II. Gli
altri giudizi
1. Il conflitto di attribuzioni tra Stato e regioni
1.1. Considerazioni introduttive
Nel corso del 2003, 23 sono le pronunce che risolvono
conflitti intersoggettivi (pari al 6,02% dell’attività della Corte, contro il
2,24% dell’anno precedente), tutte adottate a seguito di udienza pubblica. Si
tratta di 18 sentenze e di 5 ordinanze, due di manifesta inammissibilità
(ordinanze 30 e 79) per inidoneità dell’atto oggetto del conflitto, due di
cessazione della materia del contendere (ordinanze 53 e 168), una di estinzione
del processo per rinuncia (ordinanza 24). Soltanto una decisione è conseguenza
di un ricorso statale, mentre ben 22 derivano da ricorsi delle regioni e delle
province autonome, a conferma di una tendenza ormai radicata. L’unico ricorso
statale (deciso con sentenza 13) concerne l’esercizio del c.d. “potere estero”.
Tra le decisioni relative a ricorsi regionali, 3 hanno ad oggetto sentenze
(sentenze 29, 276, 326), le altre riguardano atti amministrativi o regolamenti.
Aspetto caratterizzante le pronunce sui conflitti dell’anno
2003 (soltanto 8 decisioni affrontano il merito della controversia) è il
tentativo della Corte di salvaguardare il “tono costituzionale” del conflitto,
tenendo netta la linea di frontiera che lo separa dagli “ordinari rimedi
giurisdizionali” (su questo, ampiamente, la sentenza 95).
La maggior parte delle pronunce (17) risolvono conflitti
promossi prima della legge costituzionale 3/2001, e utilizzano quindi a
parametro disposizioni contenute nel vecchio Titolo V. Soltanto in un caso il
sopravvenire del nuovo parametro determina conseguenze sul giudizio: la sentenza
329 dichiara inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse alcuni
conflitti regionali sorti a seguito di un decreto del presidente del consiglio
in materia di tutela della salute poiché: a) sulla base dell’art.117, comma 6,
lo Stato non ha più il potere di emanare questo tipo di atto; b) l’atto medesimo
non ha avuto alcuna attuazione; c) le regioni possono sostituire la disciplina
dettata dall’atto impugnato. Questo, peraltro, in forza del principio di
continuità, mantiene la propria vigenza nell’ordinamento, pur assumendo
carattere cedevole.
La Corte ribadisce la inapplicabilità dell’istituto
dell’acquiescenza ai giudizi per conflitto, trattandosi di istituto
incompatibile con la indisponibilità delle competenze di cui si controverte
(sentenze 39 e 95).
1.2. Il profilo soggettivo
Quanto ai soggetti ricorrenti, la Corte riafferma che gli
enti locali (nella specie, i comuni) non possono proporre conflitto di
attribuzione, neppure dopo la riforma del Titolo V, in quanto “nessun elemento
letterale o sistematico consente…di superare la limitazione soggettiva che si
ricava dagli art. 134 della Costituzione e 39, terzo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87” (sentenza 303).
1.3. Il profilo oggettivo: l’atto
lesivo
Riguardo all’atto che dà luogo al conflitto, è affermata la
idoneità dei regolamenti di delegificazione, che non possono essere impugnati in
via principale (sentenza 302), mentre la Corte ribadisce che i conflitti tra
enti non possono riguardare atti legislativi (sentenza 303).
Numerose sono le pronunce di inammissibilità (o di
manifesta inammissibilità) per inidoneità dell’atto ad essere lesivo della sfera
di competenza costituzionale: è questo il caso di “istruzioni ministeriali”
relative ad una fase interna e provvisoria del procedimento (sentenza 97),
di istruzioni sulle modalità di versamento dei tributi che non incidono sulla
loro ripartizione tra Stato e regione siciliana (ordinanze 30 e 79), di un atto
meramente esecutivo di una precedente legge non impugnata (sentenza 113), di un
atto che non preclude un successivo esercizio delle competenze che la ricorrente
rivendica (sentenza 265, nella quale si precisa la mancanza dell’interesse a
ricorrere), di una nota della ragioneria generale dello Stato, che costituisce
“all’evidenza esercizio di normale attività interpretativa da parte di organi
istituzionalmente chiamati a svolgerla” (sentenza 95). Inammissibile è anche il
conflitto volto a rivendicare funzioni “invocando la titolarità del bene cui
ineriscono” (nel caso, il demanio marittimo, sentenza 150), ed è ribadita la
inammissibilità del conflitto che si traduca in una vindicatio rei (sentenza 95). Nel caso di conflitto su
atti giurisdizionali, la Corte riafferma la inammissibilità di conflitti volti
non a contestare la riconducibilità dell’atto alla funzione giurisdizionale, ma,
semplicemente, errores in iudicando (sentenze 29,
276 e 326).
1.4. La definizione del
giudizio
La cessazione della materia del contendere è stata
dichiarata in tre casi: per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte
(sentenza 265), a seguito di concorde valutazione delle parti, condivisa dalla
Corte (ordinanza 53), perché l’atto impugnato è stato annullato dal TAR con
sentenza passata in giudicato (ordinanza 168).
Due di queste decisioni (ordinanze 53 e 168) mostrano i
rischi di sovrapposizione del conflitto tra enti con il giudizio amministrativo:
in entrambi i casi, infatti l’atto oggetto del conflitto era stato impugnato
anche di fronte al giudice amministrativo.
Inammissibile, per sopravenuta carenza di interesse, a
seguito di una nuova legge statale che riconosce alla regione ricorrente le
competenze rivendicate, è dichiarato il ricorso oggetto della sentenza 114.
Viene infine ribadita l’estensione alla provincia di
Bolzano delle decisioni pronunciate a seguito di ricorso della provincia di
Trento (sentenza 267).