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§ 9) . Tutela della salute e dell’ambiente
Nel solco di una giurisprudenza
abbastanza recente (sentenze nn. 307 del 1990, 118 del 1996 e 27 del 1998), la
Corte è tornata a pronunciarsi in tema di trattamenti sanitari e di danni
irrimediabili alla salute che ne possono derivare. Le nuove decisioni fondano
spesso la loro ratio su principî già
affermati.
Ad esempio, con riguardo al
riconoscimento del diritto all’indennizzo a carico dello Stato, i principi di
non discriminazione e di razionalità impongono di non trattare meno
favorevolmente, rispetto ai soggetti sottoposti a vaccinazione
antipoliomielitica, quanti abbiano subíto danni alla salute perché sottoposti,
a partire dall’anno 1983 - in risposta ad una campagna legalmente promossa
dall’autorità sanitaria e non ancora in forza di un obbligo legale
(sopravvenuto successivamente) - a vaccinazione antiepatite B. Tuttavia la
Corte precisa - sempre ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo e della
sua decorrenza in conseguenza di un danno irrimediabile alla salute - che non
può essere confrontata la disciplina apprestata in caso di danno da
vaccinazione obbligatoria con quella del danno da trasfusione, ancorché
quest’ultimo trattamento, pur non essendo imposto per legge, sia comunque
necessitato, pena il rischio della vita. Non rileva, infatti, a tal fine
l’assimilazione che si vorrebbe tra la “cogenza” dell’obbligo legale e la
“necessità” della misura terapeutica, perché la ragione determinante del
diritto all’indennizzo - come precisano le sentenze
nn. 226 e 423 - risiede nell’interesse pubblico di promozione della salute
collettiva tramite il trattamento sanitario e lo stesso interesse (una volta
che sia assunto a ragione dell’imposizione di un trattamento sanitario o di una
politica incentivante) è fondamento dell’obbligo generale di solidarietà nei
confronti di quanti, sottoponendosi al trattamento, vengono a soffrire di un
pregiudizio alla loro salute.
Né trova giustificazione la
pretesa di includere nell’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 la
liquidazione del danno biologico subíto a seguito di emotrasfusione; pretesa
che tende a trasferire elementi propri della tutela risarcitoria in un altro
sistema di garanzia. Infatti, a differenza del risarcimento del danno da
responsabilità civile - che presuppone un rapporto tra fatto illecito e danno
risarcibile, la cui entità dipende quindi dalle singole fattispecie valutabili
caso per caso dal giudice -, il diritto all’indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni e
somministrazione di emoderivati sorge per il solo fatto del danno irreversibile
alla salute, derivante da epatite post-trasfusionale, e si configura come
sostegno aggiuntivo in misura prefissata dalla legge, basato su presupposti
obiettivi facilmente determinabili secondo parametri fissi, in modo da
consentire agli interessati in tempi brevi una protezione certa nell’an e nel quantum (sentenza n. 423).
Le finalità di protezione
dell’ambiente e della salute umana concorrono anche a determinare gli indirizzi
nella disciplina regionale della gestione dei rifiuti.
Con la sentenza n. 281 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo
l’art. 18, comma 1, della legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59,
che imponeva il divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti
pericolosi di provenienza extraregionale: tale divieto è stato ritenuto lesivo
dei principî fondamentali della legislazione statale, contenuti nel decreto
legislativo n. 22 del 1997, interpretati in coerenza con i principî della
normativa comunitaria in materia.
A differenza dei rifiuti urbani
non pericolosi (per i quali è pienamente applicabile il criterio
dell’autosufficienza, anche sotto il profilo del divieto di smaltimento di
quelli extraregionali), per i rifiuti pericolosi - avverte la Corte -, tenendo
conto della loro specificità e del fatto che per essi non appare
predeterminabile un àmbito territoriale ottimale, quale potrebbe essere, in
astratto, quello regionale, si deve invece ritenere concorrente il diverso
criterio della specializzazione dell’impianto di smaltimento, integrato
comunque dal criterio della prossimità, considerato il contesto geografico, in
modo da ridurre, il più possibile, il rischio ambientale derivante dalla
movimentazione dei rifiuti.
Sulla salute della madre e del
nascituro si è pronunciata la sentenza
n. 360 (supra, n. 20)
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