Sentenza 66/1963 (ECLI:IT:COST:1963:66)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:
Udienza Pubblica del 06/03/1963; Decisione del 07/05/1963
Deposito del 10/05/1963; Pubblicazione in G. U.
n. 0
Norme impugnate:
Massime:
1805
Atti decisi:
Titolo
SENT. 66/63. LAVORO - FERIE ANNUALI - COD. CIV., ART. 2109: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLE FERIE "DOPO UN ANNO DI ININTERROTTO SERVIZIO" - VIOLAZIONE DELL'ART. 36, TERZO COMMA, COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LAVORO - FERIE ANNUALI - COSTITUZIONE, ART. 36, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE.
Testo
Contrasta con l'art. 36 della Costituzione l'art. 2109 del c.c. che pone il decorso di un anno di ininterrotto servizio a presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo di ferie annuali retribuite: invero l'art. 36 vuole che le ferie siano godute entro l'anno e non dopo un anno di lavoro (come invece prescrive il Codice). Il diritto del lavoratore alle ferie annuali soddisfa allo scopo di proteggerne le energie psico-fisiche, e la ragione della sua affermazione sussiste pur quando non si sia completato un anno di lavoro: potrebbe, in tal caso, ammettersi un bisogno minore ma non escludersi del tutto che la necessita' esista. Puo' altresi' ammettersi che spetti all'imprenditore la scelta del tempo in cui le ferie debbono essere date, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, non mai che a quest'ultimo si neghi del tutto il riposo garantitogli dalla Costituzione.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 3
Riferimenti normativi
codice civile
n. 0
art. 2109
co. 2
N. 66
SENTENZA 7 MAGGIO 1963
Deposito in cancelleria: 10 maggio 1963.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 132
del 18 maggio 1963.
Pres. AMBROSINI - Rel. FRAGALI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof.
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO Prof. GIOVANNI
CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO
SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof.
COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ,
Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2109, secondo
comma, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio
1962 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Mole'
Domenico e la Società "Caprice Recording Company ", iscritta al n. 84
del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mole' Domenico; udita
nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del Giudice Michele
Fragali;
udito l'avv. Giuseppe Di Stefano, per Mole' Domenico.
Ritenuto in fatto:
1. - Il Pretore di Milano, con sua ordinanza 10 febbraio 1962, ha
rimesso a questa Corte il giudizio sulla legittimità costituzionale
dell'art. 2109, secondo comma, del Codice civile, nella parte in cui
attribuisce al lavoratore il diritto ad un periodo annuale di ferie
retribuite, e limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto
servizio".
Secondo il Pretore, la restrizione portata da tale inciso
contrasterebbe con la norma contenuta nell'art. 36, terzo comma, della
Costituzione, che garantisce al lavoratore il diritto a ferie annuali
retribuite, senza escludere che delle ferie possa godere pure colui che
non ha compiuto un anno di ininterrotto servizio alle dipendenze di uno
stesso datore di lavoro: secondo il Pretore, quando, prima del
compimento dell'anno, il rapporto di lavoro si estingue, il lavoratore
ricupera la disponibilità del proprio tempo, ma non fruisce della
retribuzione per il periodo corrispondente alle ferie cui avrebbe
diritto.
2. - L'ordinanza del Pretore "stata notificata alle parti private
il 16 e il 20 febbraio 1962, al Pubblico Ministero il 12 marzo
successivo e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 aprile 1962;
il 28 marzo 1962 è stata comunicata al Presidente della Camera dei
Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica; è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1962, n. 152.
3. - Si è costituito l'attore nel giudizio che ha dato luogo
all'ordinanza predetta, il quale ha osservato che, secondo la
Costituzione, il lavoratore, in ogni anno, deve usufruire delle ferie;
e invece il secondo comma dell'art. 2109 del Codice civile, rimettendo
all'imprenditore la scelta del periodo delle ferie, gli consente di
farle usufruire senza periodicità annuale.
Secondo il deducente, quando non si è compiuto l'anno di servizio,
il precetto costituzionale sarebbe rispettato solo se al lavoratore
venisse concesso un periodo di ferie proporzionato alla durata del
servizio nell'anno, tenuto conto che chi ha lavorato per un più breve
periodo ha minore necessità di riposo annuale.
4. - All'udienza del 6 marzo 1963, la parte privata ha ribadito il
proprio punto di vista.
Considerato in diritto:
Contrasta con l'art. 36, terzo comma, della Costituzione la
disposizione, contenuta nell'art. 2109 del Codice civile, che pone il
decorso di un anno di ininterrotto servizio a presupposto del diritto
del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite.
La suddetta norma costituzionale attribuisce al lavoratore il
diritto a ferie annuali e quindi ad un periodo di riposo da usufruire
in ogni anno di servizio; si vuole, ciò a dire, che le ferie siano
godute entro l'anno, non dopo un anno di lavoro, come, invece,
prescrive il Codice civile. Esattamente la parte privata osserva che il
diritto del lavoratore alle ferie annuali soddisfa allo scopo di
proteggerne le energie psico-fisiche, e che la ragione della sua
affermazione sussiste pur quando non si sia completato un anno di
lavoro: potrebbe, in tal caso, ammettersi un bisogno minore, ma non
escludersi del tutto che la necessità esista. E può altresì
ammettersi che spetti all'imprenditore la scelta del tempo in cui le
ferie debbono essere date, nel contemperamento delle esigenze
dell'impresa e degli interessi del lavoratore, non mai che a
quest'ultimo si neghi del tutto il riposo garantitogli dalla
Costituzione.
La miglior prova del notato contrasto tra la norma denunciata e
quella costituzionale sta nell'interpretazione che alla prima ha dato
la giurisprudenza. È stato escluso che il licenziamento del lavoratore
entro l'anno di servizio gli dia il diritto ad un periodo di ferie o ad
un'indennità sostitutiva; e così dall'art. 2109 del Codice civile si
è tratto un risultato che potrebbe togliere al lavoratore il diritto
allo speciale riposo per una serie continua di anni ove, per un ugual
tempo, il lavoratore non riuscisse mai a completare dodici mesi di
servizio presso uno stesso datore di lavoro, a causa del ripetersi di
licenziamenti a breve scadenza dalle singole assunzioni.
Più coerenti alla norma costituzionale sono quei contratti
collettivi di lavoro che prescrivono il frazionamento delle ferie
annuali, in modo che il lavoratore possa effettivamente conseguire un
riposo che si proporzioni alla quantità di lavoro effettivamente
prestato presso l'imprenditore che lo ha assunto.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2109, secondo
comma, del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di
ininterrotto servizio", in riferimento all'art. 36, terzo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.