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Interventi dei Presidenti


Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
La giustizia costituzionale nel 2000

Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
Presidente Cesare Ruperto


§ 7) . Diritto di azione e di difesa

La violazione del diritto di azione è stata prospettata in una questione avente ad oggetto l’importante legge di riforma n. 431 del 1998, con la quale è stato “riscritto” il sistema delle locazioni ad uso abitativo.

La legge di riforma, tra le altre disposizioni transitorie volte a favorire il passaggio dal canone amministrato al canone libero, aveva previsto anche la sospensione delle esecuzioni in corso; in questo caso, però, aveva disposto una liquidazione forfettaria e presuntiva del danno subìto dal locatore, per cui il conduttore non era tenuto al risarcimento del maggior danno, ex art. 1591 cod. civ., allorché avesse pagato il canone con la maggiorazione del 20%. Ha osservato la Corte che una simile norma è legittima e non viola il diritto di azione nel periodo in cui la sospensione dell’esecuzione è disposta ex lege, giacché in questo caso vi è l’esigenza di disciplinare una rapporto prolungato per volontà della legge e quindi caratterizzato dalla straordinarietà e temporaneità. Tale legittimità viene invece meno con riferimento al periodo posteriore alla scadenza della proroga legale, relativamente al quale la esclusione ope legis della risarcibilità del danno ulteriore, rispetto al canone maggiorato del 20%, costituisce una previsione irrazionale, in quanto non fondata sulla necessità di contemperare in via temporanea e straordinaria gli opposti interessi del locatore e del conduttore (sentenza n. 482).

Anche in altri casi, il richiamo al diritto di azione ed a quello di difesa, pure invocati, non ha condotto alla declaratoria di illegittimità costituzionale, ma ha convinto la Corte a suggerire una lettura conforme a Costituzione.

Così, a garanzia dell’effettività del diritto di difesa in giudizio (richiamando in quel caso le disposizioni in materia adottate con convenzioni europee  nell’àmbito di accordi internazionali dettati per la salvaguardia di diritti civili e politici), la sentenza n. 227 ha ritenuto esente dal denunciato vizio di costituzionalità l’articolo 11, comma 8, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (ora riprodotto nell’articolo 13 del testo unico sull’immigrazione approvato con il decreto legislativo n. 286 del 1998) che prevede - per la presentazione del ricorso al pretore - un termine di cinque giorni a decorrere dalla comunicazione del decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, anche quando il decreto non sia stato tradotto nella lingua madre dell’interessato, ma solo in una di quelle indicate dal regolamento attuativo contenuto nel d.P.R. n. 394 del 1999. In tali casi, infatti, il giudice, facendo uso dei suoi poteri interpretativi dei principî dell’ordinamento, può trarre una regola congruente con l’esigenza di non vanificare il diritto di azione in giudizio, come quella di ritenere inefficace il provvedimento non tradotto in lingua comprensibile e la sua inidoneità a far decorrere il termine per il ricorso.

Allo stesso modo basata sull’esigenza di tutelare il diritto di difesa (oltre che sui principî di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione e di non discriminazione dei cittadini) è la sentenza n. 460, con la quale la Corte ha dato una diversa lettura della norma che impone il segreto d’ufficio sugli atti compiuti dalla Consob nell’esercizio del suo potere ispettivo e di vigilanza, anche quando tali atti siano preordinati all’irrogazione di una sanzione amministrativa. L’incolpato, infatti, non potrebbe validamente esercitare il proprio diritto di difesa, se non fosse posto in condizione di conoscere i verbali e gli altri accertamenti compiuti dalla Consob. Di qui la conseguenza necessaria di interpretare la norma in questione nel senso della inopponibilità del segreto d’ufficio all’incolpato, quando gli atti segretati siano stati posti a fondamento dell’irrogazione di una sanzione amministrativa.



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