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Relazione in occasione della conferenza
stampa del presidente Franco Bile
Sezione VI
La tutela dei diritti nella giurisdizione
1. Il procedimento civile
1.1. Incompatibilità all’esercizio delle funzioni
Il tema delle incompatibilità a svolgere funzioni giudiziarie per
i giudici di pace è oggetto della sentenza n. 60, in cui la Corte
sancisce l’illegittimità dell’art. 8, comma 1, lettera c-bis),
della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo introdotto dall’art. 6
della legge 24 novembre 1999, n. 468, censurato, in riferimento agli artt.
3, 102 e 107, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce
una preclusione a svolgere dette funzioni per coloro che esercitano “attività
professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge,
convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado
che svolgono abitualmente tale attività”. La Corte ha dichiarato
illegittima la norma nella parte in cui estende l’incompatibilità
parentale «all’intero territorio nazionale, anziché limitarla
al circondario del tribunale nel quale è esercitata detta attività
professionale»: se è vero, infatti, che «la ratio delle
norme che stabiliscono cause di incompatibilità all’esercizio di
determinate funzioni, consiste, in generale, nella necessità di
prevenire possibili conflitti di interesse, per garantire l’imparzialità
dei poteri pubblici e […] nell’esigenza di tutelare la sostanza e l’immagine
dell’indipendenza dei giudici», altrettanto innegabile è
che «la previsione di una incompatibilità parentale assoluta
ed estesa a tutto il territorio nazionale, dettata solo per i giudici
di pace, […] esclude dalla possibilità di ottenere la nomina […]
una categoria potenzialmente molto vasta di cittadini, in possesso degli
ulteriori requisiti di legge, per la semplice circostanza di avere parenti
o affini operanti, nel settore in questione, in qualunque luogo della
Repubblica», con la conseguente impossibilità per l’interessato
di rimuovere la causa di incompatibilità.
Secondo la Corte, «è irrazionale il sacrificio incondizionato
del diritto di accedere all’ufficio di giudice di pace di una categoria
di cittadini identificati non per una situazione personale o professionale,
ma solo per la relazione esistente con il “coniuge, convivente, parenti
fino al secondo grado o affini entro il primo grado”». A ciò
si aggiunga che «le incompatibilità parentali previste per
l’altra attività professionale presa in considerazione dalla legge,
quella di avvocato, [sono] invece limitate al circondario»: conclusivamente,
«l’introduzione dell’incompatibilità su base nazionale, per
chi abbia congiunti operanti nel ramo assicurativo, determina un salto
di qualità, perché implica, come effetto secondario, la
non rimovibilità della preclusione, con un trattamento giuridico
fortemente deteriore rispetto a quello di chi abbia congiunti avvocati,
in contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost.».
1.2. La competenza per territorio
L’art. 38 cod. proc. civ. è al centro della questione affrontata
dalla sentenza n. 41, in cui viene giudicata illegittima la norma, in
combinato disposto con l’art. 102 dello stesso codice, nella parte in
cui “in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva
di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta
non da tutti i litisconsorti convenuti”. «La questione è
– sintetizza la Corte – se i precetti di cui agli artt. 25 e 24 Cost.
consentono che, ferma l’esigenza “pubblicistica” del simultanues processus,
l’accordo (espresso o tacito) di deroga della competenza territoriale
intervenuto in corso di causa con taluno dei convenuti, vincoli anche
il convenuto che, attraverso la espressa e rituale proposizione dell’eccezione
di incompetenza territoriale, non aderisca a tale accordo ed esiga che
il simultanues processus si svolga davanti ad un giudice individuato in
base a criteri legali».
Si legge nella motivazione che «la soluzione non può esser
dubbia, quando si consideri che il conflitto tra i convenuti litisconsorti
è tra chi, proponendo l’eccezione, invoca la competenza del giudice
naturale precostituito per legge e chi, viceversa, non si oppone a che
il giudizio si svolga davanti ad un giudice individuato differentemente
da quanto previsto dalla legge»: in tale situazione, «il foro
convenzionale può prevalere su quello legale solo se nessuno dei
convenuti vi si opponga» e «costituisce palese violazione
del precetto per cui “nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge” ritenere inefficace l’eccezione di incompetenza
territoriale derogabile, per ciò solo che essa è sollevata
da taluno soltanto dei litisconsorti convenuti in causa inscindibile».
In merito al medesimo articolo 38 cod. proc. civ., è da registrare
l’ordinanza n. 165, che, concludendo per la manifesta infondatezza della
questione di costituzionalità del comma secondo, ultimo periodo,
laddove permette all’attore di aderire in ogni tempo all’eccezione di
incompetenza territoriale derogabile ritualmente proposta dal convenuto,
ha sottolineato come «la possibilità per il convenuto di
rinunciare all’eccezione esclud[a] in radice […] che egli si trovi in
una “posizione passiva di soggezione”, con violazione del principio della
“parità delle armi” e, dall’altro lato, la circostanza che il processo
“continua” […] davanti al giudice la cui competenza scaturisca dall’adesione
dell’attore all’indicazione del convenuto esclud[a] ogni lesione del c.d.
“principio dell’economia processuale”, la cui più efficace tutela,
peraltro, la legge affida al giudice, attribuendogli il potere di delibare
la fondatezza della questione di competenza sollevata dal convenuto e
di stabilire se essa meriti una pronta decisione».
1.3. Morte della parte costituita
Nell’ordinanza n. 91 viene dichiarata manifestamente infondata la questione
di legittimità dell’art. 300 cod. proc. civ., considerato in contrasto
con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede che, in caso
di morte della parte costituita, la cui conoscenza sia acquisita nel processo
indipendentemente dalla dichiarazione dell’evento interruttivo da parte
del suo procuratore, il giudice debba disporre l’integrazione del contraddittorio
nei confronti dei suoi eredi. La Corte, definendo erroneo il presupposto
interpretativo del rimettente, che invoca come tertium comparationis l’orientamento
giurisprudenziale per cui, se un coerede si costituisce volontariamente,
deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti
degli altri coeredi, anche quando manchi la dichiarazione del procuratore
della parte defunta, ha sottolineato che, «quando il difensore della
parte costituita non dichiari l’evento interruttivo, il processo resta
pendente fra le parti originarie (quindi nei confronti del de cuius),
salva l’efficacia della sentenza contro i successori», con la conseguenza
che non è comparabile «l’ipotesi in cui il litisconsorzio
manchi, perché il processo è incardinato nei confronti di
una parte singola (il de cuius), con quella che ricorre quando uno fra
i coeredi del defunto si costituisca in prosecuzione volontaria»,
dato che «solo in questa seconda situazione, poiché l’art.
110 cod. proc. civ. impone la prosecuzione nei confronti del successore
a titolo universale, se vi sono più successori, la prosecuzione
deve avvenire nei confronti di tutti» e «se nessuno dei coeredi
è ancora in causa, non si può configurare una situazione
di litisconsorzio necessario e, quindi, non si può porre un problema
di integrazione del contraddittorio».
1.4. Le controversie in materia di circolazione stradale
Nel 2006 sono state sottoposte all’attenzione della Corte molte questioni
attinenti, a vario titolo, la materia della circolazione stradale: peraltro,
solo in un numero limitato di casi è stato affrontato l’esame del
merito, mentre assai numerose sono le pronunce di manifesta inammissibilità,
o per omessa descrizione della fattispecie, o per carenze di motivazione
sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza, o per censura di norma
inconferente (si vedano, a titolo di esempio, le ordinanze n. 43, 97,
113, 123, 150, 151, 228, 264).
Al di là di questi casi, meritano un’analisi a sé i seguenti
provvedimenti.
Appare innanzitutto interessante segnalare l’ordinanza n. 462 in tema
di opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria avverso il verbale
di accertamento di violazione del codice della strada, ordinanza con la
quale è stato respinto il dubbio di costituzionalità dell’art.
204-bis, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che non prevede per
i ricorrenti residenti all’estero un termine più lungo per proporre
opposizione: dopo aver premesso che «le determinazioni in ordine
alla fissazione dei termini processuali rientrano nella discrezionalità
del legislatore, con il solo limite della ragionevolezza», la Corte
ha escluso la lamentata disparità di trattamento sia rispetto alla
situazione disciplinata dall’art. 205 del medesimo d.lgs., «che
concerne la diversa, non comparabile, fattispecie dell’opposizione avverso
l’ordinanza-ingiunzione», sia rispetto alla fattispecie oggetto
dell’art. 201 del medesimo decreto, «in quanto la regolamentazione
dei termini per gli adempimenti interni al procedimento amministrativo
e la disciplina concernente l’impugnazione dell’atto della pubblica amministrazione
innanzi al giudice riguardano situazioni non omogenee».
La Corte si è pronunciata anche in tema di applicazione del principio
di personalità della responsabilità in caso di sanzioni
conseguenti a violazioni del codice della strada. Di interesse appare
l’ordinanza n. 96, nella quale è stato ribadito quanto già
sottolineato nella sentenza n. 27 del 2005 a proposito della illegittimità
costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, introdotto dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, nel testo risultante dalla modifica apportata dal decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto
2003, n. 214, che stabiliva, nel caso in cui il conducente non fosse stato
identificato al momento dell’accertamento dell’illecito, che la decurtazione
dei punti dalla patente di guida venisse attribuita al proprietario del
veicolo, salvo che questi non comunicasse il nome di chi era alla guida
entro trenta giorni dalla notifica del verbale di contestazione. Con la
sentenza n. 27 del 2005 la norma è stata ritenuta incostituzionale:
essa «dà vita ad una sanzione assolutamente sui generis,
giacché la stessa – pur essendo di natura personale – non appare
riconducibile ad un contegno direttamente posto dal proprietario del veicolo»,
con la conseguenza che «la peculiare natura della sanzione […] e
segnatamente la sua incidenza sulla “legittimazione soggettiva alla conduzione
di ogni veicolo” fa emergere l’irragionevolezza della scelta legislativa
di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche
il responsabile dell’infrazione».
Lo stesso art. 126-bis non contrasta, invece, con il «preteso principio
costituzionale della responsabilità personale del trasgressore
ex art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689» sotto il profilo,
preso in esame dall’ordinanza n. 188, della estensione ad altri soggetti
(proprietario del veicolo, usufruttuario, utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria etc.) dell’obbligo di pagamento in solido con l’autore della
violazione della somma da questi dovuta a titolo di sanzione pecuniaria:
infatti, «allorché venga in rilievo l’applicazione di sanzioni
non aventi natura personale, quali quelle pecuniarie o comunque incidenti
sul patrimonio del soggetto che le subisce, la responsabilità del
proprietario di un veicolo […] per le violazioni commesse da chi si trovi
alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste
per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un
principio di ordine generale» e l’art. 3 della legge n. 689 del
1981 deve essere letto congiuntamente al successivo art. 6, che disciplina,
per le sole sanzioni pecuniarie, la “solidarietà passiva tra il
proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la
violazione …e l’autore della stessa”. La questione è stata, perciò,
dichiarata manifestamente infondata (sulle ulteriori questioni esaminate
nell’ordinanza in oggetto si veda il paragrafo relativo al diritto di
difesa).
La medesima norma è al centro dell’analisi condotta con l’ordinanza
n. 45, che, facendo leva sulla palese diversità delle posizioni
del conducente e del passeggero, ha concluso per la manifesta infondatezza
del dubbio di costituzionalità della disposizione che prevede la
decurtazione di cinque punti dalla patente in caso di mancato uso della
cintura di sicurezza solo in capo al conducente e non in capo al passeggero
(sul punto, v. anche ordinanza n. 169).
In questa sede deve essere citata anche l’ordinanza n. 292, in particolare
nella parte in cui affronta, giudicandolo manifestamente infondato, il
dubbio di costituzionalità dell’art. 204-bis, commi 7 e 8, del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, contestato dal giudice di pace di Forlì
in quanto sancirebbe la “eguaglianza di sanzioni per l’economicamente
debole e l’economicamente forte”, stigmatizzando il fatto che il soggetto
non abbiente, al fine di ottenere la rateazione dal giudice di pace, sarebbe
costretto a “presentare ricorso, con tutte le conseguenze di spese a carico
ed aumenti in caso di rigetto”.
In merito alla prima doglianza, la Corte si limita a richiamare il costante
ordinamento secondo cui «rientra nella discrezionalità del
legislatore sia l’individuazione delle condotte punibili, sia la scelta
e la quantificazione delle relative sanzioni», con il limite della
ragionevolezza, non senza evidenziare che «l’ipotetico accoglimento
della questione equivarrebbe a postulare la necessità, invero paradossale,
di una “graduazione” legislativa della misura delle sanzioni pecuniarie
[…] non già in base alla gravità dell’infrazione commessa,
bensì alle capacità economiche del responsabile».
Con riferimento alla seconda censura, «deve osservarsi come l’ordinamento
contempli diversi strumenti per “neutralizzare” l’inconveniente, al quale
sono esposti i soggetti non abbienti, costituito dalla soggezione, nell’adire
le vie giudiziali, agli oneri economici occorrenti per il ricorso all’assistenza
difensiva, nonché a quelli (eventualmente) conseguenti alla reiezione
della domanda», ossia, la possibilità di fruire del patrocinio
a spese dello Stato e la compensazione “per giusti motivi” delle spese
di lite.
Si conclude con una pronuncia di manifesta inammissibilità l’ordinanza
n. 244, avente ad oggetto le doglianze riferite al già citato art.
126-bis, comma 2, del codice della strada, introdotto dal d.lgs. 15 gennaio
2002, n. 9 (e successive modificazioni), e all’art. 180, comma 8, i quali,
nel sanzionare sul piano pecuniario la mancata comunicazione, da parte
del proprietario del veicolo, dei dati del conducente non identificato
al momento dell’infrazione, violerebbe l’art. 3 Cost., in particolare
perché la sanzione colpirebbe indifferentemente sia chi si disinteressi
della richiesta di comunicare i dati, sia chi, “presentandosi o scrivendo”,
espliciti le ragioni che gli impediscono di ottemperare, fornendo una
giustificazione “legittima e ragionevole”.
Secondo la Corte, il rimettente ha omesso di verificare se il rinvio dell’art.
126-bis, comma 2, alla sanzione prevista dall’art. 180, comma 8, «non
sia esteso anche ai presupposti necessari, ai sensi della norma richiamata,
per l’irrogazione di tale sanzione» e, soprattutto, non ha dato
rilievo al fatto che «agli illeciti amministrativi contemplati dal
codice della strada si applica la disciplina generale dell’illecito depenalizzato
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 89, il cui art. 3, nel subordinare
la responsabilità all’esistenza di un’azione od omissione che sia
“cosciente e volontaria”, ha inteso, appunto, prevedere il caso fortuito
o la forza maggiore quali circostanze idonee ad esonerare l’agente da
responsabilità».
Infine, nell’ordinanza n. 307 – di manifesta infondatezza della questione
di costituzionalità dell’art. 201, comma 1-bis, lettere e) ed f),
del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003,
n. 214, nella parte in cui, per le violazioni del codice della strada
rilevate mediante strumenti elettronici, esonerano l’amministrazione all’obbligo
della contestazione immediata dell’infrazione – la Corte specifica che
«l’omissione della contestazione immediata di un’infrazione punita
con misura amministrativa non integra di per sé una violazione
del diritto di difesa» e che «la mancata presentazione di
osservazioni, scritti difensivi e documenti» in occasione della
redazione del verbale di contestazione «non condiziona affatto la
possibilità di tutela giurisdizionale, potendo questa intervenire
dopo un atto dell’amministrazione lesivo della posizione del responsabile
[…], che è normalmente l’atto (ordinanza ingiunzione) che contiene
la determinazione e l’irrogazione della sanzione».
1.5. Il procedimento di esecuzione forzata
In questo ambito deve essere inserita la sentenza n. 343, con la quale
la Corte ha ritenuto non fondata, nei sensi specificati in motivazione,
la questione di costituzionalità dell’art. 14, comma 1-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modificazioni, che dispone
che il pignoramento di crediti di cui all’art. 543 cod. proc. civ. promosso
nei confronti di enti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie
organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità
rilevabile d’ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell’esecuzione
della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio
che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura civile
è promossa. Secondo il rimettente, la norma violerebbe gli artt.
3, primo comma, 24, commi primo e secondo, e 97, primo comma, Cost. nella
parte in cui non prevede che anche l’intervento ex art. 551 cod. proc.
civ. del creditore di detti enti sia proposto esclusivamente nei processi
esecutivi per espropriazione di crediti ex art. 543 cod. proc. civ. pendenti
dinanzi al giudice dell’esecuzione della sede principale del tribunale
nel cui circondario ha sede l’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento
posto a fondamento dell’intervento; questo in quanto la disposizione,
introducendo una deroga alla regola della competenza ex art. 26, comma
secondo, cod. proc. civ., «è insuscettiva di applicazioni
estensive», con la conseguenza che non può essere applicata
agli interventi, in quanto non espressamente richiamati: ciò sarebbe
confermato dal richiamo al solo atto introduttivo (pignoramento) dell’espropriazione
forzata presso terzi e dall’utilizzo dei verbi “promuovere” ed “instaurare”,
«che sottolineano l’esclusività del collegamento funzionale
con il momento di esercizio originario dell’azione esecutiva».
Obietta la Corte che «la pluralità di argomenti addotti dal
rimettente è solo apparente, in quanto tutti presuppongono, e si
fondano sul significato attribuito alla prima locuzione: essendo evidente
che, se per pignoramento di crediti si intende non l’atto introduttivo
della procedura esecutiva, ma l’espropriazione dei crediti, i verbi “promuovere”
e “instaurare” [...] possono ben intendersi come riferiti a qualsiasi
azione esecutiva esperita dai creditori, anche a mezzo di intervento».
Pertanto, poiché tale interpretazione è idonea a fugare
i dubbi di illegittimità costituzionale, «deve concludersi
che è doveroso intendere la norma censurata nel senso che il creditore
[…] deve agire esecutivamente, a pena di improcedibilità, anche
in qualità di interveniente, innanzi al giudice dell’esecuzione
della sede principale del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio
giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale agisce»
e la questione va dichiarata non fondata, nei sensi specificati in motivazione.
In materia di tutela giurisdizionale esecutiva deve essere menzionata
anche la sentenza n. 355, che ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità dell’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge
19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 21
gennaio 2005, n. 4. Per comprendere la portata esatta della problematica
è necessario premettere che il decreto-legge in esame ha “duplicato”
i soggetti di diritto facenti capo all’Ordine Mauriziano di Torino, lasciando
sopravvivere l’Ente Ordine Mauriziano, che continua a svolgere la propria
attività secondo le vigenti disposizioni, e creando la Fondazione
Ordine Mauriziano, cui sono stati trasferiti l’intero patrimonio dell’Ente,
ad esclusione dei presidi ospedalieri, nonché tutti i rapporti
attivi e passivi, compresi quelli contenziosi, di cui era titolare l’Ente
all’entrata in vigore del decreto, e le situazioni debitorie e creditorie
a qualsiasi titolo maturate dall’Ente. In particolare, l’articolo censurato
stabilisce che, dall’entrata in vigore del decreto e per un periodo di
ventiquattro mesi, “le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ordine Mauriziano,
ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata,
sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono
inseriti nella massa passiva” che viene formata dal legale rappresentante
della Fondazione in funzione di commissario straordinario. Secondo il
rimettente, questa disposizione sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost.:
il giudice parte dalla considerazione che, se la locuzione “opposizione
giudiziale” non può riferirsi all’opposizione all’esecuzione ex
art. 615 cod. proc. civ. per la quale non è previsto alcun termine,
“si deve ritenere che il legislatore abbia voluto fare implicito riferimento
ai procedimenti esecutivi intrapresi sulla base di titoli esecutivi caratterizzati
dal fatto di essere adottati all’esito di un procedimento di cognizione
sommaria in cui può inserirsi, come fase eventuale, un giudizio
di opposizione a cognizione piena” (come era nel caso di specie in cui
l’esecuzione era stata promossa in forza di un decreto ingiuntivo dichiarato
esecutivo). Inoltre, dalla lettera della norma il rimettente evince che
il provvedimento giudiziale con il quale le procedure esecutive pendenti
“sono dichiarate estinte” ha portata meramente dichiarativa di un effetto
già prodottosi ope legis dalla data di entrata in vigore del decreto.
Ciò comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento
fra creditori, poiché quelli intervenuti successivamente all’entrata
in vigore del decreto sulla base di titoli esecutivi identici non possono
avvalersi della previsione, riferibile solo ai creditori anteriori, per
cui “gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva”.
Inoltre, l’inserimento in tale massa dovrebbe aver luogo anche per i creditori
che sono sì intervenuti prima dell’entrata in vigore del decreto,
ma sulla base di titoli privi di efficacia esecutiva, con conseguente
irragionevole parità di trattamento per soggetti in posizioni differenti.
Infine, si censura anche l’ingiustificata disparità che la norma
creerebbe fra creditori muniti di titoli esecutivi provenienti da procedimenti
a cognizione sommaria e creditori forniti di titoli esecutivi di specie
diversa, nonché l’irragionevolezza di prevedere una dichiarazione
di estinzione per un periodo temporaneo di ventiquattro mesi.
La Corte individua in primis la funzione della norma che, al pari delle
altre contenute nel decreto-legge n. 277 del 2004, ha lo scopo di «assoggettare
i beni della Fondazione ad una procedura esecutiva di tipo concorsuale
in luogo di quelle singolari»: se il connotato essenziale di ogni
procedura ispirata al principio della concorsualità è l’attuazione
della par condicio creditorum, è alla luce di tale principio che
le disposizioni del decreto, e quella impugnata, devono essere lette,
al fine di far sì che «il comune rischio di inadempimento
del debitore e di incapienza di una qualsivoglia procedura esecutiva individuale
risulti razionalizzato perché il pagamento avviene non già
secondo il (casuale e contingente) andamento delle singole procedure individuali,
bensì nel rispetto del canone della par condicio creditorum».
Perciò, l’interpretazione della locuzione “opposizione giudiziale”
proposta dal rimettente non può, secondo la Corte, essere condivisa,
perché, forzando la lettera della legge, viola fondamentali precetti
costituzionali, si pone in contrasto «con l’essenza stessa del carattere
concorsuale della procedura», poiché comporta che «l’ammissione
alla massa passiva – lo strumento, cioè, attraverso il quale si
attua la par condicio creditorum – sarebbe riservata, del tutto irragionevolmente,
soltanto ai creditori muniti di (titolo esecutivo costituito da) decreto
ingiuntivo (definitivamente) esecutivo», mentre ne risulterebbero
esclusi i creditori muniti di (titolo esecutivo costituito da) sentenza
o altro provvedimento irretrattabile». In realtà, «l’opposizione
giudiziale […] alla quale si riferisce la norma censurata allude genericamente
a qualsiasi rimedio lato sensu impugnatorio volto a contrastare la formazione
di un titolo esecutivo giudiziale».
Inoltre, la legge è inequivoca nel senso che «l’ammissione
nella massa passiva riguarda tutti, ed esclusivamente, i debiti […] maturati
fino alla data di entrata in vigore del decreto», con la conseguenza
che, non solo «è irrilevante il momento dell’(eventuale)
intervento nella procedura esecutiva» ma altresì che «l’inserimento
nella massa passiva è definitivo e non già provvisorio»:
infatti, se il commissario istituisce apposita gestione separata, costituita
da una massa passiva ed una attiva, tale gestione può cessare solo
dopo che i beni di cui alla massa attiva siano stati impiegati per la
soddisfazione dei creditori ammessi al passivo, e il potere del commissario
di alienare i cespiti, essenziale per la formazione della massa attiva,
presuppone il venir meno del vincolo di destinazione impresso sugli stessi
con il pignoramento, e il lamentare che il legislatore abbia optato per
l’estinzione delle procedure esecutive anzichè per la temporanea
improseguibilità contraddice la possibilità stessa di formare
una massa attiva e il senso della formazione di una massa passiva.
1.6. Le controversie in materia di spese di giustizia
Anche nel 2006 la Corte è tornata sul tema, già affrontato
nell’anno precedente, della costituzionalità dell’art. 170 del
d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, che attribuisce al giudice monocratico la competenza a conoscere
dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione di compensi professionali
anche quando il provvedimento opposto sia stato pronunciato da giudice
in composizione collegiale. Richiamando la motivazione delle sentt. n.
52 e 53 del 2002, l’ordinanza n. 52 ha ritenuto la questione manifestamente
infondata: quanto al contestato contrasto con l’art. 25 Cost., chiamato
a rafforzare la dedotta violazione dell’art. 76 Cost., in riferimento
a materia che sarebbe coperta da riserva assoluta di legge, la pronuncia
si limita a «sottolineare che la norma impugnata disciplina la composizione
dell’organo giudicante e non certamente la competenza»; quanto al
contestato contrasto con l’art. 3 Cost., appare «al contrario, ragionevole
il sistema di attribuzione del reclamo al giudice monocratico […], in
rapporto ad esigenze di buona amministrazione, rapidità, economia
delle risorse».
1.7. Le controversie in materia societaria
La sentenza n. 415 ha ritenuto non ammissibile la questione di legittimità
dell’art. 10, commi 1 e 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, contestato,
per contrasto con gli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost., nella parte in cui
“prima vieta e poi sancisce la decadenza dal potere di proporre nuove
eccezioni non rilevabili d’ufficio, di precisare o modificare domande
o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori
istanze istruttorie e depositare nuovi documenti successivamente alla
notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, anche quando tale
ultima istanza sia stata notificata da parte convenuta dopo la sua costituzione,
nella pendenza del termine per il deposito, a cura di parte attrice, della
memoria di replica di cui agli artt. 4, secondo comma, e 6, primo e secondo
comma, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5”. Poichè il rimettente «riferisce
che la convenuta, con la comparsa di costituzione, aveva chiesto il rigetto
delle domande perché infondate in fatto e in diritto, ma non espone
neppure sinteticamente gli argomenti addotti a sostegno di siffatte generiche
conclusioni e non riferisce quindi se il contenuto delle difese (della
convenuta) fosse tale da determinare un ampliamento dell’oggetto dell’indagine
processuale rispetto a quello delineato nell’atto di citazione»,
il suo ragionamento, a parere della Corte, appare inficiato sotto vari
aspetti. Infatti, nell’ordinanza di rimessione, «anziché
ricollegare, com’è nel sistema del d.lgs. n. 5 del 2003, il potere
di notificare e depositare l’istanza di fissazione dell’udienza al contenuto
delle difese della parte istante e quindi alla determinazione della materia
controversa, si afferma che il decreto attribuisce “al convenuto la facoltà
di utilizzare lo strumento processuale dell’istanza di fissazione dell’udienza
senza alcuna limitazione” e gli “consente anche di ostacolare l’effettivo
esercizio del diritto di difesa a danno dell’attore, per tale via riconoscendogli
il potere di provocare meccanismi anticipati ed impeditivi del diritto
di replica, con conseguente disparità di trattamento fra le parti»:
peraltro, così, il rimettente «trascura di motivare riguardo
alle condizioni che legittimano l’istanza di fissazione dell’udienza,
ai modi per farne valere l’illegittimità e all’individuazione degli
organi a ciò deputati». Ciò determina una carenza
di motivazione anche in ordine alla sua legittimazione a sollevare la
questione, in quanto, se un singolo componente di un organo giurisdizionale
collegiale può sollevare questioni di costituzionalità limitatamente
a questioni vertenti su norme che egli deve applicare, nella specie il
rimettente – giudice relatore in una causa collegiale – ha addotto il
proprio potere di ammettere le prove ma considerandolo in via astratta
«e non con riferimento alle disposizioni che […] regolano l’istanza
di fissazione dell’udienza e la sua idoneità a provocare le decadenze
di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 5 del 2003».
1.8. Le procedure concorsuali
Nel 2006 la Corte ha reso numerose pronunce aventi ad oggetto, a vario
titolo, le procedure concorsuali.
L’ordinanza n. 7 ha sancito la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 53 del
d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, censurati, in riferimento agli artt. 3 e
24 Cost., nella parte in cui prevedono che nella fase di osservazione
e nella procedura di amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione
l’accertamento dei crediti debba avvenire secondo le regole del concorso
ancorché i pagamenti debbano seguire le regole ordinarie. I Giudici
costituzionali hanno, in particolare, affrontato il dubbio di irragionevolezza
dell’art. 18, ossia della norma che introduce una procedura concorsuale
di accertamento del passivo nonostante la possibile assenza, nel caso
di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria cui consegua
il risanamento dell’impresa, di una successiva fase liquidatoria. Secondo
la Corte, tale dubbio discende dall’erroneo assunto che l’accertamento
concorsuale del passivo possa trovare la sua unica giustificazione nella
concorsualità anche del procedimento liquidatorio, mentre «nella
fase c.d. di “osservazione”, la formazione concorsuale dello stato passivo
costituisce all’evidenza strumento per la valutazione, che il tribunale
deve compiere, circa la sussistenza delle “concrete prospettive di recupero
dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali” cui è
condizionata l’ammissione alla procedura» ed essa rappresenta solo
«una delle possibili modalità – la cui scelta è rimessa
alla discrezionalità del legislatore – attraverso le quali può
avvenire l’accertamento dei debiti, a seguito della dichiarazione giudiziale
dello stato di insolvenza, nell’ambito di un procedimento, riservato alle
sole imprese aventi le caratteristiche di cui all’art. 2 del decreto legislativo,
alternativo al fallimento ma pur sempre ispirato al contemperamento tra
l’interesse al risanamento dell’impresa e quello, proprio di creditori,
al soddisfacimento delle proprie ragioni».
Un particolare risalto, anche per la complessità del tema trattato,
ha la sentenza n. 172, con cui la Corte ha risolto nel senso della non
fondatezza la questione di legittimità costituzionale dell’art.
6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 (c.d. legge Marzano), come modificato
dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni,
nella legge 5 luglio 2004, n. 166, censurato, in riferimento agli artt.
3 e 41 Cost., nella parte in cui consente l’esercizio delle azioni revocatorie,
previste dagli artt. 49 e 91 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, in costanza di un programma di ristrutturazione dell’impresa sottoposta
ad amministrazione straordinaria.
Il rimettente ravvisava un’irragionevole disparità fra il trattamento
riservato all’impresa che abbia in corso un programma di ristrutturazione
rispettivamente dall’art. 6 sopracitato e dal d.lgs. n. 270 del 1999,
in quanto il primo consente e l’altro esclude – anche nel caso di concordato
autorizzato ex art. 78 d.lgs. n. 270 del 1999, nonostante oggetto di disciplina
sia sempre la procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese
in crisi e nonostante il d.lgs. n. 270 sia la normativa generale di riferimento
cui la legge Marzano fa espresso richiamo – l’esperimento delle azioni
revocatorie fallimentari quando sia perseguita la ristrutturazione economica
e finanziaria dell’impresa insolvente.
Muovendo dalla corretta premessa secondo cui il sacrificio che l’azione
revocatoria impone ai terzi trova giustificazione nelle esigenze di tutela
della par condicio, con la conseguenza che di essa non può giovarsi
l’imprenditore insolvente, le ordinanze di rimessione fanno di tale premessa
un’applicazione secondo la Corte inaccettabile, attraverso un’interpretazione
angustamente letterale del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, e
dell’art. 6, comma 1: infatti, poiché la prima norma fa riferimento
alle imprese che “intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione
economica e finanziaria di cui all’art. 27, comma 2, lettera b)” del d.lgs.
n. 270 del 1999 e la seconda consente “le azioni revocatorie previste
dagli artt. 49 e 91” dello stesso d.lgs. anche nel caso di autorizzazione
all’esecuzione del programma di ristrutturazione, se ne deduce che l’art.
6 censurato consente all’imprenditore insolvente di ristrutturarsi a spese
dei terzi assoggettati a revocatoria.
In realtà, questa non è né l’unica né la corretta
interpretazione della norma.
Il decreto-legge n. 347 del 2003 introduce una procedura speciale nell’ambito
di quella prevista dal d.lgs. n. 270 del 1999, che si articola in due
possibili modalità di concordato: quello senza assuntore, che risponde
all’indirizzo conservativo di cui alla lettera b) dell’art. 27 d.lgs.
n. 270 del 1999, e quello con assuntore, che risponde all’indirizzo di
cessione dei complessi aziendali di cui alla lettera a) della medesima
norma. «Un esame dell’intero sistema normativo delineato dalla “legge
Marzano” rende chiaro come questo, muovendo sempre da un proposito […]
di conservazione del patrimonio produttivo in vista del ritorno in bonis,
consenta, da un lato, di dare attuazione a tale proposito attraverso il
programma di ristrutturazione […], ovvero, dall’altro lato, di evolversi
verso la liquidazione (pur sempre conservativa) del patrimonio produttivo,
attuabile o con la cessione ex art. 27, comma 2, lettera a), del d.lgs.
n. 270 del 1999 o con il concordato con assuntore ovvero, ancora, verso
esiti esclusivamente liquidatori con il fallimento».
Secondo la Corte, l’analisi dell’intero sistema normativo delineato dal
decreto-legge n. 347 del 2003 porta a ritenere non pleonastico l’inciso
finale dell’impugnato art. 6 (secondo cui occorre che le azioni revocatorie
si traducano in un vantaggio per i creditori), e, anzi, consente di attribuirgli
un valore preciso, quello di ammettere le azioni revocatorie solo quando
la procedura si sia evoluta in senso liquidatorio.
La pronuncia ha ritenuto non fondato anche il dubbio di costituzionalità
che fa leva sull’art. 41 Cost.: per i rimettenti, «il risanamento
dell’impresa mediante l’esperimento dell’azione revocatoria costituisce
un ingiustificato privilegio e determina un effetto distorsivo della concorrenza,
in quanto le somme riscosse a seguito delle revocatorie non sono destinate
alla soddisfazione dei creditori, ma ad una forma di finanziamento forzoso
a favore dell’impresa insolvente»; viceversa, per i Giudici costituzionali,
è agevole rilevare l’inconferenza di quanto i rimettenti sottolineano
circa la mancata destinazione del ricavato delle azioni revocatorie alla
ripartizione tra i creditori, poiché dimenticano che, nel concordato
con assunzione, «i creditori chirografari – a differenza di quelli
muniti di cause di prelazione, che devono essere […] integralmente soddisfatti
– vedono estinto il loro credito con la corresponsione di quanto previsto
nella proposta (da loro accettata) di concordato omologato dal tribunale.
Sicchè, la circostanza che il ricavato delle revocatorie non sia
oggetto di riparto […] tra i creditori è un “naturale” del concordato,
e cioè rispecchia il fatto che la proposta solutoria avanzata dall’assuntore
è misurata, anche, ove il patto sottoposto all’approvazione dei
creditori preveda la cessione a lui delle revocatorie, sul prevedibile
esito di tali azioni».
A tale pronuncia si è richiamata l’ordinanza n. 409, in cui viene
dichiarata manifestamente infondata la medesima questione di costituzionalità,
sollevata dal Tribunale di Parma con due ordinanze di contenuto pressoché
identico, supportata da argomentazioni del tutto coincidenti con quelle
già esaminate e disattese: la Corte ha ripreso le motivazioni della
sentenza n. 172, affermando che, «ribadito che entrambe le procedure
di amministrazione straordinaria, “accelerata” ed “ordinaria”, hanno finalità
“conservativa del patrimonio produttivo”, anche quando sono adottati programmi
liquidatori – non ha pregio dedurre il carattere di risanamento di una
procedura dalla circostanza che resti integro, nel caso di programma che
contempli ab initio un concordato con assuntore, il “patrimonio produttivo”»
e che «il concordato di cui all’art. 56, comma 3, del d.lgs. n.
270 del 1999 non può che essere compatibile con la procedura di
ristrutturazione nella quale […] si inserisce, sicché esso può,
in ipotesi, assumere la figura di concordato con assuntore solo a seguito
dell’insuccesso del programma di ristrutturazione e del passaggio dalla
fase conservativa ad una liquidatoria».
Alla stessa conclusione di manifesta infondatezza è pervenuta anche
l’ordinanza n. 456: in tale provvedimento sono state, poi, affrontate
due ulteriori questioni, inerenti rispettivamente l’art. 6, comma 1-ter
del medesimo decreto-legge n., 347 del 2003, ritenuto in contrasto con
l’art. 3 Cost. ove stabilisce che i termini di cui alle disposizioni della
sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto
di ammissione dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria,
e il combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, dello
stesso decreto-legge n. 347 del 2003, che violerebbero l’art. 42 Cost.
poiché stabiliscono che, in caso di approvazione del concordato,
la sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei
confronti di tutti i creditori per titolo o causa anteriore all’apertura
della procedura di amministrazione straordinaria, non consentendo, così,
al creditore convenuto che risulti soccombente a seguito dell’esercizio
dell’azione revocatoria fallimentare, di far valere il suo credito perché
originato da un fatto sicuramente posteriore all’apertura della procedura.
La scelta di far decorrere il termine per le azioni revocatorie dal decreto
ministeriale di ammissione alla procedura anziché dalla sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza – affermano i Giudici costituzionali
– non è né lesiva del principio di parità di trattamento,
poiché, nella procedura ex decreto-legge n. 347 del 2003 la sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza segue il decreto ministeriale di
ammissione, mentre la procedura di cui al d.lgs. n. 270 del 1999 inizia
con la sentenza de qua, né irragionevole, in quanto è proprio
il provvedimento di apertura della procedura che determina lo spossessamento
del debitore e l’affidamento al commissario straordinario della gestione
dell’impresa e inoltre, nella liquidazione coatta amministrativa, il termine
per l’esercizio delle azioni revocatorie decorre dal provvedimento di
apertura della procedura e, pertanto, dal decreto ministeriale che ordina
la liquidazione.
Anche la seconda questione, «relativa alla pretesa “espropriazione”
che subirebbe il terzo soccombente in revocatoria», appare priva
di fondamento, «essendo principio giurisprudenziale incontroverso
quello secondo il quale la revoca del pagamento elimina l’effetto estintivo
dell’adempimento e, pertanto, non crea ex novo un credito, ma fa risorgere,
insoddisfatto, il credito originario, con il suo carattere concorsuale,
e, pertanto, rende applicabile il disposto dell’art. 71 della legge fallimentare».
In materia di comunicazioni nell’ambito delle procedure concorsuali deve
essere menzionata la sentenza n. 154, che ha giudicato costituzionalmente
illegittimo l’art. 213, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, nella parte in cui fa decorrere il termine di venti giorni per
la proposizione da parte dei creditori delle contestazioni al piano di
riparto finale, dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso dell’avvenuto
deposito dell’atto presso la cancelleria del tribunale, anziché
dalla ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente
la notizia dell’avvenuto deposito.
Richiamati i numerosi precedenti che, a proposito della legge fallimentare,
si sono pronunciati in merito alla possibilità che la legge faccia
decorrere termini perentori per impugnare provvedimenti lesivi di diritti
soggettivi, da momenti diversi da quelli della notificazione dei provvedimenti
stessi, la Corte ha sottolineato che, attualmente, in materia concorsuale,
la legge prevede che sia utilizzata come forma di comunicazione la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale solo nell’art. 126 (proposta di concordato fallimentare)
e nell’art. 171, comma terzo, (proposta di concordato preventivo) della
legge fallimentare, cioè in due casi nei quali non è possibile
individuare compiutamente i soggetti interessati alla comunicazione delle
proposte di concordato e nei quali dalla comunicazione non decorre un
termine decadenziale quale quello per impugnare un provvedimento, altrimenti
irretrattabile. Secondo la Corte, «la norma censurata sacrifica
[…] il diritto dei creditori di avere conoscenza del piano di riparto,
totale o parziale, per poter proporre tempestivamente le contestazioni
del caso avverso di esso»: li sacrifica gravemente, perché
richiede un onere di diligenza inesigibile attesa la necessità
di consultare, per tutta la durata della procedura, la Gazzetta Ufficiale,
ed ingiustificatamente, perché «se l’indeterminatezza dei
soggetti interessati può giustificare forme di “informazione” quali
quella di cui alla norma censurata, ciò non può dirsi quando
– come nel caso dei creditori ammessi – […] tali soggetti siano non solo
individuabili, ma altresì individuati». In tal caso, conclude
la pronuncia, «l’onere di diligenza che la norma censurata impone
ai creditori è incomparabilmente più gravoso, e gravido
di conseguenze pregiudizievoli, di quello cui dovrebbe sottoporsi il commissario
ove sia tenuto a dare diretta comunicazione dell’avvenuto deposito del
piano di riparto ai creditori (ben individuati, per quanto numerosi essi
siano)».
Sul contrasto con l’art. 3 Cost. ha fatto leva la sentenza n. 174 per
pronunciare l’illegittimità costituzionale dell’art. 146, comma
3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede che
sono spese anticipate dall’Erario “le spese ed onorari” al curatore della
procedura fallimentare.
Contraddicendo la propria precedente giurisprudenza in materia (sentenza
n. 302 del 1985 e ordinanze n. 488 del 1993 e n. 368 del 1994), la Corte
ha osservato come, in presenza di un sistema che contempla l’anticipazione
da parte dell’Erario di spese ed onorari ad ausiliari del magistrato e
di una norma (art. 39 legge fall.) che enuncia il diritto del curatore
al compenso per l’attività svolta, sia manifestamente irragionevole
che l’esclusione dell’anticipazione da parte dell’Erario delle spese e
degli onorari riguardi il solo curatore: infatti, la volontarietà
e non obbligatorietà dell’incarico e la non assimilabilità
della posizione del curatore a quella del lavoratore non escludono il
diritto al compenso, né giustificano la non ricomprensione delle
spese (e degli onorari) fra quelle che sono anticipate dallo Stato, in
caso di chiusura del fallimento per mancanza di attivo; inoltre, l’invocazione
della prassi secondo cui i giudici delegati indennizzano i professionisti,
cui è affidata la curatela di fallimenti privi di attivo, con la
nomina a curatori di fallimenti nei quali la ripartizione di attivo sembra
probabile, non è probante, poiché lascia comunque senza
compenso il curatore per l’attività svolta nel fallimento senza
attivo.
2. Il procedimento penale
Numerose sono le questioni attinenti il processo penale che sono state
sottoposte all’attenzione della Corte nell’arco del 2006. Oltre alle pronunce
che vengono di seguito esaminate, si possono ricondurre nell’ambito del
processo penale anche altri provvedimenti, scrutinati in altre sedi e
qui solo richiamati: si tratta della sentenza n. 168, in tema di soggetti
legittimati a presentare richiesta di rimessione del processo per legittimo
sospetto (nei paragrafi relativi al principio del giudice naturale e del
diritto di difesa), della sentenza n. 341, sulla competenza del magistrato
di sorveglianza a decidere sui reclami dei detenuti lavoratori (nei paragrafi
sul principio personalistico, sul principio di ragionevolezza, sul diritto
di difesa), e dell’ordinanza n. 142, sul non luogo a procedere per avvenuta
espulsione dello straniero extracomunitario (nel paragrafo sulla discrezionalità
del legislatore).
2.1. Le indagini preliminari
Con la sentenza n. 372, per la quale si veda anche il paragrafo sul diritto
alla riservatezza, la Corte ha affrontato problematiche inerenti l’acquisizione
dei tabulati telefonici per finalità di accertamento e repressione
dei reati: diversi rimettenti avevano sollevato dubbi di costituzionalità
dell’art. 132, comma 3, del d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196 in materia di
protezione dei dati personali, contestandolo sotto vari profili. Tralasciando
le censure che si sono risolte in una restituzione degli atti ai giudici
a quibus per ius superveniens, merita menzione la questione afferente
la parte della norma che esclude, decorso il temine di ventiquattro mesi
dalle comunicazioni, che possano essere acquisiti ed utilizzati dati di
traffico telefonico per la repressione di reati diversi da quelli indicati
all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.. Secondo la Corte,
non sussiste violazione dei parametri evocati – artt. 3, 24 e 111 Cost.
– in quanto «il legislatore ha operato un bilanciamento tra il principio
costituzionale della tutela della riservatezza dei dati relativi alle
comunicazioni telefoniche […] e l’interesse della collettività,
anch’esso costituzionalmente protetto, alla repressione degli illeciti
penali» e tale bilanciamento appare assolutamente ragionevole: riprendendo
la motivazione di un precedente del 1994, sentenza n. 63, in materia di
intercettazioni, la sentenza in esame ribadisce che l’utilizzazione di
tali dati «in procedimenti diversi, limitatamente all’accertamento
di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare
particolare allarme sociale, costituisce indubbiamente un non irragionevole
bilanciamento […] fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto
inviolabile dei singoli individui alla libertà e segretezza delle
loro comunicazioni e quello rappresentato dall’interesse pubblico primario
alla repressione dei reati». Pertanto, la tutela della riservatezza
può variare in rapporto alla «diversa esigenza concreta –
purché costituzionalmente protetta – posta a raffronto».
Alla non manifesta irragionevolezza della norma consegue «che non
esiste una ingiustificata disparità delle tutele offerte alle parti
nel processo penale dagli artt. 24 e 111 Cost.».
2.2. La custodia cautelare
In ordine al criterio di computo dei termini di durata complessiva della
custodia cautelare si registra la sentenza n. 223, che è pervenuta
ad una declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità
dell’art. 303, comma 4, cod. proc. pen., censurato laddove prescrive che
detti termini siano commisurati ai valori edittali di pena propri del
reato per cui si procede e non alla concreta punibilità dell’illecito,
“nei termini già ritenuti in sentenza”. «Pur non disconoscendo
che una modifica dell’attuale normativa potrebbe razionalizzare i criteri
di computo, allo scopo di attuare in modo migliore l’adeguatezza e la
proporzionalità della custodia cautelare rispetto al reato per
cui concretamente si procede», ha affermato la Corte, non si può
non constatare che «un intervento additivo come quello richiesto
dal giudice rimettente avrebbe lo scopo e l’effetto di introdurre una
nuova metodologia di computo, rispetto a quelle, non palesemente irragionevoli,
previste dal vigente codice di rito». Il criterio prescelto dal
legislatore, di riferire il termine di durata della custodia cautelare
all’intero svolgimento del giudizio, è «criterio astratto»,
ancorato ai «valori di pena», «anche perché detto
termine può maturare in una qualunque fase processuale, ritenendo
invece che all’interno delle singole fasi, dopo la pronuncia della relativa
sentenza, il calcolo dovesse essere legato alla pena in concreto irrogata».
Dall’analisi delle disposizioni in materia «si evince che il legislatore
ha operato un articolato dosaggio di termini, seguendo i criteri ritenuti
più appropriati per le varie fasi ed evenienze processuali, sempre
con riferimento alla gravità del reato per cui si procede»;
trattasi, quindi, «di un sistema integrato, che non può essere
manipolato senza generare squilibri, i quali dovrebbero essere corretti
mediante scelte discrezionali di questa Corte, che andrebbero a sovrapporsi
a quelle adottate dal legislatore».
2.3. L’udienza preliminare
Nella sentenza n. 384 è stata giudicata non fondata la questione
di costituzionalità dell’art. 423, comma 1, cod. proc. pen, contestato
nella parte in cui non prevede l’obbligo del giudice dell’udienza preliminare
di disporre la notificazione all’imputato contumace del verbale di udienza
che recepisce la modifica dell’imputazione, mediante contestazione di
una circostanza aggravante, operata dal pubblico ministero sulla base
degli stessi atti di indagine che hanno determinato l’esercizio dell’azione
penale.
Secondo il giudice a quo, la norma violerebbe in primis il diritto di
difesa dell’imputato, impedendogli di avvalersi in maniera consapevole
della propria facoltà di accesso ai riti alternativi entro il termine
della formulazione delle conclusioni, nonché il principio di eguaglianza,
sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla fase
dibattimentale.
La Corte, in ordine alla prima censura, mette l’accento sul fatto che
«l’impossibilità di proporre richiesta di rito speciale a
fronte della mutata imputazione in udienza preliminare consegue ad una
duplice, volontaria scelta dell’imputato medesimo: quella di rimanere
contumace in detta udienza e quella di non conferire una procura speciale
al difensore». D’altra parte, prosegue la sentenza, «la modifica
dell’imputazione nell’udienza preliminare – e, in particolare, la contestazione,
nel corso di essa, di una nuova circostanza aggravante – non è
un evento imprevedibile», a maggior ragione quando, come nella specie,
la nuova contestazione si basi su elementi già desumibili dagli
atti di indagine. Alla tesi del rimettente non giova neppure il confronto
con l’art. 520 cod. proc. pen., poiché la notifica del verbale
all’imputato contumace, in caso di nuova contestazione in dibattimento,
non è finalizzata a consentirgli l’accesso ai riti alternativi
ma a permettergli l’esercizio del diritto di difesa in relazione al mutato
quadro accusatorio.
Anche la censura di violazione dell’art. 3 Cost. è da disattendere.
Infatti, se è pur vero che l’udienza preliminare si qualifica,
ormai, come «momento di giudizio di natura non meramente processuale»,
ciò non è sufficiente per «elidere le marcate differenze
contenutistiche rispetto alla fase dibattimentale», poiché,
nonostante i poteri istruttori del giudice dell’udienza preliminare siano
cresciuti rispetto al passato, «la “piattaforma cognitiva” della
sua decisione non attinge però certamente alla pienezza dell’istruttoria
dibattimentale», considerato che la decisione resta calibrata «sull’alternativa
fra il proscioglimento ed il rinvio a giudizio, con esclusione della possibilità
di condanna».
2.4. La prova testimoniale
Con l’ordinanza n. 112 la Corte si è pronunciata sul delicato tema
delle “letture” consentite in dibattimento, e, in particolare, sul dubbio
di legittimità dell’art. 512 cod. proc. pen., ove non consente
di dare lettura, in dibattimento, delle dichiarazioni già rese
al giudice per le indagini preliminari da soggetto che, successivamente,
abbia assunto la veste di “testimone assistito” ex art. 197-bis cod. proc.
pen. e delle quali sia sopravvenuta l’impossibilità di ripetizione.
Si trattava, nella specie, di soggetto che aveva reso dichiarazioni in
qualità di coimputato nel medesimo procedimento ed era deceduto
prima di poter essere ascoltato in qualità di teste assistito.
La Corte ha ritenuto erroneo il presupposto ermeneutico sulla base del
quale il Tribunale rimettente aveva escluso l’applicabilità della
disciplina di cui all’art. 513 cod. proc. pen., ossia che il dichiarante
dovesse essere considerato teste assistito. Infatti, «la “qualifica”
del dichiarante, proprio perché è funzionale alla dichiarazione
dibattimentale, risulta meramente ipotetica prima di tale evenienza storica»,
e «solo all’atto della dichiarazione si potrà valutare la
concreta veste formale rivestita dal soggetto»; se detta qualifica
non viene in rilievo, «la mera potenzialità della sua acquisizione
– peraltro, nella specie, definitivamente preclusa – non può ritenersi
preminente sulla condizione processuale già effettivamente rivestita
dal soggetto al momento in cui le dichiarazioni, poi divenute irripetibili,
siano state rese». Infatti, prosegue la Corte, «la qualifica
del dichiarante – nella prospettiva del regime delle letture e, quindi,
di una utilizzazione processuale estranea al contraddittorio – deve essere
riguardata alla stregua della “condizione” processuale rivestita da quel
soggetto al momento in cui le dichiarazioni sono state rese, giacché
è proprio in funzione di questa condizione soggettiva che gli artt.
512 e 513 cod. proc. pen. hanno rispettivamente calibrato la corrispondente
disciplina delle letture». Pertanto, poiché nella specie
il dichiarante era coimputato nel medesimo procedimento, «la questione
all’esame del Tribunale ben può trovare soluzione nell’ambito di
disciplina dell’art. 513 cod. proc. pen.», con conseguente manifesta
infondatezza della questione sollevata.
Sulla utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni assunte
da informatore che non sia stato esaminato come testimone in quanto deceduto
prima della verbalizzazione si è pronunciata l’ordinanza n. 193,
che, nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità
dell’art. 203 cod. proc. pen., nella parte in cui vieta detta utilizzabilità,
ha sottolineato come la norma, «stabilendo il divieto di acquisizione
ed utilizzazione delle informazioni fornite agli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria dagli informatori che non siano stati esaminati come
testimoni, connett[a] tale regime normativo al perdurare del carattere
di anonimato della fonte informativa»; se, per contro, come accaduto
nel caso di specie, «subentra ad opera del medesimo ufficiale di
polizia giudiziaria la rivelazione dell’identità dell’informatore
anche in conseguenza della sua morte, le relative notizie perdono, evidentemente,
la connotazione di informazioni confidenziali» e non trova più
applicazione il disposto dell’articolo impugnato.
In tema di testimoni assistiti di estremo rilievo appare la sentenza n.
381, con la quale la Corte ha sancito l’incostituzionalità dei
commi 3 e 6 dell’art. 197-bis cod. proc. pen., che confliggono con l’art.
3 Cost. nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l’assistenza di
un difensore e l’applicazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
(necessità di riscontri esterni a conferma) anche per le dichiarazioni
rese da coimputati o imputati in procedimento connesso o di reato collegato
nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione
“per non aver commesso il fatto”.
La pronuncia prende spunto dall’ordinanza n. 265 del 2004, che aveva ritenuto
manifestamente infondata la questione di costituzionalità della
medesima norma nella parte in cui stabiliva, attraverso il richiamo all’art.
192, comma 3, cod. proc. pen., che anche le dichiarazioni rese dal coimputato
nei cui confronti fosse stata pronunciata sentenza irrevocabile ex art.
444 cod. proc. pen. dovessero essere valutate unitamente agli altri elementi
di prova che ne confermassero l’attendibilità. In quella sede la
Corte aveva rilevato la “complessa strategia” di fondo del legislatore
nel delineare l’assetto normativo della prova dichiarativa, strategia
consistente nell’«enucleare una serie di figure di dichiaranti nel
processo penale in base ai diversi “stati di relazione” rispetto ai fatti
oggetto di procedimento, secondo una graduazione che, partendo dalla situazione
di assoluta indifferenza propria del teste ordinario, giunge fino alla
forma “estrema” di coinvolgimento, rappresentata dal concorso del dichiarante
nel medesimo reato». Alla luce di tali argomenti, «l’assoggettamento
delle dichiarazioni della persona – che, già coimputata o imputata
di reato connesso o collegato, sia stata assolta “per non aver commesso
il fatto” – alla regola legale di valutazione enunciata dall’art. 192,
comma 3, cod. proc. pen. vale, in realtà, a rendere perenne una
compromissione del valore probatorio delle relative dichiarazioni testimoniali,
la quale si appalesa in sé priva di qualsiasi giustificazione sul
piano razionale: e ciò perché, nei confronti di tale persona,
l’ordinamento ha già acclarato, in via definitiva, l’inesistenza
di qualunque correlazione con il fatto oggetto della verifica processuale».
Pertanto, secondo la Corte, l’aprioristica valutazione negativa del contributo
probatorio offerto da un soggetto ormai immune da ogni interesse all’esito
del giudizio «appare, per un verso, irragionevole, e per altro verso,
in contrasto con il principio di eguaglianza», sia per l’ingiustificata
disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni del teste
ordinario – «e ciò nonostante le tipologie di dichiaranti
in comparazione risultino omogenee, in quanto connotate dalla comune peculiarità
della condizione di assoluta indifferenza rispetto alla vicenda oggetto
di giudizio» – sia per l’ingiustificata parificazione ai soggetti
dichiaranti ex art. 210 cod. proc. pen., tipologia «assolutamente
distinta e non assimilabile: a tacer d’altro, perché contempla
soggetti ancora pienamente coinvolti nel fatto oggetto di giudizio».
Detta irragionevolezza emerge anche sotto il profilo della necessità
dell’assistenza difensiva, che non è presidiata da alcuna giustificazione
normativa apprezzabile ed appare, anzi, «in logico contrasto con
la neutralità del dichiarante rispetto al giudizio, già
affermata dal giudizio di assoluzione».
2.5. I riti alternativi
Nel 2006 la Corte si è occupata di riti alternativi in un numero
limitato di pronunce.
Con l’ordinanza n. 433 è stata dichiarata la manifesta infondatezza
della questione di costituzionalità degli artt. 556, comma 2, e
34, comma 2, cod. proc. pen., contestati, per conflitto con gli artt.
3, 24, 25, 101 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono che l’imputato
tratto a giudizio mediante citazione diretta, dopo che il giudice dibattimentale
abbia respinto in limine litis la sua richiesta di giudizio abbreviato
subordinato ad integrazione probatoria, possa rinnovare la richiesta davanti
ad un diverso giudice, investito del procedimento in forza della sopravvenuta
incompatibilità del primo. Il rimettente muove dalla constatazione
che nel giudizio a citazione diretta non può trovare applicazione
il meccanismo di rinnovazione della domanda già rigettata dal giudice
delle indagini o dell’udienza preliminare, introdotto nell’ordinamento
per effetto della sentenza n. 169 del 2003. Peraltro, osserva la Corte,
«la continuità della fase in cui si innestano il provvedimento
di rigetto e la conseguente celebrazione del giudizio di merito osta,
di per sé, ad una emulazione del meccanismo di reiterazione della
domanda» e di ciò si è avveduto lo stesso rimettente,
che sollecita la dichiarazione di illegittimità dell’art. 34, comma
2, cod. proc. pen., «tale da collegare alla deliberazione del provvedimento
negativo una sopravvenuta incompatibilità del giudice procedente».
Puntualizzano i Giudici che la soluzione auspicata dal giudice a quo «condurrebbe
all’assurda conseguenza di una catena potenzialmente infinita di provvedimenti
di rigetto e di sopravvenute incompatibilità». Quindi, «risulta
del tutto fisiologica una eterogeneità dei meccanismi di sindacato
sui provvedimenti che regolano l’introduzione dei riti speciali quando
l’azione penale viene esercitata secondo modalità che consentono
al pubblico ministero l’accesso diretto alla sede dibattimentale»,
considerando, altresì, che la celebrazione del dibattimento in
seguito al rigetto dell’istanza di abbreviato non esclude che, in esito
al giudizio, debba essere valutato se sia legittima una commisurazione
della pena senza la diminuente prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc.
pen..
Di interesse è anche l’ordinanza n. 455, in cui vengono giudicate
manifestamente infondate due distinte questioni di costituzionalità
concernenti la riforma del patteggiamento introdotta con la legge 12 giugno
2003, n. 134.
E’ stato, in primis, analizzato il dubbio se l’art. 5, commi 1 e 2, della
citata legge, nel consentire all’imputato di richiedere un termine, non
inferiore a quarantacinque giorni, per valutare l’opportunità di
formulare la richiesta di patteggiamento alla luce della nuova disciplina,
con decorrenza dalla prima udienza utile successiva all’entrata in vigore
della novella, violi gli artt. 3 e 111 Cost.: partendo dal presupposto
che «la scelta sottesa alla norma censurata costituisce espressione
dell’ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nel regolare
gli effetti, nei processi in corso, di nuovi istituti processuali o delle
modificazioni apportate ad istituti già esistenti», la Corte
ha concluso che «lo spatium deliberandi accordato all’imputato»
non può ritenersi «manifestamente irrazionale né incompatibile
con il principio della ragionevole durata del processo, dovendo quest’ultimo
principio essere contemperato con la tutela di altri diritti costituzionalmente
garantiti, ad iniziare dal diritto di difesa».
La seconda questione riguarda, invece, l’art. 444, comma 1-bis, cod. proc.
pen., come introdotto dalla legge n. 134 del 2003, ed in particolare l’esclusione,
dal nuovo regime del patteggiamento c.d. “allargato”, degli imputati di
reati la cui pena edittale non sarebbe di per sé ostativa all’accesso
al rito, quale, in specie, il delitto ex art. 416-bis cod. pen., nonché
dei recidivi reiterati. In ordine a questi ultimi, la Corte ha considerato
«coerente con le finalità perseguite in via generale dall’ordinamento
penale che il legislatore – nell’estendere la sfera applicativa del rito
alternativo – abbia previsto specifiche esclusioni soggettive nei confronti
di coloro che hanno dimostrato un rilevante grado di capacità a
delinquere», dato che la recidiva reiterata, sintomatica di una
pericolosità soggettiva più intensa rispetto alle altre
forme di recidiva, rappresenta elemento impeditivo dell’applicazione di
numerosi istituti. Per quanto concerne, invece, il delitto di cui all’art.
416-bis cod. pen., «vale osservare che l’ordinamento annovera un’ampia
gamma di ipotesi nelle quali, per ragioni di politica criminale, il legislatore
connette al titolo di reato – e non (o non soltanto) al livello della
pena edittale – l’applicabilità di un trattamento sostanziale o
processuale più rigoroso», mentre appaiono inconferenti i
tertia comparationis indicati dal rimettente per suffragare la denunciata
disarmonia del sistema, ossia concussione, corruzione, rapina, estorsione,
che sono fattispecie «del tutto eterogenee rispetto a quelle in
rapporto alle quali è sancita l’esclusione»; come inconferente
appare il raffronto sia con il patteggiamento “infrabiennale”, «raffronto
non significativo proprio alla luce del diverso livello della pena concordata
nei due casi», sia con il giudizio abbreviato, «trattandosi
di istituto nettamente differenziato non solo sul piano delle connotazioni
astratte […] ma anche su quello degli effetti pratici».
2.6. Il procedimento penale davanti al giudice
di pace
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace si segnala l’ordinanza
n. 225 che, ponendosi in una linea di continuità con la giurisprudenza
precedente della Corte (ordinanze n. 86 e 333 del 2005, richiamate), ha
concluso per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità
dell’art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, a pena di
nullità, che la citazione in giudizio dinanzi al giudice di pace
debba contenere l’avviso all’imputato della possibilità di determinare
l’estinzione del reato mediante condotte riparatorie antecedenti l’udienza
di comparizione. Nel sottolineare come il rimettente si fosse limitato
a riproporre la medesima questione già giudicata manifestamente
infondata nel 2005 senza prospettare profili ulteriori di censura, la
Corte ha ribadito le ragioni già espresse nei citati precedenti,
ossia, non solo che «l’imputato, all’udienza di comparizione, è
necessariamente assistito da un difensore tecnico, il quale può
renderlo edotto degli effetti della riparazione», ma anche che «il
giudice può disporre una sospensione del dibattimento, finalizzata
a consentire detta riparazione, anche quando lo stesso imputato non abbia
potuto realizzarla in precedenza per non essere stato informato della
relativa opportunità».
3. Il contenzioso tributario
La competenza del giudice tributario in materia di sanzioni per l’impiego
di lavoratori irregolari è oggetto delle ordinanze n. 36, n. 93
e n. 219, che hanno disposto la restituzione degli atti ai rimettenti
in ordine alla questione di costituzionalità dell’art. 3, comma
3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall’art.
1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, poiché successivamente alle
ordinanze di rimessione, la sentenza n. 144 del 2005 «ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella
parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto
di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1 gennaio dell’anno
in cui è stata constatata la violazione». Per la motivazione
addotta dalla Corte in tale pronuncia, si veda il paragrafo relativo al
diritto di difesa.
Sullo stesso tema si è espressa anche l’ordinanza n. 34, che ha
altresì pronunciato la manifesta infondatezza del dubbio di legittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 5, del medesimo decreto-legge nella
parte in cui, disponendo che l’Agenzia delle entrate irroghi la sanzione
suddetta, esclude l’applicazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 472, che disciplina il procedimento di irrogazione della sanzioni
amministrative connesse a violazioni di norme tributarie, prevedendo la
necessità che l’organo procedente effettui la previa notifica dell’atto
di contestazione, con indicazione, a pena di nullità, dei fatti
attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate
etc.. Secondo la Corte, detta esclusione non costituisce un’irragionevole
limitazione del diritto di difesa, ma anzi, trova la propria giustificazione
«nell’esigenza di semplificazione del procedimento di irrogazione
della sanzione» e «nella circostanza che gran parte degli
elementi che di regola sono portati a conoscenza del destinatario tramite
l’atto di contestazione, nel caso in esame sono da quello già conosciuti,
per essere emersi nel corso dell’ispezione svolta dagli organi accertatori».
L’ordinanza n. 94, nel concludere per la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità dell’art.2, comma 1, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 laddove non esclude dalla giurisdizione tributaria
le controversie riguardanti le sanzioni irrogate per l’impiego di lavoratori
irregolari, ha contestato la linea di lettura prospettata dal rimettente,
a giudizio del quale il presupposto per la sussistenza della giurisdizione
tributaria sta nella natura del soggetto competente ad irrogare la sanzione,
«e cioè che si tratti di uffici finanziari, restando invece
irrilevante la natura delle violazioni cui le sanzioni sono riferite».
Richiamando il precedente di cui all’ordinanza n. 36 del 2006, la Corte
sottolinea che «il giudice a quo non ha tratto dalle premesse argomentative
da lui stesso svolte le dovute conseguenze interpretative, valorizzando,
in particolare, la natura tributaria del rapporto cui deve ritenersi imprescindibilmente
collegata la giurisdizione del giudice tributario, e, limitandosi, invece,
a considerare il solo dato formale e soggettivo, relativo all’ufficio
competente ad irrogare la sanzione».
Con altre tre pronunce la Corte è tornata ad occuparsi del processo
tributario, affrontandone profili diversi.
Nell’ordinanza n. 144 è stata vagliata la questione di legittimità
dell’art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art.
22 dello stesso decreto, contestato nella parte in cui non prevede la
sanzione dell’inammissibilità della costituzione del resistente
che non avvenga nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del
ricorso, così determinando una ingiustificata disparità
di disciplina delle conseguenze della tardiva costituzione del ricorrente
e di quella del resistente nel processo tributario: la questione è
stata giudicata manifestamente infondata sia «sotto il profilo della
violazione dell’art. 3 Cost., essendo diversa la disciplina delle conseguenze
derivanti dalla tardiva costituzione, evidente riflesso della ben diversa
posizione che, specie in un processo di tipo impugnatorio come quello
tributario, la legge coerentemente attribuisce al ricorrente ed al resistente»,
sia sotto il profilo della violazione dei principi del giusto processo,
«potendo la tardiva costituzione del convenuto dar luogo, se così
prevede la legge e nei limiti in cui lo prevede, a decadenze sia di tipo
assertivo che probatorio, ma mai ad una irreversibile dichiarazione di
contumacia, del tutto sconosciuta all’ordinamento».
L’art. 7, lettera f), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 è al
centro dell’ordinanza n. 179, che, nel concludere per la manifesta infondatezza
della questione di costituzionalità della parte della norma che
non prevede, per il giudice tributario, alcuna deroga al vincolo della
residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria
presso cui presta servizio, ha evidenziato come la denunciata ingiustificata
disparità di trattamento tra i giudici tributari e i magistrati
amministrativi non sussista, in quanto «le fattispecie poste a raffronto
sono eterogenee», poiché «le posizioni dei magistrati
che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali
e quelle dei componenti le commissioni tributarie, che esercitano funzioni
onorarie, non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione del
rispetto del principio di eguaglianza».
Sull’art. 13, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 545 del 1992 si è
espressa l’ordinanza n. 180, per affermare la manifesta inammissibilità
della questione, prospettata in ordine all’art. 111, secondo comma, Cost.,
relativa alla legittimità della disposizione che prevede per i
giudici tributari un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito: infatti,
«la norma censurata riguarda esclusivamente la misura del compenso
del giudice tributario e, pertanto, non attiene né alla composizione,
né alla costituzione del giudice medesimo, cioè alla legittimazione
di questo ad esercitare le proprie funzioni» e, come già
affermato in relazione ad analoghe questioni, la norma, concernendo «i
compensi previsti per i componenti delle commissioni tributarie, non incide
né sul rapporto in ordine al quale il giudice rimettente è
chiamato a decidere, né sulla composizione dell’organo giudicante».
4. Il giudizio di responsabilità contabile
In materia di giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei
conti, ed in particolare di potere di archiviazione del procuratore regionale
contabile nei procedimenti di responsabilità amministrativa, l'ordinanza
n. 261 ha concluso per la manifesta inammissibilità della questione
di costituzionalità dell'art. 5, comma 1, del d.l. 15 novembre
1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994,
n. 19, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Il
rimettente, nel configurare l'archiviazione come atto interno, non conoscibile
né dal giudice né dai convenuti tratti a giudizio successivamente
alla disposta chiusura di istruttoria a carico di altri soggetti non citati
dal pubblico ministero, prospetta la violazione degli artt. 3, 24, secondo
comma, e 111, secondo comma, Cost..
La Corte, facendo riferimento al precedente di cui alla sentenza n. 415
del 1995, ha ribadito che nei giudizi di responsabilità innanzi
alla Corte dei conti, l’attività anteriore alla citazione è
preordinata all’eventuale instaurazione del giudizio, ma non assume carattere
decisorio, anche quando si concluda con un’archiviazione; si legge nella
motivazione che, «essendo l’archiviazione, in alternativa alla citazione,
l’atto con cui può concludersi l’attività di indagine del
pubblico ministero prima del processo, ogni questione relativa all’assenza
di un controllo esterno del giudice sulla legittimità dell’inazione
del pubblico ministero ovvero concernente la motivazione, il deposito
e la comunicazione dell’atto di archiviazione, si colloca in una fase
anteriore al giudizio di responsabilità, che si apre con l’atto
di citazione emesso dal pubblico ministero». Nella specie, la questione
è stata sollevata dal giudice una volta terminata la fase delle
indagini rimessa al pubblico ministero e quando, ormai, il giudizio di
responsabilità a carico di altri soggetti si era instaurato con
l’emissione dell’atto di citazione, con la conseguenza che la soluzione
del dubbio non era necessaria ai fini del giudizio di cui era investito
il rimettente, ove «rileva solo la correttezza del potere istruttorio
esercitato dalla Corte dei conti con l’ordine di acquisizione dell’atto
di archiviazione» e vengono in considerazione altre norme, diverse
da quella denunciata.
Sul tema della responsabilità dei magistrati per danni causati
all’erario per il non corretto esercizio dell’attività giudiziaria
si è pronunciata l’ordinanza n. 273, che viene diffusamente analizzata
nel capitolo relativo alle norme di interpretazione autentica.
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