Introduzione
Il volume, realizzato in occasione del settantesimo anniversario dell'attività della Corte costituzionale, si inserisce in una più ampia collana di 15 pubblicazioni tematiche che raccolgono e illustrano le pronunce di accoglimento con cui la Corte ha inciso con efficacia erga omnes in altrettanti settori dell'ordinamento.
Ciascun volume (ovvero ognuno dei tomi in cui può articolarsi) consta di tre parti.
La prima contiene lo studio introduttivo di un Giudice costituzionale sulla complessiva giurisprudenza della Corte nella determinata branca ordinamentale esaminata.
La seconda individua le pertinenti sentenze di accoglimento, riportandone gli estratti che comprendono la motivazione in diritto (da cui sono stralciate le eccezioni meramente processuali, le questioni decise nel senso dell'inammissibilità o del rigetto e comunque quelle eterogenee eventualmente trattate) e il dispositivo (limitatamente ai capi di accoglimento). Le pronunce sono organizzate sistematicamente all'interno di voci classificatorie e inserite, all'interno di ciascuna di esse, in ordine cronologico ascendente. Ad ogni voce corrisponde una sezione dedicata, le cui pagine iniziali riepilogano le pronunce prese in considerazione per le quali sono riportati i principali elementi identificativi: numero e anno, Presidente del Collegio e Giudice Redattore o Relatore, gli istituti cui si riferiscono le questioni accolte, le norme giudicate illegittime e i parametri violati. Le pronunce sono di regola collocate sotto un'unica voce ritenuta prevalente, a meno che non abbiano deciso questioni riconducibili a più voci.
L'ultima parte racchiude tre indici volti ad agevolare il reperimento delle sentenze: i primi due sono rispettivamente organizzati per norma dichiarata illegittima e per parametro violato mentre il terzo contiene in ordine cronologico ascendente tutte le pronunce di accoglimento esaminate. Per i parametri che, come gli artt. 3, 97, 111 e 117 Cost., si connotano per la complessità del relativo contenuto precettivo, si è proceduto ad un'analisi distinta in base allo specifico profilo valutato dalla Corte.
Al fine di offrire un quadro più ampio del contesto giurisprudenziale di riferimento sono presenti, all'interno degli estratti delle sentenze, note redazionali nelle quali sono citate le ulteriori questioni trattate in una decisione, diverse da quelle accolte e specificamente illustrate, nonché le altre pronunce rilevanti afferenti al medesimo tema, benché recanti un dispositivo di segno diverso.
Il presente volume, intitolato "Le garanzie giurisdizionali", comprende, innanzitutto, le sentenze ritenute significative per la ricostruzione dell'interpretazione giurisprudenziale delle garanzie costituzionali in materia di giurisdizione (con particolare riguardo agli artt. 24, 25 e 111); seguono tutte le pronunce che hanno fatto applicazione dei principi costituzionali in relazione alle singole giurisdizioni e ai reciproci rapporti tra le stesse; compaiono poi le decisioni relative a istituti che interessano trasversalmente le diverse giurisdizioni (spese di giustizia ed equa riparazione); infine, tre specifiche sezioni sono dedicate all'arbitrato, ai procedimenti disciplinari e al giudicato costituzionale.
Si rappresenta che la copiosa giurisprudenza costituzionale in materia di procedura penale (ad eccezione delle pronunce più rilevanti per la ricostruzione dei principi costituzionali) è raccolta nel volume 13, intitolato "Il diritto penale", che tratta, dunque, del diritto penale tanto sostanziale quanto processuale.
I. Studio del giudice costituzionale
Le garanzie giurisdizionali
1. Presentazione del XV Volume, le garanzie giurisdizionali
Il XV Volume, dedicato alle garanzie giurisdizionali, raccoglie le sentenze di accoglimento pronunciate dalla Corte costituzionale nei suoi settant’anni di attività relative agli articoli 24, 25, 101-108, 110, 111 e 113 della Costituzione. Di ciascuna sentenza sono riportati i passaggi della motivazione che recano i principali argomenti a sostegno della dichiarazione di illegittimità costituzionale e il dispositivo. Un apparato di note dà conto di precedenti pronunce di inammissibilità o di rigetto, a dimostrazione che la ricostruzione in prospettiva costituzionale di istituti di carattere sostanziale e processuale si è avvantaggiata negli anni di tutto lo strumentario decisionale di cui dispone la Corte costituzionale.
Il Volume procede per successivi paragrafi, distintamente dedicati ai principi che nel tempo la giurisprudenza costituzionale ha enucleato come autonome garanzie offerte dalle richiamate disposizioni costituzionali. Si tratta certamente di una ripartizione convenzionale, atteso che in molte occasioni plurime garanzie sono venute in gioco nello stesso giudizio di legittimità costituzionale. La struttura che si è voluta accogliere è dipesa dalla necessità di ordinare l’imponente mole di decisioni di accoglimento, utilizzando come criteri per il riparto sia i principi costituzionali posti alla base della decisione, sia categorie emerse in dottrina e ormai consolidate.
A uno sguardo d’insieme, il Volume può considerarsi diviso in due parti. Una prima parte raccoglie in un unico corpo le sentenze relative a diritti e principi inerenti alla tutela giurisdizionale enunciati in termini generali e in maniera trasversale rispetto alle diverse giurisdizioni. Come si dirà a breve, costituisce una affermazione risalente e costante nella giurisprudenza costituzionale quella per cui il diritto di azione e di difesa in giudizio non si realizza in modo uniforme e immutabile, ma opera «secondo le speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti». Cionondimeno, è emerso nella giurisprudenza costituzionale un nucleo di garanzie comuni di cui si è voluto dare conto nella prima parte del Volume. Essa è composta da cinque sezioni dedicate rispettivamente a: diritto di azione e di difesa in giudizio; parità delle parti; garanzia del giudice naturale precostituito per legge; terzietà e imparzialità del giudice, autonomia dell’ordine giudiziario; pubblicità dei procedimenti giurisdizionali. Come è facile evincere dai richiamati titoli, si tratta delle principali garanzie soggettive e oggettive offerte dagli articoli 24, 25, 111 e 113 della Costituzione, cui seguono le garanzie di indipendenza e di terzietà del singolo giudice e quelle riflesse del relativo ordine, di cui agli articoli da 101 a 108 e 110 della Costituzione.
Merita richiamare l’attenzione sul fatto che proprio la prima sezione, rivolta al diritto di azione e di difesa in giudizio, dunque all’art. 24 Cost., è a sua volta suddivisa in paragrafi che offrono una immediata rappresentazione di come, attraverso il contributo della giurisprudenza costituzionale, le garanzie costituzionali abbiano preso forma e si siano inverate nell’ordinamento. I primi paragrafi attengono alla qualificazione del diritto come principio supremo dell’ordinamento (paragrafo n. 1.1.) e alla sua perimetrazione soggettiva, comprendente cittadini e stranieri, in ossequio alla espressione «Tutti» con cui si apre la disposizione costituzionale (paragrafo n. 1.2.).
Seguono paragrafi relativi ai singoli diritti con cui si è confrontata la giurisprudenza costituzionale, volti a dare contenuto all’azione e alla difesa. I titoli rendono evidente come la Corte costituzionale, sviluppando linee di fondo presenti nell’ordinamento, abbia inteso le garanzie costituzionali come comprendenti presidi tesi a darvi pienezza, andando ben oltre il mero accesso formale a un giudice. Si ritrovano così le sentenze di accoglimento relative alla garanzia di una pronuncia nel merito (paragrafo n. 1.3.); al diritto al contraddittorio, quale componente della garanzia del giusto processo (paragrafo n. 1.4.); al diritto alla difesa tecnica (paragrafo n. 1.5.). Ancora, sentenze relative a elementi cui è subordinato l’accesso alla tutela, in relazione ai termini per agire in giudizio (paragrafo n. 1.6.), alle condizioni dell’azione (paragrafo n. 1.7.) e alla risalente casistica sul solve et repete. La prima sezione si chiude con la giurisprudenza sul patrocinio a spese dello Stato, quale condizione di effettività delle garanzie di azione e di difesa in giudizio a mente del terzo comma dell’art. 24 Cost.
Analogamente, è assai ricca la quarta sezione della prima parte del Volume, relativa alla terzietà e imparzialità del giudice, e all’autonomia dell’ordine giudiziario, quali riflessi istituzionali e organizzativi, nella Parte II della Costituzione, dei diritti garantiti nella Parte I. I primi paragrafi sono dedicati alla giurisprudenza costituzionale relativa alle sezioni specializzate (paragrafo n. 4.1.), agli organi formalmente non giurisdizionali (paragrafo n. 4.2.) e agli esperti esterni che partecipano all’amministrazione della giustizia (paragrafo n. 4.3.). Si tratta della giurisprudenza che, sin dalle prime sentenze e fino agli approdi più recenti, ha delineato i principi di indipendenza e di terzietà del giudice ai sensi degli artt. 101, secondo comma, 102, 104 e 108 Cost. Seguono i paragrafi dedicati agli organi di garanzia (paragrafo n. 4.4.), anche qui dando conto congiuntamente della giurisprudenza relativa al Consiglio superiore della magistratura e agli organi cosiddetti di autogoverno della giustizia amministrativa e di quella contabile, sempre in nome della trasversalità dei principi enunciati in questa prima parte del Volume. Sono raccolte in distinti paragrafi le sentenze in cui la Corte costituzionale si è confrontata con lo stato giuridico dei magistrati, in tema di poteri di nomina, rinnovo e decadenza (paragrafo n. 4.5.), ordinamento giudiziario (paragrafo n. 4.6.) e specifiche garanzie connesse allo stato giuridico, quali il trattamento economico (paragrafo n. 4.7.). Alle sentenze in tema di magistratura onoraria è dedicato un apposito paragrafo (paragrafo n. 4.8.). Segue la giurisprudenza sulle garanzie di indipendenza e di imparzialità interne al procedimento, nel paragrafo dedicato al giusto processo e alle cause di incompatibilità, astensione e ricusazione (paragrafo n. 4.9.). Infine, l’ultimo paragrafo della sezione attiene alla responsabilità civile dei magistrati (paragrafo n. 4.10).
La seconda parte del Volume è dedicata alle singole giurisdizioni, la giurisdizione civile (paragrafo n. 6), la giurisdizione amministrativa (paragrafo n. 7), la giurisdizione contabile (n. 8), la giurisdizione tributaria (n. 9) e le altre giurisdizioni (n. 10). Per una scelta di opportunità sistematica, le numerose sentenze di accoglimento relative alla giurisdizione penale sono state raccolte nei Volumi dedicati al diritto penale sostanziale e processuale e all’esecuzione penale, al fine di offrire una presentazione unitaria delle sentenze di accoglimento in materia. Nondimeno, importanti pronunce relative a questi ambiti sono presenti anche nel XV Volume sulle garanzie giurisdizionali, nella prima parte relativa ai principi generali di cui si è detto. Solo per completezza espositiva, nella sezione dedicata alla giurisdizione civile la giurisprudenza costituzionale è stata organizzata tendenzialmente secondo l’ordine dei Libri del codice di procedura civile, con alcune variazioni dovute alla contiguità di ambiti materiali interni e esterni al codice, ritenute più fruttuose per una migliore esposizione della materia. Si è così data la seguente struttura: competenza (paragrafo n. 6.1), atto introduttivo (paragrafo n. 6.2.), notificazioni (paragrafo n. 6.3.), prove e regole di giudizio (paragrafo n. 6.4.), interruzione e sospensione del giudizio (paragrafo n. 6.5.), impugnazioni e correzione di errori materiali (paragrafo n. 6.6.), rito del lavoro (paragrafo n. 6.7.), procedimenti in materia di famiglia e filiazione (paragrafo n. 6.8.), procedimenti speciali (paragrafo n. 6.9.), procedimenti cautelari (paragrafo n. 6.10.), esecuzione individuale (paragrafo n. 6.11.), procedure concorsuali (paragrafo n. 6.12).
Le ultime sezioni del Volume sono dedicate nuovamente a principi trasversali, in relazione alle spese di giustizia (paragrafo n. 12) e all’equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo (paragrafo n. 13), anch’essa divenuta componente di un processo costituzionalmente giusto. Si è ritenuto, inoltre, di presentare in questo stesso Volume le sentenze che hanno enunciato principi costituzionali in tema di arbitrato (paragrafo n. 14), procedimenti disciplinari (paragrafo n. 15) e, infine, anche la giurisprudenza relativa all’elusione o alla violazione del giudicato costituzionale (paragrafo n. 16).
Come spesso accade, le scelte relative alla struttura di un volume costituiscono una traccia dell’articolazione sostanziale che si intende dare ai materiali che l’opera contiene. Si è già detto che il criterio principale utilizzato è quello dell’aderenza alla struttura del testo costituzionale, dai diritti soggettivi all’organizzazione dei poteri. Alcune soluzioni, tuttavia, hanno richiesto delle scelte. Due, in particolare, meritano di essere richiamate.
In primo luogo, ci si è chiesti se dedicare una sezione autonoma e distinta al «giusto processo», quale espressione che addensa alcune delle più pregnanti garanzie inerenti alla tutela giurisdizionale dei diritti. Si è ritenuto, tuttavia, di scartare questa opzione, in quanto avrebbe finito per svuotare altre sezioni, aggregando in un unico corpo indistinto le decisioni relative alle singole garanzie che compongono la nozione di giusto processo e che, invece, conservano una propria autonomia concettuale, tanto da essere state oggetto di distinti sviluppi nella giurisprudenza costituzionale. Al giusto processo complessivamente considerato è dedicato un breve paragrafo del presente contributo introduttivo.
Il secondo aspetto su cui merita richiamare l’attenzione è la consonanza con i parametri convenzionali ed europei. Ci si è chiesti se prevedere un paragrafo dedicato alle sentenze di accoglimento che hanno fatto richiamo ai citati parametri, ma anche questa soluzione non è risultata percorribile, in quanto si tratta di sentenze che sono relative a diverse garanzie e che vanno considerate nel contesto della giurisprudenza dedicata a ciascuna di esse. Anche questa scelta redazionale è indice, per vero, di un andamento sostanziale di cui si deve tenere conto, ossia l’integrazione dei parametri convenzionali ed europei nelle garanzie previste dalla Costituzione italiana.
Come è dato comprendere da questa breve illustrazione della struttura del Volume, la giurisprudenza costituzionale sulle garanzie giurisdizionali ha toccato i più diversi ambiti materiali, sicché non è pensabile in queste brevi note introduttive approfondire singoli istituti del diritto sostanziale o processuale. Rinviando al dettaglio della giurisprudenza quale risulta dalle singole sezioni del Volume, si vuole più modestamente, nel prosieguo, mettere in luce alcune linee di fondo di questa giurisprudenza, riconducibili a quella che è la prima parte del presente Volume.
2. Il diritto alla tutela giurisdizionale come principio supremo dell’ordinamento e connotato della forma di Stato
Nel diciannovesimo secolo, uno dei maggiori esponenti della cultura giuridica inglese riteneva che le costituzioni continentali avessero la caratteristica di proclamare diritti e principi senza tener conto della «assoluta necessità» di munirli di adeguati strumenti di garanzia. Si metteva in questo modo in luce il legame coessenziale tra le posizioni giuridiche soggettive e le azioni giurisdizionali per la loro garanzia, in quella prospettazione per evidenziare le carenze nel costituzionalismo continentale dell’epoca.
La domanda se l’ordinamento appresti garanzie giurisdizionali sufficienti per rendere effettivi i diritti che proclama in via astratta non ha perso di attualità, se pure nel contesto radicalmente differente di una Costituzione rigida di stampo democratico e pluralista. Non può esservi, in realtà, una risposta generale e aprioristica, poiché l’esistenza e l’adeguatezza dei rimedi giurisdizionali richiede un approfondimento analitico nei singoli settori materiali in cui emergono posizioni giuridiche soggettive che l’ordinamento ritiene meritevoli di tutela. L’analisi, inoltre, è costantemente aperta e in evoluzione, tanto quanto l’ordinamento enuclea nuove posizioni giuridiche, individuali o collettive, in risposta al mutamento dei fenomeni sociali, economici, tecnologici e culturali.
Resta, tuttavia, quale punto di partenza determinante proprio il fatto che il diritto alla tutela giurisdizionale trovi autonoma protezione nell’art. 24 della Costituzione, assistito perciò, come gli altri diritti costituzionali, dalle garanzie previste da una Costituzione rigida, tra cui l’esistenza di un giudice della legittimità costituzionale delle leggi.
Compito della Corte costituzionale nei suoi settant’anni di attività è stato innanzitutto quello di illuminare i contenuti dei principi costituzionali relativi alle garanzie giurisdizionali e di elidere le disposizioni di legge in contrasto presenti nell’ordinamento. Prima di analizzare singoli andamenti della giurisprudenza, tuttavia, conviene richiamare innanzitutto la collocazione che la Corte ha attribuito a tali garanzie nel sistema costituzionale. Secondo una affermazione da tempo acquisita, il diritto alla tutela giurisdizionale costituisce uno dei principi supremi dell’ordinamento repubblicano.
Ben prima della “scoperta” della categoria dei principi supremi dell’ordinamento, per vero, sin dalle sue prime sentenze la Corte costituzionale affermò che il diritto di difesa costituiva un principio essenziale dello Stato di diritto. Si legge così nella sentenza n. 46 del 1957 che tale diritto, per come formulato nell’art. 24 Cost., è volto a rendere «concreto e non soltanto apparente il diritto alla prestazione giurisdizionale, che è fondamentale in ogni ordinamento basato sulle esigenze indefettibili della giustizia e sui cardini dello Stato di diritto».
Emergono evidenti in questa affermazione due elementi connessi, che hanno conservato nel tempo la loro attualità: il diritto alla tutela giurisdizionale costituisce una componente della forma di Stato; esso esprime il legame di dipendenza che intercorre tra effettività del diritto e organizzazione del potere, in particolare del potere giudiziario.
Quanto al primo aspetto, sin da questa giurisprudenza il diritto alla tutela giurisdizionale è stato ritenuto uno dei tratti fondativi della Costituzione repubblicana, che informa e connota il rapporto tra autorità e libertà. Molti anni dopo, la medesima posizione giuridica soggettiva, declinata nella forma del diritto di accesso a un giudice, è risultata essere uno dei tratti costitutivi del patrimonio costituzionale europeo ai sensi degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 19 del Trattato sull’Unione europea. Su questo aspetto si ritornerà nelle ultime pagine del presente contributo.
Venendo ai caratteri del diritto di agire e di difendersi in giudizio, la sua collocazione topografica tra i «Rapporti civili» riflette l’adozione dello schema tipico del diritto di libertà. E pure, in quella prima giurisprudenza sopra richiamata, il diritto enunciato dall’art. 24 Cost. fu qualificato da subito come «diritto alla prestazione giurisdizionale», mettendo in luce il nesso tra diritto individuale ed esercizio della funzione giurisdizionale, dunque organizzazione del potere. La Corte ragionò, infatti, del diritto di difesa come «intimamente legato alla esplicazione del potere giurisdizionale e alla possibilità di rimuovere le difficoltà di carattere economico che possono opporsi (come è detto nel terzo comma dello stesso art. 24) al concreto esercizio del diritto medesimo». Nella specie, l’affermazione era riferita alla potestà effettiva di assistenza tecnica e professionale finalizzata ad assicurare il contraddittorio tra le parti.
Con i canoni ricostruttivi dell’oggi, potrebbe dirsi che sin da allora il diritto alla tutela giurisdizionale si manifestò come espressivo di plurime dimensioni, una dimensione di libertà e una dimensione di prestazione, traducendo così sia il profilo soggettivo e difensivo tipico della tradizione liberale – dunque l’inviolabilità da parte del legislatore e di tutti i pubblici poteri – sia il profilo prestazionale, che impone allo stesso legislatore e ai pubblici poteri misure attive da cui è fatta dipendere la sua concreta realizzazione, in una proiezione istituzionale.
In effetti, la dottrina ha osservato che, con il contributo della giurisprudenza costituzionale, il diritto alla tutela giurisdizionale «ha cessato di essere una mera “promessa” per trasformarsi in una “realtà” concretamente operante nel processo, secondo direttrici di sviluppo ben lontane dalle premesse d’origine». Mentre, infatti, storicamente il legislatore costituente mirava a individuare un diritto di libertà tradizionalmente inteso quale libertà negativa, l’inviolabilità di un agere licere, grazie all’intervento sistematico della Corte costituzionale «sono venute alla ribalta le esigenze di “libertà positiva” e di “partecipazione” che caratterizzano la nuova fisionomia politico-sociale dell’ordinamento e segnano la transizione definitiva da una concezione ottocentesca di tipo liberale a una concezione “democratica e pluralista” delle libertà fondamentali».
Il concetto di libertà positiva, d’altra parte, chiama in causa necessariamente i profili istituzionali. Non c’è dubbio che la Costituzione abbia conformato il ruolo del giudice e l’esercizio della sua funzione innanzitutto come oggetto di un diritto di rango costituzionale e non come fatto di organizzazione. Azione e difesa in giudizio, garanzia del giudice naturale, sono formulati nella Parte I della Costituzione come diritti soggettivi e nondimeno la loro concreta garanzia dipende dall’indipendenza del giudice. L’indipendenza e la terzietà del giudice, perciò, sono attributi necessari non per un’esigenza propria del potere che compongono, ma per l’inveramento dei diritti soggettivi che da essi dipendono. Le lacune e i vuoti dell’organizzazione non sono debolezze che affliggono il potere, ma pregiudizi all’effettività dei diritti. Le garanzie giurisdizionali, da questo punto di vista, costituiscono un esempio emblematico del rapporto di dipendenza tra i diritti e i doveri della Parte I della Costituzione e l’organizzazione dei poteri della Parte II.
Queste due pretese costituzionali – garanzia del diritto di agire e di difendersi e pienezza dei caratteri di giudice e giudizio – percorrono tutta la giurisprudenza costituzionale sin dai primi anni. A queste due prospettive, perciò, sono dedicati i paragrafi che seguono, non certo con l’obiettivo di approfondirne singoli aspetti, ma per delineare un quadro d’insieme. Si è scelto, sia in relazione al diritto di azione e di difesa in giudizio e al diritto al giudice naturale, sia in rapporto all’indipendenza del giudice, di prendere le mosse dai principi fissati nella più risalente giurisprudenza costituzionale, per l’importante ruolo che essa ha avuto nella prima elaborazione dei significati delle disposizioni costituzionali, dando conto nel seguito di alcune decisioni più recenti, che di quei principi hanno fatto applicazione.
3. Diritti e garanzie giurisdizionali, cenni introduttivi
Come si è accennato, l’espressa costituzionalizzazione del diritto alla tutela giurisdizionale, quale autonoma situazione giuridica soggettiva di rango costituzionale, ha rappresentato una particolarità nelle costituzioni coeve a quella italiana e ha determinato uno scarto rispetto alle concezioni dell’azione e del processo di matrice liberale.
Proprio l’autonomia costituzionale del diritto ne ha consentito la pervasiva espansione in ogni settore del vivere comune, operando per tutte le situazioni giuridiche soggettive, dalle più tradizionali configurazioni del diritto soggettivo e dell’interesse legittimo, sino alle posizioni di interesse collettivo e diffuso; e così trasversalmente alle giurisdizioni, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dunque in ogni ramo dell’ordinamento, indipendentemente dal tipo di giudice e di giudizio. L’art. 24 Cost. ha, in effetti, costituito una norma a fattispecie aperta, che la giurisprudenza costituzionale ha modulato nel tempo in rapporto ai contenuti progressivamente assunti dalla legislazione.
Si è fatto cenno, nel paragrafo precedente, alla intima connessione tra diritti sostanziali e rimedi processuali. Questa connessione è ben presente nella giurisprudenza costituzionale, ove si è affermato che al riconoscimento della titolarità di diritti «non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale. Il principio di assolutezza, inviolabilità e universalità della tutela giurisdizionale dei diritti esclude infatti che possano esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che vi sia una giurisdizione innanzi alla quale esse possano essere fatte valere», cosicché l’azione in giudizio per la difesa dei propri diritti «è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili» riconducibili all’art. 2 Cost. e caratterizzanti lo stato democratico di diritto, «un diritto che non si lascia ridurre alla mera possibilità di proporre istanze o sollecitazioni, foss’anche ad autorità appartenenti all’ordine giudiziario, destinate a una trattazione fuori delle garanzie procedimentali minime costituzionalmente dovute, quali la possibilità del contraddittorio, la stabilità della decisione e l’impugnabilità con ricorso per cassazione».
Gli artt. 3, 24, 25, 111 e 113 Cost., tuttavia, non delineano un unico modello di accesso al giudice, né un unico schema di processo. Nella giurisprudenza costituzionale, in effetti, all’irradiarsi e al dipanarsi delle garanzie connesse all’azione e alla difesa in giudizio si è proceduto di pari passo con il riconoscimento della pluralità di “tipi” di posizioni giuridiche soggettive e di giurisdizioni presenti nello stesso testo della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale ha così sempre oscillato tra due poli: da un lato, la discrezionalità del legislatore nel delineare le forme di accesso al giudice e i caratteri del giudizio; dall’altro, l’obbligo di assicurare un contenuto minimo costituzionalmente dovuto al diritto alla tutela giurisdizionale, valido per tutti in ogni tipo di giudizio.
Da questo punto di vista, come si è accennato, i significati fondamentali delle norme costituzionali furono certamente enucleati sin dalle prime decisioni, riconoscendo nel diritto costituzionale di azione e di difesa le componenti dell’assistenza di un difensore e al contraddittorio. Non v’è dubbio, tuttavia, che l’ambito di applicazione di tali principi fu soggetto a oscillazioni, risentendo di un diverso contesto culturale e sociale. Solo per fare un esempio relativo all’ambito penale, e rinviando al relativo Volume per maggiori approfondimenti, in alcune risalenti pronunce la Corte giudicò non fondate, in quanto rimesse alle scelte discrezionali del legislatore, questioni relative alla mancata partecipazione del difensore all’incidente di esecuzione volto alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva per coloro che non erano in grado di farvi fronte. La Corte ritenne che il carcere per impossibilità di pagare multe o ammende non determinasse una violazione dell’art. 3 Cost. in ragione della condizione economica della persona ma, al contrario, una garanzia dell’eguale sottoposizione alla pena. Nella successiva giurisprudenza, ben diversa è stata l’intensità del sindacato in relazione alle garanzie difensive nel processo penale e all’applicazione del principio di eguaglianza.
Per ciò che attiene alla giustizia civile, i «cardini» attorno a cui ruota l’interpretazione degli artt. 24 e 113 Cost. risalgono alla giurisprudenza costituzionale dei primi vent’anni di attività e sono stati sintetizzati da autorevole dottrina come segue: i principi di tutela giurisdizionale devono trovare attuazione uguale per tutti, cittadini o stranieri, indipendentemente dalle condizioni personali e sociali, e nei confronti di tutti i soggetti – gli altri privati, lo Stato e gli altri enti e istituzioni pubbliche; come reso evidente dai termini «tutti», con cui si apre l’art. 24 Cost., e «sempre» nell’art. 113 Cost., le garanzie costituzionali sono in grado di colpire qualsiasi esclusione soggettiva o oggettiva di tutela, nonché qualsiasi limitazione che ne renda impossibile o difficile l’esercizio da parte di uno qualunque degli interessati; in linea di massima, l’esistenza di una situazione giuridica soggettiva di carattere sostanziale implica la possibilità di farla valere dinanzi all’autorità giudiziaria; la correlazione dinamica tra azione e difesa è condizione indispensabile per rendere «concreto e non soltanto apparente il diritto alla prestazione giurisdizionale», e pure la loro disciplina non è uniforme e immutabile, atteso che le modalità del loro esercizio possono essere regolate «secondo le speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti» senza che tali modalità abbiano a menomare l’esistenza del diritto «allorché di esso vengano assicurati lo scopo e la funzione»; le garanzie di tutela non si esauriscono nella libertà di promuovere l’azione giudiziaria, ma comprendono il diritto alla prova, che assicura un «contenuto di pienezza» all’azione e alla difesa, sicché ogniqualvolta si limita «il potere processuale di rappresentare al giudice la realtà dei fatti ad essa favorevole» ovvero «le si restringe il diritto di esibire i mezzi rappresentativi di quella realtà», si limita quella stessa tutela.
Questi «cardini» hanno trovato sviluppo nella successiva giurisprudenza costituzionale, traducendosi in principi costantemente ribaditi, a partire dal riconoscimento dell’ampia discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Nella materia processuale, in particolare, la Corte ha ritenuto che il metro del giudizio di ragionevolezza debba essere particolarmente rispettoso della discrezionalità legislativa, in quanto la disciplina del processo è frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale conflitto reciproco, sicché ogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad assicurare una più ampia tutela a uno di questi principi o interessi, potrebbe alterare gli equilibri complessivi del sistema.
Il legislatore può, pertanto, differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare. Proprio in ragione della varietà dei tipi di rapporto, la Corte ha più volte affermato che l’art. 24 Cost. non comporta che la persona debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di azione e di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale.
Il superamento del limite della manifesta irragionevolezza è stato ravvisato ogniqualvolta emerga un’ingiustificabile compressione del diritto di agire o di difendersi in giudizio. Nella giurisprudenza più recente, solo a titolo di esempio, tale superamento è stato accertato in materia di trattenimento dello straniero, in relazione a un modello processuale particolarmente concentrato e privo di contraddittorio, su cui si tornerà a breve. Al contrario, il limite della manifesta irragionevolezza non è stato ritenuto superato in materia di procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minori e alle famiglie, quanto ai termini per la modificazione o la precisazione delle domande e conclusioni già formulate, non apparendo manifestamente irragionevole il bilanciamento operato dal legislatore tra istanze di celerità ed esigenze di difesa, anche in considerazione del tipo di interessi implicati nei relativi giudizi.
Sempre a mo’ di introduzione, le sentenze ora richiamate costituiscono esempi di applicazione del limite della manifesta irragionevolezza a discipline endoprocessuali. L’autonomia costituzionale del diritto alla tutela giurisdizionale ha inciso, tuttavia, attraverso una risalente e ricca giurisprudenza, anche sulle discipline che agiscono a monte, in relazione a termini di prescrizione, di decadenza o a disposizioni recanti condizioni dell’azione. Questo andamento, che può essere qui soltanto accennato, ha favorito una lettura congiunta degli istituti processuali in uno con gli istituti sostanziali, determinando una riduzione degli spazi, se pur amplissimi, della discrezionalità legislativa, intercorrenti tra la configurazione sostanziale dei diritti e degli interessi da tutelare e il regime processuale della tutela. Sono, così, state espunte dall’ordinamento disposizioni che lasciavano formalmente impregiudicata la possibilità di agire in giudizio, ma ritenute causa di una compressione sostanziale del relativo diritto costituzionale.
Emerge sotto questo profilo un habitus della giurisprudenza costituzionale, che attiene all’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale e che si vuole sviluppare nei prossimi paragrafi.
La ricerca dell’effettività non ha costituto un’esigenza maturata autonomamente dalla giurisprudenza costituzionale, ma ha inizialmente rappresentato una risposta, in qualche modo inevitabile, agli assetti della legislazione previgente rispetto alla sopravvenuta Costituzione. Allo stesso tempo, essa si è posta in linea con le numerose sollecitazioni provenienti dalla dottrina, che considerava il giudizio di legittimità costituzionale come idoneo a rimuovere qualsiasi istituto, anche di natura extraprocessuale o sostanziale, che fosse in grado di incidere sulla posizione di una parte dinanzi al giudice in modo talmente rilevante da sottrarre di fatto ogni concreta chance nella determinazione dell’esito del giudizio.
Nella più recente giurisprudenza, esempi di effettività del diritto di accesso a un giudice si sono avuti proprio con riferimento ad adempimenti formali prodromici al giudizio, in tema di trattamenti sanitari coercitivi, più comunemente noti come trattamenti sanitari obbligatori, e di decorrenza del termine per l’impugnazione del licenziamento da parte di persona momentaneamente afflitta da una patologia psichica.
Nel primo caso, la Corte ha dichiarato illegittime, per violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost., alcune disposizioni della legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui non prevede l’obbligo di comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e del relativo decreto di convalida alla persona interessata, nonché il suo diritto di essere sentita personalmente dal giudice tutelare prima della convalida stessa. La Corte ha ritenuto che la persona che versa in una condizione di alterazione psichica non possa dirsi per ciò stesso in alcun modo privata dei diritti costituzionali di azione e difesa in giudizio e al contraddittorio. Le richiamate comunicazioni, d’altra parte, non sono state ritenute sufficienti per l’effettiva garanzia dei tali diritti, potendo lo stato di alterazione momentanea impedire di comprenderne il contenuto e rendendosi, perciò, necessaria l’audizione personale da parte del giudice tutelare.
Nel secondo caso, la Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966 nella parte in cui non prevede che, se il lavoratore versa in una condizione di incapacità di intendere o di volere al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine decadenziale di sessanta giorni, non opera l’onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, fermo restando il complessivo termine di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della comunicazione per l’impugnazione nelle forme previste dalla legge. La Corte ha rilevato una lacuna di tutela nella disciplina censurata, in violazione sia delle disposizioni costituzionali poste a presidio del diritto al lavoro, artt. 4 e 35 Cost, sia dell’art. 24 Cost., attesa l’inesistenza di un rimedio tardivo attraverso il quale l’interessato, una volta recuperata la pienezza delle facoltà intellettive e volitive, possa far valere l’illegittimità del licenziamento. Anche in questo caso, la Corte ha richiamato l’esigenza di effettività delle richiamate garanzie costituzionali.
Seguendo questo filo conduttore, nei successivi paragrafi può essere utile dare conto del contributo della giurisprudenza costituzionale rispetto a due profili sostanziali che rappresentano indici di particolare rilievo rispetto all’esigenza di «effettività», come concreta accessibilità e messa in opera della tutela giurisdizionale: il versante soggettivo della spettanza a «tutti» delle garanzie giurisdizionali; la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, cui è dedicato il terzo comma dell’art. 24 Cost.
4. La titolarità del diritto di agire e di difendersi in giudizio in capo a «tutti», cittadini e stranieri
«Tutti» è il soggetto con cui si apre l’art. 24 Cost.: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi». A differenza di altre disposizioni costituzionali, nella formulazione letterale l’art. 24 Cost. non limita la sua portata soggettiva ai soli cittadini. Si è già detto che il perimetro soggettivo dei «tutti» è stato valorizzato nelle prime pronunce della Corte costituzionale per escludere, alla luce di una lettura congiunta degli artt. 3 e 24 Cost., l’ammissibilità di preclusioni all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale derivanti da differenze di condizioni personali e sociali; per riconoscere, a mente degli artt. 24, primo comma, e 113 Cost., l’uguaglianza di diritto e di fatto di tutti i cittadini per quanto concerne la possibilità di richiedere e di ottenere la tutela giurisdizionale; per assegnare alle citate disposizioni la capacità di «colpire qualsiasi esclusione della tutela giurisdizionale» anche sotto il profilo soggettivo.
Coerentemente con queste premesse, costituisce un dato acquisito che il diritto alla tutela giurisdizionale trovi applicazione agli stranieri, sia regolarmente soggiornanti che privi del permesso di soggiorno, e agli apolidi. L’applicazione delle garanzie giurisdizionali al non cittadino è avvenuta non soltanto nell’ambito di questioni sollevate in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 Cost., ma anche, e frequentemente, in relazione a questioni attinenti alla riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost., per esempio in materia di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea, in quanto misura comportante una coercizione fisica incidente sulla libertà personale.
Ciò che preme mettere in luce è che, anche nell’ambito del diritto alla tutela giurisdizionale dello straniero, le garanzie costituzionali non sono state intese come riconoscimento meramente formale del diritto di accesso a un giudice, ma come comportanti un contenuto minimo ulteriore che connota qualitativamente il diritto, con l’obiettivo di avvicinarlo ai caratteri dell’effettività, ossia del pieno e concreto godimento. Sono ascrivili a questa prospettiva il diritto alla nomina di un interprete e il diritto a essere sentiti dall’autorità giurisdizionale.
Quanto al primo, la Corte ha riconosciuto il diritto dell’imputato, che non conosca la lingua italiana, di nominare un interprete e di ricevere gli atti in una lingua comprensibile, quale condizione per consentire la sua partecipazione personale e consapevole al procedimento. Tale diritto è stato ricondotto alla garanzia costituzionale del diritto di difesa e del diritto al giusto processo, in quanto l’imputato deve poter comprendere il significato degli atti e delle attività processuali, al fine di un concreto ed effettivo esercizio di tali diritti.
Accanto alle norme processuali, la Corte è stata più volte chiamata a intervenire in relazione al patrocinio a spese dello Stato. Proprio quest’ultima disciplina è stata più volte sollecitata anche in relazione a persone straniere, sempre al fine di consentire l’accesso effettivo alla tutela giurisdizionale. Si è così dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione che non consentiva al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta per l’accesso al beneficio, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva. Sul patrocinio a spese dello Stato si tornerà nel paragrafo che segue.
Merita, inoltre, rilevare che l’applicazione degli artt. 24 e 113 Cost., per ciò che attiene al diritto alla traduzione degli atti, è stata estesa anche ai provvedimenti amministrativi relativi al soggiorno e all’espulsione, previsti dal d.lgs. n. 286 del 1998, testo unico immigrazione, in relazione alla possibilità di proporre avverso di essi tempestiva impugnazione, mostrando anche in queste fattispecie quell’avvicinamento tra tutele sostanziali e processuali, di cui si è detto.
Quanto al secondo profilo, relativo al diritto alla partecipazione al giudizio, nuovamente in materia di convalida del trattenimento la Corte ha dichiarato illegittima, per violazione degli artt. 13 e 24 Cost., la disciplina del testo unico immigrazione nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida dovesse svolgersi in contraddittorio, con la partecipazione della persona interessata e l’assistenza di un difensore, prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Per un verso, infatti, l’esecuzione dell’accompagnamento coattivo prima che il giudice potesse pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della libertà personale avrebbe vanificato la garanzia connessa alla riserva di giurisdizione di cui all’art. 13, terzo comma, Cost., ossia la perdita di effetti del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera dell’autorità giudiziaria nelle successive quarantotto ore. Per altro verso, la mancata partecipazione alla convalida sarebbe risultata lesiva del diritto di difesa nel suo nucleo incomprimibile, vale a dire il diritto di essere ascoltati dal giudice con l’assistenza di un difensore.
Nella giurisprudenza costituzionale più recente, sempre in tema di trattenimento, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del rito camerale introdotto dal legislatore per il giudizio di legittimità sulla convalida, in quanto modello processuale inidoneo ad assicurare alle parti «un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa». La disciplina censurata replicava il rito del giudizio per cassazione previsto per il cosiddetto mandato di arresto europeo (MAE) consensuale, in cui proprio il consenso motiva l’assenza di contraddittorio, scritto o orale, tra le parti dopo l’introduzione del giudizio. Nel giudizio di legittimità sulla convalida – che coinvolge diritti inviolabili di rango costituzionale – è, invece, fisiologica la contestazione dell’esercizio del potere amministrativo, sicché la Corte ha accertato una compressione non giustificata del diritto di difesa e al contraddittorio, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost. La reductio ad legitimitatem è stata operata facendo ricorso, tra le discipline esistenti, al giudizio di legittimità in materia di mandato d’arresto europeo ordinario, quale rito più vicino, per funzione e per oggetto, alla logica perseguita nella fattispecie scrutinata.
Gli esempi ora richiamati attengono a sentenze di accoglimento. Si danno, tuttavia, anche nella giurisprudenza costituzionale più recente, decisioni in cui all’accertamento del vulnus delle garanzie costituzionali non è seguita una dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto la Corte ha ritenuto di non avere gli strumenti per colmare la lacuna, ricavando le relative norme dal sistema. Queste fattispecie aprono un ampio scorcio sul rapporto tra legislatore e giudice costituzionale che non è possibile in questa sede affrontare, in particolare sull’auspicata capacità del legislatore di dare seguito alle sentenze della Corte in una prospettiva di piena e costante collaborazione nell’attuazione delle garanzie costituzionali.
Proprio in tema di trattenimento dello straniero, per esempio, a fronte della mancata previsione con legge dei «modi» del trattenimento presso i centri di permanenza, previsti soltanto in fonti secondarie e provvedimenti amministrativi discrezionali, in violazione della riserva assoluta di legge di cui all’art. 13 Cost., la Corte ha ritenuto che gli strumenti del giudizio di legittimità costituzionale non consentano di rimediare al vuoto di tutela, non rinvenendo nell’ordinamento regimi legislativi adeguati a colmare la riscontrata lacuna. Nella stessa sentenza, la Corte ha deciso anche questioni relative alla mancata previsione di rimedi giurisdizionali per le lesioni di diritti fondamentali occorse nel corso del trattenimento, ritenendole inammissibili alla luce dei presidi di carattere generale già disponibili nell’ordinamento, ossia la tutela prevalentemente riparatoria e compensativa di cui all’art. 2043 cod. civ. e il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., richiamando, tuttavia, il legislatore a intervenire per l’introduzione di più specifiche forme di tutela. Pur nell’impossibilità di adottare una pronuncia di accoglimento, si è ribadito, in questo modo, l’inscindibile legame tra bene sostanziale e tutela giurisdizionale – nella specie, il fatto che, in virtù degli artt. 13, 24 e 111 Cost., lo statuto costituzionale della libertà personale comprende l’esistenza di rimedi giurisdizionali a garanzia non soltanto della legittimità delle misure limitative, ma anche delle modalità con cui esse sono applicate – e il carattere qualitativamente connotato della tutela giurisdizionale che le garanzie costituzionali pretendono.
5. Il patrocinio a spese dello Stato
Il secondo aspetto dell’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale che si intende approfondire attiene al patrocinio a spese dello Stato. Si tratta di un istituto che, forse più di altri, riflette il passaggio dalla dimensione di matrice liberale dell’azione e del processo alla dimensione prestazionale.
La funzione dell’istituto è stata più volte identificata dalla giurisprudenza costituzionale nell’esigenza di rimuovere le difficoltà di ordine economico che possano opposi al concreto esercizio del diritto di difesa. Sin dalla sentenza n. 67 del 1960, cui si è accennato, la Corte costituzionale affermò che il principio secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e per cui la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento deve trovare attuazione uguale per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali. E pure, la più risalente giurisprudenza si era mostrata cauta nei confronti delle inadeguatezze dell’istituto, all’epoca rimesso al gratuito ufficio degli avvocati e dei procuratori, con due concorrenti argomenti, per vero contraddittori: il fatto che l’adeguatezza della disciplina fosse questione di politica legislativa e non di legittimità costituzionale; il timore che l’incisione delle disposizioni esistenti, invece di migliorare il sistema, avrebbe finito per privare i non abbienti anche dell’assistenza esistente.
Nella giurisprudenza successiva, la funzione di rimozione delle condizioni di non abbienza che pregiudicano l’accesso al giudice, espressa dall’art. 24, terzo comma, Cost., è stata pienamente confermata, ma certamente gli esiti del controllo di legittimità costituzionale sono stati più incisivi, anche prima che intervenisse l’attesa riforma introdotta dal legislatore con il d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
L’esigenza di effettività sottesa alla garanzia costituzionale è emersa, nella giurisprudenza costituzionale più recente, dalla esplicita correlazione che la Corte ha inteso operare tra l’art. 24, terzo comma, e l’art. 3, secondo comma, Cost., che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale, quali limiti di fatto alla libertà e all’eguaglianza che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
L’apprestamento dei modi di sostegno ai non abbienti per l’accesso al giudice coagula diversi principi costanti nella giurisprudenza costituzionale. Per un verso, come detto, rientra nella discrezionalità del legislatore individuare attraverso quali istituti conseguire il risultato dell’accesso alla tutela giurisdizionale, entro i limiti nella non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. Per altro verso, l’art. 24, terzo comma, Cost. non postula che tali istituti siano modellati in termini sovrapponibili per tutti i tipi di azione e di giudizio. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che sussiste, invero, una diversità dell’azione penale rispetto alle domande proposte davanti ai giudici dei diritti o degli interessi, diversità che richiede, in considerazione delle particolari esigenze di difesa del soggetto che la subisce, un sistema di garanzie che ne assicuri in maniera più incisiva l’effettività. Per questa ragione, proprio nei giudizi diversi da quelli penali l’esistenza di filtri o controlli cui è condizionato l’accesso al beneficio, tesi a valutare che le ragioni di chi agisce o resiste in giudizio non risultino manifestamente infondate, si spiega con la ricerca di un punto di equilibrio tra la garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e le necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia.
Purtuttavia, in questo contesto di fondo, la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che siano costituzionalmente illegittime le scelte legislative che giungono a sacrificare il nucleo intangibile del diritto alla tutela giurisdizionale. È proprio in relazione alla compressione di questo nucleo intangibile che sono venute in gioco le esigenze connesse al pieno sviluppo della persona umana, di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., e quelle espresse dall’intero impianto del diritto al processo, di cui ai primi due commi dell’art. 24 Cost., che la stessa disposizione costituzionale qualifica come «inviolabile», sicché il margine discrezionale normalmente ampio riconosciuto al legislatore nella modulazione degli istituti processuali si assottiglia grandemente.
Tale nesso sistematico ha indotto la Corte a dichiarare l’illegittimità costituzionale della mancata estensione del gratuito patrocinio all’attività difensiva svolta nei procedimenti di mediazione civile obbligatoria, laddove il dato testuale delle relative disposizioni del testo unico sulle spese di giustizia, d.P.R. n. 115 del 2002, esplicitamente riferiva l’istituto al «processo». Si è così accertata una violazione del principio di ragionevolezza, per il carattere strumentale dei richiamati procedimenti, imposti per legge e condizionanti l’esercizio del diritto di azione a pena di improcedibilità, tanto più che il loro positivo esito, cui non segue l’instaurazione del giudizio, dimostra il raggiungimento dello scopo deflattivo prefigurato dal legislatore.
L’illegittimità costituzionale, tuttavia, è stata pronunciata anche per contrasto con gli artt. 3, secondo comma, e 24, terzo comma, Cost. La Corte non ha mancato di marcare la valenza prestazionale, nella forma di misura attiva, che l’art. 24 Cost. nel suo complesso, insieme al principio di eguaglianza sostanziale, impone al legislatore. Si è affermato che i diritti di cui all’art. 24 Cost., «che rientrano tra i diritti civili, inviolabili e caratterizzanti lo Stato di diritto, richiamano il compito assegnato alla Repubblica dall’art. 3, secondo comma, Cost. affinché siano predisposti i mezzi necessari per garantire ai non abbienti le giuste chance di successo nelle liti, rimediando a un problema di asimmetrie – derivante dagli ostacoli di ordine economico che impediscono “di fatto” di compensare il difensore – che non può trovare soluzione nell’ambito dell’eguaglianza solo formale».
Il patrocinio a spese dello Stato è stato così ricondotto alle «spese costituzionalmente necessarie» inerenti, in senso lato, all’erogazione di prestazioni sociali incomprimibili. In siffatte ipotesi, la Corte costituzionale ha ritenuto che l’argomento dell’equilibrio di bilancio receda di fronte alla possibilità per il legislatore di intervenire a ridurre altre spese che non rivestono carattere di priorità, atteso che «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione».
6. Il diritto al giudice naturale precostituito per legge
Nei paragrafi precedenti si è dato conto di alcuni caratteri del diritto di azione e di difesa, utilizzando come filo conduttore l’esigenza di effettività. Prima di affrontare le garanzie oggettive del giudizio, conviene svolgere alcune sintetiche considerazioni sulla posizione giuridica soggettiva legata alla tutela giurisdizionale che, nella Parte I della Costituzione, Rapporti civili, segue il diritto di agire e di difendersi in giudizio, ossia il diritto al giudice naturale. Prevede l’art. 25, primo comma, Cost. che «[n]essuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge».
La garanzia del giudice naturale rende nuovamente manifesta la declinazione in termini soggettivi che i Costituenti hanno inteso dare ai caratteri dell’organo chiamato a esercitare la funzione giurisdizionale, coerentemente con la sua origine storica quale corollario del principio di eguaglianza dei cittadini avanti alla giustizia. Il soggetto «nessuno» evoca immediatamente, con formulazione in negativo, la medesima platea dei «tutti» con cui, in termini positivi, si apre l’art. 24, primo comma, Cost., su cui ci si è già soffermati. Le due norme coincidono anche per estensione del perimetro oggettivo, trovando applicazione in ogni tipo di processo, civile, penale, amministrativo, tributario, contabile e militare.
È noto che in dottrina sono maturati diversi orientamenti sull’interpretazione dell’art. 25, primo comma, Cost., tra coloro che hanno inteso distintamente le locuzioni «naturale» e «precostituito per legge» e coloro che le hanno lette unitariamente. La giurisprudenza costituzionale unanime ha sempre interpretato le due locuzioni come una endiadi, per cui il giudice naturale è il giudice precostituito per legge.
A differenza del diritto di agire e di difendersi in giudizio, il diritto al giudice naturale ha dato origine a un numero esiguo di sentenze di illegittimità costituzionale. Ciò non toglie che, anche in questo ambito sin dalla prima giurisprudenza, la Corte abbia enunciato i principi cardine che reggono la garanzia costituzionale. Nella sentenza n. 88 del 1962, in particolare, il diritto al giudice naturale è stato inteso come «diritto alla certezza che a giudicare non sarà un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto già verificatosi»; inoltre, sin da allora esso è stato associato alle garanzie dello Stato di diritto e ritenuto assistito da riserva assoluta di legge.
Nella successiva giurisprudenza, il diritto al giudice naturale è stato ben presto ricondotto al principio di imparzialità del giudice. La disposizione esprime in questo modo un duplice significato, come garanzia dell’eguaglianza delle persone davanti alla giustizia, ma anche garanzia per lo stesso giudice di non vedersi sottrarre arbitrariamente un processo, rafforzando la tutela dell’indipendenza interna, di cui si dirà nell’ultimo paragrafo.
Quanto al primo aspetto, il versante esterno della garanzia del giudice naturale, sin dagli anni Sessanta e Settanta numerose sentenze di rigetto hanno avuto a oggetto disposizioni relative ai criteri di determinazione della giurisdizione e della competenza e ai criteri di connessione. La Corte ha affermato che il diritto al giudice naturale non risulta violato quando la legge prevede spostamenti di competenza da un giudice a un altro in via generale e astratta, sicché il nuovo giudice risulta anch’esso precostituito, allorché tali spostamenti, pure incidenti sui processi in corso, sono resi necessari dal rispetto di altri principi costituzionali, quali i principi di indipendenza e imparzialità, o in ogni caso da esigenze di continuità e prontezza della funzione giurisdizionale. La Corte ha ritenuto, infatti, che la precostituzione del giudice naturale non possa essere esasperata sino a implicare «una sorta di ibernazione dei criteri dettati per la competenza e per la giurisdizione».
Quanto al secondo aspetto, il versante interno, la Corte si è confrontata in più occasioni con questioni relative ai rapporti tra principio del giudice naturale e distribuzione degli affari all’interno degli uffici. In dottrina è prevalente l’orientamento per cui la precostituzione del giudice dovrebbe estendersi alla persona fisica che riveste l’ufficio, mentre nella giurisprudenza costituzionale prevarrebbe il significato di giudice come ufficio giudiziario. Sono state in effetti rigettate questioni aventi a oggetto disposizioni attinenti ad applicazioni e supplenze, nonché norme che attribuivano una certa discrezionalità ai capi degli uffici nell’assegnazione degli affari giudiziari prima che il Consiglio superiore della magistratura, e poi il legislatore, adottassero il modello tabellare. Nondimeno, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che il problema di fondo resta quello di contemperare i principi di obiettività e imparzialità con le esigenze, già richiamate, di continuità e prontezza nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. La Corte ha così escluso che i poteri organizzativi dei capi degli uffici possano essere svolti in modo assolutamente libero o addirittura arbitrario e ha affermato che l’esplicazione di criteri per l’assegnazione degli affari esprime certamente «un’esigenza costituzionale, che opera in tutti i settori della giurisdizione».
Per una rilettura sistematica della giurisprudenza costituzionale sul principio del giudice naturale, merita richiamare la recente sentenza n. 38 del 2025, in tema di spostamento della competenza per il giudizio d’appello al tribunale di Roma in luogo del tribunale del capoluogo della provincia presso cui ha sede l’ufficio che ha adottato il provvedimento di sequestro preventivo di stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale, in cui la questione di legittimità costituzionale relativa alla violazione dell’art. 25, primo comma, Cost. è stata dichiarata non fondata, ma l’illegittimità costituzionale è stata pronunciata per violazione del parametro della ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Cost..
7. Garanzie giurisdizionali e giusto processo
È emersa nei paragrafi precedenti, in relazione a sentenze portate a esempio dell’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale, una connessione tra gli artt. 24 e 111 Cost. Si tratta di parametri, in effetti, spesso evocati congiuntamente negli atti introduttivi dei giudizi di legittimità costituzionale. Nella presentazione del Volume si è già avvertito che il «giusto processo» non configura al suo interno una sezione unitaria, ma è espressione ripresa nei titoli dei paragrafi dedicati alle singole garanzie che lo compongono, volendo dare conto per ciascuna di esse della qualità di condizione di un processo costituzionalmente giusto e insieme della sua specificità – tanto che ciascuna di esse è oggetto di distinti filoni giurisprudenziali. Senza entrare nel merito delle singole garanzie, a mo’ di conclusione di questa prima parte del contributo può essere utile riflettere sul fatto che la descritta scelta redazionale riflette due andamenti noti.
Per un verso, prima ancora di essere oggetto di autonoma previsione costituzionale, la nozione di «giusto processo» è emersa nella giurisprudenza costituzionale degli anni Ottanta in relazione ad alcuni attributi sostanziali del diritto di agire e di difendersi in giudizio ai sensi dell’art. 24 Cost., per esempio in relazione al contraddittorio. Come spesso accade, la Corte ha recepito e innestato nel tessuto costituzionale concetti già emersi nella scienza giuridica e affermatisi nel linguaggio e nella prassi processuale. Già negli anni ’70, in effetti, sulla scia di esperienze comparate, la dottrina aveva ragionato delle garanzie del «giusto processo» costituzionale, riconducendole al concetto di «giudizio» richiamato dall’art. 24, primo comma, Cost. quale necessaria specificazione del «poter agire» per la tutela dei propri diritti e interessi.
Per altro verso, la legge costituzionale n. 2 del 1999, di modifica dell’art. 111 Cost., ha inserito la nozione unitaria e sintetica di «giusto processo» nel primo comma, assegnandovi così la forza e la certezza data dalla scrittura, e specificato, nel secondo comma, le singole garanzie che ne costituiscono il contenuto, valide per «ogni processo», se pure conformate alla particolare struttura dello stesso – si tratta del contraddittorio, della parità delle parti, dei caratteri di terzietà e imparzialità del giudice e della ragionevole durata.
La dottrina si è molto spesa nell’analizzare gli elementi ricognitivi e le innovazioni introdotte nel nuovo testo dell’art. 111 Cost., certamente rilevanti nei nuovi commi quarto e quinto, che enunciano in modo dettagliato le garanzie del contraddittorio nel processo penale. Risulta dai lavori preparatori che i primi due commi, ossia il principio del giusto processo regolato dalla legge e i suoi contenuti essenziali, abbiano inteso riprodurre, in molte parti letteralmente, l’art. 6, paragrafi 1 e 3, della Convenzione europea e l’art. 14, paragrafi 1 e 3, del Patto sui diritti civili e politici. È comune, tuttavia, in dottrina il rilievo per cui, a differenza delle richiamate norme internazionali, il legislatore costituzionale non ha introdotto un diritto soggettivo al giusto processo, ma ha codificato principi oggettivi.
La Corte costituzionale ha sviluppato le singole garanzie oggettive che connotano il giusto processo leggendole unitariamente ai diritti connessi all’azione e alla difesa in giudizio già ampiamente emersi nella propria giurisprudenza. Proprio la connessione con le situazioni giuridiche soggettive ha indotto parte della dottrina a ritenere che, a ogni enunciazione di tipo oggettivo sulle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale, possa e debba corrispondere un diritto soggettivo coinvolto nel processo e, specularmente, che a ogni diritto soggettivo processuale debba corrispondere una modalità di esercizio della giurisdizione. Questo orientamento valorizza ulteriormente il legame tra profili soggettivi e profili oggettivi delle garanzie giurisdizionali, dunque l’interrelazione tra Parte I e Parte II della Costituzione, cui si è più volte accennato. L’ultimo paragrafo del presente contributo è dedicato agli aspetti istituzionali che danno contenuto a tali profili nel sistema costituzionale.
8. Le garanzie di indipendenza del giudice
Nella giurisprudenza costituzionale è frequente l’affermazione per cui l’indipendenza del giudice costituisce l’elemento caratteristico e indispensabile dell’organo giurisdizionale, presupposto della sua imparzialità; inoltre, essa è connotato imprescindibile dell’azione giurisdizionale, che la Corte ha ritenuto comune ai giudici ordinari e speciali, se pure non suscettibile di definizione unitaria e variabile proprio in relazione ai tipi di giurisdizione.
L’indipendenza del giudice assume senso nel testo costituzionale proprio in quanto garanzia dei diritti e delle libertà delle persone. Il legame che il principio di indipendenza esprime con particolare intensità tra i diritti e doveri della Parte I della Costituzione e le forme di organizzazione della Parte II è stato ribadito nella più recente giurisprudenza costituzionale con affermazioni che meritano di essere riprese per esteso: «nell’impianto disegnato dalla Costituzione il significato della strutturazione di una magistratura indipendente può essere colto solo ponendola primariamente in connessione con la necessità di una piena ed effettiva garanzia dei diritti e degli interessi che le norme dell’ordinamento (a partire da quelle costituzionali) proteggono, sul piano sia individuale che collettivo. Il senso garantistico della riserva di giurisdizione, ad esempio, deperirebbe enormemente se essa non fosse assistita dalla garanzia dell’indipendenza, idonea ad assicurare un esercizio della funzione realmente contraddistinto da terzietà. Acquisisce carattere emblematico, in questo ordine di idee, la soggezione del giudice soltanto alla legge, disposta dall’art. 101, secondo comma, Cost. Se, infatti, anche da tale prescrizione deve trarsi una conferma del principio di indipendenza, allo stesso tempo essa ne fissa il confine («soltanto alla legge»), sostanzialmente individuando nella legge il limite e la ragion d’essere dell’indipendenza stessa. Riguardato in questa prospettiva, il principio di indipendenza della magistratura, al pari di altre guarentigie costituzionali (il diritto di difesa, ex art. 24, secondo comma, Cost.; il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, ex art. 25, primo comma, Cost.; le garanzie dell’art. 111 Cost.; il divieto, nell’art. 102, secondo comma, Cost., di istituire giudici straordinari o speciali, eccetera), contribuisce in modo essenziale a determinare il patrimonio di tutele che spettano ai consociati nel loro rapportarsi con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali. In termini più generali, può osservarsi che è il principio personalista, desumibile dall’art. 2 Cost., a illuminare funzionalmente il principio di indipendenza della magistratura».
Come già per i significati ritraibili dagli artt. 24 e 25 Cost., i primi vent’anni della giurisprudenza costituzionale sono stati determinanti per fissare alcuni connotati dell’indipendenza. È comune in dottrina il rilievo per cui non esiste un significato univoco e unitario di indipendenza e la Corte ne è parsa da subito consapevole. Nelle prime sentenze, si ritrovano affermazioni quali quella per cui l’indipendenza del giudice ha la sua prima e fondamentale garanzia nel senso del dovere dei magistrati e nella loro obbedienza alla legge morale, consistente nell’alto ufficio di rendere imparzialmente giustizia. Inoltre, quella per cui non esiste una definizione univoca di indipendenza, trattandosi di un concetto storicamente relativo che dipende dalla diversità delle strutture statuali e delle concezioni sul ruolo del giudice nel corso delle epoche storiche. Nondimeno, proprio in quella prima giurisprudenza la Corte ha dovuto assegnare un contenuto giuridico al concetto sulla base del diritto costituzionale positivo, contribuendo in questo modo ad articolare categorie già presenti e successivamente sviluppate dalla dottrina, come quelle dell’indipendenza funzionale, connessa all’esercizio della funzione giurisdizionale e radicata nell’art. 101, secondo comma, Cost., e dell’indipendenza strutturale o istituzionale, relativa ai profili di organizzazione, espressa innanzitutto dall’art. 104 Cost. e a sua volta distinta in indipendenza esterna e interna,.
È noto che, in quella prima giurisprudenza, le connotazioni dell’indipendenza sono emerse “per differenza” innanzitutto in relazione ai giudici speciali, nella perdurante inattuazione della revisione richiesta dalla VI disposizione transitoria della Costituzione. I requisiti essenziali posti a presidio dell’esercizio della funzione giurisdizionale sono stati ravvisati, per esempio, nella necessità che l’organo giudicante sia immune da vincoli che comportino la sua soggezione formale o sostanziale ad altri organi; nell’esigenza che per esso sia assicurata una certa forma di inamovibilità, anche se diversamente articolata da quella prevista per i giudici ordinari; nella possibilità, per il giudice speciale che sia anche organo dell’amministrazione dello Stato, di sottrarsi alle risultanze degli atti provenienti dagli organi e uffici dell’amministrazione stessa.
Le pronunce sui caratteri delle giurisdizioni speciali hanno alimentato un intenso dibattito dottrinale, non ancora sopito, sul principio di unità della giurisdizione nella Costituzione italiana, indotto dalla stessa pluralità di indici presenti nel testo costituzionale: l’art. 102 Cost., per cui la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, con divieto di istituire giudici straordinari e speciali; l’art. 103 Cost., che prevede tre giurisdizioni speciali, amministrativa, contabile e militare; la VI disposizione transitoria e finale, già richiamata, che prescriveva un termine di cinque anni per la revisione degli esistenti organi speciali di giurisdizione, salvo il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e i tribunali miliari, termine rimasto inadempiuto e ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale ordinatorio, risultando imperativo il solo divieto di istituire nuove giurisdizioni speciali.
Come si è già detto, le stesse elaborazioni interpretative della giurisprudenza costituzionale non sono monolitiche, ma subiscono mutamenti di indirizzo, a volte stabili, a volte influenzati da contingenze storiche. A distanza di anni, la giurisprudenza costituzionale sul principio di unità della giurisdizione è apparsa non lineare, tanto che, anche per effetto di questa giurisprudenza, la dottrina ritiene che il principio abbia valore soltanto «tendenziale» nell’ordinamento italiano. Per un verso, la Corte ha dichiarato infondate questioni relative alla nomina governativa dei consiglieri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, ritenendo sufficienti ai fini dell’indipendenza adeguati requisiti di idoneità tecnica; ha fatto salva l’esigenza di specializzazione delle giurisdizioni in relazione ad ambiti materiali individuati e ne ha riconosciuto le specificità organizzative; ha limitato la distinzione solo per funzioni di cui all’art. 107, terzo comma, Cost. alla magistratura ordinaria. Per altro verso, la Corte ha riconosciuto che il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge, di cui all’art. 101, secondo comma, Cost., si applica senz’altro anche ai giudici speciali; ha sostanzialmente assimilato le garanzie di indipendenza dei giudici speciali, rimesse dall’art. 108, secondo comma, Cost. al legislatore, a quelle direttamente derivanti dalla Costituzione per i magistrati ordinari; ha esteso agli organi di garanzia delle giurisdizioni speciali i principi del modello organizzativo del CSM dettato dall’art. 104 Cost.
Può essere utile soffermarsi su questi ultimi aspetti. Per ciò che attiene alla soggezione del giudice soltanto alla legge, proprio nella prima giurisprudenza sui connotati di indipendenza delle giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione, non a caso emersi ove l’indipendenza era più dubbia, la violazione dell’art. 108, secondo comma, è stata di frequente affiancata dalla violazione dell’art. 101, secondo comma, Cost. Come si è detto, è pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il principio di soggezione alla legge si applichi ai giudici speciali, mostrandone la funzione unificante rispetto all’esercizio della funzione giurisdizionale. Per ciò che attiene all’indipendenza istituzionale, non è di poco momento il fatto che il silenzio della Costituzione sulla necessità di organi di garanzia per le magistrature speciali sia stato inteso dalla giurisprudenza costituzionale nel senso che tali organi debbano comunque esistere, ricavandone un obbligo direttamente dall’art. 108, secondo comma, Cost. e superando, in questo modo, più risalenti posizioni dottrinali che consideravano siffatte garanzie interamente rimesse alla discrezionalità del legislatore.
Non è possibile in questa sede soffermarsi ulteriormente sui caratteri dell’indipendenza esterna e interna della magistratura. Basti qui richiamare che copiosa è la giurisprudenza costituzionale sui cosiddetti «quattro chiodi», come li chiamò Meucci Ruini nel corso dei lavori dell’Assemblea costituente, per indicare i punti essenziali su cui si incentravano le competenze del Consiglio superiore della magistratura, riferendosi a nomine, progressioni, giustizia disciplinare e trasferimenti, così come sugli altri attributi dello statuto giuridico dei magistrati, nonché sulla composizione, le modalità elettive e le funzioni del Consiglio stesso. Lo stesso può dirsi per i paralleli organi di garanzia delle magistrature speciali e per lo statuto giuridico dei rispettivi giudici.
Due sole ulteriori considerazioni meritano di essere spese sulla conformazione del potere giudiziario e sul rapporto tra legge e giudice, sempre a mente dell’art 101, secondo comma, Cost. Quando al primo aspetto, assume rilievo la natura di potere diffuso che la giurisprudenza costituzionale ha assegnato alla magistratura sin dagli anni Settanta ai fini della legittimazione a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Come noto, la Corte ha riconosciuto a ciascun giudice la qualità di organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartiene ai sensi dell’art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953. Il carattere diffuso, si è detto, contrassegna il potere in virtù della capacità di ciascun organo di porre in essere pronunce sulle quali la Corte di cassazione esercita il suo sindacato solo nei casi previsti dai codici di rito e sempre dietro iniziativa della parte in giudizio.
La posizione del singolo giudice quale potere dello Stato riflette certamente la dimensione orizzontale dell’assetto della magistratura espressa dall’art. 101, secondo comma, Cost. ed è stata riconosciuta proprio sul presupposto dell’esercizio delle funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita. Come è stato osservato, in una cultura delle istituzioni ancora profondamente intrisa di verticalità, modellata sull’organizzazione gerarchica e sulla derivazione unitaria delle funzioni dallo Stato – verticalità che tendeva a riprodursi nel dibattito sulla ricerca di un organo di vertice della magistratura, tra Corte di cassazione e Consiglio superiore – l’attribuzione a ogni giudice della qualità di potere dello Stato ha rappresentato una rilevante novità. Essa esprime uno dei caratteri dello Stato costituzionale contemporaneo, per cui il potere non discende da una delega, né costituisce una frazione di sovranità concessa, ma deriva dalla collocazione stessa del soggetto e dalle sue competenze nella Costituzione.
L’ultimo elemento su cui pare utile soffermarsi attiene al rapporto tra giudice e legge, ancora una volta ai sensi dell’art. 101, secondo comma, Cost., e al suo profondo mutamento nella Costituzione rigida democratica e pluralista proprio in virtù dell’esistenza del sindacato accentrato di legittimità costituzionale. Nella tradizione del costituzionalismo liberal-democratico ottocentesco, la soggezione del giudice alla legge, quale primo fondamento della sua indipendenza, si fondava su un’idea della funzione giurisdizionale come neutra e imparziale, per cui il giudice era il mero esecutore del comando legislativo, l’anello di chiusura della sequenza popolo, parlamento, legge, giudice. Con l’avvento dello Stato costituzionale, cambia la posizione della legge e con essa il ruolo del giudice. Il mutamento del ruolo del giudice è ricondotto in dottrina a diversi fattori. Per un verso, all’unità della volontà legislativa tradotta nella legge si sostituisce il pluralismo dei valori costituzionali. Per altro verso, nelle ricostruzioni dottrinali sull’indipendenza del giudice è comune il riferimento alla mutata consapevolezza intorno alla fisiologica capacità creativa che connota l’esercizio della funzione giurisdizionale nell’interpretazione e applicazione del diritto. In questo rinnovato contesto, il giudice resta soggetto alla legge, ma è al tempo stesso l’organo chiamato a promuovere la questione di legittimità costituzionale, trovandosi così nel punto di intersezione tra le due istanze della legalità legislativa e della legalità costituzionale. L’esigenza di legittimazione del giudice, d’altra parte, che nello schema liberale si esauriva nella stessa soggezione alla legge, deve trovare nel sistema costituzionale nuova giustificazione ed è stata ricondotta, almeno per alcuni, alla capacità tecnica del giudice e al rigore logico-giuridico della sua motivazione.
Di questi andamenti partecipa indubbiamente, pur nella specificità della sua collocazione costituzionale, anche il giudice costituzionale. La Corte è certamente parte del sistema costituzionale delle garanzie giurisdizionali. Non ci si riferisce tanto al risalente dibattito sulla natura di giudice o meno della Corte costituzionale, quanto a due aspetti. Per un verso, non vi è dubbio che il sindacato di legittimità costituzionale delle leggi, così come le altre attribuzioni della Corte costituzionale, rappresentino una istanza permanente di garanzia della legalità costituzionale. Attraverso il giudizio in via incidentale, in particolare, la Corte è in grado di entrare in contatto con ogni giudice in ogni giudizio, assicurando l’attuazione delle garanzie costituzionali in ogni più minuto ambito materiale. Per altro verso, anche nei casi in cui lo stesso ordinamento costituzionale, secondo le categorie attuali, limita il diritto di accesso a un giudice in funzione di altri beni e interessi costituzionalmente rilevanti, per esempio nel caso dell’autodichia delle Camere, il diritto alla tutela giurisdizionale non viene mai del tutto eliso, ma trova soddisfazione proprio avanti alla Corte costituzionale, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri.
Sarebbe errato, tuttavia, descrivere la Corte come organo di chiusura del sistema delle garanzie giurisdizionali, non soltanto perché la Corte, organo di garanzia, non agisce ufficiosamente, ma solo se sollecitata dai soggetti a questo legittimati, e perché l’attuazione delle sue decisioni richiede inevitabilmente la collaborazione di tutti gli altri poteri. La Corte non è organo di chiusura del sistema delle garanzie giurisdizionali anche perché, nell’attuale assetto ordinamentale, essa è parte di un più ampio sistema di garanzie che include le corti sovranazionali, la Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia dell’Unione europea. La prima, come noto, può essere adita da ogni persona sottoposta alla giurisdizione dello Stato ad avvenuto esaurimento dei rimedi interni; la seconda già nel corso di un giudizio, per mezzo di questione pregiudiziale di validità o di interpretazione che, come noto, si colloca in un rapporto di concorso tra rimedi con la questione di legittimità costituzionale.
Ebbene, nella giurisprudenza di Strasburgo le garanzie soggettive del giusto processo enunciate nell’art. 6, par. 1, Cedu trovano il loro presupposto nelle garanzie istituzionali – così nel linguaggio della giurisprudenza convenzionale – che la stessa disposizione prevede, ossia l’esistenza di un tribunale istituito per legge e i connessi caratteri di indipendenza e imparzialità, con la finalità ultima di assicurare la preminenza del diritto e la separazione dei poteri. Pur riconoscendo la varietà delle soluzioni previste dagli ordinamenti nazionali per l’organizzazione del potere giudiziario, la Corte di Strasburgo ha così individuato un nucleo minimo di presidi che gli Stati sono tenuti a osservare per la garanzia dell’accesso al giudice.
Nella giurisprudenza della Corte di giustizia, il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, ricavato dall’art. 19, par. 1, TUE, appartiene alla nozione di Stato di diritto e costituisce uno dei valori comuni che gli Stati membri condividono, e su cui l’Unione si fonda, ai sensi dell’art. 2 TUE; esso trova origine nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, negli artt. 6 e 13 Cedu e ora nell’art. 47 CDFUE, che menziona l’accesso a un giudice «indipendente» tra i requisiti connessi al diritto fondamentale a un ricorso effettivo. La garanzia di indipendenza del giudice, pertanto, è considerata intrinseca alla funzione giurisdizionale, sicché il suo esercizio deve avvenire «in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte»; gli organi giurisdizionali, perciò, devono essere tutelati «da interventi o pressioni dall’esterno idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei […] membri e ad influenzare le loro decisioni». Tali garanzie devono, pertanto, essere garantite ai giudici nazionali, che sono insieme giudici del diritto dell’Unione e del diritto nazionale, ponendosi al crocevia tra i rispettivi sistemi di tutela.
Proprio l’interazione tra sistemi di tutela, con i caratteri che sono loro propri, ha condotto la Corte costituzionale a considerare le garanzie sovranazionali che qualificano un processo come giusto come integrate nelle garanzie costituzionali. L’integrazione, pur permanendo alcune differenze e specificità, è stata particolarmente evidente in alcuni ambiti processuali, quali il diritto al contraddittorio, la pubblicità delle udienze e la ragionevole durata del processo, rispetto ai quali la valutazione congiunta dei parametri costituzionali e sovranazionali è frequente. La Corte, dunque, è certamente componente essenziale del sistema costituzionale delle garanzie giurisdizionali, ma allo stesso tempo è parte di una comunità di giudici più ampia, contribuendo in un sistema assai più complesso alla costruzione dei significati normativi correlati al diritto di accesso a un giudice e ai caratteri di indipendenza della funzione giurisdizionale.
Indice delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime - Tomo Unico
CODICE CIVILE
- Art. 164, primo comma - Sentenza n. 188/1970
- Art. 244, commi primo e secondo - Sentenza n. 170/1999
- Art. 244, correlato all'art. 235 - Sentenza n. 134/1985
- Art. 274 - Sentenza n. 50/2006
- Art. 274, commi secondo e terzo - Sentenza n. 70/1965
- Art. 2738, secondo comma - Sentenza n. 105/1996
- Art. 2941, primo comma, n. 7 - Sentenza n. 322/1998 - Sentenza n. 262/2015 - Sentenza n. 86/2025
CODICE DELLA NAVIGAZIONE
- Artt. 84 e 730 - Sentenza n. 96/1967
- Art. 589 - Sentenza n. 164/1976
- Artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 - Sentenza n. 121/1970
- Art. 1317 - Sentenza n. 128/1974
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
- Art. 30-bis - Sentenza n. 444/2002
- Art. 30-bis, primo comma - Sentenza n. 147/2004
- Artt. 38 e 102 - Sentenza n. 41/2006
- Art. 54, terzo comma - Sentenza n. 78/2002
- Artt. 75 e 300 - Sentenza n. 220/1986
- Art. 92, secondo comma - Sentenza n. 77/2018
- Art. 98 - Sentenza n. 67/1960
- Art. 113, secondo comma - Sentenza n. 206/2004
- Art. 122 - Sentenza n. 62/1992
- Art. 140 - Sentenza n. 3/2010
- Artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma - Sentenza n. 69/1994
- Art. 143, ultimo comma (in relazione all'art. 142) - Sentenza n. 10/1978
- Art. 149 - Sentenza n. 477/2002
- Art. 238, commi primo e secondo - Sentenza n. 334/1996
- Art. 247 - Sentenza n. 248/1974
- Art. 248 - Sentenza n. 139/1975
- Art. 251, secondo comma - Sentenza n. 117/1979 - Sentenza n. 149/1995
- Art. 271 - Sentenza n. 260/1997
- Art. 287 - Sentenza n. 335/2004
- Art. 292 - Sentenza n. 10/1978
- Art. 292, primo comma, in relazione all'art. 215, n. 1 - Sentenza n. 317/1989
- Art. 297, primo comma - Sentenza n. 34/1970
- Art. 305 - Sentenza n. 139/1967 - Sentenza n. 159/1971
- Art. 313, primo comma - Sentenza n. 214/1991
- Art. 318, primo comma - Sentenza n. 110/1997
- Art. 328 - Sentenza n. 41/1986
- Art. 380, primo comma - Sentenza n. 2/1974
- Art. 391-bis - Sentenza n. 119/1996
- Art. 391-bis, primo comma - Sentenza n. 207/2009
- Art. 395, n. 1 - Sentenza n. 51/1995
- Art. 395, n. 4 - Sentenza n. 36/1991
- Art. 395, prima parte e n. 4 - Sentenza n. 17/1986 - Sentenza n. 558/1989
- Art. 404 - Sentenza n. 167/1984 - Sentenza n. 237/1985 - Sentenza n. 1105/1988 - Sentenza n. 192/1995
- Art. 419 - Sentenza n. 193/1983
- Art. 420 - Sentenza n. 14/1977
- Art. 435 - Sentenza n. 15/1977
- Art. 622 - Sentenza n. 143/1967
- Art. 630, terzo comma - Sentenza n. 45/2023
- Art. 630, ultimo comma, in relazione all'art. 629 - Sentenza n. 195/1981
- Art. 648, secondo comma - Sentenza n. 137/1984
- Art. 650, primo comma - Sentenza n. 120/1976
- Art. 653, terzo comma - Sentenza n. 303/1986
- Art. 668, primo comma - Sentenza n. 89/1972
- Art. 669-terdecies - Sentenza n. 253/1994
- Art. 669-quaterdecies - Sentenza n. 26/2010
- Artt. 669-quaterdecies e 695 - Sentenza n. 144/2008
- Art. 696, primo comma - Sentenza n. 471/1990 - Sentenza n. 257/1996
- Art. 696-bis, primo comma, primo periodo - Sentenza n. 222/2023
- Art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo - Sentenza n. 253/2020
- Art. 705, primo comma - Sentenza n. 25/1992
- Artt. 707, primo comma, e 708 - Sentenza n. 151/1971
- Art. 710 - Sentenza n. 416/1992
- Art. 713 - Sentenza n. 87/1968
- Artt. 739 e 741 - Sentenza n. 156/1986
- Art. 819-ter, secondo comma - Sentenza n. 223/2013
- Art. 152 delle disposizioni di attuazione - Sentenza n. 85/1979
- Art. 152, ultimo periodo, delle disposizioni di attuazione - Sentenza n. 241/2017
CODICE DI PROCEDURA PENALE 1930
- Art. 27 - Sentenza n. 99/1973
- Art. 30, commi secondo e terzo - Sentenza n. 88/1962
- Art. 133, primo comma, seconda proposizione - Sentenza n. 59/1959
- Art. 234, secondo comma - Sentenza n. 110/1963
- Art. 263-bis, secondo comma - Sentenza n. 80/1984
- Art. 389, terzo comma - Sentenza n. 117/1968
- Art. 399, primo comma - Sentenza n. 922/1988
- Artt. 636 e 637 - Sentenza n. 53/1968
- Art. 666, quinto comma - Sentenza n. 280/1985
CODICE DI PROCEDURA PENALE
- Art. 34, comma 1 - Sentenza n. 224/2001
- Artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a) - Sentenza n. 183/2013 - Sentenza n. 7/2022
- Art. 34, comma 2 - Sentenza n. 496/1990 - Sentenza n. 401/1991 - Sentenza n. 502/1991 - Sentenza n. 124/1992 - Sentenza n. 186/1992 - Sentenza n. 439/1993 - Sentenza n. 453/1994 - Sentenza n. 455/1994 - Sentenza n. 131/1996 - Sentenza n. 155/1996 - Sentenza n. 241/1999 - Sentenza n. 400/2008 - Sentenza n. 16/2022 - Sentenza n. 93/2024 - Sentenza n. 179/2024 - Sentenza n. 212/2025
- Art. 37, comma 1 - Sentenza n. 283/2000
- Art. 119 - Sentenza n. 341/1999
- Artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 - Sentenza n. 109/2015
- Artt. 666, comma 3, e 678, comma 1 - Sentenza n. 97/2015
- Artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1 - Sentenza n. 135/2014
- Art. 104-bis, comma 1-bis.2, delle norme di attuazione - Sentenza n. 38/2025
CODICE PENALE MILITARE DI PACE
- Art. 285, primo comma - Sentenza n. 82/1971
- Artt. 324, secondo comma, e 350, secondo comma - Sentenza n. 83/1971
CODICE PENALE
- Art. 151 - Sentenza n. 175/1971
LEGGI STATALI
1865
Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo)
- Art. 6 - Sentenza n. 21/1961
- Art. 6, primo comma - Sentenza n. 125/1969
Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700 (Tariffa per gli atti giudiziari in materia civile)
- Art. 436 - Sentenza n. 112/1967
1895
Legge 8 agosto 1895, n. 486 (Provvedimenti finanziari)
- Art. 11, sesto comma, dell'all. T all'art. 39 - Sentenza n. 26/1986
1903
Legge 12 febbraio 1903, n. 50 (Costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova)
- Art. 6-bis, commi quarto e quinto - Sentenza n. 128/1974
1904
Legge 14 febbraio 1904, n. 36 (Disposizioni sui manicomi e sugli alienati)
- Art. 2, secondo comma - Sentenza n. 223/1976
- Art. 2, commi secondo e terzo - Sentenza n. 74/1968
1907
Regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato)
- Art. 26 - Sentenza n. 146/1987
1909
Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 (Testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato)
- Art. 22, secondo comma - Sentenza n. 8/1976
Legge 25 giugno 1909, n. 372 (Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private)
- Artt. 4 e 11 - Sentenza n. 53/1966
1910
Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato)
- Art. 6, quarto comma - Sentenza n. 68/1994
1912
Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 (Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili)
- Art. 173 - Sentenza n. 53/1966
1913
Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili)
- Artt. 139, n. 2, 142, ultimo comma, 146 e 158, commi primo, secondo e terzo - Sentenza n. 40/1990
1919
Decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219 (Provvedimenti per la città di Napoli), convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290
- Art. 17 - Sentenza n. 393/2002
Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373 (Trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie dello Stato), convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 369
- Art. 24, secondo comma - Sentenza n. 8/1976
1923
Regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 (Disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali)
- Art. 10 - Sentenza n. 95/1972
Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
- Artt. 21, commi secondo, terzo e quarto, e 50, secondo comma - Sentenza n. 488/1991
Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro)
- Art. 117, primo comma - Sentenza n. 80/1966
- Artt. 117 e 118 - Sentenza n. 157/1969
- Art. 146 - Sentenza n. 186/1972
- Art. 149 - Sentenza n. 79/1961
Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni)
- Art. 66 - Sentenza n. 139/1968
- Artt. 77, 78, 79 e 80 - Sentenza n. 100/1964
- Art. 97 - Sentenza n. 89/1962
Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Testo di legge sul gratuito patrocinio)
- Art. 11 - Sentenza n. 149/1983 - Sentenza n. 194/1992
1924
Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato)
- Art. 26, terzo comma - Sentenza n. 40/1958
- Art. 34, commi secondo e terzo - Sentenza n. 1/1964
- Art. 44, primo comma - Sentenza n. 146/1987
1925
Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621 (Atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno), convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1623
- Articolo unico - Sentenza n. 329/1992
Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province)
- Art. 24, commi settimo e ottavo - Sentenza n. 123/2018
1926
Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 (Ordinamento dei magazzini generali), convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158
- Art. 18, sesto comma - Sentenza n. 381/1997
Legge 15 luglio 1926, n. 1263 (Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti aventi per oggetto argomenti diversi)
- Articolo unico, ultimo comma - Sentenza n. 135/1963
1927
Legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751)
- Art. 27, secondo comma - Sentenza n. 398/1989
- Art. 29, secondo comma - Sentenza n. 46/1995
1928
Legge 13 dicembre 1928, n. 3233 (Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese)
- Art. 1 - Sentenza n. 318/1995
1929
Legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie)
- Artt. 14, secondo comma, 21, primo comma, nn. 1 e 2, 26, primo comma, 27, secondo comma, n. 2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, commi primo e secondo, 42, 43, 44, 45, 48, terzo comma, 50, primo comma, e 51, primo comma, n. 2 - Sentenza n. 60/1969
- Artt. 21, terzo comma, e 60 - Sentenza n. 88/1982
- Art. 58, primo comma, ultima parte - Sentenza n. 241/1974
Legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929)
- Art. 1 - Sentenza n. 18/1982
Legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la S. Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio)
- Art. 17 - Sentenza n. 18/1982
1930
Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345 (Norme per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto del Monferrato), convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 80
- Art. 13 - Sentenza n. 221/2005
1931
Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione)
- Art. 10 - Sentenza n. 57/1972
- Art. 10, commi secondo e terzo - Sentenza n. 93/1979
Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale)
- Art. 283 - Sentenza n. 451/1989
- Art. 285 - Sentenza n. 86/1962
Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1473 (Disposizioni per il coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4, con le singole leggi finanziarie. Relazione a S. M. il Re del Ministro per le finanze, per la approvazione del R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1473, che detta disposizioni per il coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4, con le singole leggi finanziarie)
- Artt. 9 e 10 - Sentenza n. 60/1969
1933
Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale)
- Art. 21, secondo comma - Sentenza n. 26/1998
Regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti)
- Art. 1, secondo comma - Sentenza n. 41/1973
- Artt. 52, 53 e 54 - Sentenza n. 1/2007
- Art. 72 - Sentenza n. 8/1976
Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato)
- Art. 11, terzo comma - Sentenza n. 97/1967
Regio decreto-legge 27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36
- Art. 8, secondo comma, ultimo periodo - Sentenza n. 106/2010
Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici)
- Art. 138 - Sentenza n. 353/2002
- Artt. 139 e 143, terzo comma - Sentenza n. 305/2002
- Artt. 143, commi primo, lett. a) e b), e secondo, e 194, primo comma - Sentenza n. 42/1991
- Art. 183, ultimo comma - Sentenza n. 223/1993
1934
Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore)
- Art. 63, secondo comma - Sentenza n. 27/1972
Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale)
- Artt. 23, secondo comma, 251, 260, 310, commi quarto, quinto e sesto, e 311 - Sentenza n. 55/1966
- Art. 247 - Sentenza n. 971/1988
Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti)
- Art. 63 - Sentenza n. 170/1971 - Sentenza n. 8/1976
- Art. 64 - Sentenza n. 38/1972
- Art. 86, primo comma - Sentenza n. 97/1980
Regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari)
- Art. 49 - Sentenza n. 8/1976
Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni)
- Art. 9, secondo comma - Sentenza n. 130/1963
Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 (Nuovo testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato), convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911
- Art. 15, primo comma, dell'allegato - Sentenza n. 296/2008
1935
Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 (Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali)
- Artt. 9, sesto comma, e 17, quinto comma - Sentenza n. 45/1962
- Art. 28 - Sentenza n. 85/1968
- Art. 67, primo comma - Sentenza n. 116/1969
1936
Regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 (Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova)
- Art. 7, commi sesto e settimo - Sentenza n. 128/1974
Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 (Riforma degli ordinamenti tributari), convertito in legge 7 giugno 1937 n. 1016
- Artt. 20 e 21 - Sentenza n. 48/1968
- Art. 22, quarto comma - Sentenza n. 125/1969
1937
Regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924 (Provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari)
- Art. 6, primo comma, dell'allegato B - Sentenza n. 128/1972
1938
Regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali)
- Art. 60 - Sentenza n. 8/1976
- Art. 61, primo comma - Sentenza n. 252/1974
Regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica)
- Art. 32, commi terzo e settimo - Sentenza n. 159/1969
- Art. 109 - Sentenza n. 142/1974
Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928 (Norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie)
- Art. 11 - Sentenza n. 1/1959
1939
Regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 (Istituzione di un'imposta sulla fabbricazione degli olii minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita)
- Art. 18 - Sentenza n. 89/1962
Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali)
- Art. 25, primo comma - Sentenza n. 127/1977
- Art. 71, secondo comma - Sentenza n. 158/1995
Legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Regolamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari)
- Art. 54, primo comma - Sentenza n. 8/1976
Legge 13 luglio 1939, n. 1154 (Norme sulla requisizione del naviglio mercantile)
- Art. 48, secondo comma - Sentenza n. 133/1963
1940
Legge 19 giugno 1940, n. 762 (Conversione in legge, con modificazioni, del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, che istituisce una imposta generale sull'entrata)
- Art. 52 - Sentenza n. 79/1961
Legge 25 settembre 1940, n. 1424 (Legge doganale)
- Art. 24 - Sentenza n. 79/1961
1941
Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)
- Art. 38 - Sentenza n. 143/1973
Legge 6 febbraio 1941, n. 176 (Ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari)
- Art. 63, primo comma - Sentenza n. 8/1976
Legge 25 luglio 1941, n. 934 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali)
- Art. 59, primo comma - Sentenza n. 8/1976
Regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare)
- Art. 53 - Sentenza n. 320/1983
1942
Legge 19 gennaio 1942, n. 22 (Istituzione di un ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali)
- Art. 24 - Sentenza n. 530/1989
Regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a semplificare e rendere più rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra)
- Art. 6 - Sentenza n. 85/1975
- Art. 8 - Sentenza n. 131/1975
Regio decreto-legge 5 marzo 1942, n. 186 (Provvedimenti in materia di valutazione agli effetti dell'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti delle ricchezze)
- Art. 4, terzo comma - Sentenza n. 75/1962
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)
- Art. 15 - Sentenza n. 141/1970
- Artt. 22 e 147, secondo comma - Sentenza n. 127/1975
- Art. 26 - Sentenza n. 303/1985
- Art. 26, in relazione all'art. 23 - Sentenza n. 42/1981
- Art. 26, commi primo, secondo e terzo, in relazione all'art. 23, primo comma, e agli artt. 188, commi secondo e terzo, 167, secondo comma, e 164 - Sentenza n. 55/1986
- Artt. 26 e 23, primo comma, in relazione all'art. 188 - Sentenza n. 156/1986
- Artt. 98 e 100 - Sentenza n. 102/1986
- Artt. 98, terzo comma, e 100, secondo comma - Sentenza n. 120/1986
- Art. 99, ultimo comma - Sentenza n. 69/1982
- Art. 119 - Sentenza n. 279/2010 - Sentenza n. 493/2002
- Art. 144, quarto comma - Sentenza n. 224/2004
- Artt. 147, primo comma, 162, primo comma, e 195, secondo comma - Sentenza n. 110/1972
- Art. 147, secondo comma - Sentenza n. 142/1970
- Artt. 183, commi primo e ultimo, e 131, commi primo e terzo - Sentenza n. 255/1974
- Art. 195, quarto comma - Sentenza n. 211/2001
- Art. 209 - Sentenza n. 181/1987
- Art. 209, secondo comma - Sentenza n. 201/1993
- Art. 213, secondo comma - Sentenza n. 154/2006
1945
Decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203 (Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111, per quanto riguarda la composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi locali)
- Art. 1 - Sentenza n. 30/1967
1946
Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura)
- Art. 34, secondo comma - Sentenza n. 220/1994 - Sentenza n. 497/2000
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse)
- Art. 17, commi primo e secondo, lett. c) - Sentenza n. 193/2014
- Art. 17, commi primo e secondo, lett. e) - Sentenza n. 215/2016
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 367 (Istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta), ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561
- Art. 1, secondo comma, nn. 2 e 3 - Sentenza n. 33/1968
1948
Decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato)
- Art. 3, secondo comma - Sentenza n. 25/1976
Legge 4 agosto 1948, n. 1094 (Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione)
- Art. 7, commi primo e secondo - Sentenza n. 5/1963
Legge 18 agosto 1948, n. 1140 (Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo)
- Art. 5 - Sentenza n. 108/1962
1950
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni)
- Art. 3 - Sentenza n. 231/1994
Legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani)
- Art. 10, nn. 1 e 2 - Sentenza n. 70/1961
Legge 3 giugno 1950, n. 392 (Rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione)
- Art. 1 - Sentenza n. 108/1962
Legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra)
- Art. 114 - Sentenza n. 97/1980
1951
Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali)
- Art. 76 - Sentenza n. 93/1965
Legge 18 maggio 1951, n. 328 (Attribuzioni e funzionamento degli organi delle Amministrazioni provinciali)
- Art. 2 - Sentenza n. 93/1965
1952
Legge 2 giugno 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale)
- Art. 47, ultimo comma - Sentenza n. 281/1989
Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 (Disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurali)
- Art. 90, primo comma - Sentenza n. 8/1976
Legge 29 novembre 1952, n. 2388 [Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.P.A.L.S.)]
- Articolo unico - Sentenza n. 4/1969
1953
Legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti)
- Art. 5, terzo comma - Sentenza n. 103/1976
Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista)
- Art. 38 - Sentenza n. 158/1990
1954
Legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica)
- Artt. 20, 64, 65, 72 e 74 - Sentenza n. 104/1991
- Art. 66, primo comma, secondo inciso - Sentenza n. 17/1991
- Art. 74, primo comma - Sentenza n. 356/1995
- Art. 75 - Sentenza n. 62/2009
Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 (Istituzione di un'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomerati cementizi), convertito in legge 10 dicembre 1954, n. 1159
- Art. 14, secondo comma - Sentenza n. 100/1969
1955
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari)
- Art. 58, quarto comma - Sentenza n. 2/1964
1956
Legge 23 marzo 1956, n. 136 (Norme per la elezione dei Consigli provinciali)
- Art. 43 - Sentenza n. 93/1965
Legge 31 luglio 1956, n. 991 (Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori)
- Art. 17 - Sentenza n. 82/1966
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità)
- Art. 4 - Sentenza n. 76/1970
1957
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)
- Art. 85, lett. a) - Sentenza n. 971/1988
- Art. 97, terzo comma - Sentenza n. 374/1995
Legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945)
- Art. 1 - Sentenza n. 238/2014
1958
Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette)
- Art. 38, lett. e) - Sentenza n. 189/1974
Legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari)
- Art. 12, secondo comma - Sentenza n. 1128/1988
Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura)
- Art. 4 - Sentenza n. 262/2003
- Art. 11, primo comma - Sentenza n. 168/1963
- Art. 23, secondo comma - Sentenza n. 87/1982
Legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato)
- Art. 141 - Sentenza n. 53/1966
Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, e disposizioni transitorie)
- Art. 54, quarto comma - Sentenza n. 51/1973
- Art. 59, nono comma - Sentenza n. 579/1990
1959
Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari)
- Art. 66, lett. a) - Sentenza n. 971/1988
1960
Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali)
- Artt. 82, 83 e 84 - Sentenza n. 93/1965
- Art. 83/11, primo comma - Sentenza n. 144/1996
1961
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 197 (Revisione delle condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato)
- Art. 58 - Sentenza n. 40/1993
Legge 5 luglio 1961, n. 641 (Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine)
- Art. 30, secondo comma - Sentenza n. 73/1963
Legge 3 agosto 1961, n. 833 (Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza)
- Art. 45, primo comma, primo periodo - Sentenza n. 197/1994
Legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri)
- Artt. 12, secondo comma, lett. c), e 17 - Sentenza n. 240/1997
- Art. 38 - Sentenza n. 375/2000
1962
Legge 25 gennaio 1962, n. 20 (Norme sui procedimenti e giudizi di accusa)
- Art. 11, secondo comma - Sentenza n. 259/1974
Legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti)
- Art. 13, commi quarto e quinto - Sentenza n. 568/1989
1963
Legge 19 gennaio 1963, n. 15 (Modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765)
- Art. 16, primo comma - Sentenza n. 116/1969
Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista)
- Art. 63, terzo comma - Sentenza n. 11/1968
Legge 25 febbraio 1963, n. 289 (Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori)
- Artt. 3 e 4 - Sentenza n. 75/1965
1965
Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia)
- Art. 2-ter - Sentenza n. 93/2010
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
- Artt. 10 e 11 - Sentenza n. 102/1981
- Art. 10, quinto comma - Sentenza n. 118/1986
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
- Art. 112, primo comma - Sentenza n. 116/1969 - Sentenza n. 129/1986 - Sentenza n. 544/1990
Legge 5 luglio 1965, n. 798 (Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali)
- Artt. 2, secondo comma, e 3 - Sentenza n. 75/1965
1966
Legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali)
- Art. 6, primo comma - Sentenza n. 111/2025
- Art. 6, secondo comma - Sentenza n. 212/2020
Legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo)
- Art. 2 - Sentenza n. 49/1968
1967
Legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente Fondo trattamento quiescenza al personale del lotto)
- Art. 29, secondo comma - Sentenza n. 8/1976
Legge 6 ottobre 1967, n. 949 [Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV)]
- Art. 9 - Sentenza n. 369/1993
Legge 18 dicembre 1967, n. 1198 (Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura)
- Art. 2, commi primo, secondo, quarto e quinto - Sentenza n. 12/1971
1968
Legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra)
- Art. 109 - Sentenza n. 97/1980
1969
Legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale)
- Art. 1 - Sentenza n. 40/1985 - Sentenza n. 255/1987 - Sentenza n. 278/1987 - Sentenza n. 49/1990 - Sentenza n. 380/1992
Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale)
- Art. 57 - Sentenza n. 23/1973
1970
Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)
- Art. 35, terzo comma - Sentenza n. 364/1991
Legge 21 maggio 1970, n. 282 (Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto)
- Artt. 1, 2 e 5 - Sentenza n. 175/1971
Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, n. 283 (Concessione di amnistia e di indulto)
- Artt. 1, 2 e 5 - Sentenza n. 175/1971
Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
- Art. 9, secondo comma - Sentenza n. 202/1975
1971
Legge 28 luglio 1971, n. 585 (Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra)
- Art. 19, commi primo e terzo - Sentenza n. 36/1976
- Art. 20 - Sentenza n. 131/1975
Legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche e integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia, agevolata e convenzionata)
- Art. 12, quinto comma - Sentenza n. 173/1991
- Art. 19 - Sentenza n. 67/1990
- Art. 20, quarto comma - Sentenza n. 470/1990 - Sentenza n. 365/1992
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali)
- Art. 7, primo comma - Sentenza n. 146/1987
- Art. 21, ultimo comma - Sentenza n. 190/1985
- Artt. 28 e 36 - Sentenza n. 177/1995
- Art. 30 - Sentenza n. 77/2007
- Art. 40 - Sentenza n. 61/1975
Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile)
- Art. 4 - Sentenza n. 15/1986
1972
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario)
- Art. 6, primo comma, lett. a), in riferimento all'art. 4, lett. c) - Sentenza n. 107/1994
- Art. 31, primo comma - Sentenza n. 63/1977
- Art. 32, lett. c) - Sentenza n. 189/1974
- Art. 39, primo comma - Sentenza n. 50/1989
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate)
- Art. 20 - Sentenza n. 132/1998
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli)
- Art. 39 - Sentenza n. 360/1994
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative)
- Art. 12 - Sentenza n. 56/1995
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo)
- Art. 33, ultimo comma - Sentenza n. 406/1993
1973
Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni)
- Art. 20 - Sentenza n. 15/1991
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)
- Art. 56, ultimo comma - Sentenza n. 247/1983
- Art. 56, in relazione agli artt. 60, 21, terzo comma, e 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) - Sentenza n. 258/1991
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)
- Art. 57, primo comma, lett. a) - Sentenza n. 114/2018
Legge 10 dicembre 1973, n. 814 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici)
- Art. 4, comma 3 - Sentenza n. 153/1977
Legge 20 dicembre 1973, n. 831 (Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori)
- Artt. 7, 10, 16, 17 e 19, secondo comma - Sentenza n. 86/1982
- Art. 17 - Sentenza n. 612/1987
- Art. 21, sesto comma - Sentenza n. 1/1985
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato)
- Art. 29 - Sentenza n. 530/1989
1975
Legge 13 maggio 1975, n. 157 (Estensione delle norme dello Statuto degli impiegati civili dello Stato agli operai dello Stato)
- Art. 1, secondo comma - Sentenza n. 971/1988
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
- Art. 30-bis, comma 3 - Sentenza n. 78/2025
- Art. 30-ter, comma 7 - Sentenza n. 113/2020
- Art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e) - Sentenza n. 18/2022
1976
Legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
- Art. 15, settimo comma - Sentenza n. 248/1983
Legge 10 maggio 1976, n. 358 (Modifiche degli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione)
- Art. 2 - Sentenza n. 303/1986
1978
Legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali)
- Art. 5, ultimo comma - Sentenza n. 8/1982
Legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche)
- Art. 3, ultimo comma - Sentenza n. 233/1996
Legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare)
- Art. 15, secondo comma - Sentenza n. 37/1992
Legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani)
- Art. 80, primo comma - Sentenza n. 185/1988
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale)
- Art. 35 - Sentenza n. 76/2025
Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra)
- Art. 116 - Sentenza n. 97/1980
1979
Legge 3 aprile 1979, n. 95 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi)
- Art. 5, secondo comma - Sentenza n. 41/1985
Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali)
- Art. 57, lett. a) - Sentenza n. 971/1988
1980
Decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299
- Art. 26, settimo comma - Sentenza n. 49/1994
Legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria)
- Art. 4, secondo comma - Sentenza n. 16/2025
Legge 29 luglio 1980, n. 385 (Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili nonché modificazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457 e 15 febbraio 1980, n. 25)
- Artt. 1, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, 2 e 3 - Sentenza n. 223/1983
Legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense)
- Art. 18, sesto comma - Sentenza n. 372/1997
1981
Legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti)
- Art. 17 - Sentenza n. 239/1997
Legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace)
- Art. 15, primo comma - Sentenza n. 266/1988
Legge 25 settembre 1981, n. 535 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, concernente differimento del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione)
- Articolo unico - Sentenza n. 223/1983
Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti)
- Art. 8, lett. a) - Sentenza n. 971/1988
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)
- Art. 22 - Sentenza n. 98/2004
- Art. 22, commi quarto e quinto - Sentenza n. 365/2010
- Artt. 22 e 23 - Sentenza n. 62/1992
Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533)
- Art. 25, primo comma - Sentenza n. 154/1992
1982
Legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali)
- Art. 34, secondo comma - Sentenza n. 87/2009
Legge 29 luglio 1982, n. 481 (Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, recante proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza)
- Articolo unico - Sentenza n. 223/1983
Decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito, con modificazioni. nella legge 27 novembre 1982, n. 873
- Art. 19 - Sentenza n. 114/2000
- Art. 19, primo comma - Sentenza n. 332/2002
Legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari)
- Art. 4, terzo comma - Sentenza n. 477/2002
- Art. 5, terzo comma - Sentenza n. 140/1992
- Art. 8, commi secondo e terzo - Sentenza n. 346/1998
Legge 23 dicembre 1982, n. 943 (Differimento al 31 dicembre 1983 del termine in materia di indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza)
- Articolo unico - Sentenza n. 223/1983
1983
Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131
- Art. 25, secondo comma - Sentenza n. 206/1994
1984
Legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati)
- Art. 10, primo comma - Sentenza n. 123/1987
1985
Legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato)
- Art. 23 - Sentenza n. 117/1990
1986
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)
- Art. 66 - Sentenza n. 522/2002
Decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488
- Art. 14, terzo comma - Sentenza n. 206/1994
1987
Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400
- Art. 18, quinto comma - Sentenza n. 232/1994
1988
Legge 16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli)
- Art. 11, comma 1 - Sentenza n. 325/1998
Legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati)
- Art. 2, primo comma - Sentenza n. 468/1990
- Art. 10, nono comma - Sentenza n. 87/2009
- Art. 16, commi primo e secondo - Sentenza n. 18/1989
- Art. 19, secondo comma - Sentenza n. 468/1990
Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183)
- Art. 12 - Sentenza n. 139/1993
1989
Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144
- Art. 4, comma 8 - Sentenza n. 81/1998
Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
- Art. 18, comma 5 - Sentenza n. 394/1998
1990
Legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti)
- Art. 4, secondo comma - Sentenza n. 33/1999
- Art. 5, terzo comma - Sentenza n. 219/1995
Legge 12 novembre 1990, n. 339 (Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi)
- Art. 6, comma 6 - Sentenza n. 83/1998
Legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie)
- Art. 16, comma 3 - Sentenza n. 62/1998
1991
Decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363
- Art. 4-bis, primo comma - Sentenza n. 54/1996
Legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace)
- Art. 8, comma 1, lett. c-bis) - Sentenza n. 60/2006
1992
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
- Art. 204-bis, comma 3 - Sentenza n. 114/2004
Decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e pubblico impiego e disposizioni fiscali), convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438
- Art. 4, comma 2 - Sentenza n. 134/1994
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
- Art. 2, comma 1 - Sentenza n. 130/2008
- Art. 2, comma 2, secondo periodo - Sentenza n. 64/2008 - Sentenza n. 39/2010
- Art. 4, comma 1 - Sentenza n. 44/2016
- Art. 17-bis, comma 2 - Sentenza n. 98/2014
- Art. 22, commi 1 e 2 - Sentenza n. 520/2002
- Art. 46, comma 3 - Sentenza n. 274/2005
- Art. 58, comma 3 - Sentenza n. 36/2025
- Art. 75, comma 2, secondo periodo - Sentenza n. 111/1998
1997
Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135
- Art. 18, primo comma - Sentenza n. 267/2020
Decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa)
- Art. 1-bis - Sentenza n. 321/1998
1998
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
- Art. 33, commi 1, 2 e 3 - Sentenza n. 292/2000
- Artt. 33, commi 1 e 2, e 34, comma 1 - Sentenza n. 204/2004
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
- Art. 13, comma 5-bis - Sentenza n. 222/2004
- Art. 14, comma 6 - Sentenza n. 39/2025
Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo)
- Art. 7 - Sentenza n. 333/2001
1999
Legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura)
- Art. 20, settimo comma - Sentenza n. 457/2005
Legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale)
- Art. 21, comma 1 - Sentenza n. 525/2000
2001
Legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile)
- Art. 2, comma 1, in relazione all'art. 1-ter, comma 2, della medesima legge - Sentenza n. 175/2021
- Art. 2, comma 1, in relazione all'art. 1-ter, comma 6, della medesima legge - Sentenza n. 142/2023
- Art. 2, comma 2-bis - Sentenza n. 184/2015 - Sentenza n. 36/2016
- Art. 2, comma 2-quinquies, lett. e) - Sentenza n. 169/2019
- Art. 4 - Sentenza n. 88/2018
Legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)
- Art. 10, comma 3 - Sentenza n. 186/2004
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
- Art. 55-quater, comma 3-quater, secondo, terzo e quarto periodo - Sentenza n. 61/2020
Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo B)
- Art. 53 - Sentenza n. 191/2006
2002
Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73
- Art. 3, comma 3 - Sentenza n. 144/2005
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)
- Artt. 74, secondo comma, e 75, primo comma - Sentenza n. 10/2022
- Art. 76, comma 4-bis - Sentenza n. 139/2010 - Sentenza n. 223/2022
- Art. 79, secondo comma - Sentenza n. 157/2021
- Art. 102 - Sentenza n. 254/2007
- Art. 106-bis - Sentenza n. 192/2015 - Sentenza n. 178/2017
- Art. 130 - Sentenza n. 166/2022 - Sentenza n. 179/2025
- Art. 131, terzo comma - Sentenza n. 217/2019
- Art. 143, comma 1 - Sentenza n. 135/2019 - Sentenza n. 58/2025
- Artt. 144 e 146 - Sentenza n. 121/2024
- Art. 145, commi primo, secondo e terzo - Sentenza n. 167/2023
- Art. 146, terzo comma - Sentenza n. 174/2006
- Art. 148, terzo comma - Sentenza n. 83/2021
2003
Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366)
- Art. 8, comma 2, lett. a) - Sentenza n. 321/2007
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
- Art. 38, commi secondo, quarto, sesto e decimo - Sentenza n. 92/2013
2004
Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30)
- Art. 17, comma 3 - Sentenza n. 119/2013
Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005)
- Art. 1, commi da 318 a 321 - Sentenza n. 267/2017
2005
Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti)
- Art. 7-quater - Sentenza n. 364/2007
2006
Decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 (Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150)
- Art. 1, comma 2 - Sentenza n. 10/2018
Legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento)
- Artt. 1 e 10, comma 2 - Sentenza n. 26/2007 - Sentenza n. 85/2008
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007)
- Art. 1, comma 1349 - Sentenza n. 277/2012
2008
Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101
- Art. 1, comma 3 - Sentenza n. 281/2010
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
- Art. 54, comma 2 - Sentenza n. 34/2019
2009
Legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)
- Art. 41, comma 5 - Sentenza n. 119/2021
2010
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali)
- Artt. 4, comma 3, periodi secondo e sesto, 5, commi 1, 2, primo periodo, 4 e 5, 6, comma 2, 7, 8, comma 5, 11, comma 1, 13, 17, commi 4, lett. d), e 5, e 24 - Sentenza n. 272/2012
Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)
- Artt. 866, primo comma, 867, terzo comma, e 923, primo comma, lett. i) - Sentenza n. 268/2016
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122
- Art. 9, comma 22 - Sentenza n. 223/2012
- Art. 15, comma 6-quinquies - Sentenza n. 256/2020
Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo)
- Art. 44, comma 3 - Sentenza n. 132/2018
- Art. 44, comma 4 - Sentenza n. 148/2021
- Art. 135, comma 1, lett. q-quater) - Sentenza n. 174/2014
Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011)
- Art. 1, comma 51 - Sentenza n. 186/2013
Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
- Art. 1, comma 1 - Sentenza n. 191/2014
- Art. 2, comma 61 - Sentenza n. 78/2012
2011
Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69)
- Art. 31, comma 2 - Sentenza n. 158/2019
2012
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221
- Art. 16-septies - Sentenza n. 75/2019
2013
Legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno)
- Art. 3 - Sentenza n. 238/2014
Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98
- Artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 - Sentenza n. 41/2021
2014
Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80
- Art. 5, comma 1-ter - Sentenza n. 169/2015
Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89
- Art. 13, comma 1 - Sentenza n. 135/2025
2015
Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132
- Art. 23, comma 6 - Sentenza n. 12/2019
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)]
- Art. 1, comma 541, lett. a) - Sentenza n. 231/2017
2016
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019)
- Art. 1, comma 519 - Sentenza n. 101/2018
2017
Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie)
- Art. 15, quarto comma - Sentenza n. 102/2021
Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)
- Art. 4, comma 4, lett. a) - Sentenza n. 213/2025
- Art. 21, comma 2 - Sentenza n. 166/2023
Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate)
- Art. 37, primo periodo - Sentenza n. 18/2023 - Sentenza n. 202/2023
2020
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77
- Art. 25, comma 12 - Sentenza n. 124/2025
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
- Art. 1, comma 10 - Sentenza n. 124/2025
- Art. 4 - Sentenza n. 87/2022
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023)
- Art. 1, comma 378 - Sentenza n. 211/2024
Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione UE, EURATOM 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21
- Art. 3, comma 8 - Sentenza n. 236/2021
- Art. 54-ter - Sentenza n. 128/2021
2021
Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215
- Art. 16-septies, comma 2, lett. g) - Sentenza n. 228/2022
2022
Decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169 (Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 196
- Art. 2, comma 3-bis - Sentenza n. 114/2024
2023
Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario)
- Art. 4, comma 2 - Sentenza n. 36/2025
LEGGI REGIONALI
Basilicata
Legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2012)
- Art. 19 - Sentenza n. 73/2013
Legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016)
- Art. 42, commi 6 e 8 - Sentenza n. 5/2017
Friuli-Venezia Giulia
Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018)
- Art. 7, commi 28, 29 e 30 - Sentenza n. 174/2019
Lombardia
Legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione)
- Art. 17, comma 1 - Sentenza n. 224/2016
Piemonte
Legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino")
- Art. 2, comma 3 - Sentenza n. 277/2012
Puglia
Legge della Regione Puglia 16 maggio 1985, n. 27 (Testo modificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici)
- Art. 61 - Sentenza n. 33/1995
Legge della Regione Puglia 2 novembre 2011, n. 28 (Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell'amministrazione regionale)
- Art. 1 - Sentenza n. 245/2012
Legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11 (Misure urgenti per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale)
- Art. 1, comma 2 - Sentenza n. 73/2013
Sicilia
Decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana)
- Art. 236 - Sentenza n. 971/1988
Legge della Regione Siciliana 6 marzo 1976, n. 25 (Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria)
- Art. 5, primo comma, lett. a) - Sentenza n. 224/1999
Legge della Regione Siciliana 14 settembre 1979, n. 212 [Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)]
- Art. 22 - Sentenza n. 224/1999
Veneto
Legge della Regione Veneto 24 agosto 1979, n. 64 (Norme di attuazione dell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. Tutela della città di Venezia e del suo territorio dall'inquinamento delle acque)
- Art. 4 - Sentenza n. 469/1988
Provincia autonoma di Bolzano
Legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2009, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 – legge finanziaria 2010)
- Art. 18, comma 2 - Sentenza n. 350/2010
Indice dei parametri violati - Tomo Unico
COSTITUZIONE
Art. 2
- Sentenza n. 468/1990
- Sentenza n. 334/1996
- Sentenza n. 375/2000
- Sentenza n. 238/2014
Art. 3
- Sentenza n. 241/1999
- Sentenza n. 262/2003
- Sentenza n. 193/2014
- Sentenza n. 212/2025
– Principio di eguaglianza
- Sentenza n. 67/1960
- Sentenza n. 21/1961
- Sentenza n. 79/1961
- Sentenza n. 45/1962
- Sentenza n. 75/1962
- Sentenza n. 86/1962
- Sentenza n. 89/1962
- Sentenza n. 4/1965
- Sentenza n. 55/1966
- Sentenza n. 96/1967
- Sentenza n. 97/1967
- Sentenza n. 112/1967
- Sentenza n. 143/1967
- Sentenza n. 139/1968
- Sentenza n. 4/1969
- Sentenza n. 100/1969
- Sentenza n. 157/1969
- Sentenza n. 188/1970
- Sentenza n. 170/1971
- Sentenza n. 128/1972
- Sentenza n. 23/1973
- Sentenza n. 41/1973
- Sentenza n. 51/1973
- Sentenza n. 2/1974
- Sentenza n. 252/1974
- Sentenza n. 61/1975
- Sentenza n. 85/1975
- Sentenza n. 127/1975
- Sentenza n. 131/1975
- Sentenza n. 139/1975
- Sentenza n. 8/1976
- Sentenza n. 36/1976
- Sentenza n. 103/1976
- Sentenza n. 63/1977
- Sentenza n. 97/1980
- Sentenza n. 195/1981
- Sentenza n. 88/1982
- Sentenza n. 1/1985
- Sentenza n. 40/1985
- Sentenza n. 26/1986
- Sentenza n. 129/1986
- Sentenza n. 181/1987
- Sentenza n. 612/1987
- Sentenza n. 1105/1988
- Sentenza n. 1128/1988
- Sentenza n. 558/1989
- Sentenza n. 117/1990
- Sentenza n. 158/1990
- Sentenza n. 544/1990
- Sentenza n. 15/1991
- Sentenza n. 17/1991
- Sentenza n. 36/1991
- Sentenza n. 42/1991
- Sentenza n. 104/1991
- Sentenza n. 364/1991
- Sentenza n. 140/1992
- Sentenza n. 186/1992
- Sentenza n. 194/1992
- Sentenza n. 380/1992
- Sentenza n. 416/1992
- Sentenza n. 40/1993
- Sentenza n. 201/1993
- Sentenza n. 369/1993
- Sentenza n. 439/1993
- Sentenza n. 68/1994
- Sentenza n. 134/1994
- Sentenza n. 197/1994
- Sentenza n. 253/1994
- Sentenza n. 455/1994
- Sentenza n. 33/1995
- Sentenza n. 55/1995
- Sentenza n. 149/1995
- Sentenza n. 177/1995
- Sentenza n. 192/1995
- Sentenza n. 318/1995
- Sentenza n. 356/1995
- Sentenza n. 105/1996
- Sentenza n. 131/1996
- Sentenza n. 144/1996
- Sentenza n. 334/1996
- Sentenza n. 240/1997
- Sentenza n. 260/1997
- Sentenza n. 372/1997
- Sentenza n. 26/1998
- Sentenza n. 322/1998
- Sentenza n. 33/1999
- Sentenza n. 283/2000
- Sentenza n. 375/2000
- Sentenza n. 211/2001
- Sentenza n. 224/2001
- Sentenza n. 78/2002
- Sentenza n. 444/2002
- Sentenza n. 493/2002
- Sentenza n. 520/2002
- Sentenza n. 522/2002
- Sentenza n. 98/2004
- Sentenza n. 186/2004
- Sentenza n. 144/2005
- Sentenza n. 274/2005
- Sentenza n. 60/2006
- Sentenza n. 174/2006
- Sentenza n. 321/2007
- Sentenza n. 85/2008
- Sentenza n. 144/2008
- Sentenza n. 296/2008
- Sentenza n. 400/2008
- Sentenza n. 207/2009
- Sentenza n. 139/2010
- Sentenza n. 365/2010
- Sentenza n. 78/2012
- Sentenza n. 223/2012
- Sentenza n. 245/2012
- Sentenza n. 119/2013
- Sentenza n. 183/2013
- Sentenza n. 262/2015
- Sentenza n. 268/2016
- Sentenza n. 77/2018
- Sentenza n. 12/2019
- Sentenza n. 75/2019
- Sentenza n. 135/2019
- Sentenza n. 212/2020
- Sentenza n. 83/2021
- Sentenza n. 102/2021
- Sentenza n. 16/2022
- Sentenza n. 87/2022
- Sentenza n. 18/2023
- Sentenza n. 167/2023
- Sentenza n. 202/2023
- Sentenza n. 222/2023
- Sentenza n. 179/2024
- Sentenza n. 58/2025
- Sentenza n. 86/2025
- Sentenza n. 179/2025
– Principio di ragionevolezza
- Sentenza n. 41/1973
- Sentenza n. 8/1976
- Sentenza n. 195/1981
- Sentenza n. 69/1982
- Sentenza n. 88/1982
- Sentenza n. 237/1985
- Sentenza n. 303/1986
- Sentenza n. 146/1987
- Sentenza n. 971/1988
- Sentenza n. 568/1989
- Sentenza n. 40/1990
- Sentenza n. 158/1990
- Sentenza n. 468/1990
- Sentenza n. 579/1990
- Sentenza n. 25/1992
- Sentenza n. 329/1992
- Sentenza n. 380/1992
- Sentenza n. 416/1992
- Sentenza n. 69/1994
- Sentenza n. 197/1994
- Sentenza n. 46/1995
- Sentenza n. 56/1995
- Sentenza n. 219/1995
- Sentenza n. 318/1995
- Sentenza n. 356/1995
- Sentenza n. 374/1995
- Sentenza n. 105/1996
- Sentenza n. 119/1996
- Sentenza n. 144/1996
- Sentenza n. 239/1997
- Sentenza n. 240/1997
- Sentenza n. 26/1998
- Sentenza n. 111/1998
- Sentenza n. 346/1998
- Sentenza n. 170/1999
- Sentenza n. 497/2000
- Sentenza n. 525/2000
- Sentenza n. 332/2002
- Sentenza n. 444/2002
- Sentenza n. 477/2002
- Sentenza n. 522/2002
- Sentenza n. 98/2004
- Sentenza n. 114/2004
- Sentenza n. 147/2004
- Sentenza n. 224/2004
- Sentenza n. 144/2005
- Sentenza n. 274/2005
- Sentenza n. 154/2006
- Sentenza n. 364/2007
- Sentenza n. 85/2008
- Sentenza n. 62/2009
- Sentenza n. 207/2009
- Sentenza n. 279/2010
- Sentenza n. 78/2012
- Sentenza n. 223/2012
- Sentenza n. 277/2012
- Sentenza n. 92/2013
- Sentenza n. 119/2013
- Sentenza n. 223/2013
- Sentenza n. 192/2015
- Sentenza n. 268/2016
- Sentenza n. 178/2017
- Sentenza n. 241/2017
- Sentenza n. 267/2017
- Sentenza n. 77/2018
- Sentenza n. 88/2018
- Sentenza n. 75/2019
- Sentenza n. 135/2019
- Sentenza n. 217/2019
- Sentenza n. 113/2020
- Sentenza n. 212/2020
- Sentenza n. 253/2020
- Sentenza n. 267/2020
- Sentenza n. 83/2021
- Sentenza n. 102/2021
- Sentenza n. 119/2021
- Sentenza n. 157/2021
- Sentenza n. 87/2022
- Sentenza n. 166/2022
- Sentenza n. 223/2022
- Sentenza n. 202/2023
- Sentenza n. 222/2023
- Sentenza n. 179/2024
- Sentenza n. 211/2024
- Sentenza n. 16/2025
- Sentenza n. 38/2025
- Sentenza n. 39/2025
- Sentenza n. 111/2025
- Sentenza n. 179/2025
– Principio di proporzionalità
- Sentenza n. 41/1973
- Sentenza n. 40/1990
- Sentenza n. 107/1994
- Sentenza n. 268/2016
- Sentenza n. 16/2025
– Principio del legittimo affidamento
- Sentenza n. 525/2000
– Principio di eguaglianza sostanziale
- Sentenza n. 10/2022
Primo comma
– Principio di eguaglianza
- Sentenza n. 34/1970
- Sentenza n. 38/1972
- Sentenza n. 85/1979
- Sentenza n. 155/1996
- Sentenza n. 3/2010
- Sentenza n. 7/2022
– Principio di ragionevolezza
- Sentenza n. 190/1985
- Sentenza n. 278/1987
- Sentenza n. 3/2010
- Sentenza n. 26/2010
- Sentenza n. 128/2021
- Sentenza n. 10/2022
- Sentenza n. 36/2025
– Principio di eguaglianza sostanziale
- Sentenza n. 10/2022
Secondo comma
– Principio di eguaglianza
- Sentenza n. 121/2024
– Principio di ragionevolezza
- Sentenza n. 50/2006
- Sentenza n. 10/2022
Art. 4
- Sentenza n. 971/1988
Primo comma
- Sentenza n. 111/2025
Art. 6
- Sentenza n. 62/1992
Art. 9
- Sentenza n. 46/1995
Art. 10
- Sentenza n. 329/1992
Art. 13
- Sentenza n. 74/1968
- Sentenza n. 471/1990
- Sentenza n. 222/2004
- Sentenza n. 76/2025
Art. 14
- Sentenza n. 74/1968
Art. 19
- Sentenza n. 117/1979
- Sentenza n. 149/1995
- Sentenza n. 334/1996
Art. 24
- Sentenza n. 59/1959
- Sentenza n. 67/1960
- Sentenza n. 21/1961
- Sentenza n. 70/1961
- Sentenza n. 79/1961
- Sentenza n. 45/1962
- Sentenza n. 75/1962
- Sentenza n. 86/1962
- Sentenza n. 89/1962
- Sentenza n. 133/1963
- Sentenza n. 100/1964
- Sentenza n. 53/1966
- Sentenza n. 80/1966
- Sentenza n. 82/1966
- Sentenza n. 96/1967
- Sentenza n. 139/1967
- Sentenza n. 48/1968
- Sentenza n. 53/1968
- Sentenza n. 139/1968
- Sentenza n. 4/1969
- Sentenza n. 100/1969
- Sentenza n. 125/1969
- Sentenza n. 157/1969
- Sentenza n. 159/1969
- Sentenza n. 188/1970
- Sentenza n. 175/1971
- Sentenza n. 57/1972
- Sentenza n. 89/1972
- Sentenza n. 95/1972
- Sentenza n. 128/1972
- Sentenza n. 41/1973
- Sentenza n. 99/1973
- Sentenza n. 2/1974
- Sentenza n. 142/1974
- Sentenza n. 248/1974
- Sentenza n. 127/1975
- Sentenza n. 202/1975
- Sentenza n. 36/1976
- Sentenza n. 63/1977
- Sentenza n. 10/1978
- Sentenza n. 93/1979
- Sentenza n. 42/1981
- Sentenza n. 102/1981
- Sentenza n. 18/1982
- Sentenza n. 88/1982
- Sentenza n. 193/1983
- Sentenza n. 247/1983
- Sentenza n. 137/1984
- Sentenza n. 167/1984
- Sentenza n. 40/1985
- Sentenza n. 41/1985
- Sentenza n. 134/1985
- Sentenza n. 237/1985
- Sentenza n. 17/1986
- Sentenza n. 55/1986
- Sentenza n. 118/1986
- Sentenza n. 156/1986
- Sentenza n. 303/1986
- Sentenza n. 123/1987
- Sentenza n. 181/1987
- Sentenza n. 255/1987
- Sentenza n. 1105/1988
- Sentenza n. 317/1989
- Sentenza n. 530/1989
- Sentenza n. 558/1989
- Sentenza n. 568/1989
- Sentenza n. 49/1990
- Sentenza n. 67/1990
- Sentenza n. 579/1990
- Sentenza n. 15/1991
- Sentenza n. 36/1991
- Sentenza n. 173/1991
- Sentenza n. 214/1991
- Sentenza n. 258/1991
- Sentenza n. 488/1991
- Sentenza n. 154/1992
- Sentenza n. 186/1992
- Sentenza n. 329/1992
- Sentenza n. 365/1992
- Sentenza n. 380/1992
- Sentenza n. 40/1993
- Sentenza n. 139/1993
- Sentenza n. 369/1993
- Sentenza n. 406/1993
- Sentenza n. 439/1993
- Sentenza n. 68/1994
- Sentenza n. 69/1994
- Sentenza n. 107/1994
- Sentenza n. 134/1994
- Sentenza n. 220/1994
- Sentenza n. 231/1994
- Sentenza n. 232/1994
- Sentenza n. 253/1994
- Sentenza n. 360/1994
- Sentenza n. 46/1995
- Sentenza n. 51/1995
- Sentenza n. 55/1995
- Sentenza n. 56/1995
- Sentenza n. 177/1995
- Sentenza n. 192/1995
- Sentenza n. 318/1995
- Sentenza n. 356/1995
- Sentenza n. 105/1996
- Sentenza n. 119/1996
- Sentenza n. 144/1996
- Sentenza n. 233/1996
- Sentenza n. 257/1996
- Sentenza n. 110/1997
- Sentenza n. 239/1997
- Sentenza n. 372/1997
- Sentenza n. 381/1997
- Sentenza n. 26/1998
- Sentenza n. 62/1998
- Sentenza n. 81/1998
- Sentenza n. 111/1998
- Sentenza n. 132/1998
- Sentenza n. 346/1998
- Sentenza n. 170/1999
- Sentenza n. 241/1999
- Sentenza n. 114/2000
- Sentenza n. 283/2000
- Sentenza n. 211/2001
- Sentenza n. 224/2001
- Sentenza n. 333/2001
- Sentenza n. 78/2002
- Sentenza n. 444/2002
- Sentenza n. 477/2002
- Sentenza n. 493/2002
- Sentenza n. 520/2002
- Sentenza n. 522/2002
- Sentenza n. 262/2003
- Sentenza n. 98/2004
- Sentenza n. 114/2004
- Sentenza n. 147/2004
- Sentenza n. 204/2004
- Sentenza n. 206/2004
- Sentenza n. 222/2004
- Sentenza n. 224/2004
- Sentenza n. 335/2004
- Sentenza n. 144/2005
- Sentenza n. 41/2006
- Sentenza n. 50/2006
- Sentenza n. 154/2006
- Sentenza n. 1/2007
- Sentenza n. 77/2007
- Sentenza n. 321/2007
- Sentenza n. 364/2007
- Sentenza n. 85/2008
- Sentenza n. 144/2008
- Sentenza n. 296/2008
- Sentenza n. 400/2008
- Sentenza n. 207/2009
- Sentenza n. 26/2010
- Sentenza n. 279/2010
- Sentenza n. 365/2010
- Sentenza n. 277/2012
- Sentenza n. 186/2013
- Sentenza n. 223/2013
- Sentenza n. 98/2014
- Sentenza n. 193/2014
- Sentenza n. 238/2014
- Sentenza n. 44/2016
- Sentenza n. 268/2016
- Sentenza n. 178/2017
- Sentenza n. 77/2018
- Sentenza n. 114/2018
- Sentenza n. 123/2018
- Sentenza n. 75/2019
- Sentenza n. 158/2019
- Sentenza n. 113/2020
- Sentenza n. 253/2020
- Sentenza n. 236/2021
- Sentenza n. 16/2022
- Sentenza n. 18/2022
- Sentenza n. 87/2022
- Sentenza n. 228/2022
- Sentenza n. 114/2024
- Sentenza n. 121/2024
- Sentenza n. 211/2024
- Sentenza n. 39/2025
- Sentenza n. 76/2025
- Sentenza n. 78/2025
- Sentenza n. 86/2025
- Sentenza n. 179/2025
Primo comma
- Sentenza n. 55/1966
- Sentenza n. 85/1968
- Sentenza n. 87/1968
- Sentenza n. 186/1972
- Sentenza n. 127/1977
- Sentenza n. 303/1985
- Sentenza n. 220/1986
- Sentenza n. 146/1987
- Sentenza n. 185/1988
- Sentenza n. 470/1990
- Sentenza n. 471/1990
- Sentenza n. 25/1992
- Sentenza n. 49/1994
- Sentenza n. 54/1996
- Sentenza n. 321/1998
- Sentenza n. 325/1998
- Sentenza n. 305/2002
- Sentenza n. 221/2005
- Sentenza n. 128/2021
- Sentenza n. 18/2023
- Sentenza n. 202/2023
- Sentenza n. 222/2023
- Sentenza n. 111/2025
Secondo comma
- Sentenza n. 70/1965
- Sentenza n. 55/1966
- Sentenza n. 34/1970
- Sentenza n. 76/1970
- Sentenza n. 141/1970
- Sentenza n. 142/1970
- Sentenza n. 151/1971
- Sentenza n. 159/1971
- Sentenza n. 27/1972
- Sentenza n. 110/1972
- Sentenza n. 189/1974
- Sentenza n. 255/1974
- Sentenza n. 120/1976
- Sentenza n. 223/1976
- Sentenza n. 14/1977
- Sentenza n. 15/1977
- Sentenza n. 248/1983
- Sentenza n. 320/1983
- Sentenza n. 80/1984
- Sentenza n. 280/1985
- Sentenza n. 303/1985
- Sentenza n. 15/1986
- Sentenza n. 41/1986
- Sentenza n. 102/1986
- Sentenza n. 120/1986
- Sentenza n. 220/1986
- Sentenza n. 146/1987
- Sentenza n. 469/1988
- Sentenza n. 471/1990
- Sentenza n. 201/1993
- Sentenza n. 223/1993
- Sentenza n. 158/1995
- Sentenza n. 131/1996
- Sentenza n. 155/1996
- Sentenza n. 33/1999
- Sentenza n. 341/1999
- Sentenza n. 497/2000
- Sentenza n. 254/2007
- Sentenza n. 3/2010
- Sentenza n. 106/2010
- Sentenza n. 139/2010
- Sentenza n. 281/2010
- Sentenza n. 128/2021
- Sentenza n. 223/2022
- Sentenza n. 202/2023
- Sentenza n. 222/2023
- Sentenza n. 179/2024
- Sentenza n. 36/2025
- Sentenza n. 212/2025
Terzo comma
- Sentenza n. 149/1983
- Sentenza n. 194/1992
- Sentenza n. 33/1999
- Sentenza n. 254/2007
- Sentenza n. 139/2010
- Sentenza n. 157/2021
- Sentenza n. 10/2022
- Sentenza n. 223/2022
Art. 25
- Sentenza n. 88/1962
- Sentenza n. 110/1963
- Sentenza n. 130/1963
- Sentenza n. 117/1968
- Sentenza n. 82/1971
- Sentenza n. 453/1994
- Sentenza n. 155/1996
- Sentenza n. 83/1998
- Sentenza n. 204/2004
- Sentenza n. 41/2006
- Sentenza n. 191/2006
Primo comma
- Sentenza n. 83/1971
- Sentenza n. 393/2002
- Sentenza n. 221/2005
Art. 27
Secondo comma
- Sentenza n. 131/1996
- Sentenza n. 155/1996
Terzo comma
- Sentenza n. 113/2020
Art. 28
- Sentenza n. 4/1965
Art. 32
- Sentenza n. 468/1990
- Sentenza n. 76/2025
Art. 35
- Sentenza n. 971/1988
Primo comma
- Sentenza n. 111/2025
Art. 36
- Sentenza n. 57/1972
Art. 38
- Sentenza n. 85/1968
- Sentenza n. 568/1989
- Sentenza n. 134/1994
Secondo comma
- Sentenza n. 116/1969
Art. 42
Terzo comma
- Sentenza n. 223/1983
Art. 52
- Sentenza n. 375/2000
Art. 53
- Sentenza n. 223/2012
Art. 76
- Sentenza n. 496/1990
- Sentenza n. 401/1991
- Sentenza n. 502/1991
- Sentenza n. 124/1992
- Sentenza n. 453/1994
- Sentenza n. 155/1996
- Sentenza n. 292/2000
- Sentenza n. 272/2012
- Sentenza n. 10/2018
- Sentenza n. 132/2018
- Sentenza n. 61/2020
- Sentenza n. 166/2023
- Sentenza n. 213/2025
Art. 77
- Sentenza n. 401/1991
- Sentenza n. 502/1991
- Sentenza n. 155/1996
- Sentenza n. 272/2012
Primo comma
- Sentenza n. 292/2000
Art. 97
- Sentenza n. 154/2006
– Buon andamento dell'amministrazione
- Sentenza n. 971/1988
- Sentenza n. 18/1989
- Sentenza n. 37/1992
- Sentenza n. 197/1994
- Sentenza n. 374/1995
- Sentenza n. 240/1997
- Sentenza n. 375/2000
- Sentenza n. 186/2004
- Sentenza n. 62/2009
- Sentenza n. 245/2012
- Sentenza n. 268/2016
– Imparzialità dell'amministrazione
- Sentenza n. 971/1988
- Sentenza n. 37/1992
- Sentenza n. 197/1994
- Sentenza n. 240/1997
- Sentenza n. 62/2009
- Sentenza n. 268/2016
– Efficienza dell'amministrazione
- Sentenza n. 186/2004
– Pubblico concorso
- Sentenza n. 73/2013
Primo comma
– Buon andamento dell'amministrazione
- Sentenza n. 86/1982
Art. 100
- Sentenza n. 25/1976
- Sentenza n. 204/2004
- Sentenza n. 223/2012
Terzo comma
- Sentenza n. 224/1999
Art. 101
- Sentenza n. 49/1968
- Sentenza n. 60/1969
- Sentenza n. 25/1976
- Sentenza n. 579/1990
- Sentenza n. 453/1994
- Sentenza n. 206/2004
- Sentenza n. 223/2012
- Sentenza n. 277/2012
Primo comma
- Sentenza n. 50/1989
Secondo comma
- Sentenza n. 5/1963
- Sentenza n. 55/1966
- Sentenza n. 30/1967
- Sentenza n. 33/1968
- Sentenza n. 121/1970
- Sentenza n. 143/1973
- Sentenza n. 128/1974
- Sentenza n. 164/1976
- Sentenza n. 88/1982
- Sentenza n. 451/1989
- Sentenza n. 155/1996
- Sentenza n. 457/2005
- Sentenza n. 135/2025
Art. 102
- Sentenza n. 4/1965
- Sentenza n. 488/1991
- Sentenza n. 232/1994
- Sentenza n. 381/1997
- Sentenza n. 83/1998
- Sentenza n. 204/2004
- Sentenza n. 221/2005
- Sentenza n. 60/2006
- Sentenza n. 191/2006
- Sentenza n. 364/2007
- Sentenza n. 130/2008
- Sentenza n. 123/2018
Primo comma
- Sentenza n. 127/1977
- Sentenza n. 49/1994
- Sentenza n. 54/1996
- Sentenza n. 325/1998
Secondo comma
- Sentenza n. 108/1962
- Sentenza n. 206/1994
- Sentenza n. 394/1998
- Sentenza n. 353/2002
- Sentenza n. 64/2008
- Sentenza n. 39/2010
- Sentenza n. 124/2025
Art. 103
- Sentenza n. 4/1965
- Sentenza n. 204/2004
- Sentenza n. 191/2006
Art. 104
- Sentenza n. 12/1971
- Sentenza n. 579/1990
- Sentenza n. 223/2012
Primo comma
- Sentenza n. 168/1963
- Sentenza n. 135/2025
Quarto comma
- Sentenza n. 87/1982
Art. 105
- Sentenza n. 168/1963
- Sentenza n. 86/1982
- Sentenza n. 398/1989
Art. 106
Primo comma
- Sentenza n. 41/2021
Secondo comma
- Sentenza n. 41/2021
Art. 107
Primo comma
- Sentenza n. 60/2006
Terzo comma
- Sentenza n. 86/1982
- Sentenza n. 60/2006
Art. 108
- Sentenza n. 133/1963
- Sentenza n. 49/1968
- Sentenza n. 6/1970
- Sentenza n. 25/1976
- Sentenza n. 107/1994
- Sentenza n. 83/1998
- Sentenza n. 87/2009
- Sentenza n. 223/2012
Secondo comma
- Sentenza n. 108/1962
- Sentenza n. 5/1963
- Sentenza n. 93/1965
- Sentenza n. 55/1966
- Sentenza n. 30/1967
- Sentenza n. 11/1968
- Sentenza n. 33/1968
- Sentenza n. 60/1969
- Sentenza n. 121/1970
- Sentenza n. 128/1974
- Sentenza n. 164/1976
- Sentenza n. 266/1988
- Sentenza n. 281/1989
- Sentenza n. 451/1989
- Sentenza n. 158/1995
- Sentenza n. 224/1999
- Sentenza n. 353/2002
- Sentenza n. 393/2002
- Sentenza n. 457/2005
- Sentenza n. 215/2016
- Sentenza n. 135/2025
Art. 110
- Sentenza n. 168/1963
Art. 111
- Sentenza n. 133/1963
- Sentenza n. 204/2004
- Sentenza n. 154/2006
- Sentenza n. 77/2007
- Sentenza n. 321/2007
- Sentenza n. 364/2007
- Sentenza n. 144/2008
- Sentenza n. 186/2013
- Sentenza n. 223/2013
- Sentenza n. 75/2019
- Sentenza n. 174/2019
- Sentenza n. 236/2021
- Sentenza n. 228/2022
- Sentenza n. 114/2024
– Giusto processo
- Sentenza n. 135/2014
- Sentenza n. 97/2015
- Sentenza n. 77/2018
– Terzietà e imparzialità del giudice
- Sentenza n. 283/2000
- Sentenza n. 224/2001
- Sentenza n. 353/2002
- Sentenza n. 262/2003
- Sentenza n. 400/2008
- Sentenza n. 193/2014
– Ragionevole durata del processo
- Sentenza n. 50/2006
– Contraddittorio
- Sentenza n. 1/2007
- Sentenza n. 76/2025
– Parità delle parti
- Sentenza n. 1/2007
Primo comma
- Sentenza n. 3/2010
– Parità delle parti
- Sentenza n. 191/2014
Secondo comma
- Sentenza n. 3/2010
– Parità delle parti
- Sentenza n. 26/2007
- Sentenza n. 85/2008
- Sentenza n. 281/2010
– Ragionevole durata del processo
- Sentenza n. 281/2010
- Sentenza n. 36/2016
- Sentenza n. 88/2018
– Indipendenza e terzietà del giudice
- Sentenza n. 215/2016
– Terzietà e imparzialità del giudice
- Sentenza n. 305/2002
- Sentenza n. 393/2002
- Sentenza n. 183/2013
- Sentenza n. 7/2022
- Sentenza n. 45/2023
- Sentenza n. 93/2024
– Terzietà e imparzialità della giurisdizione
- Sentenza n. 179/2024
– Contraddittorio
- Sentenza n. 36/2025
Art. 112
- Sentenza n. 4/1965
Ultima parte
- Sentenza n. 6/1970
Art. 113
- Sentenza n. 40/1958
- Sentenza n. 1/1959
- Sentenza n. 21/1961
- Sentenza n. 79/1961
- Sentenza n. 45/1962
- Sentenza n. 75/1962
- Sentenza n. 86/1962
- Sentenza n. 89/1962
- Sentenza n. 135/1963
- Sentenza n. 1/1964
- Sentenza n. 2/1964
- Sentenza n. 96/1967
- Sentenza n. 139/1968
- Sentenza n. 100/1969
- Sentenza n. 125/1969
- Sentenza n. 157/1969
- Sentenza n. 186/1972
- Sentenza n. 41/1973
- Sentenza n. 241/1974
- Sentenza n. 190/1985
- Sentenza n. 15/1991
- Sentenza n. 154/1992
- Sentenza n. 360/1994
- Sentenza n. 55/1995
- Sentenza n. 233/1996
- Sentenza n. 62/1998
- Sentenza n. 132/1998
- Sentenza n. 204/2004
- Sentenza n. 77/2007
- Sentenza n. 365/2010
- Sentenza n. 277/2012
- Sentenza n. 114/2018
- Sentenza n. 157/2021
Secondo comma
- Sentenza n. 119/2013
Art. 117
Primo comma
- Sentenza n. 93/2010
- Sentenza n. 78/2012
- Sentenza n. 135/2014
- Sentenza n. 191/2014
- Sentenza n. 97/2015
- Sentenza n. 109/2015
- Sentenza n. 184/2015
- Sentenza n. 36/2016
- Sentenza n. 215/2016
- Sentenza n. 88/2018
- Sentenza n. 34/2019
- Sentenza n. 169/2019
- Sentenza n. 174/2019
- Sentenza n. 175/2021
- Sentenza n. 142/2023
Art. 125
- Sentenza n. 61/1975
- Sentenza n. 174/2014
Secondo comma
- Sentenza n. 8/1982
Art. 134
- Sentenza n. 75/1965
- Sentenza n. 259/1974
Art. 135
- Sentenza n. 259/1974
Art. 136
- Sentenza n. 73/1963
- Sentenza n. 153/1977
- Sentenza n. 223/1983
- Sentenza n. 922/1988
- Sentenza n. 350/2010
- Sentenza n. 245/2012
- Sentenza n. 73/2013
- Sentenza n. 169/2015
- Sentenza n. 224/2016
- Sentenza n. 5/2017
- Sentenza n. 231/2017
- Sentenza n. 101/2018
- Sentenza n. 256/2020
Art. 137
- Sentenza n. 75/1965
Art. VI disposizioni transitorie e finali
- Sentenza n. 130/2008
Art. X disposizioni transitorie e finali
- Sentenza n. 62/1992
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
Art. 6
- Sentenza n. 78/2012
- Sentenza n. 191/2014
- Sentenza n. 184/2015
- Sentenza n. 174/2019
Par. 1
- Sentenza n. 93/2010
- Sentenza n. 135/2014
- Sentenza n. 97/2015
- Sentenza n. 109/2015
- Sentenza n. 36/2016
- Sentenza n. 215/2016
- Sentenza n. 88/2018
- Sentenza n. 34/2019
- Sentenza n. 169/2019
- Sentenza n. 175/2021
- Sentenza n. 142/2023
Art. 13
- Sentenza n. 88/2018
- Sentenza n. 34/2019
- Sentenza n. 169/2019
- Sentenza n. 175/2021
- Sentenza n. 142/2023
STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE SICILIA
Art. 26
- Sentenza n. 6/1970
Art. 27
- Sentenza n. 6/1970
STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Art. 3
- Sentenza n. 62/1992
Indice delle sentenze di illegittimità costituzionale - Tomo Unico
1950-1959
- 1958 — Sentenza n. 40 — p. 990
- 1959 — Sentenza n. 1 — p. 992
- 1959 — Sentenza n. 59 — p. 112
1960-1969
- 1960 — Sentenza n. 67 — p. 298
- 1961 — Sentenza n. 21 — p. 300
- 1961 — Sentenza n. 70 — p. 1125
- 1961 — Sentenza n. 79 — p. 302
- 1962 — Sentenza n. 45 — p. 304
- 1962 — Sentenza n. 75 — p. 305
- 1962 — Sentenza n. 86 — p. 307
- 1962 — Sentenza n. 88 — p. 395
- 1962 — Sentenza n. 89 — p. 309
- 1962 — Sentenza n. 108 — p. 418
- 1963 — Sentenza n. 5 — p. 422
- 1963 — Sentenza n. 73 — p. 1321
- 1963 — Sentenza n. 110 — p. 398
- 1963 — Sentenza n. 130 — p. 400
- 1963 — Sentenza n. 133 — p. 1107
- 1963 — Sentenza n. 135 — p. 1153
- 1963 — Sentenza n. 168 — p. 469
- 1964 — Sentenza n. 1 — p. 993
- 1964 — Sentenza n. 2 — p. 136
- 1964 — Sentenza n. 100 — p. 310
- 1965 — Sentenza n. 4 — p. 221
- 1965 — Sentenza n. 70 — p. 69
- 1965 — Sentenza n. 75 — p. 1164
- 1965 — Sentenza n. 93 — p. 427
- 1966 — Sentenza n. 53 — p. 71
- 1966 — Sentenza n. 55 — p. 429
- 1966 — Sentenza n. 80 — p. 223
- 1966 — Sentenza n. 82 — p. 225
- 1967 — Sentenza n. 30 — p. 433
- 1967 — Sentenza n. 96 — p. 312
- 1967 — Sentenza n. 97 — p. 693
- 1967 — Sentenza n. 112 — p. 1166
- 1967 — Sentenza n. 139 — p. 750
- 1967 — Sentenza n. 143 — p. 871
- 1968 — Sentenza n. 11 — p. 459
- 1968 — Sentenza n. 33 — p. 435
- 1968 — Sentenza n. 48 — p. 138
- 1968 — Sentenza n. 49 — p. 494
- 1968 — Sentenza n. 53 — p. 74
- 1968 — Sentenza n. 74 — p. 76
- 1968 — Sentenza n. 85 — p. 140
- 1968 — Sentenza n. 87 — p. 78
- 1968 — Sentenza n. 117 — p. 402
- 1968 — Sentenza n. 139 — p. 1061
- 1969 — Sentenza n. 4 — p. 667
- 1969 — Sentenza n. 60 — p. 438
- 1969 — Sentenza n. 100 — p. 314
- 1969 — Sentenza n. 116 — p. 142
- 1969 — Sentenza n. 125 — p. 227
- 1969 — Sentenza n. 157 — p. 315
- 1969 — Sentenza n. 159 — p. 145
1970-1979
- 1970 — Sentenza n. 6 — p. 1109
- 1970 — Sentenza n. 34 — p. 752
- 1970 — Sentenza n. 76 — p. 114
- 1970 — Sentenza n. 121 — p. 442
- 1970 — Sentenza n. 141 — p. 950
- 1970 — Sentenza n. 142 — p. 952
- 1970 — Sentenza n. 188 — p. 722
- 1971 — Sentenza n. 12 — p. 471
- 1971 — Sentenza n. 82 — p. 404
- 1971 — Sentenza n. 83 — p. 406
- 1971 — Sentenza n. 151 — p. 115
- 1971 — Sentenza n. 159 — p. 754
- 1971 — Sentenza n. 170 — p. 146
- 1971 — Sentenza n. 175 — p. 60
- 1972 — Sentenza n. 27 — p. 365
- 1972 — Sentenza n. 38 — p. 229
- 1972 — Sentenza n. 57 — p. 230
- 1972 — Sentenza n. 89 — p. 818
- 1972 — Sentenza n. 95 — p. 79
- 1972 — Sentenza n. 110 — p. 954
- 1972 — Sentenza n. 128 — p. 1062
- 1972 — Sentenza n. 186 — p. 1063
- 1973 — Sentenza n. 23 — p. 1168
- 1973 — Sentenza n. 41 — p. 1039
- 1973 — Sentenza n. 51 — p. 474
- 1973 — Sentenza n. 99 — p. 1127
- 1973 — Sentenza n. 143 — p. 507
- 1974 — Sentenza n. 2 — p. 366
- 1974 — Sentenza n. 128 — p. 444
- 1974 — Sentenza n. 142 — p. 62
- 1974 — Sentenza n. 189 — p. 1065
- 1974 — Sentenza n. 241 — p. 995
- 1974 — Sentenza n. 248 — p. 724
- 1974 — Sentenza n. 252 — p. 232
- 1974 — Sentenza n. 255 — p. 957
- 1974 — Sentenza n. 259 — p. 80
- 1975 — Sentenza n. 61 — p. 996
- 1975 — Sentenza n. 85 — p. 1040
- 1975 — Sentenza n. 127 — p. 959
- 1975 — Sentenza n. 131 — p. 1042
- 1975 — Sentenza n. 139 — p. 726
- 1975 — Sentenza n. 202 — p. 727
- 1976 — Sentenza n. 8 — p. 148
- 1976 — Sentenza n. 25 — p. 496
- 1976 — Sentenza n. 36 — p. 1043
- 1976 — Sentenza n. 103 — p. 1170
- 1976 — Sentenza n. 120 — p. 819
- 1976 — Sentenza n. 164 — p. 445
- 1976 — Sentenza n. 223 — p. 82
- 1977 — Sentenza n. 14 — p. 787
- 1977 — Sentenza n. 15 — p. 789
- 1977 — Sentenza n. 63 — p. 1067
- 1977 — Sentenza n. 127 — p. 1246
- 1977 — Sentenza n. 153 — p. 1323
- 1978 — Sentenza n. 10 — p. 696
- 1979 — Sentenza n. 85 — p. 1172
- 1979 — Sentenza n. 93 — p. 233
- 1979 — Sentenza n. 117 — p. 729
1980-1989
- 1980 — Sentenza n. 97 — p. 151
- 1981 — Sentenza n. 42 — p. 961
- 1981 — Sentenza n. 102 — p. 1129
- 1981 — Sentenza n. 195 — p. 872
- 1982 — Sentenza n. 8 — p. 999
- 1982 — Sentenza n. 18 — p. 21
- 1982 — Sentenza n. 69 — p. 762
- 1982 — Sentenza n. 86 — p. 510
- 1982 — Sentenza n. 87 — p. 475
- 1982 — Sentenza n. 88 — p. 1133
- 1983 — Sentenza n. 149 — p. 320
- 1983 — Sentenza n. 193 — p. 791
- 1983 — Sentenza n. 223 — p. 1325
- 1983 — Sentenza n. 247 — p. 1135
- 1983 — Sentenza n. 248 — p. 83
- 1983 — Sentenza n. 320 — p. 117
- 1984 — Sentenza n. 80 — p. 119
- 1984 — Sentenza n. 137 — p. 821
- 1984 — Sentenza n. 167 — p. 765
- 1985 — Sentenza n. 1 — p. 517
- 1985 — Sentenza n. 40 — p. 153
- 1985 — Sentenza n. 41 — p. 964
- 1985 — Sentenza n. 134 — p. 802
- 1985 — Sentenza n. 190 — p. 1001
- 1985 — Sentenza n. 237 — p. 767
- 1985 — Sentenza n. 280 — p. 85
- 1985 — Sentenza n. 303 — p. 966
- 1986 — Sentenza n. 15 — p. 89
- 1986 — Sentenza n. 17 — p. 768
- 1986 — Sentenza n. 26 — p. 1045
- 1986 — Sentenza n. 41 — p. 756
- 1986 — Sentenza n. 55 — p. 968
- 1986 — Sentenza n. 102 — p. 969
- 1986 — Sentenza n. 118 — p. 1137
- 1986 — Sentenza n. 120 — p. 972
- 1986 — Sentenza n. 129 — p. 154
- 1986 — Sentenza n. 156 — p. 974
- 1986 — Sentenza n. 220 — p. 757
- 1986 — Sentenza n. 250 — p. 698
- 1986 — Sentenza n. 303 — p. 824
- 1987 — Sentenza n. 123 — p. 63
- 1987 — Sentenza n. 146 — p. 1003
- 1987 — Sentenza n. 181 — p. 1005
- 1987 — Sentenza n. 255 — p. 156
- 1987 — Sentenza n. 278 — p. 160
- 1987 — Sentenza n. 612 — p. 520
- 1988 — Sentenza n. 185 — p. 167
- 1988 — Sentenza n. 266 — p. 481
- 1988 — Sentenza n. 469 — p. 91
- 1988 — Sentenza n. 922 — p. 1329
- 1988 — Sentenza n. 971 — p. 1272
- 1988 — Sentenza n. 1105 — p. 769
- 1988 — Sentenza n. 1128 — p. 1274
- 1989 — Sentenza n. 18 — p. 632
- 1989 — Sentenza n. 50 — pp. 646; 648
- 1989 — Sentenza n. 281 — p. 446
- 1989 — Sentenza n. 317 — p. 700
- 1989 — Sentenza n. 398 — p. 498
- 1989 — Sentenza n. 451 — p. 447
- 1989 — Sentenza n. 530 — p. 236
- 1989 — Sentenza n. 558 — p. 771
- 1989 — Sentenza n. 568 — p. 733
1990-1999
- 1990 — Sentenza n. 40 — p. 1275
- 1990 — Sentenza n. 49 — p. 168
- 1990 — Sentenza n. 67 — p. 238
- 1990 — Sentenza n. 117 — p. 669
- 1990 — Sentenza n. 158 — p. 1280
- 1990 — Sentenza n. 468 — p. 638
- 1990 — Sentenza n. 470 — p. 241
- 1990 — Sentenza n. 471 — p. 840
- 1990 — Sentenza n. 496 — p. 561
- 1990 — Sentenza n. 544 — p. 169
- 1990 — Sentenza n. 579 — p. 1281
- 1991 — Sentenza n. 15 — p. 244
- 1991 — Sentenza n. 17 — p. 1283
- 1991 — Sentenza n. 36 — p. 773
- 1991 — Sentenza n. 42 — p. 246
- 1991 — Sentenza n. 104 — p. 1286
- 1991 — Sentenza n. 214 — p. 686
- 1991 — Sentenza n. 258 — p. 1139
- 1991 — Sentenza n. 364 — p. 1289
- 1991 — Sentenza n. 401 — p. 563
- 1991 — Sentenza n. 488 — p. 1249
- 1991 — Sentenza n. 502 — p. 564
- 1992 — Sentenza n. 25 — p. 249
- 1992 — Sentenza n. 37 — p. 1291
- 1992 — Sentenza n. 62 — p. 825
- 1992 — Sentenza n. 124 — p. 567
- 1992 — Sentenza n. 140 — p. 1007
- 1992 — Sentenza n. 154 — p. 252
- 1992 — Sentenza n. 186 — p. 569
- 1992 — Sentenza n. 194 — p. 323
- 1992 — Sentenza n. 329 — p. 1155
- 1992 — Sentenza n. 365 — p. 367
- 1992 — Sentenza n. 380 — p. 1295
- 1992 — Sentenza n. 416 — p. 806
- 1993 — Sentenza n. 40 — p. 254
- 1993 — Sentenza n. 139 — p. 93
- 1993 — Sentenza n. 201 — p. 975
- 1993 — Sentenza n. 223 — p. 1113
- 1993 — Sentenza n. 369 — p. 671
- 1993 — Sentenza n. 406 — p. 256
- 1993 — Sentenza n. 439 — p. 570
- 1994 — Sentenza n. 49 — p. 1251
- 1994 — Sentenza n. 68 — p. 873
- 1994 — Sentenza n. 69 — p. 701
- 1994 — Sentenza n. 107 — p. 500
- 1994 — Sentenza n. 134 — p. 1174
- 1994 — Sentenza n. 197 — p. 1298
- 1994 — Sentenza n. 206 — p. 1252
- 1994 — Sentenza n. 220 — p. 1299
- 1994 — Sentenza n. 231 — p. 672
- 1994 — Sentenza n. 232 — p. 1254
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