§ 4) . I criteri del giudizio: il canone della ragionevolezza e il bilanciamento degli interessi protetti
Piú
volte nel corso del 2000 la Corte è stata chiamata a valutare la conformità
delle norme denunciate al generale canone della ragionevolezza. Può essere
utile ricordare, a questo riguardo, che la giurisprudenza della Corte, in
passato, era orientata nel senso di ricondurre il
principio di ragionevolezza all’interno della previsione dell’art. 3 della
Costituzione che afferma - come noto - il principio di uguaglianza; di modo che la norma irragionevole era
costituzionalmente illegittima in quanto apportatrice di irragionevoli
discriminazioni. Come conseguenza di siffatta impostazione
era necessario, per accertare l’irragionevolezza della norma, che fosse
individuato il c.d. tertium comparationis.
Una volta
affrancato il principio di ragionevolezza sia dal principio di
uguaglianza, sia dalla ricerca del tertium comparationis, la Corte ne ha poi potuto affermare la
violazione anche in assenza di una sostanziale disparità di trattamento tra
fattispecie omogenee, allorchè la norma presenti una
intrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto al contesto
normativo preesistente (sentenza n. 450) o rispetto alla
complessiva finalità perseguita dal legislatore (sentenza n. 416).
Questo orientamento ha trovato
conferma nel trascorso anno anche in decisioni di rigetto, con le quali sono
state ritenute non irragionevoli norme che, pur introducendo differenze di
trattamento, non creano ingiustificate o arbitrarie omologazioni di situazioni
diverse. Tra l’altro, sono stati ritenuti non irragionevoli:
a) il criterio
normativo di computo del termine per la riabilitazione del fallito (sentenza n. 549);
b) la norma che, apprestando una
particolare tutela ai lavoratori esposti al rischio di contaminazione da
amianto, la subordina alla sussistenza di un requisito temporale di durata (sentenza n. 5);
c) la norma che non estende ai
militari delle Forze armate dello Stato e di quelle nemiche l’indulto concesso
a coloro i quali avevano fatto parte di «formazioni
armate», vale a dire di formazioni partigiane o del campo opposto. In questo
caso la Corte, ricostruendo la ratio
ispiratrice del provvedimento (cioè la necessità di
una riconciliazione nazionale per porre fine a rancori e vendette e ricomporre
nella civile convivenza il tessuto nazionale), ha ritenuto non fondata la
censura del giudice a quo circa una
pretesa discriminazione basata su elementi soggettivi, risultando chiara e non
arbitraria la scelta di distinguere fra appartenenti a formazioni armate e
appartenenti a Forze armate (sentenza n. 298).
Al canone della ragionevolezza la
Corte è venuta aggiungendo, quali ulteriori criteri
del giudizio di legittimità, il canone del bilanciamento degli interessi
costituzionalmente protetti ed il canone delle compatibilità finanziarie o di
sistema.
Cosí, con la sentenza n. 509, si è riaffermato che il diritto ai trattamenti
sanitari necessari per la tutela della salute è garantito ad ogni persona come
un diritto costituzionalmente condizionato all’attuazione che il legislatore ne
dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli
altri interessi costituzionalmente protetti. Bilanciamento che, tra l’altro,
deve tenere conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui
dispone, restando salvo, in ogni caso, quel «nucleo irriducibile del diritto
alla salute protetto dalla Costituzione come àmbito
inviolabile della dignità umana».
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