Reg. ric. n. 21 del 2008
pubbl. su G.U. del 30/04/2008 n. 19
Ricorrente
Presidente del Consiglio dei Ministri
|
Resistenti
Oggetto:
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Testo del ricorso
N 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31/3/2008.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale deposito in
cancelleria il 10 aprile 2008 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art.
30, comma 5, della legge regionale n. 3/2007 - Procedure di
aggiudicazione e criteri di qualificazione - Istituto
dell'avvalimento - Applicabilita' ai soli appalti sopra la soglia
comunitaria e non anche ai contratti che non hanno rilevanza
comunitaria, come previsto dalle norme statali - Ricorso del
Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale
nella materia dell'ordinamento civile.
- Legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 27, comma
1, lett. l).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163, artt. 4, comma 3, e 121, comma 1.
Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art.
38, comma 5, lett. b), della legge regionale n. 3/2007 -
Possibilita' di ricorrere alla procedura negoziata senza bando
nell'anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale nel
caso di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario, a
condizione che tale possibilita' sia indicata nel bando originario
- Ritenuto contrasto con la norma statale che prevede tale
possibilita' entro tre anni da quello della stipulazione del
contratto originario - Ricorso del Governo - Denunciata lesione
della competenza esclusiva statale nella materia della tutela della
concorrenza.
- Legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 27, comma
1, lett. p).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163, artt. 4, comma 3, e 57, comma 5, lett. b).
Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art.
46, comma 2, della legge regionale n. 3/2007 - Obbligatorieta'
dell'esclusione automatica delle offerte anomale da parte delle
stazioni appaltanti, nei contratti di importo inferiore alla soglia
comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso - Contrasto con la norma statale che stabilisce
la facolta' e non l'obbligatorieta' dell'esclusione - Ricorso del
Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale
nella materia della tutela della concorrenza.
- Legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 27, comma
1, lett. t), punto 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163, artt. 4, comma 3, e 122, comma 9.
Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Aggiunta del comma
10-bis all'art. 46, comma 10, della legge regionale n. 3/2007 -
Disciplina della qualificazione dei concorrenti - Ritenuto
contrasto con la disciplina statale - Ricorso del Governo -
Denunciata lesione della competenza esclusiva statale nella materia
della tutela della concorrenza.
- Legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 27, comma
1, lett. t), punto 5.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163, artt. 4, comma 3, e 40.
Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Modifica della
legge regionale n. 3/2007 - Mancato rispetto dell'impegno assunto
dalla Regione di modificare una serie di disposizioni al fine di
adeguarle al contenuto del d.lgs. n. 163/2006 - Ricorso del Governo
- Denunciata lesione della competenza esclusiva statale nelle
materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile,
violazione del principio di leale collaborazione.
- Legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, art. 27; legge
della Regione Campania 27 febbraio 2007, n. 3, artt. 6, 7, comma 3,
14, commi 2, 3 e 4, 18, 20, comma 2, 33, 36, commi 7 e 8, 53, comma
2, 58, comma 4, 59, comma 5, 60, comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed l); d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163.
(GU n. 19 del 30.4.2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;
Contro la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta
regionale pro tempore, con sede legale in Napoli, per la declaratoria
di incostituzionalita', e conseguente annullamento, della legge della
Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (pubbl. in B.U.R. n. 5 del 4
febbraio 2008), con riguardo alle disposizioni di cui all'art. 27,
comma 1, lettere l) e p) nonche' t), punti 1 e 5, per violazione
della competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett.
e) ed l) nonche' dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006; ed
inoltre per violazione del principio di leale collaborazione, per
omesso adeguamento degli articoli 6, 14, commi 2, 3 e 4, 18, 20,
comma 2, 36, commi 7 e 8, 53, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 5, 60,
comma 4, nonche' degli articoli 7, comma 3 e 33 della precedente
legge regionale n. 3/2007, recante disposizioni in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, giusta accordi
raggiunti nella riunione tecnica del 14 maggio 2007 e cio' in forza e
a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri del 19
marzo 2008 di impugnare la predetta legge n. 1/2008 della Regione
Campania.
La legge della Regione Campania, n. 1 del 30 gennaio 2008, recante
«disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione Campania - Legge finanziaria 2008», presenta diversi
profili di illegittimita' costituzionale con specifico riferimento
all'art. 27.
Tale articolo apporta alcune modifiche alla precedente legge
regionale n. 3/2007, in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, allo scopo di consentirne l'adeguamento alla
normativa nazionale, ossia al d.lgs. n. 163/2006.
Si premette che, in riferimento alla l.r. n. 3/2007, in
applicazione del principio di leale collaborazione, si era tenuta una
riunione tecnica il 14 maggio 2007 in cui la regione si era impegnata
a modificare alcune disposizioni di tale provvedimento in modo da
superare i profili di illegittimita' costituzionale gia' rilevati dal
Dipartimento affari regionali, nonche' dal Ministero delle
infrastrutture e dall'Autorita' di vigilanza dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture. In base a tale impegno, con nota del
16 maggio 2007, a firma dell'assessore competente, la regione avrebbe
dovuto provvedere a modificare le seguenti disposizioni: l'art. 2,
comma 6; l'art. 7, comma 3; l'art. 12, comma 1; l'art. 13, comma 11;
l'art. 14, commi 2, 3 e 4; l'art. 18; l'art. 19, comma 2; l'art. 20,
comma 2; l'art. 33; l'art. 36, commi 7 e 8; l'art. 46, comma 2;
l'art. 48, commi 1 e 8; l'art. 53, comma 2; l'art. 57, comma 5;
l'art. 58, comma 4; l'art. 59, comma 5; l'art. 60; l'art. 62, comma
12.
Successivamente in materia e' intervenuta la sentenza n. 401/2007,
con cui la Corte costituzionale ha confermato la potesta' legislativa
esclusiva nelle materie di cui all'elenco dell'art. 4, comma 3 del
d.lgs. n. 163/2006, in quanto inerenti le nozioni di «tutela della
concorrenza» e di «ordinamento civile» attribuite in via esclusiva
alla competenza del legislatore nazionale, ex art. 117, secondo
comma, lettere e) ed l), Cost.
Alla luce di quanto esposto, attesa l'intervenuta odierna modifica
da parte della regione, risultano censurabili, perche' invasive della
competenza esclusiva statale di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs.
n. 163/2006 le seguenti disposizioni della legge regionale campana
n. 1/2008:
l'art. 27, comma 1, lettera l), modifica l'art. 30, comma 5
della 1.r n. 3/2007 aggiungendo al disposto in base al quale «se un
concorrente intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto, si
applicano gli articoli 49 e 50 del Codice e successive modifiche» le
seguenti parole «in caso di appalti di lavori, servizi, forniture di
importo uguale o superiore alle relative soglie comunitarie».
Attraverso tale modifica la norma regionale in questione limita la
possibilita' di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento ai soli
appalti sopra soglia comunitaria. Tale disposizione contrasta con
l'art. 121, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 che prevede
l'applicazione delle norme del Codice anche per i contratti sotto
soglia comunitaria, salvo che non sia diversamente disposto dalla
stessa normativa statale, e che, pertanto, prevede l'Istituto
dell'avvalimento anche per i contratti che non abbiano rilevanza
comunitaria. Si tratta di un istituto inerente le procedure di
aggiudicazione ed i criteri di qualificazione, che l'art. 4, comma 3
del d.lgs. n. 163/2006 attribuisce alla competenza esclusiva statale,
in quanto rientranti nella nozione di «ordinamento civile», cosi'
come statuito dalla sent. n. 401/2007 della Corte costituzionale.
L'art. 27, comma 1, lettera p), apporta modifiche all'articolo
38, comma 5, lett. b), della 1.r. n. 31/2007, prevedendo la
possibilita' di ricorrere alla procedura negoziata senza bando
nell'anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale nel
caso di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario, a
condizione che tale possibilita' sia indicata nel bando originario.
Tale norma contrasta con l'art. 57, comma 5, lett. b), del d.lgs.
n. 163/2006, che prevede tale possibilita' entro tre anni da quello
della stipulazione del contratto originario. L'individuazione della
procedura di affidamento afferisce all'ambito materiale della tutela
della concorrenza che l'art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006
attribuisce alla competenza esclusiva statale, cosi' come statuito
dalla sent. n. 401/2007 della Corte costituzionale.
L'art. 27, comma 1, lettera t), punto 1, apporta modifiche
all'art. 46, comma 2 della 1.r. n. 31/2007, che prevedendo
l'obbligatorieta' dell'esclusione automatica delle offerte anomale da
parte delle stazioni appaltanti, nei contratti di importo inferiore
alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione e'
quello del prezzo piu' basso, contrastava con l'art. 122, comma 9 del
d.lgs. n. 163/2006 che stabilisce la facolta' e non l'obbligatorieta'
dell'esclusione. Tale modifica, tuttavia, non supera i profili di
illegittimita' costituzionale gia' esistenti dal momento che,
nonostante la diversa formulazione della norma in questione, permane
l'obbligatorieta' dell'esclusione automatica delle offerte anomale.
Tale norma, quindi, contrastando con quanto disposto dall'art. 122,
comma 9 del d.lgs. n. 163/2006, viola la competenza esclusiva statale
in materia di «qualificazione e selezione dei concorrenti», di cui
all'art. 4, comma 3 del suddetto decreto. Si tratta, infatti, di
ambiti rientranti nella nozione di «tutela della concorrenza», cosi'
come ricostruita dalla Corte costituzionale nella sent. n. 401/2007,
che l'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost., attribuisce alla
potesta' legislativa dello Stato.
L'art. 27, comma 1, lettera t), punto 5, che aggiunge all'art.
46, comma 10, il comma 10-bis, disciplina la qualificazione dei
concorrenti in maniera differente rispetto a quanto disposto
dall'art. 40 del d.lgs. n. 163/2006. Si tratta di una materia, quella
della qualificazione, di competenza esclusiva statale, ai sensi
dall'art. 4, comma 3 del su citato decreto, la cui violazione
determina la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) Cost., che
attribuisce potesta' di legislazione esclusiva allo Stato in materia
di «tutela della concorrenza». Dato che la qualificazione dei
concorrenti afferisce propriamente a profili rientranti nella nozione
di «tutela della concorrenza», come trovasi confermato dalla recente
giurisprudenza costituzionale.
Si ritiene, inoltre, di potere denunciare la violazione del
principio costituzionale di leale collaborazione in ragione del
mancato rispetto dell'impegno assunto dalla Regione, nella rammentata
riunione tecnica. Infatti, nonostante l'impegno assunto
dall'assessore competente su input del Presidente della regione, il
legislatore regionale ha provveduto a modificare, con la norma in
esame, solamente una minima parte delle disposizioni ritenute
costituzionalmente illegittime. In particolare sono state oggetto di
modifica le seguenti disposizioni: l'art. 2, comma 6; l'art. 12,
comma 1; l'art. 13, comma 11, che viene abrogato; l'art. 19, comma 2;
l'art. 48, commi 1 e 8; l'art. 57, comma 5; l'art. 62, comma 12. In
forza dell'impegno assunto, la regione ha provveduto a modificare
anche l'art. 46, comma 2 della 1.r. n. 3/2007, anche se, come su
indicato, nonostante tale modifica, permangono i profili di
illegittimita' costituzionale rilevati.
L'art. 27 non ha apportato, invece, modifiche ad alcune
disposizioni della 1.r. n. 3/2007 che presentano profili di
incostituzionalita' e che la Regione si era impegnata a modificare
nel senso di adeguarle al contenuto del d.lgs. n. 163/2006.
Pertanto, restano in contrasto con il d.lgs. n. 163/2006 ed
eccedono dalla competenza regionale, anche alla luce della citata
sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 401/2002, le
seguenti norme della 1.r. n. 3/2007, in quanto non modificate
dall'art. 27 della legge in esame:
l'art. 6 che disciplina il responsabile unico del provvedimento
in maniera difforme dal Codice, contrastando con quanto disposto
dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006;
l'art. 7, comma 3, concernente la programmazione, che contrasta
con l'art. 128, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006;
l'art. 14, commi 2, 3, 4, che attribuisce alla Giunta regionale
il compito di stabilire le modalita' e le forme di verifica e
validazione dei progetti laddove l'art. 4, comma 3 prevede la
competenza esclusiva allo Stato nella disciplina delle attivita' di
progettazione;
l'art. 18, in materia di interventi di urgenza e somma urgenza,
che, incidendo sulle procedure di aggiudicazione con previsioni
restrittive della concorrenza, tra cui anche il ricorso ad
affidamenti diretti, contrasta con l'art. 4, comma 3 del d.lgs.
n. 163/2006 che attribuisce competenza esclusiva allo Stato nella
disciplina delle procedure di aggiudicazione;
l' art. 20, comma 2, concernente la qualificazione degli
operatori economici, che, escludendo la possibilita' del ricorso
all'istituto dell'avvalimento per i contratti sotto soglia, contrasta
con l'art. 4, comma 3 del Codice oltre che con le direttive
comunitarie di riferimento per limitazione della concorrenza;
l'art. 33 che, demandando, senza alcuna riserva, al legislatore
regionale le modalita' relative alle proposte da presentare
all'amministrazione aggiudicatrice, presenta profili di
illegittimita' costituzionale in quanto la materia e' ascrivibile
alla legislazione esclusiva statale per le procedure di
aggiudicazione e l'ordinamento civile;
l'art. 36, commi 7 e 8, che, in quanto rinviano al regolamento
regionale per i «criteri organizzativi» concernenti l'uso della
procedura ristretta semplificata per lavori non superiori a 750.000
euro, viola la competenza esclusiva statale in materia di procedure
di affidamento;
l'art. 53, comma 2, che, demandando alla Giunta regionale la
predisposizione di schemi di piani di sicurezza e coordinamento,
nonche' la modulistica, presenta profili di illegittimita'
costituzionale in quanto la materia «piani di sicurezza» rientra
nella competenza esclusiva statale, ex art. 4, comma 3 del codice,
cosi' come confermato dalla Corte costituzionale nella sent.
n. 401/2007;
l'art. 58, comma 4, che, vietandone l'affidamento a magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, viola la competenza esclusiva
statale in materia di collaudo, di cui agli artt. 4, comma 3 e 141,
comma 2 del d.lgs. n. 163/2006;
l'art. 59, comma 5 che, nella misura in cui stabilisce che
l'incarico debba essere affidato nei modi previsti dalla legge
regionale, eccede dalla competenza regionale in quanto l'affidamento
dell'incarico dovrebbe avvenire nel rispetto delle disposizioni del
Codice;
l'art. 60, comma 4, che, laddove prevede un obbligo di
motivazione per i soggetti non iscritti all'albo, presenta profili di
incompatibilita' con il diritto comunitario per la conseguente
limitazione della concorrenza.
Tanto premesso, si ritiene opportuno sollecitare la Corte
costituzionale affinche' valuti la possibilita' di pronunciarsi in
via autonoma anche sulla legittimita' costituzionale di tali
disposizioni, della l.r. n. 3/2007, non modificate dall'art. 27 della
1.r. n. 1/2008 che risultano inscindibilmente connesse alle norme
sopra censurate, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953, in
considerazione della violazione del parametro costituzionale del
principio di leale collaborazione, oltre che del mancato rispetto del
disposto dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost.
P. Q. M.
Chiede in accoglimento del presente ricorso, che la Corte voglia
dichiarare costituzionalmente illegittime e quindi annullare, le
disposizioni della legge della Regione Campania in epigrafe indicate.
Si depositano, in copia, i seguenti atti:
1)
Determina del C.d.m. in data 19 marzo 2008;
2)
Legge regionale n. 1/2008;
3)
Legge regionale n. 3/2007.
Con salvezza di ulteriori produzioni.
Roma, addi' 31 marzo 2008
L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino
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