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Interventi dei Presidenti


Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
La giustizia costituzionale nel 2000

Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
Presidente Cesare Ruperto


§ 15) . Responsabilità penale. Fattispecie criminose e pene

In materia penale, nell’anno 2000, la Corte è stata chiamata a valutare la legittimità di numerose norme incriminatrici, sia del codice penale, sia del codice penale militare di pace. In tutti i casi, è stata comunque esclusa la illegittimità della norma censurata.

La sentenza n. 302 ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’articolo 649, primo comma, del codice penale, denunciato nella parte in cui non comprende tra i fatti non punibili quelli previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge n. 197 del 1991, relativi alle ipotesi di indebita utilizzazione della carta di credito (o documento analogo) di un congiunto, dopo la sua sottrazione, se commessi in danno dei congiunti ivi indicati. La decisione si basa sul rilievo che la fattispecie descritta dalla norma incriminatrice ha una dimensione lesiva che trascende il mero patrimonio individuale, per estendersi a valori riconducibili agli àmbiti categoriali dell’ordine pubblico o economico e della fede pubblica. Nella specie, dunque, difetta ogni esigenza di allineamento del trattamento della fattispecie prevista dalla legge speciale (tramite l’estensione dell’articolo 649, primo comma, del codice penale) ai delitti contemplati negli articoli da 624 a 648 del codice penale, ove commessi in danno di un congiunto.

Una ratio decidendi analoga si rinviene - salve le necessarie distinzioni riguardanti il settore investito dalla pronuncia - nella sentenza n. 352 su cui si vedano le osservazioni sub n. 20.

Con la sentenza n. 263 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 120 del codice penale militare di pace, il quale sanziona con la pena della reclusione fino ad un anno il militare che viola la consegna ricevuta. La norma era stata censurata per l’asserita carenza di determinatezza della fattispecie. La decisione, nel respingere le doglianze, ha ribadito che la fattispecie incriminatrice della violata consegna, posta a protezione del bene giuridico della funzionalità ed efficienza di servizi determinati, risponde al requisito, invocato dal rimettente, della offensività in astratto, che va intesa come limite di rango costituzionale alla discrezionalità legislativa in materia penale. La norma non è suscettibile, di per sé, di ledere interessi di rilievo costituzionale, ma impone al giudice un accertamento circa l’effettiva idoneità dell’inadempimento del militare a pregiudicare l’integrità del bene giuridico protetto, e quindi in ordine all’offensività in concreto; accertamento volto, dunque, ad impedire ogni arbitraria e illegittima dilatazione dei fatti da ricondurre al modello legale.

Nella sentenza n. 519 sono contenute alcune puntualizzazioni sul concetto di “sedizione”, rilevanti ai fini dell’applicazione, costituzionalmente adeguata, delle norme di cui agli artt. 182 e 183 del codice penale militare di pace. In particolare le manifestazioni e le grida sediziose (nonché l’attività sediziosa) penalmente rilevanti sono solo quelle che denotano oggettivamente ostilità e ribellione nei confronti delle istituzioni e dell’ordinamento militare, espresse in circostanze di fatto e con modalità tali da essere idonee a suscitare reazioni violente e sovvertitrici dell’ordine e della disciplina militare. Rimangono escluse dal modello legale le manifestazioni o le grida che esprimono generico malcontento, ovvero forme di protesta, di critica e di dissenso che, in quanto prive di una carica destabilizzante o di rivolta nei confronti dell’ordinamento e della disciplina militare, rientrano nell’esercizio del diritto di manifestare pubblicamente e liberamente il proprio pensiero, riconosciuto anche ai militari dall’art. 9 della legge n. 382 del 1978, sulla disciplina militare.

Con la sentenza n. 531, le censure sollevate - sotto molteplici profili - in ordine all’entità della pena stabilita per il reato di vilipendio alla bandiera di cui all’articolo 83, primo comma, del codice penale militare di pace, sono state ritenute non fondate perché riconducibili ad una critica di significato essenzialmente politico-legislativo. La Corte ha osservato che il bene protetto dalla norma incriminatrice, e cioè la dignità del simbolo dello Stato come espressione della dignità dello Stato medesimo nell’unità delle istituzioni che la collettività nazionale si è data, non si estende alle espressioni di critica, anche aspra, ma solo a manifestazioni offensive che neghino ogni valore ed ogni rispetto all’entità oggetto di protezione, e ben giustifica la differenza di trattamento riguardante i militari, per la maggiore intensità che il dovere di fedeltà riveste nei loro riguardi.

Infine, la sentenza n. 223 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 5, della legge n. 230 del 1998, in materia di obiezione di coscienza, per la differenza di trattamento esistente tra le due ipotesi di rifiuto totale della prestazione del servizio militare di leva per motivi diversi da quelli di coscienza (o senza addurre motivo alcuno) e quella di rifiuto per motivi di coscienza, stabilita nel comma 4 della stessa disposizione. L’esonero dall’obbligo di prestazione del servizio militare dipenderebbe, nel primo caso, dall’espiazione della pena inflitta e, nel secondo, dalla sola condanna. La decisione precisa che, al contrario di quanto ritenuto dai giudici remittenti, esistono ragioni a giustificazione della scelta operata dal legislatore, tenuto conto della differenza delle fattispecie a seconda che entrino o non entrino in gioco fattori di coscienza; differenza che s’impone di per sé e che il legislatore e la stessa precedente giurisprudenza costituzionale hanno ritenuto rilevante.



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