Sentenza 66/1963 (ECLI:IT:COST:1963:66)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMBROSINI - Redattore:
Udienza Pubblica del 06/03/1963;    Decisione  del 07/05/1963
Deposito del 10/05/1963;   Pubblicazione in G. U.  n. 0
Norme impugnate:
Massime:  1805 
Massime:  1805 
Atti decisi:

Massima n. 1805
Titolo
SENT. 66/63. LAVORO - FERIE ANNUALI - COD. CIV., ART. 2109: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLE FERIE "DOPO UN ANNO DI ININTERROTTO SERVIZIO" - VIOLAZIONE DELL'ART. 36, TERZO COMMA, COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LAVORO - FERIE ANNUALI - COSTITUZIONE, ART. 36, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE.

Testo
Contrasta con l'art. 36 della Costituzione l'art. 2109 del c.c. che pone il decorso di un anno di ininterrotto servizio a presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo di ferie annuali retribuite: invero l'art. 36 vuole che le ferie siano godute entro l'anno e non dopo un anno di lavoro (come invece prescrive il Codice). Il diritto del lavoratore alle ferie annuali soddisfa allo scopo di proteggerne le energie psico-fisiche, e la ragione della sua affermazione sussiste pur quando non si sia completato un anno di lavoro: potrebbe, in tal caso, ammettersi un bisogno minore ma non escludersi del tutto che la necessita' esista. Puo' altresi' ammettersi che spetti all'imprenditore la scelta del tempo in cui le ferie debbono essere date, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, non mai che a quest'ultimo si neghi del tutto il riposo garantitogli dalla Costituzione.
Parametri costituzionali
Costituzione  art. 36  co. 3

Riferimenti normativi
codice civile  n. 0  art. 2109  co. 2


Pronuncia

N. 66

SENTENZA 7 MAGGIO 1963

Deposito in cancelleria: 10 maggio 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 132 del 18 maggio 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. FRAGALI


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2109, secondo comma, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1962 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Mole' Domenico e la Società "Caprice Recording Company ", iscritta al n. 84 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mole' Domenico; udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;

udito l'avv. Giuseppe Di Stefano, per Mole' Domenico.


Ritenuto in fatto:

1. - Il Pretore di Milano, con sua ordinanza 10 febbraio 1962, ha rimesso a questa Corte il giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 2109, secondo comma, del Codice civile, nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, e limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio".

Secondo il Pretore, la restrizione portata da tale inciso contrasterebbe con la norma contenuta nell'art. 36, terzo comma, della Costituzione, che garantisce al lavoratore il diritto a ferie annuali retribuite, senza escludere che delle ferie possa godere pure colui che non ha compiuto un anno di ininterrotto servizio alle dipendenze di uno stesso datore di lavoro: secondo il Pretore, quando, prima del compimento dell'anno, il rapporto di lavoro si estingue, il lavoratore ricupera la disponibilità del proprio tempo, ma non fruisce della retribuzione per il periodo corrispondente alle ferie cui avrebbe diritto.

2. - L'ordinanza del Pretore "stata notificata alle parti private il 16 e il 20 febbraio 1962, al Pubblico Ministero il 12 marzo successivo e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 aprile 1962; il 28 marzo 1962 è stata comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica; è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1962, n. 152.

3. - Si è costituito l'attore nel giudizio che ha dato luogo all'ordinanza predetta, il quale ha osservato che, secondo la Costituzione, il lavoratore, in ogni anno, deve usufruire delle ferie; e invece il secondo comma dell'art. 2109 del Codice civile, rimettendo all'imprenditore la scelta del periodo delle ferie, gli consente di farle usufruire senza periodicità annuale.

Secondo il deducente, quando non si è compiuto l'anno di servizio, il precetto costituzionale sarebbe rispettato solo se al lavoratore venisse concesso un periodo di ferie proporzionato alla durata del servizio nell'anno, tenuto conto che chi ha lavorato per un più breve periodo ha minore necessità di riposo annuale.

4. - All'udienza del 6 marzo 1963, la parte privata ha ribadito il proprio punto di vista.


Considerato in diritto:

Contrasta con l'art. 36, terzo comma, della Costituzione la disposizione, contenuta nell'art. 2109 del Codice civile, che pone il decorso di un anno di ininterrotto servizio a presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite.

La suddetta norma costituzionale attribuisce al lavoratore il diritto a ferie annuali e quindi ad un periodo di riposo da usufruire in ogni anno di servizio; si vuole, ciò a dire, che le ferie siano godute entro l'anno, non dopo un anno di lavoro, come, invece, prescrive il Codice civile. Esattamente la parte privata osserva che il diritto del lavoratore alle ferie annuali soddisfa allo scopo di proteggerne le energie psico-fisiche, e che la ragione della sua affermazione sussiste pur quando non si sia completato un anno di lavoro: potrebbe, in tal caso, ammettersi un bisogno minore, ma non escludersi del tutto che la necessità esista. E può altresì ammettersi che spetti all'imprenditore la scelta del tempo in cui le ferie debbono essere date, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, non mai che a quest'ultimo si neghi del tutto il riposo garantitogli dalla Costituzione.

La miglior prova del notato contrasto tra la norma denunciata e quella costituzionale sta nell'interpretazione che alla prima ha dato la giurisprudenza. È stato escluso che il licenziamento del lavoratore entro l'anno di servizio gli dia il diritto ad un periodo di ferie o ad un'indennità sostitutiva; e così dall'art. 2109 del Codice civile si è tratto un risultato che potrebbe togliere al lavoratore il diritto allo speciale riposo per una serie continua di anni ove, per un ugual tempo, il lavoratore non riuscisse mai a completare dodici mesi di servizio presso uno stesso datore di lavoro, a causa del ripetersi di licenziamenti a breve scadenza dalle singole assunzioni.

Più coerenti alla norma costituzionale sono quei contratti collettivi di lavoro che prescrivono il frazionamento delle ferie annuali, in modo che il lavoratore possa effettivamente conseguire un riposo che si proporzioni alla quantità di lavoro effettivamente prestato presso l'imprenditore che lo ha assunto.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2109, secondo comma, del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio", in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.