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§ 7) . Diritto di azione e di difesa
La violazione del diritto di azione è stata prospettata in una questione
avente ad oggetto l’importante legge di riforma n. 431 del 1998, con la quale è
stato “riscritto” il sistema delle locazioni ad uso abitativo.
La legge di riforma, tra le altre disposizioni transitorie volte a
favorire il passaggio dal canone amministrato al canone libero, aveva previsto
anche la sospensione delle esecuzioni in corso; in questo caso, però, aveva
disposto una liquidazione forfettaria e presuntiva del danno subìto dal
locatore, per cui il conduttore non era tenuto al risarcimento del maggior
danno, ex art. 1591 cod. civ.,
allorché avesse pagato il canone con la maggiorazione del 20%. Ha osservato la
Corte che una simile norma è legittima e non viola il diritto di azione nel
periodo in cui la sospensione dell’esecuzione è disposta ex lege, giacché in questo caso vi è l’esigenza di disciplinare una
rapporto prolungato per volontà della legge e quindi caratterizzato dalla
straordinarietà e temporaneità. Tale legittimità viene invece meno con
riferimento al periodo posteriore alla scadenza della proroga legale,
relativamente al quale la esclusione ope
legis della risarcibilità del danno ulteriore, rispetto al canone
maggiorato del 20%, costituisce una previsione irrazionale, in quanto non
fondata sulla necessità di contemperare in via temporanea e straordinaria gli
opposti interessi del locatore e del conduttore (sentenza n. 482).
Anche in altri casi, il richiamo
al diritto di azione ed a quello di difesa, pure invocati, non ha condotto alla
declaratoria di illegittimità costituzionale, ma ha convinto la Corte a
suggerire una lettura conforme a Costituzione.
Così, a garanzia dell’effettività
del diritto di difesa in giudizio (richiamando in quel caso le disposizioni in
materia adottate con convenzioni europee
nell’àmbito di accordi internazionali dettati per la salvaguardia di
diritti civili e politici), la sentenza
n. 227 ha ritenuto esente dal
denunciato vizio di costituzionalità l’articolo 11, comma 8, della legge 6
marzo 1998, n. 40 (ora riprodotto nell’articolo 13 del testo unico
sull’immigrazione approvato con il decreto legislativo n. 286 del 1998) che
prevede - per la presentazione del ricorso al pretore - un termine di cinque
giorni a decorrere dalla comunicazione del decreto di espulsione dello
straniero dal territorio dello Stato, anche quando il decreto non sia stato
tradotto nella lingua madre dell’interessato, ma solo in una di quelle indicate
dal regolamento attuativo contenuto nel d.P.R. n. 394 del 1999. In tali casi,
infatti, il giudice, facendo uso dei suoi poteri interpretativi dei principî
dell’ordinamento, può trarre una regola congruente con l’esigenza di non
vanificare il diritto di azione in giudizio, come quella di ritenere inefficace
il provvedimento non tradotto in lingua comprensibile e la sua inidoneità a far
decorrere il termine per il ricorso.
Allo stesso modo basata sull’esigenza di tutelare il diritto di difesa
(oltre che sui principî di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione
e di non discriminazione dei cittadini) è la sentenza n. 460, con la quale la Corte ha dato una
diversa lettura della norma che impone il segreto d’ufficio sugli atti compiuti
dalla Consob nell’esercizio del suo potere ispettivo e di vigilanza, anche
quando tali atti siano preordinati all’irrogazione di una sanzione
amministrativa. L’incolpato, infatti, non potrebbe validamente esercitare il
proprio diritto di difesa, se non fosse posto in condizione di conoscere i
verbali e gli altri accertamenti compiuti dalla Consob. Di qui la conseguenza
necessaria di interpretare la norma in questione nel senso della inopponibilità
del segreto d’ufficio all’incolpato, quando gli atti segretati siano stati
posti a fondamento dell’irrogazione di una sanzione amministrativa.
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