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Interventi dei Presidenti


Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
La giustizia costituzionale nel 2000

Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
Presidente Cesare Ruperto


§ 2) . Conflitti intersoggettivi

Alcuni ricorsi per conflitto tra enti (Stato-Regioni o Stato-Province autonome) sono stati definiti con pronunce in rito.

Due decisioni, in particolare, hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere: in un caso (sentenza n. 12) per la sopravvenienza di una nuova disposizione di legge, recante una soluzione interpretativa conforme alla prospettazione della Regione ricorrente; nell’altro caso (ordinanza n. 524), per l’integrale sostituzione dell’atto ministeriale in relazione al quale era stato promosso, con ricorso regionale, il conflitto.

Inoltre, l’inammissibilità del conflitto è stata dichiarata con sentenza n. 363, perché l’atto impugnato non poteva ricomprendersi tra quelli che affermano una potestà pubblica o che esprimono una pretesa dello Stato idonea ad invadere o a menomare l’ambito delle attribuzioni regionali costituzionalmente protette.

La rinuncia al ricorso, seguíta dalla relativa accettazione, determina poi l’estinzione del processo (ordinanza n. 476).

Per quanto riguarda le pronunce nel merito, si può segnalare quella con la quale sono stati accolti i ricorsi provinciali in forza di una contestuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma dalla quale si ricavava il fondamento del potere ministeriale di cui era espressione l’atto impugnato (sentenza n. 63).

Mentre la mancanza di competenza regionale nella specifica materia del recupero dei rifiuti non pericolosi ha giustificato il rigetto del ricorso regionale e, con esso, della pretesa al riconoscimento di una procedura collaborativa tra Stato e Regione (sentenza n. 127), l’accoglimento del ricorso, in altro caso, è derivato proprio dalla riconosciuta interferenza e dal particolare legame delle funzioni regionali e statali nella specifica materia di tutela dei beni paesaggistici, che esigono - come riconosce la sentenza n. 437 - la piena attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la Regione (nella specie, della Valle d’Aosta) in forme concrete ed effettive operando non in modo unidirezionale, ma reciprocamente.

Di particolare interesse è il ricorso deciso con la sentenza n. 511, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione ad atti di indagine giudiziaria adottati nell’àmbito di un procedimento penale. Il conflitto, in questo caso, è stato ritenuto solo in parte fondato. Infatti, per un verso si è escluso che l’attività giudiziaria avesse avuto la pretesa di disciplinare l’attività amministrativa (o legislativa) della Provincia imponendole obblighi e indirizzi o altre limitazioni illegittimamente incidenti sull’autonomia provinciale. Per altro verso, invece, è stato riconosciuto che gli atti impugnati, per l’arco temporale al quale si riferivano, non avevano piú alcuna giustificazione, perché non derivavano da concrete esigenze di indagine, ma erano finalizzati ad un esercizio solo ipotetico dell’azione penale, e perciò, come tali, effettivamente lesivi delle attribuzioni della ricorrente.



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