Sentenza 112/1968 (ECLI:IT:COST:1968:112)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SANDULLI - Redattore:
Camera di Consiglio del 12/06/1968; Decisione del 02/07/1968
Deposito del 19/07/1968; Pubblicazione in G. U.
n. 0
Norme impugnate:
Massime:
3000
3001
3002
Atti decisi:
Titolo
SENT. 112/68 A. PUBBLICO IMPIEGO - PENSIONI - RIDUZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE A SEGUITO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - T.U. 21 FEBBRAIO 1895, N. 70, ABROGATO CON LEGGE 8 GIUGNO 1966, N. 424 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 187 R.D. 21 febbraio 1895, n. 70 (t.u. sulle pensione civili e militari), gia' abrogato con legge 8 giugno 1966, n. 424, il quale disponeva la riduzione della pensione per gli impiegati destituiti o comunque allontanati dal servizio per effetto di procedimento disciplinare.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 3
Riferimenti normativi
regio decreto
21/02/1995
n. 70
art. 187
co. 0
Titolo
SENT. 112/68 B. PUBBLICO IMPIEGO - PENSIONI - RIDUZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE A SEGUITO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - T.U. 21 FEBBRAIO 1895, N. 70, ABROGATO CON LEGGE 8 GIUGNO 1966, N. 424 - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 187 R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, e' in contrasto, come analoghe norme dichiarate illegittime dalla Corte ( sent. nn. 3/66, 78/67), con l'art. 36 della Costituzione, che vuole assicurato ai lavoratori il trattamento conquistato attraverso la prestazione della loro attivita'.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Riferimenti normativi
regio decreto
21/02/1995
n. 70
art. 187
co. 0
Titolo
SENT. 112/68 C. PUBBLICO IMPIEGO - PENSIONI - RIDUZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE A SEGUITO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - T.U. 21 FEBBRAIO 1895, N. 70, ABROGATO CON LEGGE 8 GIUGNO 1966, N. 424 - ANALOGIA CON NORME GIA' DICHIARATE ILLEGITTIME - CONSEGUENTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 187 R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, e' in contrasto con l'art. 3 Cost., perche', in seguito alla legge 8 giugno 1966, n. 424, che ha abrogato l'articolo, e alle sentenze della Corte (3/66, 78/67) che hanno dichiarato illegittime norme analoghe, la sopravvivenza della norma impugnata determinerebbe una ingiustificata ineguaglianza di trattamento nelle situazioni di cessazione del rapporto di lavoro per condanna penale o provvedimento disciplinare.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Riferimenti normativi
regio decreto
21/02/1995
n. 70
art. 187
co. 0
N. 112
SENTENZA 2 LUGLIO 1968
Deposito in cancelleria: 19 luglio 1968.
Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 184 del 20 luglio 1968.
Pres. SANDULLI - Rel. CHIARELLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Dott.
ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof.
COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ -
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI -
Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO
CRISAFULLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 187 del R.D.
21 febbraio 1895, n. 70 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e
militari), promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1967 dalla Corte
dei conti - sezione III pensioni civili - sul ricorso di Mastrilli
Stefano, iscritta al n. 124 del Registro ordinanze 1967 e pubblica
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967.
Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli.
Ritenuto in fatto:
In seguito a revoca dall'impiego, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con decreto 14 giugno 1957, liquidava all'archivista Stefano
Mastrilli la pensione maturata in 23 anni di servizio, ridotta di un
quarto a norma del l'art. 187 del T.U. 21 febbraio 1895, n. 70.
Contro tale provvedimento l'interessato proponeva ricorso alla
Corte dei conti, e durante il giudizio eccepiva l'illegittimità
costituzionale del detto articolo, richiamandosi alla sentenza 13
gennaio 1966, n. 3, di questa Corte.
Nell'ordinanza 10 gennaio 1967 la Corte dei conti riteneva la
questione rilevante per la definizione del giudizio, malgrado l'art.
187 fosse stato abrogato dalla legge 8 giugno 1966, n. 424, osservando
che il ricorrente aveva interesse al riconoscimento del suo diritto
alla pensione intera dal giorno del collocamento a riposo al giorno
dell'entrata in vigore della detta legge. Riteneva inoltre non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
del detto articolo, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, e rimetteva gli atti a questa Corte.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata.
La causa viene decisa in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme
integrative, non essendosi costituita nei termini nessuna delle parti.
Considerato in diritto:
In via preliminare va osservato che la norma dell'art. 187 del
R.D. 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico delle leggi sulle pensioni
civili e militari) ha cessato di avere efficacia per effetto della
legge 8 giugno 1966, n. 424, la quale ha abrogato le disposizioni che
prevedevano la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a
carico dello Stato o di altro ente pubblico, a seguito di condanna
penale o di provvedimento disciplinare. Tuttavia, come esattamente ha
ritenuto la ordinanza di rimessione, la questione di legittimità
costituzionale è rilevante per il periodo anteriore al ripristino dei
trattamenti di pensione, disposto dalla detta legge con effetto dalla
sua entrata in vigore.
Nel merito la questione è fondata.
In precedenti sentenze (n. 3 del 1966; n. 78 del 1967) questa
Corte, movendo dal carattere retributivo del trattamento di quiescenza
spettante in conseguenza di un rapporto di lavoro e della particolare
protezione di cui nel vigente ordinamento costituzionale viene fatta
oggetto la retribuzione dei prestatori d'opera in ogni suo aspetto,
affermò l'incompatibilità con tali principi di talune disposizioni,
che collegavano alla condanna dei pubblici dipendenti a una pena
detentiva comportante l'interdizione dai pubblici uffici, la perdita
del diritto al trattamento economico ad essi spettante in conseguenza
della cessazione del rapporto di lavoro.
Le stesse ragioni valgono per l'impugnato art. 187 del decreto n.
70 del 1895, il quale, disponendo la riduzione della pensione per gli
impiegati destituiti, o comunque allontanati dal servizio per effetto
di procedimento disciplinare, è in contrasto, come le analoghe norme
dichiarate illegittime dalle ricordate sentenze, con l'art. 36 della
Costituzione, che vuole assicurato ai lavoratori il trattamento
conquistato attraverso la prestazione della loro attività (cit.
sentenza n. 78 del 1967).
La proposta questione di legittimità costituzionale va ugualmente
riconosciuta fondata in relazione all'art. 3 della Costituzione. In
seguito alla legge n. 424 del 1966, e alla eliminazione delle norme
dichiarate illegittime dalle menzionate sentenze di questa Corte, la
sopravvivenza della norma impugnata determinerebbe una ingiustificata
ineguaglianza di trattamento nelle situazioni di cessazione del
rapporto di lavoro per condanna penale o provvedimento disciplinare.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 187 del R. D.
21 febbraio 1895, n. 70 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e
militari).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.