N. 110 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2023
Ordinanza del 12 maggio 2023 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da Italian Tobacco Manufacturing
srl e Manifattura Italiana Tabacco S.p.a. contro Agenzia delle dogane
e dei monopoli e Ministero dell'economia e delle finanze.
Tributi - Accise - Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile
ai tabacchi lavorati - Previsione che ancora la determinazione
dell'onere fiscale minimo, nella percentuale ora stabilita, per gli
anni 2023, 2024, 2025, alla variazione della componente del prezzo
medio ponderato (PMP)-sigarette, data dal rapporto tra il valore
totale e la quantita' totale delle sigarette immesse in consumo
nell'anno solare precedente.
- Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), art.
39-octies, commi da 1 a 8, nel testo modificato dal comma 122
dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025).
(GU n. 36 del 06-09-2023)
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro
generale 2379 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Italian Tobacco Manufacturing S.r.l., Manifattura Italiana Tabacco
S.p.a. in fallimento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierluigi Piselli,
Gianluca Sestini, con domicilio digitale come da pec da Registri di
giustizia;
Contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ministero
dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento prot. n. 14359/RU del 13 gennaio 2020 e del
relativo allegato, con cui il direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli ha stabilito che «il PMP-sigarette per l'anno 2020,
determinato sulla base del rapporto tra il valore totale, calcolato
con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte,
delle sigarette immesse in consumo, nell'anno solare precedente e la
quantita' totale delle medesime sigarette, operato il troncamento dei
decimali, e' pari a euro 252,00 il chilogrammo convenzionale», che
«l'onere fiscale minimo, per effetto del valore del PMP-sigarette di
cui al comma 1 e' pari a euro 188,73 il chilogrammo convenzionale» e
che «a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento, sono rideterminate le tabelle di ripartizione dei
prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati»;
della comunicazione riportante la «Tabella di ripartizione
dei prezzi delle sigarette» adottata dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli in virtu' del provvedimento sopra impugnato;
ove occorra del provvedimento prot. n. 27787 del 22 gennaio
2020 adottato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
ove occorra del provvedimento prot. n. 55291 del 17 febbraio
2020 adottato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o
consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna
ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italian
Tobacco Manufacturing S.r.l. il 9 marzo 2021:
della determinazione direttoriale prot. n. 16500/RU del 14
gennaio 2021, con la quale il direttore generale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli ha sancito che «1. Il PMP-sigarette per l'anno
2021, determinato sulla base del rapporto tra il valore totale,
calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte
le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare
precedente e la quantita' totale delle medesime sigarette, operato il
troncamento dei decimali, e' pari a euro 258,00 il chilogrammo
convenzionale.
2. L'onere fiscale minimo, per effetto del valore del
PMP-sigarette di cui al comma 1 e' pari a euro 193,21 il chilogrammo
convenzionale»;
della comunicazione riportante la «Tabella di ripartizione
dei prezzi delle sigarette» adottata dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli in virtu' del provvedimento sopra impugnato;
di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o
consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna
ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italian
Tobacco Manufacturing S.r.l. il 15 marzo 2022:
della determinazione direttoriale prot. n. 13069/RU del 13
gennaio 2022, con la quale il direttore generale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli ha sancito che «1. Il PMP-sigarette per l'anno
2022, determinato sulla base del rapporto tra il valore totale,
calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte
le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare
precedente e la quantita' totale delle medesime sigarette, operato il
troncamento dei decimali, e' pari a euro 260,00 il chilogrammo
convenzionale.
2. L'onere fiscale minimo, per effetto del valore del
PMP-sigarette di cui al comma 1 e' pari a euro 194,72 il chilogrammo
convenzionale»;
della comunicazione riportante la «la tabella di ripartizione
del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette» adottata
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtu' del provvedimento
sopra impugnato;
di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o
consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna
ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italian
Tobacco Manufacturing S.r.l. il 15 febbraio 2023:
del provvedimento prot. n. 632286/RU del 29 dicembre 2022 e
del relativo allegato, con cui il direttore dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli ha stabilito che «A decorrere dalla data del 1°
gennaio 2023 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al
pubblico delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da
usarsi per arrotolare le sigarette, sono rideterminate come da
allegati alla presente determinazione»;
dell'allegato rubricato «Tabella A - Sigarette» recante la
«Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette», adottata
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtu' del provvedimento
impugnato supra e ad esso allegato;
di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o
consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna
ricorrente».
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle
dogane e dei monopoli e di Ministero dell'economia e delle finanze;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il
dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Premesso:
che la sezione con ordinanza n. 13610 del 21 ottobre 2022 ha
rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimita'
costituzionale, illustrata in motivazione, relativa all'art.
39-octies, commi 1-8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, in relazione alla violazione degli articoli 11 e 117 Cost.,
integrati dalla disciplina interposta dettata dagli articoli 7, par.
3 e 4, 14, par. 1 e 15, par. 1, della direttiva 2011/64/UE sull'onere
fiscale minimo, disponendo la sospensione del giudizio;
che la Corte costituzionale ha fissato l'udienza pubblica del
7 novembre 2023 per la trattazione della questione di
costituzionalita' rimessa dalla sezione (reg. ordinanza n. 159/2022 -
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1ª Serie speciale - Corte
costituzionale n. 3 del 18 gennaio 2023);
che parte ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti (terzo
atto per motivi aggiunti) il provvedimento prot. n. 632286 del 29
dicembre 2022 con cui il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli ha stabilito che «A decorrere dalla data del 1° gennaio 2023
le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle
sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette» e l'allegato rubricato «Tabella A -
Sigarette» recante la «Tabella di ripartizione dei prezzi delle
sigarette»;
che il predetto provvedimento prot. n. 632286/2022 e' stato
censurato «per gli stessi vizi gia' avanzati in sede di ricorso
introduttivo, nonche' in sede di motivi aggiunti», evidenziando come
anche tale ultimo provvedimento «si appalesa gravemente illegittimo
in quanto gravemente distorsivo della concorrenza in quanto
avvantaggia i grandi produttori di sigarette di fascia medio-alta a
discapito dei pochi produttori di sigarette di fascia medio-bassa»;
che parte ricorrente ha rilevato che la recente legge n.
197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha modificato con il comma 122
dell'art. 1 la disciplina recata dall'art. 39-octies del decreto
legislativo n. 504/1995 senza tuttavia che le modifiche abbiano
risolto «e, anzi, hanno aggravato» i gravi effetti distorsivi della
concorrenza correlati alle modalita' di calcolo dell'onere fiscale
minimo, chiedendo, in particolare, che venga rimessa alla Corte
costituzionale la questione di illegittimita' costituzionale della
disciplina introdotta con il comma 122 dell'art. 1 della n. 197/2022;
che parte ricorrente ha chiesto che nelle more della
decisione della Corte costituzionale venga concessa la sospensione
degli effettivi del provvedimento gravato allegando il pregiudizio
irreparabile derivante dalla «inevitabile perdita di quote di mercato
... con ogni conseguenza in ordine al condizionamento della sua
libera attivita' imprenditoriale, in violazione dell'art. 41, Cost.»
e dalla compromissione della procedura concorsuale che riguarda la
Manifattura Italiana Tabacco S.p.a. in fallimento;
che la sezione con ordinanza n. 1436 del 9 marzo 2023 ha
ritenuto necessario acquisire dall'ADM, anche ai fini di decidere
sull'istanza cautelare e di valutare la sussistenza degli estremi per
disporre un nuovo rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte
costituzionale, «una nota di chiarimenti in cui si evidenzi in che
modo la disciplina introdotta dall'art. 29, comma 122, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, incide e con quali effetti sul meccanismo di
determinazione dell'onere fiscale minimo oggetto della precedente
disciplina», stabilendo «il termine 40 (quaranta) giorni, decorrente
dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza,
per provvedere sull'incombente istruttorio»;
che l'incombente istruttorio disposto dalla sezione non e'
stato adempiuto entro il termine indicato nell'ordinanza istruttoria;
Considerato:
che l'onere fiscale minimo e' dovuto laddove la c.d. accisa
globale sulle sigarette (derivante dalla somma dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'accisa) risulta «inferiore» al medesimo onere
fiscale minimo determinato ai sensi dell'art. 39-octies, comma 6, del
decreto legislativo n. 504/1995, mentre non e' dovuto laddove la c.d.
accisa globale risulta di fatto superiore al predetto onere fiscale
minimo (art. 39-octies, comma 7, del decreto legislativo n.
504/1995);
che il comma 122 dell'art. 1 del della n. 197/2022 ha
direttamente inciso sulla modalita' di calcolo dell'onere fiscale
minimo in quanto ha sostituito, in particolare, il comma 6 dell'art.
39-octies del decreto legislativo n. 504/1995 stabilendo che per le
sigarette l'onere fiscale minimo, di cui all'art. 7, paragrafo 4,
della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, «e'
pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento» della somma dell'accisa
globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b)
del comma 3 della medesima disposizione e dell'imposta sul valore
aggiunto calcolate con riferimento al «PMP-sigarette» e che la
percentuale dell'onere fiscale minimo «e' determinata al 98,50 per
cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno
2025»;
che ad avviso del Collegio le modifiche apportate dal comma
122 dell'art. 1 della n. 197/2022 alla disciplina sull'onere fiscale
minimo stabilita nell'art. 39-octies, commi 3 e 6, del decreto
legislativo n. 504/1995, nella parte in cui confermano di ancorare la
determinazione dell'onere fiscale minimo, nella percentuale ora
stabilita (per gli anni 2023, 2024, 2025), alla variazione della
componente del «PMP-sigarette» che e' data dal rapporto tra il valore
totale e la quantita' totale delle sigarette immesse in consumo
nell'anno solare precedente, rinnovano i sospetti di illegittimita'
costituzionale della disciplina sull'onere fiscale minimo per come
gia' evidenziati dalla sezione nell'ordinanza n. 13610/2022 poiche'
ancora una volta «... i produttori che offrono sigarette ad un prezzo
piu' elevato e quindi realizzano un maggior fatturato (ossia le
multinazionali) sono in grado di modificare la soglia dell'onere
fiscale minimo mediante il semplice aumento dei prezzi di vendita.
Infatti, per effetto del sistema di calcolo delineato dal legislatore
italiano, aumentando il prezzo di vendita dei prodotti si innalza
automaticamente il denominatore sulla cui base si effettua il
rapporto tra fatturato e quantita' di sigarette vendute e quindi si
ottiene una soglia dell'onere fiscale minino piu' alta. La politica
dell'aumento dei prezzi dei grandi operatori determina in via diretta
l'aumento del carico fiscale che devono sopportare i piccoli
operatori»;
Ritenuto:
che in relazione alle modifiche legislative introdotte dalla
legge di bilancio 2023, permangono i medesimi dubbi di compatibilita'
costituzionale sollevate con l'ordinanza n. 13610/2022 in quanto
persistono le «distonie» tra il «congegno nazionale di determinazione
dell'onere fiscale minino ... rispetto al sistema delineato a livello
europeo» e le «conseguenze delle distonie» sulla concorrenza nel
mercato evidenziate nella medesima ordinanza, il che induce al
Collegio di sollevare (anche) la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 39-octies, commi 1-8, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo modificato dal comma
122 dell'art. 1 della n. 197/2022;
che, in punto di rilevanza della questione sollevata, la
definizione della questione di legittimita' costituzionale sollevata
e' rilevante ai fini della definizione della presente controversia in
quanto il provvedimento prot. n. 632286/2022 che e' stato impugnato
con il terzo atto per motivi aggiunti e' stato adottato in pretesa
applicazione dell'art. 39-octies, comma 6, del decreto legislativo n.
504/1994, nel testo modificato dalla legge di bilancio 2023, sicche'
l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale comporta
l'invalidita' del provvedimento amministrativo che su di essa
adottato;
che, in punto di non manifesta infondatezza della questione
sollevata, si ribadisce ed evidenzia come la disciplina nazionale
nella parte in cui introduce un meccanismo di determinazione
dell'onere fiscale minimo che, in quanto agganciato all'accisa ad
valorem (art. 39-octies, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.
504/1994), comporta, anche alla luce delle considerazioni esposte in
precedenza, un carico fiscale maggiore sui produttori che
commercializzano sigarette ad una classe di prezzo piu' bassa
rispetto a quella c.d. di parita' e quindi viola gli articoli 1 e 117
Cost. per il tramite della disciplina interposta degli articoli 7,
par. 3 e 4, 14, par. 1 e 15, par. 1, della direttiva 2011/64/UE,
prevista al fine di tutelare i principi di libera concorrenza nel
mercato interno e quindi di libera determinazione del prezzo di
vendita nel settore economico della produzione delle sigarette;
che sia rilevante ai fini della decisione della presente
controversia e non manifestamente infondata la definizione della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39-octies, commi
1-8, del decreto legislativo n. 504/1995, nel teso modificato dal
comma 122 dell'art. 1 della n. 197/2022, in relazione alla violazione
degli articoli 11 e 117 Cost., integrati dalla disciplina interposta
dettata dagli articoli 7, par. 3 e 4, 14, par. 1 e 15, par. 1, della
direttiva 2011/64/UE sull'onere fiscale minimo;
pertanto, di sottoporre e rimettere alla Corte costituzionale
la relativa questione di legittimita' costituzionale, salvo che il
giudice costituzionale ritenga di interpellare la Corte di giustizia
sulla corretta interpretazione della disciplina europea in esame;
Ritenuto infine di rispingere l'istanza di misure cautelari sotto
il profilo del periculum in mora poiche', nella comparazione dei
contrapposti interessi in gioco e attesa la natura generale del
provvedimento gravato avente effetti inscindibili, occorre
salvaguardare, rispetto all'interesse economico di parte ricorrente,
l'interesse erariale all'introito delle accise derivante dalla
vendita delle sigarette nel mercato.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione
Seconda) rimette alla Corte costituzionale la questione di
legittimita' costituzionale, illustrata in motivazione, relativa
all'art. 39-octies, commi 1-8, del decreto legislativo n. 504/1995,
nel testo modificato dal comma 122 dell'art. 1 della n. 197/2022.
Rispinge l'istanza di misure cautelari nei confronti del
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
prot. n. 632286/RU del 29 dicembre e del relativo allegato.
Conferma la sospensione del presente giudizio, con rinvio al
definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle
spese di lite.
Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Demanda alla Segreteria della sezione tutti gli adempimenti di
competenza e, in particolare, la notifica della presente ordinanza
alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri,
nonche' la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica.
Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 10
maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente;
Luca Iera, referendario, estensore;
Michele Tecchia, referendario.
Il Presidente: Riccio
L'estensore: Iera