LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE NEL 2006
Palazzo della Consulta, 8 febbraio 2007
1. – L’annuale incontro con i giornalisti costituisce
una delle poche occasioni in cui la Corte costituzionale ha modo di
parlare di sé stessa, rivolgendosi all’esterno della ristretta
cerchia degli “addetti ai lavori”.
In realtà la Corte – a differenza delle istituzioni propriamente
politiche o rappresentative – non ricava la propria legittimazione,
diretta o indiretta, dal consenso popolare e quindi non può utilizzare
la comunicazione pubblica come strumento per assicurarselo. Del resto
le ragioni giustificatrici delle sue decisioni sono esposte esclusivamente
e puntualmente nelle motivazioni che le corredano.
Ma la vostra opera di comunicazione e commento di quelle decisioni è
per i cittadini un’insostituibile fonte (di matrice squisitamente democratica)
di conoscenza della Corte e del suo operato.
Non é compito da poco. Spiegare agli utenti dei mezzi di comunicazione
di massa, in modo al tempo stesso piano e corretto, l’effettiva portata
delle pronunzie della Corte; renderle comprensibili al di là
della formulazione letterale, spesso segnata dal linguaggio tecnico–giuridico;
eventualmente commentarle, anche con critiche – argomentate, non preconcette
né basate su mere indiscrezioni: tutto ciò significa in
realtà rendere un prezioso servizio ai cittadini, consentendo
loro di verificare come la Corte concretamente eserciti il ruolo – affidatole
direttamente dalla Costituzione – di custode e garante dei diritti fondamentali
da essa proclamati.
E, a proposito del ruolo della Corte, mi é gradito ricordare
che di recente il Presidente della Repubblica ha ripetutamente sottolineato
l’importanza dei compiti spettanti alle istituzioni di garanzia, “a
cominciare da quelle iscritte nella nostra Costituzione”, e fra esse
a “quei collegi che siano chiamati ad esercitare ruoli di estrema complessità
e delicatezza come la Corte costituzionale”. E che – evocando la figura
di Enrico De Nicola, primo Presidente della Repubblica e poi primo Presidente
della Corte – ha indicato nella “inflessibile indipendenza di giudizio
unita ad uno scrupolo di imparzialità incoercibile” il criterio
al quale la Corte deve ispirarsi, ed al quale del resto, negli oltre
cinquanta anni di esercizio delle sue funzioni, essa si è costantemente
ispirata.
Sono certo di interpretare il comune sentire dei Giudici costituzionali
rivolgendo al Capo dello Stato, per questo significativo riconoscimento,
una fervida e sincera espressione di gratitudine.
2. – Vorrei illustrare i dati più significativi
che possono trarsi dall’analisi dell’attività di un anno, nell’ambito
delle linee tendenziali dei flussi di lavoro, emergenti dalle statistiche
allegate alla relazione scritta.
Nel corso del 2006, la Corte ha reso 463 decisioni: é un dato
che non si discosta da quelli degli ultimi quindici anni e, in particolare,
si pone in diretta continuità con gli anni 2004 e 2005.
Altrettanto può dirsi per la sostanziale conferma sia del rapporto
fra definizioni e sopravvenienze (pur se in lieve misura appesantito
dall’incremento dei nuovi giudizi) che dei tempi medi di definizione
delle questioni sollevate in via incidentale o principale, stimati in
circa un anno. Peraltro nel contenzioso in via principale questi tempi
medi sono stati nel 2006 quasi dimezzati rispetto al 2005.
L’indubbia celerità del contenzioso costituzionale italiano è
motivo di vanto per la Corte. Questo andamento virtuoso ha consentito
di mantenere l’arretrato entro limiti del tutto fisiologici. Infatti
l’aumento della pendenza dei giudizi in via incidentale deve essere
considerato in termini meramente numerici, in quanto dipende dalla sopravvenienza
di un gran numero di ordinanze “seriali”, che pongono le stesse questioni:
circa 200 ordinanze riguardano l’inappellabilità delle sentenze
penali di proscioglimento da parte del pubblico ministero, 40 la confisca
obbligatoria dei veicoli, 30 i nuovi termini di prescrizione dei reati.
I lusinghieri risultati ora descritti sono il frutto del lavoro non
solo dei Giudici costituzionali, ma di tutta la struttura della Corte:
dal Segretario generale agli assistenti di studio, al personale civile
delle segreterie degli uffici e dei servizi, ai militari dell’Arma dei
Carabinieri (e in particolare voglio ricordare il Ten. Colonnello Rosario
Mirra). A tutti un sincero ringraziamento per il forte impegno quotidianamente
profuso.
Peraltro negli ultimi tempi la formazione del ruolo ha risentito della
difficoltà di reperire (al di fuori della materia penale) questioni
idonee ad essere trattate direttamente in camera di consiglio, senza
passare per l’udienza pubblica: se quindi sempre più spesso con
questo rito sono esaminate questioni molto recenti, ciò non dipende
in alcun modo da sottovalutazione di altre questioni più risalenti.
3. – In questa sede (anche per non sottrarre tempo
alla vostre domande) le decisioni del 2006 non possono essere esaminate
diffusamente. Mi limito perciò a segnalarne talune di particolare
rilievo, a titolo meramente esemplificativo e senza alcuna pretesa di
sistematicità.
Sul versante della tutela in via incidentale dei diritti fondamentali,
ricordo le sentenze orientate dal principio di parità tra i coniugi
(sentenze n. 61 e 254) o in tema di ordinata dinamica dei rapporti familiari
(sentenza n. 266), specie di filiazione (sentenza n. 50); e ancora,
sotto un diverso profilo, quelle relative al lavoro dei detenuti (sentenza
n. 341), alle deroghe al principio di retroattività della norma
penale più favorevole al reo (sentenza n. 393), alle norme penali
di favore (sentenza n. 394).
Meritano un ricordo anche talune decisioni rappresentative dell’attuale
contesto socio-culturale, come quelle in materia di immigrazione e di
condizione giuridica degli stranieri extracomunitari. La Corte ha esaminato
non solo la disciplina dell’ingresso e dell’allontanamento degli stranieri
(sentenze n. 206 e 240), ma anche quella del ricongiungimento familiare
(ordinanze n. 158, 162, 192, 368, 395), che può contribuire a
rivelare lo stato dei rapporti fra lo straniero e la società
di accoglienza.
Né si possono trascurare le decisioni che hanno avuto come sfondo
la valutazione di bilanciamento tra diversi valori costituzionalmente
rilevanti: penso ad un caso in cui si contrapponevano il principio della
tutela della riservatezza dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche
e l’interesse della collettività alla repressione dei reati (sentenza
n. 372).
4. – Per quanto concerne invece le decisioni rese con
sentenza su ricorsi proposti in via principale, dallo Stato nei confronti
di leggi delle Regioni o delle Province autonome o viceversa, esse hanno
nuovamente superato – come già nell’anno precedente – il numero
di quelle adottate all’esito di giudizi incidentali.
Continua così il fenomeno dell’aumento del contenzioso in via
principale determinato dalla riforma costituzionale del 2001.
Al riguardo rilevo solo che la Corte – investita anche nel 2006 di un
numero di ricorsi in via di azione che non ha eguali nel passato – ha
prestato al fenomeno tutta l’attenzione richiesta dalle sue dimensioni
e dal «disagio» istituzionale che esso testimonia. E ha
fatto la sua parte, dedicando il massimo impegno all’esame di questo
tipo di questioni: tra l’altro, è già stata fissata la
trattazione in udienza di tutti i ricorsi proposti in via principale
nel 2006.
L’incremento di tale contenzioso ha fatto talora parlare di una sorta
di modificazione del ruolo della Corte, che rischierebbe di trasformarsi
nei fatti da giudice dei diritti in giudice dei conflitti (di competenza).
In margine a questo dibattito si può peraltro rilevare come sovente
la Corte – pur in sede di decisione di ricorsi proposti in via principale
da Stato, Regioni o Province autonome a tutela di proprie competenze
legislative – abbia avuto modo di incidere su aspetti rilevanti della
convivenza sociale, e quindi (in sostanza) dei diritti fondamentali
dei cittadini.
Ricordo le sentenze che nel 2006 – pronunziando in giudizi in via principale
– si sono occupate, ad esempio, di mobbing (sentenza n. 22), di condono
edilizio (sentenze n. 39 e n. 49), di divieto di fumo nei locali pubblici
(sentenze n. 59 e n. 63), di coltivazione di organismi geneticamente
modificati (sentenza n. 116).
5. – Peraltro dall’esame del contenzioso in via di
azione emerge che – nonostante la mancata attuazione dell’art. 119 della
Costituzione, sull’autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle
Regioni, nonché di Città metropolitane, Province e Comuni
– negli ultimi mesi del 2006 la proposizione di nuovi ricorsi in via
principale (e anche di nuovi conflitti di attribuzione fra enti) ha
manifestato un certo rallentamento; e che, nell’intero anno in esame,
il numero di questo tipo di ricorsi definiti con pronunce di estinzione
per rinuncia o di cessazione della materia del contendere é raddoppiato,
passando da 16 nel 2005 a 31 nel 2006.
Se ne potrebbe desumere che tanto lo Stato quanto le Regioni e le Province
autonome vadano progressivamente adeguandosi ai principi affermati dalla
giurisprudenza costituzionale, in particolare al canone della leale
collaborazione. La Corte auspica fervidamente che questa tendenza si
consolidi, non tanto per i conseguenti effetti deflattivi sul proprio
carico di lavoro, ma fondamentalmente per l’opportuna riconduzione della
soluzione dei problemi di competenza alla sede politico-istituzionale
tutte le volte che in tale sede i conflitti possano trovare più
duttili ed articolate modalità di composizione.
Negli ultimi mesi del 2006 anche il ritmo di afflusso dei ricorsi per
conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato ha manifestato segni
di rallentamento. Ed é di nuovo auspicabile che si tratti di
una significativa e durevole inversione di tendenza.
La maggior parte di tali conflitti verte ancora sul tema dell’insindacabilità
delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni,
garantita dal primo comma dell’art. 68 della Costituzione: e sulla loro
diminuzione ha verosimilmente inciso il consolidamento della giurisprudenza
costituzionale in materia.
6. – Anche nell’anno appena trascorso la Corte ha frequentemente
applicato il principio per cui si dichiara incostituzionale una legge
non perché se ne possa dare un’interpretazione contraria a Costituzione,
ma solo perché non ne sia possibile un’interpretazione conforme.
E ha sovente dichiarato inammissibili questioni sollevate in via incidentale
da giudici che non avevano previamente e congruamente sperimentato la
possibilità di tale interpretazione adeguatrice o costituzionalmente
orientata.
La Corte ha così confermato che – prima del controllo di costituzionalità
accentrato ad essa spettante – ne esiste uno diffuso, che ciascun giudice
é tenuto ad esercitare compiutamente, prima di sollevare una
questione di costituzionalità.
7. – A proposito di decisioni di inammissibilità,
per non corretta instaurazione del giudizio di costituzionalità,
anche nel 2006 – come del resto negli anni precedenti – il loro numero
é stato elevato.
In prevalenza si tratta di giudizi in via incidentale, nei quali il
giudice rimettente – trascurando il principio di autosufficienza dell’ordinanza
di rimessione – non ha descritto, o non ha descritto compiutamente,
la fattispecie concreta; ovvero non ha motivato, o non ha motivato congruamente,
sulla rilevanza; ovvero – come prima si é detto – ha omesso di
ricercare la possibilità di dare della norma in esame un’interpretazione
adeguatrice.
Il fenomeno merita qualche riflessione.
La Corte ha costantemente richiamato i giudici remittenti al rigoroso
rispetto dei requisiti posti dalla legge per una valida instaurazione
del processo costituzionale. Ovviamente ogni dichiarazione di inammissibilità
per la mancata osservanza di tali requisiti preclude alla Corte l’esame
del merito delle questioni. Ma qualsiasi diversa soluzione si risolverebbe
nell’indebita sostituzione della Corte ai giudici, ai quali soltanto
l’ordinamento attribuisce il potere di promuovere il giudizio incidentale.
Il mancato esame del merito della questione rivela quindi non un rifiuto
della Corte di svolgere il sindacato di costituzionalità richiesto
dal giudice rimettente, ma al contrario il profondo rispetto di essa
per i suoi principali interlocutori.
Potrebbe quindi auspicarsi che le sedi istituzionali competenti organizzino
sollecitamente iniziative miranti ad offrire – eventualmente con la
collaborazione della Corte – ai giudici ordinari e speciali, togati
e onorari, le informazioni e gli strumenti più idonei per la
corretta proposizione delle questioni di costituzionalità.
8. – Un’ultima notazione si impone. E riguarda i rapporti
tra la Corte costituzionale italiana e le Corti dell’integrazione europea:
la Corte europea dei diritti dell’uomo, di Strasburgo, e la Corte di
giustizia delle Comunità europee, di Lussemburgo. Questi rapporti
non possono che svolgersi in una dimensione di dialogo e di reciproco
rispetto, nella costante tensione verso la ricerca di adeguate soluzioni
per le questioni, sovente complesse, da quei rapporti originate.
Nel 2006 non sono mancate occasioni in cui la Corte ha avuto modo di
trarre dal diritto sovranazionale elementi utili per l’interpretazione
delle norme interne sottoposte allo scrutinio di costituzionalità
(sentenza n. 393).
La grande importanza del tema induce la Corte ad impegnarsi per avviare
su di esso un fecondo confronto di opinioni con la dottrina. Già
nel prossimo aprile – riprendendo un’antica tradizione, interrotta nell’anno
appena decorso a causa delle celebrazioni del cinquantennio dalla sua
entrata in funzione – la Corte tornerà ad organizzare i tradizionali
incontri annuali di studio, con un Seminario sui rapporti fra diritto
interno e diritto dell’Unione europea, cui interranno autorevoli studiosi
della materia, italiani e stranieri. Ad esso contiamo di far poi seguire
un incontro dedicato ai rapporti fra diritto interno e diritto della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Sempre nella stessa prospettiva, una particolare cura sarà dedicata
ai rapporti con gli organi di giustizia costituzionale degli altri paesi.
In particolare, l’annuale incontro trilaterale di questa Corte con i
Tribunali costituzionali di Spagna e Portogallo si terrà nel
prossimo autunno in Italia e verterà sul tema, suggestivo e impegnativo,
della dignità umana come fonte dei diritti inviolabili della
persona.