Introduzione
Il presente volume, realizzato in occasione del settantesimo anniversario dell'attività della Corte costituzionale, rientra in una più ampia collana di 15 pubblicazioni tematiche che raccolgono e illustrano le pronunce di accoglimento con le quali la Corte ha inciso con efficacia erga omnes in diversi ambiti dell'ordinamento.
Ciascun volume (ovvero ognuno dei tomi in cui può articolarsi) consta di tre parti.
La prima parte contiene lo studio introduttivo di un Giudice costituzionale sulla complessiva giurisprudenza della Corte nella determinata branca ordinamentale esaminata.
La seconda parte individua le pertinenti sentenze di accoglimento, riportandone gli estratti che comprendono la motivazione in diritto (da cui sono stralciate le eccezioni meramente processuali, le questioni decise nel senso dell'inammissibilità o del rigetto e comunque quelle eterogenee eventualmente trattate) e il dispositivo (limitatamente ai capi di accoglimento). Le pronunce sono organizzate sistematicamente all'interno di voci classificatorie e collocate, all'interno di ciascuna di esse, in ordine cronologico ascendente. Ad ogni voce corrisponde una sezione dedicata. Le pagine che precedono ciascuna sezione riepilogano le pronunce considerate riportando i principali elementi identificativi: numero e anno, Presidente del Collegio e Giudice Redattore o Relatore, gli istituti o gli argomenti ai quali si riferiscono le questioni accolte, le norme giudicate illegittime e i parametri violati (con esclusione dei parametri evocati ma assorbiti nella declaratoria di illegittimità). Le pronunce sono di regola collocate sotto un'unica voce ritenuta prevalente, a meno che non abbiano deciso questioni riconducibili a più voci.
L'ultima parte racchiude tre indici volti ad agevolare il reperimento delle sentenze: i primi due sono rispettivamente organizzati per norma dichiarata illegittima e per parametro violato mentre il terzo contiene in ordine cronologico ascendente tutte le pronunce di accoglimento esaminate. Per i parametri che, come gli artt. 3, 97, 111 e 117 Cost., si connotano per l'articolazione e per la complessità del relativo contenuto precettivo, si è proceduto ad un'analisi distinta in base allo specifico profilo valutato dalla Corte.
Al fine di offrire un quadro più ampio del contesto giurisprudenziale e normativo di riferimento sono presenti, all'interno degli estratti delle pronunce, note redazionali nelle quali, in genere, sono citate le ulteriori questioni trattate in una decisione, diverse da quelle accolte e specificamente illustrate, nonché le altre decisioni rilevanti afferenti al medesimo tema, benché recanti un dispositivo di segno diverso.
Il presente volume è intitolato "Diritto privato patrimoniale, delle imprese e dei mercati".
All'interno dei rapporti economici delineati dalla Costituzione il percorso delle sentenze trattate, partendo dalla libertà di iniziativa economica privata e dalla tutela della concorrenza, nella sua dimensione nazionale e sovranazionale, si snoda attraverso la disciplina di diversi tipi contrattuali, per giungere alle pronunce sul diritto di proprietà e concludere con le sentenze riferite alla tutela dei diritti. Si precisa che, per quanto attiene alla tutela dei diritti, in particolar modo per gli aspetti processuali, le relative pronunce sono presenti nel volume 15. Si fa presente, inoltre, che per alcune pronunce, indicate nella parte del volume dedicata alla nozione della concorrenza, il relativo testo è poi riportato successivamente nella sezione di specifico riferimento.
I. Studio del giudice costituzionale
diritto privato patrimoniale, delle imprese e dei mercati
1. INQUADRAMENTO GENERALE E SVILUPPO DEL SAGGIO
Obiettivo del saggio è compiere una ricognizione dell’impatto sul nostro ordinamento delle sentenze pronunciate dalla Corte facendo uso della “costellazione” di previsioni costituzionali relative ai rapporti economici.
Il ricorso all’inusuale termine “costellazione” si spiega poiché esso sembra in grado di esprimere figurativamente in modo efficace il fatto che la cornice costituzionale di riferimento per i rapporti economici è costituita, in primis, dal Titolo III della Parte I (così denominato) – ove sono situate due fra le stelle più brillanti, gli artt. 41 e 42 – ma non si esaurisce in esso. Come la Corte, infatti, più volte ha messo in luce, il Titolo in discorso, nel disegno dei Costituenti, lungi dall’essere un ambito isolato, si pone in stretta connessione con numerose altre previsioni costituzionali, dall’insieme delle quali emerge la centralità del principio lavorista, vero architrave della Carta. Proprio i costanti riferimenti, nelle numerose pronunce inerenti alla disciplina dei rapporti economici, a diritti e principi posti a fondamento della Repubblica (il pieno sviluppo della persona umana e la tutela dei suoi diritti, la pari dignità sociale, la libertà di scelta del lavoro) confermano l’intima unitarietà del disegno costituzionale. Nella giurisprudenza della Corte di questi settant’anni mai affiora, infatti, il dubbio circa l’esistenza di una “Costituzione economica” dotata di autonomia prescrittiva.
Quanto all’ambito materiale dei “rapporti economici”, va innanzitutto evidenziato che la Corte si è trovata a confrontarsi con una ben precisa scelta compiuta dai Costituenti, vale a dire quella di non impiegare, nel Titolo III, alcuna delle categorie giuridiche tipiche della materia, ad eccezione della proprietà: non quella dell’imprenditore, né quella dell’impresa in generale (fatto salvo il riferimento a “determinate imprese o categorie di imprese” contenuto all’art. 43), né quella del contratto e dell’autonomia contrattuale, né quella del mercato. A delineare i “confini esterni” dell’area dei rapporti economici sono chiamate, infatti, la nozione di iniziativa economica privata di cui al primo comma dell’art. 41 e del suo “svolgimento”, evocato nel secondo comma (cui nel terzo comma si aggiunge il riferimento alla “attività economica pubblica e privata”), e quelle di proprietà e di beni economici (anche in questo caso nella doppia prospettiva pubblica e privata) su cui è imperniato l’art. 42. Interessante considerare sin d’ora come anche il diritto assoluto di proprietà sia stato ricondotto al Titolo III sui rapporti economici: nella prospettiva dei Costituenti prevale, infatti, una “dimensione relazionale” della proprietà e la conseguente esigenza di stabilire fino a che punto l'effetto conformativo possa ragionevolmente spingersi allo scopo di assicurarne la funzione sociale senza intaccarne il “nucleo essenziale”. A completare la descrizione dell’ambito materiale avrebbe, invero, potuto concorrere maggiormente anche la nozione di risparmio, cui si riferisce l’art. 47, ma, come meglio si vedrà infra, si tratta di una previsione poco applicata e comunque non molto valorizzata dalla Corte.
L’assenza nella Carta di riferimenti espliciti alle appena richiamate categorie giuridiche ha, quindi, richiesto alla Corte un primo lavoro interpretativo, consistente nel “riconciliare” le medesime al lessico costituzionale. Numerose sono, infatti, le sentenze che si soffermano sul sintagma “iniziativa economica”, alcune ritenendolo pressoché sovrapponibile all’attività di impresa, altre attribuendogli portata più ampia; come pure parecchie sono le pronunce che si chiedono se l’autonomia contrattuale abbia o meno un fondamento costituzionale e, se sì, quale; e ancora non mancano decisioni che, quasi sempre in stretta connessione con questioni legate alla concorrenza, affrontano il problema del rilievo costituzionale della nozione giuridica di mercato. Al profilo dell’ambito di riferimento dei “rapporti economici” occorre, quindi, senz’altro prestare attenzione nell’analisi della giurisprudenza costituzionale.
Tale profilo è, peraltro, difficilmente isolabile da quello attinente alle indicazioni in senso lato “contenutistiche” ritraibili dalle previsioni in discorso, che disegnano uno statuto del tutto particolare per le libertà economiche. Lo schema fatto proprio da più norme costituzionali contenute nel Titolo III esprime, infatti, la relazione-contrapposizione tra libertà e autorità: nel garantire una posizione giuridica individuale, al contempo si prevede che, a tutela di altri interessi rilevanti, a essa possano venire apportate limitazioni, descritte facendo ampio uso della tecnica normativa delle clausole generali. Ed è anche alla luce del tipo di limiti presenti in Costituzione che si delinea con maggiore precisione il perimetro delle libertà economiche considerate (emblematici in tal senso sono i limiti di cui all’art. 41 rispetto all’autonomia contrattuale, come si illustrerà meglio infra). In questo senso, i limiti (come l’etimologia latina – limes - ci aiuta a comprendere) svolgono un’importante funzione nel senso di attribuire alle corrispondenti libertà un’identità costituzionale riconoscibile.
Di fronte a tale uniformità di approccio normativo, ben si comprende perché sin dagli anni Sessanta sia un punto fermo per la giurisprudenza della Corte il ritenere le libertà economiche garantite in Costituzione secondo una chiara “ispirazione unitaria”, che coniuga la garanzia delle medesime con la consapevolezza del loro rilievo sociale e della loro potenziale ricaduta in termini conflittuali con i principali obiettivi del programma costituzionale. In questa prospettiva, le libertà economiche sono state definite libertà individuali “non piene” da tenersi distinte dalle libertà civili. Sul tema si ritornerà più avanti in particolare in relazione alla clausola generale dell’utilità sociale, che la Corte ritiene avere una sostanziale identità, al di là delle differenti terminologie utilizzate nelle varie previsioni del Titolo III (così si legge già nella sentenza n. 78 del 1958).
Minore uniformità di orientamenti si rinviene, invece, a proposito del tipo di sindacato che la Corte deve effettuare sulle scelte legislative che hanno, a seconda dei casi, introdotto limiti alle libertà economiche nel dichiarato intento di perseguire finalità sociali. Anche a questo profilo occorre allora prestare attenzione nell’analisi della giurisprudenza costituzionale, innanzitutto per valutare se, nel corso degli anni, il vaglio compiuto dalla Consulta abbia mantenuto le medesime caratteristiche o abbia subito mutamenti. Va, inoltre, anche verificato se il dichiarato approccio unitario lo sia effettivamente oppure se tale vaglio presenti, in realtà, peculiarità a seconda del fenomeno economico di volta in volta esaminato dalla Corte.
È ben noto, peraltro, che proprio le norme costituzionali relative ai rapporti economici (e segnatamente il plesso che va dall’art. 41 all’art. 47) sono fra quelle che hanno suscitato maggiori dibattiti e discordanze di opinioni a livello dottrinale (ma in verità già fra i Costituenti) quanto a incisività ed efficacia dello statuto ivi disegnato in termini di “libertà-limiti”. Particolarmente interessante risulta, quindi, analizzare l’attività giurisprudenziale della Corte al fine di verificare come le norme in discorso “si siano comportate” al cospetto dei profondi mutamenti che, nell’arco di questi settant’anni, sono intervenuti sia sul piano dei fenomeni economici, sia su quello della regolazione dei medesimi.
Si tratta di settanta anni caratterizzati da veri e propri cambi di passo, dovuti, in primis, allo sviluppo di una cornice giuridica europea ma anche a fenomeni di rilevanza sistemica quali la globalizzazione, il progresso tecnologico, l’emersione a livello internazionale di preoccupazioni su tematiche ambientali e, ancora, la pandemia. Su questo sfondo, l’impostazione politico-economica statuale è passata da un modello di forte interventismo pubblico diretto nell’economia a un modello fondato sull’intervento indiretto e sul paradigma dello Stato regolatore (a sua volta, più di recente, rimesso, sotto certi profili, in discussione).
Negli ultimi quindici anni, la Corte ha dovuto pure confrontarsi con alcune modifiche costituzionali in vario modo incidenti sui rapporti economici:
a) innanzitutto, la riforma del 2001 relativa all’art. 117, primo comma (quanto al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali) che, pur essendo di tratto generale, ha gettato nuova luce sul tema –oggetto di altro saggio di questo volume– della relazione fra fonti (ordinamento UE e CEDU rispetto alle norme costituzionali) e, di conseguenza, anche tra Corti (Corte di giustizia e Corte EDU), tema particolarmente rilevante in punto di regolazione dei rapporti economici;
b) sempre la medesima riforma è intervenuta anche sull’art. 117, secondo comma [legislazione esclusiva statale su: lett. e): “moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza”]. Vero è che si tratta di previsioni che incidono “solo” sul riparto delle competenze ma, per il ragionamento che qui si intende svolgere, esse risultano per più ragioni di notevole interesse. Innanzitutto, perché, introducendo, sotto il profilo lessicale, delle “aggiunte”, hanno posto problemi interpretativi rispetto alla cornice preesistente. Inoltre, perché – specie su talune di esse (e per quanto qui interessa il riferimento va alla concorrenza) – la giurisprudenza della Corte è assai nutrita e va ben oltre questioni meramente competenziali, giacché la corretta definizione della concorrenza come bene giuridico (ma analoghe considerazioni valgono anche per risparmio e mercati finanziari) è il necessario presupposto per poter stabilire cosa significhi “tutela” della stessa e come, rispetto a tale finalità, si ponga l’intervento legislativo, statale o regionale, di cui, di volta in volta, la Corte deve decidere sul profilo della competenza. E ragionando sulle finalità di politiche di tutela della concorrenza il discorso si salda inevitabilmente con l’art. 41, al cui alveo la concorrenza è ricondotta nella prospettiva di un limite che si radica nell’utilità sociale;
c) poi vi è stata la riforma del 2022, che ha inciso, oltre che sull’art. 9 Cost., proprio sul testo dell’art. 41 e sull’individuazione dei limiti che il secondo e terzo comma di tale articolo pongono all’attività economica privata;
d) infine, certamente rilevante è anche la riforma dell’art. 81 Cost., ma l’analisi delle ripercussioni da essa prodotte negli orientamenti della Corte è affidata ad altro saggio.
Del complesso dei profondi mutamenti intervenuti nell’arco temporale preso in esame, la giurisprudenza della Corte costituzionale costituisce il lucido specchio.
Il primo dato che colpisce è quello quantitativo: la Corte è, infatti, intervenuta di frequente in materia di rapporti economici, il che non stupisce perché sempre – nell’oggi come, e forse ancor più che, negli anni della Costituente – la regolazione dell’economia è tema centrale su cui coniugare libertà, eguaglianza, fini sociali. Ancora sotto il profilo quantitativo, emerge che l’attività svolta dalla Corte nel corso di questi settanta anni è stata particolarmente intensa e determinante con riguardo ad alcune disposizioni (segnatamente artt. 41 e 42) e certamente meno “vivace” rispetto ad altre. Da quest’angolo visuale, sembra potersi dire che la giurisprudenza della Corte ha colto in modo più efficace la connessione fra Titolo III e altre previsioni costituzionali che non quella, strettissima, sussistente fra le varie norme del Titolo III. Non sempre, infatti, sono state messe adeguatamente in luce le intersezioni fra l’art. 42 e l’art. 41, divenute sempre più strette con l’ampliarsi della tipologia di beni che possono formare oggetto di proprietà (ad es. la proprietà azionaria). Ancor più evidente è la posizione “isolata” assegnata all’art. 47, disposizione in cui si è radicata l’elevazione del risparmio a bene costituzionale, della quale è stata peraltro a lungo fornita una lettura storicizzata e ricondotta all’assetto economico e sociale dell’epoca della Costituente. Come si è già accennato e si approfondirà meglio infra, l’apparizione nel 2001 fra le competenze esclusive dello Stato della triade “moneta, tutela risparmio e mercati finanziari” ha aiutato a comprendere il collegamento inscindibile da sempre esistente tra risparmio e mercati dove esso viene impiegato.
Se si pongono poi a confronto le questioni dei primi decenni con quelle prospettate più di recente, colpiscono molto le diversità relative sia al tipo di fenomeno economico di cui si discorre (modificatosi in ragione dei mutamenti economico-industriali del Paese), sia al tipo di normazione presa in considerazione. Sotto quest’ultimo profilo, mentre inizialmente a venire censurate erano, infatti, per lo più normative preesistenti alla Costituzione, negli anni più recenti sono state sottoposte al vaglio della Corte anche norme di diretta derivazione europea, naturalmente per quanto concerne gli ambiti armonizzati, fra i quali non rientrano né il diritto delle società ordinarie né il diritto dei contratti in generale (e forse anche per tale ragione entrambi questi ambiti sono rimasti assai scarsamente frequentati dalla Corte). Dell’influsso UE la Corte ha tuttavia risentito anche in modo più trasversale, avendo alcuni principi fondamentali del diritto unionale inciso anche a livello di parametri: emblematica l’evoluzione giurisprudenziale della Corte per quanto concerne la concorrenza.
Ora, proprio il fatto che mutamenti così radicali abbiano potuto avere luogo, per rimanere nella metafora, sotto le stelle delle previsioni componenti la costellazione costituzionale cui si è più sopra accennato, è stato ritenuto da taluni la conferma che le medesime (o quantomeno quelle di cui al Titolo III) sono talmente flessibili e aperte da renderle (volutamente?) anfibologiche, lasciando campo estremamente libero al legislatore nell’effettuare le sue scelte in materia di regolazione economica e, soprattutto, attribuendo ampia discrezionalità alla Corte nell’effettuare il suo vaglio. Secondo altri, invece, le previsioni componenti il Titolo III, pur nella loro elasticità, esprimono comunque in modo chiaro principi cui il legislatore si deve attenere e, in forza dei quali, la Corte può svolgere il suo vaglio.
Tenendo sullo sfondo questo interrogativo si cercherà allora di proporre una lettura ragionata della giurisprudenza costituzionale relativamente ai due macrotemi più sopra accennati: ambito materiale (nel senso di perimetro di riferimento) delle previsioni costituzionali sui rapporti economici e caratteristiche dello scrutinio affidato alla Corte sulle scelte operate dal legislatore. Data l’ampiezza del tema, l’analisi condotta si concentrerà principalmente su alcune delle norme relative ai rapporti economici, segnatamente su quelle concernenti la libertà d’iniziativa economica privata, nella convinzione che la logica evolutiva con cui la Corte le ha nel tempo interpretate costituisce il riflesso di una tendenza comune all’intera costellazione.
Il ragionamento verrà svolto dapprima in termini generali, per poi prendere in considerazione alcuni “quadri” specifici, relativi a materie/fenomeni che, nella giurisprudenza della Corte, presentano peculiarità. Il primo “quadro” avrà per oggetto la materia della concorrenza, sulla quale si è formata una cospicua giurisprudenza che si è confrontata, anche alla luce del diritto europeo, con le varie possibili declinazioni della clausola generale “utilità sociale”. Il successivo “quadro” riguarderà ipotesi di bilanciamenti particolarmente complessi fra la libertà d’iniziativa economica e plurimi interessi di rilevanza costituzionale potenzialmente in contrasto fra loro, che hanno impegnato la Corte nell’ambito di vicende relative a grandi imprese e complessi aziendali di interesse strategico nazionale. Gli ulteriori “quadri” verteranno su tipologie particolari di imprese che trovano nella costellazione costituzionale un riferimento specifico, più o meno valorizzato nelle pronunce della Corte, ulteriore rispetto all’art. 41. In questa prospettiva, uno spazio sarà riservato alle cooperative, che, grazie all’art. 45, godono di uno statuto peculiare e di un proprio modello organizzativo, e alle imprese bancarie, in ragione dell’art. 47 specificamente volto alla promozione e tutela del risparmio. Da ultimo, verranno analizzate alcune pronunce relative alla funzione sociale come limite al diritto di proprietà.
2. SUL PERIMETRO DELLE LIBERTA’ ECONOMICHE DI RILIEVO COSTITUZIONALE
2.1.- Sull’attività d’impresa e le sue diverse forme di esercizio.
Come si è già accennato sopra, uno dei primi compiti che ha impegnato la Corte con riferimento al Titolo III è consistito nel definire il “perimetro esterno” della categoria delle libertà economiche, definizione rispetto alla quale nella giurisprudenza costituzionale si riscontrano alcune oscillazioni.
A suscitare le maggiori incertezze interpretative è stato l’art. 41, nel suo riconoscere sul piano costituzionale quella fondamentale libertà che concerne l’iniziativa economica privata, consistente nella possibilità di indirizzare liberamente la propria attività in campo economico, naturalmente nel rispetto dei limiti pure fissati dalla stessa norma e, quindi, con un perimetro garantito.
A questo proposito, va premesso che, nella giurisprudenza della Corte, è naturalmente indiscusso che l’attività d’impresa in generale sia tutelata come manifestazione della libertà d’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost..
Parimenti pacifica è la riconducibilità al Titolo III di una pluralità di forme di esercizio dell’impresa: sotto questo profilo, le norme costituzionali sono sufficientemente “aperte”, prevedendo accanto al modello dell’impresa capitalistica anche possibili alternative. Basti pensare in primis alla cooperazione a carattere di mutualità (oggetto specifico dell’art. 45), modello organizzativo nel quale – come la Corte ha sottolineato più volte (ad es. sentenza n. 149 del 2021) – la “funzione sociale” non opera come limite esterno, alla stregua di quello contenuto nell’art. 42 Cost. in materia di proprietà privata o della “utilità sociale” opponibile all’iniziativa economica privata ex art. 41 Cost, bensì esprime l’intrinseca finalità che sorregge l’impresa cooperativa rispetto alle altre attività d’impresa (v. infra).
Alle “condizioni costituzionali” atte a favorire il pluralismo di forme di esercizio dell’attività d’impresa vanno poi ricondotte anche le previsioni concernenti la cogestione nelle aziende (art. 46) o la possibilità di «riservare originariamente o trasferire […] allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e abbiano carattere di preminente interesse generale» (art. 43).
Al di là, comunque, delle ipotesi esplicitamente menzionate dalla Carta, l’ampiezza della formula “iniziativa economica privata” ha consentito alla Corte di ricondurre a tale libertà economica una vera e propria molteplicità di forme giuridiche di esercizio dell’attività d’impresa, alcune delle quali costituenti l’esito dell’integrazione europea o di scelte nazionali nel senso delle privatizzazioni.
Naturalmente, l’evolversi del tessuto economico e della relativa regolazione è ben visibile analizzando in prospettiva diacronica la giurisprudenza costituzionale in materia. In una prima fase, infatti, numerose sono le sentenze che si occupano di imprese agricole [cfr. sentenza 138 del 1984 (conversione automatica in affitto dei contratti di mezzadria); «il fine di stabilire equi rapporti sociali, prescritto dall’art. 44 Cost., impone al legislatore ordinario di intervenire per un superiore fine di giustizia, ossia per stabilire un equilibrio sostanziale fra le diverse categorie interessate e rimuovere così gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione dei coltivatori all’organizzazione economica del Paese: equilibrio che chiaramente rimane escluso in partenza di una normativa che privilegia smisuratamente e senza alcun valido fondamento razionale una parte a danno dell’altra (sentenza 107 del 1974)»].
Successivamente l’attenzione si sposta su altre tipologie di impresa, con riguardo ad alcune delle quali emergono, nella giurisprudenza della Corte, peculiarità tali da richiedere una “declinazione specifica” dell’ordinario sindacato avente a oggetto il binomio libertà economica e suoi limiti.
E’ questo il caso delle banche (ricondotte all’alveo dell’impresa solo negli anni Novanta e nei termini di imprese soggette a una pervasiva regolazione europea), come pure delle grandi aziende e dei complessi aziendali di rilevanza strategica per l’economia nazionale (ove, per le prime, è venuta in gioco la tematica di evitare la dissoluzione di un’impresa di rilevanti dimensioni e la dispersione del [suo] valore aziendale – sentenze n. 64 del 2007 e n. 270 del 2010; mentre, per le seconde, si è posto il problema della compatibilità fra prosecuzione dell’attività produttiva dei medesimi, anche a beneficio della tutela dell’occupazione, con la tutela della salute e dell’ambiente – sentenze n. 85 del 2013, n. 58 del 2018, n. 105 del 2024 –) (v. infra).
Interessanti sono anche alcune pronunce della Corte che si riferiscono all’esercizio di attività d’impresa da parte di soggetti non profit (sentenza n. 72 del 2022).
2.2.- Sulla riconducibilità all’art. 41 del “mercato”: tra la dimensione della libertà di cui al primo comma e quella del limite di cui al secondo comma
Nel riflettere sul perimetro della categoria delle libertà economiche, sembra opportuno svolgere qualche considerazione a proposito dell’esistenza o meno di un fondamento costituzionale della nozione giuridica di “mercato”. Si tratta di una questione solo sfiorata dalla giurisprudenza della Corte e, invece, oggetto di un vasto dibattito dottrinale, che molto spesso si è venuta a intersecare con quella – connessa, ma non totalmente sovrapponibile – relativa al fondamento costituzionale della concorrenza.
Secondo taluni, nell’ottica dell’art. 41 Cost., il concetto di mercato sarebbe sottointeso, nel senso che la concorrenza costituirebbe un mero stato di fatto, il presupposto del riconoscimento della libertà di iniziativa economica individuale, in quanto tale non bisognoso di particolare tutela costituzionale. L’attenzione principale della Carta sarebbe, invece, rivolta al potere/dovere dello Stato di correggere e indirizzare le tendenze naturali dell’economia di mercato, per conseguire finalità sociali.
All’opposto c’è chi ritiene che il mercato sia del tutto estraneo all’orizzonte costituzionale.
Il fatto che il termine “mercato” non figuri nel testo originario della Carta non risulta decisivo per giungere a tale conclusione, mancando, come si è detto, nel Titolo III un espresso riferimento anche all’impresa e al contratto.
La non estraneità è stata affermata dalla Corte – mi sembra di poter dire – alla luce della intrinseca interferenza fra disciplina delle imprese, dei contratti d’impresa e del mercato: la libertà d’iniziativa economica privata presuppone qualche tipo di mercato e tutti i contratti comportanti scambi di beni patrimoniali si inseriscono, lato sensu, in qualche tipo di mercato.
L’iniziativa economica privata di cui parla la Costituzione non è quella di un Robinson solitario che produce da solo i beni che gli servono per vivere, ma è l’iniziativa che si manifesta essenzialmente nello scambio e quindi si avvale del contratto.
Sulla base di tale assunto il mercato è stato posto a fondamento del, e considerato funzionale al, pluralismo economico così arrivando ad affermare che l’idea di mercato e di tutela del mercato è in radice nel primo comma dell’art. 41. La libertà d’impresa, la proprietà privata e il contratto sono gli ingredienti che concorrono a creare e a mantenere il mercato. La Costituzione, senza menzionarlo, presuppone l’esistenza del mercato e il suo funzionamento: garantisce cioè un’economia di mercato.
È vero, peraltro, che, nella giurisprudenza costituzionale, i riferimenti alla nozione di mercato si rinvengono in prevalenza nel contesto di decisioni relative alla materia della concorrenza.
Esplicitamente, nella sentenza n. 223 del 1982, si rinviene nell’art. 41 il fondamento costituzionale della libertà di concorrenza, osservando che essa, da un lato, alla luce del primo comma, «integra la libertà d’iniziativa economica che spetta nella stessa misura a tutti gli imprenditori» e, dall’altro, «è diretta alla protezione della collettività, in quanto l’esistenza di una pluralità di imprenditori, in concorrenza fra loro, giova a migliorare la qualità dei prodotti e a contenerne i prezzi». In questa scia si spiega anche la scelta di offrire un aggancio costituzionale alla l.n. 287/1990, il cui art. 1 si esprime nei seguenti termini: «Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese (...)».
Anche alla luce dello scenario europeo e delle indicazioni dottrinali, la Corte si orienterà ben presto nel senso di agganciare la concorrenza al limite dell’utilità sociale richiamata dal secondo comma dell’art. 41 (intendendola come strumento per promuovere l’utilità sociale), lasciando un po’ sotto traccia il riferimento al mercato come luogo necessario di manifestazione della libertà d’impresa.
In alcune pronunce anche relativamente recenti della Corte (ad es. sentenza n. 310 del 2011), tuttavia, continua a permanere qualche sovrapposizione fra le nozioni di libertà d’impresa nel mercato (che sottende libertà individuale di concorrere nel mercato; pluralismo imprenditoriale; concorrenza in senso soggettivo) e di concorrenza intesa come bene giuridico (cioè come modalità di funzionamento di un mercato, in cui non solo è garantita l’esistenza di una pluralità di operatori ma vi sono finalità date da perseguire).
Su questi aspetti più strettamente legati alla materia della concorrenza si tornerà più avanti. Vi è però, nella giurisprudenza della Corte, un’altra dimensione della rilevanza costituzionale della nozione di mercato sulla quale sembra opportuno spendere qualche parola sin d’ora.
In alcune pronunce, infatti, il riferimento ai mercati non è fatto in funzione della concorrenza (o comunque non solo a questo scopo), ma anche per sottolineare come le caratteristiche delle varie attività imprenditoriali (o, in altri termini, il loro modo di darsi come espressione di libertà economiche) siano segnate dal tipo di mercato in cui esse si collocano.
Ciò vale in modo particolare per le imprese che operano nei mercati regolati, le quali, proprio in ragione della significativa incidenza della loro attività su altri interessi generali tutelati, sono sottoposte a maggiori limiti conformativi sia dei loro modelli organizzativi (a partire dalla autorizzazione all’attività), sia del contenuto dei relativi rapporti contrattuali d’impresa.
Questo è un aspetto strutturale proprio di molti mercati (a partire da quelli che coinvolgono la tutela del risparmio, come banca, finanza, assicurazioni), il cui funzionamento non sarebbe concepibile senza l’attiva presenza di un regolatore pubblico. Sicché la dinamica interna di tali mercati, un tempo affidata alla formazione di usi commerciali (e, nell’intenzione del legislatore del 1942, allo sviluppo delle norme corporative), oggi è in larga parte imperniata sull’evolversi della regolazione amministrativa (di norma, mediante autorità indipendenti). Questo fenomeno ha la sua base costituzionale nell’art. 41, terzo comma, Cost., che consente poi (una volta ritenuta solo relativa la riserva di legge ivi prevista) di interpretare estensivamente le diverse norme di settore, attributive di competenze alle rispettive autorità amministrative.
Nella giurisprudenza della Corte si incontra anche qualche accenno che va nel senso della individuazione di specifici segmenti di mercato a partire dalle caratteristiche proprie delle imprese che vi operano. In questo senso, si veda, nella sentenza n. 72 del 2022, il riferimento della Corte agli enti del Terzo settore (ETS) che scelgono di svolgere attività economica – accettando i correlati vincoli, primo dei quali la rinuncia alla massimizzazione del profitto – e che possono essere considerati operatori di un “mercato qualificato”, quello della welfare society, distinto da quello che invece risponde al fine di lucro.
2.3.- Oltre l’attività d’impresa: lavoro autonomo e professioni intellettuali
Assodato che l’attività d’impresa nelle sue varie forme sia tutelata come manifestazione della libertà d’iniziativa economica, qualche incertezza si riscontra nella giurisprudenza della Corte riguardo alla riconducibilità all’art. 41 di altre attività economiche.
Si rammentano al riguardo, innanzitutto, alcune pronunce preoccupate dal segnare un confine tra attività economiche e altre manifestazioni di libertà sociali a contenuto economico ma di carattere individuale e prive di qualsivoglia momento organizzativo: significativa in questo senso è la sentenza n. 50 del 1998 «[l]a libertà sociale dei cittadini non comporta il diritto di compiere qualsiasi attività; e così, se svolta con continuità e con finalità lucrativa, l'organizzazione di gite o di viaggi turistici è qualificabile come attività economica e, in quanto tale, soggiace ai limiti dell'art. 41 della Costituzione e delle leggi che vi danno attuazione. Per simili attività, la previsione di un'autorizzazione e l'imposizione di ragionevoli vincoli a tutela dell'interesse pubblico è coerente col regime costituzionale dell'iniziativa economica privata. Ma, nella previsione dell'impugnato art. 21, tale limite opera per qualsiasi attività di organizzazione di viaggio, anche se svolta episodicamente e senza finalità di profitto. La pretesa di voler assoggettare ad autorizzazione anche queste attività (pretesa implicita nella previsione di illiceità, contenuta nell'art. 21 della legge regionale), contrasta con il principio di libertà sociale».
Celebre è anche la sentenza n. 138 del 1984 concernente l’affitto di fondi rustici, in cui si puntualizza che è riconducibile all’art. 41 la mera destinazione di capitale a fini produttivi, in quanto tale articolo «tutela la posizione dell’imprenditore, ossia di colui che eserciti un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi e quindi, per quanto concerne specificamente la questione in esame, di chi si adoperi efficacemente per la coltivazione del fondo; solo quest’ultimo può considerarsi partecipe dell’attività imprenditoriale e, perciò, destinatario della tutela dell’art. 41 Cost.».
Analogamente, anche per quanto concerne le locazioni di immobili urbani la Corte ha ritenuto estranea la necessità di tutelare la libertà dell’iniziativa economica privata, non avendo ravvisato nella stipula di tali contratti un’attività d’impresa del locatore (sentenza 252 del 1983, ove si evidenzia che «le norme impugnate si riferiscono soltanto al godimento di un bene non produttivo quale l’immobile destinato ad abitazione»; sulla stessa posizione si attestano le sentenze 89 del 1984 e n. 108 del 1986).
Anche in questo specifico campo, tuttavia, la giurisprudenza costituzionale si è trovata ad occuparsi delle oscillazioni del pendolo legislativo tra i due estremi di quella che si è definita relazione-contrapposizione tra libertà e autorità, sotto il diverso profilo dei limiti imposti al legislatore alla proprietà privata allo scopo di assicurarne la «funzione sociale», ai sensi dell’art. 42, secondo comma, Cost. (v. infra).
D’altro canto, alla luce di una serie di sentenze susseguitesi negli anni, può dirsi affermata un’interpretazione ampia dell’art. 41 Cost. quale norma volta a garantire, nel rispetto di certi limiti, anche attività economicamente rilevanti ma non riconducibili all’attività d’impresa, che costituisce solo una delle forme di esercizio dell’attività economica, contraddistinta dall’elemento della professionalità, non indispensabile a determinare l’operatività della previsione costituzionale (cfr., ad esempio, sentenze n. 446 del 1988; n. 241 del 1990; n. 386 del 1996; n. 64 del 2007; nonché, tra le più recenti, sentenze n. 218 del 2021, punti n. 8.3 e n. 8.4 del «Considerato in diritto»; n. 8 del 2024, punto n. 6 del «Considerato in diritto»).
In questa prospettiva, non solo le attività economiche occasionali e il lavoro autonomo (sentenza 32 del 1959), ma anche le professioni intellettuali sono state configurate come esplicazioni della libertà economica, soggette quindi ai «limiti che lo stesso art. 41 prevede nel secondo e terzo comma, riservando alla legge ogni opportuno controllo delle iniziative e attività economiche» (sentenza n. 17 del 1976). E ciò ha giustificato la speciale disciplina di cui esse «pur con forme, modalità e limitazioni diverse nei tempi e nel vario regolamento delle singole professioni» sono state oggetto, in considerazione dell’esigenza di evitare l’esercizio abusivo delle medesime attività professionali, «il pericolo dello sfruttamento dell’opera intellettuale in forme non compatibili con la dignità e l’autonomia dei singoli professionisti», oltre che di garantire «la qualità delle prestazioni» stesse. Nonostante la profonda evoluzione della disciplina, non è cambiata, infatti, la ratio delle misure stabilite dal legislatore, ancora di recente ravvisata nel «corretto esercizio delle professioni intellettuali nei confronti dei clienti, dei terzi, della collettività in generale, garanzia che si ritiene fornita essenzialmente dalla qualificazione professionale e soprattutto dalla responsabilità personale del professionista» e ricollegata al quadro delle «esigenze riconducibili ai limiti dell’iniziativa economica privata, di cui all’art. 41, secondo comma, Cost.» (sentenza n. 184 del 2024).
Una simile estensione è del resto comprensibile nel momento in cui l’art. 41 è la norma generale in materia di rapporti economici: escludere la riconducibilità al medesimo di una attività significherebbe riportarla all’ambito delle ben diverse libertà civili. D’altro canto, la considerazione del tipo di limiti ai quali questa libertà soggiace induce a non estenderne troppo il significato giacché i medesimi sono più facilmente correlabili allo svolgimento di attività d’impresa o quantomeno ad attività svolte con un minimo di organizzazione piuttosto a iniziative occasionali di singoli individui.
2.4.- Sulla riconducibilità all’art. 41 dell’autonomia privata contrattuale
Un ragionamento piuttosto simile a quello appena svolto sembra rinvenibile nella giurisprudenza della Corte con riferimento a un’altra questione abbastanza ricorrente, vale a dire la riconducibilità o meno all’art. 41 della autonomia privata contrattuale.
In una fase più risalente si registravano opinioni discordanti, similmente a un dibattito dottrinale allora in corso, a proposito del fondamento costituzionale della libertà contrattuale e, in particolare, del suo riconoscimento diretto o indiretto da parte dell’art. 41.
Ben presto, però, a prevalere è l’opinione secondo cui, nella Costituzione, l’autonomia privata – concetto più ampio entro il quale si colloca anche l’autonomia contrattuale dei singoli – è una situazione giuridica strumentale rispetto a diverse situazioni di interesse giuridicamente protette, e gode di diversi tipi di tutela “indiretta”, in coerenza con la situazione primaria di cui l’autonomia costituisce, di volta in volta, strumento necessario. In altri termini, sono differenti i princìpi che governano l’atto di autonomia del proprietario, del testatore, dell’associato, del lavoratore subordinato, dell’individuo nei rapporti familiari o strettamente personali e, infine, dell’imprenditore.
In proposito si rammentano la sentenza n. 30 del 1965 (ove si legge «poiché l’autonomia contrattuale in materia commerciale è strumentale rispetto all’iniziativa economica, ogni limite posto alla prima si risolve in un limite della seconda, ed è legittimo, perciò, solo se preordinato al raggiungimento degli scopi previsti o consentiti dalla Costituzione»); la n. 37 del 1969 (ove si afferma che l’autonomia contrattuale «è solo indirettamente tutelata dall’art. 41 Cost. e deve comunque cedere di fronte a motivi di ordine superiore economico e sociale considerati rilevanti dalla Costituzione»); la n. 89 del 1984 [la quale, in materia di locazione di immobili urbani (c.d. legge sull’equo canone) ha rilevato che «l’autonomia negoziale non è, come tale, elevata a diritto costituzionalmente garantito, salve specifiche previsioni»]; la n. 159 del 1988 (secondo cui nell’art. 41 Cost. «oggetto della tutela [della] norma […] è l’attività produttiva, di solito esercitata in forma d’impresa, così che da essa l’autonomia negoziale riceve una tutela solo indiretta, in quanto strumento dell’iniziativa economica»); la n. 241 del 1990 [che, nella stessa linea, sottolinea come «il principio dell’autonomia contrattuale (…) se ha rilievo assolutamente preminente nel sistema del c.c. del 1942, non lo ha negli stessi termini nel sistema delineato dalla Costituzione, che non solo lo tutela in via meramente indiretta, come strumento della libertà di iniziativa economica (...), ma pone limiti rilevanti a tale libertà»]; n. 268 del 1994 (ove si afferma che alla libertà contrattuale è possibile risalire solamente dalla garanzia di altri istituti, e specificamente dalle norme sulla iniziativa economica privata e la proprietà privata e, nella specie, si precisa anche che chi stipula un contratto di lavoro subordinato con un imprenditore non assume, per parte sua, una iniziativa economica, bensì accetta di essere inserito nell'organizzazione produttiva costituita dall'iniziativa della controparte); la n. 218/2021 (secondo cui il principio di autonomia contrattuale «se ha rilievo assolutamente preminente nel sistema del codice civile del 1942, non lo ha negli stessi termini nel sistema delineato dalla Costituzione, che non solo lo tutela in via meramente indiretta, come strumento della libertà di iniziativa economica, ma pone limiti rilevanti a tale libertà», poiché quest’ultima non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e deve soggiacere ai controlli necessari perché possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali).
In sintesi, secondo la giurisprudenza costituzionale, la legittimità di limiti alla libertà contrattuale andrà valutata in funzione dell’essere o meno i medesimi volti al raggiungimento degli scopi previsti o consentiti dalla Costituzione con riferimento alla situazione sostanziale.
Rispetto alla scelta compiuta dalla Costituente di non ricondurre ad un’unica previsione costituzionale l’intera area della autonomia contrattuale, merita svolgere una considerazione ulteriore. Si tratta infatti di una scelta che, in un certo qual modo, può dirsi antesignana della distinzione che verrà poi ad affermarsi negli anni successivi in dottrina, ma anche a livello legislativo, tra autonomia individuale e autonomia d’impresa: due forme di autonomia che hanno non solo diverse dinamiche evolutive, ma anche diversi princìpi giuridici di riferimento (tutela della proprietà e certezza degli scambi, da un lato; tutela dell’impresa ed efficienza dei mercati, dall’altro). In questo senso, rimane netta la differenza fra l’atto di disposizione di beni da parte del privato proprietario - comportante un’alterazione occasionale di un precedente assetto patrimoniale e, insieme, un incontro occasionale di libere volontà – e i contratti d’impresa che si pongono in rapporto di strumentalità necessaria con l’attività produttiva di beni e servizi, risultando non operazioni isolate bensì connotate da serialità.
Nella stessa direzione del dato costituzionale è andato peraltro anche il diritto europeo, avendo rinunciato ad armonizzare la disciplina generale del contratto ed essendosi orientato verso l’introduzione di numerose normative fortemente differenziate per tipologie di contratti, corrispondenti a diverse modalità di esercizio dell’autonomia d’impresa, e inquadrate in complesse discipline di regolazione delle relative attività economiche, spesso governate da princìpi ben lontani dalle regole civilistiche tradizionali.
Dal punto di vista interpretativo, ne consegue, quindi, che nel considerare le norme generali sui contratti occorre dare la giusta rilevanza al fatto che esse possono applicarsi a situazioni diverse fra loro e che, in alcuni casi, le soluzioni possano essere influenzate dall’inquadramento di una certa situazione nel quadro dei princìpi costituzionali sulla libertà d’impresa e della rilevanza primaria che, in questo ambito, assume la disciplina dell’attività rispetto a quella del singolo atto (v sentenza n. 316 del 1990, ove si valorizza la conservazione del livello occupazione nel settore assicurazioni RCA).
Alla luce di quanto detto fin qui, non deve stupire – quindi – che nella maggior parte dei casi in cui la Corte si è occupata di autonomia privata contrattuale lo abbia fatto con riferimento al contratto come strumento necessario dell’attività d’impresa. Infatti, è rispetto all’esercizio dell’autonomia privata dell’imprenditore, intrinsecamente caratterizzata da continuità organizzativa e gestionale, che maggiormente operano i limiti previsti dal secondo comma dell’art. 41. Inoltre, in un’ottica europea, è l’attività contrattuale d’impresa a essere soggetta a regolazioni privatistiche e amministrative di vario tipo, che riverberano i loro effetti sulla disciplina dei contratti strumentali rispetto all’attività (mentre non armonizzata è rimasta, come si è detto, la disciplina generale del contratto) .
Nel riferire quindi alcune pronunce della Corte in tema di contratti si analizzeranno distintamente i contratti d’impresa e i contratti civili.
I contratti di impresa
Abbastanza frequenti sono le sentenze di accoglimento incidenti su disposizioni di legge speciale dettate con riferimenti a settori peculiari e, specie in alcune di esse, il vaglio che sta alla base della dichiarazione di illegittimità costituzionale è strettamente connesso con valutazioni inerenti all’attività d’impresa.
In una prima fase si denunciava la violazione dell’art. 41, 1° comma Cost., con riferimento a discipline settoriali che restringevano l’autonomia contrattuale in ordine alla determinazione del prezzo di prodotti o alla determinazione dei canoni di affitto di fondi rustici.
Numerose questioni sono state sollevate, ad esempio, in ordine alle previsioni legali di limitazione del risarcimento dovuto dal vettore nel trasporto marittimo, ferroviario e su strada.
In quest’ambito, con specifico riferimento alla responsabilità civile del vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate, merita una segnalazione la sentenza n. 420 del 1991, con cui la Corte ha affrontato la questione della legittimità costituzionale – al metro degli artt. 3 e 41 Cost., – dell’art. 1, comma 1, della legge n. 450 del 1985 (poi abrogato), in quanto, nel fissare una limitazione all’ammontare del risarcimento dovuto dal vettore (in tal modo derogando alla regola, di cui all’art. 1693 cod. civ., della responsabilità ex recepto), non prevedeva il dolo e la colpa grave quale eccezione a tale limitazione di responsabilità e neppure prevedeva un meccanismo di aggiornamento del massimale. In quella occasione, la Corte ha ricordato che, «da un insieme di norme, disseminate nel codice civile (es. artt. 1229, primo comma, 1713, secondo comma, ecc.), […] si ricava un principio generale, conforme alla tradizione giuridica europea, che non ammette il debitore ad avvalersi di limitazioni convenzionali o legali di responsabilità quando l’inadempimento dipende da dolo o colpa grave. Tale principio, mentre vincola inderogabilmente l’autonomia privata, non vincola il legislatore, non essendo coperto da garanzia costituzionale».
Tuttavia, la mancata previsione di un’eccezione alla limitazione di responsabilità è stata censurata dalla Corte «sotto l’aspetto del principio di ragionevolezza e della connessa esigenza di equo contemperamento dell’interesse degli autotrasportatori con l’interesse delle imprese utenti tutelato dall’art. 41 Cost. Il limite di responsabilità del vettore, specialmente quando è configurato come invalicabile anche nell’ipotesi di dolo o colpa grave, deve essere compensato da idonee garanzie di adeguatezza del risarcimento del danno». Vero è che, da un lato, la limitazione di responsabilità, trasformando il rischio delle imprese di autotrasporto per la perdita o avaria delle merci in costi assicurativi, comporta un contenimento dei prezzi del servizio, con benefica ricaduta sui prezzi di mercato delle merci trasportate e quindi sull’interesse generale; d’altro canto, è anche vero che, ove la somma-limite non rappresenti un risarcimento adeguato (seppure non integrale), il detto vantaggio è annullato dal costo supplementare che l’impresa utente deve accollarsi per assicurare per proprio conto il carico, almeno nella misura occorrente per garantirsi un congruo indennizzo in caso di perdita o di avaria delle merci. Questo costo assicurativo, aggravato dall’estensione del limite di responsabilità del vettore all’ipotesi di dolo o colpa grave, incide sulla programmazione dei costi delle imprese utenti e sulla correlativa politica dei prezzi, comprimendo la libertà di organizzazione e di gestione dell’impresa secondo criteri di economicità, la quale – dice la Corte – è un elemento della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. Tale estensione della limitazione di responsabilità, quindi, compromette gli scopi di utilità sociale che la legge si propone in termini di contenimento dei prezzi di mercato attraverso il calmieramento dei costi di trasporto delle merci.
Sulla stessa scia si è posta la sentenza n. 199 del 2005, con la quale è stata accolta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 423 cod. nav., nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti.
Ancora con riferimento all’autotrasporto di cose per conto terzi, è interessante la sentenza n. 7 del 2005, con la quale la Corte si è confrontata con la scelta operata dal legislatore con la legge n. 298 del 1974 di contrastare il fenomeno di esercizio “abusivo” dell’attività di autotrasporto istituendo un albo nazionale degli autotrasportatori e disegnando una ragnatela di controlli a più livelli, anche attraverso il coinvolgimento dei committenti nelle responsabilità connesse a tali trasporti abusivi, pericolosi anche per la sicurezza e l’incolumità pubbliche, ma soprattutto incidenti in senso negativo sulla leale concorrenza nel settore dei trasporti di merci per conto terzi. In questo contesto, è stata dichiarata illegittima – al lume dell’art. 3 Cost. – la previsione che richiedeva, in caso di stipulazione per atto scritto del contratto di autotrasporto, l’annotazione, a pena di nullità del contratto stesso, dei dati relativi al possesso dei requisiti di legge – certificazione di iscrizione all’albo e autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti organi – da parte dell’autotrasportatore sulla copia da consegnare al committente. In particolare, si è rilevato che la sanzione della nullità – cui sarebbero conseguiti l’esclusione delle tariffe obbligatorie per il corrispettivo del trasporto e il dubbio, addirittura, sull’applicabilità dell’art. 2033 c.c. in tema di ripetizione dell’indebito – se appariva certamente adeguata al fine di colpire il contratto concluso con un autotrasportatore privo dei requisiti di legge, risultava invece priva di qualsiasi ragionevole giustificazione se applicata al contratto concluso con un autotrasportatore in regola, solo perché una copia del contratto fosse carente di talune indicazioni. Senza contare – a fronte della libertà di forma contrattuale – l’irragionevolezza della disparità di trattamento tra l’autotrasportatore che avesse stipulato oralmente il contratto e l’autotrasportatore che avesse adottato la forma scritta, pur essendo entrambi in possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.
Nell’ambito dei contratti d’impresa, vi sarebbero poi da svolgere alcune considerazioni con riguardo ai contratti bancari ma per queste si rinvia infra.
I contratti “civili”
Con riguardo invece ai contratti concernenti atti di disposizione occasionali di soggetti proprietari, la Corte è intervenuta poche volte, quasi mai con sentenze di accoglimento e comunque sulla base di parametri diversi dall’art. 41 e dalle clausole generali del Titolo III.
Questo si spiega in primis perché meno calzanti sono i limiti alle libertà economiche previsti in Costituzione e quindi più spazio viene lasciato alla autonomia privata (principio di libertà sociale); in qualche caso la legittimità delle norme sembra messa in discussione in relazione alla tutela del contraente più debole ovvero, nell’ottica di una sorta di “oggettivazione dello scambio”, nel tentativo di incidere su situazioni di (asserito) eccessivo squilibrio contrattuale.
Inoltre, perché in qualche vicenda portata all’attenzione della Corte «la disposizione, della cui legittimità costituzionale si dubita, rientra nella sfera di discrezionale apprezzamento del legislatore, che ha dettato una regola destinata a valere in mancanza di diversa pattuizione fra le parti o di uso contrario, senza che ne risultino lesi interessi generali».
Infine, vi è anche un’altra ragione collegata alla circostanza che il profondo ripensamento delle categorie civilistiche alla luce dei principi costituzionali – che ha caratterizzato gli ultimi trent’anni dello scorso secolo – ha visto come protagonista, accanto alla dottrina, principalmente la giurisprudenza ordinaria, molto attiva nell’uso delle clausole generali e nell’interpretazione adeguatrice alla Costituzione. Perciò, nonostante nel dibattito italiano sulla costituzionalizzazione del diritto privato si sia ben presto esclusa l’idea di una Drittwirkung delle norme costituzionali, preferendo la tesi secondo cui in presenza di disposizioni legislative difformi dalla Costituzione è la Corte a doverle dichiarare illegittime e non il giudice ordinario a dover fare applicazione dei principi costituzionali con effetti abroganti, alla Corte si è giunti in casi rari.
Uno di questi casi è costituito dall’ordinanza n. 248 del 2013, con la quale la Corte ha dichiarato l’inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1385, secondo comma, c.c., sollevata in un giudizio civile promosso per ottenere la restituzione di somma che gli attori assumevano versata come anticipo (in misura di circa un terzo del pattuito) per l’acquisto di un immobile, che non aveva poi potuto aver luogo per la mancata erogazione, ad essi, di un mutuo bancario destinato a coprire il residuo prezzo. In tale ordinanza, la Corte ha respinto il sospetto di contrasto con il principio di ragionevolezza, che il rimettente ravvisava nell’insussistenza di un qualche rimedio ripristinatorio dell’equità oggettiva e del complessivo equilibrio contrattuale, osservando fra l’altro che esisterebbero margini di intervento riconoscibili al giudice a fronte di una clausola negoziale che rifletta un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte, e ciò in ragione della rilevabilità, ex officio, della nullità (totale o parziale) ex articolo 1418 cod. civ., della clausola stessa, per contrasto con il precetto dell’articolo 2 Cost., (per il profilo dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà) che entra direttamente nel contratto, in combinato contesto con il canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa, «funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell’interesse del partner negoziale nella misura in cui non collida con l’interesse proprio dell’obbligato». Nella appena ricordata pronuncia (“doppiata” dalla successiva, e analoga, ordinanza n. 77 del 2014), la Corte propone una Drittwirkung del principio di solidarietà per affermare la nullità di una clausola “ingiusta” in quanto contraria a buona fede, così potenzialmente determinando, ove la soluzione si applicasse ad altri casi, una sorta di effetto abrogativo di interi comparti normativi – che vanno dalla disciplina dell’annullabilità e della rescissione alla stessa normativa sui contratti asimmetrici –, tutti assorbiti dalla generale previsione della nullità per difetto di giustizia dell’accordo. Una tale lettura ha suscitato accese critiche dottrinarie e non ha trovato seguito in giurisprudenza.
3. CONCRETIZZAZIONE DELLE CLAUSOLE GENERALI E TIPO DI SINDACATO DELLA CORTE
3.1.- La concretizzazione delle clausole generali
Se, come si è visto sin qui, l’attività della Corte in questi settant’anni è stata preziosa al fine di meglio perimetrare i confini esterni delle libertà economiche, un ruolo ancora più rilevante essa ha assunto nelle numerose occasioni in cui si è trovata a decidere – secondo il modello fissato nel Titolo III – della costituzionalità o meno di limiti introdotti dal legislatore all’esercizio delle suddette libertà.
In dottrina si è sottolineata la compresenza di una duplice tipologia di limiti: la prima, costituita dai limiti di cui al secondo comma dell’art. 41 (divieto di recar danno a sicurezza, libertà e dignità umana, vale a dire situazioni giuridiche soggettive specificamente contemplate da altre norme costituzionali), sarebbe relativa ai rapporti interindividuali; la seconda si riferirebbe invece all’intera società circostante, rispetto alla quale si afferma il limite del non contrasto con l’utilità sociale quale “formula riassuntiva dei bisogni della comunità”.
Quanto ai limiti di cui al comma secondo, come già anticipato, con legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, il dettato dell’art. 41 Cost. è stato modificato al fine di includere, fra gli interessi tutelati che possono giustificare limitazioni all’esercizio dell’iniziativa economica privata, anche la tutela della salute e dell’ambiente; una modifica è intervenuta pure al terzo comma, includendo la possibilità per lo Stato di determinare con legge i programmi e i controlli opportuni per indirizzarne e coordinarne l’attività, non più ai soli fini sociali ma anche ai fini ambientali.
Come è già stato chiarito, il legislatore del 2022 si è limitato, però, a recepire quanto da tempo già enunciato dalla Consulta che in più pronunce era giunta a precisare come la clausola generale dell’utilità sociale fosse idonea ad includere anche la protezione dell’ambiente, in quanto interesse fondamentale della collettività
Peraltro, anche con riferimento ai limiti sin dall’origine espressamente evocati nel secondo comma dell’art. 41 Cost., in varie occasioni la Corte vi ha ravvisato le ragioni di utilità sociale: ciò è accaduto ad esempio con la sent. n. 21 del 1964, in cui il riconoscimento del diritto del lavoratore al riposo settimanale è stato ricondotto alle ragioni di utilità sociale e di salvaguardia della dignità umana; o ancora con la sent. n. 27 del 1969, in cui i limiti al potere di licenziamento della donna lavoratrice sono stati ricondotti a fini di utilità sociale corrispondenti alla garanzia della libertà e della dignità della stessa. Anche di recente, le limitazioni di utilità sociale alla libertà di impresa sono state ricondotte alle esigenze di tutela della salute, dell’incolumità e della vita dei lavoratori di imprese di interesse strategico nazionale: così sentt. nn. 85 del 2013, 58 del 2018 e 105 del 2024.
Quanto detto fin qui conferma, quindi, che, nella complessa architettura sia dell’art. 41 sia dell’art. 42 (come di tutte le previsioni del Titolo III), il ruolo centrale è svolto dalle clausole generali. Basti pensare alla “funzione sociale” della proprietà privata prevista al secondo comma dell’art. 42; come pure al limite del non contrasto con la “utilità sociale” per lo svolgimento dell’iniziativa economica privata che compare al secondo comma dell’art. 41; e ancora ai “fini sociali” verso cui, all’opposto, il terzo comma della medesima disposizione rende possibile indirizzare, con una programmazione indicativa o per incentivo, l’attività economica privata coordinandola con quella pubblica; e, da ultimo, ai “fini di utilità generale” di cui all’art. 43, in vista dei quali è finanche possibile «riservare originariamente o trasferire […] allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori utenti [...] determinate imprese o categorie di imprese» in quanto di «preminente interesse generale», relative a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia o a situazioni di monopolio.
Tutte clausole che rimandano a quel programma costituzionale di trasformazione sociale, prefigurato dal secondo comma dell’art. 3 Cost, che mira all’eliminazione degli ostacoli all’eguaglianza dei diritti e delle libertà, in vista del pieno sviluppo della persona umana e che, coniugando il progresso dei singoli e dell’intera comunità nazionale, individua gli elementi portanti della “costituzione economica” italiana in coincidenza con i tratti caratterizzanti dell’intera Carta.
L’ampio ricorso a questa tecnica normativa facilmente si spiega ponendo mente al fatto che la compressione della sfera d’autonomia privata in senso ampio è costituzionalmente legittima solo se è preordinata a consentire il soddisfacimento di interessi rilevanti che si è preferito esprimere ricorrendo a formule aperte, al fine di consentire al legislatore differenti strategie di politica economica.
La decisione sull’equilibrio da raggiungere nel conflitto fra contrastanti esigenze presenti nella società civile e tutte meritevoli di protezione (il carattere fondamentale dell’iniziativa economica privata e della proprietà nella coesistenza con la tutela prioritaria di interessi generali e di diritti della persona) ha però natura politica in senso alto e quindi, come la Corte costituzionale ha più volte affermato, nel secondo comma dell’art. 41 sarebbe da ravvisare una riserva di legge implicita (sia pur relativa), sulla falsariga di quella contenuta nel terzo comma del medesimo articolo, in virtù della quale è il legislatore a essere chiamato per primo a concretizzare le clausole generali (molto chiaramente sentenza n. 4 del 1962; sentenza n. 40 del 1964). Una simile scelta compiuta dalla Corte in punto di riserva di legge per le limitazioni e i controlli imposti ex art. 41, co. 2, ha avuto evidentemente un impatto garantista per le libertà economiche.
Per altro verso, è comune l’osservazione che, proprio grazie all’interpretazione delle clausole generali del Titolo III fornita dalla Corte, le disposizioni costituzionali in materia economica hanno potuto mantenere vitalità e conservare elasticità nel corso del tempo. Ne è prova tangibile la clausola generale dell’utilità sociale, che, senza imporre specifici obblighi o divieti alla libertà di iniziativa economica, fornisce un criterio generale per valutare l’impatto sociale e la conseguente opportunità e/o legittimità di una determinata attività economica. Criticata già in Assemblea costituente da Einaudi per la sua “pericolosa genericità”, essa si è rivelata in realtà una sorta di vero e proprio “principio valvola”, idoneo a consentire l’adattamento dell’ordinamento giuridico al continuo evolversi della struttura politica, sociale ed economica.
Sempre con riferimento all’interpretazione delle clausole generali contenute nelle disposizioni costituzionali in materia economica vi è poi da mettere in luce, come è stato evidenziato in dottrina, che proprio tramite le medesime si è realizzato un «dialogo sempre più fitto con il diritto dell’Unione europea» e ciò al dichiarato fine di preservare «vitalità […ed] elasticità» all’ordinamento interno. Negli stessi termini, del resto, con specifico riferimento all’art. 41 Cost., si ricorda come lo schema che tale disposizione presenta sia «da leggere attualmente anche alla luce dei Trattati europei» La necessità di conferire una precisa e concreta definizione al contenuto di clausole generali di natura costituzionale ha, infatti, consentito – ma forse sarebbe meglio dire imposto – di realizzare un’effettiva permeabilità fra gli ordinamenti, giungendo appunto, per quanto qui rileva, ad attribuire a tali clausole un “contenuto orientato all’Europa”. Ciò è avvenuto con particolare evidenza in materia di concorrenza giacché la Corte, che da decenni utilizzava l’utilità sociale (anche) al fine di difendere il mercato dai rischi insiti nella sua logica interna, sempre grazie a questa clausola generale ha saputo arricchire il ragionamento di contenuti europei (su questo punto v. infra).
Se negli anni Cinquanta del secolo scorso l’utilità sociale veniva ravvisata nel fine di tutelare in un mercato «ancora turbato dallo sconvolgimento prodotto dalla economia di guerra», «la stabilità della moneta e il valore reale dei salari», con il conseguente riconoscimento della legittimità costituzionale della disciplina sui prezzi amministrati (sentenza n. 50 del 1957), via via il catalogo delle possibili ragioni di utilità sociale si è arricchito e variegato, risentendo dei mutamenti di contesto, giuridico, sociale ed economico.
L’utilità sociale è stata quindi identificata con «l’interesse alla conservazione dei livelli occupazionali in un settore, quello delle assicurazioni r.c.a., che presenta una peculiare coloritura pubblicistica» (sentenza n. 316 del 1990); oppure con «l’esigenza di protezione di una data produzione» (sentenza n. 20 del 1980); ovvero con la necessità di «salvaguardare l’equilibrio di mercato tra domanda ed offerta» (sentenza n. 63 del 1991); o con «l’esigenza di interesse generale di riconoscimento e valorizzazione del ruolo» di imprese di determinate dimensioni (sentenza n. 64 del 2007); o ancora con l’istanza di «garantire i valori aziendali, la permanenza delle imprese in un mercato libero, il mantenimento delle regole della libera concorrenza che in esso vigono, nonché il sistema economico produttivo vigente» (sentenze n. 94 del 2013; n. 439 del 1991); oppure con «il perseguimento dell’interesse pubblico al corretto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali» (sentenza n. 85 del 2020); o, infine, con «l’apertura alla concorrenza, attraverso la restituzione al mercato di segmenti di attività ad esso sottratti» (sentenze n. 218 del 2021 ma anche n. 168 del 2020).
Se il ricorso alle clausole generali è senz’altro idoneo a garantire l’adattamento del diritto a tempi diversi e situazioni differenziate, nondimeno esso porta con sé un “costo sociale” in termini di possibili incertezza e imprevedibilità degli atti giuridici che tali clausole hanno inteso concretizzare. È, perciò, assai importante e delicato il vaglio riservato alla Corte sulle limitazioni introdotte dal legislatore, vaglio che va naturalmente svolto tramite la concretizzazione delle clausole generali, contemperando i diversi interessi di rilevanza costituzionale.
Per quanto con un ruolo differente, infatti, la concretizzazione delle clausole generali coinvolge sia il legislatore, prima, sia la Consulta, dopo. Risulta interessante, perciò, compiere una ricognizione circa l’evolversi nel tempo del tipo di sindacato al quale la Corte ha sottoposto le limitazioni di volta in volta introdotte dal legislatore.
3.2.-Il sindacato svolto dalla Corte
Sin dalla risalente e notissima sentenza n. 14 del 1964 (relativa all’art. 43 e alla nazionalizzazione dell’energia elettrica), la Corte ha puntualizzato (e poi ribadito negli anni) quale sia il compito del legislatore e quali i canoni del proprio sindacato sui fini di utilità generale/sociale. Quanto al legislatore, la Corte ha precisato che a esso spetta «l’identificazione degli interessi da soddisfare e dei mezzi da adoperare e dei sacrifici da imporre, ai fini dell’utilità generale», in ragione del compito al medesimo assegnato di «determinare i vari momenti della vita della collettività quali siano le esigenze e i mezzi nel quadro e nei limiti dei precetti costituzionali». La Consulta ha pure chiarito che le ragioni riconducibili alle clausole generali non devono necessariamente risultare da «esplicite dichiarazioni del legislatore» .
Alla Corte spetta, invece, «il sindacato di legittimità sull’esistenza dei fini di utilità generale», che, sin da allora, implica una valutazione che va oltre il semplice accertamento dei fini sociali perseguiti, per estendersi alla congruità dei mezzi prescelti, nel senso della loro adeguatezza e proporzionalità. In quest’ottica, la legge concretizzatrice dell’utilità sociale è illegittima ove configuri «mezzi assolutamente inidonei o contrastanti con lo scopo che essa doveva conseguire» o ove risulti «che gli organi legislativi si siano serviti della legge per realizzare una finalità diversa da quella di utilità generale che la norma costituzionale addita»: sono pertanto incostituzionali quelle opzioni legislative che costituiscano espressione di «un uso distorto della discrezionalità» tale da «atteggiarsi alla stregua di una figura sintomatica di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa» (sentenza n. 313 del 1995).
In successive pronunce la Corte ha ribadito le caratteristiche di tale sindacato, talora riducendone il raggio d’azione, almeno nelle dichiarazioni, ai soli “aspetti logici del problema”, identificati nella mera «rilevabilità di un intento legislativo di perseguire quel fine e [nel]la generica idoneità dei mezzi predisposti per raggiungerlo» (sentenza n. 137 del 1971; sentenza n. 20 del 1980; sentenza n. 446 del 1988); altre volte, invece, richiamando con maggiore puntualità i criteri di valutazione, ravvisati anche nella verifica della non “arbitrarietà” del fine e della non palese incongruità delle misure individuate per perseguirlo (sentenze nn. 247 e 152 del 2010; n. 167 del 2009; n. 428 del 2008. V. anche n. 140 del 2024, relativa al payback dei dispositivi medici, come applicabile negli anni dal 2015 al 2018, che, pur rinvenendo alcune criticità del meccanismo con riguardo, soprattutto, alla tutela delle aspettative delle imprese e alla certezza dei rapporti giuridici, ha tuttavia ritenuto il medesimo non irragionevole né sproporzionato, per come operante nel circoscritto periodo di cui sopra, considerate le plurime e rilevanti finalità perseguite dal legislatore. In particolare, esso non è irragionevole poiché pone a carico delle imprese un contributo solidaristico che trova giustificazione nell’esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute, soprattutto in una generale situazione economico-finanziaria altamente critica, che non consente ai bilanci dello Stato e delle regioni, finanziate con risorse della collettività, di far fronte in modo esaustivo alle spese richieste).
Ciò non significa, però, che la Corte non effettui un controllo incisivo sui motivi di “utilità sociale” su cui si fondano le limitazioni frapposte dal legislatore al godimento delle libertà economiche. All’opposto, la Corte è tenuta a verificare l’effettiva sussistenza delle finalità di utilità sociale poste a fondamento delle leggi limitative dei diritti in materia economica a cui è condizionato l’esercizio della discrezionalità del legislatore (cfr., tra le tante, sentenze n. 65 del 1966; n. 231 del 1985; n. 548 del 1990).
In questa prospettiva, fin da tempo risalente, la Corte, allorquando ha affermato la propria competenza a sindacare la legittimità costituzionale delle scelte legislative attuative dell’utilità sociale, ha anche definito i tratti caratterizzanti, i “confini” e i necessari snodi argomentativi del proprio scrutinio, in armonia con il dettato costituzionale. Ciò allo scopo di rendere trasparente la motivazione e prevedibile l’esito del proprio giudizio, ancorandolo a criteri il più possibile oggettivi e evitando quindi il rischio della trasformazione del giudizio di legittimità costituzionale in un giudizio di “equità” o, ancor peggio, di merito, estraneo all’orizzonte delle competenze della stessa Corte (in particolare sentenza n. 548 del 1990).
Sempre con riferimento al tipo di sindacato compiuto dalla Corte, si segnalano poi alcune interessanti pronunce nelle quali, pur nell’apparente ripetizione di formule tralatizie, si compie, in realtà, un passo ulteriore rispetto alla sola valutazione in termini di palese incongruità delle misure legislative volte al perseguimento di scopi di utilità sociale. Come attenta dottrina non ha mancato di rilevare, in taluni casi, infatti, la Corte, si è, nella sostanza, addentrata in una sorta di giudizio sulla ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore fra l’iniziativa economica privata e gli altri interessi con essa confliggenti, fatti valere nel segno dell’utilità sociale. E di tale nuovo e più stringente approccio costituisce conferma la circostanza che spesso si trovino congiuntamente evocati i parametri dell’art. 41 e dell’art. 3.
E’ questo ad esempio il caso della recente sentenza n. 144 del 2024, che per un verso sembra limitarsi a verificare solo che gli interessi tutelati dal legislatore siano “di rango costituzionale” e che le misure introdotte siano congrue e proporzionate a tale scopo (letteralmente si legge che «non è configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica privata allorché, come sancito dall’art. 41, secondo comma, Cost., l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, all’utilità sociale, purché l’individuazione di quest’ultima, che spetta al legislatore, non appaia arbitraria e non venga perseguita mediante misure palesemente incongrue»), ma in realtà declina poi tale giudizio nei termini di un controllo molto più penetrante sulla complessa operazione di bilanciamento operata dal legislatore fra la libertà d’iniziativa e i suoi limiti, come individuati nel secondo e nel terzo comma.
Similmente, già nella importante sentenza n. 218 del 2021 relativa all’obbligo di esternalizzazione imposto a titolari di concessioni già affidate, la Corte aveva espunto dall’ordinamento l’intero combinato disposto delle norme relative alla questione prospettata, evidenziando come l’intento riequilibratore dell’intervento legislativo, proteso a riassestare una situazione di iniziale squilibrio, avesse un carattere eccessivo rispetto al fine perseguito, determinando violazioni di altri interessi costituzionalmente rilevanti. Anche in questa pronuncia si afferma che «libera iniziativa economica e limiti al suo esercizio devono costituire oggetto, nel quadro della garanzia offerta dall’art. 41 Cost. – considerato sia nel suo primo comma […] sia nei due commi successivi che, della invocata libertà, definiscono portata e limiti – di una complessa operazione di bilanciamento», per la quale vengono in evidenza «il contesto sociale ed economico di riferimento», «le esigenze generali del mercato in cui si realizza la libertà di impresa», nonché «le legittime aspettative degli operatori».
Pure nella sentenza n. 113 del 2022 si sottolinea che «il bilanciamento tra lo svolgimento dell’iniziativa economica privata e la salvaguardia dell’utilità sociale deve rispondere, in ogni caso, ai principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3, primo comma, Cost.)».
Nella prospettiva tratteggiata da ultimo, il ruolo della Corte diventa ancora più centrale perché, nel verificare la coerenza delle scelte del legislatore con le previsioni che compongono la costellazione costituzionale relativa ai rapporti economici, essa è chiamata a individuarne i tratti caratterizzanti. Da quest’angolo visuale, non va peraltro trascurato qualcosa di ben noto, ossia che, non rinvenendosi in Costituzione una descrizione dei contenuti minimi dell’iniziativa economica privata e della proprietà, nel tempo, è stato proprio il controllo di congruità e non arbitrarietà delle misure limitative delle libertà in discorso a tradursi in controllo sul rispetto del contenuto minimo/essenziale dei diritti corrispondenti.
Spesso si trova, infatti, affermato che gli interventi legislativi non devono comprimere l’iniziativa economica privata al punto tale da compromettere le valutazioni concernenti il dimensionamento e l’organizzazione delle imprese (v. già sentenza n. 78 del 1958, nella quale sono state dichiarate illegittime le norme sull’imponibile di mano d’opera), né «da condizionare le scelte imprenditoriali in grado così elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell’attività economica di cui si tratta, sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l’oggetto delle stesse scelte organizzative» (sentenza n. 548 del 1990; più di recente, sentenza n. 113 del 2022).
Per certi versi, però, attraverso questo nuovo controllo di ragionevolezza e proporzionalità, maggiormente pervasivo rispetto a quello svolto in anni meno recenti, si entra ancora più in profondità del contenuto del diritto a sua volta oggetto di bilanciamento. Così la sentenza n. 218/2021, ove si legge che «la libertà d’impresa non può subire infatti, nemmeno in ragione del doveroso obiettivo di piena realizzazione dei principi della concorrenza, interventi che ne determinino un radicale svuotamento, come avverrebbe nel caso di un completo sacrificio della facoltà dell’imprenditore di compiere le scelte organizzative che costituiscono tipico oggetto della stessa attività d’impresa».
Nella stessa linea, la sentenza n. 113 del 2022, ha ravvisato - nella previsione regionale di «requisiti ulteriori», necessari, oltre ai «requisiti minimi», per l’accreditamento delle strutture sanitarie private consistenti nell’imposizione di un rapporto di lavoro subordinato per il personale sanitario - una «penetrante limitazione del potere organizzativo dell’imprenditore, titolare della struttura che ambisce all’accreditamento», per giunta «non coerente con il fine sociale della tutela della salute e non proporzionata al suo perseguimento», sebbene riferita a un’attività integrata in un pubblico servizio.
Così interpretate, le norme costituzionali sui rapporti economici ben si raccordano alle finalità complessive della Carta e, grazie al binomio libertà-limiti, attribuiscono al “limite” una funzione non meramente negativa, bensì conformativa della corrispondente libertà. Al contempo, esse sono improntate a una certa elasticità, tale da rimettere, da un lato, al legislatore le scelte sui bilanciamenti tra interessi costituzionalmente rilevanti e, dall’altro, alla Corte il controllo sulla ragionevolezza e la proporzionalità di tali bilanciamenti.
4. LA CONCORRENZA
4.1. L’ingresso della tematica concorrenziale nella giurisprudenza della Corte
La concorrenza è senz’altro uno degli ambiti in cui risulta particolarmente interessante saggiare come la Consulta, nel corso di settant’anni di attività, abbia utilizzato la clausola generale “utilità sociale” come limite all’iniziativa economica, nonché valutare l’impatto della giurisprudenza costituzionale sul nostro ordinamento. Anche in seguito alla nascita dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM), è solo la Corte, infatti, a giudicare di leggi in materia di concorrenza, mentre l’AGCM si muove sul diverso piano della valutazione di condotte anticoncorrenziali.
In materia si rinvengono numerose pronunce sia precedenti sia soprattutto successive alla riforma costituzionale del 2001, attraverso le quali si possono cogliere le tappe del percorso seguito dalla Corte, che, per una migliore comprensione delle modalità con cui è stato effettivamente svolto il sindacato in discorso, è necessario qui ripercorrere in breve.
Come si è accennato più sopra, in origine si tendeva ad evincere dal dato testuale dell’art. 41 Cost., primo comma, solo un’idea di concorrenza di tipo soggettivo (situazione soggettiva individuale di libertà d’impresa), mentre in seguito, anche grazie alla cornice europea, si è andati verso l’affermazione di un concetto di concorrenza oggettivata in senso funzionale, tutelabile ex se come bene giuridico espressivo di un modello di relazioni economiche e giuridiche adeguato al perseguimento di date finalità. Tale transizione è stata in una prima fase resa possibile utilizzando quale parametro costituzionale il solo art. 41, comma 2, e dunque interrogandosi sul più corretto contenuto attribuibile alla clausola generale di utilità sociale quale limite della libertà economica, nonché sul concreto operare di tale limite.
Sino al 1990 circa la giurisprudenza costituzionale in materia asseconda la visione tradizionale del sistema economico, legittimando con una certa ampiezza le vecchie norme del “protezionismo liberale” (monopoli fiscali, regimi di autorizzazione discrezionale, limiti all’offerta, come gli orari di apertura e chiusura dei negozi).
In questa fase anche nella giurisprudenza della Corte si evidenzia la necessità di una legge antitrust nazionale
In particolare, l’introduzione di una legge di tal fatta è stata suggerita dalla Corte almeno in un paio di sue pronunce. La prima è la assai nota n. 223 del 1982, relativa a un dubbio di costituzionalità, dalla Corte escluso, sull’art. 2596 del cod. civ. In tale pronuncia la Corte – oltre a rinvenire per la libertà di concorrenza un fondamento costituzionale nell’art. 41, dal quale discende una duplice finalità: «da un lato, essa integra la libertà di iniziativa economica che spetta nella stessa misura a tutti gli imprenditori e, dall’altro, è diretta alla protezione della collettività, in quanto l’esistenza di una pluralità di imprenditori in concorrenza tra loro, giova a migliorare la qualità dei prodotti e a contenerne i prezzi» – auspica una regolamentazione volta ad assicurare la effettiva tutela del mercato, oggettivamente considerato, e ritiene che «l’auspicata regolamentazione […] costituisce compito esclusivo del legislatore, a cui spetta disciplinare la materia con l'emanazione di un'opportuna normativa (cioè di una legislazione antimonopolio o antitrust)».
Con la seconda sentenza, la n. 241 del 1990, decisa proprio a ridosso dell’approvazione della legge 287/1990, la Corte, nel ribadire la necessità di un intervento del legislatore nazionale in materia antitrust al fine di recepire i principi europei, precisa che i fini sociali sarebbero «fatalmente scavalcati o elusi in un ordinamento che consente l’acquisizione di posizioni di supremazia senza nel contempo prevedere strumenti atti a evitare un loro esercizio abusivo», in quanto verrebbero pregiudicate le esigenze della collettività dei consumatori e dei contraenti più deboli, con il risultato di ostacolare proprio quel «programma di eliminazione delle disuguaglianze di fatto […] che va attuato anche nei confronti dei poteri privati e richiede tra l’altro controlli sull’autonomia privata finalizzati a evitare discriminazioni arbitrarie».
Nel 1990 viene approvata la legge antitrust nazionale – caratterizzata dalla piena riproduzione delle norme europee e dall’esplicita scelta dell’interpretazione vincolata agli orientamenti delle autorità europee –, il cui art. 1 ravvisa il fondamento della tutela della concorrenza nella libertà, che hanno tutti, di intraprendere e sviluppare le loro iniziative economiche; nello stesso periodo di tempo si avvia il processo di liberalizzazione di diversi mercati in precedenza soggetti a regolazione e a monopoli pubblici.
In seguito alla riforma del Titolo V, l’elaborazione giurisprudenziale si è, come detto, maggiormente concentrata sul rinnovato art. 117, comma 2, lett. e) e dunque sui contorni della “tutela della concorrenza” quale materia di esclusiva competenza legislativa statale.
Su questo punto, la Corte ha fatto una scelta interpretativa netta, nel senso di qualificare la concorrenza come materia “trasversale”, cioè non definibile con riferimento a una determinata sezione della realtà socioeconomica, ma solo rispetto a fini o risultati da conseguire, che possono essere presenti in tutti i settori. Confermano la natura finalistica e trasversale della materia “tutela della concorrenza” moltissime pronunce della Corte: si vedano, ex multis, le sentenze n. 104 del 2014; n. 125 del 2014; n. 38 del 2013; v. anche le sentenze n. 80 del 2006, n. 175 del 2005, n. 14 e 272 del 2004.
Inizialmente, però, la trasversalità della materia “tutela della concorrenza” è stata intesa in senso ampio, ripetutamente ricollegando la competenza statale esclusiva all’esigenza di individuare a livello nazionale in modo uniforme il corretto bilanciamento ed equilibrio fra libertà economiche e relativi vincoli; frequenti sono i giudizi in cui il vaglio veniva pressoché a coincidere con la pertinenza delle misure oggetto delle disposizioni di volta in volta censurate rispetto alla materia (in particolare per la loro dimensione «macroeconomica»).
Sotto altro profilo, sin da principio, la Corte non si è sottratta al compito di tentare una definizione contenutistica della tutela della concorrenza. Lo ha fatto procedendo per accumulo di decisioni su singole vicende, sulla cui base è arrivata a formulare una enunciazione riassuntiva, senza riuscire però a portare a vera sintesi tali esperienze. Per questa via, si è venuta progressivamente a consolidare una definizione della concorrenza – che può dirsi ormai tralatizia nella giurisprudenza della Corte – caratterizzata dall’accostamento di tre diversi contenuti: a) la “tutela” in senso proprio (coincidente con le norme antitrust, ossia con misure legislative intese a contrastare atti e comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati); b) la “promozione” della concorrenza “nel mercato” (concernente in misure legislative dirette a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, al fine della liberalizzazione dei mercati); c) la “promozione” della concorrenza “per il mercato” (consistente nel prefigurare procedure concorsuali che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici; va peraltro rilevato che il settore degli appalti e delle concessioni pubbliche è quello più frequentato dalla Corte in materia di concorrenza). Quest’ultima accezione promozionale, attraverso la «tutela della concorrenza», è volta a perseguire finalità di ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sentenze n. 83 del 2018, n. 299 del 2012, n. 401 del 2007 e n. 14 del 2004).
In alcune sentenze (ad es. sentenza n. 310 del 2011), si riscontra qualche sovrapposizione fra le nozioni di libertà d’impresa nel mercato (che sottende libertà individuale di concorrere nel mercato; pluralismo imprenditoriale; concorrenza in senso soggettivo) e di concorrenza come bene giuridico (modalità di funzionamento di un mercato, in cui non solo esiste un’effettiva concorrenza fra operatori ma la medesima è volta al perseguimento di finalità date).
La disciplina degli aiuti pubblici, compatibili con il mercato interno, rientra in questa accezione dinamica di concorrenza, che contempla le misure pubbliche dirette a ridurre squilibri e a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo degli assetti concorrenziali. In tale ambito, l’intervento dello Stato si giustifica quando – per l’accessibilità a tutti gli operatori e per l’impatto complessivo – è volto ad incidere sull’equilibrio economico generale.
Anche le “azioni di liberalizzazione” sono ricomprese fra gli strumenti di promozione della concorrenza capaci di “produrre effetti virtuosi per il circuito economico” (sentenza n. 200 del 2012). Posto che per liberalizzazione deve intendersi la “razionalizzazione della regolazione”, la Corte rileva come essa incida sull’efficienza e la competitività del sistema economico, condizionando l’agire degli operatori sul mercato. Riconoscendo che una regolazione “non necessaria e sproporzionata rispetto alla tutela di beni costituzionalmente protetti (sentenze n. 247 e n. 152 del 2010, n. 167 del 2009) genera inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori”, la Corte finisce per ravvisarne il contrasto con la stessa utilità sociale
4.2. L’emersione dell’approccio finalistico inteso come effettivo vaglio di finalità
Con il passare degli anni la Corte sviluppa una maggiore attenzione al profilo finalistico della tutela della concorrenza, entrando nel merito del vaglio effettivo delle finalità rispetto a cui la essa costituisce strumento, con alcune pronunce focalizzate sulla valutazione dell’adeguatezza delle misure rispetto al perseguimento degli obiettivi di sviluppo del mercato (v. già la sentenza n. 175 del 2005).
Un’altra pronuncia che compie passi avanti in tal senso è la n. 94 del 2013, in cui la concorrenza viene descritta come «esistenza di una pluralità di imprenditori [… che] giova a migliorare la qualità dei prodotti e a contenerne i prezzi»; si afferma inoltre che essa «è una delle leve della politica economica del Paese» e che ciò giustifica misure legislative di promozione della concorrenza con «finalità di ampliamento dell’area di libera scelta sia dei cittadini sia delle imprese». Qui, per la prima volta, accanto a un elemento di carattere statico-pluralistico, la concorrenza viene definita anche con un connotato effettivamente di tipo finalistico (miglioramento della qualità dei prodotti; ampliamento della libertà di scelta del consumatore).
Tale mutamento di approccio comporta due rilevanti ricadute.
La prima attiene al piano del riparto delle competenze, perché mediante il vaglio delle norme scrutinate (sia degli interventi legislativi dello Stato nella tutela della concorrenza, sia delle differenziate normative regionali in materie di loro competenza, come ad. es. i trasporti locali) al lume del coerente perseguimento di finalità di tutela della concorrenza si giunge, sul piano sistematico, a superare una definizione della materia di competenza statale esclusiva come “onnivora”, riconoscendo alle Regioni, in relazione alle proprie sfere di attribuzione, la possibilità di dettare misure incidenti sulla concorrenza, purché pro-concorrenziali e marginali.
La seconda, strettamente connessa al ragionamento che si sta svolgendo in queste pagine, concerne il piano più generale della garanzia delle libertà economiche e dei loro limiti, nel senso della verifica della coerenza dei limiti introdotti con finalità concorrenziali con il quadro costituzionale. Sotto questo profilo, come è stato ben chiarito in letteratura, risulta infatti tautologico affermare che la materia “tutela della concorrenza” comprende la disciplina antitrust e ne condivide le finalità. Tale disciplina, invero, non definisce in sé il bene giuridico tutelato, come confermano le differenti teorie al riguardo che si sono susseguite nel corso degli anni. Assume un grande rilievo, quindi, il sindacato svolto dalla Corte perché è proprio il quadro costituzionale – e in particolare la nozione di utilità sociale – che (in coerenza con il diritto europeo) deve fornire un’indicazione di principio, finalistica, atta a orientare sistematicamente l’interpretazione delle norme della legge ordinaria.
In questa seconda prospettiva, dalla ricognizione della giurisprudenza costituzionale emerge, però, come non sempre il sindacato in discorso risulti chiaramente scandito in quelle che dovrebbero essere due fasi logiche. La prima relativa al vaglio dell’intervento normativo censurato alla stregua delle finalità che discipline a tutela della concorrenza possono perseguire all’interno del quadro costituzionale sia pure “illuminato” dal diritto UE (si pensi, ad es., al tema della possibilità di esaurire su un piano puramente economico la nozione di utilità sociale); la seconda relativa al test da effettuarsi al lume del principio di proporzionalità e ragionevolezza della misura in funzione del fine tutelato. Peraltro, anche per quanto concerne ognuna delle due fasi in sé considerata, la giurisprudenza della Corte ha mostrato progressivi affinamenti.
4.3. L’identificazione della finalità perseguibili con la tutela della concorrenza
Sotto il profilo dell’individuazione delle finalità, la Corte ha impiegato del tempo a mettere correttamente a fuoco quali finalità o risultati socialmente utili potrebbero giustificare una ragionevole compressione delle competenze regionali su altre materie concorrenti, come pure una diminuzione del pluralismo imprenditoriale volta alla sua più piena tutela in senso sostanziale, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale.
Da quest’angolo visuale, si ritorna evidentemente al tema del bilanciamento, centrale nell’elaborazione della Consulta in materia di libertà economiche: tanto il valore della concorrenza quanto la sua promozione attraverso i principi della liberalizzazione non possono operare in automatico o in termini assoluti, ma richiedono di essere modulati per perseguire anche altri principi o valori indicati dalla Carta e/o dal legislatore in attuazione delle disposizioni costituzionali. Solo così può inverarsi, infatti, il paradigma dell’economia sociale di mercato, dopo il Trattato di Lisbona più chiaramente ricavabile anche dal quadro europeo, secondo cui il doveroso intervento pubblico a tutela della concorrenza effettiva non ha carattere assoluto ma strumentale rispetto al complesso di valori e principi espressi dall’ordinamento.
Negli anni è emersa nella giurisprudenza della Corte la precisazione che la concorrenza, come bene giuridicamente tutelato, è una condizione di effettivo funzionamento dei mercati (“concorrenza effettiva”), e che, come tale, non coincide con la “libertà di concorrenza”, che pur ne costituisce un presupposto logico (la libertà individuale di concorrenza può esercitarsi, infatti, anche in direzioni contrarie al benessere del consumatore e allo sviluppo economico).
La Consulta, tuttavia, non di rado ha utilizzato come sinonimi la concorrenza effettiva e il pluralismo imprenditoriale, da intendersi come il maggior numero possibile di concorrenti. Ciò è spesso avvenuto nelle pronunce riferite ad appalti, concessioni, e in generale a procedure ad evidenza pubblica: in tale contesto, la Corte ha affermato che la tutela della concorrenza si concretizza nell’esigenza di assicurare la più ampia apertura al mercato a tutti i soggetti economici, in ossequio alle libertà di circolazione, stabilimento e libera produzione dei servizi derivanti dal diritto europeo (cfr. in tal senso, ex multis, le sentenze n. 401 del 2007 e n. 160 del 2009). Pur nell’ambito di una riflessione più ampia, la sovrapposizione si ritrova anche nella sentenza n. 94 del 2013.
L’appena riferito approccio manca però di compiere una precisazione riguardo al tipo di concorrenza effettiva che dovrebbe essere giuridicamente tutelata. Sotto questo profilo va considerato che le prime sentenze che hanno fatto uso del concetto di concorrenza in senso non solo statico ma anche dinamico non lo hanno correlato – come comunemente si fa nella letteratura antitrust – alla produzione di innovazione orientata dalla libertà di scelta dei consumatori (e quindi di efficienza), ma a interventi legislativi di riduzione di squilibri e di favore per lo sviluppo del mercato e l’instaurazione di rapporti concorrenziali (sent. n.272 del 2004 ma anche n.14 del 2004).
Questa prima impostazione appare a ben vedere riduttiva, poiché tralascia di considerare una componente essenziale dei mercati dinamicamente concorrenziali, ossia l’efficienza derivante dall’innovazione, anche al prezzo di una (ragionevole) riduzione del numero dei concorrenti. In quegli anni, pure ove la Corte ha mostrato di valorizzare la tutela della concorrenza in senso dinamico, mediante misure che favoriscano l’instaurazione di rapporti competitivi (sent. n. 272 del 2004), i concetti impiegati non sembrano però riflettere una piena assimilazione delle categorie e dei principi propri del diritto antitrust, il che almeno in parte è dipeso dalla diversa struttura del giudizio dinanzi alla Corte rispetto a quello che dà luogo alle decisioni sostanziali sul diritto della concorrenza .
Una delle prime sentenze che fa invece uso della “nozione antitrust” di concorrenza dinamica (nel senso di finalizzata all’implementazione dell’innovazione nei processi competitivi, nonché all’esistenza di una effettiva possibilità di scelta per il consumatore) è la n. 105 del 2016 relativa a una legge lombarda concernente un obbligo di nuovi servizi gravante su nuovi distributori o gestori di distributori preesistenti, che volessero rimodernare il proprio esercizio. La legge venne ritenuta legittima in quanto il nuovo obbligo fu ritenuto proporzionato agli obiettivi perseguiti e si precisò che una migliore efficienza degli impianti e quindi dei servizi offerti ai consumatori rientra fra le finalità cui la concorrenza è rivolta.
Sotto questo profilo, di estremo interesse pare anche la recente sentenza n. 36 del 2024, relativa all’estensione della facoltà di sperimentare forme innovative di servizio all’utenza ai soggetti autorizzati a svolgere il servizio di NCC operata da una legge regionale calabrese. Nell’occasione la Consulta svolge riflessioni di ordine più generale in merito al contenuto che debba (o, meglio, che non debba) avere un intervento legislativo volto a disciplinare l’accesso, nell’esercizio di una data attività economica autonoma, a determinate modalità di prestazione; qui, in particolare, a forme innovative di svolgimento del servizio. L’indicazione fornita al legislatore nazionale è chiarissima: un generale divieto per gli operatori del settore di NCC di utilizzare servizi innovativi deve ritenersi contrario ai principi della tutela della concorrenza. La Corte utilizza argomenti, che definisce sistematici (punto 5 cons. dir.). Il punto di partenza è la nozione stessa di «tutela della concorrenza», presentata nella ormai tradizionale duplice accezione, altrove espressamente qualificata come riflettente quella operante a livello comunitario (si rinvia, ad esempio, alle sentenze n. 299 del 2012 e n. 430 del 2007), da un lato, di contrasto alle condotte delle imprese che possano pregiudicare l’assetto concorrenziale dei mercati, dall’altro, di promozione della competizione fra le imprese. È nella seconda di esse che la Corte si pone affermando che le innovazioni «rappresentano il cardine della libertà d’iniziativa economica privata e dell’interazione fra le imprese in un mercato efficiente e attento ai bisogni dei consumatori» (punto 9 cons. dir.). Inibire l’impiego di servizi innovativi, prosegue il ragionamento della Consulta, in modo «indistinto», vale a dire senza la preventiva e necessaria ponderazione di eventuali esternalità negative, nuocerebbe infatti al «nucleo essenziale» tanto dell’iniziativa economica privata quanto delle dinamiche concorrenziali che da quest’ultima, in sostanza, derivano. Un divieto quale quello (al momento soltanto) desumibile dalla difesa dello Stato nel procedimento de quo, ancor più esplicitamente, «determinerebbe un grave sacrificio della libertà d’iniziativa economica privata, senza attuare alcun punto di equilibrio tra il libero esercizio delle attività economiche e gli interessi pubblici coinvolti dalla dinamica competitiva del mercato» (punto 10 cons. dir.).
4.4.Sul test di proporzionalità/ragionevolezza
Sotto il profilo, invece, del vaglio di misure attinenti alla concorrenza al lume della proporzionalità e ragionevolezza, la Corte, quantomeno in una prima fase, pur riconducendo all’utilità sociale le limitazioni all’iniziativa economica privata introdotte a tutela della concorrenza, ha omesso di fare contestualmente applicazione del test in discorso nella valutazione di eventuali regimi differenziati; e dunque ha finito per comprimere oltre il necessario l’iniziativa e le competenze delle Regioni, in nome di una generica tutela della dimensione di interesse nazionale nel riparto delle competenze.
In particolare, dalla lettura di alcune sentenze si ricava l’impressione che ogni limite alla libertà di iniziativa economica venga ritenuto in quanto tale un limite alla concorrenza, a prescindere da una verifica alla stregua dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità.
Particolarmente eloquente in questo senso è la sentenza n. 178 del 2014, riguardante una disposizione di una legge umbra che introduceva un requisito aggiuntivo per la professione di guida turistica rispetto a quelli richiesti per la abilitazione nazionale. La Corte dichiara l’illegittimità della disposizione che avrebbe introdotto una barriera all’ingresso contraria al principio della liberalizzazione e quindi alla concorrenza, senza svolgere alcuna valutazione di ragionevolezza e proporzionalità, mentre nella cultura antitrust un limite all’accesso è ritenuto una barriera all’entrata solo quando risulta irragionevole e/o discriminatorio.
Di recente, tuttavia, l’importanza del test di proporzionalità/ragionevolezza è stata espressamente riconosciuta in alcune pronunce, con riguardo ora a interventi del legislatore statale interferenti in ambiti di competenza regionale, ora a interventi del legislatore regionale, incidenti sulla tutela della concorrenza. Interventi che si sono rivelati – al metro di tale sindacato – non rispettosi dei richiamati principi e, dunque, lesivi, a un tempo, della concorrenza e delle attribuzioni rispettivamente della Regione o dello Stato.
In un caso, la Corte, chiamata a pronunciarsi su disposizioni di legge regionale impugnate per invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, si è autorimessa la questione di legittimità costituzionale (ord. n. 35 del 2024) proprio della disposizione di legge statale che si assumeva non rispettata, là dove precludeva il rilascio delle autorizzazioni per il servizio NCC fino all’adozione del registro informatico. In tale disposizione è stata infatti ravvisata la violazione non solo dell’art. 41 Cost. – in quanto non era riconducibile ad alcun fine di utilità sociale o di protezione della persona il blocco o la sospensione delle autorizzazioni funzionali all’esercizio di attività economiche – ma anche della libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Rinviando alla propria consolidata giurisprudenza (per tutte, le sentenze n. 150 del 2022 e n. 7 del 2021), la Consulta fornisce, nell’occasione, una chiave di lettura incentrata sull’applicazione del principio di proporzionalità, in merito al modo in cui verificare la legittimità costituzionale di «limiti di ordine generale», ovvero, più specificamente, di «blocchi o sospensioni delle autorizzazioni funzionali all’esercizio di attività economiche», che concretizzino indebiti ostacoli all’accesso al mercato. L’art. 41, comma 1, Cost., garantisce, infatti, una libertà formale rispetto a tale accesso al mercato. Certamente, come ben noto e ricordato anche in questa occasione dalla Corte, non vi è lesione della libertà di iniziativa economica privata solo qualora l’applicazione di limiti si giustifichi in vista di tutelare «valori primari attinenti alla persona umana» ovvero all’«utilità sociale». Tuttavia, non sarebbe questo il caso in discorso poiché la disposizione statale parrebbe «rispondere a un’istanza protezionistica» del tutto inaccettabile anche in considerazione dell’«inadeguata apertura all’ingresso di nuovi soggetti» che, secondo le indicazioni formulate dall’ AGCM e più volte fatte proprie dalla stessa Consulta, caratterizza il mercato di cui si discute (nell’ordinanza in oggetto, la Corte rinvia, da ultimo, alla pronuncia n. 8 del 2024).
In seguito, con la sentenza n. 137 del 2024 di accoglimento della questione oggetto di autoremissione, la Corte ha rilevato la palese assenza della necessaria «connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore […] e il fine che questi intende perseguire» nella norma «che consente in concreto all’autorità amministrativa di bloccare a tempo indefinito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’esercizio del servizio di NCC, con effetti protezionistici consistenti nell’elevare un’indebita barriera alla libertà di accesso al mercato». Una simile barriera «non solo si è tradotta in un’ulteriore posizione di privilegio degli operatori in questo già presenti – che agiscono in una situazione in cui la domanda è ampiamente superiore all’offerta», ma, soprattutto, «ha causato, in modo sproporzionato, un grave pregiudizio all’interesse della cittadinanza e dell’intera collettività», considerato che «[i] servizi di autotrasporto non di linea […] concorrono a dare «effettività» alla libertà di circolazione, «che è la condizione per l’esercizio di altri diritti». Pertanto, «nella pur circoscritta distorsione della concorrenza, […] sono stati indebitamente compromessi, non solo il benessere del consumatore, ma qualcosa di più ampio, che attiene all’effettività nel godimento di alcuni diritti costituzionali, oltre che all’interesse allo sviluppo economico del Paese».
Con riguardo, invece, alla valutazione della conformità al test di ragionevolezza/proporzionalità relativo agli interventi del legislatore regionale incidenti sulla tutela della concorrenza, la Corte ha di recente ribadito (sent. n. 65 del 2025) - in relazione al divieto, imposto dal legislatore regionale alle imprese funebri, di esercitare servizio di NCC di trasporto, di soccorso e di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile di pazienti - che «ben può accadere che una misura appartenente a una regolamentazione stabilita dalle regioni in materie attribuite alla loro competenza legislativa, concorrente o residuale, si riverberi sulla tutela della concorrenza. Ciò deve ritenersi ammissibile per non vanificare le competenze regionali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza (sentenza n. 430 del 2007 e, nello stesso senso, n. 274 del 2012)». Nella specie, ha, pertanto, ritenuto che, quanto al servizio di trasporto di soccorso, la preclusione regionale, che produce «un effetto pro-concorrenziale – identificabile nel mirare a impedire forme di coartazione e pressione indebita esercitabili dalle imprese funebri, ove abilitate a forme di trasporto di soccorso, in quanto operanti in un mercato contiguo – , trova il suo fondamento nella materia della tutela della salute» (in considerazione della «condizione di particolare vulnerabilità correlata alla salute propria o di un parente prossimo» in cui versano gli utenti del servizio) e dunque non solo in un fine di utilità sociale “altro” rispetto alla concorrenza, ma anche nella prevalente competenza concorrente della stessa Regione; quanto invece al servizio di NCC di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile di pazienti, «risulta incidere direttamente, e con effetti tutt’altro che marginali, sulla concorrenza. E ciò in quanto inserisce una barriera alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, influendo negativamente anche sulla libera scelta dei cittadini, in assenza di ragioni di interesse generale» (ancora sentenza n. 62 del 2025).
Un’applicazione particolarmente rigorosa del principio di proporzionalità nel contesto delle relazioni fra Stato e regioni si impone – ha poi di recente affermato la Corte (sentenza n. 164 del 2025) ancora con riferimento alla disciplina del servizio NCC – «quanto più la previsione statale comporti una significativa compressione […] dell’autonomia regionale», richiedendo di valutare se la norma, «tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (ex plurimis, sentenze n. 56 del 2020, n. 137 del 2018 e n. 272 del 2015). In questa luce, gli atti statali contenenti le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico, l’individuazione delle specifiche tecniche, nonché la previsione di nuovi obblighi e divieti per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente ledono la sfera di competenza regionale in materia di trasporto pubblico locale, dato che introducono misure sproporzionate sia rispetto alla finalità antielusiva, volta a evitare che il servizio NCC possa rivolgersi a una utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze per taxi, sia rispetto alla finalità di assicurare la verifica telematica dei dati contenuti nel foglio di servizio, travalicando il fine concorrenziale.
6. LE COOPERATIVE
Nella costellazione di previsioni costituzionali concernenti i rapporti economici uno spazio rilevante è occupato dall’art. 45, che reca al proprio interno l’espresso riferimento a due tipologie di imprese, la “cooperazione” e l’“artigianato”: dell’una, la legge è chiamata a promuovere e favorire l’incremento, assicurandone, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità; dell’altro, la legge provvede alla tutela e allo sviluppo.
Il favore manifestato verso queste forme di attività produttive ben si spiega nell’ottica del più sopra richiamato pluralismo economico che connota il Titolo III della Costituzione e di cui sono espressione anche queste forme di imprese in grado di incentivare fattori di diffusione del potere economico e di controllo della ricchezza. Analoga finalità, del resto, può rinvenirsi nella piccola impresa agricola di cui all’art. 47, comma secondo (ove ci si riferisce testualmente alla «proprietà diretta coltivatrice»): tipologia imprenditoriale che viene in evidenza per il profilo dell’incentivo all’accesso del risparmio popolare a questa forma di proprietà, come pure, in altro e diverso ambito, all’investimento azionario «nei grandi complessi produttivi del Paese», menzionato dal medesimo comma della previsione in discorso.
Focalizzandoci sulla cooperazione, essa, così come disegnata dall’art. 45, si colloca alla stregua di un terzo genere tra impresa privata capitalistica e impresa pubblica. Il cuore del precetto, che ruota attorno alla «funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata», è stato ben colto dalla giurisprudenza costituzionale. E ciò anche se, specie in una prima fase, le pronunce che si sono occupate di cooperative hanno principalmente riguardato istituti e disposizioni appartenenti al diritto del lavoro e della previdenza, al diritto agrario, al diritto tributario. La fondamentale differenza tra le società cooperative e le altre imprese è richiamata, infatti, in tali decisioni come contesto sistematico per valutare le norme che di volta in volta vengono prese in considerazione.
Solo in tempi recenti, si rinvengono alcune sentenze che hanno scrutinato la disciplina di diritto sostanziale che regola la struttura e il funzionamento delle società cooperative in quanto tali, spesso con riferimento a società cooperative bancarie (banche popolari e banche di credito cooperativo) di cui ci si occuperà nel paragrafo successivo.
Una fra le prime sentenze della Corte che si sofferma chiaramente sulle specificità delle cooperative è la n. 408 del 1989, nella quale si legge che «anche se alla protezione costituzionale della cooperazione si attribuisce una finalità che va oltre la generica tutela di categorie produttive deboli, in quanto si estende al riconoscimento e alla promozione di una forma di produzione alternativa a quella capitalistica, la giustificazione della protezione stessa è comunemente rinvenuta nella più stretta inerenza che la "funzione sociale" presenta nell'organizzazione cooperativistica rispetto a quella che la detta funzione riveste nelle altre forme di organizzazione produttiva. Funzione sociale che qui viene individuata nella congiunta realizzazione del decentramento democratico del potere di organizzazione e gestione della produzione e della maggiore diffusione e più equa distribuzione del risultato utile della produzione stessa (cfr., per particolari aspetti, gli artt. 43, 44, 46 e 47, ma, su un piano più generale, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della Costituzione)».
Il riferimento dell’art. 45 Cost. alla “funzione sociale” non opera, quindi, come limite esterno alla stregua di quello contenuto nell’art. 42 Cost. in materia di proprietà privata o di quello all’“utilità sociale” opponibile all’iniziativa economica privata ex art. 41 Cost., bensì esprime l’intrinseca finalità che sorregge l’impresa cooperativa rispetto alle altre attività di impresa.
La sentenza n. 86 del 2022, valorizzando il ruolo mutualistico delle cooperative come strumento di democrazia economica, ritiene irragionevole l’esclusione delle medesime dalla platea dei soggetti beneficiari di aiuti statali per l’emergenza Covid-19, poiché esse svolgono funzioni sociali analoghe ad altre imprese ammesse agli aiuti.
La sentenza n. 150 del 2022 rinviene la compatibilità con il dettato costituzionale dell’imposizione alle sole cooperative dedite alla intermediazione di lavoro, in aggiunta alle garanzie generalmente richieste a tutti gli altri operatori, della ulteriore condizione della necessaria partecipazione di un fondo mutualistico nella compagine sociale, ritenendo che tale disciplina non sacrifichi irragionevolmente la funzione sociale della cooperazione, mirando a realizzare un obiettivo generale di tutela dei lavoratori in una fattispecie di «dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione di lavoro (sentenza 250 del 2021)».
Il percorso giurisprudenziale appena riferito si è arricchito di un ulteriore tassello con la sentenza n. 116 del 2025. Con tale pronuncia la Corte non si è limitata a dichiarare parzialmente illegittimo l’art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 220/2002, nella parte in cui prevedeva lo scioglimento automatico delle cooperative che si sottraevano formalmente alla vigilanza ministeriale, ma ha colto l’occasione per riaffermare un principio sostanziale, secondo cui la tutela dell’interesse pubblico non può comprimere la dimensione economica e sociale dell’impresa cooperativa. La Corte richiama altresì la differenza tra l’impresa cooperativa e la società benefit: mentre quest’ultima aggiunge al profitto finalità di beneficio comune, la cooperativa integra strutturalmente valore economico e valore sociale, rappresentando una forma avanzata di economia civile. Viene segnalato, infine, il rischio di chilling effect derivante da politiche legislative eccessivamente punitive, che possono scoraggiare l’esercizio di una libertà economica a rilevanza costituzionale, lanciando un monito al legislatore ad agire per incoraggiarne lo sviluppo in quanto idoneo strumento a disposizione dei cittadini per realizzare l’interesse pubblico.
7. LE IMPRESE E I CONTRATTI BANCARI NEL PRISMA DELLA TUTELA DEL RISPARMIO
7.1.- L’art. 47 nella giurisprudenza costituzionale
In una ricognizione volta a misurare l’impatto della giurisprudenza costituzionale sulla discrezionalità del legislatore riguardo ai rapporti economici, si è scelto di dare autonoma rilevanza alle banche, già in virtù del fatto che, trovando la tutela del risparmio un diretto riconoscimento nell’art. 47 Cost., quest’ultima previsione – pur se interpretata nel più tradizionale dei modi, e cioè come riferita unicamente alle attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, ossia alle attività tipiche del settore bancario – costituisce, accanto all’art. 41, un secondo “aggancio costituzionale” per le imprese in discorso.
Il riferimento appena compiuto all’art. 47 impone però di svolgere qualche considerazione preliminare a proposito dell’utilizzo, o per meglio dire del sottoutilizzo, che di tale disposizione è stato fatto dalla giurisprudenza costituzionale. Al di là della appena rammentata diffusa tendenza a ridurre al settore bancario la portata della previsione – rispetto alla quale solo di recente si riscontra qualche sentenza che si muove, invece, in un orizzonte più ampio, come la n. 32 del 2024, che riconduce all’art. 47 anche il risparmio in funzione previdenziale connesso alle assicurazioni sulla vita –, va, infatti, rilevato che nelle molteplici pronunce che prendono direttamente od indirettamente in considerazione l’art. 47 Cost., esso è quasi sempre affiancato ad altri parametri costituzionali anche non concernenti i rapporti economici. Ad eccezione poi della appena menzionata sentenza n. 32 del 2024, non si rinvengono altri casi di declaratorie di incostituzionalità fondate sull’art. 47; e ciò si spiega in ragione della particolare interpretazione che la Corte, per lungo tempo, ha mostrato di dare alla predetta norma, attribuendole natura programmatica e non immediatamente precettiva. Secondo quanto affermato ripetutamente dalla Corte, l’art. 47 si limiterebbe a segnare un indirizzo politico rivolto al legislatore, idoneo a fungere da ispirazione per la normativa in materia, con l’unico limite della vera e propria contraddizione o compromissione del principio stesso (fra le molte in questo senso cfr. le sentenze n. 19 del 1975; n. 143 del 1982 – ove si legge che l’art. 47 «contiene soltanto un principio politico a cui dovrà ispirarsi la futura normativa […] con l’unico limite costituito dalla vera e propria contraddizione o compromissione dell’anzidetto principio politico, sancito dalla norma costituzionale» –; n. 143 del 1995; n. 73 del 1996; n. 149 del 2021; n.29 del 2002].
7.2. – Le imprese bancarie
Nonostante l’appena riferita lettura dell’art.47, si rinvengono alcune pronunce concernenti il settore bancario – aventi per oggetto sia la conformazione giuridica delle imprese sia i contratti (d’impresa) attraverso cui viene esplicata l’attività –, che si segnalano per le modalità con cui la Corte ha svolto il suo sindacato circa i limiti imposti all’iniziativa economica privata.
Pur essendo relativamente poche e per la maggior parte di non fondatezza (o in qualche caso di inammissibilità), esse si confrontano, infatti, con molteplici profili di particolare interesse: 1) l’evoluzione del quadro ordinamentale sulla spinta del processo di costruzione del mercato unico europeo e dello spostamento in sede sovranazionale, sin dal Trattato di Maastricht, delle decisioni di politica monetaria e, dal 2013, dell’attività di vigilanza; 2) il riconoscimento della pervasività della normativa europea con conseguente forte limitazione della discrezionalità del legislatore nazionale; 3) l’esplicito rilievo attribuito al mutamento degli scenari di mercato al fine di giustificare scelte legislative innovative quanto ai modelli organizzativi; 4) la consapevolezza dell’inestricabile intreccio, nella materia in discorso, fra le garanzie costituzionali della libertà d’impresa e della proprietà (gli artt. 41 e 42 vengono quasi sempre evocati insieme); 5) la posizione di squilibrio intercorrente fra la banca e il cliente nelle dinamiche contrattuali.
Per quanto riguarda le pronunce concernenti la conformazione delle imprese, per una migliore comprensione del discorso occorre muovere da una premessa relativa al diritto societario “ordinario” (di cui il diritto societario bancario costituisce una specificazione). Nonostante l’ordinamento societario, costituendo regolazione dell’esercizio in forma collettiva dell’attività d’impresa, sia pacificamente riconducibile all’art. 41 Cost., assai di rado esso è stato sottoposto al vaglio costituzionale e ancor più rari sono i casi in cui la Corte ha rilevato l’illegittimità di alcune disposizioni. Tale scarsità di pronunce è stata spiegata nel senso di una sostanziale, pressoché piena, conformità del medesimo ai principi della Costituzione. Ma ancor prima va messo in luce che le caratteristiche stesse della proprietà azionaria rendono più improbabile il rischio per il legislatore di compiere scelte che arrivino a snaturare l'istituto societario, come pure a non rispettare il nucleo essenziale della proprietà azionaria, così interferendo con la garanzia costituzionale della proprietà privata e della libertà d'impresa.
Per le società “ordinarie”, peraltro, non ci sono stati mutamenti di sorta nemmeno in conseguenza dell’integrazione europea, giacché, come è noto, il diritto societario non è armonizzato, con la conseguenza che – fermo restando il rispetto dell’art. 16 della Carta UE – ampio spazio è lasciato alla discrezionalità del legislatore nazionale nella scelta dei vincoli cui subordinare la selezione dei singoli modelli societari/associativi e nell'apprezzamento dell'interesse generale al quale ancorare quei limiti (la Corte di giustizia ha, in effetti, sanzionato tale apprezzamento solo quando il bilanciamento tra interesse generale e interesse dei privati sia formulato in assenza manifesta di una base di ragionevolezza).
Discorso diverso va fatto, invece, per le società bancarie. Qualificate come imprese, alla fine degli anni Ottanta, per effetto dell’armonizzazione europea e di un significativo processo di privatizzazione che segna, anche sul piano dogmatico, la definitiva conferma che l’attività del settore del credito non va più intesa come servizio pubblico, esse operano in mercati regolati proprio in ragione della rilevanza degli interessi incisi dall'esercizio delle relative attività. E tale rilevanza si riflette sul potere conformativo del legislatore, dilatandone l'ampiezza sino a ricomprendere non solo, come accade per il diritto azionario comune, il piano dell'organizzazione (ossia le regole che disciplinano il funzionamento e le competenze degli organi sociali), ma anche quello dell'impresa in quanto tale e della sua «sana e prudente gestione» (ossia le regole concernenti il governo prudenziale del rischio e la prevenzione/risoluzione delle situazioni di crisi della banca). A fronte di regole che – in nome di interessi generali, in primis la stabilità del mercato – conformano significativamente le forme organizzative e le modalità di esercizio di tali attività, non stupisce quindi un più frequente (anche se in termini assoluti, comunque, raro) ricorso alla Corte per una valutazione di costituzionalità.
Già negli anni Novanta alla Consulta sono giunte alcune questioni strettamente connesse a sopravvenuti mutamenti nella conformazione del mercato bancario e della raccolta del risparmio (tutti aventi a che fare con vicende in senso lato di passaggio dal pubblico al privato), che sono state decise proprio tenendo in considerazione tali mutamenti.
Una prima vicenda ha riguardato la privatizzazione dell’Amministrazione postale (di poco successiva alla trasformazione delle banche in imprese), con la conseguenza che – come rilevato dalla Corte in due pronunce del 1995 (la n. 187 e la n. 508) –, una volta caduta ogni differenza tra l’amministrazione postale dei servizi di bancoposta e gli altri istituti di credito per quanto riguarda la funzione di raccolta del risparmio, la disposizione normativa che prevedeva la sottrazione dei libretti postali di risparmio e dei buoni postali di risparmio dal sequestro e dal pignoramento è stata considerata un privilegio ingiustificato e perciò lesivo del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. In particolare, nella sentenza n. 187 del 1995, si legge che «la norma impugnata produce un effetto distorsivo della concorrenza in questo settore del mercato dei capitali. Essa si riflette infatti in un privilegio ingiustificato dei titolari di crediti iscritti in libretti di risparmio postali, i quali vengono sottratti al principio dell’art. 2740, primo comma, cod.civ.».
Una seconda vicenda ha riguardato invece le fondazioni di origine bancaria, nuovi istituti nati negli anni Novanta nell’ambito della riforma del sistema del credito volta a separare l’attività bancaria da quella filantropica. Con riferimento a tali enti, la Corte si è pronunciata più volte: dapprima, con la sentenza n. 163 del 1995 e con le sentenze nn. 341 e 342 del 2001, ha riconosciuto gli enti conferenti come parte del sistema creditizio durante la fase transitoria di ristrutturazione; successivamente, in particolare con le sentenze nn. 300 e 301 del 2003, ha chiarito che tali enti non appartengono più all’ordinamento del credito e del risparmio, ma vanno ricondotte all’ordinamento civile tra i soggetti non profit che perseguono in via esclusiva finalità di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.
7.3.-La regolazione europea
In una seconda fase, la Corte si è trovata a confrontarsi da vicino con un’altra caratteristica del settore bancario, consistente, come si è già accennato, nel fatto che le banche sono assoggettate a una pervasiva regolazione europea concernente tanto lo svolgimento dell’attività d’impresa, quanto i contratti attraverso cui tale attività si estrinseca. Nell’affrontare questioni bancarie, quindi, la Corte si è dovuta confrontare con il quadro regolatorio unionale ed è stata chiamata ad affrontare il delicato tema dei rapporti fra fonti (in alcuni casi, si è anche verificato un dialogo più o meno a distanza fra le Corti: si pensi alla vicenda delle banche popolari o al caso Lexitor).
In questa prospettiva, è interessante allora anzitutto rammentare la sentenza n. 224 del 1994, che decide di un ricorso in via principale delle Province autonome di Bolzano e di Trento, della Regione Trentino-Alto Adige e della Regione autonoma della Sardegna volto a ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale nei confronti di varie disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), ritenute lesive delle competenze assegnate nel settore del credito alle ricorrenti. La Corte esclude la sussistenza di tali lesioni, soffermandosi sulla riconfigurazione del mercato bancario italiano per effetto dell’integrazione europea. Secondo la Consulta, il TUB si caratterizza per essere «conseguenza diretta e necessaria del nuovo assetto istituzionale del sistema bancario introdotto dalla normazione comunitaria. Tale assetto – muovendo dalla qualificazione della banca come impresa (v. art. 1, primo alinea, della direttiva 77/780 e art. 1, n. 1 della direttiva 89/646) nonché dalla esigenza di armonizzazione tra le discipline nazionali – è stato orientato verso l'adozione di un modello unico di banca (banca c.d. "universale") che ha condotto al superamento dei diversi moduli organizzativi connessi ai vari tipi di crediti speciali, determinando un effetto di "despecializzazione istituzionale"».
Alcuni anni dopo, molto interessanti sono due sentenze della Corte – la n. 287 del 2016 e la n. 99 del 2018 – entrambe concernenti, sia pure sotto profili diversi, la legittimità costituzionale della disciplina in materia di trasformazione delle banche popolari in s.p.a. (contenuta nel decreto-legge n. 3 del 2015 - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti -, che ha modificato il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993).
Le due pronunce affrontano il tema da due angolazioni distinte: la sentenza n. 287 del 2016, con riguardo al divieto di conservazione della forma cooperativa per banche aventi attivi superiori alla soglia di otto miliardi (art. 29, comma 2-bis, t.u.b.); la sentenza n. 99 del 2018, con riguardo al potere della banca di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio recedente, «laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca» (art. 28, comma 2-ter, t.u.b.). Il primo profilo attiene alle "condizioni d'uso" della forma cooperativa per l'esercizio di una attività bancaria e sollecita, dunque, riflessioni sulla compatibilità di limiti quantitativi alla fruibilità di un determinato modello organizzativo con la libertà di iniziativa economica privata garantita dall'art. 41 Cost.; il secondo profilo concerne, invece, il diverso problema dei margini entro i quali sia conforme all'art. 42 Cost., una regola che comprima l'interesse del socio dissenziente dall'operazione a conseguire tempestivamente l'integrale rimborso delle proprie azioni in ragione di superiori istanze di salvaguardia della stabilità patrimoniale e finanziaria della banca.
Con la sentenza n. 287 del 2016, la Corte ha respinto il ricorso proposto dalla Regione Lombardia, ritenendo rientrare nella discrezionalità del legislatore la fissazione della soglia al cui superamento scatta l’obbligo di riduzione dell’attivo o di trasformazione in società per azioni. E ritenendo che tale discrezionalità fosse stata esercitata in modo non manifestamente irragionevole né sproporzionato all’obiettivo perseguito, nel momento in cui sono state ricondotte all’ambito delle aziende di credito tenute a trasformarsi in società per azioni le banche popolari più significative – per credito erogato, numero di sportelli e personale impiegato – nel panorama nazionale.
Ancora più interessante è la sentenza n. 99 del 2018, nella quale la Consulta si preoccupa, anzitutto, di mettere chiarezza nell'inquadramento delle fonti di produzione delle norme sugli elementi computabili nel capitale di qualità primaria delle banche aventi forma di società cooperativa. E ciò fa sia con riguardo al nesso esistente tra diritto europeo e discrezionalità attuativa del legislatore domestico, sia con riguardo alla ricostruzione della scelta operata dall'art. 28, comma 2-ter, TUB di rimettere alla Banca d'Italia il potere di disciplinare le modalità di limitazione del diritto al rimborso dei soci recedenti «anche in deroga a norme di legge.
Per quanto concerne poi più specificamente la scelta di merito compiuta dalla disciplina dei limiti di rimborso, la Corte ha escluso la sussistenza di una fattispecie “espropriativa”, ritenendo che tale disciplina, qualora letta sistematicamente e cioè alla stregua dei criteri indicati dall'art. 10, par. 3, del Regolamento Delegato (e ripresi dalla Banca d'Italia nella Parte Terza, Cap. 4, Sez. III.1, della Circolare n. 285/2013), consente di sacrificare la posizione del socio recedente solo «nella misura e nello stretto tempo in cui ciò sia necessario per soddisfare le esigenze prudenziali», imponendo al tempo stesso «agli amministratori il dovere di verificare periodicamente la situazione prudenziale della banca e la permanenza delle condizioni che hanno imposto l'adozione delle misure limitative del rimborso e di provvedere ove esse siano venute meno». Nel caso specifico la posizione della Corte è stata peraltro confermata da una sentenza della Corte di giustizia (Corte di Giustizia Ue con la sentenza 16 luglio 2020, causa C-686/18).
Oltre che per i due profili appena rammentati, la sentenza n. 99 del 2018 merita, infine, di essere segnalata anche perché essa muove dall'assunto di fondo secondo cui la riforma in discorso avrebbe inteso promuovere il passaggio delle maggiori banche popolari al modello azionario in quanto connotato, rispetto al tipo cooperativo, da una maggiore contendibilità e facilità di accesso al mercato mobiliare e quindi più idoneo a garantire un più intenso controllo da parte dei soci sull'operato degli amministratori, come pure più immediate possibilità di raccolta di nuovo capitale di rischio in ipotesi di carenza di mezzi propri.
Si rinviene, quindi, nel mutato scenario di mercato la giustificazione di scelte legislative nazionali impattanti in modo non marginale sulla configurazione del modello organizzativo di una determinata tipologia impresa bancaria (nel caso specifico, un modello peculiare – quello delle popolari – in quanto connotato da scopi solidaristici e funzione sociale dell’iniziativa economica). Più precisamente, la Corte ha cercato di evidenziare ragioni strutturali a fondamento delle misure normative da vagliare. Essa si è sforzata di ricollegare le misure sottoposte al suo esame all’esigenza di sostenere e conservare il processo economico, in un’insistita sottolineatura del carattere evolutivo e adattativo dei fenomeni di mercato, che si compendia nella necessità di tenere conto della lunga durata e del costo sociale necessario per riequilibrare le loro tendenze spontanee.
Un ragionamento analogo, ma con minor respiro europeo, viene svolto anche nella sentenza n.149 del 2021 sul gruppo bancario cooperativo, ove la non fondatezza delle questioni sollevate in relazione al prelievo cui sono soggette le banche di credito cooperativo (BCC) che conferiscano l’azienda a una spa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria (c.d. opzione way out) viene giustificata nel segno della capacità la disciplina censurata di salvaguardare e promuovere il credito cooperativo all’interno di un mutato scenario di mercato. Più precisamente, la disposizione contestata è ritenuta coerente con la garanzia costituzionale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fine di speculazione privata, alla luce del fatto che la riforma ritiene il modello del gruppo bancario cooperativo «formula strutturale idonea, sia a ridurre il frazionamento del settore e, con esso, il deficit competitivo e patrimoniale delle BCC, sia a superare le criticità del governo societario cooperativo», così rafforzando la capacità competitiva e la stabilità patrimoniale del settore del credito cooperativo nel suo complesso.
Interessante anche il favor con cui si guarda a un meccanismo di pagamento di un “prezzo” in «funzione di disincentivo della – pur ancora offerta – scelta alternativa all’adesione al gruppo bancario». Più in dettaglio, «la circostanza che la conferente continui a perseguire uno scopo mutualistico – ciò che giustifica fra l’altro l’esclusione dell’obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio ai fondi mutualistici – non comporta affatto che il prelievo disposto a suo carico sia di per sé lesivo della funzione sociale della cooperazione, essendo invece diretto, per le finalità di disincentivo che persegue a garanzia della realizzazione della riforma disegnata dal legislatore, a tutelare gli interessi di un settore chiave della stessa produzione cooperativistica, quale è il settore delle banche a mutualità prevalente» (ancora sentenza n. 149 del 2021).
7.4.- I contratti bancari
Venendo ora a esaminare la giurisprudenza costituzionale concernente i contratti bancari, si segnalano innanzitutto alcune pronunce risalenti all’inizio degli anni Duemila nella quali la Corte è intervenuta per correggere alcune previsioni della legislazione ordinaria, di natura retroattiva, ritenute in eccessivo favore della banca in quanto produttive di eccessive disparità di trattamento e asimmetrie. Raggruppabili in questo filone sono: la sentenza n. 425 del 2000, che reputa costituzionalmente illegittima (in quanto in eccesso di delega) una disciplina retroattiva e genericamente validante delle clausole di anatocismo bancario; la sentenza n. 29 del 2002, che reputa irragionevole il differimento dell’operatività del tasso di sostituzione in materia usuraria; la sentenza n. 78 del 2012, relativa al termine di decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dall’annotazione in conto corrente, nella quale si legge che «l’efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente [...], in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all’entrata in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate».
Sempre con riferimento a previsioni di natura intertemporale. ma in un contesto reso assai complicato dalla presenza di una stringente normativa europea in materia di contratti di credito del consumatore e soprattutto da una pronuncia della Corte di Giustizia (CGUE), sentenza Lexitor , è opportuno svolgere qualche considerazione a proposito della sentenza n. 263 del 2022. Con tale pronuncia, la Corte ha dichiarato illegittimo circoscrivere ai soli costi c.d. recurring (costi correlati alla durata del contratto) il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di restituzione anticipata da parte del consumatore nei contratti di finanziamento sottoscritti anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 106/2021. L’illegittimità riguarda l’art. 11-octies c. 2 del decreto-legge, nella parte in cui esso richiama le disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia contrarie alla sentenza Lexitor della Corte di giustizia ai fini dell’interpretazione dell’art. 125-sexies c. 1 del TUB. La ragione risiede essenzialmente nel fatto che il legislatore, attraverso una disposizione di diritto intertemporale, ha regolato autonomamente gli effetti della pronuncia richiamata venendo meno all’obbligo di conformarsi alle sentenze della CGUE.
Secondo la Corte, con la previsione censurata il legislatore avrebbe infatti inteso cristallizzare, per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della l. n. 106/2021, l’esclusione dei costi up-front (costi sostenuti all’avvio del contratto di finanziamento e non soggetti a maturazione) dalla riduzione del costo totale del credito, con l’obiettivo di preservare l’affidamento dei finanziatori e degli intermediari. L’ operazione integra un inadempimento sopravvenuto dell’obbligo di conformarsi alle sentenze della CGUE, che impone alla Corte, quale garante del rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, di dichiarare l’illegittimità dell’art. 11-octies limitatamente al richiamo operato alle «norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti».
Il particolare interesse di questa pronuncia, nell’ambito del ragionamento che si sta qui svolgendo, sta nel fatto che la Corte ha ritenuto inadeguato il bilanciamento voluto dal legislatore nazionale (che ha cercato, con la norma intertemporale, di tutelare temporaneamente i finanziatori dalla lettura dell’art. 125-sexies effettuata dalla pronuncia europea), reputando recessivo l’interesse dei finanziatori rispetto all’obbligo di conformarsi alle pronunce del giudice europeo. Ad avviso della Corte, infatti, un bilanciamento adeguato fra gli interessi del finanziatore e quelli del consumatore è quello che si realizza garantendo il diritto del consumatore alla restituzione pro quota di tutti i costi che compongono il costo totale del credito e, dall’altro, dal diritto del finanziatore all’indennizzo equo e oggettivamente giustificato, previsto sia nella precedente formulazione dell’art. 125-sexies TUB (commi 2 e 3) che nella nuova (commi 4 e 5).
In tal modo, anche con riferimento a quei contratti bancari la cui disciplina è armonizzata a livello unionale, si conferma la pervasività della regolazione europea da cui consegue anche il penetrante impatto delle sentenze della CGUE.
9. QUALCHE CONSIDERAZIONE DI SINTESI
Quanto pare emergere dalla giurisprudenza della Corte è che la cornice costituzionale in considerazione (in particolare il Titolo III) sia stata configurata in modo efficace e con visione prospettica, mediante previsioni che, pur nella loro elasticità, esprimono comunque in modo chiaro principi-valore dotati di una valenza vettoriale che la Corte ha effettivamente potuto utilizzare così incidendo sull’ordinamento. La centralità del tema limite che assume valenza conformativa
Sarebbe superficiale ritenere sintomo della “scarsa consistenza” dei parametri costituzionali l’oggettivo elevato numero di pronunce di non fondatezza. Vero è che dalle tante non fondatezze si potrebbe desumere un appiattimento della Corte sulle scelte del legislatore, ma, in realtà, tali pronunce, giustificando una serie di limiti inseriti dal legislatore, hanno comunque compiuto un sindacato basato su determinati criteri e perciò sono state in grado di incidere sulla conformazione delle libertà economiche nel quadro ordinamentale. E ciò sia per quanto attiene, nello specifico, al sindacato sui limiti di cui agli artt. 41 e 42, sia per altre valutazioni compiute in ordine a regolazioni concernenti l’attività d’impresa o il mercato;
Infine, osservando la giurisprudenza costituzionale sui rapporti economici in una prospettiva diacronica di lungo periodo, pur senza condividere la posizione estrema di chi ha parlato di «occasionali riflessioni analiticamente espresse a seconda della rimessione, altrettanto casuale ed erratica, a essa proposta dai giudici ordinari», né volendosi spingere a ritenere l’attività della Corte sempre pienamente espressiva di un disegno unitario, sembra realisticamente di poter concludere nel senso che, nonostante alcuni percorsi un po’ ondivaghi, siano chiaramente individuabili i termini alla stregua dei quali è stato negli anni compiuto un effettivo vaglio delle scelte legislative alla stregua del rispetto del binomio libertà economiche/limiti.
II. Sentenze di illegittimità costituzionale (1956-2025)
Seleziona una delle materie elencate nel menù laterale per consultare le sentenze organizzate per area tematica.
III.1. Indice delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime
CODICE CIVILE
- Art. 1052, secondo comma - Sentenza n. 167/1999
- Art. 1916, secondo comma - Sentenza n. 117/1975
- Art. 2503 - Sentenza n. 47/1995
- Art. 2941, n. 7) - Sentenza n. 322/1998
- Art. 2941, n. 7) - Sentenza n. 262/2015
- Art. 2941, primo comma, n. 7) - Sentenza n. 86/2025
- Art. 2952, secondo comma - Sentenza n. 32/2024
CODICE DELLA NAVIGAZIONE
- Art. 423, primo comma - Sentenza n. 199/2005
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
- Artt. 739 e 741 - Sentenza n. 156/1986
CODICE PENALE
- Art. 136, primo comma - Sentenza n. 149/1971
NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE
- Art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo - Sentenza n. 105/2024
LEGGI STATALI
1901
- Legge 7 luglio 1901, n. 283 (Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture) - Art. 6, lett. a) e b) - Sentenza n. 202/1987
- Legge 7 luglio 1901, n. 283 (Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture) - Artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 - Sentenza n. 127/1985
1913
- Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) - Art. 5, primo comma, n. 3) - Sentenza n. 433/2002
- Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) - Artt. 139, n. 2), 142, ultimo comma, 146, e 158, commi primo, secondo e terzo - Sentenza n. 40/1990
1915
- Regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582 (Contenente norme per regolare l'esecuzione delle opere definitive delle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915) - Art. 3 - Sentenza n. 155/1976
1922
- Regio decreto 20 settembre 1922, n. 1316 (Esecuzione dell'art. 5 della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori) - Art. 15, ultima parte - Sentenza n. 202/1987
1923
- Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 (Sull'abolizione del monopolio dei fiammiferi e l'istituzione in sua vece di una imposta di fabbricazione) - Art. 3, ultimo comma, nonché artt. 1, ultimo comma, 2, 9, secondo comma, e 10 della Convenzione annessa al detto decreto - Sentenza n. 78/1970
- Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modifica il regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale del Notariato, e ne coordina le disposizioni coll'articolo unico della legge 7 aprile 1921, n. 349), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 - Art. 3, terzo comma - Sentenza n. 179/1981
- Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modifica il regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale del Notariato, e ne coordina le disposizioni coll'articolo unico della legge 7 aprile 1921, n. 349), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 - Art. 12 - Sentenza n. 105/1977
- Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modifica il regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale del Notariato, e ne coordina le disposizioni coll'articolo unico della legge 7 aprile 1921, n. 349), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 - Art. 12 - Sentenza n. 444/2005
- Regio decreto 6 settembre 1923, n. 1920 (Norme transitorie per il patrocinio davanti alle preture) - Art. 2 - Sentenza n. 202/1987
1926
- Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali) - Art. 1 - Sentenza n. 202/1987
- Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali) - Artt. 1, secondo comma, 2 e 3 - Sentenza n. 127/1985
1928
- Legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture) - Art. 1 - Sentenza n. 127/1985
- Legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture) - Artt. 1 e 3 - Sentenza n. 202/1987
1929
- Legge 29 giugno 1929, n. 1366 (Legge organica sulla produzione zootecnica) - Artt. 4, 5, 6, 7 e 8 - Sentenza n. 4/1962
1930
- Regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105 (Aumento dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione), convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611 - Artt. 2, 3, 4, 6, 7 e 9 e annessa Convenzione, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 - Sentenza n. 78/1970
1931
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) - Art. 110, ultimi tre commi - Sentenza n. 125/1963
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) - Art. 128, commi primo, secondo, terzo e quarto - Sentenza n. 121/1963
1932
- Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14 (Rinnovazione delle convenzioni tra lo Stato ed il Consorzio delle fabbriche di fiammiferi), convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356 - Articolo unico - Sentenza n. 78/1970
- Legge 19 maggio 1932, n. 841 (Approvazione della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929) - Art. 1 - Sentenza n. 132/1985
- Legge 20 dicembre 1932, n. 1849 (Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari) - Art. 2, secondo e terzo comma - Sentenza n. 138/1993
- Legge 20 dicembre 1932, n. 1849 (Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari) - Art. 3, secondo comma - Sentenza n. 6/1966
1934
- Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore) - Art. 63, secondo comma - Sentenza n. 27/1972
1936
- Regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85 (Disciplina del mercato della canapa), convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 613 - Sentenza n. 46/1963
- Regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 278 (Norme per disciplinare la produzione e l'utilizzazione della essenza di bergamotto) - Sentenza n. 54/1962
- Regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 279 (Norme per regolare il commercio della canapa), convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 614 - Sentenza n. 46/1963
- Regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni) - Artt. 1, 166, 168, n. 5, 178 - Sentenza n. 225/1974
- Regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni) - Art. 253 - Sentenza n. 39/1963
- Legge 23 aprile 1936, n. 829 (Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto) - Sentenza n. 54/1962
- Regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1393 (Integrazione del R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85, sulla disciplina del mercato della canapa), convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 215 - Sentenza n. 46/1963
- Regio decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955 (Disciplina della produzione e della utilizzazione della canapa), convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 243 - Sentenza n. 46/1963
1939
- Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali) - Art. 14, primo comma - Sentenza n. 20/1978
1942
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) - Art. 1, secondo comma - Sentenza n. 570/1989
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 10 - Sentenza n. 319/2000
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 15 - Sentenza n. 141/1970
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 18, primo comma - Sentenza n. 151/1980
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 21, terzo comma - Sentenza n. 46/1975
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 22 - Sentenza n. 127/1975
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 22, secondo comma - Sentenza n. 328/1999
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Artt. 26 e 23, primo comma, in relazione all'art. 188 del medesimo regio decreto - Sentenza n. 156/1986
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 26, in riferimento agli artt. 23, primo comma, 25, n. 7, ultima proposizione, e 26, primo comma - Sentenza n. 303/1985
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 26, in relazione all'art. 23 del medesimo regio decreto - Sentenza n. 42/1981
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Artt. 50 e 142 - Sentenza n. 39/2008
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 54, terzo comma - Sentenza n. 162/2001
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Artt. 54, terzo comma, 55, primo comma, richiamato dall'art. 159, e combinato disposto dell'art. 59 richiamato dall'art. 169 - Sentenza n. 300/1986
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Artt. 54, terzo comma, 55, primo comma, e 59, anche in relazione all'art. 429, terzo comma cod. proc. civ. - Sentenza n. 204/1989
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Artt. 54, terzo comma, 55, primo comma, e 169 - Sentenza n. 408/1989
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Artt. 54, terzo comma, 55, primo comma, in relazione all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 - Sentenza n. 567/1989
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 59, in relazione all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 - Sentenza n. 567/1989
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 69 - Sentenza n. 100/1993
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Artt. 98, primo comma, e 100, primo comma - Sentenza n. 102/1986
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 99, quinto comma - Sentenza n. 152/1980
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 99, ultimo comma - Sentenza n. 69/1982
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 100, primo comma - Sentenza n. 538/1990
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 119 - Sentenza n. 493/2002
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 119, secondo comma - Sentenza n. 279/2010
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Artt. 131, primo e terzo comma, e 183, ultimo comma - Sentenza n. 255/1974
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 143 - Sentenza n. 181/2008
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 144, quarto comma - Sentenza n. 224/2004
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 147, primo comma - Sentenza n. 110/1972
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 147, primo comma - Sentenza n. 319/2000
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 147, secondo comma - Sentenza n. 142/1970
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 147, secondo comma - Sentenza n. 127/1975
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 162, primo comma - Sentenza n. 110/1972
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 183, primo comma - Sentenza n. 255/1974
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 190, secondo comma - Sentenza n. 881/1988
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 195, secondo comma - Sentenza n. 110/1972
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 195, quarto comma - Sentenza n. 211/2001
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 209, primo comma - Sentenza n. 181/1987
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 209, secondo comma - Sentenza n. 155/1980
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 209, secondo comma - Sentenza n. 201/1993
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 213, secondo comma - Sentenza n. 154/2006
- Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) - Artt. 7, n. 2, 3 e 4, e 40 - Sentenza n. 55/1968
1944
- Decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213 (Istituzione del consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa) - Artt. 3, 4, 6 e 10 - Sentenza n. 46/1963
- Decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317 (Proroga delle convenzioni stipulate tra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi) - Art. 4 - Sentenza n. 78/1970
1946
- Decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399 (Disposizioni relative alla costruzione, riparazione e vendita dei materiali radioelettrici e alla emissione delle relative licenze) - Artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 - Sentenza n. 39/1963
- Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) - Art. 17, commi primo e secondo, lett. a), b), c), d) ed e) - Sentenza n. 215/2016
1947
- Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273 (Proroga dei contratti agrari) - Art. 1 - Sentenza n. 107/1974
- Decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, ratificato con legge 11 febbraio 1952, n. 69 (Norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone ai "Granai del popolo") - Art. 19 e tutte le altre disposizioni dell'anzidetto decreto legislativo, così come ratificate e modificate dalla ricordata legge, per la parte in cui si riferiscono al vincolo e all'ammasso del risone - Sentenza n. 5/1962
- Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621 (Ratifica del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, concernente norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli) - Sentenza n. 78/1958
1948
- Decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409 (Sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite direttamente dallo Stato o a mezzo di enti locali) - Art. 2, primo e secondo comma - Sentenza n. 67/1959
- Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525 (Rinnovazione delle Convenzioni fra lo Stato ed il "Consorzio Industrie Fiammiferi"), allegate norme di esecuzione - Art. 12 - Sentenza n. 78/1970
1950
- Legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) - Art. 11, primo comma - Sentenza n. 437/1988
- Legge 21 ottobre 1950, n. 841 (Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini) - Art. 9, quarto comma - Sentenza n. 200/1971
1952
- Legge 8 gennaio 1952, n. 6 (Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori) - Art. 45 - Sentenza n. 201/1986
- Legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) - Art. 28 - Sentenza n. 175/1980
- Legge 30 giugno 1952, n. 813 (Ripristino delle norme penali contenute nei regi decreti-legge 2 gennaio 1936, n. 85, 3 febbraio 1936, n. 279, e 8 novembre 1936, n. 1955, e nel decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, relativo alla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali) - Sentenza n. 46/1963
1953
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista) - Art. 38 - Sentenza n. 158/1990
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 - Art. 39, commi primo, lett. c), e quarto - Sentenza n. 766/1988
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale) - Art. 38 - Sentenza n. 2/1999
- Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842 (Riordinamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297, degli enti svolgenti la loro attività nel campo della canapicoltura) - Artt. 2 e 3 - Sentenza n. 46/1963
1955
- Legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola») - Art. 1 - Sentenza n. 209/1984
- Legge 9 novembre 1955, n. 1122 - Art. 1 - Sentenza n. 256/2006
1956
- Decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2 (Diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione), convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109 - Art. 8 - Sentenza n. 78/1970
- Legge 20 dicembre 1956, n. 1422 (Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania) - Sentenza n. 53/1958
1957
- Legge 9 luglio 1957, n. 601 (Norme interpretative della legge 20 dicembre 1956, n. 1422) - Sentenza n. 53/1958
1959
- Legge 7 luglio 1959, n. 490 (Coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera) - Sentenza n. 35/1961
1960
- Legge 11 agosto 1960, n. 820 (Modifica all'art. 2, primo comma, della legge 7 luglio 1959, n. 490, riguardante la coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera) - Sentenza n. 35/1961
1961
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 153 (Norme sul trattamento economico e normativo dei giornalisti) - Articolo unico, che rende esecutivo erga omnes il contratto collettivo nazionale per i giornalisti 10 gennaio 1959, limitatamente all'art. 27, terzo comma, di detto contratto - Sentenza n. 188/1973
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 197 (Revisione delle condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato) - Art. 58 - Sentenza n. 40/1993
- Legge 13 giugno 1961, n. 527 (Modifica dell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, concernente la proroga dei contratti agrari) - Articolo unico - Sentenza n. 107/1974
- Legge 1° dicembre 1961, n. 1441 (Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, concernente la sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite dallo Stato o a mezzo di Enti locali) - Sentenza n. 91/1963
1962
- Legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) - Artt. 12, secondo comma, prima parte, e 16, primo comma - Sentenza n. 22/1965
- Legge 3 dicembre 1962, n. 1832 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo che apporta modifiche alla Convenzione del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmato a l'Aja il 28 settembre 1955) - Art. 2 - Sentenza n. 132/1985
1963
- Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) - Artt. 45 e 63, terzo comma - Sentenza n. 11/1968
- Legge 25 febbraio 1963, n. 327 (Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Provincie del Lazio) - Artt. 4, 5, 7 e 8 - Sentenza n. 30/1966
1964
- Legge 15 settembre 1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari) - Art. 13, quinto comma - Sentenza n. 30/1966
- Legge 12 ottobre 1964, n. 1081 (Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro) - Art. 4, secondo comma - Sentenza n. 89/1971
1966
- Legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiarie perpetue) - Art. 1 - Sentenza n. 37/1969
- Legge 22 luglio 1966, n. 607 - Art. 1, primo e quarto comma - Sentenza n. 143/1997
1967
- Decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460 (Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani), convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628 - Art. 3, primo comma - Sentenza n. 56/1980
- Decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460 - Art. 5 - Sentenza n. 4/1981
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno) - Art. 147, primo e ultimo comma - Sentenza n. 260/1976
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 - Art. 147, ottavo comma - Sentenza n. 14/1987
- Legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) - Art. 30 - Sentenza n. 443/1997
1968
- Decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi di oneri sociali, per favorire nuovi investimenti in settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato), convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 - Art. 18, secondo comma - Sentenza n. 261/1991
- Legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968 n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato) - Art. 18 - Sentenza n. 12/1987
- Legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) - Art. 2, primo comma - Sentenza n. 179/1999
1969
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri) - Art. 23, secondo comma - Sentenza n. 29/1990
- Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) - Art. 66, quinto comma - Sentenza n. 129/1972
- Legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) - Art. 1 - Sentenza n. 40/1985
- Legge 7 ottobre 1969, n. 742 - Art. 1 - Sentenza n. 380/1992
- Legge 26 novembre 1969, n. 833 (Norme relative alle locazioni degli immobili urbani) - Art. 1, primo comma - Sentenza n. 225/1976
- Legge 26 novembre 1969, n. 833 - Artt. 1, secondo comma, 3, terzo comma, e 6, secondo comma - Sentenza n. 132/1972
- Legge 26 novembre 1969, n. 833 - Art. 4, sesto comma - Sentenza n. 34/1980
- Legge 26 novembre 1969, n. 833 - Art. 7, quarto comma - Sentenza n. 56/1980
- Legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) - Art. 4, lett. b) - Sentenza n. 188/1991
- Legge 24 dicembre 1969, n. 990 - Art. 21, primo comma - Sentenza n. 560/1987
- Legge 24 dicembre 1969, n. 991 (Adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori) - Art. 9 - Sentenza n. 20/1973
1970
- Legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi) - Art. 2 - Sentenza n. 145/1973
- Legge 18 dicembre 1970, n. 1138 - Artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 - Sentenza n. 53/1974
- Legge 18 dicembre 1970, n. 1138 - Artt. 5 e 6 - Sentenza n. 160/2008
1971
- Legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) - Art. 1 - Sentenza n. 155/1972
- Legge 11 febbraio 1971, n. 11 - Art. 3, commi secondo e sesto - Sentenza n. 155/1972
- Legge 11 febbraio 1971, n. 11 - Artt. 3 e 4, primo comma - Sentenza n. 155/1972
- Legge 11 febbraio 1971, n. 11 - Artt. 4, terzo comma, 12, primo comma, 14, secondo comma, e 15, primo comma - Sentenza n. 153/1977
- Legge 11 febbraio 1971, n. 11 - Art. 19, secondo comma - Sentenza n. 181/1981
- Legge 11 febbraio 1971, n. 11 - Art. 32 - Sentenza n. 107/1974
- Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432 (Interventi in favore dell'agricoltura), convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 592 - Art. 5-ter, ultimo comma - Sentenza n. 107/1974
- Legge 4 agosto 1971, n. 589 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno) - Art. 1 - Sentenza n. 12/1987
- Legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) - Art. 12, quinto comma - Sentenza n. 173/1991
- Legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Artt. 16, commi quinto, sesto e settimo, e 20, comma terzo - Sentenza n. 5/1980
- Legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Art. 19 - Sentenza n. 67/1990
- Legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Art. 20, quarto comma - Sentenza n. 365/1992
1973
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) - Artt. 53, commi 1, lett. b), 2, 3, ultimo periodo, e 54, comma 2, ultimo periodo - Sentenza n. 595/1990
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - Artt. 1, 183 e 195 - Sentenza n. 225/1974
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - Artt. 1, 183 e 195 - Sentenza n. 226/1974
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - Art. 157, primo comma - Sentenza n. 187/1995
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - Art. 175, primo comma - Sentenza n. 508/1995
- Decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani), convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495 - Art. 1 - Sentenza n. 225/1976
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) – nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Art. 15, primo comma - Sentenza n. 242/2017
- Legge 10 dicembre 1973, n. 814 (Modifiche alla l. 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici) - Artt. 2, primo comma, 3, commi secondo, sesto e undicesimo; 4, commi secondo e terzo - Sentenza n. 225/1976
- Legge 10 dicembre 1973, n. 814 - Artt. 2, primo comma, 3, commi secondo, sesto e undicesimo; 4, commi secondo e terzo - Sentenza n. 153/1977
1974
- Legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) - Art. 26, ultimo comma, in combinato disposto con l'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334 - Sentenza n. 7/2005
- Legge 14 giugno 1974, n. 270 (Norme in materia di enfiteusi) - Art. 1 - Sentenza n. 406/1988
- Legge 27 giugno 1974, n. 247 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale) - Articolo unico - Sentenza n. 5/1980
1975
- Legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) - Artt. 1, 2, 14 e 45 - Sentenza n. 202/1976
- Legge 14 aprile 1975, n. 103 - Art. 2, primo comma - Sentenza n. 153/1987
- Legge 14 aprile 1975, n. 103 - Artt. 40, primo comma e 44, secondo comma, ultima parte - Sentenza n. 231/1985
- Decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani), convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 1975, n. 363 - Art. 1, commi primo e secondo - Sentenza n. 225/1976
- Legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense) - Artt. 4 e 9, in relazione alla tabella F allegata (n. 2 e 3) - Sentenza n. 62/1977
1976
- Legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari) - Art. 7 - Sentenza n. 390/2000
1977
- Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) - Art. 19, primo comma - Sentenza n. 5/1980
1978
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) - Art. 52, primo comma - Sentenza n. 411/2001
- Legge 10 maggio 1978, n. 176 (Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici) - Art. l, terzo comma, richiamato dall'art. 15, primo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 - Sentenza n. 139/1984
- Legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) - Art. 6 - Sentenza n. 404/1988
- Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Art. 6, primo comma - Sentenza n. 404/1988
- Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Art. 6, terzo comma - Sentenza n. 404/1988
- Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Art. 13, quinto comma, lett. b) e c) - Sentenza n. 236/1987
- Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Art. 26, primo comma, lett. c) - Sentenza n. 155/1988
- Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Art. 29, primo comma, lett. d), ultima parte, in relazione alla lett. c), ultima parte - Sentenza n. 348/1998
- Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Art. 34 - Sentenza n. 542/1989
- Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Artt. 58, 59, n. 1, e 65, in combinato disposto - Sentenza n. 22/1980
- Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Artt. 58, 59, n. da 2 a 8, nonché 65 - Sentenza n. 250/1983
- Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Art. 69 - Sentenza n. 242/1992
- Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Artt. 69, settimo comma, e 73 - Sentenza n. 300/1983
- Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Art. 73 - Sentenza n. 562/1987
1979
- Legge 3 aprile 1979, n. 95 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) - Art. 5, secondo comma - Sentenza n. 41/1985
1980
- Legge 29 luglio 1980, n. 385 (Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili nonché modificazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457 e 15 febbraio 1980, n. 25) - Artt. 1, 2 e 3 - Sentenza n. 223/1983
- Legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) - Art. 2, commi sesto e ottavo - Sentenza n. 1008/1988
- Decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 - Art. 3, quinto comma - Sentenza n. 62/1991
1981
- Legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) - Art. 2, commi quinto e settimo - Sentenza n. 99/1990
- Legge 25 settembre 1981, n. 535 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, concernente differimento del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione) - Articolo unico - Sentenza n. 223/1983
1982
- Legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) - Artt. 9 e 62 - Sentenza n. 318/2002
- Legge 3 maggio 1982, n. 203 - Art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo - Sentenza n. 315/2004
- Legge 3 maggio 1982, n. 203 - Art. 15, secondo comma - Sentenza n. 139/1984
- Legge 3 maggio 1982, n. 203 - Art. 17, settimo comma - Sentenza n. 692/1988
- Legge 3 maggio 1982, n. 203 - Artt. 25, 30, e 34, primo comma, lett. b) - Sentenza n. 138/1984
- Legge 29 luglio 1982, n. 481 (Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, recante proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza) - Articolo unico - Sentenza n. 223/1983
- Legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri) - Artt. 4, secondo comma, e 5, terzo comma - Sentenza n. 243/1990
- Legge 23 dicembre 1982, n. 943 (Differimento al 31 dicembre 1983 del termine in materia di espropriazione e di occupazione di urgenza) - Articolo unico - Sentenza n. 223/1983
1984
- Legge 25 luglio 1984, n. 377 (Norme correttive ed integrative degli articoli 24 e 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392) - Art. 2, primo comma - Sentenza n. 108/1986
1985
- Decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118 - Art. 1, commi 8, 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies - Sentenza n. 108/1986
- Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) - Art. 7, terzo comma - Sentenza n. 160/2024
- Legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale) - Art. 3, secondo comma, in relazione all'art. 25 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 - Sentenza n. 224/1993
- Legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee) - Artt. 4, 5 e 20 - Sentenza n. 100/1989
- Legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate) - Art. 1, primo comma - Sentenza n. 420/1991
1986
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) - Art. 66, comma secondo - Sentenza n. 198/2010
- Decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 (Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria), convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430 - Art. 3, primo comma - Sentenza n. 19/1991
- Decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15 - Art. 1, ultimo comma - Sentenza n. 882/1988
1987
- Decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478 - Art. 2 - Sentenza n. 149/1992
1989
- Legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo) - Art. 26, comma 3 - Sentenza n. 153/2025
1990
- Legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) - Art. 15, comma 4 - Sentenza n. 420/1994
1991
- Decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) - Tariffa allegata, Voce 23 - Sentenza n. 339/2001
1992
- Legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile) - Art. 6, comma 2 - Sentenza n. 109/1993
- Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - Art. 5-bis, commi 1 e 2 - Sentenza n. 348/2007
- Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 - Art. 5-bis, comma 2 - Sentenza n. 283/1993
- Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 - Art. 5-bis, comma 4, in combinato disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Sentenza n. 181/2011
- Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 - Art. 5-bis, comma 6 - Sentenza n. 369/1996
- Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 - Art. 5-bis, comma 7-bis - Sentenza n. 349/2007
- Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 - Art. 11, comma 2 - Sentenza n. 309/1996
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) - Art. 16, comma 1 - Sentenza n. 338/2011
1993
- Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67 - Art. 1, comma 5 - Sentenza n. 285/1995
1995
- Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) - Art. 113, comma 3 - Sentenza n. 69/1998
1997
- Legge 13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di revisori contabili) - Art. 6, comma 2 - Sentenza n. 35/2004
- Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) - Art. 3, comma 7 - Sentenza n. 466/2002
1998
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) - Art. 187-quinquiesdecies - Sentenza n. 84/2021
- Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) - Art. 6, comma 6 - Sentenza n. 482/2000
1999
- Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461) - Artt. 4, comma 1, lett. g) e 10, comma 3, lett. e) - Sentenza n. 301/2003
- Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) - Art. 25, comma 3 - Sentenza n. 425/2000
- Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) - Art. 52, comma 1 - Sentenza n. 185/2003
2000
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - Artt. 113, comma 7 e 113-bis - Sentenza n. 272/2004
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 159, commi 2, 3 e 4 - Sentenza n. 211/2003
- Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24 - Art. 1, commi 2 e 3 - Sentenza n. 29/2002
2001
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)» - Art. 31, comma 3, primo e secondo periodo - Sentenza n. 160/2024
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) - Art. 37, commi 1 e 2 - Sentenza n. 348/2007
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - Art. 37, comma 7 - Sentenza n. 338/2011
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - Art. 37, commi 2 e 3 - Sentenza n. 181/2011
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) - Art. 11, commi 1 e 4, primo periodo - Sentenza n. 301/2003
2002
- Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142) - Art. 12, comma 3, secondo periodo - Sentenza n. 116/2025
2003
- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 - Art. 14, commi 1, lett. e) e 2 - Sentenza n. 272/2004
2004
- Legge 2 agosto 2004, n. 210 (Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire) - Art. 1, comma 1 in combinato disposto con art. 1, comma 1, lett. d) e 9, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 - Sentenza n. 43/2022
2006
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) - Art. 84, commi 2, 3, 8 e 9 - Sentenza n. 401/2007
- Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233 - Art. 1, comma 9-bis - Sentenza n. 55/2009
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) - Art. 1, comma 1076 - Sentenza n. 55/2009
- Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17 - Art. 3, comma 3 - Sentenza n. 24/2009
2008
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) - Art. 23-bis, comma 10, lett. a), prima parte - Sentenza n. 325/2010
2010
- Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10 - Art. 2, comma 61 - Sentenza n. 78/2012
2011
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111 - Art. 18, comma 12 - Sentenza n. 104/2022
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - Art. 18, comma 12 - Sentenza n. 55/2024
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - Art. 23, commi 37, ultimo periodo, e 40 - Sentenza n. 170/2013
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - Art. 23, comma 39, ultimo periodo - Sentenza n. 176/2017
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148 - Art. 3, comma 3 - Sentenza n. 200/2012
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) - Art. 34-bis, comma 7 - Sentenza n. 109/2025
2012
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento) - Art. 7, comma 1, terzo periodo - Sentenza n. 245/2019
- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 - Art. 7, comma 3-quater - Sentenza n. 104/2025
- Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) - Artt. 17, comma 16, e 57 - Sentenza n. 70/2025
2015
- Decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) - Art. 3 - Sentenza n. 58/2018
- Legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria) - Artt. 1, comma 2, e 21-octies - Sentenza n. 58/2018
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» - Art. 1, comma 923, primo periodo - Sentenza n. 104/2025
2016
- Legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) - Art. 1, comma 1, lett. iii) - Sentenza n. 218/2021
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) - Art. 177, commi 1, 2 e 3 - Sentenza n. 218/2021
2018
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» - Art. 18, comma 5 - Sentenza n. 260/2021
- Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12 - Art. 10-bis, commi 1, lett. e) e f), e 9 - Sentenza n. 56/2020
- Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 - Art. 10-bis, comma 6 - Sentenza n. 137/2024
2019
- Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 - Art. 13, comma 3 - Sentenza n. 147/2025
2020
- Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 - Art. 13, comma 5 - Sentenza n. 147/2025
2021
- Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 - Art. 11-octies, comma 2 - Sentenza n. 263/2022
- Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2021, n. 156 - Art. 2, comma 1 - Sentenza n. 147/2025
2022
- Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25 - Art. 24, comma 10-bis - Sentenza n. 147/2025
- Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 - Art. 10, comma 4 - Sentenza n. 147/2025
LEGGI REGIONALI
Abruzzo
- Legge della Regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) - Artt. 5, 6, primo comma, lett. d); 10; 11, commi secondo e terzo; 16; e 24, comma terzo - Sentenza n. 339/2001
- Legge della Regione Abruzzo, riapprovata l'11 giugno 1997 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 9 ottobre 1996, n. 93, relativa a: "Concessione di contributi alle cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la gestione dei mercati ittici") - Sentenza n. 85/1999
- Legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico) - Artt. 5, commi primo, quarto e quinto; 6, comma primo, lett. e); 9, comma secondo; 10, comma primo; 11; 14; e 18, ultimo comma - Sentenza n. 339/2001
- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23 (Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica) - Art. 7, comma 4, lett. b) - Sentenza n. 29/2006
- Legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3 (Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo) - Artt. 1 e 2 - Sentenza n. 213/2011
- Legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010) - Art. 2 - Sentenza n. 150/2011
- Legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 69 (Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 – Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) - Artt. 1, 2 e 3 - Sentenza n. 299/2013
- Legge della Regione Abruzzo 7 ottobre 2013, n. 33 (Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015" ed interpretazione autentica dell'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69) - Art. 2 - Sentenza n. 299/2013
- Legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Legge europea regionale 2013) - Art. 38 - Sentenza n. 249/2014
- Legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 14 recante «Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7» - Art. 7 - Sentenza n. 249/2014
- Legge della Regione Abruzzo 30 luglio 2014, n. 34 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14) - Art. 1, comma 1 - Sentenza n. 249/2014
- Legge della Regione Abruzzo 27 aprile 2017, n. 30 (Tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari) - Art. 3, comma 3 - Sentenza n. 118/2018
- Legge della Regione Abruzzo 9 giugno 2022, n. 9, recante «Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» - Art. 2 - Sentenza n. 102/2023
Basilicata
- Legge della Regione Basilicata 3 novembre 1998, n. 41 (Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale) - Art. 7, comma 9 - Sentenza n. 243/2011
- Legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010) - Art. 54, comma 1 - Sentenza n. 67/2011
- Legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero) - Artt. 2, comma 1, 3, comma 1, e 4, commi 2, 3 e 4 - Sentenza n. 209/2013
- Legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018) - Art. 38 - Sentenza n. 233/2020
Calabria
- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2004, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recante «Norme per il trasporto pubblico locale») - Art. 1, comma 11, lett. b) e f) - Sentenza n. 80/2006
- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010) - Art. 43, comma 2 - Sentenza n. 123/2011
- Legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 46, recante «Modifica alla lett. a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17» - Art. 1 - Sentenza n. 10/2021
- Legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria) - Art. 7, comma 4 - Sentenza n. 62/2025
- Legge della Regione Calabria 20 aprile 2023, n. 16, recante «(Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)» - Art. 1, commi 1 e 2 - Sentenza n. 206/2024
- Legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative) - Art. 14, comma 2 - Sentenza n. 134/2025
Campania
- Legge della Regione Campania approvata il 26 luglio 1978 e riapprovata il 25 settembre 1978 (Legge regionale 19 novembre 1973, n. 22 – Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia – Modifiche) - Art. 4 - Sentenza n. 441/1988
- Legge della Regione Campania 21 febbraio 1981, n. 8 (Acquisto di prefabbricati destinati a locali per servizi di utilità pubblica e sociale, attività produttive e commerciali, case sparse o rurali) - Art. 5, secondo comma - Sentenza n. 62/1991
- Legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana) - Art. 17, comma 3 - Sentenza n. 529/1995
- Legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale) - Art. 10, comma 9 - Sentenza n. 314/2007
- Legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001) - Art. 77, comma 2 - Sentenza n. 314/2007
- Legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12 (Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità regionale del Consiglio regionale della Campania) - Artt. 27, comma 3, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 - Sentenza n. 431/2007
- Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010) - Art. 1, comma 1 - Sentenza n. 325/2010
- Legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo – collegato alla legge di stabilità regionale 2014) - Art. 1, commi 88, 89, 93, lett. b) 104, lett. a) e 105 - Sentenza n. 117/2015
Emilia-Romagna
- Legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) - Art. 6, commi 2, secondo periodo, e 4 - Sentenza n. 271/2009
- Legge della Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8 (Modifica della legge regionale 31 maggio 2002 n. 9 – Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone di mare territoriali) - Art. 1 - Sentenza n. 180/2010
Friuli-Venezia Giulia
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 285-bis riapprovata dal Consiglio regionale il 4 novembre 1997 (Disciplina del settore lattiero-caseario regionale) - Artt. 2, 3, comma 4, 4, comma 2, e 5 - Sentenza n. 424/1999
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo») - Artt. 29, 29-bis e 30 - Sentenza n. 98/2017
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 (Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio-Accordo TRIPs) - Art. 1 - Sentenza n. 368/2008
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) - Art. 36, comma 2 - Sentenza n. 233/2010
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013) - Art. 2, comma 106 - Sentenza n. 217/2012
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) - Art. 9, comma 3 - Sentenza n. 98/2017
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio marittimo stradale) - Artt. 9, comma 3, e 49 - Sentenza n. 109/2018
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 8 (Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico) - Art. 2 - Sentenza n. 139/2021
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023) - Art. 5 - Sentenza n. 112/2022
Lazio
- Legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, recante «Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari» - Sentenza n. 66/2013
- Legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019) - Art. 9, comma 1 - Sentenza n. 113/2022
Liguria
- Legge della Regione Liguria 17 giugno 2003, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31, recante norme in materia di trasporto pubblico locale) - Art. 2, comma 2 - Sentenza n. 80/2006
- Legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) - Art. 113, comma 2 - Sentenza n. 232/2010
- Legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) - Art. 2, comma 2 - Sentenza n. 143/2025
- Legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti) - Art. 4, commi 4, 5 e 6 - Sentenza n. 325/2010
- Legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30 (Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale) - Artt. 5, commi 2 e 3, 6, e 8 - Sentenza n. 186/2010
- Legge della Regione Liguria 12 agosto 2011, n. 23 recante «Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1» - Art. 51, comma 1 - Sentenza n. 245/2013
- Legge della Regione Liguria 30 luglio 2012, n. 24, recante «Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13» - Art. 1 - Sentenza n. 171/2013
- Legge della Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 25 (Qualificazione e tutela dell'impresa balneare) - Artt. 1, comma 2; 3, 4, commi 1, lett. b), e 2, e 6 - Sentenza n. 221/2018
- Legge Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 26 (Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative) - Artt. 2, commi 1, 2 e 3; e 4, comma 1 - Sentenza n. 1/2019
Lombardia
- Legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province) - Artt. 3, comma 3, secondo periodo; 4, comma 1; 5, comma 1, lett. f); 7, commi 2 e 6; 11, comma 1; 13, comma 1; 14, comma 4 - Sentenza n. 362/1998
- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa) - Intero testo - Sentenza n. 350/2008
- Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 - Artt. 1, 4, 9, commi 1, lett. c), e 2, 12 - Sentenza n. 350/2008
- Legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29 (Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali) - Sentenza n. 18/2009
- Legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato 2011) - Art. 14 - Sentenza n. 339/2011
Marche
- Legge della Regione Marche 14 luglio 1997, n. 41 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo) - Artt. 5 e 14 - Sentenza n. 375/2003
- Legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo) - Art. 4, comma 1 - Sentenza n. 213/2011
- Legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. Legge comunitaria regionale 2011) - Art. 21 - Sentenza n. 86/2012
- Legge della Regione Marche 10 settembre 2014, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49) - Art. 1, comma 2 - Sentenza n. 179/2015
Molise
- Legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29 recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise)» - Art. 3 - Sentenza n. 219/2012
- Legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea – Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21) - Art. 6, comma 1, lett. b) - Sentenza n. 264/2013
- Legge della Regione Molise 13 novembre 2019, n. 12, recante «Modifica dell'art. 2 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 7 (Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM))» - Art. 1 - Sentenza n. 23/2021
- Legge della Regione Molise 13 novembre 2019, n. 15, recante «Modifiche dell'art. 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2015)» - Art. 1, comma 1 - Sentenza n. 38/2021
Piemonte
- Legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) - Art. 14 - Sentenza n. 47/2015
- Legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) - Art. 12, commi 1 e 2 - Sentenza n. 5/2019
- Legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 - Art. 12, comma 3 - Sentenza n. 30/2016
- Legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione) - Artt. 1, comma 3, e 3 - Sentenza n. 122/2010
- Legge della Regione Piemonte 6 luglio 2015, n. 14, recante «Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)» - Art. 1 - Sentenza n. 265/2016
- Legge della Regione Piemonte 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) - Art. 52 - Sentenza n. 125/2021
- Legge della Regione Piemonte 9 luglio 2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato) - Art. 75 - Sentenza n. 4/2022
Puglia
- Legge della Regione Puglia 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) - Art. 37, quinto comma - Sentenza n. 148/2003
- Legge della Regione Puglia 20 febbraio 1995, n. 3 (Procedure per l'attuazione del Programma operativo plurifondo 1994-1999) - Art. 47, comma 2 - Sentenza n. 391/2008
- Legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) - Art. 14, comma 2-bis - Sentenza n. 285/2016
- Legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 14 (Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea») - Art. 8, comma 3 - Sentenza n. 8/2024
- Legge della Regione Puglia, 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) - Art. 17, comma 2 - Sentenza n. 148/2003
- Legge della Regione Puglia 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005) - Art. 19, comma 2 - Sentenza n. 120/2022
- Legge della Regione Puglia 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale) - Art. 2, comma 1, lett. h), n. 3) - Sentenza n. 267/2016
- Legge della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio) - Artt. 5, comma 2, 6, 7 e 8 - Sentenza n. 283/2009
- Legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43, recante «Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità» - Artt. 3, comma 1, lett. c), e 4, comma 5 - Sentenza n. 292/2013
- Legge della Regione Puglia 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa) - Art. 14, commi 8, secondo periodo, e 9 - Sentenza n. 40/2017
- Legge della Regione Puglia 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio) - Artt. 9, comma 4, 13 comma 7, lett. a) e c), 17, commi 3 e 4, e 45 - Sentenza n. 239/2016
- Legge della Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente)» - Art. 2 - Sentenza n. 129/2021
Sardegna
- Legge della Regione Sardegna 24 febbraio 1950, n. 9 (Disposizioni in materia di affitti di fondi rustici), approvata il 24 febbraio 1950 dal Consiglio della Regione autonoma della Sardegna e riapprovata dallo stesso Consiglio il 15 novembre 1950 - Art. 1 - Sentenza n. 7/1956
- Legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo) - Art. 6, comma 1 - Sentenza n. 54/2001
- Legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale) - Artt. 1 e 2 - Sentenza n. 328/2011
- Legge della Regione Sardegna 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) - Art. 15-bis, comma 4 - Sentenza n. 18/2012
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto) - Art. 20, commi 8 e 9 - Sentenza n. 184/2011
- Legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie)» - Art. 7, comma 16 - Sentenza n. 174/2024
- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi» - Art. 1, commi 2, primo periodo e 5, quarto periodo - Sentenza n. 184/2025
Sicilia
- Legge della Regione siciliana 19 febbraio 1951, n. 20 (Espropriazione per pubblica utilità dell'area per il costruendo palazzo della Regione) - Sentenza n. 90/1966
- Legge della Regione siciliana 13 settembre 1956, n. 46 (Applicazione della riforma agraria ai terreni degli enti pubblici) - Sentenza n. 49/1961
- Legge della Regione siciliana 18 novembre 1964, n. 29 (Nuove norme per l'acceleramento dell'esecuzione e dei pagamenti delle opere pubbliche) - Art. 1 - Sentenza n. 153/1995
- Legge della Regione siciliana 16 agosto 1974, n. 36 (Interventi straordinari nel settore della difesa del suolo e della forestazione) - Art. 4, commi primo e secondo - Sentenza n. 153/1995
- Legge della Regione siciliana 29 dicembre 1975, n. 88 (Interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative forestali) - Art. 3 - Sentenza n. 153/1995
- Legge approvata il 15 dicembre 1978 dall'Assemblea regionale siciliana, recante «Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Sicilia in materia urbanistica» - Art. 11, quinto comma - Sentenza n. 13/1980
- Legge della Regione siciliana 11 maggio 1993, n. 15 (Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa) - Art. 67 - Sentenza n. 356/1993
- Legge della Regione siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie) - Art. 20, comma 11 - Sentenza n. 75/2021
- Legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) - Art. 19, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater - Sentenza n. 263/2016
- Legge della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale) - Art. 49, comma 5 - Sentenza n. 133/2017
- Legge della Regione siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale) - Art. 4, commi 1 e 1-bis - Sentenza n. 193/2022
- Legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale) - Art. 69, comma 2, lett. a) - Sentenza n. 16/2020
- Legge della Regione siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale') - Artt. 4, commi 1 e 2, e 13 - Sentenza n. 16/2021
- Legge della Regione siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025) - Art. 36 - Sentenza n. 109/2024
Toscana
- Legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione) - Artt. 7, comma 6, e 9, comma 6 - Sentenza n. 272/2010
- Legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio) - Artt. 80 e 81, comma 1 - Sentenza n. 27/2013
- Legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2010) - Art. 16, comma 2 - Sentenza n. 340/2010
- Legge della Regione Toscana 28 novembre 2011, n. 63, recante «Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche» - Art. 6 - Sentenza n. 291/2012
- Legge della Regione Toscana 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1) - Artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 - Sentenza n. 165/2014
- Legge della Regione Toscana 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012) - Art. 2 - Sentenza n. 2/2014
- Legge della Regione Toscana 5 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione di carburanti) - Artt. 2, 5, comma 2, 6, 16 e 18 - Sentenza n. 165/2014
- Legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 82/2015) - Art. 2, comma 1, lett. c) e d) - Sentenza n. 157/2017
- Legge della Regione Toscana 6 agosto 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla L.R. 38/2007) - Art. 1 - Sentenza n. 39/2020
- Legge della Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018) - Art. 2 - Sentenza n. 39/2020
- Legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009) - Art. 1, comma 1 - Sentenza n. 141/2020
- Legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi) - Art. 10, comma 4 - Sentenza n. 98/2020
- Legge della Regione Toscana 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche) - Artt. 2, 3 e 4 - Sentenza n. 31/2021
- Legge della Regione Toscana 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016) - Artt. 1, 2, commi 3 e 4, 3 e 4 - Sentenza n. 89/2025
- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo) - Art. 76, comma 4 - Sentenza n. 196/2025
Trentino-Alto Adige
- Legge della Regione Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato, da eseguirsi nella Regione Trentino-Alto Adige) - Art. 25 - Sentenza n. 147/1999
Umbria
- Legge della Regione Umbria 2 settembre 1974, n. 53 (Prime norme di politica urbanistica) - Art. 8, settimo comma - Sentenza n. 238/2000
- Legge della Regione Umbria approvata il 9 dicembre 1976 e riapprovata il 20 gennaio 1977 (Provvidenze a favore dell'industria ricettiva, pararicettiva e della ristorazione) - Sentenza n. 441/1988
- Legge della Regione Umbria 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea) - Art. 6, comma 1, lett. i) - Sentenza n. 183/2024
- Legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) - Art. 14, commi 4, lett. l), e 4-bis - Sentenza n. 64/2007
- Legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso) - Art. 10, commi 1 e 2 - Sentenza n. 259/2013
- Legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1) - Artt. 9, 43 e 44 - Sentenza n. 125/2014
- Legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) - Art. 73, comma 4 - Sentenza n. 178/2014
Valle d'Aosta
- Legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 28 aprile 1960, n. 3 (Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta) - Art. 18, secondo comma - Sentenza n. 13/1962
- Legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 4 novembre 2005, n. 25, recante «Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni» - Artt. 6, comma 4, e 15 - Sentenza n. 450/2006
- Legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese) - Art. 3, comma 10-bis - Sentenza n. 143/2019
- Legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 recante "Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale") - Artt. 2, 4, 7 e 11 - Sentenza n. 104/2014
Veneto
- Legge della Regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44 (Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia) - Artt. 2, e 7, comma 2 - Sentenza n. 339/2001
- Legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) - Art. 54, commi 2, 3, 4 e 5 - Sentenza n. 222/2020
- Legge della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 30 (Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale) - Art. 3, comma 1 - Sentenza n. 80/2006
- Legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia) - Art. 25 - Sentenza n. 80/2006
- Legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa – phone center) - Intero testo - Sentenza n. 69/2010
- Legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 - Art. 8 - Sentenza n. 25/2009
- Legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 - Art. 12 - Sentenza n. 69/2010
- Legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13 (Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa alla normativa comunitaria) - Art. 5 - Sentenza n. 213/2011
- Legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali) - Art. 3 - Sentenza n. 65/2013
- Legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante) - Art. 16 - Sentenza n. 49/2014
- Legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 8 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche) - Art. 5, comma 1, lett. a) - Sentenza n. 49/2014
- Legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) - Art. 79, comma 1 - Sentenza n. 83/2018
- Legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 - Art. 83, comma 1 - Sentenza n. 83/2018
- Legge della Regione Veneto 21 settembre 2021, n. 27 (Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente) - Art. 9 - Sentenza n. 44/2023
Provincia autonoma di Bolzano
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1 (Ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano) - Art. 30 - Sentenza n. 505/1988
- Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano) - Art. 18 - Sentenza n. 15/2021
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa) - Artt. 12, primo comma, 13, primo comma e 15, terzo comma - Sentenza n. 231/1984
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 - Art. 12, primo comma - Sentenza n. 530/1988
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 (Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale) - Art. 8, secondo comma - Sentenza n. 28/1990
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n. 33 (Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi) - Art. 5 - Sentenza n. 193/2017
- Testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 28 dicembre 1978, n. 32 - Art. 29 - Sentenza n. 340/1996
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale) - Art. 8, primo comma - Sentenza n. 80/1996
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 – legge finanziaria 2006) - Art. 17, comma 2, primo periodo - Sentenza n. 221/2007
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica) - Artt. 2, comma 10, e 3, commi 1 e 3 - Sentenza n. 114/2012
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7 (Liberalizzazione dell'attività commerciale) - Artt. 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7; e 6 - Sentenza n. 38/2013
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione) - Art. 20, comma 2 - Sentenza n. 190/2014
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio) - Art. 61, comma 2 - Sentenza n. 37/2025
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2 (Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, cooperazione allo sviluppo, istruzione, cultura, pubblico spettacolo, sicurezza, protezione antincendio e civile, caccia e pesca, tutela dell'ambiente e del paesaggio, energia, tutela delle acque e utilizzazione delle acque pubbliche, igiene dei prodotti alimentari, patrimonio e finanze, attività economiche, lavori pubblici, alpinismo, turismo, espropriazioni per pubblica utilità, commercio, edilizia abitativa agevolata, igiene e sanità, assistenza e beneficenza, trasporti, apprendistato) - Art. 22, comma 13 - Sentenza n. 80/2025
Provincia autonoma di Trento
- Legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità) - Art. 13 - Sentenza n. 187/2014
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008) - Artt. 1, 4, 34, 35, 37, 56 e 86 - Sentenza n. 45/2010
- Legge della Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 4 (Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali) - Art. 1 - Sentenza n. 134/2021
III.2. Indice dei parametri violati
COSTITUZIONE
Art. 2
- Sentenza n. 202/1976
- Sentenza n. 132/1985
- Sentenza n. 167/1999
- Sentenza n. 58/2018
- Sentenza n. 70/2025
Art. 3
- Sentenza n. 49/1961
- Sentenza n. 22/1965
- Sentenza n. 53/1974
- Sentenza n. 127/1975
- Sentenza n. 13/1980
- Sentenza n. 56/1980
- Sentenza n. 151/1980
- Sentenza n. 231/1984
- Sentenza n. 41/1985
- Sentenza n. 181/1987
- Sentenza n. 560/1987
- Sentenza n. 505/1988
- Sentenza n. 567/1989
- Sentenza n. 570/1989
- Sentenza n. 62/1991
- Sentenza n. 261/1991
- Sentenza n. 153/1995
- Sentenza n. 340/1996
- Sentenza n. 143/1997
- Sentenza n. 238/2000
- Sentenza n. 54/2001
- Sentenza n. 318/2002
- Sentenza n. 433/2002
- Sentenza n. 466/2002
- Sentenza n. 315/2004
- Sentenza n. 64/2007
- Sentenza n. 314/2007
- Sentenza n. 39/2008
- Sentenza n. 279/2010
- Sentenza n. 67/2011
- Sentenza n. 243/2011
- Sentenza n. 30/2016
- Sentenza n. 193/2017
- Sentenza n. 245/2019
- Sentenza n. 160/2024
- Sentenza n. 104/2025
Primo comma
- Sentenza n. 142/1970
- Sentenza n. 179/1981
- Sentenza n. 127/1985
- Sentenza n. 202/1987
- Sentenza n. 233/2010
Secondo comma
- Sentenza n. 167/1999
Secondo comma, lett. a) (rapporti dello Stato con l'Unione europea)
- Sentenza n. 233/2010
Principio di eguaglianza
- Sentenza n. 53/1958
- Sentenza n. 121/1963
- Sentenza n. 30/1966
- Sentenza n. 89/1971
- Sentenza n. 129/1972
- Sentenza n. 132/1972
- Sentenza n. 155/1972
- Sentenza n. 20/1973
- Sentenza n. 188/1973
- Sentenza n. 46/1975
- Sentenza n. 202/1976
- Sentenza n. 225/1976
- Sentenza n. 62/1977
- Sentenza n. 105/1977
- Sentenza n. 153/1977
- Sentenza n. 20/1978
- Sentenza n. 22/1980
- Sentenza n. 34/1980
- Sentenza n. 181/1981
- Sentenza n. 250/1983
- Sentenza n. 108/1986
- Sentenza n. 300/1986
- Sentenza n. 12/1987
- Sentenza n. 562/1987
- Sentenza n. 155/1988
- Sentenza n. 766/1988
- Sentenza n. 1008/1988
- Sentenza n. 100/1989
- Sentenza n. 204/1989
- Sentenza n. 99/1990
- Sentenza n. 158/1990
- Sentenza n. 243/1990
- Sentenza n. 595/1990
- Sentenza n. 188/1991
- Sentenza n. 420/1991
- Sentenza n. 40/1993
- Sentenza n. 224/1993
- Sentenza n. 47/1995
- Sentenza n. 187/1995
- Sentenza n. 285/1995
- Sentenza n. 508/1995
- Sentenza n. 443/1997
- Sentenza n. 69/1998
- Sentenza n. 2/1999
- Sentenza n. 328/1999
- Sentenza n. 162/2001
- Sentenza n. 211/2003
- Sentenza n. 7/2005
- Sentenza n. 444/2005
- Sentenza n. 256/2006
- Sentenza n. 391/2008
- Sentenza n. 78/2012
- Sentenza n. 170/2013
- Sentenza n. 242/2017
- Sentenza n. 75/2021
- Sentenza n. 43/2022
- Sentenza n. 147/2025
Primo comma (principio di eguaglianza)
- Sentenza n. 4/1981
- Sentenza n. 408/1989
- Sentenza n. 15/2021
Principio di ragionevolezza
- Sentenza n. 89/1971
- Sentenza n. 153/1977
- Sentenza n. 69/1982
- Sentenza n. 300/1983
- Sentenza n. 139/1984
- Sentenza n. 201/1986
- Sentenza n. 236/1987
- Sentenza n. 882/1988
- Sentenza n. 28/1990
- Sentenza n. 40/1990
- Sentenza n. 99/1990
- Sentenza n. 243/1990
- Sentenza n. 420/1991
- Sentenza n. 100/1993
- Sentenza n. 283/1993
- Sentenza n. 420/1994
- Sentenza n. 309/1996
- Sentenza n. 369/1996
- Sentenza n. 348/1998
- Sentenza n. 319/2000
- Sentenza n. 482/2000
- Sentenza n. 29/2002
- Sentenza n. 493/2002
- Sentenza n. 185/2003
- Sentenza n. 301/2003
- Sentenza n. 224/2004
- Sentenza n. 7/2005
- Sentenza n. 154/2006
- Sentenza n. 24/2009
- Sentenza n. 78/2012
- Sentenza n. 200/2012
- Sentenza n. 170/2013
- Sentenza n. 143/2019
- Sentenza n. 260/2021
- Sentenza n. 104/2022
- Sentenza n. 113/2022
- Sentenza n. 32/2024
- Sentenza n. 55/2024
- Sentenza n. 137/2024
- Sentenza n. 183/2024
- Sentenza n. 70/2025
- Sentenza n. 109/2025
- Sentenza n. 143/2025
- Sentenza n. 147/2025
- Sentenza n. 184/2025
Primo comma (principio di ragionevolezza)
- Sentenza n. 15/2021
- Sentenza n. 218/2021
- Sentenza n. 8/2024
Principio di proporzionalità
- Sentenza n. 2/1999
- Sentenza n. 260/2021
- Sentenza n. 113/2022
- Sentenza n. 137/2024
- Sentenza n. 183/2024
- Sentenza n. 109/2025
- Sentenza n. 116/2025
- Sentenza n. 143/2025
Primo comma (principio di proporzionalità)
- Sentenza n. 8/2024
Principio del legittimo affidamento
- Sentenza n. 55/2024
- Sentenza n. 134/2025
- Sentenza n. 184/2025
Certezza del diritto
- Sentenza n. 184/2025
Art. 4
- Sentenza n. 89/1971
- Sentenza n. 58/2018
- Sentenza n. 70/2025
Art. 5
- Sentenza n. 49/1961
- Sentenza n. 153/1995
Art. 6
- Sentenza n. 348/2007
- Sentenza n. 78/2012
- Sentenza n. 170/2013
- Sentenza n. 176/2017
Art. 8
- Sentenza n. 221/2007
- Sentenza n. 39/2008
Art. 9
- Sentenza n. 20/1978
- Sentenza n. 221/2007
- Sentenza n. 105/2024
Art. 10
- Sentenza n. 202/1976
- Sentenza n. 85/1999
Terzo comma
- Sentenza n. 11/1968
Art. 11
- Sentenza n. 424/1999
- Sentenza n. 84/2021
- Sentenza n. 263/2022
Art. 21
- Sentenza n. 225/1974
- Sentenza n. 226/1974
- Sentenza n. 202/1976
- Sentenza n. 153/1987
- Sentenza n. 420/1994
- Sentenza n. 466/2002
Primo comma
- Sentenza n. 11/1968
Art. 23
- Sentenza n. 309/1996
Art. 24
- Sentenza n. 255/1974
- Sentenza n. 127/1975
- Sentenza n. 225/1976
- Sentenza n. 56/1980
- Sentenza n. 152/1980
- Sentenza n. 42/1981
- Sentenza n. 41/1985
- Sentenza n. 303/1985
- Sentenza n. 156/1986
- Sentenza n. 530/1988
- Sentenza n. 881/1988
- Sentenza n. 67/1990
- Sentenza n. 538/1990
- Sentenza n. 173/1991
- Sentenza n. 365/1992
- Sentenza n. 40/1993
- Sentenza n. 348/1998
- Sentenza n. 328/1999
- Sentenza n. 493/2002
- Sentenza n. 211/2003
- Sentenza n. 224/2004
- Sentenza n. 154/2006
- Sentenza n. 181/2008
- Sentenza n. 160/2024
Primo comma
- Sentenza n. 142/1970
- Sentenza n. 181/1987
- Sentenza n. 198/2010
Secondo comma
- Sentenza n. 141/1970
- Sentenza n. 142/1970
- Sentenza n. 27/1972
- Sentenza n. 110/1972
- Sentenza n. 129/1972
- Sentenza n. 132/1972
- Sentenza n. 151/1980
- Sentenza n. 102/1986
- Sentenza n. 279/2010
Art. 29
Primo comma
- Sentenza n. 209/1984
Art. 32
- Sentenza n. 167/1999
- Sentenza n. 105/2024
Primo comma
- Sentenza n. 58/2018
Art. 33
Quinto comma
- Sentenza n. 175/1980
- Sentenza n. 127/1985
- Sentenza n. 202/1987
- Sentenza n. 29/1990
Art. 35
- Sentenza n. 433/2002
Primo comma
- Sentenza n. 58/2018
Art. 36
- Sentenza n. 204/1989
- Sentenza n. 408/1989
- Sentenza n. 567/1989
Primo comma
- Sentenza n. 300/1986
Art. 38
- Sentenza n. 78/1958
Secondo comma
- Sentenza n. 179/1981
- Sentenza n. 243/1990
Art. 41
- Sentenza n. 78/1958
- Sentenza n. 5/1962
- Sentenza n. 54/1962
- Sentenza n. 39/1963
- Sentenza n. 46/1963
- Sentenza n. 121/1963
- Sentenza n. 125/1963
- Sentenza n. 78/1970
- Sentenza n. 53/1974
- Sentenza n. 225/1974
- Sentenza n. 226/1974
- Sentenza n. 202/1976
- Sentenza n. 153/1977
- Sentenza n. 20/1978
- Sentenza n. 300/1983
- Sentenza n. 138/1984
- Sentenza n. 14/1987
- Sentenza n. 153/1987
- Sentenza n. 420/1991
- Sentenza n. 356/1993
- Sentenza n. 362/1998
- Sentenza n. 238/2000
- Sentenza n. 54/2001
- Sentenza n. 339/2001
- Sentenza n. 433/2002
- Sentenza n. 185/2003
- Sentenza n. 375/2003
- Sentenza n. 64/2007
- Sentenza n. 67/2011
- Sentenza n. 30/2016
- Sentenza n. 267/2016
- Sentenza n. 242/2017
- Sentenza n. 113/2022
- Sentenza n. 104/2025
- Sentenza n. 109/2025
- Sentenza n. 134/2025
- Sentenza n. 143/2025
- Sentenza n. 147/2025
- Sentenza n. 184/2025
Primo comma
- Sentenza n. 443/1997
- Sentenza n. 218/2021
- Sentenza n. 8/2024
- Sentenza n. 137/2024
Secondo comma
- Sentenza n. 231/1985
- Sentenza n. 369/1996
- Sentenza n. 58/2018
- Sentenza n. 105/2024
- Sentenza n. 137/2024
Terzo comma
- Sentenza n. 35/1961
Art. 42
- Sentenza n. 78/1958
- Sentenza n. 13/1962
- Sentenza n. 30/1966
- Sentenza n. 37/1969
- Sentenza n. 53/1974
- Sentenza n. 260/1976
- Sentenza n. 406/1988
- Sentenza n. 530/1988
- Sentenza n. 153/1995
- Sentenza n. 529/1995
- Sentenza n. 238/2000
- Sentenza n. 318/2002
- Sentenza n. 315/2004
- Sentenza n. 243/2011
- Sentenza n. 160/2024
- Sentenza n. 104/2025
Secondo comma
- Sentenza n. 153/1977
- Sentenza n. 108/1986
- Sentenza n. 149/1992
- Sentenza n. 143/1997
- Sentenza n. 167/1999
- Sentenza n. 148/2003
Terzo comma
- Sentenza n. 67/1959
- Sentenza n. 91/1963
- Sentenza n. 22/1965
- Sentenza n. 6/1966
- Sentenza n. 90/1966
- Sentenza n. 200/1971
- Sentenza n. 155/1976
- Sentenza n. 5/1980
- Sentenza n. 223/1983
- Sentenza n. 231/1984
- Sentenza n. 62/1991
- Sentenza n. 138/1993
- Sentenza n. 143/1997
- Sentenza n. 179/1999
- Sentenza n. 390/2000
- Sentenza n. 411/2001
- Sentenza n. 148/2003
- Sentenza n. 314/2007
- Sentenza n. 181/2011
- Sentenza n. 338/2011
Art. 43
- Sentenza n. 225/1974
- Sentenza n. 226/1974
- Sentenza n. 202/1976
- Sentenza n. 153/1987
- Sentenza n. 233/2010
- Sentenza n. 243/2011
Art. 44
- Sentenza n. 78/1958
- Sentenza n. 49/1961
- Sentenza n. 107/1974
- Sentenza n. 181/1981
- Sentenza n. 138/1984
- Sentenza n. 437/1988
- Sentenza n. 318/2002
- Sentenza n. 315/2004
Primo comma
- Sentenza n. 153/1977
Art. 45
- Sentenza n. 408/1989
Primo comma
- Sentenza n. 116/2025
Art. 47
- Sentenza n. 32/2024
Art. 51
- Sentenza n. 433/2002
Primo comma
- Sentenza n. 29/1990
Art. 70
- Sentenza n. 301/2003
Art. 76
- Sentenza n. 425/2000
- Sentenza n. 401/2007
Art. 97
- Sentenza n. 29/1990
- Sentenza n. 433/2002
- Sentenza n. 211/2003
- Sentenza n. 154/2006
- Sentenza n. 314/2007
- Sentenza n. 243/2011
- Sentenza n. 200/2012
- Sentenza n. 147/2025
Art. 102
- Sentenza n. 11/1968
Art. 108
- Sentenza n. 11/1968
Secondo comma
- Sentenza n. 215/2016
Art. 111
- Sentenza n. 154/2006
Secondo comma (indipendenza e terzietà del giudice)
- Sentenza n. 215/2016
Art. 117
- Sentenza n. 238/2000
- Sentenza n. 301/2003
- Sentenza n. 272/2004
- Sentenza n. 350/2008
- Sentenza n. 69/2010
Primo comma
- Sentenza n. 529/1995
- Sentenza n. 348/2007
- Sentenza n. 349/2007
- Sentenza n. 39/2008
- Sentenza n. 271/2009
- Sentenza n. 180/2010
- Sentenza n. 340/2010
- Sentenza n. 123/2011
- Sentenza n. 181/2011
- Sentenza n. 213/2011
- Sentenza n. 338/2011
- Sentenza n. 78/2012
- Sentenza n. 86/2012
- Sentenza n. 114/2012
- Sentenza n. 217/2012
- Sentenza n. 291/2012
- Sentenza n. 66/2013
- Sentenza n. 170/2013
- Sentenza n. 171/2013
- Sentenza n. 264/2013
- Sentenza n. 292/2013
- Sentenza n. 299/2013
- Sentenza n. 187/2014
- Sentenza n. 190/2014
- Sentenza n. 249/2014
- Sentenza n. 47/2015
- Sentenza n. 117/2015
- Sentenza n. 179/2015
- Sentenza n. 215/2016
- Sentenza n. 176/2017
- Sentenza n. 233/2020
- Sentenza n. 23/2021
- Sentenza n. 102/2023
- Sentenza n. 109/2024
- Sentenza n. 137/2024
- Sentenza n. 183/2024
- Sentenza n. 104/2025
- Sentenza n. 184/2025
Primo comma, in relazione agli artt. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), 14, paragrafo 3, lett. g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP) e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)
- Sentenza n. 84/2021
Primo comma, in relazione all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
- Sentenza n. 263/2022
Secondo comma, lett. e) (tutela della concorrenza)
- Sentenza n. 29/2006
- Sentenza n. 80/2006
- Sentenza n. 401/2007
- Sentenza n. 431/2007
- Sentenza n. 368/2008
- Sentenza n. 18/2009
- Sentenza n. 25/2009
- Sentenza n. 271/2009
- Sentenza n. 283/2009
- Sentenza n. 186/2010
- Sentenza n. 232/2010
- Sentenza n. 67/2011
- Sentenza n. 150/2011
- Sentenza n. 123/2011
- Sentenza n. 184/2011
- Sentenza n. 328/2011
- Sentenza n. 339/2011
- Sentenza n. 18/2012
- Sentenza n. 114/2012
- Sentenza n. 219/2012
- Sentenza n. 291/2012
- Sentenza n. 27/2013
- Sentenza n. 38/2013
- Sentenza n. 65/2013
- Sentenza n. 171/2013
- Sentenza n. 209/2013
- Sentenza n. 245/2013
- Sentenza n. 259/2013
- Sentenza n. 2/2014
- Sentenza n. 49/2014
- Sentenza n. 104/2014
- Sentenza n. 125/2014
- Sentenza n. 165/2014
- Sentenza n. 178/2014
- Sentenza n. 117/2015
- Sentenza n. 30/2016
- Sentenza n. 239/2016
- Sentenza n. 263/2016
- Sentenza n. 265/2016
- Sentenza n. 285/2016
- Sentenza n. 40/2017
- Sentenza n. 98/2017
- Sentenza n. 133/2017
- Sentenza n. 157/2017
- Sentenza n. 109/2018
- Sentenza n. 118/2018
- Sentenza n. 221/2018
- Sentenza n. 1/2019
- Sentenza n. 5/2019
- Sentenza n. 16/2020
- Sentenza n. 39/2020
- Sentenza n. 56/2020
- Sentenza n. 98/2020
- Sentenza n. 141/2020
- Sentenza n. 222/2020
- Sentenza n. 233/2020
- Sentenza n. 10/2021
- Sentenza n. 16/2021
- Sentenza n. 31/2021
- Sentenza n. 38/2021
- Sentenza n. 125/2021
- Sentenza n. 129/2021
- Sentenza n. 134/2021
- Sentenza n. 139/2021
- Sentenza n. 4/2022
- Sentenza n. 112/2022
- Sentenza n. 44/2023
- Sentenza n. 102/2023
- Sentenza n. 174/2024
- Sentenza n. 183/2024
- Sentenza n. 206/2024
- Sentenza n. 62/2025
- Sentenza n. 80/2025
- Sentenza n. 89/2025
- Sentenza n. 196/2025
Secondo comma, lett. m) (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali)
- Sentenza n. 239/2016
Secondo comma, lett. h) (ordine pubblico e sicurezza)
- Sentenza n. 18/2009
Secondo comma, lett. l) (ordinamento civile)
- Sentenza n. 368/2008
- Sentenza n. 75/2021
- Sentenza n. 120/2022
Secondo comma, lett. l) (ordinamento civile e penale)
- Sentenza n. 122/2010
Secondo comma, lett. s) (tutela dell'ambiente)
- Sentenza n. 117/2015
- Sentenza n. 267/2016
- Sentenza n. 233/2020
Secondo comma, lett. s) (tutela dei beni culturali)
- Sentenza n. 221/2007
Terzo comma
- Sentenza n. 450/2006
- Sentenza n. 272/2010
- Sentenza n. 325/2010
- Sentenza n. 200/2012
Terzo comma (produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia)
- Sentenza n. 134/2025
Quarto comma
- Sentenza n. 401/2007
- Sentenza n. 200/2012
Quinto comma
- Sentenza n. 401/2007
Sesto comma
- Sentenza n. 401/2007
- Sentenza n. 200/2012
Credito e agevolazioni creditizie
- Sentenza n. 441/1988
Art. 118
- Sentenza n. 272/2004
- Sentenza n. 401/2007
Quarto comma
- Sentenza n. 301/2003
Art. 119
Secondo comma
- Sentenza n. 133/2017
Art. 120
- Sentenza n. 362/1998
- Sentenza n. 375/2003
- Sentenza n. 31/2021
Primo comma
- Sentenza n. 391/2008
Art. 136
- Sentenza n. 223/1983
- Sentenza n. 139/1984
STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE SARDEGNA
Art. 3, lett. e)
- Sentenza n. 184/2011
- Sentenza n. 328/2011
Art. 3, primo comma, lett. e)
- Sentenza n. 174/2024
Artt. 3 e 4, lett. e)
- Sentenza n. 184/2025
STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA
Art. 14, lett. g)
- Sentenza n. 263/2016
Art. 14, lett. s)
- Sentenza n. 153/1995
Art. 14, primo comma, lett. a)
- Sentenza n. 49/1961
STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
Art. 8, primo comma, n. 17)
- Sentenza n. 80/2025
STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA
Art. 2, prima parte
- Sentenza n. 13/1962
FONTI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)
Art. 12, comma 1
- Sentenza n. 114/2012
Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001
Art. 26-ter, paragrafo 8
- Sentenza n. 23/2021
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno
Art. 12
- Sentenza n. 109/2024
Direttiva 2018/2001/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018
- Sentenza n. 184/2025
Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Art. 2, paragrafo 1
- Sentenza n. 424/1999
Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio CEE n. 1191/69 e CEE n. 1107/70)
Art. 8, comma 2
- Sentenza n. 123/2011
Regolamento n. 2021/1119/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021
- Sentenza n. 184/2025
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE)
Art. 34
- Sentenza n. 86/2012
- Sentenza n. 66/2013
Art. 35
- Sentenza n. 86/2012
- Sentenza n. 66/2013
Art. 36
- Sentenza n. 86/2012
- Sentenza n. 66/2013
- Sentenza n. 23/2021
Art. 49
- Sentenza n. 340/2010
- Sentenza n. 264/2013
- Sentenza n. 190/2014
- Sentenza n. 117/2015
- Sentenza n. 137/2024
Art. 49 e ss.
- Sentenza n. 180/2010
Art. 107
- Sentenza n. 299/2013
- Sentenza n. 179/2015
Art. 108
- Sentenza n. 217/2012
- Sentenza n. 299/2013
Art. 108, paragrafo 3
- Sentenza n. 249/2014
- Sentenza n. 179/2015
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA (CDFUE)
Artt. 16 e 17
- Sentenza n. 104/2025
TRATTATO CE
Art. 40
- Sentenza n. 271/2009
Art. 43
- Sentenza n. 233/2010
TRATTATO CEE
Art. 92
- Sentenza n. 85/1999
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (CEDU)
Art. 6, paragrafo 1
- Sentenza n. 215/2016
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
Art. 1
- Sentenza n. 348/2007
- Sentenza n. 349/2007
- Sentenza n. 181/2011
- Sentenza n. 338/2011
- Sentenza n. 187/2014
- Sentenza n. 104/2025
III.3. Indice delle sentenze di illegittimità costituzionale
1950–1959
- 1956 — Sentenza n. 7 — p. 1331
- 1958 — Sentenza n. 53 — p. 1332
- 1958 — Sentenza n. 78 — p. 79
- 1959 — Sentenza n. 67 — p. 1467
1960–1969
- 1961 — Sentenza n. 35 — p. 198
- 1961 — Sentenza n. 49 — p. 1677
- 1962 — Sentenza n. 4 — p. 203
- 1962 — Sentenza n. 5 — p. 205
- 1962 — Sentenza n. 13 — p. 1597
- 1962 — Sentenza n. 54 — p. 210
- 1963 — Sentenza n. 39 — p. 211
- 1963 — Sentenza n. 46 — p. 213
- 1963 — Sentenza n. 91 — p. 1470
- 1963 — Sentenza n. 121 — p. 84
- 1963 — Sentenza n. 125 — p. 87
- 1965 — Sentenza n. 22 — p. 1474
- 1966 — Sentenza n. 6 — p. 1645
- 1966 — Sentenza n. 30 — p. 1334
- 1966 — Sentenza n. 90 — p. 1600
- 1968 — Sentenza n. 11 — p. 363
- 1968 — Sentenza n. 55 — p. 1481
- 1969 — Sentenza n. 37 — p. 1679
1970–1979
- 1970 — Sentenza n. 78 — p. 89
- 1970 — Sentenza n. 141 — p. 1065
- 1970 — Sentenza n. 142 — p. 1068
- 1971 — Sentenza n. 89 — p. 360
- 1971 — Sentenza n. 149 — p. 1083
- 1971 — Sentenza n. 200 — p. 1487
- 1972 — Sentenza n. 27 — p. 298
- 1972 — Sentenza n. 110 — p. 1071
- 1972 — Sentenza n. 129 — p. 1113
- 1972 — Sentenza n. 132 — p. 1381
- 1972 — Sentenza n. 155 — p. 1336
- 1973 — Sentenza n. 20 — p. 299
- 1973 — Sentenza n. 145 — p. 1680
- 1973 — Sentenza n. 188 — p. 368
- 1974 — Sentenza n. 53 — p. 1684
- 1974 — Sentenza n. 107 — p. 1322
- 1974 — Sentenza n. 225 — p. 227
- 1974 — Sentenza n. 226 — p. 232
- 1974 — Sentenza n. 255 — p. 1053
- 1975 — Sentenza n. 46 — p. 1085
- 1975 — Sentenza n. 117 — p. 1188
- 1975 — Sentenza n. 127 — p. 1075
- 1976 — Sentenza n. 155 — p. 1489
- 1976 — Sentenza n. 202 — p. 237
- 1976 — Sentenza n. 225 — p. 1382
- 1976 — Sentenza n. 260 — p. 1603
- 1977 — Sentenza n. 62 — p. 302
- 1977 — Sentenza n. 105 — p. 377
- 1977 — Sentenza n. 153 — p. 1342
- 1978 — Sentenza n. 20 — p. 1702
1980–1989
- 1980 — Sentenza n. 5 — p. 1491
- 1980 — Sentenza n. 13 — p. 1496
- 1980 — Sentenza n. 22 — p. 1401
- 1980 — Sentenza n. 34 — p. 1397
- 1980 — Sentenza n. 56 — p. 1388
- 1980 — Sentenza n. 110 — p. 1392
- 1980 — Sentenza n. 151 — p. 1087
- 1980 — Sentenza n. 152 — p. 1115
- 1980 — Sentenza n. 155 — p. 1150
- 1980 — Sentenza n. 175 — p. 304
- 1981 — Sentenza n. 4 — p. 219
- 1981 — Sentenza n. 42 — p. 1057
- 1981 — Sentenza n. 179 — p. 378
- 1981 — Sentenza n. 181 — p. 1320
- 1982 — Sentenza n. 69 — p. 1116
- 1983 — Sentenza n. 223 — p. 1500
- 1983 — Sentenza n. 250 — p. 1404
- 1983 — Sentenza n. 300 — p. 1425
- 1984 — Sentenza n. 138 — p. 1312
- 1984 — Sentenza n. 139 — p. 1354
- 1984 — Sentenza n. 209 — p. 370
- 1984 — Sentenza n. 231 — p. 1505
- 1985 — Sentenza n. 40 — p. 1635
- 1985 — Sentenza n. 41 — p. 1041
- 1985 — Sentenza n. 127 — p. 306
- 1985 — Sentenza n. 132 — p. 1298
- 1985 — Sentenza n. 231 — p. 241
- 1985 — Sentenza n. 303 — p. 1060
- 1986 — Sentenza n. 102 — p. 1119
- 1986 — Sentenza n. 108 — p. 1437
- 1986 — Sentenza n. 156 — p. 1036
- 1986 — Sentenza n. 201 — p. 308
- 1986 — Sentenza n. 300 — p. 1094
- 1987 — Sentenza n. 12 — p. 980
- 1987 — Sentenza n. 14 — p. 95
- 1987 — Sentenza n. 153 — p. 247
- 1987 — Sentenza n. 181 — p. 1043
- 1987 — Sentenza n. 202 — p. 312
- 1987 — Sentenza n. 236 — p. 1368
- 1987 — Sentenza n. 560 — p. 1189
- 1987 — Sentenza n. 562 — p. 1427
- 1988 — Sentenza n. 155 — p. 1375
- 1988 — Sentenza n. 404 — p. 1413
- 1988 — Sentenza n. 406 — p. 1691
- 1988 — Sentenza n. 437 — p. 1326
- 1988 — Sentenza n. 441 — p. 983
- 1988 — Sentenza n. 505 — p. 1655
- 1988 — Sentenza n. 530 — p. 1510
- 1988 — Sentenza n. 692 — p. 1365
- 1988 — Sentenza n. 766 — p. 349
- 1988 — Sentenza n. 881 — p. 1037
- 1988 — Sentenza n. 882 — p. 1429
- 1988 — Sentenza n. 1008 — p. 314
- 1989 — Sentenza n. 100 — p. 395
- 1989 — Sentenza n. 204 — p. 1096
- 1989 — Sentenza n. 408 — p. 1100
- 1989 — Sentenza n. 542 — p. 1431
- 1989 — Sentenza n. 567 — p. 1045
- 1989 — Sentenza n. 570 — p. 1032
1990–1999
- 1990 — Sentenza n. 28 — p. 1417
- 1990 — Sentenza n. 29 — p. 399
- 1990 — Sentenza n. 40 — p. 382
- 1990 — Sentenza n. 67 — p. 1635
- 1990 — Sentenza n. 99 — p. 280
- 1990 — Sentenza n. 158 — p. 355
- 1990 — Sentenza n. 243 — p. 282
- 1990 — Sentenza n. 538 — p. 1122
- 1990 — Sentenza n. 595 — p. 426
- 1991 — Sentenza n. 19 — p. 1154
- 1991 — Sentenza n. 62 — p. 1512
- 1991 — Sentenza n. 173 — p. 1638
- 1991 — Sentenza n. 188 — p. 1191
- 1991 — Sentenza n. 261 — p. 985
- 1991 — Sentenza n. 420 — p. 1273
- 1992 — Sentenza n. 149 — p. 1447
- 1992 — Sentenza n. 242 — p. 1433
- 1992 — Sentenza n. 365 — p. 1641
- 1992 — Sentenza n. 380 — p. 284
- 1993 — Sentenza n. 40 — p. 1285
- 1993 — Sentenza n. 100 — p. 1102
- 1993 — Sentenza n. 109 — p. 990
- 1993 — Sentenza n. 138 — p. 1648
- 1993 — Sentenza n. 201 — p. 1156
- 1993 — Sentenza n. 224 — p. 317
- 1993 — Sentenza n. 283 — p. 1515
- 1993 — Sentenza n. 356 — p. 97
- 1994 — Sentenza n. 420 — p. 258
- 1995 — Sentenza n. 47 — p. 1306
- 1995 — Sentenza n. 153 — p. 1520
- 1995 — Sentenza n. 187 — p. 1714
- 1995 — Sentenza n. 285 — p. 1718
- 1995 — Sentenza n. 508 — p. 1715
- 1995 — Sentenza n. 529 — p. 1524
- 1996 — Sentenza n. 80 — p. 1529
- 1996 — Sentenza n. 309 — p. 1369
- 1996 — Sentenza n. 340 — p. 1657
- 1996 — Sentenza n. 369 — p. 1531
- 1997 — Sentenza n. 143 — p. 1694
- 1997 — Sentenza n. 443 — p. 1005
- 1998 — Sentenza n. 69 — p. 1719
- 1998 — Sentenza n. 322 — p. 1751
- 1998 — Sentenza n. 348 — p. 1422
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