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Premetto un saluto al Presidente della
Federazione italiana della stampa ed a tutti i giornalisti che hanno accolto
il nostro invito, nonché ai Presidenti, Vicepresidenti e Giudici
emeriti che con la loro presenza onorano questo incontro. Unitamente ad
essi saluto il rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato che
anche in questa circostanza ha voluto essere fra noi.
1. Rapporti tra decisioni emesse e questioni sopravvenute
Ritengo giusto e doveroso avviare questo incontro con
la stampa dando atto ai colleghi di aver lavorato intensamente e con esiti
positivi. Nel corso del I982 sono state depositate 266 decisioni (154
sentenze, di cui 31 di accoglimento e 123 di rigetto, e 112 ordinanze)
contro le 205 decisioni del 1981 (115 sentenze e 90 ordinanze). Si tratta
del terzo più alto numero nella storia della Corte, mentre il numero
dei procedimenti definiti nell'anno (940, contro i 715 del 1981) costituisce
il secondo risultato assoluto. Questi dati appaiono anche più significativi,
se si tiene conto delle difficoltà dovute alla mancanza del quindicesimo
giudice fino alla sessione autunnale e al tempo richiesto da alcune decisioni
particolarmente complesse, che hanno causato alcuni ritardi nello sviluppo
dei programmi dei lavori della Corte. La «vacanza», com'è
noto, è stata poi felicemente superata con la elezione del collega
prof. Ettore Gallo, cui rivolgo un rinnovato, caloroso saluto; si è
così ricostituito il «plenum», dopo che il prof. Giovanni
Conso, per nomina presidenziale, era succeduto al Vicepresidente prof.
Edoardo Volterra. Un particolare saluto indirizzo a questi due cari colleghi.
Il buon risultato raggiunto è dovuto anzitutto all'impegno e all'assiduità
dei Giudici, che si sono adoperati per tutto il corso dell'anno, assoggettandosi
spesso a ritmi di lavoro e ad un succedersi di sedute assai faticosi.
Sento il dovere di aggiungere che il positivo esito rappresentato dalle
cifre che ho esposto non si sarebbe potuto conseguire senza la collaborazione
degli assistenti di studio, i quali hanno dato un contributo assai ricco
di ricerca e di partecipazione critica. Ricordo insieme la valida collaborazione
del personale della Corte, sia negli uffici che più direttamente
coadiuvano l'attività giurisdizionale, sia in quelli che predispongono
le condizioni organizzative del nostro lavoro.
Si è dimostrata producente anche la scelta, in larga misura osservata,
di alternare settimane dedicate alle udienze e alle camere di consiglio,
con settimane riservate allo studio delle questioni e alla stesura delle
decisioni. Questa modalità organizzativa consente, infatti, un
lavoro più ordinato e minori dispersioni di tempo.
Nella formazione dei ruoli si è in qualche misura sacrificata la
definizione dell'arretrato più antico, per cogliere le sequenze
di ordinanze più prolungate nel tempo e più numerose, ritenute
tra l'altro sintomatiche del permanere di un più vivo e diffuso
interesse alla decisione.
Determinante è stata anche la maggiore cura che si è dedicata
al pronto esame delle questioni, man mano che sopravvengono, in modo da
destinarle subito alla camera di consiglio quando siano suscettibili di
immediata definizione perché già « coperte »
da precedenti decisioni o per altri motivi, secondo la più articolata
gamma di soluzioni che verrà illustrata oltre.
Al riguardo va tuttavia segnalato che intercorre sempre un certo tempo
tra l'arrivo delle questioni alla Corte e l'effettiva possibilità
di deciderle, a causa degli adempimenti che vanno compiuti e in particolare
della pubblicazione dei testi nella Gazzetta Ufficiale. Si consideri che,
delle 952 ordinanze pervenute nel corso del 1982, ne risultavano pubblicate
alla fine dell'anno 603. Le rimanenti 349, sebbene già in carico
nei nostri registri, non erano ancora concretamente suscettibili di decisione.
L'intensa produzione legislativa ha in qualche misura agevolato il lavoro
della Corte, consentendo la restituzione al Giudice a quo, per il riesame
della rilevanza, di ben 62 ordinanze. Il vantaggio è stato peraltro
parzialmente annullato dalle impugnative che sono sopraggiunte con riferimento
alle nuove leggi. Un esempio tipico è quello che riguarda l'importante
legge sulle modifiche al sistema penale che, se ha consentito l'eliminazione
di un certo numero di questioni, è stata impugnata già da
27 ordinanze.
L'aumentata produttività della Corte non si è rivelata tuttavia
sufficiente a migliorare la situazione delle pendenze, dato che, nel frattempo,
sono sopraggiunti ben 1024 procedimenti (contro i 964 del 1981) così
suddivisi: 952 questioni promosse in via incidentale; 51 ricorsi in via
principale; 17 conflitti fra Stato e Regioni; 4 ricorsi per l'ammissibilità
di conflitti tra poteri dello Stato.
Di conseguenza, nonostante l'intenso lavoro, si è riusciti soltanto
a contenere in 84 unità l'aumento della pendenza, che nel 1981
era aumentata di 249 procedimenti.
Permane quindi un ingente arretrato, che ammonta complessivamente a 2826
procedimenti, così suddivisi:
— questioni promosse in via incidentale 2.446
— ricorsi in via principale 220
— conflitti tra poteri dello Stato 1
— conflitti tra Stato e Regioni 151
— ricorsi per l'ammissibilità di conflitti tra poteri
dello Stato 8
Particolarmente negativo è il fatto che dette
questioni risalgano ad un lungo arco di tempo, che ha inizio con l'anno
1976. Per alleviare la Corte da questo ingente carico e per ridare tempestività
ai suoi giudizi sarà dunque necessario adottare ulteriori accorgimenti,
che dovranno essere messi allo studio in modo approfondito, per quanto
concerne sia l'analisi e la riunione della questioni, sia le modalità
procedurali, sia i criteri da adottarsi nelle decisioni. Si tratterà
dunque di preparare in modo più appropriato quello che chiamerei
il «retroterra» del nostro lavoro giurisdizionale.
2. Provenienza delle questioni sollevate
D'altronde la Corte non ha, in linea di principio, motivo
di dolersi dell'elevato numero delle eccezioni che le pervengono; non
v'è dubbio infatti che la frequenza con cui viene invocato il suo
giudizio è espressione di una ormai diffusa sensibilità
costituzionale, che involge la generalità degli organi delle giurisdizioni
ordinaria e amministrativa in misura quasi proporzionale. Si consideri
che delle questioni sollevate nel I982, 42 provengono dalla Corte di cassazione
(7 dalle Sezioni unite), 74 dalle Corti d'appello, 263 dai tribunali,
335 dalle preture, 9 dal Consiglio di Stato, 53 dai tribunali amministrativi
regionali, 9 dalla Corte dei conti, 12 dai tribunali militari, 112 dalle
Commissioni tributarie.
Alcune di queste cifre sono peraltro solo parzialmente rappresentative
della entità della domanda di giustizia costituzionale.
Si ha notizia infatti che normalmente la Corte dei conti si limita a sospendere
i giudizi nei quali si pone una questione analoga ad altra già
sollevata, evitando di rinviare alla Corte costituzionale le intere serie.
Altrettanto ha fatto, almeno per alcune questioni, la Corte di cassazione.
Si può quindi dire che l'attesa di decisione è anche più
ampia di quella che emerge dai dati sulle pendenze.
Va sottolineato il notevole numero di procedimenti provenienti dalle Commissioni
tributarie, che sembra collegarsi all'entità degli interessi e
al diffuso malessere presenti in questo settore della vita nazionale.
Rilevante è anche, in termini proporzionali, il contenzioso sollevato
dai Giudici militari, se si considera il circoscritto ambito delle norme
applicate nei relativi processi.
Mi sia consentito a questo punto una osservazione parentetica circa un
equivoco che mi pare affiori in qualche luogo della nostra letteratura.
Si parla infatti di una «incidentalità» di tipo americano
che sarebbe presente nel nostro processo costituzionale. Ma va precisato
che la Corte suprema degli Stati Uniti giudica, quasi sempre in via di
appello o di certiorari, in cause già definite da altri giudici.
Mentre ben altrimenti gravida di negative conseguenze è la «incidentalità
italiana» che comporta, più ancora quantitativamente che
in altri Stati europei, la sospensione di tanti processi.
3. Oggetto delle impugnazioni
Gli ultimi rilievi introducono qualche osservazione circa
l'oggetto delle impugnazioni di costituzionalità.
Anzitutto, le ordinanze pervenute nel 1982 hanno sollevato questioni su
ben 207 leggi o gruppi di leggi; ciò contribuisce a rendere evidente
la complessità del lavoro della Corte, chiamata a pronunciarsi
su una vastissima gamma di materie e su corpi normativi spesso costruitisi
nel corso degli anni con successivi e non sempre armonici interventi.
Un secondo elemento di difficoltà e di delicatezza proviene dalla
crescente tendenza ad invocare il giudizio quasi «a caldo»,
cioè su materie che da poco sono state oggetto di nuova sistemazione
normativa.
Nella conferenza stampa tenuta il 20 gennaio 1975 un mio illustre predecessore,
il Presidente Bonifacio, poteva osservare che il maggior numero delle
decisioni aveva avuto ad oggetto disposizioni emanate in epoca anteriore
alla Costituzione e, fra queste, in misura prevalente disposizioni dei
grandi complessi normativi, quali i codici.
Ora la situazione delle sopravvenienze risulta completamente ribaltata,
dato che nel 1982 solo 82 questioni hanno riguardato i codici, incluso
quello militare, e solo 127 hanno avuto ad oggetto l'intera legislazione
anteriore al 1948. Per contro, mentre 121 questioni riguardano le leggi
promulgate tra il I948 e il I962, ben 704 afferiscono alle legislature
che iniziano col 1963. Di queste ultime questioni, 114 hanno ad oggetto
leggi approvate durante la legislatura in corso, fino a quelle recentissime
del marzo I982 sulle locazioni, di maggio sui contratti agrari, di agosto
sui reati finanziari e sul tribunale della libertà, di settembre
sui reati edilizi.
Il testo normativo più impugnato nell'anno è nettamente
la legge 27 luglio 1978, n. 392, sulle locazioni degli immobili urbani,
contro la quale si sono mosse ben 79 ordinanze, che pongono una serie
variegata e complessa di questioni. Si tratta di una materia di grande
e spesso drammatica attualità, che la Corte comincerà con
il prossimo mese di febbraio ad affrontare.
Il rilievo dà subito una chiara indicazione della tendenza emergente
nella domanda di giustizia costituzionale: sempre più largo spazio
assumono le questioni inerenti ai diritti sociali e specialmente al diritto
dell'economia e al contenzioso tributario. In particolare, su questa ultima
materia, con riguardo ad una ricca serie di testi normativi, sono state
proposte nell'anno oltre 130 ordinanze. Ma ricorrono con frequenza anche
le impugnative in tema di contratti agrari, compresa la recente legge
del maggio 1982, in tema di occupazione d'urgenza, di fallimento, di indennità
di espropriazione, di lavoro a domicilio, di imprese industriali e disoccupazione.
Si ha quindi il quadro di una complessa e spesso accesa conflittualità
economica che cerca nuovi equilibri con lo strumento del giudizio di costituzionalità.
Significativa invece di un sostanziale consenso, fondato anche sulla considerazione
della drammatica contingenza vissuta dal Paese, è probabilmente
la mancanza di impugnative nel corso del 1982 sulla legislazione a tutela
dell'ordine democratico.
4. Profili costituzionali invocati
Le annotazioni fatte trovano riscontro nell'analisi dei
profili costituzionali, insomma, dei vizi, nei quali il legislatore sarebbe
incorso. La più ricorrente è sempre la doglianza dell'irrazionale
contemperamento tra gli interessi presi in considerazione, e cioè
la violazione del principio di uguaglianza, lamentato da ben 706 ordinanze.
Se poi seconda viene l'esigenza della tutela giurisdizionale, invocata
da 162 ordinanze con accentuazioni garantistiche talvolta molto acute,
è da registrarsi il notevolissimo calo di censure sotto il profilo
delle libertà civili (appena 36 ordinanze), laddove per il solo
diritto di proprietà si registrano ben 124 ordinanze e tutte quelle
che riguardano diritti sociali ed economici sono insieme addirittura 362.
Sempre poche, ma emergenti rispetto agli anni precedenti, sono le denuncie
avanzate sotto i profili organizzativi: 65 ordinanze lamentano il cattivo
uso della delegazione o della decretazione d'urgenza, 29 la mancata copertura
finanziaria della legge, 60 si riferiscono alla organizzazione del potere
giurisdizionale, 42 riguardano le autonomie regionali o locali, in aggiunta
al contenzioso relativo ai ricorsi e conflitti di attribuzione già
ricordato.
Sintomatico di un buon contemperamento delle varie esigenze raggiunto
dal nuovo diritto di famiglia è probabilmente il basso numero delle
ordinanze (16) che toccano i relativi parametri costituzionali.
5. Ammissibilità delle questioni
Venendo ora all'esame delle decisioni prese nel corso
del 1982, è forse opportuno premettere alcuni cenni in ordine all'approfondimento
dei requisiti necessari all'ingresso dell'eccezione di legittimità
costituzionale, secondo la giurisprudenza di questa Corte.
Va presa anzitutto in considerazione l'ordinanza n. 212 (rel. De Stefano),
con cui si confermava una giurisprudenza anteriore per la quale è
fondamentale l'esigenza che il giudice a quo motivi puntualmente la rilevanza
e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale. Ordinanza questa ribadita dalla sentenza n. 241 (rel.
Bucciarelli Ducci), che dichiarava l'inammissibilità della questione
perché nel caso si era omesso di indicare i termini e i motivi
con i quali era stata sollevata, cosa che, in definitiva, aveva impedito
di farli conoscere con le dovute garanzie di pubblicità, a norma
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Maggiore elaborazione concettuale richiede l'ulteriore svolgimento di
questa giurisprudenza secondo cui è onere dell'autorità
che richiede una pronuncia della Corte costituzionale quello di individuare
l'oggetto del giudizio sotto il profilo dell'indicazione normativa. Tale
esigenza non è stata soddisfatta nel caso definito dalla sentenza
n. 81 (rel. La Pergola), in cui il giudice a quo portava all'esame un
coacervo normativo con diversi precetti e autonomi campi di operatività,
in modo che necessariamente alcune delle questioni sollevate venivano
proposte in astratto e senza concreta rilevanza.
L'individuazione del thema decidendi è dunque uno dei requisiti
di ammissibilità delle questioni, come osserva la sentenza n. 169
(rel. Elia), che era chiamata a decidere questioni proposte con un'antinomia
di lettura interpretativa delle disposizioni impugnate, così radicale
da rendere veramente ancipiti le ordinanze, senza che si potesse risolvere
l'essenziale duplicità dell'oggetto del giudizio.
In questo stesso senso muove la sentenza n. 195 (rel. Conso), relativa
ad una legge che si titola di interpretazione autentica, in tema di natura
giuridica degli istituti di patronato e di assistenza sociale, censurata
sotto il profilo dell'eccesso di potere per avere sottratto al giudice
penale la cognizioni di alcuni reati, rendendo retroattivamente enti privati,
enti fino allora ritenuti pubblici.
Il giudice a quo, nella specie, non s'è curato di considerare in
primo luogo se la legge denunziata fosse legge penale di favore e se quindi
essa dovesse essere applicata a prescindere dalla disposta sua retroattività,
ma soprattutto non ha valutato se la legge impugnata abbia effettivamente
efficacia retroattiva, dato che la sua natura di interpretazione autentica
risulta soltanto dal titolo e non dal testo della normativa approvata
dal Parlamento, titolo la cui efficacia vin-colante è quanto meno
dubbia (ed è anzi esclusa da S.U. civili Corte cassazione sent.
1 ottobre 1980, n. 5530).
In definitiva, le decisioni ricordate rendono ossequio alla essenziale
funzione interpretativa del giudice a quo, funzione che va effettivamente
esercitata e non demandata alla Corte costituzionale.
Sia detto qui di passata, qualche critico della giurisprudenza della Corte
dovrebbe leggere con più attenzione le ordinanze dei giudici a
quibus, del resto pubblicate in extenso sulla Gazzetta Ufficiale, mentre
non lo sono, per una anomalia del sistema, le sentenze che decidono le
questioni sollevate dalle ordinanze.
6. Norme penali di favore
Così come la funzione interpretativa non può
essere demandata alla Corte costituzionale, egualmente non può
richiedersi alla Corte la creazione di norme giuridiche penali, riservata
invece al Parlamento, né può censurarsi sotto il profilo
della disparità di trattamento una legge che ragionevolmente tuteli
alcuni interessi, argomentandosi che interessi di uguale misura o addirittura
più rilevanti non abbiano trovato analoga tutela.
E' l'ipotesi delle disposizioni sulla diffamazione a mezzo di radio e
televisione, sanzionata penalmente in modo analogo alla diffamazione comune
e non come la diffamazione a mezzo stampa, ovvero più gravemente.
La sentenza n. 168 (rel. Andrioli) che ha risolto il caso respingendo
la relativa questione, muove dalla considerazione già espressa
dalla sentenza n. 42/1977 e da quelle successive sull'aborto, per cui
la Corte non può, nella materia penale, sottrarre alcune fattispecie
alla disciplina comune per ricondurle ad una disciplina speciale, che
si ritiene più congruamente tutelare gli interessi coinvolti, quando
ciò comporti un aggravamento di pena. D'altra parte, le sanzioni
previste per la diffamazione a mezzo stampa trovano congruo fondamento
nella maggior gravità di questo reato rispetto alla diffamazione
semplice e perciò è semmai il legislatore a dover mettere
ordine nella delicata materia.
A parte altri riferimenti, che hanno un ruolo marginale nella economia
della pronunzia, è questa la ragione assolutamente centrale del
decidere. Essa dimostra, in una fattispecie rara ma non certo unica, che
la Corte incontra talvolta limiti assolutamente insuperabili nell'esercizio
dei suoi poteri: non può, se è lecito esprimersi così,
né andare avanti né tornare indietro. Ed è inutile
insistere nel chiederle ciò che, istituzionalmente, essa non può
dare.
7. Manifesta infondatezza delle questioni
Nel corso dell'anno ha avuto sviluppo (cfr. per un precedente
l'ordinanza n. 10/1981) anche lo strumento della dichiarazione di manifesta
infondatezza, comprendendo in questa espressione non solo le questioni
che trovino puntuale riscontro per oggetto di giudizio e per profilo di
illegittimità costituzionale in precedenti pronuncie della Corte,
ma anche quelle che possano essere decise in base a principi già
enunciati, ovvero si dimostrino prive di qualsivoglia consistenza.
Ad esempio del primo caso, vi è l'ordinanza n. 231 (rel. Elia),
relativa alla questione di legittimità costituzionale della coltivazione
di piante idonee a fornire sostanze stupefacenti, penalmente sanzionata
anche se di modica quantità, mentre la detenzione di modiche quantità
di stupefacenti non è punita. La Corte, ricordando che con una
prece-dente decisione aveva già respinto l'eccezione relativa all'importazione
di modica quantità di stupefacenti, perché il legislatore
intendeva impedire ogni comportamento diretto ad accrescere la quantità
di droga presente nel territorio nazionale, argomenta a fortiori che anche
la coltivazione è comportamento idoneo ad accrescere tale quantità
e risulta anzi maggiormente pericolosa, non essendo valutabile a priori
l'entità del prodotto finale della coltivazione.
Ad esempio del secondo caso, si può indicare l'ordinanza n. 266
(rel. Gallo) con cui il giudice a quo, dopo aver lamentato la inciviltà
dell'istituto del matrimonio riparatore in caso di violenza carnale, censurava
ciononostante la mancata estensione di questa causa di non punibilità
alla seria offerta non accettata di matrimonio riparatore.
8. Decisioni di merito: considerazioni preliminari
Con l'accenno alle dichiarazioni di manifesta infondatezza
si è entrati nell'ambito delle decisioni di merito della Corte
costituzionale rese lo scorso anno.
Qualcuno, con valutazione globale e sommaria, ha voluto vedere in esse
una coincidenza con l'attività e gli intenti di altri organi costituzionali,
maggiore di quella constatabile negli anni passati ed ha citato ad esempio,
tra gli altri, anche alcune pronunzie già ricordate, la cui ratio
è stata appena illustrata e trascende certo preoccupazioni contingenti
o di armonia del sistema.
Fraintendimenti nascono anche a proposito del c.d. self-restraint della
Corte, cioè del suo autolimitarsi astenendosi da pronuncie che,
in via generale, sarebbe abilitata ad adottare.
Tuttavia questo atteggiamento di autolimitazione (che per le sentenze
additive era già stato rilevato a partire dagli ultimi anni nella
relazione Zagrebelsky al Convegno di Firenze - settembre 1981) non può
essere ridotto ad una scelta di non esercizio di un potere per ragioni
di opportunità politica. C'è una ratio più profonda
di natura istituzionale, per cui si tende ad evitare che vengano in essere
situazioni non reversibili, allorché restino invece margini per
più di una soluzione (tutte costituzionalmente legittime) da parte
del legislatore. E' un tratto del sistema di pesi e contrappesi, particolarmente
chiaro anche in talune decisioni di quest'anno (ad es. nella già
citata sent. n. 169), in cui si mette in evidenza come il legislatore
possa tutelare l'azione dei sindacati nel pubblico impiego sia concentrando
taluni poteri d'intervento nell'ambito della giurisdizione ordinaria,
e cioè ampliando la sfera della tutela pretorile, sia estendendo
e qualificando i poteri del giudice amministrativo.
Ma la sommarietà del giudizio circa un eccesso di autolimitazione
può rilevarsi anche col solo citare alcune decisioni, che non sembrano
certo di lieve momento nell'equilibrio politico-costituzionale. Esse dimostrano,
ad abundantiam, che quando è stato necessario, la Corte si è
assunta tutte le sue responsabilità.
La prima è la sentenza n. 26 (relatore Maccarone) con la quale,
accogliendosi una nozione rigorosa di legge tributaria (e ben diversa
da quella prospettata dalla Presidenza del Consiglio), veniva dichiarato
ammissibile il referendum sulle norme per l'applicazione della indennità
di contingenza, argomentandosi che giungere a ricomprendere nel divieto
di referendum per le leggi tributarie anche la legge in esame, in vista
di una ratio ispiratrice del divieto stesso, identificata nell'intento
di sottrarre al referendum tutte le norme implicanti un sacrificio economico
da parte degli elettori, comporterebbe una interpretazione di carattere
analogico, ovviamente inammissibile per la sua evidente esorbitanza dai
limiti interpretativi posti da questa Corte con la sentenza n. 16/78.
Il secondo gruppo di decisioni (sentenze nn. 16, 17, 18, relatore De Stefano)
riguarda il regime del matrimonio concordatario di cui è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale in alcune parti di particolare
rilievo e cioè in quella in cui dispone che si faccia luogo alla
trascrizione nel caso di matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne
o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso
al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del codice civile; in quella in cui
non prevede che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la
sentenza del tribunale ecclesiastico che pronuncia la nullità del
matrimonio spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali
ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere
in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non
contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano; ed infine
in quella in cui prevede che la Corte d'appello possa rendere esecutivo
agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale è
accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato e ordinarne
l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.
Dico per inciso che con queste pronuncie non si è certo inteso
dare alimento a vecchi contrasti, ormai lontani dal comune sentire, ma
soltanto assicurare nell'ordinamento italiano una più efficace
tutela dello status coniugale, nello stesso spirito che informa gli accordi
tra Santa Sede e Spagna del 3 gennaio 1979.
9. Principio di eguaglianza
Come s'è già detto, esaminando la richiesta
di giustizia costituzionale, la maggior mole di giudizi che la Corte è
chiamata a rendere verte sulla composizione degli interessi attuata dal
legislatore, nella parte in cui questa composizione può essere
assoggettata a sindacato, in virtù del principio di eguaglianza,
inteso come canone di ragionevolezza.
E' evidente che la Corte non deve sovrapporre proprie scelte a quelle
del legislatore, ma è anche chiaro che non può sfuggire
a controllo quel minimum di razionalità necessaria a dare fondamento
a tali scelte, mancando la quale esse appaiono vere e proprie discriminazioni.
Il tipo di giudizio che la Corte svolge può emblematicamente ricavarsi
dalla sentenza n. 142 (relatore Reale) in materia di detrazione di spese
mediche sostenute all'estero dall'imposta sul reddito, non ammessa, si
sosteneva, per effetto dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale.
La Corte ha controllato la validità di simile argomentazione e
ne ha rilevato la contraddittorietà, concludendo che non è
vero che il diritto dei cittadini alla tutela della salute « è
compiutamente garantito dall'ordinamento sanitario dello Stato italiano
nell'ambito del quale agiscono coloro che risiedono nel territorio nazionale
». Se ciò avesse ritenuto il legislatore, sarebbe venuta
meno la giustificazione della deducibilità delle spese mediche
sostenute dal cittadino in Italia, ovviamente al di fuori del Servizio
sanitario, deducibilità che invece è ammessa.
Tra i temi più importanti, affrontati in relazione precipua al
principio di eguaglianza, viene in considerazione quello della pericolosità
sociale presunta e del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (sentt.
nn. 139, 140, 141, rel. Malagugini). Nelle relative decisioni, ribadita
la facoltà del legislatore di presumere la pericolosità
sociale dall'infermità psichica o dai precedenti dell'imputato,
si chiariva, per quanto riguarda il ricovero, che la applicazione della
misura a distanza di tempo dal fatto (obbligatoria ed automatica fino
a che non siano trascorsi cinque o dieci anni) poggia su una presunzione
ulteriore, concernente il perdurare (non della sola pericolosità,
ma) della stessa infermità psichica, senza mutamenti significativi
dal momento del delitto al momento del giudizio.
Una simile presunzione assoluta di durata dell'infermità psichica,
lungi dall'esprimere esigenze di tutela discrezionalmente apprezzate dal
legislatore, finisce per allontanare la disciplina normativa dalle sue
basi razionali. Dietro la presunzione non vi sono né dati d'esperienza
suscettibili di generalizzazione, né esigenze di semplificazione
probatoria. Indurre, a distanza di tempo imprecisata, lo stato di salute
mentale attuale da quello del tempo del commesso delitto, è questione
di fatto che può e deve essere verificata caso per caso; totalmente
privo di base scientifica sarebbe comunque ipotizzare uno stato di salute
(anzi di malattia) che si mantenga costante, come regola generale valida
per qualsiasi caso d'infermità totale di mente.
Sebbene con la sentenza n. 26/1979 la Corte avesse sostituito, relativamente
all'ipotesi di insubordinazione con lesioni gravissime o gravi in danno
di superiore ufficiale, la pena originariamente prevista con quella del
codice penale comune, il legislatore non era intervenuto a correggere
le incongruenze derivanti da tale pronunzia e cioè la circostanza
che l'insubordinazione con lesioni gravi o gravissime a danno di superiore
non ufficiale veniva ormai sanzionata più severamente della prima
fattispecie. Il che, secondo la sentenza n. 103 (rel. Saia), trasmoda
di certo nell'irragionevolezza e impone pertanto alla Corte di intervenire
al fine di eliminare una situazione normativa, il cui perdurare non è
costituzionalmente consentito.
In effetti non sussiste altra alternativa, onde ripristinare la ragionevolezza
e la coerenza della disciplina, se non quella di eliminare, mediante pronuncia
di incostituzionalità, le pene estremamente più severe previste
dal cod. pen. mil. di pace, siccome divenute logicamente incompatibili
con quelle applicabili, secondo il codice penale comune.
Due grandi complessi normativi hanno invece resistito alle censure di
irragionevolezza variamente mosse. Le norme sul controllo delle armi (sent.
n. 79 rel. Rossano, 108, 109, 166, 167 rel. Conso, 199 rel. Bucciarelli
Ducci) e quelle sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope
(sent. nn. 158, 159 e 160 rel. Conso e n. 170 rel. Elia). L'esito positivo
dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale non toglie tuttavia che
su queste materie debba continuare a svolgersi un'intensa attività
interpretativa tesa a rendere sempre più congrui gli strumenti
adottati e a rinvenire nuove soluzioni adottabili.
Inoltre va sottolineata l'estrema urgenza di poter disporre di un testo
unico sulle armi, che coordini le disparate disposizioni, alluvionalmente
giustappostesi nel corso degli ultimi anni. Va anche aggiunto che, essendo
rimasta indenne nei diversi giudizi di costituzionalità, la legge
antidroga del I975 potrà essere sottoposta dal legislatore ad una
globale valutazione di risultato e ad una completa riconsiderazione di
prospettive.
Lo scorso anno la Corte ha per tre volte esercitato il suo potere di coinvolgere,
nel giudizio introdotto dalla denunzia relativa al principio d'eguaglianza,
il tertium comparationis, e cioè la norma positiva rispetto alla
quale si è diseguali, o la norma pregiudiziale, e cioè quella
dalla cui (non contestata) operatività discende, in virtù
di altra norma contestata, la disparità di trattamento.
Nel primo caso (risolto dalla sentenza n. 20 rel. Roehrssen), si lamentava
da parte del giudice a quo la circostanza che gli assistenti universitari
dichiarati maturi ovvero liberi docenti stabilizzati, non potevano essere
inquadrati nei ruoli dei professori straordinari a differenza degli aggregati
clinici anch'essi non vincitori di concorso, ma nominati da un organo
essenzialmente amministrativo. La Corte, dopo aver sollevato la relativa
questione, ha ritenuto che proprio questa situazione contrastasse col
principio di eguaglianza, così eliminando ogni disparità
di trattamento.
Nel secondo caso (ord. n. 136 rel. Maccarone), si è sollevata questione
di legittimità costituzionale della norma che prevede la prelazione
degli immobili adibiti a negozi, in un giudizio in cui si lamentava che
la prelazione non fosse estesa anche agli immobili adibiti a studi professionali.
Il caso poi della norma pregiudiziale è quello in cui la Corte,
dovendo decidere sulla disciplina che prevede che la donna straniera che
sposi un cittadino italiano non possa rinunziare alla cittadinanza italiana
acquisita per matrimonio, ha sollevato dinanzi a sé questione di
legittimità costituzionale non della irrinunziabilità, ma
proprio del principio dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio
(ord. n. 258 rel. Elia).
10. Decisioni sulle libertà
Coerentemente con l'andamento della richiesta, rare sono
state le decisioni in tema di libertà e di diritti civili, anche
se alcune di notevole rilievo.
Con la sentenza n. 15 (rel. Ferrari) in tema di prolungamento dei termini
della carcerazione preventiva per imputati di attività terroristiche,
si è dato all'emergenza quello che è dell'emergenza, ed
alla normalità quanto ad essa spetta, distinguendosi situazioni
(come già in modo meno esplicito nella sent. n. 88 del 1976) che
a diverso titolo ed a diverse condizioni rientrano nel quadro costituzionale.
Contemporaneamente si è affermato che l'uscita dal tunnel di questi
anni terribili presuppone comunque lo svolgimento di processi, la cui
celebrazione non deve, nei limiti del possibile, disgiungersi dalla carcerazione
preventiva di chi è imputato della consumazione di delitti che
spesso hanno condotto a morte violenta vittime innocenti e che sempre
hanno posto a grave rischio la vita della Repubblica. E' questo il senso
della sent. n. 15, pronunzia che mette assai bene in rilievo quanto la
Costituzione consente per far fronte a situazioni assolutamente anormali
ed a quali condizioni di intensità del pericolo e di temporaneità
del rimedio. Non dimentichiamo che, quando ci riunimmo qui per l'ultima
conferenza stampa del dicembre 1981, era fresca la notizia del rapimento
del gen. Dozier. Moltissime cose sono cambiate nei tredici mesi successivi,
e, soprattutto grazie al sacrificio delle forze dell'ordine cui si rivolge
il nostro sentimento di profonda gratitudine, sono cambiate assai in meglio.
Ma la dura lezione di questi anni deve essere meditata a fondo perché
l'avvenire della nostra Repubblica democratica sia tenuto al riparo da
altri pericoli e da altre minacce.
A parte le decisioni già ricordate con riferimento al principio
di eguaglianza, la Corte, in ordine alla tutela della minoranza slovena,
ha ritenuto non fondata (sent. n. 28, rel. Rossano) la questione dell'art.
137 del c.p.p., nel presupposto che l'ordinamento positivo già
consenta l'uso della lingua materna nel processo penale agli appartenenti
a tale minoranza.
I contrasti giurisprudenziali provocati da queste decisioni potrebbero
condurre, ove il legislatore non chiarisse in modo inequivoco la materia,
a una pronunzia più radicale.
Puntualizza la giurisprudenza in materia di libertà negative di
associazione la sentenza n. 40 (rel. La Pergola), in cui ad una limpida
affermazione di massima sul valore di tale libertà fa riscontro
una puntuale ed approfondita indagine sulla sussistenza dei requisiti
richiesti. La decisione fuga prima di tutto il dubbio che la libertà
di non associarsi sia necessariamente vulnerata, ogni qualvolta si configuri
come obbligatorio l'inquadramento entro enti pubblici di una determinata
categoria di interessati. Una tale previsione trova invero il suo titolo
giustificativo nel nostro ordinamento, purché non siano altrimenti
offesi libertà, diritti e principi costituzionalmente garantiti
(diversi dalla libertà negativa di associarsi), e risulti al tempo
stesso che essa assicura lo strumento meglio idoneo all'attuazione di
finalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale
opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione
dei privati.
Quanto al diritto di difesa, in linea con la tutela dell'autodifesa operata
da questa Corte con la necessaria gradualità che hanno i suoi interventi,
quest'anno è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 630, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede il
rinvio della trattazione dell'incidente di esecuzione, ove l'imputato
o il condannato, che abbia fatto domanda di essere udito personalmente,
non compaia per legittimo impedimento (sentenza n. 98 rel. Rossano).
Allo stesso filone giurisprudenziale si ispira (sent. n. 9 rel. Malagugini)
la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 428 cod. proc.
pen., nelle parti in cui non consente la sospensione o il rinvio del dibattimento
qualora l'imputato libero, già interrogato, non possa comparire
all'udienza a causa di legittimo impedimento e prescrive invece la sospensione
o il rinvio soltanto se l'imputato si assenti prima dell'interrogatorio.
Nel rispetto del principio della personalità della responsabilità
penale si è poi osservato che la responsabilità del direttore
del giornale (ritenuta razionale con un'ampia argomentazione che dimostra
le incongruenze di talune alternative proposte) viene meno tutte le volte
in cui il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico o
l'errore invincibile (artt. 45, 46, 48 c.p.) vietino di affermare che
l'omissione del controllo sia cosciente e volontaria (art. 42 c.p.), nessuna
ragione imponendo che questi principi generali, di rigorosa osservanza,
non trovino applicazione puntuale anche in questo caso (sent. n. 198 relatore
Maccarone).
11. Decisioni in materia di diritti economici e sociali
Quanto alle decisioni in materia di diritti economici
e sociali, la Corte è intervenuta sullo Statuto dei lavoratori,
sciogliendo gravi nodi interpretativi in ordine ai licenziamenti disciplinari,
col garantire un «giusto procedimento» in questo momento conclusivo
del rapporto di lavoro.
La sent. n. 204 (rel. Andrioli) contribuisce a metter fine ad un'inerzia
normativa in materia, protrattasi nonostante le gravi oscillazioni giurisprudenziali
e le palesi contraddizioni cui dava luogo il sistema.
Anche lo scorso anno la Corte, con la sent. n. 102 (rel. Bucciarelli Ducci),
è dovuta intervenire in materia di integrazione al minimo delle
pensioni, con ripercussioni sulla pubblica spesa. Ha tuttavia osservato
di non ignorare la situazione che si è venuta a determinare nella
normativa previdenziale a seguito delle deroghe al principio originario
(che vietava l'integrazione al minimo della pensione INPS quando questa
veniva a cumularsi con altri trattamenti pensionistici e con tale cumulo
si veniva a superare il minimo garantito), deroghe introdotte dal legislatore,
nonché dalle conseguenziali decisioni di questa Corte, che hanno
esteso tali deroghe a situazioni analoghe, a tutela del principio costituzionale
d'eguaglianza.
Ciò rende quanto mai opportuno e urgente un intervento del legislatore
che riesamini sul piano generale, ispirandosi ai principi contenuti negli
artt. 3 e 38 Cost., la materia relativa al diritto alla integrazione al
minimo delle pensioni INPS. Va da sé che lo stesso legislatore,
sempre tenendo presenti i suddetti principi, dovrà riconsiderare
in particolare il fondamento del criterio derogatore che è stato
all'origine della sequenza giurisprudenziale di questa Corte. Questa pronuncia
attesta, tra l'altro, quanto la Corte sia attenta ai riflessi che talune
scelte del legislatore possono avere in tema di osservanza dell'art. 81
Cost.
Sono state pubblicate anche importanti decisioni in materia di vincoli
urbanistici.
Basti citare le sentenze nn. 82, 91 e 92 (rel. Saia), tra le quali quest'ultima
presenta notevole interesse per la sua conclusione della permanenza in
vigore della legge n. 1187 del 1968 (che limita a cinque anni la durata
dei vincoli), nella considerazione che il suo contenuto non riguarda una
situazione transeunte ma regola in maniera definitiva la materia, sostituendo
con le opportune modificazioni e integrazioni le norme della legge urbanistica,
dichiarate incostituzionali, relative al contenuto dei piani regolatori,
alle misure di salvaguardia, alle limitazioni per l'allineamento degli
edifici, nonché al termine di efficacia dei vincoli urbanistici.
Rispetto a questo ultimo punto non è superfluo aggiungere come
la legge concerna non soltanto i piani regolatori già approvati,
ma anche quelli che, senza alcun limite temporale, sarebbero stati successivamente
adottati, il che sta a dimostrare ulteriormente, aggiunge la sentenza,
come la normativa venne emanata con l'intento che essa operasse in permanenza.
La sent. n. 188 del 1982 (rel. Ferrari) interviene sulla disciplina della
preparazione dei vini, facendo prevalere, su esigenze prettamente private,
esigenze relative alla genuità del prodotto, alla sua competitività,
al sostegno interno della produzione.
La prevalenza del diritto di difesa, come previsto dall'art. 125, su esigenze
pur molto serie, quali la celere realizzazione di opere pubbliche, è
infine affermata dalla sent. n. 8 rel. Roehrssen, che dichiara l'illegittimità
costituzionale della mancata previsione dell'appello sul provvedimento
che accoglie o respinge la istanza di sospensione dell'atto amministrativo
in materia di esecuzione di opere pubbliche.
12. Decisioni in tema di ordinamento della Repubblica
In tema di ordinamento della Repubblica, viene in evidenza
anzitutto la sentenza n. 133 (rel. Ferrari), con la quale la Corte, riconoscendo
valore di precedente penale ad una condanna inflitta, in periodo di occupazione
bellica, dalla Corte militare alleata di Udine in base ad un «Proclama
del Governo militare alleato», ha in sostanza affermato la indefettibilità
e continuità dello Stato, pur nel variare delle contingenze storiche
e pur nel concorrere di ordinamenti giuridici diversi.
Quanto alla organizzazione del potere giudiziario, sono particolarmente
importanti le sentenze nn. 70, 86 e 87 (rel. Paladin), 88 e 89 (rel. Reale).
Esse riguardano i rapporti tra Commissione inquirente e autorità
giudiziaria ordinaria, il sistema di progressione e nomina dei magistrati
per il conferimento delle funzioni di legittimità, i rapporti tra
gli uffici tributari e la Magistratura penale.
La prima sentenza fa giustizia di una interpretazione troppo lata dell'art.
15 della legge sui giudizi d'accusa, secondo la quale il proscioglimento
pronunciato dalla Commissione inquirente per qualsivoglia motivo precluderebbe
ogni altra azione penale, ove la Commissione inquirente (o il Parlamento
in seduta comune) non abbiano provveduto alla connessione dei procedimenti
tra imputati ministri e imputati « laici » ed anche se l'imputazione
non riguardi lo stesso reato, ma reati in varia guisa connessi.
In ossequio al principio del buon andamento che la Corte ha ritenuto esteso
a tutti i pubblici uffici, e quindi anche a quelli della Magistratura,
nonché in linea con la speciale posizione costituzionale che la
Carta riserva alla Cassazione, è stata eliminata l'automatica progressione
nelle qualifiche, sganciata dall'effettivo conferimento delle funzioni.
Le decisioni in esame, che hanno subìto diversi commenti variamente
ispirati, presentano tuttavia un risvolto che non sembra abbastanza messo
in luce: quello di privilegiare le vocazioni individuali alle funzioni
di merito e di legittimità, includendo nelle prime anche la direzione
di quegli uffici giudiziari cui la particolare propensione a problemi
nomofilattici non sembra preminente, mentre invece l'esperienza e la capacità
organizzativa dovranno essere prese in massima considerazione.
Le decisioni sulla pregiudiziale tributaria hanno ridimensionato l'istituto
alla sua effettiva utilità, quella cioè di dover operare
soltanto quando i reati di cui si tratta siano di danno e non di pericolo,
versandosi altrimenti in un inutile prolungamento dei tempi privo di qualsivoglia
scopo. La sentenza contiene, dunque, anche un significativo segnale per
il legislatore.
In tema di riserva di legge, collegata sempre al buon andamento dei pubblici
uffici, notevole è la sentenza n. 161 (rel. Andrioli) che dà
carico al legislatore di delineare con sufficienti garanzie i modi, i
tempi, l'efficacia della contrattazione collettiva, che le norme impugnate
in tema di enti ospedalieri lasciavano del tutto indeterminati. Questa
pronunzia ha dato luogo ad ingiustificati allarmi in sede sindacale perché
si è paventato un atteggiamento indiscriminatamente ostile della
Corte alla contrattazione nel pubblico impiego. Come dimostrano anche
sentenze di anni precedenti, la Corte si preoccupa invece che vengano
adeguatamente tipizzati e garantiti i procedimenti in cui si inserisce
la contrattazione stessa.
Per quanto concerne i rapporti tra Stato e Regioni, la tematica della
riserva di legge è ripresa dalla sentenza n. 15 (rel. La Pergola),
in materia di indirizzo e coordinamento nel settore artigianale, decisione
in cui si precisa che i relativi poteri non possono essere adottati in
via amministrativa, e cioè senza una base costituita da fonti normative
primarie.
Infine, sempre nell'ambito di questi rapporti, occorre ancora ricordare
la sentenza n. 162 (rel. Bucciarelli Ducci), in materia di formazione
del bilancio regionale e di legge finanziaria, che reca un notevole contributo
alla chiarificazione delle rispettive attribuzioni tra i due enti.
13. Considerazioni conclusive
Ho finito. Malgrado non poche difficoltà e qualche
incomprensione, la Corte prosegue con sereno convincimento il cammino
iniziato nel 1956. La serenità deriva soprattutto dal ritenere
che la Costituzione stabilisce principi e detta regole idonee a mantenere
una convivenza arricchita dall'esercizio di tutti i diritti di libertà
riconosciuti e garantiti nel 1947. Siamo anche certi che la Costituzione
contiene norme adatte a promuovere uno sviluppo sociale degno di un paese
democratico nell'età contemporanea, industriale o postindustriale
che esso sia.
Io non credo che la crisi dello stato assistenziale, nelle versioni invalse
negli stati democratici affini al nostro ed in quella affermatasi nel
nostro ordinamento, sia anche una crisi della nostra Costituzione: se
taluno ha scambiato per diritto costituzionalmente garantito e di immediata
realizzabilità situazioni che dipendono effettualmente da condizioni
economiche aleatorie, ciò non può essere addebitato ai costituenti
né al carattere promozionale di talune disposizioni della Carta.
Se poi discipline poste a difesa della parte più debole hanno finito
per produrre risultati opposti ai propositi, determinando situazioni di
favore neocorporativo, anche di questo non si può far carico alla
equilibrata costituzione economica inclusa nella nostra legge fondamentale.
Anzi, tutto favorisce, nella disciplina degli artt. da 35 a 47 della prima
parte della Costituzione repubblicana, quel recupero di « razionalità
pratica » di cui proprio ora cominciamo a vedere i primi segni.
E non è questo l'ultimo degli auspici che ci stimolano a continuare.
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