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§ 15) . Responsabilità penale. Fattispecie criminose e pene
In materia penale, nell’anno
2000, la Corte è stata chiamata a valutare la legittimità di numerose norme
incriminatrici, sia del codice penale, sia del codice penale militare di pace.
In tutti i casi, è stata comunque esclusa la illegittimità della norma
censurata.
La sentenza n. 302 ha
escluso l’illegittimità costituzionale dell’articolo 649, primo comma, del
codice penale, denunciato nella parte in cui non comprende tra i fatti non
punibili quelli previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito nella legge n. 197 del 1991, relativi alle ipotesi di indebita
utilizzazione della carta di credito (o documento analogo) di un congiunto,
dopo la sua sottrazione, se commessi in danno dei congiunti ivi indicati. La
decisione si basa sul rilievo che la fattispecie descritta dalla norma
incriminatrice ha una dimensione lesiva che trascende il mero patrimonio
individuale, per estendersi a valori riconducibili agli àmbiti categoriali
dell’ordine pubblico o economico e della fede pubblica. Nella specie, dunque,
difetta ogni esigenza di allineamento del trattamento della fattispecie
prevista dalla legge speciale (tramite l’estensione dell’articolo 649, primo
comma, del codice penale) ai delitti contemplati negli articoli da 624 a 648
del codice penale, ove commessi in danno di un congiunto.
Una ratio decidendi analoga si rinviene - salve le necessarie
distinzioni riguardanti il settore investito dalla pronuncia - nella sentenza n. 352 su cui si vedano le osservazioni sub n. 20.
Con la sentenza n. 263 la Corte
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 120 del codice penale militare di pace, il quale sanziona con la
pena della reclusione fino ad un anno il militare che viola la consegna
ricevuta. La norma era stata censurata per l’asserita carenza di determinatezza
della fattispecie. La decisione, nel respingere le doglianze, ha ribadito che la
fattispecie incriminatrice della violata consegna, posta a protezione del bene
giuridico della funzionalità ed efficienza di servizi determinati, risponde al
requisito, invocato dal rimettente, della offensività in astratto, che va
intesa come limite di rango costituzionale alla discrezionalità legislativa in
materia penale. La norma non è suscettibile, di per sé, di ledere interessi di
rilievo costituzionale, ma impone al giudice un accertamento circa l’effettiva
idoneità dell’inadempimento del militare a pregiudicare l’integrità del bene
giuridico protetto, e quindi in ordine all’offensività in concreto;
accertamento volto, dunque, ad impedire ogni arbitraria e illegittima
dilatazione dei fatti da ricondurre al modello legale.
Nella sentenza n. 519 sono contenute
alcune puntualizzazioni sul concetto di “sedizione”, rilevanti ai fini
dell’applicazione, costituzionalmente adeguata, delle norme di cui agli artt.
182 e 183 del codice penale militare di pace. In particolare le manifestazioni
e le grida sediziose (nonché l’attività sediziosa) penalmente rilevanti sono
solo quelle che denotano oggettivamente ostilità e ribellione nei confronti
delle istituzioni e dell’ordinamento militare, espresse in circostanze di fatto
e con modalità tali da essere idonee a suscitare reazioni violente e
sovvertitrici dell’ordine e della disciplina militare. Rimangono escluse dal
modello legale le manifestazioni o le grida che esprimono generico malcontento,
ovvero forme di protesta, di critica e di dissenso che, in quanto prive di una
carica destabilizzante o di rivolta nei confronti dell’ordinamento e della
disciplina militare, rientrano nell’esercizio del diritto di manifestare
pubblicamente e liberamente il proprio pensiero, riconosciuto anche ai militari
dall’art. 9 della legge n. 382 del 1978, sulla disciplina militare.
Con la sentenza n. 531, le
censure sollevate - sotto molteplici profili - in ordine all’entità della pena
stabilita per il reato di vilipendio alla bandiera di cui all’articolo 83,
primo comma, del codice penale militare di pace, sono state ritenute non
fondate perché riconducibili ad una critica di significato essenzialmente
politico-legislativo. La Corte ha osservato che il bene protetto dalla norma
incriminatrice, e cioè la dignità del simbolo dello Stato come espressione
della dignità dello Stato medesimo nell’unità delle istituzioni che la
collettività nazionale si è data, non si estende alle espressioni di critica,
anche aspra, ma solo a manifestazioni offensive che neghino ogni valore ed ogni
rispetto all’entità oggetto di protezione, e ben giustifica la differenza di
trattamento riguardante i militari, per la maggiore intensità che il dovere di
fedeltà riveste nei loro riguardi.
Infine, la sentenza n. 223 ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo
14, comma 5, della legge n. 230 del 1998, in materia di obiezione di coscienza,
per la differenza di trattamento esistente tra le due ipotesi di rifiuto totale
della prestazione del servizio militare di leva per motivi diversi da quelli di
coscienza (o senza addurre motivo alcuno) e quella di rifiuto per motivi di
coscienza, stabilita nel comma 4 della stessa disposizione. L’esonero
dall’obbligo di prestazione del servizio militare dipenderebbe, nel primo caso,
dall’espiazione della pena inflitta e, nel secondo, dalla sola condanna. La
decisione precisa che, al contrario di quanto ritenuto dai giudici remittenti,
esistono ragioni a giustificazione della scelta operata dal legislatore, tenuto
conto della differenza delle fattispecie a seconda che entrino o non entrino in
gioco fattori di coscienza; differenza che s’impone di per sé e che il
legislatore e la stessa precedente giurisprudenza costituzionale hanno ritenuto
rilevante.
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