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1. Esattamente quarant'anni orsono, il 5 giugno
1956, veniva depositata la prima sentenza della Corte costituzionale.
La causa era stata discussa nella prima udienza del 23 aprile e mi piace
ricordare che a quella udienza partecipò, come difensore delle
parti che sostenevano la richiesta di dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 113 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
l'avvocato Giuliano Vassalli che oggi siede in questa Corte come giudice.
Era una sentenza di notevolissimo rilievo: nell'affermare la competenza
della Corte a sindacare anche le norme anteriori alla Costituzione, essa
poneva, innanzitutto, le basi per il fondamentale compito di adeguamento
della legislazione ai principi costituzionali fino ad allora affrontato
solo in minima parte e quasi timidamente dal legislatore repubblicano.
La sentenza n. 1 del 1956 prendeva inoltre le distanze
da quella giurisprudenza che, considerando «programmatiche»
numerose disposizioni costituzionali, aveva finito per sminuire la immediata
precettività della Carta. Non a caso, con l'avvio dell'attività
della Corte, uno dei più illustri Costituenti ebbe a dire: «La
Costituzione si è mossa». Questa adunanza solenne vuole dunque
celebrare il quarantesimo anniversario di quel giorno e proporre un consuntivo
sull'attività della Corte, con particolare riferimento all'ultimo
decennio, e sul significato che essa ha assunto nel quadro istituzionale
italiano.
È proprio nel 1986 — dieci anni fa — che i giudici della Corte
si trovano a fronteggiare il notevole «arretrato» che, prodottosi
a partire dall'epoca del processo Lockheed, si era poi consolidato nel
tempo anche per la aumentata domanda di giustizia costituzionale dovuta
all'accresciuta sensibilità dei giudici comuni.
Un primo passo nel senso della riduzione dell'arretrato si ebbe sotto
la presidenza di Antonio La Pergola, allorché furono portate in
decisione le questioni pervenute alla Corte prima degli anni '80 ed ancora
pendenti.
Ma ciò non bastava. Fu il Presidente Francesco Saja — la cui opera
è stata anche in questo altamente meritoria — ad imprimere una
decisa accelerazione all'attività della Corte e a poter annunciare,
a consuntivo dell'attività svolta nel 1988, il sostanziale azzeramento
dell'arretrato. Quel risultato mantiene ancora oggi i suoi effetti e costituisce
uno dei motivi che consentono di affermare — con legittimo orgoglio —
la piena funzionalità e la vitalità della Corte costituzionale.
In quest'ultimo decennio la Corte ha continuato a svolgere il ruolo —
decisivo per ogni organo di giustizia costituzionale — di tutela dei diritti
inviolabili riconosciuti e garantiti dall'art. 2, e poi declinati in tutta
la prima parte della Costituzione: essa non ha esitato ad adottare interpretazioni
estensive delle norme che consacrano tali diritti, anche valorizzando
le nuove esigenze via via maturate nella coscienza sociale.
In particolare, senza voler qui dare un esaustivo elenco degli interventi
della Corte in materia di diritti inviolabili, la loro tutela risulta
rafforzata da quelle pronunce che hanno individuato in essi il nucleo
fondamentale ed irrivedibile della nostra Carta costituzionale.
Sono stati poi particolarmente garantiti i diritti della coscienza, sia
attraverso la enucleazione del principio supremo di laicità dello
Stato, sia con i vari interventi in tema di obiezione di coscienza al
servizio militare, sia con la pronuncia che ha garantito anche alle confessioni
religiose diverse dalla cattolica, e prive d'intesa con lo Stato ai sensi
dell'art. 8 della Costituzione, di accedere ad agevolazioni finanziarie
per l'edificazione di luoghi di culto.
Altre importanti pronunce, in materia penale, hanno valorizzato il principio
di responsabilità personale, sancito dall'art. 27 della Costituzione;
è stato così possibile ridimensionare sensibilmente la categoricità
del principio della inescusabilità dell'ignoranza della legge nell'ambito
del diritto penale comune, come in quello del diritto penale militare.
Ancora, sono stati salvaguardati i diritti della personalità con
le diverse pronunce in tema di «danno biologico» e con quella
sul diritto al nome; ed è stato garantito il diritto di elettorato
passivo, per assicurare il rispetto del principio di eguaglianza, e per
ricondurre strettamente al dettato costituzionale le cause di ineleggibilità.
Vanno, inoltre, ricordate la pronunce in materia di emittenza radio-televisiva,
fondate sull'esigenza di tutelare il valore fondamentale del pluralismo
delle voci, espressione della libera manifestazione del pensiero. Una
particolare menzione meritano poi le pronunce sul nuovo codice di procedura
penale: in questo settore la Corte, investita da un elevatissimo numero
di questioni, è dovuta spesso intervenire sia per eliminare norme
che stabilivano irragionevoli ed ingiustificate preclusioni sulla via
della ricerca della verità, che non può non costituire,
in base a vari principi costituzionali, il fine primario del processo
penale; sia per assicurare la piena tutela del diritto di difesa, ad esempio
in tema di accesso ai riti speciali, o la garanzia del «giusto processo»,
come in materia di incompatibilità del giudice.
Non può non sottolinearsi anche il contributo dato dalla Corte
in questi anni alla affermazione ed al rafforzamento dei diritti sociali,
quali il diritto all'istruzione, il diritto alla salute, i diritti previdenziali,
il diritto all'abitazione.
La Corte, poi, approfondendo il solco tracciato dalla storica sentenza
n. 170 del 1984, ha dato un fondamentale contributo all'attuazione
del diritto comunitario. Fermo il potere di disapplicazione da parte dei
giudici ordinari delle norme interne con esso confliggenti (regolamenti,
direttive e norme autoapplicative dei trattati, sentenze della Corte di
giustizia), la Corte ha ribadito il suo potere di valutare la conformità
del diritto comunitario ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale
e ai diritti inviolabili della persona; ha poi avuto modo, articolando
ulteriormente la sua giurisprudenza in materia, di affermare la sua competenza
a conoscere dei conflitti tra norme interne e norme comunitarie sorti
a seguito di ricorsi in via principale, per garantire un più tempestivo
e più completo adempimento agli obblighi comunitari.
Non si può dimenticare, infine, l'imponente sforzo di razionalizzazione
dei rapporti fra Stato e autonomie regionali, compiuto attraverso le pronunce
in tema d'indirizzo e coordinamento, poteri sostitutivi, rapporti fra
norme di principio e norme di dettaglio, poteri normativi secondari del
Governo in rapporto con le competenze regionali e via dicendo.
2.1. Un dato che ha contribuito a caratterizzare l'attività della
Corte costituzionale nell'ultimo decennio è costituito dall'aumento
dei giudizi diversi dal controllo di costituzionalità.
Infatti, mentre la revisione dell'art. 96 della Costituzione, intervenuta
nel 1989, ha significativamente ridotto le competenze della Corte costituzionale
quale giudice penale — trasferendo alla magistratura ordinaria i giudizi
relativi ai reati ministeriali —, viceversa, altre competenze della Corte
hanno vissuto una stagione di notevole espansione. Ciò è
accaduto, in particolare, per i giudizi di ammissibilità dei referendum
abrogativi e per i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato,
i quali in passato avevano rivestito un ruolo tutto sommato residuale,
mentre ora hanno acquisito grande rilievo.
Per quanto riguarda i giudizi di ammissibilità dei referendum abrogativi,
le più recenti richieste presentavano particolarità che
hanno inciso sul ruolo svolto dalla Corte, non soltanto nell'ambito del
procedimento referendario, ma più ampiamente nel quadro del sistema
istituzionale.
Anzitutto, le richieste di referendum popolare sono sensibilmente cresciute
in quantità, in particolar modo nel corso degli anni '90 (53 negli
ultimi dieci anni, di cui 35 tra il '93 ed il '95, mentre precedentemente
erano state presentate in tutto 43 richieste); di conseguenza il giudizio
di ammissibilità ha impegnato la Corte in misura assai superiore
rispetto al passato.
In secondo luogo, per la prima volta nell'esperienza italiana sono state
presentate alcune richieste di referendum su iniziativa di Consigli regionali,
le quali, tendendo alla soppressione di alcuni ministeri, hanno coinvolto
direttamente la popolazione su problemi organizzativi, come quello del
riparto delle funzioni tra apparati centrali e autonomie regionali.
Il maggior distacco dalle esperienze precedenti, tutte caratterizzate
dall'intento di provocare una pronuncia popolare in ordine a questioni,
grandi o piccole, legate ai diritti di libertà e ai diritti sociali,
oppure afferenti a temi di coscienza, è tuttavia marcato dal fatto
che alcune delle richieste referendarie hanno coinvolto questioni di carattere
istituzionale, la cui definizione si è rivelata decisiva per la
configurazione della forma di governo. In più, le tematiche istituzionali
da sottoporre al giudizio popolare si presentavano assai cariche di valenza
politica, per essere state da tempo iscritte nell'agenda parlamentare,
senza riuscire ad ottenere una soluzione. I referendum ad esse relativi,
quindi, si proponevano un compito assai delicato: quello di realizzare
alcune importanti riforme attraverso un circuito decisionale alternativo
a quello delle istituzioni rappresentative. La Corte costituzionale, nella
veste di giudice di ammissibilità dei referendum, si è trovata
coinvolta in questo tentativo e perciò investita di aspettative
di carattere squisitamente politico.
Il caso che indiscutibilmente più di ogni altro ha trascinato la
Corte costituzionale direttamente al centro del dibattito politico è
stato quello dei referendum elettorali. Il primo di questi — l'antesignano
— è il referendum giudicato ammissibile dalla Corte nel 1991, diretto
a modificare la legge elettorale per la Camera in modo da eliminare la
possibilità per gli elettori di esprimere più di una preferenza
nell'ambito della lista votata. Benché la pronuncia dichiarasse
inammissibili altri referendum, volti a modificare in senso decisamente
maggioritario il sistema elettorale del Senato e quello in vigore per
i Comuni di grandi dimensioni, essa riveste una grande importanza: per
la prima volta è stato aperto un varco all'ammissibilità
del referendum in una materia — quella elettorale — sulla quale il ricorso
alla consultazione popolare è sempre stato assai controverso, fin
dal dibattito in Assemblea costituente.
È sulla base di tale decisione che la Corte, venuti meno gli ostacoli
che aveva incontrato nel 1991, ha giudicato ammissibile nel 1993 il referendum
sul sistema elettorale del Senato.
Oltre che per le rilevanti ricadute politiche, il referendum sulla legge
elettorale del Senato e la sentenza sulla sua ammissibilità costituiscono
un'importante tappa per l'evoluzione degli istituti di democrazia diretta
nel nostro paese, perché hanno fatto emergere tutte le potenzialità
che lo strumento referendario ha acquisito gradualmente nel corso degli
anni.
La Corte ha, tuttavia, sempre ribadito, da ultimo nel 1995, il principio
inderogabile secondo cui i referendum che riguardano i sistemi elettorali
delle Camere devono essere strutturati in modo tale da lasciar sussistere,
in caso di esito positivo, una normativa di risulta immediatamente funzionante
ed operativa, in modo da non esporre l'ordina-mento democratico rappresentativo
a rischio di paralisi di funzionamento.
2.2. Anche i giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato sorti nell'ultimo decennio hanno accentuato l'importanza di questa
funzione, coinvolgendo, al tempo stesso, la Corte nel vivo del dibattito
politico.
Sembrava, in passato, che la competenza della Corte costituzionale a risolvere
i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato fosse destinata a
rimanere lettera morta o a trovare un'attuazione molto limitata. Si pensava
che gli eventuali conflitti tra poteri, e in special modo quelli insorti
fra poteri politici, avrebbero trovato soluzione nella sede a loro più
naturale, quella politica appunto, e che tali controversie fossero insuscettibili
di trovare composizione in una sede, per quanto lato sensu, giurisdizionale
quale è quella dei giudizi davanti alla Corte.
L'esperienza, in una prima fase, sembrava dar ragione a queste perplessità,
tanto che per lungo tempo quasi tutti i casi — peraltro assai limitati
nel numero — vedevano parte del conflitto una autorità giurisdizionale
e si configuravano perciò come casi difficilmente risolvibili con
accordi di tipo politico. Ma negli ultimi anni, probabilmente anche a
causa della crisi istituzionale che ha investito il paese, le controversie
portate all'esame della Corte sono state, oltre che assai più nume-rose
(25 circa negli ultimi dieci anni, e tutte concentrate nel periodo più
recente), provviste di un alto tasso di politicità, tanto da coinvolgere
pressoché tutti gli organi costituzionali o di rilievo costituzionale.
Il «tono costituzionale» dei conflitti è di conseguenza
indubbiamente cresciuto, cosicché il ruolo arbitrale della Corte
è stato esaltato, anche sulle vicende più attuali e coinvolgenti
primari interessi politici di schieramenti contrapposti.
Questo cambiamento si manifesta non soltanto nel moltiplicarsi di conflitti
tra organi non giurisdizionali, ma anche nella variazione di tono dei
conflitti coinvolgenti la magistratura. Negli anni recenti tali conflitti
hanno ottenuto maggiore risonanza ed hanno attirato di più l'interesse
di tutti i soggetti dell'ordinamento, compresa l'opinione pubblica, anche
perché molti di essi hanno toccato diretta-mente i rapporti tra
ordine giudiziario e potere politico: ciò è accaduto, per
quanto riguarda il Parlamento, in materia di insindacabilità dei
suoi membri ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e
di autorizzazione a procedere di cui al previgente testo del secondo comma
della norma medesima.
Vertice della evoluzione che ha condotto ad esaltare il ruolo arbitrale
della Corte nelle controversie politico-istituzionali è stato il
conflitto, deciso pochi mesi or sono, che ha visto come parti in causa
il Ministro di grazia e giustizia, il Senato della Repubblica, il Presidente
del Consiglio e il Capo dello Stato, conflitto che coinvolgeva un problema
istituzionale che si radica nel cuore della forma di governo: il problema
della sfiducia parlamentare nei riguardi di un singolo Ministro.
In questo contesto, anche 1'«uso dei tempi» processuali e
la tempestività degli interventi da parte della Corte costituzionale
hanno contribuito ad accrescere l'importanza e l'utilità delle
sue pronunce. A tale proposito occorre ricordare che la Corte ha fatto
uso di tutte le possibilità concesse dalla normativa per ridurre
i termini processuali, in modo da intervenire con tempi rapidi e qualche
volta rapidissimi, come è accaduto nel conflitto avente ad oggetto
le regole per lo svolgimento della campagna referendaria, sul quale la
decisione poteva avere una effettiva incidenza solo se pronunciata tempestivamente.
3. Sempre nell'ultimo decennio, la Corte costituzionale — proseguendo
l'opera di arricchimento della tipologia delle proprie decisioni — ha
mostrato la necessità di sviluppa-re nuovi modelli decisori per
poter risolvere in modo più adeguato questioni sempre più
spesso cariche di complesse implicazioni, rilevanti anche nel giudizio
di costituzionalità.
Le esigenze sottese alla elaborazione dei nuovi modelli decisori sono
riconducibili, da un lato, alla necessità di rispettare e valorizzare
la discrezionalità del legislatore, senza peraltro declinare il
compito di reintegrare i principi costituzionali violati: ciò accade,
ad esempio, nel caso in cui i rimedi alla situazione di incostituzionalità
sono molteplici e la Corte, senza le nuove formule decisorie, dovrebbe
arrestarsi di fronte alla barriera della discrezionalità legislativa
con una pronuncia di inammissibilità, oppure limitarsi ad una sentenza
«monito» rivolta al legislatore.
D'altro lato, in molti casi, i nuovi tipi di decisione costituiscono altrettanti
tentativi di soluzione dei problemi scaturenti dalle sentenze che costano.
Negli anni più recenti, infatti, si è accentuata l'esigenza
dell'equilibrio del bilancio statale come problema rilevante sul piano
costituzionale: la Corte se ne è fatta carico sia sviluppando nuovi
strumenti decisori che consentono al legislatore di contenere le conseguenze
finanziarie delle pronunce di accoglimento, sia elaborando alcuni importanti
indirizzi giurisprudenziali che valorizzano l'interesse alla ragionevole
ed equilibrata gestione delle risorse finanziarie, così da assicurare
anche alle generazioni future il pieno godimento dei diritti costituzionalmente
protetti. Tra questi orientamenti merita anzitutto di essere menzionato
il principio della «gradualità» nella attuazione dei
diritti a prestazioni positive, e in particolare dei diritti sociali,
i quali vengono necessariamente ad essere condizionati, nella loro attuazione,
dal bilanciamento con altri interessi tutelati dalla Costituzione, tenuto
conto dei limiti oggettivi derivanti dalle risorse organizzative e finanziarie
disponibili. Nella stessa prospettiva si collocano altresì la tendenza
ad esercitare uno scrutinio più severo sul rispetto dell'obbligo
di copertura finanziaria delle leggi, previsto dall'art. 81 della Costituzione,
nonché la propensione, manifestata in alcuni casi recenti, a colpire
con una pronuncia di incostituzionalità le norme attributive di
privilegi, capovolgendo — mediante l'uso del potere di autoremissione
— la richiesta di estendere il privilegio, formulata dal giudice a quo.
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