Titolo
SENT. 1105/88. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE DI TERZO - ORDINANZA DI AFFRANCAZIONE IN RAPPORTI DI ENFITEUSI O SIMILARI - IDONEITA' AD ACQUISIRE EFFICACIA DI GIUDICATO - DINIEGO DEL RIMEDIO DELLA OPPOSIZIONE AL TERZO RIMASTO ESTRANEO ALLA FASE SOMMARIA DEL GIUDIZIO DI AFFRANCAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - COD.PROC.CIV., ART. 404. - COST., ARTT. 3 E 24.
Testo
PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE DI TERZO L'art. 404, primo comma c.p.c., nella parte in cui non consente opposizione di terzo avverso l'ordinanza di affrancazione ex art. 4 della legge n. 607 del 1966, viola gli artt. 3 e 24 Cost., poiche' l'doneita' di tale provvedimento ad acquisire autorita' di cosa giudicata (ove non sia promosso nei termini il giudizio di cognizione ordinaria per l'accertamento del diritto di affrancazione) impone che sia assicurata la tutela giudiziaria a quel terzo che, rimasto estraneo alla fase sommaria del procedimento, pretenda, tuttavia, di essere egli il titolare del diritto di affrancazione in luogo di colui che ha agisto ed ottenuto l'ordinanza pretorile, rimuovendosi cos
anche la palese disparita' di trattamento che la suddetta portata restrittiva della norma di previsione determina fra colui che agisce (o e' chiamato a contraddire secondo la sommaria valutazione effettuata dal pretore ex art. 3 cit.leg.) e colui che, sebbene titolare di quel diritto, sia rimasto estraneo al processo, col connesso rischio di perdita del diritto stesso.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Riferimenti normativi
codice di procedura civile
n. 0
art. 404
co. 0
N. 1105
SENTENZA 12-20 DICEMBRE 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404, primo
comma, cod. proc. civ. in relazione all'art. 4 della legge 22 luglio
1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie
perpetue), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1987 dal
Tribunale di Velletri nel procedimento civile vertente tra Toti Rocco
e Verrelli Gino, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/I/ ss.
dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto in fatto
Gino Verrelli, dichiarandosi colono perpetuo di due appezzamenti
di terreno in agro di Segni, località Casarcione, per i quali egli e
i suoi danti causa, da tempo immemorabile, avevano dato la
corrisposta ai direttari, fratelli Gentili, proponeva opposizione ex
art. 404, primo comma, c.p.c., avverso l'ordinanza con la quale il
Pretore di Segni ne aveva disposto l'affrancazione da parte di Rocco
Toti, convenendo in giudizio dinanzi allo stesso Pretore il Toti,
perché si dichiarasse esso Verrelli l'unico colono perpetuo dei
terreni in premessa o in subordine l'unico proprietario, previo
rimborso del prezzo di affranco. Il contraddittorio veniva integrato
con citazione dei fratelli Gentili.
Il Pretore qualificava il provvedimento come sentenza e accoglieva
la domanda.
Appellava il Toti dolendosi, tra l'altro, della errata
applicazione dell'art. 404 c.p.c.. Il Verrelli contestava i motivi di
appello.
Il Tribunale ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette
l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza pretorile di affrancazione
di cui all'art. 4 della legge 22 luglio 1966, n. 607.
Ha rilevato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della
Cassazione, il provvedimento de quo deve ritenersi ordinanza e non
sentenza anche perché esso è espressamente qualificato come
irrevocabile dalla legge (art. 4, legge n. 607/1966); è emesso a
termine di una cognizione sommaria con acquisizione di scarso
materiale probatorio; è contestabile dinanzi alla Sezione
Specializzata Agraria del Tribunale, dinanzi alla quale, se del caso,
il giudizio continua a cognizione piena.
Ha rilevato, poi, che il provvedimento diviene cosa giudicata se
entro tre mesi non si propone opposizione e non si contesta con
giudizio dinanzi al Tribunale. Ha ricordato che le Sezioni Unite
della Cassazione (sent. n. 7505/86) hanno affermato la natura
provvisoria e ordinatoria del provvedimento e la sua non
impugnabilità, ferma restando la facoltà di iniziare la fase di
piena cognizione di merito dinanzi al Tribunale, ma solo da parte
degli interessati che abbiano avuto conoscenza del procedimento e non
da altro interessato che non sia stato citato nella fase svolta
dinanzi al Pretore.
Secondo il Tribunale, risulterebbero violati l'art. 3 Cost. in
quanto si verificherebbe disparità di trattamento tra il terzo che
si assume leso dalla sentenza emessa ove sia stata promossa
contestazione da una delle parti, nonché l'art. 24 Cost. in quanto
si produrrebbe una sostanziale ingiustizia ed una irreparabile
perdita del diritto preteso.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale.
Nel giudizio dinanzi alla Corte non si è costituita nessuna delle
parti né è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato.
Considerato in diritto
1. - È sollevata dal Tribunale questione di legittimità
costituzionale dell'art. 404, primo comma, c.p.c., nella parte in
cui, secondo la costante giurisprudenza anche della Cassazione, non
è ammessa l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza prevista
dall'art. 4 della legge 22 luglio 1966, n. 607, in tema di
affrancazione di enfiteusi o rapporti similari con riferimento agli
artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost., per la disparità di
trattamento che si verificherebbe tra il terzo che si assume leso
dall'ordinanza in esame, come nella specie non notificatagli, ed il
terzo che si assume leso dalla sentenza emessa, ove sia stata
promossa contestazione da una delle parti, per la perdita del diritto
connessa alla mancata tutela dinanzi al giudice.
La questione è fondata.
Il procedimento delineato dalla legge 22 luglio 1966, n. 607, per
l'affrancazione dell'enfiteusi e dei rapporti ad essa assimilabili si
colloca nella categoria dei procedimenti sommari che si
caratterizzano per la successione di due fasi, integrate, tuttavia,
in un unico processo di tipo giurisdizionale e contenzioso; la prima
necessaria e a cognizione sommaria, affidata inderogabilmente al
Pretore e che si conclude con l'ordinanza immediatamente esecutiva,
destinata a divenire definitiva in caso di mancata prosecuzione del
processo; la seconda, eventuale, a cognizione piena, affidata
inderogabilmente alla Sezione specializzata agraria, che si conclude
con sentenza impugnabile, poi, secondo il rito ordinario.
Per i profili processuali, questa Corte non ha ritenuto la legge
costituzionalmente illegittima (sentenza n. 53 del 1974).
La detta ordinanza, sebbene abbia natura provvisoria ed
ordinatoria e, per questo, sia stata ritenuta non impugnabile
direttamente, ma soggetta al sindacato dal giudice di cognizione
nella fase successiva che si instaura eventualmente dinanzi al
Tribunale, è suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata
ove non venga promosso nei termini, in caso di contestazione, il
giudizio di cognizione per l'accertamento definitivo del diritto di
affrancazione.
Sicché, il terzo che non ha avuto notizia del procedimento
instaurato dinanzi al Pretore, anche perché non individuato come
controinteressato all'affrancazione richiesta, e che, invece,
pretende di essere egli il titolare del diritto di affrancazione al
posto di colui che ha agito ed ha ottenuto l'ordinanza pretorile, a
seguito e per effetto dell'ordinaza stessa potrebbe perdere,
eventualmente anche in modo definitivo, il diritto preteso per il
mancato riconoscimento della tutela giudiziale, se non avesse la
possibilità di farlo valere in giudizio.
Risulterebbero, quindi, violati gli artt. 24 Cost., che assicura,
invece, la tutela giudiziaria ai titolari dei diritti, e 3 Cost., per
la palese disparità di trattamento che si verifica senza
giustificato motivo tra colui che agisce o che è chiamato a
contraddire secondo la sommaria valutazione effettuata dal Pretore,
in base all'art. 3 della legge in esame, e colui che, benché
titolare del diritto di affrancazione, per il diniego della tutela e
per la interpretazione restrittiva data all'art. 404 c.p.c., rimane
fuori del processo e rischia di perdere il diritto di cui è
titolare.
Pertanto, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
404 c.p.c. così come finora interpretato.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella
parte in cui non ammette opposizione di terzo avverso l'ordinanza con
la quale il Pretore dispone l'affrancazione del fondo ex art. 4,
legge 22 luglio 1966, n. 607.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI