Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 13 dicembre 1995 il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 224,
comma 2, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e
13, secondo comma, della Costituzione.
Premette il giudice per le indagini preliminari rimettente che nel
corso del procedimento penale a carico di Gregori Fabio il pubblico
ministero aveva chiesto di procedersi con incidente probatorio a
perizia medico legale allo scopo di accertare, attraverso prelievo
ematico nei confronti dell'indagato e di altre persone appartenenti
al suo nucleo familiare, l'eventuale identità dei polimorfismi
genetici emergenti dagli effettuandi prelievi con quelli presenti ed
accertati nel materiale ematico rinvenuto su una statua raffigurante
la Madonna.
Ammesso l'incidente probatorio, all'udienza fissata l'indagato
manifestava la volontà di non sottoporsi al prelievo ematico ed
altresì comunicava che tale era anche l'intendimento dei parenti
richiesti del medesimo accertamento; nella stessa sede contestava che
il giudice potesse imporre coattivamente il prelievo ematico.
Ciò posto, il giudice rimettente osserva che il mezzo di prova, di
cui è chiesto l'espletamento anche in assenza della necessaria
adesione e disponibilità delle persone interessate, comporta
inevitabilmente l'uso di mezzi coercitivi che impongono la privazione
della libertà personale e la sottoposizione del soggetto ad
accertamenti invasivi del suo corpo. D'altra parte la possibilità di
disporre coattivamente gli accertamenti richiesti rientra nell'ambito
dei poteri assegnati al giudice dalle norme sulla perizia (artt. 220
e segg. del codice di procedura penale). Però - prosegue il giudice
per le indagini preliminari rimettente - se è vero che questa Corte
(con la sentenza n. 54 del 1986) ha già legittimato il prelievo
ematico coattivo con riferimento alle norme del codice di procedura
penale abrogato, la questione può non di meno essere riproposta nel
mutato assetto processuale del nuovo codice di rito. Ed infatti
l'art. 224, secondo comma, del codice di procedura penale consente in
modo del tutto generico la possibilità di emettere un provvedimento
coattivo per assicurare il compimento della perizia perché prevede
la facoltà del giudice di dare gli opportuni provvedimenti per la
comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito e di
adottare tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per
l'esecuzione delle operazioni peritali, senza alcuna concreta
precisazione circa la natura e la possibilità di estensione della
coazione. Invece la norma costituzionale, riconoscendo la
inviolabilità della libertà personale, non consente restrizione
alcuna della stessa se non per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge; e ciò
implica la necessaria "tipizzazione" delle possibilità di
restrizione della libertà personale. D'altra parte il nuovo codice
di procedura penale ha curato in modo analitico e scrupoloso il tema
della libertà personale dell'indagato, prevedendo tutta una serie di
restrizioni dei poteri della polizia giudiziaria, del pubblico
ministero e dello stesso giudice, ed ha graduato l'entità delle
misure restrittive in relazione alla situazione concreta,
riservandole solo a fattispecie di reato di una certa gravità.
Invece il riconoscimento al giudice di un indiscriminato potere di
sottoporre coattivamente l'indagato o anche persone estranee
all'imputazione a prelievi ematici, o ad altre forme di accertamenti
medici di carattere invasivo, contrasta con l'assetto normativo
complessivo che il legislatore ha posto in tema di libertà personale
con il nuovo codice di rito.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata,
richiamando essenzialmente il citato precedente di questa Corte ed
evidenziando che comunque il provvedimento che ordina l'esame
coattivo del sangue è direttamente impugnabile ex art. 111 della
Costituzione.
3. - Si è costituito Gregori Fabio, indagato nel procedimento
penale pendente innanzi al giudice rimettente, e - aderendo alla
prospettazione dell'ordinanza di rimessione - ha chiesto, anche con
una successiva memoria, la dichiarazione di incostituzionalità della
disposizione censurata.
Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma,
della Costituzione - dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura
penale nella parte in cui prevede la possibilità per il giudice
delle indagini preliminari di disporre coattivamente - in sede di
incidente probatorio per l'esecuzione di perizia ematologica - il
prelievo ematico nei confronti tanto dell'indagato quanto di terzi
per sospetta violazione sia del principio di inviolabilità della
libertà personale, non essendo determinati con carattere di
tassatività i casi ed i modi in cui sia possibile procedere a tale
prelievo coattivo che è anche invasivo dell'integrità fisica; sia
del principio di disparità di trattamento, per il carattere
indiscriminato ed indistinto dell'assoggettamento al prelievo
coattivo di qualsiasi indagato ed anche di persone estranee ai fatti.
2. - La disposizione censurata prevede che il giudice che ha
disposto la perizia possa adottare tutti "gli altri provvedimenti" -
ulteriori rispetto all'ordine di comparizione delle persone
sottoposte all'esame del perito - "che si rendono necessari per
l'esecuzione delle operazioni peritali". Tra questi provvedimenti il
giudice rimettente ritiene compreso implicitamente anche l'ordine di
procedere coattivamente al prelievo ematico della persona sottoposta
all'esame, ed argomenta le censure di incostituzionalità della
disposizione muovendo da tale presupposto interpretativo, che trova
peraltro riscontro sia nella giurisprudenza di legittimità, che si
è interrogata in ordine ai limiti di ammissibilità di tale prelievo
coattivo allorché questo possa compromettere l'integrità fisica o
la dignità (comprensiva del diritto alla riservatezza) della persona
sottoposta all'esame, sia nella stessa giurisprudenza di questa
Corte, che nella sentenza n. 54 del 1986 ha già scrutinato analoghe
disposizioni dell'abrogato codice di procedura penale. In tale
pronuncia la Corte ha dichiarato infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 146, 314, 317 di quel
codice, in riferimento all'art. 13, secondo e quarto comma, della
Costituzione, nella parte in cui, appunto, prevedevano la facoltà
del giudice istruttore di disporre, senza limite alcuno, il prelievo
ematico coattivo, puntualizzando poi nella motivazione che il giudice
incontrava invece precisi limiti, perché le specifiche norme
denunziate dovevano esser lette nel contesto della Costituzione e dei
suoi principi fondamentali, così che, per un verso, era necessario
un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, e, per altro
verso, il giudice non avrebbe potuto disporre il prelievo ematico
coattivo ove questo, in considerazione delle circostanze del caso,
avesse messo in pericolo la vita, la salute o l'incolumità o fosse
risultato lesivo della dignità della persona o invasivo dell'intimo
della sua psiche.
3. - La questione è fondata.
3.1. - La prima verifica richiesta dall'ordinanza di rimessione è
quella della compatibilità del contenuto precettivo così enucleato
dall'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale con la
prescrizione espressa dal primo parametro evocato (art. 13, secondo
comma, della Costituzione), il quale assoggetta ogni restrizione
della libertà personale, tra cui nominatamente la detenzione,
l'ispezione e la perquisizione personale, ad una duplice garanzia: la
riserva di legge (essendo tali misure coercitive possibili "nei soli
casi e modi previsti dalla legge") e la riserva di giurisdizione
(richiedendosi l'"atto motivato dell'autorità giudiziaria"); e così
appronta una tutela che è centrale nel disegno costituzionale,
avendo ad oggetto un diritto inviolabile, quello della libertà
personale, rientrante tra i valori supremi, quale indefettibile
nucleo essenziale dell'individuo, non diversamente dal contiguo e
strettamente connesso diritto alla vita ed all'integrità fisica, con
il quale concorre a costituire la matrice prima di ogni altro
diritto, costituzionalmente protetto, della persona.
3.2 - Il prelievo ematico comporta certamente una restrizione della
libertà personale quando se ne renda necessaria la esecuzione
coattiva perché la persona sottoposta all'esame peritale non
acconsente spontaneamente al prelievo. E tale restrizione è tanto
più allarmante - e quindi bisognevole di attenta valutazione da
parte del legislatore nella determinazione dei "casi e modi" in cui
può esser disposta dal giudice - in quanto non solo interessa la
sfera della libertà personale, ma la travalica perché, seppur in
minima misura, invade la sfera corporale della persona - pur senza di
norma comprometterne, di per sé, l'integrità fisica o la salute
(anche psichica), né la sua dignità, in quanto pratica medica di
ordinaria amministrazione (cfr. sentenza n. 194 del 1996) - e di
quella sfera sottrae, per fini di acquisizione probatoria nel
processo penale, una parte che è, sì, pressoché insignificante, ma
non certo nulla.
È quindi operante nel caso la garanzia della riserva - assoluta -
di legge, che implica l'esigenza di tipizzazione dei "casi e modi",
in cui la libertà personale può essere legittimamente compressa e
ristretta. Né tale rinvio alla legge può tradursi in un ulteriore
rinvio da parte della legge stessa alla piena discrezionalità del
giudice che l'applica, richiedendosi invece una previsione normativa
idonea ad ancorare a criteri obiettivamente riconoscibili la
restrizione della libertà personale.
3.3. - In passato questa Corte, nella citata sentenza n. 54 del
1986, ha fissato i limiti negativi (desumibili dagli artt. 2 e 32
della Costituzione) del prelievo ematico coattivo, ritenendo altresì
soddisfatta anche la riserva di legge, quanto sia ai "casi" che ai
"modi".
La questione però va rimeditata, ritenendosi di dover pervenire a
conclusioni diverse, tenuto conto anche della maggiore forza con cui
il valore della libertà personale si è affermato nel nuovo codice
di procedura penale, ispirato in modo particolarmente accentuato al
favor libertatis. Non senza considerare che proprio il precedente
intervento di questa Corte, e le esigenze di garanzia in esso
sottolineate, avrebbero dovuto suggerire al legislatore, in sede di
redazione del nuovo codice di rito, di fissare e definire condizioni,
presupposti e limiti per l'adozione del provvedimento coercitivo in
questione, così come puntualmente è stato fatto per altre misure
restrittive della libertà personale, seppur non di natura cautelare,
quale l'accompagnamento coattivo (artt. 133 e 134 del codice di
procedura penale); sicché in tale mutato contesto normativo mentre
queste ed altre misure restrittive sono state positivamente, in modo
più o meno dettagliato, disciplinate, non altrettanto è avvenuto
per il prelievo ematico coattivo, riconducibile soltanto alla
generica formulazione dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura
penale, senza alcuna previsione espressa né dello stesso
provvedimento, né dei suoi presupposti e limiti.
3.4. - Non è senza rilievo d'altra parte che, in un diverso (ma
anch'esso recente) contesto, che è quello del nuovo codice della
strada (artt. 186 e 187), il legislatore - operando specificamente il
bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e
la garanzia costituzionale della libertà personale - abbia dettato
una disciplina specifica (e settoriale) dell'accertamento (sulla
persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di
assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool
nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi
biologici, (prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del
rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione
penale per tale indisponibilità del conducente ad offrirsi e
cooperare all'acquisizione probatoria); disciplina - questa - la cui
illegittimità costituzionale è stata recentemente esclusa da questa
Corte (sentenza n. 194 del 1996, citata) proprio denegando, tra
l'altro, la denunziata vulnerazione dell'art. 13, secondo comma,
della Costituzione atteso che la "dettagliata normativa" di tale
accertamento "non consente neppure di ipotizzare la violazione della
riserva di legge".
Invece, con riferimento alla generica fattispecie normativa in
questa sede censurata, si ha che le ragioni relative alla giustizia
penale, consistenti nell'esigenza di acquisizione della prova del
reato, pur costituendo un valore primario sul quale si fonda ogni
ordinamento ispirato al principio di legalità, rappresentano in
realtà soltanto la finalità della misura restrittiva e non anche
l'indicazione dei "casi" voluta dalla garanzia costituzionale. Così
come la considerazione che il prelievo ematico coattivo non possa
essere disposto quando lede la dignità della persona o metta in
pericolo la vita o l'integrità fisica della stessa costituisce
null'altro che il riflesso dei limiti negativi dedotti
dall'inquadramento della misura specifica nel contesto generale
dell'ordinamento, ma non realizza la indicazione al positivo dei
"modi", come prescritto dall'art. 13, secondo comma, della
Costituzione.
3.5. - Più in generale, con riferimento anche ad ogni altro
provvedimento coercitivo atipico che possa astrattamente ricondursi
alla nozione di "provvedimenti ... necessari per l'esecuzione delle
operazioni peritali", la disposizione censurata - nella quale manca
addirittura la previsione specifica delle misure che possono essere
adottate dall'autorità giudiziaria per l'esecuzione delle operazioni
peritali facendosi riferimento, con una unica ed indifferenziata
locuzione, ad una serie indeterminata di provvedimenti, senza
distinguere tra quelli incidenti e quelli non incidenti sulla
libertà personale e cumulando in una disciplina indistinta gli uni e
gli altri - presenta assoluta genericità di formulazione e totale
carenza di ogni specificazione al positivo dei casi e dei modi in
presenza dei quali soltanto può ritenersi che sia legittimo
procedere alla esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante
l'adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della
libertà personale. E manca anche, come già si è rilevato, la
stessa precisazione della tipologia delle misure restrittive
adottabili, il che accentua - evidenziandone il contrasto con il
parametro evocato - l'assoluta mancanza di indicazioni al positivo
circa i "casi" e i "modi".
4. - Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
224, comma 2 (seconda proposizione), del codice di procedura penale,
nella parte in cui consente misure restrittive della libertà
personale finalizzate alla esecuzione della perizia, ed in
particolare il prelievo ematico coattivo, senza determinare la
tipologia delle misure esperibili e senza precisare i casi ed i modi
in cui esse possono essere adottate.
Ne segue che - fino a quando il legislatore non sarà intervenuto
ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale
che possono dal giudice essere disposte allo scopo di consentire
(anche contro la volontà della persona assoggettata all'esame)
l'espletamento della perizia ritenuta necessaria ai fini processuali,
nonché a precisare i casi ed i modi in cui le stesse possono essere
adottate - nessun provvedimento di tal genere potrà essere disposto.
5. - Rimane assorbito l'esame dell'ulteriore censura allegata dal
giudice rimettente con riferimento all'art. 3 della Costituzione.