III. Il
contenuto delle decisioni
1. Le fonti del diritto
1.1. Leggi retroattive e di
interpretazione autentica
Il legislatore ha il potere di precisare per il passato il
significato, ascrivibile a una tra le possibili varianti di senso del testo
originario, di una disposizione, purché la portata retroattiva non violi altri
principi costituzionali. Pertanto, qualora a un indirizzo giurisprudenziale
prevalente se ne contrapponga un altro, consistente anche se minoritario, deve
escludersi la illegittimità costituzionale della norma di interpretazione
autentica. Né può sostenersi che la norma interpretativa incida sulla certezza
dei rapporti giuridici, in quanto tale effetto è insito nel fenomeno stesso
dell'interpretazione autentica (sentenze 26 e 341).
Una
volta ritenute ammissibili le leggi di interpretazione autentica, il problema
riguarda non tanto la natura della legge, quanto piuttosto i limiti che incontra
la sua portata retroattiva. Il divieto di retroattività della legge – pur
costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale
dell'ordinamento, cui il legislatore ordinario deve di regola attenersi – non è
stato elevato a dignità costituzionale, salva, per la materia penale, la
previsione dell'art. 25 della Costituzione; e quindi il legislatore, nel
rispetto di tale previsione, può emanare norme con efficacia retroattiva
– interpretative o innovative che siano – purché la retroattività
trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti
con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti.
Nel
caso deciso con la sentenza 291, “la norma censurata supera il vaglio di
ragionevolezza (art. 3, primo comma, Cost.), in quanto il legislatore si è
limitato ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già
contenuto e riconoscibile nel novero delle esegesi plausibili, costituendo ‘una
delle possibili letture del testo originario’”. Siffatta originaria plausibilità
esclude anche ogni lesione del principio di affidamento: se questo è, in linea
di principio, violato da disposizioni retroattive “che trasmodino in regolamento
irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori”, ciò non
accade nel caso in esame, in quanto si trattava di questione controversa, nella
quale si poneva un “obiettivo dubbio ermeneutico”.
1.2. Leggi
provvedimento
Riguardo alla legge regionale che istituisce un nuovo
comune, la Corte ha affermato che si tratta di una tipica legge provvedimento,
adottata sulla base di un procedimento disciplinato, in ogni aspetto, dalla
legge generale. “La legge provvedimento, che non innova e tanto meno si
sovrappone alla legge generale, sostituendola pro
parte, è attuativa della scelta compiuta con quest'ultima, la quale dunque
non può considerarsi estranea al…giudizio” (sentenza 47).
1.3. Decreti-legge
Il sindacato sulla sussistenza dei presupposti di necessità
e di urgenza, nel caso di un decreto legge convertito, deve limitarsi alla
“evidente mancanza”, che non può essere sanata dalla legge di conversione,
configurando un vizio in procedendo della stessa. Il
ricorso alla decretazione d’urgenza è giustificato, nel caso di un decreto-legge
di interpretazione autentica, in quanto dai lavori parlamentari risulta
che il punto controverso ha formato oggetto di un ampio dibattito ed emerge che
la funzione della norma è di evitare l’ulteriore proliferare di un contenzioso
già imponente avente conseguenze nelle relazioni sindacali nel settore
dell’autotrasporto (sentenza 341).
1.4. Leggi di delegazione e decreti
legislativi
È ammissibile, come più volte affermato in passato, il
ricorso alla delegazione legislativa per l’introduzione di nuove norme penali,
sulla base dell’equiparazione fra legge e atti aventi forza di legge ai fini del
rispetto della riserva di cui all’art. 25 Cost. “Il livello di specificazione
dei principi e criteri direttivi può in concreto essere diverso da caso a caso,
anche in relazione alle caratteristiche della materia e della disciplina su cui
la legge delegata incide, ma, in ogni modo, esso non ha a che vedere con le
esigenze di determinatezza della norma incriminatrice, nella specie soddisfatte
dalla formulazione del decreto legislativo” (ordinanza 134). Peraltro, nelle
materie coperte da riserva assoluta di legge, come quella dell’art. 25,
l’esistenza della delega non può essere desunta dalla mera “connessione” con
l’oggetto della delega stessa (nel caso deciso con la sentenza 212, la delega
aveva a oggetto le spese di giustizia, mentre il decreto legislativo disciplina
la materia delle pene pecuniarie).
Riguardo alla delega per il conferimento di funzioni
amministrative alle regioni e agli enti locali, la Corte riafferma che “che il
riferimento a ‘clausole generali’, come quelle relative agli interessi e alla
promozione dello sviluppo delle comunità regionali e locali, o quelle relative
alla localizzabilità delle funzioni nei rispettivi territori, accompagnate
dall'indicazione di principi, quali quelli di sussidiarietà, completezza,
efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione,
omogeneità, adeguatezza, differenziazione, appare sufficiente a delimitare
l'area della delega, in coerenza con un disegno di decentramento e di
allocazione dei compiti amministrativi tra i diversi livelli territoriali di
governo” (sentenza 125).
Quando si tratta di leggi che delegano il governo ad
attuare direttive comunitarie afferenti a molteplici materie, elevato è il
rischio che i principi e criteri direttivi risultino “di non facile
interpretazione”. Da qui l’invito al legislatore “affinché impieghi formule [il
più possibile] precise” (ordinanza 134).
Per quanto riguarda il giudizio di conformità della norma
delegata alla norma delegante, esso “si esplica attraverso il confronto tra gli
esiti di due processi ermeneutici paralleli, tenendo conto delle finalità che,
attraverso i principi ed i criteri enunciati, la legge delega si prefigge con il
complessivo contesto delle norme da essa poste e tenendo altresì conto che le
norme delegate vanno interpretate nel significato compatibile con quei principi
e criteri, in quanto la delega legislativa non fa venir meno ogni
discrezionalità del legislatore delegato, che risulta più o meno ampia a seconda
del grado di specificità dei principi e criteri fissati nella legge delega;
sicché, per valutare di volta in volta se il legislatore delegato abbia ecceduto
tali – più o meno ampi – margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata
sia ad essa rispondente” (sentenza 199; così anche sentenze 25 e 125).
L’art. 76 Cost. non elimina ogni margine di scelta
nell’esercizio della delega: esso “non osta all'emanazione di norme che
rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle
scelte espresse dal legislatore delegante; va escluso, infatti, che le funzioni
del legislatore delegato siano limitate ad una mera ‘scansione linguistica’
delle previsioni dettate dal delegante, essendo consentito al primo di valutare
le situazioni giuridiche da regolamentare e di effettuare le conseguenti scelte,
nella fisiologica attività di ‘riempimento’ che lega i due livelli normativi,
rispettivamente, della legge di delegazione e di quella delegata” (sentenza
199).
In ordine alla delega per la “revisione” e il “riordino”
della legislazione concernente la circolazione stradale, la Corte ribadisce che
tali intenti, “in quanto possono comportare l'introduzione di innovazioni della
preesistente disciplina, esigono la previsione di principi e di criteri
direttivi, idonei a circoscrivere le scelte discrezionali del Governo”;
pertanto, una previsione contenuta nel decreto delegato in assenza di una
direttiva del legislatore delegante rappresenta una innovazione sostanziale, in
violazione dell’art. 76 Cost. (sentenza 239).
Circa una delega mirata al “coordinamento” delle
disposizioni vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province, la
Corte puntualizza che “coordinare (non solo formalmente) vuol dire…anche
adeguare la disciplina al nuovo quadro complessivo, derivato dal sovrapporsi,
nel tempo, di norme dettate in vista di situazioni e di assetti diversi, anche
eliminando dai testi legislativi norme la cui ratio
originaria non trova più rispondenza nell'ordinamento, e che quindi non
appaiono più razionalmente riconducibili, quanto meno nella loro portata
originaria, all'assetto in vigore” (sentenza 220).
1.5. Norme di attuazione degli
statuti speciali
La riserva di competenza in favore delle norme di
attuazione degli statuti speciali, che non possono essere modificate con legge
ordinaria, ma solo secondo la procedura appositamente prevista dagli statuti, è
affermata, a seguito della legge cost. 2/1993, anche con riferimento alla
regione Valle d’Aosta (che fino a tale data non disponeva di norme di
attuazione). A maggior ragione le norme di attuazione non possono subire deroghe
da parte di regolamenti, sia pure di delegificazione (sentenza 38).
1.6. Regolamenti statali
Nel caso di regolamenti di delegificazione, la Corte ha
ribadito che, qualora il regolamento vada oltre i limiti della materia su cui è
abilitato a disporre, la clausola abrogatrice delle norme di leggi anteriori
resta inoperante, non perfezionandosi pertanto la sostituzione delle
disposizioni di rango legislativo con quelle di natura secondaria. Spetta
comunque ai giudici rimettenti valutare i rapporti tra le norme con forza di
legge e le disposizioni che le riproducono o le modificano in atti di natura
regolamentare adottati fuori della materia che la legge prevede come
suscettibile di “delegificazione” (sentenza 239).
1.7. Diritto comunitario
I principi enunciati nelle decisioni della Corte di
giustizia, rese nell’ambito del giudizio a seguito di rinvio pregiudiziale
disciplinato dall’art. 234 del Trattato, si inseriscono direttamente
nell'ordinamento interno, con il valore di jus
superveniens, condizionando e determinando i limiti entro i quali la norma
nazionale conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice
nazionale (ordinanza 62, che riprende la precedente 255/1999 e la sentenza
113/1985, che aveva affermato la diretta applicabilità delle sentenze
interpretative della Corte di giustizia).
1.8. Diritto internazionale
Scarse sono, nell’anno 2003, le pronunce che contengono
riferimenti espliciti al diritto internazionale. Si segnala la sentenza 149 sul
processo minorile, nella quale si evocano, per sostenere la tutela del
preminente interesse del minore ad una rapida uscita dal
processo, accanto all’art. 31 Cost., “i principi enunciati nelle Convenzioni,
nelle Regole e nelle Raccomandazioni internazionali in materia, a cui questa
Corte si è ripetutamente richiamata”.
1.9. Aspetti di drafting dei testi normativi
Un significativo cenno in ordine alle tecniche di redazione
dei testi normativi è contenuto nella sentenza 314, relativa a una legge della
regione siciliana, che la Corte afferma essere formulata “come di consueto ma
non perciò meno reprensibilmente, attraverso multipli rinvii che ne rendono
impossibile la diretta percezione del significato”. Questo rilievo colloca la
decisione nella linea giurisprudenziale propria di altre Corti, che considerano
costituzionalmente illegittime, in quanto in violazione del principio di
certezza del diritto, le formule legislative che valgono a dissimulare la
portata normativa.