1390
  • 2013: Legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo), artt. 62, comma 1, 63, comma 2, e 68 — Sentenza n. 178/2014 — p. 1390
  • 2014: Legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016), art. 51, comma 4 — Sentenza n. 180/2015 — p. 940
  • 2014: Legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 27 (Norme in tema di donazione degli organi e tessuti) — Sentenza n. 195/2015 — p. 1285
  • 2014: Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014), art. 1, comma 49, lettere a), f), e), g) e i) — Sentenza n. 117/2015 — p. 1391
  • 2014: Legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali), artt. 2, comma 1, e 5, comma 1 — Sentenza n. 217/2015 — p. 1391
  • 2014: Legge della Regione Veneto 28 novembre 2014, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario), artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, come, rispettivamente, modificati dall'art. 57, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 — Sentenza n. 100/2019 — p. 944
  • 2015: Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 16, recante «Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli orgai e dei tessuti)» — Sentenza n. 262/2016 — p. 941
  • 2015: Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 marzo 2015, n. 4, recante «Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti» — Sentenza n. 262/2016 — p. 941
  • 2015: Legge della Regione Basilicata 14 settembre 2015 n. 37 art. 31, comma 4 — Sentenza n. 8/2017 — p. 1307
  • 2015: Legge della Regione Basilicata 26 novembre 2015, n. 53 (Disposizioni urgenti per l'applicazione dell'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161), artt. 2, comma 1, lettere a) e c), e 3 — Sentenza n. 72/2017 — p. 942
  • 2015: Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale), art. 22 — Sentenza n. 272/2016 — p. 1364
  • 2015: Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale), artt. 20, comma 1 — Sentenza n. 272/2016 — p. 1204
  • 2015: Legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 − I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), art. 5, comma 12 — Sentenza n. 175/2017 — p. 943
  • 2015: Legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza) — Sentenza. n. 14/2017 — p. 902
  • 2015: Legge della Regione Molise 4 maggio 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali), art. 32, comma 3, e 44, comma 1, lettera b) — Sentenza n. 257/2016 — p. 941
  • 2015: Legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12 (Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno), artt. 7, comma 3, e 8, commi 1 e 3 — Sentenza n. 176/2015 — p. 940
  • 2015: Legge della Regione Umbria, 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), art. 89, comma 2, ultimo periodo — Sentenza n. 175/2019 — p. 945
  • 2016: Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), art. 21, comma 1 — Sentenza n. 38/2018 — p. 1325
  • 2016: Legge della Regione autonoma Sardegna, 11 aprile 2016, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)», art. 1, comma 12 — Sentenza n. 103/2017 — p. 942
  • 2016: Legge della Regione Basilicata 4 agosto 2016, n. 17 (Modifiche a norme in materia di sanità), art. 1, comma 1 — Sentenza n. 72/2017 — p. 942
  • 2016: Legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e norme di semplificazione», art. 8, comma 2 — Sentenza n. 160/2017 — p. 942
  • 2016: Legge della Regione Liguria 5 luglio 2016, n. 11 (Interventi in favore delle vittime della criminalità), art. 1, comma 2 — Sentenza n. 172/2017 — p. 1213
  • 2016: Legge della Regione Sardegna, 11 aprile 2016, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 - legge di stabilità 2016), art. 4, commi 24, 25, 26 e 27 — Sentenza n. 103/2017 — p. 581
  • 2016: Legge della Regione Umbria 17 agosto 2016, n. 10, recante «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spes - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)», art. 8, comma 1 — Sentenza n. 234/2017 — p. 943
  • 2016: Legge della Regione Veneto 23 febbraio 2016, n. 7 (Legge di stabilità regionale 2016), art. 12, commi 1, 2, 5, 6 e 7 — Sentenza n. 81/2017 — p. 1307
  • 2016: Legge della Regione Veneto 23 febbraio 2016, n. 7 (Legge di stabilità regionale 2016), art. 12, commi da 3 a 7 — Sentenza n. 81/2017 — p. 1286
  • 2016: Legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), art. 20. — Sentenza n. 82/2018 — p. 1325
  • 2017: Legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell'indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale), artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2 — Sentenza n. 138/2019 — p. 944
  • 2017: Legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), art. 17 — Sentenza n. 62/2019 — p. 944
  • 2017: Legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilità 2018), art. 4, commi 1, terzo periodo, e 3 — Sentenza n. 138/2019 — p. 944
  • 2017: Legge della Regione Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1 (Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio), art. 33, comma 1 — Sentenza n. 160/2018 — p. 943
  • 2017: Legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie), art. 17, comma 97 — Sentenza n. 10/2019 — p. 944
  • 2017: Legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 60 (Disposizioni in materia di clownterapia) — Sentenza n. 228/2018 — p. 1391
  • 2017: Legge della Regione siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio i), art. 55 — Sentenza n. 172/2018 — p. 943
  • 2017: Legge della Regione siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio i), art. 56 — Sentenza n. 172/2018 — p. 1391
  • 2018: Legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale), art. 1 — Sentenza n. 138/2019 — p. 944
  • 2018: Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), art. 1, comma 3 — Sentenza n. 81/2019 — p. 1599
  • 2018: Legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 45 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità e per la promozione della cultura della legalità e di un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale), art. 7, comma 2 — Sentenza n. 285/2019 — p. 1190
  • 2018: Legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione), artt. 6, comma 1, lettera d), 7, 8, 21, commi 3 e 4, 23, comma 2, e 34, comma 3 — Sentenza n. 277/2019 — p. 859
  • 2018: Legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), art. 20, comma 1, lettera g) — Sentenza n. 172/2020 — p. 1213
  • 2018: Legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019), art. 30, comma 1 — Sentenza n. 200/2020 — p. 947
  • 2018: Legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), art. 10 — Sentenza n. 196/2018 — p. 943
  • 2018: Legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016), art. 2 — Sentenza n. 154/2019 — p. 945
  • 2018: Legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), art. 8, comma 18 — Sentenza n. 52/2021 — p. 859
  • 2018: Legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale), art. 64, comma 1 — Sentenza n. 194/2020 — p. 946
  • 2018: Legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale), artt. 22, commi 14, primo periodo, e 15 — Sentenza n. 16/2020 — p. 946
  • 2019: Legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), art. l — Sentenza n. 22 del 2021 — p. 1307
  • 2019: Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), art. 108 — Sentenza n. 273/2020 — p. 947
  • 2019: Legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 5 (Norma di interpretazione autentica) — Sentenza n. 200/2020 — p. 947
  • 2019: Legge della Regione Lombardia 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019), art. 2, comma 1, lettera a) — Sentenza n. 159/2020 — p. 946
  • 2019: Legge della Regione Molise 10 maggio 2019, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2019), artt. 15, commi 2, lettere f), g) e h), 3, lettera i) e 16, comma 1, lettere b), f) e g) — Sentenza n. 227/2020 — p. 947
  • 2019: Legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 16 (Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale e funzionamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro), artt. 1, 3, comma 4, 6, 15, 16, 18, 20, 22, 23 e 26 — Sentenza n. 257/2020 — p. 947
  • 2019: Legge della Regione Puglia 28 maggio 2019, n. 14 (Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza), art. 7, comma 2, lettera b) — Sentenza n. 177/2020 — p. 1286
  • 2019: Legge della Regione Puglia 28 marzo 2019 n. 14 (Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza), artt. 6, comma 2, lettera k), e 20, commi 2 e 3 — Sentenza n. 177/2020 — p. 1214
  • 2019: Legge della Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente"), art. 10, comma 1, lettera c) — Sentenza n. 129/2021 — p. 1214
  • 2019: Legge della Regione Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1 (Legge di semplificazione 2018), art. 7, comma 2 — Sentenza n. 43/2020 — p. 946
  • 2019: Legge della Regione siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale), art. 23 — Sentenza n. 194/2020 — p. 946
  • 2019: Legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell'ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità) — Sentenza n. 236/2020 — p. 1214
  • 2020: Legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), art. 1, commi 36 e 37 — Sentenza n. 50/2024 — p. 1344
  • 2020: Legge della Regione Basilicata 22 novembre 2018, n. 38 (Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata), art. 53 — Sentenza n. 5/2020 — p. 945
  • 2020: Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), art. 11, commi da 1 a 8 — Sentenza n. 167/2021 — p. 1599
  • 2020: Legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 18 (Inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS nel CCRL), art. 1, commi 1, 2 e 3 — Sentenza n. 153/2021 — p. 948
  • 2020: Legge della Regione siciliana 11 agosto 2020, n. 17 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia), art. 5, comma 1 — Sentenza n. 234/2021 — p. 896
  • 2021: Legge della Regione Campania 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021), art. 57, comma 2, nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dall'art. 33, comma 4, lettera e), della legge della Regione Campania 28 dicembre 2021, n. 31 — Sentenza n. 187/2022 — p. 949
  • 2021: Legge della Regione Puglia 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2022), art. 55 — Sentenza n. 53/2023 — p. 950
  • 2021: Legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), art. 5, commi 3, 25, 26 e 29 — Sentenza n. 255/2022 — p. 950
  • 2021: Legge della Regione siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale), art. 36 — Sentenza n. 84/2023 — p. 1599
  • 2021: Legge della Regione siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale), artt. 5, comma 1, lettera f), e 50 — Sentenza n. 190/2022 — p. 949
  • 2021: Legge della Regione siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale), artt. 53, 54, commi 2 e 3, e 55 — Sentenza n. 190/2022 — p. 1204
  • 2021: Legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza), artt. 1, 2, e 4, commi 1, 2 e 3 — Sentenza n. 37/2021 — p. 1344
  • 2021: Legge della Regione Veneto 23 giugno 2020, n. 24 (Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza), art. 13, comma 2, lettere d), e) e g) — Sentenza n. 176/2021 — p. 1214
  • 2022: Legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo), art. 7, comma 1, lettera c) — Sentenza n. 193/2023 — p. 1514
  • 2022: Legge della Regione Abruzzo 22 agosto 2022, n. 24 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili), art. 26, comma 1 — Sentenza n. 176/2023 — p. 951
  • 2022: Legge della Regione Calabria 19 novembre 2020, n. 24 (Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private), art. 3, comma 2 — Sentenza n. 6/2022 — p. 1391
  • 2022: Legge della Regione Calabria 19 novembre 2020, n. 24 (Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private), artt. 1, commi 1 e 2, 3, comma 2, e 4 — Sentenza n. 6/2022 — p. 948
  • 2022: Legge della Regione Lombardia 19 maggio 2021, n. 7 (Legge di semplificazione 2021), art. 3, comma 1 — Sentenza n. 84/2022 — p. 948
  • 2022: Legge della Regione Molise 10 giugno 2022, n. 10 (Istituzione dell'Albo unico degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali), artt. 2, commi 1 e 2, 5, comma 1, e restanti disposizioni — Sentenza n. 127/2023 — p. 1392
  • 2022: Legge della Regione Molise 23 maggio 2022, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022-2024 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali), artt. 6, comma 12, lettera d), e 8, comma 1 — Sentenza n. 163/2023 — p. 951
  • 2022: Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13 (Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234), art. 1 — Sentenza n. 99/2023 — p. 951
  • 2022: Legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), art. 13, comma 71 — Sentenza n. 136/2023 — p. 1215
  • 2022: Legge della Regione siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022), art. 10, come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 — Sentenza n. 61/2023 — p. 1599
  • 2022: Legge della Regione siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), art. 13, comma 6 — Sentenza n. 92/2023 — p. 951
  • 2022: Legge della Regione siciliana 3 agosto 2022, n. 15 (Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo), artt. 12, comma 5, lettera a), nel testo in vigore anteriormente alla sua soppressione a opera dell'art. 45, comma 1, lettera b), della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2, e 34, comma 1 — Sentenza n. 121/2023 — p. 1190
  • 2022: Legge della Regione siciliana 4 marzo 2021, n. 6 (Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie), art. 3 — Sentenza n. 39/2022 — p. 948
  • 2023: Legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2021, n. 22 (Legge provinciale di stabilità 2022), art. 17, comma 1, lettera a) — Sentenza n. 41/2023 — p. 950
  • 2023: Legge della Regione Puglia 10 novembre 2023, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica)», art. 2, comma 1, lettera c) — Sentenza n. 165/2024 — p. 1503
  • 2023: Legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13, recante «Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità e modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)», art. 3 — Sentenza n. 69/2024 — p. 952
  • 2023: Legge della Regione Puglia 18 aprile 2023, n. 6 (Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare), art. 1 — Sentenza n. 16/2024 — p. 1263
  • 2024: Legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165», art. 1, comma 1 — Sentenza n. 64/2025 — p. 47
  • 2024: Legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione) — Sentenza n. 168/2024 — p. 1321

Indice dei parametri violati - Tomo Unico

Costituzione

  • Art. 2 — Sentenza n. 25/2008 — p. 46
  • Art. 3 — Sentenza n. 2/1969 — p. 216
  • Art. 3 — Sentenza n. 25/2008 — p. 46
  • Art. 3 — Sentenza n. 82/1998 — p. 124
  • Art. 3 — Sentenza n. 103/1975 — p. 218
  • Art. 3 — Sentenza n. 160/1997 — p. 45
  • Art. 3 — Sentenza n. 162/1995 — p. 45
  • Art. 3 — Sentenza n. 166/1972 — p. 44
  • Art. 3 — Sentenza n. 175/2024 — p. 741
  • Art. 3 — Sentenza n. 243/1974 — p. 464
  • Art. 3 — Sentenza n. 245/2015 — p. 12
  • Art. 3 — Sentenza n. 257/2020 — p. 947
  • Art. 3 — Sentenza n. 272/2015 — p. 1514
  • Art. 3 — Sentenza n. 276/1991 — p. 10
  • Art. 3 — Sentenza n. 277/2019 — p. 859
  • Art. 3 — Sentenza n. 344/1993 — p. 44
  • Art. 3 — Sentenza n. 345/1993 — p. 485
  • Art. 3 — Sentenza n. 388/1991 — p. 44
  • Art. 3 — Sentenza n. 407/1995 — p. 227
  • Art. 3 — Sentenza n. 506/1991 — p. 170
  • Art. 3 — Sentenza n. 532/1989 — p. 123
  • Art. 3 — Sentenza n. 84/1994 — p. 44
  • Art. 3, primo comma — Sentenza n. 187/1981 — p. 220
  • Art. 4 — Sentenza n. 13/1961 — p. 212
  • Art. 5 — Sentenza n. 49/1963 — p. 213
  • Art. 5 — Sentenza n. 107/1976 — p. 219
  • Art. 5 — Sentenza n. 175/2024 — p. 741
  • Art. 5 — Sentenza n. 198/2004 — p. 99
  • Art. 5 — Sentenza n. 202/2021 — p. 1335
  • Art. 5 — Sentenza n. 261/2015 — p. 765
  • Art. 5 — Sentenza n. 272/2005 — p. 867
  • Art. 5 — Sentenza n. 276/1991 — p. 10
  • Art. 5 — Sentenza n. 314/2003 — p. 1596
  • Art. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 339/2009 — p. 669
  • Art. 23 — Sentenza n. 22/2012 — p. 1363
  • Art. 23 — Sentenza n. 532/1989 — p. 123
  • Art. 25, primo comma — Sentenza n. 51/1957 — p. 208
  • Art. 25, secondo comma — Sentenza n. 23/1957 — p. 207
  • Art. 25, secondo comma — Sentenza n. 79/1977 — p. 120
  • Art. 25, secondo comma — Sentenza n. 90/1962 — p. 120
  • Art. 41 — Sentenza n. 13/1961 — p. 212
  • Art. 42 — Sentenza n. 160/2018 — p. 943
  • Art. 42 — Sentenza n. 245/2015 — p. 12
  • Art. 51 — Sentenza n. 25/2008 — p. 46
  • Art. 51 — Sentenza n. 160/1997 — p. 45
  • Art. 51 — Sentenza n. 162/1995 — p. 45
  • Art. 51 — Sentenza n. 166/1972 — p. 44
  • Art. 51 — Sentenza n. 310/2011 — p. 47
  • Art. 51 — Sentenza n. 344/1993 — p. 44
  • Art. 51 — Sentenza n. 388/1991 — p. 44
  • Art. 51 — Sentenza n. 84/1994 — p. 44
  • Art. 76 — Sentenza n. 80/2012 — p. 1531
  • Art. 76 — Sentenza n. 110/2001 — p. 546
  • Art. 76 — Sentenza n. 206/2001 — p. 506
  • Art. 77, primo comma — Sentenza n. 80/2012 — p. 1531
  • Art. 81 — Sentenza n. 11/1959 — p. 210
  • Art. 81 — Sentenza n. 37/1972 — p. 217
  • Art. 81 — Sentenza n. 138/2019 — p. 945
  • Art. 81 — Sentenza n. 146/2019 — p. 945
  • Art. 81, quarto comma — Sentenza n. 253/2022 — p. 949
  • Art. 81, quarto comma — Sentenza n. 307/1983 — p. 168
  • Art. 81, terzo comma — Sentenza n. 190/2022 — p. 1204
  • Art. 81, terzo comma — Sentenza n. 227/2020 — p. 947
  • Art. 92 — Sentenza n. 177/1988 — p. 544
  • Art. 95 — Sentenza n. 408/1998 — pp. 11; 105
  • Art. 97 — Sentenza n. 14/1962 — p. 212
  • Art. 97 — Sentenza n. 17/1961 — p. 212
  • Art. 97 — Sentenza n. 68/2011 — p. 933
  • Art. 97 — Sentenza n. 97/1972 — p. 217
  • Art. 97 — Sentenza n. 175/2024 — p. 741
  • Art. 97 — Sentenza n. 219/1984 — p. 221
  • Art. 97 — Sentenza n. 227/2020 — p. 947
  • Art. 97 — Sentenza n. 257/2016 — p. 941
  • Art. 97 — Sentenza n. 257/2020 — p. 947
  • Art. 97 — Sentenza n. 407/1995 — p. 227
  • Art. 97 — Sentenza n. 533/2002 — p. 1596
  • Art. 97 — Sentenza n. 728/1988 — p. 9
  • Art. 97, primo comma — Sentenza n. 138/2019 — p. 945
  • Art. 97, primo comma — Sentenza n. 201/2003 — p. 45
  • Art. 97, primo comma — Sentenza n. 645/1988 — p. 484
  • Art. 97, secondo comma — Sentenza n. 195/2019 — p. 909
  • Art. 97, secondo comma — Sentenza n. 272/2015 — p. 1514
  • Art. 102 — Sentenza n. 200/2008 — p. 47
  • Art. 103 — Sentenza n. 200/2008 — p. 47
  • Art. 108 — Sentenza n. 76/1995 — p. 226
  • Art. 108 — Sentenza n. 767/1988 — p. 225
  • Art. 108, primo comma — Sentenza n. 81/1976 — p. 219
  • Art. 114 — Sentenza n. 69/2004 — p. 917
  • Art. 114 — Sentenza n. 195/2019 — p. 909
  • Art. 114 — Sentenza n. 249/2009 — p. 918
  • Art. 114, primo e secondo comma — Sentenza n. 112/2004 — p. 917
  • Art. 115 — Sentenza n. 272/2005 — p. 867
  • Art. 116 — Sentenza n. 103/1975 — p. 218
  • Art. 116 — Sentenza n. 284/1993 — p. 226
  • Art. 116 — Sentenza n. 767/1988 — p. 225
  • Art. 116, terzo comma — Sentenza n. 192/2024 — p. 1636
  • Art. 117 — Sentenza n. 20/1989 — p. 122
  • Art. 117 — Sentenza n. 38/1989 — p. 123
  • Art. 117 — Sentenza n. 63/2008 — p. 764
  • Art. 117 — Sentenza n. 39/2013 — p. 579
  • Art. 117 (agricoltura e foreste) — Sentenza n. 307/1983 — p. 168
  • Art. 117 (agricoltura e foreste) — Sentenza n. 476/1991 — p. 500
  • Art. 117 (agricoltura) — Sentenza n. 272/2005 — p. 867
  • Art. 117 (agricoltura) — Sentenza n. 398/1998 — p. 506
  • Art. 117 (assistenza sanitaria ed ospedaliera) — Sentenza n. 307/1983 — p. 168
  • Art. 117 (attribuzione della qualifica di polizia giudiziaria e della relativa indennità) — Sentenza n. 185/1999 — p. 125
  • Art. 117 (autorizzazione alla pubblicità concernente le istituzioni sanitarie di carattere privato) — Sentenza n. 308/1993 — p. 170
  • Art. 117 (caccia) — Sentenza n. 11/1959 — p. 210
  • Art. 117 (cave e torbiere) — Sentenza n. 308/1993 — p. 170
  • Art. 117 (comitati per l'assistenza ospedaliera) — Sentenza n. 244/1976 — p. 484
  • Art. 117 (commercio, industria e arigianato) — Sentenza n. 165/2007 — p. 763
  • Art. 117 (consorzi di bonifica) — Sentenza n. 326/1998 — p. 171
  • Art. 117 (disciplina del lavoro dei dipendenti degli enti locali). — Sentenza n. 527/1995 — p. 124
  • Art. 117 (disciplina del pubblico impiego) — Sentenza n. 292/1995 — p. 124
  • Art. 117 (disciplina del pubblico impiego) — Sentenza n. 339/1990 — p. 123
  • Art. 117 (disciplina del pubblico impiego) — Sentenza n. 392/1992 — p. 123
  • Art. 117 (disciplina e organici del personale sanitario) — Sentenza n. 1061/1988 — p. 122
  • Art. 117 (disposizioni sulla finanza locale) — Sentenza n. 307/1983 — p. 168
  • Art. 117 (emigrazione e immigrazione) — Sentenza n. 68/1990 — p. 169
  • Art. 117 (governo del territorio e grandi reti di trasporto) — Sentenza n. 214/2006 — p. 577
  • Art. 117 (governo del territorio e turismo — Sentenza n. 214/2006 — p. 762
  • Art. 117 (impiego pubblico regionale) — Sentenza n. 728/1988 — p. 9
  • Art. 117 (impiego pubblico statale) — Sentenza n. 267/1988 — p. 122
  • Art. 117 (innovazione e sviluppo) — Sentenza n. 427/1992 — p. 545
  • Art. 117 (istruzione artigiana e professionale) — Sentenza n. 372/1989 — p. 169
  • Art. 117 (istruzione professionale) — Sentenza n. 108/1975 — p. 120
  • Art. 117 (lavori pubblici) — Sentenza n. 303/2003 — p. 759
  • Art. 117 (lavori pubblici) — Sentenza n. 482/1995 — p. 171
  • Art. 117 (norme fondamentali di riforma economico-sociale in materia di pubblico impiego) — Sentenza n. 308/2006 — p. 229
  • Art. 117 (norme penali) — Sentenza n. 79/1977 — p. 120
  • Art. 117 (norme penali) — Sentenza n. 179/1986 — p. 222
  • Art. 117 (norme processuali) — Sentenza n. 103/1975 — p. 218
  • Art. 117 (omologazione di macchine ed impianti) — Sentenza n. 329/1988 — p. 122
  • Art. 117 (ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione) — Sentenza n. 147/1972 — p. 120
  • Art. 117 (ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione) — Sentenza n. 245/1984 — p. 169
  • Art. 117 (ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto) — Sentenza n. 219/1984 — p. 221
  • Art. 117 (organizzazione degli uffici e stato giuridico ed economico del personale regionale) — Sentenza n. 40/1972 — p. 217
  • Art. 117 (pluralità di materie connesse, senza prevalenza di alcune, come politica estera nazionale, tutela dell'ambiente, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, tutela della salute, governo del territorio) — Sentenza n. 161/2008 — p. 578
  • Art. 117 (politica economica) — Sentenza n. 242/2005 — p. 760
  • Art. 117 (promozione dell'attività sportiva) — Sentenza n. 517/1987 — p. 223
  • Art. 117 (rapporti di diritto privato) — Sentenza n. 82/1998 — p. 124
  • Art. 117 (rapporti di diritto privato) — Sentenza n. 441/1994 — p. 170
  • Art. 117 (rapporti di diritto privato) — Sentenza n. 506/1991 — p. 170
  • Art. 117 (rapporti di lavoro e relativa tutela previdenziale in agricoltura) — Sentenza n. 41/1982 — p. 121
  • Art. 117 (rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia) — Sentenza n. 14/1981 — p. 121
  • Art. 117 (servizi antincendi) — Sentenza n. 157/1995 — p. 465
  • Art. 117 (stato giuridico ed economico del personale addetto alla Regione) — Sentenza n. 179/1980 — p. 168
  • Art. 117 (stato giuridico ed economico del personale addetto alla Regione) — Sentenza n. 240/1990 — p. 169
  • Art. 117 (trasporti) — Sentenza n. 342/1995 — p. 171
  • Art. 117 (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali) — Sentenza n. 249/2009 — p. 918
  • Art. 117 (tutela e sicurezza del lavoro) — Sentenza n. 219/2005 — p. 575
  • Art. 117 (tutela giurisdizionale) — Sentenza n. 72/1977 — p. 120
  • Art. 117 (urbanistica) — Sentenza n. 23/1978 — p. 121
  • Art. 117 (urbanistica) — Sentenza n. 91/1982 — p. 122
  • Art. 117 (urbanistica) — Sentenza n. 206/2001 — p. 506
  • Art. 117 (urbanistica) — Sentenza n. 767/1988 — p. 225
  • Art. 117, comma secondo, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 6/2022 — p. 948
  • Art. 117, comma terzo (coordinamento della finanza pubblica) — Sentenza n. 6/2022 — p. 948
  • Art. 117, commi secondo, lettera e) (sistema tributario e contabile dello Stato), e terzo (coordinamento della finanza pubblica) — Sentenza n. 228/2015 — p. 11
  • Art. 117, commi terzo e quarto (governo del territorio) — Sentenza n. 31/2024 — p. 741
  • Art. 117, commi terzo e quarto (nuove iniziative produttive) — Sentenza n. 232/2011 — p. 764
  • Art. 117, commi terzo e quarto (ricerca scientifica e tecnologica, grandi reti di trasporto e di navigazione, governo del territorio, protezione civile e edilizia scolastica) — Sentenza n. 74/2018 — p. 766
  • Art. 117, commi terzo e quarto (tutela della salute e ordinamento sportivo) — Sentenza n. 123/2022 — p. 767
  • Art. 117, primo comma — Sentenza n. 69/2024 — p. 952
  • Art. 117, primo comma — Sentenza n. 72/2013 — p. 1344
  • Art. 117, primo comma — Sentenza n. 74/2001 — p. 465
  • Art. 117, primo comma — Sentenza n. 86/1979 — p. 220
  • Art. 117, primo comma (disciplina del commercio) — Sentenza n. 205/2001 — p. 125
  • Art. 117, primo comma (impianti di distribuzione dei carburanti ed emanazione di nome legislative di organizzazione o di spesa, nonché di norme di attuazione in riferimento alle materie delegate dallo Stato) — Sentenza n. 532/1989 — p. 123
  • Art. 117, quarto comma — Sentenza n. 1/2004 — p. 1578
  • Art. 117, quarto comma — Sentenza n. 130/2024 — p. 673
  • Art. 117, quarto comma (agricoltura) — Sentenza n. 116/2006 — p. 1563
  • Art. 117, quarto comma (agricoltura) — Sentenza n. 12/2004 — p. 1563
  • Art. 117, quarto comma (agricoltura) — Sentenza n. 62/2013 — p. 1563
  • Art. 117, quarto comma (commercio) — Sentenza n. 195/2019 — p. 1578
  • Art. 117, quarto comma (edilizia residenziale pubblica) — Sentenza n. 94/2007 — p. 1557
  • Art. 117, quarto comma (formazione professionale) — Sentenza n. 51/2005 — p. 1541
  • Art. 117, quarto comma (istruzione e formazione professionale) — Sentenza n. 70/2023 — p. 1541
  • Art. 117, quarto comma (ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni) — Sentenza n. 191/2017 — p. 1514
  • Art. 117, quarto comma (organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali) — Sentenza n. 380/2004 — p. 1513
  • Art. 117, quarto comma (organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali) — Sentenza n. 390/2004 — p. 1513
  • Art. 117, quarto comma (organizzazione amministrativa delle regioni) — Sentenza n. 193/2023 — p. 1514
  • Art. 117, quarto comma (organizzazione amministrativa delle regioni) — Sentenza n. 272/2015 — p. 1514
  • Art. 117, quarto comma (organizzazione amministrativa) — Sentenza n. 95/2008 — p. 1598
  • Art. 117, quarto comma (organizzazione interna della regione) — Sentenza n. 387/2007 — p. 1513
  • Art. 117, quarto comma (pesca) — Sentenza n. 213/2006 — p. 1549
  • Art. 117, quarto comma (servizi sociali) — Sentenza n. 168/2008 — p. 1584
  • Art. 117, quarto comma (servizi sociali) — Sentenza n. 226/2010 — p. 1584
  • Art. 117, quarto comma (turismo) — Sentenza n. 80/2012 — p. 1531
  • Art. 117, quarto comma (turismo) — Sentenza n. 339/2007 — p. 1530
  • Art. 117, secondo comma, lettera a) (politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea) — Sentenza n. 16/2024 — p. 1263
  • Art. 117, secondo comma, lettera a) (politica estera) — Sentenza n. 131/2008 — p. 1262
  • Art. 117, secondo comma, lettera a) (politica estera) — Sentenza n. 211/2006 — p. 1262
  • Art. 117, secondo comma, lettera a) (politica estera) — Sentenza n. 285/2008 — p. 1263
  • Art. 117, secondo comma, lettera d) (armi, munizioni ed esplosivi) — Sentenza n. 167/2020 — p. 1276
  • Art. 117, secondo comma, lettera d) (difesa) — Sentenza n. 431/2005 — p. 1276
  • Art. 117, secondo comma, lettera e) (sistema contabile dello Stato) — Sentenza n. 32/2012 — p. 1364
  • Art. 117, secondo comma, lettera e) (sistema tributario dello Stato) — Sentenza n. 77/2013 — p. 1212
  • Art. 117, secondo comma, lettera e) (sistema tributario e contabile dello Stato) — Sentenza n. 213/2006 — p. 1549
  • Art. 117, secondo comma, lettera e), (sistema tributario) — Sentenza n. 77/2013 — p. 937
  • Art. 117, secondo comma, lettera g) (ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato) — Sentenza n. 134/2004 — p. 1284
  • Art. 117, secondo comma, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato — Sentenza n. 30/2006 — p. 1284
  • Art. 117, secondo comma, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali — Sentenza n. 26/2005 — p. 1284
  • Art. 117, secondo comma, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) — Sentenza n. 168/2024 — p. 1321
  • Art. 117, secondo comma, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) — Sentenza n. 405/2005 — p. 1284
  • Art. 117, secondo comma, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato) — Sentenza n. 32/2012 — p. 1364
  • Art. 117, secondo comma, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato) — Sentenza n. 34/2012 — p. 1212
  • Art. 117, secondo comma, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato) — Sentenza n. 81/2017 — p. 1286
  • Art. 117, secondo comma, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato) — Sentenza n. 159/2012 — p. 1285
  • Art. 117, secondo comma, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato) — Sentenza n. 177/2020 — p. 1286
  • Art. 117, secondo comma, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato) — Sentenza n. 322/2006 — p. 1285
  • Art. 117, secondo comma, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) — Sentenza n. 34/2012 — p. 1212
  • Art. 117, secondo comma, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) — Sentenza n. 35/2011 — p. 1211
  • Art. 117, secondo comma, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) — Sentenza n. 63/2016 — p. 1213
  • Art. 117, secondo comma, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) — Sentenza n. 77/2013 — p. 1212
  • Art. 117, secondo comma, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) — Sentenza n. 118/2013 — p. 1213
  • Art. 117, secondo comma, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) — Sentenza n. 129/2021 — p. 1214
  • Art. 117, secondo comma, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) — Sentenza n. 136/2023 — p. 1215
  • Art. 117, secondo comma, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) — Sentenza n. 167/2010 — p. 1211
  • Art. 117, secondo comma, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) — Sentenza n. 172/2017 — p. 1213
  • Art. 117, secondo comma, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) — Sentenza n. 172/2020 — p. 1213
  • Art. 117, secondo comma, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) — Sentenza n. 176/2021 — p. 1214
  • Art. 117, secondo comma, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) — Sentenza n. 177/2020 — p. 1214
  • Art. 117, secondo comma, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) — Sentenza n. 236/2020 — p. 1214
  • Art. 117, secondo comma, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) — Sentenza n. 325/2011 — p. 1212
  • Art. 117, secondo comma, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) — Sentenza n. 35/2012 — p. 1212
  • Art. 117, secondo comma, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) — Sentenza n. 396/2006 — p. 1211
  • Art. 117, secondo comma, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) — Sentenza n. 237/2006 — p. 1211
  • Art. 117, secondo comma, lettera l (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile) — Sentenza n. 25/2007 — p. 1306
  • Art. 117, secondo comma, lettera l (ordinamento civile) — Sentenza n. 51/2005 — p. 1541
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (giurisdizione e norme processuali) — Sentenza n. 22/2021 — p. 1307
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (giurisdizione penale) — Sentenza n. 8/2017 — p. 1307
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (giurisdizione penale) — Sentenza n. 167/2010 — p. 1306
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (giurisdizione penale) — Sentenza n. 35/2011 — p. 1306
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (giurisdizione) — Sentenza n. 200/2008 — p. 47
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamenti civile) — Sentenza n. 77/2013 — p. 1212
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile e norme processuali) — Sentenza n. 103/2017 — p. 942
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile e penale) — Sentenza n. 162/2013 — p. 938
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 5/2020 — p. 945
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 7/2011 — p. 933
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 10/2019 — p. 944
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 16/2020 — p. 946
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 17/2014 — p. 939
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 18/2013 — p. 937
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 19/2013 — p. 937
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 39/2022 — p. 948
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 41/2023 — p. 950
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 43/2020 — p. 946
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 53/2023 — p. 950
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 61/2023 — p. 1599
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 62/2019 — p. 944
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 68/2011 — p. 933
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 69/2011 — p. 934
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 72/2017 — p. 942
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 77/2011 — p. 934
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 81/2017 — p. 1286
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 81/2019 — p. 1599
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 84/2022 — p. 948
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 84/2023 — p. 1599
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 92/2023 — p. 951
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 99/2023 — p. 951
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 100/2019 — p. 944
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 106/2005 — pp. 930; 1597
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 114/2012 — p. 935
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 120/2022 — p. 949
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 121/2017 — p. 942
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 131/2013 — p. 938
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 138/2019 — p. 945
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 141/2012 — p. 935
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 146/2019 — p. 945
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 150/2011 — p. 934
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 151/2010 — p. 932
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 153/2021 — p. 948
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 154/2019 — p. 945
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 159/2013 — p. 938
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 159/2020 — p. 946
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 160/2017 — p. 943
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 160/2018 — p. 943
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 163/2023 — p. 951
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 170/2011 — p. 934
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 172/2018 — p. 943
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 173/2006 — p. 931
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 175/2016 — p. 940
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 175/2017 — p. 943
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 175/2019 — p. 945
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 176/2023 — p. 951
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 180/2015 — p. 940
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 187/2022 — p. 949
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 189/2007 — p. 1598
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 190/2022 — p. 949
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 194/2020 — p. 946
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 196/2018 — p. 944
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 200/2020 — p. 947
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 211/2014 — p. 940
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 213/2012 — p. 936
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 218/2013 — p. 938
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 227/2020 — p. 947
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 228/2013 — p. 939
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 228/2016 — p. 941
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 232/2005 — p. 930
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 234/2017 — p. 943
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 253/2006 — p. 931
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 253/2022 — p. 949
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 255/2022 — p. 950
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 256/2012 — p. 936
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 257/2016 — p. 941
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 257/2020 — p. 947
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 262/2016 — p. 941
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 269/2014 — p. 940
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 271/2005 — p. 931
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 273/2012 — p. 936
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 273/2020 — p. 947
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 282/2004 — p. 930
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 286/2013 — p. 939
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 289/2012 — p. 936
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 290/2012 — p. 936
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 310/2011 — p. 935
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 332/2010 — p. 932
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 339/2011 — p. 935
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 369/2008 — p. 932
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 370/2008 — p. 932
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile) — Sentenza n. 411/2006 — p. 932
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento penale) — Sentenza n. 93/2023 — p. 1190
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento penale) — Sentenza n. 121/2023 — p. 1190
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento penale) — Sentenza n. 185/2004 — p. 1190
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento penale). — Sentenza n. 285/2019 — p. 1190
  • Art. 117, secondo comma, lettera l) (patrocinio nel processo penale e diritto di difesa) — Sentenza n. 81/2017 — p. 1307
  • Art. 117, secondo comma, lettera l), (ordinamento civile) — Sentenza n. 69/2024 — p. 952
  • Art. 117, secondo comma, lettera l), (ordinamento civile) — Sentenza n. 77/2013 — p. 937
  • Art. 117, secondo comma, lettera l), (ordinamento civile) — Sentenza n. 177/2020 — p. 1214
  • Art. 117, secondo comma, lettera l), (ordinamento civile) — Sentenza n. 185/2024 — p. 952
  • Art. 117, secondo comma, lettera m) (determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali) — Sentenza n. 272/2016 — p. 1204
  • Art. 117, secondo comma, lettera m) (determinazione dei livelli essenziali di assistenza) — Sentenza n. 190/2022 — p. 1204
  • Art. 117, secondo comma, lettera n) (norme generali sull'istruzione) — Sentenza n. 168/2024 — p. 1321
  • Art. 117, secondo comma, lettera o (previdenza sociale) — Sentenza n. 51/2005 — p. 1541
  • Art. 117, secondo comma, lettera o) (previdenza sociale) — Sentenza n. 38/2018 — p. 1325
  • Art. 117, secondo comma, lettera o) (previdenza sociale) — Sentenza n. 82/2018 — p. 1325
  • Art. 117, secondo comma, lettera o) (previdenza sociale) — Sentenza n. 138/2019 — p. 945
  • Art. 117, secondo comma, lettera o) (previdenza sociale) — Sentenza n. 175/2016 — p. 940
  • Art. 117, secondo comma, lettera o) (previdenza sociale) — Sentenza n. 189/2011 — p. 1325
  • Art. 117, secondo comma, lettera o) (previdenza sociale) — Sentenza n. 239/2020 — p. 1326
  • Art. 117, secondo comma, lettera p) (funzioni fondamentali dei comuni) — Sentenza n. 202/2021 — p. 1335
  • Art. 117, secondo comma, lettera p) (organi di governo di Comuni, Province e Città metropolitane) — Sentenza n. 29/2006 — p. 1335
  • Art. 117, secondo comma, lettera p) (organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane) — Sentenza n. 112/2004 — p. 917
  • Art. 117, secondo comma, lettera q) (profilassi internazionale) — Sentenza n. 37/2021 — p. 1344
  • Art. 117, secondo comma, lettera q) (profilassi internazionale) — Sentenza n. 50/2024 — p. 1344
  • Art. 117, secondo comma, lettera q) (profilassi internazionale) — Sentenza n. 406/2005 — p. 1344
  • Art. 117, secondo comma, lettera r) (coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale) — Sentenza n. 54/2014 — p. 1359
  • Art. 117, secondo comma, lettere g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) e i) (anagrafi) — Sentenza n. 195/2015 — p. 1285
  • Art. 117, secondo comma, lettere q) (profilassi internazionale) ed s) (tutela dell'ambiente) — Sentenza n. 72/2013 — p. 1344
  • Art. 117, sesto comma — Sentenza n. 88/2007 — p. 763
  • Art. 117, sesto comma — Sentenza n. 94/2007 — p. 1557
  • Art. 117, sesto comma — Sentenza n. 303/2003 — p. 759
  • Art. 117, terzo comma — Sentenza n. 114/2022 — p. 672
  • Art. 117, terzo comma — Sentenza n. 424/2004 — p. 1469
  • Art. 117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica) — Sentenza n. 6/2022 — p. 948
  • Art. 117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica) — Sentenza n. 69/2011 — p. 934
  • Art. 117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica) — Sentenza n. 72/2017 — p. 942
  • Art. 117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica) — Sentenza n. 77/2013 — p. 937
  • Art. 117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica) — Sentenza n. 190/2022 — p. 1204
  • Art. 117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica) — Sentenza n. 227/2020 — p. 947
  • Art. 117, terzo comma (finanza locale) — Sentenza n. 533/2002 — p. 1596
  • Art. 117, terzo comma (governo del territorio e grandi reti di trasporto — Sentenza n. 7/2016 — p. 766
  • Art. 117, terzo comma (governo del territorio) — Sentenza n. 70/2023 — p. 768
  • Art. 117, terzo comma (governo del territorio) — Sentenza n. 232/2005 — p. 930
  • Art. 117, terzo comma (governo del territorio) — Sentenza n. 246/2019 — p. 1364
  • Art. 117, terzo comma (governo del territorio, energia e protezione civile) — Sentenza n. 71/2018 — p. 671
  • Art. 117, terzo comma (governo del territorio, energia e protezione civile) — Sentenza n. 284/2016 — p. 766
  • Art. 117, terzo comma (istruzione) — Sentenza n. 279/2005 — p. 576
  • Art. 117, terzo comma (istruzione) — Sentenza n. 284/2016 — pp. 580; 1473
  • Art. 117, terzo comma (istruzione) — Sentenza n. 370/2003 — p. 1473
  • Art. 117, terzo comma (ordinamento della comunicazione) — Sentenza n. 265/2006 — p. 1480
  • Art. 117, terzo comma (ordinamento della comunicazione) — Sentenza n. 324/2003 — p. 1480
  • Art. 117, terzo comma (ordinamento delle comunicazione) — Sentenza n. 108/2025 — p. 1480
  • Art. 117, terzo comma (ordinamento delle comunicazione) — Sentenza n. 272/2010 — p. 1480
  • Art. 117, terzo comma (ordinamento delle comunicazioni) — Sentenza n. 163/2012 — p. 765
  • Art. 117, terzo comma (ordinamento sportivo) — Sentenza n. 40/2022 — p. 672
  • Art. 117, terzo comma (organizzazione di attività culturali) — Sentenza n. 160/2005 — p. 1500
  • Art. 117, terzo comma (porti e aeroporti civili) — Sentenza n. 79/2011 — pp. 670; 764
  • Art. 117, terzo comma (porti e aeroporti civili) — Sentenza n. 261/2015 — p. 765
  • Art. 117, terzo comma (porti e aeroporti) — Sentenza n. 378/2005 — pp. 740; 1495
  • Art. 117, terzo comma (porti e aeroporti, governo del territorio) — Sentenza n. 7/2016 — p. 740
  • Art. 117, terzo comma (produzione, traporto e distribuzione nazionale dell'energia) — Sentenza n. 103/2006 — p. 1503
  • Art. 117, terzo comma (produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia — Sentenza n. 383/2005 — p. 762
  • Art. 117, terzo comma (produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia) — Sentenza n. 165/2024 — p. 1503
  • Art. 117, terzo comma (professioni sanitarie non convenzionali) — Sentenza n. 40/2006 — p. 1386
  • Art. 117, terzo comma (professioni sanitarie) — Sentenza n. 353/2003 — p. 1386
  • Art. 117, terzo comma (professioni turistiche) — Sentenza n. 132/2010 — p. 1389
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 179/2008 — p. 1388
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 6/2022 — p. 1391
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 57/2007 — p. 1387
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 77/2011 — p. 1390
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 91/2013 — p. 1390
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 93/2008 — p. 1388
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 98/2013 — p. 1390
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 117/2015 — p. 1391
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 131/2010 — p. 1389
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 138/2009 — p. 1388
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 153/2006 — p. 1387
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 172/2018 — p. 1391
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 178/2014 — p. 1390
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 217/2015 — p. 1391
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 228/2018 — p. 1391
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 300/2007 — p. 1388
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 300/2010 — p. 1389
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 319/2005 — p. 1386
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 355/2005 — p. 1386
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 423/2006 — p. 1387
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 424/2005 — p. 1386
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 424/2006 — p. 1387
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 127/2023 — p. 1392
  • Art. 117, terzo comma (professioni) — Sentenza n. 328/2009 — p. 1389
  • Art. 117, terzo comma (promozione e organizzazione di attività culturali) — Sentenza n. 193/2023 — p. 768
  • Art. 117, terzo comma (promozione e organizzazione di attività culturali) — Sentenza n. 285/2005 — p. 761
  • Art. 117, terzo comma (protezione civile) — Sentenza n. 32/2012 — p. 1364
  • Art. 117, terzo comma (protezione civile) — Sentenza n. 82/2006 — p. 1363
  • Art. 117, terzo comma (protezione civile, governo del territorio) — Sentenza n. 272/2016 — p. 1364
  • Art. 117, terzo comma (ricerca scientifica) — Sentenza n. 166/2004 — p. 1447
  • Art. 117, terzo comma (ricerca scientifica) — Sentenza n. 270/2005 — p. 1448
  • Art. 117, terzo comma (tutela della salute) — Sentenza n. 40/2022 — p. 672
  • Art. 117, terzo comma (tutela della salute) — Sentenza n. 59/2006 — p. 1597
  • Art. 117, terzo comma (tutela della salute) — Sentenza n. 448/2006 — p. 1597
  • Art. 117, terzo comma (valorizzazione dei beni ambientali) — Sentenza n. 212/2006 — p. 1509
  • Art. 117, terzo comma, (coordinamento della finanza pubblica) — Sentenza n. 99/2023 — p. 951
  • Art. 118 — Sentenza n. 6/2023 — p. 768
  • Art. 118 — Sentenza n. 11/1959 — p. 210
  • Art. 118 — Sentenza n. 37/1991 — p. 545
  • Art. 118 — Sentenza n. 40/2022 — pp. 672; 767
  • Art. 118 — Sentenza n. 51/2008 — p. 577
  • Art. 118 — Sentenza n. 63/2008 — p. 764
  • Art. 118 — Sentenza n. 88/2007 — p. 763
  • Art. 118 — Sentenza n. 114/2022 — p. 672
  • Art. 118 — Sentenza n. 123/2022 — p. 767
  • Art. 118 — Sentenza n. 157/1995 — pp. 465; 505
  • Art. 118 — Sentenza n. 161/2008 — p. 578
  • Art. 118 — Sentenza n. 163/2012 — p. 765
  • Art. 118 — Sentenza n. 165/2007 — p. 763
  • Art. 118 — Sentenza n. 206/2001 — p. 506
  • Art. 118 — Sentenza n. 213/2006 — p. 1549
  • Art. 118 — Sentenza n. 214/2006 — pp. 577; 762
  • Art. 118 — Sentenza n. 219/1984 — p. 221
  • Art. 118 — Sentenza n. 219/2005 — p. 575
  • Art. 118 — Sentenza n. 242/2005 — p. 760
  • Art. 118 — Sentenza n. 249/2009 — p. 918
  • Art. 118 — Sentenza n. 270/2005 — p. 1448
  • Art. 118 — Sentenza n. 272/2005 — p. 867
  • Art. 118 — Sentenza n. 279/2005 — p. 576
  • Art. 118 — Sentenza n. 285/2005 — p. 761
  • Art. 118 — Sentenza n. 303/2003 — p. 759
  • Art. 118 — Sentenza n. 307/1983 — p. 168
  • Art. 118 — Sentenza n. 324/2003 — p. 1480
  • Art. 118 — Sentenza n. 329/1988 — p. 122
  • Art. 118 — Sentenza n. 342/1995 — p. 171
  • Art. 118 — Sentenza n. 370/2003 — p. 1473
  • Art. 118 — Sentenza n. 378/2005 — p. 740
  • Art. 118 — Sentenza n. 383/2005 — p. 762
  • Art. 118 — Sentenza n. 398/1998 — p. 506
  • Art. 118 — Sentenza n. 427/1992 — p. 545
  • Art. 118 — Sentenza n. 476/1991 — p. 500
  • Art. 118 — Sentenza n. 51/2005 — p. 1541
  • Art. 118 — Sentenza n. 74/2018 — p. 766
  • Art. 118, commi primo e secondo — Sentenza n. 232/2011 — p. 764
  • Art. 118, primo comma — Sentenza n. 7/2016 — p. 766
  • Art. 118, primo comma — Sentenza n. 31/2024 — p. 741
  • Art. 118, primo comma — Sentenza n. 76/2009 — p. 764
  • Art. 118, primo comma — Sentenza n. 80/2012 — p. 1531
  • Art. 118, primo comma — Sentenza n. 193/2023 — p. 768
  • Art. 118, primo comma — Sentenza n. 246/2019 — p. 1364
  • Art. 118, primo comma — Sentenza n. 284/2016 — pp. 580; 766
  • Art. 118, primo comma — Sentenza n. 7/2016 — p. 740
  • Art. 118, primo e secondo comma — Sentenza n. 261/2015 — p. 765
  • Art. 118, quarto comma — Sentenza n. 52/2021 — p. 859
  • Art. 118, secondo comma — Sentenza n. 195/2019 — p. 909
  • Art. 118, terzo comma — Sentenza n. 63/2016 — p. 1213
  • Art. 118, terzo comma — Sentenza n. 195/2019 — p. 1578
  • Art. 118, terzo comma — Sentenza n. 236/2020 — p. 1214
  • Art. 119 — Sentenza n. 40/2022 — pp. 672; 767
  • Art. 119 — Sentenza n. 63/2008 — p. 764
  • Art. 119 — Sentenza n. 71/2018 — p. 671
  • Art. 119 — Sentenza n. 74/2018 — p. 766
  • Art. 119 — Sentenza n. 114/2022 — p. 672
  • Art. 119 — Sentenza n. 123/2022 — p. 767
  • Art. 119 — Sentenza n. 161/2008 — p. 578
  • Art. 119 — Sentenza n. 219/1984 — p. 221
  • Art. 119 — Sentenza n. 219/2005 — p. 575
  • Art. 119 — Sentenza n. 270/2005 — p. 1448
  • Art. 119 — Sentenza n. 303/2003 — p. 759
  • Art. 119 — Sentenza n. 307/1983 — p. 168
  • Art. 119 — Sentenza n. 51/2005 — p. 1541
  • Art. 119 — Sentenza n. 517/1987 — p. 223
  • Art. 119, commi primo, quarto e quinto — Sentenza n. 22/2012 — p. 1363
  • Art. 119, terzo comma — Sentenza n. 476/1991 — p. 500
  • Art. 120 — Sentenza n. 13/1961 — p. 212
  • Art. 120 — Sentenza n. 62/2013 — p. 868
  • Art. 120 — Sentenza n. 72/2019 — p. 581
  • Art. 120 — Sentenza n. 112/2004 — p. 917
  • Art. 120 — Sentenza n. 114/2022 — p. 672
  • Art. 120 — Sentenza n. 261/2015 — p. 765
  • Art. 120 — Sentenza n. 371/2008 — p. 867
  • Art. 120 — Sentenza n. 383/2005 — p. 762
  • Art. 120 — Sentenza n. 249/2009 — p. 918
  • Art. 120, secondo comma — Sentenza n. 69/2004 — p. 917
  • Art. 120, secondo comma — Sentenza n. 167/2005 — p. 917
  • Art. 120, secondo comma — Sentenza n. 171/2015 — p. 868
  • Art. 120, secondo comma — Sentenza n. 173/2004 — p. 917
  • Art. 120, secondo comma — Sentenza n. 193/2023 — p. 768
  • Art. 120, secondo comma — Sentenza n. 228/2013 — p. 902
  • Art. 120, secondo comma — Sentenza n. 234/2021 — p. 896
  • Art. 120, secondo comma — Sentenza n. 252/2017 — p. 868
  • Art. 120, terzo comma — Sentenza n. 168/1987 — p. 223
  • Art. 120, terzo comma — Sentenza n. 6/1956 — p. 206
  • Art. 121 — Sentenza n. 313/2003 — p. 45
  • Art. 122 — Sentenza n. 2/2004 — p. 46
  • Art. 122 — Sentenza n. 12/2006 — p. 11
  • Art. 122 — Sentenza n. 310/2011 — p. 47
  • Art. 122 — Sentenza n. 379/2004 — p. 46
  • Art. 122, primo comma — Sentenza n. 64/2025 — p. 47
  • Art. 122, primo comma — Sentenza n. 201/2003 — p. 45
  • Art. 122, quarto comma — Sentenza n. 200/2008 — p. 47
  • Art. 123 — Sentenza n. 2/2004 — p. 46
  • Art. 123 — Sentenza n. 12/2006 — p. 11
  • Art. 123 — Sentenza n. 22/2012 — p. 1363
  • Art. 123 — Sentenza n. 201/2008 — p. 11
  • Art. 123 — Sentenza n. 353/1992 — p. 485
  • Art. 123 — Sentenza n. 387/2007 — p. 1513
  • Art. 123 — Sentenza n. 48/1983 — p. 9
  • Art. 123 — Sentenza n. 11/1959 — p. 210
  • Art. 123, secondo comma — Sentenza n. 378/2004 — p. 46
  • Art. 124 — Sentenza n. 177/1988 — p. 544
  • Art. 125 — Sentenza n. 229/1989 — p. 484
  • Art. 126 — Sentenza n. 2/2004 — p. 46
  • Art. 126 — Sentenza n. 12/2006 — p. 11
  • Art. 127 — Sentenza n. 198/2004 — p. 99
  • Art. 128 — Sentenza n. 24/1957 — p. 207
  • Art. 128 — Sentenza n. 107/1976 — p. 219
  • Art. 128 — Sentenza n. 284/1993 — p. 226
  • Art. 128 — Sentenza n. 314/2003 — p. 1596
  • Art. 129 — Sentenza n. 24/1957 — p. 207
  • Art. 130 — Sentenza n. 24/1957 — p. 207
  • Art. 130 — Sentenza n. 50/1991 — p. 123
  • Art. 130, primo comma — Sentenza n. 645/1988 — p. 484
  • VIII Disposizione transitoria — Sentenza n. 11/1959 — p. 210
  • VIII Disposizione transitoria — Sentenza n. 76/1963 — p. 213
  • VIII Disposizione transitoria — Sentenza n. 243/1974 — p. 464

Principi

  • Art. 3 (eguaglianza) — Sentenza n. 262/2016 — p. 941
  • Art. 3 (ragionevolezza) — Sentenza n. 345/1993 — p. 485
  • Art. 3 (ragionevolezza) — Sentenza n. 52/2021 — p. 859
  • Art. 118 (leale collaborazione) — Sentenza n. 103/2017 — p. 581
  • Art. 118 (leale collaborazione) — Sentenza n. 179/2012 — p. 579
  • Art. 118 (sussidiarietà verticale) — Sentenza n. 202/2021 — p. 1335
  • Art. 118 (sussidiarietà verticale) — Sentenza n. 213/2006 — p. 1549
  • Art. 118 (sussidiarietà verticale) — Sentenza n. 303/2003 — p. 759
  • Art. 118 (sussidiarietà verticale) — Sentenza n. 378/2005 — p. 740
  • Art. 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 39/2013 — p. 579
  • Art. 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 40/2022 — pp. 672; 767
  • Art. 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 70/2023 — p. 768
  • Art. 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 74/2018 — p. 766
  • Art. 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 123/2022 — p. 767
  • Art. 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 179/2022 — pp. 672; 767
  • Art. 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 185/2018 — pp. 671; 859
  • Art. 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 193/2023 — p. 768
  • Art. 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 195/2024 — p. 673
  • Art. 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 285/2005 — p. 761
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 6/2023 — p. 768
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 21/1991 — pp. 503; 544
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 21/2016 — p. 580
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 27/2010 — p. 670
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 36/1992 — p. 504
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 37/1991 — p. 545
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 51/2008 — p. 577
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 56/2019 — p. 671
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 63/2008 — p. 764
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 69/2004 — pp. 545; 917
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 71/2018 — p. 671
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 74/2019 — p. 672
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 78/2018 — p. 671
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 79/2011 — p. 670
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 94/2008 — p. 669
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 109/1993 — p. 504
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 124/2009 — p. 669
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 130/2024 — p. 673
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 133/2006 — p. 668
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 134/2006 — p. 576
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 140/2015 — p. 580
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 142/2008 — p. 669
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 162/2005 — p. 575
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 201/2007 — p. 668
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 211/2016 — p. 670
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 222/2005 — p. 668
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 223/2023 — p. 673
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 230/2013 — p. 740
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 231/2005 — p. 668
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 246/2019 — p. 1364
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 247/2009 — p. 578
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 251/2016 — p. 657
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 261/2017 — p. 581
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 297/2012 — p. 579
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 334/2010 — p. 579
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 339/2007 — p. 577
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 359/1993 — p. 505
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 384/2005 — p. 576
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 398/1998 — p. 506
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 520/1995 — p. 505
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 61/2018 — p. 670
  • Artt. 5 e 120 (leale collaborazione) — Sentenza n. 85/1990 — p. 544
  • Artt. 5 e 120, secondo comma (leale collaborazione) — Sentenza n. 195/2019 — p. 909

Statuti speciali

  • Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 73, comma 1-bis — Sentenza n. 77/2013 — p. 1212
  • Statuto speciale per la Region Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 5), 10) e 24); 9, numero 9); 14 — Sentenza n. 483/1991 — p. 503
  • Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4 numero 9) — Sentenza n. 482/1995 — p. 171
  • Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, numero 1) — Sentenza n. 406/1995 — p. 227
  • Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, numero 1-bis) — Sentenza n. 167/2021 — p. 1599
  • Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, numero 2) — Sentenza n. 340/1983 — p. 220
  • Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 5, numero 5) — Sentenza n. 284/1993 — p. 226
  • Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 5, numero 8) — Sentenza n. 137/1967 — p. 215
  • Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 6 — Sentenza n. 38/2018 — p. 1325
  • Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 6, numero 3) — Sentenza n. 437/1991 — p. 225
  • Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numero 1), e 68, secondo comma — Sentenza n. 100/1967 — p. 215
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, art 46 — Sentenza n. 24/1957 — p. 207
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 3, lettera d) — Sentenza n. 7/1956 — p. 206
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 14 — Sentenza n. 23/1957 — p. 207
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 27 — Sentenza n. 371/1985 — p. 9
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 3, comma 1, lettera a) — Sentenza n. 43/2020 — p. 946
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 3, comma 1, lettera a) — Sentenza n. 153/2021 — p. 948
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 3, comma 1, lettera a) — Sentenza n. 154/2019 — p. 945
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 3, lettera a) — Sentenza n. 77/1970 — p. 216
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 3, lettera a) — Sentenza n. 255/2022 — p. 950
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 3, lettera d) — Sentenza n. 93/1968 — p. 215
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 3, lettera e) — Sentenza n. 482/1995 — p. 171
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 4. — Sentenza n. 58/1958 — p. 209
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 49 — Sentenza n. 396/2006 — p. 1211
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 53 — Sentenza n. 230/2013 — p. 740
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 56 — Sentenza n. 22/1961 — p. 212
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 56 — Sentenza n. 212/1984 — p. 9
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 56 — Sentenza n. 237/1993 — p. 220
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, artt. 3 e 4 — Sentenza n. 49/1958 — p. 209
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, artt. 3 lettere a), d) ed m); 4 lettere a) ed i); 6 — Sentenza n. 15/1957 — p. 207
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, artt. 3, lettera a); 20, comma 1; 41 — Sentenza n. 20/1956 — p. 206
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, artt. 3, lettera f), e 4, lettera b) — Sentenza n. 50/1958 — p. 209
  • Statuto speciale per la Regione Sardegna, artt. 3, lettera i), 6, 44 e 57 — Sentenza n. 11/1959 — p. 210
  • Statuto speciale per la Regione siciliana art. 14, lettera q) — Sentenza n. 190/2022 — p. 949
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, 14, comma 1, lettera q) — Sentenza n. 84/2023 — p. 1599
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 14 e 20 — Sentenza n. 127/1969 — p. 484
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 17 — Sentenza n. 1141/1988 — p. 10
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 17 — Sentenza n. 44/1957 — p. 208
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 17, lettera f) — Sentenza n. 51/1957 — p. 208
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 36 — Sentenza n. 44/1957 — p. 208
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 43 — Sentenza n. 145/2008 — p. 1593
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 43 — Sentenza n. 180/1980 — p. 503
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 1 — Sentenza n. 49/1963 — p. 213
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 14 — Sentenza n. 39/2022 — p. 948
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 14 — Sentenza n. 96/1974 — p. 218
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 14, lettera a) — Sentenza n. 123/1957 — p. 208
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 14, lettera o) — Sentenza n. 107/1976 — p. 219
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 14, lettera o) — Sentenza n. 189/2007 — p. 1598
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 14, lettera q) — Sentenza n. 55/1962 — p. 213
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 14, lettera q) — Sentenza n. 265/2013 — p. 1598
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 14, lettere d) ed e) — Sentenza n. 246/1976 — p. 219
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 16. — Sentenza n. 61/1958 — p. 210
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 17 — Sentenza n. 38/1957 — p. 208
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 17 — Sentenza n. 41/1966 — p. 214
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 17 — Sentenza n. 59/1966 — p. 215
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 17 — Sentenza n. 448/2006 — p. 1597
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 17, lettera d) — Sentenza n. 51/1966 — p. 215
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 17, lettera f) — Sentenza n. 407/1995 — p. 227
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 20 — Sentenza n. 73/1960 — p. 211
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 23 — Sentenza n. 991/1988 — p. 10
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 36 — Sentenza n. 17/1961 — p. 212
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 43 — Sentenza n. 136/2023 — p. 1215
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art. 43 — Sentenza n. 237/1983 — p. 220
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, art.14, lettera a) — Sentenza n. 154/1972 — p. 218
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, artt. 14 e 17 — Sentenza n. 35/1958 — p. 209
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, artt. 14 e 17 — Sentenza n. 61/2023 — p. 1599
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, artt. 14 e 17 — Sentenza n. 94/1977 — p. 121
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, artt. 14 e 17 — Sentenza n. 35/1992 — p. 225
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, artt. 14 e 17, comma 1, lettera b) — Sentenza n. 314/2003 — p. 1596
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, artt. 14 e 20 — Sentenza n. 127/1969 — p. 216
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, artt. 14 e 43 — Sentenza n. 44/1959 — p. 210
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, artt. 14 e 43 — Sentenza n. 63/1959 — p. 210
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, artt. 14, 15 e 17 — Sentenza n. 103/1975 — p. 218
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, artt. 14, 17 e 31 — Sentenza n. 131/1963 — p. 214
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, artt. 14, lettera m), e 17, lettera f) — Sentenza n. 29/1968 — p. 215
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, artt. 14, lettera o), e 15 — Sentenza n. 154/1995 — p. 227
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, artt. 14, lettera q), e 43 — Sentenza n. 1/1958 — p. 209
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, artt. 17, lettera f), e 20 — Sentenza n. 96/1972 — p. 218
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, artt. 36 e 43 — Sentenza n. 14/1962 — p. 212
  • Statuto speciale per la Regione siciliana, artt. 4, 17 e 31 — Sentenza n. 55/2001 — p. 228
  • Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige, art. 14 — Sentenza n. 39/1957 — p. 464
  • Statuto speciale per la Regione Trentino- Alto Adige, art. 4, numero 5) — Sentenza n. 646/1988 — p. 224
  • Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, artt. 4; 8, numeri 21) e 29); 16 — Sentenza n. 170/2001 — p. 229
  • Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, artt. 8, numeri 1), 23) e 29); 9, numero 5); 16 — Sentenza n. 84/2001 — p. 228
  • Statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige, art. 8 — Sentenza n. 248/1976 — p. 219
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 4, numero 9) — Sentenza n. 165/1986 — p. 221
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 5, numero 1) — Sentenza n. 114/1985 — p. 221
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 8 — Sentenza n. 168/1987 — p. 223
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, in relazione all'art. 4, e 54, numero 6) — Sentenza n. 167/1987 — p. 223
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 9 — Sentenza n. 94/1985 — p. 221
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 25 — Sentenza n. 356/1998 — p. 45
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 54, n. 5 — Sentenza n. 177/1986 — p. 105
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 73 — Sentenza n. 57/1957 — p. 208
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 73 — Sentenza n. 191/1986 — p. 222
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 77 — Sentenza n. 191/1986 — p. 222
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 107 — Sentenza n. 95/1994 — p. 10
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 11, numero 3) — Sentenza n. 28/1964 — p. 214
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 11, numero 9) — Sentenza n. 35/1972 — p. 217
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 4, numero 8) — Sentenza n. 477/2000 — p. 228
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 4, numero 9) — Sentenza n. 166/1986 — p. 222
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 4, prima parte — Sentenza n. 172/1971 — p. 217
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 5, numero 1) — Sentenza n. 1/1988 — p. 224
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 5, numero 1) — Sentenza n. 234/1988 — p. 224
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 5, numero 3) — Sentenza n. 8/1965 — p. 214
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 73, comma 1-bis — Sentenza n. 77/2013 — p. 937
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, numero 12), e 16 — Sentenza n. 91/2003 — p. 229
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, numero 17) — Sentenza n. 482/1995 — p. 171
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, numero 21) — Sentenza n. 340/1983 — p. 220
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, numero 21) — Sentenza n. 349/1991 — p. 169
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, numero 21) — Sentenza n. 483/1991 — p. 225
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, numero 5) — Sentenza n. 231/1993 — p. 226
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 80 — Sentenza n. 533/2002 — p. 1596
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 84 — Sentenza n. 32/1960 — p. 211
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 87 — Sentenza n. 321/2005 — p. 1597
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, numero 7); 5, numero 1); 9, numero 10); 65 — Sentenza n. 219/1984 — p. 221
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 73, primo comma — Sentenza n. 191/1986 — p. 222
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 1; 4, numeri 1) e 2); 5 — Sentenza n. 37/1972 — p. 217
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 11, numeri 1) e 11) — Sentenza n. 19/1960 — p. 211
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 12, numero 2), 13 e 15 — Sentenza n. 25/1957 — p. 464
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 2, lettera q); 7; 8, numeri 6), 14), 16) e 17); 11 — Sentenza n. 482/1991 — p. 503
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 2; 11, numero 2); 13 — Sentenza n. 192/1970 — p. 216
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, numero 1) — Sentenza n. 496/1993 — p. 226
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, 11 e 54 — Sentenza n. 6/1956 — p. 206
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, 5 e 11 — Sentenza n. 56/1954 — p. 214
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, numeri 1), 2) e 17); 13 — Sentenza n. 15/1956 — p. 206
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, numero 1), e 38, numero 1) — Sentenza n. 40/1960 — p. 211
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, numero 3), e 5, numero 1) — Sentenza n. 114/1975 — p. 219
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 5 e 9, numero 10) — Sentenza n. 59/2006 — p. 1597
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 5, numero 1), 48, numero 5), e 84 — Sentenza n. 128/1963 — p. 213
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 5, numero 2); 11, numero 11); 55; 95 — Sentenza n. 2/1960 — p. 210
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9 — Sentenza n. 483/1991 — p. 464
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri ), 18), 19), 25), 26), 27) e 29); 9, numeri 2) e 10); 16 — Sentenza n. 145/2005 — p. 1597
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 5), 10) e 24); 9, numero 9); 14 — Sentenza n. 483/1991 — p. 545
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 5), 17) e 18); 14, primo comma; 16, primo comma — Sentenza n. 38/1992 — p. 504
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 21) e 9, numero 3) — Sentenza n. 126/1996 — p. 227
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 21), e 16 — Sentenza n. 398/1998 — p. 506
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 21); 9, numeri 3) e 8); 16; 69 e ss.; 104 — Sentenza n. 116/1991 — p. 105
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 84 e 85 — Sentenza n. 1/1961 — p. 212
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 87 e 107 — Sentenza n. 236/2004 — p. 1596
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, comma 1, e 16 — Sentenza n. 272/2001 — p. 229
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, numero 10), e 16 — Sentenza n. 352/1992 — p. 545
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, numero 11), 78 e 80 — Sentenza n. 517/1987 — p. 223
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. da 4 a 9 — Sentenza n. 615/1987 — p. 224
  • Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. da 8 a 15 — Sentenza n. 203/1987 — p. 223
  • Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2 — Sentenza n. 53/1996 — p. 124
  • Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2 — Sentenza n. 286/2005 — p. 1563
  • Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, lettera a) — Sentenza n. 352/1996 — p. 227
  • Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, lettera f) — Sentenza n. 285/1997 — p. 228
  • Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 2, lettera f) — Sentenza n. 482/1995 — p. 171
  • Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 3 — Sentenza n. 296/1986 — p. 222
  • Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 43, primo comma — Sentenza n. 360/1993 — p. 485

Indice delle sentenze di illegittimità costituzionale - Tomo Unico

1950–1959

  • 1956 — Sentenza n. 6 — p. 230
  • 1956 — Sentenza n. 7 — p. 233
  • 1956 — Sentenza n. 15 — p. 234
  • 1956 — Sentenza n. 20 — p. 236
  • 1957 — Sentenza n. 15 — p. 240
  • 1957 — Sentenza n. 23 — p. 243
  • 1957 — Sentenza n. 24 — p. 246
  • 1957 — Sentenza n. 25 — p. 466
  • 1957 — Sentenza n. 38 — p. 250
  • 1957 — Sentenza n. 39 — p. 467
  • 1957 — Sentenza n. 44 — p. 251
  • 1957 — Sentenza n. 51 — p. 253
  • 1957 — Sentenza n. 57 — p. 254
  • 1957 — Sentenza n. 123 — p. 257
  • 1958 — Sentenza n. 1 — p. 259
  • 1958 — Sentenza n. 35 — p. 261
  • 1958 — Sentenza n. 49 — p. 262
  • 1958 — Sentenza n. 50 — p. 265
  • 1958 — Sentenza n. 58 — p. 267
  • 1958 — Sentenza n. 61 — p. 271
  • 1959 — Sentenza n. 11 — p. 272
  • 1959 — Sentenza n. 44 — p. 274
  • 1959 — Sentenza n. 63 — p. 276

1960–1969

  • 1960 — Sentenza n. 2 — p. 277
  • 1960 — Sentenza n. 19 — p. 282
  • 1960 — Sentenza n. 32 — p. 285
  • 1960 — Sentenza n. 40 — p. 289
  • 1960 — Sentenza n. 73 — p. 293
  • 1961 — Sentenza n. 1 — p. 296
  • 1961 — Sentenza n. 13 — p. 297
  • 1961 — Sentenza n. 17 — p. 302
  • 1961 — Sentenza n. 22 — p. 303
  • 1962 — Sentenza n. 14 — p. 306
  • 1962 — Sentenza n. 55 — p. 308
  • 1962 — Sentenza n. 90 — p. 126
  • 1963 — Sentenza n. 49 — p. 310
  • 1963 — Sentenza n. 76 — p. 311
  • 1963 — Sentenza n. 128 — p. 314
  • 1963 — Sentenza n. 131 — p. 318
  • 1964 — Sentenza n. 28 — p. 320
  • 1964 — Sentenza n. 56 — p. 321
  • 1965 — Sentenza n. 8 — p. 322
  • 1966 — Sentenza n. 41 — p. 324
  • 1966 — Sentenza n. 51 — p. 325
  • 1966 — Sentenza n. 59 — p. 326
  • 1967 — Sentenza n. 100 — p. 328
  • 1967 — Sentenza n. 137 — p. 329
  • 1968 — Sentenza n. 29 — p. 332
  • 1968 — Sentenza n. 93 — p. 333
  • 1969 — Sentenza n. 2 — p. 334
  • 1969 — Sentenza n. 127 — pp. 335; 486

1970–1979

  • 1970 — Sentenza n. 77 — p. 338
  • 1970 — Sentenza n. 192 — p. 339
  • 1971 — Sentenza n. 172 — p. 342
  • 1972 — Sentenza n. 35 — p. 343
  • 1972 — Sentenza n. 37 — p. 345
  • 1972 — Sentenza n. 40 — p. 347
  • 1972 — Sentenza n. 76 — p. 349
  • 1972 — Sentenza n. 96 — p. 350
  • 1972 — Sentenza n. 147 — p. 127
  • 1972 — Sentenza n. 154 — p. 351
  • 1972 — Sentenza n. 166 — p. 48
  • 1974 — Sentenza n. 96 — p. 353
  • 1974 — Sentenza n. 243 — p. 473
  • 1975 — Sentenza n. 103 — p. 354
  • 1975 — Sentenza n. 108 — p. 131
  • 1975 — Sentenza n. 114 — p. 356
  • 1976 — Sentenza n. 81 — p. 357
  • 1976 — Sentenza n. 107 — p. 359
  • 1976 — Sentenza n. 244 — p. 488
  • 1976 — Sentenza n. 246 — p. 360
  • 1976 — Sentenza n. 248 — p. 361
  • 1977 — Sentenza n. 72 — p. 134
  • 1977 — Sentenza n. 79 — p. 135
  • 1977 — Sentenza n. 94 — p. 137
  • 1978 — Sentenza n. 23 — p. 139
  • 1979 — Sentenza n. 86 — p. 363

1980–1989

  • 1980 — Sentenza n. 179 — p. 172
  • 1980 — Sentenza n. 180 — p. 507
  • 1981 — Sentenza n. 14 — p. 140
  • 1981 — Sentenza n. 187 — p. 366
  • 1982 — Sentenza n. 41 — p. 142
  • 1982 — Sentenza n. 91 — p. 143
  • 1983 — Sentenza n. 48 — p. 13
  • 1983 — Sentenza n. 237 — p. 369
  • 1983 — Sentenza n. 307 — p. 173
  • 1983 — Sentenza n. 340 — p. 370
  • 1984 — Sentenza n. 212 — p. 16
  • 1984 — Sentenza n. 219 — p. 376
  • 1984 — Sentenza n. 245 — p. 181
  • 1985 — Sentenza n. 94 — p. 379
  • 1985 — Sentenza n. 114 — p. 382
  • 1985 — Sentenza n. 371 — p. 18
  • 1986 — Sentenza n. 165 — p. 384
  • 1986 — Sentenza n. 166 — p. 387
  • 1986 — Sentenza n. 177 — p. 106
  • 1986 — Sentenza n. 179 — p. 388
  • 1986 — Sentenza n. 191 — p. 392
  • 1986 — Sentenza n. 296 — p. 393
  • 1987 — Sentenza n. 167 — p. 396
  • 1987 — Sentenza n. 168 — p. 398
  • 1987 — Sentenza n. 203 — p. 402
  • 1987 — Sentenza n. 517 — p. 403
  • 1987 — Sentenza n. 615 — p. 409
  • 1988 — Sentenza n. 1 — p. 409
  • 1988 — Sentenza n. 177 — p. 547
  • 1988 — Sentenza n. 234 — p. 410
  • 1988 — Sentenza n. 267 — p. 145
  • 1988 — Sentenza n. 329 — p. 146
  • 1988 — Sentenza n. 645 — p. 489
  • 1988 — Sentenza n. 646 — p. 411
  • 1988 — Sentenza n. 728 — p. 20
  • 1988 — Sentenza n. 767 — p. 413
  • 1988 — Sentenza n. 991 — p. 21
  • 1988 — Sentenza n. 1061 — p. 147
  • 1988 — Sentenza n. 1141 — p. 22
  • 1989 — Sentenza n. 20 — p. 149
  • 1989 — Sentenza n. 38 — p. 150
  • 1989 — Sentenza n. 229 — p. 490
  • 1989 — Sentenza n. 372 — p. 183
  • 1989 — Sentenza n. 532 — p. 152

1990–1999

  • 1990 — Sentenza n. 68 — p. 186
  • 1990 — Sentenza n. 85 — p. 550
  • 1990 — Sentenza n. 240 — p. 188
  • 1990 — Sentenza n. 339 — p. 154
  • 1991 — Sentenza n. 21 — pp. 510; 551
  • 1991 — Sentenza n. 37 — p. 554
  • 1991 — Sentenza n. 50 — p. 155
  • 1991 — Sentenza n. 116 — p. 110
  • 1991 — Sentenza n. 276 — p. 27
  • 1991 — Sentenza n. 349 — p. 190
  • 1991 — Sentenza n. 388 — p. 49
  • 1991 — Sentenza n. 437 — p. 417
  • 1991 — Sentenza n. 476 — p. 501
  • 1991 — Sentenza n. 482 — p. 513
  • 1991 — Sentenza n. 483 — pp. 419; 475; 516; 560
  • 1991 — Sentenza n. 506 — p. 192
  • 1992 — Sentenza n. 35 — p. 421
  • 1992 — Sentenza n. 36 — p. 518
  • 1992 — Sentenza n. 38 — p. 520
  • 1992 — Sentenza n. 352 — p. 562
  • 1992 — Sentenza n. 353 — p. 493
  • 1992 — Sentenza n. 392 — p. 157
  • 1992 — Sentenza n. 427 — p. 563
  • 1992 — Sentenza n. 461 — p. 193
  • 1992 — Sentenza n. 462 — p. 567
  • 1993 — Sentenza n. 109 — p. 522
  • 1993 — Sentenza n. 231 — p. 424
  • 1993 — Sentenza n. 284 — p. 425
  • 1993 — Sentenza n. 308 — p. 194
  • 1993 — Sentenza n. 344 — p. 52
  • 1993 — Sentenza n. 345 — p. 494
  • 1993 — Sentenza n. 359 — p. 526
  • 1993 — Sentenza n. 360 — p. 496
  • 1993 — Sentenza n. 496 — p. 426
  • 1994 — Sentenza n. 84 — p. 56
  • 1994 — Sentenza n. 95 — p. 28
  • 1994 — Sentenza n. 441 — p. 195
  • 1995 — Sentenza n. 76 — p. 427
  • 1995 — Sentenza n. 154 — p. 428
  • 1995 — Sentenza n. 157 — pp. 477; 528
  • 1995 — Sentenza n. 162 — p. 58
  • 1995 — Sentenza n. 292 — p. 158
  • 1995 — Sentenza n. 342 — p. 197
  • 1995 — Sentenza n. 406 — p. 429
  • 1995 — Sentenza n. 407 — p. 431
  • 1995 — Sentenza n. 482 — p. 198
  • 1995 — Sentenza n. 520 — p. 530
  • 1995 — Sentenza n. 527 — p. 160
  • 1996 — Sentenza n. 53 — p. 161
  • 1996 — Sentenza n. 126 — p. 433
  • 1996 — Sentenza n. 352 — p. 439
  • 1997 — Sentenza n. 160 — p. 59
  • 1997 — Sentenza n. 285 — p. 441
  • 1998 — Sentenza n. 82 — p. 162
  • 1998 — Sentenza n. 326 — p. 201
  • 1998 — Sentenza n. 356 — p. 61
  • 1998 — Sentenza n. 398 — p. 532
  • 1998 — Sentenza n. 408 — pp. 30; 114
  • 1999 — Sentenza n. 185 — p. 164

2000–2009

  • 2000 — Sentenza n. 477 — p. 443
  • 2001 — Sentenza n. 55 — p. 450
  • 2001 — Sentenza n. 74 — p. 480
  • 2001 — Sentenza n. 84 — p. 452
  • 2001 — Sentenza n. 110 — p. 569
  • 2001 — Sentenza n. 170 — p. 455
  • 2001 — Sentenza n. 205 — p. 166
  • 2001 — Sentenza n. 206 — p. 537
  • 2001 — Sentenza n. 272 — p. 458
  • 2002 — Sentenza n. 533 — p. 1600
  • 2003 — Sentenza n. 91 — p. 460
  • 2003 — Sentenza n. 201 — p. 64
  • 2003 — Sentenza n. 303 — p. 769
  • 2003 — Sentenza n. 313 — p. 65
  • 2003 — Sentenza n. 314 — p. 1602
  • 2003 — Sentenza n. 324 — p. 1481
  • 2003 — Sentenza n. 353 — p. 1393
  • 2003 — Sentenza n. 370 — p. 1474
  • 2004 — Sentenza n. 1 — p. 1579
  • 2004 — Sentenza n. 2 — p. 72
  • 2004 — Sentenza n. 12 — p. 1565
  • 2004 — Sentenza n. 69 — p. 919
  • 2004 — Sentenza n. 112 — p. 921
  • 2004 — Sentenza n. 134 — p. 1287
  • 2004 — Sentenza n. 166 — p. 1449
  • 2004 — Sentenza n. 173 — p. 923
  • 2004 — Sentenza n. 185 — p. 1191
  • 2004 — Sentenza n. 198 — p. 100
  • 2004 — Sentenza n. 236 — p. 1609
  • 2004 — Sentenza n. 282 — p. 953
  • 2004 — Sentenza n. 378 — p. 77
  • 2004 — Sentenza n. 379 — p. 79
  • 2004 — Sentenza n. 380 — p. 1515
  • 2004 — Sentenza n. 390 — p. 1516
  • 2004 — Sentenza n. 424 — p. 1470
  • 2005 — Sentenza n. 26 — p. 1288
  • 2005 — Sentenza n. 51 — p. 1542
  • 2005 — Sentenza n. 106 — p. 955
  • 2005 — Sentenza n. 145 — p. 1611
  • 2005 — Sentenza n. 160 — p. 1501
  • 2005 — Sentenza n. 162 — p. 582
  • 2005 — Sentenza n. 167 — p. 925
  • 2005 — Sentenza n. 219 — p. 583
  • 2005 — Sentenza n. 222 — p. 674
  • 2005 — Sentenza n. 231 — p. 676
  • 2005 — Sentenza n. 232 — p. 957
  • 2005 — Sentenza n. 242 — p. 774
  • 2005 — Sentenza n. 270 — p. 1451
  • 2005 — Sentenza n. 271 — p. 960
  • 2005 — Sentenza n. 272 — p. 869
  • 2005 — Sentenza n. 279 — p. 586
  • 2005 — Sentenza n. 285 — p. 777
  • 2005 — Sentenza n. 286 — p. 1567
  • 2005 — Sentenza n. 319 — p. 1394
  • 2005 — Sentenza n. 321 — p. 1612
  • 2005 — Sentenza n. 355 — p. 1396
  • 2005 — Sentenza n. 378 — pp. 742; 1496
  • 2005 — Sentenza n. 383 — p. 785
  • 2005 — Sentenza n. 384 — p. 590
  • 2005 — Sentenza n. 405 — p. 1290
  • 2005 — Sentenza n. 406 — p. 1345
  • 2005 — Sentenza n. 424 — p. 1397
  • 2005 — Sentenza n. 431 — p. 1277
  • 2006 — Sentenza n. 12 — p. 32
  • 2006 — Sentenza n. 29 — p. 1336
  • 2006 — Sentenza n. 30 — p. 1291
  • 2006 — Sentenza n. 40 — p. 1398
  • 2006 — Sentenza n. 59 — p. 1614
  • 2006 — Sentenza n. 82 — p. 1365
  • 2006 — Sentenza n. 103 — p. 1504
  • 2006 — Sentenza n. 116 — p. 1569
  • 2006 — Sentenza n. 133 — p. 678
  • 2006 — Sentenza n. 134 — p. 593
  • 2006 — Sentenza n. 153 — p. 1400
  • 2006 — Sentenza n. 173 — p. 963
  • 2006 — Sentenza n. 211 — p. 1264
  • 2006 — Sentenza n. 212 — p. 1510
  • 2006 — Sentenza n. 213 — p. 1550
  • 2006 — Sentenza n. 214 — pp. 597; 797
  • 2006 — Sentenza n. 237 — p. 1216
  • 2006 — Sentenza n. 253 — p. 965
  • 2006 — Sentenza n. 265 — p. 1483
  • 2006 — Sentenza n. 308 — p. 462
  • 2006 — Sentenza n. 322 — p. 1293
  • 2006 — Sentenza n. 396 — p. 1219
  • 2006 — Sentenza n. 411 — p. 966
  • 2006 — Sentenza n. 423 — p. 1402
  • 2006 — Sentenza n. 424 — p. 1404
  • 2006 — Sentenza n. 448 — p. 1616
  • 2007 — Sentenza n. 25 — p. 1308
  • 2007 — Sentenza n. 57 — p. 1405
  • 2007 — Sentenza n. 88 — p. 800
  • 2007 — Sentenza n. 94 — p. 1558
  • 2007 — Sentenza n. 165 — p. 802
  • 2007 — Sentenza n. 189 — p. 1618
  • 2007 — Sentenza n. 201 — p. 680
  • 2007 — Sentenza n. 300 — p. 1407
  • 2007 — Sentenza n. 339 — pp. 601; 1532
  • 2007 — Sentenza n. 387 — p. 1518
  • 2008 — Sentenza n. 25 — p. 83
  • 2008 — Sentenza n. 51 — p. 602
  • 2008 — Sentenza n. 63 — p. 809
  • 2008 — Sentenza n. 93 — p. 1409
  • 2008 — Sentenza n. 94 — p. 682
  • 2008 — Sentenza n. 95 — p. 1620
  • 2008 — Sentenza n. 131 — p. 1265
  • 2008 — Sentenza n. 142 — p. 683
  • 2008 — Sentenza n. 145 — p. 1594
  • 2008 — Sentenza n. 168 — pp. 606; 1585
  • 2008 — Sentenza n. 179 — p. 1410
  • 2008 — Sentenza n. 200 — p. 85
  • 2008 — Sentenza n. 201 — p. 36
  • 2008 — Sentenza n. 285 — p. 1268
  • 2008 — Sentenza n. 369 — p. 968
  • 2008 — Sentenza n. 370 — p. 969
  • 2008 — Sentenza n. 371 — p. 876
  • 2009 — Sentenza n. 76 — p. 812
  • 2009 — Sentenza n. 124 — p. 686
  • 2009 — Sentenza n. 138 — p. 1412
  • 2009 — Sentenza n. 247 — p. 614
  • 2009 — Sentenza n. 249 — p. 926
  • 2009 — Sentenza n. 328 — p. 1414
  • 2009 — Sentenza n. 339 — p. 687

2010–2019

  • 2010 — Sentenza n. 27 — p. 689
  • 2010 — Sentenza n. 131 — p. 1416
  • 2010 — Sentenza n. 132 — p. 1419
  • 2010 — Sentenza n. 151 — p. 971
  • 2010 — Sentenza n. 167 — pp. 1220; 1282; 1310
  • 2010 — Sentenza n. 226 — p. 1588
  • 2010 — Sentenza n. 272 — p. 1484
  • 2010 — Sentenza n. 300 — p. 1420
  • 2010 — Sentenza n. 332 — p. 974
  • 2010 — Sentenza n. 334 — p. 616
  • 2011 — Sentenza n. 7 — p. 976
  • 2011 — Sentenza n. 35 — pp. 1223; 1312
  • 2011 — Sentenza n. 68 — p. 977
  • 2011 — Sentenza n. 69 — p. 979
  • 2011 — Sentenza n. 77 — pp. 983; 1421
  • 2011 — Sentenza n. 79 — pp. 691; 814
  • 2011 — Sentenza n. 150 — p. 984
  • 2011 — Sentenza n. 165 — p. 882
  • 2011 — Sentenza n. 170 — p. 986
  • 2011 — Sentenza n. 189 — p. 1327
  • 2011 — Sentenza n. 232 — p. 816
  • 2011 — Sentenza n. 310 — pp. 88; 987
  • 2011 — Sentenza n. 325 — p. 1224
  • 2011 — Sentenza n. 339 — p. 989
  • 2012 — Sentenza n. 22 — p. 1367
  • 2012 — Sentenza n. 32 — p. 1368
  • 2012 — Sentenza n. 34 — p. 1226
  • 2012 — Sentenza n. 35 — p. 1228
  • 2012 — Sentenza n. 80 — p. 1534
  • 2012 — Sentenza n. 114 — p. 990
  • 2012 — Sentenza n. 141 — p. 993
  • 2012 — Sentenza n. 159 — p. 1294
  • 2012 — Sentenza n. 163 — p. 819
  • 2012 — Sentenza n. 179 — p. 618
  • 2012 — Sentenza n. 213 — p. 995
  • 2012 — Sentenza n. 256 — p. 997
  • 2012 — Sentenza n. 273 — p. 999
  • 2012 — Sentenza n. 289 — p. 1002
  • 2012 — Sentenza n. 290 — p. 1003
  • 2012 — Sentenza n. 297 — p. 622
  • 2013 — Sentenza n. 18 — p. 1004
  • 2013 — Sentenza n. 19 — p. 1006
  • 2013 — Sentenza n. 39 — p. 628
  • 2013 — Sentenza n. 62 — pp. 886; 1575
  • 2013 — Sentenza n. 72 — p. 1346
  • 2013 — Sentenza n. 77 — pp. 1008; 1229
  • 2013 — Sentenza n. 91 — p. 1422
  • 2013 — Sentenza n. 98 — p. 1424
  • 2013 — Sentenza n. 118 — p. 1232
  • 2013 — Sentenza n. 131 — p. 1011
  • 2013 — Sentenza n. 159 — p. 1013
  • 2013 — Sentenza n. 162 — p. 1014
  • 2013 — Sentenza n. 218 — p. 1016
  • 2013 — Sentenza n. 228 — pp. 903; 1017
  • 2013 — Sentenza n. 230 — p. 745
  • 2013 — Sentenza n. 265 — p. 1622
  • 2013 — Sentenza n. 286 — p. 1019
  • 2014 — Sentenza n. 17 — p. 1024
  • 2014 — Sentenza n. 54 — p. 1360
  • 2014 — Sentenza n. 178 — p. 1427
  • 2014 — Sentenza n. 211 — p. 1028
  • 2014 — Sentenza n. 269 — p. 1031
  • 2015 — Sentenza n. 117 — p. 1430
  • 2015 — Sentenza n. 140 — p. 630
  • 2015 — Sentenza n. 171 — p. 888
  • 2015 — Sentenza n. 180 — p. 1034
  • 2015 — Sentenza n. 195 — p. 1297
  • 2015 — Sentenza n. 217 — p. 1432
  • 2015 — Sentenza n. 228 — p. 38
  • 2015 — Sentenza n. 245 — p. 40
  • 2015 — Sentenza n. 261 — p. 823
  • 2015 — Sentenza n. 272 — p. 1519
  • 2016 — Sentenza n. 7 — pp. 748; 825
  • 2016 — Sentenza n. 21 — p. 638
  • 2016 — Sentenza n. 63 — p. 1235
  • 2016 — Sentenza n. 175 — p. 1036
  • 2016 — Sentenza n. 211 — p. 692
  • 2016 — Sentenza n. 228 — p. 1041
  • 2016 — Sentenza n. 251 — p. 658
  • 2016 — Sentenza n. 257 — p. 1043
  • 2016 — Sentenza n. 262 — p. 1047
  • 2016 — Sentenza n. 272 — pp. 1205; 1376
  • 2016 — Sentenza n. 284 — pp. 641; 828; 1478
  • 2017 — Sentenza n. 8 — p. 1313
  • 2017 — Sentenza n. 14 — p. 906
  • 2017 — Sentenza n. 72 — p. 1050
  • 2017 — Sentenza n. 81 — pp. 1299; 1315
  • 2017 — Sentenza n. 103 — pp. 644; 1055
  • 2017 — Sentenza n. 121 — p. 1056
  • 2017 — Sentenza n. 160 — p. 1057
  • 2017 — Sentenza n. 172 — p. 1238
  • 2017 — Sentenza n. 175 — p. 1059
  • 2017 — Sentenza n. 191 — p. 1523
  • 2017 — Sentenza n. 234 — p. 1059
  • 2017 — Sentenza n. 252 — p. 891
  • 2017 — Sentenza n. 261 — p. 651
  • 2018 — Sentenza n. 38 — p. 1328
  • 2018 — Sentenza n. 61 — p. 696
  • 2018 — Sentenza n. 71 — p. 701
  • 2018 — Sentenza n. 74 — p. 829
  • 2018 — Sentenza n. 78 — p. 705
  • 2018 — Sentenza n. 82 — p. 1329
  • 2018 — Sentenza n. 160 — p. 1061
  • 2018 — Sentenza n. 172 — pp. 1062; 1434
  • 2018 — Sentenza n. 185 — pp. 708; 860
  • 2018 — Sentenza n. 196 — p. 1064
  • 2018 — Sentenza n. 228 — p. 1435
  • 2019 — Sentenza n. 10 — p. 1071
  • 2019 — Sentenza n. 56 — p. 711
  • 2019 — Sentenza n. 62 — p. 1072
  • 2019 — Sentenza n. 72 — p. 653
  • 2019 — Sentenza n. 74 — p. 714
  • 2019 — Sentenza n. 81 — p. 1624
  • 2019 — Sentenza n. 100 — p. 1073
  • 2019 — Sentenza n. 138 — p. 1075
  • 2019 — Sentenza n. 146 — p. 1083
  • 2019 — Sentenza n. 154 — p. 1087
  • 2019 — Sentenza n. 175 — p. 1089
  • 2019 — Sentenza n. 195 — pp. 910; 1580
  • 2019 — Sentenza n. 246 — p. 1378
  • 2019 — Sentenza n. 277 — p. 862
  • 2019 — Sentenza n. 285 — p. 1193

2020–2025

  • 2020 — Sentenza n. 5 — p. 1092
  • 2020 — Sentenza n. 16 — p. 1096
  • 2020 — Sentenza n. 43 — p. 1098
  • 2020 — Sentenza n. 159 — p. 1100
  • 2020 — Sentenza n. 172 — p. 1240
  • 2020 — Sentenza n. 177 — pp. 1241; 1302
  • 2020 — Sentenza n. 194 — p. 1103
  • 2020 — Sentenza n. 200 — p. 1109
  • 2020 — Sentenza n. 227 — p. 1113
  • 2020 — Sentenza n. 236 — p. 1245
  • 2020 — Sentenza n. 239 — p. 1330
  • 2020 — Sentenza n. 257 — p. 1116
  • 2020 — Sentenza n. 273 — p. 1118
  • 2021 — Sentenza n. 22 — p. 1317
  • 2021 — Sentenza n. 37 — p. 1348
  • 2021 — Sentenza n. 52 — p. 864
  • 2021 — Sentenza n. 129 — p. 1249
  • 2021 — Sentenza n. 153 — p. 1121
  • 2021 — Sentenza n. 167 — p. 1627
  • 2021 — Sentenza n. 176 — p. 1252
  • 2021 — Sentenza n. 202 — p. 1337
  • 2021 — Sentenza n. 234 — p. 897
  • 2022 — Sentenza n. 6 — pp. 1126; 1439
  • 2022 — Sentenza n. 39 — p. 1129
  • 2022 — Sentenza n. 40 — pp. 716; 831
  • 2022 — Sentenza n. 84 — p. 1135
  • 2022 — Sentenza n. 114 — p. 723
  • 2022 — Sentenza n. 120 — p. 1137
  • 2022 — Sentenza n. 123 — p. 834
  • 2022 — Sentenza n. 179 — pp. 727; 839
  • 2022 — Sentenza n. 187 — p. 1141
  • 2022 — Sentenza n. 190 — pp. 1144; 1206
  • 2022 — Sentenza n. 253 — p. 1148
  • 2022 — Sentenza n. 255 — p. 1152
  • 2023 — Sentenza n. 6 — p. 842
  • 2023 — Sentenza n. 41 — p. 1158
  • 2023 — Sentenza n. 53 — p. 1162
  • 2023 — Sentenza n. 61 — p. 1629
  • 2023 — Sentenza n. 70 — pp. 850; 1545
  • 2023 — Sentenza n. 84 — p. 1632
  • 2023 — Sentenza n. 92 — p. 1165
  • 2023 — Sentenza n. 93 — p. 1197
  • 2023 — Sentenza n. 99 — p. 1168
  • 2023 — Sentenza n. 121 — p. 1200
  • 2023 — Sentenza n. 127 — p. 1442
  • 2023 — Sentenza n. 136 — p. 1258
  • 2023 — Sentenza n. 163 — p. 1172
  • 2023 — Sentenza n. 176 — p. 1176
  • 2023 — Sentenza n. 193 — pp. 854; 1527
  • 2023 — Sentenza n. 223 — p. 731
  • 2024 — Sentenza n. 16 — p. 1272
  • 2024 — Sentenza n. 31 — p. 750
  • 2024 — Sentenza n. 50 — p. 1355
  • 2024 — Sentenza n. 69 — p. 1177
  • 2024 — Sentenza n. 130 — p. 736
  • 2024 — Sentenza n. 165 — p. 1506
  • 2024 — Sentenza n. 168 — p. 1322
  • 2024 — Sentenza n. 175 — p. 754
  • 2024 — Sentenza n. 185 — p. 1181
  • 2024 — Sentenza n. 192 — p. 1637
  • 2024 — Sentenza n. 195 — p. 738
  • 2025 — Sentenza n. 64 — p. 89
  • 2025 — Sentenza n. 108 — p. 1488