/ Corte costituzionale della Repubblica italiana - Relazione Pres. Gustavo Zagrebelsky.
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Interventi dei Presidenti


Conferenza stampa del 2 aprile 2004
La giustizia costituzionale nel 2003

Conferenza stampa del 2 aprile 2004
Presidente Gustavo Zagrebelsky


Claudia MORELLI, giornalista di Italia oggi.

Ritorno sul conflitto di attribuzione. Dalla relazione leggo che avete dato conto di un aumento di oltre l'11 per cento, rispetto al 2003, dei casi di conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato. In precedenza, lei ci ha anche spiegato che, nel caso dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, una motivazione risiede nella mancanza di una normativa d'attuazione della riforma costituzionale.

Le chiedo: qual è il motivo di questa recrudescenza del conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, di questo innalzamento del tasso di conflitto? Si tratta di mancanza di specifiche norme o di mancanza di condivisione di quei presupposti di cui lei prima ha parlato?


Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente della Corte costituzionale.

C'è una legge di attuazione dell'articolo 68 la quale contiene nel suo primo comma - quello su cui la Corte costituzionale si sta pronunciando - un'indicazione, e non di più, dei casi in cui vale l'immunità, la garanzia costituzionale. Una serie di commi successivi regola il procedimento che dovrebbe servire - come lei diceva - a procedimentalizzare i possibili contrasti che si possono determinare fra autorità giudiziaria, da un lato, e assemblee parlamentari, dall'altro. Come lei sa, in questo genere di conflitti non intervengono i singoli parlamentari: la garanzia del parlamentare è vista come proiezione della garanzia dell'organo. Si può sperare che, per l'avvenire, tale procedimentalizzazione comporti una diminuzione dei ricorsi alla Corte costituzionale.

C'è poi l'aspetto sostanziale della determinazione dei confini al di là dei quali l'attività del parlamentare non è più coperta da garanzia. Come noto, l'articolo 68, primo comma, della Costituzione prevede una garanzia per le attività dei parlamentari compiute nell'esercizio delle loro funzioni, voti dati e opinioni espresse. Tutto il problema sta nello stabilire qual è il confine di questa nozione. È chiaro che la Costituzione ha voluto coprire di garanzia le funzioni parlamentari, ma non certo stabilire un privilegio che riguarda la persona come tale del parlamentare. Tutto sarebbe semplice se le funzioni parlamentari fossero determinabili in maniera chiara e certa. La Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza, ha tentato una definizione di questo genere, con risultati variamente commentati. La mia opinione - parlo a titolo personale, senza impegnare la Corte - è che, date l'evoluzione del sistema politico, la trasformazione della stessa politica e la posizione che il dibattito politico ha in generale nel paese, la funzione parlamentare sia difficilmente determinabile come funzione compiuta in Parlamento. Quindi, la Corte costituzionale ha ammesso che la protezione del parlamentare vada al di là delle attività cosiddette intra moenia, investendo anche quelle extra moenia. Naturalmente, una volta che si superano le barriere geografiche, le mura dei palazzi del potere, si apre un terreno dove le linee di confine sono difficilmente tracciabili. Tornando alla domanda, non penso che sul terreno della definizione di tali linee di confine la conflittualità sia destinata a diminuire.

È vero che la Corte costituzionale ha ritenuto quest'anno di dedicare molto tempo all'incontro con la stampa, ma capirete ora la mia stanchezza. Io mi sono appassionato, ma i presenti forse sono più stanchi di me.

Se non vi sono altre domande, a me non resta che ringraziarvi con vivissima cordialità, formulare a voi l'augurio di buon lavoro, l'invito a fare uso prudente dei vostri poteri di interpretazione, così come la Corte costituzionale può assicurarvi che garantirà la massima indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni e farà, a sua volta, uso di un potere di interpretazione ponderato e saggio.



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