N. 27
ORDINANZA 5 LUGLIO 1956
Deposito in cancelleria: 21 luglio 1956.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 188 del 28 luglio 1956.
Pres. DE NICOLA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott. GAETANO
AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE
AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof.
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof.
ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof.
GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA,
Giudici,
ha deliberato in Camera di Consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U.
delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso
con l'ordinanza 26 marzo 1956 del Pretore di Comiso nel procedimento
penale a carico di Carnazza Salvatore ed altri, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed
iscritta al n. 134 del Registro ordinanze 1956:
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Ritenuto
Che con l'ordinanza sopra indicata del 26 marzo 1956 del Pretore di
Comiso è stata sollevata la questione circa la legittimità
costituzionale dell' art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., R.D. 18
giugno 1931, nella parte in cui commina la sanzione penale per riunioni
in luogo pubblico effettuate senza preavviso, in quanto l'art. 17 della
Costituzione non stabilisce sanzione alcuna in siffatto caso;
Che l'Avvocatura generale dello Stato, con le sue deduzioni
depositate nella cancelleria di questa Corte il 20 aprile 1956 rileva
che, la norma impugnata della legge di p.s. essendo anteriore
all'entrata in vigore della Costituzione, non vi sarebbe materia di
sindacato di legittimità costituzionale da parte della Corte: nel
merito ha concluso chiedendo che sia dichiarata la legittimità
costituzionale del citato art. 18;
Considerato che con la sentenza n. 1 di questa Corte, del 5 giugno
1956, è stata riconosciuta - e qui deve essere confermata - la
competenza della Corte a giudicare della legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti aventi forza di legge sia posteriori che
anteriori all'entrata in vigore della Costituzione;
Che con l'altra sentenza n. 9 del 19 giugno 1956 la Corte,
prendendo in esame la stessa questione sollevata dal Pretore di Comiso,
ha dichiarato non fondata la assunta illegittimità costituzionale
dell'art. 18 del T.U. della legge di p.s. nella parte in cui
stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso per le riunioni
in luogo pubblico;
Che, non sussistendo alcuna ragione in contrario, tale pronuncia va
pienamente confermata;
Visti gli artt. 26, comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, 2 comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956);
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Respinge l'eccezione di incompetenza proposta dall'Avvocatura dello
Stato e dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale sollevata.
Ordina il rinvio degli atti al Pretore di Comiso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
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