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Interventi dei Presidenti


Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
La giustizia costituzionale nel 2000

Conferenza stampa del 23 febbraio 2001
Presidente Cesare Ruperto


§ 4) . I criteri del giudizio: il canone della ragionevolezza e il bilanciamento degli interessi protetti

Piú volte nel corso del 2000 la Corte è stata chiamata a valutare la conformità delle norme denunciate al generale canone della ragionevolezza. Può essere utile ricordare, a questo riguardo, che la giurisprudenza della Corte, in passato, era orientata nel senso di ricondurre il principio di ragionevolezza all’interno della previsione dell’art. 3 della Costituzione che afferma - come noto - il principio di uguaglianza;  di modo che la norma irragionevole era costituzionalmente illegittima in quanto apportatrice di irragionevoli discriminazioni. Come conseguenza di siffatta impostazione era necessario, per accertare l’irragionevolezza della norma, che fosse individuato il c.d. tertium comparationis.

Una volta affrancato il principio di ragionevolezza sia dal principio di uguaglianza, sia dalla ricerca del tertium comparationis, la Corte ne ha poi potuto affermare la violazione anche in assenza di una sostanziale disparità di trattamento tra fattispecie omogenee, allorchè la norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto al contesto normativo preesistente (sentenza n. 450) o rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore (sentenza n. 416).

Questo orientamento ha trovato conferma nel trascorso anno anche in decisioni di rigetto, con le quali sono state ritenute non irragionevoli norme che, pur introducendo differenze di trattamento, non creano ingiustificate o arbitrarie omologazioni di situazioni diverse. Tra l’altro, sono stati ritenuti non irragionevoli:

a) il criterio normativo di computo del termine per la riabilitazione del fallito (sentenza n. 549);

b) la norma che, apprestando una particolare tutela ai lavoratori esposti al rischio di contaminazione da amianto, la subordina alla sussistenza di un requisito temporale di durata (sentenza n. 5);

c) la norma che non estende ai militari delle Forze armate dello Stato e di quelle nemiche l’indulto concesso a coloro i quali avevano fatto parte di «formazioni armate», vale a dire di formazioni partigiane o del campo opposto. In questo caso la Corte, ricostruendo la ratio ispiratrice del provvedimento (cioè la necessità di una riconciliazione nazionale per porre fine a rancori e vendette e ricomporre nella civile convivenza il tessuto nazionale), ha ritenuto non fondata la censura del giudice a quo circa una pretesa discriminazione basata su elementi soggettivi, risultando chiara e non arbitraria la scelta di distinguere fra appartenenti a formazioni armate e appartenenti a Forze armate (sentenza n. 298).

Al canone della ragionevolezza la Corte è venuta aggiungendo, quali ulteriori criteri del giudizio di legittimità, il canone del bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti ed il canone delle compatibilità finanziarie o di sistema.

Cosí, con la sentenza n. 509, si è riaffermato che il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all’attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti. Bilanciamento che, tra l’altro, deve tenere conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, restando salvo, in ogni caso, quel «nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come àmbito inviolabile della dignità umana».



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