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Interventi dei Presidenti


Conferenza stampa del Presidente  Dott. Franco Bile
La giustizia costituzionale nel 2006


Relazione in occasione della conferenza stampa del presidente Franco Bile

Sezione VI
La tutela dei diritti nella giurisdizione

1. Il procedimento civile
1.1. Incompatibilità all’esercizio delle funzioni

Il tema delle incompatibilità a svolgere funzioni giudiziarie per i giudici di pace è oggetto della sentenza n. 60, in cui la Corte sancisce l’illegittimità dell’art. 8, comma 1, lettera c-bis), della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo introdotto dall’art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, censurato, in riferimento agli artt. 3, 102 e 107, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce una preclusione a svolgere dette funzioni per coloro che esercitano “attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività”. La Corte ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui estende l’incompatibilità parentale «all’intero territorio nazionale, anziché limitarla al circondario del tribunale nel quale è esercitata detta attività professionale»: se è vero, infatti, che «la ratio delle norme che stabiliscono cause di incompatibilità all’esercizio di determinate funzioni, consiste, in generale, nella necessità di prevenire possibili conflitti di interesse, per garantire l’imparzialità dei poteri pubblici e […] nell’esigenza di tutelare la sostanza e l’immagine dell’indipendenza dei giudici», altrettanto innegabile è che «la previsione di una incompatibilità parentale assoluta ed estesa a tutto il territorio nazionale, dettata solo per i giudici di pace, […] esclude dalla possibilità di ottenere la nomina […] una categoria potenzialmente molto vasta di cittadini, in possesso degli ulteriori requisiti di legge, per la semplice circostanza di avere parenti o affini operanti, nel settore in questione, in qualunque luogo della Repubblica», con la conseguente impossibilità per l’interessato di rimuovere la causa di incompatibilità.
Secondo la Corte, «è irrazionale il sacrificio incondizionato del diritto di accedere all’ufficio di giudice di pace di una categoria di cittadini identificati non per una situazione personale o professionale, ma solo per la relazione esistente con il “coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado”». A ciò si aggiunga che «le incompatibilità parentali previste per l’altra attività professionale presa in considerazione dalla legge, quella di avvocato, [sono] invece limitate al circondario»: conclusivamente, «l’introduzione dell’incompatibilità su base nazionale, per chi abbia congiunti operanti nel ramo assicurativo, determina un salto di qualità, perché implica, come effetto secondario, la non rimovibilità della preclusione, con un trattamento giuridico fortemente deteriore rispetto a quello di chi abbia congiunti avvocati, in contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost.».

1.2. La competenza per territorio
L’art. 38 cod. proc. civ. è al centro della questione affrontata dalla sentenza n. 41, in cui viene giudicata illegittima la norma, in combinato disposto con l’art. 102 dello stesso codice, nella parte in cui “in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti”. «La questione è – sintetizza la Corte – se i precetti di cui agli artt. 25 e 24 Cost. consentono che, ferma l’esigenza “pubblicistica” del simultanues processus, l’accordo (espresso o tacito) di deroga della competenza territoriale intervenuto in corso di causa con taluno dei convenuti, vincoli anche il convenuto che, attraverso la espressa e rituale proposizione dell’eccezione di incompetenza territoriale, non aderisca a tale accordo ed esiga che il simultanues processus si svolga davanti ad un giudice individuato in base a criteri legali».
Si legge nella motivazione che «la soluzione non può esser dubbia, quando si consideri che il conflitto tra i convenuti litisconsorti è tra chi, proponendo l’eccezione, invoca la competenza del giudice naturale precostituito per legge e chi, viceversa, non si oppone a che il giudizio si svolga davanti ad un giudice individuato differentemente da quanto previsto dalla legge»: in tale situazione, «il foro convenzionale può prevalere su quello legale solo se nessuno dei convenuti vi si opponga» e «costituisce palese violazione del precetto per cui “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge” ritenere inefficace l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile, per ciò solo che essa è sollevata da taluno soltanto dei litisconsorti convenuti in causa inscindibile».
In merito al medesimo articolo 38 cod. proc. civ., è da registrare l’ordinanza n. 165, che, concludendo per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del comma secondo, ultimo periodo, laddove permette all’attore di aderire in ogni tempo all’eccezione di incompetenza territoriale derogabile ritualmente proposta dal convenuto, ha sottolineato come «la possibilità per il convenuto di rinunciare all’eccezione esclud[a] in radice […] che egli si trovi in una “posizione passiva di soggezione”, con violazione del principio della “parità delle armi” e, dall’altro lato, la circostanza che il processo “continua” […] davanti al giudice la cui competenza scaturisca dall’adesione dell’attore all’indicazione del convenuto esclud[a] ogni lesione del c.d. “principio dell’economia processuale”, la cui più efficace tutela, peraltro, la legge affida al giudice, attribuendogli il potere di delibare la fondatezza della questione di competenza sollevata dal convenuto e di stabilire se essa meriti una pronta decisione».

1.3. Morte della parte costituita
Nell’ordinanza n. 91 viene dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 300 cod. proc. civ., considerato in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede che, in caso di morte della parte costituita, la cui conoscenza sia acquisita nel processo indipendentemente dalla dichiarazione dell’evento interruttivo da parte del suo procuratore, il giudice debba disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi. La Corte, definendo erroneo il presupposto interpretativo del rimettente, che invoca come tertium comparationis l’orientamento giurisprudenziale per cui, se un coerede si costituisce volontariamente, deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, anche quando manchi la dichiarazione del procuratore della parte defunta, ha sottolineato che, «quando il difensore della parte costituita non dichiari l’evento interruttivo, il processo resta pendente fra le parti originarie (quindi nei confronti del de cuius), salva l’efficacia della sentenza contro i successori», con la conseguenza che non è comparabile «l’ipotesi in cui il litisconsorzio manchi, perché il processo è incardinato nei confronti di una parte singola (il de cuius), con quella che ricorre quando uno fra i coeredi del defunto si costituisca in prosecuzione volontaria», dato che «solo in questa seconda situazione, poiché l’art. 110 cod. proc. civ. impone la prosecuzione nei confronti del successore a titolo universale, se vi sono più successori, la prosecuzione deve avvenire nei confronti di tutti» e «se nessuno dei coeredi è ancora in causa, non si può configurare una situazione di litisconsorzio necessario e, quindi, non si può porre un problema di integrazione del contraddittorio».

1.4. Le controversie in materia di circolazione stradale
Nel 2006 sono state sottoposte all’attenzione della Corte molte questioni attinenti, a vario titolo, la materia della circolazione stradale: peraltro, solo in un numero limitato di casi è stato affrontato l’esame del merito, mentre assai numerose sono le pronunce di manifesta inammissibilità, o per omessa descrizione della fattispecie, o per carenze di motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza, o per censura di norma inconferente (si vedano, a titolo di esempio, le ordinanze n. 43, 97, 113, 123, 150, 151, 228, 264).
Al di là di questi casi, meritano un’analisi a sé i seguenti provvedimenti.
Appare innanzitutto interessante segnalare l’ordinanza n. 462 in tema di opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada, ordinanza con la quale è stato respinto il dubbio di costituzionalità dell’art. 204-bis, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che non prevede per i ricorrenti residenti all’estero un termine più lungo per proporre opposizione: dopo aver premesso che «le determinazioni in ordine alla fissazione dei termini processuali rientrano nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della ragionevolezza», la Corte ha escluso la lamentata disparità di trattamento sia rispetto alla situazione disciplinata dall’art. 205 del medesimo d.lgs., «che concerne la diversa, non comparabile, fattispecie dell’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione», sia rispetto alla fattispecie oggetto dell’art. 201 del medesimo decreto, «in quanto la regolamentazione dei termini per gli adempimenti interni al procedimento amministrativo e la disciplina concernente l’impugnazione dell’atto della pubblica amministrazione innanzi al giudice riguardano situazioni non omogenee».
La Corte si è pronunciata anche in tema di applicazione del principio di personalità della responsabilità in caso di sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada. Di interesse appare l’ordinanza n. 96, nella quale è stato ribadito quanto già sottolineato nella sentenza n. 27 del 2005 a proposito della illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante dalla modifica apportata dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, che stabiliva, nel caso in cui il conducente non fosse stato identificato al momento dell’accertamento dell’illecito, che la decurtazione dei punti dalla patente di guida venisse attribuita al proprietario del veicolo, salvo che questi non comunicasse il nome di chi era alla guida entro trenta giorni dalla notifica del verbale di contestazione. Con la sentenza n. 27 del 2005 la norma è stata ritenuta incostituzionale: essa «dà vita ad una sanzione assolutamente sui generis, giacché la stessa – pur essendo di natura personale – non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto dal proprietario del veicolo», con la conseguenza che «la peculiare natura della sanzione […] e segnatamente la sua incidenza sulla “legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo” fa emergere l’irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell’infrazione».
Lo stesso art. 126-bis non contrasta, invece, con il «preteso principio costituzionale della responsabilità personale del trasgressore ex art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689» sotto il profilo, preso in esame dall’ordinanza n. 188, della estensione ad altri soggetti (proprietario del veicolo, usufruttuario, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria etc.) dell’obbligo di pagamento in solido con l’autore della violazione della somma da questi dovuta a titolo di sanzione pecuniaria: infatti, «allorché venga in rilievo l’applicazione di sanzioni non aventi natura personale, quali quelle pecuniarie o comunque incidenti sul patrimonio del soggetto che le subisce, la responsabilità del proprietario di un veicolo […] per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale» e l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 deve essere letto congiuntamente al successivo art. 6, che disciplina, per le sole sanzioni pecuniarie, la “solidarietà passiva tra il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione …e l’autore della stessa”. La questione è stata, perciò, dichiarata manifestamente infondata (sulle ulteriori questioni esaminate nell’ordinanza in oggetto si veda il paragrafo relativo al diritto di difesa).
La medesima norma è al centro dell’analisi condotta con l’ordinanza n. 45, che, facendo leva sulla palese diversità delle posizioni del conducente e del passeggero, ha concluso per la manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità della disposizione che prevede la decurtazione di cinque punti dalla patente in caso di mancato uso della cintura di sicurezza solo in capo al conducente e non in capo al passeggero (sul punto, v. anche ordinanza n. 169).
In questa sede deve essere citata anche l’ordinanza n. 292, in particolare nella parte in cui affronta, giudicandolo manifestamente infondato, il dubbio di costituzionalità dell’art. 204-bis, commi 7 e 8, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, contestato dal giudice di pace di Forlì in quanto sancirebbe la “eguaglianza di sanzioni per l’economicamente debole e l’economicamente forte”, stigmatizzando il fatto che il soggetto non abbiente, al fine di ottenere la rateazione dal giudice di pace, sarebbe costretto a “presentare ricorso, con tutte le conseguenze di spese a carico ed aumenti in caso di rigetto”.
In merito alla prima doglianza, la Corte si limita a richiamare il costante ordinamento secondo cui «rientra nella discrezionalità del legislatore sia l’individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni», con il limite della ragionevolezza, non senza evidenziare che «l’ipotetico accoglimento della questione equivarrebbe a postulare la necessità, invero paradossale, di una “graduazione” legislativa della misura delle sanzioni pecuniarie […] non già in base alla gravità dell’infrazione commessa, bensì alle capacità economiche del responsabile».
Con riferimento alla seconda censura, «deve osservarsi come l’ordinamento contempli diversi strumenti per “neutralizzare” l’inconveniente, al quale sono esposti i soggetti non abbienti, costituito dalla soggezione, nell’adire le vie giudiziali, agli oneri economici occorrenti per il ricorso all’assistenza difensiva, nonché a quelli (eventualmente) conseguenti alla reiezione della domanda», ossia, la possibilità di fruire del patrocinio a spese dello Stato e la compensazione “per giusti motivi” delle spese di lite.
Si conclude con una pronuncia di manifesta inammissibilità l’ordinanza n. 244, avente ad oggetto le doglianze riferite al già citato art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, introdotto dal d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 (e successive modificazioni), e all’art. 180, comma 8, i quali, nel sanzionare sul piano pecuniario la mancata comunicazione, da parte del proprietario del veicolo, dei dati del conducente non identificato al momento dell’infrazione, violerebbe l’art. 3 Cost., in particolare perché la sanzione colpirebbe indifferentemente sia chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati, sia chi, “presentandosi o scrivendo”, espliciti le ragioni che gli impediscono di ottemperare, fornendo una giustificazione “legittima e ragionevole”.
Secondo la Corte, il rimettente ha omesso di verificare se il rinvio dell’art. 126-bis, comma 2, alla sanzione prevista dall’art. 180, comma 8, «non sia esteso anche ai presupposti necessari, ai sensi della norma richiamata, per l’irrogazione di tale sanzione» e, soprattutto, non ha dato rilievo al fatto che «agli illeciti amministrativi contemplati dal codice della strada si applica la disciplina generale dell’illecito depenalizzato di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 89, il cui art. 3, nel subordinare la responsabilità all’esistenza di un’azione od omissione che sia “cosciente e volontaria”, ha inteso, appunto, prevedere il caso fortuito o la forza maggiore quali circostanze idonee ad esonerare l’agente da responsabilità».
Infine, nell’ordinanza n. 307 – di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 201, comma 1-bis, lettere e) ed f), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui, per le violazioni del codice della strada rilevate mediante strumenti elettronici, esonerano l’amministrazione all’obbligo della contestazione immediata dell’infrazione – la Corte specifica che «l’omissione della contestazione immediata di un’infrazione punita con misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa» e che «la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti» in occasione della redazione del verbale di contestazione «non condiziona affatto la possibilità di tutela giurisdizionale, potendo questa intervenire dopo un atto dell’amministrazione lesivo della posizione del responsabile […], che è normalmente l’atto (ordinanza ingiunzione) che contiene la determinazione e l’irrogazione della sanzione».

1.5. Il procedimento di esecuzione forzata
In questo ambito deve essere inserita la sentenza n. 343, con la quale la Corte ha ritenuto non fondata, nei sensi specificati in motivazione, la questione di costituzionalità dell’art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modificazioni, che dispone che il pignoramento di crediti di cui all’art. 543 cod. proc. civ. promosso nei confronti di enti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell’esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura civile è promossa. Secondo il rimettente, la norma violerebbe gli artt. 3, primo comma, 24, commi primo e secondo, e 97, primo comma, Cost. nella parte in cui non prevede che anche l’intervento ex art. 551 cod. proc. civ. del creditore di detti enti sia proposto esclusivamente nei processi esecutivi per espropriazione di crediti ex art. 543 cod. proc. civ. pendenti dinanzi al giudice dell’esecuzione della sede principale del tribunale nel cui circondario ha sede l’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento posto a fondamento dell’intervento; questo in quanto la disposizione, introducendo una deroga alla regola della competenza ex art. 26, comma secondo, cod. proc. civ., «è insuscettiva di applicazioni estensive», con la conseguenza che non può essere applicata agli interventi, in quanto non espressamente richiamati: ciò sarebbe confermato dal richiamo al solo atto introduttivo (pignoramento) dell’espropriazione forzata presso terzi e dall’utilizzo dei verbi “promuovere” ed “instaurare”, «che sottolineano l’esclusività del collegamento funzionale con il momento di esercizio originario dell’azione esecutiva».
Obietta la Corte che «la pluralità di argomenti addotti dal rimettente è solo apparente, in quanto tutti presuppongono, e si fondano sul significato attribuito alla prima locuzione: essendo evidente che, se per pignoramento di crediti si intende non l’atto introduttivo della procedura esecutiva, ma l’espropriazione dei crediti, i verbi “promuovere” e “instaurare” [...] possono ben intendersi come riferiti a qualsiasi azione esecutiva esperita dai creditori, anche a mezzo di intervento».
Pertanto, poiché tale interpretazione è idonea a fugare i dubbi di illegittimità costituzionale, «deve concludersi che è doveroso intendere la norma censurata nel senso che il creditore […] deve agire esecutivamente, a pena di improcedibilità, anche in qualità di interveniente, innanzi al giudice dell’esecuzione della sede principale del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale agisce» e la questione va dichiarata non fondata, nei sensi specificati in motivazione.
In materia di tutela giurisdizionale esecutiva deve essere menzionata anche la sentenza n. 355, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4. Per comprendere la portata esatta della problematica è necessario premettere che il decreto-legge in esame ha “duplicato” i soggetti di diritto facenti capo all’Ordine Mauriziano di Torino, lasciando sopravvivere l’Ente Ordine Mauriziano, che continua a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni, e creando la Fondazione Ordine Mauriziano, cui sono stati trasferiti l’intero patrimonio dell’Ente, ad esclusione dei presidi ospedalieri, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli contenziosi, di cui era titolare l’Ente all’entrata in vigore del decreto, e le situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall’Ente. In particolare, l’articolo censurato stabilisce che, dall’entrata in vigore del decreto e per un periodo di ventiquattro mesi, “le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’Ordine Mauriziano, ovvero la stessa opposizione, benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice; gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva” che viene formata dal legale rappresentante della Fondazione in funzione di commissario straordinario. Secondo il rimettente, questa disposizione sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost.: il giudice parte dalla considerazione che, se la locuzione “opposizione giudiziale” non può riferirsi all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. per la quale non è previsto alcun termine, “si deve ritenere che il legislatore abbia voluto fare implicito riferimento ai procedimenti esecutivi intrapresi sulla base di titoli esecutivi caratterizzati dal fatto di essere adottati all’esito di un procedimento di cognizione sommaria in cui può inserirsi, come fase eventuale, un giudizio di opposizione a cognizione piena” (come era nel caso di specie in cui l’esecuzione era stata promossa in forza di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo). Inoltre, dalla lettera della norma il rimettente evince che il provvedimento giudiziale con il quale le procedure esecutive pendenti “sono dichiarate estinte” ha portata meramente dichiarativa di un effetto già prodottosi ope legis dalla data di entrata in vigore del decreto. Ciò comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento fra creditori, poiché quelli intervenuti successivamente all’entrata in vigore del decreto sulla base di titoli esecutivi identici non possono avvalersi della previsione, riferibile solo ai creditori anteriori, per cui “gli importi dei relativi debiti sono inseriti nella massa passiva”. Inoltre, l’inserimento in tale massa dovrebbe aver luogo anche per i creditori che sono sì intervenuti prima dell’entrata in vigore del decreto, ma sulla base di titoli privi di efficacia esecutiva, con conseguente irragionevole parità di trattamento per soggetti in posizioni differenti. Infine, si censura anche l’ingiustificata disparità che la norma creerebbe fra creditori muniti di titoli esecutivi provenienti da procedimenti a cognizione sommaria e creditori forniti di titoli esecutivi di specie diversa, nonché l’irragionevolezza di prevedere una dichiarazione di estinzione per un periodo temporaneo di ventiquattro mesi.
La Corte individua in primis la funzione della norma che, al pari delle altre contenute nel decreto-legge n. 277 del 2004, ha lo scopo di «assoggettare i beni della Fondazione ad una procedura esecutiva di tipo concorsuale in luogo di quelle singolari»: se il connotato essenziale di ogni procedura ispirata al principio della concorsualità è l’attuazione della par condicio creditorum, è alla luce di tale principio che le disposizioni del decreto, e quella impugnata, devono essere lette, al fine di far sì che «il comune rischio di inadempimento del debitore e di incapienza di una qualsivoglia procedura esecutiva individuale risulti razionalizzato perché il pagamento avviene non già secondo il (casuale e contingente) andamento delle singole procedure individuali, bensì nel rispetto del canone della par condicio creditorum».
Perciò, l’interpretazione della locuzione “opposizione giudiziale” proposta dal rimettente non può, secondo la Corte, essere condivisa, perché, forzando la lettera della legge, viola fondamentali precetti costituzionali, si pone in contrasto «con l’essenza stessa del carattere concorsuale della procedura», poiché comporta che «l’ammissione alla massa passiva – lo strumento, cioè, attraverso il quale si attua la par condicio creditorum – sarebbe riservata, del tutto irragionevolmente, soltanto ai creditori muniti di (titolo esecutivo costituito da) decreto ingiuntivo (definitivamente) esecutivo», mentre ne risulterebbero esclusi i creditori muniti di (titolo esecutivo costituito da) sentenza o altro provvedimento irretrattabile». In realtà, «l’opposizione giudiziale […] alla quale si riferisce la norma censurata allude genericamente a qualsiasi rimedio lato sensu impugnatorio volto a contrastare la formazione di un titolo esecutivo giudiziale».
Inoltre, la legge è inequivoca nel senso che «l’ammissione nella massa passiva riguarda tutti, ed esclusivamente, i debiti […] maturati fino alla data di entrata in vigore del decreto», con la conseguenza che, non solo «è irrilevante il momento dell’(eventuale) intervento nella procedura esecutiva» ma altresì che «l’inserimento nella massa passiva è definitivo e non già provvisorio»: infatti, se il commissario istituisce apposita gestione separata, costituita da una massa passiva ed una attiva, tale gestione può cessare solo dopo che i beni di cui alla massa attiva siano stati impiegati per la soddisfazione dei creditori ammessi al passivo, e il potere del commissario di alienare i cespiti, essenziale per la formazione della massa attiva, presuppone il venir meno del vincolo di destinazione impresso sugli stessi con il pignoramento, e il lamentare che il legislatore abbia optato per l’estinzione delle procedure esecutive anzichè per la temporanea improseguibilità contraddice la possibilità stessa di formare una massa attiva e il senso della formazione di una massa passiva.

1.6. Le controversie in materia di spese di giustizia
Anche nel 2006 la Corte è tornata sul tema, già affrontato nell’anno precedente, della costituzionalità dell’art. 170 del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che attribuisce al giudice monocratico la competenza a conoscere dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione di compensi professionali anche quando il provvedimento opposto sia stato pronunciato da giudice in composizione collegiale. Richiamando la motivazione delle sentt. n. 52 e 53 del 2002, l’ordinanza n. 52 ha ritenuto la questione manifestamente infondata: quanto al contestato contrasto con l’art. 25 Cost., chiamato a rafforzare la dedotta violazione dell’art. 76 Cost., in riferimento a materia che sarebbe coperta da riserva assoluta di legge, la pronuncia si limita a «sottolineare che la norma impugnata disciplina la composizione dell’organo giudicante e non certamente la competenza»; quanto al contestato contrasto con l’art. 3 Cost., appare «al contrario, ragionevole il sistema di attribuzione del reclamo al giudice monocratico […], in rapporto ad esigenze di buona amministrazione, rapidità, economia delle risorse».

1.7. Le controversie in materia societaria
La sentenza n. 415 ha ritenuto non ammissibile la questione di legittimità dell’art. 10, commi 1 e 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, contestato, per contrasto con gli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost., nella parte in cui “prima vieta e poi sancisce la decadenza dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti successivamente alla notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, anche quando tale ultima istanza sia stata notificata da parte convenuta dopo la sua costituzione, nella pendenza del termine per il deposito, a cura di parte attrice, della memoria di replica di cui agli artt. 4, secondo comma, e 6, primo e secondo comma, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5”. Poichè il rimettente «riferisce che la convenuta, con la comparsa di costituzione, aveva chiesto il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto, ma non espone neppure sinteticamente gli argomenti addotti a sostegno di siffatte generiche conclusioni e non riferisce quindi se il contenuto delle difese (della convenuta) fosse tale da determinare un ampliamento dell’oggetto dell’indagine processuale rispetto a quello delineato nell’atto di citazione», il suo ragionamento, a parere della Corte, appare inficiato sotto vari aspetti. Infatti, nell’ordinanza di rimessione, «anziché ricollegare, com’è nel sistema del d.lgs. n. 5 del 2003, il potere di notificare e depositare l’istanza di fissazione dell’udienza al contenuto delle difese della parte istante e quindi alla determinazione della materia controversa, si afferma che il decreto attribuisce “al convenuto la facoltà di utilizzare lo strumento processuale dell’istanza di fissazione dell’udienza senza alcuna limitazione” e gli “consente anche di ostacolare l’effettivo esercizio del diritto di difesa a danno dell’attore, per tale via riconoscendogli il potere di provocare meccanismi anticipati ed impeditivi del diritto di replica, con conseguente disparità di trattamento fra le parti»: peraltro, così, il rimettente «trascura di motivare riguardo alle condizioni che legittimano l’istanza di fissazione dell’udienza, ai modi per farne valere l’illegittimità e all’individuazione degli organi a ciò deputati». Ciò determina una carenza di motivazione anche in ordine alla sua legittimazione a sollevare la questione, in quanto, se un singolo componente di un organo giurisdizionale collegiale può sollevare questioni di costituzionalità limitatamente a questioni vertenti su norme che egli deve applicare, nella specie il rimettente – giudice relatore in una causa collegiale – ha addotto il proprio potere di ammettere le prove ma considerandolo in via astratta «e non con riferimento alle disposizioni che […] regolano l’istanza di fissazione dell’udienza e la sua idoneità a provocare le decadenze di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 5 del 2003».

1.8. Le procedure concorsuali
Nel 2006 la Corte ha reso numerose pronunce aventi ad oggetto, a vario titolo, le procedure concorsuali.
L’ordinanza n. 7 ha sancito la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 53 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevedono che nella fase di osservazione e nella procedura di amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione l’accertamento dei crediti debba avvenire secondo le regole del concorso ancorché i pagamenti debbano seguire le regole ordinarie. I Giudici costituzionali hanno, in particolare, affrontato il dubbio di irragionevolezza dell’art. 18, ossia della norma che introduce una procedura concorsuale di accertamento del passivo nonostante la possibile assenza, nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria cui consegua il risanamento dell’impresa, di una successiva fase liquidatoria. Secondo la Corte, tale dubbio discende dall’erroneo assunto che l’accertamento concorsuale del passivo possa trovare la sua unica giustificazione nella concorsualità anche del procedimento liquidatorio, mentre «nella fase c.d. di “osservazione”, la formazione concorsuale dello stato passivo costituisce all’evidenza strumento per la valutazione, che il tribunale deve compiere, circa la sussistenza delle “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali” cui è condizionata l’ammissione alla procedura» ed essa rappresenta solo «una delle possibili modalità – la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore – attraverso le quali può avvenire l’accertamento dei debiti, a seguito della dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza, nell’ambito di un procedimento, riservato alle sole imprese aventi le caratteristiche di cui all’art. 2 del decreto legislativo, alternativo al fallimento ma pur sempre ispirato al contemperamento tra l’interesse al risanamento dell’impresa e quello, proprio di creditori, al soddisfacimento delle proprie ragioni».
Un particolare risalto, anche per la complessità del tema trattato, ha la sentenza n. 172, con cui la Corte ha risolto nel senso della non fondatezza la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 (c.d. legge Marzano), come modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui consente l’esercizio delle azioni revocatorie, previste dagli artt. 49 e 91 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in costanza di un programma di ristrutturazione dell’impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria.
Il rimettente ravvisava un’irragionevole disparità fra il trattamento riservato all’impresa che abbia in corso un programma di ristrutturazione rispettivamente dall’art. 6 sopracitato e dal d.lgs. n. 270 del 1999, in quanto il primo consente e l’altro esclude – anche nel caso di concordato autorizzato ex art. 78 d.lgs. n. 270 del 1999, nonostante oggetto di disciplina sia sempre la procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi e nonostante il d.lgs. n. 270 sia la normativa generale di riferimento cui la legge Marzano fa espresso richiamo – l’esperimento delle azioni revocatorie fallimentari quando sia perseguita la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa insolvente.
Muovendo dalla corretta premessa secondo cui il sacrificio che l’azione revocatoria impone ai terzi trova giustificazione nelle esigenze di tutela della par condicio, con la conseguenza che di essa non può giovarsi l’imprenditore insolvente, le ordinanze di rimessione fanno di tale premessa un’applicazione secondo la Corte inaccettabile, attraverso un’interpretazione angustamente letterale del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6, comma 1: infatti, poiché la prima norma fa riferimento alle imprese che “intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all’art. 27, comma 2, lettera b)” del d.lgs. n. 270 del 1999 e la seconda consente “le azioni revocatorie previste dagli artt. 49 e 91” dello stesso d.lgs. anche nel caso di autorizzazione all’esecuzione del programma di ristrutturazione, se ne deduce che l’art. 6 censurato consente all’imprenditore insolvente di ristrutturarsi a spese dei terzi assoggettati a revocatoria.
In realtà, questa non è né l’unica né la corretta interpretazione della norma.
Il decreto-legge n. 347 del 2003 introduce una procedura speciale nell’ambito di quella prevista dal d.lgs. n. 270 del 1999, che si articola in due possibili modalità di concordato: quello senza assuntore, che risponde all’indirizzo conservativo di cui alla lettera b) dell’art. 27 d.lgs. n. 270 del 1999, e quello con assuntore, che risponde all’indirizzo di cessione dei complessi aziendali di cui alla lettera a) della medesima norma. «Un esame dell’intero sistema normativo delineato dalla “legge Marzano” rende chiaro come questo, muovendo sempre da un proposito […] di conservazione del patrimonio produttivo in vista del ritorno in bonis, consenta, da un lato, di dare attuazione a tale proposito attraverso il programma di ristrutturazione […], ovvero, dall’altro lato, di evolversi verso la liquidazione (pur sempre conservativa) del patrimonio produttivo, attuabile o con la cessione ex art. 27, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 270 del 1999 o con il concordato con assuntore ovvero, ancora, verso esiti esclusivamente liquidatori con il fallimento».
Secondo la Corte, l’analisi dell’intero sistema normativo delineato dal decreto-legge n. 347 del 2003 porta a ritenere non pleonastico l’inciso finale dell’impugnato art. 6 (secondo cui occorre che le azioni revocatorie si traducano in un vantaggio per i creditori), e, anzi, consente di attribuirgli un valore preciso, quello di ammettere le azioni revocatorie solo quando la procedura si sia evoluta in senso liquidatorio.
La pronuncia ha ritenuto non fondato anche il dubbio di costituzionalità che fa leva sull’art. 41 Cost.: per i rimettenti, «il risanamento dell’impresa mediante l’esperimento dell’azione revocatoria costituisce un ingiustificato privilegio e determina un effetto distorsivo della concorrenza, in quanto le somme riscosse a seguito delle revocatorie non sono destinate alla soddisfazione dei creditori, ma ad una forma di finanziamento forzoso a favore dell’impresa insolvente»; viceversa, per i Giudici costituzionali, è agevole rilevare l’inconferenza di quanto i rimettenti sottolineano circa la mancata destinazione del ricavato delle azioni revocatorie alla ripartizione tra i creditori, poiché dimenticano che, nel concordato con assunzione, «i creditori chirografari – a differenza di quelli muniti di cause di prelazione, che devono essere […] integralmente soddisfatti – vedono estinto il loro credito con la corresponsione di quanto previsto nella proposta (da loro accettata) di concordato omologato dal tribunale. Sicchè, la circostanza che il ricavato delle revocatorie non sia oggetto di riparto […] tra i creditori è un “naturale” del concordato, e cioè rispecchia il fatto che la proposta solutoria avanzata dall’assuntore è misurata, anche, ove il patto sottoposto all’approvazione dei creditori preveda la cessione a lui delle revocatorie, sul prevedibile esito di tali azioni».
A tale pronuncia si è richiamata l’ordinanza n. 409, in cui viene dichiarata manifestamente infondata la medesima questione di costituzionalità, sollevata dal Tribunale di Parma con due ordinanze di contenuto pressoché identico, supportata da argomentazioni del tutto coincidenti con quelle già esaminate e disattese: la Corte ha ripreso le motivazioni della sentenza n. 172, affermando che, «ribadito che entrambe le procedure di amministrazione straordinaria, “accelerata” ed “ordinaria”, hanno finalità “conservativa del patrimonio produttivo”, anche quando sono adottati programmi liquidatori – non ha pregio dedurre il carattere di risanamento di una procedura dalla circostanza che resti integro, nel caso di programma che contempli ab initio un concordato con assuntore, il “patrimonio produttivo”» e che «il concordato di cui all’art. 56, comma 3, del d.lgs. n. 270 del 1999 non può che essere compatibile con la procedura di ristrutturazione nella quale […] si inserisce, sicché esso può, in ipotesi, assumere la figura di concordato con assuntore solo a seguito dell’insuccesso del programma di ristrutturazione e del passaggio dalla fase conservativa ad una liquidatoria».
Alla stessa conclusione di manifesta infondatezza è pervenuta anche l’ordinanza n. 456: in tale provvedimento sono state, poi, affrontate due ulteriori questioni, inerenti rispettivamente l’art. 6, comma 1-ter del medesimo decreto-legge n., 347 del 2003, ritenuto in contrasto con l’art. 3 Cost. ove stabilisce che i termini di cui alle disposizioni della sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di ammissione dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, e il combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, dello stesso decreto-legge n. 347 del 2003, che violerebbero l’art. 42 Cost. poiché stabiliscono che, in caso di approvazione del concordato, la sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo o causa anteriore all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, non consentendo, così, al creditore convenuto che risulti soccombente a seguito dell’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare, di far valere il suo credito perché originato da un fatto sicuramente posteriore all’apertura della procedura.
La scelta di far decorrere il termine per le azioni revocatorie dal decreto ministeriale di ammissione alla procedura anziché dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza – affermano i Giudici costituzionali – non è né lesiva del principio di parità di trattamento, poiché, nella procedura ex decreto-legge n. 347 del 2003 la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza segue il decreto ministeriale di ammissione, mentre la procedura di cui al d.lgs. n. 270 del 1999 inizia con la sentenza de qua, né irragionevole, in quanto è proprio il provvedimento di apertura della procedura che determina lo spossessamento del debitore e l’affidamento al commissario straordinario della gestione dell’impresa e inoltre, nella liquidazione coatta amministrativa, il termine per l’esercizio delle azioni revocatorie decorre dal provvedimento di apertura della procedura e, pertanto, dal decreto ministeriale che ordina la liquidazione.
Anche la seconda questione, «relativa alla pretesa “espropriazione” che subirebbe il terzo soccombente in revocatoria», appare priva di fondamento, «essendo principio giurisprudenziale incontroverso quello secondo il quale la revoca del pagamento elimina l’effetto estintivo dell’adempimento e, pertanto, non crea ex novo un credito, ma fa risorgere, insoddisfatto, il credito originario, con il suo carattere concorsuale, e, pertanto, rende applicabile il disposto dell’art. 71 della legge fallimentare».
In materia di comunicazioni nell’ambito delle procedure concorsuali deve essere menzionata la sentenza n. 154, che ha giudicato costituzionalmente illegittimo l’art. 213, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere il termine di venti giorni per la proposizione da parte dei creditori delle contestazioni al piano di riparto finale, dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso dell’avvenuto deposito dell’atto presso la cancelleria del tribunale, anziché dalla ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia dell’avvenuto deposito.
Richiamati i numerosi precedenti che, a proposito della legge fallimentare, si sono pronunciati in merito alla possibilità che la legge faccia decorrere termini perentori per impugnare provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, da momenti diversi da quelli della notificazione dei provvedimenti stessi, la Corte ha sottolineato che, attualmente, in materia concorsuale, la legge prevede che sia utilizzata come forma di comunicazione la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale solo nell’art. 126 (proposta di concordato fallimentare) e nell’art. 171, comma terzo, (proposta di concordato preventivo) della legge fallimentare, cioè in due casi nei quali non è possibile individuare compiutamente i soggetti interessati alla comunicazione delle proposte di concordato e nei quali dalla comunicazione non decorre un termine decadenziale quale quello per impugnare un provvedimento, altrimenti irretrattabile. Secondo la Corte, «la norma censurata sacrifica […] il diritto dei creditori di avere conoscenza del piano di riparto, totale o parziale, per poter proporre tempestivamente le contestazioni del caso avverso di esso»: li sacrifica gravemente, perché richiede un onere di diligenza inesigibile attesa la necessità di consultare, per tutta la durata della procedura, la Gazzetta Ufficiale, ed ingiustificatamente, perché «se l’indeterminatezza dei soggetti interessati può giustificare forme di “informazione” quali quella di cui alla norma censurata, ciò non può dirsi quando – come nel caso dei creditori ammessi – […] tali soggetti siano non solo individuabili, ma altresì individuati». In tal caso, conclude la pronuncia, «l’onere di diligenza che la norma censurata impone ai creditori è incomparabilmente più gravoso, e gravido di conseguenze pregiudizievoli, di quello cui dovrebbe sottoporsi il commissario ove sia tenuto a dare diretta comunicazione dell’avvenuto deposito del piano di riparto ai creditori (ben individuati, per quanto numerosi essi siano)».
Sul contrasto con l’art. 3 Cost. ha fatto leva la sentenza n. 174 per pronunciare l’illegittimità costituzionale dell’art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall’Erario “le spese ed onorari” al curatore della procedura fallimentare.
Contraddicendo la propria precedente giurisprudenza in materia (sentenza n. 302 del 1985 e ordinanze n. 488 del 1993 e n. 368 del 1994), la Corte ha osservato come, in presenza di un sistema che contempla l’anticipazione da parte dell’Erario di spese ed onorari ad ausiliari del magistrato e di una norma (art. 39 legge fall.) che enuncia il diritto del curatore al compenso per l’attività svolta, sia manifestamente irragionevole che l’esclusione dell’anticipazione da parte dell’Erario delle spese e degli onorari riguardi il solo curatore: infatti, la volontarietà e non obbligatorietà dell’incarico e la non assimilabilità della posizione del curatore a quella del lavoratore non escludono il diritto al compenso, né giustificano la non ricomprensione delle spese (e degli onorari) fra quelle che sono anticipate dallo Stato, in caso di chiusura del fallimento per mancanza di attivo; inoltre, l’invocazione della prassi secondo cui i giudici delegati indennizzano i professionisti, cui è affidata la curatela di fallimenti privi di attivo, con la nomina a curatori di fallimenti nei quali la ripartizione di attivo sembra probabile, non è probante, poiché lascia comunque senza compenso il curatore per l’attività svolta nel fallimento senza attivo.

2. Il procedimento penale
Numerose sono le questioni attinenti il processo penale che sono state sottoposte all’attenzione della Corte nell’arco del 2006. Oltre alle pronunce che vengono di seguito esaminate, si possono ricondurre nell’ambito del processo penale anche altri provvedimenti, scrutinati in altre sedi e qui solo richiamati: si tratta della sentenza n. 168, in tema di soggetti legittimati a presentare richiesta di rimessione del processo per legittimo sospetto (nei paragrafi relativi al principio del giudice naturale e del diritto di difesa), della sentenza n. 341, sulla competenza del magistrato di sorveglianza a decidere sui reclami dei detenuti lavoratori (nei paragrafi sul principio personalistico, sul principio di ragionevolezza, sul diritto di difesa), e dell’ordinanza n. 142, sul non luogo a procedere per avvenuta espulsione dello straniero extracomunitario (nel paragrafo sulla discrezionalità del legislatore).

2.1. Le indagini preliminari
Con la sentenza n. 372, per la quale si veda anche il paragrafo sul diritto alla riservatezza, la Corte ha affrontato problematiche inerenti l’acquisizione dei tabulati telefonici per finalità di accertamento e repressione dei reati: diversi rimettenti avevano sollevato dubbi di costituzionalità dell’art. 132, comma 3, del d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, contestandolo sotto vari profili. Tralasciando le censure che si sono risolte in una restituzione degli atti ai giudici a quibus per ius superveniens, merita menzione la questione afferente la parte della norma che esclude, decorso il temine di ventiquattro mesi dalle comunicazioni, che possano essere acquisiti ed utilizzati dati di traffico telefonico per la repressione di reati diversi da quelli indicati all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.. Secondo la Corte, non sussiste violazione dei parametri evocati – artt. 3, 24 e 111 Cost. – in quanto «il legislatore ha operato un bilanciamento tra il principio costituzionale della tutela della riservatezza dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche […] e l’interesse della collettività, anch’esso costituzionalmente protetto, alla repressione degli illeciti penali» e tale bilanciamento appare assolutamente ragionevole: riprendendo la motivazione di un precedente del 1994, sentenza n. 63, in materia di intercettazioni, la sentenza in esame ribadisce che l’utilizzazione di tali dati «in procedimenti diversi, limitatamente all’accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, costituisce indubbiamente un non irragionevole bilanciamento […] fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli individui alla libertà e segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall’interesse pubblico primario alla repressione dei reati». Pertanto, la tutela della riservatezza può variare in rapporto alla «diversa esigenza concreta – purché costituzionalmente protetta – posta a raffronto».
Alla non manifesta irragionevolezza della norma consegue «che non esiste una ingiustificata disparità delle tutele offerte alle parti nel processo penale dagli artt. 24 e 111 Cost.».

2.2. La custodia cautelare
In ordine al criterio di computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare si registra la sentenza n. 223, che è pervenuta ad una declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità dell’art. 303, comma 4, cod. proc. pen., censurato laddove prescrive che detti termini siano commisurati ai valori edittali di pena propri del reato per cui si procede e non alla concreta punibilità dell’illecito, “nei termini già ritenuti in sentenza”. «Pur non disconoscendo che una modifica dell’attuale normativa potrebbe razionalizzare i criteri di computo, allo scopo di attuare in modo migliore l’adeguatezza e la proporzionalità della custodia cautelare rispetto al reato per cui concretamente si procede», ha affermato la Corte, non si può non constatare che «un intervento additivo come quello richiesto dal giudice rimettente avrebbe lo scopo e l’effetto di introdurre una nuova metodologia di computo, rispetto a quelle, non palesemente irragionevoli, previste dal vigente codice di rito». Il criterio prescelto dal legislatore, di riferire il termine di durata della custodia cautelare all’intero svolgimento del giudizio, è «criterio astratto», ancorato ai «valori di pena», «anche perché detto termine può maturare in una qualunque fase processuale, ritenendo invece che all’interno delle singole fasi, dopo la pronuncia della relativa sentenza, il calcolo dovesse essere legato alla pena in concreto irrogata». Dall’analisi delle disposizioni in materia «si evince che il legislatore ha operato un articolato dosaggio di termini, seguendo i criteri ritenuti più appropriati per le varie fasi ed evenienze processuali, sempre con riferimento alla gravità del reato per cui si procede»; trattasi, quindi, «di un sistema integrato, che non può essere manipolato senza generare squilibri, i quali dovrebbero essere corretti mediante scelte discrezionali di questa Corte, che andrebbero a sovrapporsi a quelle adottate dal legislatore».

2.3. L’udienza preliminare
Nella sentenza n. 384 è stata giudicata non fondata la questione di costituzionalità dell’art. 423, comma 1, cod. proc. pen, contestato nella parte in cui non prevede l’obbligo del giudice dell’udienza preliminare di disporre la notificazione all’imputato contumace del verbale di udienza che recepisce la modifica dell’imputazione, mediante contestazione di una circostanza aggravante, operata dal pubblico ministero sulla base degli stessi atti di indagine che hanno determinato l’esercizio dell’azione penale.
Secondo il giudice a quo, la norma violerebbe in primis il diritto di difesa dell’imputato, impedendogli di avvalersi in maniera consapevole della propria facoltà di accesso ai riti alternativi entro il termine della formulazione delle conclusioni, nonché il principio di eguaglianza, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla fase dibattimentale.
La Corte, in ordine alla prima censura, mette l’accento sul fatto che «l’impossibilità di proporre richiesta di rito speciale a fronte della mutata imputazione in udienza preliminare consegue ad una duplice, volontaria scelta dell’imputato medesimo: quella di rimanere contumace in detta udienza e quella di non conferire una procura speciale al difensore». D’altra parte, prosegue la sentenza, «la modifica dell’imputazione nell’udienza preliminare – e, in particolare, la contestazione, nel corso di essa, di una nuova circostanza aggravante – non è un evento imprevedibile», a maggior ragione quando, come nella specie, la nuova contestazione si basi su elementi già desumibili dagli atti di indagine. Alla tesi del rimettente non giova neppure il confronto con l’art. 520 cod. proc. pen., poiché la notifica del verbale all’imputato contumace, in caso di nuova contestazione in dibattimento, non è finalizzata a consentirgli l’accesso ai riti alternativi ma a permettergli l’esercizio del diritto di difesa in relazione al mutato quadro accusatorio.
Anche la censura di violazione dell’art. 3 Cost. è da disattendere. Infatti, se è pur vero che l’udienza preliminare si qualifica, ormai, come «momento di giudizio di natura non meramente processuale», ciò non è sufficiente per «elidere le marcate differenze contenutistiche rispetto alla fase dibattimentale», poiché, nonostante i poteri istruttori del giudice dell’udienza preliminare siano cresciuti rispetto al passato, «la “piattaforma cognitiva” della sua decisione non attinge però certamente alla pienezza dell’istruttoria dibattimentale», considerato che la decisione resta calibrata «sull’alternativa fra il proscioglimento ed il rinvio a giudizio, con esclusione della possibilità di condanna».

2.4. La prova testimoniale
Con l’ordinanza n. 112 la Corte si è pronunciata sul delicato tema delle “letture” consentite in dibattimento, e, in particolare, sul dubbio di legittimità dell’art. 512 cod. proc. pen., ove non consente di dare lettura, in dibattimento, delle dichiarazioni già rese al giudice per le indagini preliminari da soggetto che, successivamente, abbia assunto la veste di “testimone assistito” ex art. 197-bis cod. proc. pen. e delle quali sia sopravvenuta l’impossibilità di ripetizione.
Si trattava, nella specie, di soggetto che aveva reso dichiarazioni in qualità di coimputato nel medesimo procedimento ed era deceduto prima di poter essere ascoltato in qualità di teste assistito.
La Corte ha ritenuto erroneo il presupposto ermeneutico sulla base del quale il Tribunale rimettente aveva escluso l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 513 cod. proc. pen., ossia che il dichiarante dovesse essere considerato teste assistito. Infatti, «la “qualifica” del dichiarante, proprio perché è funzionale alla dichiarazione dibattimentale, risulta meramente ipotetica prima di tale evenienza storica», e «solo all’atto della dichiarazione si potrà valutare la concreta veste formale rivestita dal soggetto»; se detta qualifica non viene in rilievo, «la mera potenzialità della sua acquisizione – peraltro, nella specie, definitivamente preclusa – non può ritenersi preminente sulla condizione processuale già effettivamente rivestita dal soggetto al momento in cui le dichiarazioni, poi divenute irripetibili, siano state rese». Infatti, prosegue la Corte, «la qualifica del dichiarante – nella prospettiva del regime delle letture e, quindi, di una utilizzazione processuale estranea al contraddittorio – deve essere riguardata alla stregua della “condizione” processuale rivestita da quel soggetto al momento in cui le dichiarazioni sono state rese, giacché è proprio in funzione di questa condizione soggettiva che gli artt. 512 e 513 cod. proc. pen. hanno rispettivamente calibrato la corrispondente disciplina delle letture». Pertanto, poiché nella specie il dichiarante era coimputato nel medesimo procedimento, «la questione all’esame del Tribunale ben può trovare soluzione nell’ambito di disciplina dell’art. 513 cod. proc. pen.», con conseguente manifesta infondatezza della questione sollevata.
Sulla utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni assunte da informatore che non sia stato esaminato come testimone in quanto deceduto prima della verbalizzazione si è pronunciata l’ordinanza n. 193, che, nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 203 cod. proc. pen., nella parte in cui vieta detta utilizzabilità, ha sottolineato come la norma, «stabilendo il divieto di acquisizione ed utilizzazione delle informazioni fornite agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dagli informatori che non siano stati esaminati come testimoni, connett[a] tale regime normativo al perdurare del carattere di anonimato della fonte informativa»; se, per contro, come accaduto nel caso di specie, «subentra ad opera del medesimo ufficiale di polizia giudiziaria la rivelazione dell’identità dell’informatore anche in conseguenza della sua morte, le relative notizie perdono, evidentemente, la connotazione di informazioni confidenziali» e non trova più applicazione il disposto dell’articolo impugnato.
In tema di testimoni assistiti di estremo rilievo appare la sentenza n. 381, con la quale la Corte ha sancito l’incostituzionalità dei commi 3 e 6 dell’art. 197-bis cod. proc. pen., che confliggono con l’art. 3 Cost. nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l’assistenza di un difensore e l’applicazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (necessità di riscontri esterni a conferma) anche per le dichiarazioni rese da coimputati o imputati in procedimento connesso o di reato collegato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione “per non aver commesso il fatto”.
La pronuncia prende spunto dall’ordinanza n. 265 del 2004, che aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità della medesima norma nella parte in cui stabiliva, attraverso il richiamo all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che anche le dichiarazioni rese dal coimputato nei cui confronti fosse stata pronunciata sentenza irrevocabile ex art. 444 cod. proc. pen. dovessero essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermassero l’attendibilità. In quella sede la Corte aveva rilevato la “complessa strategia” di fondo del legislatore nel delineare l’assetto normativo della prova dichiarativa, strategia consistente nell’«enucleare una serie di figure di dichiaranti nel processo penale in base ai diversi “stati di relazione” rispetto ai fatti oggetto di procedimento, secondo una graduazione che, partendo dalla situazione di assoluta indifferenza propria del teste ordinario, giunge fino alla forma “estrema” di coinvolgimento, rappresentata dal concorso del dichiarante nel medesimo reato». Alla luce di tali argomenti, «l’assoggettamento delle dichiarazioni della persona – che, già coimputata o imputata di reato connesso o collegato, sia stata assolta “per non aver commesso il fatto” – alla regola legale di valutazione enunciata dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. vale, in realtà, a rendere perenne una compromissione del valore probatorio delle relative dichiarazioni testimoniali, la quale si appalesa in sé priva di qualsiasi giustificazione sul piano razionale: e ciò perché, nei confronti di tale persona, l’ordinamento ha già acclarato, in via definitiva, l’inesistenza di qualunque correlazione con il fatto oggetto della verifica processuale». Pertanto, secondo la Corte, l’aprioristica valutazione negativa del contributo probatorio offerto da un soggetto ormai immune da ogni interesse all’esito del giudizio «appare, per un verso, irragionevole, e per altro verso, in contrasto con il principio di eguaglianza», sia per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni del teste ordinario – «e ciò nonostante le tipologie di dichiaranti in comparazione risultino omogenee, in quanto connotate dalla comune peculiarità della condizione di assoluta indifferenza rispetto alla vicenda oggetto di giudizio» – sia per l’ingiustificata parificazione ai soggetti dichiaranti ex art. 210 cod. proc. pen., tipologia «assolutamente distinta e non assimilabile: a tacer d’altro, perché contempla soggetti ancora pienamente coinvolti nel fatto oggetto di giudizio».
Detta irragionevolezza emerge anche sotto il profilo della necessità dell’assistenza difensiva, che non è presidiata da alcuna giustificazione normativa apprezzabile ed appare, anzi, «in logico contrasto con la neutralità del dichiarante rispetto al giudizio, già affermata dal giudizio di assoluzione».

2.5. I riti alternativi
Nel 2006 la Corte si è occupata di riti alternativi in un numero limitato di pronunce.
Con l’ordinanza n. 433 è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 556, comma 2, e 34, comma 2, cod. proc. pen., contestati, per conflitto con gli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono che l’imputato tratto a giudizio mediante citazione diretta, dopo che il giudice dibattimentale abbia respinto in limine litis la sua richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria, possa rinnovare la richiesta davanti ad un diverso giudice, investito del procedimento in forza della sopravvenuta incompatibilità del primo. Il rimettente muove dalla constatazione che nel giudizio a citazione diretta non può trovare applicazione il meccanismo di rinnovazione della domanda già rigettata dal giudice delle indagini o dell’udienza preliminare, introdotto nell’ordinamento per effetto della sentenza n. 169 del 2003. Peraltro, osserva la Corte, «la continuità della fase in cui si innestano il provvedimento di rigetto e la conseguente celebrazione del giudizio di merito osta, di per sé, ad una emulazione del meccanismo di reiterazione della domanda» e di ciò si è avveduto lo stesso rimettente, che sollecita la dichiarazione di illegittimità dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., «tale da collegare alla deliberazione del provvedimento negativo una sopravvenuta incompatibilità del giudice procedente». Puntualizzano i Giudici che la soluzione auspicata dal giudice a quo «condurrebbe all’assurda conseguenza di una catena potenzialmente infinita di provvedimenti di rigetto e di sopravvenute incompatibilità». Quindi, «risulta del tutto fisiologica una eterogeneità dei meccanismi di sindacato sui provvedimenti che regolano l’introduzione dei riti speciali quando l’azione penale viene esercitata secondo modalità che consentono al pubblico ministero l’accesso diretto alla sede dibattimentale», considerando, altresì, che la celebrazione del dibattimento in seguito al rigetto dell’istanza di abbreviato non esclude che, in esito al giudizio, debba essere valutato se sia legittima una commisurazione della pena senza la diminuente prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen..
Di interesse è anche l’ordinanza n. 455, in cui vengono giudicate manifestamente infondate due distinte questioni di costituzionalità concernenti la riforma del patteggiamento introdotta con la legge 12 giugno 2003, n. 134.
E’ stato, in primis, analizzato il dubbio se l’art. 5, commi 1 e 2, della citata legge, nel consentire all’imputato di richiedere un termine, non inferiore a quarantacinque giorni, per valutare l’opportunità di formulare la richiesta di patteggiamento alla luce della nuova disciplina, con decorrenza dalla prima udienza utile successiva all’entrata in vigore della novella, violi gli artt. 3 e 111 Cost.: partendo dal presupposto che «la scelta sottesa alla norma censurata costituisce espressione dell’ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nel regolare gli effetti, nei processi in corso, di nuovi istituti processuali o delle modificazioni apportate ad istituti già esistenti», la Corte ha concluso che «lo spatium deliberandi accordato all’imputato» non può ritenersi «manifestamente irrazionale né incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo, dovendo quest’ultimo principio essere contemperato con la tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, ad iniziare dal diritto di difesa».
La seconda questione riguarda, invece, l’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 134 del 2003, ed in particolare l’esclusione, dal nuovo regime del patteggiamento c.d. “allargato”, degli imputati di reati la cui pena edittale non sarebbe di per sé ostativa all’accesso al rito, quale, in specie, il delitto ex art. 416-bis cod. pen., nonché dei recidivi reiterati. In ordine a questi ultimi, la Corte ha considerato «coerente con le finalità perseguite in via generale dall’ordinamento penale che il legislatore – nell’estendere la sfera applicativa del rito alternativo – abbia previsto specifiche esclusioni soggettive nei confronti di coloro che hanno dimostrato un rilevante grado di capacità a delinquere», dato che la recidiva reiterata, sintomatica di una pericolosità soggettiva più intensa rispetto alle altre forme di recidiva, rappresenta elemento impeditivo dell’applicazione di numerosi istituti. Per quanto concerne, invece, il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., «vale osservare che l’ordinamento annovera un’ampia gamma di ipotesi nelle quali, per ragioni di politica criminale, il legislatore connette al titolo di reato – e non (o non soltanto) al livello della pena edittale – l’applicabilità di un trattamento sostanziale o processuale più rigoroso», mentre appaiono inconferenti i tertia comparationis indicati dal rimettente per suffragare la denunciata disarmonia del sistema, ossia concussione, corruzione, rapina, estorsione, che sono fattispecie «del tutto eterogenee rispetto a quelle in rapporto alle quali è sancita l’esclusione»; come inconferente appare il raffronto sia con il patteggiamento “infrabiennale”, «raffronto non significativo proprio alla luce del diverso livello della pena concordata nei due casi», sia con il giudizio abbreviato, «trattandosi di istituto nettamente differenziato non solo sul piano delle connotazioni astratte […] ma anche su quello degli effetti pratici».

2.6. Il procedimento penale davanti al giudice di pace
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace si segnala l’ordinanza n. 225 che, ponendosi in una linea di continuità con la giurisprudenza precedente della Corte (ordinanze n. 86 e 333 del 2005, richiamate), ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione in giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l’avviso all’imputato della possibilità di determinare l’estinzione del reato mediante condotte riparatorie antecedenti l’udienza di comparizione. Nel sottolineare come il rimettente si fosse limitato a riproporre la medesima questione già giudicata manifestamente infondata nel 2005 senza prospettare profili ulteriori di censura, la Corte ha ribadito le ragioni già espresse nei citati precedenti, ossia, non solo che «l’imputato, all’udienza di comparizione, è necessariamente assistito da un difensore tecnico, il quale può renderlo edotto degli effetti della riparazione», ma anche che «il giudice può disporre una sospensione del dibattimento, finalizzata a consentire detta riparazione, anche quando lo stesso imputato non abbia potuto realizzarla in precedenza per non essere stato informato della relativa opportunità».

3. Il contenzioso tributario
La competenza del giudice tributario in materia di sanzioni per l’impiego di lavoratori irregolari è oggetto delle ordinanze n. 36, n. 93 e n. 219, che hanno disposto la restituzione degli atti ai rimettenti in ordine alla questione di costituzionalità dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, poiché successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 144 del 2005 «ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1 gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione». Per la motivazione addotta dalla Corte in tale pronuncia, si veda il paragrafo relativo al diritto di difesa.
Sullo stesso tema si è espressa anche l’ordinanza n. 34, che ha altresì pronunciato la manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 5, del medesimo decreto-legge nella parte in cui, disponendo che l’Agenzia delle entrate irroghi la sanzione suddetta, esclude l’applicazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina il procedimento di irrogazione della sanzioni amministrative connesse a violazioni di norme tributarie, prevedendo la necessità che l’organo procedente effettui la previa notifica dell’atto di contestazione, con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate etc.. Secondo la Corte, detta esclusione non costituisce un’irragionevole limitazione del diritto di difesa, ma anzi, trova la propria giustificazione «nell’esigenza di semplificazione del procedimento di irrogazione della sanzione» e «nella circostanza che gran parte degli elementi che di regola sono portati a conoscenza del destinatario tramite l’atto di contestazione, nel caso in esame sono da quello già conosciuti, per essere emersi nel corso dell’ispezione svolta dagli organi accertatori».
L’ordinanza n. 94, nel concludere per la manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell’art.2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 laddove non esclude dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti le sanzioni irrogate per l’impiego di lavoratori irregolari, ha contestato la linea di lettura prospettata dal rimettente, a giudizio del quale il presupposto per la sussistenza della giurisdizione tributaria sta nella natura del soggetto competente ad irrogare la sanzione, «e cioè che si tratti di uffici finanziari, restando invece irrilevante la natura delle violazioni cui le sanzioni sono riferite». Richiamando il precedente di cui all’ordinanza n. 36 del 2006, la Corte sottolinea che «il giudice a quo non ha tratto dalle premesse argomentative da lui stesso svolte le dovute conseguenze interpretative, valorizzando, in particolare, la natura tributaria del rapporto cui deve ritenersi imprescindibilmente collegata la giurisdizione del giudice tributario, e, limitandosi, invece, a considerare il solo dato formale e soggettivo, relativo all’ufficio competente ad irrogare la sanzione».
Con altre tre pronunce la Corte è tornata ad occuparsi del processo tributario, affrontandone profili diversi.
Nell’ordinanza n. 144 è stata vagliata la questione di legittimità dell’art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 22 dello stesso decreto, contestato nella parte in cui non prevede la sanzione dell’inammissibilità della costituzione del resistente che non avvenga nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, così determinando una ingiustificata disparità di disciplina delle conseguenze della tardiva costituzione del ricorrente e di quella del resistente nel processo tributario: la questione è stata giudicata manifestamente infondata sia «sotto il profilo della violazione dell’art. 3 Cost., essendo diversa la disciplina delle conseguenze derivanti dalla tardiva costituzione, evidente riflesso della ben diversa posizione che, specie in un processo di tipo impugnatorio come quello tributario, la legge coerentemente attribuisce al ricorrente ed al resistente», sia sotto il profilo della violazione dei principi del giusto processo, «potendo la tardiva costituzione del convenuto dar luogo, se così prevede la legge e nei limiti in cui lo prevede, a decadenze sia di tipo assertivo che probatorio, ma mai ad una irreversibile dichiarazione di contumacia, del tutto sconosciuta all’ordinamento».
L’art. 7, lettera f), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 è al centro dell’ordinanza n. 179, che, nel concludere per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della parte della norma che non prevede, per il giudice tributario, alcuna deroga al vincolo della residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria presso cui presta servizio, ha evidenziato come la denunciata ingiustificata disparità di trattamento tra i giudici tributari e i magistrati amministrativi non sussista, in quanto «le fattispecie poste a raffronto sono eterogenee», poiché «le posizioni dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quelle dei componenti le commissioni tributarie, che esercitano funzioni onorarie, non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza».
Sull’art. 13, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 545 del 1992 si è espressa l’ordinanza n. 180, per affermare la manifesta inammissibilità della questione, prospettata in ordine all’art. 111, secondo comma, Cost., relativa alla legittimità della disposizione che prevede per i giudici tributari un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito: infatti, «la norma censurata riguarda esclusivamente la misura del compenso del giudice tributario e, pertanto, non attiene né alla composizione, né alla costituzione del giudice medesimo, cioè alla legittimazione di questo ad esercitare le proprie funzioni» e, come già affermato in relazione ad analoghe questioni, la norma, concernendo «i compensi previsti per i componenti delle commissioni tributarie, non incide né sul rapporto in ordine al quale il giudice rimettente è chiamato a decidere, né sulla composizione dell’organo giudicante».

4. Il giudizio di responsabilità contabile
In materia di giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, ed in particolare di potere di archiviazione del procuratore regionale contabile nei procedimenti di responsabilità amministrativa, l'ordinanza n. 261 ha concluso per la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 1, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Il rimettente, nel configurare l'archiviazione come atto interno, non conoscibile né dal giudice né dai convenuti tratti a giudizio successivamente alla disposta chiusura di istruttoria a carico di altri soggetti non citati dal pubblico ministero, prospetta la violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost..
La Corte, facendo riferimento al precedente di cui alla sentenza n. 415 del 1995, ha ribadito che nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, l’attività anteriore alla citazione è preordinata all’eventuale instaurazione del giudizio, ma non assume carattere decisorio, anche quando si concluda con un’archiviazione; si legge nella motivazione che, «essendo l’archiviazione, in alternativa alla citazione, l’atto con cui può concludersi l’attività di indagine del pubblico ministero prima del processo, ogni questione relativa all’assenza di un controllo esterno del giudice sulla legittimità dell’inazione del pubblico ministero ovvero concernente la motivazione, il deposito e la comunicazione dell’atto di archiviazione, si colloca in una fase anteriore al giudizio di responsabilità, che si apre con l’atto di citazione emesso dal pubblico ministero». Nella specie, la questione è stata sollevata dal giudice una volta terminata la fase delle indagini rimessa al pubblico ministero e quando, ormai, il giudizio di responsabilità a carico di altri soggetti si era instaurato con l’emissione dell’atto di citazione, con la conseguenza che la soluzione del dubbio non era necessaria ai fini del giudizio di cui era investito il rimettente, ove «rileva solo la correttezza del potere istruttorio esercitato dalla Corte dei conti con l’ordine di acquisizione dell’atto di archiviazione» e vengono in considerazione altre norme, diverse da quella denunciata.
Sul tema della responsabilità dei magistrati per danni causati all’erario per il non corretto esercizio dell’attività giudiziaria si è pronunciata l’ordinanza n. 273, che viene diffusamente analizzata nel capitolo relativo alle norme di interpretazione autentica.


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