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Interventi dei Presidenti


Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
La giustizia costituzionale nel 2000

Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
Presidente Cesare Ruperto


§ 3) . Leggi di delegazione e decreti delegati

Il controllo sulla conformità a Costituzione delle leggi di delega e delle norme delegate e sul rapporto di compatibilità tra le une e le altre, ha portato a tre pronunce (due delle quali dichiarative di illegittimità costituzionale).

La sentenza n. 276 ha riguardato la norma istitutiva dell’obbligo, per tutte le controversie di lavoro, del tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena d’improcedibilità della domanda. Il dubbio di costituzionalità derivava dalla mancanza nella legge delega di ogni riferimento alla sanzione dell’improcedibilità quale conseguenza dell’omissione del tentativo di conciliazione. Nell’esaminare le censure, la Corte ha ribadito il proprio orientamento, secondo il quale il controllo sulla normativa delegata implica che si proceda: a) all’interpretazione delle norme della legge di delegazione che determinano i principî e i criteri direttivi, da ricostruire tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle finalità che ispirano la delega; b) all’interpretazione delle disposizioni emanate in attuazione della delega, tenendo presente che i principî stabiliti dal legislatore delegante costituiscono non solo il fondamento ed il limite delle norme delegate, ma anche un criterio per la loro interpretazione, in quanto esse vanno lette, finché possibile, nel significato compatibile con i principî della delega legislativa. Alla luce di tali premesse, la Corte ha osservato che la previsione del tentativo facoltativo di conciliazione già sussisteva nell’ordinamento, per cui non avrebbe avuto senso delegare il Governo a prevederne una “nuova versione”. La legge delega, quindi, deve interpretarsi nel senso che la misura alla cui introduzione mirava il legislatore fosse qualcosa di diverso da quella esistente: giustappunto, un tentativo obbligatorio e non facoltativo.

La sentenza n. 292 ha avuto ad oggetto norme del decreto legislativo con il quale, a conclusione del processo di riforma avviato nel 1992, sono stati trasferiti alla giurisdizione del giudice amministrativo interi ed importanti settori di controversie. La Corte, mentre ha escluso l’esistenza di vizi di costituzionalità nella legge delegante (nella specie era prospettato il difetto di sufficiente determinatezza), ne ha per contro ravvisati nella legge delegata. Questa, infatti, aveva istituito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi: ma tale non era, secondo la Corte, la finalità della legge delega, la quale si era limitata a prevedere l’attribuzione al giudice amministrativo delle questioni concernenti diritti patrimoniali consequenziali, esclusivamente nei casi in cui la giurisdizione sulla materia già spettasse al giudice amministrativo, in base alle norme vigenti.

Infine, con la sentenza n. 425 - che ha avuto larga eco nell’opinione pubblica, a causa della rilevanza sociale della materia su cui ha inciso (i contratti bancari) - la Corte ha compiutamente definito il criterio da porre a base del giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante, alla stregua dell’art. 76 della Costituzione. Tale giudizio, in particolare, deve snodarsi lungo due processi ermeneutici paralleli: l’uno relativo alle norme che determinano l’oggetto, i principî e i criteri direttivi, tenendo conto del complessivo contesto in cui si collocano le norme e individuando le ragioni e le finalità poste dalla legge di delegazione; l’altro relativo alle norme delegate, da interpretarsi nel solo significato compatibile con i principî e criteri direttivi della delega. Alla stregua di tale criterio è stato ritenuto che la delega conferita al Governo (con l’art. 1, comma 5, legge n. 128 del 1998) per l’emanazione di “disposizioni integrative e correttive” del testo unico bancario, non potesse legittimare l’esecutivo ad emanare una norma (l’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342) il cui effetto era quello di sanare, con efficacia generale e retroattiva, tutte le clausole anatocistiche contenute in contratti bancari stipulati anteriormente all’entrata in vigore della deliberazione del CICR prevista dallo stesso art. 25, quale che fosse il tipo di vizio da cui erano affette, realizzando così tra la legge delegata ed il testo bancario (del quale la prima avrebbe dovuto essere “integrazione o correzione”) un collegamento meramente occasionale.

I medesimi principî sono stati applicati anche dalla sentenza n. 503, con ulteriori precisazioni. Occorrendo stabilire se una generica dizione contenuta nella legge delega (“riordinare gli enti pubblici nazionali in attesa di riforma”) potesse giustificare, da parte della norma delegata, la modifica della riforma, da poco varata, degli enti lirici, la Corte, in applicazione del principio sopra esposto dell’interpretazione parallela della norma delegante e di quella delegata, ha osservato che non avrebbe avuto senso, da parte del legislatore, delegare l’esecutivo a riordinare gli enti lirici, che da poco tempo erano già stati oggetto di riforma. Così, date due possibili interpretazioni della legge delega, e posto che una di esse risultava incompatibile con il quadro normativo esistente, la Corte ha necessariamente dovuto adottare l’altra interpretazione, la quale conduceva però alla illegittimità della norma delegata, per aver attuato la delega in carenza dell’oggetto della delega stessa.



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