P
A R T E II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.9
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57. 10
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.11
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68. 12
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi.
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È
indetto referendum popolare per
deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente
valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali.
Non
è ammesso il referendum per le leggi
tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno
diritto di partecipare al referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La
proposta soggetta a referendum è
approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto,
e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum. 13
Art. 76.
L’esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione
di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
Art. 77.
Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria.
Quando,
in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I
decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
Art. 78.
Le
Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
Art. 79. 14
L’amnistia
e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La
legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione.
In
ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80.
Le
Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono
di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
Le
Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
L’esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con
la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e
nuove spese.
Ogni
altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
Art. 82.
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A
tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede
alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell’autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri.
All’elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha
un solo delegato.
L’elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di
due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.
Art. 84.
Può
essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio
di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno
e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta
giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il
nuovo Presidente della Repubblica.
Se
le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In
caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del
nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
Art. 87.
Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità
nazionale.
Può
inviare messaggi alle Camere.
Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice
il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione.
Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il
comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede
il Consiglio superiore della magistratura.
Può
concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce
le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse.
Non
può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che
essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. 15
Art. 89.
Nessun
atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli
atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90.
Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In
tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento
di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al
Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il
Consiglio dei ministri.
Art. 92.
Il Governo
della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e,
su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il
Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale.
Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Il
voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni.
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
sua presentazione.
Art. 95.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e
ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I
ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La
legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
Art. 96. 16
Il
Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale.
Sezione II
La
Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se
sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità.
Si
possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all’estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari.
Art. 99.
Il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti
dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in
misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È
organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha
l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il
Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela
della giustizia nell’amministrazione.
La
Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La
legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte
al Governo.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento
giurisdizionale.
Art. 101.
La
giustizia è amministrata in nome del popolo.
I
giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle
norme sull’ordinamento giudiziario.
Non
possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziarî ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La
legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all’amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio
di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per
la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi
legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi.
La
Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle
altre specificate dalla legge.
I
tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104.
La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
Il
Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne
fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione.
Gli
altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra
gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio.
Il
Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I
membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né
far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano
al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e
i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le
nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge
sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su
designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati
all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici
anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni 17 se non in seguito a decisione del
Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il
Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I
magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il
pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le
norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con
legge.
La
legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all’amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della
polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme
le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro
della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione.
Art. 111. 18
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge.
Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata.
Nel
processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel
più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi
dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di
prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
Il
processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione
della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La
legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti
i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro
le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per
le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il
ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare
l’azione penale.
Art. 113.
Contro
gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa.
Tale
tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti.
La
legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della
pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
TITOLO V 19
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114. 20
La Repubblica è
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni
e dallo Stato.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con
propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla
Costituzione.
Roma
è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento.
Art. 115.
Abrogato. 21
Art. 116. 22
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le
materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal
secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei
principî di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a
maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la
Regione interessata.
Art. 117. 23
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica
e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative
leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile
e anagrafi;
l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali
sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale,
organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione dei
confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e
della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica
e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio;
porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende
di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a
carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e
all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province
e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro
Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118. 24
Le funzioni amministrative
sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base
dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I
Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
La
legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117,
e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119. 25
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principî di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
La
legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le
risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni,
alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principî generali determinati dalla legge
dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti.
Art. 120. 26
La
Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le
Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il
Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
Art. 121. 27
Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e
le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere.
La
Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta
e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige
le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122. 28
Il
sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad
una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto
nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123. 29
Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la
forma di governo e i principî fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo
statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta
l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo
statuto è sottoposto a referendum
popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il
Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza
dei voti validi.
In
ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale
organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124.
Abrogato.
30
Art. 125. 31
Nella
Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126. 32
Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento
del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano
compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo
scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di
sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati
e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge
della Repubblica.
Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla presentazione.
L’approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il
Consiglio.
Art. 127. 33
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.
Art. 128.
Abrogato. 34
Art.
129.
Abrogato.
35
Art.
130.
Abrogato.
36
Art.
131. 37
Sono
costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132. 38
Si
può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione
di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
Si
può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o
delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa
mediante referendum e con legge della
Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che
ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.
Art. 133.
Il
mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province
nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La
Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte costituzionale.
Art. 134.
La
Corte costituzionale giudica:
sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e
le Regioni, e tra le Regioni;
sulle
accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione. 39
Art. 135. 40
La
Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per
un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I
giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni
d’esercizio.
I
giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall’esercizio delle funzioni.
La
Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in
ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. 41
L’ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di
un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con
ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.42
Nei
giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini
aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila
ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina
dei giudici ordinari. 43
Art. 136.
Quando
la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di
atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione.
La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali. 44
Art. 137.
Una
legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie
d’indipendenza dei giudici della Corte. 45
Con
legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e
il funzionamento della Corte. 46
Contro
le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate
da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di
tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera nella seconda votazione.
Le
leggi stesse sono sottoposte a referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda
un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non
si fa luogo a referendum se la legge
è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti. 47
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di
revisione costituzionale.
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