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§ 3) . Leggi di delegazione e decreti delegati
Il controllo sulla conformità a Costituzione delle leggi di delega e delle
norme delegate e sul rapporto di compatibilità tra le une e le altre, ha
portato a tre pronunce (due delle quali dichiarative di illegittimità
costituzionale).
La sentenza n. 276 ha riguardato la norma istitutiva
dell’obbligo, per tutte le controversie di lavoro, del tentativo obbligatorio
di conciliazione, a pena d’improcedibilità della domanda. Il dubbio di
costituzionalità derivava dalla mancanza nella legge delega di ogni riferimento
alla sanzione dell’improcedibilità quale conseguenza dell’omissione del
tentativo di conciliazione. Nell’esaminare le censure, la Corte ha ribadito il
proprio orientamento, secondo il quale il controllo sulla normativa
delegata implica che si proceda: a) all’interpretazione delle norme della legge
di delegazione che determinano i principî e i criteri direttivi, da ricostruire
tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle finalità che ispirano
la delega; b) all’interpretazione delle disposizioni emanate in attuazione
della delega, tenendo presente che i principî stabiliti dal legislatore
delegante costituiscono non solo il fondamento ed il limite delle norme
delegate, ma anche un criterio per la loro interpretazione, in quanto esse
vanno lette, finché possibile, nel significato compatibile con i principî della
delega legislativa. Alla luce di tali
premesse, la Corte ha osservato che la previsione del tentativo facoltativo di
conciliazione già sussisteva nell’ordinamento, per cui non avrebbe avuto senso
delegare il Governo a prevederne una “nuova versione”. La legge delega, quindi,
deve interpretarsi nel senso che la misura alla cui introduzione mirava il
legislatore fosse qualcosa di diverso da quella esistente: giustappunto, un
tentativo obbligatorio e non facoltativo.
La sentenza n. 292 ha avuto ad oggetto norme del
decreto legislativo con il quale, a conclusione del processo di riforma avviato
nel 1992, sono stati trasferiti alla giurisdizione del giudice amministrativo
interi ed importanti settori di controversie. La Corte, mentre ha escluso
l’esistenza di vizi di costituzionalità nella legge delegante (nella specie era
prospettato il difetto di sufficiente determinatezza), ne ha per contro
ravvisati nella legge delegata. Questa, infatti, aveva istituito la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici
servizi: ma tale non era, secondo la Corte, la finalità della legge delega, la
quale si era limitata a prevedere l’attribuzione al giudice amministrativo
delle questioni concernenti diritti patrimoniali consequenziali, esclusivamente
nei casi in cui la giurisdizione sulla materia già spettasse al giudice
amministrativo, in base alle norme vigenti.
Infine, con la sentenza n. 425
- che ha avuto larga eco nell’opinione pubblica, a causa della rilevanza
sociale della materia su cui ha inciso (i contratti bancari) - la Corte ha
compiutamente definito il criterio da porre a base del giudizio di conformità
della norma delegata alla norma delegante, alla stregua dell’art. 76 della
Costituzione. Tale giudizio, in particolare, deve snodarsi lungo due processi
ermeneutici paralleli: l’uno relativo alle norme che determinano l’oggetto, i principî
e i criteri direttivi, tenendo conto del
complessivo contesto in cui si collocano le norme e individuando le ragioni e
le finalità poste dalla legge di delegazione; l’altro relativo alle norme
delegate, da interpretarsi nel solo significato compatibile con i principî
e criteri direttivi della delega. Alla
stregua di tale criterio è stato ritenuto che la delega conferita al Governo
(con l’art. 1, comma 5, legge n. 128 del 1998) per l’emanazione di
“disposizioni integrative e correttive” del testo unico bancario, non potesse
legittimare l’esecutivo ad emanare una norma (l’art. 25, comma 3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342) il cui effetto era quello di sanare, con
efficacia generale e retroattiva, tutte le clausole anatocistiche contenute in
contratti bancari stipulati anteriormente all’entrata in vigore della
deliberazione del CICR prevista dallo stesso art. 25, quale che fosse il tipo
di vizio da cui erano affette, realizzando così tra la legge delegata ed il
testo bancario (del quale la prima avrebbe dovuto essere “integrazione o
correzione”) un collegamento meramente occasionale.
I medesimi principî sono stati
applicati anche dalla sentenza n. 503, con ulteriori precisazioni.
Occorrendo stabilire se una generica dizione contenuta nella legge delega
(“riordinare gli enti pubblici nazionali in attesa di riforma”) potesse
giustificare, da parte della norma delegata, la modifica della riforma, da poco
varata, degli enti lirici, la Corte, in applicazione del principio sopra
esposto dell’interpretazione parallela della norma delegante e di quella
delegata, ha osservato che non avrebbe avuto senso, da parte del legislatore,
delegare l’esecutivo a riordinare gli enti lirici, che da poco tempo erano già
stati oggetto di riforma. Così, date due possibili interpretazioni della legge
delega, e posto che una di esse risultava incompatibile con il quadro normativo
esistente, la Corte ha necessariamente dovuto adottare l’altra interpretazione,
la quale conduceva però alla illegittimità della norma delegata, per aver
attuato la delega in carenza dell’oggetto della delega stessa.
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