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Interventi dei Presidenti


Conferenza stampa del Presidente  Dott. Franco Bile
La giustizia costituzionale nel 2006


Relazione in occasione della conferenza stampa del presidente Franco Bile

Introduzione

1. Alcuni dati statistici
1.1. Il totale delle decisioni

Il totale delle decisioni (numerate) rese dalla Corte costituzionale nel 2006 è di 463, cui dovrebbero aggiungersi le ordinanze non numerate (quali, ad esempio, quelle che si pronunciano in merito all’ammissibilità di interventi di terzo).
Il valore si pone in linea con quello degli ultimi due anni, allorché le decisioni erano state 482 (nel 2005) e 446 (nel 2004), e sensibilmente al di sopra del dato del 2003, il cui dato era fermo a 382.
Questa tendenza fa sì che, in una prospettiva più generale, il valore del 2006 si ponga in linea con la media degli ultimi dieci anni, che si attesta a 476,1 decisioni annue: la quota di 500 decisioni è stata, in effetti, superata soltanto nel 2000 e nel 2002 (con, rispettivamente, 592 e 536 decisioni); ad eccezione del 2003, negli ultimi anni la Corte ha reso un numero di decisioni assimilabile a quello del 2006.
Nel grafico che segue, viene raffigurato l’andamento del decennio:

Alcuni dati statistici

Altro dato che merita di essere analizzato, al fine di cogliere alcune caratteristiche di fondo dell’attività della Corte, è quello relativo alla suddivisione delle pronunce per tipi di giudizio.
Le 463 sono così ripartite: 276 nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 113 nel giudizio in via principale (per la terza volta, e per la seconda consecutiva, questo tipo di giudizio supera la quota simbolica delle cento decisioni in un anno: solo nel 1988 il dato fu più elevato, con 129 decisioni); 22 nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni; 51 in quello per conflitto tra poteri dello Stato, di cui 25 ordinanze emesse in sede di giudizio di ammissibilità e 26 decisioni rese nella fase di merito; 1 ordinanza di correzione di errori materiali; non constano, quest’anno, decisioni sull’ammissibilità di richieste di referendum abrogativo.
Questi dati confermano la preponderanza numerica del giudizio in via incidentale, le cui decisioni coprono il 59,61% del totale; il giudizio in via principale occupa il 24,41%, mentre i due conflitti si assestano, rispettivamente, a quota 4,75% e 11,02% (dato, quest’ultimo, che costituisce la somma del 5,40% della fase di ammissibilità e del 5,62% della fase di merito); l’ordinanza di correzione degli errori materiali copre, infine, lo 0,21% del contenzioso.
Nel grafico che segue si riportano i valori percentuali dei singoli giudizi:



Il giudizio in via incidentale conferma, dunque, la propria predominanza numerica, ma – per la prima volta dopo il 1956 (quando la percentuale era stata del 58,82) – scende sotto la soglia del 60%, segnando un ulteriore ridimensionamento rispetto a quello, già significativo, degli anni 2003, 2004 e 2005 (con percentuali, rispettivamente, del 65,18, del 64,13 e del 65,15): in valore assoluto, le decisioni rese sono ben 38 in meno rispetto al 2005. I dati dei venti anni precedenti al 2003 restano, evidentemente, assai lontani, in essi oscillando il giudizio in via incidentale tra il 75 ed il 90% del totale delle pronunce, ed attestandosi su una media dell’83,64% per il periodo 1983-2002 (quest’ultimo anno presenta un valore assai prossimo alla media: 84,14%).
Il grafico che segue mostra l’andamento del giudizio in via incidentale negli ultimi dieci anni:

Discorso analogo, ma inverso, è da farsi per il giudizio in via principale, il quale, ancorato, per il periodo 1983-2002, ad una media del 7,29% (il 2002 si è posto leggermente al di sotto, con una percentuale del 5,60), con un picco negativo del 2,76% (nel 1998) ed uno positivo dell’11,14% (nel 1988), ha conosciuto un notevole incremento a partire dal 2003, giungendo al 14,92% e, nel 2004, addirittura al 21,75%. Alla lieve flessione in termini percentuali del 2005 (20,95%), fa riscontro il picco di quest’anno (con 12 decisioni in più e con un +3,46% rispetto al precedente), che non trova eguali se non risalendo al 1956 (quando la percentuale fu, però, del 41,18). La crescita del contenzioso tra Stato e Regioni derivante dall’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione continua, dunque, ad elevare il giudizio in via d’azione a valori difficilmente immaginabili prima del 2001.
Il grafico che segue mostra l’andamento del giudizio in via principale negli ultimi dieci anni:

Per quanto attiene al conflitto tra Stato e Regioni e tra Regioni, il dato del 2006 segna un non trascurabile incremento – dell’1,43% sul totale (pari a 6 decisioni in più) – rispetto al 2005 (quando la percentuale sul totale era stata del 3,32). Anche nel 2004, la percentuale era stata più bassa, seppure di poco (4,26), mentre nel 2003 il valore era stato ben più elevato (6,02%).
In una valutazione relativa agli ultimi dieci anni, il dato del 2006 si pone al di sopra della media (pari al 4,11%), superato soltanto da quelli degli anni 1999, 2001 e 2003. Il grafico che segue illustra queste risultanze:

Per quanto attiene ai conflitti tra poteri dello Stato, il dato comprensivo delle decisioni rese nelle due fasi del giudizio evidenzia un discreto aumento (dell’1,48%) rispetto al 2005, quando le decisioni erano state 5 in meno e la percentuale sul totale del 9,54. La media del decennio 1997-2006, che si attesta all’8,13% del totale delle decisioni, si pone nettamente al di sotto del dato del 2006, superato, in questo periodo, soltanto dall’11,51% del 2003.
Disaggregando le decisioni della fase di ammissibilità da quelle della fase di merito, queste ultime, in valore assoluto ed in percentuale, rappresentano un dato sinora mai raggiunto: solo nel 2005 e nel 2002 è stata superata la quota di 20 decisioni (rispettivamente, 23 e 24) e quella del 4% sul totale del contenzioso (rispettivamente, il 4,78% ed il 4,48%). In ordine alla fase di ammissibilità, invece, i dati del 2000 (42 ordinanze: 7,09%), del 2003 (35 ordinanze: 9,16%) e del 2004 (30 ordinanze: 6,72%) restano sensibilmente superiori.
Il grafico che segue mostra l’andamento del conflitto interorganico nell’ultimo decennio, distinguendo tra decisioni rese in fase di ammissibilità e decisioni rese in fase di merito:

Scarsamente rilevanti, vista la loro esiguità, sono i dati relativi alle ordinanze di correzione di errori materiali. Il grafico che segue ne è una dimostrazione:

1.2. Il rapporto tra decisioni ed atti di promuovimento
I dati concernenti il numero di decisioni assumono ancora maggiore interesse allorché vengano analizzati alla luce del numero di giudizi definiti e di giudizi pervenuti.
Con riferimento al giudizio in via incidentale, il 2005 aveva rappresentato l’anno nel quale era stato sostanzialmente smaltito quel certo arretrato venutosi a creare a seguito dell’elevato numero di ordinanze di rimessione emesse dai giudici a quibus nel 2003 (1.196) e nel 2004 (1.094): ai 596 atti di promuovimento registrati avevano fatto riscontro i 1.149 decisi. Nel 2006, i dati mostrano una «normalizzazione»: gli atti di promuovimento pervenuti sono cresciuti a 701, mentre quelli decisi sono stati 506. Il saldo negativo (-195), alla luce del numero comunque relativamente contenuto di giudizi pendenti (saliti, tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2006, da 560 a 755), è lungi dall’essere preoccupante.

Indiscutibilmente positivi sono, invece, i dati relativi al giudizio di legittimità costituzionale in via principale. A fronte delle 111 sopravvenienze (+10 rispetto al 2005), la Corte ha definito 135 ricorsi (+2 rispetto al 2005), 6 dei quali decisi parzialmente negli anni precedenti; un altro ricorso è stato deciso pro parte e resta, per il residuo, pendente (una ulteriore decisione ha avuto ad oggetto una richiesta di sospensiva di alcune disposizioni legislative impugnate con ricorso ancora da definire). Il saldo positivo di 24 (escludendo dunque il ricorso deciso parzialmente) conferma il dato positivo del 2005 (quando il saldo era stato addirittura di 32), facendo avvicinare sensibilmente le pendenze alla soglia di 100: ad inizio anno, i ricorsi integralmente o parzialmente pendenti erano 126 (120 in toto e 6 pro parte), alla fine, invece, 102 (di cui 1 parzialmente deciso).

Assai confortanti sono anche i dati relativi ai conflitti intersoggettivi, che hanno visto 14 ricorsi promossi (-1 rispetto al 2005) e 26 ricorsi decisi (+4 rispetto al 2005), con un saldo positivo di ben 12 ricorsi: nell’ultimo decennio, una maggiore efficacia è stata raggiunta soltanto nel 2003, allorché ai 15 ricorsi promossi corrisposero i 36 decisi; nel 2004 e nel 2005, il saldo, sempre positivo, era stato, rispettivamente, di 6 e di 7. In conseguenza dell’elevato numero di ricorsi decisi, se al 1° gennaio 2006 i conflitti pendenti risultavano 37, alla fine dell’anno il dato è sceso a 25.

Una non trascurabile diminuzione di pendenze nel corso dell’anno è da registrarsi anche con riferimento al conflitto tra poteri dello Stato.
Per quanto attiene alla fase dell’ammissibilità, i 28 ricorsi delibati hanno superato di 10 unità i 18 ricorsi depositati (nel 2005 i due dati si erano assestati a 23, mentre, nel 2004, ai 20 ricorsi promossi avevano corrisposto 30 ordinanze), con il che il numero di conflitti ancora da delibare è sceso, tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2006, da 12 a 2.
In ordine alla fase di merito, i 28 conflitti definiti hanno superato le 17 sopravvenienze, ribaltando così il dato negativo del 2005 (24 ricorsi decisi e 25 pervenuti), del 2004 (11 ricorsi decisi e 17 pervenuti) e del 2003 (8 ricorsi decisi e 22 pervenuti). Il dato delle pendenze, nel corso del 2006, è correlativamente sceso in maniera apprezzabile, da 41 a 30.

Per concludere, in tema di giudizi pervenuti e giudizi decisi, può segnalarsi che, al 31 dicembre 2006, non constano richieste referendarie di cui giudicare l’ammissibilità.

1.3. La forma delle decisioni
Delle 463 decisioni, le sentenze sono state 187 e le ordinanze 276, pari, rispettivamente, al 40,39% ed al 59,61%.
Il dato, che segna una sostanziale conferma della percentuale delle sentenze riscontrata nel 2005 (in cui le 198 sentenze hanno rappresentato il 41,08% del totale delle decisioni), non smentisce il trend, che nel medio periodo è parso concretizzarsi, relativo al rafforzamento percentuale delle sentenze rispetto alle ordinanze: ne sono dimostrazione le crescite riscontrate nel 2005 rispetto al 2004 (quando le 167 sentenze avevano rappresentato il 37,44% del totale delle decisioni), nel 2004 rispetto al 2003 (quando le 134 sentenze avevano costituito il 35,08% del totale) e nel 2003 rispetto al 2002 (quando le 135 sentenze avevano occupato il 25,19% del totale).
Nel lungo periodo, è possibile delineare una certa inversione di tendenza rispetto a quella che aveva dominato gli anni novanta ed i primi anni di questo secolo. In particolare, negli anni 1994-2002, la percentuale di sentenze, dall’iniziale 58,01 (picco massimo degli ultimi due decenni), era costantemente scesa (riducendosi, in un solo anno, dal 51,38% del 1997 al 36,94% del 1998) sino al 25,19%. L’inversione di tendenza è ancora lontana dal riportare il saldo percentuale delle sentenze sui livelli propri di buona parte degli anni novanta (tra il 1991 ed il 1997, la percentuale ha oscillato tra il 49,71% ed il 58,01%), assestandosi su livelli assimilabili – ma leggermente più elevati – a quelli degli anni 1987-1990, largamente coincidenti con la fase c.d. dello «smaltimento dell’arretrato» (i cui valori sono risultati compresi tra il 40,50% del 1990 ed il 37,25% del 1989).
Il grafico che segue riporta l’andamento della percentuale delle sentenze (e delle ordinanze) rispetto al totale delle decisioni negli ultimi venti anni:

Al di là di queste considerazioni di ordine generale, una particolare attenzione meritano i dati del 2006 disaggregati per tipo di giudizio: nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, 70 sono state le sentenze e 206 le ordinanze (percentuali: 25,36 e 74,64); nel giudizio in via principale, 82 le sentenze e 31 le ordinanze (percentuali: 72,57 e 27,43); nel conflitto tra enti territoriali, 16 le sentenze e 6 le ordinanze (percentuali: 72,73 e 27,27); nel conflitto tra poteri dello Stato, con riguardo alla fase di merito, 19 sono state le sentenze e 7 le ordinanze (percentuali: 73,08 e 26,92).
Il grafico che segue riassume i dati appena forniti:

Più che la comparazione diacronica in termini percentuali (invero scarsamente significativa, a tal riguardo, potendosi constatare, con poche eccezioni, una sostanziale omogeneità dei dati rispetto agli ultimi anni), ciò che rileva è soprattutto il rapporto tra i tipi di giudizio. Avendo come riferimento le decisioni adottate con la forma della sentenza, deve sottolinearsi che, alla stessa stregua del 2004 e del 2005, anche nel 2006 il giudizio nell’ambito del quale è stato reso il maggior numero di sentenze non è stato il giudizio in via incidentale (come era accaduto invariabilmente sino al 2003), bensì il giudizio in via principale (nel 2005, alle 85 sentenze del giudizio in via principale avevano corrisposto le 80 del giudizio in via incidentale; la forbice era stata ancor più pronunciata nel 2004, con 81 sentenze nel giudizio in via principale e 63 nel giudizio in via incidentale; già nel 2003, comunque, la distanza tra i due tipi di giudizi di legittimità costituzionale si era fortemente assottigliata: 54 sentenze nell’incidentale contro 48 nel principale).
In termini percentuali, le sentenze sono state rese nel 37,43% dei casi in sede di giudizio in via incidentale, contro il 43,85% del giudizio in via principale (nel 2005, le percentuali erano, rispettivamente, il 40,40 ed il 42,93); a completare il quadro, le sentenze nei conflitti si sono assestate all’8,56 per il conflitto tra enti ed al 10,16 per quello tra poteri.
Il grafico seguente mostra questa ripartizione:

Con riguardo alle ordinanze, il giudizio in via incidentale ha confermato la sua assoluta centralità, coprendo il 74,64% del totale (nel 2005, era all’82,39%), contro l’11,23% del giudizio in via principale (nel 2005, 5,63%), il 2,17% del conflitto intersoggettivo (nel 2005, 0,70%), il 9,06% della fase di ammissibilità del conflitto interorganico (nel 2005, 8,10%), il 2,54% della fase di merito (nel 2005, 3,17%) e lo 0,36% delle ordinanze di correzione di errori materiali (assenti nel 2005).

Il grafico seguente mostra questa ripartizione:

1.4. La scelta del rito
Nel corso del 2006, la Corte ha tenuto 37 adunanze, di cui 18 udienze pubbliche e 19 camere di consiglio (nel 2005, le adunanze erano state 36, di cui 18 udienze pubbliche ed altrettante camere di consiglio; nel 2004, si erano avute 38 adunanze, di cui 18 udienze pubbliche; nel 2003, delle 39 adunanze, 17 erano state udienze pubbliche).
Le decisioni adottate a seguito di udienza pubblica sono state 203, mentre quelle che hanno definito giudizi trattati in camera di consiglio 260, con percentuali pari, rispettivamente, al 43,84 ed al 56,16.
Il dato si inquadra nell’ambito di una crescita costante della percentuale di decisioni adottate dopo udienza pubblica: nel 2005, le 186 decisioni avevano rappresentato il 38,59%, nel 2004 le 167 decisioni si erano attestate al 37,44%, dato nettamente superiore al 32,98% delle 126 pronunce del 2003.
Pur senza poter instaurare un parallelismo perfetto, può constatarsi come buona parte delle decisioni adottate a seguito di udienza pubblica abbiano avuto la forma di sentenza: delle 203 decisioni, 152 sono infatti sentenze (74,88%), mentre 51 sono le ordinanze (25,12%). Correlativamente, le ordinanze sono state la grande maggioranza delle decisioni adottate a seguito di una camera di consiglio: 225 ordinanze (86,54%) contro 35 sentenze (13,46%).

Il grafico seguente riporta i dati appena indicati:

Disaggregando i dati per tipi di giudizio, è agevole constatare come il procedimento in camera di consiglio abbia connotato fortemente il giudizio in via incidentale: delle 276 decisioni rese, 204 lo sono state in camera di consiglio e 72 in udienza pubblica (percentuali: 73,91 e 26,09). Da notare, altresì, è che a seguito di camera di consiglio sono state rese decisioni in gran parte aventi la forma di ordinanza (170, pari all’83,33% del totale; le sentenze sono state 34, ossia il 16,67%), mentre a seguito di udienza pubblica si riscontra un perfetto equilibrio (36 sentenze e 36 ordinanze).
Il grafico seguente riporta i dati appena indicati:

Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale ha visto – secondo consuetudine – una preponderanza netta (anche se meno accentuata rispetto al passato) delle decisioni rese a seguito di udienza pubblica: 91, contro le 22 adottate a seguito di camera di consiglio (percentuali: 80,53 e 19,47; si noti che, nel 2005, le percentuali erano, rispettivamente, del 93,07 e del 6,93). Dopo una camera di consiglio, si è invariabilmente avuta una ordinanza, mentre dopo una udienza pubblica si sono pronunciate le 82 sentenze (90,11%) e 9 ordinanze (9,89%).
Il grafico seguente riporta i dati appena indicati:

Dati non troppo dissimili rispetto a quelli del giudizio in via principale si rintracciano per il conflitto tra Stato e Regioni o tra Regioni, in ordine al quale 21 delle 22 decisioni sono state pronunciate a seguito di udienza pubblica (95,45%; l’unica decisione emessa a seguito di camera di consiglio copre il 4,54% del totale). Le 16 sentenze sono state tutte pronunciate a seguito di udienza pubblica (76,19%), così come 5 delle 6 ordinanze (23,81%).
Il grafico seguente riporta i dati appena indicati:

Relativamente al conflitto tra poteri dello Stato, tralasciando la fase dell’ammissibilità (svolta in camera di consiglio), la fase di merito ha visto 19 decisioni adottate in seguito ad udienza pubblica e 7 in seguito a camera di consiglio (percentuali: 73,08 e 26,92). Dopo una udienza pubblica sono state rese 18 sentenze ed 1 ordinanza (percentuali: 94,74 e 5,26), mentre dopo una camera di consiglio 1 sentenza e 6 ordinanze (percentuali: 14,29 e 85,71).
Finalmente, l’ordinanza di correzione di errori materiali è stata, ovviamente, adottata a seguito di camera di consiglio.

1.5. I tempi delle decisioni
Nell’ambito di un contenzioso che può dirsi relativamente ingente, i tempi di decisione che sono propri della Corte costituzionale risultano ragionevolmente brevi. Di seguito si forniscono alcuni dati relativi ai singoli giudizi, dai quali emerge, peraltro, una certa differenziazione in termini di rapidità.
Il dato fondamentale su cui conviene soffermarsi è quello del tempo che intercorre tra la pubblicazione dell’atto di promuovimento e la trattazione della causa.
Nel giudizio in via incidentale, la media dei giorni che sono intercorsi tra la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza di rimessione e la data di trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio è di 319,54 (il dato è leggermente superiore rispetto al 2005, allorché la media dei giorni era di 291,91). Sulle 506 ordinanze di rimessione per le quali la Corte ha reso una pronuncia, sono state soltanto 3 quelle che hanno dovuto attendere oltre 1.000 giorni per essere trattate (il dato più elevato, di 1.057 giorni, riguarda l’ordinanza di rimessione che ha dato origine all’ordinanza n. 386), mentre in 6 casi il periodo intercorso è stato inferiore ai 50 giorni (il periodo minimo è stato di 41 giorni, per uno degli atti di promuovimento decisi con la sentenza n. 172).
Nel giudizio in via principale, il dato cresce rispetto a quello del giudizio in via incidentale. Dalla data di pubblicazione dei ricorsi alla data di trattazione sono passati, infatti, 392,40 giorni, in media (si noti, però, che nel 2005 il valore si attestava a 672,97), con un massimo di 1.280 giorni (per il ricorso deciso con l’ordinanza n. 345) e 3 casi, in totale, di trattazione oltre i 1.000 giorni. In ordine ai minimi, si segnalano 2 casi di trattazione entro i 100 giorni, con un minimo di 77 (per il ricorso definito con l’ordinanza n. 171). Da considerarsi a sé stanti sono, invece, i 28 giorni impiegati per la trattazione dell’istanza di sospensione di alcune disposizioni legislative (ordinanza n. 245).
I tempi più lunghi si sono verificati nella trattazione dei conflitti tra Stato e Regioni e tra Regioni, con una media di 729,55 giorni (nel 2005 erano, peraltro, 1.113) dalla pubblicazione del ricorso alla sua trattazione. In quattro casi si è addivenuti alla trattazione dopo oltre 1.000 giorni dalla pubblicazione (il valore più alto, di 1.063, è stato raggiunto in due occasioni), mentre in un unico caso il periodo è stato inferire ai 100 giorni (90 giorni per uno dei ricorsi decisi con la sentenza n. 21).
I dati migliorano leggermente avendo riguardo alla fase di merito del conflitto tra poteri dello Stato: il valore medio è stato, infatti, di 668,29 giorni dalla pubblicazione alla trattazione del ricorso (nel 2005 era stato di 458,75 giorni). Il maggior ritardo è stato di 1.147 giorni (per il conflitto deciso con l’ordinanza n. 243), ma i casi di trattazione oltre i 1.000 giorni sono stati 4. Il valore minimo è stato di 126 giorni, per l’atto di promuovimento deciso con l’ordinanza n. 295.
Ad integrare i riferimenti sopra enucleati, è d’uopo rilevare che, almeno in apparenza, sui tempi di decisione non ha inciso in maniera decisiva la scelta del rito. In effetti, dalla trattazione in camera di consiglio al deposito della decisione sono trascorsi mediamente 37,06 giorni (nel 2005: 54,26), con valori estremi di 0 (per l’ordinanza n. 117) e di 114 (per le sentenze numeri 341 e 342); abbastanza simile è stato il dato medio per la decisione a seguito di trattazione in udienza pubblica: 41,03 giorni (nel 2005: 67,04), con valori estremi di 6 (per l’ordinanza n. 353) e di 142 (per la sentenza n. 365).

1.6. Rinvio
In questa sede, ci si è limitati a fornire una panoramica di alcuni dei dati statistici che si ritengono più significativi. Per ulteriori dati e per approfondimenti, si rinvia al prospetto statistico in appendice alla presente relazione.

2. Il collegio giudicante
Dopo che nel 2005 si erano avvicendati ben cinque giudici, nel 2006 a mutare è stato un solo componente del collegio. Nel mese di luglio, il Presidente, Prof. Annibale Marini, ha terminato il suo mandato, ed è stato sostituito dal Dott. Paolo Maria Napolitano. Da notare è la rapidità con la quale l’avvicendamento ha avuto luogo: alla scadenza del mandato del Pres. Marini (9 luglio), il Parlamento in seduta comune già aveva eletto il suo successore, che ha giurato il giorno seguente.
Il mutamento del collegio si è riverberato anche sulla titolarità della carica di Presidente: l’11 luglio è stato eletto il Dott. Franco Bile, che ha designato come vice Presidente il Prof. Giovanni Maria Flick.
Questi avvicendamenti hanno fatto sì che le decisioni della Corte siano state sottoscritte, come presidente del collegio, da tre diversi giudici: il Prof. Marini in 247 occasioni, il Dott. Bile in 205 ed il Prof. Flick in 11.
Con precipuo riguardo all’attività giurisdizionale, può rilevarsi che, secondo una tendenza ampiamente radicata, vi è stata una pressoché costante congruenza tra giudici relatori e giudici redattori delle decisioni, nel senso che sono stati meramente episodici i casi in cui si è riscontrata, a tal riguardo, una discrepanza. In particolare, nel corso del 2006, si sono avuti tre casi (stessa quantità del 2005 e del 2004): il primo (ordinanza n. 369) ha riguardato una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita); il secondo (sentenza n. 390) una questione inerente agli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità della professione di avvocato); il terzo (sentenza n. 393) un giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione). È da segnalare che la discrepanza, generalmente ricavabile dal confronto tra l’epigrafe della decisione e la sottoscrizione, nella sentenza n. 393 è stata esplicitata direttamente nell’epigrafe, dove all’indicazione del giudice relatore in udienza pubblica è seguita la menzione dell’avvenuta sostituzione per la redazione della sentenza.
Sempre con riferimento alla figura del giudice relatore e redattore, si rileva che la sentenza n. 172, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, è stata redatta da due giudici, entrambi designati come relatori.


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