Introduzione

Il volume, realizzato in occasione del settantesimo anniversario dell'attività della Corte costituzionale, si inserisce in una più ampia collana di 15 pubblicazioni tematiche che raccolgono e illustrano le pronunce di accoglimento con cui la Corte ha inciso con efficacia erga omnes in altrettanti settori dell'ordinamento.

Ciascun volume (ovvero ognuno dei tomi in cui può articolarsi) consta di tre parti.

La prima contiene lo studio introduttivo di un Giudice costituzionale sulla complessiva giurisprudenza della Corte nella determinata branca ordinamentale esaminata.

La seconda individua le pertinenti sentenze di accoglimento, riportandone gli estratti che comprendono la motivazione in diritto (da cui sono stralciate le eccezioni meramente processuali, le questioni decise nel senso dell'inammissibilità o del rigetto e comunque quelle eterogenee eventualmente trattate) e il dispositivo (limitatamente ai capi di accoglimento).

L'ultima parte racchiude tre indici volti ad agevolare il reperimento delle sentenze: i primi due sono rispettivamente organizzati per norma dichiarata illegittima e per parametro violato mentre il terzo contiene in ordine cronologico ascendente tutte le pronunce di accoglimento esaminate.

Il presente volume è intitolato I diritti di libertà e i doveri di solidarietà.

I. Studio del giudice costituzionale

Maria Rosaria San Giorgio

i diritti di libertà e i doveri di solidarietà

Parte prima: i diritti di libertà

1. Il contenuto complesso dei diritti di libertà. Libertà negative e libertà positive

I diritti di libertà identificano un nucleo essenziale di diritti fondamentali la cui enunciazione costituzionale è volta a proteggere e promuovere la piena esplicazione della personalità dell’individuo e, quindi, l’affermazione della sua dignità.

Poiché, dunque, nella libertà si coglie l’essenza stessa della persona, rientra tra i compiti inderogabili dello Stato democratico garantire le condizioni affinché essa possa dispiegarsi in tanti ambiti, direzioni e rapporti quanti ne offre la stessa condizione umana. Ciascuna delle variegate declinazioni della libertà esibisce, però, una certa carica antagonista rispetto al potere statale, in quanto l’ordinamento giuridico ne delimita le rispettive sfere di operatività affinché di esse possa fruirsi in armonia con altri interessi di rango costituzionale.

I criteri per comporre questa ineludibile tensione si rinvengono negli stessi precetti costituzionali, i quali, per un verso, configurano le libertà fondamentali come attributi inerenti alla natura di ogni essere umano e, per un altro, ne definiscono lo spazio di esplicazione, ponendo essi stessi precisi limiti al loro esercizio o indicando al legislatore le condizioni alle quali ne è ammessa la restrizione da parte dell’autorità. Sono, peraltro, da ritenersi superate le teorizzazioni che scorgevano nel rapporto fra autorità e libertà una relazione alternativa tra valori, pur avvinti da un nesso di implicazione, ma antitetici, tendenti, cioè, a escludersi reciprocamente. All’opposto, le dottrine più recenti affermano che l’autorità e la libertà non sono grandezze del tutto inconciliabili e, pertanto, vanno bilanciate e ricomposte in un punto di equilibrio.

D’altra parte, nei moderni ordinamenti democratici il concetto di sovranità, da cui deriva quello di autorità, non identifica più, come nei sistemi giuridici che li hanno preceduti, una posizione di supremazia illimitata e fine a sé stessa, ma un potere strumentale perché funzionalizzato al perseguimento del bene comune dei consociati e alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona. Infatti, la nostra Carta costituzionale, al pari delle costituzioni delle altre democrazie liberali via via conquistate dal secondo dopoguerra, munendo le disposizioni legislative sulle libertà di forza normativa superprimaria, ha portato a compimento un processo di progressiva riduzione dell’autorità dello Stato a vantaggio della libertà dei singoli che aveva preso avvio nella seconda metà del 19° sec. per poi accentuarsi dopo la caduta dei regimi totalitari della prima metà del Novecento.

È venuta, così, delineandosi la nozione di libertà giuridica, coincidente con il complesso di norme che perimetrano e presidiano lo spazio di libertà garantito dagli ordinamenti democratici. Le disposizioni che la Costituzione italiana dedica ai diritti di libertà per un verso sanciscono divieti diretti alla generalità dei soggetti, pubblici e privati, concernenti specifiche forme di compressione dell’altrui libertà, per l’altro, dettano norme di tipo permissivo attributive di pretese giuridiche. La coesistenza, nel sistema costituzionale, di queste due diverse tipologie di precetti vale a connotare i diritti di libertà in termini non solo negativi, ma anche positivi.

La nozione di libertà negativa comprende la libertà dagli arresti, la libertà domiciliare – e, in particolare, la libertà dalle perquisizioni –, la libertà di circolazione, di associazione e riunione, di religione e la libertà di manifestazione del pensiero. La disciplina costituzionale di tali libertà rinviene le sue norme di chiusura nel principio di eguaglianza formale ex art. 3, 1° co., Cost. – nella declinazione di divieto di discriminazioni irragionevoli –, nella riserva di legge e nel principio di legalità formale, matrici del divieto, per l’autorità, di esercitare poteri che non trovino espressa legittimazione nella fonte legale. Nell’accezione positiva, invece, la libertà esibisce una intima correlazione con il precetto di eguaglianza in senso sostanziale, consacrato nell’art. 3, 2° co. della Costituzione. La compressione di un diritto di libertà può, infatti, derivare, oltre che da provvedimenti autoritativi, da condizioni di disparità dipendenti da fattori naturali, culturali, economici e sociali capaci di frapporsi alla compiuta esplicazione della persona.

D’altronde, le norme sulle libertà negative tendono esclusivamente a neutralizzare, all’interno dell’ordinamento giuridico, l’esercizio di poteri illiberali, ma non influiscono in alcun modo sulle situazioni che, sul piano fattuale, ma non per questo in modo meno insidioso, sono idonee a compromettere lo svolgimento effettivo delle libertà. Ed è proprio l’esigenza di rimuovere gli impedimenti fattuali all’esercizio delle libertà che ha favorito il passaggio, nelle costituzioni liberali, dal riconoscimento delle libertà negative alla garanzia delle libertà positive. Spetta, infatti, allo Stato fornire i mezzi di perequazione per rimuovere le diseguaglianze di fatto. E a tale fondamentale esigenza rispondono i doveri di solidarietà, cui si correlano altrettante pretese in capo ai soggetti interessati.

Il quadro di sintesi appena tratteggiato restituisce una nozione di libertà complessa, perché risultante dal convergere del duplice ordine di precetti costituzionali al quale si è fatto cenno. La Corte costituzionale, sin dall’esordio della sua attività, ha vigilato sugli equilibri via via assunti dai suddetti precetti, contribuendo, con la sua giurisprudenza, a delineare un sistema di tutele sempre più avanzato e rispondente ai bisogni effettivi della società in trasformazione.

L’esame delle principali pronunce in tema di diritti di libertà e di doveri di solidarietà rese dal Giudice delle leggi nei suoi settant’anni di attività, al quale sono dedicate le pagine che seguono, consente di intercettare le linee di sviluppo che hanno condotto ad approdi sempre più avanzati e diretti a favorire la più ampia realizzazione della tutela della persona e delle possibilità di esplicazione delle sue potenzialità.

2. La libertà personale nella Costituzione

Nell’ordinamento costituzionale italiano l’archetipo della dialettica tra autorità e libertà si rinviene nella libertà personale, che la Legge fondamentale eleva a «indefettibile nucleo essenziale dell’individuo» e, quindi, a matrice prima di ogni altro diritto costituzionalmente protetto. Il ruolo storicamente prioritario e logicamente condizionante della libertà personale rispetto alle altre libertà costituzionalmente garantite si coglie non solo nella sua collocazione topografica, in apertura del Titolo I della Parte I della Carta costituzionale, ma, soprattutto, sul piano logico-sistematico, nell’essere la sua tutela presupposta da altri diritti ivi consacrati.

Eppure, come ha notato una parte della dottrina, dalla disciplina del paradigma delle libertà fondamentali, compendiata nell’art. 13 Cost., emerge un diritto che, se da un lato integra una condizione indefettibile dell’individuo da proteggere contro ogni possibile minaccia, dall’altro appare più «fragile» e «precario» rispetto alle altre libertà presidiate dalla Costituzione, in quanto tradizionalmente i suoi confini sono i più incerti.

La determinazione della natura giuridica e della sfera di operatività della libertà personale, così come l’individuazione dell’apparato di strumenti che l’ordinamento giuridico appresta per la sua tutela, sono, infatti, da sempre al centro di dispute dogmatiche. Tali complesse questioni hanno sollecitato ripetuti interventi della Corte costituzionale, la quale, attraverso una intensa elaborazione, ha offerto un contributo fondamentale alla loro definizione. L’antecedente prossimo dell’art. 13 Cost. si rinviene nell’art. 26 dello Statuto albertino, alla stregua del quale la libertà personale era garantita come diritto di non essere arrestato «se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive».

La scarna regolamentazione statutaria, che corredava l’habeas corpus della sola garanzia della riserva di legge, rifletteva l’ispirazione di fondo delle costituzioni liberali, imperniate sul binomio “proprietà-libertà” del cittadino, al quale lo Stato costituzionale del secondo dopoguerra avrebbe, poi, contrapposto l’endiadi “dignità-libertà” della persona. L’art. 13 Cost. segna, pertanto, un netto avanzamento rispetto all’approccio restrittivo che aveva caratterizzato gli omologhi precetti nei precedenti assetti costituzionali, in quanto, non solo presidia la libertà personale con la riserva di legge assoluta e con la riserva di giurisdizione, ma, attraverso l’espressa dichiarazione della sua inviolabilità, ne esalta la natura di attributo coessenziale alla persona.

È noto, in realtà, come una tecnica legislativa non dissimile da quella impiegata nell’art. 26 dello Statuto albertino trasparisse anche dalla versione originaria della corrispondente disposizione della Carta costituzionale del 1948 e che, solo grazie alla proposta presentata da Giuseppe Dossetti alla Prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, fu aggiunta, al primo comma dell’art. 13, l’enunciazione di principio secondo cui «[l]a libertà personale è inviolabile». L’inserimento di un precetto di così ampia portata, da un lato, e la formulazione in termini assai stringenti della disciplina dei limiti e delle modalità entro i quali è ammessa la restrizione della libertà personale, dall’altro, si spiegano in ragione dell’esigenza, emersa dai lavori dell’Assemblea costituente, di scongiurare le degenerazioni che, durante il regime fascista, il testo dell’omologa previsione statutaria aveva consentito.

3. Le posizioni della dottrina

Sin dall’entrata in vigore della Costituzione, la riflessione dottrinale sulla nozione di libertà personale si è attestata su posizioni significativamente divergenti, oscillando tra le ricostruzioni inclini a circoscrivere la garanzia costituzionale enunciata all’art. 13 alle arbitrarie coercizioni dell’essere fisico dell’individuo e gli orientamenti favorevoli a estenderne l’operatività anche rispetto alle forme di compressione che incidono sul libero sviluppo della persona.

Secondo una prima impostazione, la libertà personale coincide con la possibilità, per la persona, di disporre in via esclusiva del proprio essere fisico, nei limiti e con l’osservanza degli obblighi imposti dall’ordinamento. In tale prospettiva si reputa applicabile la garanzia ex art. 13 Cost. solo in presenza della diretta coercizione fisica della persona capace di limitarne, sia pure per breve tempo, la disponibilità del movimento, come nel caso paradigmatico della detenzione nelle sue diverse forme, dalla contenzione alla custodia.

Per converso, l’imposizione di obblighi e divieti, lasciando al soggetto colpito uno spazio di libertà in ordine al quomodo dell’adempimento, ricadrebbe nel fuoco di diverse previsioni costituzionali, come quelle ex artt. 16, 23 e 32 Cost. «meno rigorose in quanto non attinenti alla libertà fisica». All’orientamento tradizionale, appena sintetizzato, un’altra opinione ha contestato la portata eccessivamente angusta della limitazione delle garanzie dell’habeas corpus alla sola coercizione fisica. Tale conclusione sarebbe insoddisfacente, in quanto non considererebbe che è possibile restringere la libertà fisica anche senza operare alcuna coercizione corporale, come dimostra il caso emblematico delle misure di prevenzione ante delictum, alla cui applicazione è estranea qualunque forma di costrizione fisica, trovando le stesse attuazione mediante l’imposizione di obblighi.

Al fine di superare l’incoerenza sistematica così disvelata, alcuni Autori hanno fatto uso del parametro – cui, peraltro, è stato da altri contestato un certo grado di empirismo – delle «situazioni equiparabili» alla restrizione della libertà personale, in una prospettiva affine a quella in cui, nell’ambito della coeva giurisprudenza costituzionale, era stata elaborata la categoria concettuale della degradazione giuridica, indicante le restrizioni della libertà personale che si riflettono sulla facoltà di disporre di sé e del proprio corpo recando, al contempo, «una menomazione o mortificazione della dignità o del prestigio della persona».

Secondo una diversa tesi, anche la semplice imposizione di un obbligo, e quindi di un limite alla libera autodeterminazione dell’individuo, può ledere la libertà personale ove sia prevedibile che il vincolo alla sfera morale possa progredire in una restrizione della libertà fisica. Nell’ambito della tendenza estensiva è stato evidenziato che nel paradigma della libertà personale possono essere inscritte anche le facoltà di circolare, soggiornare ed espatriare di cui all’art. 16 Cost., laddove esse siano sottoposte a restrizione non solo mediante coercizione fisica, ma anche attraverso l’imposizione di obblighi e divieti.

Un apporto fondamentale all’elaborazione del concetto di libertà personale si deve alle costruzioni teoriche che riferiscono la garanzia consacrata nell’art. 13 Cost. non solo alla libertà fisica, ma anche al libero sviluppo della persona umana. Un’avveduta dottrina è, infatti, giunta a individuare il bene oggetto di tale precetto non nella tutela di una manifestazione della personalità o nell’interesse alla libera estrinsecazione dei propri movimenti, ma nella stessa persona, «negli aspetti cioè che la caratterizzano come tale». Secondo questa prospettiva, le facoltà in cui si esplica la libertà personale costituiscono, infatti, soltanto uno strumento di tutela e di salvaguardia dei valori della persona, e in tanto queste facoltà sono presidiate dall’ordinamento in quanto realizzano «l’essere della personalità».

Per converso, l’interesse alla libera disponibilità del proprio corpo è tutelato «solo ed in quanto (e fino a quando) attraverso la sua tutela si salvaguardi la “persona”, direttamente o in qualcuno dei suoi valori essenziali».

4. La nozione di libertà personale nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale

La Corte costituzionale non è rimasta indifferente alle sollecitazioni provenienti dal dibattito scientifico cui si è accennato, traendo spunto da esso per intraprendere un autonomo percorso che, pur rimanendo nel tempo fedele ad alcune fondamentali coordinate di sistema, si è progressivamente evoluto nel segno della massima realizzazione della tutela della persona, fino a disvelare dimensioni della libertà personale nuove e più confacenti alle sempre più complesse esigenze della società.

Ricostruito a posteriori, questo itinerario evolutivo evidenzia, da un lato, la ricerca costante di una rigorosa rappresentazione concettuale della libertà personale e, dall’altro, l’aderenza delle enunciazioni al testo delle disposizioni costituzionali e la loro coerenza con il disegno complessivo della Legge fondamentale. Tale approccio metodologico traspare già dalla prima decisione della storia della Corte in materia, la sent. n. 2 del 1956, in cui si precisa che, pur ritenendosi infondata la tesi che la disciplina costituzionale della libertà personale sia meramente programmatica o di non immediata attuazione, essa «non va intesa quale garanzia di indiscriminata e illimitata libertà di condotta del cittadino; tanto vero che la stessa Costituzione, nello stesso articolo 13 e nei successivi contempla e disciplina varie situazioni e fissa espressamente dei limiti».

La sent. n. 11 del 1956, di poco successiva, si sofferma sulla garanzia della duplice riserva, di legge e di giurisdizione, consacrata nell’art. 13 Cost. per rimarcare che in nessun caso l’uomo può essere privato o limitato nella sua libertà se questa privazione o restrizione «non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne dia le ragioni». La Corte evidenzia come la Costituzione elevi a regola fondamentale dello Stato il riconoscimento dei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della personalità umana, quei diritti che «appartengono all’uomo inteso come essere libero». La libertà personale non è, tuttavia, illimitato potere di disposizione della persona fisica, bensì diritto a che l’opposto potere di coazione personale, di cui lo Stato è titolare, non sia esercitato «se non in determinate circostanze e col rispetto di talune forme». La Corte ha osservato infatti che il contemperamento delle opposte esigenze di non frapporre ostacoli all’esercizio di attività di prevenzione dei reati e di garantire il rispetto dei diritti inviolabili della persona risiede nel riconoscimento dei «tradizionali diritti di habeas corpus nell’ambito del principio di stretta legalità».

Quindi, in apparente contrasto con le suindicate premesse, la pronuncia in esame ha affermato che l’ammonizione, così come delineata dalla disciplina oggetto di censura, «si risolve in una sorta di degradazione giuridica in cui taluni individui, appartenenti a categorie di persone che la legge presume socialmente pericolose, magari designati come tali dalla pubblica voce, vengono a trovarsi per effetto di una pronuncia della pubblica autorità». Alla enunciazione del concetto di «degradazione giuridica» la giurisprudenza costituzionale ha dato continuità in diverse occasioni, rinvenendosene traccia anche in decisioni recenti.

L’attenzione al dibattito dottrinale sulla libertà personale traspare con particolare evidenza dalla sent. n. 30 del 1962, nella quale si assiste a una prima apertura della Corte alle tendenze interpretative favorevoli a estendere la sfera di applicazione dell’art. 13 Cost. includendovi la libertà morale. La garanzia dell’habeas corpus – sottolinea la decisione in parola – non deve essere intesa soltanto in rapporto alla coercizione fisica della persona, ma anche alla menomazione della libertà morale «quando tale menomazione implichi un assoggettamento totale della persona all’altrui potere». Per tale ragione, anche i rilievi segnaletici – la cui disciplina era oggetto di scrutinio –, ove comportino l’assoggettamento, fisico o morale, di una persona al potere dell’organo di polizia, determinano una restrizione della libertà personale equiparabile all’arresto.

La sent. n. 349 del 1993 ha, poi, chiarito che la tutela costituzionale dei diritti fondamentali dell’individuo e, in particolare, la garanzia della inviolabilità della libertà personale consacrata nell’art. 13 Cost., opera anche nei confronti di chi è stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà personale durante la fase esecutiva della pena, sia pure con le limitazioni che lo stato di detenzione inevitabilmente comporta. Attraverso il collegamento sistematico con l’art. 27, 3° co., Cost., recante il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, la Corte giunge ad affermare che anche al soggetto che subisca una condanna a pena detentiva deve riconoscersi la titolarità di situazioni soggettive attive e garantirsi «quella parte di personalità umana che la pena non intacca».

La sanzione detentiva, pur limitando gravemente la libertà personale, non può arrivare alla sua soppressione. Ne deriva che l’adozione di eventuali provvedimenti suscettibili di introdurre ulteriori restrizioni in tale ambito, o che, comunque, comportino una sostanziale modificazione nel grado di privazione della libertà personale, può avvenire soltanto con le garanzie – la riserva di legge e la riserva di giurisdizione – espressamente previste dall’art. 13, 2° co., Cost.. L’adesione alla concezione estensiva della libertà personale, secondo cui nella nozione costituzionale rientra anche la libertà morale, appare in termini particolarmente nitidi nella sent. n. 105 del 2001, con la quale la Corte ha affermato che, in caso di provvedimento di trattenimento dello straniero espulso presso i centri di permanenza temporanea, la circostanza, che il controllo giurisdizionale sul trattenimento stesso avvenga nella forma della convalida di un atto dell’autorità di pubblica sicurezza, non comporta alcuna violazione della riserva di giurisdizione posta dall’art. 13 della Costituzione. Nell’argomentare tale conclusione, la pronuncia ha premesso che il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è una misura che incide sulla libertà personale e che, pertanto, non può essere adottata al di fuori delle garanzie del suddetto articolo. Se, infatti, si ha riguardo al suo contenuto, ha puntualizzato la Corte, «il trattenimento è quantomeno da ricondurre alle “altre restrizioni della libertà personale”, di cui pure si fa menzione nell’art. 13 della Costituzione». Ne deriva che tale misura restrittiva, anche quando non sia disgiunta da una finalità di assistenza, produce «quella mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere e che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale».

Di particolare interesse è, poi, la sent. n. 299 del 2005, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 303, 2° co., c.p.p., nella parte in cui non consente di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304, 6° co., dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito.

Un significativo apporto all’evoluzione concettuale della libertà personale proviene poi dalla sent. n. 22 del 2022, la quale, nello scrutinare la disciplina sull’applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero presso le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), ha osservato come l’applicazione di tale istituto risponda al principio di extrema ratio, o di minore sacrificio necessario, desumibile dall’art. 13 Cost. in relazione a tutte le misure privative della libertà personale, e secondo il principio di legalità ex art. 25, 3° co., Cost. È, dunque, la legge che deve prevedere, almeno nel loro nucleo essenziale, oltre che i «casi», altresì i «modi» con cui la misura di sicurezza può restringere la libertà personale del soggetto che vi sia sottoposto.

Alla luce di tali premesse, la Corte ha rilevato che l’attuale disciplina in materia di assegnazione alle REMS rivela evidenti profili di frizione con i richiamati precetti costituzionali in relazione ai modi di esecuzione della misura di sicurezza, e dunque della privazione di libertà che a essa è connaturata, fondandosi su fonti subordinate distinte dalla legge.

Spunti di notevole interesse emergono anche dalle sentt. n. 212 del 2023 e n. 96 del 2025 in tema di trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per il rimpatrio. La prima pronuncia, pur giungendo alla declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per incompleta ricostruzione del quadro normativo, non ha mancato di precisare, con riferimento al trattenimento degli stranieri presso detti centri, che «restrizioni alla libertà costituzionale che, nei casi e modi previsti dalla legge, non siano state disposte con atto motivato dell’autorità giudiziaria sono senza eccezione lesive della garanzia fondamentale dell’habeas corpus e originano, innanzi al giudice competente, un’azione volta all’accertamento di simile lesione e all’immediato ripristino dello stato di libertà». Anche la sentenza n. 96 del 2025, sia pure nell’ambito di una statuizione di inammissibilità, ha ribadito che la misura del trattenimento degli stranieri ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, comporta «una situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere che pertiene alla libertà personale».

La configurazione quale extrema ratio di qualsivoglia trattamento che comporti la restrizione della libertà personale si rinviene anche nella sent. n. 76 del 2025, in tema di trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Nell’argomentare la illegittimità costituzionale della disciplina procedimentale del TSO in condizioni di degenza ospedaliera, nella parte in cui non fornisce all’interessato adeguati strumenti di difesa, la Corte ha anzitutto ribadito che la misura in questione «si pone così sul crinale tra la libertà di autodeterminazione in materia di salute e la regola del consenso, da un lato, e l’esigenza di protezione della salute della persona stessa, dall’altro, che giustifica in via d’eccezione un trattamento contro la sua volontà imposto mediante coazione fisica». La sentenza ha, quindi, osservato che quando un trattamento sia configurato dalla legge come coattivo, potendo il destinatario esservi assoggettato con la forza, le garanzie dell’art. 32, 2° co., Cost. si aggiungono a quelle della libertà personale ex art. 13 Cost.

Incide, infatti, sulla libertà personale ogni misura che comporti una coazione fisica della persona, salvo che la restrizione della libertà di disporre del proprio corpo abbia carattere momentaneo e del tutto trascurabile. Proprio l’incidenza sulla libertà personale – ha aggiunto la sent. n. 76 del 2025 – «comporta che il trattamento sanitario coattivo debba operare quale extrema ratio, ossia nell’osservanza del principio del minor sacrificio necessario, desumibile dall’art. 13 Cost. in relazione a tutte le misure privative della libertà personale».

5. Dalla libertà personale alla libertà di autodeterminazione

Una peculiare applicazione dei principi consacrati nell’art. 13 Cost. si rinviene nella sent. n. 242 del 2019 sul “caso Cappato”, nella quale, come evidenziato in dottrina, «il principio di inviolabilità del corpo è esaminato nel suo aspetto sostanziale». La pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., per violazione degli artt. 2, 13 e 32, 2° co., Cost., «nella parte in cui non esclude la punibilità di chi (...) agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente».

La sentenza segue di circa un anno l’ordinanza n. 207 del 2018, che costituisce una tipologia nuova di intervento della Corte. Essa, a fronte dell’accertata, e non dichiarata, illegittimità costituzionale della disposizione censurata, allo scopo di consentire al Parlamento di assumere le successive decisioni rimesse, in linea di principio, alla sua discrezionalità trattandosi di delicati bilanciamenti in una materia che coinvolge convincimenti etici e religiosi di primario rilievo, e intendendo, nel contempo, evitare la perdurante applicazione della normativa in esame, rinviava la trattazione a udienza fissa, a distanza di 11 mesi. Nella successiva inerzia del Parlamento, è stata emessa la richiamata sent. n. 242 del 2019. Secondo la Corte, «il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare ingiustificatamente nonché irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, compresa quella di liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita» e cioè l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e la contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua.

Pertanto, ha osservato la pronuncia in esame, il paziente, per congedarsi dalla vita, «è costretto a subire un processo più lento e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care». La decisione applica il 1° co. dell’art. 13 Cost. «nel suo significato sostanziale di norma permissiva, che attribuisce esclusivamente all’individuo le decisioni sul proprio corpo e dunque anche sulla propria permanenza in vita».

Le conclusioni raggiunte dalla sent. n. 242 del 2019 hanno ottenuto conferma nella successiva sent. n. 135 del 2024, che chiarisce la portata del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, che continua a essere richiesto per la liceità della procedura di assistenza al suicidio. La Corte ha premesso che, nel vigente ordinamento costituzionale, la ratio dell’art. 580 c.p. è quella di mantenere una «cintura di protezione» contro scelte autodistruttive, allo scopo di «tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere», così che l’incriminazione «conserva una propria evidente ragion d’essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita». Nella specie, si trattava dell’aiuto al suicidio di una persona affetta da sclerosi multipla, ma non tenuta in vita attraverso trattamenti di sostegno vitale.

Al tempo stesso, la Corte ha rammentato che ogni paziente è titolare di un diritto fondamentale a rifiutare ogni trattamento sanitario, compresi quelli necessari ad assicurarne la sopravvivenza e che, proprio alla luce di tale diritto, l’ordinanza n. 207 del 2018 e la successiva sent. n. 242 del 2019 hanno ritenuto irragionevole mantenere ferma l’operatività del divieto di cui all’art. 580 c.p. anche nell’ipotesi di pazienti che abbiano già la possibilità – alla luce della l. n. 219 del 2017, attuativa degli artt. 2, 13 e 32, 2° co., Cost. – di porre termine alla propria esistenza attraverso il rifiuto delle cure necessarie per tenerli in vita. La pronuncia ha pertanto ritenuto non fondata la censura di violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente (artt. 2, 13 e 32, 2° co., Cost.).

A sostegno di tale conclusione, si è evidenziato che, se è vero che ogni scelta di legalizzazione di pratiche di suicidio assistito amplia gli spazi riconosciuti all’autonomia della persona nel decidere liberamente sul proprio destino, essa crea, al contempo, rischi che l’ordinamento ha il dovere di evitare, in adempimento del dovere di tutela della vita umana che pure discende dall’art. 2 Cost. Entro queste coordinate – ha evidenziato la sentenza in esame – spetta primariamente al legislatore il compito di offrire una tutela equilibrata a tutti i diritti di pazienti che versino in situazioni di intensa sofferenza; fermo restando il dovere della Repubblica di assicurare loro tutte le terapie appropriate, incluse quelle necessarie a eliminare o, almeno, a ridurre a proporzioni tollerabili le sofferenze determinate dalle patologie da cui sono affetti; e, assieme, il dovere di garantire loro ogni sostegno di natura assistenziale, economica, sociale, psicologica.

Le enunciazioni della pronuncia appena richiamata sono state riprese e sviluppate nella sent. n. 66 del 2025, nella quale si ribadisce il carattere essenziale dei requisiti e delle condizioni procedurali per la non punibilità dell’aiuto al suicidio indicati dalle pronunce precedenti.

Va, infine, dato conto della sent. n. 132 del 2025, che ha scrutinato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., la legittimità costituzionale dell’art. 579 c.p. – che incrimina l’omicidio del consenziente –, «nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, attui materialmente la volontà suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona, per impossibilità fisica e per assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole».

La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili per difetto di motivazione in ordine alla reperibilità di strumenti di autosomministrazione azionabili da persone con tetraparesi. La sentenza ha quindi ribadito che la persona rispetto alla quale siano state verificate le condizioni indicate dalle sentt. n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 «ha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione» e, in particolare, è titolare del diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che include sia i dispositivi necessari, sia l’ausilio nel relativo impiego.

La ricomposizione degli snodi principali in cui è andata articolandosi la giurisprudenza costituzionale in tema di libertà personale sembra confermare quanto anticipato in premessa, in ordine alla rinvenibilità, nelle enunciazioni della Corte, di una sostanziale continuità con orientamenti precedentemente adottati e, nel contempo, di segnali di una costante ricerca della protezione più piena ed effettiva della persona umana.

Tale tensione si coglie altresì nelle pronunce in materia di libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio che saranno analizzate nelle pagine che seguono.

6. Il rapporto tra la libertà personale e la libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio nell’elaborazione dottrinaria

Come ricordato in apertura, l’individuazione del contenuto e dei limiti della libertà personale e la ricostruzione degli altri diritti di libertà consacrati nel Titolo I della Parte I della Costituzione sono intimamente connesse e si condizionano reciprocamente.

Di conseguenza, per le dottrine inclini a identificare la libertà ex art. 13 Cost. con la possibilità, per l’individuo, di disporre in via esclusiva del proprio essere fisico, pur nei limiti e nel rispetto degli obblighi posti dall’ordinamento giuridico, la libertà di circolazione si configura come la facoltà di muoversi sul territorio nazionale nell’osservanza dei limiti e degli obblighi stabiliti dalla legge, ancorché implichino valutazioni degradanti per il soggetto obbligato.

Ad avviso di quanti, invece, individuano nella tutela della dignità della persona il fondamento delle garanzie dettate dall’art. 13 Cost., neanche la libertà di circolazione può essere ristretta da provvedimenti che comportino apprezzamenti mortificanti sulle qualità morali del colpito. In quest’ultima prospettiva si è, in particolare, osservato che l’art. 16 Cost., nel disporre, al primo comma, che «[o]gni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche» e, al secondo comma, che «[o]gni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge», esibisce una tecnica redazionale diversa da quella impiegata nell’art. 13 della Costituzione.

La disposizione che sancisce la libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio ammette, infatti, la limitazione di tali diritti solo per mezzo della legge e di previsioni a carattere generale, giustificate da motivi di sanità e di sicurezza e non anche da ragioni politiche. Alla diversità di formulazione rispetto alla disciplina posta dall’art. 13 Cost. corrisponde, secondo l’indirizzo in esame, un differente interesse tutelato, posto che «mentre la libertà personale è fondata sulla considerazione della persona, la libertà di circolazione è fondata sulla considerazione del luogo».

In termini non dissimili si è espressa la dottrina che ha sostenuto che il bene protetto dall’art. 16 Cost. «non si identifica né con la persona, né con alcuni valori di essa, ma con l’interesse a che il fenomeno della circolazione e del soggiorno si svolga liberamente», nonostante la garanzia in parola si sostanzi in una situazione giuridica a vantaggio del soggetto privato.

Secondo le tesi favorevoli a collocare nella sfera di tutela della libertà personale anche la libertà morale, la libertà di circolazione può essere sottoposta a limitazioni soltanto mediante la prescrizione di obblighi di portata generale. Da parte di altri, è stato, invece, evidenziato che è la configurazione della libertà di circolazione alla stregua di un «diritto di agire» individuale che spiega la riserva di legge assoluta istituita dall’art. 16 Cost., come integrata dagli artt. 5 e 120 Cost., i quali, sancendo il divieto per le Regioni di limitare la libertà di circolazione delle persone, ne completano il contenuto precettivo. A sostegno di tale assunto, è stato osservato che i limiti stabiliti dall’art. 120 Cost. sono posti a presidio del principio della libertà e della unità del mercato e «ribadiscono quanto disposto (…) dall’art. 16 sull’eguaglianza dei cittadini», con la conseguenza che la riserva di legge stabilita in via generale dall’art. 16 Cost. preclude interventi regolativi individuali, diretti, cioè, a singoli cittadini o a categorie di persone.

Si è anche argomentato che la riserva di legge ex art. 16 Cost. è «rinforzata per contenuto», in quanto la legge può limitarla solo se indica i motivi attinenti alla sanità e alla sicurezza, mentre non può mai restringerla per motivi politici. Lo stesso limite legale deve essere formulato sulla base di criteri generali e oggettivi, nel senso che le autorità non possono porre limiti con specifico riferimento a una singola persona o contro determinate categorie di individui stabilendo illegittime discriminazioni. Quanto alla necessaria motivazione dei provvedimenti restrittivi delle libertà ex art. 16 Cost., la dottrina ha avuto cura di evidenziare che non solo la giustificazione deve essere puntuale e non generica, ma i motivi adducibili non possono mai riguardare opinioni o attività politiche di individui o di gruppi.

7. Il contributo della giurisprudenza costituzionale

La delimitazione dell’ambito di operatività delle garanzie sancite dagli artt. 13 e 16 Cost. ha, dunque, costituito il banco di prova della tenuta delle diverse teorizzazioni sulla libertà personale. Il Giudice delle leggi non è rimasto estraneo alla disputa dogmatica su questo tema, ma se ne è reso esso stesso interprete arricchendola di significativi apporti.

A orientare utilmente il discorso può dunque giovare, ancora una volta, una ricognizione diacronica delle pronunce rese dalla Corte nel corso della sua attività, portandone in evidenza gli snodi cruciali al fine di decifrarne le linee di sviluppo. La prima disamina di questioni concernenti la definizione dei confini tra libertà personale e libertà di circolazione risale alla già ricordata sent. n. 2 del 1956, secondo cui il mero ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, la cui esecuzione sia affidata alla collaborazione spontanea di chi lo riceve, afferisce alla libertà di circolazione, mentre, nel caso in cui l’ordine comporti la traduzione fisica della persona, esso deve essere assistito dalle garanzie di cui all’art. 13 Cost.

Successivamente, la sent. n. 19 del 1959 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 16 Cost., del 1° co. dell’art. 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nella parte in cui impediva l’uscita dal territorio nazionale nell’ipotesi in cui essa fosse stata determinata da motivi politici. La Corte ha precisato che il divieto di porre restrizioni per ragioni politiche riguarda sia le libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio della Repubblica, come espressamente previsto dal 1° co. dell’art. 16 Cost., sia la libertà di espatrio di cui al 2° co., essendo unitaria la ratio che sorregge tale disposizione, la quale fa riferimento «al medesimo ed unico principio di libertà, quale è la libertà di circolazione all’interno del territorio della Repubblica e la libertà di uscire dal territorio e di rientrarvi», salva l’ottemperanza agli obblighi di legge.

In tempi più ravvicinati, sia pure in un contesto profondamente mutato, alcuni degli esiti della evoluzione della giurisprudenza costituzionale sin qui ricostruita hanno ricevuto conferma nelle pronunce rese sulla legislazione adottata per fronteggiare l’emergenza pandemica da Covid-19. Tra queste, deve essere, anzitutto, menzionata la sent. n. 127 del 2022, con la quale sono state respinte le censure di violazione dell’art. 13 Cost. rivolte alla disciplina che, nella fase iniziale della pandemia, aveva approntato una risposta penale per ogni violazione delle «misure di contenimento» attuate, sulla base di tale fonte primaria, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In particolare, le questioni riguardavano la norma che sanzionava penalmente la violazione della cosiddetta quarantena obbligatoria, nella misura in cui non prevedeva che il provvedimento dell’autorità sanitaria, con il quale al malato veniva inflitto il divieto di mobilità dalla propria abitazione, fosse convalidato entro quarantotto ore dall’autorità giudiziaria. La pronuncia ha premesso che la facoltà di autodeterminarsi quanto alla mobilità della propria persona nello spazio, in linea di principio, costituisce una componente essenziale sia della libertà personale, sia della libertà di circolazione. Ha, poi, ricordato che sin dalla sent. n. 68 del 1964 è stato rilevato che i motivi di sanità che permettono alla legge, ai sensi dell’art. 16 Cost., di limitare in via generale la libertà di circolazione delle persone possono giungere fino alla «necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose».

La pronuncia in esame ha, quindi, distinto tra la possibilità, per il legislatore, di prescrivere un divieto generalizzato di recarsi in determinati luoghi, per esempio quando il fattore di contagio alberghi solo in questi ultimi, ovvero di imporre un divieto di spostarsi a determinate persone, specie quando queste ultime, in ragione della libertà di circolare, siano, a causa della contagiosità, un pericoloso vettore della malattia. Ha, poi, affermato che, al fine di stabilire se le modalità con le quali è stata adottata la misura trasmodino, in concreto, in restrizione della libertà personale, occorre stabilire se la stessa misura ricada nell’ambito applicativo dell’art. 16 Cost. e si possa, pertanto, escludere ogni rilievo all’art. 13 della Costituzione. In ogni caso, ha chiarito la decisione in parola, anche la garanzia ex art. 16 Cost., pur priva della riserva di giurisdizione, è «assistita da garanzie consone al fondamentale rilievo costituzionale che connota la facoltà di locomozione, anche quale base fattuale per l’esercizio di numerosi altri diritti di primaria importanza».

Sulla scorta di tali premesse, la stessa pronuncia ha compiuto l’importante precisazione secondo cui «l’obbligo, per chi è sottoposto a quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria, in quanto risultato positivo al virus Covid-19, di non uscire dalla propria abitazione o dimora, non restringe la libertà personale, anzitutto perché esso non viene direttamente accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, né in fase iniziale, né durante la protrazione di esso per il corso della malattia». Nei primi passaggi argomentativi, la pronuncia in esame sembra allinearsi alla precedente giurisprudenza. Nelle ultime enunciazioni, invece, la stessa sentenza, nel rilevare l’insussistenza di un «indice certo» per assegnare tale misura all’ambito applicativo dell’art. 13 Cost. (e non dell’art. 16 Cost.), sembra condividere le basi concettuali di una più risalente elaborazione dottrinale.

Si tratta della tesi, di cui si è dato conto nei paragrafi che precedono, che, andando di contrario avviso rispetto alla giurisprudenza costituzionale più risalente, aveva indicato, quale criterio discretivo tra la limitazione della libertà personale e quella della libertà di circolazione, la distinzione tra restrizione e comando, ritenendo che quest’ultimo, a differenza della prima, presupponga la permanenza, nel colpito, della libertà di adottare, o meno, il comportamento prescritto.

Di notevole spessore è, poi, la riflessione che la stessa sent. n. 127 del 2022 svolge sulla elaborazione del ricordato concetto di degradazione giuridica. La Corte ha escluso che nel caso sottoposto al suo scrutinio fosse ravvisabile una menomazione o mortificazione della dignità o del prestigio della persona, poiché l’accertamento della positività al Covid-19 non si congiunge ad alcuno stigma morale, né fa seguito ad alcun tratto di illiceità, anche solo supposta, nella condotta della persona, ma alla sola circostanza, del tutto neutra sul piano della personalità morale e della pari dignità sociale, di essersi ammalata a causa di un agente patogeno diffuso nell’ambiente.

L’articolata evoluzione concettuale della nozione di libertà di circolazione si è poi arricchita di significativi apporti con la sent. n. 47 del 2024, con la quale è stata scrutinata, tra le altre, la questione di legittimità costituzionale della disciplina del Daspo urbano (divieto di accesso alle aree urbane), in riferimento all’art. 16 Cost., essendo, secondo il giudice remittente, la misura dell’ordine di allontanamento del tutto svincolata dalla verifica della sussistenza di motivi di sicurezza. Ed è, infatti, proprio su tale nozione che la pronuncia richiamata si diffonde, fornendo le coordinate per la individuazione delle sue declinazioni.

Il termine “sicurezza”, puntualizza la Corte, «può – e deve – essere inteso in un senso più ristretto e coerente con la natura di misura di prevenzione personale atipica, generalmente riconosciuta all’istituto in discussione, e al tempo stesso in linea con il dettato costituzionale: vale a dire propriamente nel senso di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose». Ne deriva che, affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto, «non basta che la presenza del soggetto possa apparire non consona al decoro dell’area considerata, ma è necessario che la condotta sia associata ad un concreto pericolo di commissione di reati: la misura non deve, in conclusione, intendersi rivolta ad allontanare “oziosi e vagabondi”, come pure si era affermato nell’ampio dibattito parlamentare sviluppatosi in sede di conversione del d.l. n. 14 del 2017». Da ciò la Corte ha fatto conseguire la non fondatezza della disciplina censurata in riferimento all’art. 16 Cost.

Nella successiva sent. n. 203 del 2024, il problema dell’individuazione della linea di confine tra la libertà personale, tutelata dall’art. 13 Cost., e la libertà di circolazione, di cui all’art. 16 Cost., è stato oggetto di una estesa e profonda analisi. La Corte ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., in ragione dell’attribuzione all’autorità di pubblica sicurezza – e in particolare al questore –, anziché all’autorità giudiziaria, della competenza a disporre la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. La sentenza in parola ha, anzitutto, ricordato i precedenti che individuano la linea discretiva tra i provvedimenti che incidono sulla libertà personale e quelli che investono la libertà di circolazione nella diversa intensità della compressione della libertà di movimento nello spazio che essi comportano, intensità che è stata misurata sulla base della diversa natura degli obblighi che ne discendono di volta in volta.

La Corte ha, quindi, osservato che, per quanto gravoso possa risultare in concreto, l’obbligo stabilito con il foglio di via consiste essenzialmente nel divieto di recarsi in un luogo determinato, lasciando il soggetto libero, in ogni momento, di recarsi in qualunque altro luogo desideri. La stessa Corte ha però precisato che, pur non operando, in relazione alla misura scrutinata, la garanzia della riserva di giurisdizione, l’ordinamento dispone di strumenti idonei ad assicurare un controllo giurisdizionale effettivo della legittimità del provvedimento, così scongiurando il rischio che esso venga impiegato, per esempio, «quale strumento di repressione del dissenso politico e delle legittime forme di protesta protette dalla Costituzione».

I rimedi a tal fine approntati dalla legge vengono, infatti, individuati nel ricorso al giudice amministrativo – il quale, grazie agli strumenti cautelari offerti dagli artt. 55, 56 e 61 del codice del processo amministrativo, assicura una tutela immediata ed effettiva contro eventuali provvedimenti lesivi dei diritti fondamentali dell’interessato, con possibilità di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti – e, nell’ambito del procedimento penale per la violazione degli obblighi imposti con la misura, nella verifica incidentale della legittimità del provvedimento.

8. Le libertà di manifestazione del pensiero, di arte, di scienza e di insegnamento

La Corte costituzionale, sin dall’inizio della sua attività, ha inscritto la libertà di manifestazione del pensiero tra «quelle che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com’è del modo di essere e dello sviluppo della vita del paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale», designandola come «diritto coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione», come «pietra angolare dell’ordine democratico» nonché quale «cardine del regime democratico». La sent. n. 172 del 1972 ha individuato nella libertà in esame il fondamento della democrazia e, in continuità con essa, la sent. n. 199 dello stesso anno, ha ribadito che la critica alle istituzioni vigenti assicura, in una libera dialettica delle idee, l’adeguamento dell’ordinamento ai mutamenti che si verificano nella coscienza sociale.

L’art. 21 Cost. enuncia anche il diritto a essere informati. L’autonoma configurazione di tale diritto viene rimarcata nelle sentt. n. 153 del 1987 e n. 112 del 1993. La prima pronuncia correla tale diritto ai contrapposti obblighi del concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, puntualizzando che lo Stato deve assicurarlo riconoscendo l’emittenza quale servizio pubblico essenziale di preminente interesse generale. La seconda ribadisce che l’art. 21 Cost. colloca la libertà di manifestare il proprio pensiero ‒ che comprende «tanto il diritto di informare, quanto il diritto di essere informati» ‒ «tra i valori primari, assistiti dalla clausola della inviolabilità (art. 2 della Costituzione), i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell’individuo, di carattere assoluto».

I caratteri essenziali del diritto all’informazione vengono indicati nel pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie; nell’obiettività e nell’imparzialità dei dati forniti; nella completezza, correttezza e continuità dell’attività di informazione erogata; nel rispetto della dignità umana, dell’ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori.

La stessa sent. n. 112 del 1993 ha, infine, chiarito che la limitazione della libertà di manifestazione del pensiero può essere operata soltanto con legge ordinaria e in ragione della necessità di tutelare altri interessi costituzionalmente rilevanti. Tra questi vi è il pluralismo informativo che, secondo il Giudice delle leggi, rappresenta un imperativo ineludibile, in quanto garantisce la necessità di assicurare l’accesso al sistema radiotelevisivo del «massimo numero possibile di voci diverse», dovendo ritenersi insufficiente il mero concorso fra un polo pubblico e un polo privato.

I limiti cui è soggetta la libertà di manifestazione del pensiero non operano, invece, per la libertà di arte e di scienza consacrata nell’art. 33 Cost., nonostante le attività intellettive a raffronto condividano il substrato fattuale della estrinsecazione di un processo mentale. Solo una parte della dottrina, infatti, all’esito di una lettura sistematica delle norme recate dall’art. 21 Cost., da un lato, e dagli artt. 19, 33, 39 e 49 Cost., dall’altro, ha ritenuto applicabile il regime dettato dalla prima delle disposizioni richiamate anche alle manifestazioni scientifiche e artistiche, escludendo, pertanto, che la disciplina costituzionale di queste ultime sia circoscritta all’art. 33 della Costituzione.

Da tale indirizzo si discosta la tesi che, nell’ambito delle manifestazioni del pensiero, riconosce all’arte e alla scienza una posizione autonoma. L’arte e la scienza non si identificano con le altre manifestazioni del pensiero e godono di una considerazione, sul piano costituzionale, di grado più elevato, tanto che non sono soggette ai limiti stabiliti dall’art. 21 Cost. e, in particolare, al buon costume. La sottrazione delle libertà in parola ai limiti stabiliti dall’art. 21 Cost. non esclude, tuttavia, che l’esercizio delle stesse debba comunque avvenire nel rispetto di altri interessi costituzionalmente tutelati, come l’onore, la riservatezza e la dignità delle persone. L’ampiezza della libertà di arte e di scienza non si riscontra nella libertà, a esse collegata, di insegnamento. Quest’ultima, sebbene, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale, costituisca la proiezione del riconoscimento delle prime, da queste si differenzia nettamente, in quanto è funzionalizzata all’interesse dei titolari del diritto all’istruzione.

A tale riguardo, la Corte ha osservato che l’istruzione è uno dei settori più delicati della vita sociale, in quanto attiene alla formazione delle giovani generazioni, le quali «rappresentano la continuità della Nazione» e necessitano, in ragione dell’età e dell’inesperienza, «di più intensa protezione». Una declinazione della libertà di insegnamento sancita dall’art. 33 Cost. si rinviene nella libertà di istituzione delle scuole.

9. Libertà di associazione e di riunione e libertà religiosa

Nella storia del costituzionalismo la libertà di associazione ha rivestito un ruolo cruciale, in quanto, da un lato, ha accompagnato la nascita e lo sviluppo del concetto di comunità politica, da cui è gradualmente scaturita la nozione di comunità statale, intesa come inclusiva delle ulteriori variegate forme associative; dall’altro, ha favorito, attraverso la promozione della dimensione relazionale dell’individuo, l’emersione delle altre libertà.

L’ampiezza della garanzia della libertà di associazione ha sempre rappresentato – così come quella della libertà personale – l’indice rivelatore del livello di democraticità dell’ordinamento. La giurisprudenza costituzionale ha elevato tale libertà a principio fondamentale dell’ordinamento repubblicano in quanto «proiezione, sul piano dell’azione collettiva, della libertà individuale come risulta riconosciuta e tutelata dalla Costituzione stessa». Il nesso che lega tale libertà con lo Stato democratico e pluralista, del resto, affiora chiaramente dai lavori dell’Assemblea costituente, all’esito dei quali fu rifiutata la proposta di vietare le associazioni che si ponessero in contrasto con altre libertà, per optare per una formula più ampia e, quindi, capace di dare la massima tutela al fenomeno associativo.

Sin dalle sue prime pronunce, il Giudice delle leggi si è reso interprete attento di tale ispirazione garantista, individuando nell’art. 18 Cost. una disciplina di portata generale in tema di libertà associative latamente intese e in quanto tale suscettibile di essere estesa anche alle altre forme di libertà di associazione cui la Legge fondamentale dedica un’apposita disciplina.

Emblematica di tale approccio è la sentenza n. 15 del 1975, in materia di libertà sindacale, la quale ha chiarito che l’applicazione anche in tale settore associativo dell’art. 18 Cost. comporta che i lavoratori possano associarsi liberamente adottando un ordinamento interno senza speciali autorizzazioni e che i sindacati possano autogovernarsi, dotandosi di un ordinamento democratico, per il conseguimento delle proprie finalità associative. In tempi più recenti, lo statuto costituzionale della libertà di associazione è stato oggetto di profonda disamina da parte della sent. n. 184 del 2023, in materia di ordinamento delle federazioni sportive.

Ponendosi nel solco della sua precedente giurisprudenza, la Corte ha, in primo luogo, ribadito che quella assicurata dall’art. 18 Cost. è una «“ampia e significativa garanzia costituzionale della libertà di associazione” (sentenza n. 417 del 1993)», che si esplica in un «“ventaglio” di diritti correlati a tale libertà». Accanto ai diritti di coloro che aspirano ad associarsi la norma costituzionale tutela, infatti, anche i diritti di coloro che si sono associati, dando vita a organismi che rientrano fra le «formazioni sociali ove si svolge la (…) personalità» degli individui.

Affinché l’autonomia dell’associazione possa ritenersi rispettata – ha chiarito la pronuncia in esame – è infatti necessario che sussista un organismo associativo che rappresenti «il nucleo irriducibile della [sua] autonoma sfera giuridica», mentre non costituiscono, di per sé, indebite interferenze nell’autonomia organizzativa o nell’attività dell’ente associativo le previsioni legislative che pongano vincoli alla composizione dei suoi organi direttivi o alla loro sfera di azione. D’altronde, già la sent. n. 417 del 1993 aveva escluso che costituisse indebita interferenza con l’esercizio della libertà di associazione la fissazione di limiti di scopo all’attività associativa, consentiti negli stessi termini in cui tali limiti possono essere apposti all’attività del singolo.

Come confermato dalla prevalente dottrina, il contenuto della libertà di associazione si compone di una duplice pretesa, quella, positiva, di perseguire in forma associata fini che non sono vietati dalla legge penale, e quella, negativa, di non associarsi. La giurisprudenza costituzionale ha avallato questa dicotomia. La Corte ha chiarito che il raggiungimento di determinati fini pubblici attraverso l’istituzione di enti associativi a partecipazione necessaria non vìola il diritto di libertà di associazione, sempre che non contrasti con un diritto o un principio costituzionalmente garantito e il fine pubblico che il legislatore dichiara di perseguire non sia palesemente arbitrario, pretestuoso o artificioso. Nello scrutinare la legittimità dell’obbligo dell’iscrizione negli albi professionali, la Corte ha affermato che l’art. 18 Cost. «garantisce la libertà di associazione sotto l’aspetto positivo e sotto l’aspetto negativo, come libertà di non associarsi» e che, tuttavia, non può disconoscersi il potere dello Stato di creare enti a struttura associativa per il raggiungimento e la tutela di fini pubblici; onde l’obbligo imposto della iscrizione a siffatti enti si pone come limite alla libertà di non associarsi, limite ammesso a tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti.

Nella giurisprudenza costituzionale anche la finitima libertà di riunione è stata oggetto di attenta elaborazione. La Corte ha, anzitutto, posto in luce come la libertà in esame abbia carattere strumentale rispetto all’esercizio di altre libertà – e, in particolare, a quello della libertà di manifestazione del pensiero –, in quanto crea le condizioni per perseguire i fini che l’aggregazione temporanea di persone si propone. La relazione di strumentalità rispetto ad altri diritti costituzionalmente tutelati non costituisce, tuttavia, un connotato indefettibile della libertà ex art. 17 Cost., posto che, come chiarito dalla sent. n. 56 del 1970, tale diritto è tutelato nei confronti della generalità dei cittadini, che, riunendosi, possono dedicarsi ad attività lecite, anche se per scopo di comune divertimento o passatempo.

Se, dunque, la riunione è indetta anche in luogo aperto al pubblico da persone che intendono aggregarsi temporaneamente per attuare gli scopi anzidetti – ha precisato la sentenza richiamata – nessuna autorizzazione e nessun preavviso è dovuto. Il precetto costituzionale che presidia la libertà di riunione – ha chiarito la sent. n. 45 del 1957 – si ispira a così elevate e fondamentali esigenze della vita sociale da assumere necessariamente una portata e una efficacia generalissima, tali da non consentire la possibilità di regimi speciali. Da ciò deriva che, con riferimento alle riunioni a carattere religioso, quando l’esercizio del culto ha luogo in forma associata, gli artt. 8 e 19 Cost. devono essere coordinati con l’art. 17 Cost. «nel senso che le riunioni a carattere religioso non si sottraggono alla disciplina generale di tutte le riunioni, per quanto riguarda e la libertà delle riunioni stesse e i limiti cui essa, nel superiore interesse della convivenza sociale, è sottoposta».

Per quanto concerne più specificamente la libertà religiosa, deve, anzitutto, ricordarsi come la giurisprudenza costituzionale abbia presto abbandonato la posizione restrittiva originariamente assunta, in base alla quale aveva escluso dall’ambito di tale libertà i non credenti e gli atei, rimarcando che «l’ateismo comincia dove finisce la libertà religiosa». Nonostante la formulazione letterale dell’art. 19 Cost. sembri attagliarsi alla sola ipotesi in cui il titolare della libertà aderisca a un determinato credo – in ciò differenziandosi rispetto alle omologhe previsioni delle fonti sovranazionali, in cui, invece, viene esplicitamente tutelata anche la libertà di coscienza e di mutare credo – la Corte ha presto acceduto a una interpretazione ampia dell’enunciato costituzionale, estendendolo ai non credenti e agli atei e includendovi anche la libertà di coscienza.

Emblematica di questo indirizzo è la sent. n. 43 del 1997, in tema di obiezione di coscienza, la quale ha ribadito che gli artt. 2, 3, 19 e 21, 1° co., Cost., contengono un insieme di elementi normativi convergenti nella configurazione unitaria di un principio di protezione dei cosiddetti «diritti della coscienza». Tale protezione, ha precisato la pronuncia in parola, non può, tuttavia, ritenersi illimitata e incondizionata, spettando al legislatore stabilire il punto di equilibrio tra la coscienza individuale e le facoltà ch’essa reclama, da un lato, e i complessivi, inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale che la Costituzione (art. 2) impone, dall’altro, affinché l’ordinato vivere comune sia salvaguardato e i pesi conseguenti siano equamente ripartiti tra tutti, senza privilegi.

Anche in tempi più recenti la Corte ha ribadito che la libertà religiosa garantita dall’art. 19 Cost. è un diritto inviolabile, tutelato «al massimo grado» dalla Costituzione. La garanzia costituzionale ha valenza anche “positiva”, giacché il principio di laicità che contraddistingue l’ordinamento repubblicano è da intendersi «non come indifferenza dello Stato di fronte all’esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità».

Parte seconda: i doveri di solidarietà

10. I doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

I doveri di solidarietà sanciti dall’art. 2 Cost. si inscrivono tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, costituendo la «base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente». La Costituzione, nel qualificare tali doveri come inderogabili, non ne affida, infatti, l’adempimento «alla benevolenza altrui, sottolineando la minorità e la subalternità di chi si trova a esserne oggetto», ma li connota alla stregua di un vincolo costituzionale.

Il principio solidaristico costituisce, assieme a quello personalista e al principio pluralista, del pari emergenti dall’art. 2 Cost., uno dei pilastri dell’intero assetto costituzionale. La collocazione del riferimento a esso immediatamente dopo la proclamazione, contenuta nella prima parte dello stesso art. 2, del riconoscimento e della garanzia, da parte della Repubblica, dei diritti inviolabili dell’uomo rende evidente il rapporto tra diritti fondamentali e responsabilità verso la collettività, che dei primi costituisce il necessario contraltare. I doveri di solidarietà sono strettamente connessi con il principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3, 2° co., Cost., come è chiarito anche dalla rispondenza lessicale tra i predicati della solidarietà («politica, economica e sociale») e quelli, di identico tenore, della partecipazione, la quale, insieme al pieno sviluppo della persona, costituisce uno degli obiettivi dell’eguaglianza sostanziale.

Come il principio ex art. 3, 2° co., Cost., i doveri ex art. 2 Cost. sono, infatti, funzionali alla piena realizzazione della «pari dignità sociale» della persona, quale attributo insopprimibile e indissolubile dell’individuo, valore ultimo e fondante che ne compendia tutte le caratteristiche e le qualità. La solidarietà mira ad assicurare le condizioni dell’eguaglianza sostanziale, la quale, a sua volta, integra il presupposto per l’esercizio effettivo dei diritti inviolabili dell’individuo. Lo Stato assolve il dovere di solidarietà funzionale al disegno di emancipazione tracciato dall’art. 3, 2° co., Cost. assicurando anche alle persone che versino in condizioni di svantaggio economico-sociale, culturale o naturale il corredo di pre-condizioni necessarie alla realizzazione della loro personalità e, quindi, all’esercizio dei diritti inviolabili.

Come anticipato, nell’art. 2 Cost. il principio solidaristico è declinato nelle forme della solidarietà politica (doveri legati all’appartenenza alla comunità nazionale e alla partecipazione alla vita politica, come l’esercizio del voto, definito dall’art. 48 Cost. dovere civico, o la difesa della patria, che l’art. 52 Cost. indica come sacro dovere del cittadino, o ancora la fedeltà alla Repubblica e l’osservanza della Costituzione e delle leggi nonché l’adempimento con disciplina e onore delle funzioni pubbliche, doveri consacrati nell’art. 54 Cost.), economica (di cui è architrave il dovere tributario ex art. 53 Cost.), e sociale (assistenza e previdenza, di cui all’art. 38 Cost., tutela della salute come interesse della collettività oltre che come diritto fondamentale dell’individuo, e garanzia di cure gratuite agli indigenti ex art. 32 Cost).

Ma, al di là della predetta esemplificazione delle forme di articolazione del principio solidaristico, la sua funzione promozionale affiora da tutte le norme della Costituzione che individuano e presidiano i mezzi essenziali al raggiungimento dei suddetti obiettivi: la tutela della famiglia, la protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù (artt. 30, 31 Cost.); la tutela della salute e la garanzia di cure gratuite agli indigenti (art. 32 Cost.); l’istituzione di scuole statali per tutti gli ordini e gradi (art. 33 Cost.); la garanzia dell’istruzione gratuita per tutti per almeno otto anni (art. 34 Cost.); la garanzia del diritto allo studio, anche per i soggetti meritevoli ma privi di mezzi (art. 34, 4° co., Cost.); la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e, in particolare, la cura della formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori (art. 35 Cost.); la garanzia, per il lavoratore, di una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.); la tutela del lavoro della donna, diretta a consentirle l’adempimento della sua essenziale funzione familiare; la tutela del lavoro dei minori (art. 37 Cost.).

Non vi è, dunque, settore dell’esperienza che sia escluso dalla copertura della solidarietà, la quale, perciò, «si declina al plurale e, pur restando […] sempre identica a sé nella sua struttura costitutiva elementare, si articola variamente negli ambiti sui quali si dispone e svolge, assumendo sembianze continuamente cangianti ed adeguate ai contesti ai quali si applica».

Nelle pagine che seguono alcune delle garanzie in cui si estrinseca l’«omnipervasivo» dovere in esame – rinviandosi a diversa sede per l’esame di altre ‒ saranno richiamate attraverso le pronunce costituzionali che, nel corso dei settant’anni di attività della Corte, hanno contribuito a definirne i contenuti e le effettive potenzialità applicative.

11. La tutela dei soggetti deboli: la disabilità quale ostacolo all’esercizio dei diritti fondamentali

Un ambito in cui l’applicazione sinergica del principio di eguaglianza sostanziale e del dovere di solidarietà è valsa a rimuovere disparità particolarmente significative è quello della tutela dei soggetti incapaci di provvedere a sé stessi, il cui elenco è “aperto”, al pari di quello dei diritti fondamentali.

Tale tutela rinviene il suo fondamento costituzionale nel principio personalista e la sua garanzia di realizzazione nei doveri inderogabili di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione. Nel disegno di giustizia sociale delineato dalle disposizioni costituzionali dirette a proteggere i soggetti più deboli particolare attenzione riceve la tutela della condizione della persona con disabilità e della sua integrazione nella vita sociale, essendo in essa «coinvolto un complesso di valori che attingono ai (…) fondamentali motivi ispiratori» della Carta fondamentale. La tutela della persona con disabilità tende ad attenuare i limiti naturali che possono essere di ostacolo alla compiuta esplicazione della sua dignità sociale. A tal fine, il principio di eguaglianza, da un lato, vieta al legislatore di adottare discipline discriminatorie in ragione delle «condizioni personali» dei soggetti con disabilità; dall’altro, nell’ottica della garanzia del pieno sviluppo della persona umana, impone allo stesso legislatore di predisporre una disciplina specifica e differenziata in ragione della loro diversità.

È, infatti, in attuazione di tali precetti costituzionali che l’art. 1 della richiamata l. n. 104 del 1992 – la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili – considera le condizioni invalidanti ostacoli che la Repubblica ha il compito di rimuovere per consentire la «massima autonomia possibile» della persona con disabilità e il pieno esercizio dei diritti fondamentali. Nella prospettiva della realizzazione di un’eguaglianza effettiva, il catalogo costituzionale dei diritti sociali – il diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione, all’avviamento professionale –, che costituisce patrimonio naturale di tutti, deve essere assicurato alle persone disabili attraverso misure ancora più efficaci e mirate, onde impedire che il relativo esercizio possa essere, di fatto, ostacolato dalle diminuite capacità psicofisiche in cui tali persone versano. Ed è in linea con tali direttrici che la Corte, con una serie di pronunce adottate nel primo e secondo decennio di questo secolo, fino alla recente sent. n. 197 del 2025, ha riconfigurato l’istituto del congedo straordinario retribuito per l’assistenza a un familiare con disabilità grave.

È stata, anzitutto, ampliata la platea di coloro che possono godere del contributo. Emblematica, al riguardo, è la sent. n. 233 del 2005, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 42, 5° co., del d.lgs. n.151 del 2001 nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con il soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente inabili.

Il congedo straordinario retribuito – ha osservato la Corte – si inscrive tra gli interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie che si fanno carico dell’assistenza della persona diversamente abile, evidenziando «il rapporto di stretta e diretta correlazione di detto istituto con le finalità perseguite dalla legge n. 104 del 1992, ed in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della persona handicappata e di promozione della sua integrazione nella famiglia». Con successive pronunce additive, lo stesso art. 42, 5° co., del d.lgs. n. 151 del 2001 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti nella stessa indicati, il godimento della provvidenza per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di gravità», e, ancora, per il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata.

Da ultimo, la citata sentenza n. 197 del 2025 ha sottolineato come l’assistenza in ambito familiare sia anche quella prestata dal convivente more uxorio della persona con disabilità, non essendo costituzionalmente ammissibile una disciplina differenziata tra il convivente di fatto e il coniuge convivente nel godimento del diritto al congedo straordinario. In linea con la sentenza n. 213 del 2016, tale pronuncia ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., l’art. 42, 5° co., del d.lgs. n. 151 del 2001 – nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte con l’art. 2, 1° co., lettera n, del d.lgs. n. 105 del 2022 (che ha equiparato, ai fini in esame, il convivente di fatto al coniuge convivente) – nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l’assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente. La norma censurata, ha osservato la Corte, è affetta da irragionevolezza in quanto, per un verso, si prefigge di proteggere la persona con disabilità grave all’interno del suo ambito familiare e, per l’altro, esclude il suo convivente di fatto dalla possibilità materiale di prestarle assistenza.

Per quanto concerne, poi, la tutela del diritto all’istruzione dei soggetti con disabilità, merita menzione la sent. n. 275 del 2016, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 38, 3° e 4° commi, Cost., di una disposizione regionale che condizionava a generiche e indefinite previsioni di bilancio il finanziamento, da parte della Regione, del 50% delle spese per il trasporto degli studenti con disabilità sostenute dalle Province. Tale disciplina, ha osservato la Corte, lede il fondamentale diritto all’istruzione della persona con disabilità, in quanto comporta che la fruizione del servizio di assistenza e trasporto dello studente che versi in tale situazione – ascrivibile al nucleo indefettibile di garanzie per l’effettività del medesimo diritto – venga a dipendere da scelte finanziarie che la Regione può compiere con semplici operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che con le risorse del bilancio si intende sorreggere. Né la censurata previsione trova giustificazione nel necessario rispetto dell’obbligo di copertura finanziaria della contribuzione regionale riconducibile all’art. 81 Cost., poiché il concetto di equilibrio del bilancio va correttamente inteso nel senso che è la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione delle prestazioni per realizzarlo.

Il principio di eguaglianza sostanziale e i doveri di solidarietà hanno orientato anche le pronunce costituzionali in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di disabilità fisica o psichica. La sent. n. 215 del 1987 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 28, 3° co., della l. n. 118 del 1971, nella parte in cui dispone che «sarà facilitata (...) la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie». La Corte ha sostituito alla formula «sarà facilitata», l’espressione «è assicurata», così trasformando la facoltà attribuita all’amministrazione scolastica di ammettere, o meno, gli alunni alle scuole superiori in obbligo, e riconoscendo a questi ultimi un «diritto pieno» all’accesso a tale grado di istruzione. Il diritto all’istruzione – ha puntualizzato la Corte – deve essere garantito a tutti gli alunni capaci e meritevoli, laddove la capacità e il merito devono essere valutati in riferimento alla specifica condizione di handicap o minorazione.

12. Lo statuto costituzionale dello straniero nella più recente elaborazione della giurisprudenza costituzionale: il ruolo del principio di solidarietà

La giurisprudenza della Corte è stata, da sempre, molto attenta ai diritti degli stranieri e alle relative modalità di tutela e di protezione. Come messo in luce dalla dottrina, le varie pronunce che si sono susseguite nel tempo hanno contribuito all’elaborazione di un vero e proprio «statuto dello straniero, attraverso una lettura della Carta fondamentale che non si ferma al dato testuale delle disposizioni».

La riflessione sulla solidarietà, intesa come impegno della Repubblica ad alleviare la condizione giuridico-materiale delle persone fragili e, in particolare – per quanto in questa sede maggiormente interessa – degli stranieri presenti sul territorio nazionale, costituisce il punto di partenza per il riconoscimento, anche in favore dello straniero, della titolarità dei diritti fondamentali dell’uomo, in una prospettiva di pari dignità sociale. Significativa in tale prospettiva, avuto riguardo alla portata delle affermazioni che sono state compiute a proposito della tutela costituzionale che spetta agli stranieri, è sicuramente la sent. n. 186 del 2020, in cui si legge che, «[p]ur potendo il legislatore valorizzare le esistenti differenze di fatto tra cittadini e stranieri (sentenza n. 104 del 1969), esso non può porre gli stranieri (o […] una certa categoria di stranieri) in una condizione di ‘minorazione’ sociale senza idonea giustificazione, e ciò per la decisiva ragione che lo status di straniero non può essere di per sé considerato “come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi” (…)» (punto 4.2. del Considerato in diritto).

In tale occasione la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, introdotta dal legislatore nel 2018, che precludeva l’iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo, sottolineando «l’irragionevole disparità di trattamento che la norma censurata determina tra stranieri richiedenti asilo e altre categorie di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio statale, oltre che con i cittadini italiani». La Corte ha significativamente spostato sul piano della dignità delle persone il vulnus costituzionale riscontrato, rendendo chiaro l’attuale punto di approdo della propria giurisprudenza sul tema dei diritti degli stranieri, con il sottolineare la centralità della pari dignità umana che, muovendo da basilari ragioni di solidarietà (art. 2 Cost.), diventa il parametro costituzionale di riferimento. Lo straniero deve considerarsi titolare di diritti, nel nostro ordinamento costituzionale, non tanto perché ciò deriva dal canone dell’eguaglianza formale ma perché si tratta di una persona umana, titolare della pari dignità sociale (di cui all’art. 3, 1° co., Cost.), e come tale deve essere coinvolta, non differentemente dai cittadini italiani o da quelli dell’Unione Europea, nel compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno sviluppo e la piena integrazione sociale (art. 3, 2° co., Cost.).

Se è vero, dunque, che l’ampiezza dei diritti di cui lo straniero è titolare rimane oggetto di discrezionale valutazione da parte del legislatore, chiamato a bilanciare tale profilo con gli altri interessi costituzionali in gioco (sul punto, di recente, si veda C. cost., sent. n. 40 del 2025), è tuttavia un dato ormai acquisito nella giurisprudenza della Corte che i diritti fondamentali, quantomeno nel loro nucleo essenziale, spettano ab origine allo straniero in quanto persona, dotata di pari dignità rispetto alle altre. Risuona, in tutta la sua forza, l’eco del paradigma costituzionale dell’art. 2 Cost., che “riconosce” (oltre che “garantisce”) i diritti inviolabili dell’uomo come situazioni giuridiche preesistenti alla Costituzione e alle leggi, con i quali l’ordinamento giuridico deve confrontarsi nel quotidiano impegno di garantire ai titolari una concreta e azionabile tutela: è il postulato sul quale si sorreggono, e derivano, le fondamenta dello Stato democratico. Questo postulato, che le parole utilizzate dalla Corte richiamano sullo sfondo della sent. n. 186 del 2020, di certo non contraddice, ma semmai si aggiunge, alla proclamazione dell’uguaglianza formale secondo i termini letterali utilizzati dall’art. 3, 1° co., della nostra Carta fondamentale, i quali si riferiscono ai soli «cittadini».

Al riguardo, è nota la tesi dottrinale, autorevolmente affermata, secondo cui tale proclamazione «riguarda formalmente i soli cittadini» e «la Costituzione medesima ammette che la cittadinanza possa giocare un ruolo diversificante nella disciplina delle situazioni giuridiche soggettive». Quella stessa dottrina ha riconosciuto che si deve alla giurisprudenza costituzionale l’affermazione della «basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero, consistente nella circostanza che, mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo», differenza che ben può legittimare un trattamento differenziato, secondo ragionevolezza, da parte delle leggi (sent. n. 104 del 1969, punto 4 del Considerato in diritto).

In tal senso, allora, quella tesi può ancor oggi considerarsi valida e, a ben vedere, essa è in linea con la più recente giurisprudenza della Corte. Invero, occorre, per un verso, riconoscere che la proclamazione dell’eguaglianza, di cui al 1° co. dell’art. 3 Cost., è testualmente riferita ai soli “cittadini”, con la conseguenza che il legislatore può ben valorizzare le esistenti differenze di fatto tra cittadini e stranieri in sede di bilanciamento tra valori costituzionali in gioco (come si legge nella sent. n. 186 del 2020). Allo stesso tempo, nondimeno, gli stranieri devono ritenersi titolari, al pari dei cittadini, dei diritti fondamentali dell’uomo, riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost. a prescindere dal legame stretto di cittadinanza (sent. n. 172 del 1999, punto 2.3. del Considerato in diritto): proprio in questo consiste, oggi, la loro “dignità sociale”, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale essi si trovino sul territorio dello Stato e a prescindere, altresì, dall’esistenza di un collegamento formale con la collettività stanziata su quel medesimo territorio.

Si assiste, in definitiva, a un circuito virtuoso che si autoalimenta. La solidarietà, per il tramite della pari dignità sociale, conduce al riconoscimento dei diritti fondamentali e, grazie a questo, viene favorito lo sviluppo pieno dell’inclusione sociale, per infine giungersi, come risultato preferibile e auspicato dalla Costituzione, alla piena equiparazione, nel campo dei diritti e dei doveri reciproci di solidarietà, tra cittadini e stranieri.

Si tratta di un approdo che, non a caso, accomuna le riflessioni che vengono svolte in ordine a tutte le tipologie di diritti (di libertà, sociali e politici), nel solco di quella prospettiva che è stata efficacemente chiamata l’“universalizzazione” dei diritti. L’universalità dei diritti è un aspetto ben noto alla Corte, che l’ha affermato, a beneficio degli stranieri, anzitutto con riguardo ai diritti di libertà. Si prenda, ad esempio, la sent. n. 105 del 2001, già richiamata nella prima parte del presente saggio (paragrafo 4), nella quale – pur dandosi atto che la disciplina sull’immigrazione costituisce un profilo essenziale della sovranità dello Stato il quale, di certo, non può abdicare al compito di presidiare le frontiere e di stabilire regole in funzione di un ordinato flusso migratorio nonché di una adeguata accoglienza – si è escluso recisamente «che le garanzie dell’articolo 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti» (punto 4 del Considerato in diritto).

Le ragioni connesse al governo dei flussi migratori, peraltro, non sono di certo prive di rilievo costituzionale, tanto che esse ben possono condurre, attraverso l’introduzione di apposite previsioni incriminatrici, a restrizioni della libertà dello straniero. La conseguente frizione con il principio costituzionale di solidarietà – la cui massima espansione richiederebbe di alleviare lo stato di estrema indigenza in cui versa la quasi totalità degli immigrati clandestini, anziché di restringerne la libertà per il solo fatto che sono state violate le norme dello Stato sulla regolare immigrazione – è stata, infatti, ricondotta dalla Corte nei binari del necessario contemperamento tra opposte esigenze costituzionali (sent. n. 250 del 2010, ordinanza n. 32 del 2011). Al contempo, la Corte ha riconosciuto che le ragioni della solidarietà trovano espressione – oltre che nella disciplina dei divieti di espulsione e di respingimento e del ricongiungimento familiare – nell’applicabilità, in favore dello straniero irregolare, della normativa sul soccorso al rifugiato e sulla protezione internazionale, di cui al d.lgs. n. 251 del 2007.

13. Diritti sociali, solidarietà sociale e posizione dello straniero

La riflessione della giurisprudenza costituzionale è giunta ad analoghi approdi anche per quanto riguarda il godimento delle prestazioni sociali, da sempre terreno elettivo per il pieno dispiegarsi della solidarietà sociale e, recentemente, altresì, palcoscenico frequente per l’affermazione del principio dell’universalità dei diritti. Ruolo decisivo ha qui giocato il confronto con gli ordinamenti sovranazionali, che impongono di riconoscere i diritti sociali, quantomeno nel loro nucleo essenziale, in considerazione del valore che deve essere riconosciuto alla persona umana in quanto tale, e quindi, nuovamente, a prescindere da considerazioni legate alla titolarità della cittadinanza o ad altre forme, più o meno intense, di “radicamento” sul territorio.

Una spinta decisiva per la giurisprudenza della Corte, in tal senso, è derivata dalla formulazione dell’art. 14 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), che vieta trattamenti discriminatori nel godimento dei diritti. Dalla formulazione di tale norma, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, la giurisprudenza costituzionale ha tratto ispirazione e sostegno nell’inaugurare quel filone di pronunce in tema di prestazioni sociali che, una volta introdotte dal legislatore, non possono non essere estese anche agli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale. Ancora una volta, la chiave di lettura è stata rinvenuta nel «concreto soddisfacimento dei “bisogni primari” della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare», dunque con implicito richiamo agli artt. 2 e 3, 2° co., Cost.: in questa prospettiva, ad esempio, la sent. n. 187 del 2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, 19° co., della l. n. 388 del 2000, nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) la concessione, in favore degli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, dell’assegno mensile di invalidità (di cui all’art. 13 della l. n. 118 del 1971).

Ad analoghe conclusioni è giunta la sent. n. 40 del 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 80, 19° co., nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione, in favore degli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, dell’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della l. n. 18 del 1980, e della pensione di inabilità, di cui all’art. 12 della l. n. 118 del 1971. Nello stesso senso va poi ricordata la sent. n. 22 del 2015, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 2, 3, e 117, 1° co., Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 14 CEDU e all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale – lo stesso art. 80, 19° co., della l. n. 388 del 2000, nella parte in cui subordinava al suddetto requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione, in favore dei non vedenti extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, della pensione di invalidità di cui all’art. 8 della l. n. 66 del 1962, nonché della speciale indennità in favore dei ciechi parziali di cui all’art. 3, 1° co., della l. n. 508 del 1988. E, sempre sullo stesso art. 80, 9° co., della l. n. 388 del 2000, si ricorda la sent. n. 306 del 2008, di cui si tratterà diffusamente al paragrafo 15.

Gli esempi che precedono mostrano il ripetersi, nella riflessione della Corte, del medesimo schema di indagine, che si snoda in tre momenti fondamentali.

Dal punto di partenza del ragionamento, che consiste nell’indagare la natura della prestazione in esame, si passa, in seconda battuta, a quello che diventa il cuore del ragionamento della Corte, che consiste nel calare l’istituto in una più ampia prospettiva ordinamentale. Si giunge, infine, all’approdo comune, riferito al godimento universale dei diritti che viene garantito mediante la sentenza additiva di illegittimità costituzionale. Questo schema si ripete, nella sostanza, in tutte le numerose decisioni con le quali la Corte, anche recentemente, è pervenuta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme che, introducendo una determinata prestazione sociale, ne hanno limitato la platea dei beneficiari a discapito degli stranieri, pur regolarmente presenti sul territorio nazionale, giudicati privi di sufficienti “legami” con il territorio. Si consideri, ad esempio, la sent. n. 54 del 2022, con la quale – a seguito di un confronto con la Corte di giustizia UE, sollecitato dalla previa ordinanza n. 182 del 2020, all’esito del quale si è avuta la conferma che le provvidenze oggetto di esame rientrano nell’ambito di applicazione del diritto alla parità di trattamento di cui all’art. 34 CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), applicato al settore della sicurezza sociale – è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme che escludono dalla concessione dell’assegno di maternità, o da quello di natalità, i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato (a fini lavorativi e non), ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un titolo di soggiorno.

Questo non ha, peraltro, escluso il rilievo, nella giurisprudenza costituzionale dell’“inserimento stabile dello straniero in Italia”. Nella sent. n. 50 del 2019 la Corte ha affermato che, stante la limitatezza delle risorse disponibili, e al di là del confine invalicabile costituito dal nucleo minimo dei diritti, «rientra nella discrezionalità del legislatore graduare con criteri restrittivi, e persino escludere, l’accesso del cittadino extra UE a provvidenze ulteriori» (più di recente, in tal senso, cfr. l’ordinanza n. 29 del 2024, punto 5.4.1. del Considerato in diritto). Per tali ulteriori provvidenze, se «è la cittadinanza stessa, italiana o comunitaria, a presupporre e giustificare l’erogazione della prestazione ai membri della comunità, viceversa ben può il legislatore esigere in capo al cittadino extracomunitario ulteriori requisiti, non manifestamente irragionevoli, che ne comprovino un inserimento stabile e attivo».

Come la Corte ha precisato, del resto, le provvidenze sociali «divengono il corollario dello stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo» (ancora sent. n. 50 del 2019). Solo entro tali limiti potranno assumere rilievo, come condizione per riconoscere le provvidenze sociali in favore degli stranieri, gli indici di radicamento sottesi al rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e, quindi, la produzione di un reddito, la disponibilità di un alloggio ovvero la conoscenza della lingua italiana: si tratterà di «indici non irragionevoli» dello stabile inserimento nella società italiana. Nella sentenza n. 50 del 2019 si è, quindi, concluso che rientra «nella discrezionalità del legislatore riconoscere una prestazione economica al solo straniero, indigente e privo di pensione, il cui stabile inserimento nella comunità lo ha reso meritevole dello stesso sussidio concesso al cittadino italiano».

14. Solidarietà e inclusione nella giurisprudenza della Corte in tema di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Percorsi e riflessioni analoghi sono rinvenibili nella giurisprudenza della Corte in materia di edilizia residenziale pubblica. Come di recente ribadito dalla sent. n. 1 del 2025, anche in questo particolare ambito risulta centrale il ruolo del principio di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost. Il diritto all’abitazione, ha affermato la Corte, è «indissolubilmente connesso con la dignità della persona». Esso, infatti, benché non previsto espressamente nella Costituzione, deve ritenersi «incluso nel catalogo dei diritti inviolabili» della persona (ex plurimis, sent. n. 145 del 2023, punto 5 del Considerato in diritto, e sent. n. 43 del 2022, punto 6.2. del Considerato in diritto) e, proprio in quanto tale, «rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» (sent. n. 217 del 1988 nonché, più di recente, sentt. n. 147 del 2024, n. 128 del 2021 e n. 44 del 2020), poiché è compito dello Stato assicurare «che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana» (sent. n. 217 del 1988).

L’esigenza di disporre di un’abitazione, infatti, discende direttamente «[d]al complesso delle disposizioni costituzionali relative al rispetto della persona umana, della sua dignità e delle condizioni minime di convivenza civile» e risponde a «un bisogno sociale ineludibile, un interesse protetto, cui l’ordinamento deve dare adeguata soddisfazione, anche se nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie» (sent. n. 168 del 2014, punto 2 del Considerato in diritto). Nel solco di queste coordinate, secondo la Corte, il diritto all’abitazione «si configura come tratto saliente della “socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione (sentenza n. 217 del 1988, punto 4.2. del Considerato in diritto)”» e come «un diritto fondamentale di natura sociale» (cfr. anche, in precedenza, nello stesso senso, sent. n. 209 del 2009, punto 2.3. del Considerato in diritto; sent. n. 67 del 2024, punto 6 del Considerato in diritto).

Il «rango primario» del diritto all’abitazione vale ad attrarlo nel ragionamento generale prima esaminato. Le prestazioni in materia di edilizia residenziale pubblica trovano la propria ratio nell’obiettivo di «impedire che taluno resti privo di abitazione» (sent. n. 404 del 1988, punto 4 del Considerato in diritto) e, come tali, rispondono a «inderogabili doveri di solidarietà sociale», che impongono una tutela effettiva per il soddisfacimento di questo bisogno fondamentale della persona umana. La tutela effettiva passa attraverso gli strumenti all’uopo predisposti dal legislatore, che possono consistere, anche alternativamente, nell’assegnazione di alloggi alle famiglie meno abbienti, ovvero nella previsione di sussidi per il canone di locazione. Il soddisfacimento dell’esigenza abitativa assicura ai soggetti deboli «un’esistenza dignitosa» (sent. n. 168 del 2014, punto 2 del Considerato in diritto) ed è «funzionale alla piena realizzazione della persona umana e all’effettivo esercizio degli altri diritti costituzionali» (sent. n. 1 del 2025, punto 5 del Considerato in diritto), a condizione, naturalmente, che il richiedente possa dimostrare di trovarsi effettivamente in una situazione di necessità, funzionalmente correlata alla ragion d’essere dell’istituto in esame.

In questo quadro, il requisito della “residenza protratta” o “prolungata”, qualora venga stabilito dal legislatore al fine di selezionare coloro che hanno diritto di ottenere l’assegnazione dell’alloggio, appare «distorsivo», perché «smarrisce ogni legame con le situazioni di bisogno o di disagio riferibili alla persona in quanto tale», e «rischia di precludere l’accesso alle prestazioni pubbliche alle persone che abbiano esercitato la libertà di circolazione o abbiano dovuto mutare residenza». Per queste ragioni, con la già citata sent. n. 1 del 2025, all’esito di uno «stretto scrutinio di legittimità costituzionale», la Corte ha annullato le previsioni della legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 2005, nella parte in cui richiedevano, per l’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Analogamente è stato ritenuto illegittimo il requisito della previa occupazione lavorativa protratta, talora previsto, dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP), in alternativa a quello della residenza prolungata. Come ha osservato la Corte, «[n]eppure tale condizione, infatti, presenta alcuna ragionevole connessione con la ratio dell’ERP, in quanto allo stesso modo configura una soglia rigida di accesso e, pertanto, nega qualsiasi rilievo al bisogno nella concessione del beneficio, comportandone anzi la negazione “proprio ai soggetti economicamente più deboli, in contraddizione con la funzione sociale del servizio”» (sent. n. 44 del 2020). In ciò può cogliersi, da un punto di vista generale, quello che la dottrina ha definito il «cosmopolitismo pragmatico» della giurisprudenza della Corte, che si dimostra aperta alla «diluizione del legame tra cittadinanza e diritti rispetto al godimento delle prestazioni sociali» ma, allo stesso tempo, attenta all’elemento del radicamento territoriale. In altre parole, si approda a una gradazione sia delle tutele, sia, corrispondentemente, del giudizio di eguaglianza-ragionevolezza, posto che, laddove vengano in rilievo prestazioni sociali attinenti ai diritti fondamentali (come accade per quelle relative all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), l’uguaglianza tra cittadini e non cittadini viene predicata al livello più assoluto, a prescindere quindi da profili attinenti al maggiore o minore radicamento della persona sul territorio; di fronte, invece, alla previsione di prestazioni sociali che non afferiscono al livello dei diritti fondamentali, è consentita al legislatore una ragionevole differenziazione tra cittadini e non cittadini, in ciò ben potendo trovare un ruolo decisivo l’aspetto del radicamento territoriale.

15. Principio di solidarietà, cittadinanza, diritti politici

Tentativi di universalizzazione si riscontrano nella giurisprudenza della Corte anche con riguardo al settore dei diritti politici, animato dal tema dell’appartenenza alla comunità, paradigma sul quale, come osservato in dottrina, viene edificato il concetto giuridico di cittadinanza.

Sul punto, la riflessione della Corte ha avuto modo di svilupparsi, sia pure in maniera episodica, nel senso di approfondire la posizione degli apolidi e degli stranieri con riguardo, rispettivamente, all’ammissione al servizio militare e al servizio civile (nazionale o regionale). Il dato rilevante, in tale riflessione, è costituito dall’osservazione secondo cui l’art. 2 Cost., là dove parla di diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, «prescinde del tutto (…) dal legame stretto di cittadinanza» e si riferisce, piuttosto, a una più ampia e comprensiva «comunità di diritti e di doveri» la quale «accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri» (sent. n. 172 del 1999, punto 2.3. del Considerato in diritto).

Riecheggia, in queste parole, il concetto di cittadinanza intesa come “partecipazione”, più che come mera appartenenza a un dato consesso sociale, in un’accezione, cioè, «scevr[a] da condizionamenti formali e convenzionali per riferire invece un’idea fondata sulla condivisione di valori comuni e sulla partecipazione ad un progetto in continuo divenire». La Costituzione, come recentemente osservato dalla Corte, «associa la cittadinanza primariamente alla partecipazione politica e ai diritti politici (Titolo IV della Parte prima della Costituzione)», non mancando, peraltro, di «richiama[re] l’idea di cittadinanza quale appartenenza a una comunità che ha comuni radici culturali e linguistiche» e che, nondimeno, rimane «aperta al pluralismo» e alla tutela delle minoranze (sent. n. 142 del 2025, punto 11.2. del Considerato in diritto). In questa dimensione, come è stato notato, la cittadinanza assume rilievo, nell’ordito costituzionale, non più (o non solo) come rapporto giuridico, «ma come status», e non passa esclusivamente attraverso la rivendicazione del godimento di diritti, «ma attraverso la richiesta di adempiere a quei doveri inderogabili di solidarietà sanciti dall’art. 2 Cost.», in modo da fondare il pieno riconoscimento dei diritti (anche politici) dei cittadini stranieri sull’adempimento volontario degli inderogabili doveri di solidarietà sanciti dalla Costituzione.

L’art. 52 Cost. proclama il «sacro dovere» di difesa della patria, espressamente nei riguardi dei soli cittadini italiani. Tuttavia, come la Corte ha affermato, rispetto agli apolidi «il silenzio della norma costituzionale non comporta divieto», dovendosi ritenere esistente «uno spazio vuoto di diritto costituzionale nel quale il legislatore può far uso del proprio potere discrezionale nell’apprezzare ragioni che inducano a estendere la cerchia dei soggetti chiamati alla prestazione del servizio militare» (ancora, sent. n. 172 del 1999). Del resto, proprio alla luce del proclamato dovere di solidarietà, l’attuale visione degli apparati militari italiani e dello stesso servizio militare appare ormai, secondo la Corte, «non più finalizzata all’idea della potenza dello Stato o, come si è detto in relazione al passato, dello “Stato di potenza”, ma legata invece all’idea della garanzia della libertà dei popoli e dell’integrità dell’ordinamento nazionale» (sempre sent. n. 172 del 1999), con un ammonimento che risuona, oggi, ancor più significativo di fronte al drammatico inasprirsi di istinti di preminenza nazionalistici.

La rilettura, in chiave di solidarietà, del concetto di “difesa della patria” è stata compiuta dalla Corte anche con riferimento all’istituto del servizio civile, tradizionalmente inquadrato proprio nell’art. 52 Cost. In questa prospettiva ne è stata evidenziata l’attuale «significativa evoluzione, nel senso dell’apertura a molteplici valori costituzionali». Il dovere di difendere la patria, ha precisato la Corte, «non si risolve soltanto in attività finalizzate a contrastare o prevenire un’aggressione esterna, ma può comprendere anche attività di impegno sociale non armato», ben potendosi identificare, accanto alla difesa militare («che è solo una delle forme di difesa della patria»), «un’altra forma di difesa, che si traduce nella prestazione di servizi rientranti nella solidarietà e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale» (sent. n. 119 del 2015, punto 4.1. del Considerato in diritto).

L’attività di impegno sociale, che si è chiamati a svolgere nell’ambito del servizio civile, deve «essere ricompresa tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sent. n. 309 del 2013). Di conseguenza, posto che il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano è riconosciuto, per legge, agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato (art. 2, 2° co., del d.lgs. n. 286 del 1998), la Corte ha giudicato irragionevole l’esclusione di quegli stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile nazionale, in quanto con ciò viene loro impedito «di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune». Con la sent. n. 119 del 2015 è stata, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, 1° co., del d.lgs. n. 77 del 2002, nella parte in cui prevedeva il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo svolgimento del servizio civile, proprio perché, a giudizio della Corte, ciò comportava «un’ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all’integrazione nella comunità di accoglienza». Nella nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2017, pertanto, è stabilito che «Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età» (art. 14, 1° co.).

Analogamente, con la sent. n. 309 del 2013, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, 1° co., lettera b, della legge della Provincia di Bolzano n. 19 del 2012, nella parte in cui escludeva i cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti nello Stato italiano, dalla possibilità di prestare servizio sociale volontario. In tal senso, è stato giudicato irragionevole subordinare la possibilità di accedere al servizio sociale volontario al possesso della cittadinanza autonoma italiana o di altro Stato dell’Unione Europea, trattandosi di prestazioni personali effettuate spontaneamente a favore di altri individui o della collettività. La partecipazione a tali forme di solidarietà «deve essere ricompresa tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente».

Il richiamo, operato nella pronuncia in esame, alla precedente sent. n. 306 del 2008 consente di riannodare il filo delle presenti riflessioni e di cogliere appieno, allo stato attuale dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte in subiecta materia, la perdurante centralità del parametro dell’art. 3 Cost., nella multiforme valenza della ragionevolezza e dell’eguaglianza formale e sostanziale, in tutte quelle situazioni in cui il riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo possa risultare, nei fatti, pregiudicato da una non corretta applicazione del canone della solidarietà sociale. Nella fattispecie decisa con la sent. n. 306 del 2008, già richiamata, infatti, veniva in rilievo il mancato riconoscimento, nell’art. 80, 19° co., della l. n. 388 del 2000, dell’indennità di accompagnamento in favore di quegli stranieri che non risultassero in possesso dei requisiti di reddito stabiliti per l’ottenimento del permesso di lungo soggiorno. Sulla premessa per cui tale provvidenza «rientra nelle prestazioni assistenziali e, più in generale, anche nella terminologia adottata dalla Corte di Strasburgo, attiene alla “sicurezza o assistenza sociale”, la Corte ha ricordato che al legislatore è consentito «introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria». Ha quindi ritenuto manifestamente irragionevole subordinare l’attribuzione di una prestazione assistenziale, quale l’indennità di accompagnamento – i cui presupposti sono la totale disabilità al lavoro, nonché l’incapacità alla deambulazione autonoma o al compimento in autonomia degli atti quotidiani della vita – «al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede per il suo rilascio, tra l’altro, la titolarità di un reddito». Veniva in rilievo, infatti, un vulnus incidente «sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili e, come nel caso, parziali, alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza», con conseguente violazione non solo dell’art. 3 Cost., ma anche degli artt. 32 e 38 Cost., «nonché – tenuto conto che quello alla salute è diritto fondamentale della persona (vedi, per tutte, le sentenze n. 252 del 2001 e n. 432 del 2005) – [del]l’art. 2 della Costituzione». Il tutto comportava, inoltre, la violazione dell’art. 10, 1° co., Cost., «dal momento che tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall’appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato». Se dunque è consentito, al legislatore italiano, di «dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l’ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia» e di «subordinare, non irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata», gli è tuttavia precluso – una volta che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione – introdurre discriminazioni contro gli stranieri «stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini».

Si tratta di affermazioni con le quali la Corte dimostra l’attualità del proprio ruolo di garante della Costituzione.

II. Sentenze di illegittimità costituzionale

Seleziona una delle materie elencate nel menù laterale per consultare le sentenze organizzate per area tematica.

III.1. Indice delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime

CODICE CIVILE

  • Codice civile — Art. 116, primo comma — Sentenza n. 245/2011
  • Codice civile — Artt. 237, 262 e 299 — Sentenza n. 286/2016
  • Codice civile — Art. 262 — Sentenza n. 297/1996
  • Codice civile — Art. 262, primo comma — Sentenza n. 131/2022
  • Codice civile — Art. 278, primo comma — Sentenza n. 494/2002
  • Codice civile — Art. 299, primo comma — Sentenza n. 135/2023
  • Codice civile — Art. 299, secondo comma — Sentenza n. 120/2001
  • Codice civile — Art. 1052, secondo comma — Sentenza n. 167/1999

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

  • Codice di procedura civile — Art. 238, commi secondo e primo — Sentenza n. 334/1996
  • Codice di procedura civile — Art. 251, secondo comma — Sentenza n. 149/1995
  • Codice di procedura civile — Art. 405, in relazione all’art. 406 — Sentenza n. 327/2002

CODICE PENALE MILITARE DI PACE

  • Codice penale militare di pace — Art. 27 — Sentenza n. 358/1993
  • Codice penale militare di pace — Art. 180, primo comma — Sentenza n. 126/1985
  • Codice penale militare di pace — Art. 309 — Sentenza n. 74/1985

CODICE PENALE

  • Codice penale — Art. 272 — Sentenza n. 87/1966
  • Codice penale — Art. 415 — Sentenza n. 108/1974
  • Codice penale — Art. 553 — Sentenza n. 49/1971
  • Codice penale — Art. 666 — Sentenza n. 56/1970

CODICE DI PROCEDURA PENALE

  • Codice di procedura penale — Art. 589, quinto comma — Sentenza n. 114/1979
  • Codice di procedura penale — Art. 622, ultimo comma — Sentenza n. 82/1975
  • Codice di procedura penale — Art. 651, commi secondo e terzo — Sentenza n. 190/1981

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

  • Disposizioni sulla legge in generale — Art. 20, primo comma — Sentenza n. 477/1987

LEGGI STATALI

1887

  • Regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138 (Ordinamento della Consulta Araldica) — Sentenza n. 101/1967

1896

  • Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313 (Che stabilisce un nuovo ordinamento per la Consulta Araldica). — Sentenza n. 101/1967
  • Regio decreto 5 luglio 1896, n. 314 (Che approva il Regolamento per la Consulta Araldica) — Sentenza n. 101/1967

1904

  • Legge 14 febbraio 1904, n. 36 (Disposizioni sui manicomi e sugli alienati) — Art. 2, commi secondo e terzo — Sentenza n. 74/1968

1912

  • Legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana) — Artt. 1, nn. 1) e 2), e 2, secondo comma — Sentenza n. 30/1983
  • Legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana) — Art. 8, ultimo comma — Sentenza n. 136/1984
  • Legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana) — Art. 8, ultimo comma — Sentenza n. 974/1988
  • Legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana) — Art. 8, ultimo comma — Sentenza n. 278/1992
  • Legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana) — Art. 8, ultimo comma — Sentenza n. 131/2001

1919

  • Legge 17 luglio 1919, n. 1176 (Che stabilisce norme circa la capacità giuridica della donna) — Art. 7 — Sentenza n. 33/1960

1924

  • Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442 — Sentenza n. 101/1967
  • Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2337 — Sentenza n. 101/1967

1926

  • Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1489 — Sentenza n. 101/1967
  • Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Art. 215 — Sentenza n. 114/1967

1928

  • Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell’art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione) — Artt. 39 e 41 — Sentenza n. 173/1983

1929

  • Regio decreto 21 gennaio 1929, n. 61 — Sentenza n. 101/1967
  • Legge 24 giugno 1929, n. 1085 (Disciplina della esposizione delle bandiere estere) — Art. 1 — Sentenza n. 59/1958
  • Legge 24 giugno 1929, n. 1085 (Disciplina della esposizione delle bandiere estere) — Artt. 3 — Sentenza n. 189/1987
  • Legge 24 giugno 1929, n. 1159 (Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi) — Art. 3 — Sentenza n. 59/1958

1930

  • Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per l’attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato) — Artt. 1 e 2 — Sentenza n. 59/1958
  • Regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731 (Norme sulle comunità israelitiche e sulla Unione delle comunità medesime) — Artt. 1, 2, 3, 15, 16 (recte: 17), 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 56, 57 e 58 — Sentenza n. 259/1990
  • Regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731 (Norme sulle comunità israelitiche e sulla Unione delle comunità medesime) — Art. 4 — Sentenza n. 239/1984
  • Regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731 (Norme sulle comunità israelitiche e sulla Unione delle comunità medesime) — Art. 9 — Sentenza n. 43/1988
  • Regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731 (Norme sulle comunità israelitiche e sulla Unione delle comunità medesime) — Art. 36 — Sentenza n. 268/1998

1931

  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Art. 4 — Sentenza n. 30/1962
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Art. 18 — Sentenza n. 27/1958
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Art. 18, terzo comma — Sentenza n. 90/1970
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Art. 18, terzo comma — Sentenza n. 11/1979
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Art. 25 — Sentenza n. 45/1957
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Art. 68 — Sentenza n. 142/1967
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Art. 68 — Sentenza n. 56/1970
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Art. 112 — Sentenza n. 199/1972
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Artt. 112, primo comma, 114, primo comma — Sentenza n. 49/1971
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Art. 113, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo — Sentenza n. 1/1956
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Art. 114, secondo comma — Sentenza n. 120/1968
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Art. 138, primo comma — Sentenza n. 311/1996
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Art. 157, commi primo, secondo e terzo — Sentenza n. 2/1956
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Art. 158, primo comma — Sentenza n. 19/1959
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Art. 162, commi primo e secondo — Sentenza n. 72/1963
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Art. 215 — Sentenza n. 114/1967
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) — Art. 211 — Sentenza n. 193/1985

1933

  • Regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286 (Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare circa l’ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio.) — Artt. 1 e 6 — Sentenza n. 173/1983

1934

  • Legge 22 febbraio 1934, n. 370 (Riposo domenicale e settimanale) — Artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 — Sentenza n. 105/1972

1936

  • Regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni) — Artt. 1, 166, 168, n. 5, 178 e 251 — Sentenza n. 225/1974
  • Regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni) — Art. 13 — Sentenza n. 100/1968

1938

  • Regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1390 (Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista) — Sentenza n. 268/1998
  • Regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779 (Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana) — Sentenza n. 268/1998
  • Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 (Provvedimenti per la difesa della razza italiana) — Art. 8 — Sentenza n. 268/1998

1939

  • Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità) — Art. 9 — Sentenza n. 137/1986
  • Regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia) — Artt. 8, terzo comma, e 91, ultimo comma — Sentenza n. 69/1962
  • Regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia) — Art. 9, primo comma — Sentenza n. 71/1963
  • Legge 29 giugno 1939, n. 1054 (Disciplina dell’esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica) — Sentenza n. 268/1998
  • Legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell’Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari) — Art. 30 — Sentenza n. 46/1972
  • Legge 6 luglio 1939, n. 1272 (Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria) — Sentenza n. 137/1986
  • Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) — Art. 72, comma 1 — Sentenza n. 286/2016
  • Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) — Art. 165 — Sentenza n. 13/1994
  • Legge 13 luglio 1939, n. 1055 (Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica) — Sentenza n. 268/1998

1941

  • Legge 23 gennaio 1941, n. 166 (Norme integrative per la disciplina delle pubbliche affissioni) — Art. 3 — Sentenza n. 11/1974

1942

  • Legge 19 gennaio 1942, n. 86 (Gestione di istituto scolastico non autorizzato) — Artt. 3 e 4, commi primo, secondo e terzo — Sentenza n. 36/1958

1943

  • Regio decreto giugno 1943, n. 651 — Sentenza n. 101/1967

1945

  • Decreto-legge luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali) — Art. 4, comma 1 — Sentenza n. 181/1988

1946

  • Decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561 (Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni) — Art. 2, primo comma — Sentenza n. 49/1971
  • Decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561 (Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni) — Art. 415 — Sentenza n. 108/1974
  • Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303 (Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva) — Art. 2 — Sentenza n. 144/1984

1947

  • Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 (Disposizioni concernenti l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) — Art. 15 — Sentenza n. 137/1986
  • Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1382 (Autorizzazione di pubblica sicurezza per l’esposizione dei manifesti ed avvisi al pubblico) — Art. 1 — Sentenza n. 1/1956

1950

  • Legge 11 aprile 1950, n. 130 (Miglioramenti economici ai dipendenti statali) — Art. 4, quinto comma — Sentenza n. 83/1983
  • Legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) — Artt. 10, 22, 22 primo comma — Sentenza n. 561/1987
  • Legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) — Art. 62, comma 3 — Sentenza n. 285/1986
  • Legge 26 agosto 1950, n. 860 (Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri) — Art. 11 — Sentenza n. 92/1977

1951

  • Legge 4 gennaio 1951, n. 28, (Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma) — Art. 3 — Sentenza n. 240/1974

1952

  • Legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti) — Art. 2 — Sentenza n. 137/1986

1953

  • Legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) — Art. 27 — Sentenza n. 170/2010

1955

  • Legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) — Art. 8 — Sentenza n. 268/1998

1956

  • Legge 8 novembre 1956, n. 1317 (Aggiunte, e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) — Art. 4 — Sentenza n. 268/1998
  • Legge 4 dicembre 1956 n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione) — Art. 16 — Sentenza n. 137/1986

1957

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) — Art. 4, comma 2 — Sentenza n. 422/1995

1958

  • Legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l’educazione fisica) — Art. 13, secondo comma — Sentenza n. 225/1990
  • Legge 3 aprile 1958, n. 470 (Modifica all’art. 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, concernente modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare circa l’ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio) — Art. 1 — Sentenza n. 173/1983

1960

  • Decreto del Presidente della Repubblica, 16 maggio1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) — Art. 30 lettere d-bis), e) — Sentenza n. 62/2022

1961

  • Legge 5 luglio 1961, n. 641 (Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine) — Art. 15, in relazione all’art. 2, commi secondo e terzo della stessa legge — Sentenza n. 131/1973

1962

  • Legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti) — Art. 13 — Sentenza n. 764/1988

1963

  • Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) — Art. 45 — Sentenza n. 11/1968
  • Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) — Artt. 46 e 47, terzo comma — Sentenza n. 98/1968

1964

  • Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica) — Art. 1, primo comma, lett. b) — Sentenza n. 136/1984
  • Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica) — Art. 1, primo comma, lett. b) — Sentenza n. 974/1988
  • Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica) — Art. 1, primo comma, lett. b) — Sentenza n. 278/1992
  • Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica) — Art. 1, primo comma, lett. b) — Sentenza n. 131/2001
  • Legge 10 agosto 1964 n. 719 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari) — Art. 1, primo comma — Sentenza n. 454/1994

1965

  • Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 (Conglobamento dell’assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell’art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268) — Art. 25, quinto comma — Sentenza n. 30/1987
  • Legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) — Art. 27 — Sentenza n. 46/1972

1966

  • Legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) — Art. 11 — Sentenza n. 137/1986

1967

  • Legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti) — Art. 3, lett. b) — Sentenza n. 464/1997

1968

  • Legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) — Artt. 9, comma 1, 11 — Sentenza n. 561/1987
  • Legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) — Art. 50, comma 3 — Sentenza n. 285/1986
  • Legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della scuola materna statale) — Sentenza n. 140/1968
  • Legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della scuola materna statale) — Artt. 8, 9, 10, 11, comma 2, 18, comma 3, 19, 20, 28 — Sentenza n. 173/1983

1969

  • Decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9 (Riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media) — Artt. 5, commi 3 e 4, e 6, commi 1, 2, 3 — Sentenza n. 156/1969
  • Legge 5 aprile 1969, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media) — Articolo unico — Sentenza n. 156/1969

1970

  • Decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli) — Artt. 3, numeri 1) e 7) e 10 — Sentenza n. 192/1970
  • Decreto-legge 19 giugno 1970 n. 370 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica) — Art. 8 — Sentenza n. 402/1988
  • Regio-decreto 30 giugno 1970, n. 5726 (Che approva la Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori tra l’Italia e la Francia) — Sentenza n. 54/1979

1971

  • Legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) — Art. 28 comma 3 — Sentenza n. 215/1987
  • Legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull’edilizia residenziale pubblica) — Art. 13, ultimo comma — Sentenza n. 284/1974
  • Legge 6 dicembre 1971 n. 1044 (Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato) — Artt. 8 e 11 — Sentenza n. 92/1977
  • Legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) — Art. 34 — Sentenza n. 92/1977

1972

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 (Imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) — Art. 12 — Sentenza n. 89/1979
  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 (Imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) — Art. 15 — Sentenza n. 131/1973
  • Legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza) — Art. 5, primo comma — Sentenza n. 470/1989
  • Legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza) — Art. 8, secondo comma — Sentenza n. 409/1989
  • Legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza) — Art. 8, terzo comma — Sentenza n. 467/1991
  • Legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza) — Art. 8, terzo comma — Sentenza n. 343/1993
  • Legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza) — Art. 8, terzo comma — Sentenza n. 422/1993

1973

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) — Artt. 1, 183 e 195 — Sentenza n. 225/1974
  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) — Artt. 1, 183 e 195 — Sentenza n. 226/1974
  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) — Artt. 1, 183, primo comma, e 195 — Sentenza n. 1030/1988
  • Legge provinciale 26 luglio 1973, n. 18 (Norme per la disciplina della raccolta dei funghi) — Art. 6 — Sentenza n. 88/1987
  • Decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l’Università) — Art. 3, primo comma — Sentenza n. 20/1082
  • Decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l’Università) — Art. 4, comma sesto, n. 1) — Sentenza n. 16/1980

1974

  • Decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale) — Sentenza n. 227/1975

1975

  • Legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) — Artt. 1, 2, 14 e 45 — Sentenza n. 202/1976
  • Legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) — Art. 2, primo comma — Sentenza n. 153/1987
  • Legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) — Art. 21, secondo comma — Sentenza n. 41/1990
  • Legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) — Art. 22, primo comma, n. 10 — Sentenza n. 76/1994
  • Legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) — Art. 23, secondo comma — Sentenza n. 340/1994

1976

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) — Artt. 8, 11, 12, primo comma, 13, primo comma, 13, quinto comma, 15 e 20 — Sentenza n. 555/1988

1977

  • Legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) — Art. 4 — Sentenza n. 498/1988
  • Legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) — Art. 7 — Sentenza n. 1/1987
  • Legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) — Art. 12 — Sentenza n. 117/1986

1978

  • Legge 9 agosto 1978, n. 463 (Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l’immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado) — Art. 9 — Sentenza n. 173/1983
  • Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) — Artt. 1, 8, comma 1, 11, comma 1, 83 — Sentenza n. 561/1987

1979

  • Legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) — Art. 2, comma 3 — Sentenza n. 764/1988

1980

  • Legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la relativa sperimentazione organizzativa e didattica) — Art. 5, terzo comma, n. 3) — Sentenza n. 89/1986
  • Legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la relativa sperimentazione organizzativa e didattica) — Art. 5, terzo comma, n. 3) — Sentenza n. 397/1989
  • Legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la relativa sperimentazione organizzativa e didattica) — Art. 7, ottavo comma, lett. g) — Sentenza n. 284/1987
  • Legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la relativa sperimentazione organizzativa e didattica) — Art. 7, ottavo comma, lett. g) — Sentenza n. 39/1989
  • Legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la relativa sperimentazione organizzativa e didattica) — Art. 7, nono comma, prima parte — Sentenza n. 284/1987
  • Legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l’attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l’anno 1980) — Art. 4 — Sentenza n. 764/1988
  • Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) — Art. 28, terzo comma — Sentenza n. 55/1989
  • Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) — Art. 50, n. 3 — Sentenza n. 89/1986
  • Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) — Art. 50, n. 3 — Sentenza n. 397/1989
  • Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) — Art. 58, primo comma, lett. h) — Sentenza n. 284/1987
  • Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) — Art. 58, primo comma, lett. h) — Sentenza n. 39/1989
  • Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) — Art. 58, secondo comma, prima parte — Sentenza n. 284/1987
  • Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) — Art. 103, commi primo, secondo, terzo e settimo — Sentenza n. 305/1995
  • Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) — Art. 103, terzo comma — Sentenza n. 191/2008
  • Legge 18 novembre 1980, n. 791 (Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.) — Art. 3 — Sentenza n. 268/1998
  • Legge 22 dicembre 1980, n. 932 (Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali) — Art. 4 — Sentenza n. 268/1998

1981

  • Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l’università) — Art. 8 — Sentenza n. 504/1988
  • Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale.) — Artt. 22 e 23 — Sentenza n. 233/1994

1982

  • Legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) — Artt. 35, quarto comma, 37 e 57 — Sentenza n. 249/1986
  • Legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) — Artt. 35, 37, 38 e 57 — Sentenza n. 249/1986
  • Legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) — Art. 43, secondo comma — Sentenza n. 180/1988

1985

  • Legge 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell’ente “Ferrovie dello Stato”) — Artt. 20 e 21 — Sentenza n. 768/1988

1986

  • Legge 26 marzo 1986, n. 86 (Ristrutturazione dei ruoli dell’ANAS e decentramento di competenze) — Art. 5 — Sentenza n. 555/1988
  • Legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l’armamento privato) — Art. 3, comma 4 — Sentenza n. 1106/1988

1988

  • Legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988) — Art. 22, secondo comma — Sentenza n. 241/1989
  • Legge 27 ottobre 1988 n. 458 (Concorso dello Stato nelle spese degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio) — Art. 3 — Sentenza n. 486/1991

1989

  • Legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane) — Art. 19 — Sentenza n. 268/1998
  • Decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181 — Art. 2, comma 2 — Sentenza n. 503/1991
  • Decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 — Art. 2, comma 23 — Sentenza n. 315/1993
  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche) — Art. 6, terzo comma — Sentenza n. 144/1997

1990

  • Legge 13 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge) — Art. 2-bis — Sentenza n. 180/2018
  • Legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) — Art. 15, quarto comma — Sentenza n. 420/1994
  • Legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi) — Art. 1, comma 3 — Sentenza n. 467/2002

1991

  • Decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza) — Art. 12, comma 1, lett. c) — Sentenza n. 188/1994

1992

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) — Art. 5 — Sentenza n. 195/2022
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) — Art. 9.1 — Sentenza n. 25/2025
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) — Art. 10 — Sentenza n. 258/2017
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) — Art. 33, comma 3 — Sentenza n. 213/2016
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) — Art. 41, comma 6 — Sentenza n. 406/1992
  • Legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) — Art. 16, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo — Sentenza n. 393/1992
  • Legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l’imprenditoria femminile) — Art. 6, comma 2 — Sentenza n. 109/1993
  • Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395) — Artt. 27, comma 2, e 28, comma 4 — Sentenza n. 211/2023
  • Legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) — Art. 1, comma 10, secondo e terzo periodo — Sentenza n. 424/1995

1993

  • Legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) — Art. 5, comma 2 — Sentenza n. 422/1995
  • Legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) — Art. 7, comma 1 — Sentenza n. 422/1995
  • Legge 4 agosto 1993, n. 277 (Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati) — Art. 1 — Sentenza n. 422/1995
  • Legge 15 ottobre 1993, n. 415 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull’elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) — Art. 2 — Sentenza n. 422/1995

1994

  • Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1994 n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) — Art. 156, comma 1 — Sentenza n. 454/1994

1995

  • Legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) — Art. 1, comma, 6 — Sentenza n. 422/1995
  • Decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse) — Art. 21-bis, primo comma, primo periodo, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341 — Sentenza n. 189/2023

1997

  • Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) — Art. 3, settimo comma — Sentenza n. 466/2002

1998

  • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) — Art. 5, comma 5 — Sentenza n. 202/2013
  • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) — Art. 9, comma 1 — Sentenza n. 306/2008
  • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) — Art. 13, comma 3-quater — Sentenza n. 270/2019
  • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) — Art. 13, comma 5-bis — Sentenza n. 222/2004
  • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) — Art. 13, comma 8 — Sentenza n. 278/2008
  • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) — Art. 13, comma 13-bis, secondo periodo — Sentenza n. 466/2005
  • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) — Art. 14, comma 5-quater — Sentenza n. 359/2010
  • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) — Art. 19, comma 2, lett. d) — Sentenza n. 376/2000
  • combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 — Sentenza n. 88/2023

1999

  • Decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78 — Art. 2, comma 2-bis — Sentenza n. 206/2009
  • Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI) — Art. 16, secondo comma — Sentenza n. 184/2023

2000

  • Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) — Art. 71, comma 3 — Sentenza n. 62/2022
  • Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) — Artt. 33 e 34 — Sentenza n. 286/2016
  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) — Art. 80, comma 19 — Sentenza n. 306/2008
  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) — Art. 80, comma 19 — Sentenza n. 187/2010
  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) — Art. 80, comma 19 — Sentenza n. 329/2011
  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) — Art. 80, comma 19 — Sentenza n. 40/2013
  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) — Art. 80, comma 19 — Sentenza n. 22/2015
  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) — Art. 80, comma 19 — Sentenza n. 230/2015

2001

  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) — Art. 16, lett. c) — Sentenza n. 116/2011
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) — Art. 42, comma 5 — Sentenza n. 158/2007
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) — Art. 42, comma 5 — Sentenza n. 203/2013
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) — Art. 42, comma 5 — Sentenza n. 232/2018
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) — Art. 42, comma 5 — Sentenza n. 197/2025
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) — Art. 64, comma 2 — Sentenza n. 257/2012
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) — Art. 74 — Sentenza n. 54/2022
  • Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002) — Art. 22, comma 3 — Sentenza n. 13/2004

2002

  • Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64) — Art. 3, comma 1 — Sentenza n. 119/2015
  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) — Art. 102 — Sentenza n. 254/2007
  • Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) — Art. 33, comma 7, lett. c) — Sentenza n. 78/2005
  • Decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari) — Art. 1, comma 8, lett. c) — Sentenza n. 78/2005

2003

  • Legge 20 giugno 2003 n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) — Art. 6, commi 2, 5 e 6 — Sentenza n. 390/2007
  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), art. 4, commi 101 e 103 — Sentenza n. 308/2004

2004

  • Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università) — Sentenza n. 11/2007
  • Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università) — Art. 2, comma 7-bis — Sentenza n. 167/2008

2006

  • Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) — Art. 30 — Sentenza n. 275/2009

2007

  • Legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali) — Art. 3, comma 2 — Sentenza n. 166/2008
  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) — Art. 2, commi 413 e 414 — Sentenza n. 80/2010

2008

  • Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) — Art. 11, comma 13 — Sentenza n. 166/2018
  • Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) — Art. 11, commi 3, lett. e), 4, ultimo periodo, e 9; art. 13, commi 2, 3 e 3-ter — Sentenza n. 121/2010
  • Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) — Art. 23, comma 2 — Sentenza n. 176/2010
  • Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) — Art. 61, comma 17 — Sentenza n. 341/2009
  • Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) — Art. 64, comma 4, lettere f-bis) e f-ter) — Sentenza n. 200/2009

2009

  • Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) — Art. 1-ter, comma 13, lett. c) — Sentenza n. 172/2012

2011

  • Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) — Art. 19, comma 4 — Sentenza n. 147/2012
  • Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) — Art. 11 — Sentenza n. 287/2012
  • Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) — Art. 31, comma 4 — Sentenza n. 143/2024
  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) — Art. 3, quarto comma — Sentenza n. 2/2023

2012

  • Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5» — Artt. 8 e 10, comma 1 — Sentenza n. 104/2017

2014

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» — Art. 1, comma 125 — Sentenza n. 54/2022

2015

  • Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) — Art. 4, comma 1-bis — Sentenza n. 186/2020

2016

  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) — Art. 1, commi 85 e 627 — Sentenza n. 71/2018
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) — Art. 1, commi 269, 270, 271, 272 e 275 — Sentenza n. 87/2018

2017

  • Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) — Art. 44, commi 7, 8, 9, 10, 11 — Sentenza n. 181/2024
  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) — Art. 1, comma 248 — Sentenza n. 54/2022

2018

  • Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) — Art. 13 — Sentenza n. 186/2020
  • Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) — Art. 23-quater, comma 1 — Sentenza n. 54/2022

2019

  • Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) — Art. 2, primo comma, lett. a), n. 2) — Sentenza n. 31/2025
  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) — Art. 1, comma 340 — Sentenza n. 54/2022

2020

  • Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77 — Art. 103, comma 10, lett. c) — Sentenza n. 43/2024
  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) — Art. 1, comma 362 — Sentenza n. 54/2022

LEGGI REGIONALI

Abruzzo

  • Legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio) — Art. 6, comma 2-bis — Sentenza n. 275/2016
  • Legge della Regione Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi) — Art. 1 — Sentenza n. 195/1993
  • Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) — Art. 5, comma 4.1 — Sentenza n. 9/2021
  • Legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria) — Art. 1, commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo — Sentenza n. 9/2009
  • Legge della Regione Abruzzo 4 dicembre 2009, n. 30 (Disciplina dell’apprendistato) — Artt. 25, commi 1 e 2, e 28, comma 1 — Sentenza n. 334/2010
  • Legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) — Art. 5, commi 3 e 5 — Sentenza n. 273/2016
  • Legge della Regione Abruzzo n. 34 del 2019 — Art. 4, comma 1 — Sentenza n. 9/2021

Basilicata

  • Legge della Regione Basilicata 16 febbraio 1987, n. 2 (Disciplina dei criteri generali per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) — Art. 13, commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo — Sentenza n. 459/1995

Calabria

  • Legge della Regione Calabria 30 maggio 1983, n. 18 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche d’interesse regionale e sulla accelerazione delle relative procedure. Delega agli Enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d’urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali) — Art. 15 — Sentenza n. 30/2017
  • Legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria) — Artt. 3, comma 1, lett. m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lett. a) e b) — Sentenza n. 230/2011
  • Legge della Regione Calabria 20 dicembre 2011, n. 44 (Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza) — Art. 2, comma 3 — Sentenza n. 4/2013

Campania

  • Legge della Regione Campania 3 luglio 1973, n. 14 (Assegnazione di borse di studio ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche) — Art. 7 — Sentenza n. 389/1991
  • Legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle università della Campania) — Art. 2, comma 2, lett. b) — Sentenza n. 102/2006

Emilia-Romagna

  • Legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l’assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal C.I.P.E. con deliberazione del 19 novembre 1981) — Art. 23, quarto comma — Sentenza n. 727/1988
  • Legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l’assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981) — Art. 11, primo comma — Sentenza n. 17/1998
  • Legge della Regione Emilia-Romagna 16 marzo 1995, n. 13 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come modificata dalla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50, e ulteriori modificazioni) — Art. 22, quinto comma — Sentenza n. 133/1998

Friuli-Venezia Giulia

  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) — Art. 63 — Sentenza n. 390/1996
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49) — Art. 6, comma 1 — Sentenza n. 422/1995
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) — Art. 4 — Sentenza n. 40/2011
  • 2 e 3 — Sentenza n. 159/2009
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione – Legge finanziaria 2010) — Art. 9, commi 51, 52 e 53 — Sentenza n. 40/2011
  • Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale) — Artt. 2, 8, comma 2, e 9 — Sentenza n. 222/2013

Lazio

  • Legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) — Art. 6, secondo comma — Sentenza n. 299/1995
  • Legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) — Art. 18, commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo — Sentenza n. 86/1999

Liguria

  • Legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari) — Art. 46, settimo comma — Sentenza n. 594/1990
  • Legge della Regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo) — Art. 21, secondo comma — Sentenza n. 50/1998
  • Legge della Regione Liguria 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) — Art. 5, comma 1-bis — Sentenza n. 272/2016
  • Legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) — Artt. 6, comma 1, lett. d), 8 e 27, comma 2, lett. d) — Sentenza n. 135/2004
  • Legge della Regione Liguria, 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) — Art. 20, secondo comma — Sentenza n. 50/1998
  • Legge della Regione Liguria 29 giugno 2004, n. 10, recante «Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)» — Art. 5, comma 1, lett. b) — Sentenza n. 77/2023
  • Legge della Regione Liguria 6 marzo 2009, n. 4, recante «Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)» — Art. 1 — Sentenza n. 134/2010
  • Legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale) — Artt. 20, comma 1 — Sentenza n. 272/2016
  • Legge della Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)» — Art. 4, comma 1 — Sentenza n. 106/2018
  • Legge della Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)» — Artt. 4 e 11 — Sentenza n. 106/2018

Lombardia

  • Legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) — Artt. 22, secondo comma, e 21, sesto comma — Sentenza n. 303/1994
  • Legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) — Artt. 2, primo comma, lett. d), e 22, primo comma, lett. e) — Sentenza n. 176/2000
  • Legge della Regione Lombardia 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi) — Art. 1 — Sentenza n. 346/2002
  • Legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) — Art. 8, comma 2 — Sentenza n. 432/2005
  • Legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) — Art. 70, commi 2-bis, limitatamente alle parole «che presentano i seguenti requisiti:» e alle lettere a) e b), e 2-quater, della legge; art. 72, commi 4 e 7, lett. e) — Sentenza n. 63/2016
  • Legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) — Art. 72, comma 2 — Sentenza n. 254/2019
  • Legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) — Art. 31, commi 3, ultimo capoverso, e 4, lett. a) — Sentenza n. 112/2021
  • Legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione) — Art. 8 — Sentenza n. 76/2013
  • Legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) — Art. 22, comma 1, lett. b) — Sentenza n. 44/2020

Marche

  • Legge della Regione Marche approvata il 15 dicembre 1987 e riapprovata, a seguito del rinvio governativo, il 13 maggio 1988 (Finanziamento in materia di edilizia residenziale) — Sentenza n. 80/1989
  • Legge della Regione Marche 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) — Art. 20-quater, comma 1, lett. a-bis) — Sentenza n. 145/2023

Molise

  • Legge della Regione Molise 12 settembre 2018, n. 8 (Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età) — Artt. 1, commi 3 e 4, e 2 — Sentenza n. 186/2019

Piemonte

  • Legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981) — Artt. 2, primo comma, lett. d), e 21, primo comma, lett. d) — Sentenza n. 200/2007
  • Legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981) — Artt. 20, ottavo comma, e 21, dodicesimo comma — Sentenza n. 489/1991
  • Legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte) — Artt. 1, comma 1, e 2, comma 2 — Sentenza n. 170/2010
  • Legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) — Art. 3, comma 1 — Sentenza n. 147/2024
  • Legge della Regione Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018) — Art. 106, comma 2 — Sentenza n. 147/2024

Puglia

  • Legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) — Art. 19, commi 7, 8, 9 — Sentenza n. 210/1993
  • Legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria) — Art. 19, comma 4 — Sentenza n. 236/2012
  • Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) — Art. 8 — Sentenza n. 236/2012
  • Legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria) — Artt. 2, quanto ai commi 1, 2 e 4 del sostituito art. 4 — Sentenza n. 68/2011
  • Legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia) — Art. 1, commi 2, lett. h), e 3, lett. h) — Sentenza n. 299/2010
  • Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) — Artt. 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24 commi 1 e 3, 26, e 30 — Sentenza n. 68/2011
  • Legge della Regione Puglia n. 12 del 2010, nel testo vigente prima della entrata in vigore dell’art. 3 della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria» — Art. 2, comma 1 — Sentenza n. 217/2011

Sardegna

  • Legge della Regione Sardegna 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) — Art. 20, ottavo comma — Sentenza n. 457/1994
  • Legge della Regione Sardegna 3 novembre 1993 (Tutela e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna) — Artt. 23 e 24 e titolo IV — Sentenza n. 290/1994

Sicilia

  • Legge della regione siciliana 20 ottobre 1965 (Istituzione di un centro di puericultura) — Sentenza n. 51/1966
  • Legge della Regione siciliana sulla istituzione di una borsa di studio per allievi siciliani presso l’Istituto centrale del restauro in Roma, approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 17 luglio 1969 — Art. 5 — Sentenza n. 158/1969
  • Legge della Regione siciliana 31 marzo 1972, n. 19 (Provvedimenti per la semplificazione delle procedure amministrative) — Art. 9, nono comma — Sentenza n. 284/1974
  • Legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 dicembre 1973, recante “Provvedimenti per gli Istituti regionali d’arte e per l’Istituto tecnico femminile di Catania” — Artt. 5, 23, 24 e 25 — Sentenza n. 91/1974
  • Legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 370 del 1°-2 maggio 1991 (disegno di legge n. 456- 605-908-985-990), recante “Nuove norme per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga del termine di cui all’art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11” — Artt. 2, commi primo e secondo, e 5, terzo comma — Sentenza n. 16/1992

Toscana

  • Legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale) — Artt. 5, comma 1, lett. d), e 38, comma 1, lett. d) — Sentenza n. 339/2004
  • Legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) — Artt. 5, comma 1, e 35, comma 1, lett. d), e allegato A), lett. d) — Sentenza n. 299/2000
  • Legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) — Art. 13, commi secondo e terzo — Sentenza n. 309/2010
  • Legge della Regione Toscana 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019) — Art. 5, comma 4 — Sentenza n. 42/2024

Trentino-Alto Adige

  • Decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995 n. 1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali) — Artt. 41, comma 3, 42, comma 3, art. 43, commi 4 e 5 — Sentenza n. 422/1995
  • Legge della Regione Trentino-Alto Adige 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) — Art. 3, comma 1, secondo periodo — Sentenza n. 133/2013

Umbria

  • Legge della Regione Umbria 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) — Art. 11 — Sentenza n. 438/1988
  • Legge della regione Umbria 21 novembre 1983, n. 44 (Disciplina della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e determinazione dei canoni di locazione) — Art. 2, comma 1, lett. c) — Sentenza n. 169/2000
  • Legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) — Artt. 12-bis, commi 1 e 2, e 12-ter, commi 1, 4 e 6 — Sentenza n. 129/2012

Valle d’Aosta

  • Legge della Regione Valle d’Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali) — Art. 32, commi 3 e 4 — Sentenza n. 422/1995
  • Legge della Regione Valle d’Aosta 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l’assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) — Art. 37, commi primo, lett. b), e sesto — Sentenza n. 134/1998
  • Legge della Regione Valle d’Aosta 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) — Art. 23, commi primo e nono — Sentenza n. 207/2001
  • Legge della Regione Valle d’Aosta 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative) — Art. 19, comma 1, lett. b) — Sentenza n. 168/2014
  • Legge della Regione Valle d’Aosta 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative) — Art. 80, comma 1 — Sentenza n. 53/2024
  • Legge della Regione Valle d’Aosta 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015) — Art. 26, comma 1 — Sentenza n. 111/2014

Veneto

  • Legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 — Sentenza n. 81/2018
  • Legge della Regione Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi») — Art. 1, primo comma — Sentenza n. 107/2018
  • Legge della Regione Veneto 3 novembre 2017, n. 39 (Norme in materia di edilizia residenziale pubblica) — Art. 25, comma 2 — Sentenza n. 67/2024

Provincia di Bolzano

  • Legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 (art. 29 del t.u. delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978 n. 32) — Art. 30 — Sentenza n. 505/1988
  • Delibera legislativa della Provincia di Bolzano 6 ottobre 1960 (Norme sulla parità dei gruppi linguistici nelle radiotrasmissioni) — Sentenza n. 46/1961
  • Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano) — Artt. 18, secondo comma, e 25, primo comma — Sentenza n. 15/2021
  • Legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (Legge di riforma dell’edilizia abitativa) — Art. 46, decimo comma — Sentenza n. 505/1991
  • Legge della Provincia di Bolzano 31 agosto 1974, n. 7 (Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio) — Art. 3, comma 1, lett. e) — Sentenza n. 2/2013
  • Delibera legislativa della Provincia autonoma di Bolzano 1° dicembre 1976 — Art. 3 — Sentenza n. 155/1985
  • Legge della Provincia di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 (Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell’edilizia residenziale) — Art. 10, quinto comma — Sentenza n. 505/1991
  • Legge della Provincia di Bolzano 25 luglio 1978, n. 33 (Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, e alla legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22) — Art. 5 — Sentenza n. 193/2017
  • Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32 (Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi) — Art. 18 — Sentenza n. 193/2017
  • Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32 (Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi) — Art. 29 — Sentenza n. 340/1996
  • Delibera legislativa Provincia di Bolzano in data 13 luglio 1983 (Modifiche alla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10) — Articolo unico — Sentenza n. 188/1987
  • Legge della Provincia di Bolzano 13 marzo 1987, n. 5 (Incentivazione della conoscenza delle lingue) — Art. 2, comma 1 — Sentenza n. 2/2013
  • Legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento della formazione professionale) — Sentenza n. 213/2009
  • Legge della Provincia di Bolzano 24 febbraio 1993, n. 5 (Modifica delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi e della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sull’assistenza creditizia ai coltivatori diretti assuntori di masi chiusi) — Art. 3 — Sentenza n. 193/2017
  • Legge della Provincia di Bolzano 30 novembre 2004, n. 9 (Diritto allo studio universitario) — Art. 2, comma 1, lett. e) — Sentenza n. 2/2013
  • Legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione) — Artt. 8, comma 1, e 12 — Sentenza n. 213/2009
  • 3, lett. g), secondo periodo, limitatamente alle parole «e alla relativa durata»; artt. 10, commi 2 e 3, 12, comma 4, 13, comma 3, secondo periodo e 14, commi 3 e 5 — Sentenza n. 2/2013
  • Legge della Provincia di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale) — Artt. 3, comma 1, lett. a), 6, commi 5, 6 e 9, 15, comma 1, lett. b) — Sentenza n. 309/2013
  • Legge della Provincia di Bolzano 20 giugno 2016, n. 14 (Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione) — Art. 1, comma 2 — Sentenza n. 122/2018

Provincia di Trento

  • Legge della Provincia di Trento approvata dal Consiglio provinciale il 12 ottobre 1973 avente per oggetto “Prestito sull’onore” — Sentenza n. 250/1974
  • Legge della Provincia di Trento 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della regione Trentino – Alto Adige addetto agli uffici dell’ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale) — Art. 4 — Sentenza n. 163/1993
  • Legge della Provincia di Trento 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) — Artt. 4, comma 5, lett. b), e 6, comma 7 — Sentenza n. 407/2005
  • Legge della Provincia di Trento 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) — Artt. 5, comma 2-bis e 3, comma 2-bis — Sentenza n. 1/2025
  • Legge della Provincia di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) — Art. 92, comma 2-bis — Sentenza n. 242/2011
  • Legge della Provincia di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2010) — Art. 67, comma 8 — Sentenza n. 242/2011
  • Legge della Provincia di Trento 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria) — Art. 9, comma 1; art. 9, comma 1, lett. a) — Sentenza n. 172/2013
  • Legge della Provincia di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020) — Art. 15, comma 1 — Sentenza n. 42/2021

III.2. Indice dei parametri violati

COSTITUZIONE

Art. 2

  • Sentenza n. 239/1984
  • Sentenza n. 561/1987
  • Sentenza n. 259/1990
  • Sentenza n. 195/1993
  • Sentenza n. 13/1994
  • Sentenza n. 297/1996
  • Sentenza n. 311/1996
  • Sentenza n. 334/1996
  • Sentenza n. 17/1998
  • Sentenza n. 50/1998
  • Sentenza n. 376/2000
  • Sentenza n. 120/2001
  • Sentenza n. 467/2002
  • Sentenza n. 494/2002
  • Sentenza n. 158/2007
  • Sentenza n. 306/2008
  • Sentenza n. 245/2011
  • Sentenza n. 329/2011
  • Sentenza n. 40/2013
  • Sentenza n. 202/2013
  • Sentenza n. 203/2013
  • Sentenza n. 22/2015
  • Sentenza n. 119/2015
  • Sentenza n. 230/2015
  • Sentenza n. 213/2016
  • Sentenza n. 286/2016
  • Sentenza n. 258/2017
  • Sentenza n. 81/2018
  • Sentenza n. 232/2018
  • Sentenza n. 254/2019
  • Sentenza n. 131/2022
  • Sentenza n. 135/2023
  • Sentenza n. 184/2023
  • Sentenza n. 197/2025

Art. 3

  • Sentenza n. 16/1980
  • Sentenza n. 397/1989
  • Sentenza n. 470/1989
  • Sentenza n. 315/1993
  • Sentenza n. 149/1995
  • Sentenza n. 376/2000
  • Sentenza n. 278/2008
  • Sentenza n. 202/2013

Principio di eguaglianza

  • Sentenza n. 33/1960
  • Sentenza n. 156/1969
  • Sentenza n. 46/1972
  • Sentenza n. 284/1974
  • Sentenza n. 202/1976
  • Sentenza n. 11/1979
  • Sentenza n. 83/1983
  • Sentenza n. 173/1983
  • Sentenza n. 239/1984
  • Sentenza n. 89/1986
  • Sentenza n. 117/1986
  • Sentenza n. 137/1986
  • Sentenza n. 1/1987
  • Sentenza n. 188/1987
  • Sentenza n. 215/1987
  • Sentenza n. 284/1987
  • Sentenza n. 180/1988
  • Sentenza n. 181/1988
  • Sentenza n. 504/1988
  • Sentenza n. 505/1988
  • Sentenza n. 974/1988
  • Sentenza n. 1106/1988
  • Sentenza n. 39/1989
  • Sentenza n. 41/1990
  • Sentenza n. 259/1990
  • Sentenza n. 62/1992
  • Sentenza n. 486/1991
  • Sentenza n. 503/1991
  • Sentenza n. 278/1992
  • Sentenza n. 109/1993
  • Sentenza n. 163/1993
  • Sentenza n. 76/1994
  • Sentenza n. 233/1994
  • Sentenza n. 454/1994
  • Sentenza n. 424/1995
  • Sentenza n. 334/1996
  • Sentenza n. 340/1996
  • Sentenza n. 464/1997
  • Sentenza n. 17/1998
  • Sentenza n. 167/1999
  • Sentenza n. 169/2000
  • Sentenza n. 207/2001
  • Sentenza n. 346/2002
  • Sentenza n. 11/2007
  • Sentenza n. 390/2007
  • Sentenza n. 306/2008
  • Sentenza n. 159/2009
  • Sentenza n. 359/2010
  • Sentenza n. 40/2011
  • Sentenza n. 329/2011
  • Sentenza n. 4/2013
  • Sentenza n. 40/2013
  • Sentenza n. 133/2013
  • Sentenza n. 172/2013
  • Sentenza n. 222/2013
  • Sentenza n. 22/2015
  • Sentenza n. 230/2015
  • Sentenza n. 63/2016
  • Sentenza n. 286/2016
  • Sentenza n. 193/2017
  • Sentenza n. 81/2018
  • Sentenza n. 166/2018
  • Sentenza n. 9/2021
  • Sentenza n. 15/2021
  • Sentenza n. 54/2022
  • Sentenza n. 131/2022
  • Sentenza n. 189/2023
  • Sentenza n. 211/2023
  • Sentenza n. 53/2024
  • Sentenza n. 147/2024
  • Sentenza n. 1/2025
  • Sentenza n. 25/2025

Primo comma

  • Sentenza n. 54/1979
  • Sentenza n. 20/1982
  • Sentenza n. 249/1986
  • Sentenza n. 477/1987
  • Sentenza n. 195/1993
  • Sentenza n. 422/1995
  • Sentenza n. 327/2002
  • Sentenza n. 258/2017
  • Sentenza n. 44/2020
  • Sentenza n. 112/2021
  • Sentenza n. 145/2023
  • Sentenza n. 181/2024

Secondo comma

  • Sentenza n. 195/1993
  • Sentenza n. 422/1995
  • Sentenza n. 258/2017
  • Sentenza n. 44/2020
  • Sentenza n. 145/2023

Principio di ragionevolezza

  • Sentenza n. 101/1967
  • Sentenza n. 156/1969
  • Sentenza n. 227/1975
  • Sentenza n. 92/1977
  • Sentenza n. 89/1979
  • Sentenza n. 83/1983
  • Sentenza n. 144/1984
  • Sentenza n. 89/1986
  • Sentenza n. 285/1986
  • Sentenza n. 30/1987
  • Sentenza n. 189/1987
  • Sentenza n. 284/1987
  • Sentenza n. 764/1988
  • Sentenza n. 498/1988
  • Sentenza n. 39/1989
  • Sentenza n. 55/1989
  • Sentenza n. 409/1989
  • Sentenza n. 225/1990
  • Sentenza n. 389/1991
  • Sentenza n. 467/1991
  • Sentenza n. 393/1992
  • Sentenza n. 406/1992
  • Sentenza n. 343/1993
  • Sentenza n. 422/1993
  • Sentenza n. 188/1994
  • Sentenza n. 340/1994
  • Sentenza n. 420/1994
  • Sentenza n. 424/1995
  • Sentenza n. 17/1998
  • Sentenza n. 268/1998
  • Sentenza n. 169/2000
  • Sentenza n. 176/2000
  • Sentenza n. 299/2000
  • Sentenza n. 120/2001
  • Sentenza n. 466/2002
  • Sentenza n. 467/2002
  • Sentenza n. 494/2002
  • Sentenza n. 135/2004
  • Sentenza n. 339/2004
  • Sentenza n. 78/2005
  • Sentenza n. 432/2005
  • Sentenza n. 158/2007
  • Sentenza n. 200/2007
  • Sentenza n. 167/2008
  • Sentenza n. 191/2008
  • Sentenza n. 306/2008
  • Sentenza n. 206/2009
  • Sentenza n. 275/2009
  • Sentenza n. 80/2010
  • Sentenza n. 40/2011
  • Sentenza n. 116/2011
  • Sentenza n. 242/2011
  • Sentenza n. 245/2011
  • Sentenza n. 329/2011
  • Sentenza n. 172/2012
  • Sentenza n. 236/2012
  • Sentenza n. 257/2012
  • Sentenza n. 4/2013
  • Sentenza n. 40/2013
  • Sentenza n. 133/2013
  • Sentenza n. 172/2013
  • Sentenza n. 203/2013
  • Sentenza n. 222/2013
  • Sentenza n. 168/2014
  • Sentenza n. 22/2015
  • Sentenza n. 119/2015
  • Sentenza n. 230/2015
  • Sentenza n. 213/2016
  • Sentenza n. 30/2017
  • Sentenza n. 107/2018
  • Sentenza n. 166/2018
  • Sentenza n. 232/2018
  • Sentenza n. 270/2019
  • Sentenza n. 9/2021
  • Sentenza n. 42/2021
  • Sentenza n. 54/2022
  • Sentenza n. 195/2022
  • Sentenza n. 88/2023
  • Sentenza n. 135/2023
  • Sentenza n. 184/2023
  • Sentenza n. 211/2023
  • Sentenza n. 42/2024
  • Sentenza n. 43/2024
  • Sentenza n. 53/2024
  • Sentenza n. 67/2024
  • Sentenza n. 143/2024
  • Sentenza n. 147/2024
  • Sentenza n. 31/2025
  • Sentenza n. 197/2025

Primo comma

  • Sentenza n. 254/2019
  • Sentenza n. 112/2021
  • Sentenza n. 145/2023
  • Sentenza n. 181/2024

Secondo comma

  • Sentenza n. 62/2022
  • Sentenza n. 145/2023

Disparità di trattamento

  • Sentenza n. 30/1983
  • Sentenza n. 402/1988
  • Sentenza n. 241/1989
  • Sentenza n. 466/2005
  • Sentenza n. 186/2020

Primo comma

  • Sentenza n. 44/2020
  • Sentenza n. 77/2023

Secondo comma

  • Sentenza n. 44/2020

Art. 4

  • Sentenza n. 137/1986
  • Sentenza n. 1106/1988
  • Sentenza n. 203/2013

Art. 5

  • Sentenza n. 81/2018

Art. 6

  • Sentenza n. 189/1987
  • Sentenza n. 768/1988
  • Sentenza n. 62/1992
  • Sentenza n. 159/2009
  • Sentenza n. 170/2010
  • Sentenza n. 81/2018

Art. 7

  • Sentenza n. 259/1990

Art. 8

  • Sentenza n. 45/1957
  • Sentenza n. 59/1958
  • Sentenza n. 43/1988
  • Sentenza n. 259/1990
  • Sentenza n. 63/2016

Primo comma

  • Sentenza n. 195/1993
  • Sentenza n. 327/2002
  • Sentenza n. 346/2002

Art. 10

  • Sentenza n. 555/1988
  • Sentenza n. 278/1992
  • Sentenza n. 376/2000
  • Sentenza n. 131/2001
  • Sentenza n. 306/2008
  • Sentenza n. 230/2015

Art. 11

  • Sentenza n. 193/1985

Art. 13

  • Sentenza n. 2/1956
  • Sentenza n. 30/1962
  • Sentenza n. 72/1963
  • Sentenza n. 74/1968
  • Sentenza n. 88/1987
  • Sentenza n. 144/1997
  • Sentenza n. 222/2004

Secondo comma

  • Sentenza n. 74/1968
  • Sentenza n. 114/1979
  • Sentenza n. 144/1997

Terzo comma

  • Sentenza n. 190/1981
  • Sentenza n. 74/1985

Quinto comma

  • Sentenza n. 180/2018

Art. 14

  • Sentenza n. 88/1987

Art. 15

  • Sentenza n. 1030/1988
  • Sentenza n. 2/2023

Secondo comma

  • Sentenza n. 100/1968

Art. 16

  • Sentenza n. 19/1959
  • Sentenza n. 464/1997

Art. 17

  • Sentenza n. 45/1957
  • Sentenza n. 27/1958
  • Sentenza n. 56/1970
  • Sentenza n. 11/1979
  • Sentenza n. 311/1996
  • Sentenza n. 50/1998

Secondo comma

  • Sentenza n. 142/1967

Art. 18

  • Sentenza n. 69/1962
  • Sentenza n. 71/1963
  • Sentenza n. 114/1967
  • Sentenza n. 239/1984
  • Sentenza n. 193/1985
  • Sentenza n. 311/1996
  • Sentenza n. 50/1998
  • Sentenza n. 184/2023

Art. 19

  • Sentenza n. 45/1957
  • Sentenza n. 59/1958
  • Sentenza n. 259/1990
  • Sentenza n. 467/1991
  • Sentenza n. 195/1993
  • Sentenza n. 149/1995
  • Sentenza n. 311/1996
  • Sentenza n. 334/1996
  • Sentenza n. 63/2016
  • Sentenza n. 254/2019

Art. 20

  • Sentenza n. 259/1990
  • Sentenza n. 311/1996

Art. 21

  • Sentenza n. 1/1956
  • Sentenza n. 46/1961
  • Sentenza n. 87/1966
  • Sentenza n. 11/1968
  • Sentenza n. 98/1968
  • Sentenza n. 120/1968
  • Sentenza n. 90/1970
  • Sentenza n. 49/1971
  • Sentenza n. 105/1972
  • Sentenza n. 199/1972
  • Sentenza n. 131/1973
  • Sentenza n. 11/1974
  • Sentenza n. 108/1974
  • Sentenza n. 225/1974
  • Sentenza n. 226/1974
  • Sentenza n. 82/1975
  • Sentenza n. 202/1976
  • Sentenza n. 11/1979
  • Sentenza n. 89/1979
  • Sentenza n. 126/1985
  • Sentenza n. 153/1987
  • Sentenza n. 420/1994
  • Sentenza n. 311/1996
  • Sentenza n. 466/2002
  • Sentenza n. 206/2009

Art. 22

  • Sentenza n. 311/1996

Art. 23

  • Sentenza n. 41/1990

Art. 24

  • Sentenza n. 284/1974
  • Sentenza n. 222/2004
  • Sentenza n. 254/2007
  • Sentenza n. 390/2007
  • Sentenza n. 278/2008

Secondo comma

  • Sentenza n. 144/1997

Art. 27

  • Sentenza n. 343/1993
  • Sentenza n. 358/1993
  • Sentenza n. 422/1993

Secondo comma

  • Sentenza n. 11/1979

Quarto comma

  • Sentenza n. 54/1979

Art. 29

  • Sentenza n. 30/1983
  • Sentenza n. 17/1998
  • Sentenza n. 376/2000
  • Sentenza n. 158/2007
  • Sentenza n. 245/2011
  • Sentenza n. 202/2013
  • Sentenza n. 203/2013
  • Sentenza n. 286/2016
  • Sentenza n. 232/2018

Primo comma

  • Sentenza n. 1/1987
  • Sentenza n. 116/2011

Secondo comma

  • Sentenza n. 477/1987

Art. 30

  • Sentenza n. 215/1987
  • Sentenza n. 376/2000
  • Sentenza n. 202/2013

Primo comma

  • Sentenza n. 1/1987

Terzo comma

  • Sentenza n. 494/2002

Art. 31

  • Sentenza n. 1/1987
  • Sentenza n. 215/1987
  • Sentenza n. 17/1998
  • Sentenza n. 116/2011
  • Sentenza n. 257/2012
  • Sentenza n. 202/2013
  • Sentenza n. 54/2022
  • Sentenza n. 211/2023

Secondo comma

  • Sentenza n. 107/2018

Art. 32

  • Sentenza n. 167/1999
  • Sentenza n. 158/2007
  • Sentenza n. 306/2008
  • Sentenza n. 329/2011
  • Sentenza n. 236/2012
  • Sentenza n. 203/2013
  • Sentenza n. 230/2015
  • Sentenza n. 213/2016
  • Sentenza n. 232/2018
  • Sentenza n. 197/2025

Art. 33

  • Sentenza n. 51/1966
  • Sentenza n. 102/2006
  • Sentenza n. 68/2011
  • Sentenza n. 217/2011
  • Sentenza n. 104/2017

Primo comma

  • Sentenza n. 240/1974

Secondo comma

  • Sentenza n. 290/1994

Terzo comma

  • Sentenza n. 36/1958
  • Sentenza n. 438/1988

Sesto comma

  • Sentenza n. 129/2012

Art. 34

  • Sentenza n. 215/1987
  • Sentenza n. 329/2011
  • Sentenza n. 104/2017

Art. 35

  • Sentenza n. 137/1986
  • Sentenza n. 1106/1988
  • Sentenza n. 203/2013

Art. 37

  • Sentenza n. 137/1986
  • Sentenza n. 498/1988
  • Sentenza n. 764/1988
  • Sentenza n. 1106/1988
  • Sentenza n. 225/1990
  • Sentenza n. 503/1991
  • Sentenza n. 275/2009
  • Sentenza n. 116/2011
  • Sentenza n. 257/2012
  • Sentenza n. 211/2023

Primo comma

  • Sentenza n. 1/1987

Art. 38

  • Sentenza n. 215/1987
  • Sentenza n. 467/2002
  • Sentenza n. 329/2011
  • Sentenza n. 230/2015

Primo comma

  • Sentenza n. 306/2008

Terzo comma

  • Sentenza n. 275/2016

Quarto comma

  • Sentenza n. 275/2016

Art. 41

  • Sentenza n. 226/1974
  • Sentenza n. 153/1987
  • Sentenza n. 206/2009

Art. 42

  • Sentenza n. 206/2009

Art. 43

  • Sentenza n. 153/1987

Art. 48

  • Sentenza n. 233/1994

Art. 49

  • Sentenza n. 422/1995

Art. 51

  • Sentenza n. 33/1960
  • Sentenza n. 158/1969
  • Sentenza n. 188/1994

Primo comma

  • Sentenza n. 422/1995
  • Sentenza n. 62/2022

Art. 52

  • Sentenza n. 144/1984
  • Sentenza n. 41/1990
  • Sentenza n. 76/1994
  • Sentenza n. 309/2013
  • Sentenza n. 147/2024

Terzo comma

  • Sentenza n. 126/1985

Art. 53

  • Sentenza n. 131/1973
  • Sentenza n. 89/1979

Art. 76

  • Sentenza n. 305/1995
  • Sentenza n. 104/2017

Art. 97

  • Sentenza n. 55/1989
  • Sentenza n. 393/1992
  • Sentenza n. 406/1992
  • Sentenza n. 315/1993
  • Sentenza n. 299/1995
  • Sentenza n. 135/2004
  • Sentenza n. 339/2004
  • Sentenza n. 11/2007
  • Sentenza n. 167/2008
  • Sentenza n. 191/2008
  • Sentenza n. 242/2011

Primo comma

  • Sentenza n. 249/1986

Art. 98

  • Sentenza n. 407/2005

Art. 108

  • Sentenza n. 727/1988
  • Sentenza n. 594/1990
  • Sentenza n. 489/1991
  • Sentenza n. 505/1991
  • Sentenza n. 210/1993
  • Sentenza n. 303/1994
  • Sentenza n. 457/1994
  • Sentenza n. 459/1995
  • Sentenza n. 390/1996
  • Sentenza n. 133/1998
  • Sentenza n. 134/1998
  • Sentenza n. 86/1999

Art. 112

  • Sentenza n. 390/2007

Art. 113

  • Sentenza n. 284/1974

Art. 115

  • Sentenza n. 393/1992

Art. 117

  • Sentenza n. 80/1989
  • Sentenza n. 594/1990
  • Sentenza n. 489/1991
  • Sentenza n. 393/1992
  • Sentenza n. 406/1992
  • Sentenza n. 86/1999
  • Sentenza n. 299/2000
  • Sentenza n. 217/2011
  • Sentenza n. 329/2011

Primo comma

  • Sentenza n. 389/1991
  • Sentenza n. 187/2010
  • Sentenza n. 245/2011
  • Sentenza n. 236/2012
  • Sentenza n. 202/2013
  • Sentenza n. 168/2014
  • Sentenza n. 22/2015
  • Sentenza n. 106/2018
  • Sentenza n. 107/2018
  • Sentenza n. 9/2021
  • Sentenza n. 54/2022
  • Sentenza n. 131/2022
  • Sentenza n. 88/2023
  • Sentenza n. 181/2024
  • Sentenza n. 1/2025

Secondo comma (norme generali sull’istruzione)

  • Sentenza n. 186/2019

Secondo comma, lett. a) (politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea)

  • Sentenza n. 309/2013

Secondo comma, lett. b) (immigrazione)

  • Sentenza n. 134/2010
  • Sentenza n. 2/2013

Secondo comma, lett. c) (rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose)

  • Sentenza n. 63/2016

Secondo comma, lett. g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali)

  • Sentenza n. 200/2009
  • Sentenza n. 2/2013
  • Sentenza n. 76/2013

Secondo comma, lett. m) (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali)

  • Sentenza n. 111/2014

Secondo comma, lett. n) (norme generali sull’istruzione)

  • Sentenza n. 213/2009
  • Sentenza n. 309/2010
  • Sentenza n. 334/2010

Secondo comma, lett. l) e a) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; politica estera e rapporti internazionali dello Stato)

  • Sentenza n. 299/2010

Terzo comma

  • Sentenza n. 2/2013

Terzo comma (coordinamento della finanza pubblica; governo del territorio)

  • Sentenza n. 273/2016

Terzo comma (istruzione)

  • Sentenza n. 13/2004
  • Sentenza n. 308/2004
  • Sentenza n. 159/2009
  • Sentenza n. 147/2012
  • Sentenza n. 71/2018
  • Sentenza n. 87/2018

Terzo comma (professioni)

  • Sentenza n. 230/2011

Terzo comma (tutela della salute)

  • Sentenza n. 129/2012

Quarto comma

  • Sentenza n. 87/2018

Quarto comma (istruzione e formazione professionale)

  • Sentenza n. 287/2012

Quarto comma (politiche sociali)

  • Sentenza n. 166/2008

Edilizia residenziale pubblica

  • Sentenza n. 121/2010

Formazione professionale

  • Sentenza n. 176/2010

Principio di leale collaborazione

  • Sentenza n. 309/2010

Art. 118

  • Sentenza n. 393/1992
  • Sentenza n. 406/1992
  • Sentenza n. 299/2000
  • Sentenza n. 121/2010
  • Sentenza n. 217/2011
  • Sentenza n. 129/2012

Quarto comma

  • Sentenza n. 203/2013

Art. 119

  • Sentenza n. 308/2004
  • Sentenza n. 87/2018

Art. 120

  • Sentenza n. 158/1969
  • Sentenza n. 207/2001
  • Sentenza n. 9/2009
  • Sentenza n. 176/2010
  • Sentenza n. 71/2018

Primo comma

  • Sentenza n. 107/2018

Disposizioni transitorie e finali, X

  • Sentenza n. 62/1992

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione)

Art. 10

  • Sentenza n. 159/2009

STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 3

  • Sentenza n. 62/1992

Art. 6, n. 1

  • Sentenza n. 159/2009

STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE SARDEGNA

Art. 5, lett. a)

  • Sentenza n. 290/1994

STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE SICILIANA

Artt. 14 e 17

  • Sentenza n. 16/1992

Art. 17, lett. d)

  • Sentenza n. 51/1966
  • Sentenza n. 91/1974

STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Art. 2

  • Sentenza n. 192/1970

Artt. 4, 5 e 9, primo comma

  • Sentenza n. 122/2018

Artt. 8, n. 27, e 9, n. 2

  • Sentenza n. 250/1974

Art. 9, n. 2

  • Sentenza n. 407/2005

Artt. 11, n. 2, e 13

  • Sentenza n. 192/1970

Art. 12, secondo comma

  • Sentenza n. 140/1968

Artt. 57 e 59

  • Sentenza n. 188/1987

Art. 61

  • Sentenza n. 155/1985

Artt. 62 e 102

  • Sentenza n. 233/1994

Art. 89

  • Sentenza n. 768/1988

Artt. 89, commi primo e quinto, 100 e 107

  • Sentenza n. 555/1988

STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA

Art. 38, primo comma

  • Sentenza n. 156/1969

Art. 48-bis

  • Sentenza n. 341/2009

Direttiva 2003/109/CE

Artt. 4 e 11

  • Sentenza n. 106/2018

Art. 11, paragrafo 1, lett. d)

  • Sentenza n. 1/2025

Art. 11, paragrafo 1, lett. f)

  • Sentenza n. 168/2014
  • Sentenza n. 1/2025

Direttiva 2004/38/CE

Art. 24

  • Sentenza n. 44/2020

Art. 24, paragrafo 1

  • Sentenza n. 168/2014

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Artt. 8 e 14

  • Sentenza n. 131/2022

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (TFUE)

Art. 21, paragrafo 1

  • Sentenza n. 168/2014

III.3. Indice delle sentenze di illegittimità costituzionale

1950-1959

  • 1956 — Sentenza n. 1 — p. 143
  • 1956 — Sentenza n. 2 — p. 7
  • 1957 — Sentenza n. 45 — p. 96
  • 1958 — Sentenza n. 27 — p. 97
  • 1958 — Sentenza n. 36 — p. 658
  • 1958 — Sentenza n. 59 — p. 68
  • 1959 — Sentenza n. 19 — p. 116

1960-1969

  • 1960 — Sentenza n. 33 — p. 266
  • 1961 — Sentenza n. 46 — p. 145
  • 1962 — Sentenza n. 30 — p. 8
  • 1962 — Sentenza n. 69 — p. 97
  • 1963 — Sentenza n. 71 — p. 101
  • 1963 — Sentenza n. 72 — p. 9
  • 1966 — Sentenza n. 51 — p. 659
  • 1966 — Sentenza n. 87 — p. 146
  • 1967 — Sentenza n. 101 — p. 244
  • 1967 — Sentenza n. 114 — p. 102
  • 1967 — Sentenza n. 142 — p. 103
  • 1968 — Sentenza n. 11 — p. 147
  • 1968 — Sentenza n. 74 — p. 10
  • 1968 — Sentenza n. 98 — p. 150
  • 1968 — Sentenza n. 100 — p. 128
  • 1968 — Sentenza n. 120 — p. 151
  • 1968 — Sentenza n. 140 — p. 538
  • 1969 — Sentenza n. 156 — p. 470
  • 1969 — Sentenza n. 158 — p. 538

1970-1979

  • 1970 — Sentenza n. 56 — p. 104
  • 1970 — Sentenza n. 90 — p. 152
  • 1970 — Sentenza n. 192 — p. 485
  • 1971 — Sentenza n. 49 — p. 154
  • 1972 — Sentenza n. 46 — p. 281
  • 1972 — Sentenza n. 105 — p. 155
  • 1972 — Sentenza n. 199 — p. 158
  • 1973 — Sentenza n. 131 — p. 159
  • 1974 — Sentenza n. 11 — p. 160
  • 1974 — Sentenza n. 91 — p. 540
  • 1974 — Sentenza n. 108 — p. 160
  • 1974 — Sentenza n. 142 — p. 741
  • 1974 — Sentenza n. 225 — p. 162
  • 1974 — Sentenza n. 226 — p. 165
  • 1974 — Sentenza n. 240 — p. 659
  • 1974 — Sentenza n. 250 — p. 543
  • 1974 — Sentenza n. 284 — p. 677
  • 1975 — Sentenza n. 82 — p. 169
  • 1975 — Sentenza n. 227 — p. 678
  • 1976 — Sentenza n. 193 — p. 741
  • 1976 — Sentenza n. 202 — p. 171
  • 1977 — Sentenza n. 92 — p. 305
  • 1979 — Sentenza n. 11 — pp. 104; 174
  • 1979 — Sentenza n. 54 — p. 497
  • 1979 — Sentenza n. 89 — p. 175
  • 1979 — Sentenza n. 114 — p. 11

1980-1989

  • 1980 — Sentenza n. 16 — p. 545
  • 1981 — Sentenza n. 190 — p. 13
  • 1982 — Sentenza n. 20 — p. 547
  • 1983 — Sentenza n. 30 — p. 327
  • 1983 — Sentenza n. 83 — p. 292
  • 1983 — Sentenza n. 173 — pp. 282; 550
  • 1984 — Sentenza n. 136 — p. 199
  • 1984 — Sentenza n. 144 — p. 200
  • 1984 — Sentenza n. 239 — p. 70
  • 1985 — Sentenza n. 74 — p. 14
  • 1985 — Sentenza n. 126 — p. 176
  • 1985 — Sentenza n. 155 — p. 486
  • 1985 — Sentenza n. 193 — p. 105
  • 1986 — Sentenza n. 89 — p. 553
  • 1986 — Sentenza n. 117 — p. 283
  • 1986 — Sentenza n. 137 — p. 293
  • 1986 — Sentenza n. 249 — p. 556
  • 1986 — Sentenza n. 285 — p. 295
  • 1987 — Sentenza n. 1 — p. 284
  • 1987 — Sentenza n. 30 — p. 558
  • 1987 — Sentenza n. 88 — p. 124
  • 1987 — Sentenza n. 153 — p. 180
  • 1987 — Sentenza n. 178 — p. 744
  • 1987 — Sentenza n. 188 — p. 470
  • 1987 — Sentenza n. 189 — p. 498
  • 1987 — Sentenza n. 215 — p. 24
  • 1987 — Sentenza n. 284 — p. 559
  • 1987 — Sentenza n. 477 — p. 316
  • 1987 — Sentenza n. 561 — p. 32
  • 1988 — Sentenza n. 43 — p. 73
  • 1988 — Sentenza n. 180 — p. 562
  • 1988 — Sentenza n. 181 — p. 295
  • 1988 — Sentenza n. 402 — p. 564
  • 1988 — Sentenza n. 438 — p. 662
  • 1988 — Sentenza n. 498 — p. 296
  • 1988 — Sentenza n. 504 — p. 565
  • 1988 — Sentenza n. 505 — p. 498
  • 1988 — Sentenza n. 555 — p. 487
  • 1988 — Sentenza n. 727 — p. 693
  • 1988 — Sentenza n. 764 — p. 298
  • 1988 — Sentenza n. 768 — p. 488
  • 1988 — Sentenza n. 974 — p. 201
  • 1988 — Sentenza n. 1030 — p. 128
  • 1988 — Sentenza n. 1106 — p. 299
  • 1989 — Sentenza n. 39 — p. 566
  • 1989 — Sentenza n. 55 — p. 569
  • 1989 — Sentenza n. 80 — p. 679
  • 1989 — Sentenza n. 241 — p. 680
  • 1989 — Sentenza n. 397 — p. 570
  • 1989 — Sentenza n. 409 — p. 214
  • 1989 — Sentenza n. 470 — p. 228
  • 1989 — Sentenza n. 559 — p. 747

1990-1999

  • 1990 — Sentenza n. 28 — p. 749
  • 1990 — Sentenza n. 41 — p. 202
  • 1990 — Sentenza n. 225 — pp. 287; 571
  • 1990 — Sentenza n. 259 — p. 74
  • 1990 — Sentenza n. 594 — p. 762
  • 1991 — Sentenza n. 389 — p. 572
  • 1991 — Sentenza n. 467 — p. 216
  • 1991 — Sentenza n. 486 — p. 687
  • 1991 — Sentenza n. 489 — p. 763
  • 1991 — Sentenza n. 503 — p. 300
  • 1991 — Sentenza n. 505 — p. 764
  • 1992 — Sentenza n. 16 — p. 764
  • 1992 — Sentenza n. 62 — p. 471
  • 1992 — Sentenza n. 278 — p. 205
  • 1992 — Sentenza n. 393 — p. 681
  • 1992 — Sentenza n. 406 — p. 28
  • 1993 — Sentenza n. 109 — p. 300
  • 1993 — Sentenza n. 163 — p. 267
  • 1993 — Sentenza n. 195 — p. 76
  • 1993 — Sentenza n. 210 — p. 767
  • 1993 — Sentenza n. 315 — p. 574
  • 1993 — Sentenza n. 343 — p. 221
  • 1993 — Sentenza n. 358 — p. 234
  • 1993 — Sentenza n. 422 — p. 223
  • 1994 — Sentenza n. 13 — p. 249
  • 1994 — Sentenza n. 76 — p. 206
  • 1994 — Sentenza n. 188 — p. 268
  • 1994 — Sentenza n. 233 — p. 473
  • 1994 — Sentenza n. 290 — p. 577
  • 1994 — Sentenza n. 303 — p. 767
  • 1994 — Sentenza n. 340 — p. 207
  • 1994 — Sentenza n. 420 — p. 184
  • 1994 — Sentenza n. 454 — p. 579
  • 1994 — Sentenza n. 457 — p. 768
  • 1995 — Sentenza n. 149 — p. 79
  • 1995 — Sentenza n. 299 — p. 694
  • 1995 — Sentenza n. 305 — p. 581
  • 1995 — Sentenza n. 422 — p. 270
  • 1995 — Sentenza n. 424 — p. 685
  • 1995 — Sentenza n. 459 — p. 769
  • 1995 — Sentenza n. 486 — p. 751
  • 1996 — Sentenza n. 297 — p. 250
  • 1996 — Sentenza n. 311 — p. 500
  • 1996 — Sentenza n. 334 — p. 81
  • 1996 — Sentenza n. 340 — p. 502
  • 1996 — Sentenza n. 390 — p. 770
  • 1997 — Sentenza n. 144 — p. 15
  • 1997 — Sentenza n. 464 — p. 117
  • 1998 — Sentenza n. 17 — p. 694
  • 1998 — Sentenza n. 50 — p. 107
  • 1998 — Sentenza n. 133 — p. 771
  • 1998 — Sentenza n. 134 — p. 771
  • 1998 — Sentenza n. 268 — p. 504
  • 1999 — Sentenza n. 86 — p. 772
  • 1999 — Sentenza n. 167 — p. 506

2000-2009

  • 2000 — Sentenza n. 169 — p. 696
  • 2000 — Sentenza n. 176 — p. 701
  • 2000 — Sentenza n. 299 — p. 703
  • 2000 — Sentenza n. 376 — p. 359
  • 2001 — Sentenza n. 120 — p. 251
  • 2001 — Sentenza n. 131 — p. 209
  • 2001 — Sentenza n. 207 — p. 118
  • 2002 — Sentenza n. 327 — p. 85
  • 2002 — Sentenza n. 346 — p. 86
  • 2002 — Sentenza n. 466 — p. 188
  • 2002 — Sentenza n. 467 — p. 584
  • 2002 — Sentenza n. 494 — p. 252
  • 2004 — Sentenza n. 13 — p. 585
  • 2004 — Sentenza n. 135 — p. 704
  • 2004 — Sentenza n. 222 — p. 361
  • 2004 — Sentenza n. 308 — p. 588
  • 2004 — Sentenza n. 339 — p. 705
  • 2005 — Sentenza n. 78 — p. 381
  • 2005 — Sentenza n. 407 — p. 590
  • 2005 — Sentenza n. 432 — p. 406
  • 2005 — Sentenza n. 466 — p. 365
  • 2006 — Sentenza n. 102 — p. 663
  • 2007 — Sentenza n. 11 — p. 595
  • 2007 — Sentenza n. 158 — p. 36
  • 2007 — Sentenza n. 200 — p. 706
  • 2007 — Sentenza n. 254 — p. 328
  • 2007 — Sentenza n. 390 — p. 508
  • 2008 — Sentenza n. 166 — p. 773
  • 2008 — Sentenza n. 167 — p. 596
  • 2008 — Sentenza n. 191 — p. 598
  • 2008 — Sentenza n. 278 — p. 366
  • 2008 — Sentenza n. 306 — p. 409
  • 2009 — Sentenza n. 9 — p. 120
  • 2009 — Sentenza n. 159 — p. 475
  • 2009 — Sentenza n. 200 — p. 599
  • 2009 — Sentenza n. 206 — p. 190
  • 2009 — Sentenza n. 213 — p. 610
  • 2009 — Sentenza n. 275 — p. 301
  • 2009 — Sentenza n. 341 — p. 613

2010-2019

  • 2010 — Sentenza n. 80 — p. 614
  • 2010 — Sentenza n. 121 — p. 774
  • 2010 — Sentenza n. 134 — p. 330
  • 2010 — Sentenza n. 170 — p. 479
  • 2010 — Sentenza n. 176 — p. 617
  • 2010 — Sentenza n. 187 — p. 411
  • 2010 — Sentenza n. 299 — p. 415
  • 2010 — Sentenza n. 309 — p. 620
  • 2010 — Sentenza n. 334 — p. 622
  • 2010 — Sentenza n. 359 — p. 368
  • 2011 — Sentenza n. 40 — p. 490
  • 2011 — Sentenza n. 68 — p. 664
  • 2011 — Sentenza n. 116 — p. 306
  • 2011 — Sentenza n. 217 — p. 670
  • 2011 — Sentenza n. 230 — p. 623
  • 2011 — Sentenza n. 242 — p. 625
  • 2011 — Sentenza n. 245 — p. 332
  • 2011 — Sentenza n. 329 — p. 417
  • 2012 — Sentenza n. 129 — p. 670
  • 2012 — Sentenza n. 147 — p. 628
  • 2012 — Sentenza n. 172 — p. 382
  • 2012 — Sentenza n. 236 — p. 49
  • 2012 — Sentenza n. 257 — p. 307
  • 2012 — Sentenza n. 287 — p. 631
  • 2013 — Sentenza n. 2 — p. 334
  • 2013 — Sentenza n. 4 — p. 421
  • 2013 — Sentenza n. 40 — p. 423
  • 2013 — Sentenza n. 76 — p. 633
  • 2013 — Sentenza n. 133 — p. 425
  • 2013 — Sentenza n. 161 — p. 752
  • 2013 — Sentenza n. 172 — p. 427
  • 2013 — Sentenza n. 202 — p. 385
  • 2013 — Sentenza n. 203 — p. 37
  • 2013 — Sentenza n. 222 — p. 431
  • 2013 — Sentenza n. 309 — p. 238
  • 2014 — Sentenza n. 111 — p. 51
  • 2014 — Sentenza n. 168 — p. 713
  • 2015 — Sentenza n. 22 — p. 434
  • 2015 — Sentenza n. 119 — p. 340
  • 2015 — Sentenza n. 230 — p. 436
  • 2016 — Sentenza n. 63 — p. 88
  • 2016 — Sentenza n. 213 — p. 40
  • 2016 — Sentenza n. 272 — p. 52
  • 2016 — Sentenza n. 273 — p. 778
  • 2016 — Sentenza n. 275 — p. 54
  • 2016 — Sentenza n. 286 — p. 252
  • 2017 — Sentenza n. 30 — p. 515
  • 2017 — Sentenza n. 104 — p. 673
  • 2017 — Sentenza n. 193 — p. 320
  • 2017 — Sentenza n. 258 — p. 58
  • 2018 — Sentenza n. 71 — p. 635
  • 2018 — Sentenza n. 81 — p. 516
  • 2018 — Sentenza n. 87 — p. 639
  • 2018 — Sentenza n. 106 — p. 716
  • 2018 — Sentenza n. 107 — p. 309
  • 2018 — Sentenza n. 122 — p. 643
  • 2018 — Sentenza n. 166 — p. 439
  • 2018 — Sentenza n. 180 — p. 17
  • 2018 — Sentenza n. 232 — p. 44
  • 2019 — Sentenza n. 186 — p. 648
  • 2019 — Sentenza n. 254 — p. 90
  • 2019 — Sentenza n. 270 — p. 371

2020-2025

  • 2020 — Sentenza n. 44 — p. 718
  • 2020 — Sentenza n. 186 — p. 341
  • 2021 — Sentenza n. 9 — p. 721
  • 2021 — Sentenza n. 15 — p. 517
  • 2021 — Sentenza n. 42 — p. 650
  • 2021 — Sentenza n. 112 — p. 707
  • 2022 — Sentenza n. 54 — p. 443
  • 2022 — Sentenza n. 62 — p. 272
  • 2022 — Sentenza n. 131 — p. 254
  • 2022 — Sentenza n. 195 — p. 348
  • 2023 — Sentenza n. 2 — p. 131
  • 2023 — Sentenza n. 77 — p. 728
  • 2023 — Sentenza n. 88 — p. 388
  • 2023 — Sentenza n. 135 — p. 255
  • 2023 — Sentenza n. 145 — p. 731
  • 2023 — Sentenza n. 184 — p. 108
  • 2023 — Sentenza n. 189 — p. 521
  • 2023 — Sentenza n. 211 — p. 274
  • 2024 — Sentenza n. 42 — p. 62
  • 2024 — Sentenza n. 43 — p. 395
  • 2024 — Sentenza n. 53 — p. 453
  • 2024 — Sentenza n. 67 — p. 194
  • 2024 — Sentenza n. 143 — p. 260
  • 2024 — Sentenza n. 147 — p. 195
  • 2024 — Sentenza n. 181 — p. 275
  • 2025 — Sentenza n. 1 — p. 734
  • 2025 — Sentenza n. 25 — p. 352
  • 2025 — Sentenza n. 31 — p. 458