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Interventi dei Presidenti


Conferenza stampa del Presidente  Dott. Franco Bile
La giustizia costituzionale nel 2006


Relazione in occasione della conferenza stampa del presidente Franco Bile

Sezione IV
I rapporti politici

1. Il diritto di elettorato
La prima pronuncia che si segnala sul punto è la sentenza n. 84, con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera n), della legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51, in base al quale «[n]on sono eleggibili a presidente della giunta e a consigliere regionale ... i sindaci dei comuni della regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché i presidenti e gli assessori delle province».
Sostiene il rimettente che la norma in oggetto viola gli artt. 3 e 51 della Costituzione, in quanto stabilisce che l'ineleggibilità a consigliere regionale dei sindaci di comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché dei presidenti e degli assessori delle province, produce i suoi effetti non solo nell'ambito del territorio provinciale (corrispondente alla circoscrizione elettorale per le elezioni del Consiglio regionale dell'Abruzzo) in cui tali soggetti esercitano il loro mandato, ma nell'intero territorio regionale e ciò comporta che l'ineleggibilità si estenda ben oltre i limiti entro i quali essa è giustificata dall'esigenza di impedire che i candidati possano impiegare i poteri connessi alla carica per orientare a loro favore la volontà degli elettori, alterando l'essenziale condizione di pari opportunità fra i concorrenti all'elezione.
In questa sede interessa porre in risalto un passo della motivazione relativo alla inammissibilità per carenza di incidentalità della questione concernente la disposizione che prevede l'ineleggibilità dei sindaci dei comuni della regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti. La Corte ha, infatti, sottolineato l’incongruenza della vigente normativa, che consente di rilevare l'esistenza di cause di ineleggibilità – nonostante queste siano intese a garantire la pari opportunità fra i concorrenti – soltanto dopo lo svolgimento delle elezioni, con la conseguenza che un procedimento giurisdizionale può sorgere, e in esso essere proposta la questione incidentale di legittimità costituzionale, non prima che i consigli regionali abbiano esercitato la loro "competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti". La norma è evidentemente incongrua, in quanto «non assicura la genuinità della competizione elettorale, nel caso in cui l'ineleggibilità sia successivamente accertata; induce il cittadino a candidarsi violando la norma che, in asserito contrasto con la Costituzione, ne preveda l'ineleggibilità; non consente che le cause di ineleggibilità emergano, come quelle di incandidabilità, in sede di presentazione delle liste agli uffici elettorali». Tuttavia, «la Corte non può che dichiarare inammissibile una questione sollevata in un giudizio il cui unico scopo si risolve nell'impugnare direttamente la norma di legge sospettata di illegittimità costituzionale».
In tema di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, è da citare la sentenza n. 104, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 41, primo comma, e 22, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificata dalla legge 27 marzo 2004, n. 78, nella parte in cui non prevedono che il termine per l’esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell’ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato. «Il diritto di optare per una delle circoscrizioni nelle quali il candidato è risultato eletto – osserva la Corte – costituisce il modo per consentirgli di instaurare uno specifico legame, in termini di rappresentanza politica, con il corpo degli elettori appartenenti ad un determinato collegio ed è esplicazione del diritto di elettorato passivo». Il procedimento per l’elezione dei membri del Parlamento europeo ha natura amministrativa e sottostà al principio generale di pubblicità dell’azione amministrativa, «che attua sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione […], sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti dell’amministrazione»; tra le manifestazioni più rilevanti della regola di pubblicità è l’obbligo di comunicazione dei provvedimenti amministrativi: «con specifico riguardo al procedimento elettorale, è da escludere che l’obbligo di comunicazione possa essere sostituito, ai fini della conoscenza del dies a quo per l’esercizio del diritto di opzione, dall’informazione proveniente dai rappresentanti di lista (eventualmente) presenti alle operazioni elettorali». Secondo la Corte, è «evidente l’irragionevolezza di un sistema nel quale la legge prevede la comunicazione della proclamazione all’interessato mediante apposito “attestato”, ma, poi, fa decorrere dalla stessa data di proclamazione i termini per l’esercizio del diritto di opzione»: perché, «considerato che la proclamazione è comunicata al candidato mediante l’invio dell’attestato di elezione, il termine per l’esercizio dell’opzione deve decorrere dalla data in cui il soggetto proclamato eletto in più circoscrizioni abbia ricevuto la comunicazione dell’ultima proclamazione».
Interessante appare la sentenza n. 217, nella quale è stata giudicata non fondata la questione di legittimità dell’art. 60, comma 1, numero 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale sono ineleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale “i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia”. Il rimettente contesta l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina di cui all’art. 63 dello stesso decreto, che stabilisce, con riferimento alle medesime cariche, soltanto l’incompatibilità degli amministratori e dipendenti “con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia”. I Giudici costituzionali hanno messo in evidenza la non comparabilità delle fattispecie normative poste a raffronto: infatti, nel caso di rappresentanti legali o dirigenti di società con capitale maggioritario di un ente locale, «la norma prescrive una conseguenza giuridica (l’ineleggibilità) intesa a prevenire l’eventualità che il candidato ponga in essere, mediante l’esercizio dei poteri (anche “di influenza”) connessi alla sua carica nella società, indebite pressioni sugli elettori»; invece, nel caso di amministratori o dipendenti di organismi sottoposti a vigilanza dell’ente, «il controllo dell’ente locale (attraverso la vigilanza o il sovvenzionamento) riguarda solo l’attività e non la riguarda neppure necessariamente nella sua interezza; donde una conseguenza giuridica meno grave (l’incompatibilità), che ha lo scopo di evitare conflitti di interesse tra gli amministratori o dipendenti dell’ente […], da una parte, e, dall’altra, l’ente locale che su tali organismi esercita il controllo».
Secondo l’ordinanza n. 318, non può ritenersi irragionevole la scelta operata dal legislatore con l’art. 18, n. 3, comma secondo, periodi quarto e quinto, della legge della Regione siciliana 9 maggio 1969, n. 14, che «dispone l’assegnazione dei seggi residuati non secondo la graduatoria delle liste in funzione del miglior quoziente ed in ragione della disponibilità dei seggi per collegio, ma partendo dai collegi “con popolazione legale meno numerosa” e passando via via agli altri in ordine crescente di popolazione». Infatti, si legge in motivazione, «non può concordarsi con la tesi prospettata dal giudice rimettente – secondo la quale l’assegnazione dei seggi residui dovrebbe avvenire attribuendoli, per ciascuna lista, ai candidati che hanno conseguito il maggior quoziente “se vi è disponibilità di seggi nel collegio relativo a tale miglior quoziente” – assumendo che essa sarebbe costituzionalmente necessitata, in quanto solo questa, e non anche quella accolta dal legislatore regionale, sarebbe idonea a contemperare “le fondamentali esigenze di rispettare il valore proporzionale e di salvaguardare la rappresentanza territoriale”». In verità, «né l’una né l’altra esigenza sono […] soddisfatte in misura maggiore di quanto faccia la vigente legge regionale, in primo luogo perché il quoziente ottenuto da una lista in un collegio è comparabile con quelli ottenuti dalle altre liste nel medesimo collegio e non anche con quelli ottenuti dalla medesima lista in altri collegi, ed in secondo luogo perché, ove non vi sia capienza di seggi in un collegio, in quanto attribuiti a liste con quozienti più elevati, il candidato della lista pretermessa verrebbe pur sempre escluso, anche se il quoziente da lui ottenuto fosse maggiore di quello del candidato della medesima lista che, tuttavia, concorra in un collegio nel quale vi sia capienza di seggi». Conclusivamente, «l’esigenza di salvaguardare la rappresentanza territoriale nell’attribuzione dei seggi residui rende inevitabile la possibilità che tale attribuzione avvenga a vantaggio di un candidato che abbia conseguito un quoziente minore di altro candidato della medesima lista concorrente in altro collegio» e ciò non si scontra con il canone della ragionevolezza, con conseguente declaratoria di manifesta infondatezza della questione.

 

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