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Interventi dei Presidenti


Conferenza stampa del Presidente  Dott. Franco Bile
La giustizia costituzionale nel 2006


Relazione in occasione della conferenza stampa del presidente Franco Bile


Parte I
Profili processuali

Capitolo I

Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
1. Premessa
Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è stato, nel corso del 2006, la sede in cui la Corte ha reso il maggior numero di decisioni. Sono state pronunciate, infatti, 276 decisioni, di cui 70 in forma di sentenza e 206 in forma di ordinanza.

2. I giudici a quibus e la legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale
I giudizi decisi nel 2006 sono state sollevate da un ampio spettro di autorità giudiziarie. Il maggior numero di ordinanze è stato sollevato dai Tribunali ordinari (153), seguiti dai Giudici di pace (74), dalla Corte dei Conti (67), dalle Commissioni tributarie provinciali (52) e dai Tribunali amministrativi regionali (50). Oltre le dieci ordinanze si collocano anche i Giudici per le indagini preliminari (15), i Giudici per le udienze preliminari (14), i Tribunali, sezione per il per il riesame (14), il Consiglio di Stato (13), le Corti d’appello (12), seguite dalla Corte di cassazione (10).
In alcuni casi, si sono riproposte alla Corte costituzionale questioni inerenti alla legittimazione dei giudici a quibus ad instaurare un procedimento in via incidentale.
In particolare, nella sentenza n. 240, la Corte ha rilevato che la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, censurato nella parte in cui stabilisce che avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace nel termine di sessanta giorni, impedisce che possa essere riconosciuta al TAR la competenza giurisdizionale a decidere sulla legittimità della espulsione con accompagnamento alla frontiera e, quindi, la legittimazione a sollevare la correlativa questione di costituzionalità. Negli stessi termini si pone la motivazione della ordinanza n. 431 che, richiamando, tra l’altro anche l’anzidetta sentenza, conclude per la manifesta inammissibilità della questione sul rilievo che “il giudice a quo solleva una questione di legittimità costituzionale che esula dall’ambito del giudizio amministrativo in corso”.

3. Il nesso di pregiudizialità tra giudizio a quo e giudizio di legittimità costituzionale: la rilevanza della questione
Nel corso del 2006, si riscontrano varie decisioni nelle quali l’esame di merito è stato precluso dal difetto di rilevanza, ora derivante dalla estraneità delle norme denunciate all’area decisionale del giudice rimettente, ora dal momento nel quale la questione era stata concretamente sollevata.
Nel primo senso, possono menzionarsi le fattispecie nelle quali la Corte ha constatato che il giudice a quo non avrebbe in alcun caso avuto modo di applicare la disposizione denunciata (sentenza n. 84; ordinanze numeri 7, 37, 95, 145, 148, 180, 199, 224, 292, 362 e 462), donde la non incidenza della questione sull’esito del giudizio (sentenza n. 390; ordinanze numeri 113, 149, 225, 227 e 280). A questa categoria possono associarsi le declaratorie di irrilevanza motivate dalla erronea individuazione delle norme da censurare (in tal senso, ordinanze numeri 97, 150 e 193), quelle in cui una declaratoria di illegittimità costituzionale, a causa di una situazione di fatto irreversibile, non avrebbe alcun effetto, rimanendo in tal modo priva dell'incidenza nel processo principale (sentenza n. 184), nonché quelle in cui le questioni proposte sono estranee all’oggetto del giudizio a quo (ordinanza n. 457).
In relazione al momento nel quale la questione di legittimità è stata sollevata, la Corte ha ribadito che la rilevanza prescinde dagli ipotetici effetti di cui potrebbero beneficiare le parti in causa, donde l’inammissibilità delle questioni c.d. «premature», quelle cioè, in cui la rilevanza della questione nel giudizio a quo è solo futura ed ipotetica, in quanto il giudice rimettente non è ancora nelle condizioni di fare applicazione della disposizione denunciata (sentenze numeri 138 e 355; ordinanze numeri 26, 66, 92, 142, 143, 244 e 283). In un’altra ipotesi, la Corte ha ritenuto inammissibile la questione sollevata, in materia di litispendenza, da un’autorità giudiziaria non ancora investita del potere decisorio del processo a quo e, quindi, prematuramente, giacché il giudice conosceva di uno solo dei procedimenti da riunire, essendo l’altro pendente avanti un magistrato dello stesso tribunale (ordinanza n. 26).
Ad esiti analoghi si giunge con riferimento alle questioni «tardive», vale a dire promosse quando le disposizioni denunciate sono già state oggetto di applicazione da parte del giudice a quo, il quale ha, quindi, esaurito il corrispondente potere di sindacato di costituzionalità (ordinanze numeri 92 e 388), ovvero quando la loro applicazione non è più possibile (ordinanza n. 261), perchè, nella specie, la questione di legittimità costituzionale sollevata in un procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e avente ad oggetto la configurazione dell'archiviazione – come atto proprio del pubblico ministero o come atto soggetto al vaglio di un giudice terzo – nonché la forma di tale atto, è stata sollevata dal giudice una volta terminata la fase delle indagini rimessa al pubblico ministero e quando, ormai, il giudizio di responsabilità a carico di altri soggetti, presunti concorrenti nel medesimo fatto produttivo di responsabilità amministrativa, si era instaurato con l'emissione dell'atto di citazione.
Con l’ordinanza n. 25 la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato sul presupposto che il Consiglio di Stato, avendo emesso il provvedimento cautelare richiestogli con l'appello proposto avverso l'ordinanza di diniego del TAR, avrebbe esaurito la potestas judicandi, quale ad esso compete nella sede cautelare. La Corte ha, infatti, ritenuto “che il giudice amministrativo ben può sollevare questione di legittimità costituzionale in sede cautelare, sia quando non provveda sulla domanda cautelare, sia quando conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva, per le ragioni addotte a suo fondamento, nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice amministrativo fruisce: con la conseguenza che la questione di legittimità costituzionale è inammissibile – oltre che, ovviamente, se la misura è espressamente negata (…) – quando essa sia concessa sulla base di ragioni, quanto al fumus boni juris, che prescindono dalla non manifesta infondatezza della questione stessa (…)”; ditalché “la potestas judicandi non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare è fondata, quanto al fumus boni juris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dovendosi in tal caso la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ritenere di carattere provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale”. Le medesime argomentazioni sono state riprese dalla Corte nell’ordinanza n. 194, che ha respinto l’eccezione di inammissibilità della questione sollevata dall’Avvocatura dello Stato sul presupposto della sussistenza della legittimazione del giudice a quo (nella specie un Tar che aveva accordato un provvedimento di sospensione cautelare, confermato anche dal Consiglio di Stato) a sollevare l’incidente di costituzionalità.
Con l’ordinanza n. 64, la Corte, nel respingere l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, ha affermato che la pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 186 quater non preclude al tribunale la possibilità di sollevare la questione di costituzionalità, attesa “la naturale revocabilità del provvedimento”.
Ancora, nell’ordinanza n. 429, la Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità proposta dalla parte privata ritenendo che il giudice remittente muove dalla premessa della natura interpretativa e retroattiva della norma censurata, donde la sua applicabilità al caso di specie, e quella proposta dalla Avvocatura dello Stato sul presupposto che la stessa “involge profili attinenti non già alla rilevanza, ma all’interpretazione della norma censurata, e, quindi, al merito della questione”
Nell’operare il controllo circa la rilevanza della questione sottopostale, la Corte costituzionale si attiene, in linea generale, alle prospettazioni del giudice rimettente. Ciò, tuttavia, non impedisce di svolgere un vaglio relativo alla presenza di vizi rilevabili ictu oculi che inficino in modo palese il giudizio principale. Così, ad esempio, si è affermato che la violazione del principio generale dell’indefettibilità della rappresentanza-difesa tecnica, contenuto nell'art. 82 cod. proc. civ., comporta che il giudizio a quo non si è validamente instaurato, ditalché l'autonomia del giudizio costituzionale non può spingersi sino ad ignorare la nullità-inesistenza, rilevabile a prima vista, nello stesso giudizio a quo (ordinanza n. 27). In un’altra ipotesi, la Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità della questione ribadendo che il sindacato sulla validità del giudizio principale è consentito solo in presenza di vizi macroscopici rilevabili “ictu oculi”, nella specie ritenuti insussistenti (sentenza n. 279).
Infine, in un’ipotesi, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione perché l’oggetto del giudizio principale coincideva con quello di costituzionalità e non sussisteva il carattere incidentale della questione (sentenza n. 84): in sostanza, l’unico scopo del giudizio principale era quello di impugnare direttamente la norma di legge sospettata di incostituzionalità. Al contrario, con la sentenza n. 441, è stata respinta l’eccezione sollevata dalla Regione resistente nel giudizio a quo, per la quale il remittente avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il giudizio principale, in quanto diretto contro un atto legislativo e, quindi, “privo di incidentalità”. Invero, la Corte ha rilevato che l’eccezione deve essere disattesa “in quanto prospettata su argomentazioni già valutate dal giudice del merito e dallo stesso non implausibilmente ritenute fondate”.

4. L’ordinanza di rimessione
Affinché il giudizio di legittimità costituzionale sia validamente instaurato, è necessario, come noto, che l’ordinanza di rimessione presenti i requisiti minimi di forma e, soprattutto, di contenuto.
Con precipuo riferimento al contenuto dell’ordinanza di rimessione, sono numerose le decisioni in cui la Corte censura la carenza – assoluta o, in ogni caso, insuperabile – di descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, comporta l'impossibilità di vagliare l'effettiva applicabilità della norma censurata al caso dedotto (ordinanze numeri 18, 19, 35, 43, 46, 55, 110, 123, 126, 142, 146, 151, 161, 164, 220, 224, 225, 242, 262, 264, 268, 271, 277, 278, 280, 281, 283, 289, 298, 319, 339, 376 e 459, sentenze numeri 206 e 234). In altri casi, viene rilevato un difetto in ordine alla motivazione sulla rilevanza (ordinanze numeri 159, 162, 251, 272, 346, 374 e 400, sentenze numeri 411 e 414). Con l’ordinanza n. 263, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione proposta, sul presupposto che l’ordinanza di rimessione non aveva svolto alcuna motivazione sulla legittimazione ad agire dei ricorrenti nel giudizio a quo (nella specie una associazione di protezione ambientale), ditalché ciò impedisce la valutazione della rilevanza della questione proposta. Nell’ordinanza n. 454, il difetto di motivazione sulla rilevanza discende dal fatto che, posto che le censure si risolvono nel dubbio circa la compatibilità comunitaria delle norme impugnate, “non è adeguatamente motivata l’applicabilità delle disposizioni di diritto interno nei giudizi a quibus”.
Il difetto di motivazione sulla rilevanza concerne anche la legittimazione del giudice a quo. Nella sentenza n. 414, la Corte censura, tra le altre, anche la circostanza che il giudice remittente (nella specie un Tar), trascurando quanto in precedenza affermato dalla Corte con l’ordinanza n. 9 del 2005 e la sentenza n. 240 del 2006 (sub paragrafo 2), “non si pone neppure il problema del giudizio in cui tale valutazione dovrebbe ricevere il necessario controllo giurisdizionale e, quindi, della legittimazione a sollevare siffatta questione”. Ugualmente, nella sentenza n. 415, si rileva una carenza di motivazione in merito alla legittimazione del giudice a quo a sollevare la questione di costituzionalità”. Più specificatamente la Corte afferma che il giudice a quo (relatore in una causa collegiale pendente davanti al tribunale), trascurando la giurisprudenza costituzionale secondo cui anche un singolo componente (relatore, presidente) di un organo giurisdizionale collegiale è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale sia pure limitatamente alle ipotesi di questioni vertenti su norme che deve applicare, “ha addotto il proprio potere di ammettere le prove considerandolo in via astratta e non con riferimento alle disposizioni che, per quanto in particolare connota la fattispecie, regolano l’istanza di fissazione dell’udienza e la sua idoneità a provocare le decadenze di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 5 del 2003”.
Ad un esito analogo conducono i difetti riscontrabili in merito alla delibazione sulla non manifesta infondatezza, dovendo il giudice a quo motivare sulla “non manifesta infondatezza di ogni dubbio proposto in riferimento a ciascuno dei parametri evocati” (ordinanze numeri 14, 109, 149, 179, 209, 228, 270, 301, 339 e 388; sentenze numeri 266 e 332). La motivazione deve essere specifica, avendo la Corte ritenuto, ad esempio, che non può reputarsi tale il mero convincimento “espresso dal giudice a quo in tema di scelte di politica legislativa sulla idoneità, o meno, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (…), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, a risolvere ‘in forma definitiva ed esaustiva’ i non meglio specificati ‘problemi connessi alla costituzionalità’ della legge 30 luglio 2002, n. 189” (ordinanza n. 109). Una carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza è stata rinvenuta anche nell’ordinanza n. 461, nella quale “il rimettente non ha fornito alcuna motivazione né sull’asserita omogeneità di fattispecie che il legislatore ha disciplinato in modo diverso né, in particolare, sulla sussistenza anche per l’affitto pluriennale di azienda della speciale ratio giustificatrice posta a base della normativa fiscale derogatoria relativa alle sole locazioni pluriennali di immobili urbani”.
Non mancano – sono anzi piuttosto frequenti – i casi in cui ad essere carente è la motivazione tanto in ordine alla rilevanza, quanto in ordine alla non manifesta infondatezza (ordinanze numeri 149, 161, 164, 179, 228, 270, 277, 339 e 403; sentenza n. 266). Nell’ordinanza n. 435 si è rilevato che la motivazione dell’ordinanza è carente “sia sotto il profilo della rilevanza sia riguardo alla individuazione del quadro normativo e al giudizio di non manifesta infondatezza”. Analogamente, nell’ordinanza n. 439, la manifesta inammissibilità è stata collegata al fatto che “il giudice a quo omette (...) di descrivere la fattispecie e di motivare sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle sollevate questioni”.
Altra condizione indispensabile onde consentire alla Corte una decisione sulla questione sollevata è la precisa individuazione dei termini della questione medesima. A questo proposito, sono presenti decisioni che rilevano un difetto nella motivazione concernente uno o più parametri invocati (ordinanze numeri 8, 126, 197, 264, 290 e 386). In un’ipotesi, l’inammissibilità è stata, tra l’altro, dichiarata perché il giudice rimettente ha evocato quale parametro costituzionale, pur nella vigenza del nuovo testo dell'art. 118 Cost., il vecchio testo di detto articolo, senza fornire alcuna motivazione in ordine alla sua applicabilità (ordinanza n. 289). Talvolta i parametri sono soltanto enunciati senza svolgere alcuna specifica considerazione al riguardo (sentenza n. 39; ordinanza n. 264), quando non indicati (ordinanza n. 277) o richiamati solo nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione (ordinanze numeri 242 e 290) o addirittura inconferenti rispetto alla questione sollevata (ordinanze numeri 45, 126, 148, 202 e 462). Nell’ordinanza n. 400, l’evidente inammissibilità del petitum per totale genericità dei suoi presupposti è dovuta al richiamo di parametri del tutto aspecifici, quali quelli del “ritardo abnorme” o dell’“ingiustificato ritardo”.
Del pari, sono da censurare l’errata identificazione dell’oggetto della questione che rende impossibile lo scrutinio della Corte (ordinanze numeri 187 e 241), l’omessa impugnazione dell’oggetto reale della censura (ordinanza n. 289, sentenza n. 120), la sua mancata individuazione (ordinanze numeri 277 e 298) od il mero riferimento ad inconvenienti fattuali ed abusi applicativi delle norme impugnate (ordinanza n. 375).
A precludere una decisione di merito è, altresì, il mancato esperimento, da parte del giudice a quo, di un tentativo teso a rintracciare una interpretazione della disposizione censurata che la renda conforme alla Costituzione, ovvero l’ipotesi in cui il giudice, in presenza di una pluralità di interpretazioni, non motivi la scelta seguita (sentenza n. 414) e, ciò, tanto più quando questa sia in contrasto con la prassi amministrativa, con la prevalente dottrina e con la giurisprudenza di legittimità. Il difetto di motivazione sulle norme censurate, così come quello sul quadro normativo di riferimento, si risolve, infatti, secondo la Corte, in difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni (ordinanze numeri 346 e 442; sentenza n. 394).
L’omessa presa in considerazione – anche solo al fine di contestarne gli argomenti addotti a supporto – del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità – si risolve in un difetto di adeguatezza della motivazione sulla rilevanza (sentenza n. 394). Sulle problematiche connesse ai poteri interpretativi dei rimettenti, si rinvia, comunque, a quanto verrà detto infra, par. 8.
Ancora, è da considerarsi vizio insanabile la mancata presa in considerazione di modifiche legislative (ordinanze numeri 48, 64, 74, 268 e 302) o di intervenuta abrogazione di una delle disposizioni censurate (ordinanza n. 300) antecedentemente al promuovimento della questione.
Il vizio dell’ordinanza di rimessione può riguardare anche l’intervento che il giudice a quo richiede alla Corte costituzionale: prescindendo dai casi in cui il petitum non è sufficientemente precisato (ordinanze numeri 9 e 98), sono colpite da inammissibilità tutte quelle richieste volte ad ottenere dalla Corte una pronuncia «creativa», da adottarsi, cioè, attraverso l’utilizzo di poteri discrezionali di cui la Corte è priva (sentenza n. 61; ordinanze numeri 15, 16, 23, 185, 186, 210, 299, 380, 395 e 432), ovvero una sentenza additiva in malam partem in materia penale (ordinanze numeri 251 e 437, sentenza n. 223). A tale proposito, un cenno particolare, sotto il profilo dell’ammissibilità del petitum, nell’ipotesi in cui viene richiesta una modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio di fattispecie criminose, merita la sentenza n. 394. In essa la Corte ha precisato che il principio di legalità non preclude lo scrutinio di costituzionalità, anche in malam partem, delle c.d. norme penali di favore, ossia di quelle norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall’applicazione di norme generali o comuni: difatti, la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione resta salva, poiché “l’effetto in malam partem non discende dall’introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali”, ma consegue all’automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria. Ciò, sempre secondo i giudici, si connette all’ineludibile esigenza di evitare la creazione di “zone franche” dell’ordinamento, sottratte al controllo di costituzionalità, entro le quali il legislatore potrebbe di fatto operare svincolato da ogni regola. Ma il ragionamento della Corte è andato oltre, ritenendo che il sindacato di costituzionalità sulle norme penali di favore, una volta superato il profilo di ordine sostanziale, è ammissibile anche sotto il profilo processuale, e precisando l’incidenza della eventuale decisione di accoglimento nel giudizio a quo. In particolare, premessa l’assoluta intangibilità del principio in forza del quale nessun soggetto potrebbe essere condannato, o condannato a pena più severa, per un fatto che, nel momento in cui è stato commesso, non costituiva per legge reato, o costituiva un reato meno grave, la Corte ha osservato che le pronunce concernenti la legittimità delle norme penali di favore potrebbero comunque influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale, sotto un triplice profilo: “In primo luogo, incidendo sulle formule di proscioglimento o, quanto meno, sui dispositivi delle sentenze penali, i quali dovrebbero imperniarsi sul primo comma dell'art. 2 cod. pen., anziché sulla disposizione annullata. In secondo luogo, perché anche le norme penali di favore fanno parte del sistema, e lo stabilire in qual modo il sistema potrebbe reagire al loro annullamento è problema che i singoli giudici debbono affrontare caso per caso. In terzo luogo e da ultimo, perché non può escludersi che il giudizio della Corte sulla norma penale di favore si concluda con una sentenza interpretativa di rigetto (nei sensi di cui in motivazione) o con una pronuncia correttiva delle premesse esegetiche su cui si fonda l'ordinanza di rimessione”.
Riconducibili ai vizi che inficiano la richiesta del giudice a quo – oltre a quelli connessi all’esercizio dei poteri interpretativi da parte della Corte, su cui v., nuovamente, infra, par. 8 – sono anche le formulazioni delle questioni nell’ambito delle quali il rimettente non assume una posizione netta in merito alla questione: ne deriva l’inammissibilità di questioni formulate in maniera ambigua (ordinanza n. 25), alternativa (ordinanze numeri 98, 209 e 360), illogica (ordinanza n. 46) o contraddittoria (ordinanze numeri 38, 71, 92, 114, 186, 273, 301, 359 e 400). Alla motivazione contraddittoria del giudice a quo fa riferimento anche l’ordinanza n. 369, in materia di procreazione medicalmente assistita, ove il giudice rimettente incorre in un’evidente contraddizione nel sollevare una questione di legittimità costituzionale di una specifica disposizione di legge nella parte relativa ad una norma (il divieto di sottoporre l’embrione, prima dell’impianto, a diagnosi per l’accertamento di eventuali patologie) che, secondo l’impostazione della stessa ordinanza di rimessione, sarebbe, però, desumibile anche da altri articoli della stessa legge non impugnati, nonché dall’interpretazione dell’intero testo legislativo “alla luce dei suoi criteri ispiratori”. Pienamente ammissibili sono, di contro, le questioni poste in via subordinata rispetto ad altre (ordinanze numeri 35, 159, 203, 209, 225, 229, 281, 318, 360, 427; sentenza n. 100). Nell’ordinanza n. 460, la Corte rileva che le argomentazioni addotte dal remittente sono, oltre che contraddittorie, anche espressione “di soggettivi giudizi di valore” e, dunque, inidonee a giustificare il sindacato di costituzionalità, specialmente nella materia processuale, nella quale il legislatore, per costante giurisprudenza costituzionale, incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà.
Le inesattezze che vengano riscontrate in merito all’indicazione del petitum, o anche relativamente ad oggetti e parametri, non sempre conducono alla inammissibilità delle questioni: nei limiti in cui il tenore complessivo dell’ordinanza renda chiaro il significato della questione posta, è la Corte stessa ad operare una correzione, ciò che è avvenuto, ad esempio, nella sentenza n. 154, ove si è rilevato come “l'erronea indicazione della norma censurata non ridondi in vizio dell'ordinanza quando dal contesto della motivazione sia agevolmente individuabile la norma effettivamente impugnata dal rimettente”, nell’ordinanza n. 145 per l’oggetto e, nell’ordinanza n. 109, per il parametro e per la indicazione della norma censurata. Ancora, nell’ordinanza n. 439, la Corte ha affermato che, pur non specificando il remittente quale sia la legge o l’atto avente forza di legge di cui facevano parte gli articoli censurati “è tuttavia agevole desumere dal contenuto dell’ordinanza e, in particolare, dall’indicazione numerica degli articoli denunciati, nonché dall’uso di termini quali “veicolo”, “patente”, “conducente”, che le censure riguardano norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Ancora l’eccezione di inammissibilità per la mancata descrizione, da parte del remittente della fattispecie oggetto del giudizio, è stata respinta in una ipotesi in cui il contesto dell’ordinanza rendeva “sufficientemente evidente l’oggetto del giudizio elettorale a quo” (sentenza n. 217).
La sanatoria del vizio è invece radicalmente esclusa nel caso di ordinanze motivate per relationem, vale a dire attraverso il riferimento ad altri atti, come gli scritti difensivi delle parti del giudizio principale (ordinanze numeri 76 e 164). Nella sentenza n. 415, la Corte, tra le altre, censura la circostanza che il remittente “sostituisce alla esposizione dei fatti di causa ed alla propria necessaria valutazione dei medesimi, quella ininfluente della parte”. Analogamente, nell’ordinanza n. 463, la Corte rileva che “l’ordinanza di rimessione manca del tutto della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione ed il mero rinvio alla richiesta della difesa di una delle parti non può colmare detta lacuna, ‘in quanto il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente’”. Ugualmente, la Corte censura il riferimento a precedenti ordinanze di rimessione, dello stesso o di altro giudice (ordinanza n. 33, sentenza n. 266) o ancora a precedenti decisioni dello stesso giudice (ordinanza n. 303).

5. La riproposizione delle questioni
Nel corso del 2006, la Corte costituzionale è stata chiamata in più di una occasione a giudicare su questioni che già erano state oggetto di un incidente di costituzionalità promosso nell’ambito del medesimo o di altri giudizi principali.
La riproposizione, di per sé, non presenta problemi di ammissibilità. E’ anzi da evidenziare come essa possa configurarsi come un esito fisiologico delle pronunce di restituzione degli atti ai giudici a quibus per un riesame della rilevanza della questione (ciò che postula, in caso di ritenuta persistente rilevanza, un nuovo atto di promuovimento), così come è avvenuto nel caso esaminato con la sentenza n. 107.
È, peraltro, interessante constatare che la riproposizione può trarre origine anche da altri tipi di dispositivi processuali, i quali non si configurano esplicitamente come prodromici ad un nuovo promuovimento. Tale è il caso delle ordinanze di manifesta inammissibilità, che in taluni casi, nel 2006, hanno originato nuove decisioni rese dalla Corte. Sulla scorta dell’indicazione del vizio che precludeva l’esame del merito della questione, il giudice a quo ha provveduto ad emendare il vizio o, quanto meno, si è adoperato in tal senso, con esiti non sempre «fausti», sollecitando nuovamente uno scrutinio di costituzionalità. Così, in particolare, con l’ordinanza n. 303, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione riproposta dal giudice rimettente, sul presupposto che non è stato posto “rimedio al difetto di motivazione sulla rilevanza”. Ugualmente, con l’ordinanza n. 360, la Corte ha dichiarato la “manifesta inammissibilità” della questione riproposta dal medesimo giudice in modo identico alla precedente, già dichiarata manifestamente inammissibile, e con lo stesso difetto di prospettazione. Nelle sentenze numeri 50 e 366, invece, i rilievi che avevano impedito una pronuncia nel merito, sono stati ritenuti superati con le nuove ordinanze di rimessione.
Siffatte dinamiche testimoniano, unitamente ad altri – e più rilevanti – indizi, la vitalità del dialogo tra la Corte costituzionale e le giurisdizioni comuni, dialogo che è elemento imprescindibile per il corretto funzionamento dei meccanismi procedurali preposti alla garanzia della Costituzione.
Parzialmente diverse da quelle esaminate, sono, invece, le ipotesi in cui la Corte affronta, per la prima volta, le questioni sottopostele, che vengono, però, ritenute manifestamente infondate sulla base di precedenti decisioni della Corte pronunciate su casi analoghi, potendosi estendere alle nuove questioni le argomentazioni svolte in quelle decisioni e le rationes decidendi poste alla loro base (ordinanza numeri 17 e 409).
Ugualmente, la Corte usa la formula della manifesta infondatezza per le questioni già decise nel senso della infondatezza o manifesta infondatezza senza che siano prospettati motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati in precedenza (ordinanze numeri 148, 170, 197, 225, 351 e 388) ovvero anche valutati gli ulteriori motivi addotti (ordinanze numeri 52, 56, 100 e 419). Nel caso della sentenza n. 240, la Corte ha, invece, dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale di una disposizione già esaminata in precedenza (ordinanza n. 414 del 2001) e posta in termini in gran parte analoghi a quelli prospettati dal remittente (in merito, si rinvia, comunque, a quanto esposto sub par. 11.3).

6. L’oggetto delle questioni di legittimità costituzionale
Dall’esame della giurisprudenza del 2006 emergono particolari profili degni di nota per quanto attiene agli atti che possono formare oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale. Al riguardo, possono segnalarsi alcune statuizioni.
Nella ordinanza n. 125, la Corte ha, tra l’altro, dichiarato che le censure relative ad una deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante il regolamento concernente la risoluzione delle controversie fra organismi di telecomunicazioni ed utenti “sono inammissibili avendo ad oggetto norme regolamentari, sottratte al sindacato di legittimità costituzionale” della Corte. Si è in tal modo confermata l’inutilizzabilità del giudizio in via incidentale per denunciare atti che siano privi di forza di legge.
Tale affermazione è stata confermata dalla ordinanza n. 300, nella quale la Corte ha rilevato che “le censure dei principi ispiratori e degli obiettivi della Carta della qualità del servizio pubblico postale, emanata con decreto del Ministro delle comunicazioni, in qualità di Autorità di regolamentazione, in data 26 febbraio 2004, sono manifestamente inammissibili, in quanto non hanno ad oggetto norme primarie, suscettibili di sindacato di legittimità costituzionale” della Corte.
Un altro caso di sottoposizione alla Corte di disposizioni di natura regolamentare è quello di cui all’ordinanza n. 401, in cui veniva censurato l’art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), nel testo risultante dalla “delegificazione” operata dall’art. 5 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. Con la predetta ordinanza, la Corte, nel ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’esame della questione è precluso perché “eccede i limiti della giurisdizione del giudice delle leggi, ristretta all’esame delle questioni riguardanti le leggi e gli atti aventi forza di legge”, ha precisato che qualora si ritenga, come nella specie, che il regolamento abbia superato i limiti posti dalla legge che abilita la delegificazione “spetta al giudice valutare, nell’ambito dei rapporti tra le norme aventi forza di legge e le disposizioni regolamentari che le riproducono in atti di delegificazione (…), se si è o meno realizzato l’effetto abrogativo delle prime che la legge riconnette all’entrata in vigore delle seconde”. Ancora, con l’ordinanza n. 442, è stato dichiarato precluso lo scrutinio di costituzionalità avverso l’art. 40, comma 2 lett. a), del d.P.R. n. 99 del 1998 perché avente per oggetto una disposizione di natura regolamentare.
In caso di novazione o mutamento della fonte di produzione di una norma nelle more del processo costituzionale, la Corte valuta se l’oggetto della questione abbia subito una corrispondente modifica e, qualora la norma sia rimasta identica, procede direttamente allo “spostamento” del giudizio in corso da una fonte all’altra. Così, in ossequio ad un orientamento consolidato, è stato affermato che “l’intervenuta abrogazione della disposizione censurata (…) non costituisce impedimento all’esame della questione di legittimità costituzionale sollevata” allorché tale disposizione sia stata “integralmente trasfusa” in altra (ordinanza n. 271; si veda anche l’ordinanza n. 64). Il “trasferimento” della questione da un oggetto ad un altro è testimonianza dell’atteggiamento rivolto a privilegiare la sostanza normativa (rimasta inalterata a seguito della abrogazione) rispetto alla pura forma. Ad analoghe considerazioni si prestano i casi nei quali l’avvenuta modifica della disposizione censurata non ha impedito l’esame del merito della questione quando la nuova disposizione riformula la precedente “mantenendo tutti i presupposti in relazione ai quali il giudice (…) formula le sue censure per il contrasto della norma denunciata con i parametri costituzionali” (ordinanza n. 374). E’ evidente che, allorché siano state apportate modificazioni al testo della disposizione impugnata tali da incidere sulla sostanza della normazione, si è imposta la restituzione degli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza della questione (così, con particolare riferimento ad un decreto legge convertito con modificazioni, l’ordinanza n. 189).
Infine, in merito al sindacato sulle norme penali di favore, si rinvia a quanto detto sub par. 4.

7. Il parametro del giudizio
Per quel che concerne le norme che sono state invocate dai giudici rimettenti come parametri o come norme interposte, non constano decisioni di particolare rilevanza.
Non mancano riferimenti al diritto comunitario ed alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Quest’ultima fonte è stata evocata come norma interposta, in riferimento all’art. 2 della Costituzione, nella questione esaminata nell’ordinanza n. 161, che però ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità per mancanza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, nonché per difetto di descrizione della fattispecie oggetto di giudizio. Ancora, la medesima convenzione è stata evocata in riferimento all’art. 10 della Costituzione, nell’ordinanza n. 368, con la quale, tuttavia, la Corte ha rilevato che la censura, nei termini in cui era stata prospettata, risultava priva di autonoma collocazione. Nell’ordinanza n. 374, in materia di obbligo di uso delle cinture di sicurezza, il giudice remittente aveva, tra l’altro, evocato come parametri sia l’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sia l’art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948.
Viene poi in rilievo l’ordinanza n. 70, che, a causa di una sopravvenuta modifica normativa, non ha deciso il merito di una questione con cui si denunciavano varie disposizioni per la loro violazione degli artt. 10, 11, 117 della Costituzione, nonché della direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968.
Nell’ordinanza n. 454, la Corte ha rilevato, invece, che la discriminazione prospettata dai giudici remittenti come violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione “configura in sostanza una questione di compatibilità delle disposizioni censurate con norme comunitarie provviste di effetto diretto, quali gli artt. 43 e 49 del Trattato (CEE)”. Nell’occasione è stata ribadita la consolidata giurisprudenza costituzionale, secondo la quale “il giudice nazionale deve dare piena ed immediata attuazione alle norme comunitarie provviste di efficacia diretta e non applicare in tutto o anche solo in parte le norme interne con esse ritenute inconciliabili, ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE”; nella sentenza si è, altresì, precisato che lo stesso giudice può investire la Corte della questione di compatibilità comunitaria “nel caso di norme dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato, in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi, nell'impossibilità di una interpretazione conforme, nonché qualora la non applicazione della disposizione interna determini un contrasto, sindacabile esclusivamente dalla Corte costituzionale, con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale ovvero con i diritti inalienabili della persona”.

8. La questione di legittimità costituzionale ed i poteri interpretativi dei giudici comuni
Uno dei profili maggiormente caratterizzanti del giudizio in via incidentale è rappresentato dai rapporti intercorrenti tra la facoltà di sollevare questione di legittimità costituzionale ed i poteri interpretativi propri dei giudici comuni e della Corte costituzionale.
La tendenza che emerge dalla giurisprudenza della Corte costituzionale è chiaramente nel senso di sollecitare il giudice a fare uso dei propri poteri interpretativi allo scopo di valutare, preventivamente, se esiste la possibilità di superare i dubbi di costituzionalità attraverso un’interpretazione “adeguatrice” della disposizione di legge, che renda la stessa conforme ai principi costituzionali. La Corte ha, infatti, sostenuto che il giudice deve far uso dei propri poteri interpretativi tutte le volte che una questione di costituzionalità può essere risolta attraverso un’interpretazione conforme alla Costituzione, dal momento che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (ordinanza n. 86). Di qui il potere-dovere della Corte di verificare se il giudice remittente, nel prospettare la questione di legittimità costituzionale, ha previamente adempiuto a tale dovere e se le ragioni da lui addotte per escludere la possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione scaturiscono da un adeguato sforzo interpretativo (sentenza n. 343). È in quest’ottica che debbono apprezzarsi le – invero piuttosto numerose – decisioni nelle quali lo scrutinio del merito delle questioni è risultato precluso dalla omessa attività ermeneutica del giudice (ordinanze numeri 34, 35, 57, 64, 94,125, 143, 187, 193, 244 e 272). Ancora, rileva la Corte, il dovere del giudice di sperimentare la possibilità di un’interpretazione conforme alla Costituzione “impone di fondarsi non già esclusivamente su una singola – peraltro non univoca – espressione verbale ma sulla trasparente ratio dell’intera disciplina per verificare se quella espressione sia tale da impedire una lettura sistematica, che sia rispettosa dei valori costituzionali” (sentenza n. 355).
L’attenzione della Corte a che i giudici comuni esercitino la funzione interpretativa alla quale sono chiamati non può, però, tradursi in una acritica accettazione di qualunque esito cui essa giunga. Spesso la Corte rileva – solitamente con una decisione in rito – come la premessa interpretativa sulla quale il giudice fonda l’eccezione di costituzionalità è inesatta o non corretta (ordinanze numeri 112, 130, 145, 157, 166, 176, 177, 188, 273 e 346).
L’interpretazione delle disposizioni legislative, d’altra parte, non può essere configurata come un monopolio della giurisdizione comune: anche la Corte costituzionale ben può – e, entro certi limiti, deve – coadiuvare i giudici nella ricerca della interpretazione più «corretta», nel senso di “adeguata ai precetti costituzionali”. Ne sono una cospicua testimonianza le decisioni c.d. “interpretative”, con le quali la Corte dichiara infondata una determinata questione alla luce dell’interpretazione che essa stessa ha enucleato: in taluni casi, di questa attività si ha riscontro anche nel dispositivo della sentenza, che collega l’infondatezza “ai sensi di cui in motivazione” (sentenze numeri 140, 141 e 343); sovente, però, questo riscontro non viene esplicitato, ciò che non infirma, comunque, la portata del decisum (ex plurimis, sentenze numeri 2, 107 e 355 ed ordinanze numeri 148, 428 e 429).
Il «dialogo» che viene così a strutturarsi – cadenzato da riferimenti, in motivazione, a decisioni rese dal Consiglio di Stato e, soprattutto, dalla Corte di cassazione – non può prescindere, tuttavia, da una chiara ripartizione dei rispettivi compiti, veicolata, per un verso, da (a) la necessità di tener conto dell’acquis ermeneutico sedimentatosi in seno alla giurisprudenza comune e, per l’altro, da (b) la considerazione del ruolo proprio della Corte costituzionale, che è avant tout il giudice chiamato ad annullare leggi contrastanti con la Costituzione.
a) Sotto il primo profilo, viene in precipuo rilievo la nozione di “diritto vivente”, definibile come l’interpretazione del diritto scritto consolidatasi nella prassi applicativa.
In diverse circostanze, la Corte costituzionale ha constatato, essa stessa, la sussistenza di una uniformità di giurisprudenza idonea a dimostrare l’esistenza di un “diritto vivente”. Così è stato, ad esempio, nell’ordinanza n. 177, in cui il diritto vivente è stato dedotto da “numerose pronunce della Corte di Cassazione”, confermate da una recente sentenza delle sezioni unite penali, e nell’ordinanza n. 64, con la quale la Corte ha rilevato che la questione proposta è manifestamente inammissibile “perché il giudice a quo, nell'adeguarsi ad un supposto e da lui non condiviso “diritto vivente”, peraltro costituito da una isolata pronuncia del Consiglio di Stato (….), non ha preso in considerazione altri orientamenti della giurisprudenza di legittimità e della stessa giurisprudenza amministrativa (…), che gli avrebbero consentito di interpretare la disciplina censurata alla luce della ratio che la sorregge, così omettendo di esplorare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che egli ritiene conforme a Costituzione”.
L’esistenza di un diritto vivente preclude alla Corte la possibilità di proporre differenti soluzioni alternative, dovendosi la medesima limitare a verificare se lo stesso sia o meno conforme ai principi costituzionali. Ciò è quanto accaduto, nella sentenza n. 50, con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 274 c.c., nella parte in cui, ai fini dell’azione di disconoscimento della paternità, subordina l’esame delle prove tecniche, da cui risulta “che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre”, alla prevista dimostrazione dell’adulterio della moglie. Nella specie si era formato un “diritto vivente”, secondo cui l’indagine sul verificarsi dell’adulterio aveva carattere preliminare rispetto a quella sulla sussistenza o meno del rapporto procreativo, con la conseguenza che la prova genetica o ematologica, anche se espletata contemporaneamente a quella dell’adulterio, poteva essere esaminata solo subordinatamente al raggiungimento di quest’ultima, e al diverso fine di stabilire il fondamento del merito della domanda; con l’ulteriore conseguenza che, in difetto di prova dell’adulterio, anche in presenza della dimostrazione che il figlio presentava caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, l’azione di disconoscimento della paternità doveva essere respinta.
Analogamente, con la sentenza n. 41, la Corte, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38 e 102 del c.p.c., nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorzi convenuti, ha esercitato il richiesto sindacato di legittimità costituzionale sull’interpretazione delle norme risultante dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'eccezione sollevata da uno soltanto dei convenuti (...) resta priva di effetti nei confronti di tutti ed anche dello stesso convenuto che l'ha sollevata, in ragione della incontestabilità della competenza ‘ratione loci’ del giudice adito nei confronti del convenuto che non ha proposto, ancorché lo stesso sia rimasto contumace, l'eccezione, attesa la natura dispositiva della predetta eccezione ed in conseguenza del carattere inscindibile della causa”.
Altre decisioni hanno negato l’esistenza stessa di un orientamento giurisprudenziale sufficientemente consolidato (ordinanza n. 28).
b) Per quanto concerne i rapporti che sussistono tra l’attività interpretativa dei giudici comuni e la funzione che la Corte costituzionale ricopre nel sistema, deve evidenziarsi che, di fronte a più possibili interpretazioni, allorché su nessuna si è formato un diritto vivente, il giudice ha l’obbligo di scegliere quale interpretazione intende seguire, in considerazione del fatto che la ricerca di soluzioni ermeneutiche costituzionalmente orientate non può tradursi in una sorta di “tutela”. Ciò, è reso evidente dal costante rifiuto della Corte di assecondare richieste volte ad ottenere un avallo all’interpretazione che il giudice a quo ritenga di dover dare, così rendendo chiaro un uso distorto dell'incidente di costituzionalità (ordinanze numeri 28, 86, 114, 299) o addirittura richieste dirette a porre alla Corte la scelta tra due opzioni ermeneutiche alternative (ordinanze numeri 98, 209 e 360).

9. Il contraddittorio di fronte alla Corte
La notifica dell’ordinanza di rimessione alle parti del processo principale è considerata un elemento essenziale della procedura. Con l’ordinanza n. 13, la Corte ha affermato che “se nel corso di un giudizio viene sollevata una questione incidentale di legittimità costituzionale, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte deve essere notificata, quando non ne sia stata data lettura nel pubblico dibattimento, alle “parti in causa” (….) e deve essere poi trasmessa alla Corte con la prova, oltre che delle comunicazioni prescritte, delle notificazioni destinate ad assicurare la conoscenza dell'ordinanza da parte dei soggetti che possono costituirsi per esercitare il loro diritto di difesa nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (….), decorrendo dall'avvenuta notificazione il termine per la costituzione nel giudizio davanti alla Corte (….); che sono “parti in causa”, a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale, anche se in esso siano rimasti contumaci (…); che il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 – secondo cui l'autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza ‘alle parti in causa’ – è norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte”. Nella specie, con la predetta ordinanza, è stato dichiarata la manifesta inammissibilità della questione proposta perché l’ordinanza di rimessione non era stata notificata alla parte appellata del giudizio a quo non costituita e non dichiarata ancora contumace. Con l’ordinanza n. 377, la Corte, riprendendo le stesse motivazioni dianzi esposte, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione perché l’ordinanza di rimessione non era stata ritualmente notificata alla parte privata.
Con la sentenza n. 259 è stata, invece, respinta l’eccezione di inammissibilità della questione sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, in ragione della circostanza che l’ordinanza di rimessione era stata soltanto comunicata nel dispositivo, e non già notificata, al Presidente del Consiglio dei Ministri, sul presupposto che l’Avvocatura non aveva subito alcun pregiudizio per il suo diritto di difesa e che, comunque, la lamentata irregolarità del procedimento non avrebbe determinato, in sé, l’inammissibilità della questione, ma la restituzione degli atti al giudice a quo perché provveda al compimento dell’atto prescritto dalla legge.
Nel corso del 2006, 247 decisioni hanno avuto ad oggetto fonti legislative statali, 24 decisioni hanno avuto per oggetto leggi regionali, 3 decisioni una legge statale ed una legge regionale congiuntamente (ordinanze numeri 148, 289 e 375) e 2 decisioni una legge provinciale (ordinanze numeri 208 e 430).
Quando sono state fonti statali ad essere scrutinate, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, ha assai frequentemente spiegato intervento, sempre nel senso della non illegittimità delle disposizioni denunciate. In particolare, la difesa erariale ha partecipato a 220 giudizi (nel caso in cui si sia proceduto alla riunione delle cause, peraltro, gli interventi hanno spesso riguardato soltanto alcuni atti di promuovimento), mentre in 56 non è intervenuta.
L’Avvocatura dello Stato ha spiegato intervento anche nel giudizio in cui erano state denunciate congiuntamente disposizioni statali e disposizioni regionali.
Nei 27 giudizi che hanno interessato leggi regionali, la difesa regionale è intervenuta in 8 occasioni, si è costituita – in quanto la Regione era parte dei giudizi a quibus – in 13 ed in 6 non ha invece spiegato attività difensiva.
In 91 giudizi si sono costituite (alcune de) le parti del giudizio principale.
I soggetti terzi rispetto al giudizio a quo sono intervenuti in 18 giudizi.
La Corte costituzionale, anche nel corso del 2006, ha ribadito in più occasioni la perentorietà del termine di costituzione, dichiarando conseguentemente inammissibili le costituzioni o gli interventi effettuati oltre i termini prescritti (ordinanze numeri 37 e 199; sentenze numeri 107, 108 e 190).
La Corte ha sempre fatto riferimento, ai fini della legittimazione a partecipare al processo costituzionale, esclusivamente alla qualifica formale di parte nel giudizio principale.
Un problema particolare riguarda la possibilità di costituirsi davanti alla Corte da parte di soggetti, quali le Regioni e le province autonome, allorché si dubita della legittimità costituzionale di loro atti normativi. A tal proposito, si rileva come la Corte, con l’ordinanza del 16 maggio 2006, resa nel procedimento conclusosi con la sentenza n. 232, ha ritenuto ammissibile l’intervento, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale avente ad oggetto la legge della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol 29 settembre 2004, n. 3, della Regione che ha emanato la legge in contestazione. Al contrario, con la medesima ordinanza, non è stato ritenuto ammissibile l’intervento della Provincia autonoma di Bolzano, essendo volto non già a rivendicare la propria competenza legislativa in materia, ma solo “ad adiuvandum” in favore della Regione nella difesa della competenza legislativa di quest’ultima.
Con riferimento sempre alla partecipazione di terzi al giudizio costituzionale, la Corte, con l’ordinanza interlocutoria del 26 aprile 2006, resa nel procedimento conclusosi con la sentenza n. 172, ha ritenuto ammissibile l’intervento in giudizio della Parlamat s.p.a. precisando che la predetta società, “pur non avendo assunto, ai sensi dell'art. 111, comma terzo, cod. proc. civ., la qualità di parte, la quale allo stato compete esclusivamente alla Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria (comma secondo) – è destinataria diretta, ai sensi del comma quarto dell'art. 111 citato, degli effetti della emananda decisione” della Corte. Al contrario, con la medesima sentenza non sono stati ritenuti ammissibili gli interventi delle società U.B.S. e San Paolo IMI che erano parti convenute in altri giudizi, nel corso dei quali era stata sollevata questione di legittimità costituzionale analoga a quella oggetto del giudizio sopra menzionato. Invero, si è ritenuto che “tale circostanza non è idonea (….) a rendere ammissibile l'intervento, in quanto ‘la contraria soluzione si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale’, impedendo (…) il (..) doveroso controllo sulla rilevanza della questione; che tale rilievo non può essere superato in considerazione del vulnus che si assume recato al diritto di difesa, in quanto nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale il thema decidendum – con i relativi parametri costituzionali – è fissato esclusivamente dall'ordinanza di rimessione e le parti del giudizio a quo, così come il Presidente del Consiglio dei ministri, non possono che illustrare, in senso adesivo o contrario, le loro posizioni in relazione a quanto dedotto dal giudice rimettente”. Nello stesso senso si muove l’ordinanza del 24 ottobre 2006, pronunciata nel giudizio conclusosi con l’ordinanza n. 369, con la quale sono stati dichiarati inammissibili le costituzioni in giudizio delle associazioni “Comitato per la tutela della salute della donna”, del “Forum delle Associazioni familiari”e l’intervento dell’Associazione “Movimento per la vita” – nessuno dei quali era stato parte nel giudizio a quo – ritenendo che “l’intervento è ammissibile solo nel caso di soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio”. Infatti, nell’ordinanza si pone in evidenza che l’effetto che la pronuncia produce sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio non ha alcuna incidenza sulla situazione sostanziale vantata dagli intervenienti. Ancora, con la stessa motivazione si è ritenuto inammissibile l’intervento spiegato dalla Federazione Servizi della Regione Lombardia nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 411.
Conformemente a questa impostazione, nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 190, è stata dichiarata l’inammissibilità degli interventi spiegati da soggetti che avevano giudizi analoghi dinanzi allo stesso tribunale ritenendo che “è principio consolidato quello della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio principale e del giudizio incidentale; principio derogabile nei casi in cui il giudizio costituzionale incida direttamente su posizioni giuridiche soggettive e i titolari di esse non abbiano la possibilità di difenderle come parti del processo di provenienza”; la soluzione contraria, secondo la Corte, “si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale”.
Nello stesso senso si muovono le affermazioni contenute nelle ordinanze numeri 242 e 318 e nella sentenza n. 279, con le quali sono stati dichiarati inammissibili gli interventi di soggetti estranei al giudizio a quo nel caso in cui non sussista, come nei casi esaminati, una correlazione delle posizioni soggettive degli interessi degli intervenienti con quelle delle parti del giudizio “a quo”, nonché quella di cui all’ordinanza n. 454, nella quale l’inammissibilità dell’intervento è stata dichiarata “trattandosi di soggetto estraneo al procedimento a quo, in capo al quale non è configurabile una posizione giuridica garantita suscettibile di essere direttamente incisa dalla decisione” della Corte.
Circa il ruolo che le parti costituite e gli intervenienti svolgono nell’ambito del giudizio di costituzionalità, la Corte ha più volte confermato l’orientamento consolidato in base al quale le ulteriori censure ed i parametri di costituzionalità da essi prospettati non possono essere presi in considerazione, in quanto il thema decidendum è fissato dal giudice con l’ordinanza di rimessione al momento del promuovimento della questione di legittimità costituzionale (sentenze numeri 172 e 310 ed ordinanze numeri 202 e 252). (In merito alla affermazione secondo cui l’individuazione del thema decidendum spetta al giudice remittente, si veda pure l’ordinanza n. 281)
Questa limitazione non osta a che le difese svolte abbiano una funzione di grande importanza, onde specificare e chiarire le (sovente molteplici) problematiche che animano il giudizio di costituzionalità. Di ciò ne dà atto la stessa Corte, che nella sentenza n. 409, rileva che “deve essere dichiarata la manifesta infondatezza, non essendo le considerazioni svolte dalle parti private intervenute idonee a far pervenire (…) a diverse conclusioni”.

10. La trattazione congiunta e la riunione delle cause
Le decisioni assunte a seguito di riunione sono 68. Non tutti i casi di riunione hanno fatto seguito ad una trattazione congiunta delle cause: a tal proposito, devono segnalarsi, in particolare, la sentenza n. 154, e l’ordinanza n. 288, che hanno deciso congiuntamente questioni in parte trattate in udienza pubblica ed in parte in camera di consiglio (nei due casi, trattatasi, rispettivamente, dell’udienza tenutasi il giorno 7 marzo e della camera di consiglio del giorno 8 marzo, e dell’udienza tenutasi il giorno 20 giugno e della camera di consiglio del giorno 21 giugno).
Varie decisioni hanno definito un numero particolarmente elevato di giudizi, quasi tutti relativi alla disciplina concernente il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare ovvero la disciplina del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Nella prima categoria si annoverano le ordinanze numeri 8, 34, 35, 36, 86, 93, 219 e la sentenza n. 206, nella seconda le ordinanze numeri 68, 110, 142, 143, 280, 283 e 395.
Per quanto attiene alla motivazione che ha condotto alla riunione, in molti casi la Corte ha addotto la “medesimezza” o l’“identità” delle questioni sollevate (sentenze numeri 39, 154, 206, 297, 324, 366, 426 ed ordinanze numeri 18, 55, 68, 74, 110, 143, 220, 241, 292, 299, 339, 359, 360, 395, 456 e 460), ovvero la sostanziale identità delle questioni (ordinanze numeri 96, 219, 305 e 306), una identità che può essere anche “parziale” (ordinanza n. 34).
I giudizi sono riuniti anche in caso di questioni “in parte identiche” (ordinanza n. 209), nonché quando si riscontra un “contenuto sostanzialmente coincidente” (sentenza n. 119), ovvero in caso di “questioni coincidenti o connesse” (ordinanza n. 148), o più semplicemente di giudizi connessi (ordinanza n. 453) o di ordinanze che sollevano questioni “identiche o analoghe” (sentenza n. 394, ordinanza n. 455).
Di per sé è sufficiente, comunque, l’analogia o la parziale analogia delle questioni (ordinanze numeri 8, 70, 142, 280, 283, 288, 351 e 454).
Tendenzialmente assimilabili a queste motivazioni sono quelle che si fondano sulla identità delle norme, dei parametri e delle censure, nonché sulla sostanziale identità delle argomentazioni (ordinanze numeri 35, 36, 93, 409, nonché, analogamente, sentenze numeri 172 e 234). I giudizi sono stati pure riuniti anche quando concernevano “norme analoghe” (ordinanza n. 86).
Parimenti, si riuniscono le cause per le quali sussiste una connessione oggettiva (sentenza n. 1).
In taluni casi, la riunione è operata allorché i giudizi hanno ad oggetto “questioni analoghe o connesse delle quali è opportuna la trattazione unitaria” (sentenza n. 120), ovvero “in ragione della connessione esistente tra i vari giudizi” (ordinanza n. 376).
La riunione segue, altresì, la “stessa”, la “medesimezza” o l’“identità” della disciplina legislativa impugnata (sentenze numeri 274 e 372 ed ordinanze numeri 28, 225 e 268). Tale identità viene sovente rafforzata dalla identità dei parametri (ordinanza n. 352), o delle motivazioni (ordinanza n. 326); le motivazioni, peraltro, talvolta sono “in parte identiche ed in parte analoghe” (sentenza n. 206, ordinanza n. 276). Ancora, la riunione può seguire nell’ipotesi di questioni sostanzialmente analoghe nei confronti della medesima disposizione di legge (ordinanza n. 122).
La diversità delle norme impugnate non è, comunque, di ostacolo alla riunione, quanto meno allorché le questioni concernono “due analoghe disposizioni (...) che presentano profili comuni” (sentenza n. 354).
Per quanto piuttosto rari, non mancano giudizi nei quali la riunione è stata disposta lasciando implicita la motivazione (peraltro riconducibile alla identità delle disposizioni impugnate; ordinanza n. 10 e sentenza n. 191).

11. Le decisioni della Corte
Nell’ambito delle decisioni della Corte che definiscono il giudizio una distinzione fondamentale è quella che distingue le decisioni processuali (o di rito) e le decisioni sostanziali (o di merito). A tali categorie si aggiunge quella delle decisioni interlocutorie, non numerate.
Nell’anno 2006, la Corte, come detto, ha reso, nell’ambito del giudizio in via incidentale, 276 decisioni, di cui 70 in forma di sentenza e 206 in forma di ordinanza.

11.1. Le decisioni interlocutorie
Prive di numerazione, le ordinanze interlocutorie non hanno, generalmente, una rilevanza verso l’esterno, trattando aspetti organizzativi interni alla Corte, come è il caso, ad esempio, dei decreti di rinvio a nuovo ruolo di cause già fissate.
In taluni casi, peraltro, le decisioni interlocutorie hanno una incidenza sul giudizio in corso che coinvolge direttamente altri soggetti. Nel quadro dei giudizi definiti nel 2006, vi sono state soltanto ordinanze lette in udienza concernenti l’ammissibilità o meno di interventi di terzi (sul punto, si rinvia a quanto detto supra, par. 9), mentre non costano ordinanze cd. istruttorie ex art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, relative all’acquisizione dei mezzi di prova. Sono state, pertanto, ritenute sufficienti le informazioni che sono giunte alla Corte attraverso l’ordinanza di rimessione (o, eventualmente, con l’attività dei soggetti intervenuti o costituitisi in giudizio).

11.2. Le decisioni processuali
A] In questa categoria si inseriscono innanzitutto le decisioni che recano un dispositivo di inammissibilità (pari a 15).
L’insieme più ampio di statuizioni di inammissibilità è quello connesso a carenze riscontrate nella motivazione dell’ordinanza di rimessione. Nella sentenza n. 84, il difetto di motivazione è stato individuato relativamente alla rilevanza della questione; inoltre, la questione proposta era pure carente del requisito di incidentalità, sicché “la Corte non può che dichiarare inammissibile una questione sollevata in un giudizio il cui unico scopo si risolve nell’impugnare direttamente la norma di legge sospettata di illegittimità costituzionale”. Ugualmente, l’inammissibilità è dovuta al difetto di rilevanza nelle sentenze numeri 184, 390 e 411. Di diverso segno, ma con identico risultato, è la motivazione di cui alla sentenza n. 138, in cui si rileva, da un lato, che “la questione viene sollevata in modo ipotetico, al di fuori degli attuali termini della controversia”, dall’altro, che il remittente “non ha fornito plausibile motivazione dell’attuale rilevanza della questione e non ha in alcun modo motivato in ordine alla individuazione della norma da espungere dall’ordinamento per contrarietà ai precetti costituzionali”. Nella sentenza n. 206, invece, l’inammissibilità è stata dichiarata per l’insufficiente descrizione delle fattispecie oggetto di giudizio, che impedisce il controllo sulla rilevanza, nonché per il fatto che la disposizione censurata non doveva essere applicata nel giudizio a quo e per l’inconferenza dei parametri evocati. L’inammissibilità della questione è stata, invece, collegata alla assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza nella sentenza n. 372. Nella sentenza n. 120, l’inammissibilità è collegata alla carente ricostruzione del quadro normativo di riferimento, oltre che alla errata individuazione della norma da censurare.
Nella sentenza n. 240, i vizi hanno riguardato molteplici aspetti: da un lato, l’infondatezza della prima questione sollevata ha impedito che possa essere riconosciuta al Tar rimettente la “legittimazione a sollevare la correlativa questione di costituzionalità”, dall’altro, la questione risultava prospettata con riguardo all’intera disposizione del comma 7–bis dell’articolo 26, che prevede la sequenza “revoca del permesso di soggiorno-provvedimento di espulsione”, senza alcuna limitazione al provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, sicché una pronuncia sulla legittimità della sola previsione di quest’ultimo provvedimento, comporterebbe che “la Corte si pronuncerebbe su un thema decidendum che, in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza, si presenterebbe in termini diversi da quelli della questione effettivamente sollevata”. Anche nella sentenza n. 414, l’inammissibilità è stata collegata a vari profili, in particolare, alla mancanza di motivazione in merito all’interpretazione della disposizione censurata, alla mancanza di motivazione sulla rilevanza, nonché alla circostanza che il remittente, trascurando il contenuto della sopra citata sentenza n. 240, non si pone il problema della propria legittimazione a sollevare la questione di costituzionalità. Analogamente nella sentenza n. 415, l’inammissibilità è stata pronunciata, oltre che per la carenza di esposizione sui fatti causa, anche per carenza di motivazione sulla legittimazione del giudice a quo a sollevare la questione di costituzionalità.
Con la sentenza n. 324, la Corte ha dichiarato inammissibile una questione che più giudici avevano sollevato nella considerazione che “i remittenti si limitano a riportarsi a prassi amministrative di un ente locale e ad un atto meramente consultivo, ma trascurano di esaminare la possibilità di adottare una diversa interpretazione delle disposizioni in scrutinio – peraltro seguita dalla giurisprudenza comune – tale da sottrarle ai sollevati dubbi di legittimità costituzionale”.
Nella sentenza n. 223, con la quale il giudice remittente sollecitava la pronuncia di una sentenza additiva, volta ad introdurre nel sistema processuale un nuovo criterio di computo della custodia cautelare, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità della questione, giacché “l’intervento additivo richiesto comporterebbe una serie di precisazioni normative molto dettagliate, possibili in una revisione legislativa della norma censurata, ma che non possono derivare da una sentenza del giudice delle leggi”; la Corte, in sostanza, “verrebbe chiamata a costruire, anche nei dettagli, un nuovo sistema, alternativo a quello vigente”. Similmente, con la sentenza n. 61, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità della questione proposta concernente l’acquisto automatico da parte del figlio del cognome del padre, anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, tenuto conto del fatto che con l’ordinanza di rimessione si invocava “una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte”.
B] I dispositivi di manifesta inammissibilità sono stati 146. Le pronunce contenenti motivazioni di manifesta inammissibilità sono state 131, di cui 4 sono sentenze e 127 ordinanze. Le motivazioni che hanno portato a siffatte decisioni possono essere ricondotte a cinque categorie, concernenti, rispettivamente, (a) vizi che impediscono la corretta instaurazione del contraddittorio (b) l’assenza di un nesso di pregiudizialità tra giudizio principale e giudizio in via incidentale, (c) le carenze che affliggono l’ordinanza di rimessione, (d) il cattivo esercizio da parte del giudice a quo, anteriormente al promuovimento della questione, dei poteri interpretativi, (e) la tipologia di pronuncia richiesta alla Corte costituzionale.
a) La presenza di vizi che impediscono la corretta instaurazione del contraddittorio sono stati alla base della manifesta inammissibilità di cui alle ordinanze numeri 13 e 377 (si veda anche supra, par. 9).
b) Un numero consistente di decisioni hanno avuto riguardo al riscontrato difetto del nesso di pregiudizialità tra il giudizio a quo e la questione di legittimità costituzionale sollevata (ordinanze numeri 7, 26, 27, 37, 95, 97, 113, 142, 143, 145, 148, 149, 150, 180, 193, 199, 224, 225, 244, 261, 263, 280, 283, 292, 362, 388 e 457). Per maggiori dettagli in merito alle ragioni che fondano tale difetto, si rinvia a quanto detto supra, par. 3.
c) La categoria numericamente più cospicua è quella delle dichiarazioni di manifesta inammissibilità derivanti da vizi di motivazione dell’ordinanza di rimessione in riferimento alle condizioni legittimanti il promuovimento della questione (ordinanze numeri 14, 18, 19, 35, 43, 55, 109, 110, 123, 142, 146, 150, 151, 159, 161, 162, 179, 209, 220, 225, 228, 262, 270, 271, 272, 278, 319, 339, 374, 376, 388, 403, 435, 439, 442, 454, 459, 461, 462 e 463; sentenze numeri 234, 332 e 394). Analogamente, la manifesta inammissibilità ha colpito le carenze di motivazione sui termini della questione (ordinanze numeri 8, 126, 187, 241, 242, 264, 277, 281, 289, 290 e 298). In tale ambito, possono essere annoverate anche le decisioni inerenti ad ordinanze motivate per relationem (ordinanze numeri 33, 76, 164, 303 e sentenza n. 266).
Le carenze censurate con la manifesta inammissibilità riguardano anche la mancata presa in considerazione di modifiche legislative (ordinanze numeri 48, 64, 74, 268 e 302) o di intervenuta abrogazione di una delle disposizioni censurate (ordinanza n. 300), ovvero la richiesta di sindacato di costituzionalità su norme regolamentari (ordinanze numeri 125, 300, 401 e 442).
Anche le questioni sollevate in modo generico, perplesso, illogico, ambiguo, contraddittorio hanno condotto ad ordinanze di manifesta inammissibilità (ordinanze numeri 25, 38, 46, 71, 92, 114, 273, 301, 359, 369, 400 e 460), così come le questioni alternative (ordinanza n. 47).
Specificazioni ulteriori, relativamente alle decisioni processuali motivate da carenze delle ordinanze di rimessione, possono essere rinvenute supra, par. 4.
d) In ordine ai rapporti tra la questione di legittimità costituzionale ed i poteri interpretativi del giudice a quo, la Corte ha, talvolta, censurato con la manifesta inammissibilità l’erroneo presupposto interpretativo da cui muoveva il rimettente (ordinanze numeri 145, 157, 188, 273 e 346). Più frequenti sono, comunque, state le declaratorie di inammissibilità manifesta discendenti dal mancato esperimento di un tentativo di dare alle disposizioni denunciate una interpretazione conforme alla Costituzione (ordinanze numeri b, 35, 57, 64, 86, 94, 125, 187, 193, 244 e 272), da richieste tendenti ad ottenere un avallo all’interpretazione che il giudice a quo ritenga di dover dare (ordinanze numeri 28, 114 e 299) ovvero dirette a porre alla Corte la scelta tra due opzioni ermeneutiche alternative (ordinanze numeri 98, 209 e 360). Riferimenti più dettagliati sono contenuti supra, par. 8.
e) Infine, sono state censurate con la manifesta inammissibilità quelle questioni in cui il tipo di intervento additivo, cui la Corte era chiamata, avrebbe inciso su un ambito lasciato alla discrezionalità del legislatore (ordinanze numeri 9, 15, 16, 23, 185, 186, 210, 299, 380, 395 e 432) o si sarebbe tradotto in una addizione in malam partem in materia penale (ordinanze numeri 251 e 437).
C] I dispositivi attraverso i quali la Corte ha restituito gli atti al giudice rimettente o ai giudici rimettenti sono stati 34 (2 in sentenza e 32 in ordinanze).
Nella maggior parte dei casi, la restituzione è stata dovuta al sopravvenire di una decisione di incostituzionalità che ha caducato la disposizione denunciata o che ha, comunque, inciso sull’oggetto della questione (ordinanze numeri 34, 36, 93, 96, 122, 219, 250, 276, 282, 291, 305, 306, 326 e 443).
Altra fattispecie ricorrente è stata quella di restituzione in dipendenza di modifiche legislative sopravvenute a mutare il quadro normativo tenuto presente dal giudice a quo (sentenze numeri 332, 372 ed ordinanze numeri 10, 65, 70, 115, 189, 208, 269, 288, 338, 434, 453 e 458). Peraltro, non sempre le sopravvenute modifiche legislative hanno portato ad una decisione di restituzione degli atti al giudice a quo. Così, nell’ordinanza n. 429, la Corte ha ritenuto che la modifica della norma impugnata non influisca sulla rilevanza della questione sollevata, giacché le sopravvenute disposizioni “riguardano esclusivamente il requisito oggettivo delle attività da svolgersi negli immobili ai fini dell’esenzione ICI, profilo questo del tutto estraneo al giudizio a quo, il cui ambito è circoscritto dai motivi proposti con il ricorso per cassazione, i quali non attengono all’attività svolta negli immobili, ma unicamente alla sussistenza dei requisiti soggettivi dell’esenzione”.
Vi sono stati dei casi in cui, alla decisione di incostituzionalità incidente sull’oggetto, si è associato un successivo intervento legislativo, ditalchè la Corte ha concluso per una decisione di restituzione per il concorrere di questi due motivi (ordinanze numeri 68, 236, 361 e 427). Nell’ordinanza n. 387, invece, la restituzione è motivata sulla base di una sopravvenuta sentenza di incostituzionalità, che ha mutato il contesto normativo considerato dal rimettente, ditalchè è stata ritenuta necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione.

11.3. Le decisioni di rigetto
A] Le decisioni di rigetto adottate nella forma della manifesta infondatezza costituiscono la netta maggioranza. Esse sono pari a 65 ordinanze che contengono 67 dispositivi di manifesta infondatezza.
Dalle rationes decidendi emerge che buona parte delle pronunce sono derivate dalla infondatezza ictu oculi delle questioni poste (ordinanze numeri 34, 143, 144, 145, 165, 188, 198, 203, 280 e 290).
Non mancano le dichiarazioni di manifesta infondatezza derivanti dalla circostanza che trattasi di materia riservata alla discrezionalità del legislatore, discrezionalità esercitata in modo non irragionevole (ordinanze numeri 45, 158, 160, 169, 194, 202, 292, 352, 368, 455 e 462).
L’erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice a quo è stata all’origine delle declaratorie di manifesta infondatezza contenute nelle ordinanze numeri 112, 130, 176, 177, 428, 429, 430 e 433, mentre l’erroneità dei parametri evocati ha contribuito, insieme con altri vizi, alla declaratoria di manifesta infondatezza nelle ordinanze numeri 45, 148, 198, 202 e 462.
La formula della manifesta infondatezza è stata impiegata anche nelle ipotesi in cui le situazioni poste a confronto non erano omogenee o tra loro non comparabili (ordinanze numeri 91, 95, 101, 124, 166, 178, 179, 192, 199, 229 e 455).
Piuttosto numerosi sono stati i casi in cui la decisione di manifesta infondatezza è stata dedotta da precedenti statuizioni della Corte. Precedenti decisioni di infondatezza di analoghe o delle stesse questioni hanno, infatti, dato luogo alle decisioni di manifesta infondatezza di cui alle ordinanze numeri 17, 44, 52, 56, 100, 148, 150, 170, 197, 201, 225, 227, 307, 318, 337, 351, 388, 409, 419 e 444.
Si menzionano, infine, le ordinanze numeri 8, 142 e 375, nelle quali la manifesta infondatezza è dovuta al fatto che gli inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi delle norme denunciate si risolvono in disparità di mero fatto e, come tali, sono insuscettibili di dar luogo a questioni di costituzionalità e l’ordinanza n. 386, in tema di espulsione dei cittadini extracomunitari, ove si afferma che la disposizione censurata “incide (…) sul piano dell’opportunità delle scelte politico-criminali sottese a tale disciplina e non su quello della loro legittimità costituzionale”.
B] Le decisioni di rigetto adottate nella forma della non fondatezza sono 32. Di esse 3 presentano il dispositivo tipico delle decisioni interpretative (sentenze numeri 140, 141 e 343). Formalmente esse, nel dispositivo, dichiarano infondata la questione proposta, ma “nei sensi di cui in motivazione”, facendo così riferimento all’interpretazione corretta fornita nella motivazione della decisione “idonea a fugare i dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dal remittente” (ordinanza n. 343).
Delle sentenze di rigetto formalmente non interpretative (sentenze numeri 1, 2, 67, 83, 107, 108, 121, 135, 168, 172, 206, 217, 240, 259, 274, 279, 285, 287, 297, 332, 342, 354, 355, 366, 367, 372, 384, 390 e 426), è da constatare come molte rechino una motivazione nella quale la Corte ha provveduto ad una (re)interpretazione delle disposizioni impugnate, giungendo in tal modo ad esiti sostanzialmente analoghi a quelli propri di una decisione interpretativa di rigetto (si segnalano, in particolare, le sentenze numeri 107, 135, 172 e 355). Di particolare interesse, a questo riguardo, è la sentenza n. 355, ove, nel censurare l’interpretazione proposta dal remittente, la Corte afferma che “il dovere del giudice di sperimentare la possibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione impone di fondarsi non già esclusivamente su una singola – peraltro, non univoca – espressione verbale ma sulla trasparente ratio dell’intera disciplina per verificare se quella espressione sia tale da impedire una lettura sistematica, che sia rispettosa dei valori costituzionali”.

11.4. Le decisioni di accoglimento
Nel corso del 2006, sono state pronunciate 29 sentenze che contengono una o più declaratorie di illegittimità costituzionale, per un totale di 30 dispositivi di annullamento.
A] In 14 occasioni si è avuta una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una intera disposizione (sentenze numeri 39, 50, 58, 137, 232, 254, 308, 310, 341, 394, 411, 441 e 448). Tra queste decisioni, può constatarsi come la sentenza n. 50 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero articolo 274 c.c., in tema di ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di maternità e paternità, senza che sia stato di ostacolo alla relativa pronuncia la limitazione del petitum, contenuta nell’ordinanza di rimessione, nella quale si fa riferimento al solo giudizio di ammissibilità promosso da maggiorenni. Invero, con tale pronuncia si è precisato che la definizione dei termini della questione, adottata dal remittente, non limita le valutazioni della Corte “sul procedimento regolato dalla disposizione impugnata, ove affetta dai denunciati vizi nella sua complessiva e generale applicazione ad ogni ipotesi di delibazione di ammissibilità dell’azione”.
B] L’insieme più cospicuo di incostituzionalità è quello delle sentenze “manipolative”. Tra queste, 8 sono le decisioni additive, id est quelle che “aggiungono” alla disposizione legislativa significati normativi, dichiarandola incostituzionale “nella parte in cui non prevede” un determinato contenuto (sentenze numeri 104, 174, 234, 255, 257 e 311), “nella parte in cui non esclude” (dai provvedimenti attribuiti alla competenza della Giunta regionale della Campania) gli atti di natura regolamentare (sentenza n. 119), ovvero (dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati) i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere (sentenza n. 191).
C] Le decisioni di tipo ablatorio (o di accoglimento parziale), sono 5. Esse caducano una parte dei contenuti della disposizione legislativa attraverso le formule secondo cui la disposizione è incostituzionale “nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente “di ritenere improduttiva di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorzi convenuti (sentenza n. 41), “nella parte in cui si riferisce” a certe fattispecie (sentenza n. 190), “nella parte in cui subordina” l’esame delle prove tecniche per l’azione di disconoscimento della paternità alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie (sentenza n. 266), “nella parte in cui prevedono” un certo contenuto (sentenza n. 381), “limitatamente alle parole…” (sentenza n. 393).
D] Le sentenze riconducibili al genus delle decisioni sostitutive sono complessivamente 3. Esse censurano una disposizione “nella parte in cui stabilisce [un contenuto] anziché [un altro]” (sentenza n. 60), “nella parte in cui fa decorrere [il termine]….dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale… anziché [da altra forma di comunicazione]” (sentenza n. 154). Un dispositivo sostitutivo di tipo più analitico è contenuto nella sentenza n. 256, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 “nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare della pensione erogata dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte”.
E] Infine, nell’anno 2006, si rinviene un solo dispositivo di dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale reso ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953 (sentenza n. 190).

12. La correzione degli errori materiali
Nell’anno 2006 si rinviene una sola pronuncia, l’ordinanza n. 4, con la quale si è proceduto alla correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo e nel paragrafo 2 del “Considerato in diritto” della sentenza n. 161 del 2005, resa nell’ambito di un giudizio in via incidentale.


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