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Relazione in occasione della conferenza
stampa del presidente Franco Bile
Sezione IV
I rapporti politici
1. Il diritto di elettorato
La prima pronuncia che si segnala sul punto è la sentenza n. 84,
con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera n), della legge della Regione
Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51, in base al quale «[n]on sono eleggibili
a presidente della giunta e a consigliere regionale ... i sindaci dei
comuni della regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti,
nonché i presidenti e gli assessori delle province».
Sostiene il rimettente che la norma in oggetto viola gli artt. 3 e 51
della Costituzione, in quanto stabilisce che l'ineleggibilità a
consigliere regionale dei sindaci di comuni con popolazione superiore
a cinquemila abitanti, nonché dei presidenti e degli assessori
delle province, produce i suoi effetti non solo nell'ambito del territorio
provinciale (corrispondente alla circoscrizione elettorale per le elezioni
del Consiglio regionale dell'Abruzzo) in cui tali soggetti esercitano
il loro mandato, ma nell'intero territorio regionale e ciò comporta
che l'ineleggibilità si estenda ben oltre i limiti entro i quali
essa è giustificata dall'esigenza di impedire che i candidati possano
impiegare i poteri connessi alla carica per orientare a loro favore la
volontà degli elettori, alterando l'essenziale condizione di pari
opportunità fra i concorrenti all'elezione.
In questa sede interessa porre in risalto un passo della motivazione relativo
alla inammissibilità per carenza di incidentalità della
questione concernente la disposizione che prevede l'ineleggibilità
dei sindaci dei comuni della regione con popolazione superiore a cinquemila
abitanti. La Corte ha, infatti, sottolineato l’incongruenza della vigente
normativa, che consente di rilevare l'esistenza di cause di ineleggibilità
– nonostante queste siano intese a garantire la pari opportunità
fra i concorrenti – soltanto dopo lo svolgimento delle elezioni, con la
conseguenza che un procedimento giurisdizionale può sorgere, e
in esso essere proposta la questione incidentale di legittimità
costituzionale, non prima che i consigli regionali abbiano esercitato
la loro "competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità
dei propri componenti". La norma è evidentemente incongrua,
in quanto «non assicura la genuinità della competizione elettorale,
nel caso in cui l'ineleggibilità sia successivamente accertata;
induce il cittadino a candidarsi violando la norma che, in asserito contrasto
con la Costituzione, ne preveda l'ineleggibilità; non consente
che le cause di ineleggibilità emergano, come quelle di incandidabilità,
in sede di presentazione delle liste agli uffici elettorali». Tuttavia,
«la Corte non può che dichiarare inammissibile una questione
sollevata in un giudizio il cui unico scopo si risolve nell'impugnare
direttamente la norma di legge sospettata di illegittimità costituzionale».
In tema di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo,
è da citare la sentenza n. 104, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli artt. 41, primo comma, e 22, ultimo comma, della
legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificata dalla legge 27 marzo 2004,
n. 78, nella parte in cui non prevedono che il termine per l’esercizio
del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni
decorra dalla data della comunicazione dell’ultima proclamazione, quale
risulta dal relativo attestato. «Il diritto di optare per una delle
circoscrizioni nelle quali il candidato è risultato eletto – osserva
la Corte – costituisce il modo per consentirgli di instaurare uno specifico
legame, in termini di rappresentanza politica, con il corpo degli elettori
appartenenti ad un determinato collegio ed è esplicazione del diritto
di elettorato passivo». Il procedimento per l’elezione dei membri
del Parlamento europeo ha natura amministrativa e sottostà al principio
generale di pubblicità dell’azione amministrativa, «che attua
sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione
[…], sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come
il diritto di difesa nei confronti dell’amministrazione»; tra le
manifestazioni più rilevanti della regola di pubblicità
è l’obbligo di comunicazione dei provvedimenti amministrativi:
«con specifico riguardo al procedimento elettorale, è da
escludere che l’obbligo di comunicazione possa essere sostituito, ai fini
della conoscenza del dies a quo per l’esercizio del diritto di opzione,
dall’informazione proveniente dai rappresentanti di lista (eventualmente)
presenti alle operazioni elettorali». Secondo la Corte, è
«evidente l’irragionevolezza di un sistema nel quale la legge prevede
la comunicazione della proclamazione all’interessato mediante apposito
“attestato”, ma, poi, fa decorrere dalla stessa data di proclamazione
i termini per l’esercizio del diritto di opzione»: perché,
«considerato che la proclamazione è comunicata al candidato
mediante l’invio dell’attestato di elezione, il termine per l’esercizio
dell’opzione deve decorrere dalla data in cui il soggetto proclamato eletto
in più circoscrizioni abbia ricevuto la comunicazione dell’ultima
proclamazione».
Interessante appare la sentenza n. 217, nella quale è stata giudicata
non fondata la questione di legittimità dell’art. 60, comma 1,
numero 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale sono ineleggibili
a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale
e circoscrizionale “i legali rappresentanti e i dirigenti delle società
per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della
provincia”. Il rimettente contesta l’ingiustificata disparità di
trattamento rispetto alla disciplina di cui all’art. 63 dello stesso decreto,
che stabilisce, con riferimento alle medesime cariche, soltanto l’incompatibilità
degli amministratori e dipendenti “con poteri di rappresentanza o di coordinamento
di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte
del comune o della provincia”. I Giudici costituzionali hanno messo in
evidenza la non comparabilità delle fattispecie normative poste
a raffronto: infatti, nel caso di rappresentanti legali o dirigenti di
società con capitale maggioritario di un ente locale, «la
norma prescrive una conseguenza giuridica (l’ineleggibilità) intesa
a prevenire l’eventualità che il candidato ponga in essere, mediante
l’esercizio dei poteri (anche “di influenza”) connessi alla sua carica
nella società, indebite pressioni sugli elettori»; invece,
nel caso di amministratori o dipendenti di organismi sottoposti a vigilanza
dell’ente, «il controllo dell’ente locale (attraverso la vigilanza
o il sovvenzionamento) riguarda solo l’attività e non la riguarda
neppure necessariamente nella sua interezza; donde una conseguenza giuridica
meno grave (l’incompatibilità), che ha lo scopo di evitare conflitti
di interesse tra gli amministratori o dipendenti dell’ente […], da una
parte, e, dall’altra, l’ente locale che su tali organismi esercita il
controllo».
Secondo l’ordinanza n. 318, non può ritenersi irragionevole la
scelta operata dal legislatore con l’art. 18, n. 3, comma secondo, periodi
quarto e quinto, della legge della Regione siciliana 9 maggio 1969, n.
14, che «dispone l’assegnazione dei seggi residuati non secondo
la graduatoria delle liste in funzione del miglior quoziente ed in ragione
della disponibilità dei seggi per collegio, ma partendo dai collegi
“con popolazione legale meno numerosa” e passando via via agli altri in
ordine crescente di popolazione». Infatti, si legge in motivazione,
«non può concordarsi con la tesi prospettata dal giudice
rimettente – secondo la quale l’assegnazione dei seggi residui dovrebbe
avvenire attribuendoli, per ciascuna lista, ai candidati che hanno conseguito
il maggior quoziente “se vi è disponibilità di seggi nel
collegio relativo a tale miglior quoziente” – assumendo che essa sarebbe
costituzionalmente necessitata, in quanto solo questa, e non anche quella
accolta dal legislatore regionale, sarebbe idonea a contemperare “le fondamentali
esigenze di rispettare il valore proporzionale e di salvaguardare la rappresentanza
territoriale”». In verità, «né l’una né
l’altra esigenza sono […] soddisfatte in misura maggiore di quanto faccia
la vigente legge regionale, in primo luogo perché il quoziente
ottenuto da una lista in un collegio è comparabile con quelli ottenuti
dalle altre liste nel medesimo collegio e non anche con quelli ottenuti
dalla medesima lista in altri collegi, ed in secondo luogo perché,
ove non vi sia capienza di seggi in un collegio, in quanto attribuiti
a liste con quozienti più elevati, il candidato della lista pretermessa
verrebbe pur sempre escluso, anche se il quoziente da lui ottenuto fosse
maggiore di quello del candidato della medesima lista che, tuttavia, concorra
in un collegio nel quale vi sia capienza di seggi». Conclusivamente,
«l’esigenza di salvaguardare la rappresentanza territoriale nell’attribuzione
dei seggi residui rende inevitabile la possibilità che tale attribuzione
avvenga a vantaggio di un candidato che abbia conseguito un quoziente
minore di altro candidato della medesima lista concorrente in altro collegio»
e ciò non si scontra con il canone della ragionevolezza, con conseguente
declaratoria di manifesta infondatezza della questione.
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