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§ 2) . Conflitti intersoggettivi
Alcuni ricorsi per conflitto tra
enti (Stato-Regioni o Stato-Province autonome) sono stati
definiti con pronunce in rito.
Due decisioni, in particolare,
hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere: in un caso (sentenza n. 12) per la sopravvenienza
di una nuova disposizione di legge, recante una soluzione interpretativa conforme
alla prospettazione della Regione ricorrente; nell’altro caso (ordinanza n. 524), per l’integrale
sostituzione dell’atto ministeriale in relazione al
quale era stato promosso, con ricorso regionale, il conflitto.
Inoltre, l’inammissibilità del
conflitto è stata dichiarata con sentenza
n. 363, perché l’atto impugnato non poteva ricomprendersi tra quelli che
affermano una potestà pubblica o che esprimono una pretesa dello Stato idonea
ad invadere o a menomare l’ambito delle attribuzioni regionali costituzionalmente
protette.
La rinuncia al ricorso, seguíta
dalla relativa accettazione, determina poi l’estinzione del processo (ordinanza n. 476).
Per quanto riguarda le pronunce
nel merito, si può segnalare quella con la quale sono stati accolti i ricorsi
provinciali in forza di una contestuale dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma dalla quale si ricavava il fondamento del potere
ministeriale di cui era espressione l’atto impugnato (sentenza n. 63).
Mentre la mancanza di competenza
regionale nella specifica materia del recupero dei rifiuti non pericolosi ha
giustificato il rigetto del ricorso regionale e, con esso,
della pretesa al riconoscimento di una procedura collaborativa tra Stato e
Regione (sentenza n. 127),
l’accoglimento del ricorso, in altro caso, è derivato proprio dalla
riconosciuta interferenza e dal particolare legame delle funzioni regionali e
statali nella specifica materia di tutela dei beni paesaggistici, che esigono -
come riconosce la sentenza n. 437 -
la piena attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la
Regione (nella specie, della Valle d’Aosta) in forme concrete ed effettive
operando non in modo unidirezionale, ma reciprocamente.
Di particolare interesse è il
ricorso deciso con la sentenza n. 511,
promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione ad atti di indagine giudiziaria adottati nell’àmbito di un
procedimento penale. Il conflitto, in questo caso, è stato ritenuto solo in parte fondato. Infatti, per un
verso si è escluso che l’attività giudiziaria avesse avuto la pretesa di
disciplinare l’attività amministrativa (o legislativa) della Provincia
imponendole obblighi e indirizzi o altre limitazioni illegittimamente incidenti
sull’autonomia provinciale. Per altro verso, invece, è stato riconosciuto che
gli atti impugnati, per l’arco temporale al quale si riferivano, non avevano
piú alcuna giustificazione, perché non derivavano da concrete esigenze di indagine, ma erano finalizzati ad un esercizio solo
ipotetico dell’azione penale, e perciò, come tali, effettivamente lesivi delle
attribuzioni della ricorrente.
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