Titolo
SENT. 214/93. PROCESSO PENALE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER INCOMPETENZA PER MATERIA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE, ANZICHE' AL P.M. PRESSO QUEST'ULTIMO - CONSEGUENTE PRIVAZIONE DELLA FASE PRELIMINARE DEL PROCEDIMENTO E IMPOSSIBILITA' DI ADIRE AL GIUDIZIO ABBREVIATO - RICONOSCIUTA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Col prevedere che il giudice di appello, quando pronuncia l'annullamento della sentenza impugnata, per incompetenza per materia, ordini la restituzione degli atti al giudice (del dibattimento) di primo grado competente, l'art. 24, primo comma, cod. proc. pen., preclude all'imputato, per un errore a lui non imputabile, a fronte di un'accusa modificata, la possibilita' di richiedere, rispetto ad essa, l'instaurazione di un rito che comporta benefici (soprattutto in termini sanzionatori) qual'e' il giudizio abbreviato, con conseguente lesione del diritto di difesa. Tale articolo, percio', assorbiti gli ulteriori parametri invocati, va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone che, nell'ipotesi suddetta, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo. - Per la illegittimita' costituzionale della previsione, nell'art. 23 cod. proc. pen., di identico meccanismo, riguardo alla trasmissione degli atti, in seguito a dichiarazione della propria incompetenza per materia da parte dello stesso giudice di primo grado, v. sent. n. 76/1993.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Riferimenti normativi
codice di procedura penale
n. 0
art. 24
co. 1
N. 214
SENTENZA 23 APRILE-5 MAGGIO 1993
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6
luglio 1992 dal Tribunale di Verbania nel procedimento penale a
carico di Mendola Matteo, iscritta al n. 680 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto in fatto
Mendola Matteo, chiamato a rispondere dei reati di furto aggravato
continuato, tentata rapina impropria e tentativo di furto aggravato,
condannato dal Pretore di Verbania - Sezione distaccata di Arona,
interponeva appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte
d'appello di Torino, rilevata con riguardo all'accusa di tentata
rapina l'incompetenza per materia del primo giudice, annullava la
sentenza e ordinava la trasmissione degli atti al tribunale di
Verbania, competente per materia;
Quest'ultimo, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'articolo 24, primo comma, codice
di procedura penale, per violazione degli articoli 3, 24 e 25 della
Costituzione.
Ad avviso del giudice remittente, dovendosi interpretare la
locuzione "giudice competente" come equivalente a giudice del
dibattimento competente, si arriverebbe, in base al principio di non
regredibilità del processo alla fase delle indagini preliminari
perpetuatio judicii, alla privazione di una intera fase processuale,
quella prevista e disciplinata dagli articoli 416 e ss. codice di
procedura penale. Una fase capace di portare alla definizione del
processo senza passare attraverso il dibattimento sia con una
sentenza di non luogo a procedere, per tutte le ipotesi previste
dall'articolo 425 codice di procedura penale, sia con una sentenza
conclusiva del giudizio abbreviato ovvero applicativa della pena su
richiesta dell'imputato;
Tale omissione si risolverebbe nella violazione del principio di
precostituzione del giudice naturale (art. 25 della Costituzione), in
considerazione delle possibilità di eludere una specifica fase del
processo penale solo per effetto di un errore procedurale
(incompetenza per materia). Essa verrebbe inoltre a violare i
principi dettati negli articoli 3 e 24 della Costituzione e, cioè,
quello della parità di trattamento dei cittadini innanzi alla legge
e quello riguardante l'inviolabilità del diritto di difesa. Sarebbe
comunque possibile salvaguardare il principio della perpetuatio
judicii e armonizzarlo con i rilevati principi costituzionali,
considerando il decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico
ministero presso la Pretura come motore dell'impulso a procedere per
il giudice delle indagini preliminari. Quest'ultimo, pertanto,
potrebbe fissare l'udienza preliminare sulla base del decreto di
citazione emesso dal pubblico ministero presso la Pretura;
Considerato in diritto
1. - Viene all'esame della Corte, in riferimento agli articoli 3,
24 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 24, primo comma, codice di procedura
penale, nella parte in cui prevede che il giudice di appello, quando
pronuncia sentenza di annullamento per incompetenza per materia,
ordini la restituzione degli atti al giudice (del dibattimento) di
primo grado competente.
2. - Il remittente prospetta la possibilità di eliminare
l'affermato contrasto con i parametri costituzionali invocati
attraverso una operazione interpretativa, per vero macchinosa, che
porti a considerare il decreto di citazione a giudizio, emesso dal
pubblico ministero presso la Pretura, come capace di stimolare un
organo giudiziario apparentemente non destinatario dell'atto, il
giudice delle indagini preliminari, che dovrebbe sulla base del
decreto del pubblico ministero fissare l'udienza preliminare.
Tale possibilità interpretativa non convince. L'emissione del
decreto di citazione a giudizio, determina la devoluzione al pretore,
quale giudice del dibattimento, di un ben determinato thema
decidendum, e non si vede come potrebbe fungere da impulso verso un
organo giudiziario da esso distinto, e funzionalmente separato.
3. - Esclusa tale via interpretativa, la questione deve ritenersi
fondata.
Questa Corte, con la recente sentenza n. 76/1993, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma,
codice di procedura penale nella parte in cui dispone che il giudice
del dibattimento ordini la trasmissione degli atti al giudice
competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo,
quando dichiari con sentenza la propria incompetenza per materia.
Anche l'art. 24, codice di procedura penale, dettato in materia di
appello, e regolante l'annullamento della sentenza di primo grado a
seguito di errore sulla competenza per materia, implica un identico
iter processuale imperniato sull'ordine di trasmissione degli atti
direttamente al giudice competente.
Per queste norme valgono le argomentazioni a base della
declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo
comma, codice di procedura penale, esposte nella già citata sentenza
n. 76/1993. Tale meccanismo risulta in particolare lesivo del diritto
di difesa, perché a fronte di un'accusa modificata preclude
all'imputato "la possibilità di richiedere rispetto ad essa
l'instaurazione di un rito che comporta benefici (soprattutto in
termini sanzionatori) qual è il giudizio abbreviato. Un rito, che,
certo, l'imputato non aveva ritenuto di attivare o che gli era stato
impedito di ottenere dal mancato consenso del pubblico ministero
ovvero dal rigetto del giudice per le indagini preliminari, ma ciò
sulla base di un errore attribuibile al pubblico ministero".
L'art. 24, primo comma, codice di procedura penale va dunque
dichiarato, al pari dell'art. 23, primo comma, dello stesso codice,
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede, che, a
seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per
incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice
ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso
quest'ultimo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma,
codice di procedura penale nella parte in cui dispone che, a seguito
dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per
materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente,
anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA