home |  mappa |  glossario |  guida alla navigazione |  rss |  cerca 
   Istituzione        Composizione        Lavori        Giurisprudenza        Documentazione        Attualità        Rapporti con i cittadini    



Relazioni annuali
Interventi dei Presidenti
Atti di convegni e seminari
Studi e ricerche
Pubblicazioni
Statistiche
Siti suggeriti
Patrimonio documentario

       
Home - Documentazione - Relazioni annuali - Oggi - 2001


Interventi dei Presidenti


Conferenza stampa del 2 aprile 2004
La giustizia costituzionale nel 2003

Conferenza stampa del 2 aprile 2004
Presidente Gustavo Zagrebelsky


 

 

2.      Diritti e doveri dei cittadini

 

2.1.  Il principio di eguaglianza

 

L’art. 3 Cost. compare, quale parametro, nella maggior parte delle ordinanze di rimessione. Attraverso la sua invocazione, si lamenta quello che è stato definito il vizio della arbitrarietà della legge. Conseguenza dei limiti generali che attengono al modo stesso di percepire il diritto e la funzione legislativa, in esso rientrano, si è detto, tutti i casi di “leggi contro la natura del diritto”.  Analoghi criteri di valutazione della costituzionalità delle leggi si rinvengono in tutti i sistemi di giustizia costituzionale.

All’interno di questo tipo di vizio si possono distinguere diversi modi d’essere del vizio di arbitrarietà, cui conseguono differenti tecniche di giudizio, come mostra la giurisprudenza costituzionale dell’anno 2003.

La prima manifestazione dell’arbitrarietà è l’irrazionalità: l’imperativo di razionalità impone al legislatore di equiparare il trattamento giuridico di situazioni analoghe e, al contrario, di differenziare il trattamento delle situazioni diverse. Il giudizio assume uno schema ternario, ove accanto alla norma da valutare e al parametro costituzionale costituito dall’art. 3 si colloca il tertium comparationis, ovvero la norma che, usata come pietra di paragone, consente di cogliere la “rottura” logica dell’ordinamento.

Il controllo sull’irrazionalità della legge si distingue da quello sull’irragionevolezza. Anche il controllo sull’irragionevolezza presuppone differenze di disciplina giuridica, e quindi l’esistenza di un termine di paragone. Ma, diversamente dal controllo sulla irrazionalità, nel controllo di irragionevolezza entra un principio costituzionale di sostanza, il quale consente di apprezzare la rottura dell’ordinamento costituzionale operata eventualmente dalla legge oggetto del giudizio.

Molteplici decisioni sono riconducibili a questi due tipi di giudizio.

Nella prima categoria, possiamo collocare le pronunce secondo le quali le differenziazioni denunciate si giustificano, o si censurano, in ragione della disomogeneità, o della omogeneità, delle situazioni messe a raffronto. Ad esempio, è stata dichiarata infondata la questione relativa all’assenza della incompatibilità tra la carica di sindaco e l’ufficio di primario di divisione del locale ospedale, pur essendo tale incompatibilità prevista per i direttori amministrativo e sanitario della USL: il tertium comparationis non è idoneo, “poiché non sussiste certo omogeneità di posizioni fra titolari degli uffici preposti alla gestione dell'azienda USL e dipendenti di questa con compiti tecnico-sanitari, come i primari” (sentenza 220). Si parla, espressamente, di “assenza di violazione dell’art.3 per aver diversamente disciplinato sul piano sostanziale situazioni diverse” nella sentenza 70, nella quale sono messe a raffronto la situazione del traente bancario adempiente nel “termine di grazia” e quella del debitore cambiario adempiente nel termine “di grazia”. La diversità di situazioni è sottolineata anche nella sentenza 71, ove si compara la limitazione posta alla responsabilità del vettore marittimo nel trasporto nazionale con la disciplina della responsabilità nel trasporto internazionale (sulla non omogeneità delle situazioni messe a raffronto v. anche ordinanza 368). Si possono collocare in questo contesto anche la sentenza 345, nella quale si censura la diversità di trattamento (quanto ad agevolazioni fiscali) tra gli immobili di interesse storico e artistico appartenenti a privati, e gli immobili di interesse storico e artistico appartenenti a enti pubblici o a persone giuridiche private, nonché la sentenza 211, che censura la disparità di trattamento tra la posizione di chi debba procedere in executivis nei confronti di un ente locale e quella di chi proceda, invece, nei confronti di una azienda sanitaria.

Nella seconda categoria di giudizi si possono collocare le decisioni nelle quali la differenziazione trova (o non trova) una giustificazione in specifici valori costituzionali che si ritengano degni di tutela e sono invece ignorati dal rimettente. Ad esempio, i benefici tributari riconosciuti ai proprietari di immobili locati di interesse storico o artistico (e non ai proprietari di immobili non vincolati) trovano giustificazione in considerazione degli obblighi gravanti su tali proprietari come riflesso della tutela costituzionale dei beni che discende dall’art. 9, comma 2, Cost. (sentenza 346). Invece, non è giustificata la differente disciplina, quanto alla concessione della detenzione domiciliare, prevista per la madre di figlio minore e per la madre di figlio totalmente handicappato, tenuto conto dei principi costituzionali che impongono di tutelare lo sviluppo della personalità di quest’ultimo (sentenza 350, citata amplius infra). Riconducibile a questo ambito è anche la sentenza 104, con la quale si dichiara incostituzionale la norma  (art. 45, comma 1, d.lgs. 151/2001) che prevede che anche i genitori adottivi, così come quelli naturali, possano fruire dei riposi giornalieri nel primo anno di vita del bambino: infatti, precisa la Corte, “perché l'applicazione agli adottanti ed agli affidatari della stessa formale disciplina prevista per i genitori naturali finisce per imporre ai primi ed ai minori adottati o affidati un trattamento deteriore, attesa la peculiarità della loro situazione”. A base di questa decisione, che sembra configurare un giudizio di mera razionalità, è dato rintracciare i valori costituzionali cui i riposi giornalieri sono preordinati, in quanto questi “oggi non hanno più l'originario necessario collegamento con la maternità naturale e non hanno più come esclusiva funzione la protezione della salute della donna ed il soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del minore, ma sono diretti anche, come questa Corte ha già più volte affermato…, ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità”. Un giudizio di ragionevolezza è anche quello compiuto con la ordinanza 108. La Corte, chiamata ad estendere la disciplina prevista nella norma impugnata anche al maggiorenne infermo di mente vittima di reati sessuali, afferma che “il ricorso all'incidente probatorio al di fuori delle ipotesi ordinarie di cui all'art. 392, comma 1, cod. proc. pen., nel caso in cui si debba assumere la testimonianza di un minore infrasedicenne in un procedimento per reati sessuali, rappresenta una eccezione rispetto alla regola generale per cui la prova si forma nel dibattimento, e corrisponde ad una scelta del legislatore, rispetto alla quale non è dato di rinvenire ragioni costituzionali che ne impongano la estensione al caso del teste infermo di mente”.

Un terzo livello di sindacato è stato definito giudizio “di giustizia” o di “intrinseca irragionevolezza”. Questo giudizio prescinde dal carattere ternario, dalla comparazione tra norme, per assumere la forma del controllo della adeguatezza della legge rispetto al caso regolato. Significativa è, al riguardo, la sentenza 185, che giudica “irragionevole” la compressione di un diritto (si trattava del diritto di proprietà) in nome di un valore costituzionalmente tutelato (la tutela dei beni culturali), in quanto la misura limitativa è stata ritenuta eccessiva ed esuberante rispetto alla finalità perseguita, che già poteva ritenersi soddisfatta da altre previsioni contenute nell’ordinamento. La arbitrarietà, in altri termini, deriva dalla assenza di giustificazione ex se dell’eccesso di tutela. Si potrebbe altresì  richiamare, al riguardo, l’ordinanza 84, nella quale la mancanza di un doppio grado di giurisdizione di merito per motivi di fatto in materia di pensioni non è considerata arbitraria e incongruente, trovando giustificazione nelle specificità di questo tipo di giudizio, in quanto le questioni di fatto ben possono trovare una adeguata trattazione nel corso del previo procedimento amministrativo. Un giudizio di giustizia è rintracciabile anche nella “intrinseca irragionevolezza” della normativa sui riposi giornalieri dei genitori adottivi censurata (insieme alla diseguaglianza di cui si è detto supra) con la sentenza 104.  Questo tipo di controllo di costituzionalità spiega il ricorso a una sentenza sostitutiva, nella quale si dichiara la incostituzionalità della norma “nella parte in cui prevede che i riposi…si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, ‘entro il primo anno di vita del bambino’ anziché ‘entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia’”. Le esigenze che i riposi sono volti a tutelare, infatti, impongono una disciplina “adeguata al caso”, ovvero ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino.

Un richiamo all’eguaglianza sostanziale, di cui all’art. 3, comma 2, è contenuto nella sentenza 350, relativa alla possibilità della detenzione domiciliare per la madre di un figlio portatore di grave handicap, indipendentemente dall’età di quest’ultimo. La Corte, dopo aver sottolineato il particolare ruolo della famiglia nella socializzazione del soggetto disabile, la cui salute psico-fisica può essere notevolmente pregiudicata dall’assenza della madre, afferma che “la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al genitore condannato, convivente con un figlio totalmente handicappato, appare funzionale all'impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità”.

 

2.2. Diritti inviolabili

 

Nel campo della tutela risarcitoria del danno alla persona, la Corte ha invitato il giudice rimettente a una lettura conforme a Costituzione dell’art. 2059 del codice civile, da interpretare “nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge”. A tal fine si richiama la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, nella quale viene affermata “un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dot trina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona” (sentenza 233).

La necessità che la disciplina sul mobbing sia orientata alla salvaguardia della dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore sul luogo di lavoro (artt. 2 e 3, comma 1, Cost.) è affermata dalla sentenza 359.

 

2.3. Libertà personale

 

Riguardo alle  misure cautelari la Corte, chiamata a scrutinare la norma (art. 284, comma 5-bis codice di procedura penale) che preclude la concessione degli arresti domiciliari nei confronti di persona condannata per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, ha ribadito quanto già affermato in precedenti decisioni: “mentre la sussistenza in concreto di una o più delle esigenze cautelari prefigurate dalla legge (l'an della cautela) comporta, per definizione, l'accertamento, di volta in volta, della loro effettiva ricorrenza – non può invece ritenersi soluzione costituzionalmente obbligata quella di affidare sempre e comunque al giudice l'apprezzamento del tipo di misura in concreto ritenuta come necessaria (il quomodo della cautela): ben potendo tale scelta essere effettuata in termini generali dal legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti” (ordinanza 130).

Peraltro, si riafferma che “la determinazione delle ipotesi tassative, di per sé eccezionali, nelle quali è consentito adottare misure custodiali – tanto più nei confronti dei minori, per i quali vale un criterio di ulteriore assoluta eccezionalità – spetta al legislatore, ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, nel rispetto degli altri principi costituzionali e nei limiti della non manifesta irragionevolezza”; di conseguenza, la mancata previsione della misura nei confronti di minori per il delitto di furto (salve limitate eccezioni) non è irragionevole: rispecchia una scelta legislativa e non è in contrasto con norme costituzionali da cui si debba, in ipotesi, desumere la necessità di prevedere una misura custodiale (ordinanza 137).

 

2.4. Autonomia dei privati

 

Il tema dell’autonomia statutaria e gestionale delle persone giuridiche private è affrontato dalla sentenza 301, relativa alla nuova disciplina delle fondazioni di origine bancaria, avuto riguardo, come parametri, agli artt. 2, 18 e 41 Cost. (per quest’ultimo profilo, v. infra). In primo luogo, si afferma che “le singole previsioni legislative dei settori ammessi sono, sostanzialmente, riproduttive, per la loro ampiezza e varietà, di tutte le possibili attività proprie e caratteristiche delle fondazioni e non possono, quindi, sotto tale aspetto, ritenersi lesive della autonomia, gestionale e statutaria, di tali enti, i quali, come del resto ogni persona giuridica di diritto privato, devono essere caratterizzati da ‘uno scopo’ che ne impronta l'attività (v. artt. 16 e 27 del codice civile)”. Al contrario, la norma che accorda “all'Autorità di vigilanza, il potere di modificare, con regolamento, la legge in qualsiasi direzione, per di più senza indicazione di criteri, compatibili con la natura privata delle fondazioni e con la loro autonomia statutaria, idonei a circoscriverne la discrezionalità, viola i parametri costituzionali evocati”. La Corte afferma anche che “la destinazione ed il concreto impiego dei rilevanti mezzi finanziari di pertinenza delle fondazioni devono restare affidati alla autodeterminazione delle stesse, salva anche a tal proposito l'ammissibilità di forme di coordinamento compatibili con la natura di persone private delle fondazioni”, e che debbono essere interpretate in modo restrittivo (come limitate alla banca conferitaria e alle società con essa in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo) le norme sulle incompatibilità dei componenti degli organi della fondazione, in quanto, in caso contrario, sarebbe ingiustificatamente compressa, secondo quanto rilevato dai rimettenti, “la capacità delle persone di cui si tratta ed a ledere, al tempo stesso, la libertà delle fondazioni di stabilire la composizione dei propri organi. Con conseguente violazione degli artt. 2, 18 e 22 della Costituzione”.

   

2.5. Libertà religiosa

 

L’esercizio del diritto di professare la propria religione può essere limitato, così come altri diritti, quali la libertà personale o quella di circolazione e soggiorno, in conseguenza di misure di prevenzione, come la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Occorre tuttavia che “il legislatore eserciti la sua discrezionalità in modo equilibrato, per ‘minimizzare’ i costi dell'attività di prevenzione, cioè per rendere le misure in questione, ferma la loro efficacia allo scopo per cui sono legittimamente previste, le meno incidenti possibili sugli altri diritti costituzionali coinvolti. Infatti, nella configurazione di tutte le misure limitative della libertà della persona, e dunque anche delle misure di prevenzione, l'esercizio dei diritti costituzionali non può essere sacrificato oltre la soglia minima resa necessaria dalle misure medesime, cioè dalle esigenze in vista delle quali essa sia legittimamente prevista e disposta”.

Nel caso del diritto di libertà di culto in forma associata non è possibile quel contemperamento tra opposte esigenze che la legge ha realizzato in nome del diritto alla salute (per cui il giudice, caso per caso, può consentire l’allontanamento dal comune al fine della sottoposizione a cure del prevenuto): “la sospensione degli obblighi del sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno per consentire la partecipazione periodica e continuativa a cerimonie religiose sarebbe in insuperabile contraddizione con le esigenze in vista delle quali la misura di prevenzione è adottata, come risulta evidente sia dalla circostanza che l'autorizzazione dovrebbe valere in generale per tutta la durata della misura, sia dall'ovvia impossibilità di assicurare idonee misure di pubblica sicurezza nei luoghi di culto e durante la celebrazione di cerimonie religiose…D'altro canto, una volta considerato che la lamentata restrizione all'esercizio della propria professione di fede religiosa è condizionata da una situazione di fatto – la limitata diffusione sul territorio dell'organizzazione ecclesiastica – non si può escludere che, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, l'obbligo di soggiorno sia fissato, in conformità con la richiesta dell'interessato, in un comune dove tale organizzazione esista e nel quale la persona sottoposta alla misura di prevenzione vada a fissare la propria residenza” (sentenza 309).

 

2.6. Libertà di informazione

 

La garanzia del pluralismo nel servizio radiotelevisivo viene in rilievo nella sentenza 312, avente ad oggetto una legge della provincia di Bolzano, impugnata dal governo in via principale. In particolare, ad avviso del ricorrente, l’art. 21 Cost. sarebbe stato leso dalla norma che consente alla provincia di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi senza fornire alcuna garanzia circa i programmi oggetto di dette convenzioni. La Corte ha ritenuto sufficiente a garantire il pluralismo la possibilità che il comitato provinciale per le comunicazioni (“organo consultivo della Provincia per tutte le attività previste ai fini di un sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo ‘libero e pluralistico’”) esprima parere sulle produzioni oggetto delle convenzioni in questione. La medesima sentenza richiama anche il consolidato orientamento della Corte, secondo il quale “l'informazione esprime non tanto una materia, quanto ‘una condizione preliminare’ per l'attuazione dei principi propri dello Stato democratico e in tale ambito qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo investito di competenze di natura politica non può, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all'impiego dei mezzi di comunicazione di massa” (così già sentenza 29/1996).

 

2.7. Prestazioni patrimoniali imposte

 

Della riserva di legge dell’art. 23 Cost., riferibile anche alle norme procedimentali che disciplinano gli accertamenti presuntivi, è stato riaffermato il carattere relativo, in quanto la norma costituzionale “pone al legislatore l'unico obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa” (sentenza 105).

            Il contributo di solidarietà posto a carico di alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino un certo tetto (art. 37 della legge 488/1999) non ha natura tributaria, dovendosi inquadrarlo nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, in quanto costituisce una prestazione patrimoniale avente la finalità di sostenere gli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori. La previsione di contributi di solidarietà è scelta discrezionale del legislatore non  irragionevole, in quanto operata in attuazione dei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 della Costituzione, attraverso l'imposizione di un'ulteriore prestazione patrimoniale gravante solo su alcuni trattamenti previdenziali obbligatori superiori a un certo importo stabilito dalla legge, al fine di concorrere al finanziamento dello stesso sistema previdenziale (ordinanza 22).

 

 

2.8. Diritto di azione e di difesa. Giusto processo

 

Numerose sono, anche nel 2003, le decisioni in tema di diritto di difesa (art. 24) e di diritto a un giusto processo (art. 111) (si vedano anche, oltre a quelle richiamate infra, le ordinanze 143, 183, 225, 273, 355 e la sentenza 284).

Innanzitutto, viene ribadita la discrezionalità di cui gode il legislatore nella regolamentazione dei diversi istituti processuali e nella previsione di forme differenziate di garanzia con riguardo alla particolarità del rapporto dedotto in giudizio, nel rispetto del criterio della ragionevolezza (ordinanze 84 e 286, sentenza 203).

Su tale base, sono state rigettate questioni basate unicamente sulla comparazione tra procedimenti: ad esempio, quella relativa alle differenze esistenti tra il procedimento cui può ricorrere l’ente locatore nel caso di morosità dell’inquilino nelle locazioni di edilizia residenziale pubblica e il procedimento cui possono ricorrere i locatori nelle comuni locazioni abitative (sentenza 203). 

La discrezionalità del legislatore è richiamata anche riguardo alla scelta del regime di procedibilità: questa scelta “coinvolge la politica legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di giudizio di legittimità solo per vizio di manifesta irrazionalità”. In tale prospettiva, la scelta di prevedere la perseguibilità d'ufficio del delitto di lesioni colpose solo quando si tratti di fatti commessi con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (limitatamente, peraltro, ai casi di lesioni gravi e gravissime), e non anche in rapporto ai fatti commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 345, comma 1, cod. proc. pen.), “si risolve in un'opzione di politica legislativa che sfugge ad ogni contestazione di legittimità costituzionale: e ciò tanto più a fronte della circostanza che, nel primo caso, viene in rilievo un interesse, quale quello alla tutela del lavoro, che è oggetto di particolare considerazione da parte della stessa Costituzione” (ordinanza 178).

Nell’ordinanza 287, relativa alla omessa previsione di un generale obbligo, in capo al pubblico ministero, di ottemperare alla richiesta di specifici atti di indagine avanzata dall'indagato nella fase delle indagini preliminari, con il correlato obbligo di motivare l'eventuale rigetto della richiesta (art. 415-bis  cod. proc. pen.), precisato trattarsi di scelte legislative che non incontrano alcun limite in soluzioni costituzionalmente obbligate, si ribadisce che “il diritto di difesa – garantito oltretutto, nella fase delle indagini preliminari, anche dalla parallela investigazione difensiva – è conformato diversamente dal legislatore nelle varie fasi del processo, in ragione della differenza strutturale esistente tra la raccolta degli elementi necessari per la determinazione dell'esercizio dell'azione penale e l'attività di formazione della prova, quest'ultima propria della fase dibattimentale” (nello stesso senso, ordinanze 8 e 352).

Con specifico riferimento all’art. 111 Cost, riguardo al procedimento per decreto (art. 459 cod. proc. pen.), la Corte afferma che “il dettato costituzionale, da un lato, non impone che il contraddittorio si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e, soprattutto, che debba sempre essere collocato nella fase iniziale del procedimento stesso; dall'altro non esclude che il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa a suo carico possa essere variamente modulato in relazione alla peculiare struttura dei singoli riti alternativi”. In particolare, nel procedimento per decreto, “ove venga proposta opposizione, il contraddittorio tra accusa e difesa si esplica da quel momento in modo pieno, con le medesime modalità e garanzie previste nel procedimento ordinario, in un contesto in cui la notificazione del decreto viene a svolgere la mera funzione di informazione dei motivi dell'accusa”.

            Sotto il profilo della parità delle parti nel processo penale, l’art. 111 è stato evocato dai rimettenti anche in relazione alle spese, “non potendosi dire quel principio osservato se l'imputato, ingiustamente sottoposto a procedimento penale, dovesse restare gravato di tutti gli oneri della propria difesa”. La Corte ha respinto tale rilievo, affermando, da un lato, che dai lavori preparatori “con nettezza risulta che il principio della parità delle parti trova la sua concretizzazione nell'eguale diritto alla prova e nella regola che questa deve formarsi in contraddittorio, ma non comporta che i poteri e i mezzi di cui le parti sono dotate debbano essere gli stessi, essendovi invece, a questo riguardo, nel processo penale una naturale asimmetria che può essere bensì attenuata ma non eliminata, collegata, come è, allo jus puniendi che solo allo Stato può spettare”; dall’altro, che “nel processo penale, atteso l'ineliminabile squilibrio di posizioni, il problema non è quello della rifusione delle spese da parte dello Stato nel caso di infondatezza dell'azione penale esercitata, che non realizzerebbe alcuna parità di mezzi, ma del contemperamento tra l'esigenza dello Stato di svolgere la propria potestà punitiva a tutela della sicurezza collettiva e l'aspettativa del soggetto ingiustamente sottoposto al procedimento penale di vedersi ristorato degli eventuali pregiudizi subiti dall'uso illegittimo di quella potestà”. Per cui, “la condanna dello Stato al pagamento delle spese processuali non è soluzione imposta dalla Costituzione: non irragionevolmente il legislatore ha bilanciato le contrapposte istanze, entrambe espressive di valori costituzionali, sul piano della individuazione di ipotesi di responsabilità conseguenti all'esercizio dell'azione penale e più in generale dell'attività giudiziaria nei casi di dolo e colpa grave” (ordinanza 286).

Il principio di parità tra accusa e difesa è al centro  anche dell’ordinanza 110, ove si afferma che “esso – pacificamente già presente fra i valori costituzionali anche prima delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 1999 – non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, giacché una diversità di trattamento può essere, come nella specie, stabilita ragionevolmente, nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, proprio in ragione della peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero e degli ausili strutturali di cui, ratione officii, può avvalersi”. Analoga la premessa della pronuncia nella quale si è negato che il principio in questione fosse violato dalla norma (art. 582, comma 2, cod. proc. pen.) che “consente soltanto alle parti private ed ai difensori – e non anche al pubblico ministero – di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato”. Infatti, tale previsione, “si giustifica agevolmente in considerazione delle evidenti diversità di condizioni e status che caratterizzano i soggetti privati, da un lato, ed i magistrati del pubblico ministero, dall'altro, potendosi questi ultimi avvalere delle strutture del proprio ufficio e risultando, dunque, in concreto agevolati nella presentazione, eventualmente anche a mezzo di incaricato, dell'atto di impugnazione” (ordinanza 110).

Sul principio del giusto processo ritorna l’ordinanza 251 (relativa alla norma  secondo la quale l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali v'è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dall'invio all'assicuratore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della richiesta risarcitoria da parte del danneggiato: art. 22 legge 990/1969): “anche dopo la novella dell'art. 111 Cost., il legislatore continua a disporre di ampia discrezionalità in materia processuale, giacché la tendenziale garanzia della maggiore celerità possibile dei processi deve, tuttavia, tendere pur sempre ad una durata degli stessi che sia appunto ‘ragionevole’, in rapporto anche alle altre tutele costituzionali in materia…, a cominciare da quella relativa al diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., comprensivo anche del diritto di non essere inutilmente chiamato in giudizio”. D’altra parte, “l'art. 24 Cost., non comporta necessariamente l'assoluta immediatezza dell'esperibilità del diritto di azione”.

Viene riaffermata, in riferimento alla nuova disciplina del procedimento di liberazione anticipata (art. 69-bis legge 354/1975), “la piena compatibilità con il diritto di difesa di modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito: i quali, cioè, in ossequio a criteri di economia processuale e di massima speditezza, adottino lo schema della decisione de plano seguita da una fase a contraddittorio pieno, attivata dalla parte che intenda insorgere rispetto al decisum” (ordinanza 352).

Per irragionevole limitazione del diritto di difesa è dichiarata l’incostituzionalità sia dell'art. 438, comma 6, sia dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato. Tale pronuncia, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è estesa, negli stessi termini, all'art. 464, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato presentata dall'opponente a decreto penale (sentenza 169).

            Quanto alla tutela del principio di imparzialità-terzietà del giudice, l’art. 111 – è stato ribadito – “non introduce alcuna sostanziale innovazione o accentuazione…; sicché meramente nominalistico appare l'argomento che, in senso contrario, vorrebbe dedursi dalla locuzione “giudice terzo e imparziale”, quasi che essa sia espressiva di un nuovo valore di livello costituzionale e non già la sintesi di una serie di valori che connotano il modo in cui, nel suo complesso, l'ordinamento deve far sì che il giudice si ponga di fronte alla res iudicanda” (sentenza 240). Su tale base, si afferma che “certamente contraria – ma altrettanto certamente già prima della legge cost. n. 2 del 1999 – al principio di imparzialità-terzietà è la fusione, in un unico soggetto, delle funzioni del domandare e del giudicare sulla domanda, ma [che] ciò non implica la costituzionalizzazione del processual-civilistico principio della domanda e il bando di qualsiasi iniziativa officiosa”. Infatti, “l'iniziativa officiosa – prevista dal legislatore in ragione di peculiari esigenze di effettività della tutela giurisdizionale – non lede il fondamentale principio di imparzialità-terzietà del giudice, quando il procedimento è strutturato in modo che, ad onta dell'officiosità dell'iniziativa, il giudice conservi il fondamentale requisito di soggetto super partes ed equidistante rispetto agli interessi coinvolti”: ciò che avviene negli artt. 6 e 8 della legge fallimentare.

L’assenza di “un principio costituzionale del doppio grado della cognizione di merito” è ribadita dall’ordinanza 84, “non inerendo tale istituto alla garanzia del diritto di difesa, sicché il legislatore può diversamente strutturare il giudizio di appello”; infatti, “la garanzia della difesa si realizza non tanto con la duplicità della cognizione della causa da parte di giudici di merito diversi, ma con la possibilità concreta che nel processo vengano prospettate le domande e le ragioni delle parti, che non siano legittimamente precluse”.

Il rischio che “l'indiscriminata estensione a tutte le cause civili del criterio di competenza introdotto dall'art. 11 cod. proc. pen. [circa la competenza, per i procedimenti che vedono coinvolti magistrati, del giudice di altro distretto] sia suscettibile di risolversi – con riferimento a singole tipologie di controversie - nel sacrificio di interessi e valori costituzionalmente rilevanti”, è riaffermato dalla Corte, peraltro in una pronuncia, già citata, di inammissibilità, avendo il remittente chiesto una sentenza additiva in materia dove il legislatore deve fare uso dei suoi poteri discrezionali, apprezzando i caratteri dei diversi, possibili casi (sentenza 332).

In nome del diritto di difesa del contribuente è stata dichiarata l’incostituzionalità della norma (art. 60, ultimo comma, d.P.R. 600/1973) che prevedeva che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica; “il legislatore – ha stabilito la Corte – può, nell'esercizio della sua discrezionalità, prevedere che le variazioni di indirizzo, ai fini delle notificazioni da effettuarsi da parte dell'amministrazione finanziaria, non abbiano un effetto immediato, agevolando, in tal modo, l'attività dei relativi uffici ed assicurando una migliore tutela degli interessi di carattere generale di cui sono portatori. Tale differimento di efficacia, pur legittimo in linea di principio, va, tuttavia,  contenuto entro limiti tali da non pregiudicare, sacrificando l'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, l'esercizio del suo diritto di difesa”.

Alcune pronunce richiamano l’art. 112 Cost., evocando principi pacificamente affermati nella precedente giurisprudenza. Così, si afferma che “la citata norma costituzionale — stabilendo che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale — non esclude che l'ordinamento possa prescrivere determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione di essa” (ordinanza 178), e che “il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce, in sé, estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio della azione penale” (ordinanza 110).

Un’unica decisione torna sull’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in materia di incompatibilità del giudice. Era stata denunciata la mancata previsione della incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero qualora, nel corso del procedimento, lo stesso giudice abbia in precedenza applicato una misura cautelare personale nei confronti della medesima persona sottoposta alle indagini. In tal caso, peraltro, non ricorre – ad avviso della Corte – la sovrapposizione tra giudizi svolti da uno stesso giudice, inammissibile in base al principio del giusto processo, non potendosi ritenere “giudizio” la decisione che il giudice per le indagini preliminari è chiamato a prendere in tema di archiviazione, data la natura interlocutoria e sommaria (ordinanza 54).

 

2.9. Pene e misure di sicurezza

 

Anche nel 2003 la Corte ha adottato una di quelle pronunce, numerose negli ultimi anni, attraverso le quali si correggono o si eliminano automatismi legislativi, per dare spazio all'apprezzamento della situazione concreta da parte del giudice, con la conseguente possibilità per il giudice stesso di adottare diverse determinazioni nell'ambito delle previsioni legali come unico modo per realizzare il bilanciamento di diverse esigenze costituzionali (in particolare con riguardo all'esigenza di flessibilità e di individualizzazione della risposta penale nei confronti di soggetti minori).

Nella sentenza 253 è dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma (art. 222 codice penale) che imponeva al giudice, in caso di proscioglimento per infermità mentale per un delitto comportante una pena edittale superiore nel massimo a due anni, di ordinare il ricovero dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo minimo di due anni, o per un periodo più lungo in relazione all'entità della pena edittale prevista, senza consentirgli di disporre, in alternativa, misure diverse, pur quando in concreto tale prima misura non appaia adeguata alle caratteristiche del soggetto, alle sue esigenze terapeutiche e al livello della sua pericolosità sociale. La legge censurata, infatti, “adotta un modello che esclude ogni apprezzamento della situazione da parte del giudice, per imporgli un'unica scelta, che può rivelarsi, in concreto, lesiva del necessario equilibrio fra le diverse esigenze che deve invece necessariamente caratterizzare, questo tipo di fattispecie, e persino tale da pregiudicare la salute dell'infermo”. La sentenza afferma che “mentre solo il legislatore…può intraprendere la strada di un ripensamento del sistema delle misure di sicurezza, con particolare riguardo a quelle previste per gli infermi di mente autori di fatti di reato, e ancor più di una riorganizzazione delle strutture e di un potenziamento delle risorse, questa Corte non può sottrarsi al più limitato compito di eliminare l'accennato automatismo, consentendo che, pur nell'ambito dell'attuale sistema, il giudice possa adottare, fra le misure che l'ordinamento prevede, quella che in concreto appaia idonea a soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona, da un lato, di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale dall'altro lato”.

In un’altra decisione (sentenza 135) si ribadisce che il principio rieducativo enunciato nell’art. 27, comma 3, Cost., non è violato dalla norma (art. 4-bis, comma 1, legge 354/1975, sull’ordinamento penitenziario) che subordina alla collaborazione con la giustizia l’ammissione alla liberazione condizionale dei condannati alla pena dell’ergastolo per alcuni delitti. Trattandosi, infatti, di “collaborazione oggettivamente esigibile” e, pertanto, rimessa alla scelta del condannato, la norma “non impedisce in maniera assoluta e definitiva l'ammissione alla liberazione condizionale, ma ancora il divieto alla perdurante scelta del soggetto di non collaborare con la giustizia”.

Né il principio dell’art. 27, comma 3, Cost. è violato dalla norma (art. 51-bis legge 354/1975) che, nel caso di sopravvenienza di un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, impone al Tribunale di sorveglianza, ai fini della decisione sulla prosecuzione o sulla cessazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, di tenere conto in ogni caso del limite di pena di ancora da espiare stabilito nella misura di tre anni dall'art. 47, comma 1, del medesimo ordinamento per l'ammissione al beneficio, e non gli permette di valutare se permangano le condizioni per proseguire il percorso di rieducazione e di recupero sociale già avviato con la concessione della misura. Infatti, “in ossequio al principio della funzione rieducativa della pena, la nuova disciplina tiene conto dell'esigenza di non interrompere automaticamente, quale che sia l'entità della pena da espiare a seguito della sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo, la misura alternativa in corso, ferma restando la condizione generale di ammissibilità dell'affidamento in prova rappresentata dal limite di pena ancora da espiare” (ordinanza 139).

Sulla detenzione domiciliare è intervenuta la sentenza 350, che ha ritenuto in contrasto con il principio di ragionevolezza la norma (art. 47-ter, comma 1, lettera a, legge 354/1975) che “prevede un sistema rigido che preclude al giudice, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, di valutare l'esistenza delle condizioni necessarie per un'effettiva assistenza psico-fisica da parte della madre condannata nei confronti del figlio portatore di handicap accertato come totalmente invalidante”. Le situazioni messe a raffronto, ritenute “analoghe ed equiparabili fra loro” sono “quella della madre di un figlio incapace perché minore degli anni dieci, ma con un certo margine di autonomia, almeno sul piano fisico, e quella della madre di un figlio disabile e incapace di provvedere da solo anche alle sue più elementari esigenze, il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre rispetto ad un bambino di età inferiore agli anni dieci” (sentenza 350).

La discrezionalità del legislatore nel modulare le scelte punitive e nello stabilirne la misura, costantemente affermata dalla giurisprudenza costituzionale, è ribadita: “uno scrutinio che investa direttamente il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore è possibile soltanto ove l'opzione normativa contrasti con il principio di eguaglianza, sotto il profilo dell'assoluta arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza”. Di conseguenza, non è irragionevole un diverso trattamento del reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro rispetto a quello di omesso versamento delle ritenute fiscali del datore di lavoro quale sostituto d’imposta: infatti, “il mancato adempimento dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte I della Costituzione (artt. 1, 4, 35, 38 della Costituzione)” (ordinanza 206).

Il tema della determinatezza della fattispecie penale viene in rilievo nella ordinanza 347, in materia di definizione di armi da sparo. La Corte riafferma che “il principio di determinatezza dell'illecito penale — che il giudice  a quo, pur senza evocare l'art. 25, secondo comma, Cost., pone sostanzialmente a fondamento delle proprie censure — non può essere spinto fino al punto di imporre al legislatore una analitica definizione, in termini numerici, di tutte le componenti astrattamente suscettive di incidere sulla valutazione del fatto (definizione che rischierebbe di risultare comunque non esaustiva)”. Ciò che il rimettente lamentava, in realtà, altro non era che “un profilo attinente all'ordinaria verifica circa la rispondenza del fatto al modello legale tipico, che spetta al giudice risolvere con gli strumenti ermeneutici a sua disposizione”.

 

            2.10. Tutela della famiglia, della maternità e del minore

 

L’art. 30 Cost. non ammette un trattamento deteriore dei figli naturali rispetto ai figli legittimi. Sulla base di tale principio, molte volte affermato dalla Corte, è stato dichiarato incostituzionale l'art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986, nella parte in cui non esenta dall'imposta di registro i provvedimenti di determinazione del contributo di mantenimento fissato a carico del genitore naturale obbligato ed a favore del genitore affidatario. La Corte sottolinea che “la mancanza del rapporto di coniugio fra le parti non può giustificare la diversità di disciplina tributaria del provvedimento di condanna, in quanto ciò che rileva è che si è in presenza di identico provvedimento di quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole, in relazione al quale ricorrono le stesse considerazioni che militano a favore dell'esenzione tributaria qualora lo stesso sia assunto in tema di separazione e di divorzio. La circostanza che tale provvedimento è stato adottato, in un caso, in costanza di un rapporto di coniugio esistente o esistito e, nell'altro, in mancanza di tale rapporto, non giustifica in alcun modo la diversità di disciplina fiscale”. Tra l’altro, “l'esenzione, seppure posta a favore del destinatario delle somme, in realtà tutela il figlio minore per il cui mantenimento è disposta” (sentenza 202).

Peraltro, viene ribadito che “la convivenza more uxorio, basata sull'affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile, presenta caratteristiche così profondamente diverse dal rapporto coniugale da impedire l'automatica assimilazione delle due situazioni al fine di desumerne l'esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento” (ordinanza 204).

Tre pronunce intervengono sul tema dell’adozione.

Innanzitutto, va citata la già richiamata sentenza 104, che effettua un’ampia ricostruzione della evoluzione normativa e giurisprudenziale degli istituti a protezione della maternità e del minore, per giungere a stabilire che, in caso di adozione ed affidamento, i genitori possano godere dei riposi giornalieri, indipendentemente dall’età del bambino, nel primo anno dal suo ingresso nella famiglia (anziché, come avviene per i genitori naturali, nel primo anno di vita del bambino).

Quanto all’adozione di maggiorenni, la Corte ha ritenuto di non poter estendere al caso di adozione di maggiorenne da parte di soggetto che ha figli minori la ratio di precedenti decisioni,  volte a superare il divieto di adozione di maggiorenni per chi avesse figli maggiorenni, ma incapaci di esprimere la loro volontà (ordinanza 170).

Riguardo all’adozione internazionale, è stata dichiarata incostituzionale la disposizione (art. 72 d.lgs 151/2001) che non consentiva alle libere professioniste, a differenza di tutte le altre lavoratrici, di percepire l'indennità di maternità nei tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato nella famiglia, quando questi abbia superato i sei anni di età. “Le ragioni che hanno indotto il legislatore…a superare il limite dei sei anni di età per il trattamento di maternità nell'adozione internazionale, come risulta dalla relazione al disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja, – si afferma – sono essenzialmente individuabili nella valutazione relativa alle difficoltà derivanti dall'inserimento dei minori stranieri nella comunità familiare ed in quella scolastica, che aumentano in modo esponenziale con il crescere dell'età, richiedendo soprattutto nei primi tempi “un'assistenza particolare da parte dei nuovi genitori”. Le medesime ragioni ricorrono in tutte le adozioni internazionali, indipendentemente dall'attività lavorativa dei genitori adottanti: di conseguenza, la limitazione del diritto delle libere professioniste non solo è priva di autonoma ratio, ma urta in modo stridente con i principi costituzionali che impongono la tutela del minore” (sentenza 371).

In tema di minori stranieri, la Corte sostiene che una lettura meramente letterale della norma (art. 32, comma 1, d.lgs. 286/1998) che consente ai soli minori dati in affidamento (ma non a quelli sottoposti a tutela) di ottenere, al compimento della maggiore età, un permesso di soggiorno, “condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto dall'art. 30, secondo comma, e dall'art. 31, secondo comma, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza”, invitando pertanto il rimettente ad optare per la soluzione interpretativa che renda la disposizione conforme a Costituzione (sentenza 198).

            Quanto al processo minorile, è stato dichiarato incostituzionale l’art. 27, comma 4, del d.P.R. 448/1988, “nella parte in cui prevedeva che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto potesse essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo”. Alla luce “dell'art. 31, secondo comma, Cost. e dei principi enunciati nelle Convenzioni, nelle Regole e nelle Raccomandazioni internazionali in materia… – afferma la Corte – la tutela del preminente interesse del minore non può essere fatta meccanicisticamente coincidere con la sua immediata fuoruscita dal procedimento”, ma richiede che l'estromissione la più possibile sollecita dal circuito processuale non sacrifichi l'esigenza di garantire al minore le più complete opportunità difensive connesse alla formazione della prova in dibattimento. L'obiettivo di una rapida fuoruscita del minorenne dal circuito processuale non esclude cioè che debba comunque essere adottata la decisione a lui più favorevole, ponendolo nelle condizioni di ottenere, ove ne sussistano i presupposti, la formula di proscioglimento più adeguata alla natura del fatto contestato e ai profili soggettivi del suo comportamento. “La disciplina censurata – prosegue la sentenza – non contempera tali esigenze, posto che, se gli elementi di fatto e le circostanze idonei a dimostrare la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento emergono solo in dibattimento, o se l'imputato non ha potuto beneficiare del proscioglimento per irrilevanza del fatto nell'udienza preliminare, l'unica alternativa alla pronuncia di una sentenza di condanna è, come emblematicamente dimostrato dalla vicenda oggetto del giudizio a quo, il proscioglimento dibattimentale per concessione del perdono giudiziale. Ma tale esito, che presuppone un'affermazione di colpevolezza, realizza un livello di tutela dell'imputato minorenne certamente inferiore rispetto a quello assicurato dal proscioglimento per irrilevanza del fatto, i cui effetti processuali e sostanziali sono di gran lunga più favorevoli” (sentenza 149).

Circa la composizione del tribunale per i minorenni, la Corte non ha reputato che la sostituzione integrale della componente togata con magistrati del tribunale ordinario metta in pericolo la specializzazione del giudice minorile, finalizzata alla protezione della gioventù sancita dalla Costituzione. Infatti, “le esigenze costituzionali di tutela dei minori risultano soddisfatte dalla peculiare composizione del tribunale per i minorenni, il cui collegio è formato, oltre che da due magistrati togati, da due cittadini, un uomo e una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, nonché dall'apporto di altri operatori che ne preparano o fiancheggiano l'attività e dalle specifiche garanzie e modalità procedurali che caratterizzano il procedimento minorile” (ordinanza 330).

 

2.11. Tutela della salute

 

Il diritto alla salute è oggetto di alcune sentenze emesse nel giudizio in via principale.

La tutela della salute è, dopo la riforma del Titolo V, una materia di competenza legislativa concorrente, nella quale intervengono Stato e regioni. Tuttavia, la salute della persona è ritenuta un “bene che per sua natura non si presterebbe a essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali” (così  la sentenza 361, sul c.d. “fumo passivo”, su cui v. amplius infra). Inoltre, “interventi legislativi regionali…sono costituzionalmente illegittimi ove pretendano di incidere direttamente sul merito delle scelte terapeutiche in assenza di – o in difformità da – determinazioni assunte a livello nazionale, e quindi introducendo una disciplina differenziata, su questo punto, per una singola regione”. Peraltro, “la valutazione di illegittimità di norme regionali tendenti a vincolare le scelte terapeutiche non equivale in alcun modo al riconoscimento della liceità di pratiche (quali, in ipotesi, gli interventi di c.d. psicochirurgia) delle quali possa essere messa in discussione la natura stessa di terapie piuttosto che di interventi soltanto lesivi dell'integrità dei pazienti, e che, in questa seconda ipotesi, rientrerebbero nell'ambito di previsione di generali divieti” (sentenza 338).

Due pronunce intervengono in materia di farmacie.

La legge regionale che stabilisce limitazioni di orario, turni e ferie per le farmacie tende ad assicurare il diritto alla salute, il diritto degli esercenti le farmacie (condizionatamente al limite dell’utilità sociale) e l’efficienza del servizio pubblico farmaceutico. La Corte, richiamando un proprio precedente in materia (sentenza 446/1988), ha ribadito che “le finalità concrete che la legge vuol raggiungere con il contingentamento delle farmacie (assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio ed agli esercenti un determinato bacino d'utenza) vanno nello stesso senso di quelle che si vogliono conseguire con la limitazione dei turni e degli orari, in quanto, come è stato più volte osservato, l'accentuazione di una forma di concorrenza tra le farmacie basata sul prolungamento degli orari di chiusura potrebbe contribuire alla scomparsa degli esercizi minori e così alterare quella che viene comunemente chiamata la rete capillare delle farmacie. Esiste in altri termini, nella non irragionevole valutazione del legislatore, un nesso tra il contingentamento delle farmacie e la limitazione degli orari delle stesse, concorrendo entrambi gli strumenti alla migliore realizzazione del servizio pubblico considerato nel suo complesso” (sentenza 27).

            Inoltre, la Corte ritiene irragionevole la mancata previsione, per le farmacie comunali, del regime delle incompatibilità stabilito per l’attività del singolo farmacista privato: infatti, il divieto in questione “è stato posto dal legislatore proprio al fine di evitare eventuali conflitti di interesse, che possano ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico e, quindi, sul diritto alla salute” (sentenza 275).

            Secondo l’ordinanza 130, poi, non viola l’art. 32 Cost. la norma (art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale) per la quale non possono essere concessi gli arresti domiciliari nei confronti di chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, anche se, come nel caso di specie, trattasi di soggetto affetto da HIV e tossicodipendente, in quanto “l'art. 275 cod. proc. pen., …delinea un ‘sistema’ cautelare specifico nei confronti delle persone che versino in condizioni di salute particolarmente gravi, predisponendo un regime di particolare dettaglio per quanti siano affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, al fine di pervenire ad un articolato bilanciamento fra le plurime esigenze coinvolte e le misure applicabili nella specie; cosicché, configurandosi tale peculiare normativa come disciplina speciale per quelle categorie di soggetti, essa è certamente destinata a prevalere rispetto alla previsione dettata dalla norma oggetto di impugnativa”.

            Il diritto alla salute viene in rilievo anche nella citata sentenza 253, con la quale è dichiarato incostituzionale l’art. 222 codice penale (v. supra). Si afferma infatti che “per l'infermo di mente l'automatismo di una misura segregante e “totale”, come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando essa appaia in concreto inadatta, infrange l'equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione”.

 

2.12. Diritto al lavoro e giusta retribuzione

 

In materia lavoristica, meritano di essere segnalate due decisioni che confermano precedenti sentenze.

Innanzitutto, quanto al temporaneo svolgimento di mansioni superiori, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo la quale il principio di proporzionalità della retribuzione, di cui all'art. 36 della Costituzione, richiede che “il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza, ma non impone la piena corrispondenza al complessivo trattamento economico di chi sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato. In altri termini, lo svolgimento di mansioni superiori non implica l'automatica applicazione del corrispondente trattamento economico, ben potendo essere non pienamente omogenee le prestazioni lavorative effettuate”. Pertanto, non è incostituzionale la legge regionale che ha riconosciuto ai soggetti, che, pur appartenendo ad altra qualifica, hanno svolto temporaneamente funzioni apicali, un trattamento complessivamente inferiore a quello previsto per gli appartenenti alla qualifica superiore che svolgono tali funzioni. Tanto più che essa “ha riconosciuto il diritto ad un compenso aggiuntivo, costituito dalle indennità accessorie spettanti per l'esercizio di funzioni dirigenziali, garantendo così, almeno nel minimo essenziale, l'attuazione del principio di proporzionalità tra retribuzione e qualità del lavoro prestato” (sentenza 115).

            Quanto al divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, nel caso di crediti di lavoro, la Corte ne aveva dichiarato con la sentenza 459/2000 l’incostituzionalità limitatamente ai rapporti di diritto privato. Chiamata ad estendere la portata di tale decisione anche ai rapporti di lavoro pubblico (art. 22, comma 36, legge 724/1994), essa, pur confermando i principi cui si era ispirata, ha ritenuto la questione non fondata. “La materia concernente le conseguenze del ritardato adempimento dei crediti di lavoro non è estranea alla garanzia costituzionale della giusta retribuzione, giacché la puntualità della corresponsione del dovuto concorre, insieme alla congruità del suo ammontare, ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa attraverso il soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita. Questo…non significa [però] affatto che il meccanismo del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., debba ritenersi principio costituzionalizzato. Vuol dire solamente che il legislatore è libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un'effettiva  specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti”.  Inoltre, si fa rilevare che “la dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione - relativamente al rapporto di lavoro privato - risultava decisivamente fondata sulla constatazione che la norma impugnata poteva incentivare l'inadempimento del datore di lavoro, consentendogli di lucrare (con investimenti finanziari, pur privi di rischio) l'eventuale differenziale tra il rendimento dell'investimento ed il tasso di svalutazione. Siffatta ratio decidendi non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. La pubblica amministrazione infatti conserva pur sempre – anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato - una connotazione peculiare…, sotto il profilo…della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa”. Tanto più che “la norma impugnata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, e per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, giacché gli attribuisce automaticamente il beneficio della rivalutazione a titolo di maggior danno e lo esonera dall'onere della relativa prova” (sentenza 82).

 

2.13. Previdenza e assistenza

 

Varie pronunce si occupano, senza introdurre particolari elementi di novità rispetto al passato, dei trattamenti previdenziali.

Di solito, tra i parametri invocati, accanto all’art. 38 Cost.,  compare anche l’art.3, sia sotto il profilo della ragionevolezza che dell’eguaglianza. Ad esempio, si afferma che “non contrasta di per sé con il principio di uguaglianza un diverso trattamento applicato “alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo può costituire un elemento diversificatore” e che “la scelta del legislatore appare … giustificata in considerazione del fatto che la previsione interviene nella fase di transizione ad un nuovo regime giuridico” (ordinanza 162; in questo senso anche ordinanza 121).

Chiamata a controllare la costituzionalità della norma (art. 11, comma 2, legge 223/1991) che, ai fini del riconoscimento del trattamento speciale di disoccupazione previsto per i lavoratori licenziati da imprese edili nelle particolari circostanze ivi indicate, non include nel computo del periodo di diciotto mesi di lavoro effettivo, previsto quale presupposto per il conseguimento della prestazione, i periodi di astensione dal lavoro per infortunio sul lavoro o per malattia, la Corte ha rilevato che l’art. 38 Cost. non è violato, “in quanto l'ordinamento previdenziale prevede, per la disoccupazione involontaria nel settore edilizio, sia il trattamento ordinario di disoccupazione previsto come istituto di carattere generale, sia quello speciale… E pertanto l'eventuale mancanza dei requisiti previsti per l'ulteriore particolare trattamento di disoccupazione speciale, contemplato dalla norma impugnata in favore dei dipendenti di alcune imprese in situazioni ben determinate, non lascia il lavoratore sfornito della tutela generale contro la disoccupazione” (sentenza 285).

Manifestamente infondata è dichiarata la questione volta ad estendere ai lavoratori dipendenti in permesso sindacale la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (estesa dalla Corte, con sentenza 171/2002, ai lavoratori in aspettativa sindacale). Infatti, soltanto nel caso dell’aspettativa sindacale il sindacato, in quanto beneficiario della prestazione di c.d. lavoro sindacale, è tenuto a corrispondere all’INAIL il premio assicurativo, per cui le due fattispecie non sono comparabili. Neppure è violato, secondo la Corte, “il principio di adeguatezza della tutela previdenziale in caso di infortunio subìto dal lavoratore (art. 38, secondo comma, Cost.) considerato che…il nostro attuale sistema di sicurezza sociale non si è ancora evoluto nel senso della piena socializzazione del rischio di qualsiasi attività latamente riferibile ad una prestazione di lavoro, quale appunto è l'occasionale ed episodico svolgimento di attività sindacale” (ordinanza 136).

Quanto al trattamento pensionistico, in una questione relativa ai dirigenti generali dello Stato, si ribadisce che “il principio di proporzionalità del trattamento pensionistico alla quantità e qualità del lavoro prestato – che pure deve sussistere tanto al momento del collocamento a riposo del lavoratore, quanto successivamente – non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi” (ordinanza 162).

Riguardo, specificamente, al trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi (censurato in quanto coloro che hanno versato i contributi in due diversi regimi speciali previdenziali, rispettivamente per gli artigiani e per i commercianti, otterrebbero un trattamento deteriore rispetto a chi è stato soggetto a un’unica gestione) la Corte ha riaffermato che rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta circa l'estensione del meccanismo della “totalizzazione” dei periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali ai fini della misurazione della pensione” e che la soluzione adottata non è irragionevole, in quanto risponde all’esigenza di preservare gli equilibri finanziari delle diverse gestioni (sentenza 325).

Ampia discrezionalità al legislatore è riconosciuta anche in materia di anzianità convenzionale, qual è quella derivante dal riscatto degli anni di studio, con il solo limite della non arbitrarietà (ordinanza 121).

È stata riproposta alla Corte l’annosa questione dell’integrazione al minimo delle persone (v. già sentenza 18/1998). Essa ha ritenuto che “l'integrazione al minimo delle pensioni è già, di per sé, finalizzata ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita al lavoratore che, in mancanza di altri redditi di una certa consistenza, abbia maturato, sulla sola base dei contributi accreditati, il diritto ad un trattamento pensionistico di importo troppo esiguo per soddisfare i bisogni minimi di protezione della persona, sicché il riconoscimento dell'integrazione può considerarsi sufficiente per garantire il rispetto del principio costituzionale invocato, mentre in merito all'eventuale attribuzione di ulteriori benefici va riconosciuto al legislatore un margine di discrezionalità, anche in relazione alle risorse disponibili” (ordinanza 173).

La Corte, chiamata di nuovo ad occuparsi del seguito legislativo della propria sentenza 243/1993, sul computo dell’indennità integrativa speciale ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici, ha riaffermato che la legge 87/1994 rappresenta una risposta adeguata e tempestiva. “L'indennità di buonuscita ha bensì natura di retribuzione differita, ma anche (quanto meno, funzione) previdenziale ed assistenziale…sicché è quanto meno apodittico escludere radicalmente che operi il principio di solidarietà”. Va quindi escluso che “l'entità della contribuzione comporti, quale conseguenza costituzionalmente necessaria, una corrispondente entità nell'indennità di buonuscita dell'elemento sul quale la contribuzione è calcolata” (sentenza 87).

 

2.14.  Iniziativa economica privata

 

L’art. 41 Cost. è stato evocato come parametro nelle ordinanze di rimessione relative alla nuova disciplina delle fondazioni bancarie, in particolare quanto alla limitazione dei “settori ammessi”, nei quali cioè è possibile l’intervento di dette fondazioni. La Corte ha rilevato che, “anche a voler ritenere la norma costituzionale invocata comprensiva di quegli enti, come le fondazioni, per definizione privi di scopo di lucro (v. art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999), è sufficiente osservare che le disposizioni censurate – che attengono…alla necessaria individuazione dello ‘scopo’ della persona giuridica – non sono in alcun modo limitative della libertà di autodeterminazione delle stesse fondazioni, nel concreto svolgimento della loro attività” (sentenza 301).

Relativamente all’apertura, in una regione, di una filiale di un’agenzia di viaggi già autorizzata in altra regione, la Corte ha affermato che l’obbligo di comunicare  l’apertura della filiale “non lede la libertà di iniziativa economica, poiché con esso non si pone alcun vincolo alle scelte dell'impresa riguardo alla propria articolazione territoriale; tanto meno può considerarsi onere procedimentale in grado di ostacolare la libera circolazione dei fattori produttivi e l'esercizio del diritto al lavoro”. Al contrario, contrasta con gli artt. 41 e 120 Cost. la previsione, per l'apertura di filiali, di un onere economico ulteriore, nella forma dell'integrazione del deposito cauzionale, rispetto a quello già sostenuto inizialmente. Quest'obbligo, prosegue la sentenza, “lede il diritto dell'imprenditore di modulare a sua scelta l'organizzazione territoriale dell'agenzia di viaggi e al tempo stesso, gravando l'impresa di oneri economici aggiuntivi, costituisce un illegittimo ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose, nonché all'esercizio del diritto al lavoro su tutto il territorio nazionale” (sentenza 375).

 

2.15. Proprietà

 

La reiterazione o la proroga di vincoli urbanistici  espropriativi  comporta la necessaria indicazione di un termine e di un indennizzo, diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata. “L'obbligo specifico di indennizzo deve sorgere una volta superato il primo periodo di ordinaria durata temporanea del vincolo (nella specie 10 anni, secondo la legge regionale denunciata, trattandosi di piano di edilizia popolare), da considerarsi come periodo di franchigia da ogni indennizzo, quale determinato dal legislatore entro limiti non irragionevoli, riconducibili alla normale sopportabilità del peso gravante in modo particolare sul singolo” (sentenza 148).

La proroga della sospensione delle procedure di esecuzione forzata per il rilascio di immobili ad uso abitativo, nei confronti di inquilini appartenenti a determinate categorie ritenute suscettibili di particolare protezione, non lede il diritto di proprietà in quanto “può trovare una giustificazione nella  fase transitoria di passaggio dal precedente regime vincolistico al nuovo sistema delle locazioni e nelle iniziali esigenze di approntamento delle misure atte ad incrementare la disponibilità di edilizia abitativa per i meno abbienti in situazione di particolare difficoltà; ciò  al fine di consentire loro di trovare un idoneo alloggio in base alla propria capacità finanziaria, con il concorso di istituti predisposti o agevolati dalle pubbliche autorità preposte e responsabili del settore. La sospensione  della esecuzione per rilascio costituisce un intervento eccezionale che può incidere solo per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato sul diritto alla riconsegna di immobile sulla base di un provvedimento giurisdizionale legittimamente ottenuto. In tale periodo transitorio (con oneri, si noti, come nella specie, a carico di soggetti privati) può rientrare la proroga, stabilita con la disposizione contestata” (sentenza 310).

È stata poi ritenuta lesiva del diritto di proprietà la norma (art. 52 d.lgs. 490/1999) secondo la quale non sono soggetti ai provvedimenti di rilascio previsti dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani quegli studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili è tutelato, per il suo storico valore, da un provvedimento ministeriale che ne prescrive l'inamovibilità da uno stabile, del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso. Essa, infatti determina una compressione irragionevole del diritto di proprietà, in quanto l’intento perseguito (in attuazione dell’art. 9 Cost.), poteva già considerarsi attuato sulla base di numerose altre previsioni contenute nella medesima normativa: la misura, pertanto, è “esuberante rispetto alla finalità di tutela perseguita” (sentenza 185, già citata).

 

2.16. Accesso alle cariche elettive

 

La Corte è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi in tema di agevolazioni della partecipazione femminile alle cariche pubbliche. Non si è considerata lesiva degli artt. 3, comma 1, e 51 Cost. la norma della regione Valle d’Aosta secondo la quale le liste elettorali devono comprendere, a pena di esclusione, candidati dei due sessi (sentenza 49). Essa, infatti, non esplica alcuna incidenza sul contenuto dei diritti fondamentali dei cittadini, dell’uno o dell’altro sesso: non introduce ulteriori requisiti di eleggibilità, né può essere qualificata come una di quelle “misure legislative, volutamente diseguali”, che “possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica, o, più in generale, per compensare e rimuovere le disuguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali)”, ma che la Corte ha ritenuto non possano “incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali”, tra cui, in particolare, il diritto di elettorato passivo (sentenza 422/1995). Infatti, la norma impugnata, secondo la Corte, non prevede “alcuna misura di ‘disuguaglianza’ allo scopo di favorire individui appartenenti a gruppi svantaggiati, o di ‘compensare’ tali svantaggi attraverso vantaggi legislativamente attribuiti”. Non si è ritenuto intaccato neppure “il carattere unitario della rappresentanza elettiva che si esprime nel consiglio regionale, non costituendosi alcuna relazione giuridicamente rilevante fra gli elettori, dell'uno e dell'altro sesso e gli eletti dello stesso sesso”. La norma stabilisce soltanto un vincolo alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che presentano le liste, vincolo che “può senz'altro ritenersi una legittima espressione sul piano legislativo dell'intento di realizzare la finalità promozionale espressamente sancita dallo statuto speciale in vista dell'obiettivo di equilibrio della rappresentanza”. Infatti, la legge costituzionale 2/ 2001, integrando gli statuti delle regioni ad autonomia differenziata, ha espressamente attribuito alle leggi elettorali regionali il compito di promuovere “condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali”, e ciò proprio “al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi”. D’altra parte, tale finalità era già stata riconosciuta “positivamente apprezzabile dal punto di vista costituzionale” dalla Corte, nella sentenza con la quale (422/1995) era stata dichiarata l’incostituzionalità di diverse disposizioni di legge prevedenti l'obbligo di riservare a candidati di ciascuno dei due sessi quote minime di posti nelle liste per le elezioni delle camere e dei consigli regionali e comunali.

            In materia di ineleggibilità, la Corte ha ribadito (riprendendo la sentenza 287/1997) che l’art. 51 Cost., “riferendosi ai ‘requisiti’ per l'accesso alle cariche elettive, sottintende il bilanciamento di interessi, cui la relativa legislazione primaria è direttamente chiamata dalla Costituzione;  bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo, da un lato, e, dall'altro lato, la tutela delle cariche pubbliche, cui possono accedere solo coloro che sono in possesso delle condizioni che tali cariche, per loro natura, appunto ‘richiedono’. Tra tali condizioni richieste all'aspirante candidato possono ben essere  comprese non solo l'inesistenza di incarichi tali da determinare indebite influenze sulla par condicio della competizione elettorale, ma anche l'inesistenza di incarichi la cui titolarità sia ritenuta incompatibile con la candidatura in questione" (sentenza 306). Nel caso di specie, l’art. 51 non è stato ritenuto violato dalla norma che prevede la ineleggibilità alla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana dei “capi servizio…degli uffici statali che svolgono attività nella regione”. Essa infatti si riferisce a una categoria precisamente circoscritta, e non contrasta con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale “le cause di ineleggibilità, per essere conformi al principio dell'art. 51 Cost., devono considerarsi di stretta interpretazione e comunque contenute entro i limiti rigorosamente necessari per il soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse”, con la conseguente incostituzionalità di cause di ineleggibilità dai confini generici ed elastici, suscettibili di essere dilatate in sede interpretativa sino a ricomprendere le situazioni più diverse.

 

2.17. Voto degli italiani all’estero

 

La disciplina relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani stabilmente residenti all’estero (previsto dall’art. 48 Cost., come modificato a seguito della legge costituzionale 1/2000), è sfiorata dalla Corte nell’ordinanza 195, con la quale si dichiara inammissibile il conflitto promosso dal comitato promotore di un referendum, secondo il quale l’esercizio del voto per corrispondenza da parte degli elettori stabilmente residenti all'estero, previsto dalla legge 459/2001, sarebbe stato in contrasto con “la segretezza del voto, proclamata dall'art. 48 della Costituzione”. Secondo i ricorrenti, vi sarebbe stata altresì violazione, da parte della stessa legge e del regolamento attuativo, delle regole democratiche in materia di campagne elettorali. La Corte ha affermato che, nel caso in cui si “fosse indotta in ipotesi ad accogliere i rilievi di costituzionalità relativi alla introduzione del voto per corrispondenza, si [sarebbe determinata] la conseguenza di rendere assai più difficile l'espressione del voto degli italiani residenti stabilmente all'estero”,  e che  le “presunte lacune o inadeguatezze della disciplina contenuta nella legge e nei regolamenti impugnati…non [avrebbero potuto] costituire oggetto sindacabile nella presente sede, trattandosi di scelte lasciate alla discrezionalità del legislatore, specie ove si consideri la necessaria attuazione di nuove norme costituzionali relative allo svolgimento di procedimenti elettorali nel territorio di Stati esteri”.

  

2.18. Tributi

 

Riguardo alle disposizioni contenenti agevolazioni e benefici tributari, si conferma che, “quali che ne siano le finalità, costituiscono il frutto di scelte discrezionali del legislatore, sicché la Corte non può estenderne l'ambito di applicazione”. Peraltro, questa estensione, si è ribadito, “è consentita quando lo esiga…ratio dei benefici stessi” (sentenza 202, con la quale si esentano dall’imposta di registro i provvedimenti di determinazione del contributo di mantenimento a carico del genitore naturale). Tali disposizioni possono essere ritenute lesive del canone di ragionevolezza nei soli casi della palese arbitrarietà o irrazionalità. Ciò vale a maggior ragione quando la questione di costituzionalità sia diretta a limitare, e non ad ampliare il beneficio, risultando quindi sollevata in malam partem. Pertanto, “nessun dubbio può sussistere sulla legittimità della concessione di un beneficio fiscale relativo [ai soli] immobili di interesse storico o artistico, apparendo tale scelta tutt'altro che arbitraria o irragionevole, in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall'art. 9, secondo comma, della Costituzione” (sentenza 346).

Non è manifestamente irragionevole l’esclusione da un’agevolazione fiscale (dettata con l’intento, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo di cui all’art. 44 Cost., di incentivare l’attività agricola) di coloro che – per il limitato numero di giornate lavorative che la coltivazione dei fondi di loro proprietà richiede ovvero per il fatto di godere di trattamenti pensionistici – all’evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito (ordinanza 336).

Molte delle questioni sollevate in materia tributaria invocano come parametro (da solo, o unitamente all’art. 53) il principio di eguaglianza. Un esempio è costituito dalla questione decisa con la sentenza 98, relativa alla base imponibile per il calcolo dell’INVIM per gli immobili (strumentali delle società) esenti dall’INVIM decennale. Si lamentava una disparità di trattamento rispetto agli immobili assoggettati all’INVIM decennale, poiché il valore iniziale assunto come riferimento per gli immobili strumentali è quello della data di acquisto e non, come avviene per gli altri, della scadenza dell’ultimo decennio di possesso. La Corte ha affermato che non può “dubitarsi della coerenza sistematica della norma censurata, là dove prevede che, in caso di trasferimento degli immobili strumentali, ai fini della determinazione della base imponibile debba assumersi come valore iniziale quello della data di acquisto. E' questa, infatti, una logica conseguenza della scelta, operata dal legislatore, di assoggettare i suddetti immobili al solo prelievo all'atto del loro trasferimento, e non anche al prelievo periodico”. Scelta, quest’ultima, la cui ratio è che per gli immobili strumentali non esiste il rischio di elusione dell’imposta che c’è, invece, per gli altri (e che spiega l’esistenza stessa dell’INVIM decennale).

 



Torna all'indice     <<  6 - 7 - 8 - 9 - 10  


Note legali    Accessibilità    Avvertenze   

Piazza del Quirinale, 41 - 00187 Roma tel. 0646981 - fax. 064698916 - ccost@cortecostituzionale.it
Versione WORD La giustizia costituzionale nel 2003 Versione PDF La giustizia costituzionale nel 2003