COSTITUZIONE *
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298).
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista
la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre
1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista
la XVIII disposizione finale della Costituzione;
PROMULGA
La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:
PRINCIPÎ FONDAMENTALI
Art. 1.
L’Italia
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Art. 2.
La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 3.
Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî
ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del
decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I
loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale. 1
Art. 8.
Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico
italiano.
I
loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze. 2
Art. 9.
La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10.
L’ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La
condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali.
Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non
è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. 3
Art. 11.
L’Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni
di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La
bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre
bande verticali di eguali dimensioni.
|