Sentenza 40/2013 (ECLI:IT:COST:2013:40)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: GALLO - Redattore: GROSSI
Udienza Pubblica del 12/02/2013;    Decisione  del 11/03/2013
Deposito del 15/03/2013;   Pubblicazione in G. U. 20/03/2013  n. 12
Norme impugnate: Art. 80, c. 19°, della legge 23/12/2000, n. 388.
Massime:  36961 
Massime:  36961 
Atti decisi: ordd. 213/2011 e 35/2012

Massima n. 36961
Titolo
Straniero - Prestazioni sociali e assistenziali a contenuto economico - Stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato - Concessione della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità - Subordinazione al requisito della titolarità della carta di soggiorno, ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - Violazione del principio di non discriminazione e dei valori di solidarietà - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili). La suddetta disposizione - restringendo fortemente l'ambito di applicazione dell'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore degli extracomunitari - ha subordinato la concessione delle provvidenze costituenti diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali alla titolarità della carta di soggiorno, poi sostituita, a far data dal 2007, con il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Tale disposizione è stata più volte esaminata da questa Corte anche in riferimento agli istituti della pensione di inabilità (sentenza n. 11 del 2009 e sentenza n. 324 del 2006) e della indennità di accompagnamento (sentenza n. 306 del 2008), vale a dire le stesse provvidenze qui in discorso. In tali occasioni, la Corte rilevò come fosse manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di prestazioni assistenziali (che presupponevano uno stato di invalidità e disabilità) al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede, per il suo rilascio, tra l'altro, la titolarità di un determinato reddito, mentre non venne preso in considerazione il requisito - sul quale la Corte è chiamata a pronunciarsi nel presente giudizio - del possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità (del pari richiesto per il conseguimento del suddetto titolo di soggiorno). La previsione di quest'ultimo requisito è stata, invece, scrutinata con riferimento ad altre provvidenze, cioè per l'assegno mensile di invalidità, di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 (nella sentenza n. 187 del 2010) e per l'indennità di frequenza di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (nella sentenza n. 329 del 2011). In entrambe tali occasioni, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della normativa denunciata, la Corte, in particolare, rilevò che - ove si tratti, come nei casi allora delibati, di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito - qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea. Identico ordine di rilievi deve essere evocato - seppure mutatis mutandis - anche nell'attuale scrutinio, avuto riguardo alla natura ed alla ratio delle provvidenze qui in considerazione. Infatti, anche in questo caso si tratta di provvidenze rivolte a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di handicap fortemente invalidanti (in uno dei due giudizi a quibus si tratta addirittura di un minore), la cui attribuzione comporta il coinvolgimento una serie di valori di essenziale risalto tutti di rilievo costituzionale e contemplati dai parametri evocati, tra cui spicca l'art. 2 della Costituzione. Tali valori - al lume, anche, delle diverse convenzioni internazionali che parimenti li presidiano - rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, come nei casi di specie.

Atti oggetto del giudizio
legge  23/12/2000  n. 388  art. 80  co. 19

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 2
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 29
Costituzione  art. 32
Costituzione  art. 38
Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)  art. 14


Pronuncia

SENTENZA N. 40

ANNO 2013


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), promossi dal Tribunale di Urbino con ordinanza del 31 maggio 2011 e dal Tribunale di Cuneo con ordinanza del 27 settembre 2011, iscritte al n. 213 del registro ordinanze 2011 ed al n. 35 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2011 e n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti gli atti di costituzione dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

udito nell’udienza pubblica del 12 febbraio 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi;

udito l’avvocato Clementina Pulli per l’INPS.


Ritenuto in fatto

1.— Con ordinanza del 31 maggio 2011, il Tribunale di Urbino ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), «nella parte in cui subordina la concessione della indennità di accompagnamento al possesso della carta di soggiorno, e dunque anche al requisito della durata del soggiorno medesimo nel territorio dello Stato».

Premette il giudice a quo di essere stato investito da un ricorso proposto dai genitori esercenti la potestà su un minore, a seguito del rigetto da parte dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) della domanda di riconoscimento della indennità di accompagnamento per il figlio, in quanto cittadini extracomunitari non in possesso della carta di soggiorno (ora denominata permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo): il nucleo familiare era in possesso del permesso di soggiorno sin dal 2007 quanto ai genitori e dal 12 giugno 2009 quanto al figlio minore.

Posto che la normativa censurata subordina l’erogazione dell’assegno sociale e delle altre provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in favore dei cittadini extracomunitari alla condizione che gli stessi siano in possesso della carta di soggiorno, ne deriverebbe che – pur non essendo contestata la sussistenza del requisito sanitario in capo al minore – il diniego della indennità consegue al fatto che non è ancora decorso il termine di cinque anni che consentirebbe al minore di ottenere il documento richiesto. E tutto ciò nonostante che il suo soggiorno in Italia non possa ritenersi meramente episodico e che egli abbia ottenuto il permesso per motivi di ricongiungimento familiare.

Il rimettente passa poi a scandagliare la giurisprudenza costituzionale relativa alla disciplina denunciata, rammentando anzitutto i princìpi affermati nella sentenza n. 306 del 2008 (che riconobbe la illegittimità costituzionale della norma qui in contestazione sotto il circoscritto profilo della previsione del requisito reddituale, senza tuttavia sindacare gli ulteriori requisiti richiesti) e quelli di cui alle successive sentenze n. 11 del 2009 e n. 187 del 2010 (relative, rispettivamente, alla pensione di inabilità e all’assegno mensile di invalidità); osserva poi che i princìpi enunciati nella seconda delle pronunce appena richiamate dovrebbero trovare applicazione anche nella fattispecie qui in esame, considerato che l’indennità di accompagnamento rappresenta (ancor più dell’assegno mensile di invalidità) «uno strumento di necessario ausilio per assicurare le minime ed essenziali esigenze di vita della persona che si trova in condizioni fisiche di assoluta gravità».

Ne deriverebbe che, anche con riferimento alla provvidenza in esame, la disposizione denunciata finisce per risultare in contrasto con l’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), come interpretato dalla Corte di Strasburgo e, quindi, con l’art. 117, primo comma, Cost.; nonché con l’art. 3 Cost. (per l’evidente ed ingiustificata disparità di trattamento in ordine a diritti fondamentali della persona tra cittadini italiani e stranieri) e con l’art. 32 Cost. (per la mancata tutela del diritto alla salute a parità di condizioni per i cittadini stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato).

Conclusivamente, il giudice a quo rileva come nella specie non possa procedersi alla disapplicazione della norma censurata, ancorché in contrasto con la disciplina della CEDU, e ciò malgrado l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona – che ha riconosciuto i princìpi della Convenzione come “interni” al diritto dell’Unione – avuto riguardo ai princìpi affermati da questa Corte sin dal 2007.

2.— Nel giudizio si è costituito l’INPS, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Dopo aver analiticamente descritto il regime che presiede al riconoscimento dell’assegno di accompagnamento e messo a fuoco la portata restrittiva che ha caratterizzato l’introduzione della disposizione denunciata, l’Istituto osserva come, alla luce dei princìpi affermati al riguardo da questa Corte (in particolare nelle sentenze n. 306 del 2008 e n. 187 del 2010), dovrebbe ritenersi legittima la subordinazione delle prestazioni assistenziali al requisito della consistenza e stabilità del soggiorno del soggetto interessato nel territorio italiano; così come dovrebbe ritenersi frutto di una scelta legislativa, discrezionale ma legittima, quella di differenziare le prestazioni in favore degli stranieri, sottolineandosi come nella vicenda in esame venga in discorso non un diritto di natura previdenziale, ma una provvidenza di natura assistenziale. Si evoca al riguardo, per raffronto, la disciplina dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) corrisposto – a norma dell’art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) – agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. D’altra parte, poiché per avere la cittadinanza occorre la residenza effettiva in Italia per almeno dieci anni, la normativa censurata apparirebbe di maggior favore, stabilendo un requisito di permanenza inferiore.

Non sarebbero poi violate le normative comunitarie, non applicandosi le stesse ai cittadini dei paesi terzi e neppure sarebbe evocabile la violazione delle norme della CEDU, non potendosi questa ricondurre né all’art. 10 Cost. né all’art. 11 Cost.; quanto all’art. 117, primo comma, Cost., l’eventuale contrasto della norma interna con quella della Convenzione andrebbe verificato sul piano della relativa compatibilità costituzionale.

La norma censurata, d’altra parte, introdurrebbe limiti connessi alle esigenze di finanza pubblica: il che assegnerebbe alla relativa disciplina una dimensione costituzionalmente rilevante. La stessa Convenzione sui diritti delle persone con disabilità non richiederebbe, del resto, misure al di là delle capacità economiche dei Paesi aderenti.

3.— Con ordinanza del 27 settembre 2011, il Tribunale di Cuneo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per contrasto con l’art. 117 Cost. («nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di inabilità civile di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18») e per contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 32 e 38 della Costituzione («nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’indennità di accompagnamento di cui all’art.1 l. 11 febbraio 1980 n. 18»).

Premette il Tribunale rimettente di essere chiamato a decidere su un ricorso proposto da un cittadino straniero, il quale – ancorché riconosciuto dalla Commissione medica invalido «con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore» e malgrado il riconoscimento dei presupposti medico-legali per il riconoscimento sia della pensione di inabilità civile sia della indennità di accompagnamento – si è visto respingere dall’INPS le domande relative ad entrambe le provvidenze per mancanza della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), essendo titolare solo del permesso di soggiorno, «concesso per la prima volta in data 16 novembre 2007 per motivi familiari, e successivamente rinnovato».

In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo evidenzia come l’intendimento perseguito attraverso la disposizione censurata sia stato chiaramente quello di ridurre la platea dei destinatari delle provvidenze assistenziali, soffermandosi poi diffusamente sulla giurisprudenza di questa Corte già pronunciatasi sulla medesima disposizione.

Con riferimento alla pensione di inabilità, i princìpi affermati nella sentenza n. 187 del 2010 varrebbero a maggior ragione, essendosi la Corte pronunciata sull’istituto dell’assegno di invalidità, che presuppone condizioni meno gravi: la previsione ostativa che si censura rappresenterebbe, dunque, un elemento discriminatorio, in contrasto con la CEDU e quindi con l’art. 117, primo comma, Cost.

Quanto alla indennità di accompagnamento, il rimettente ne sottolinea la funzione tesa al soddisfacimento di bisogni primari, evidenziando come anche rispetto a tale istituto – che presuppone una inabilità totale e non è subordinato neppure a determinate condizioni di reddito – vengono a porsi quelle esigenze di tutela di beni primari riconosciute da questa Corte nella già rammentata sentenza n. 187 del 2010, la cui ratio parrebbe dunque estensibile.

Accanto alla violazione dell’art. 117 Cost. sussisterebbe un contrasto della disposizione censurata anche con gli artt. 2, 3 e 29 Cost., stante la funzione di ausilio al nucleo familiare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, svolge l’istituto in questione: sarebbero, infatti, irragionevolmente discriminate le famiglie di invalidi stranieri non titolari di carta di soggiorno sia rispetto alle famiglie italiane sia rispetto a quelle di invalidi invece titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, malgrado le identiche necessità di assistenza.

Tenuto conto, poi, dei princìpi affermati da questa Corte in tema di limiti alla discrezionalità del legislatore nella disciplina dell’accesso, da parte degli stranieri, alle provvidenze assistenziali, si ravviserebbe un contrasto anche con gli artt. 32 e 38 Cost., avuto riguardo alla gravità delle menomazioni presupposte per l’indennità di accompagnamento.

Vulnerato risulterebbe, infine, pure l’art. 2 Cost., «essendo quello alla salute diritto fondamentale della persona».

In punto di rilevanza il giudice a quo segnala che nella specie sussisterebbero tutte le condizioni per il riconoscimento di entrambe le provvidenze ove la previsione ostativa oggetto di censura fosse dichiarata costituzionalmente illegittima.

4.— Nel giudizio si è costituito l’INPS chiedendo che la questione sia dichiarata infondata sulla base delle medesime deduzioni svolte in riferimento alla questione sollevata dal Tribunale di Urbino.


Considerato in diritto

1.— Il Tribunale di Urbino solleva, in riferimento agli articoli 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina la concessione della indennità di accompagnamento al possesso della carta di soggiorno e, dunque, anche al requisito della durata del soggiorno medesimo nel territorio dello Stato. A parere del giudice a quo, i princìpi enunciati da questa Corte nelle sentenze n. 187 del 2010 e n. 11 del 2009, riguardanti la stessa norma, ora nuovamente denunciata, ancorché riferita agli istituti dell’assegno mensile di assistenza e della pensione di inabilità, dovrebbero trovare applicazione anche per la indennità di accompagnamento, avuto riguardo alla specifica natura e alla funzione di tale provvidenza; la quale, presupponendo condizioni di salute di tale gravità da impedire al soggetto assistito di compiere gli atti quotidiani della vita, rappresenterebbe, ancor più degli istituti già scrutinati dalla Corte, uno strumento indispensabile per assicurare le minime esigenze di vita. La norma impugnata, pertanto, laddove subordina la concessione di tale provvidenza al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, contrasterebbe con l’art. 3 Cost., discriminando irragionevolmente gli stranieri in ordine al godimento di diritti fondamentali della persona, nonché con l’art. 32 Cost., in quanto verrebbe negata la tutela del diritto alla salute a parità di condizione ai cittadini stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Si deduce, infine, il contrasto della disposizione denunciata con l’art. 117, primo comma, Cost., assumendo a parametro interposto l’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), per come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

2.— Anche il Tribunale di Cuneo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, denunciandone il contrasto con l’art. 117 Cost. «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di inabilità civile di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18» e con gli artt. 2, 3, 29, 32 e 38 Cost., «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18».

Con riferimento alla pensione di inabilità, il giudice rimettente ha osservato come i dicta enunciati da questa Corte nella sentenza n. 187 del 2010 – con la quale venne dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui all’art. 13 della legge 20 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) – valgano a maggior ragione per ciò che riguarda la pensione di inabilità, dal momento che tale provvidenza si caratterizza per la totale inabilità lavorativa del beneficiario, a fronte delle condizioni di salute meno gravi che invece costituiscono il presupposto dell’assegno di invalidità. La previsione ostativa oggetto di censura introdurrebbe, dunque, un fattore discriminatorio, in contrasto con la CEDU e quindi con l’art. 117, primo comma, Cost.

A proposito, poi, della indennità di accompagnamento, che presuppone una inabilità totale e non è assoggettata neppure a condizioni di reddito, varrebbero rilievi non dissimili da quelli già posti in risalto nella più volte richiamata pronuncia di questa Corte. Accanto, dunque, alla violazione dell’art. 117 Cost., il giudice rimettente evoca il contrasto anche con gli artt. 2, 3 e 29 Cost., attesa la funzione di ausilio per il nucleo familiare dell’invalido che l’assegno di accompagnamento è chiamato a svolgere e la correlativa ingiustificata discriminazione che verrebbero a subire le famiglie di invalidi stranieri non muniti di carta di soggiorno; nonché, infine, con gli artt. 32 e 38 Cost., in considerazione della gravità delle condizioni di salute che stanno a presupposto del previsto beneficio, con riverberi anche sul versante dei princìpi sanciti dall’art. 2 Cost., «essendo quello alla salute diritto fondamentale della persona».

3.— In entrambi i giudizi si è costituito l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

A parere dell’Istituto non potrebbe infatti reputarsi irragionevole o discriminatoria una norma che, come quella oggetto di censura, subordini l’accesso alla assistenza pubblica a quei soggetti che «abbiano dimostrato la volontà e le condizioni per una stabile permanenza nel territorio dello Stato italiano mediante un inserimento non precario nel sistema ordinamentale con gli oneri e i benefici che ciò comporta».

4. — Le ordinanze sollevano questioni del tutto analoghe riferite ad una identica disposizione: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti per essere decisi con unica sentenza.

5. — Le questioni sono fondate.

I dubbi di legittimità costituzionale si concentrano sui vincoli introdotti dall’art. 80, comma 19, della legge finanziaria del 2001 – più volte scrutinato da questa Corte, come già accennato e come si specificherà tra breve – in tema di prestazioni sociali agli stranieri, essendosi ivi previsto che le provvidenze costituenti diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse ai soli stranieri titolari della carta di soggiorno; istituto, questo, sostituito, a far data dal 2007, con il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a norma dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) ed il cui conseguimento è a sua volta condizionato da alcuni requisiti. Per ottenere tale permesso, infatti, è necessario che lo straniero dimostri: a) la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati dall’art. 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); b) la disponibilità di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio; c) il possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità (art. 9 del Testo unico sull'immigrazione). Si tratta, dunque, di requisiti che vanno da parametri di squisita connotazione censuaria ad altri che attengono alle generali condizioni di vita, per finire con un presupposto di tipo meramente temporale, raccordato al periodo di permanenza in Italia con regolare permesso di soggiorno.

La norma oggetto di impugnativa si rivela, pertanto, fortemente restrittiva – e per molti aspetti intrinsecamente derogatoria – rispetto alla generale previsione dettata in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari dall’art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale, invece, prevede che «Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti».

Il legislatore della legge finanziaria del 2001, proprio in tema di prestazioni che, in base alla legge, sono configurate come «diritti soggettivi» e proprio nei confronti di soggetti portatori di gravi patologie ed invalidità, e dunque particolarmente bisognevoli di specifiche misure di assistenza, ha così finito per introdurre nei confronti degli stranieri, pur legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, una variegata gamma di presupposti limitativi, contrassegnati dai diversi requisiti cui altra normativa (per di più iscritta in un panorama di adattamento alle previsioni della richiamata direttiva 2003/109/CE, dettate da esigenze del tutto estranee al tema qui in discorso) ha subordinato il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Il che ha generato una indubbia disparità di trattamento fra stranieri e cittadini, particolarmente grave non solo per il diretto coinvolgimento di diritti fondamentali della persona, ma anche perché destinata a riverberarsi automaticamente nei confronti degli stessi nuclei familiari in cui i potenziali beneficiari delle provvidenze – non di rado anche minori – si trovano inseriti.

La Corte ha avuto modo di occuparsi ripetutamente della medesima disposizione ora denunciata in riferimento agli istituti della pensione di inabilità (sentenza n. 11 del 2009 e sentenza n. 324 del 2006) e della indennità di accompagnamento (sentenza n. 306 del 2008), vale a dire le stesse provvidenze qui in discorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 9 del Testo unico sull’immigrazione, nella parte in cui si escludevano queste provvidenze per gli stranieri non in possesso dei prescritti requisiti di reddito. Nel frangente, la Corte rilevò come fosse manifestamente irragionevole subordinare l’attribuzione di prestazioni assistenziali (che presupponevano uno stato di invalidità e disabilità) al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede, per il suo rilascio, tra l’altro la titolarità di un determinato reddito.

La più generale previsione del possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – individuato, come si è detto, dalla norma impugnata quale pre-requisito per il conseguimento delle provvidenze sociali in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato – è stata invece scrutinata, sul versante della titolarità del permesso di soggiorno da almeno cinque anni, nelle sentenze n. 187 del 2010 (riguardante l’assegno mensile di invalidità, di cui all’art. 13 della legge n. 118 del 1971) e n. 329 del 2011 (concernente la indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante «Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi»). In entrambe le occasioni, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della normativa denunciata, la Corte, in particolare, rilevò che – ove si tratti, come nei casi allora delibati, di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito – qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea.

Ebbene, se si considerano i princìpi affermati, in particolare, nella sentenza n. 329 del 2011, è evidente che un identico ordine di rilievi possa e debba essere evocato – seppure mutatis mutandis – anche nell’attuale scrutinio, avuto riguardo alla natura ed alla ratio delle provvidenze qui in considerazione.

In ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimento, portatori di handicap fortemente invalidanti (in uno dei due giudizi a quibus si tratta addirittura di un minore), vengono infatti ad essere coinvolti una serie di valori di essenziale risalto – quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie –, tutti di rilievo costituzionale in riferimento ai parametri evocati, tra cui spicca l’art. 2 della Costituzione – al lume, anche, delle diverse convenzioni internazionali che parimenti li presidiano – e che rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, come nei casi di specie.

La normativa impugnata deve, pertanto, essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno – ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – la concessione ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI