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L'attività spiegata in questi due
anni costituisce, io credo, il contributo più efficace alle celebrazioni
del decennale dalla Costituzione. Opportunamente sono stati formulati
programmi diretti a diffondere tra il nostro popolo, mediante la stampa,
la radio, la televisione e illustrazioni nelle scuole, la conoscenza della
nostra Costituzione.
Ma è soprattutto attraverso l'attività concreta della Corte
costituzionale che viene reso manifesto il carattere essenziale della
Costituzione promulgata dieci anni or sono, il quale la distingue da tutte
le altre che l'hanno preceduta.
Le altre erano tutte costituzioni flessibili. Questa è una costituzione
rigida. Per la prima volta appare nella vita del popolo italiano. Perciò
la data del 27 dicembre 1947 resterà memorabile.
In che consiste la diversità che è, poi, profonda trasformazione
di antiche concezioni e rappresenta l'affermazione più solenne
dello Stato di diritto?
Il concetto di limite, che è insito in quello di qualsiasi diritto
o, più generalmente, di qualsiasi potestà, era quasi sconosciuto
nel regime delle costituzioni flessibili. Non è che in questa mancassero
limiti, ma erano puramente di natura etica o politica. Il giuoco delle
forze politiche, poteva ampliarli o restringerli. Ricordate, per esempio,
con quanta disinvoltura si soleva parlare, sia pure iperbolicamente, di
onnipotenza del Parlamento, il potere del quale, secondo il famoso detto
di un parlamentare inglese, incontrava solo limiti nella impossibilità
di trasformare un uomo in donna. Nella Costituzione i maggiori organi
dello Stato trovavano solo la fonte dai propri poteri.
Nella Costituzione rigida la cosa è diversa. In essa vi è
bensì la fonte dei poteri ma nel tempo stesso vi è pure
la indicazione di limiti precisi. Nessuno dei massimi organi costituzionali
può ad essi sottrarsi. Il regime parlamentare puro non vi è
più perché anche l'attività legislativa ha i suoi
limiti. L'attività esecutiva ha egualmente i suoi limiti. Così
pure l'attività delle Regioni. E sono tutti limiti giuridici, che
devono essere osservati. Per curarne l'osservanza, o almeno rimuoverne
le trasgressioni, la Costituzione ha organizzato idonei mezzi giuridici.
Anche la nostra Costituzione, come tutte le altre, detta norme sull'ordinamento
dello Stato e, in particolare, sul Parlamento, sul Capo dello Stato, sul
Governo, sulla Magistratura e poi sull'ordinamento regionale. Ma a queste
norme fa precedere, nella parte prima, la dichiarazione dei diritti dei
cittadini e fa seguire il titolo VI della seconda parte intitolato "garanzie
costituzionali".
E' questa ultima la grande novità della Costituzione. I diritti
dei cittadini non sono solo dichiarati ma altresì garantiti dalla
Costituzione. I limiti alle attività dei vari organi costituzionali
non solo sono posti nella Costituzione, ma ha altresì di questi
è garantita l'osservanza.
L'organo che garantisce l'osservanza della Costituzione è la Corte
costituzionale: osservanza dei limiti di attività di fronte ai
cittadini, osservanza dei limiti reciproci tra le attività dei
supremi organi dello Stato, limiti tra le attività dello Stato
e delle Regioni.
Troppo nuove e contrastanti con quello che si definiva regime parlamentare
puro erano queste norme, perché non sorgessero perplessità
e diffidenze, e per ben otto anni queste parte essenziale della Costituzione
rimase inattuata. Ci volle alla fine una grande energia e autorità
per stroncare gli indugi che si protraevano.
Ma oggi nel decennale della Costituzione le garanzie costituzionali sono
operanti da circa due anni e possono creare nel nostro popolo una coscienza
costituzionale con la consapevolezza dei diritti inviolabili attribuiti
dalla Costituzione.
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