2. Diritti e doveri dei cittadini
2.1. Il principio di eguaglianza
L’art. 3 Cost. compare, quale parametro, nella maggior
parte delle ordinanze di rimessione. Attraverso la sua invocazione, si lamenta
quello che è stato definito il vizio della arbitrarietà della legge. Conseguenza
dei limiti generali che attengono al modo stesso di percepire il diritto e la
funzione legislativa, in esso rientrano, si è detto, tutti i casi di “leggi
contro la natura del diritto”. Analoghi criteri di valutazione della
costituzionalità delle leggi si rinvengono in tutti i sistemi di giustizia
costituzionale.
All’interno di questo tipo di vizio si possono distinguere
diversi modi d’essere del vizio di arbitrarietà, cui conseguono differenti
tecniche di giudizio, come mostra la giurisprudenza costituzionale dell’anno
2003.
La prima manifestazione dell’arbitrarietà è
l’irrazionalità: l’imperativo di razionalità impone al legislatore di equiparare
il trattamento giuridico di situazioni analoghe e, al contrario, di
differenziare il trattamento delle situazioni diverse. Il giudizio assume uno
schema ternario, ove accanto alla norma da valutare e al parametro
costituzionale costituito dall’art. 3 si colloca il tertium comparationis, ovvero la norma che, usata come
pietra di paragone, consente di cogliere la “rottura” logica
dell’ordinamento.
Il controllo sull’irrazionalità della legge si distingue da
quello sull’irragionevolezza. Anche il controllo sull’irragionevolezza
presuppone differenze di disciplina giuridica, e quindi l’esistenza di un
termine di paragone. Ma, diversamente dal controllo sulla irrazionalità, nel
controllo di irragionevolezza entra un principio costituzionale di sostanza, il
quale consente di apprezzare la rottura dell’ordinamento costituzionale operata
eventualmente dalla legge oggetto del giudizio.
Molteplici decisioni sono riconducibili a questi due tipi
di giudizio.
Nella prima categoria, possiamo collocare le pronunce
secondo le quali le differenziazioni denunciate si giustificano, o si censurano,
in ragione della disomogeneità, o della omogeneità, delle situazioni messe a
raffronto. Ad esempio, è stata dichiarata infondata la questione relativa
all’assenza della incompatibilità tra la carica di sindaco e l’ufficio di
primario di divisione del locale ospedale, pur essendo tale incompatibilità
prevista per i direttori amministrativo e sanitario della USL: il tertium comparationis non è idoneo, “poiché non
sussiste certo omogeneità di posizioni fra titolari degli uffici preposti alla
gestione dell'azienda USL e dipendenti di questa con compiti tecnico-sanitari,
come i primari” (sentenza 220). Si parla, espressamente, di “assenza di
violazione dell’art.3 per aver diversamente disciplinato sul piano sostanziale
situazioni diverse” nella sentenza 70, nella quale sono messe a raffronto la
situazione del traente bancario adempiente nel “termine di grazia” e quella del
debitore cambiario adempiente nel termine “di grazia”. La diversità di
situazioni è sottolineata anche nella sentenza 71, ove si compara la limitazione
posta alla responsabilità del vettore marittimo nel trasporto nazionale con la
disciplina della responsabilità nel trasporto internazionale (sulla non
omogeneità delle situazioni messe a raffronto v. anche ordinanza 368). Si
possono collocare in questo contesto anche la sentenza 345, nella quale si
censura la diversità di trattamento (quanto ad agevolazioni fiscali) tra gli
immobili di interesse storico e artistico appartenenti a privati, e gli immobili
di interesse storico e artistico appartenenti a enti pubblici o a persone
giuridiche private, nonché la sentenza 211, che censura la disparità di
trattamento tra la posizione di chi debba procedere in
executivis nei confronti di un ente locale e quella di chi proceda, invece,
nei confronti di una azienda sanitaria.
Nella seconda categoria di giudizi si possono collocare le
decisioni nelle quali la differenziazione trova (o non trova) una
giustificazione in specifici valori costituzionali che si ritengano degni di
tutela e sono invece ignorati dal rimettente. Ad esempio, i benefici tributari
riconosciuti ai proprietari di immobili locati di interesse storico o artistico
(e non ai proprietari di immobili non vincolati) trovano giustificazione in
considerazione degli obblighi gravanti su tali proprietari come riflesso della
tutela costituzionale dei beni che discende dall’art. 9, comma 2, Cost.
(sentenza 346). Invece, non è giustificata la differente disciplina, quanto alla
concessione della detenzione domiciliare, prevista per la madre di figlio minore
e per la madre di figlio totalmente handicappato, tenuto conto dei principi
costituzionali che impongono di tutelare lo sviluppo della personalità di
quest’ultimo (sentenza 350, citata amplius infra).
Riconducibile a questo ambito è anche la sentenza 104, con la quale si dichiara
incostituzionale la norma (art. 45, comma 1, d.lgs. 151/2001) che prevede
che anche i genitori adottivi, così come quelli naturali, possano fruire dei
riposi giornalieri nel primo anno di vita del bambino: infatti, precisa la
Corte, “perché l'applicazione agli adottanti ed agli affidatari della stessa
formale disciplina prevista per i genitori naturali finisce per imporre ai primi
ed ai minori adottati o affidati un trattamento deteriore, attesa la peculiarità
della loro situazione”. A base di questa decisione, che sembra configurare un
giudizio di mera razionalità, è dato rintracciare i valori costituzionali cui i
riposi giornalieri sono preordinati, in quanto questi “oggi non hanno più
l'originario necessario collegamento con la maternità naturale e non hanno più
come esclusiva funzione la protezione della salute della donna ed il
soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del minore, ma sono
diretti anche, come questa Corte ha già più volte affermato…, ad appagare i
bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo
della sua personalità”. Un giudizio di ragionevolezza è anche quello compiuto
con la ordinanza 108. La Corte, chiamata ad estendere la disciplina prevista
nella norma impugnata anche al maggiorenne infermo di mente vittima di reati
sessuali, afferma che “il ricorso all'incidente probatorio al di fuori delle
ipotesi ordinarie di cui all'art. 392, comma 1, cod. proc. pen., nel caso in cui
si debba assumere la testimonianza di un minore infrasedicenne in un
procedimento per reati sessuali, rappresenta una eccezione rispetto alla regola
generale per cui la prova si forma nel dibattimento, e corrisponde ad una scelta
del legislatore, rispetto alla quale non è dato di rinvenire ragioni
costituzionali che ne impongano la estensione al caso del teste infermo di
mente”.
Un terzo livello di sindacato è stato definito giudizio “di
giustizia” o di “intrinseca irragionevolezza”. Questo giudizio prescinde dal
carattere ternario, dalla comparazione tra norme, per assumere la forma del
controllo della adeguatezza della legge rispetto al caso regolato. Significativa
è, al riguardo, la sentenza 185, che giudica “irragionevole” la compressione di
un diritto (si trattava del diritto di proprietà) in nome di un valore
costituzionalmente tutelato (la tutela dei beni culturali), in quanto la misura
limitativa è stata ritenuta eccessiva ed esuberante rispetto alla finalità
perseguita, che già poteva ritenersi soddisfatta da altre previsioni contenute
nell’ordinamento. La arbitrarietà, in altri termini, deriva dalla assenza di
giustificazione ex se dell’eccesso di tutela. Si
potrebbe altresì richiamare, al riguardo, l’ordinanza 84, nella quale la
mancanza di un doppio grado di giurisdizione di merito per motivi di fatto in
materia di pensioni non è considerata arbitraria e incongruente, trovando
giustificazione nelle specificità di questo tipo di giudizio, in quanto le
questioni di fatto ben possono trovare una adeguata trattazione nel corso del
previo procedimento amministrativo. Un giudizio di giustizia è rintracciabile
anche nella “intrinseca irragionevolezza” della normativa sui riposi giornalieri
dei genitori adottivi censurata (insieme alla diseguaglianza di cui si è detto
supra) con la sentenza 104. Questo tipo di
controllo di costituzionalità spiega il ricorso a una sentenza sostitutiva,
nella quale si dichiara la incostituzionalità della norma “nella parte in cui
prevede che i riposi…si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento,
‘entro il primo anno di vita del bambino’ anziché ‘entro il primo anno
dall'ingresso del minore nella famiglia’”. Le esigenze che i riposi sono volti a
tutelare, infatti, impongono una disciplina “adeguata al caso”, ovvero ad
appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino.
Un richiamo all’eguaglianza sostanziale, di cui all’art. 3,
comma 2, è contenuto nella sentenza 350, relativa alla possibilità della
detenzione domiciliare per la madre di un figlio portatore di grave handicap,
indipendentemente dall’età di quest’ultimo. La Corte, dopo aver sottolineato il
particolare ruolo della famiglia nella socializzazione del soggetto disabile, la
cui salute psico-fisica può essere notevolmente pregiudicata dall’assenza della
madre, afferma che “la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al
genitore condannato, convivente con un figlio totalmente handicappato, appare
funzionale all'impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma dell'art. 3
della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono
il pieno sviluppo della personalità”.
2.2. Diritti inviolabili
Nel campo della tutela risarcitoria del danno alla persona,
la Corte ha invitato il giudice rimettente a una lettura conforme a Costituzione
dell’art. 2059 del codice civile, da interpretare “nel senso che il danno non
patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è
risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del
fatto risulti da una presunzione di legge”. A tal fine si richiama la più
recente giurisprudenza della Corte di cassazione, nella quale viene affermata
“un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., tesa
a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non
patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia
il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato
d'animo della vittima; sia il danno biologico in
senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito,
all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento
medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso
definito in dot trina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla
lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”
(sentenza 233).
La necessità che la disciplina sul mobbing sia orientata alla salvaguardia della dignità e
dei diritti fondamentali del lavoratore sul luogo di lavoro (artt. 2 e 3, comma
1, Cost.) è affermata dalla sentenza 359.
2.3. Libertà personale
Riguardo alle misure cautelari la Corte, chiamata a
scrutinare la norma (art. 284, comma 5-bis codice di
procedura penale) che preclude la concessione degli arresti domiciliari nei
confronti di persona condannata per il reato di evasione nei cinque anni
precedenti al fatto per il quale si procede, ha ribadito quanto già affermato in
precedenti decisioni: “mentre la sussistenza in concreto di una o più delle
esigenze cautelari prefigurate dalla legge (l'an
della cautela) comporta, per definizione, l'accertamento, di volta in volta,
della loro effettiva ricorrenza – non può invece ritenersi soluzione
costituzionalmente obbligata quella di affidare sempre e comunque al giudice
l'apprezzamento del tipo di misura in concreto ritenuta come necessaria (il quomodo della cautela): ben potendo tale scelta essere
effettuata in termini generali dal legislatore, nel rispetto del limite della
ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti”
(ordinanza 130).
Peraltro, si riafferma che “la determinazione delle ipotesi
tassative, di per sé eccezionali, nelle quali è consentito adottare misure
custodiali – tanto più nei confronti dei minori, per i quali vale un criterio di
ulteriore assoluta eccezionalità – spetta al legislatore, ai sensi dell'art. 13
della Costituzione, nel rispetto degli altri principi costituzionali e nei
limiti della non manifesta irragionevolezza”; di conseguenza, la mancata
previsione della misura nei confronti di minori per il delitto di furto (salve
limitate eccezioni) non è irragionevole: rispecchia una scelta legislativa e non
è in contrasto con norme costituzionali da cui si debba, in ipotesi, desumere la
necessità di prevedere una misura custodiale (ordinanza 137).
2.4.
Autonomia dei privati
Il tema dell’autonomia statutaria e gestionale delle
persone giuridiche private è affrontato dalla sentenza 301, relativa alla nuova
disciplina delle fondazioni di origine bancaria, avuto riguardo, come parametri,
agli artt. 2, 18 e 41 Cost. (per quest’ultimo profilo, v. infra). In primo luogo, si afferma che “le singole
previsioni legislative dei settori ammessi sono, sostanzialmente, riproduttive,
per la loro ampiezza e varietà, di tutte le possibili attività proprie e
caratteristiche delle fondazioni e non possono, quindi, sotto tale aspetto,
ritenersi lesive della autonomia, gestionale e statutaria, di tali enti, i
quali, come del resto ogni persona giuridica di diritto privato, devono essere
caratterizzati da ‘uno scopo’ che ne impronta l'attività (v. artt. 16 e 27 del
codice civile)”. Al contrario, la norma che accorda “all'Autorità di vigilanza,
il potere di modificare, con regolamento, la legge in qualsiasi direzione, per
di più senza indicazione di criteri, compatibili con la natura privata delle
fondazioni e con la loro autonomia statutaria, idonei a circoscriverne la
discrezionalità, viola i parametri costituzionali evocati”. La Corte afferma
anche che “la destinazione ed il concreto impiego dei rilevanti mezzi finanziari
di pertinenza delle fondazioni devono restare affidati alla autodeterminazione
delle stesse, salva anche a tal proposito l'ammissibilità di forme di
coordinamento compatibili con la natura di persone private delle fondazioni”, e
che debbono essere interpretate in modo restrittivo (come limitate alla banca
conferitaria e alle società con essa in rapporto di partecipazione azionaria o
di controllo) le norme sulle incompatibilità dei componenti degli organi della
fondazione, in quanto, in caso contrario, sarebbe ingiustificatamente compressa,
secondo quanto rilevato dai rimettenti, “la capacità delle persone di cui si
tratta ed a ledere, al tempo stesso, la libertà delle fondazioni di stabilire la
composizione dei propri organi. Con conseguente violazione degli artt. 2, 18 e
22 della Costituzione”.
2.5.
Libertà religiosa
L’esercizio del diritto di professare la propria religione
può essere limitato, così come altri diritti, quali la libertà personale o
quella di circolazione e soggiorno, in conseguenza di misure di prevenzione,
come la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Occorre tuttavia che “il
legislatore eserciti la sua discrezionalità in modo equilibrato, per
‘minimizzare’ i costi dell'attività di prevenzione, cioè per rendere le misure
in questione, ferma la loro efficacia allo scopo per cui sono legittimamente
previste, le meno incidenti possibili sugli altri diritti costituzionali
coinvolti. Infatti, nella configurazione di tutte le misure limitative della
libertà della persona, e dunque anche delle misure di prevenzione, l'esercizio
dei diritti costituzionali non può essere sacrificato oltre la soglia minima
resa necessaria dalle misure medesime, cioè dalle esigenze in vista delle quali
essa sia legittimamente prevista e disposta”.
Nel caso del diritto di libertà di culto in forma associata
non è possibile quel contemperamento tra opposte esigenze che la legge ha
realizzato in nome del diritto alla salute (per cui il giudice, caso per caso,
può consentire l’allontanamento dal comune al fine della sottoposizione a cure
del prevenuto): “la sospensione degli obblighi del sorvegliato speciale con
obbligo di soggiorno per consentire la partecipazione periodica e continuativa a
cerimonie religiose sarebbe in insuperabile contraddizione con le esigenze in
vista delle quali la misura di prevenzione è adottata, come risulta evidente sia
dalla circostanza che l'autorizzazione dovrebbe valere in generale per tutta la
durata della misura, sia dall'ovvia impossibilità di assicurare idonee misure di
pubblica sicurezza nei luoghi di culto e durante la celebrazione di cerimonie
religiose…D'altro canto, una volta considerato che la lamentata restrizione
all'esercizio della propria professione di fede religiosa è condizionata da una
situazione di fatto – la limitata diffusione sul territorio dell'organizzazione
ecclesiastica – non si può escludere che, compatibilmente con le esigenze di
sicurezza, l'obbligo di soggiorno sia fissato, in conformità con la richiesta
dell'interessato, in un comune dove tale organizzazione esista e nel quale la
persona sottoposta alla misura di prevenzione vada a fissare la propria
residenza” (sentenza 309).
2.6.
Libertà di informazione
La garanzia del pluralismo nel servizio radiotelevisivo
viene in rilievo nella sentenza 312, avente ad oggetto una legge della provincia
di Bolzano, impugnata dal governo in via principale. In particolare, ad avviso
del ricorrente, l’art. 21 Cost. sarebbe stato leso dalla norma che consente alla
provincia di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi senza fornire alcuna
garanzia circa i programmi oggetto di dette convenzioni. La Corte ha ritenuto
sufficiente a garantire il pluralismo la possibilità che il comitato provinciale
per le comunicazioni (“organo consultivo della Provincia per tutte le attività
previste ai fini di un sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo ‘libero e
pluralistico’”) esprima parere sulle produzioni oggetto delle convenzioni in
questione. La medesima sentenza richiama anche il consolidato orientamento della
Corte, secondo il quale “l'informazione esprime non tanto una materia, quanto
‘una condizione preliminare’ per l'attuazione dei principi propri dello Stato
democratico e in tale ambito qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo
investito di competenze di natura politica non può, pur nel rispetto dei limiti
connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all'impiego dei mezzi di
comunicazione di massa” (così già sentenza 29/1996).
2.7.
Prestazioni patrimoniali imposte
Della riserva di legge dell’art. 23 Cost., riferibile anche
alle norme procedimentali che disciplinano gli accertamenti presuntivi, è stato
riaffermato il carattere relativo, in quanto la norma costituzionale “pone al
legislatore l'unico obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente
criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità
amministrativa” (sentenza 105).
Il contributo di solidarietà posto a carico di alcuni trattamenti previdenziali
obbligatori che superino un certo tetto (art. 37 della legge 488/1999) non ha
natura tributaria, dovendosi inquadrarlo nel genus
delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, in quanto costituisce una
prestazione patrimoniale avente la finalità di sostenere gli oneri finanziari
del regime previdenziale dei lavoratori. La previsione di contributi di
solidarietà è scelta discrezionale del legislatore non irragionevole, in
quanto operata in attuazione dei principi solidaristici sanciti dall'art. 2
della Costituzione, attraverso l'imposizione di un'ulteriore prestazione
patrimoniale gravante solo su alcuni trattamenti previdenziali obbligatori
superiori a un certo importo stabilito dalla legge, al fine di concorrere al
finanziamento dello stesso sistema previdenziale (ordinanza 22).
2.8.
Diritto di azione e di difesa. Giusto processo
Numerose sono, anche nel 2003, le decisioni in tema di
diritto di difesa (art. 24) e di diritto a un giusto processo (art. 111) (si
vedano anche, oltre a quelle richiamate infra, le
ordinanze 143, 183, 225, 273, 355 e la sentenza 284).
Innanzitutto, viene ribadita la discrezionalità di cui gode
il legislatore nella regolamentazione dei diversi istituti processuali e nella
previsione di forme differenziate di garanzia con riguardo alla particolarità
del rapporto dedotto in giudizio, nel rispetto del criterio della ragionevolezza
(ordinanze 84 e 286, sentenza 203).
Su tale base, sono state rigettate questioni basate
unicamente sulla comparazione tra procedimenti: ad esempio, quella relativa alle
differenze esistenti tra il procedimento cui può ricorrere l’ente locatore nel
caso di morosità dell’inquilino nelle locazioni di edilizia residenziale
pubblica e il procedimento cui possono ricorrere i locatori nelle comuni
locazioni abitative (sentenza 203).
La discrezionalità del legislatore è richiamata anche
riguardo alla scelta del regime di procedibilità: questa scelta “coinvolge la
politica legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a valutazioni
discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e
opzioni di politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di
giudizio di legittimità solo per vizio di manifesta irrazionalità”. In tale
prospettiva, la scelta di prevedere la perseguibilità d'ufficio del delitto di
lesioni colpose solo quando si tratti di fatti commessi con violazione di norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o
che abbiano determinato una malattia professionale (limitatamente, peraltro, ai
casi di lesioni gravi e gravissime), e non anche in rapporto ai fatti commessi
con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (art.
345, comma 1, cod. proc. pen.), “si risolve in un'opzione di politica
legislativa che sfugge ad ogni contestazione di legittimità costituzionale: e
ciò tanto più a fronte della circostanza che, nel primo caso, viene in rilievo
un interesse, quale quello alla tutela del lavoro, che è oggetto di particolare
considerazione da parte della stessa Costituzione” (ordinanza 178).
Nell’ordinanza 287, relativa alla omessa previsione di un
generale obbligo, in capo al pubblico ministero, di ottemperare alla richiesta
di specifici atti di indagine avanzata dall'indagato nella fase delle indagini
preliminari, con il correlato obbligo di motivare l'eventuale rigetto della
richiesta (art. 415-bis cod. proc. pen.),
precisato trattarsi di scelte legislative che non incontrano alcun limite in
soluzioni costituzionalmente obbligate, si ribadisce che “il diritto di difesa –
garantito oltretutto, nella fase delle indagini preliminari, anche dalla
parallela investigazione difensiva – è conformato diversamente dal legislatore
nelle varie fasi del processo, in ragione della differenza strutturale esistente
tra la raccolta degli elementi necessari per la determinazione dell'esercizio
dell'azione penale e l'attività di formazione della prova, quest'ultima propria
della fase dibattimentale” (nello stesso senso, ordinanze 8 e 352).
Con specifico riferimento all’art. 111 Cost, riguardo al
procedimento per decreto (art. 459 cod. proc. pen.), la Corte afferma che “il
dettato costituzionale, da un lato, non impone che il contraddittorio si
esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e, soprattutto,
che debba sempre essere collocato nella fase iniziale del procedimento stesso;
dall'altro non esclude che il diritto dell'indagato di essere informato nel più
breve tempo possibile dei motivi dell'accusa a suo carico possa essere
variamente modulato in relazione alla peculiare struttura dei singoli riti
alternativi”. In particolare, nel procedimento per decreto, “ove venga proposta
opposizione, il contraddittorio tra accusa e difesa si esplica da quel momento
in modo pieno, con le medesime modalità e garanzie previste nel procedimento
ordinario, in un contesto in cui la notificazione del decreto viene a svolgere
la mera funzione di informazione dei motivi dell'accusa”.
Sotto il profilo della parità delle parti nel processo penale, l’art. 111 è
stato evocato dai rimettenti anche in relazione alle spese, “non potendosi dire
quel principio osservato se l'imputato, ingiustamente sottoposto a procedimento
penale, dovesse restare gravato di tutti gli oneri della propria difesa”. La
Corte ha respinto tale rilievo, affermando, da un lato, che dai lavori
preparatori “con nettezza risulta che il principio della parità delle parti
trova la sua concretizzazione nell'eguale diritto alla prova e nella regola che
questa deve formarsi in contraddittorio, ma non comporta che i poteri e i mezzi
di cui le parti sono dotate debbano essere gli stessi, essendovi invece, a
questo riguardo, nel processo penale una naturale asimmetria che può essere
bensì attenuata ma non eliminata, collegata, come è, allo jus puniendi che solo allo Stato può spettare”;
dall’altro, che “nel processo penale, atteso l'ineliminabile squilibrio di
posizioni, il problema non è quello della rifusione delle spese da parte dello
Stato nel caso di infondatezza dell'azione penale esercitata, che non
realizzerebbe alcuna parità di mezzi, ma del contemperamento tra l'esigenza
dello Stato di svolgere la propria potestà punitiva a tutela della sicurezza
collettiva e l'aspettativa del soggetto ingiustamente sottoposto al procedimento
penale di vedersi ristorato degli eventuali pregiudizi subiti dall'uso
illegittimo di quella potestà”. Per cui, “la condanna dello Stato al pagamento
delle spese processuali non è soluzione imposta dalla Costituzione: non
irragionevolmente il legislatore ha bilanciato le contrapposte istanze, entrambe
espressive di valori costituzionali, sul piano della individuazione di ipotesi
di responsabilità conseguenti all'esercizio dell'azione penale e più in generale
dell'attività giudiziaria nei casi di dolo e colpa grave” (ordinanza 286).
Il principio di parità tra accusa e difesa è al
centro anche dell’ordinanza 110, ove si afferma che “esso – pacificamente
già presente fra i valori costituzionali anche prima delle modifiche apportate
dalla legge costituzionale n. 2 del 1999 – non comporta necessariamente
l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre
parti, giacché una diversità di trattamento può essere, come nella specie,
stabilita ragionevolmente, nell'ambito delle scelte discrezionali del
legislatore, proprio in ragione della peculiare posizione istituzionale del
pubblico ministero e degli ausili strutturali di cui, ratione officii, può avvalersi”. Analoga la premessa
della pronuncia nella quale si è negato che il principio in questione fosse
violato dalla norma (art. 582, comma 2, cod. proc. pen.) che “consente soltanto
alle parti private ed ai difensori – e non anche al pubblico ministero – di
presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice
di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu
emesso il provvedimento impugnato”. Infatti, tale previsione, “si giustifica
agevolmente in considerazione delle evidenti diversità di condizioni e status che caratterizzano i soggetti privati, da un
lato, ed i magistrati del pubblico ministero, dall'altro, potendosi questi
ultimi avvalere delle strutture del proprio ufficio e risultando, dunque, in
concreto agevolati nella presentazione, eventualmente anche a mezzo di
incaricato, dell'atto di impugnazione” (ordinanza 110).
Sul principio del giusto processo ritorna l’ordinanza 251
(relativa alla norma secondo la quale l'azione per il risarcimento dei
danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali v'è
obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano trascorsi
sessanta giorni dall'invio all'assicuratore, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, della richiesta risarcitoria da parte del danneggiato:
art. 22 legge 990/1969): “anche dopo la novella dell'art. 111 Cost., il
legislatore continua a disporre di ampia discrezionalità in materia processuale,
giacché la tendenziale garanzia della maggiore celerità possibile dei processi
deve, tuttavia, tendere pur sempre ad una durata degli stessi che sia appunto
‘ragionevole’, in rapporto anche alle altre tutele costituzionali in materia…, a
cominciare da quella relativa al diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.,
comprensivo anche del diritto di non essere inutilmente chiamato in giudizio”.
D’altra parte, “l'art. 24 Cost., non comporta necessariamente l'assoluta
immediatezza dell'esperibilità del diritto di azione”.
Viene riaffermata, in riferimento alla nuova disciplina del
procedimento di liberazione anticipata (art. 69-bis
legge 354/1975), “la piena compatibilità con il diritto di difesa di modelli
processuali a contraddittorio eventuale e differito: i quali, cioè, in ossequio
a criteri di economia processuale e di massima speditezza, adottino lo schema
della decisione de plano seguita da una fase a
contraddittorio pieno, attivata dalla parte che intenda insorgere rispetto al decisum” (ordinanza 352).
Per irragionevole limitazione del diritto di difesa è
dichiarata l’incostituzionalità sia dell'art. 438, comma 6, sia dell'art. 458,
comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, in caso di
rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione
probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio
abbreviato. Tale pronuncia, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, è estesa, negli stessi termini, all'art. 464, comma 1, secondo periodo, cod.
proc. pen., in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato presentata
dall'opponente a decreto penale (sentenza 169).
Quanto alla tutela del principio di imparzialità-terzietà del giudice, l’art.
111 – è stato ribadito – “non introduce alcuna sostanziale innovazione o
accentuazione…; sicché meramente nominalistico appare l'argomento che, in senso
contrario, vorrebbe dedursi dalla locuzione “giudice terzo e imparziale”, quasi
che essa sia espressiva di un nuovo valore di livello costituzionale e non già
la sintesi di una serie di valori che connotano il modo in cui, nel suo
complesso, l'ordinamento deve far sì che il giudice si ponga di fronte alla res iudicanda” (sentenza 240). Su tale base, si afferma
che “certamente contraria – ma altrettanto certamente già prima della legge
cost. n. 2 del 1999 – al principio di imparzialità-terzietà è la fusione, in un
unico soggetto, delle funzioni del domandare e del giudicare sulla domanda, ma
[che] ciò non implica la costituzionalizzazione del processual-civilistico
principio della domanda e il bando di qualsiasi iniziativa officiosa”. Infatti,
“l'iniziativa officiosa – prevista dal legislatore in ragione di peculiari
esigenze di effettività della tutela giurisdizionale – non lede il fondamentale
principio di imparzialità-terzietà del giudice, quando il procedimento è
strutturato in modo che, ad onta dell'officiosità dell'iniziativa, il giudice
conservi il fondamentale requisito di soggetto super
partes ed equidistante rispetto agli interessi coinvolti”: ciò che avviene
negli artt. 6 e 8 della legge fallimentare.
L’assenza di “un principio costituzionale del doppio grado
della cognizione di merito” è ribadita dall’ordinanza 84, “non inerendo tale
istituto alla garanzia del diritto di difesa, sicché il legislatore può
diversamente strutturare il giudizio di appello”; infatti, “la garanzia della
difesa si realizza non tanto con la duplicità della cognizione della causa da
parte di giudici di merito diversi, ma con la possibilità concreta che nel
processo vengano prospettate le domande e le ragioni delle parti, che non siano
legittimamente precluse”.
Il rischio che “l'indiscriminata estensione a tutte le
cause civili del criterio di competenza introdotto dall'art. 11 cod. proc. pen.
[circa la competenza, per i procedimenti che vedono coinvolti magistrati, del
giudice di altro distretto] sia suscettibile di risolversi – con riferimento a
singole tipologie di controversie - nel sacrificio di interessi e valori
costituzionalmente rilevanti”, è riaffermato dalla Corte, peraltro in una
pronuncia, già citata, di inammissibilità, avendo il remittente chiesto una
sentenza additiva in materia dove il legislatore deve fare uso dei suoi poteri
discrezionali, apprezzando i caratteri dei diversi, possibili casi (sentenza
332).
In nome del diritto di difesa del contribuente è stata
dichiarata l’incostituzionalità della norma (art. 60, ultimo comma, d.P.R.
600/1973) che prevedeva che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del
contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini
delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta
variazione anagrafica; “il legislatore – ha stabilito la Corte – può,
nell'esercizio della sua discrezionalità, prevedere che le variazioni di
indirizzo, ai fini delle notificazioni da effettuarsi da parte
dell'amministrazione finanziaria, non abbiano un effetto immediato, agevolando,
in tal modo, l'attività dei relativi uffici ed assicurando una migliore tutela
degli interessi di carattere generale di cui sono portatori. Tale differimento
di efficacia, pur legittimo in linea di principio, va, tuttavia, contenuto
entro limiti tali da non pregiudicare, sacrificando l'effettiva possibilità di
conoscenza dell'atto da parte del destinatario, l'esercizio del suo diritto di
difesa”.
Alcune pronunce richiamano l’art. 112 Cost., evocando
principi pacificamente affermati nella precedente giurisprudenza. Così, si
afferma che “la citata norma costituzionale — stabilendo che il pubblico
ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale — non esclude che
l'ordinamento possa prescrivere determinate condizioni per il promovimento o la
prosecuzione di essa” (ordinanza 178), e che “il potere di impugnazione del
pubblico ministero non costituisce, in sé, estrinsecazione necessaria dei poteri
inerenti all'esercizio della azione penale” (ordinanza 110).
Un’unica decisione torna sull’art. 34, comma 2, cod. proc.
pen., in materia di incompatibilità del giudice. Era stata denunciata la mancata
previsione della incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a
pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero
qualora, nel corso del procedimento, lo stesso giudice abbia in precedenza
applicato una misura cautelare personale nei confronti della medesima persona
sottoposta alle indagini. In tal caso, peraltro, non ricorre – ad avviso della
Corte – la sovrapposizione tra giudizi svolti da uno stesso giudice,
inammissibile in base al principio del giusto processo, non potendosi ritenere
“giudizio” la decisione che il giudice per le indagini preliminari è chiamato a
prendere in tema di archiviazione, data la natura interlocutoria e sommaria
(ordinanza 54).
2.9.
Pene e misure di sicurezza
Anche nel 2003 la Corte ha adottato una di quelle pronunce,
numerose negli ultimi anni, attraverso le quali si correggono o si eliminano
automatismi legislativi, per dare spazio all'apprezzamento della situazione
concreta da parte del giudice, con la conseguente possibilità per il giudice
stesso di adottare diverse determinazioni nell'ambito delle previsioni legali
come unico modo per realizzare il bilanciamento di diverse esigenze
costituzionali (in particolare con riguardo all'esigenza di flessibilità e di
individualizzazione della risposta penale nei confronti di soggetti minori).
Nella sentenza 253 è dichiarata l’illegittimità
costituzionale della norma (art. 222 codice penale) che imponeva al giudice, in
caso di proscioglimento per infermità mentale per un delitto comportante una
pena edittale superiore nel massimo a due anni, di ordinare il ricovero
dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo minimo di due
anni, o per un periodo più lungo in relazione all'entità della pena edittale
prevista, senza consentirgli di disporre, in alternativa, misure diverse, pur
quando in concreto tale prima misura non appaia adeguata alle caratteristiche
del soggetto, alle sue esigenze terapeutiche e al livello della sua pericolosità
sociale. La legge censurata, infatti, “adotta un modello che esclude ogni
apprezzamento della situazione da parte del giudice, per imporgli un'unica
scelta, che può rivelarsi, in concreto, lesiva del necessario equilibrio fra le
diverse esigenze che deve invece necessariamente caratterizzare, questo tipo di
fattispecie, e persino tale da pregiudicare la salute dell'infermo”. La sentenza
afferma che “mentre solo il legislatore…può intraprendere la strada di un
ripensamento del sistema delle misure di sicurezza, con particolare riguardo a
quelle previste per gli infermi di mente autori di fatti di reato, e ancor più
di una riorganizzazione delle strutture e di un potenziamento delle risorse,
questa Corte non può sottrarsi al più limitato compito di eliminare l'accennato
automatismo, consentendo che, pur nell'ambito dell'attuale sistema, il giudice
possa adottare, fra le misure che l'ordinamento prevede, quella che in concreto
appaia idonea a soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona, da un
lato, di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale dall'altro
lato”.
In un’altra decisione (sentenza 135) si ribadisce che il
principio rieducativo enunciato nell’art. 27, comma 3, Cost., non è violato
dalla norma (art. 4-bis, comma 1, legge 354/1975,
sull’ordinamento penitenziario) che subordina alla collaborazione con la
giustizia l’ammissione alla liberazione condizionale dei condannati alla pena
dell’ergastolo per alcuni delitti. Trattandosi, infatti, di “collaborazione
oggettivamente esigibile” e, pertanto, rimessa alla scelta del condannato, la
norma “non impedisce in maniera assoluta e definitiva l'ammissione alla
liberazione condizionale, ma ancora il divieto alla perdurante scelta del
soggetto di non collaborare con la giustizia”.
Né il principio dell’art. 27, comma 3, Cost. è violato
dalla norma (art. 51-bis legge 354/1975) che, nel
caso di sopravvenienza di un titolo di esecuzione di altra pena detentiva,
impone al Tribunale di sorveglianza, ai fini della decisione sulla prosecuzione
o sulla cessazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, di tenere
conto in ogni caso del limite di pena di ancora da espiare stabilito nella
misura di tre anni dall'art. 47, comma 1, del medesimo ordinamento per
l'ammissione al beneficio, e non gli permette di valutare se permangano le
condizioni per proseguire il percorso di rieducazione e di recupero sociale già
avviato con la concessione della misura. Infatti, “in ossequio al principio
della funzione rieducativa della pena, la nuova disciplina tiene conto
dell'esigenza di non interrompere automaticamente, quale che sia l'entità della
pena da espiare a seguito della sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo, la
misura alternativa in corso, ferma restando la condizione generale di
ammissibilità dell'affidamento in prova rappresentata dal limite di pena ancora
da espiare” (ordinanza 139).
Sulla detenzione domiciliare è intervenuta la sentenza 350,
che ha ritenuto in contrasto con il principio di ragionevolezza la norma (art.
47-ter, comma 1, lettera a, legge 354/1975) che
“prevede un sistema rigido che preclude al giudice, ai fini della concessione
della detenzione domiciliare, di valutare l'esistenza delle condizioni
necessarie per un'effettiva assistenza psico-fisica da parte della madre
condannata nei confronti del figlio portatore di handicap accertato come totalmente invalidante”. Le situazioni
messe a raffronto, ritenute “analoghe ed equiparabili fra loro” sono “quella
della madre di un figlio incapace perché minore degli anni dieci, ma con un
certo margine di autonomia, almeno sul piano fisico, e quella della madre di un
figlio disabile e incapace di provvedere da solo anche alle sue più elementari
esigenze, il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere
assistito dalla madre rispetto ad un bambino di età inferiore agli anni dieci”
(sentenza 350).
La discrezionalità del legislatore nel modulare le scelte
punitive e nello stabilirne la misura, costantemente affermata dalla
giurisprudenza costituzionale, è ribadita: “uno scrutinio che investa
direttamente il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore è possibile
soltanto ove l'opzione normativa contrasti con il principio di eguaglianza,
sotto il profilo dell'assoluta arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza”.
Di conseguenza, non è irragionevole un diverso trattamento del reato di mancato
versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro rispetto a
quello di omesso versamento delle ritenute fiscali del datore di lavoro quale
sostituto d’imposta: infatti, “il mancato adempimento dell'obbligo di versamento
dei contributi previdenziali determina un rischio di pregiudizio del lavoro e
dei lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di disposizioni
costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte I della
Costituzione (artt. 1, 4, 35, 38 della Costituzione)” (ordinanza 206).
Il tema della determinatezza della fattispecie penale viene
in rilievo nella ordinanza 347, in materia di definizione di armi da sparo. La
Corte riafferma che “il principio di determinatezza dell'illecito penale — che
il giudice a quo, pur senza evocare l'art. 25,
secondo comma, Cost., pone sostanzialmente a fondamento delle proprie censure —
non può essere spinto fino al punto di imporre al legislatore una analitica
definizione, in termini numerici, di tutte le componenti astrattamente
suscettive di incidere sulla valutazione del fatto (definizione che rischierebbe
di risultare comunque non esaustiva)”. Ciò che il rimettente lamentava, in
realtà, altro non era che “un profilo attinente all'ordinaria verifica circa la
rispondenza del fatto al modello legale tipico, che spetta al giudice risolvere
con gli strumenti ermeneutici a sua disposizione”.
2.10. Tutela della famiglia, della maternità e del
minore
L’art. 30 Cost. non ammette un trattamento deteriore dei
figli naturali rispetto ai figli legittimi. Sulla base di tale principio, molte
volte affermato dalla Corte, è stato dichiarato incostituzionale l'art. 8,
lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al
d.P.R. 131/1986, nella parte in cui non esenta dall'imposta di registro i
provvedimenti di determinazione del contributo di mantenimento fissato a carico
del genitore naturale obbligato ed a favore del genitore affidatario. La Corte
sottolinea che “la mancanza del rapporto di coniugio fra le parti non può
giustificare la diversità di disciplina tributaria del provvedimento di
condanna, in quanto ciò che rileva è che si è in presenza di identico
provvedimento di quantificazione del contributo di mantenimento a favore della
prole, in relazione al quale ricorrono le stesse considerazioni che militano a
favore dell'esenzione tributaria qualora lo stesso sia assunto in tema di
separazione e di divorzio. La circostanza che tale provvedimento è stato
adottato, in un caso, in costanza di un rapporto di coniugio esistente o
esistito e, nell'altro, in mancanza di tale rapporto, non giustifica in alcun
modo la diversità di disciplina fiscale”. Tra l’altro, “l'esenzione, seppure
posta a favore del destinatario delle somme, in realtà tutela il figlio minore
per il cui mantenimento è disposta” (sentenza 202).
Peraltro, viene ribadito che “la convivenza more uxorio, basata sull'affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante
revocabile, presenta caratteristiche così
profondamente diverse dal rapporto coniugale da impedire l'automatica
assimilazione delle due situazioni al fine di desumerne l'esigenza
costituzionale di una parificazione di trattamento” (ordinanza 204).
Tre pronunce intervengono sul tema dell’adozione.
Innanzitutto, va citata la già richiamata sentenza 104, che
effettua un’ampia ricostruzione della evoluzione normativa e giurisprudenziale
degli istituti a protezione della maternità e del minore, per giungere a
stabilire che, in caso di adozione ed affidamento, i genitori possano godere dei
riposi giornalieri, indipendentemente dall’età del bambino, nel primo anno dal
suo ingresso nella famiglia (anziché, come avviene per i genitori naturali, nel
primo anno di vita del bambino).
Quanto all’adozione di maggiorenni, la Corte ha ritenuto di
non poter estendere al caso di adozione di maggiorenne da parte di soggetto che
ha figli minori la ratio di precedenti
decisioni, volte a superare il divieto di adozione di maggiorenni per chi
avesse figli maggiorenni, ma incapaci di esprimere la loro volontà (ordinanza
170).
Riguardo all’adozione internazionale, è stata dichiarata
incostituzionale la disposizione (art. 72 d.lgs 151/2001) che non consentiva
alle libere professioniste, a differenza di tutte le altre lavoratrici, di
percepire l'indennità di maternità nei tre mesi successivi all'ingresso del
minore adottato nella famiglia, quando questi abbia superato i sei anni di età.
“Le ragioni che hanno indotto il legislatore…a superare il limite dei sei anni
di età per il trattamento di maternità nell'adozione internazionale, come
risulta dalla relazione al disegno di legge di ratifica ed esecuzione della
Convenzione dell'Aja, – si afferma – sono essenzialmente individuabili nella
valutazione relativa alle difficoltà derivanti dall'inserimento dei minori
stranieri nella comunità familiare ed in quella scolastica, che aumentano in
modo esponenziale con il crescere dell'età, richiedendo soprattutto nei primi
tempi “un'assistenza particolare da parte dei nuovi genitori”. Le medesime
ragioni ricorrono in tutte le adozioni internazionali, indipendentemente
dall'attività lavorativa dei genitori adottanti: di conseguenza, la limitazione
del diritto delle libere professioniste non solo è priva di autonoma ratio, ma urta in modo stridente con i principi
costituzionali che impongono la tutela del minore” (sentenza 371).
In tema di minori stranieri, la Corte sostiene che una
lettura meramente letterale della norma (art. 32, comma 1, d.lgs. 286/1998) che
consente ai soli minori dati in affidamento (ma non a quelli sottoposti a
tutela) di ottenere, al compimento della maggiore età, un permesso di soggiorno,
“condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che
caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto
dall'art. 30, secondo comma, e dall'art. 31, secondo comma, e determinerebbe
fondati dubbi di ragionevolezza”, invitando pertanto il rimettente ad optare per
la soluzione interpretativa che renda la disposizione conforme a Costituzione
(sentenza 198).
Quanto al processo minorile, è stato dichiarato incostituzionale l’art. 27,
comma 4, del d.P.R. 448/1988, “nella parte in cui prevedeva che la sentenza di
proscioglimento per irrilevanza del fatto potesse essere pronunciata solo
nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo”.
Alla luce “dell'art. 31, secondo comma, Cost. e dei principi enunciati nelle
Convenzioni, nelle Regole e nelle Raccomandazioni internazionali in materia… –
afferma la Corte – la tutela del preminente interesse del minore non può essere
fatta meccanicisticamente coincidere con la sua immediata fuoruscita dal
procedimento”, ma richiede che l'estromissione la più possibile sollecita dal
circuito processuale non sacrifichi l'esigenza di garantire al minore le più
complete opportunità difensive connesse alla formazione della prova in
dibattimento. L'obiettivo di una rapida fuoruscita del minorenne dal circuito
processuale non esclude cioè che debba comunque essere adottata la decisione a
lui più favorevole, ponendolo nelle condizioni di ottenere, ove ne sussistano i
presupposti, la formula di proscioglimento più adeguata alla natura del fatto
contestato e ai profili soggettivi del suo comportamento. “La disciplina
censurata – prosegue la sentenza – non contempera tali esigenze, posto che, se
gli elementi di fatto e le circostanze idonei a dimostrare la tenuità del fatto
e l'occasionalità del comportamento emergono solo in dibattimento, o se
l'imputato non ha potuto beneficiare del proscioglimento per irrilevanza del
fatto nell'udienza preliminare, l'unica alternativa alla pronuncia di una
sentenza di condanna è, come emblematicamente dimostrato dalla vicenda oggetto
del giudizio a quo, il proscioglimento
dibattimentale per concessione del perdono giudiziale. Ma tale esito, che
presuppone un'affermazione di colpevolezza, realizza un livello di tutela
dell'imputato minorenne certamente inferiore rispetto a quello assicurato dal
proscioglimento per irrilevanza del fatto, i cui effetti processuali e
sostanziali sono di gran lunga più favorevoli” (sentenza 149).
Circa la composizione del tribunale per i minorenni, la
Corte non ha reputato che la sostituzione integrale della componente togata con
magistrati del tribunale ordinario metta in pericolo la specializzazione del
giudice minorile, finalizzata alla protezione della gioventù sancita dalla
Costituzione. Infatti, “le esigenze costituzionali di tutela dei minori
risultano soddisfatte dalla peculiare composizione del tribunale per i
minorenni, il cui collegio è formato, oltre che da due magistrati togati, da due
cittadini, un uomo e una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i
cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di
psicologia, nonché dall'apporto di altri operatori che ne preparano o
fiancheggiano l'attività e dalle specifiche garanzie e modalità procedurali che
caratterizzano il procedimento minorile” (ordinanza 330).
2.11. Tutela della salute
Il diritto alla salute è oggetto di alcune sentenze emesse
nel giudizio in via principale.
La tutela della salute è, dopo la riforma del Titolo V, una
materia di competenza legislativa concorrente, nella quale intervengono Stato e
regioni. Tuttavia, la salute della persona è ritenuta un “bene che per sua
natura non si presterebbe a essere protetto diversamente alla stregua di
valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori
regionali” (così la sentenza 361, sul c.d. “fumo passivo”, su cui v. amplius infra). Inoltre, “interventi legislativi
regionali…sono costituzionalmente illegittimi ove pretendano di incidere
direttamente sul merito delle scelte terapeutiche in assenza di – o in
difformità da – determinazioni assunte a livello nazionale, e quindi
introducendo una disciplina differenziata, su questo punto, per una singola
regione”. Peraltro, “la valutazione di illegittimità di norme regionali tendenti
a vincolare le scelte terapeutiche non equivale in alcun modo al riconoscimento
della liceità di pratiche (quali, in ipotesi, gli interventi di c.d.
psicochirurgia) delle quali possa essere messa in discussione la natura stessa
di terapie piuttosto che di interventi soltanto lesivi dell'integrità dei
pazienti, e che, in questa seconda ipotesi, rientrerebbero nell'ambito di
previsione di generali divieti” (sentenza 338).
Due pronunce intervengono in materia di farmacie.
La legge regionale che stabilisce limitazioni di orario,
turni e ferie per le farmacie tende ad assicurare il diritto alla salute, il
diritto degli esercenti le farmacie (condizionatamente al limite dell’utilità
sociale) e l’efficienza del servizio pubblico farmaceutico. La Corte,
richiamando un proprio precedente in materia (sentenza 446/1988), ha ribadito
che “le finalità concrete che la legge vuol raggiungere con il contingentamento
delle farmacie (assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale
del servizio ed agli esercenti un determinato bacino d'utenza) vanno nello
stesso senso di quelle che si vogliono conseguire con la limitazione dei turni e
degli orari, in quanto, come è stato più volte osservato, l'accentuazione di una
forma di concorrenza tra le farmacie basata sul prolungamento degli orari di
chiusura potrebbe contribuire alla scomparsa degli esercizi minori e così
alterare quella che viene comunemente chiamata la rete capillare delle farmacie.
Esiste in altri termini, nella non irragionevole valutazione del legislatore, un
nesso tra il contingentamento delle farmacie e la limitazione degli orari delle
stesse, concorrendo entrambi gli strumenti alla migliore realizzazione del
servizio pubblico considerato nel suo complesso” (sentenza 27).
Inoltre, la Corte ritiene irragionevole la mancata previsione, per le farmacie
comunali, del regime delle incompatibilità stabilito per l’attività del singolo
farmacista privato: infatti, il divieto in questione “è stato posto dal
legislatore proprio al fine di evitare eventuali conflitti di interesse, che
possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico
e, quindi, sul diritto alla salute” (sentenza 275).
Secondo l’ordinanza 130, poi, non viola l’art. 32 Cost. la norma (art. 284,
comma 5-bis, del codice di procedura penale) per la
quale non possono essere concessi gli arresti domiciliari nei confronti di chi
sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al
fatto per il quale si procede, anche se, come nel caso di specie, trattasi di
soggetto affetto da HIV e tossicodipendente, in quanto “l'art. 275 cod. proc.
pen., …delinea un ‘sistema’ cautelare specifico nei confronti delle persone che
versino in condizioni di salute particolarmente gravi, predisponendo un regime
di particolare dettaglio per quanti siano affetti da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria, al fine di pervenire ad un articolato bilanciamento fra
le plurime esigenze coinvolte e le misure applicabili nella specie; cosicché,
configurandosi tale peculiare normativa come disciplina speciale per quelle
categorie di soggetti, essa è certamente destinata a prevalere rispetto alla
previsione dettata dalla norma oggetto di impugnativa”.
Il diritto alla salute viene in rilievo anche nella citata sentenza 253, con la
quale è dichiarato incostituzionale l’art. 222 codice penale (v. supra). Si afferma infatti che “per l'infermo di mente
l'automatismo di una misura segregante e “totale”, come il ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario, imposta pur quando essa appaia in concreto inadatta,
infrange l'equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali
di protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di
cui all'art. 32 della Costituzione”.
2.12. Diritto al lavoro e giusta
retribuzione
In materia lavoristica, meritano di essere segnalate due
decisioni che confermano precedenti sentenze.
Innanzitutto, quanto al temporaneo svolgimento di mansioni
superiori, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo la quale il
principio di proporzionalità della retribuzione, di cui all'art. 36 della
Costituzione, richiede che “il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori
sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica
di appartenenza, ma non impone la piena corrispondenza al complessivo
trattamento economico di chi sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un
ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione
concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più
elevata qualità del lavoro prestato. In altri termini, lo svolgimento di
mansioni superiori non implica l'automatica applicazione del corrispondente
trattamento economico, ben potendo essere non pienamente omogenee le prestazioni
lavorative effettuate”. Pertanto, non è incostituzionale la legge regionale che
ha riconosciuto ai soggetti, che, pur appartenendo ad altra qualifica, hanno
svolto temporaneamente funzioni apicali, un trattamento complessivamente
inferiore a quello previsto per gli appartenenti alla qualifica superiore che
svolgono tali funzioni. Tanto più che essa “ha riconosciuto il diritto ad un
compenso aggiuntivo, costituito dalle indennità accessorie spettanti per
l'esercizio di funzioni dirigenziali, garantendo così, almeno nel minimo
essenziale, l'attuazione del principio di proporzionalità tra retribuzione e
qualità del lavoro prestato” (sentenza 115).
Quanto al divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, nel caso di
crediti di lavoro, la Corte ne aveva dichiarato con la sentenza 459/2000
l’incostituzionalità limitatamente ai rapporti di diritto privato. Chiamata ad
estendere la portata di tale decisione anche ai rapporti di lavoro pubblico
(art. 22, comma 36, legge 724/1994), essa, pur confermando i principi cui si era
ispirata, ha ritenuto la questione non fondata. “La materia concernente le
conseguenze del ritardato adempimento dei crediti di lavoro non è estranea alla
garanzia costituzionale della giusta retribuzione, giacché la puntualità della
corresponsione del dovuto concorre, insieme alla congruità del suo ammontare, ad
assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa
attraverso il soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita. Questo…non
significa [però] affatto che il meccanismo del cumulo di interessi e
rivalutazione monetaria, di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ.,
debba ritenersi principio costituzionalizzato. Vuol dire solamente che il
legislatore è libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la
necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di
tutela rispetto alla generalità degli altri crediti”. Inoltre, si fa
rilevare che “la dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di
cumulo di interessi e rivalutazione - relativamente al rapporto di lavoro
privato - risultava decisivamente fondata sulla constatazione che la norma
impugnata poteva incentivare l'inadempimento del datore di lavoro,
consentendogli di lucrare (con investimenti finanziari, pur privi di rischio)
l'eventuale differenziale tra il rendimento dell'investimento ed il tasso di
svalutazione. Siffatta ratio decidendi non può
essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. La pubblica
amministrazione infatti conserva pur sempre – anche in presenza di un rapporto
di lavoro ormai contrattualizzato - una connotazione peculiare…, sotto il
profilo…della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo
svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità,
imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa”. Tanto
più che “la norma impugnata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro
pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti
comuni, e per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, giacché gli
attribuisce automaticamente il beneficio della rivalutazione a titolo di maggior
danno e lo esonera dall'onere della relativa prova” (sentenza 82).
2.13. Previdenza e
assistenza
Varie pronunce si occupano, senza introdurre particolari
elementi di novità rispetto al passato, dei trattamenti previdenziali.
Di solito, tra i parametri invocati, accanto all’art. 38
Cost., compare anche l’art.3, sia sotto il profilo della ragionevolezza
che dell’eguaglianza. Ad esempio, si afferma che “non contrasta di per sé con il
principio di uguaglianza un diverso trattamento applicato “alla stessa categoria
di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo
può costituire un elemento diversificatore” e che “la scelta del legislatore
appare … giustificata in considerazione del fatto che la previsione interviene
nella fase di transizione ad un nuovo regime giuridico” (ordinanza 162; in
questo senso anche ordinanza 121).
Chiamata a controllare la costituzionalità della norma
(art. 11, comma 2, legge 223/1991) che, ai fini del riconoscimento del
trattamento speciale di disoccupazione previsto per i lavoratori licenziati da
imprese edili nelle particolari circostanze ivi indicate, non include nel
computo del periodo di diciotto mesi di lavoro effettivo, previsto quale
presupposto per il conseguimento della prestazione, i periodi di astensione dal
lavoro per infortunio sul lavoro o per malattia, la Corte ha rilevato che l’art.
38 Cost. non è violato, “in quanto l'ordinamento previdenziale prevede, per la
disoccupazione involontaria nel settore edilizio, sia il trattamento ordinario
di disoccupazione previsto come istituto di carattere generale, sia quello
speciale… E pertanto l'eventuale mancanza dei requisiti previsti per l'ulteriore
particolare trattamento di disoccupazione speciale, contemplato dalla norma
impugnata in favore dei dipendenti di alcune imprese in situazioni ben
determinate, non lascia il lavoratore sfornito della tutela generale contro la
disoccupazione” (sentenza 285).
Manifestamente infondata è dichiarata la questione volta ad
estendere ai lavoratori dipendenti in permesso sindacale la copertura
assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (estesa dalla Corte, con sentenza
171/2002, ai lavoratori in aspettativa sindacale). Infatti, soltanto nel caso
dell’aspettativa sindacale il sindacato, in quanto beneficiario della
prestazione di c.d. lavoro sindacale, è tenuto a corrispondere all’INAIL il
premio assicurativo, per cui le due fattispecie non sono comparabili. Neppure è
violato, secondo la Corte, “il principio di adeguatezza della tutela
previdenziale in caso di infortunio subìto dal lavoratore (art. 38, secondo
comma, Cost.) considerato che…il nostro attuale sistema di sicurezza sociale non
si è ancora evoluto nel senso della piena socializzazione del rischio di
qualsiasi attività latamente riferibile ad una prestazione di lavoro, quale
appunto è l'occasionale ed episodico svolgimento di attività sindacale”
(ordinanza 136).
Quanto al trattamento pensionistico, in una questione
relativa ai dirigenti generali dello Stato, si ribadisce che “il principio di
proporzionalità del trattamento pensionistico alla quantità e qualità del lavoro
prestato – che pure deve sussistere tanto al momento del collocamento a riposo
del lavoratore, quanto successivamente – non impone affatto il necessario
adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi” (ordinanza 162).
Riguardo, specificamente, al trattamento pensionistico dei
lavoratori autonomi (censurato in quanto coloro che hanno versato i contributi
in due diversi regimi speciali previdenziali, rispettivamente per gli artigiani
e per i commercianti, otterrebbero un trattamento deteriore rispetto a chi è
stato soggetto a un’unica gestione) la Corte ha riaffermato che rientra nella
discrezionalità del legislatore la scelta circa l'estensione del meccanismo
della “totalizzazione” dei periodi contributivi versati in diverse gestioni
previdenziali ai fini della misurazione della pensione” e che la soluzione
adottata non è irragionevole, in quanto risponde all’esigenza di preservare gli
equilibri finanziari delle diverse gestioni (sentenza 325).
Ampia discrezionalità al legislatore è riconosciuta anche
in materia di anzianità convenzionale, qual è quella derivante dal riscatto
degli anni di studio, con il solo limite della non arbitrarietà (ordinanza
121).
È stata riproposta alla Corte l’annosa questione
dell’integrazione al minimo delle persone (v. già sentenza 18/1998). Essa ha
ritenuto che “l'integrazione al minimo delle pensioni è già, di per sé,
finalizzata ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita al lavoratore
che, in mancanza di altri redditi di una certa consistenza, abbia maturato,
sulla sola base dei contributi accreditati, il diritto ad un trattamento
pensionistico di importo troppo esiguo per soddisfare i bisogni minimi di
protezione della persona, sicché il riconoscimento dell'integrazione può
considerarsi sufficiente per garantire il rispetto del principio costituzionale
invocato, mentre in merito all'eventuale attribuzione di ulteriori benefici va
riconosciuto al legislatore un margine di discrezionalità, anche in relazione
alle risorse disponibili” (ordinanza 173).
La Corte, chiamata di nuovo ad occuparsi del seguito
legislativo della propria sentenza 243/1993, sul computo dell’indennità
integrativa speciale ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita dei
dipendenti pubblici, ha riaffermato che la legge 87/1994 rappresenta una
risposta adeguata e tempestiva. “L'indennità di buonuscita ha bensì natura di
retribuzione differita, ma anche (quanto meno, funzione) previdenziale ed
assistenziale…sicché è quanto meno apodittico escludere radicalmente che operi
il principio di solidarietà”. Va quindi escluso che “l'entità della
contribuzione comporti, quale conseguenza costituzionalmente necessaria, una
corrispondente entità nell'indennità di buonuscita dell'elemento sul quale la
contribuzione è calcolata” (sentenza 87).
2.14. Iniziativa economica
privata
L’art. 41 Cost. è stato evocato come parametro nelle
ordinanze di rimessione relative alla nuova disciplina delle fondazioni
bancarie, in particolare quanto alla limitazione dei “settori ammessi”, nei
quali cioè è possibile l’intervento di dette fondazioni. La Corte ha rilevato
che, “anche a voler ritenere la norma costituzionale invocata comprensiva di
quegli enti, come le fondazioni, per definizione privi di scopo di lucro (v.
art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999), è sufficiente osservare che le
disposizioni censurate – che attengono…alla necessaria individuazione dello
‘scopo’ della persona giuridica – non sono in alcun modo limitative della
libertà di autodeterminazione delle stesse fondazioni, nel concreto svolgimento
della loro attività” (sentenza 301).
Relativamente all’apertura, in una regione, di una filiale
di un’agenzia di viaggi già autorizzata in altra regione, la Corte ha affermato
che l’obbligo di comunicare l’apertura della filiale “non lede la libertà
di iniziativa economica, poiché con esso non si pone alcun vincolo alle scelte
dell'impresa riguardo alla propria articolazione territoriale; tanto meno può
considerarsi onere procedimentale in grado di ostacolare la libera circolazione
dei fattori produttivi e l'esercizio del diritto al lavoro”. Al contrario,
contrasta con gli artt. 41 e 120 Cost. la previsione, per l'apertura di filiali,
di un onere economico ulteriore, nella forma dell'integrazione del deposito
cauzionale, rispetto a quello già sostenuto inizialmente. Quest'obbligo,
prosegue la sentenza, “lede il diritto dell'imprenditore di modulare a sua
scelta l'organizzazione territoriale dell'agenzia di viaggi e al tempo stesso,
gravando l'impresa di oneri economici aggiuntivi, costituisce un illegittimo
ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose, nonché
all'esercizio del diritto al lavoro su tutto il territorio nazionale” (sentenza
375).
2.15. Proprietà
La reiterazione o la proroga di vincoli urbanistici
espropriativi comporta la necessaria indicazione di un termine e di un
indennizzo, diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della
durata. “L'obbligo specifico di indennizzo deve sorgere una volta superato il
primo periodo di ordinaria durata temporanea del vincolo (nella specie 10 anni,
secondo la legge regionale denunciata, trattandosi di piano di edilizia
popolare), da considerarsi come periodo di franchigia da ogni indennizzo, quale
determinato dal legislatore entro limiti non irragionevoli, riconducibili alla
normale sopportabilità del peso gravante in modo particolare sul singolo”
(sentenza 148).
La proroga della sospensione delle procedure di esecuzione
forzata per il rilascio di immobili ad uso abitativo, nei confronti di inquilini
appartenenti a determinate categorie ritenute suscettibili di particolare
protezione, non lede il diritto di proprietà in quanto “può trovare una
giustificazione nella fase transitoria di passaggio dal precedente regime
vincolistico al nuovo sistema delle locazioni e nelle iniziali esigenze di
approntamento delle misure atte ad incrementare la disponibilità di edilizia
abitativa per i meno abbienti in situazione di particolare difficoltà; ciò
al fine di consentire loro di trovare un idoneo alloggio in base alla propria
capacità finanziaria, con il concorso di istituti predisposti o agevolati dalle
pubbliche autorità preposte e responsabili del settore. La sospensione
della esecuzione per rilascio costituisce un intervento eccezionale che può
incidere solo per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato sul diritto
alla riconsegna di immobile sulla base di un provvedimento giurisdizionale
legittimamente ottenuto. In tale periodo transitorio (con oneri, si noti, come
nella specie, a carico di soggetti privati) può rientrare la proroga, stabilita
con la disposizione contestata” (sentenza 310).
È stata poi ritenuta lesiva del diritto di proprietà la
norma (art. 52 d.lgs. 490/1999) secondo la quale non sono soggetti ai
provvedimenti di rilascio previsti dalla normativa vigente in materia di
locazione di immobili urbani quegli studi d'artista il cui contenuto in opere,
documenti, cimeli e simili è tutelato, per il suo storico valore, da un
provvedimento ministeriale che ne prescrive l'inamovibilità da uno stabile, del
quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso. Essa,
infatti determina una compressione irragionevole del diritto di proprietà, in
quanto l’intento perseguito (in attuazione dell’art. 9 Cost.), poteva già
considerarsi attuato sulla base di numerose altre previsioni contenute nella
medesima normativa: la misura, pertanto, è “esuberante rispetto alla finalità di
tutela perseguita” (sentenza 185, già citata).
2.16. Accesso alle cariche
elettive
La Corte è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi in tema
di agevolazioni della partecipazione femminile alle cariche pubbliche. Non si è
considerata lesiva degli artt. 3, comma 1, e 51 Cost. la norma della regione
Valle d’Aosta secondo la quale le liste elettorali devono comprendere, a pena di
esclusione, candidati dei due sessi (sentenza 49). Essa, infatti, non esplica
alcuna incidenza sul contenuto dei diritti fondamentali dei cittadini, dell’uno
o dell’altro sesso: non introduce ulteriori requisiti di eleggibilità, né può
essere qualificata come una di quelle “misure legislative, volutamente
diseguali”, che “possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di
inferiorità sociale ed economica, o, più in generale, per compensare e rimuovere
le disuguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno
esercizio dei diritti fondamentali)”, ma che la Corte ha ritenuto non possano
“incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti,
rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali”, tra
cui, in particolare, il diritto di elettorato passivo (sentenza 422/1995).
Infatti, la norma impugnata, secondo la Corte, non prevede “alcuna misura di
‘disuguaglianza’ allo scopo di favorire individui appartenenti a gruppi
svantaggiati, o di ‘compensare’ tali svantaggi attraverso vantaggi
legislativamente attribuiti”. Non si è ritenuto intaccato neppure “il carattere
unitario della rappresentanza elettiva che si esprime nel consiglio regionale,
non costituendosi alcuna relazione giuridicamente rilevante fra gli elettori,
dell'uno e dell'altro sesso e gli eletti dello stesso sesso”. La norma
stabilisce soltanto un vincolo alla formazione delle libere scelte dei partiti e
dei gruppi che presentano le liste, vincolo che “può senz'altro ritenersi una
legittima espressione sul piano legislativo dell'intento di realizzare la
finalità promozionale espressamente sancita dallo statuto speciale in vista
dell'obiettivo di equilibrio della rappresentanza”. Infatti, la legge
costituzionale 2/ 2001, integrando gli statuti delle regioni ad autonomia
differenziata, ha espressamente attribuito alle leggi elettorali regionali il
compito di promuovere “condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni
elettorali”, e ciò proprio “al fine di conseguire l'equilibrio della
rappresentanza dei sessi”. D’altra parte, tale finalità era già stata
riconosciuta “positivamente apprezzabile dal punto di vista costituzionale”
dalla Corte, nella sentenza con la quale (422/1995) era stata dichiarata
l’incostituzionalità di diverse disposizioni di legge prevedenti l'obbligo di
riservare a candidati di ciascuno dei due sessi quote minime di posti nelle
liste per le elezioni delle camere e dei consigli regionali e comunali.
In materia di ineleggibilità, la Corte ha ribadito (riprendendo la sentenza
287/1997) che l’art. 51 Cost., “riferendosi ai ‘requisiti’ per l'accesso alle
cariche elettive, sottintende il bilanciamento di interessi, cui la relativa
legislazione primaria è direttamente chiamata dalla Costituzione;
bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo, da un lato, e,
dall'altro lato, la tutela delle cariche pubbliche, cui possono accedere solo
coloro che sono in possesso delle condizioni che tali cariche, per loro natura,
appunto ‘richiedono’. Tra tali condizioni richieste all'aspirante candidato
possono ben essere comprese non solo l'inesistenza di incarichi tali da
determinare indebite influenze sulla par condicio
della competizione elettorale, ma anche l'inesistenza di incarichi la cui
titolarità sia ritenuta incompatibile con la candidatura in questione" (sentenza
306). Nel caso di specie, l’art. 51 non è stato ritenuto violato dalla norma che
prevede la ineleggibilità alla carica di deputato dell'Assemblea regionale
siciliana dei “capi servizio…degli uffici statali che svolgono attività nella
regione”. Essa infatti si riferisce a una categoria precisamente circoscritta, e
non contrasta con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte, secondo la
quale “le cause di ineleggibilità, per essere conformi al principio dell'art. 51
Cost., devono considerarsi di stretta interpretazione e comunque contenute entro
i limiti rigorosamente necessari per il soddisfacimento delle esigenze di
pubblico interesse”, con la conseguente incostituzionalità di cause di
ineleggibilità dai confini generici ed elastici, suscettibili di essere dilatate
in sede interpretativa sino a ricomprendere le situazioni più diverse.
2.17. Voto degli italiani
all’estero
La disciplina relativa alle modalità di esercizio del
diritto di voto da parte dei cittadini italiani stabilmente residenti all’estero
(previsto dall’art. 48 Cost., come modificato a seguito della legge
costituzionale 1/2000), è sfiorata dalla Corte nell’ordinanza 195, con la quale
si dichiara inammissibile il conflitto promosso dal comitato promotore di un
referendum, secondo il quale l’esercizio del voto per corrispondenza da parte
degli elettori stabilmente residenti all'estero, previsto dalla legge 459/2001,
sarebbe stato in contrasto con “la segretezza del voto, proclamata dall'art. 48
della Costituzione”. Secondo i ricorrenti, vi sarebbe stata altresì violazione,
da parte della stessa legge e del regolamento attuativo, delle regole
democratiche in materia di campagne elettorali. La Corte ha affermato che, nel
caso in cui si “fosse indotta in ipotesi ad accogliere i rilievi di
costituzionalità relativi alla introduzione del voto per corrispondenza, si
[sarebbe determinata] la conseguenza di rendere assai più difficile
l'espressione del voto degli italiani residenti stabilmente all'estero”, e
che le “presunte lacune o inadeguatezze della disciplina contenuta nella
legge e nei regolamenti impugnati…non [avrebbero potuto] costituire oggetto
sindacabile nella presente sede, trattandosi di scelte lasciate alla
discrezionalità del legislatore, specie ove si consideri la necessaria
attuazione di nuove norme costituzionali relative allo svolgimento di
procedimenti elettorali nel territorio di Stati esteri”.
2.18. Tributi
Riguardo alle disposizioni contenenti agevolazioni e
benefici tributari, si conferma che, “quali che ne siano le finalità,
costituiscono il frutto di scelte discrezionali del legislatore, sicché la Corte
non può estenderne l'ambito di applicazione”. Peraltro, questa estensione, si è
ribadito, “è consentita quando lo esiga…ratio dei
benefici stessi” (sentenza 202, con la quale si esentano dall’imposta di
registro i provvedimenti di determinazione del contributo di mantenimento a
carico del genitore naturale). Tali disposizioni possono essere ritenute lesive
del canone di ragionevolezza nei soli casi della palese arbitrarietà o
irrazionalità. Ciò vale a maggior ragione quando la questione di
costituzionalità sia diretta a limitare, e non ad ampliare il beneficio,
risultando quindi sollevata in malam partem.
Pertanto, “nessun dubbio può sussistere sulla legittimità della concessione di
un beneficio fiscale relativo [ai soli] immobili di interesse storico o
artistico, apparendo tale scelta tutt'altro che arbitraria o irragionevole, in
considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla
proprietà di siffatti beni quale riflesso della tutela costituzionale loro
garantita dall'art. 9, secondo comma, della Costituzione” (sentenza 346).
Non è
manifestamente irragionevole l’esclusione da un’agevolazione fiscale (dettata
con l’intento, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo di cui
all’art. 44 Cost., di incentivare l’attività agricola) di coloro che – per il
limitato numero di giornate lavorative che la coltivazione dei fondi di loro
proprietà richiede ovvero per il fatto di godere di trattamenti pensionistici –
all’evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito
(ordinanza 336).
Molte delle questioni sollevate in materia tributaria
invocano come parametro (da solo, o unitamente all’art. 53) il principio di
eguaglianza. Un esempio è costituito dalla questione decisa con la sentenza 98,
relativa alla base imponibile per il calcolo dell’INVIM per gli immobili
(strumentali delle società) esenti dall’INVIM decennale. Si lamentava una
disparità di trattamento rispetto agli immobili assoggettati all’INVIM
decennale, poiché il valore iniziale assunto come riferimento per gli immobili
strumentali è quello della data di acquisto e non, come avviene per gli altri,
della scadenza dell’ultimo decennio di possesso. La Corte ha affermato che non
può “dubitarsi della coerenza sistematica della norma censurata, là dove prevede
che, in caso di trasferimento degli immobili strumentali, ai fini della
determinazione della base imponibile debba assumersi come valore iniziale quello
della data di acquisto. E' questa, infatti, una logica conseguenza della scelta,
operata dal legislatore, di assoggettare i suddetti immobili al solo prelievo
all'atto del loro trasferimento, e non anche al prelievo periodico”. Scelta,
quest’ultima, la cui ratio è che per gli immobili
strumentali non esiste il rischio di elusione dell’imposta che c’è, invece, per
gli altri (e che spiega l’esistenza stessa dell’INVIM decennale).