Sentenza 41/1986 (ECLI:IT:COST:1986:41)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: PALADIN - Redattore:
Camera di Consiglio del 04/02/1986; Decisione del 26/02/1986
Deposito del 03/03/1986; Pubblicazione in G. U. 12/03/1986
n. 10
Norme impugnate:
Massime:
12286
Atti decisi:
Titolo
SENT. 41/86. IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - MOTIVI DI INTERRUZIONE - MORTE, RADIAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ALBO DEL PROCURATORE COSTITUITO IN GIUDIZIO - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Posto che l'esercizio del ministero del difensore costituito, in giudizi nei quali il ministero medesimo e' necessario, non contribuisce alla difesa del cliente in misura minore della attivita' della parte stessa cui e' inibito difendersi di persona, e' da ritenersi costituzionalmente illegittimo - per violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24, comma secondo, Cost. - l'art. 328 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione dei termini previsti dal'art. 325 per la proposizione delle varie impugnazioni, oltre agli eventi che colpiscono la parte o il suo legale rappresentante, anche la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenuta nel corso dei termini stessi.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 20
co. 2
Riferimenti normativi
codice di procedura civile
n. 0
art. 328
co. 0
N. 41
SENTENZA 26 FEBBRAIO 1986
Deposito in cancelleria: 3 marzo 1986.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 10/1 s.s. del 12 marzo 1986.
Pres. PALADIN - Rel. ANDRIOLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof.
ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI -
Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO -
Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO
GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 328
codice procedura civile promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 giugno 1978 dal tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Mazza Crescenzo e Iasevoli Domenico
iscritta al n. 606 del registro, ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 1 marzo 1985 dal Tribunale di Isernia nel
procedimento civile vertente tra Bucci Enrico e Macerola Anna iscritta
al n. 560 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 302 bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto:
1. - Con ordinanza emessa il 14 giugno 1978 (notificata il 18 e
comunicata il 30 del successivo settembre; pubblicata nella G. U. n. 15
del 14 febbraio 1979 e iscritta al n. 606 R.O. 1978) sulla opposizione
di Mazza Crescenzo alla esecuzione immobiliare promossa a suo danno
dall'avv. Iasevoli Domenico, il Tribunale di Napoli, premesso che la
sentenza era divenuta titolo esecutivo perché - a detta dell'opponente
- "dopo la notifica e prima della scadenza del termine d'impugnazione,
l'avv. De Angelis, suo procuratore ad lites, era stato cancellato
dall'albo professionale e non gli aveva dato notizia né della notifica
né della cancellazione dall'albo", e che la cancellazione del
procuratore legale dall'albo non può non reputarsi compresa nell'art.
301 c.p.c., ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 24 Cost.,
non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede
l'interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. nell'ipotesi di
sopravvenuta morte o impedimento del procuratore.
2. - Con ordinanza emessa il 1 marzo 1985 (notificata il 23 agosto
e comunicata il 30 settembre successivi; pubblicata nella G. U. n. 302
del 24 dicembre 1985 e iscritta al n. 560 R.O. 1985) nel giudizio di
appello promosso con atto notificato il 22 aprile 1983 avverso sentenza
notificata all'avv. G. Veneziale (procuratore costituito del
soccombente Bucci Enrico) sotto la data del 25 febbraio 1983, il
Tribunale di Isernia, premesso che l'avv. G. Veneziale era
improvvisamente venuto a morte in data 9 marzo 1983, ha giudicato
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24
cap. Cost., la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 328
c.p.c. comma primo e secondo, interpretati nel senso che non sono
applicabili al caso di morte del procuratore legale della parte.
2.1. - Nessuna delle parti dei giudizi a quibus si è costituita
avanti la Corte né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri.
2.2. - L'incidente iscritto al n. 606/1978, dapprima assegnato alla
adunanza del 10 dicembre 1985 in camera di consiglio nel corso della
quale il giudice Andrioli aveva svolto la relazione, è stato rinviato
alla adunanza del 4 febbraio 1986 al fine di contestuale deliberazione,
preliminare alla quale ha svolto unitaria relazione il giudice Andrioli
il successivo 5.
Considerato in diritto:
3.1. - La obiettiva connessione se non la identità dei due
incidenti iscritti ai nn. 606/1978 e 560/1985 ne impone contestuale
deliberazione.
3.2. - Ambo i giudici a quibus prospettano il dubbio di violazione
del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 comma secondo Cost., che
riuscirebbe perpetrata per non considerare l'art. 328 c.p.c. motivi di
interruzione del termine breve di impugnazione di sentenza la morte o
l'impedimento del procuratore costituito, e il sospetto non può non
giudicare fondato chiunque consideri che l'esercizio del ministero del
difensore costituito, in giudizi nei quali il ministero medesimo è
necessario, non contribuisce alla difesa del cliente in misura minore
della attività della parte stessa cui è inibito difendersi di
persona.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 606/1978 e 560/1985, dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in
cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui
all'art. 325 c.p.c. la morte la radiazione e la sospensione dall'albo
del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere