Sentenza 246/2015 (ECLI:IT:COST:2015:246)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CRISCUOLO - Redattore: AMATO
Udienza Pubblica del 04/11/2015;    Decisione  del 04/11/2015
Deposito del 03/12/2015;   Pubblicazione in G. U. 09/12/2015  n. 49
Norme impugnate: Art. 1, c. 157°, 179°, 431°, 432°, 433°, 434° e 435°, della legge 27/12/2013, n. 147.
Massime:  38631  38632  38633  38634 
Massime:  38631  38632  38633  38634 
Atti decisi: ric. 11, 14 e 17/2014

Massima n. 38631 Massima successiva
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Destinazione a fondi statali delle risorse derivanti dal maggior gettito di una serie di tributi erariali riscossi sul territorio e dal contrasto all'evasione fiscale - Ricorso della Provincia di Bolzano - Sottoscrizione di un accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica - Rinuncia accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

Testo

È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale promosse, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, dalla Provincia autonoma di Bolzano, limitatamente all'art. 1, commi 157, 179, 431, lett. b), e 435, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che destinano a fondi statali risorse derivanti dal maggior gettito di una serie di tributi erariali riscossi sul territorio e dal contrasto all'evasione fiscale. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Atti oggetto del giudizio
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 157
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 179
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 431
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 435

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 81
Costituzione  art. 136
statuto regione Trentino Alto Adige  Titolo VI
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75  bis
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 81
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 82
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 83
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 84
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 103
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 9
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 10
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 10  bis
legge  23/12/2009  n. false  art. 2  co. 106
legge  23/12/2009  n. false  art. 2  co. 108
legge  24/12/2012  n. false  art. 12

Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Destinazione a fondi statali delle risorse derivanti dal maggior gettito di una serie di tributi erariali riscossi sul territorio - Ricorso della Provincia di Trento - Sottoscrizione di un accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica - Rinuncia accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

Testo

È estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse, in riferimento a plurimi parametri statutari, dalla Provincia autonoma di Trento, limitatamente all'art. 1, commi 157 e 179, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che destinano a fondi statali risorse derivanti dal maggior gettito di una serie di tributi erariali riscossi sul territorio e dal contrasto all'evasione fiscale. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Atti oggetto del giudizio
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 157
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 179

Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige  Titolo VI
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 75  co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 103
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 9
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 10
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 10  bis
legge  23/12/2009  n. false

Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Destinazione a fondi statali delle risorse derivanti dal maggior gettito di una serie di tributi erariali riscossi sul territorio regionale - Ricorso della Regione siciliana - Difetto del requisito della specifica destinazione per finalità contingenti o continuative dello Stato previsto dallo statuto siciliano e dalle norme di attuazione - Inapplicabilità della disposizione impugnata alla Regione siciliana - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 36 e 37 dello statuto siciliano e 2, comma 1, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, l'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana. La norma impugnata, che destina a fondi statali risorse derivanti dal maggior gettito di una serie di tributi erariali, pur non formulando in termini espliciti una previsione di riserva allo Stato, nella sostanza equivale a determinare una riserva all'Erario del suddetto incremento di gettito. Affinché tale riserva possa operare, è necessario, ai sensi degli evocati parametri, che l'entrata abbia natura tributaria, che sia provvista del requisito della novità e che sia destinata mediante apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle stesse; circostanza quest'ultima che, nel caso di specie, non si verifica.

Per l'affermazione che la prospettazione in termini dubitativi dell'effettiva applicabilità delle norme alla ricorrente non comporta, nel giudizio in via principale, l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 23/2014 e 62/2012.

In materia di riserva all'Erario di tributi altrimenti spettanti per statuto alla Regione siciliana, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 176/2015, 65/2015, 145/2014 e 241/2012.

Atti oggetto del giudizio
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 179

Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia  art. 36
statuto regione Sicilia  art. 37

Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. false  art. 2  co. 1

Massima n. 38634 Massima precedente
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Destinazione a fondi statali delle risorse derivanti dal contrasto all'evasione fiscale - Ricorso della Regione siciliana - Difetto del requisito della novità dell'entrata previsto dallo statuto siciliano e dalle norme di attuazione - Inapplicabilità della disposizione impugnata alla Regione siciliana - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili di censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto siciliano, l'art. 1, commi 431, 432, 433, 434 e 435, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione. Le risorse di cui agli impugnati commi non costituiscono entrate nuove ai fini della disciplina statutaria sulla riserva erariale di entrate altrimenti spettanti alla Regione e, dunque, lo Stato non ha alcun titolo per incamerare il relativo gettito e destinarlo al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
(Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura)

In materia di riserva all'Erario di tributi altrimenti spettanti alla Regione siciliana, v. la citata sentenza n. 241/2012.

Atti oggetto del giudizio
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 431
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 432
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 433
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 434
legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 435

Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia  art. 36
statuto regione Sicilia  art. 43
Costituzione  art. 81  co. 6
Costituzione  art. 97  co. 1
Costituzione  art. 119  co. 1
Costituzione  art. 119  co. 6
legge costituzionale  18/10/2001  n. 3  art. 10

Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. false  art. 2  co. 1


Pronuncia

SENTENZA N. 246

ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 157, 179, 431, 432, 433, 434 e 435, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalla Regione siciliana con ricorsi notificati il 24 febbraio – 4 marzo e il 25 febbraio 2014, depositati in cancelleria il 4 ed il 5 marzo 2014 e rispettivamente iscritti ai nn. 11, 14 e 17 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione di Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 4 novembre 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento, Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 24 febbraio 2014, ricevuto il 4 marzo 2014 e deposito nel medesimo giorno, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, fra gli altri, i commi 157, 179, 431, lettera b), e 435, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), per violazione del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e in particolare degli artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; nonché degli artt. 103, 104 e 107 del medesimo statuto speciale; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), ed in particolare degli artt. 9, 10, 10-bis; degli artt. 81 e 136 della Costituzione; dell’art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010); dell’art. 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione); «dei principi di ragionevolezza, leale collaborazione e di delimitazione temporale».

L’art. 1, comma 157, della legge n. 147 del 2013 prevede che «Le maggiori entrate di cui al comma 156, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Il successivo comma 179 stabilisce che «Le maggiori entrate derivanti dai commi 151, 177 e 178, pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l’anno 2014, a 191,7 milioni di euro per l’anno 2015, a 201 milioni di euro per l’anno 2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Il comma 431, a sua volta, dispone che «Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo denominato “Fondo per la riduzione della pressione fiscale” cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

a) l’ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all’articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota già considerata nei commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;

b) per il biennio 2014-2015, l’ammontare di risorse che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell’esercizio in corso derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall’attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dall’anno 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all’anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto dell’evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall’attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni».

Ai sensi del comma 435, infine, «Per il 2014, le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto dell’evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d’anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al Fondo di cui al comma 431, secondo le modalità previste al comma 432, ad esclusione delle detrazioni di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».

2.– Secondo la ricorrente, tali disposizioni modificherebbero unilateralmente il complesso delle norme concordate con il Governo nel 2009 ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, senza l’osservanza delle procedure paritetiche previste dallo statuto speciale.

Esse, inoltre, introdurrebbero riserve allo Stato dei maggiori gettiti di tributi erariali, in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa d’attuazione ai fini della legittimità della riserva. Ad avviso della Provincia autonoma, infatti, non sarebbe prevista una limitazione temporale del gettito, né una sua contabilizzazione separata nel bilancio statale; non risulterebbe neppure il carattere «non continuativo» delle spese alla cui copertura esso è destinato.

3.– Con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato il 5 marzo 2014, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, fra gli altri, i commi 157 e 179 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), per violazione degli artt. 75, comma 1, lettera g), 103, 104 e 107, nonché del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), in particolare degli artt. 9, 10, 10-bis; della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010).

4.– Ad avviso della ricorrente, il maggior gettito riservato allo Stato dalle norme impugnate rientrerebbe tra le «entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate», di cui all’art. 75, comma 1, lettera g), dello statuto speciale, e dunque i nove decimi di esso spetterebbero alla Provincia.

I commi 157 e 179, inoltre, non integrerebbero i requisiti richiesti dall’art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992 ai fini della legittimità della riserva all’erario delle maggiori entrate da essi previste.

Essi, infine, violerebbero il principio dell’accordo che governa il regime dei rapporti tra Stato e Regioni speciali.

5.– Con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato il 5 marzo 2014, la Regione siciliana ha impugnato, fra gli altri, il comma 179, nonché i commi da 431 a 435 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), per violazione degli artt. 36, 37 e 43 dello statuto della Regione siciliana (approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); dell’art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); degli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, commi primo e sesto, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 24 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), anche in riferimento all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Quanto ai contenuti delle altre disposizioni impugnate dalla sola Regione siciliana, il comma 432 prevede che «Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b) del comma 431 sono annualmente utilizzate, nell’esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le detrazioni di cui all’articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, dall’altro lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

Il successivo comma 433 dispone che «Il Documento di economia e finanza reca l’indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell’anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 431, rispetto all’anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell’anno in corso e per gli anni successivi».

Infine, ai sensi del comma 434, «La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza contiene una valutazione dell’andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell’anno in corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 431 vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all’evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 432 e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d’imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica».

6.– Secondo la Regione, dal contenuto del comma 179 si desumerebbe la mancanza di specifica finalizzazione dei proventi di spettanza regionale.

La ricorrente premette che non vi sarebbero elementi testuali dai quali ricavare univocamente la riserva allo Stato del relativo gettito. Tuttavia, in ragione della mancata previsione di una clausola di salvaguardia, la disposizione in esame potrebbe essere interpretata nel senso di ricomprendere nelle entrate da essa previste anche quelle riscosse nella Regione siciliana. Di qui la sua illegittimità, perché la riserva non sarebbe prevista espressamente.

Al riguardo, la Regione siciliana rileva che le entrate di cui al comma in esame non sarebbero qualificabili come nuove, trattandosi di proventi derivanti da imposte sostitutive, come quelle correlate al riallineamento e stabilite dal comma 151, che rinvia a sua volta al comma 150.

Quanto al comma 177, tale disposizione influirebbe – modificandoli – sui redditi prodotti da imprese che hanno sede centrale fuori dalla Regione, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti; dunque, non sarebbe certo che possa derivare una maggiore entrata dall’aumento dell’imposta relativa alla quota di reddito prodotto da tali stabilimenti. Tuttavia, se così fosse, ad avviso della ricorrente, il relativo gettito sarebbe comunque di spettanza regionale in assenza degli elementi utili a riservarlo allo Stato.

Quanto infine al comma 178, gli effetti sul gettito IVA attesi dalla sua applicazione deriverebbero solo indirettamente da tale disposizione, che non sembra innovare la normativa in materia di IVA. Di qui il difetto di novità delle relative entrate.

Secondo la Regione siciliana, pertanto, ove l’impugnato comma 179 disponesse una riserva allo Stato, non sarebbe conforme ai parametri evocati, anzitutto per non aver stabilito esplicitamente tale riserva.

Neppure ricorrerebbe il requisito della «copertura di nuove specifiche spese». Infatti, la destinazione al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» sarebbe generica e indistinta, non essendo specificati gli obiettivi ai quali è finalizzato il maggior gettito che va a confluire nel Fondo.

6.1.– In riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 431 a 435, la ricorrente osserva che esse, limitatamente alle somme derivanti dal recupero dell’evasione, non formulerebbe alcuna previsione di riserva. Si potrebbe, pertanto, ritenere che lo Stato non intenda disporre in ordine alle entrate siciliane. Nondimeno, la Regione procede ad impugnarle in via cautelativa qualora dovesse prevalere una diversa interpretazione.

Tali disposizioni, infatti, non farebbero specifico riferimento alle Regioni speciali. Tuttavia, in mancanza di una clausola di salvaguardia, sarebbero lesive dell’art. 36 dello statuto d’autonomia, in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto le risorse provenienti dalla lotta all’evasione non sarebbero entrate nuove.

Inoltre, in riferimento ad entrambe le fonti di finanziamento del nuovo Fondo statale, sarebbe violato il principio consensuale che, ai sensi dell’art. 43 dello statuto, presiede ai rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, perché l’illegittima sottrazione di tali risorse sarebbe inserita nell’ambito di una manovra che tanto impegno finanziario richiede alla Regione.

7.– In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con memorie di analogo contenuto, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

7.1.– L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse, in quanto le Province ricorrenti lamenterebbero un pregiudizio alle proprie prerogative finanziarie, senza tuttavia dimostrare come le norme contestate si traducano in un’alterazione del rapporto tra bisogni provinciali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte.

7.2.– Nel merito, ad avviso della difesa statale, le norme impugnate sarebbero espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, imposti dall’emergenza finanziaria e integrerebbero i requisiti statutariamente previsti per la valida apposizione della riserva da parte dello Stato.

7.3.– Anche con riguardo all’impugnativa del comma 179 da parte della Regione siciliana, l’Avvocatura ritiene soddisfatte le condizioni richieste dallo statuto per la riserva erariale, in quanto si tratterebbe di un’entrata nuova e specificamente destinata al «Fondo per interventi strutturali di politica economica».

8.– Con atto depositato il 20 gennaio 2015, la Provincia autonoma di Bolzano, alla luce dell’Accordo in materia di finanza pubblica stipulato con il Governo il 15 ottobre 2014 e attuato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), ha dichiarato di rinunciare all’impugnativa, eccezione fatta per la disposizione di cui all’art. 1, comma 55, della legge n. 147 del 2013.

9.– Con atto depositato il 27 gennaio 2015, anche la Provincia autonoma di Trento, per le medesime ragioni, ha dichiarato di rinunciare all’impugnativa.

10.– Con due atti depositati il 21 aprile 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato le rinunce ai ricorsi.


Considerato in diritto

1.– La Provincia autonoma di Bolzano (ricorso n. 11 del 2014), la Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 14 del 2014) e la Regione siciliana (ricorso n. 17 del 2014) hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014).

L’esame di questa Corte è qui limitato alle questioni relative ai commi 157, 179, 431, 432, 433, 434 e 435 dell’art. 1 di detta legge, restando riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalle ricorrenti.

In particolare, l’art. 1 è impugnato, con riguardo al comma 157, dalla Provincia autonoma di Bolzano e da quella di Trento; con riguardo al comma 179, da tutte le ricorrenti; quanto al comma 431, è impugnato dalla Regione siciliana e, limitatamente alla lettera b), dalla Provincia autonoma di Bolzano; quanto ai commi 432, 433 e 434, è impugnato dalla sola Regione siciliana; quanto infine al comma 435, è impugnato sia dalla Provincia autonoma di Bolzano, che dalla Regione siciliana.

Tali disposizioni destinano a fondi statali le risorse derivanti, da una parte, dal maggior gettito di una serie di tributi erariali riscossi sul territorio (art. 1, commi 157 e 179); dall’altra, dal contrasto all’evasione fiscale (art. 1, comma 431). Le altre norme impugnate indicano le finalità per le quali vengono utilizzate le risorse assegnate al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale», istituito dal comma 431 (art. 1, comma 432); prevedono che il Documento di economia e finanza indichi, fra le altre cose, le maggiori entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione di cui al comma 431 (art. 1, comma 433); stabiliscono che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza valuti gli incassi derivanti dal contrasto all’evasione e che tali maggiori risorse siano iscritte nel Fondo (art. 1, comma 434); riassegnano al Fondo, per il 2014, le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all’evasione (art. 1, comma 435).

Tutte le ricorrenti si dolgono che le richiamate disposizioni introdurrebbero una riserva allo Stato delle maggiori entrate da esse previste, senza tuttavia rispettare i presupposti legittimanti la riserva fissati dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

2.– In considerazione della parziale identità delle norme denunciate e delle censure proposte, i tre giudizi, come sopra delimitati, devono essere riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un’unica pronuncia.

3.– Nelle more del giudizio, le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno raggiunto con lo Stato un accordo in materia di finanza pubblica. Ne è seguita, da parte di tali ricorrenti, la rinuncia ai ricorsi. Il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, ha dichiarato di accettare tali rinunce.

Pertanto, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’accettazione della rinuncia determina l’estinzione del processo in riferimento alle questioni di legittimità promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso n. 11 del 2014, limitatamente ai commi 157, 179, 431, lettera b), e 435, dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013; nonché in riferimento alle questioni promosse dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso n. 14 del 2014, limitatamente ai commi 157 e 179.

Nonostante abbia raggiunto un analogo accordo, la Regione siciliana non ha rinunciato al ricorso. Restano dunque da esaminare le questioni promosse dalla stessa Regione, con il ricorso n. 17 del 2014, limitatamente al comma 179, nonché ai commi da 431 a 435 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013.

4.– Preliminarmente, non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, in quanto del tutto generica e non sorretta da alcuna motivazione.

5.– Sempre in via preliminare, non costituisce motivo di inammissibilità neppure l’impugnazione in via cautelativa delle norme in esame. Infatti, la prospettazione in termini dubitativi dell’effettiva applicabilità di tali norme alla Regione non comporta, nei giudizi in via principale, l’inammissibilità delle questioni sollevate (ex plurimis, sentenze n. 23 del 2014 e n. 62 del 2012).

6.– La Regione siciliana lamenta che l’impugnato comma 179, ove disponesse una riserva in favore dello Stato delle maggiori entrate da esso previste, violerebbe gli artt. 36 e 37 dello statuto regionale (approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), nonché l’art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

Secondo la Regione, infatti, la riserva allo Stato di queste maggiori entrate non sarebbe stata prevista in modo esplicito; tali entrate non sarebbero nuove; né sarebbe soddisfatto il requisito della «copertura di nuove specifiche spese», la loro destinazione al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» essendo generica e indistinta.

6.1.– Nel merito, la questione è fondata.

La norma denunciata, pur non formulando in termini espliciti una previsione di riserva allo Stato del maggior gettito derivante dalle disposizioni da essa richiamate, «nella sostanza […] equivale a una riserva all’Erario dell’anzidetto incremento di gettito» (sentenza n. 65 del 2015).

Pertanto, affinché la riserva stessa possa operare, sono necessarie, secondo la giurisprudenza costituzionale, tre condizioni concomitanti: a) la natura tributaria dell’entrata; b) la novità di tale entrata; c) la destinazione del gettito «con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime» (ex plurimis, sentenza n. 241 del 2012).

Nel caso di specie non si riscontra la specifica destinazione per finalità contingenti o continuative dello Stato. Questa Corte, infatti, con riguardo a precedenti disposizioni di incremento del medesimo «Fondo per interventi strutturali di politica economica», mediante devoluzione ad esso, in un caso, di un aumento dell’imposta di bollo (sentenza n. 145 del 2014), e, in un altro caso, di un aumento dell’imposta sui fondi pensione (sentenza n. 176 del 2015), ha ritenuto che tale destinazione «identificandosi con le finalità generali di istituzione del fondo stesso al cui incremento è volta, non può considerarsi specifica».

Ne deriva che l’eccezione prevista dallo statuto siciliano e dalle norme di attuazione non può ritenersi applicabile alle maggiori entrate di cui all’impugnato art. 1, comma 179.

7.– In via cautelativa la Regione siciliana impugna anche i commi da 431 a 435 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, per violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto, dell’art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché degli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, nel testo novellato con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), anche in riferimento all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Secondo la ricorrente, le entrate previste da tali disposizioni, in quanto provenienti dalla lotta all’evasione, sarebbero prive del requisito della novità.

7.1.– In via preliminare, giova sottolineare che, nel caso di specie, non è motivo di inammissibilità della questione la mancata indicazione, da parte della ricorrente, delle specifiche «maggiori entrate» che costituiscono proventi di tributi ad essa devoluti, ai sensi delle norme statutarie e dell’ordinamento finanziario della Regione.

Nessuna incertezza, infatti, può sussistere in ordine all’oggetto del giudizio, sia perché le censure della Regione non possono che riferirsi alle entrate su cui essa abbia titolo; sia perché, a sua volta, è lo stesso comma 431 a far riferimento ad un generico «ammontare di risorse permanenti che […] si stima di incassare quali maggiori entrate […] derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale», senza dunque indicare con precisione su quali ambiti si concentrerà la lotta all’evasione e se, di conseguenza, potrà incidere anche su entrate di spettanza regionale.

7.2.– Nel merito, la questione è fondata nei termini di seguito precisati.

Con riguardo ad un’analoga disposizione che riservava allo Stato le maggiori entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione, questa Corte ha precisato che «le entrate tributarie in esame (derivanti dal contrasto all’evasione fiscale) fanno riferimento ad altre entrate tributarie. La tipologia di tali maggiori entrate è, perciò, diversa a seconda dell’entrata cui si riferiscono, cioè, a seconda dell’oggetto delle singole evasioni fiscali. Ne segue che, ove l’evasione abbia ad oggetto entrate tributarie interamente e nominativamente riservate all’Erario in base alla normativa statutaria, la questione deve essere dichiarata non fondata […]. Ove, invece, l’evasione abbia ad oggetto entrate non nominativamente riservate allo Stato dalla normativa di rango statutario, è necessario valutare […] se la riserva del gettito all’Erario sia conforme alla normativa statutaria siciliana» (sentenza n. 241 del 2012).

In quel caso, la Corte ha ritenuto insussistente il requisito della novità dell’entrata, «perché il recupero delle somme sottratte al fisco non comporta alcuna modifica della legislazione fiscale vigente, né determina un “nuovo provento”» (sentenza n. 241 del 2012).

Le stesse considerazioni valgono per le questioni sollevate dalla Regione siciliana nel presente giudizio. Infatti, anche nel caso in esame, le risorse di cui agli impugnati commi da 431 a 435, che derivano dalla lotta all’evasione fiscale, non costituiscono entrate nuove e dunque lo Stato non ha alcun titolo per incamerare il relativo gettito.

Pertanto, limitatamente alle maggiori risorse provenienti dall’attività di contrasto all’evasione di entrate non nominativamente riservate allo Stato, la loro destinazione al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» non è conforme allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione.

8.– Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), nella parte in cui si applica alla Regione siciliana;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 431 a 435, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all’evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell’ambito del territorio della Regione siciliana;

3) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, limitatamente all’art. 1, commi 157, 179, 431, lettera b), e 435, della legge n. 147 del 2013, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento, limitatamente all’art. 1, commi 157 e 179, della legge n. 147 del 2013, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI