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Interventi dei Presidenti


Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
La giustizia costituzionale nel 2000

Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
Presidente Cesare Ruperto


§ 9) . Tutela della salute e dell’ambiente

Nel solco di una giurisprudenza abbastanza recente (sentenze nn. 307 del 1990, 118 del 1996 e 27 del 1998), la Corte è tornata a pronunciarsi in tema di trattamenti sanitari e di danni irrimediabili alla salute che ne possono derivare. Le nuove decisioni fondano spesso la loro ratio su principî già affermati.

Ad esempio, con riguardo al riconoscimento del diritto all’indennizzo a carico dello Stato, i principi di non discriminazione e di razionalità impongono di non trattare meno favorevolmente, rispetto ai soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica, quanti abbiano subíto danni alla salute perché sottoposti, a partire dall’anno 1983 - in risposta ad una campagna legalmente promossa dall’autorità sanitaria e non ancora in forza di un obbligo legale (sopravvenuto successivamente) - a vaccinazione antiepatite B. Tuttavia la Corte precisa - sempre ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo e della sua decorrenza in conseguenza di un danno irrimediabile alla salute - che non può essere confrontata la disciplina apprestata in caso di danno da vaccinazione obbligatoria con quella del danno da trasfusione, ancorché quest’ultimo trattamento, pur non essendo imposto per legge, sia comunque necessitato, pena il rischio della vita. Non rileva, infatti, a tal fine l’assimilazione che si vorrebbe tra la “cogenza” dell’obbligo legale e la “necessità” della misura terapeutica, perché la ragione determinante del diritto all’indennizzo - come precisano le sentenze nn. 226 e 423 - risiede nell’interesse pubblico di promozione della salute collettiva tramite il trattamento sanitario e lo stesso interesse (una volta che sia assunto a ragione dell’imposizione di un trattamento sanitario o di una politica incentivante) è fondamento dell’obbligo generale di solidarietà nei confronti di quanti, sottoponendosi al trattamento, vengono a soffrire di un pregiudizio alla loro salute.

Né trova giustificazione la pretesa di includere nell’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 la liquidazione del danno biologico subíto a seguito di emotrasfusione; pretesa che tende a trasferire elementi propri della tutela risarcitoria in un altro sistema di garanzia. Infatti, a differenza del risarcimento del danno da responsabilità civile - che presuppone un rapporto tra fatto illecito e danno risarcibile, la cui entità dipende quindi dalle singole fattispecie valutabili caso per caso dal giudice -, il diritto all’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni e somministrazione di emoderivati sorge per il solo fatto del danno irreversibile alla salute, derivante da epatite post-trasfusionale, e si configura come sostegno aggiuntivo in misura prefissata dalla legge, basato su presupposti obiettivi facilmente determinabili secondo parametri fissi, in modo da consentire agli interessati in tempi brevi una protezione certa nell’an e nel quantum (sentenza n. 423).

Le finalità di protezione dell’ambiente e della salute umana concorrono anche a determinare gli indirizzi nella disciplina regionale della gestione dei rifiuti.

Con la sentenza n. 281 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 18, comma 1, della legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59, che imponeva il divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale: tale divieto è stato ritenuto lesivo dei principî fondamentali della legislazione statale, contenuti nel decreto legislativo n. 22 del 1997, interpretati in coerenza con i principî della normativa comunitaria in materia.

A differenza dei rifiuti urbani non pericolosi (per i quali è pienamente applicabile il criterio dell’autosufficienza, anche sotto il profilo del divieto di smaltimento di quelli extraregionali), per i rifiuti pericolosi - avverte la Corte -, tenendo conto della loro specificità e del fatto che per essi non appare predeterminabile un àmbito territoriale ottimale, quale potrebbe essere, in astratto, quello regionale, si deve invece ritenere concorrente il diverso criterio della specializzazione dell’impianto di smaltimento, integrato comunque dal criterio della prossimità, considerato il contesto geografico, in modo da ridurre, il più possibile, il rischio ambientale derivante dalla movimentazione dei rifiuti.

Sulla salute della madre e del nascituro si è pronunciata la sentenza n. 360 (supra, n. 20)



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