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Relazione in occasione della conferenza stampa
del presidente Franco Bile
Capitolo II
Diritti e doveri degli individui
Sezione I
I rapporti civili
1. La libertà personale e la libertà
di circolazione
«Il provvedimento di espulsione dello straniero con accompagnamento
alla frontiera può incidere sul suo diritto alla libertà
personale»: sulla base di tale assunto la Corte, con la sentenza
n. 240, ha ritenuto non fondate le censure mosse dal Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia nei confronti dell’art. 13, comma 8, del d.lgs.
25 luglio 1998, n. 286, che, nella parte in cui stabilisce che avverso
il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso
al giudice di pace, violerebbe le competenze costituzionali del giudice
amministrativo relative alla tutela degli interessi legittimi. Secondo
la Corte, «deve escludersi una palese irragionevolezza nella scelta
discrezionale del legislatore di attribuire la tutela nei riguardi dei
provvedimenti di espulsione alla giurisdizione del giudice ordinario,
per le implicazioni, nella quasi totalità dei casi necessarie,
sulla libertà personale e non solo sulla libertà di circolazione
dello straniero».
Dello stesso tenore l’ordinanza n. 109, già esaminata nel paragrafo
relativo all’espulsione dello straniero. In particolare, per ciò
che qui interessa, i Giudici costituzionali hanno rimarcato come il provvedimento
di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica inerisca alla
materia regolata dall’art. 13 Cost., «in quanto presenta quel carattere
di immediata coercizione che qualifica le restrizioni della libertà
personale e che vale a differenziarle dalle misure incidenti solo sulla
libertà di circolazione». Nonostante ciò, rientra
nell’esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità
legislativa la scelta di attribuire al giudice di pace la competenza sulla
convalida di tale provvedimento (art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998),
dal momento che esso rappresenta «una modalità esecutiva,
adottata dall’autorità di pubblica sicurezza, dell’espulsione amministrativa
e non può, dunque, per natura e funzione, essere assimilato alle
misure pre-cautelari e cautelari penali» sulle quali il giudice
di pace non si può pronunciare.
Diverso è, invece, il caso in cui l’espulsione avvenga con intimazione
di allontanamento dal territorio dello Stato, in quanto tale misura non
incide sulla libertà personale. Sul punto, l’ordinanza n. 280 (per
la quale si rimanda nuovamente al paragrafo relativo all’espulsione dello
straniero) ha osservato che la previsione normativa del procedimento di
convalida davanti al giudice di pace dei provvedimenti di trattenimento
presso un centro di permanenza temporanea e di accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica «trova giustificazione nel fatto che
questi incidono sulla libertà personale dei destinatari e, pertanto,
devono essere assistiti dalla garanzia di cui all’art. 13 della Costituzione,
con la conseguenza che detti provvedimenti possono essere portati ad esecuzione
solo dopo che il giudice si sia pronunciato sulla loro legittimità»;
viceversa, la mancata previsione della convalida anche per l’espulsione
con intimazione di allontanamento dal territorio dello Stato, «risulta
giustificata in ragione della diversa natura di tale provvedimento»,
il quale «incide solo sulla libertà di circolazione»
e «non incide direttamente sulla libertà personale del destinatario»,
posto che l’autorità di polizia non può esercitare alcuna
coazione fisica per ottenerne l’adempimento.
2. I principi costituzionali in materia penale
2.1. La successione delle leggi penali nel tempo
In merito alla tematica in esame deve essere in primis segnalata una pronuncia
che ha avuto grande risonanza mediatica: ci si riferisce alla sentenza
n. 393, con la quale la Corte ha affrontato la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n.
251, censurato, per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui disponeva
la non applicabilità dei nuovi, più brevi, termini di prescrizione
ai reati per i quali fosse intervenuta, in primo grado, la dichiarazione
di apertura del dibattimento.
I Giudici, nel pronunciare l’incostituzionalità parziale della
norma, hanno inquadrato le disposizioni sulla prescrizione nell’ambito
della “legge penale” di cui all’art. 2 cod. pen.: «la norma del
codice penale deve essere interpretata, ed è stata costantemente
interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte (e da quella di legittimità),
nel senso che la locuzione “disposizioni più favorevoli al reo”
si riferisce a tutte quelle norme che apportino modifiche in melius alla
disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono
sulla prescrizione», soluzione che viene giudicata coerente con
la «natura sostanziale della prescrizione e con l’effetto da essa
prodotto», poiché il decorso del tempo non si limita ad estinguere
l’azione penale ma elimina la punibilità in sé. Come tutte
le norme penali di favore, anche le disposizioni che modificano in melius
i termini prescrizionali sottostanno, così, alla regola della retroattività,
che trova il proprio “aggancio” costituzionale nell’art. 3 Cost., con
la conseguenza che «eventuali deroghe al principio di retroattività
della lex mitior […] possono essere disposte dalla legge ordinaria quando
ricorra una sufficiente ragione giustificativa».
«La deroga al regime della retroattività deve ritenersi ammissibile
nei confronti di norme che riducano la durata della prescrizione del reato,
purché tale deroga sia non solo coerente con la funzione che l’ordinamento
oggettivamente assegna all’istituto, ma anche diretta a tutelare interessi
di non minore rilevanza». Facendo applicazione di tale assunto,
la Corte ha concluso che la deroga introdotta con la norma contestata
non è assistita da ragioni giustificatrici, in quanto la scelta
della dichiarazione di apertura del dibattimento come discrimine temporale
per l’applicazione delle nuove norme sui termini di prescrizione del reato
nei processi in corso non è ragionevole: «l’apertura del
dibattimento – infatti – non è in alcun modo idonea a correlarsi
significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione,
e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, legato
al […] rilievo che il decorso del tempo da un lato fa diminuire l’allarme
sociale, e dall’altro rende più difficile l’esercizio del diritto
di difesa» e non è idonea in quanto non connota indefettibilmente
tutti i processi penali di primo grado né è inclusa fra
gli incombenti cui il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell’interruzione
del decorso della prescrizione ex art. 160 cod. pen.. Sulla base di ciò,
la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima
limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo
grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento».
Di particolare rilievo appare la sentenza n. 394 riguardante i reati elettorali:
la Corte è stata chiamata a vagliare i dubbi di costituzionalità
degli artt 90, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 100, terzo
comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituiti, rispettivamente,
dall’art.1, comma 2, lettera a), numero 1) e dall’art.1, comma 1, lettera
a) della legge 2 marzo 2004, n. 61, contestati, in particolare per contrasto
con l’art. 3 Cost., laddove puniscono con l’ammenda da 500 a 2000 euro
chi commette uno dei reati di falso previsti dai Capi III e IV del Titolo
II del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l’autenticazione
delle sottoscrizioni di liste di elettori o candidati nonché chi
forma falsamente liste di elettori o candidati.
Rinviando al capitolo relativo al principio di eguaglianza per una analisi
dettagliata del merito della decisione, che ha portato alla declaratoria
di incostituzionalità delle disposizioni indicate, interessa in
questa sede esaminare le osservazioni sviluppate dai Giudici costituzionali
in tema di successione di leggi penali nel tempo.
La sentenza muove dall’inquadramento delle disposizioni impugnate nell’alveo
delle c.d. norme penali di favore, intese come quelle che «“sottraggono”
una certa classe di soggetti o di condotte all’ambito di applicazione
di altra norma, maggiormente comprensiva», che sia compresente nell’ordinamento,
«rimanendo escluso che detta qualificazione possa esser fatta discendere
dal raffronto tra una norma vigente ed una norma anteriore, sostituita
dalla prima con effetti di restringimento dell’area di rilevanza penale
o di mitigazione della risposta puntiva».
La Corte ricostruisce l’assetto delle incriminazioni in materia elettorale,
analizzando le modifiche apportate dalla legge n. 61 del 2004: il secondo
comma degli artt. 100 e 90 citati continua a prevedere come delitto, punito
con la reclusione, sia la falsa formazione e l’alterazione di schede o
altri atti destinati alle operazioni elettorali, sia la sostituzione,
soppressione o distruzione dei medesimi, sia l’uso, effettuato scientemente,
di atti falsificati o alterati o sostituiti; per contro, il terzo comma
degli stessi articoli ha estrapolato dal corpo delle originarie figure
delittuose i falsi concernenti le liste di elettori o candidati, trasformandoli
in contravvenzioni punite con la sola ammenda da 500 a 2000 euro: pertanto,
tale terzo comma ha sottratto sia la fattispecie di chiunque commette
uno dei falsi di cui ai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo
del codice penale, aventi ad oggetto l’autenticazione delle sottoscrizioni
di liste di elettori o candidati, sia l’ipotesi di chi forma falsamente
liste di elettori o candidati, «dall’ambito applicativo di norme
più ampie, compresenti nell’ordinamento, […] allo scopo e con l’effetto
di riservare loro un trattamento sanzionatorio (sensibilmente) più
mite di quello altrimenti stabilito da tali norme».
Alla luce di tali considerazioni, osserva la Corte, appare evidente che
le norme censurate debbono essere qualificate come norme penali di favore:
di conseguenza, esse sottostanno al principio di retroattività
di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen. e debbono essere applicate ai fatti
commessi anteriormente alla loro entrata in vigore.
Precisano i Giudici costituzionali che «il principio di retroattività
della lex mitior ha una valenza ben diversa rispetto al principio di irretroattività
della norma penale sfavorevole»: infatti, mentre «quest’ultimo
si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli
arbitri del legislatore, espressivo della esigenza della “calcolabilità”
delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta», non
altrettanto può dirsi per la retroattività della legge favorevole,
che «non ha alcun collegamento con la libertà di autodeterminazione
individuale, per l’ovvia ragione che, nel caso considerato, la lex mitior
sopravviene alla commissione del fatto, al quale l’autore si era liberamente
autodeterminato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama
normativo».
Così, se il fondamento costituzionale della irretroattività
della legge sfavorevole deve essere rinvenuto nel disposto dell’art. 25,
secondo comma, Cost., la retroattività della lex mitior si ancora
al principio di eguaglianza, «che impone, in linea di massima, di
equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere
dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata
in vigore della norma che ha disposto l’abolitio criminis o la modifica
mitigatrice», nonostante si tratti di fatti che, sia pur identici
nella loro materialità, diversi sono sul piano della “rimproverabilità”:
pertanto, «il principio della retroattività in mitius è
legato […] ad una concezione oggettivistica del diritto penale, che emerge
dal complessivo tessuto dei precetti costituzionali», con la conseguenza
che «la sanzione criminale rappresenta non già la risposta
alla mera disobbedienza o infedeltà alla legge […], quanto piuttosto
la reazione alla commissione di fatti offensivi di interessi che il legislatore
[…] reputa oggettivamente meritevoli di essere salvaguardati». Quindi,
se la valutazione del legislatore cambia, «tale mutamento deve riverberarsi
a vantaggio anche di coloro che abbiano posto in essere il fatto in un
momento anteriore».
Un altro aspetto deve essere sottolineato: «il collegamento del
principio della retroattività in mitius al principio di eguaglianza
ne segna, peraltro, anche il limite: nel senso che, a differenza del principio
della irretroattività della norma penale sfavorevole – assolutamente
inderogabile – detto principio deve ritenersi suscettibile di deroghe
legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente
ragionevoli»; inoltre, evidenzia ancora la Corte, detto principio
«in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto la
norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima»,
perché il nuovo apprezzamento del disvalore del fatto può
giustificare la retroattività del trattamento più favorevole
solo ove «quella nuova valutazione non contrasti essa stessa con
i precetti della Costituzione».
2.2. Il principio della finalità rieducativa della
pena
Sulle finalità anche rieducative della pena si registrano nel 2006
tre interessanti pronunce.
Viene in primo luogo in considerazione la sentenza n. 255 che, inserendosi
nel solco già tracciato dalla sentenza n. 278 del 2005, ha sancito
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge
1 agosto 2003, n. 207 “nella parte in cui non prevede che il giudice di
sorveglianza possa negare la sospensione condizionata dell’esecuzione
della pena detentiva al condannato quando ritiene il beneficio non adeguato
alle finalità previste dall’art. 27, comma terzo, della Costituzione”.
La norma – a seguito dell’intervento ablativo di cui al menzionato precedente,
che aveva riscontrato profili di illegittimità nel comma 3, lettera
d) – prevede che la sospensione condizionata della parte finale della
pena detentiva venga concessa a tutti i condannati rispondenti a determinati
requisiti, a prescindere da un giudizio di meritevolezza da parte del
magistrato di sorveglianza, il quale può solo graduare le prescrizioni
cui il condannato deve ottemperare ma non può incidere sull’an
della concessione del beneficio. «La tipizzazione per titoli di
reato – si legge nella sentenza – non è lo strumento più
idoneo per realizzare appieno i principi di proporzionalità e di
individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario
[…] e che a loro volta discendono dagli artt. 27, primo e terzo comma,
e 3 della Costituzione […], nel senso che eguaglianza di fronte alla pena
significa proporzione della medesima alle personali responsabilità
ed alle esigenze di risposta che ne conseguono». Pertanto, per attuare
tali principi e garantire la risocializzazione del reo «è
necessario assicurare progressività trattamentale e flessibilità
della pena» e riconoscere «un potere discrezionale al magistrato
di sorveglianza nella concessione dei benefici penitenziari», poiché
«la generalizzata applicazione del trattamento di favore previsto
dalla disposizione censurata» compromette non solo il principio
di eguaglianza «ma anche la stessa funzione rieducativa della pena,
posto che il riconoscimento di un beneficio penitenziario che non risulti
correlato alla positiva evoluzione del trattamento compromette inevitabilmente
l’essenza stessa della progressività, che costituisce il tratto
saliente dell’iter riabilitativo».
Sullo stesso tema la Corte è tornata con le ordinanza numeri 276
e 443, che, proprio in virtù della declaratoria di incostituzionalità
di cui sopra, hanno restituito gli atti ai rimettenti in ordine alle questioni
di costituzionalità dell’art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 207,
censurato, sotto diversi profili, nella parte in cui non prevede come
causa ostativa al beneficio della sospensione condizionata della pena
la revoca di una misura alternativa alla detenzione.
Sulla novellata disciplina dei permessi premio per i condannati introdotta
dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 è da segnalare la sentenza
n. 257, che ha dichiarato illegittimo l’art. 30-quater della legge 26
luglio 1975, n. 354, introdotto dall’art. 7 della citata legge del 2005,
laddove prevede che i nuovi limiti di pena, stabiliti per l’accesso al
beneficio del permesso premio, si applichino anche ai condannati, recidivi
reiterati, per delitti commessi prima dell’entrata in vigore della legge
stessa.
Osserva la Corte che, se tra le finalità che la Costituzione assegna
alla pena – prevenzione generale e difesa sociale, da un lato, prevenzione
speciale e rieducazione dall’altro – «non può stabilirsi
a priori una gerarchia statica ed assoluta che valga una volta per tutte
ed in ogni condizione», poiché «le differenti contingenze,
storicamente mutevoli, che condizionano la dinamica dei fenomeni delinquenziali,
comportano logicamente la variabilità delle corrispondenti scelte
di politica criminale […], così da dar vita ad un sistema normativamente
“flessibile”», è anche vero che non c’è elusione delle
funzioni costituzionali della pena «in quanto il sacrificio dell’una
sia il “minimo indispensabile” per realizzare il soddisfacimento dell’altra,
giacchè soltanto nel quadro di un sistema informato ai paradigmi
della “adeguatezza e proporzionalità” delle misure […] è
possibile sindacare la razionalità intrinseca (e, quindi, la compatibilità
costituzionale) degli equilibri prescelti dal legislatore».
Nella specie, la linea perseguita dal legislatore con la disciplina impugnata
«ha chiaramente privilegiato – inasprendo i presupposti per la concessione
dei permessi premio ai recidivi – una scelta general-preventiva, obliterando
l’iter di risocializzazione già concretamente preseguito»;
infatti, accomunando fra loro i recidivi reiterati, senza alcuna valutazione
dei comportamenti e dei diversi parametri “individualizzanti”, «l’opzione
repressiva finisce per relegare nell’ombra il profilo rieducativo»,
che viene addirittura vanificato per coloro che abbiano già raggiunto
un grado di risocializzazione adeguato al godimento del beneficio penitenziario,
interrompendo bruscamente «un percorso di emenda […], al di fuori
di qualsiasi concreta ponderazione dei valori coinvolti». «La
preclusione alla fruizione di benefici scaturita dal nuovo regime – secondo
la Corte – ove applicata nei confronti di quanti abbiano già raggiunto,
all’atto della relativa entrata in vigore, uno stadio del percorso rieducativo
adeguato al godimento dei permessi premio, finirebbe per tradursi in un
incoerente arresto dell’iter trattamentale, in violazione del principio
sancito dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione».
2.3. La discrezionalità del legislatore nella determinazione
del trattamento sanzionatorio
La giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare
che «la determinazione del trattamento sanzionatorio per condotte
penalmente rilevanti rientra nella discrezionalità del legislatore,
salva la possibilità di sindacato per scelte palesemente arbitrarie
o irragionevoli, tali da evidenziare un uso distorto di tale discrezionalità».
Così si è espressa l’ordinanza n. 170 che, richiamando il
precedente specifico di cui alla sentenza n. 325 del 2005, ha optato per
la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art.
609-octies cod. pen. contestato nella parte in cui non prevede un’attenuante
per “i casi di minore gravità” nel delitto di violenza sessuale
di gruppo: «si è ritenuta improponibile una diretta comparazione
con le regole concernenti la violenza sessuale monosoggettiva – ha sottolineato
la Corte – attesa la peculiare gravità dell’offesa recata da più
persone riunite», con la conseguenza che «l’omessa previsione
di un’attenuante per i “casi di minore gravità”, malgrado la latitudine
dei comportamenti riconducibili alla norma incriminatrice» non è
palesemente irragionevole, arbitraria o ingiustificata.
Sotto il profilo della ragionevole distinzione, ai fini dell’applicazione
della sanzione, di fattispecie oggettivamente distinte, l’ordinanza n.
229 ha respinto le censure mosse dal Tribunale di Genova all’art. 1104
del codice della navigazione, che incrimina il reato di “offesa in danno
del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato”, sul
presupposto che sarebbe stato superato il limite della ragionevolezza
nell’esercizio proprio del legislatore di determinare le condotte punite,
la quantità e qualità della sanzione, in confronto, in particolare,
con il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Secondo la Corte, «le
fattispecie comparate dal giudice remittente sono oggettivamente diverse,
avuto riguardo al diverso luogo dello svolgimento del reato ai fini della
tutela della sicurezza della navigazione, la quale può essere messa
in pericolo da condotte che, attraverso l’offesa a chi esercita il potere
gerarchico, incidono sulla regolarità della vita di bordo e sul
corretto funzionamento del modello organizzativo».
Rientra nella discrezionalità del legislatore anche individuare
cause estintive del reato o cause sopravvenute di non punibilità;
sul punto, si segnala l’ordinanza n. 142, con cui è stata dichiarata
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nella
parte in cui subordina la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere
per avvenuta espulsione alla condizione negativa espressa dall’inciso
“se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio”.
Afferma la Corte che «rientra nella discrezionalità del legislatore,
una volta individuata una causa estintiva del reato, stabilire gli effetti
ed i limiti temporali di essa, in relazione allo stato dell’azione penale»
e ciò vale anche con riferimento alle cause sopravvenute di non
punibilità legate a condotte lato sensu riparatorie, poiché
si tratta di non punibilità per ragioni di politica criminale e
non conseguente al venir meno dell’antigiuridicità per cause intrinseche
all’illecito. Alla medesima conclusione si perviene per l’istituto di
cui alla norma censurata, istituto che costituisce «una condizione
di procedibilità atipica, che trova la sua ratio nel diminuito
interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal
proprio territorio». Se così è, non può considerarsi
manifestamente irrazionale ed arbitraria la scelta del legislatore di
circoscrivere l’operatività della condizione di procedibilità
ai casi in cui non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio, che
presuppone una adeguata consistenza degli elementi di accusa già
raccolti.
La discrezionalità legislativa opera inoltre sul piano della conformazione
degli istituti processuali, «col solo limite della non irrazionale
predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati»,
e ciò dal momento che «la Costituzione non impone un modello
vincolante di processo»: così la Corte si è espressa
nella sentenza n. 341 (per la quale si veda, in particolare, il paragrafo
sul diritto di difesa), sottolineando che, se è vero che «la
stessa discrezionalità il legislatore possiede nella disciplina
della competenza», è peraltro innegabile che la norma censurata,
che attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere
sui reclami dei detenuti lavoratori, «non si limita ad individuare
una specifica competenza in capo ad un determinato ufficio giudiziario,
ma detta, con stretta consequenzialità, regole processuali inidonee,
se riferite alle controversie in materia di lavoro, ad assicurare un nucleo
minimo di contraddittorio e di difesa».
In tema di circolazione stradale, si registrano tre ordinanze, la n. 45,
la n. 169 e la n. 292, con le quali la Corte, nel vagliare i dubbi di
costituzionalità di diverse disposizioni del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, ha ribadito che «rientra nella discrezionalità del
legislatore sia l’individuazione delle condotte punibili, sia la scelta
e la quantificazione delle relative sanzioni, con la conseguenza che tale
discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di
scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne
rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in
modo manifesto con il canone della ragionevolezza».
3. I principi costituzionali in materia processuale
Nell’arco del 2006 la Corte si è pronunciata più volte sui
principi che la Costituzione sancisce in materia processuale, in particolare
sul diritto di azione, di difesa, sulla difesa dei non abbienti, sul principio
del giudice naturale e sul c.d. giusto processo.
3.1. Il diritto di azione
«Il legislatore può imporre condizioni all’esercizio del
diritto di azione se queste, oltre a salvaguardare interessi generali,
costituiscono, anche dal punto di vista temporale, una limitata remora
all’esercizio del diritto stesso»: nel ribadire questo principio,
già ripetutamente affermato (v. ad esempio, la sentenza n. 276
del 2000, richiamata), l’ordinanza n. 436 ha concluso per la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità dell’art.
410-bis, secondo comma, cod. proc. civ., contestato, per contrasto con
l’art. 111 Cost., nella parte in cui prevede che, nel processo del lavoro,
trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla presentazione
della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione, esso si considera
comunque espletato, Infatti, «la pretesa del rimettente, secondo
la quale gli “interessi generali” dovrebbero comunque prevalere impedendo
l’esercizio del diritto di azione fino a quando il tentativo di conciliazione
non sia stato effettivamente espletato, non solo è contraddittoria
rispetto al parametro costituzionale evocato, ma si risolve nel contrapporre
una propria soggettiva valutazione al bilanciamento di interessi, operato
dalla legge, […] imposto dai valori costituzionali implicati».
In tema di diritto di azione si segnalano, poi, due sentenze rispettivamente
in materia di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità
naturale e di azione di disconoscimento di paternità del figlio
concepito durante il matrimonio.
La sentenza n. 50, esaminata più compiutamente nel paragrafo relativo
alla filiazione, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 274
cod. civ., che prevede una preliminare delibazione di ammissibilità
dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità
naturale promossa da un soggetto maggiorenne.
Secondo la Corte, la norma attualmente in vigore, che abilita il giudice
a «dare alla sua cognizione l’estensione ritenuta più opportuna»,
determina un meccanismo processuale che si presta «ad incentivare,
per la sua stessa struttura, strumentalizzazioni, oltre che da parte del
convenuto, anche da parte dello stesso attore che, attraverso una accurata
programmazione della produzione probatoria, è in grado di assicurarsi
– non essendo il provvedimento di inammissibilità suscettibile
di passare in giudicato – una reiterabilità, a tempo indeterminato,
della istanza di riconoscimento».
La sentenza conclude, pertanto, che «l’intrinseca, manifesta irragionevolezza
della norma […] fa sì che il giudizio di ammissibilità ex
art. 274 cod. civ. si risolva in un grave ostacolo all’esercizio del diritto
di azione», e ciò, in particolare, «in relazione ad
azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo status
ed alla identità biologica».
In termini sostanzialmente identici la Corte si è espressa nella
sentenza n. 266, per la quale si rinvia, ugualmente, al paragrafo sulla
filiazione, che ha accolto la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 235, primo comma, numero 3, cod. civ., ritenuto dai rimettenti
in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui, ai fini del
disconoscimento della paternità, ammette il marito a provare che
il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili
con quelle del presunto padre, solo dopo aver provato che, nel periodo
del concepimento, la moglie ha commesso adulterio.
Ad avviso dei Giudici costituzionali, subordinare l’accesso alle prove
tecniche che, da sole, consentono di dimostrare se il figlio è
stato generato da colui che è considerato il padre legittimo, alla
prova dell’adulterio non solo è irragionevole, ma si risolve in
un sostanziale impedimento dell’esercizio del diritto di cui all’art.
24 Cost., in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali
attinenti allo status e alla identità biologica.
3.2. Il diritto di difesa
Di ancora maggior rilievo è la giurisprudenza concernente il diritto
di difesa.
La sentenza n. 154, analizzata più diffusamente nel paragrafo sulle
procedure concorsuali, ha accolto le censure mosse all’art. 213, comma
secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa
decorrere il termine di venti giorni per la proposizione da parte dei
creditori delle contestazioni al piano di riparto finale, dall’inserzione
nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso dell’avvenuto deposito dell’atto
presso la cancelleria del tribunale, anziché dalla ricezione della
raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia dell’avvenuto
deposito.
La Corte ha concluso che «la norma censurata sacrifica […] il diritto
dei creditori di avere conoscenza del piano di riparto, totale o parziale,
per poter proporre tempestivamente le contestazioni del caso avverso di
esso»: li sacrifica gravemente, perché richiede un onere
di diligenza inesigibile attesa la necessità di consultare, per
tutta la durata della procedura, la Gazzetta Ufficiale, ed ingiustificatamente,
perché «se l’indeterminatezza dei soggetti interessati può
giustificare forme di “informazione” quali quella di cui alla norma censurata,
ciò non può dirsi quando – come nel caso dei creditori ammessi
– […] tali soggetti siano non solo individuabili, ma altresì individuati».
Degne di nota sono le considerazioni svolte nella sentenza n. 341 sul
diritto di difesa dei detenuti lavoratori: la Corte, chiamata a vagliare
il dubbio di costituzionalità dell’art. 69, sesto comma, lettera
a), della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato nella parte in cui prevede
la competenza del magistrato di sorveglianza, che decide necessariamente
con rito camerale, in ordine ai reclami dei detenuti in materia di lavoro,
ha ritenuto illegittima la norma in rapporto ai parametri di cui agli
artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 3, primo comma, assorbiti
gli ulteriori profili di censura: «la procedura camerale – secondo
i Giudici – tipica dei giudizi davanti al magistrato di sorveglianza,
non assicura al detenuto una difesa nei suoi tratti essenziali equivalente
a quella di tutti i lavoratori, giacché è consentito un
contraddittorio puramente cartolare, che esclude la diretta partecipazione
del lavoratore-detenuto al processo». Inoltre, non garantisce tutela
al datore di lavoro, «posto che all’amministrazione penitenziaria
è consentita solo la presentazione di memorie». La compressione
delle «<garanzie giurisdizionali essenziali riconosciute a tutti
i cittadini» è tanto più irragionevole se si considera
che non sussistono «esigenze specifiche di limitazione legate alla
corretta esecuzione della pena», poiché eventuali problemi
organizzativi derivanti da una maggior garanzia del contraddittorio «possono
essere affrontati e risolti in modo razionale dall’amministrazione penitenziaria,
senza che sia indispensabile attuare per legge il sacrificio di diritti
fondamentali garantiti dalla Costituzione».
Un’attenzione particolare merita l’ordinanza n. 17, che è tornata
sulla questione (già trattata nella sentenza n. 450 del 1997 e
nell’ordinanza n. 162 del 1998, richiamate) della costituzionalità
degli artt. 97 e 108 cod. proc. pen., contestati in quanto non prevedono
che anche il difensore designato d’ufficio all’imputato, che deve essere
giudicato nella fase dibattimentale e non abbia nominato un difensore
di fiducia o ne sia comunque privo per l’udienza fissata per la celebrazione
del giudizio, abbia diritto ad un termine per prendere cognizione degli
atti ed informarsi sui fatti oggetto del procedimento. Nel concludere
per un giudizio di manifesta infondatezza, la Corte osserva che l’art.
108 cod. proc. pen. contiene un elenco tassativo di casi in cui è
ammesso il termine a difesa, casi «la cui ratio comune è
rappresentata dalla circostanza che, in ognuna delle situazioni prese
in considerazione, l’imputato rimane definitivamente privo di difensore»:
tale condizione è del tutto differente da quella che si verifica
per mera assenza del difensore, dal momento che questa «può
risalire ai più diversi motivi ed essere espressiva di situazioni
assai diverse tra loro». Così, l’avvocato che interviene
quale sostituto del difensore «è investito del compito di
rappresentare colui che è e resta il difensore dell’imputato»
ed è figura a sé e completamente differente dal nuovo difensore
designato in ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono
di difesa. Inoltre, essendo la presenza un diritto e non un obbligo del
difensore, salvo casi stabiliti dalla legge, il mancato riconoscimento
del termine a difesa per il sostituto è «conseguenza del
tutto ragionevole nel quadro di un sistema che necessariamente mira a
bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza
difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso la indispensabile funzionalità
del processo e la relativa ragionevole durata».
Sempre in tema di difesa tecnica, nell’ordinanza n. 160 viene dichiarata
la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art.
117, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ove non estende gli effetti
dell’ammissione al gratuito patrocinio al difensore d’ufficio di persona
irreperibile: la Corte ha stabilito che non vi è violazione né
dell’art. 3 Cost. (per il quale si veda il paragrafo sulla difesa dei
non abbienti) né dell’art. 24, secondo comma, Cost., poiché
la disciplina denunciata nasce da una scelta discrezionale del legislatore
«che si pone proprio nel solco della garanzia della difesa»
e ne rende effettivo l’esercizio tramite l’anticipazione, da parte dello
Stato, degli onorari e delle spese del difensore d’ufficio dell’imputato
irreperibile.
Ancora, sul medesimo tema appare di particolare interesse l’ordinanza
n. 337, con cui la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, e 17, commi
2 e 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, come modificati dagli artt.
2 e 4 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283, che rimettono alla volontà
dell’imputato la scelta della lingua del processo, senza tener conto del
gruppo linguistico cui lo stesso appartiene. Ad avviso della Corte, la
disciplina de qua consente all’imputato «di scegliere la lingua
del processo, anche in rapporto alle esigenze della propria difesa tecnica»,
e quindi, in relazione alla madre lingua del difensore da cui egli ha
scelto di farsi assistere: infatti, «la facoltà di scelta
della lingua del processo come lingua diversa da quella materna [..] raccorda
la tutela dell’imputato, quale appartenente alla minoranza linguistica,
alla tutela connessa alla garanzia, prevista dall’art. 24 Cost., del diritto
di difesa anche come difesa tecnica».
Con l’ordinanza n. 419 i Giudici costituzionali, confermando quanto già
sostenuto nel precedente di cui alla sentenza n. 148 del 2005, hanno ritenuto
non irragionevole l’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., contestato nella
parte in cui stabilisce che, nel corso del giudizio, può essere
designato come sostituto del difensore dell’imputato solo un avvocato
iscritto nell’apposito elenco di cui al comma 2 dello stesso articolo,
poiché tale scelta «tende ad assicurare all’imputato una
difesa dotata di livelli qualitativi ritenuti evidentemente idonei dal
legislatore a garantire l’effettività del diritto di difesa».
In tema di giustizia amministrativa, l’ordinanza n. 100, nel concludere
per la manifesta infondatezza della questione di legittimità della
norma (art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642) che prevede,
per l’instaurazione del giudizio, la comunicazione del ricorso all’amministrazione
convenuta a cura della segreteria del TAR e non la notifica del medesimo
da parte del ricorrente, ha ribadito, come già la sentenza n. 441
del 2005, che «la comunicazione, al pari della notificazione, costituisce
senz’altro mezzo idoneo ad assicurare quelle garanzie di conoscenza e
di ufficialità necessarie per il rispetto dei principi della difesa
in giudizio ex art. 24, secondo comma, Cost. e del contraddittorio»
a patto, però, che si interpreti l’articolo censurato «nel
senso di prevedere un obbligo di comunicare l’atto nella sua interezza,
in tempo utile e in modo da consentire alla pubblica amministrazione una
effettiva conoscenza della domanda e l’articolazione tempestiva dei mezzi
di difesa».
In ordine all’attività del Tribunale delle acque pubbliche, la
Corte, nell’ordinanza n. 101, ha giudicato che l’art. 205, primo comma,
del regio decreto 11 novembre 1933, n. 1775, che non prevede l’automatica
efficacia esecutiva delle sentenze rese in prime cure dal tribunale delle
acque pubbliche, non violi il parametro dell’art. 24 Cost., in quanto
«la previsione della esecutività della sentenza di primo
grado […], ancorché condizionata alla richiesta di parte ed alla
espressa disposizione del giudice, non è certamente tale da comportare
alcuna apprezzabile compressione del diritto di difesa».
Il diritto di difesa viene in rilievo anche quando si discute di competenza
del giudice tributario in materia di sanzioni per l’impiego di lavoratori
irregolari. Le ordinanze n. 34, n. 36, n. 93 e n. 219, nel disporre la
restituzione degli atti ai rimettenti in ordine alla questione di costituzionalità
dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito
in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, hanno richiamato
la sentenza n. 144 del 2005 che, successivamente alle ordinanze di rimessione,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione
nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il
rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1 gennaio
dell’anno in cui è stata constatata la violazione: secondo il precedente,
«il meccanismo di tipo presuntivo previsto dalla norma censurata
[…] determina la lesione del diritto di difesa, in quanto preclude all’interessato
ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria
effettiva condotta, idonee ad incidere sulla entità della sanzione
che dovrà subire, determinando, altresì, la irragionevole
equiparazione, ai fini dell’applicazione della sanzione, di situazioni
tra loro diseguali».
L’ordinanza n. 34 si è pronunciata anche sul comma 5 del medesimo
art. 3, secondo cui l’Agenzia delle entrate irroga la menzionata sanzione
senza applicare la norma – art. 16, comma 2 – che, in ordine al procedimento
di irrogazione delle sanzioni amministrative, contempla la necessità
che l’organo procedente effettui la previa notifica dell’atto di contestazione
della violazione: la Corte ha ritenuto che «l’esclusione dell’applicazione
di tale disposizione, lungi dal costituire un’irragionevole limitazione
del diritto di difesa, trova la propria giustificazione nell’esigenza
di semplificazione del procedimento di irrogazione della sanzione»,
in considerazione anche del fatto che la disposizione censurata «disciplina
una fase pre-giurisdizionale e non limita in alcun modo il ricorso all’autorità
giudiziaria avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione».
Di diritto di difesa la Corte si è occupata in alcune ordinanze
che hanno affrontato problematiche inerenti controversie in materia di
circolazione stradale.
Affermando che «l’omissione della contestazione immediata di un’infrazione
punita con una misura amministrativa non integra di per sé una
violazione del diritto di difesa», l’ordinanza n. 150 ha concluso
per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità
dell’art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito,
con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 168, ove consente al
prefetto di individuare, mediante decreto, strade su cui è possibile
installare dispositivi di controllo del traffico per il rilevamento a
distanza di alcune violazioni del codice della strada.
Le stesse considerazioni si ritrovano nella ordinanza n. 307, che, nel
sancire la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità
dell’art. 201, comma 1-bis, lettere e) ed f), del codice della strada,
nella parte in cui, per le violazioni rilevate mediante strumenti elettronici,
esonera l’amministrazione all’obbligo della contestazione immediata dell’infrazione,
ha specificato che «la mancata presentazione di osservazioni, scritti
difensivi e documenti […] non condiziona affatto la possibilità
di tutela giurisdizionale», che può intervenire dopo un atto
dell’amministrazione lesivo della posizione del responsabile, quale è
normalmente «l’atto (ordinanza ingiunzione) che contiene la determinazione
e l’irrogazione della sanzione».
Sempre in materia di circolazione stradale, va menzionata anche l’ordinanza
n. 188; per quel che interessa in questa sede e rinviando l’analisi degli
ulteriori profili al paragrafo sulle controversie in materia di circolazione,
la questione investe gli artt. 196 e 201 del codice della strada, nella
parte in cui prevedono, in caso di violazione non contestata immediatamente,
la notificazione del verbale ai soggetti di cui all’art. 196, ai quali
è imposto l’obbligo di trasmettere i dati del trasgressore, per
consentire di sottrarre a questi i punti dalla patente: secondo il rimettente,
il trasgressore resterebbe di fatto privo di tutela giuridica, in spregio
del disposto dell’art. 24 Cost..
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il dubbio di legittimità
poiché, «una volta definita la vicenda relativa alla sanzione
pecuniaria (segnatamente in virtù del pagamento in misura ridotta
effettuato da taluno dei soggetti coobbligati solidalmente per la stessa
ex art. 196 del codice della strada), nessuna norma preclude al conducente
del veicolo, autore materiale dell’infrazione stradale, di adire le vie
giudiziali per escludere l’applicazione, a suo carico, della sanzione
“personale” costituita dalla decurtazione dei punti dalla sua patente
di guida». La lesione del diritto di difesa è esclusa in
quanto il responsabile della violazione è legittimato a presentare
ricorso al Giudice di pace contro il verbale di contestazione dell’infrazione
stradale, «seppur al solo e specifico scopo di escludere che tale
atto possa fungere da titolo per irrogargli la sanzione della decurtazione
del punteggio dalla patente di guida ovvero per una eventuale azione di
regresso esperibile da parte di chi abbia pagato la somma dovuta quale
sanzione pecuniaria».
Con riferimento al processo penale a carico di stranieri extracomunitari,
secondo l’ordinanza n. 143 – manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità dell’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286 in forza del quale, nel caso di avvenuta espulsione dello
straniero sottoposto a procedimento penale, conseguente al rilascio del
nulla osta, il giudice, se non è stato emesso il provvedimento
che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere –
la dedotta violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost., correlata alla
compromissione dell’aspettativa di proscioglimento nel merito, non sussiste
in quanto «la declaratoria di improcedibilità per avvenuta
espulsione è configurata dal legislatore come un “beneficio” per
l’imputato, stante la rinuncia all’esercizio della potestà punitiva
dello Stato»: in tale ottica, «è del tutto priva di
fondamento la pretesa del rimettente di vedere rimosso, sic et simpliciter
ed in termini generali, il “beneficio” dell’improcedibilità, in
nome di un ipotetico ed astratto interesse dell’imputato ad affrontare
il processo al fine di conseguire un proscioglimento nel merito»,
interesse che l’imputato potrebbe non avere.
3.3. La difesa dei non abbienti
In tema di patrocinio a spese dello Stato debbono essere segnalate le
ordinanze n. 160, 176, 177 e 201 e la sentenza n. 174.
Con l’ordinanza n. 160 la Corte, concludendo per la manifesta infondatezza
della questione di costituzionalità dell’art. 117, comma 1, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ove non estende gli effetti dell’ammissione
al gratuito patrocinio al difensore d’ufficio di persona irreperibile,
ha escluso, in primis, la violazione dell’art. 3 Cost., «giacché
il giudice a quo pone in comparazione situazioni disomogenee tra loro,
quali l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e gli effetti che
ad essa conseguono) e la difesa d’ufficio dell’imputato irreperibile»:
infatti, mentre l’ammissione al patrocinio, «rispondendo ad un preciso
vincolo costituzionale, posto dal comma terzo dell’art. 24 Cost., si radica
sul presupposto della “non abbienza”», differente è la situazione
processuale dell’imputato nei cui confronti non sia stato possibile eseguire
le notificazioni ex art. 157 cod. proc. pen. e non abbiano avuto seguito
le ricerche ex art. 159 dello stesso codice. Non c’è vulnus neppure
dell’art. 24 Cost.,, poiché la disciplina denunciata «è
frutto di una scelta discrezionale del legislatore che si pone proprio
nel solco della garanzia della difesa, rendendone effettivo l’esercizio
tramite l’anticipazione, da parte dello Stato, degli onorari e delle spese
del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile».
Nell’ordinanza n. 176 i Giudici costituzionali hanno ribadito quanto già
affermato nell’ordinanza n. 8 del 2005, cioè che al difensore designato
in sostituzione si applicano le disposizioni dell’art. 102 cod. proc.
pen., secondo cui “il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri
del difensore”, con la conseguenza che quindi «anche al primo si
applica la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato»:
pertanto è manifestamente infondata la questione di costituzionalità
dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 laddove non prevede l’estensione
al sostituto nominato ex art. 97 cod. proc. pen. della disciplina del
patrocinio a spese dello Stato.
Sull’erroneità del presupposto interpretativo da cui ha preso le
mosse il rimettente ha fatto leva la Corte nell’ordinanza n. 177 per respingere
le censure mosse all’art. 112, comma 1, del citato d.P.R. alla luce del
quale, in caso di richiesta proveniente dall’ufficio finanziario competente,
il magistrato provvede alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato con decreto emesso de plano. Secondo il rimettente la norma
sarebbe stata emanata in assenza di delega, poiché la legge di
delegazione si limitava a permettere un coordinamento meramente formale
di norme preesistenti, mentre la norma impugnata avrebbe avuto carattere
innovativo.
I Giudici, nel negare fondamento alla censura, hanno evidenziato che,
nonostante un difetto di coordinamento delle disposizioni trasfuse nel
testo unico ed in parte novellate, «si può ricavare dal sistema
la possibilità di una interpretazione adeguatrice secondo la quale
è sempre esperibile, nei confronti dei provvedimenti di revoca
della ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessi dal giudice
competente, il ricorso al Presidente del tribunale o della corte di appello,
i cui provvedimenti sono ricorribili per cassazione, ovvero, in caso di
revoca richiesta dall’ufficio finanziario, direttamente il ricorso per
cassazione». Infatti, «per “diritto vivente”, come espresso
in numerose pronunce della Corte di cassazione, confermato dalla recente
sentenza delle sezioni unite penali del 14 luglio 2004, n. 36168, tutti
i provvedimenti che dispongono in ordine alla ammissione al patrocinio
a spese dell’erario, compresi quelli di revoca di un precedente provvedimento,
sono impugnabili negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti
dall’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, non avendo il testo unico abrogato
i diritti e le garanzie difensive previsti dalla previgente disciplina».
L’ordinanza n. 201, nel solco del precedente di cui all’ordinanza n. 350
del 2005, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità dell’art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2000, n. 115,
censurato per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui dispone
che, nel caso di patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti
al difensore siano ridotti della metà, ove si tratti di processi
civili: infatti, «la diversità di disciplina fra la liquidazione
degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale
trova fondamento – sottolinea la Corte – nella diversità delle
situazioni comparate (da una parte gli interessi civili, dall’altra le
situazioni tutelate che sorgono per effetto dell’esercizio dell’azione
penale)» e il fatto che «il sistema di liquidazione degli
onorari civili impon[ga] al difensore di prestare la propria opera per
un compenso inferiore al minimo previsto, che, normalmente, costituirebbe
infrazione ai doveri deontologici e fatto suscettibile di sanzione disciplinare,
è costituzionalmente irrilevante, ove si tenga presente che il
sistema di liquidazione è imposto da una norma di legge che, come
tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari».
Deve infine essere ricordata la sentenza n. 174 in tema di patrocinio
a spese dello Stato nella procedura fallimentare (sulla quale, più
diffusamente, si veda il paragrafo sulle procedure concorsuali), che ha
riconosciuto costituzionalmente illegittimo, perché manifestamente
irragionevole, l’art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ove non include tra le spese anticipate dall’Erario, se tra i beni compresi
nel fallimento non vi sia denaro sufficiente, le spese e gli onorari del
curatore.
3.4. Il giudice naturale precostituito per
legge
Sulla portata del disposto di cui all’art. 25, primo comma, Cost., i Giudici
costituzionali hanno preso posizione con la sentenza n. 168, giudicando
non fondato il dubbio di costituzionalità sollevato dalla Corte
di cassazione nei riguardi dell’art. 45, comma 1, cod. proc. pen., in
quanto non prevede la parte civile fra i soggetti legittimati a chiedere
la rimessione del processo per legittimo sospetto.
L’istituto della rimessione rappresenta un «eccezionale presidio
a garanzia della serenità ed imparzialità del giudizio e,
quindi, in ultima analisi, dello stesso valore del “giusto processo”»;
esso «è da sempre previsto soltanto per il processo penale»
in quanto è solo il processo penale, per sua natura, «idoneo
a suscitare gravi emozioni e perturbamenti, specie nel luogo in cui si
celebra». Peraltro, «se le esigenze di serenità ed
imparzialità – che devono accompagnare la celebrazione del processo
“turbato” dalle gravi situazioni locali – ben possono giustificarne lo
“spostamento” dalla sede fisiologica», ciò non può
che avvenire nel rispetto della garanzia apprestata dall’art. 25, primo
comma, Cost.. «E’ ben vero – sottolinea la Corte – che la locuzione
“giudice naturale” non ha nell’art. 25 un significato proprio e distinto,
e deriva per forza di tradizione da norme analoghe di precedenti Costituzioni,
nulla in realtà aggiungendo al concetto di “giudice precostituito
per legge”», però è anche innegabile che «il
predicato della naturalità assume nel processo penale un carattere
del tutto particolare, in ragione della “fisiologica” allocazione di quel
processo nel locus commissi delicti». Conseguentemente, qualsiasi
istituto processuale che, analogamente alla rimessione, determinasse «l’effetto
di “distrarre” il processo dalla sua sede, inciderebbe su un valore di
elevato e specifico risalto per il processo penale», in quanto la
celebrazione di quel processo in quel luogo risponde, tra le altre, all’esigenza
di riaffermare il diritto e la giustizia proprio là dove sono stati
violati. Quindi, «perché l’imputato possa ragionevolmente
subire lo spostamento del processo dal suo “giudice naturale”, deve essere
il “suo” processo (vale a dire quello penale) ad essere turbato da gravi
situazioni locali» e non gli interessi della parte civile, con la
conseguenza che «solo i protagonisti necessari sono logicamente
abilitati ad attivare il relativo ed eccezionale meccanismo di scrutinio,
e non altri, che possono assumere soltanto la veste di cointeressati o
controinteressati rispetto alle posizioni assunte dall’imputato e dal
pubblico ministero». A ciò si aggiunga che la parità
delle parti, evocata dal rimettente, «finisce per risultare, in
tale prospettiva, fuorviante; giacchè su di essa si intenderebbe
far leva per omologare fra loro situazioni processuali del tutto eterogenee,
quali sono quelle che, agli effetti della rimessione, caratterizzano gli
“interessi” ed il coinvolgimento delle parti necessarie del processo,
rispetto alla tutela risarcitoria o restitutoria che l’ordinamento assicura
alla parte civile». Perciò, essendo imputato e parte civile
due entità soggettive fortemente diversificate, le differenze di
trattamento processuale sul punto appaiono pienamente legittime.
In materia di processo civile, il principio del giudice naturale si trova
solennemente affermato nella sentenza n. 41, secondo cui, il conflitto
fra il convenuto litisconsorte che, proponendo l’eccezione di incompetenza
territoriale derogabile, invoca la competenza del giudice naturale precostituito
per legge e il convenuto litisconsorte che non si oppone a che il giudizio
si svolga dinanzi ad un giudice individuato difformemente da quanto previsto
dalla legge, non può che risolversi a favore del foro legale, in
quanto rappresenta «palese violazione del precetto per cui “nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”
ritenere inefficace l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile,
per ciò solo che essa è sollevata da taluno soltanto dei
litisconsorti convenuti in causa inscindibile».
Interessante è anche la questione fatta valere nel giudizio definito
con l’ordinanza n. 71: il rimettente dubitava della compatibilità
con l’art. 25, comma primo, Cost., dell’art. 6, comma secondo, del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, che collega, nel caso di chiamata in
garanzia o per ordine del giudice, l’applicazione del foro erariale alla
mera richiesta dell’amministrazione statale, intervenuta coattivamente
in giudizio, facendo così dipendere da tale richiesta lo spostamento
del giudice competente.
La Corte non è potuta addivenire ad una pronuncia sul merito, poiché
l’ordinanza di rimessione «non lascia comprendere se la pretesa
violazione del precetto di cui all’art. 25 cost. sia ravvisata nella circostanza
che le parti private sono distolte dal giudice naturale da esse individuato
secondo le regole ordinarie ovvero nella circostanze che, potendo la pubblica
amministrazione non proporre l’eccezione di incompetenza, ad essa sia
consentito, a suo libito, di sottrarsi al criterio inderogabile del foro
erariale».
3.5. Il giusto processo
Sui problemi inerenti il c.d. “giusto processo” la Corte è tornata
più volte nell’arco dell’anno, affrontando questioni attinenti
al processo civile, amministrativo, tributario e penale.
In ordine al primo tipo di giudizio, la sentenza n. 50, per la quale si
veda il paragrafo sulla filiazione, dichiarando l’illegittimità
dell’art. 274 cod. civ. che prevede una preliminare delibazione di ammissibilità
dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità
naturale promossa da un soggetto maggiorenne, per contrasto, fra gli altri,
con il parametro di cui all’art. 111 Cost., ha sottolineato come la norma
determini una violazione del precetto «sulla ragionevole durata
del processo», che si trova ad essere «gravato di una autonoma
fase, articolata in più gradi di giudizio, prodromica al giudizio
di merito e tuttavia priva di qualsiasi funzione».
Sempre in rapporto al giudizio civile, è da segnalare l’ordinanza
n. 165 con cui la Corte, nel pronunciarsi per la manifesta infondatezza
del dubbio di costituzionalità dell’art. 38, comma secondo, ultimo
periodo, cod. proc. civ., che consente all’attore di aderire in ogni tempo
all’eccezione d’incompetenza territoriale derogabile ritualmente proposta
dal convenuto, ha evidenziato che «la circostanza che il processo
“continua” (art. 50 cod. proc. civ.) davanti al giudice la cui competenza
scaturisca dall’adesione dell’attore all’indicazione del convenuto esclude
ogni lesione del c.d. “principio dell’economia processuale”, la cui più
efficace tutela, peraltro, la legge affida al giudice, attribuendogli
il potere di delibare la fondatezza della questione di competenza sollevata
dal convenuto e di stabilire se essa meriti una pronta decisione ovvero
di essere risolta insieme con il merito della causa».
Per quanto concerne il giudizio di ottemperanza, la Corte, nell’ordinanza
n. 44, richiamando il precedente di cui all’ordinanza n. 122 del 2005,
ha ribadito la manifesta infondatezza della questione di legittimità
dell’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, contestato laddove
considera il passaggio in giudicato quale presupposto insuperabile per
agire in via di ottemperanza per l’adempimento dell’obbligo della pubblica
amministrazione di conformarsi alle decisioni dei tribunali. La norma
secondo cui «il giudizio di ottemperanza può esercitarsi
nei confronti delle sentenze del TAR non sospese dal Consiglio di Stato,
rientra nella discrezionalità del legislatore, il quale ha voluto
dare concretezza al principio di esecutività delle sentenze di
primo grado, evitando che l’amministrazione possa arbitrariamente sottrarsi
alle pronunce giurisdizionali». Diverse, sono, invece, «le
azioni esecutive esperibili davanti al giudice ordinario secondo le norme
di procedura civile, trattandosi di sentenze o provvedimenti esecutivi
che non richiedono l’esame di merito»: perciò, stante la
diversità degli istituti, non può parlarsi, in relazione
all’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, «di pregiudizio
per la ragionevole durata del processo, la quale è garantita peraltro
dai tempi processuali disposti dal codice di procedura civile».
Sempre in tema di giustizia amministrativa si deve citare l’ordinanza
n. 100 (per la quale v. anche il paragrafo sul diritto di difesa), in
cui la Corte ha sancito che le differenze formali pur esistenti fra comunicazione
e notificazione «non incidono sulla sostanziale identità
di risultato tra le due forme, allorché […] sia effettuata la comunicazione
dell’intero atto», poiché anche la comunicazione, come la
notificazione, è idonea ad assicurare quelle garanzie di conoscenza
e di ufficialità che sono necessarie per il rispetto del principio
«del contraddittorio, quale presupposto del “giusto processo” ex
art. 111, secondo comma Cost.», sempre che la stessa assicuri «una
informazione completa e tempestiva del ricorso che ne forma oggetto».
Con l’ordinanza n. 144 è stata vagliata la questione di legittimità
dell’art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art.
22 dello stesso decreto, censurato nella parte in cui non prevede l’inammissibilità
della costituzione del resistente che non avvenga nel termine di sessanta
giorni dalla notificazione del ricorso. Per ciò che rileva in questa
sede, e rinviando al capitolo relativo al contenzioso tributario per una
più ampia disamina, la questione è stata dichiarata manifestamente
infondata sotto il profilo della violazione dei principi del giusto processo,
«potendo la tardiva costituzione del convenuto dar luogo, se così
prevede la legge e nei limiti in cui lo prevede, a decadenze sia di tipo
assertivo che probatorio, ma mai ad una irreversibile dichiarazione di
contumacia, del tutto sconosciuta all’ordinamento».
In rapporto al processo penale, si ricorda altresì l’ordinanza
n. 160, per la quale si rinvia ai paragrafi sul diritto di difesa e sulla
difesa dei non abbienti.
Degna di nota appare anche la sentenza n. 168 che ha affrontato i dubbi
di costituzionalità dell’art. 45, comma 1, cod. proc. pen., che
non prevede la parte civile tra i soggetti legittimati a chiedere la rimessione
del processo. Rinviando al capitolo relativo al giudice naturale per un’analisi
più approfondita della pronuncia, in questa sede ci si limita ad
evidenziare che l’istituto viene qualificato dalla Corte come «eccezionale
presidio – a garanzia della serenità ed imparzialità del
giudizio e, quindi, in ultima analisi, dello stesso valore del “giusto
processo”», previsto solo per il giudizio penale in quanto solo
esso «è, per sua natura idoneo a suscitare gravi emozioni
e perturbamenti, specie nel luogo in cui esso si celebra», turbamenti
che si possono ricondurre all’intervento di elementi esterni che «finiscono
per coinvolgere la stessa possibilità di celebrare un “giusto processo”».
Sul profilo della ragionevole durata del processo si deve menzionare l’ordinanza
n. 419, che, giudicando manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità
dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui, nel corso del giudizio,
può essere designato come sostituto del difensore dell’imputato
solo un avvocato iscritto nell’apposito elenco di cui al comma 2 dello
stesso articolo, ha ribadito quanto già ricavabile dalla sentenza
n. 148 del 2005, ossia che la disposizione «non viola il principio
della ragionevole durata del processo, in quanto a tale principio possono
arrecare un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione
dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza»,
laddove, viceversa, «il ritardo che può, in ipotesi, derivare
dal meccanismo di sostituzione del difensore previsto dalla norma impugnata
è tutt’altro che ingiustificato, essendo tale meccanismo posto
a presidio di un diritto costituzionalmente garantito», ossia del
diritto di difesa.
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