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Relazione in occasione della conferenza
stampa del presidente Franco Bile
Introduzione
1. Alcuni dati statistici
1.1. Il totale delle decisioni
Il totale delle decisioni (numerate) rese dalla Corte costituzionale nel
2006 è di 463, cui dovrebbero aggiungersi le ordinanze non numerate
(quali, ad esempio, quelle che si pronunciano in merito all’ammissibilità
di interventi di terzo).
Il valore si pone in linea con quello degli ultimi due anni, allorché
le decisioni erano state 482 (nel 2005) e 446 (nel 2004), e sensibilmente
al di sopra del dato del 2003, il cui dato era fermo a 382.
Questa tendenza fa sì che, in una prospettiva più generale,
il valore del 2006 si ponga in linea con la media degli ultimi dieci anni,
che si attesta a 476,1 decisioni annue: la quota di 500 decisioni è
stata, in effetti, superata soltanto nel 2000 e nel 2002 (con, rispettivamente,
592 e 536 decisioni); ad eccezione del 2003, negli ultimi anni la Corte
ha reso un numero di decisioni assimilabile a quello del 2006.
Nel grafico che segue, viene raffigurato l’andamento del decennio:
Altro dato che merita di essere analizzato, al fine di
cogliere alcune caratteristiche di fondo dell’attività della Corte,
è quello relativo alla suddivisione delle pronunce per tipi di
giudizio.
Le 463 sono così ripartite: 276 nel giudizio di legittimità
costituzionale in via incidentale; 113 nel giudizio in via principale
(per la terza volta, e per la seconda consecutiva, questo tipo di giudizio
supera la quota simbolica delle cento decisioni in un anno: solo nel 1988
il dato fu più elevato, con 129 decisioni); 22 nel giudizio per
conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni; 51 in quello
per conflitto tra poteri dello Stato, di cui 25 ordinanze emesse in sede
di giudizio di ammissibilità e 26 decisioni rese nella fase di
merito; 1 ordinanza di correzione di errori materiali; non constano, quest’anno,
decisioni sull’ammissibilità di richieste di referendum abrogativo.
Questi dati confermano la preponderanza numerica del giudizio in via incidentale,
le cui decisioni coprono il 59,61% del totale; il giudizio in via principale
occupa il 24,41%, mentre i due conflitti si assestano, rispettivamente,
a quota 4,75% e 11,02% (dato, quest’ultimo, che costituisce la somma del
5,40% della fase di ammissibilità e del 5,62% della fase di merito);
l’ordinanza di correzione degli errori materiali copre, infine, lo 0,21%
del contenzioso.
Nel grafico che segue si riportano i valori percentuali dei singoli giudizi:

Il giudizio in via incidentale conferma, dunque, la propria predominanza
numerica, ma – per la prima volta dopo il 1956 (quando la percentuale
era stata del 58,82) – scende sotto la soglia del 60%, segnando un ulteriore
ridimensionamento rispetto a quello, già significativo, degli anni
2003, 2004 e 2005 (con percentuali, rispettivamente, del 65,18, del 64,13
e del 65,15): in valore assoluto, le decisioni rese sono ben 38 in meno
rispetto al 2005. I dati dei venti anni precedenti al 2003 restano, evidentemente,
assai lontani, in essi oscillando il giudizio in via incidentale tra il
75 ed il 90% del totale delle pronunce, ed attestandosi su una media dell’83,64%
per il periodo 1983-2002 (quest’ultimo anno presenta un valore assai prossimo
alla media: 84,14%).
Il grafico che segue mostra l’andamento del giudizio in via incidentale
negli ultimi dieci anni:

Discorso analogo, ma inverso, è da farsi per il
giudizio in via principale, il quale, ancorato, per il periodo 1983-2002,
ad una media del 7,29% (il 2002 si è posto leggermente al di sotto,
con una percentuale del 5,60), con un picco negativo del 2,76% (nel 1998)
ed uno positivo dell’11,14% (nel 1988), ha conosciuto un notevole incremento
a partire dal 2003, giungendo al 14,92% e, nel 2004, addirittura al 21,75%.
Alla lieve flessione in termini percentuali del 2005 (20,95%), fa riscontro
il picco di quest’anno (con 12 decisioni in più e con un +3,46%
rispetto al precedente), che non trova eguali se non risalendo al 1956
(quando la percentuale fu, però, del 41,18). La crescita del contenzioso
tra Stato e Regioni derivante dall’entrata in vigore del nuovo Titolo
V della Parte seconda della Costituzione continua, dunque, ad elevare
il giudizio in via d’azione a valori difficilmente immaginabili prima
del 2001.
Il grafico che segue mostra l’andamento del giudizio in via principale
negli ultimi dieci anni:
Per quanto attiene al conflitto tra Stato e Regioni e
tra Regioni, il dato del 2006 segna un non trascurabile incremento – dell’1,43%
sul totale (pari a 6 decisioni in più) – rispetto al 2005 (quando
la percentuale sul totale era stata del 3,32). Anche nel 2004, la percentuale
era stata più bassa, seppure di poco (4,26), mentre nel 2003 il
valore era stato ben più elevato (6,02%).
In una valutazione relativa agli ultimi dieci anni, il dato del 2006 si
pone al di sopra della media (pari al 4,11%), superato soltanto da quelli
degli anni 1999, 2001 e 2003. Il grafico che segue illustra queste risultanze:

Per quanto attiene ai conflitti tra poteri dello Stato,
il dato comprensivo delle decisioni rese nelle due fasi del giudizio evidenzia
un discreto aumento (dell’1,48%) rispetto al 2005, quando le decisioni
erano state 5 in meno e la percentuale sul totale del 9,54. La media del
decennio 1997-2006, che si attesta all’8,13% del totale delle decisioni,
si pone nettamente al di sotto del dato del 2006, superato, in questo
periodo, soltanto dall’11,51% del 2003.
Disaggregando le decisioni della fase di ammissibilità da quelle
della fase di merito, queste ultime, in valore assoluto ed in percentuale,
rappresentano un dato sinora mai raggiunto: solo nel 2005 e nel 2002 è
stata superata la quota di 20 decisioni (rispettivamente, 23 e 24) e quella
del 4% sul totale del contenzioso (rispettivamente, il 4,78% ed il 4,48%).
In ordine alla fase di ammissibilità, invece, i dati del 2000 (42
ordinanze: 7,09%), del 2003 (35 ordinanze: 9,16%) e del 2004 (30 ordinanze:
6,72%) restano sensibilmente superiori.
Il grafico che segue mostra l’andamento del conflitto interorganico nell’ultimo
decennio, distinguendo tra decisioni rese in fase di ammissibilità
e decisioni rese in fase di merito:

Scarsamente rilevanti, vista la loro esiguità,
sono i dati relativi alle ordinanze di correzione di errori materiali.
Il grafico che segue ne è una dimostrazione:

1.2. Il rapporto tra decisioni ed atti di
promuovimento
I dati concernenti il numero di decisioni assumono ancora maggiore interesse
allorché vengano analizzati alla luce del numero di giudizi definiti
e di giudizi pervenuti.
Con riferimento al giudizio in via incidentale, il 2005 aveva rappresentato
l’anno nel quale era stato sostanzialmente smaltito quel certo arretrato
venutosi a creare a seguito dell’elevato numero di ordinanze di rimessione
emesse dai giudici a quibus nel 2003 (1.196) e nel 2004 (1.094): ai 596
atti di promuovimento registrati avevano fatto riscontro i 1.149 decisi.
Nel 2006, i dati mostrano una «normalizzazione»: gli atti
di promuovimento pervenuti sono cresciuti a 701, mentre quelli decisi
sono stati 506. Il saldo negativo (-195), alla luce del numero comunque
relativamente contenuto di giudizi pendenti (saliti, tra il 1° gennaio
ed il 31 dicembre 2006, da 560 a 755), è lungi dall’essere preoccupante.

Indiscutibilmente positivi sono, invece, i dati relativi
al giudizio di legittimità costituzionale in via principale. A
fronte delle 111 sopravvenienze (+10 rispetto al 2005), la Corte ha definito
135 ricorsi (+2 rispetto al 2005), 6 dei quali decisi parzialmente negli
anni precedenti; un altro ricorso è stato deciso pro parte e resta,
per il residuo, pendente (una ulteriore decisione ha avuto ad oggetto
una richiesta di sospensiva di alcune disposizioni legislative impugnate
con ricorso ancora da definire). Il saldo positivo di 24 (escludendo dunque
il ricorso deciso parzialmente) conferma il dato positivo del 2005 (quando
il saldo era stato addirittura di 32), facendo avvicinare sensibilmente
le pendenze alla soglia di 100: ad inizio anno, i ricorsi integralmente
o parzialmente pendenti erano 126 (120 in toto e 6 pro parte), alla fine,
invece, 102 (di cui 1 parzialmente deciso).
Assai confortanti sono anche i dati relativi ai conflitti
intersoggettivi, che hanno visto 14 ricorsi promossi (-1 rispetto al 2005)
e 26 ricorsi decisi (+4 rispetto al 2005), con un saldo positivo di ben
12 ricorsi: nell’ultimo decennio, una maggiore efficacia è stata
raggiunta soltanto nel 2003, allorché ai 15 ricorsi promossi corrisposero
i 36 decisi; nel 2004 e nel 2005, il saldo, sempre positivo, era stato,
rispettivamente, di 6 e di 7. In conseguenza dell’elevato numero di ricorsi
decisi, se al 1° gennaio 2006 i conflitti pendenti risultavano 37,
alla fine dell’anno il dato è sceso a 25.
Una non trascurabile diminuzione di pendenze nel corso
dell’anno è da registrarsi anche con riferimento al conflitto tra
poteri dello Stato.
Per quanto attiene alla fase dell’ammissibilità, i 28 ricorsi delibati
hanno superato di 10 unità i 18 ricorsi depositati (nel 2005 i
due dati si erano assestati a 23, mentre, nel 2004, ai 20 ricorsi promossi
avevano corrisposto 30 ordinanze), con il che il numero di conflitti ancora
da delibare è sceso, tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2006,
da 12 a 2.
In ordine alla fase di merito, i 28 conflitti definiti hanno superato
le 17 sopravvenienze, ribaltando così il dato negativo del 2005
(24 ricorsi decisi e 25 pervenuti), del 2004 (11 ricorsi decisi e 17 pervenuti)
e del 2003 (8 ricorsi decisi e 22 pervenuti). Il dato delle pendenze,
nel corso del 2006, è correlativamente sceso in maniera apprezzabile,
da 41 a 30.
Per concludere, in tema di giudizi pervenuti e giudizi
decisi, può segnalarsi che, al 31 dicembre 2006, non constano richieste
referendarie di cui giudicare l’ammissibilità.
1.3. La forma delle decisioni
Delle 463 decisioni, le sentenze sono state 187 e le ordinanze 276, pari,
rispettivamente, al 40,39% ed al 59,61%.
Il dato, che segna una sostanziale conferma della percentuale delle sentenze
riscontrata nel 2005 (in cui le 198 sentenze hanno rappresentato il 41,08%
del totale delle decisioni), non smentisce il trend, che nel medio periodo
è parso concretizzarsi, relativo al rafforzamento percentuale delle
sentenze rispetto alle ordinanze: ne sono dimostrazione le crescite riscontrate
nel 2005 rispetto al 2004 (quando le 167 sentenze avevano rappresentato
il 37,44% del totale delle decisioni), nel 2004 rispetto al 2003 (quando
le 134 sentenze avevano costituito il 35,08% del totale) e nel 2003 rispetto
al 2002 (quando le 135 sentenze avevano occupato il 25,19% del totale).
Nel lungo periodo, è possibile delineare una certa inversione di
tendenza rispetto a quella che aveva dominato gli anni novanta ed i primi
anni di questo secolo. In particolare, negli anni 1994-2002, la percentuale
di sentenze, dall’iniziale 58,01 (picco massimo degli ultimi due decenni),
era costantemente scesa (riducendosi, in un solo anno, dal 51,38% del
1997 al 36,94% del 1998) sino al 25,19%. L’inversione di tendenza è
ancora lontana dal riportare il saldo percentuale delle sentenze sui livelli
propri di buona parte degli anni novanta (tra il 1991 ed il 1997, la percentuale
ha oscillato tra il 49,71% ed il 58,01%), assestandosi su livelli assimilabili
– ma leggermente più elevati – a quelli degli anni 1987-1990, largamente
coincidenti con la fase c.d. dello «smaltimento dell’arretrato»
(i cui valori sono risultati compresi tra il 40,50% del 1990 ed il 37,25%
del 1989).
Il grafico che segue riporta l’andamento della percentuale delle sentenze
(e delle ordinanze) rispetto al totale delle decisioni negli ultimi venti
anni:
Al di là di queste considerazioni di ordine generale,
una particolare attenzione meritano i dati del 2006 disaggregati per tipo
di giudizio: nel giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale, 70 sono state le sentenze e 206 le ordinanze (percentuali:
25,36 e 74,64); nel giudizio in via principale, 82 le sentenze e 31 le
ordinanze (percentuali: 72,57 e 27,43); nel conflitto tra enti territoriali,
16 le sentenze e 6 le ordinanze (percentuali: 72,73 e 27,27); nel conflitto
tra poteri dello Stato, con riguardo alla fase di merito, 19 sono state
le sentenze e 7 le ordinanze (percentuali: 73,08 e 26,92).
Il grafico che segue riassume i dati appena forniti:

Più che la comparazione diacronica in termini
percentuali (invero scarsamente significativa, a tal riguardo, potendosi
constatare, con poche eccezioni, una sostanziale omogeneità dei
dati rispetto agli ultimi anni), ciò che rileva è soprattutto
il rapporto tra i tipi di giudizio. Avendo come riferimento le decisioni
adottate con la forma della sentenza, deve sottolinearsi che, alla stessa
stregua del 2004 e del 2005, anche nel 2006 il giudizio nell’ambito del
quale è stato reso il maggior numero di sentenze non è stato
il giudizio in via incidentale (come era accaduto invariabilmente sino
al 2003), bensì il giudizio in via principale (nel 2005, alle 85
sentenze del giudizio in via principale avevano corrisposto le 80 del
giudizio in via incidentale; la forbice era stata ancor più pronunciata
nel 2004, con 81 sentenze nel giudizio in via principale e 63 nel giudizio
in via incidentale; già nel 2003, comunque, la distanza tra i due
tipi di giudizi di legittimità costituzionale si era fortemente
assottigliata: 54 sentenze nell’incidentale contro 48 nel principale).
In termini percentuali, le sentenze sono state rese nel 37,43% dei casi
in sede di giudizio in via incidentale, contro il 43,85% del giudizio
in via principale (nel 2005, le percentuali erano, rispettivamente, il
40,40 ed il 42,93); a completare il quadro, le sentenze nei conflitti
si sono assestate all’8,56 per il conflitto tra enti ed al 10,16 per quello
tra poteri.
Il grafico seguente mostra questa ripartizione:

Con riguardo alle ordinanze, il giudizio in via incidentale
ha confermato la sua assoluta centralità, coprendo il 74,64% del
totale (nel 2005, era all’82,39%), contro l’11,23% del giudizio in via
principale (nel 2005, 5,63%), il 2,17% del conflitto intersoggettivo (nel
2005, 0,70%), il 9,06% della fase di ammissibilità del conflitto
interorganico (nel 2005, 8,10%), il 2,54% della fase di merito (nel 2005,
3,17%) e lo 0,36% delle ordinanze di correzione di errori materiali (assenti
nel 2005).
Il grafico seguente mostra questa ripartizione:

1.4. La scelta del rito
Nel corso del 2006, la Corte ha tenuto 37 adunanze, di cui 18 udienze
pubbliche e 19 camere di consiglio (nel 2005, le adunanze erano state
36, di cui 18 udienze pubbliche ed altrettante camere di consiglio; nel
2004, si erano avute 38 adunanze, di cui 18 udienze pubbliche; nel 2003,
delle 39 adunanze, 17 erano state udienze pubbliche).
Le decisioni adottate a seguito di udienza pubblica sono state 203, mentre
quelle che hanno definito giudizi trattati in camera di consiglio 260,
con percentuali pari, rispettivamente, al 43,84 ed al 56,16.
Il dato si inquadra nell’ambito di una crescita costante della percentuale
di decisioni adottate dopo udienza pubblica: nel 2005, le 186 decisioni
avevano rappresentato il 38,59%, nel 2004 le 167 decisioni si erano attestate
al 37,44%, dato nettamente superiore al 32,98% delle 126 pronunce del
2003.
Pur senza poter instaurare un parallelismo perfetto, può constatarsi
come buona parte delle decisioni adottate a seguito di udienza pubblica
abbiano avuto la forma di sentenza: delle 203 decisioni, 152 sono infatti
sentenze (74,88%), mentre 51 sono le ordinanze (25,12%). Correlativamente,
le ordinanze sono state la grande maggioranza delle decisioni adottate
a seguito di una camera di consiglio: 225 ordinanze (86,54%) contro 35
sentenze (13,46%).
Il grafico seguente riporta i dati appena indicati:
Disaggregando i dati per tipi di giudizio, è agevole
constatare come il procedimento in camera di consiglio abbia connotato
fortemente il giudizio in via incidentale: delle 276 decisioni rese, 204
lo sono state in camera di consiglio e 72 in udienza pubblica (percentuali:
73,91 e 26,09). Da notare, altresì, è che a seguito di camera
di consiglio sono state rese decisioni in gran parte aventi la forma di
ordinanza (170, pari all’83,33% del totale; le sentenze sono state 34,
ossia il 16,67%), mentre a seguito di udienza pubblica si riscontra un
perfetto equilibrio (36 sentenze e 36 ordinanze).
Il grafico seguente riporta i dati appena indicati:

Il giudizio di legittimità costituzionale in via
principale ha visto – secondo consuetudine – una preponderanza netta (anche
se meno accentuata rispetto al passato) delle decisioni rese a seguito
di udienza pubblica: 91, contro le 22 adottate a seguito di camera di
consiglio (percentuali: 80,53 e 19,47; si noti che, nel 2005, le percentuali
erano, rispettivamente, del 93,07 e del 6,93). Dopo una camera di consiglio,
si è invariabilmente avuta una ordinanza, mentre dopo una udienza
pubblica si sono pronunciate le 82 sentenze (90,11%) e 9 ordinanze (9,89%).
Il grafico seguente riporta i dati appena indicati:

Dati non troppo dissimili rispetto a quelli del giudizio
in via principale si rintracciano per il conflitto tra Stato e Regioni
o tra Regioni, in ordine al quale 21 delle 22 decisioni sono state pronunciate
a seguito di udienza pubblica (95,45%; l’unica decisione emessa a seguito
di camera di consiglio copre il 4,54% del totale). Le 16 sentenze sono
state tutte pronunciate a seguito di udienza pubblica (76,19%), così
come 5 delle 6 ordinanze (23,81%).
Il grafico seguente riporta i dati appena indicati:

Relativamente al conflitto tra poteri dello Stato, tralasciando
la fase dell’ammissibilità (svolta in camera di consiglio), la
fase di merito ha visto 19 decisioni adottate in seguito ad udienza pubblica
e 7 in seguito a camera di consiglio (percentuali: 73,08 e 26,92). Dopo
una udienza pubblica sono state rese 18 sentenze ed 1 ordinanza (percentuali:
94,74 e 5,26), mentre dopo una camera di consiglio 1 sentenza e 6 ordinanze
(percentuali: 14,29 e 85,71).
Finalmente, l’ordinanza di correzione di errori materiali è stata,
ovviamente, adottata a seguito di camera di consiglio.
1.5. I tempi delle decisioni
Nell’ambito di un contenzioso che può dirsi relativamente ingente,
i tempi di decisione che sono propri della Corte costituzionale risultano
ragionevolmente brevi. Di seguito si forniscono alcuni dati relativi ai
singoli giudizi, dai quali emerge, peraltro, una certa differenziazione
in termini di rapidità.
Il dato fondamentale su cui conviene soffermarsi è quello del tempo
che intercorre tra la pubblicazione dell’atto di promuovimento e la trattazione
della causa.
Nel giudizio in via incidentale, la media dei giorni che sono intercorsi
tra la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza di rimessione
e la data di trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio
è di 319,54 (il dato è leggermente superiore rispetto al
2005, allorché la media dei giorni era di 291,91). Sulle 506 ordinanze
di rimessione per le quali la Corte ha reso una pronuncia, sono state
soltanto 3 quelle che hanno dovuto attendere oltre 1.000 giorni per essere
trattate (il dato più elevato, di 1.057 giorni, riguarda l’ordinanza
di rimessione che ha dato origine all’ordinanza n. 386),
mentre in 6 casi il periodo intercorso è stato inferiore ai 50
giorni (il periodo minimo è stato di 41 giorni, per uno degli atti
di promuovimento decisi con la sentenza n. 172).
Nel giudizio in via principale, il dato cresce rispetto a quello del giudizio
in via incidentale. Dalla data di pubblicazione dei ricorsi alla data
di trattazione sono passati, infatti, 392,40 giorni, in media (si noti,
però, che nel 2005 il valore si attestava a 672,97), con un massimo
di 1.280 giorni (per il ricorso deciso con l’ordinanza n. 345)
e 3 casi, in totale, di trattazione oltre i 1.000 giorni. In ordine ai
minimi, si segnalano 2 casi di trattazione entro i 100 giorni, con un
minimo di 77 (per il ricorso definito con l’ordinanza n. 171).
Da considerarsi a sé stanti sono, invece, i 28 giorni impiegati
per la trattazione dell’istanza di sospensione di alcune disposizioni
legislative (ordinanza n. 245).
I tempi più lunghi si sono verificati nella trattazione dei conflitti
tra Stato e Regioni e tra Regioni, con una media di 729,55 giorni (nel
2005 erano, peraltro, 1.113) dalla pubblicazione del ricorso alla sua
trattazione. In quattro casi si è addivenuti alla trattazione dopo
oltre 1.000 giorni dalla pubblicazione (il valore più alto, di
1.063, è stato raggiunto in due occasioni), mentre in un unico
caso il periodo è stato inferire ai 100 giorni (90 giorni per uno
dei ricorsi decisi con la sentenza n. 21).
I dati migliorano leggermente avendo riguardo alla fase di merito del
conflitto tra poteri dello Stato: il valore medio è stato, infatti,
di 668,29 giorni dalla pubblicazione alla trattazione del ricorso (nel
2005 era stato di 458,75 giorni). Il maggior ritardo è stato di
1.147 giorni (per il conflitto deciso con l’ordinanza n. 243),
ma i casi di trattazione oltre i 1.000 giorni sono stati 4. Il valore
minimo è stato di 126 giorni, per l’atto di promuovimento deciso
con l’ordinanza n. 295.
Ad integrare i riferimenti sopra enucleati, è d’uopo rilevare che,
almeno in apparenza, sui tempi di decisione non ha inciso in maniera decisiva
la scelta del rito. In effetti, dalla trattazione in camera di consiglio
al deposito della decisione sono trascorsi mediamente 37,06 giorni (nel
2005: 54,26), con valori estremi di 0 (per l’ordinanza n. 117)
e di 114 (per le sentenze numeri 341 e 342);
abbastanza simile è stato il dato medio per la decisione a seguito
di trattazione in udienza pubblica: 41,03 giorni (nel 2005: 67,04), con
valori estremi di 6 (per l’ordinanza n. 353) e di 142
(per la sentenza n. 365).
1.6. Rinvio
In questa sede, ci si è limitati a fornire una panoramica di alcuni
dei dati statistici che si ritengono più significativi. Per ulteriori
dati e per approfondimenti, si rinvia al prospetto statistico in appendice
alla presente relazione.
2. Il collegio giudicante
Dopo che nel 2005 si erano avvicendati ben cinque giudici, nel 2006 a
mutare è stato un solo componente del collegio. Nel mese di luglio,
il Presidente, Prof. Annibale Marini, ha terminato il suo mandato, ed
è stato sostituito dal Dott. Paolo Maria Napolitano. Da notare
è la rapidità con la quale l’avvicendamento ha avuto luogo:
alla scadenza del mandato del Pres. Marini (9 luglio), il Parlamento in
seduta comune già aveva eletto il suo successore, che ha giurato
il giorno seguente.
Il mutamento del collegio si è riverberato anche sulla titolarità
della carica di Presidente: l’11 luglio è stato eletto il Dott.
Franco Bile, che ha designato come vice Presidente il Prof. Giovanni Maria
Flick.
Questi avvicendamenti hanno fatto sì che le decisioni della Corte
siano state sottoscritte, come presidente del collegio, da tre diversi
giudici: il Prof. Marini in 247 occasioni, il Dott. Bile in 205 ed il
Prof. Flick in 11.
Con precipuo riguardo all’attività giurisdizionale, può
rilevarsi che, secondo una tendenza ampiamente radicata, vi è stata
una pressoché costante congruenza tra giudici relatori e giudici
redattori delle decisioni, nel senso che sono stati meramente episodici
i casi in cui si è riscontrata, a tal riguardo, una discrepanza.
In particolare, nel corso del 2006, si sono avuti tre casi (stessa quantità
del 2005 e del 2004): il primo (ordinanza n. 369) ha
riguardato una questione di legittimità costituzionale avente ad
oggetto l’art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita); il secondo (sentenza n. 390)
una questione inerente agli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003,
n. 339 (Norme in materia di incompatibilità della professione di
avvocato); il terzo (sentenza n. 393) un giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5
dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio
1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio
di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e
di prescrizione). È da segnalare che la discrepanza, generalmente
ricavabile dal confronto tra l’epigrafe della decisione e la sottoscrizione,
nella sentenza n. 393 è stata esplicitata direttamente
nell’epigrafe, dove all’indicazione del giudice relatore in udienza pubblica
è seguita la menzione dell’avvenuta sostituzione per la redazione
della sentenza.
Sempre con riferimento alla figura del giudice relatore e redattore, si
rileva che la sentenza n. 172, avente ad oggetto la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto legge 23
dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale
di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni,
nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge
3 maggio 2004, n. 119 (Disposizioni correttive ed integrative della normativa
sulle grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni,
nella legge 5 luglio 2004, n. 166, è stata redatta da due giudici,
entrambi designati come relatori.
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