Titolo
Opere pubbliche - Completamento del tratto Valdastico dell'autostrada A31 interessante la Provincia di Trento - Intesa generale quadro prevista dall'art. 161, comma 1, del codice dell'ambiente - Obbligo di raggiungimento entro sessanta giorni - Predeterminazione di un termine irragionevolmente breve, non accompagnato da adeguate procedure per garantire il prosieguo delle trattative tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, in caso di mancato raggiungimento di un accordo nel breve periodo di tempo concesso dal legislatore - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale .
TestoE' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 16, comma 10-bis, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), il quale stabilisce che: «Al fine di garantire l'approvazione in tempi certi del progetto definitivo del prolungamento a nord dell'autostrada A31, già compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e alla relativa normativa di attuazione, l'intesa generale quadro prevista dall'articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Tale disposizione, prevedendo il raggiungimento di una intesa entro un termine sproporzionatamente breve, senza che siano regolate le modalità per procedere ad ulteriori trattative tra lo Stato e la Provincia autonoma, contrasta con il principio di leale collaborazione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale.
- Circa la necessità di una intesa con la Provincia autonoma di Trento, al fine della realizzazione del tratto autostradale Valdastico della A31, oggetto della norma impugnata nel giudizio, v. citate sentenze n. 122 del 2013 e n. 62 del 2011.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
22/06/2012
n. 83
art. 16
co. 10
legge
07/08/2012
n. 134
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
n. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
n. 6
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
n. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
n. 17
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
n. 18
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
legge
27/12/2006
n. false
art. 1
co. 796
legge
27/12/2006
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art. 1
co. 796
decreto del Presidente della Repubblica
22/03/1974
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art. 19
decreto del Presidente della Repubblica
22/03/1974
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art. 20
decreto legislativo
16/03/1992
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art. 2
legge
21/12/2001
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art. 1
Titolo
Inquinamento - Normativa di cui al Capo IV- bis del decreto-legge impugnato, volta a favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive e contenente una serie di misure incentivanti l'utilizzo di veicoli a energia elettrica e a sviluppare la ricerca in tale settore - Temporanea applicazione in tutto il territorio nazionale, nell'attesa che ciascuna Regione o Provincia autonoma provveda ad adeguare la normativa locale vigente ai principi individuati dal legislatore statale - Immediata applicabilità della normativa anche alle Province autonome, in violazione delle disposizioni di attuazione dello statuto speciale - Necessità di dichiarare che le disposizioni di cui al Capo IV- bis dell'impugnato decreto-legge non si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel tempo che precede l'entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai principii in esso contenuti - Illegittimità costituzionale in parte qua .
TestoE' costituzionalmente illegittimo,per violazione delle disposizioni di attuazione dello statuto trentino contenute nell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, l'art. 17-
ter, comma 5, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-
bis del medesimo decreto-legge, volte a favorire la mobilità mediante i veicoli a basse emissioni complessive e contenenti una serie di misure incentivanti, non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai princípi in esso contenuti. Il procedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992) esclude l'immediata applicabilità alle Province autonome della legislazione statale, sancendo solo un obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle condizioni e nei limiti specificati in tale normativa; al contrario la disposizione impugnata prevede l'immediata applicazione della legislazione statale anche nella Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol e nelle due Province autonome, fatta salva la "cedevolezza" delle disposizioni statali che non costituiscono princípi vincolanti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto di autonomia.
- In senso analogo, v. citata sentenza n. 162 del 2007.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
22/06/2012
n. 83
art. 17
ter
co. 5
legge
07/08/2012
n. 134
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
legge costituzionale
18/10/2001
n. 3
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
n. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
n. 6
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
n. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
n. 17
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
n. 18
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
n. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo
30/12/1992
n. false
art. 8
quater
decreto del Presidente della Repubblica
26/03/1977
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art. 1
decreto del Presidente della Repubblica
26/03/1977
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art. 15
decreto del Presidente della Repubblica
22/03/1974
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art. 19
decreto del Presidente della Repubblica
22/03/1974
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art. 20
decreto legislativo
16/03/1992
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art. 2
legge
21/12/2001
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art. 1
Titolo
Inquinamento - Istituzione di un fondo nel bilancio dello Stato per l'erogazione di incentivi per l'acquisto di autoveicoli nuovi a basse emissioni complessive - Adozione di due decreti ministeriali di natura non regolamentare - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Censura di parametro che non ridonda sulle competenze regionali - Inammissibilità della questione.
TestoE' inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa da Regione Veneto in ferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 17-undecies, commi 4 e 6, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), i quali,in relazione all'istituzione di un fondo statale per l'erogazione di incentivi per l'acquisto di autoveicoli nuovi a basse emissioni complessive, prevedono che vengano emanati due decreti di natura non regolamentare, rispettivamente destinati a stabilire le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'art. 17-decies e a rideterminare le ripartizioni delle risorse da utilizzare per le erogazioni negli anni 2014 e 2015. La legislazione censurata non ha alcuna attinenza con la materia del trasporto pubblico locale, perseguendo chiaramente lo scopo di incoraggiare l'utilizzo di veicoli ad energia "pulita" al fine di migliorare la qualità dell'aria, ed è pertanto riferibile alla materia «tutela dell'ambiente» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., di esclusiva competenza legislativa statale; sicché nella specie non ha rilievo la denuncia di illogicità o di violazione di princípi costituzionali non ridondanti in lesione delle sfere di competenza regionale.
- In senso analogo, v. citata sentenza n. 98 del 2007.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
22/06/2012
n. 83
art. 17
undecies
co. 4
decreto-legge
22/06/2012
n. 83
art. 17
undecies
co. 6
legge
07/08/2012
n. 134
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
SENTENZA N. 274
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 16, comma 10-bis, 17-ter, comma 5, e 17-undecies, commi 4 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, promossi dalla Regione Veneto e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con ricorsi notificati rispettivamente il 10, il 9 e il 10 ottobre 2012, depositati in cancelleria il 16 e il 17 ottobre 2012 e iscritti ai nn. 146, 150 e 152 del registro ricorsi 2012.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia;
uditi gli avvocati Luca Antonini e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Renate Von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e gli avvocati dello Stato Ettore Figliolia e Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 10 ottobre 2012, depositato il successivo 16 ottobre e iscritto al n. 146 del registro ricorsi dell’anno 2012, la Regione Veneto ha impugnato, tra le altre, le disposizioni di cui all’articolo 17-undecies, commi 4 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per violazione dell’art. 97 della Costituzione.
L’art. 17-undecies, commi 4 e 6, disciplina l’attuazione di norme contenute nell’art. 17-decies, relative all’erogazione d’incentivi per l’acquisto di autoveicoli nuovi a basse emissioni complessive. In particolare, il comma 4 prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all’erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall’articolo 17-decies. Il comma 6 stabilisce invece che per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengano rideterminate le ripartizioni delle risorse da utilizzare per le erogazioni.
La ricorrente ritiene che l’adozione di decreti ministeriali espressamente qualificati come non regolamentari eluda la procedura per l’approvazione dei regolamenti stabilita dall’art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), determinando la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall’art. 97 Cost. Tale violazione ridonderebbe sulla competenza legislativa regionale residuale in materia di trasporto pubblico locale, risultante dall’art. 117, quarto comma, Cost., che la Regione ricorrente avrebbe già esercitato con la legge della Regione Veneto 30 ottobre 1998, n. 25 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale) e con la legge della Regione Veneto 30 luglio 1996, n. 22 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra). Gli incentivi regolati dai previsti decreti ministeriali per l’acquisto di autoveicoli nuovi a basse emissioni complessive sarebbero, infatti, volti anche alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all’uso di terzi, così che la relativa disciplina interferirebbe con la materia del trasporto pubblico locale, di competenza regionale residuale. D’altro canto, l’adozione di simili atti atipici, destinati a compiere scelte di carattere normativo senza alcun coinvolgimento della Regione, comprometterebbe l’utilizzo ottimale delle risorse pubbliche, così da pregiudicare ulteriormente il buon andamento della pubblica amministrazione.
2.– Con atto depositato in data 16 novembre 2012, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l’infondatezza della censura. Infatti, secondo il resistente, i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dalla norma in oggetto, essendo finalizzati a garantire l’erogazione di incentivi a favore di coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive, costituirebbero contributi che lo Stato può concedere sull’intero territorio nazionale e pertanto non si porrebbero in violazione delle prerogative regionali in materia di trasporto pubblico.
3.– Con memoria depositata in data 3 settembre 2013, la ricorrente ha replicato alle osservazioni dello Stato, esponendo, in relazione all’impugnato art. 17-undecies, che il decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 gennaio 2013 (Incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 di cui all’articolo 17-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), adottato in forza della citata disposizione, manifesterebbe il suo palese contenuto normativo, disponendo un riparto delle risorse tra varie categorie di automezzi pubblici utilizzati nei servizi di linea per il trasporto di persone. Con l’adozione del suddetto decreto ministeriale si sarebbe, dunque, determinata la prospettata violazione delle prerogative regionali nella materia del trasporto locale, anche a causa dell’assenza di un coinvolgimento, tramite un’intesa, dell’ente territoriale competente. Tale coinvolgimento, qualora vi fosse stato, avrebbe portato, infatti, a determinare diverse priorità e un’ottimale distribuzione delle risorse. Risulterebbe dunque confermata la violazione dell’art. 97 Cost., ridondante sulla competenza legislativa regionale in materia di trasporto pubblico locale.
4.– Con ricorso notificato il 9 ottobre 2012, depositato il successivo 17 ottobre 2012 e iscritto al registro ricorsi n. 150 dell’anno 2012, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, tra le altre, la disposizione dell’art. 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, per violazione: dell’art. 8, numeri 5), 10), 17) e 18), dell’art. 9, numero 10), e dell’art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); degli artt. 1 e 15 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia); degli artt. 117 e 118 Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); del principio di leale collaborazione; e dell’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).
L’impugnato art. 17-ter, comma 5, prevede che si applichino «nell’intero territorio nazionale» (e, quindi, anche in quello della Provincia autonoma di Bolzano) le disposizioni di cui al Capo IV-bis del d.l. n. 83 del 2012, come convertito, sino all’entrata in vigore delle disposizioni delle autonomie speciali. Il menzionato Capo IV-bis contiene disposizioni per favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.
Ad avviso della ricorrente, l’intervento normativo statale, disponendo l’immediata applicazione delle disposizioni di cui al Capo IV-bis del d.l. n. 83 del 2012, interferirebbe negli ambiti di potestà legislativa esclusiva e concorrente delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsti dallo statuto e, in particolare, dall’art. 8, numero 5), in materia di urbanistica e piani regolatori; dall’art. 8, numero 10), in materia di edilizia pubblica; dall’art. 8, numero 17), in materia di viabilità; dall’art. 8, numero 18), in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale; dall’art. 9, numero 10), in materia di igiene e sanità. Correlativamente verrebbe invasa anche la connessa potestà amministrativa, ai sensi dall’art. 16 dello statuto e delle relative norme di attuazione. La normativa statale interferirebbe poi con gli artt. 1 e 15 del d.P.R. n. 235 del 1977, secondo cui non si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di legge incompatibili con le norme di attuazione in materia di energia.
Osserva inoltre la ricorrente che, in base alla clausola di maggior favore prevista dall’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dovrebbero ritenersi violate le competenze regionali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e risparmio energetico attribuite ai sensi degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., competenze nell’ambito delle quali è stata emanata la legge della Provincia di Bolzano 7 luglio 2010, n. 9 (Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile).
Viene inoltre rimarcato come la disposizione statale impugnata ribalti il meccanismo disciplinato dall’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, secondo cui, nelle more dell’adeguamento delle disposizioni provinciali alle norme statali che fissano princípi a norma degli artt. 4 e 5 dello statuto, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali e provinciali preesistenti.
5.– Con atto depositato in data 15 novembre 2012, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, esponendo che la norma contestata integra una clausola di cedevolezza finalizzata a salvaguardare livelli minimi essenziali delle prestazioni nel territorio dello Stato, senza alcuno svuotamento dei poteri legislativi e amministrativi attribuiti alle autonomie, che potranno esercitare le loro competenze in base all’espressa previsione contenuta nel secondo comma della norma censurata. Ad avviso del resistente, la ragionevolezza dell’intervento normativo statale costituito da norme cedevoli deriverebbe dall’esigenza di colmare un vuoto legislativo nell’applicazione di princípi fondamentali statali, per il tempo necessario all’emanazione della normativa regionale o provinciale.
6.– Con memoria depositata il 3 settembre 2013, la ricorrente ha replicato alle osservazioni dello Stato in relazione alle altre disposizioni impugnate con ricorso e discusse in separato procedimento. Con ulteriore memoria depositata in data 1° ottobre 2013, la Provincia autonoma ha ribadito, in relazione all’art. 17-ter, comma 5, che la censurata disposizione statale interferisce con materie di competenza provinciale nelle quali la Provincia ha già legiferato, senza consentire a quest’ultima di attuare i nuovi princípi statali nel termine stabilito dalle disposizioni di attuazione statutaria. La ricorrente ha insistito, pertanto, per la dichiarazione d’illegittimità costituzionale.
7.– Con ricorso notificato il 10 ottobre 2012, depositato il successivo 17 ottobre 2012 e iscritto al registro ricorsi n. 152 dell’anno 2012, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, tra le altre, le disposizioni degli artt. 16, comma 10-bis, e 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, per violazione: dell’art. 8, numeri 5), 6), 10), 17) e 18), dell’art. 14 e dell’art. 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige; degli artt. 19 e 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992; dell’art. 1 della legge n. 443 del 2001; degli artt. 117 e 118 Cost.; dei princípi di leale collaborazione e di certezza del diritto.
7.1.– In particolare, l’art. 16, comma 10-bis, del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, prevede che: «Al fine di garantire l’approvazione in tempi certi del progetto definitivo del prolungamento a nord dell’autostrada A31, già compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e alla relativa normativa di attuazione, l’intesa generale quadro prevista dall’articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata si baserebbe su un errato presupposto di fatto, in quanto si riferirebbe ad un progetto – il prolungamento a nord del tratto dell’autostrada A31 (cosiddetta “Valdastico nord”) – che non esiste in quanto non ancora approvato e a una procedura – quella prevista dall’art. 161, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) – non applicabile nella specie, in quanto riguardante un’opera interregionale. Tutto ciò determinerebbe il carattere contraddittorio, oscuro e irragionevole della disposizione che, incidendo su prerogative provinciali, la Provincia stessa sarebbe legittimata a impugnare in base alla sentenza n. 200 del 2012.
Sotto altro profilo, la ricorrente rileva che la disposizione impugnata, imponendo un termine di sessanta giorni, priverebbe l’intesa del suo essenziale carattere di volontaria condivisione di un atto o di un progetto. La necessità dell’intesa, nella specie, viene infatti desunta dalle statuizioni della sentenza n. 62 del 2011, con la quale questa Corte ha deciso il conflitto di attribuzioni sollevato al riguardo dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Rimarca in proposito la ricorrente che la Provincia autonoma di Trento è dotata di potestà legislativa primaria, ai sensi dell’art. 8 dello statuto, nelle materie: urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, comunicazioni e trasporti di interesse provinciale. Nelle medesime materie la Provincia è altresì dotata di competenza amministrativa ai sensi dell’art. 16 dello statuto. In base all’art. 14, comma 1, dello statuto, inoltre, «è obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti le linee che attraversano il territorio provinciale». Le ricordate disposizioni statutarie hanno trovato attuazione con il d.P.R. n. 381 del 1974, che all’art. 19 stabilisce la necessità dell’intesa con la Provincia interessata per le autostrade il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una Regione finitima, di talché risulterebbe pacifica la necessità dell’intesa della Provincia in relazione al tratto autostradale Trento-Piovene Rocchette, in quanto esso riguarda soltanto le Province di Trento e di Vicenza. La necessità dell’intesa deriverebbe inoltre dal Titolo V della Parte II della Costituzione e dalla normativa generale in materia di infrastrutture strategiche, con la conseguenza che l’intesa sarebbe necessaria a doppio titolo.
Conclusivamente, sul punto, la ricorrente ritiene che l’art. 16, comma 10-bis, rendendo sostanzialmente obbligatorio il raggiungimento dell’intesa entro un termine irragionevolmente breve, contraddirebbe il concetto stesso dell’intesa come atto espressivo di autonomia e si configurerebbe come una norma speciale volta a superare la decisione n. 62 del 2011 di questa Corte, ponendosi altresì in contrasto con le norme e i princípi sopra ricordati.
7.2.– Con riferimento all’art. 17-ter, comma 5, del decreto-legge censurato, la Provincia autonoma di Trento osserva che tale disposizione prevede, in attesa dell’emanazione di norme provinciali, l’applicazione diretta nel territorio della Provincia di Trento di norme statali attinenti a materie di competenza provinciale, con ciò contravvenendo alla normativa di attuazione statutaria e, segnatamente, all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, che prevede l’applicazione provvisoria della normativa provinciale previgente, in attesa del suo adeguamento a princípi e limiti stabiliti da norme statali ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto.
8.– Con atto depositato il 15 novembre 2012, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni vengano dichiarate infondate.
In ordine all’impugnato art. 16, comma 10-bis, il resistente ha osservato che le censure prospettate non tengono in debito conto la finalità acceleratoria della disposizione, che non escluderebbe affatto l’intesa generale quadro ai sensi dell’art. 161, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, limitandosi a indicare un termine finale per la medesima.
Quanto all’impugnato art. 17-ter, comma 5, il resistente ha osservato, anche in questo caso, che la norma contestata è finalizzata a salvaguardare i livelli minimi essenziali delle prestazioni nel territorio dello Stato, senza privare le autonomie dei loro poteri legislativi e amministrativi, che esse potranno esercitare come espressamente previsto al secondo comma della norma censurata. Ad avviso dello Stato, si tratterebbe di un intervento normativo del tutto ragionevole, dettato dall’esigenza di colmare un vuoto legislativo nell’applicazione di princípi fondamentali statali per il tempo necessario all’emanazione della normativa regionale e provinciale.
9.– Con memoria depositata in data 3 settembre 2013, la ricorrente ha replicato alle osservazioni dello Stato, con riferimento ad altre disposizioni impugnate con il ricorso e discusse in separato procedimento. Con ulteriore memoria depositata il 1° ottobre 2013, la Provincia autonoma rileva, in ordine alle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sull’art. 16, comma 10-bis, come non sia chiaro se lo Stato intenda attribuire alla predetta norma un valore semplicemente sollecitatorio. La Provincia inoltre evidenzia che, nel caso in cui si attribuisca alla predetta norma un effetto condizionante l’intesa, se ne dovrebbe comunque dichiarare l’illegittimità costituzionale, considerato anche quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 122 del 2013, in relazione alla necessità dell’intesa medesima.
In ordine all’art. 17-ter, comma 5, la ricorrente osserva che lo Stato non ha replicato alle censure difensive in ordine all’interferenza con materie di competenza provinciale, limitandosi a rilevare come con l’impugnata disposizione statale si sia introdotta una clausola di cedevolezza. Un simile intervento statale non potrebbe comunque ritenersi legittimo, neppure richiamandosi a «obblighi europei», in quanto la loro attuazione sarebbe comunque di competenza provinciale. Inoltre, non si tratterebbe di interventi volti a fissare i livelli minimi essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost. Inconferente sarebbe poi il richiamo a un potere sostitutivo statale ai sensi dell’art. 120 Cost., che in nessun caso potrebbe legittimare una sostituzione statale di carattere legislativo. Permarrebbero pertanto le ragioni d’illegittimità già evidenziate nel ricorso, risultando vieppiù confermata dalle osservazioni statali la natura transitoria della disposizione impugnata, in contrasto con le previsioni di diritto intertemporale stabilite nelle norme di attuazione dello statuto.
Considerato in diritto
1.– Con ricorso notificato il 10 ottobre 2012, depositato il successivo 16 ottobre e iscritto al registro ricorsi n. 146 dell’anno 2012, la Regione Veneto ha impugnato, tra le altre, le disposizioni di cui all’articolo 17-undecies, commi 4 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per violazione dell’art. 97 della Costituzione.
2.– Con ricorso notificato il 9 ottobre 2012, depositato il successivo 17 ottobre 2012 e iscritto al registro ricorsi n. 150 dell’anno 2012, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, tra le altre, la disposizione dell’art. 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, per violazione: dell’art. 8, numeri 5), 10), 17) e 18), dell’art. 9, numero 10), e dell’art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); degli artt. 1 e 15 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia); degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); del principio di leale collaborazione; e dell’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).
3.– Con ricorso notificato il 10 ottobre 2012, depositato il successivo 17 ottobre 2012 e iscritto al registro ricorsi n. 152 dell’anno 2012, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, tra le altre, le disposizioni degli artt. 16, comma 10-bis, e 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, per violazione: dell’art. 8, numeri 5), 6), 10), 17) e 18), dell’art. 14 e dell’art. 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige; degli artt. 19 e 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992; dell’art. 1 della legge n. 443 del 2001; degli artt. 117 e 118 Cost.; dei princípi di leale collaborazione e di certezza del diritto.
4.– Riservato ad altri giudizi l’esame delle censure prospettate nei tre ricorsi sopra menzionati in riferimento ad ulteriori disposizioni del d.l. n. 83 del 2012, come convertito dalla legge n. 134 del 2012, le questioni relative agli artt. 16, comma 10-bis, 17-ter, comma 5, e 17-undecies, commi 4 e 6, sono qui riunite per essere decise con unica sentenza.
5.– L’art. 16, comma 10-bis, del d.l. n. 83 del 2012, come convertito, prevede che: «Al fine di garantire l’approvazione in tempi certi del progetto definitivo del prolungamento a nord dell’autostrada A31, già compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e alla relativa normativa di attuazione, l’intesa generale quadro prevista dall’articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Secondo la ricorrente Provincia autonoma di Trento, la norma censurata, relativa al completamento del tratto dell’autostrada A31 interessante la Provincia di Trento, avrebbe un carattere contraddittorio, oscuro e irragionevole per numerose ragioni: anzitutto, perché fa riferimento al progetto definitivo di un’opera per la quale ancora non esiste un progetto preliminare; in secondo luogo, perché richiama una disposizione del codice dei contratti pubblici che riguarda le opere regionali di interesse nazionale, mentre l’autostrada di cui si discute ha carattere interregionale; infine, e soprattutto, perché imponendo il raggiungimento dell’intesa entro il breve termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge impugnato, svuoterebbe lo strumento dell’intesa del suo essenziale carattere di volontaria condivisione della realizzazione del tratto autostradale, in spregio alle competenze legislative e amministrative provinciali in materia di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, comunicazioni e trasporti di interesse provinciale.
5.1.– La questione è fondata.
A prescindere da ogni considerazione su altri aspetti poco chiari della disposizione impugnata indicati nel ricorso, costituisce un insuperabile motivo di illegittimità costituzionale la predeterminazione di un termine irragionevolmente breve, non accompagnato da adeguate procedure per garantire il prosieguo delle trattative tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera, in caso di mancato raggiungimento di un accordo nel breve periodo di tempo concesso dal legislatore.
Questa Corte ha già chiaramente e ripetutamente affermato la necessità di una intesa con la Provincia autonoma di Trento, al fine della realizzazione del tratto autostradale Valdastico della A31, oggetto della norma impugnata nel presente giudizio (sentenze n. 122 del 2013 e n. 62 del 2011). In particolare, è già stato chiarito che il «tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette, rientra a pieno titolo nella prescrizione contenuta nell’art. 19, lettera b), d.P.R. n. 381 del 1974, che in quanto norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, costituisce parametro di legittimità costituzionale delle leggi statali e regionali ricadenti nel suo ambito di disciplina» e che «l’autostrada in questione non può essere realizzata senza previa intesa, sia in quanto l’opera è inserita nel Programma Infrastrutture Strategiche (per il quale l’intesa stessa è prescritta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001), sia, più in generale, per il rispetto dovuto allo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle sue norme di attuazione», specificando che, naturalmente, «non sono richieste due intese, ma la medesima intesa è necessaria a doppio titolo, sia per effetto della norma di attuazione citata sia per effetto dell’art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001» (sentenza n. 62 del 2011).
Il principio affermato dalla Corte in merito alla necessità dell’intesa è sostanzialmente svuotato di significato dalla previsione del termine di 60 giorni, stabilito unilateralmente dal legislatore statale con la disposizione impugnata, termine che si configura come irragionevolmente breve, specie in riferimento alla complessità dell’opera. Esso è, come la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare con riferimento persino a termini più lunghi, «così esiguo da rendere oltremodo complesso e difficoltoso lo svolgimento di una qualsivoglia trattativa» (sentenza n. 179 del 2012), cosicché la sua rapida decorrenza contrasta irrimediabilmente con la logica collaborativa che informa la previsione stessa dell’intesa.
La disposizione oggetto del presente giudizio contrasta con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha evidenziato la necessità che, nell’articolare lo strumento dell’intesa, debbano essere predisposte procedure adeguate a superare le eventuali divergenze tra le parti; procedure che, in questo caso, non sono neppure sommariamente delineate dal legislatore.
Pertanto, l’art. 16, comma 10-bis, del d.l. n. 83 del 2012, prevedendo il raggiungimento di una intesa entro un termine sproporzionatamente breve, senza che siano regolate le modalità per procedere ad ulteriori trattative tra lo Stato e la Provincia autonoma, è costituzionalmente illegittimo, perché contrasta con il principio di leale collaborazione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale.
6.– L’art. 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è impugnato tanto dalla Provincia autonoma di Bolzano quanto dalla Provincia autonoma di Trento. Il comma censurato dispone la temporanea applicazione nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome della normativa di cui al Capo IV-bis del medesimo d.l. n. 83 del 2012, volta a favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive e contenente una serie di misure incentivanti l’utilizzo di veicoli a energia elettrica e a sviluppare la ricerca in tale settore, nell’attesa che ciascuna Regione o Provincia autonoma provveda ad adeguare la normativa locale vigente ai princípi individuati dal legislatore statale.
6.1.– Secondo la Provincia autonoma di Bolzano, l’intervento normativo statale interferirebbe negli ambiti di potestà legislativa esclusiva e concorrente delle Province autonome di Trento e di Bolzano garantiti dallo statuto di autonomia e, in particolare, dall’art. 8, numero 5), in materia di urbanistica e piani regolatori; dall’art. 8, numero 10), in materia di edilizia pubblica; dall’art. 8, numero 17), in materia di viabilità; dall’art. 8, numero 18), in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale; dall’art. 9, numero 10), in materia di igiene e sanità. Correlativamente, verrebbe invasa anche la connessa potestà amministrativa, ai sensi dell’art. 16 dello statuto e delle relative norme di attuazione. La normativa statale interferirebbe, poi, con le competenze in materia di energia, quali stabilite dagli artt. 1 e 15 del d.P.R. n. 235 del 1977, secondo cui non si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di legge incompatibili con le norme di attuazione in materia di energia.
Ancora, la Provincia autonoma di Bolzano osserva che, in base alla clausola di maggior favore prevista dall’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dovrebbero ritenersi violate le competenze regionali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e risparmio energetico, attribuite all’autonomia regionale e provinciale, ai sensi degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost.
Viene infine rimarcato come la disposizione statale impugnata ribalti il meccanismo disciplinato dall’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, secondo cui, nelle more dell’adeguamento delle disposizioni provinciali alle norme statali che fissano princípi a norma degli artt. 4 e 5 dello statuto, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali e provinciali preesistenti.
6.2.– In ordine alla medesima disposizione, la Provincia autonoma di Trento lamenta che l’applicazione diretta nel suo territorio di norme statali attinenti a materie di competenza provinciale contravviene, segnatamente, all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, il quale prevede l’applicazione provvisoria della normativa provinciale previgente, in attesa del suo adeguamento a princípi e limiti stabiliti da norme statali ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto.
6.3.– La questione è fondata.
La disposizione censurata, prevedendo la temporanea applicazione in tutto il territorio nazionale, e perciò anche nelle Regioni e nelle Province autonome, della normativa statale contenuta nel Capo IV-bis del d.l. n. 83 del 2012, come convertito, nell’attesa che le Regioni e le due Province autonome provvedano ad adeguare la propria normativa ai princípi individuati dal legislatore statale, si pone in evidente contrasto con le disposizioni di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol contenute nell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Quest’ultimo prevede un particolare procedimento di adeguamento della legislazione regionale e provinciale al sopravvenire di nuovi princípi stabiliti dalla legislazione statale, nelle materie di competenza esclusiva e concorrente. A differenza delle altre Regioni, la legislazione regionale e provinciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol deve essere adeguata, nel termine di sei mesi, ai princípi e ai limiti stabiliti dal legislatore statale. Tale procedimento esclude, perciò, «l’immediata applicabilità alle Province autonome della legislazione statale, sancendo solo un obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle condizioni e nei limiti specificati in tale normativa» (sentenza n. 162 del 2007). La disposizione impugnata, contrariamente a quanto stabilito nelle summenzionate disposizioni statutarie di attuazione, prevede invece l’immediata applicazione della legislazione statale anche nella Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol e nelle due Province autonome, fatta salva la “cedevolezza” delle disposizioni statali che non costituiscono princípi vincolanti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto di autonomia.
La questione avente ad oggetto l’art. 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012, come convertito, è pertanto fondata, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai princípi in esso contenuti.
7.– La questione relativa all’art. 17-undecies, commi 4 e 6, del d.l. n. 83 del 2012, come convertito dalla legge n. 134 del 2012, è inammissibile.
L’art. 17-undecies, commi 1 e 2, istituisce un fondo nel bilancio dello Stato per l’erogazione di incentivi per l’acquisto di autoveicoli nuovi a basse emissioni complessive, in attuazione di quanto stabilito nel precedente art. 17-decies, mentre i successivi commi 4 e 6, qui impugnati, prevedono che vengano emanati due decreti di natura non regolamentare, rispettivamente destinati a stabilire le modalità per la preventiva autorizzazione all’erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall’articolo 17-decies e a rideterminare le ripartizioni delle risorse da utilizzare per le erogazioni negli anni 2014 e 2015.
La ricorrente Regione Veneto ritiene che l’adozione di decreti ministeriali espressamente qualificati come non regolamentari eluda la procedura per l’approvazione dei regolamenti stabilita dall’art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), determinando una violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall’art. 97 Cost., tale da ridondare sulla competenza regionale residuale in materia di trasporto pubblico locale risultante dall’art. 117, quarto comma, Cost. Gli incentivi disciplinati dai decreti ministeriali in parola sarebbero, infatti, volti anche alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all’uso di terzi, così da interferire con la materia del trasporto pubblico locale. Inoltre, l’adozione di simili atti atipici, destinati a compiere scelte di carattere normativo senza alcun coinvolgimento della Regione, comprometterebbe l’utilizzo ottimale delle risorse pubbliche, così da pregiudicare ulteriormente il buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.
7.1.– Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la legislazione censurata, relativa all’erogazione di contributi statali a chiunque acquisti veicoli a basse emissioni complessive, non ha alcuna attinenza con la materia del trasporto pubblico locale. Essa persegue chiaramente lo scopo di incoraggiare l’utilizzo di veicoli ad energia “pulita” al fine di migliorare la qualità dell’aria, ed è pertanto riferibile alla materia «tutela dell’ambiente» di cui all’art. 117, terzo comma, lettera s), Cost., di esclusiva competenza legislativa statale. Gli incentivi sono destinati a tutti coloro che acquistino tali veicoli e la semplice previsione che tra i possibili beneficiari dei contributi statali siano inclusi, senza alcun obbligo, anche soggetti pubblici non vale ad incidere in alcun modo sulle politiche pubbliche del trasporto locale.
Come questa Corte ha costantemente affermato, le Regioni «possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza legislativa soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali, senza che possano aver rilievo denunce di illogicità o di violazione di princípi costituzionali che non ridondino in lesione delle sfere di competenza regionale» (sentenza n. 98 del 2007). La violazione dell’art. 97 Cost. dedotta nel presente giudizio non ridonda in alcun modo sulle competenze regionali e, pertanto, la questione di cui in oggetto è inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalle ricorrenti Regione Veneto e Province autonome di Bolzano e di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale, dell’art. 16, comma 10-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012, come convertito dalla legge n. 134 del 2012, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis del medesimo decreto-legge non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai princípi in esso contenuti;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-undecies, commi 4 e 6, del d.l. n. 83 del 2012, come convertito dalla legge n. 134 del 2012, promossa, in relazione all’art. 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI