Ritenuto in fatto
1. – Giusta conforme deliberazione governativa, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con ricorso notificato in data 17 gennaio 2011, questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010), affermandone il contrasto con l’art. 117, commi primo e secondo, lettere e) ed s), della Costituzione.
2. – In particolare, osserva il ricorrente che l’art. 30 della legge regionale n. 16 del 2010 integra, al comma 1, prevedendo interventi definiti indifferibili ed urgenti, il Piano d’ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Ciò allo scopo di scongiurare situazioni di emergenza sanitaria derivanti dalla chiusura degli scarichi di acque reflue non a norma e di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di tutela delle acque approvato con deliberazione dell’Assemblea regionale n. 145 del 26 gennaio 2010, il quale prevede la realizzazione di interventi per l’adeguamento e la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e per il loro collettamento a tali strutture. Al comma 2 viene indicata la data del 31 dicembre 2015 quale termine per la realizzazione degli interventi di cui sopra per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti e, al comma 3, è, infine, previsto che, nel periodo necessario per la realizzazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2015, le Province possano rilasciare autorizzazioni provvisorie relative agli scarichi di cui al comma 1 (cioè quelli «non conformi alla normativa vigente»).
2.1. – Ad avviso del ricorrente la descritta disciplina viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione «per il tramite della normativa statale di riferimento in materia ambientale, da considerarsi quale disciplina interposta».
Viene, a tal proposito, richiamato il decreto legislativo n. 152 del 2006 che, fra l’altro, disciplina la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche, con disposizioni che costituiscono principi generali di tutela dell’ambiente sia alla luce delle disposizioni costituzionali che di quelle di fonte internazionale e comunitaria.
In particolare, l’impugnato art. 30 della legge regionale n. 16 del 2010 prevede la realizzazione di interventi che già avrebbero dovuto essere realizzati in attuazione di quanto previsto sia dall’art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006 sia dagli artt. 100 e seguenti del medesimo provvedimento legislativo.
La disposizione censurata, incidendo sulla medesima materia disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006, non solo rimette ad un successivo programma redatto in base ad essa l’individuazione delle priorità negli interventi da realizzare e dei relativi tempi, ma fissa, altresì, al 31 dicembre del 2015 il termine massimo per la loro realizzazione con riferimento agli «agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti», consentendo, anche che, sino a tale data, le Province autorizzino provvisoriamente l’utilizzo di scarichi non a norma.
Siffatta normativa, osserva il ricorrente, pur dichiarandosi finalizzata a tutelare l’igiene e la sanità pubblica, in realtà introduce una deroga alla operatività della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente, consentendo, in contrasto con questa, il perpetuarsi di situazioni di mancato adeguamento degli scarichi idrici ai dettami comunitari e nazionali in materia.
2.2. – Sul punto parte ricorrente ricorda che, a mente degli artt. 27 e 31 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), il termine entro il quale gli agglomerati urbani con un numero di abitanti superiore a 15.000 dovevano dotarsi di una rete fognaria e di un sistema di trattamento delle acque reflue era fissato al 31 dicembre 2000 mentre per quelli aventi un numero di abitanti compreso fra 2.000 e 15.000 il termine era fissato al 31 dicembre 2005. Allorché la predetta normativa è stata abrogata, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è stato previsto alcun differimento dei ricordati termini né sono state individuate situazioni legittimanti deroghe al principio, stabilito dall’art. 100 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale gli agglomerati urbani con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 dovevano essere provvisti di reti fognarie.
Rilevato che fra le specifiche finalità indicate all’art. 73 del d.lgs. n. 152 del 2006 vi è la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento idrico ed il risanamento dei corpi idrici inquinati, da realizzarsi, tra l’altro, tramite l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli scarichi idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato, nonché tramite l’adozione di misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali, osserva ancora il ricorrente che l’impugnato art. 30, rinviando la realizzazione degli interventi di adeguamento e consentendo alle Province di autorizzare in via provvisoria scarichi non conformi alla normativa, si pone in diretto contrasto con la normativa statale, la quale non giustifica né differimenti temporali né deroghe per casi particolari. Esso, quindi, disciplinando aspetti indubbiamente attinenti alla materia ambientale, in maniera difforme rispetto alle disposizioni statali contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, viola la competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
2.3. – Infatti, prosegue il ricorrente, pur essendo vero che, stante la natura trasversale della materia «ambiente», le Regioni possono stabilire, nell’esercizio delle loro competenze, livelli di tutela più elevati, ciò può, comunque avvenire, non al fine di tutelare direttamente il bene ambientale, ma solo per disciplinare adeguatamente gli oggetti riconducibili alle loro specifiche competenze.
Nel caso che interessa, invece, la Regione è direttamente intervenuta, attraverso la previsione di una proroga nella realizzazione degli interventi necessari e della possibilità di consentire indebite deroghe, sui regimi di tutela riservati, invece, alla competenza esclusiva dello Stato.
3. – Riguardo al comma 2 dell’art. 40 della legge regionale n. 16 del 2010 – il quale prevede che il servizio idrico integrato, poiché di interesse generale e riconducibile a diritti fondamentali, non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica – il ricorrente osserva che esso si pone in contrasto con l’art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale, nel disciplinare l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ne ha affermato la pertinenza alla competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, precisando, altresì, che le disposizioni in esso contenute si applicano a tutti i servizi pubblici locali.
In particolare, il ricorrente segnala che nella giurisprudenza della Corte già è stata affermata la omologia fra la nozione di «servizio pubblico locale di rilevanza economica» e quella, di fonte comunitaria, di «servizio di interesse economico generale» così come quella fra i concetti di «rilevanza economica» e di «interesse economico generale», intendendosi per tale, secondo la giurisprudenza comunitaria, un interesse che attiene a prestazioni dirette a soddisfare i bisogni di una generalità di utenti e rese nell’esercizio di un’attività economica, cioè consistente nell’offrire beni o servizi su di un determinato mercato.
Poiché siffatta nozione, avente un contenuto oggettivo, viene utilizzata quale criterio discretivo per l’applicazione delle norme a tutela della concorrenza in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici, ne deriva che la determinazione delle condizioni di rilevanza economica dei servizi pubblici stessi è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza.
Sotto tale profilo l’art. 40 della legge regionale n. 16 del 2010, il quale sottrae dall’ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica il servizio idrico integrato, esulerebbe dalla competenza legislativa regionale.
3.1. – Peraltro, soggiunge il ricorrente, la Corte, con la sentenza n. 325 del 2010, originata da un ricorso proposto avverso una legge dello Stato dalla Regione Marche, già ha affermato che è fatto divieto, stante la portata oggettiva della nozione di «interesse economico», sia agli Stati membri dell’Unione europea che agli enti infrastatuali di decidere discrezionalmente sulla sussistenza o meno dell’interesse in questione, precisando altresì, con specifico riferimento al servizio idrico integrato, che correttamente il legislatore statale lo ha qualificato come servizio di rilevanza economica, escludendo, conseguentemente, «ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione».
Conclude sul punto il ricorrente ricordando che, sulla base della giurisprudenza della Corte, la disciplina concernente le modalità dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, non ascrivibile né alla competenza legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali né a quella relativa alla individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane, va, invece, ricondotta alla competenza statale in tema di tutela della concorrenza, data la sua diretta incidenza sul mercato.
D’altra parte, precisa il ricorrente, oltre a violare l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, l’art. 40 della legge regionale n. 16 del 2010 si pone altresì in contrasto con il primo comma dell’art. 117 della Costituzione, in quanto, restringendo la nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in deroga alla previsione contenuta nell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, e, di conseguenza, escludendo l’affidamento e la gestione del servizio idrico integrato dall’ambito di operatività della disciplina comunitaria in tema di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, limita, violando il predetto parametro costituzionale, l’applicazione nel nostro ordinamento dei vincolanti principi comunitari vigenti nelle sopraindicate materie.
4. – Il ricorrente deduce, infine, l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 42, comma 7, della legge regionale n. 16 del 2010, in quanto, nel modificare l’art. 4 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), prevede che il compito di «curare» le procedure per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all’art. 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione delle direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), sia assegnato ai Comuni territorialmente competenti.
Lamenta il ricorrente che la disposizione impugnata, affidando ai Comuni le procedure relative al servizio di gestione dei rifiuti portuali, si pone in contrasto con l’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003, il quale, invece, attribuisce siffatta competenza alle Regioni, peraltro previa intesa con l’Autorità marittima per i fini di interesse di quest’ultima.
Parimenti in contrasto con le norme statali in materia ambientale è, secondo l’avviso del ricorrente, il comma 9 del medesimo art. 42, il quale, interpretando autenticamente il comma 1 dell’art. 61 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa), dispone che, fra le funzioni amministrative attribuite ai Comuni, concernenti la manutenzione dei porti, ci siano anche quelle aventi ad oggetto le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003.
L’attribuzione di tale funzione ai Comuni contrasta anch’essa con l’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003 che, come detto, assegna, invece, tale compito alle Regioni, d’intesa con l’Autorità marittima.
4.1. – Siffatto contrasto, unitamente all’intervento legislativo nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» riservata alla competenza statale, integra, secondo il ricorrente, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
5. – Conclusivamente, il ricorrente, oltre a chiedere la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate, chiede altresì, stante la particolare gravità dell’illegittimità per violazione delle competenze in materia di concorrenza e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, la sospensione cautelare della esecuzione del solo art. 40, comma 2, della legge regionale delle Marche n. 16 del 2010.
6. – Si è costituita in giudizio la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta regionale, contestando la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso in esame nella parte in cui essa ha per oggetto l’art. 30 e i commi 7 e 9 dell’art. 42 della legge regionale n. 16 del 2010, mentre, per quel che concerne il comma 2 dell’art. 40 della citata legge regionale, prende atto dell’orientamento espresso dalla Corte con le sentenze n. 325 del 2010 e 26 del 2011, peraltro ritenendo che non sussistano gli estremi per l’invocata sospensione cautelare degli effetti della disposizione legislativa censurata.
6.1. – Con riferimento alla censura rivolta all’art. 30 della legge regionale n. 16 del 2010, la difesa regionale osserva che si deve, in primo luogo, fare chiarezza sul significato normativo della disposizione censurata, la quale ha ad oggetto esclusivamente gli scarichi di acque reflue provenienti dagli agglomerati urbani. L’ambito di applicazione della disposizione regionale, pertanto, è inequivocamente riferito agli scarichi delle pubbliche fognature e, più in generale, agli scarichi di acque reflue urbane posti sotto la responsabilità dei gestori del servizio idrico integrato.
Ad avviso della resistente, ratio e finalità della disciplina sono chiaramente sintetizzate nell’incipit del comma 1, cioè scongiurare una situazione emergenziale dovuta al fatto che nella Regione Marche sussistono ancora situazioni di non conformità delle predette tipologie di scarichi alla normativa vigente, le quali imporrebbero – a rigore – la chiusura immediata di tali scarichi, con evidenti ripercussioni sia di natura igienico-sanitaria sia di natura propriamente ambientale.
Sulla base di queste premesse, aggiunge la Regione, è possibile scomporre la disposizione impugnata in due parti. Coi primi due commi, il legislatore regionale ha previsto la necessità di procedere all’integrazione coattiva dei piani d’ambito di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006 con un «programma di interventi indifferibili e urgenti per l’adeguamento o la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collettamento a impianti di depurazione» il quale preveda, altresì, la definizione delle priorità delle opere e dei loro tempi, individuando, comunque il termine inderogabile del 31 dicembre 2015 per gli interventi relativi agli agglomerati urbani con popolazione superiore ai duemila abitanti equivalenti. Gli interventi consistono, dunque, esclusivamente in opere pubbliche infrastrutturali poste a carico dei gestori del servizio idrico integrato, da finanziare direttamente con fondi pubblici o coi proventi della tariffa riscossa per i servizi idrici.
Nella seconda parte il legislatore regionale, col comma 3, ha previsto un regime di “autorizzabilità provvisoria” degli scarichi esistenti ed ancora non conformi alla normativa limitato al solo periodo necessario alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 (e comunque non oltre il termine massimo ivi fissato); regime provvisorio giustificato proprio dalla necessità di conseguire, a fronte di una generalizzata situazione di irregolarità degli scarichi delle acque reflue, l’adeguamento di quelli provenienti dagli agglomerati urbani della Regione alle vigenti discipline nazionali e comunitarie, nonché agli obiettivi del Piano di tutela delle acque (Pta).
6.2. – Di ciò, aggiunge la Regione, essa si era fatta carico già in sede di redazione del Pta, di cui all’art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006, che era stato dalla medesima approvato, previa “validazione” da parte del Ministero dell’ambiente nonché di altre autorità pubbliche. Nel Pta, verificata la non conformità ai parametri normativi di ben 55 agglomerati urbani aventi popolazione superiore a duemila abitanti equivalenti su di un totale di 95 e rilevata la necessità di idonei interventi, si precisava che sarebbe stato compito della Giunta regionale verificare la congruenza e la sufficienza di tali interventi, la cui tempistica, peraltro, era fissata in un arco molto ampio di tempo.
Andando a sintetizzare il contenuto del Pta, la Regione osserva che esso indicava: gli interventi infrastrutturali già previsti in ogni Ambito territoriale ottimale (Ato) nonché i relativi costi; i termini, ordinatori, entro i quali i gestori del servizio idrico integrato dovevano procedere alla loro realizzazione; la necessità del tempestivo adeguamento dei piani d’ambito al Pta, mediante un programma approvato dalla Giunta regionale avente, riguardo agli interventi ritenuti più urgenti, efficacia cogente per i gestori del servizio idrico; la previsione di termini massimi, anche essi ordinatori, per l’adeguamento degli impianti di depurazione ai valori limite.
Emergerebbe quindi chiaramente la connessione che lega il contenuto del censurato art. 30 della legge regionale n. 16 del 2010 con le previsioni del Pta che sono rese in termini più rigorosi: il primo, infatti, per la Regione, prevede come coattiva la integrazione dei piani d’ambito che il Pta prevede come facoltativa; fissa tassativamente, e non in via meramente ordinatoria, al 31 dicembre 2015 il termine per gli interventi di adeguamento negli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti; consente esplicitamente alle Province di autorizzare, sino alla tempestiva realizzazione di tali interventi, scarichi nelle pubbliche fognature non a norma, facoltà questa che, ad avviso della Regione, doveva ritenersi implicitamente contemplata anche dal Pta.
Dal descritto quadro emergerebbe, secondo la Regione, «l’assurdità della tesi sostenuta dalla ricorrente», in base alla quale, dovendo le reti fognarie e gli impianti di depurazione essere già stati adeguati e non essendo consentita la persistenza di scarichi non a norma, la Regione Marche, preso atto della diversa situazione esistente nel suo territorio, non poteva prevedere un programma di adeguamento degli impianti esistenti, ma doveva procedere alla chiusura di quelli non a norma, senza tenere conto, nel fare ciò, delle gravi implicazioni pratiche che tale decisione avrebbe comportato (evacuazione dei centri abitati non a norma; sistemazione dei cittadini trasferiti in abitazioni; immediata realizzazione di impianti a norma).
6.3. – Al di là di tali conseguenze, precisa la resistente, la tesi posta a base del ricorso è errata in diritto, come dimostra l’analisi di numerose disposizioni contenute nel d.lgs. n. 152 del 2006.
A tal proposito la resistente, convenendo sul fatto che la disposizione censurata, data la prevalenza sulle concorrenti materie della sanità e dell’igiene pubblica, sia riconducibile all’ambito materiale della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», rileva che essa ha ad oggetto la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione del servizio idrico integrato, temi riguardo ai quali il legislatore del d.lgs. n. 152 del 2006 ha affidato alle Regioni una «vastissima serie di competenze normative ed amministrative» delle quali si deve tenere conto nel valutare la legittimità della disciplina ora in esame.
Nella comparsa sono esaminate, quindi, diverse disposizioni contenute nel d.lgs. n. 152 del 2006: in particolare gli artt. 73 (il quale, nell’indicare gli strumenti tramite i quali conseguire gli obiettivi generali di tutela idrica, segnala l’adeguamento dei sistemi di fognatura, il collegamento e la depurazione degli scarichi nonché la graduale diminuzione di questi), 100 (il quale, dopo aver imposto la dotazione di reti fognarie per le acque reflue prodotte da agglomerati aventi almeno 2000 abitanti equivalenti, prevede che, relativamente ad insediamenti, installazioni o edifici isolati, siano le Regioni ad individuare sistemi pubblici o sistemi alternativi che assicurino la medesima protezione ambientale sia i tempi per l’adeguamento degli scarichi esistenti ad essi), 105 (il quale prevede le modalità di trattamento delle acque reflue urbane), 121 (che prevede, quale fondamentale strumento di tutela delle risorse idriche, il Pta, affidato alla competenza delle Regioni ed approvato all’esito di un procedimento che vede coinvolto il Ministero dell’Ambiente e le Autorità di bacino, ed il cui comma 3 prevede che il Pta contenga, fra l’altro, le misure volte alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, mentre il successivo comma 4 addita fra contenuti del medesimo Pta «l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità»), 124 (in base al quale il regime autorizzatorio degli scarichi delle acque reflue domestiche e delle reti fognarie è definito dalle Regioni nei limiti di cui all’art. 101, commi 1 e 2, ed il cui comma 6, affida alle Regioni la disciplina delle fasi di autorizzazione provvisoria degli impianti di depurazione delle acque reflue), 126 (secondo il quale le Regioni disciplinano le modalità di approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nonché di autorizzazione provvisoria in sede di avvio dell’impianto), 149 (il quale detta la disciplina del piano d’ambito, predisposto dalla Autorità d’ambito e approvato dalla Regione, nel quale è contenuto un programma di interventi, con l’indicazione delle relative infrastrutture e dei tempi per la loro realizzazione).
6.4. – La Regione osserva, infine, che, ove non fossero sufficienti i descritti indici normativi a dimostrare l’esistenza di specifiche competenze regionali in tema di adeguamento delle reti fognarie esistenti e degli impianti di depurazione e trattamento delle acque reflue, ivi compreso il regime di autorizzazione provvisoria degli scarichi non ancora conformi alla disciplina vigente, decisivo rilievo in tal senso avrebbe l’art. 170 del d.lgs. n. 152 del 2006 che, al comma 5, espressamente, afferma che «le Regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni […] contenute nella legislazione regionale attuativa della parte III del presente decreto e nei» Pta.
Ritiene, pertanto, la resistente difesa che, a fronte del descritto quadro normativo, sarebbe assai difficile sostenere che il legislatore regionale abbia introdotto una proroga nella realizzazione del programma per l’adeguamento delle reti fognarie ed un regime derogatorio per gli esistenti scarichi non a norma, con ciò ponendosi in contrasto con le previsioni del legislatore statale in materia di «tutela dell’ambiente».
D’altra parte la Regione Marche sottolinea che disposizioni legislative analoghe a quella ora in esame sono state introdotte in altre legislazioni regionali, come, ad esempio, la legge regionale della Toscana 3 marzo 2010, n. 28, recante «Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)», senza che il Governo abbia ritenuto di doverle censurare di fronte alla Corte costituzionale.
7. – Passando all’esame delle censure aventi ad oggetto i commi 7 e 9 dell’art. 42 della legge regionale n. 16 del 2010, la difesa regionale, messa in luce la connessione esistente fra le due disposizioni, rileva come, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non vi sia motivo per ritenere che, per effetto di esse, sia venuta meno, nel procedimento volto all’affidamento del servizio di gestione di rifiuti portuali, l’intesa con l’Autorità marittima prescritta dal legislatore statale. Infatti, rispetto alla normativa invocata dal ricorrente quale parametro interposto, l’unica differenza sta nello spostamento della competenza della “cura” delle predette procedure di affidamento dalla Regione al Comune, senza, si ribadisce, che ne sia coinvolta la restante struttura procedurale.
Fermo questo, la resistente osserva che, pertanto, la questione si concentra sulla sussistenza o meno di una competenza regionale a disporre il trasferimento in capo ai Comuni della predetta funzione amministrativa.
7.1. – A tal proposito, la Regione ricorda come la disposizioni indicata dal ricorrente come norma interposta, cioè l’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003, sia frutto di una novella inserita dall’art. 4-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), disposizione quest’ultima a sua volta introdotta in occasione della conversione in legge del predetto decreto legge, intervenuta con legge 20 novembre 2009, n. 166.
Scopo dichiarato della novella era di evitare la apertura di una ulteriore procedura di infrazione a carico dello Stato italiano di fronte agli organi della Giustizia comunitaria per non avere provveduto ad elaborare un piano di raccolta dei rifiuti per ciascun porto italiano.
Ritiene la resistente difesa che l’ambito materiale cui ascrivere l’intervento legislativo statale non sia quello della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, essendo esso volto a dare attuazione alla disciplina comunitaria in materia di trasporti marittimi che il legislatore costituzionale, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ha affidato alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, sotto la specie dei «porti ed aeroporti civili» e delle «grandi reti di trasporto e navigazione».
Di ciò sarebbe consapevole lo stesso legislatore statale che, all’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 182 del 2003, ha espressamente fatto salva la competenza legislativa regionale nel dare attuazione alla Direttiva comunitaria 2000/59/CE nel rispetto dei vincoli derivanti, appunto, dal diritto comunitario e dei «principi fondamentali» espressi dal decreto legislativo stesso.
Così stando le cose, la normativa regionale non avrebbe invaso un ambito competenziale statale, ma si sarebbe mossa, nel rispetto dei principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale, entro i limiti della competenza regionale al fine di dare attuazione al diritto comunitario.
7.2. – Peraltro, soggiunge conclusivamente la Regione, la infondatezza della questione di legittimità costituzionale dei commi 7 e 9 dell’art. 42 della legge regionale n. 16 del 2010, emergerebbe anche là dove si aderisse alla tesi governativa che assegna l’intervento legislativo regionale alla materia «tutela dell’ambiente», dato che esso, infatti, si sarebbe realizzato in esecuzione di quanto previsto dagli artt. 196 e 199 del d.lgs. n. 152 del 2006. La prima delle due disposizioni citate assegna alla competenza regionale sia la predisposizione, adozione e aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti, sia la regolamentazione della attività di gestione dei rifiuti stessi, mentre l’art. 199, al comma 3, lettera b), prevede che nel piano regionale di gestione dei rifiuti sia trattata anche la questione dei «flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica», e al comma 4, lettera a), che esso possa contemplare anche «gli aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti».
Tali previsioni, ad avviso della Regione Marche, dimostrano che la competenza normativa regionale sull’attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi gli aspetti organizzativi, deriva da esplicite scelte del legislatore statale. Pertanto, ben poteva la Regione, spendendo detta sua competenza ed applicando i principi di sussidiarietà ed adeguatezza, allocare presso i Comuni la funzione amministrativa relativa alle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti portuali.
8. – Riguardo, infine, alla questione avente ad oggetto l’art. 40, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2010, la Regione prende atto che, immediatamente dopo la promulgazione della predetta legge, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 325 del 2010, successivamente ribadita dalla sentenza n. 26 del 2011, ha affermato che esula dalla potestà normativa regionale la possibilità di qualificare il servizio idrico integrato in termini di irrilevanza economica; ritiene, pertanto, di non contestare tale indirizzo giurisprudenziale.
Osserva, peraltro, che la natura sostanzialmente programmatica della disposizione in questione porta ad escludere la sussistenza di un suo immediato effetto, di talché, difettando qualsivoglia pericolo di pregiudizio per l’interesse pubblico e per l’ordinamento giuridico della Repubblica nella pendenza del giudizio, non si giustificherebbe la richiesta di sospensione cautelare degli effetti della norma impugnata formulata da parte ricorrente.
9. – In prossimità della data fissata per la discussione del ricorso la Regione Marche ha depositato una breve memoria illustrativa nella quale, ferme le conclusioni già rassegnate, ha ribadito che le disposizioni contenute negli artt. 30 e 42, commi 7 e 9, della legge regionale n. 16 del 2010 si fondano su diverse disposizioni legislative statali che, pur con riguardo alla materia di legislazione esclusiva della tutela dell’ambiente, affidano alle Regioni, anche dopo la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione effettuata nel 2001, una competenza legislativa «integrativa-attuativa».
A sostegno di tale tesi parte resistente osserva che non solo essa ha trovato fautori nella dottrina, ma anche che la medesima troverebbe un ampio riscontro nella giurisprudenza della Corte, da essa richiamata, la quale avrebbe più volte scrutinato in senso favorevole la legittimità di disposizioni legislative regionali emanate in attuazione di norme statali che, seppure all’interno di ambiti materiali riconducibili alla legislazione esclusiva dello Stato, avevano riconosciuto la competenza legislativa delle Regioni.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale degli artt. 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge regionale delle Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010), affermandone il contrasto con l’art. 117, commi primo e secondo, lettere e) ed s), della Costituzione.
Con riferimento all’impugnato art. 40, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2010, il ricorrente chiede, altresì, che, in pendenza di giudizio, sia sospesa, ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la sua esecuzione.
2. – Con l’art. 30 della legge regionale n. 16 del 2010 la Regione Marche ha inteso ovviare alla generalizzata situazione di non conformità alla normativa vigente che caratterizza il sistema di smaltimento e depurazione degli scarichi idrici negli agglomerati urbani ubicati nella Regione aventi almeno duemila abitanti equivalenti, secondo la definizione di «abitante equivalente» fornita dall’art. 74, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
La Regione ha previsto che, in attuazione della norma censurata, sia integrato il piano d’ambito di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006 con una serie di interventi, definiti indifferibile ed urgenti, atti ad adeguare e realizzare impianti di depurazione delle acque reflue, nonché la rete di collettori, perché queste pervengano ai predetti impianti. In occasione della cennata integrazione dovranno essere anche stabilite le priorità per la realizzazione di tali interventi, nonché i relativi tempi, che, comunque, giusta la previsione contenuta nel comma 2 della censurata disposizione legislativa regionale, non potranno superare la data del 31 dicembre 2015. Entro tale periodo, ovvero in quello più breve entro il quale gli interventi saranno realizzati, è consentito alle Province di autorizzare, in via provvisoria, gli scarichi non conformi alla normativa vigente.
2.1. – Il ricorrente Presidente del Consiglio deduce il contrasto della citata disposizione legislativa regionale con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, essendo la legge regionale intervenuta nella materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e violando, altresì, diversi principi fondamentali espressi dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
La questione di legittimità costituzionale è fondata.
Non vi è alcun dubbio (né la Regione lo solleva) sul fatto che l’ambito materiale cui ascrivere la disposizione legislativa in esame sia quello della tutela ambientale. Infatti, anche di recente, questa Corte ha espressamente affermato che «la disciplina degli scarichi idrici, come più in generale la tutela delle acque dall’inquinamento, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato» (sentenza n. 44 del 2011).
Nello svolgimento di siffatta competenza, pertanto, lo Stato è abilitato ad adottare una propria disciplina, che costituisce un limite adeguato di tutela non derogabile dalle Regioni (sentenza n. 61 del 2009). Queste ultime, a loro volta, attesa la possibilità che la competenza in materia ambientale sia intercettata dalle competenze, concorrenti o residuali, proprie delle Regioni, possono, nell’esercizio di queste ultime, o adeguarsi al predetto limite ovvero determinare limiti di tutela più elevati rispetto a quelli statali (sentenza n. 30 del 2009), ma mai dettarne di nuovi più blandi.
2.2. – Nel caso che interessa è, viceversa, palese che la legislazione della Regione Marche, individuando una tempistica per la realizzazione e l’adeguamento di impianti per la depurazione delle acque reflue urbane relativi ad insediamenti con oltre duemila abitanti equivalenti, consente il protrarsi della attuale situazione di diffusa irregolarità addirittura sino al 31 dicembre 2015, cioè per oltre 10 e 15 anni rispetto ai termini fissati dall’art. 27 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole). Quest’ultimo, infatti, prevedeva che «1. Gli agglomerati devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane: a) entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000; b) entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000».
La circostanza che il suddetto d.lgs. n. 152 del 1999 sia stato abrogato dall’art. 175 del successivo d.lgs. n. 152 del 2006 non influisce sulla precedente conclusione, in quanto l’abrogazione è stata disposta quando il termine (anche quello più ampio, relativo agli agglomerati con un numero di abitanti compreso tra le 2.000 e 15.000 unità) era già scaduto e, quindi, quanto era previsto dalla citata disposizione legislativa doveva ritenersi già attuato. In assenza di una proroga di detti termini, da disporsi prima della scadenza, o di una riapertura dei termini stessi, l’abrogazione della suddetta disposizione non vale infatti a far venir meno l’obbligatorietà di un adempimento che doveva essere effettuato prima della data in cui l’abrogazione è stata disposta.
Del resto il d.lgs. n. 152 del 2006, nel dettare un’ulteriore e più significativa disciplina relativa agli scarichi, parte dal presupposto che quanto disposto in tale materia dal precedente d.lgs. n. 152 del 1999 sia stato realizzato.
Ciò risulta evidente quando, all’art. 100, dà per scontato che gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2000 siano provvisti di una rete fognaria per il collettamento delle acque reflue urbane; quando all’art. 101 fa riferimento agli «obiettivi di qualità» ed ai «valori limite» degli scarichi; quando all’art. 105 prevede che gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti «recapitanti» in acque marino-costiere debbano essere sottoposti ad un adeguato trattamento di depurazione; quando all’art. 116 fa riferimento ai programmi integrativi dei piani di tutela delle acque, che debbono essere approvati dalle Regioni entro l’anno 2009 ed attuati da queste entro il 2012.
Si tratta, in definitiva, di disposizioni che mirano a migliorare, fissando livelli di trattamento più elevati, una situazione di fatto, relativamente alla rete degli scarichi fognari, che si presuppone esistente.
Il censurato art. 30 della legge regionale prevedendo, al comma 3, altresì, la possibilità che le Province autorizzino, per la stessa durata quinquennale (ancorché in via provvisoria), gli scarichi idrici non conformi alla normativa vigente, legittimandone, per tale ampio periodo, l’esercizio, determina anche esso un livello di protezione del bene ambientale senza dubbio deteriore rispetto a quello stabilito dalla legislazione statale.
Il fatto che la Regione Marche – peraltro neppure nell’esercizio di una sua potestà legislativa, dato che l’intervento normativo in questione si caratterizza per essere esclusivamente riferibile alla tutela ambientale – abbia predisposto, tramite l’art. 30 della legge regionale n. 16 del 2010, strumenti che, come sopra messo in luce, incidono sulla tutela ambientale in senso deteriore rispetto a quelli approntati dallo Stato – come plasticamente fotografa la previsione della stessa autorizzabilità in deroga di scarichi non a norma – dimostra l’esorbitanza della disposizione legislativa regionale nei confronti dei limiti competenziali stabiliti dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., il cui rispetto impone che solo allo Stato spetti di decidere anche per ciò che riguarda possibili trattamenti derogatori, qualora vi siano gravi situazioni contingenti.
Né ha rilievo, ai fini della eventuale declaratoria di non fondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale della norma ora in esame, il fatto, affermato dalla Regione Marche, che altra disposizione, avente tenore analogo o anche identico a questa ed adottata da una diversa Regione, non sia stata oggetto di censura da parte governativa.
Nessuna forma di acquiescenza riguardo ad altre successive norme, infatti, è dato riscontrare nel nostro ordinamento nella mancata impugnazione di una disposizione di legge pur avente il medesimo contenuto dell’altra sopravvenuta.
3. – Riguardo all’impugnazione dell’art. 40, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2010 – il quale prevede testualmente che «Il servizio idrico integrato in quanto di interesse generale riconducibile ai diritti fondamentali della persona non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica» – deve preliminarmente osservarsi che, essendo trattata la questione di legittimità costituzionale di siffatta norma in tempi ravvicinati rispetto alla presentazione del ricorso, non mette conto esaminare se ricorrano o meno gli estremi per procedere alla richiesta sospensione della esecuzione, ex art. 35 della legge n. 87 del 1953, dell’atto impugnato.
Ad avviso dello Stato la censurata disposizione regionale, determinando la sottrazione della disciplina dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla applicazione delle norme nazionali e comunitarie in tema di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, si porrebbe in contrato sia con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che assegna alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina posta a «tutela della concorrenza», sia con l’art. 117, primo comma, della Costituzione che vincola l’esercizio della potestà legislativa anche delle Regioni al rispetto dell’ordinamento comunitario.
3.1. – La questione è fondata.
3.2. – Al riguardo, tenuto anche conto di quanto sostenuto sul punto dalla difesa regionale, è sufficiente richiamare, in breve, quanto, di recente, osservato da questa Corte allorché ebbe ad affermare – nell’esaminare la coerenza costituzionale, posta in dubbio dalla stessa Regione ora resistente, dell’art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato a seguito della entrata in vigore dell’art. 15, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 – che «il legislatore statale, in coerenza con la […] normativa comunitaria e sull’incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato (come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 246 del 2009), ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione» (sentenza n. 325 del 2010).
La difforme affermazione contenuta nell’art. 40, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2010, è, pertanto, affetta da un evidente vizio di legittimità costituzionale.
4. – Anche i commi 7 e 9 dell’art. 42 della legge regionale n. 16 del 2010, disposizioni fra loro indissolubilmente legate da un vincolo di intima coerenza logica, sono censurati dal Presidente del Consiglio. Il primo prevede la novellazione dell’art. 4 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), attraverso l’inserimento, dopo il comma 1, di un ulteriore comma 1-bis, in base al quale la cura delle procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico spetta ai Comuni territorialmente competenti. Il secondo fornisce l’interpretazione autentica del comma 1 dell’art. 61 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa), nel senso che tra le funzioni amministrative concernenti la manutenzione dei porti, attribuite ai Comuni, sono comprese le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico. Essi sono censurati dal Presidente del Consiglio dei ministri in quanto individuano – in materia attribuita dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, poichè relativa alla «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» – il soggetto cui è assegnata la cura delle procedure per l’affidamento del servizio di gestione di una particolare tipologia di rifiuti non nella Regione – così come stabilito dall’art. 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico) – ma nel Comune territorialmente competente (cioè quello ove è ubicato il porto nel quale la nave produttrice dei rifiuti è pervenuta).
Oltre a ciò lo Stato ha censurato le predette disposizioni in quanto esse prevedrebbero, in ulteriore contrasto con la previsione del citato art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 182 del 2003, che nella cura delle predette procedure l’Ente territoriale operi in assenza di una previa intesa con l’Autorità marittima per i fini di interesse di quest’ultima.
4.1. – Anche in questo caso la questione è fondata.
4.2. – Ritiene, infatti, questa Corte che non possa dubitarsi che l’ambito materiale cui ascrivere l’intervento legislativo in questione sia quello della disciplina dei rifiuti, ricadente, per costante giurisprudenza costituzionale, nella più generale materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (così, fra le più recenti, le sentenze n. 373 del 2010, n. 127 del 2010 e n. 61 del 2009).
Il fatto che i rifiuti di cui si tratta siano stati prodotti all’interno di una nave nel corso del tragitto compiuto da questa dal porto di partenza a quello di arrivo pare, invero, circostanza irrilevante e non certamente idonea ad attrarre, così come sostenuto dalla resistente difesa, siffatta disciplina alla materia, di competenza regionale concorrente, relativa ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e navigazione.
Ciò che nella fattispecie ha rilievo non è il luogo di produzione dei rifiuti, ma il fatto che di rifiuti si tratti. Un diverso argomentare porterebbe, ad esempio, a ricondurre alla competenza regionale concorrente afferente alla tutela della salute la tematica relativa alla gestione dei rifiuti di provenienza sanitaria, laddove la loro disciplina invece pertenga, sia pure sotto la specie dei rifiuti speciali, alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.
Quanto osservato in ordine alla individuazione dell’ambito materiale cui appartiene la normativa censurata, conduce alla affermazione della illegittimità costituzionale delle due disposizioni impugnate.
Questa Corte, infatti, ha chiaramente precisato che all’attribuzione allo Stato della competenza in ordine alla disciplina dei rifiuti consegue che «non sono […] ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia» (sentenza n. 373 del 2010), posto che la normativa statale esistente in tema di rifiuti si pone come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza (sentenze n. 314 del 2009 e n. 62 del 2008).
4.3. – Applicando siffatti principi alla disciplina ora in scrutinio si evidenzia che il legislatore regionale delle Marche ha inteso allocare, con un suo atto legislativo, la funzione amministrativa relativa alla cura delle procedure finalizzate all’affidamento del servizio di gestione della ricordata categoria di rifiuti presso l’ente territoriale Comune, laddove la legge dello Stato (il più volte ricordato art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003) ha, viceversa, individuato nella Regione il soggetto pubblico cui tale funzione è assegnata.
L’evidenziata discrasia normativa giustifica di per sé la pronunzia di illegittimità costituzionale, a nulla valendo quanto sostenuto dalla resistente difesa, la quale fonderebbe la legittimazione della Regione ad intervenire sulla disciplina relativa all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti in questione, col potere di arrecarvi modifiche rispetto al modello fornito dal legislatore statale, sul contenuto degli artt. 196 e 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
È, infatti, vero che tali disposizioni prevedono, la prima, la assegnazione alla competenza regionale sia della predisposizione, adozione e aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti, che della regolamentazione della attività di gestione dei rifiuti stessi e, la seconda, che nel piano regionale di gestione dei rifiuti sia trattata anche la questione dei «flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica» (che nel caso di specie è costituita dalla Direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/59/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico), tuttavia non è dato ricavare da ciò la conseguenza che alla Regione spetti anche la facoltà di riallocare al Comune, con un suo atto legislativo, la funzione amministrativa di cui all’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003.
L’affermazione dell’illegittimità costituzionale in radice delle due disposizioni censurate assorbe il profilo afferente al dedotto vizio di costituzionalità causato dall’affermato mancato coinvolgimento, sotto la forma dell’intesa fra essa e l’Ente locale, dell’Autorità marittima nella procedura volta all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.